Date post: | 02-May-2015 |
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Limitazioni all’uso del contante:
sanzioni e nuovi obblighi secondo le previsioni
del cd. decreto "Salva Italia"
Ten. Col. dott. Michele IADAROLAComando Generale della Guardia di Finanza
WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti
WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti
Dall’estate dell’anno scorso
a oggi, per l'effetto
combinato delle manovre del
governo Berlusconi e di
quello Monti, la vita di
consumatori, contribuenti e
risparmiatori è stata messa a
dura prova.
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“Il Mattino” di Napoli, tre
giorni dopo il terremoto del
23 novembre dell’80 che
sconvolse l’Irpinia, titolava
“FATE PRESTO per salvare chi
è ancora vivo, per aiutare chi
non ha più nulla”.
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Il Sole 24 Ore, lo scorso 10
novembre 2011, testimonia lo
stato di salute economica e
finanziaria del nostro Paese
utilizzando le stesse espressioni di
dolore, oggi divenute uno slogan
per sollecitare un intervento del
Governo per rimuovere quelle
“macerie” (risparmio e lavoro),
causate da un “terremoto”
finanziario che mina la tenuta
economica del Paese.
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L’evoluzione delle soglie per le transazioni in contanti
L’originale art. 1 del d.l. 143/1991, inserito nel corpus normativo
della legislazione antiriciclaggio sulle “Limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore” è stato più volte mutato nel
corso degli ultimi 20 anni, variando, di volta in volta, la soglia
limite ammissibile per tali transazioni.
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Il d.m. 17 ottobre 2002 ha elevato a 12.500 euro
l’originario importo di 20 milioni di lire ed a seguito
dell’art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, si è
trasformato nell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007
subendo le seguenti modificazioni
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Gli ultimi aggiornamenti sono stati introdotti
dall’art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto
Salva Italia), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, che ha ridotto la soglia
della limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore
al di sotto dei mille euro.
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Art. 12 della “Manovra salva Italia:
«Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000
euro e contrasto all’uso del contante»
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del d.lgs. 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille.
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Nella vigente versione l’art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007,
vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato per qualsiasi ragione tra
soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
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Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato
con più pagamenti inferiori alla soglia che sono
preordinati ad un artificioso frazionamento.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
Italiane S.p.A.
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I limiti al contante in Europa
Con le modifiche apportate dall’art. 12 del d.l. 201/2011 le
disposizioni sui trasferimenti in contanti introdotte in Italia
divengono fra le più restrittive in Europa. Infatti:
in Inghilterra non ci sono limiti, anche se per le
transazioni private è stato vietato l’utilizzo della
banconota da 500 euro;
in Germania ed Olanda non esistono limiti di
importo alle transazioni in contante e titoli al
portatore;
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in Francia non possono essere effettuati
pagamenti in contanti superiori all’importo di
3.000 euro se il debitore ha il suo domicilio fiscale
sul territorio nazionale o se agisce per i bisogni di
un’attività professionale, in caso contrario il limite
si innalza a 15.000 euro.
in Belgio vige un divieto di operazioni in contanti
per importi superiori a 15.000 euro.
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In Italia, la percentuale dei pagamenti in contanti sul
totale delle operazioni è tra le più elevate d’Europa,
nonostante l’ampia disponibilità dei mezzi di
pagamento alternativi.
La tavola che segue riporta per Macro aree geografiche
la movimentazione di denaro mensile
complessivamente rilevata nel 2010 e quella segnalata
in contanti.
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Movimentazione in contante e movimentazione totale:importi medi mensili e incidenza percentuale
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
Aree geografiche Movimentazione Movimentazione Peso % contanti media mensile media mensile rispetto a totale in contanti complessiva movimentazione
Italia nord-occidentale 8.235 1.228.040 0,67%Italia nord-orientale 6.318 358.650 1,76%Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52%Abruzzo 780 13.486 5,79%Italia meridionale 7.343 96.479 7,61%Italia insulare 3.003 34.951 8,59%Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05%
Fonte: UIF rapporto annuale 2010.
