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LIBRI CONTABILI I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori...

Date post: 02-May-2015
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LIBRI CONTABILI I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, "gli imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).
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Page 1: LIBRI CONTABILI I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali.

LIBRI CONTABILI

• I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, "gli imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).

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LIBRI CONTABILI

• Gli adempimenti contabili sono diversi per la generalità degli imprenditori, i quali ricadono nel regime contabile "ordinario" di seguito descritto, e per taluni soggetti che, in ragione della dimensione ridotta della loro attività, possono beneficiare di regimi contabili semplificati

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LIBRI CONTABILI

Nel regime ordinario sono obbligatorie leseguenti scritture contabili:• il libro giornale;• il libro degli inventari;• i registri prescritti ai fini dell’IVA;• le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla

natura e alle dimensioni dell’impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d."conti di mastro");

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LIBRI CONTABILI

• le scritture ausiliarie di magazzino;• il registro dei beni ammortizzabili;• i libri sociali obbligatori per le società di

capitali (art. 2421 cod. civ.);• ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori

per il sostituto d’imposta.

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• Tuttavia: la tenuta dei registri prescritti ai finidell’IVA e del registro dei beni ammortizzabili può

essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, l’imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);

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• la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in

• contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996

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• la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal

secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente,

1. l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e2. l’ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle

opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80 (gli ammontari devono essere eventualmente ragguagliati alla durata diversa dall’anno solare e, in caso di accertamento, non si tiene conto delle relative risultanze

qualora i maggiori valori accertati non eccedano del 15% tali limiti).

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• L’obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite (art. 1, D.P.R. n. 695/1996).

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• Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno e in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate dall’imprenditore (art. 2216 cod. civ.).

Le registrazioni in tutti i registri cronologici devono essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il libro giornale sostituisca anche i registri IVA,

le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta).

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• Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d’azienda;

peraltro, occorre comunque tenere un libro giornale riassuntivo sul quale, a determinate scadenze, devono essere effettuate le registrazioni complessive (ris. 27.5.1981, n.9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).

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libro degli inventari

• L’inventario (trascritto nel libro degli inventari) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

(art. 15, D.P.R. n. 600/1973).

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libro degliinventari

• L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal c.c.o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione del bilancio d’esercizio),

deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo.

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Nelle scritture ausiliarie (c.d. "conti dimastro") devono essere registrati glielementi patrimoniali e reddituali raggruppati in

categorie omogenee, in modo da consentire di individuare chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

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Scritture ausiliarie di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino sono direttea dare conto delle variazioni intervenute trale consistenze di determinati beni-mercenegli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d,D.P.R. n. 600/1973)

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scritture ausiliarie di magazzino

In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino devonoessere rilevate le quantità entrate e uscitedei seguenti beni: . merci destinate alla vendita;. semilavorati (qualora distintamente classificati

nell’inventario), esclusi i prodotti in corso di lavorazione;. prodotti finiti;. materie prime e altri beni destinati a essere incorporati nei

prodotti finiti;

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scritture ausiliarie di magazzino

. imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;

. materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi,

nonché altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

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scritture ausiliarie di magazzino

• Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa, con periodicità non superiore al mese.

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scritture ausiliarie di magazzino

Nelle stesse scritture possono inoltreessere annotati, anche alla fine del periodod’imposta, i cali e le altre variazioni diquantità che determinano scostamenti giacenze

fisiche effettive e quelle desumibilidalle scritture di carico e scarico.

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scritture ausiliarie di magazzino

Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. beni o le categorie inventariali che possono essere

esclusi devono essere scelti tra quelli ditrascurabile rilevanza percentuale.

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scritture ausiliarie di magazzino

• Opere, forniture e servizi di durata• ultrannualePer la produzione di beni, opere, forniture eservizi di durata ultrannuale, la cui valutazione èeffettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti,le scritture ausiliarie sono costituite da schede dilavorazione dalle quali devono risultare i costispecificamente imputabili. Le registrazioni sulleschede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni dicarico e di scarico dei singoli beni specificamenteacquistati per le predette produzioni.

