STORIA
L’ascensore nasce dall’esigenza di collegare più comodamente i livelli di
un edificio senza l’uso delle scale.
Le prime testimonianze di rudimentali ascensori, azionati da energia
umana e animale o da ruote idrauliche, risalgono addirittura al III millennio
a.c.. Inoltre, altre testimonianze di ascensori sono i riportate nel Colosseo a
Roma, nella Reggia di Caserta e nel Palazzo di Versaille, nel quale dalla fine
del 600 i re francesi vi fecero installare ascensori, per citarne uno famoso,
quello che Luigi XV fece costruire, chiamato «sedia volante».
Il primo brevetto di un sistema di sicurezza fu dell'inventore
statunitense, Elisha Otis, che nel 1853 depositò il brevetto di un sistema di
sicurezza «paracadute», destinato ad impedire la caduta violenta della
cabina in caso di guasti o rotture ai cavi. Dal 1866 è entrato in uso
l’ascensore idraulico che ha sostituito progressivamente quello a fune
avvolta su tamburo rotante. L’ascensore elettrico è invece entrato in
funzione dal 1879. Negli ultimi 150 anni la tecnologia degli ascensori ha
fatto progressi eccezionali anche in termini di sicurezza.
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VARIETA’
Per ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione
fissa che serve piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato
al trasporto di persone o cose.
Dal 1853 - anno di invenzione - ad oggi esso si è evoluto a tal modo da
essere definito un mezzo confortevole, veloce e sicuro per il trasporto.
Ormai è diffusissimo e solo in Italia sono presenti ben 850.000 impianti.
Il mondo dell’ascensore è abbastanza vasto e gli impianti si classificano
secondo diverse caratteristiche:
- elettrici ed idraulici (in base al tipo di trazione);
- automatici, semiautomatici e manuali (a seconda che il meccanismo che
hanno le porte esterne e quelle interne di cabina è elettrico o manuale);
- con sala macchine in testata o in fossa;
- esterni (con struttura esterna dell’edificio) o interni (con tromba
ascensore già presente all’interno);
- montacarichi (per il trasporto di cose);
- piattaforme elevatrici (impianti più semplici che hanno basse velocità di
funzionamento).
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CLASSIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO
Gli ascensori si dividono in due categorie:
- Elettrici (a fune);
- Idraulici (chiamati anche oleodinamici).
Gli ascensori elettrici sono composti principalmente da una macchina
elettrica per il sollevamento (di due tipi: argano o gearless ) e muovono la
cabina passeggeri tramite funi di trazione bilanciate da contrappesi. Il
contrappeso ha la funzione di bilanciamento dell’impianto onde ridurre le
forze di attrito tra macchina elettrica e funi e per diminuire la potenza
elettrica necessaria a muovere l’impianto. Il quadro elettrico di manovra è
necessario per la gestione e il funzionamento dell’impianto, mentre il
limitatore di velocità e il paracadute sono dispositivi di sicurezza che
entrano in funzione in caso di emergenza.
L'ascensore idraulico moderno è composto essenzialmente da una
centralina idraulica ed una valvola che si occupa di immettere l’olio in un
cilindro per azionare un pistone collegato all’arcata (e quindi alla cabina
passeggeri). In questo tipo di impianto i componenti di sicurezza sono dati
dalla valvola di blocco e dal paracadute (se presenti le funi di taglia). Anche
qui il tutto è comandato da una quadro elettrico di manovra.
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DIFFERENZE ELETTRICO-IDRAULICO
Le due tipologie si differenziano
prevalentemente da come viene
effettuato il movimento. Nell’ascensore
elettrico il movimento è trasmesso
dalla macchina elettrica che viene
trasmesso alle funi (collegate alla
cabina) che trasmettono il movimento
tramite l’attrito presente tra le funi e la
puleggia di frizione. Il motore elettrico
funziona in entrambe le direzioni (salita
e discesa). Nell’impianto idraulico il suo
funzionamento avviene, in salita,
tramite una pompa controllata da una
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valvola che immette l’olio nel pistone telescopico che solleva la cabina
direttamente all’arcata (diretto) o tramite funi di richiamo (in taglia),
mentre in discesa la valvola si apre e l’olio defluisce nel serbatoio facendo
scendere la cabina per gravità.
ASCENSORE ELETTRICO
L’impianto elettrico attua il movimento della cabina attraverso delle
funi collegate ad un argano ( bilanciate da un contrappeso) che viene
mosso da un motore elettrico. Quest’ultimo può essere posizionata in
testata (in alto), in fossa (in basso) o con il sistema MRL (machine room
less - senza sala macchine).
Il motore elettrico è una macchina in grado di trasformare l’energia
elettrica in energia meccanica. Di base il suo funzionamento si ha
attraverso la presenza di un campo magnetico rotante generato da due
bobine fisse, ortogonali e percorse da correnti alternate della stessa
frequenza e sfasate di 90° (in corrente continua). A partire dagli anni ’90,
con lo sviluppo degli inverter è stato possibile eliminare i motori a c.c.
anche negli impianti gearless (che venivano utilizzati soprattutto in quegli
impianti con velocità superiore ai 2 m/s. L’avvento poi dei magneti
permanenti ha ulteriormente contribuito allo sviluppo degli inverter che
tra l’altro ora si utilizzano anche nella regolazione della velocità degli
ascensori ad azionamento idraulico.
