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L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

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L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Lezione 2 Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2005-2006. La legge delega 80/2003. Sostituzione dell’Irpef con l’Ire Due aliquote: 23% fino a 100.000 euro e 33% oltre questa soglia - PowerPoint PPT Presentation
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L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Lezione 2 Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2005-2006
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Page 1: L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF)

Lezione 2

Scienza delle finanze II - CLEP

a.a. 2005-2006

Page 2: L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

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La legge delega 80/2003

• Sostituzione dell’Irpef con l’Ire

• Due aliquote: 23% fino a 100.000 euro e 33% oltre questa soglia

• Sostituzione del sistema di detrazioni con un sistema di deduzioni

• Introduzione della riforma per moduli

• Fino ad ora due moduli: 2003 e 2005

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Le riforme del 2003 e del 2005

• Nel 2003 è entrato in vigore un primo modulo di riforma dell’Irpef, con effetti di riduzione del gettito stimati in circa 5,5 miliardi di euro, caratterizzato da modificazioni delle aliquote e dall’introduzione di un sistema di deduzioni volte a definire una No Tax Area;

• nel 2005 la riforma è proseguita con un secondo modulo che ha ridisegnato ancora aliquote e scaglioni e introdotto un gruppo di deduzioni per oneri di famiglia. La perdita di gettito di questa secondo modulo è stimata a regime in 6 miliardi di euro.

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IRPEF

• Unità impositiva: individuo• Soggetti passivi: residenti per i redditi di fonte

interna ed estera; non residenti per redditi di fonte interna

• Presupposto: il possesso di redditi in denaro e natura rientranti nelle categorie previste dalla legge

• Base imponibile: reddito complessivo meno deduzioni (oneri deducibili: no tax area, deduzioni familiari e deduzioni tradizionali)

• Sono esclusi: redditi esenti (es. borse di studio, assegni familiari), redditi assoggettati a regimi sostituivi (es. attività finanziarie) o a tassazione separata (es. TFR, ..)

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Categorie di redditi

A. Redditi fondiari

B. Redditi da capitale

C. Redditi da lavoro dipendente

D. Redditi da lavoro autonomo

E. Redditi di impresa

F. Redditi diversi

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Quadro riassuntivo della tassazione delle diverse categorie di reddito

Base imponibile Modalità di tassazione

A. Redditi fondiari

- redditi dei terreni Tariffa d’estimo catastale (se non rientrano nella categoria di redditi di impresa)

Irpef ordinaria

- redditi dei fabbricati:

abitazione principale Rendita catastale di fatto esclusi da imposta (deduzione = rendita)

ab. non locate 133% rendita catastale Irpef ordinaria

ab. locate 85% reddito effettivo (o rendita se >)Ulteriori agevolazioni (-30% imponibile) se contratto a “canone convenzionato”

Irpef ordinaria

B. Redditi di capitale Reddito effettivo Regimi sostitutivi (con eccezione dividendi partecipazioni qualificate)

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Quadro riassuntivo della tassazione delle diverse categorie di reddito

Base imponibile Modalità di tassazione

C. Redditi di lavoro dipendente

Reddito effettivo di cassa, al lordo spese di produzione

Irpef (ritenute alla fonte, deduzioni e detrazioni specifiche)

D. Redditi di lavoro autonomo

Reddito effettivo di cassa, al netto delle spese di produzione

Irpef; ritenute alla fonte a titolo acconto (20%), deduzioni e detr. specifiche

E. Redditi di impresa (soggetti Irpef)

Reddito effettivo di competenza (utile di bilancio + variazioni fiscali)

Irpef ordinaria; tassazione pro quota in capo ai soci

F. Redditi diversi

- plusvalenze e redditi prodotti derivati

Reddito (al netto delle minusvalenze)

Regimi sostituivi (con eccezione plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate)

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Determinazione dell’impostaReddito complessivo-Deduzioni tradizionali

= Reddito imponibile lordo- Deduzioni per la No Tax Area (2003) e per Oneri di

famiglia (2005)= Reddito imponibile

Imposta lorda - detrazioni

= imposta netta

Applicazione della scala delle aliquote

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Deduzioni tradizionali

• Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (in particolare quelli versati a fondi pensione da lavoratori autonomi); coerenti con modello di tassazione sulla spesa, in modello di tassazione sul reddito sono tax expenditures