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Convenzionalmente la limitazione del contante cela finalità
di antiriciclaggio, anche se - oggi più che mai - è divenuta il
simbolo della lotta all’evasione fiscale, ovvero strumento
per far emergere ogni tipo di transazione che si voglia
mantenere occulta.
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Gli italiani, popolo affezionato all’utilizzo della carta moneta,
sono chiamati ora a misurarsi con le nuove restrizioni: per la
prima volta le transazioni tra privati e in contanti non potranno
più superare i 1.000 euro, pena un corredo di sanzioni
pecuniarie amministrative o addirittura l’attrazione su di sè
dell’occhio investigativo della Procura.
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Il susseguirsi di interventi sul citato articolo 49 (che fissa
i limiti delle operazioni non tracciate da segnalare) fa
chiaramente intendere che il principale obiettivo della
norma è ormai diventato quello di inseguire il contante
che sfugge al Fisco.
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Attraverso la limitazione e il controllo
della circolazione del contante, infatti,
si vuole raggiungere l’obiettivo fiscale
del monitoraggio di proventi che
sfuggono alla tassazione diretta e
indiretta.
Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità
dei redditi?
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L’efficacia del monitoraggio dei
flussi finanziari non può che essere
legata alla tracciabilità dei mezzi di
pagamento.
A questo sistema sfuggono, evidentemente, i capitali
riconducibili alle consorterie criminali e all’evasione fiscale,
di cui il nostro Paese detiene tristi primati.
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Risulta, infatti, che il bilancio delle attività fuorilegge sia
stimabile in circa 170 milioni di euro (esclusa l’evasione).
Con riferimento al riciclaggio, le stime nazionali indicano
addirittura dimensioni mediamente superiori al 10% del PIL,
attesa l’incidenza di alcune “multinazionali” del crimine.
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Gente non avvezza a trafficare con i paradisi fiscali, che non si
diletta a ripulire patrimoni di origine sospetta ora anche solo
per ricevere la pensione, per prenotare la vacanza estiva, per
pagare la badante dell’anziano genitore, dovrà rassegnarsi a
diventare "tracciabili".
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La violazione, commessa da un boss della malavita o piuttosto
da un pensionato comporterà una sanzione amministrativa, cioè
il pagamento di una multa all’Erario, a meno che l’Unità di
Informazione finanziaria della Banca d’Italia decida di investire
la Guardia di Finanza per sospetti di altro rango, con uno step
minimo di 3mila euro.
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Mille euro è la soglia che cambia le
abitudini per milioni di italiani.
Nella rete della tracciabilità non finiscono
più solo gli acquisti, più o meno
straordinari, per ogni famiglia, ma tutta una
serie di operazioni non propriamente da
vip.
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Dall’acquisto di
elettrodomestici al ritiro della
pensione, tutto ormai dovrà
passare per carte di credito,
assegni intestati o bonifici
bancari, lasciando traccia negli
archivi del “grande fratello”
fiscale.
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Anche lo stipendio non potrà sottrarsi a questa "fotografia“,
migliaia sono, infatti, le aziende, spesso a conduzione
familiare, che a partire dalle competenze dello scorso
febbraio, hanno staccato l’assegno "non trasferibile" per i
propri dipendenti.
I quali, ove sprovvisti di conto corrente bancario (servizio
finanziario che non è a costo zero) non potranno che aprire
un contratto con la banca o con le poste, pena non poter
incassare lo stipendio.
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Il cambiamento di abitudini interesserà, altresì, circa un
quinto degli oltre due milioni e mezzo di pensionati che fino
a ieri hanno percepito la provvista dell’istituto previdenziale
in contanti e quindi dovranno dotarsi di un conto corrente di
"appoggio".
L’impatto sarà consistente anche per i servizi resi da colf e badanti.
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Molto presto l’anagrafe tributaria, attraverso la tracciabilità dei
pagamenti degli stipendi, si vedrà recapitare migliaia di posizioni
sinora sfuggite alle sanatorie (di stranieri) e alle strette sul
lavoro nero.