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ASCENSORE IDRAULICO
L’ascensore idraulico, a differenza di quello a trazione elettrica a funi,
non ha bisogno del contrappeso per bilanciare la cabina. La sua corsa
avviene infatti con un pistone comandato da una centralina che immette
l’olio per il movimento in salita e da una valvola che recupera l’olio facendo
scendere il pistone, per la fase di discesa. La valvola lavora attraverso i suoi
cursori che per essere comandati hanno bisogno di una pressione statica di
circa 10-12 bar, sotto la quale non è garantito il corretto funzionamento
della valvola. Le condizioni di funzionamento più gravose per l’impianto
idraulico le abbiamo con marcia in salita a pieno carico, mentre in discesa
lavora a costo zero. La tecnologia sta portando avanti dei sistemi di
recupero dell’energia in discesa così da ridurre la potenza necessaria fino
al 70%.
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Un ascensore idraulico con un utilizzo medio di
un’ora al giorno (condizioni corrispondenti ai
condomini) riesce ad ottenere la classe energetica B.
Questo anche grazie al fatto che l’ascensore idraulico
consuma energia quasi esclusivamente solo in salita
e difficilmente lavora alla massima potenza.
VELOCITA’ ASCENSORE
La velocità degli ascensori idraulici ed elettrici comunemente installati
nei nostri condomini si aggira fra 0.3 m/s e 0.7 m/s.
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L’ascensore più veloce al mondo è quello
installato sulla Shangai Tower che svetta
nel cuore di Pudong con un’altezza di 632
metri.
I tre ascensori principali costruiti per la
Shangai Tower viaggiano a una velocità di
18 m/s, su e giù tra il 1° e il 119° piano. Il
progetto è della Mitsubishi Electric. Gli
ascensori da record garantiscono un
elevato livello di comfort, grazie a
coperture speciali in grado di ridurre
rumorosità e vibrazioni laterali e ad una
pressurizzazione della cabina per la
compensazione del repentino cambio di
pressione. Non mancano, inoltre,
dispositivi per il recupero di energia.
OBBLIGO INSTALLAZIONE ASCENSORE
La normativa che disciplina l’installazione dell’ascensore negli edifici
privati è il D.M. 236/89 «Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». In
particolare all’art. 1 - c. 3 riporta:La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
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CABINA ASCENSORE (D.M. 236/89)
Negli edifici di nuova edificazione residenziale l'ascensore deve avere
le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1.30m di profondità e 0.95 m di
larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.80 m sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di 1.50x1.50.
L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia
possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le
seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di
larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della
cabina di 1.40x1.40 m.
Le porte di cabina e del piano devono essere del tipo a scorrimento
automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo
ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
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NORMATIVE
L’entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE della Comunità Europea
recepita con il D.P.R. 162/1999, ha rivoluzionato il modo di garantire
l’idoneità agli impianti, in particolare rivoluziona il monopolio
dell’amministrazione pubblica sui collaudi degli ascensori e le verifiche
periodiche successive, che erano regolate dalla L. 1415/1942.
Il campo di applicazione del D.P.R. 162/1999 è quello degli ascensori in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, di nuova installazione,
e quello relativo ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori (all.
IV).
Le procedure da attuare sono le seguenti:
- Messa in esercizio;
- Verifiche periodiche;
- Verifiche straordinarie;
- Manutenzione;
- Conservare ed aggiornare la documentazione.
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NORMATIVE: MESSA IN ESERCIZIO
Messa in esercizio
Il proprietario dell’impianto, o il suo legale rappresentante, deve
comunicare al Comune competente per territorio, lamessa in esercizio dei
montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio di pubblico
trasporto.
Modiche costruttive
Il proprietario deve effettuare la comunicazione di cui sopra nei casi in cui
si effettui una delle seguenti modifiche costruttive: cambiamento della
velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, sostituzione
del macchinario, della cabina, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-
pistone, delle porte di piano.
Divieti
E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non
siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche,
le comunicazioni di cui al presente articolo.
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NORMATIVE: VERIFICHE PERIODICHE
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad
assoggettare l’impianto installato a verifica periodica biennale.
L’Organismo Notificato (A.S.L.) che ha eseguito la verifica periodica rilascia
al proprietario, e alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale
relativo. Le verifiche possono presentare:
- Esito positivo: con prescrizione (consigliate, obbligatorie); l’impianto
può rimanere in esercizio purché si ottemperi alle prescrizioni riportate
sul verbale;
- Esito negativo senza prescrizione: l’impianto non può rimanere in
esercizio.
L’ente incaricato alla verifica deve comunicare l’esito negativo al Comune in
cui è installato l’impianto per i provvedimenti di competenza.
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PROFESSIONISTI E IMPRESE ABILITATE
Le figure coinvolte nella gestione dell’impianto sono:
- Proprietario o legale rappresentante;
- Costruttore, installatore/manutentore;
- Organismi notificati.