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registro dei beni ammortizzabili

• Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. n. 600/1973) deve essere Compilato con le seguenti Indicazioni:

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registro dei beni ammortizzabili• per gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri:• l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le

svalutazioni,• il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del

periodo d’imposta precedente,• il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo

d’imposta, • la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo

produttivo• (a ciascuno di tali beni ammortizzabili è riservata una pagina del

registro, ovvero più pagine, anche in bianco,quando si presume occorrano per lo sviluppo degli ammortamenti: circ.30.4.1977, n. 7/1496);

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per gli altri beni: le indicazionirichieste possono essere effettuate conriferimento a categorie omogenee dibeni per anno di acquisizione e coefficiente di

ammortamento (per i beni gratuitamente devolvibili deve essere anche indicata la quota annua che affluisce al fondo di

ammortamento finanziario).

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registro dei beni ammortizzabili

Nel registro vanno inoltre annotati, invoci separate a seconda dell’anno diformazione, i costi di manutenzione,riparazione, ammodernamento etrasformazione, non capitalizzati su benispecifici e deducibili nei periodi d’impostasuccessivi in quanto superiori all’importomassimo deducibile nell’esercizio.

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• Libri sociali obbligatoriSi tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei soci,

libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del

collegio sindacale.Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art.2421 cod. civ.

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STAMPA

• I libri contabili tenuti con sistemi meccanografici (libro giornale, registri iva, libro inventari) a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008, devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (Unico).

• Quindi :le società aventi esercizio corrispondente all’anno solare, considerato che il termine originario di trasmissione dell’Unico 2011 è il 30 settembre 2011 devono stampare i registri entro la data del 31 dicembre 2011.

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Stampa libri

• Per quanto concerne il registro dei beni ammortizzabili, l’articolo 16 del DPR 600/73 impone come termine di stampa quello di presentazione delle dichiarazioni (per il 2010 la scadenza è pertanto decorsa lo scorso 30 settembre 2011).

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• Quanto riportato sopra non vale ovviamente per chi si avvale della tenuta della contabilità con modalità informatiche, ai sensi del d.lgs. 82/2005, per i quali l’obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato sostituito dalla conservazione mediante la riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati.

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Riepilogo:

• Stampa LIBRO GIORNALE• 31 dicembre 2012• Stampa REGISTRI IVA• 31 dicembre 2012• Stampa INVENTARIO• 31 dicembre 2012• Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI• 30 settembre 2012

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VIDIMAZIONE E MODALITA’ DI TENUTA

• I libri contabili devono avere le pagine numerate progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno di riferimento (es. 2009/1, 2009/2 ecc.).

• Nel caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità (es. esercizio 1.7.2008/30.6.2009, si indica il 2008 anche per le rilevazioni del primo semestre 2009).

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• Per i registri IVA la numerazione è progressiva nell’ambito di ciascun registro e non di ciascun anno.

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• I libri obbligatori (ad esclusione del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA) sono soggetti all’imposta di bollo dovuta, per le società di capitali, nella misura di € 14,62 per cento pagine o frazioni di esse

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Per le società di persone e le ditte individuali l’imposta di bollo è pari al doppio di quella prevista per le società di capitali.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante l’apposizione delle relative marche oppure mediante versamento con il modello F23 o con modalità telematiche per il tramite di intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate oppure mediante versamento su conto corrente postale.

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• La ricevuta di pagamento deve essere apposta nella prima pagina del libro e si considerano 100 pagine effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno indicato nella numerazione.

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• Le società di capitali, inoltre, devono versare, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, una somma annuale forfettaria a titolo di tassa sulle concessioni governative pari a € 309,87 per le società con capitale non superiore a € 516.456,89 e a € 516,46 per le società con capitale superiore, da pagare entro il 16 marzo di ogni anno, mediante presentazione telematica del modello F24 (codice tributo 7085).