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La vera rivoluzione di abitudini arriverà
però con le nuove regole per gli acquisti. La
soglia limite di 1.000 euro, che non
risparmia le "operazioni frazionate", finirà
per attrarre nell’universo del "tracciabile" un’infinità di compere per le quali ci si dovrà
presentare con il blocchetto degli assegni (e relativa carta
d’identità, sempre che si appaia abbastanza affidabili e
solvibili) oppure con strumenti di pagamento elettronico (carta
di credito o bancomat).
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La limitazione all’uso del contante e assegni liberi è
destinata a provocare ulteriori problemi per tutti quei
soggetti come protestati, pignorati, falliti, che inseriti dal
sistema bancario in Centrale Rischi si vedono rifiutare
dagli gli istituti di credito e da Poste Italiane S.p.A.
l’apertura di un conto corrente.
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La parcella del professionista
Il limite dei mille euro in
contanti dovrà essere
rispettato anche quando si
pagherà la parcella di un
professionista, medico,
avvocato, architetto, ecc. L’accertamento della violazione di omessa fatturazione in
"flagranza" da parte dei professionisti era finora difficile, in
quanto si rendeva necessario contestare immediatamente il
mancato rilascio del documento contabile fattura.
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Nell’ottica degli studi legali o notarili,
ad esempio, particolare attenzione
dovrà essere dedicata alla redazione di
contratti contenenti eventuali clausole
che prevedano caparre o versamenti di
rate unitariamente pari o superiori a
1.000 euro,ovvero all’emissione di fatture e di parcelle che, se regolate in
contanti ed in unica soluzione, dovranno essere emesse per
imponibili spesso molto più bassi dei fatidici 1.000 euro, in
relazione ai complessi effetti sull’incasso finanziario a seguito
dell’applicazione di IVA, ritenute e contributo integrativo.
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I nuovi limiti di fatture e parcelle pagabili in contanti
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Facendo leva sul nuovo onere per il cliente-consumatore di
utilizzare strumenti elettronici di pagamento per saldare le
fatture oltre i mille euro, l’amministrazione finanziaria
potrebbe contestare al professionista l’eventuale omessa
fatturazione o sotto fatturazione di compensi, per esempio,
attraverso l’invio di questionari ai clienti.
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La norma, comunque, non vieta ai
cittadini di impiegare il denaro
contante secondo le loro necessità,
né tantomeno vuole impedire il
prelievo o versamento di contante
sui conti correnti. Solo se il controvalore è pari o superiore ai mille euro, pur
rimanendo valide a tutti gli effetti di legge le transazioni
effettuate, si verrà assoggettati a sanzione amministrativa
(quindi non penale) dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
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L’infrazione sarà contestata dalla Guardia di Finanza
o da funzionari dell’agenzia delle Entrate in presenza
del trasferimento; ciò significa, ad esempio, che i
pubblici ufficiali devono trovarsi in presenza di due
soggetti che si passano, a qualsiasi titolo, più di
999,99 euro.
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A titolo esemplificativo…
se si paga in contanti un bene o servizio per mille euro o
più e la circostanza viene rilevata da un militare della
Guardia di Finanza presente alla transazione, quest’ultimo
farà un verbale ma non annullerà l’operazione (cioè il
compratore e il venditore non si dovranno restituire,
rispettivamente, il bene trasferito e il contante pagato).
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Gli accertatori possono proporre
la sanzione anche quando, a
seguito di verifica fiscale
ordinaria, rilevino dai registri
contabili dell’impresa o dello
studio che vi sono pagamenti da
clienti in contanti e sopra soglia.
La "multa" la prenderanno entrambi, metà a testa, a meno
che gli organi del Ministero dell’Economia non decidano di
applicarla al solo negoziante o professionista, concedendo il
beneficio dell’ignoranza di legge al consumatore.
