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L'impresa e le categorie di imprenditori

Date post: 11-Jun-2015
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Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO L’IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI UNITÀ 2 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015
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Page 1: L'impresa e le categorie di imprenditori

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

L’IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

UNITÀ 2

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

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LA MOTIVAZIONE DELL’IMPRENDITORE SECONDO SCHUMPETER

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L’IMPRESA

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La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale è quella dell’impresa, nozione da distinguersi da quella di azienda e da quella di società.

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Dal punto di vista economico l’imprenditore è colui che attiva e organizza i diversi fattori della produzione (capitale, lavoro, materie prime, ecc) e che svolge una funzione di intermediazione tra coloro che offrono capitale e lavoro e coloro che ricercano beni e servizi.

Connaturale al concetto di imprenditore è quello di rischio economico, rischio accettato e previsto in funzione di un profitto sperato ma non certo.

L’IMPRENDITORE

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LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE

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Per l’art. 2082 c.c.

È imprenditore chi esercitaprofessionalmente un’attivitàeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

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GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO 2082 C.C.

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art. 2082 c.c.

attività produttiva e di scambio

organizzazione

economicità

professionalità

modalità di

svolgimento

scopo lucrativo orientamento al mercato

Si discute della necessità di…

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LA PROFESSIONALITÀ DELL’IMPRENDITORE

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L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORE

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ESEMPIO DI IMPRESA CON ORGANIZZAZIONE

PREVALMENTEMENTE FINANZIARIA

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L’ECONOMICITÀ DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRENDITORE

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UN PO’ DI TERMINOLOGIA

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L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

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L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel traffico giuridico

dalle norme sul mandato si ricava che per l’imputazione dell’attività vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarità dell’interesse)

N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, l’imprenditore è il rappresentato, e non il rappresentante

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L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA

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Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo «prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa.

Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche l’imprenditore occulto?

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L’IMPRENDITORE OCCULTO

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In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società.

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CRITICA ALLA TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO

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La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e oggi si ritiene che:

→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio dell’imprenditore «palese»;

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LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO «SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ

D’IMPRESA

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Strumento fallimentare:deriva dalla configurazione in capo all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della titolarità di un’autonoma impresa «fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice civile: obbligo di risarcimento del danno derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un‘impresa in forma societaria.

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INIZIO DELL’IMPRESA

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La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa che può derivare da:

atti di organizzazione dell’impresa;

atti di esercizio dell’impresa.

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La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo compimento della liquidazione.

Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della cancellazione dal registro delle imprese.

Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)

FINE DELL’IMPRESA

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LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

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Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:

imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1, co. 2,

d.lgs.228/2001) imprenditore commerciale (art.

2195)

piccolo imprenditore (art. 2083)

imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di

società (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093)

oggettodell’impresa

dimensioni

natura del soggetto

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L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

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Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

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PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.)

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Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Quindi: →l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro

nell’impresa;→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su

tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);

→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.

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Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:

→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990)

→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà industriale)

→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)

→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile

che interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.)

LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE IMPRESE

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L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole: pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c.

obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.

assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.)

LO STATUTO “PARTICOLARE” DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-

GRANDE

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Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;

Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;

Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.

LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE

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pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole;

efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole;

limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i requisiti definiti dall’articolo 1 l.f.;

perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;

pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta di scritture contabili.

IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).

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Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].

II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

APPROFONDIMENTO SUI REQUISITI DI FALLIBILITÀ DELLE IMPRESE

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STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA

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a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Conseguenza illiceità:Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione all’impresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)

IMPRESA ILLECITA

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I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI

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Norme di riferimento:a. Art. 2238, comma 1 c.c.«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;

b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il professionista (esecuzione personale prestazione; compenso proporzionale a importanza opera e decoro professione).

Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti; esistenza di un sistema ordinistico.

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L’IMPRENDITORE AGRICOLO

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Art. 2135, comma 1, c.c.È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

essenziali connesse

attività agricole

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Art. 2135, comma 2, c.c.:“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI

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Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come:

- orticultura;

- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);

- piscicoltura;

- allevamento di animali da competizione.

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attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;

attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE

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Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussistano:(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

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RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

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L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:

• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);

• sulle procedure concorsuali (art. 2221).

A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale (Registro Imprese).

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LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE

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Sotto il profilo soggettivo si distinguono:

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I TIPI DI SOCIETÀ

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s.s. società non commerciale

s.n.c. societàdi persone

s.a.s.società commerciali

(possonos.p.a. svolgere attività sia agricole

società sia commerciali) s.r.l. di capitali

s.a.p.a.

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SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-GRANDE

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IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA

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Tre possibili strumenti di intervento pubblico:

Page 37: L'impresa e le categorie di imprenditori

Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga);

Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt. 2093, 2201 e 2221 c.c.);

Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore commerciale.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO

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Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale. L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur

presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.

L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.

Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991).

IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

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