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Tutti i libri contabili, sia obbligatori che facoltativi, devono essere tenuti seguendo le regole di una ordinata contabilità, cioè senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non sono ammesse cancellature e, se queste sono necessarie, devono potersi leggere le parole cancellate.

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• I libri contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione presso la sede della società.

• Fiscalmente, tali libri devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi d’imposta anche oltre il termine previsto dal codice civile(o sia scaduto il termine per effettuarli, usualmente quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni

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La loro conservazione può essere validamente effettuata anche mediante archiviazione elettronica, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e questi possano essere resi leggibili in qualsiasi momento.

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Il libro degli inventari

• deve contenere annualmente l’indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all’impresa e la loro valutazione (c.d. inventario). L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve essere sottoscritto dal rappresentante della società entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Libro inventari

• L’inventario si chiude con il bilancio ed è quindi necessario riportare stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa dell’impresa a fine esercizio, di seguito all’inventario delle singole attività e passività

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Libro inventari

• In particolare, l’inventario deve indicare distintamente:

• i crediti e i debiti suddivisi per nominativo;• gli immobili, gli impianti, i macchinari e gli altri

beni mobili (es. automezzi, personal computer, ecc.);

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Libro inventari

• le caratteristiche e i costi di brevetti e diritti, nonché i relativi contratti di acquisizione;

• l’avviamento e gli estremi dell’atto di acquisizione dell’azienda;

• le rimanenze di materie prime, sussidiarie, merci, semilavorati, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

• l’entità e il valore delle partecipazioni possedute;• la composizione del capitale sociale, delle riserve e

dei fondi.

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LIBRO INVENTARI

• La corretta tenuta del registro è disciplinata sia da un punto di vista civilistico dall’art. 2214, c.c., sia dal punto di vista fiscale dagli artt.13-14, D.P.R 600/1973

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• L’art. 2214, c.c., stabilisce che ”L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che sono richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”.

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• Da un punto di vista fiscale l’art 13, co. 1 e l’art 14, D.P.R 600/1973, stabiliscono che il libro inventari deve essere tenuto da:

• società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

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• le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad essa equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 597/1973;

• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art 51, D.P.R. 597/1973.

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• L’art 18, D.P.R 600/1973, prevede che sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i seguenti soggetti:

• società di persone e imprenditori individuali che possono applicare il regime contabile semplificato,che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

• - € 400.000,00 se aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

• - € 700.000,00 nel caso di svolgimento di altre attività.

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• Entrambi i valori sono stati oggetto di recentissima revisione ad opera della lettera m), co. 2 art.7 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (“decreto sviluppo”) sostituendo i precedenti valori di € 309.874,14 e € 516.456,90.

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Libro inventari

• Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.

• Sulla base dell’art. 19, D.P.R. 600/1973 sono altresì esclusi:

• persone fisiche che esercitano arti e professioni;• le società o associazioni tra professionisti che applicano il

regime di contabilità semplificata, in quanto resta obbligatorio l’utilizzo del libro giornale nel caso in cui venga adottata la contabilità ordinaria.

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Il libro giornale

deve rappresentare cronologicamente e analiticamente tutti i movimenti patrimoniali, economici e finanziari effettuati dalla società.

• Fiscalmente, nel libro giornale le scritture devono essere registrate entro 60 giorni dalla data in cui l’operazione si è verificata.

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giornale

L’unica deroga di carattere fiscale a tale limite perentorio è ammessa per l’aggiornamento delle scritture di chiusura di fine esercizio per quelle società il cui bilancio è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea.

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LIBRO GIORNALE

• Nel caso in cui la contabilità sia tenuta con sistemi computerizzati, il termine di 60 giorni per la registrazione si considera rispettato se prima della sua scadenza sono stati aggiornati i supporti magnetici, senza bisogno che il loro contenuto sia anche stampato su carta.

