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linee criteri 20121202 - Homepage — E-R...

Date post: 29-Jul-2018
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adeguamento del piano territoriale paesaggistico al codice dei beni culturali e del paesaggio immobili ed aree di notevole interesse pubblico beni paesaggistici . articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio linee guida per la disciplina d’uso e criteri di perimetrazione
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adeguamento del piano territoriale paesaggist ico al codice dei beni c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o

immobili ed aree di notevole interesse pubblicobeni paesaggistici . articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio

linee guida per la disciplina d’uso e criteri di perimetrazione

Regione Emilia-Romagna adeguamento del piano territoriale paesaggistico al codice dei beni culturali e del paesaggio

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico [beni paesaggistici . articolo 136 del codice]

linee guida per la disciplina d’uso e criteri di perimetrazione

Assessorato alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti

Alfredo Peri assessore

Direzione Programmazione territoriale e negoziata. Intese. Relazioni europee ed internazionali

Enrico Cocchi direttore

Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio

Roberto Gabrielli responsabile

Patrizia Mantovani coordinamento attività

Anna Mele referente giuridico

Consulente esterno Saveria Teston elaborazione e redazione finale con la collaborazione di: Paola Capriotti Marco Nascosi

Indice

0. Introduzione: il processo logico ...1

1. Verifica: l’appartenenza al sistema dei valori identitari regionali ...6

1.1 Criteri di verifica ...7 Bellezze individue ...7 esemplificazione ...8 Bellezze di insieme ...8 esemplificazioni ...9

2. Perimetrazione: azione propedeutica alla disciplina d’uso ...11 2.1 Motivazioni della tutela: le dinamiche di trasformazione ...12 2.2 Criteri di perimetrazione: tra coerenza e affidabilità ...14

Regione della pianura alluvionale (pianura) ...15 Regione dell’appennino settentrionale (montagna) ...17 Sistema collinare (collina) ...19 esemplificazione ...20 Disegno, monitoraggio e manutenzione ...22

3. Figura di senso: descrizione sintetica dei valori paesaggistici ...23 3.1 Elementi naturali ...24

esemplificazione ...26

3.2 Elementi culturali ...28 esemplificazione ...30

3.3 Interazioni percettive ...31 esemplificazioni ...35

4. Disciplina d’uso: obiettivi e prescrizioni ...37 Uno schema per orientarsi ...38

box 1. processi di partecipazione ...40

4.1 Bellezze individue ...42 Esplicitazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica ...43 Prescrizioni per una coerente politica di conservazione e protezione ...44

4.2 Bellezze di insieme ...44

box 2. ambiti paesaggistici ...45

Scelta dell’obiettivo di qualità paesaggistica ...46 Prescrizioni a supporto della cooperazione tra politiche ...47

box 3. sommario delle domande principali ...49

APPENDICI

1. processo di vestizione

2. prototipo di scheda . dalla verifica alla disciplina

3. disfunzionalità e funzionalità dei criteri di perimetrazione

linee guida per la disciplina d’uso e criteri di perimetrazione pagina | 1

0. INTRODUZIONE Il processo logico

Dal modo in cui il territorio viene marcato, costruito, utilizzato dalla società che vi è insediata, si dà un giudizio sulla società stessa,

sul modo in cui vive il territorio. Questa rivelazione semantica, che è un fatto visivo, rimanda al paesaggio,

che in tal senso si definisce come espressione percettiva del territorio, suo vestimento, suo mezzo di intermediazione tra l’uomo che vede e rappresenta

e la realtà concreta quale è il territorio. […] Il paesaggio dà quindi la misura semiotica di un territorio.

Eugenio Turri, Il paesaggio degli uomini

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio [di seguito Codice] offre a Regioni e Ministero per i beni e le attività culturali [di seguito MiBAC] l’opportunità, in sede di adeguamento del PTPR, di governare i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico mediante la determinazione di “specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato” (art. 140, comma 2 del Codice). Molto efficacemente, con riferimento a questa operazione, si parla di “vestizione”, sottolineandone così la funzione di garanzia sulla “salute” dei beni e di esaltazione delle loro caratteristiche identitarie. Di fronte all’input normativo si aprono due possibili implementazioni della disciplina d’uso, ovvero:

1. la redazione di prescrizioni stringenti volte a predeterminare le condizioni di trasformazione, riducendo il compito dei funzionari responsabili del procedimento al mero accertamento di casistiche predeterminate;

2. l’elaborazione di strumenti per una scelta consapevole, capaci di considerare la vocazione dinamica del territorio e di preservare il margine di discrezionalità tecnica dei funzionari.

figura 1: schematizzazione delle due ipotesi di implementazione della disciplina d’uso.

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Nella stesura delle presenti linee guida è stato adottato il secondo approccio, considerando:

il connaturato carattere evolutivo del paesaggio, che rende oggettivamente impossibile ed inefficace la previsione di casistiche onnicomprensive;

l’importanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, da sempre posti a fondamen-to della strategia di governo del territorio dell’Emilia-Romagna, che non troverebbero spazio in un sistema rigidamente prescrittivo calato dall’alto;

la discrezionalità tecnica quale risorsa da valorizzare mediante la predisposizione di strumenti per la decisione. Infatti L’arbitrarietà (espressione di una volontà personale, senza riscontri oggettivi) muta in discrezionalità tecnica (giudizio compiuto sulla base di canoni estetici e scientifici) solo qualora ci siano elementi che assicurino l’individuazione della scelta più adeguata.