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Se in banca una persona preleva dal suo
conto duemila euro e li versa
simultaneamente sul conto di un’altra
persona, la violazione si concretizza
davanti all’operatore di sportello, il quale,
pur accettando l’operazione, necomunicherà per iscritto ed entro 30 giorni gli estremi al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Tutto ciò non tanto per impedire la circolazione del contante, ma
per incrementarne la tracciabilità (si sarebbe potuto procedere
con un bonifico o con un assegno).
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Le operazioni di prelievo e/o di
versamento di denaro contante uguali o
superiori a mille euro non determinano
automaticamente la configurazione di
una violazione se non avviene
trasferimento a terzi.
Resta ben inteso che non esiste una
presunzione di utilizzo illecito di somme
soltanto perché costituite da contante e
superiori alla soglia dei mille euro.
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Anche gli intermediari finanziari e i liberi
professionisti, secondo le norme
antiriciclaggio, partecipano al procedimento
sanzionatorio qualora si trovino ad assistere
a tali trasferimenti sopra soglia, oppure ne
abbiano in qualche modo notizia
effettuando una comunicazione scritta degli
estremi dell’operazione a rischio e dei
soggetti che l’hanno posta in essere.
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Da ciò consegue che oltre alle irregolarità di cui all’art. 49,
comma 1 (trasferimento contanti ultrasoglia), i professionisti
dovranno comunicare le infrazioni previste dal:
comma 5 (assegni bancari o postali emessi per importi pari
o superiori a 1.000 euro senza nome o ragione sociale del
beneficiario o clausola di non trasferibilità);
comma 6 (assegni bancari o postali emessi all’ordine del
traente – m.m. – girati non per l’incasso);
comma 7 (assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi
senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità).
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I soggetti cui dare notizia delle trasgressioni rilevate (entro 30
giorni) sono oltre che al Ministero dell’economia e delle finanze
(Ragionerie territoriali competenti) anche alla Guardia di
Finanza, affinché, quest’ultima, possa dare corso agli eventuali
sviluppi di natura fiscale.
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Tutti i soggetti destinatari della normativa di cui al d.lgs.
231/2007, tra cui quelli di cui all’art. 12 (professionisti iscritti agli
albi dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, degli
avvocati, notai, altri soggetti esercenti attività in materia di
contabilità e tributi, revisori legali e società di revisione),
dovranno provvedere a comunicare le irregolarità alle Ragionerie
Territoriali dello Stato delegate (Decreto del MEF del 17/11/2011)
alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi
sanzionatori antiriciclaggio (ex art. 58
d.lgs. 231/2007), relativamente agli
artt. 49, 50 e 51 del citato d.lgs.
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La comunicazione andrà effettuata dal professionista a
prescindere dal sospetto di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo, senza operare alcuna valutazione soggettiva.
Essa andrà redatta su carta semplice (non esistono, infatti, moduli
ad hoc per queste fattispecie), preferibilmente a mezzo di
raccomandata A.R.
Nella comunicazione dovranno essere inseriti i dati identificavi dei
soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia di
contratto o pagamento che ha dato origine alla stessa, il
nominativo ed i riferimenti del professionista che effettua la
comunicazione.
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Anche coloro che omettono, avendone l’obbligo, di comunicare
gli illeciti alle Ragionerie Territoriali dello Stato sono interessati
dai provvedimenti sanzionatori la cui comminazione è
preordinata a controlli (di norma da parte della Guardia di
Finanza) che il professionista (o gli altri
soggetti destinatari della normativa
antiriciclaggio) subirà nel proprio studio (o nel
luogo di esercizio dell’attività) e di
conseguenza risulterà inflitta più raramente.
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Va segnalato, peraltro che, oltre alle evidenti finalità di
irrogazione di sanzioni per gli illeciti finanziari, la
comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato assume
valore anche sotto il profilo del contrasto alla evasione fiscale
stante l’espressa previsione dinotiziare dell’infrazione anche alla Guardia di
finanza (ex art. 8, comma 7, d. L. n. 16 in data
2 marzo 2012) la quale, ove ravvisi
l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di
accertamento, ne dà tempestiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate.