• Liberalità (entro limiti)

• Rendita catastale abitazione principale (tax expenditure)

• Spese mediche e di assistenza specifiche per portatori di handicap (personalizzazione dell’imposta)

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Deduzione per la no-tax area

• Si deducono dal reddito complessivo, al netto delle deduzioni tradizionali

• La deduzione è di 3.000 euro; è linearmente decrescente e si annulla a 29.000 euro

• E’ aumentata a:– 4.500 per lavoro autonomo e si annulla a 30.500– 7.000 per pensioni e si annulla a 33.000– 7.500 per lavoro dipendente e si annulla a 33.500

(le deduzioni non sono cumulabili)

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Come si calcola la deduzione

• DNT = deduzioni No-Tax area• DT = deduzioni tradizionali• RC = reddito complessivo• Se la % di deduzione > 1,deduzione =D• Se la % di deduzione <=0, deduzione =0

deduzionediDTRCDNT

%000.26

000.26

Esempio (redditi da fabbricati)• RC = 15.000; DNT= 3.000; DT=0• (26.000+3.000-15.000)/26.000 = 0,53 (% di

deduzione)• Deduzione no tax area (DNT): 3.000*0,5385=1.615

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Deduzione per la no-tax area

Obiettivi:• Individuare un livello minimo di reddito

escluso dalla tassazione (no tax area), ma per RC<DNT la deduzione =RC

• Compensare per aumento delle aliquote negli scaglioni più bassi

• Differenziazione delle aree: per tenere conto delle spese di produzione del reddito e del minore livello di evasione (lavoro dip.), per effettuare discriminazione qualitativa (lavoro dip. e autonomo)

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Esempio

• Si consideri un contribuente con reddito da lavoro dipendente di 30 mila euro, che risiede in un’abitazione di sua proprietà, la cui rendita catastale è di 1000 euro.

• Il suo reddito complessivo è di 31 mila euro.• Il reddito imponibile lordo, pari al reddito complessivo

meno la deduzione tradizionale relativa alla rendita catastale, è di 30 mila.

• In quanto lavoratore dipendente, la deduzione massima per la No Tax Area a cui potrebbe avere diritto è pari a 7500 euro. La quota di deduzione che effettivamente gli spetta è pari a (26000+7500-30000)/26000 = 0,1346. La deduzione di sua competenza è quindi (0,1346*7500) = 1010 euro.

• Il reddito imponibile è quindi pari a (30000 – 1010) = 28990.

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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 5000 9000 13000 17000 21000 25000 29000 33000 37000

contr. lav.aut.

pensionato lav.dip.

Le deduzioni della No Tax Area

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Deduzioni per carichi di famiglia

• Deduzioni/detrazioni per carichi di famiglia svolgono un importante ruolo di personalizzazione dell’imposta (equità orizzontale)

• La deduzione per il coniuge a carico (reddito non superiore a 2.840,51 euro) ha l’ulteriore funzione di riequilibrare il carico fiscale dei nuclei monoreddito.

• Un sistema impositivo a base individuale e progressivo favorisce infatti i nuclei familiari in cui, a parità di reddito familiare imponibile, vi sono più percettori di reddito, rispetto a quelli monoreddito.

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Misura delle deduzioni per oneri familiari

• La misura delle deduzioni è articolata in relazione alla tipologia di familiari fiscalmente a carico:coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

3200 euro; figli con età superiore a tre anni e altri familiari a

carico se conviventi: 2900 euro; figli con età inferiore a tre anni: 3450 euro;primo figlio, nel caso di mancanza fisica o giuridica

dell’altro genitore: 3200 euro; figlio portatore di handicap: 3700 euro.

I valori indicati rappresentano livelli massimi.

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• Caratteristica fondamentale di queste deduzioni è infatti di essere linearmente decrescenti, in funzione del reddito imponibile lordo del contribuente, per annullarsi, per valori intorno a 81-82 mila euro a seconda dei casi

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Fig. 4.2 - Deduzioni per oneri familiari

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 82 84

Reddito imponibile lordo

Figlio>3anni Figlio <3anni Coniuge

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Modalità di calcolo della quota della deduzione spettante per oneri familiari

• E’ molto simile a quella già esposta nell’illustrare la deduzione per la No Tax Area.

