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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO
L’IMPRESAUNITÀ 2
Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
L’IMPRESA E LE SUE CATEGORIE
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La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale è quella dell’impresa, da distinguersi dall’azienda e dalla società.L’impresa regolata dal codice civile è qualsiasi attività produttiva stabile ed organizzata, svolta con criteri di economicità.
LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE
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Per l’art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercitaprofessionalmente un’attivitàeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO 2082 C.C.
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art. 2082 c.c.
attività produttiva e di scambio
organizzazione
economicità
professionalità
modalità di
svolgimento
scopo lucrativo orientamento al mercato
Si discute della necessità di…
UN PO’ DI TERMINOLOGIA
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L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
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L’imprenditore è il soggetto il cui nome è validamente speso nel traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per l’imputazione dell’attività vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarità dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato, e non il rappresentante
L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
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Il fenomeno: un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche l’imprenditore occulto?
L’IMPRENDITORE OCCULTO
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In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto, che faceva leva sulla precedente formulazione dell’art. 147, l. fall., in base al quale il fallimento della società si estendeva anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza fosse scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società.
L’IMPRENDITORE OCCULTO
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Di qui attraverso una serie di passaggi interpretativi, la dottrina che ha formulato tale teoria perveniva ad affermare la fallibilità della c.d. società occulta (quella in cui un soggetto appare all’esterno imprenditore individuale ma in realtà si tratta di soggetto che agisce per conto della società occulta) nonché ad affermare la fallibilità del c.d. imprenditore occulto (il soggetto per conto del quale opera il prestanome che all’esterno appare quale imprenditore nel cui nome viene svolta l’attività).
CRITICA ALLA TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
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Tuttavia appare preferibile non accogliere la tesi dell’imprenditore occulto e ritenere che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività d’impresa;→inoltre, non vi sia esigenza di tutelare i terzi, perché - per definizione - non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del soggetto che è rimasto “occulto”. Anzi, il fall. dell’imprenditore occulto sarebbe pregiudizievole per i suoi creditori personali, perché sul patrimonio dell’imprenditore occulto concorrerebbero anche i creditori del prestanome, la cui esistenza non potevano conoscere
LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO «SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
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Strumento fallimentare:deriva dalla configurazione in capo all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della titolarità di un’autonoma impresa «fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice civile: obbligo di risarcimento del danno derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un ‘impresa.
INIZIO DELL’IMPRESA
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La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
Per quanto riguarda la fine dell’impresa, essa coincide con la dissoluzione dell’azienda, con l’effettivo compimento della sua liquidazione.
Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Quindi, la fondamentale conseguenza in materia fallimentare non si ricollega al dato (sostanziale) della dissoluzione dell’azienda ma al dato (formale) della cancellazione dal registro delle imprese.
In ogni caso, però, lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)
FINE DELL’IMPRESA
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LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
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Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1 d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di
società (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093)
oggettodell’impresa
dimensioni
natura del soggetto
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
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Art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.)
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Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi: →l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro
nell’impresa;→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su
tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.
Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)La disciplina è contenuta in diverse norme di diritto
civile che interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.)
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE IMPRESE
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L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) secondo il disegno originario del codice civile: pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c.
obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.)
disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE” DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-
GRANDE
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Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE AGRICOLOSECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
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pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole
efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole
limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i parametri definiti dall’articolo 1 l.f.
perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta delle scritture contabili
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
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STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
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a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative.
Conseguenza illiceità:Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione all’impresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA ILLECITA
I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI
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Norme di riferimento:a. Art. 2238, comma 1 c.c.«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il professionista (esecuzione personale prestazione; compenso proporzionale a importanza opera e decoro professione).
Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti; esistenza di un sistema ordinistico.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO
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Art. 2135, comma 1, c.c.È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
essenziali connesse
attività agricole
Art. 2135, comma 2, c.c.:“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI
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Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come:
- orticultura;
- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamenti di animali da competizione.
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE
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Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussistano:(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.
RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO
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L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale (Registro Imprese).
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
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Art. 2195 c.c.: É imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE
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Sotto il profilo soggettivo si distinguono:
I TIPI DI SOCIETÀ
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s.s. società non commerciale
s.n.c. societàdi persone
s.a.s.società commerciali
(possonos.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali) s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dal fallimento per le soc. commerciali che esercitano attività agricola)
SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
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I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al fallimento in caso di fallimento della società, anche se non sono imprenditori.
Alcune regole dello statuto dell’imprenditore commerciale si applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività esercitata (agricola o commerciale)
iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili
IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA
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Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO
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L’IMPRESA DEGLI ENTI A FINALITÀ IDEALE.
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Se un’associazione o fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire?
incompatibilità tra scopo ideale/ altruistico e scopo lucrativo? NO, lo scopo di lucro non è essenziale: rileva solo l’economicità del metodo.mancanza del req. di professionalità quando l’att. di impresa di associazioni e fondazioni è accessoria rispetto a quella ideale (cioè non è l’att. principale dell’ente)? NO.ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PUÒ APPLICARSI LO STATUTO DELL’IMPR. COMMERCIALE.
?
Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale. L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
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