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Da ricordare che, secondo l’art. 51, comma 3, del d.lgs.
231/2007, nel caso in cui oggetto della infrazione sia
un’operazione di trasferimento segnalata quale «operazione
sospetta» (art. 41, comma 1) all’UIF, il soggetto che ha
effettuato la segnalazione potrà esimersi dalla comunicazione
della infrazione di cui all’art. 49.
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assegni bancari o postali in forma libera
il carnet può essere richiesto dal cliente agli istituti di credito,
versando 1,5 euro di imposta di bollo per ciascun titolo,
l’importo deve risultare inferiore ai mille euro. Essi possono
continuare ad essere “girati” (con girata piena o in bianco) e
possono esser emessi anche in modo “anonimo”, cioè privi del
nome del prenditore o con dizione “al portatore”;
Due le tipologie di assegni che dal 6
dicembre 2011 è possibile emettere:
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assegni muniti di clausola di non trasferibilità
è la tipologia di carnet che di norma banche ed uffici postali
consegnano ai loro clienti. Essi sono obbligatori per importi
pari o superiori a 1.000 euro e devono recare sul titolo in modo
preciso il nome di battesimo ed il cognome (se persona fisica)
o la ragione sociale (se società o ente) del beneficiario.
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Ai sensi del comma 11, dell’art. 49,
le autorità fiscali (Agenzia delle
Entrate e Comandi della Guardia di
Finanza) potranno chiedere i dati
identificativi (compreso il codice
fiscale) dei soggetti ai quali siano
stati rilasciati moduli di assegni
bancari o postali in forma libera
ovvero che abbiano richiesto assegni
circolari o vaglia cambiari in forma
libera, nonché di coloro che li
abbiano presentati all’incasso.
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L’abbassamento della soglia ammissibile, potrebbe rendere
applicabili sanzioni in relazione alla prassi illecita della
emissione di assegni bancari o postali c.d. “post datati”.
Tali procedure, infatti, realizzano un’irregolarità
amministrativa per evasione dell’imposta di bollo (d.P.R.
642/1972).
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Considerando che gli assegni bancari saranno trasferibili
solo per importi inferiori a 1.000 euro, non potranno essere
onorati, nei confronti di eventuali giratari, cheque
ultrasoglia.
Da ciò consegue che, qualora si detengano (anche a
garanzia) assegni post datati pari o superiori a 1.000 euro
oggetto di girata e recanti una data di emissione successiva
al 6 dicembre 2011, gli stessi non sarebbero pagabili
all’ultimo giratario.
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Inoltre, a prescindere dalle girate, se a garanzia e
pagamento di una determinata operazione fosse stato
emesso il 30 novembre 2011 un assegno di 2.000 euro
con data 30 agosto 2012 (e quindi fosse presentabile
all’incasso a partire da detta data) privo di clausola di
intrasferibilità, l’emittente sarebbe assoggettato alle
previste sanzioni.
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Gli assegni bancari o postali emessi con dicitura
“all’ordine del traente” (o “a me medesimo”) non
possono circolare, ma essere girati unicamente per
l’incasso dal traente-beneficiario a una banca o a Poste
Italiane S.p.A.
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Sul tema il MEF, con nota n. 33124 del 20 marzo 2008, ha
stabilito che gli assegni emessi all’ordine del traente non
sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi e di
conseguenza a limiti di importo.
Se poi il traente li gira ad altro soggetto potranno essere
pagati, ma banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno segnalarli
con conseguente sottoposizione a sanzione dell’operazione.
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Un ulteriore chiarimento viene fornito dal
MEF, in merito alla cumulabilità di assegni
privi di clausola di trasferibilità, utilizzati
per far fronte ad unica transazione (es.
pagamento di autovettura).
Al riguardo, viene ribadita la liceità delle operazioni di
emissione di più assegni contemporaneamente, ciascuno di
importo inferiore a 1.000 euro, anche se riferiti alla
medesima operazione che sia complessivamente superiore a
1.000 euro.