• In particolare, la quota spettante è calcolata secondo la seguente formula:

• (78000 + DF – RC + DT)/78000 = (78000 + DF- RIL)/78000

• Ove DF indica la deduzione massima familiare spettante, RIL il reddito imponibile lordo, RC il reddito complessivo e DT le deduzioni tradizionali.

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Esempio

• Si riprenda l’esempio del contribuente con reddito da lavoro dipendente di 30 mila euro, che risiede in un’abitazione di sua proprietà, la cui rendita catastale è di 1000 euro. Supponiamo ora che abbia fiscalmente a carico il coniuge e un figlio con meno di tre anni.

• Deduzione massima di (3200+3450) = 6650, pari a: (78000+ 6650 – 30000)/78000 = 0,7006

• a cui corrisponde una deduzione pari a (0,7006*6650) = 4659.

• Il reddito imponibile risulta quindi pari a (30000- 1010- 4659) = 24331 euro.

• NB 1010 è la DNT (vedi esempio precedente: slide 13)

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Relazione tra risparmio di imposta corrispondente alla presenza di un figlio con più di tre anni e reddito imponibile lordo, per un contribuente che percepisca

solo redditi da lavoro dipendente

Fino a 7,5 mila euro di reddito lo sgravio fiscale è nullo perché l’imposta é comunque pari a zero. Oltre i 7,5 mila euro lo sgravio comincia ad essere positivo, ma sino a 10 mila euro si hanno ancora fenomeni di incapienza parziale. A 10 mila euro lo sgravio è di 606 euro e decresce linearmente sino ad un reddito imponibile lordo di 28 mila euro. A 29 mila euro, per effetto dell’aumento dell’aliquota legale pur a fronte di un quota di deduzione più bassa, lo sgravio fiscale per il figlio risale a 614 euro per poi decrescere ancora e risalire fino a raggiungere il suo massimo a 653 euro, in corrispondenza ad un reddito imponibile lordo di 35 mila euro.

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Fig. 4.3 - Risparmio di imposta per un lavoratore dipendente con un figlio a carico con più di 3 anni

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

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• Essendo erogato sotto forma di deduzione, il sussidio implicito alla famiglia, pari al risparmio di imposta, è influenzato sia dall’andamento decrescente della deduzione, sia dall’andamento crescente dell’aliquota marginale, generando, come evidenziato dalla figura precedente, un profilo poco razionale al variare del reddito imponibile lordo.

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Altri problemi delle nuove deduzioni• La deduzione del secondo figlio dovrebbe essere

inferiore a quella del primo (economie di scala), invece è uguale;

• La deduzione per un figlio minore di tre anni dovrebbe essere inferiore (il costo di un minore tende ad aumentare con l’età), invece è superiore;

• Per i soggetti il cui reddito imponibile lordo rientra nella No Tax Area, i benefici (tax expenditures) delle deduzioni per oneri familiari sono inesistenti (cd. incapienti);

• Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto alle deduzioni per figli a carico possono ripartirsele nella quota da essi preferita. Discrezionalità che porta a minimizzare onere fiscale. Ma calcoli di convenienza sono complessi. Non chiara la razionalità…

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ESEMPIO

• Si immagini una famiglia di due coniugi lavoratori dipendenti, il primo con un reddito complessivo di 50 mila e il secondo di 30 mila euro, con due figli a carico di età superiore a tre anni. Per semplificare supponiamo che non vi siano deduzioni tradizionali spettanti.

• L’imposta del coniuge più ricco è di 13.910 euro se a lui sono attribuite tutte le deduzioni per i figli, mentre è di 14.890 euro se le deduzioni sono attribuite integralmente al coniuge con reddito imponibile più basso. Per questi l’imposta sarebbe di 6.967 euro nel primo caso (deduzione attribuita integralmente al coniuge più ricco) e di 5.748 nel secondo caso. In questa situazione, probabilmente quella più frequente, risulta quindi preferibile attribuire le deduzioni al coniuge più povero. Se il coniuge con reddito più basso avesse percepito un reddito di 10 mila euro, sarebbe stato invece più conveniente attribuire le deduzioni al coniuge con imponibile più elevato, dato che l’altro non avrebbe potuto godere pienamente dei vantaggi della deduzione perché parzialmente incapiente.