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BENI AMMORTIZZABILI

• La tenuta del registro dei beni ammortizzabili (detto anche libro cespiti) è discrezionale ai fini civilistici, ma obbligatoria ai fini fiscali.

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%

• Il registro dei beni ammortizzabili deve recepire anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali e le spese relative all’acquisto di beni il cui costo unitario è superiore a € 516.46, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute.

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• Il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere compilato entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Registri iva

• Il registro delle fatture emesse• Tutti i soggetti passivi IVA che emettono fattura per

la vendita di beni e servizi devono istituire e tenere il registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972). Sul registro delle fatture emesse devono essere annotate le operazioni attive (imponibili, non imponibili, esenti), effettuate dal contribuente e documentate da fattura o da autofattura (per operazioni internazionali, omaggi, autoconsumo).

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Fatture emesse IVA

• I dati risultanti dal registro devono essere:il numero progressivo e la data di emissione della

fattura;l’ammontare dell’operazione così suddiviso:• per le operazioni imponibili, imponibile e

relativa imposta, distinti secondo l’aliquota applicata; per le operazioni non imponibili o esenti, ammontare dell’operazione, titolo di inapplicabilità e norma di riferimento;

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Iva fatture emesse

i dati anagrafici del soggetto che acquista il bene o riceve il servizio (per le autofatture i dati riguardanti chi cede il bene o presta il servizio), ovvero:

• se si tratta di impresa o società, l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale;

• se si tratta di soggetto diverso dai precedenti, il nome e cognome.

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IVA VENDITE

• Normalmente, l’annotazione sul registro deve avvenire fattura per fattura. In caso di fatture singolarmente di importo inferiore a € 154,94 comprensivo di IVA, al posto di ciascuna di esse è possibile annotare un documento riepilogativo mensile sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce e, distinti per aliquota, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.

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• Tutte le registrazioni devono essere effettuate seguendo l’ordine della numerazione delle fatture e con riferimento alla data di emissione (fatture immediate), o al mese di consegna o spedizione dei beni (fatture differite), ai fini della liquidazione dell’imposta.

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Registro acquisti

• Nel registro degli acquisti il soggetto passivo IVA deve annotare i documenti comprovanti acquisti e importazioni effettuati nell’esercizio della propria attività. La registrazione costituisce condizione necessaria per l’eventuale detrazione dell’IVA.

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Registro acquisti

• Il soggetto passivo IVA deve eseguire la registrazione dei documenti riguardanti le operazioni passive effettuate rappresentate da fatture, autofatture per acquisti da soggetti non residenti e da bollette doganali di importazione ricevute (si ricorda che le autofatture per omaggi e autoconsumo non devono essere registrate sul registro degli acquisti).

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Registro acquisti

I dati da indicare per ogni registrazione sono:• data della fattura o della bolletta doganale;• numero progressivo attribuito da chi effettua

la registrazione;• dati anagrafici del soggetto che ha ceduto il

bene o prestato il servizio (si veda quanto specificato per il registro delle fatture emesse);

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Registro acquisti

• ammontare dell’operazione (con le seguenti modalità specificate per il registro delle fatture emesse);

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Registro acquisti

anche se non è obbligatorio, è opportuno indicare:

• data di registrazione;• totale del documento registrato;• importi non rilevanti ai fini IVA, che siano

eventualmente presenti all’interno di una fattura, evidenziandoli in modo distinto ai fini di un’ordinata contabilità.

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Registro acquisti

• Il soggetto IVA deve provvedere alla registrazione dei documenti d’acquisto dopo il loro ricevimento e prima della liquidazione periodica (o della dichiarazione annuale) nella quale intenda esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta.

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Registro acquisti

• Il termine ultimo per poter esercitare tale detrazione corrisponde al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, trascorso il quale un’eventuale registrazione della fattura è possibile, ma non consente la detrazione della relativa imposta


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