In pratica, il limite resta riferito a ciascun singolo assegno.
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Altra restrizione riguarda il saldo
dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore che non può
essere pari o superiore a 1.000
euro. In tal caso dovranno essere
estinti o il loro ammontare
ridotto ad una somma non
eccedente al predetto importo,
entro il 31 marzo 2012.
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Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiali,
senza clausola di intrasferibilità, resta consentito solo
per titoli espressivi di un valore al di sotto del limite.
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La corretta interpretazione
dell’art. 49, d.lgs. 231/2007
L’articolo 1, lettera m) definisce l’operazione frazionata
come “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di
valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto,
posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in
un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni…”.
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…fermo restando, anche in caso di frazionamenti sub soglia, il
potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di
valutare “caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato
con lo scopo specifico di eludere il divieto imposto dalla
disposizione.
Diversa è la circostanza in cui i trasferimenti derivino da
contratti preesistenti che prevedono pagamenti rateali o da
accordi contrattuali.
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In tal senso la pronuncia del Consiglio
di Stato, parere n. 1504/95, con il
quale ha “voluto far permanere
impregiudicato il potere dell’autorità
amministrativa di verificare nelle
singole fattispecie, la sussistenza, in
concreto, dei presupposti per
l’applicazione della prevista misura
sanzionatoria, in presenza di
meccanismi eventualmente
predisposti in frode al dettato
legislativo per eludere i limiti ai
trasferimenti di valore di cui si tratta”.
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Il regime sanzionatorio per le irregolarità
su trasferimenti di contanti e
trasferibilità di assegni è previsto all’art.
58 del d.lgs. 231/2007
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Sanzioni
Con la circolare del MEF n. 2 del 16 gennaio 2012, avente
ad oggetto: “Disposizioni in materia di procedimenti
sanzionatori antiriciclaggio”, è stato dettagliatamente
individuato l’iter del procedimento sanzionatorio per le
violazioni di contanti e titoli al portatore oltresoglia.
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La contestazione
avviene, secondo i dettami dell’art. 14 della legge 689/1981, a
seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/2007
effettuata dalle specifiche autorità di vigilanza della normativa
antiriciclaggio, da parte dell’ufficio della RTS che deve valutare
la completezza e procedibilità della segnalazione.
Il termine per notificare all’autore della violazione la
contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della
segnalazione. Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto, e
conseguentemente, di fatto, ampliato ogniqualvolta sia
necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni
riguardo i dati dell’operazione.
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L’istruttoria
dopo la contestazione, il reo ha la possibilità di inviare entro 30
giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede
competente della RTS;
La decretazione
all’irrogazione della sanzione provvede con decreto motivato il
Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della
Commissione consultiva prevista dall’art. 1 del d.P.R. 14 maggio
2007, n. 114. Tale commissione è incardinata presso l’Ufficio IV
della Direzione V del Dipartimento del Tesoro.
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La notifica
il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte
entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro i cinque
anni dalla formale conoscenza della contestazione da parte degli
autori delle violazioni;
L’esecuzione
dopo la notifica del decreto e scaduti i termini di impugnabilità
(30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), la Ragioneria
Territoriale competente deve inviare un sollecito di pagamento
prima di procedere all’iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
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L’eventuale contenzioso che si dovesse instaurare avverso il
decreto sanzionatorio vedrebbe il ricorso in opposizione
(secondo le previsioni di cui all’art. 22 della legge n. 689/1981
e dell’art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) da parte
dell’interessato, proposto presso il Tribunale, quale autorità giudiziaria
competente in materia valutaria ed
antiriciclaggio, mentre non è possibile
rivolgersi al giudice di pace (vgs. art. 6,
comma 4, lett. e) ed f) del d.lgs. 150/2011
sulla Riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione).
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Oblazione
E’ ammissibile per il reo avvalersi dell’istituto dell’oblazione di
cui all’art. 16 della legge 689/1981, espressamente richiamato
nell’art. 60, comma 2, del d.lgs. 231/2007, secondo cui “è
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non
vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione”.