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• Tra le deduzioni per oneri di famiglia va infine ricordata la deducibilità, fino ad un massimo di 1820 euro, delle spese documentate sostenute per gli addetti alla cura personale nei casi di non autosufficienza del contribuente e/o dei suoi familiari.

• Anche questa deduzione è graduata in funzione del reddito imponibile lordo e si aggiunge alle altre deduzioni nella formula per il calcolo delle deduzioni per familiari a carico.

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Scala delle aliquote

1974 32 scaglioni

da 10% a 72%

2002 5 scaglioni

da 18% a 45%

2003 5 scaglioni

da 23% a 45%

2005 4 scaglioni

da 23% a 43%

• 1983: riduzione a 9 scaglioni

• 1989 riduzione t max a 50%

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RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI

Scaglioni in euroAliquota

legale

Fino a 15000 23

da 15000 a 29000 29

da 29000 a 32600 31

da 32600 a 70000 39

oltre 70000 45

Scaglioni in euro Aliquota legale

Fino a 10329,14

18

Da 10329,14 a 15493,71

24

Da 15493,71 a 30987,41

32

Da 30987,41 a 69721,68

39

Oltre 68721,68 45

2002 2003

NB: Le aliquote non comprendono la addizionale regionale dello 0,9%

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RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI

Scaglioni in euroAliquota

legale

Fino a 15000 23

da 15000 a 29000 29

da 29000 a 32600 31

da 32600 a 70000 39

oltre 70000 45

Scaglioni in euro Aliquota legale

Fino a 26000

23

Da 26000 a 33500

33

Da 33500 a 100000

39

Oltre 100000 43(39 + 4 di

“contributo di

solidarietà”)

20052003

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Detrazioni

• Dall’imposta lorda sono ammesse detrazioni, che si possono raggruppare in due categorie:a) detrazioni relative ad oneri personali al 19%; es. per spese mediche (con franchigia), per interessi su mutui ipotecari, per assicurazioni sulla vita, spese scolastiche, …

b) altre detrazioni con finalità di incentivazione (es. ristrutturazioni edilizie, affitti a “canone convenzionato”, per trasferimenti di residenza per motivi di lavoro, ...);

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Aliquote medie• In presenza di deduzioni e di detrazioni, una valutazione

dell’onere dell’imposta per il contribuente non può essere compiuto solo sulla base delle aliquote legali.

• Più significative sono le aliquote medie, pari al rapporto tra l’imposta netta e il reddito imponibile lordo del contribuente (T/RIL).

• Poiché le deduzioni e detrazioni sono differenziate in relazione a molteplici fattori (natura del reddito, presenza di familiari a carico, particolari oneri sostenuti, ecc.) esistono diverse strutture di aliquote medie al variare dell’imponibile lordo. Nella figura 4.4a) sono tracciate le aliquote legali e le aliquote medie relative a contribuenti con redditi di diversa origine (lavoro dipendente, autonomo e altri), che non abbiano diritto a nessun’altra deduzione e detrazione oltre a quella della No Tax Area.

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Fig. 4.4 a) - Aliquote medie e legali dell'Ire nel 2005per alcune categorie di contribuenti

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Reddito imponibile lordo

Aliquota media lavoratori dipendentiAliquota media lavoratori autonomiAliquota media altri contribuentiAliquota legale

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Aliquota marginale effettiva

• Aliquota marginale effettiva: variazione dell’imposta per una variazione unitaria del reddito imponibile lordo (T/RIL).

• E’ l’aliquota rilevante per le decisioni dei contribuenti riguardo alla produzione del reddito.

• Anche le aliquote marginali effettive risultano differenziate non solo al variare del reddito imponibile, ma anche a seconda della natura del reddito e della presenza di oneri deducibili per la famiglia. E’ invece ininfluente la presenza di detrazioni. Vedi figura 4.4 b)

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Fig. 4.4 b) Aliquote marginali effettive dell'Irpef nel 2005 per alcune tipologie di contribuenti

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5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Reddito imponibile lordo

Lavoratore dipendente Lavoratore autonomoAliquote legali Lav.dip. con coniuge e 1 f iglio a carico

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Effetti redistributivi

Tab.4.8. Indici di concentrazione dei redditi e dell'Irpef Indici (x 100) Legislazione 2002 Legislazione 2005Indice di Redistribuzione ( R ) 5,41 5,47Indice di progressività di Kakwani (K) 21,35 22,96Incidenza (aliquota media) ( t ) 20,39 19,44t/(1-t) 25,60 24,13Indice di riordinamento (D) 0,06 0,07Indice di Gini del reddito imponibile (G pre) 40,48 40,54Indice di Gini del reddito al netto dell'Irpef (G post) 35,07 35,06Indice di concentrazione del reddito al netto dell'Irpef (C post) 35,01 35,00Indice di concentrazione dell'Irpef 61,83 63,50

Nota:

L'indice di Redistribuzione complessiva dell'imposta è pari a Gpre-Gpost.