I soggetti abilitati ad eseguire le visite periodiche sono:
- Ingegneri abilitati alla professione;
- A.S.L. (Azienda sanitaria Locale) competente per territorio.
Le verifiche straordinarie vengono eseguite quando si ha:
- Verifica periodica con esito negativo;
- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da
infortunio;
- In caso siano apportate all’impianto le modifiche costruttive, già
definite.
Manutenzione
Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione dell’ascensore o del
montacarichi a ditta specializzata che opera mediante persona munita di
certificato di abilitazione.
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PROFESSIONISTI E IMPRESE ABILITATE
Libretto e targa
Il proprietario deve conservare e rendere disponibili si richiesta almeno i
seguenti documenti:
- Libretto di immatricolazione ovvero copia della dichiarazione di
conformità;
- Precedenti verbali delle verifiche periodiche e straordinarie;
- Esiti delle visite di manutenzione;
- Comunicazioni intercorse con il competente ufficio comunale relative al
numero di matricola assegnato all’impianto.
Il fermo impianto
I soggetti individuati dal D.P.R. 162/1999 che hanno tale potere sono:
- Il proprietario o il suo legale rappresentante;
- Il manutentore dell’impianto, nel caso rilevi un pericolo in atto,
informandone il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche
periodiche, e il Comune competente per territorio;
- Il Comune competente per territorio a seguito del ricevimento del
verbale di verifica periodica con esito negativo.
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RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE
L’art. 1124 del c.c. recita:
[I] Gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità
immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo.
[II] Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto ei lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Secondo quanto detto in precedenza, per redigere le tabelle millesimali
per la suddivisione delle spese dell’ascensore (e anche delle scale), occorre
avere già redatto quelle relative alle tabelle millesimali di proprietà. Di
conseguenza ogni volta che vengono modificate, per qualsiasi motivo, le
tabelle millesimali di proprietà di deve procedere ad aggiornare anche
quelle dell’ascensore (e scale).
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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO
In molti condominii, la cui epoca di
costruzione è anteriore all’entrata in
vigore del D.M. 236/89 o perché
costituiti da fabbricati disposti su non
più di 3 livelli, può verificarsi la necessità
di dover installare un ascensore.
Comunemente lo spazio per alloggiare
un nuovo vano ascensore all’interno del
fabbricato, nel corpo scala
condominiale, non è sufficiente o le
opere da eseguirsi per alloggiarlo sono
troppo onerose. Può verificarsi quindi la
convenienza di installare un elevatore
esterno al fabbricato, in adiacenza ad
esso.
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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO
Decisione
Normalmente, la decisione di installare l’ascensore in un edificio di
vecchia costruzione è di spettanza dell’assemblea condominiale, la cui
delibera deve essere approvata a maggioranza qualificata e (cioè da un
numero di condomini che rappresenti il 50% + 1) e che siano titolari di
almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio, com’è richiesto (art. 1136 –
V comma – C.C.) per ogni innovazione tesa al miglioramento o all’uso più
comodo delle cose comuni (art. 1120 – I comma – C.C.).
Vi possono essere però, dei casi in cui il condominio, anche dopo
l’approvazione della delibera d’installazione dell’ascensore con detta
maggioranza qualificata, non possa poi darvi esecuzione, per l’opposizione
anche di un solo condomino, che può impugnare detta delibera quando
l’innovazione comporti un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, oppure ne alteri il decoro (si pensi ad un ascensore esterno ad
un edificio di notevole pregio architettonico) o quando infine, l’ascensore
viene previsto nel vano scale e la sua realizzazione comporti il taglio dei
gradini o una notevole restrizione del vano d’ingresso, che impedisca l’uso
o il godimento di dette parti comuni anche ad un solo condomino.
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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO
Pratiche edilizie
Per poter installare un elevatore esterno al fabbricato occorrono i seguenti
titoli abilitativi:
- Pratica comunale di S.C.I.A. (Segnalazione certificata Inizio Attività) per
abbattimento delle barriere architettoniche o per manutenzione
straordinaria;
- Nella pratica comunale possono essere richiesti anche pareri/nulla osta
di tipo paesaggistico-ambientale e dei beni artistici;
- Pratica strutturale da depositare presso il Genio Civile (Regione – Uff.
Sismica) nella quale viene dimensionata la fondazione di appoggio
dell’ascensore e i tirafondi (ganci che collegano l’ascensore alla parate
dell’edificio). Occorre anche la relazione geologica redatta da un
Geologo abilitato per la verifica del terreno su cui appoggia la
fondazione;
- Certificazione dell’impianto elettrico;
- Eventuale parere dei Vigili del Fuoco o aggiornamento del C.P.I.
(certificato Protezione Incendi) (a seconda dell’ubicazione
dell’ascensore).
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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO
Costi
I costi di un elevatore esterno sono molto variabili a seconda del numero
dei piano serviti, delle caratteristiche dimensionali della cabina e delle
caratteristiche estetiche. Per avere un ordine di grandezza ci si può
orientare fra 5’000-7’000 euro (compreso il montaggio ed escluso oneri e
onorari per professionisti) a piano servito.
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