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La facoltà di pagamento in misura ridotta consentirebbe il
versamento del doppio di un minimo edittale pari all’1%
(quindi il 2%) anche per trasferimenti superiori a 50.000 euro.
Quindi nel trasferimento di un assegno bancario di 100.000
euro, mentre si prevede in via ordinaria una sanzione minima
di 5.000 euro (cinque volte l’1%), se ci si avvarrà
dell’oblazione, la sanzione potrebbe rimanere pari a soli 2.000
euro (ossia il doppio dell’1%).
In questo modo il reo può regolarizzare
l’illecito pagando molto meno del nuovo
minimo di 3.000 euro.
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Attenzione
per i soggetti tenuti alla comunicazione, l’eventuale sanzione
irrogata continua a risultare non oblazionabile.
L’art. 60 del d.lgs. 231/2007 richiama, infatti, la possibilità di
ricorrere alla oblazione solo per le irregolarità poste in essere
dagli operatori ex art. 49 e non per le mancate comunicazioni
alle Ragionerie Territoriali dello Stato previste dall’art. 51 del
d.lgs. 231/2007. Di qui la conseguenza secondo cui chi omette
di effettuare la comunicazione rischia ora di pagare di più di
chi compie l’illecito.
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Facciamo un esempio:
l’omessa comunicazione da parte di un professionista del
pagamento in contanti di una fattura dell’importo di 1.000
euro, registrata in contabilità ordinaria, determinerà per chi ha
commesso l’irregolarità il rischio di pagare 20 euro, ma il
professionista che non corrisponde a tale obbligo, a fronte di
un controllo ispettivo delle competenti autorità, rischierebbe di
vedersi contestare 3.000 euro per la mancata comunicazione.
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Prescrizione
Dal richiamo alla legge n. 689/1981 deriva l’applicabilità, in
tema di sanzioni in materia di antiriciclaggio, anche della
previsione dell’art. 28 della citata legge, secondo il quale il
diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si
prescrive in cinque anni dal giorno della commessa violazione.
Pertanto, decorso il quinquennio dall’epoca della commissione
dell’infrazione non sarà più possibile sanzionare la condotta.
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In tal senso, il professionista che dovesse rinvenire
nell’ambito della contabilità l’annotazione di un
pagamento in contanti oltre soglia compiuto oltre cinque
anni antecedenti non sarà tenuto a comunicarlo alle
autorità e neppure lo stesso sarà passibile di sanzione
per l’omessa comunicazione.
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Sanzioni sui libretti al portatore
Con la riduzione dell’ammontare massimo detenibile
attraverso libretti in forma anonima si è previsto che nel
caso di libretti con saldo inferiore a 3.000 euro la
sanzione sia pari al saldo del libretto stesso.
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Le norme di contrasto all’evasione fiscale
L’art. 2, comma 36-vicies bis, del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che
per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e
compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per
tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio delle
attività:1)utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante;
2)nelle dichiarazioni in materia di IIDD ed IVA
indicano gli estremi identificativi dei rapporti,
in corso nel periodo di imposta, con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.605 (banche, società Poste
italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di
investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio,
nonché ogni altro operatore finanziario)
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sono ridotte alla metà le sanzioni amministrative previste
agli:
art. 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte
dirette);
art. 5 (violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi);
art. 6 (violazioni degli obblighi relativi alle documentazioni,
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad
IVA)
del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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Successivamente, l’art. 14, comma 10, della Legge 12
novembre 2011, n. 183 ha previsto che per i soggetti in
contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, che effettuano
operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili,
possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle
scritture contabili (in tal senso il titolare di un bar in contabilità
semplificata non può riscuotere il corrispettivo di un caffè in
contanti e non si capisce come possano determinarsi alcuni
componenti di reddito, necessari alla determinazione del
risultato d’esercizio, quali rimanenze, gli ammortamenti, gli
accantonamenti che non transitano mai negli estratti conto
bancari).
per l’attenzione!
Grazie