Questo indice puo' essere scomposto nei seguenti fattori:

Gpre-Gpost = K t/(1-t) -D, ove

K = indice di progressività di Kakwani

t = incidenza (aliquota media)

D = un indicatore del riordinamento causato dall'imposta

Page 36: L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

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Effetti redistributivi

• Lieve miglioramento (6 centesimi di punto percentuale) dell’Indice di Redistribuzione che passa da 5,41 a 5,47: – intensificazione del grado di progressività dell’imposta,

misurato dall’indice di Kakwani, il cui effetto positivo sulla redistribuzione è stato più intenso di quello, di segno opposto, prodotto da …

– abbassamento dell’incidenza, misurato dalla variazione dell’aliquota media che passa dal 20,39 al 19,44%.

– L’aumento della progressività, pur in presenza di una riduzione del numero e dell’ambito di variazione delle aliquote legali, è imputabile all’introduzione del sistema di deduzioni decrescenti per la No Tax Area e per oneri di famiglia.

– Questo effetto è stato prevalente nel primo modulo della riforma

– Nel complesso riforma molto costosa e poco razionale…

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Valeva la pena?

Tre obiettivi (+ 1) solitamente per riforma di tagli fiscali:

a) rilancio dei consumi e dell’economiab) aumento dell’offerta di lavoro c) rilancio della competitività del paese

d) Perseguimento di obiettivi redistributivi o di sostegno dei redditi più bassi (ma abbiamo visto che questo non accade, soprattutto per incapienza…)

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Rilancio dei consumi• La riforme del 2003 e del 2005 sono state insufficienti (da

punto di vista quantitativo) a stimolare i consumi. Inoltre spesso sono state aumentate altre imposte e il saldo netto è stato nell’aggregato negativo, per i contribuenti (es. 2005)

• Se anche i contribuenti percepissero gli sgravi, più dei rincari di imposta, o se i comportamenti fossero asimmetrici, chi sperimenta aumento reddito disponibile potrebbe ritenerlo poco credibili (gli sgravi sono percepiti come non permanenti e se anche aumenta il reddito disponibile potrebbero non aumentare i consumi…)

• Se anche aumentassero i consumi l’effetto potrebbe essere di aumentare i beni importati più che i beni prodotti internamente (scarso effetto sull’economia interna)

• I tagli fiscali, in assenza di altre condizioni, e soprattutto in presenza di elevato debito pubblico, sono poco efficaci per stimolare i consumi e la ripresa economica….

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Aumento dell’offerta di lavoro

• Non vi è forte evidenza empirica• Dipende da tipologia lavoratore (diversa elasticità

dell’offerta)• Più sensibile il mercato del lavoro femminile, ma

per aumentare il tasso di partecipazione contano più le aliquote medie e soprattutto altri interventi sarebbero preferibili (es. asili nido)

• Meglio eventualmente sgravi ai bassi livelli (es. decontribuzioni) per aumentare il tasso di partecipazione e occupazione dei lavoratori marginali e contribuire alla riduzione del sommerso

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Aumento della competitività delle imprese

• Non si interviene sulle imprese (a parte quelle soggette all’Irpef..): meglio agire sui contributi, se lo scopo è questo.

• Gli interventi a favore di R&S e dell’innovazione o per la crescita delle imprese e il loro rafforzamento patrimoniale sono scarsi o inesistenti (questo governo ha anche abolito la Dit…)

• La nostra tassazione societaria (Ires e Irap) rimane relativamente elevata, in ambito comparato (forte concorrenza fiscale).

• Ultimamente molta attenzione è concentrata sull’Irap (anche per una causa pendente alla Corte di Giustizia Europea)

Page 41: L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

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Riferimenti bibliografici

• P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2006, capp. 1, 2.


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