Le linee guida intendono quindi supportare la costruzione di uno strumento capace di trovare un equilibrio tra efficacia culturale ed efficienza amministrativa. Vale a dire, una gestione del bene paesaggistico che possa preservare il valore dei beni paesaggistici ed esaltarne la percezione, affinché siano diffusamente riconosciuti come elementi rappresentativi dell’identità regionale. È stato quindi ideato un percorso logico che, dalla cono-scenza approfondita del bene, porti alla costruzione di una figura di senso condivisa, capace di suggerire obiettivi di qualità e, quindi, prescrizioni efficaci per il loro raggiungimento:

figura 2: schematizzazione del percorso logico che ha guidato la stesura delle linee guida (si noti la concordanza con la struttura dell’indice).

Di seguito si danno risposte sintetiche a domande relative al senso e alla funzionalità del presente documento, sperando di contenere dubbi e perplessità che potrebbero distogliere dalla comprensione del percorso proposto.

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Perché è stato redatto questo documento?

per fornire un metodo omogeneo di approccio alla determinazione delle discipline d’uso previste dall’art. 140, comma 1, lett. b, del Codice, quali parti integranti del piano paesaggistico;

per valorizzare la portata identitaria dei paesaggi riconosciuti di notevole interesse pubblico che compon-gono il sistema dei valori identitari regionali [efficacia culturale];

per snellire la procedura amministrativa attraverso la condivisione del senso del vincolo tra i diversi livelli di governo, i tecnici privati e i cittadini [efficienza amministrativa].

Chi dovrebbe utilizzare questo documento? i soggetti cui compete la redazione delle discipline d’uso (MiBAC e Regione Emilia-Romagna [di seguito

Regione], congiuntamente o separatamente); amministratori e funzionari di tutti i livelli di governo che vogliano impostare un processo di pianificazione

partendo dalla lettura del paesaggio1.

Quando dovrebbe essere utilizzato questo documento?

ogni volta in cui si proceda, per un immobile o area di notevole interesse pubblico, alla determinazione

della specifica disciplina d’uso2; nella predisposizione delle proposte di apposizione di vincolo: seguire il percorso logico può aiutare a

comprovare l’effettività del notevole interesse pubblico; ogni qual volta si voglia adottare un approccio pianificatorio/progettuale che abbia a suo fondamento la

lettura del paesaggio.

Come è stato redatto questo documento?

Le linee guida sono il frutto di un lungo percorso di riflessione sulla funzione sociale dei beni paesaggistici e sul loro ruolo nel contesto regionale e sono state definite tenendo conto: degli elaborati, inerenti ai beni paesaggistici di cui all’art. 136, prodotti dalla Provincia di Reggio Emilia in

attuazione dell’“Accordo per l’aggiornamento della componente paesaggistica del PTCP” sottoscritto il 3 ottobre 2007 tra Provincia, Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici e ANCI Emilia-Romagna;

delle problematiche emerse durante la fase di ricognizione, descritte nel documento Sintesi giuridica3;

1 Pur non perdendo di vista la specificità per la quale è stato redatto il presente documento, si vuole qui sottolineare come il processo logico proposto potrebbe diventare modalità operativa diffusa di accompagnamento alla pianificazione e alla definizione di programmi d’azione. 2 Questi dovranno essere nuovamente decretati, ai sensi dell’art. 141bis del Codice.

3 Questo documento, oltre a una breve ricostruzione della disciplina giuridica, vuole tracciare una sintesi delle problematiche relative ai provve-dimenti regionali di dichiarazione del notevole interesse pubblico, delineandone un quadro complessivo. Inoltre, per ogni bene paesaggistico di cui all’art. 136 oggi vigente, è stata compilata una scheda giuridica, suddivisa in due parti distinte ma complementari: 1. descrizione sintetica del provvedimento, contenente le seguenti informazioni: codici identificativi (SITAP, Soprintendenza, database

regionale e database provinciale); legge (con specifica del/degli articolo/i) ai sensi della quale avviene la dichiarazione di notevole interesse pubblico; rubrica; comuni interessati; data del provvedimento; data della notifica o data della pubblicazione; data dell’affissione all’Albo pretorio; data del Verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali.

2. problematiche emerse dall’analisi del provvedimeno, riferibili: alla reperibilità del provvedimento stesso; alla presenza della planimetria e alla sua validità giuridica; all’eventuale sovrapposizione del bene paesaggistico su altro bene paesaggistico e/o del bene paesaggistico su bene culturale; alla presenza della notifica per i provvedimenti di cui alla Legge n. 778/22 e per i provvedimenti concernenti le bellezze individue.

Una volta completato il quadro complessivo delle problematiche la Regione, laddove possibile, ha elaborato alcune valutazioni giuridiche (alla luce delle disposizioni del Codice, della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e dei principi giuridici generali, per quanto compatibili).

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del layout di scheda predisposto per la realizzazione dell’Atlante dei beni paesaggistici [articolo 136] 4; delle esperienze dirette sul campo, ovvero dei sopralluoghi svolti per la compilazione delle schede del

suddetto Atlante. I sopralluoghi sono stati realizzati dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con rappresentanti delle Province cui afferivano gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

della necessità di identificare uno strumento che aiutasse a sintetizzare graficamente i valori connotativi di ciascun bene, al fine di non perdere il valore sistemico del paesaggio (mettendo in evidenza il rapporto che esiste tra i diversi valori) e di offrire un chiaro riferimento per la comprensione immediata delle motivazioni che hanno portato all’istituzione del provvedimento di tutela. Nelle presenti linee guida questo strumento è rappresentato dalla figura di senso.

Cosa contiene questo documento?

Il prototipo di scheda [dalla verifica alla disciplina], la cui finalità è di garantire la necessaria e opportuna omogeneità metodologica nella determinazione delle specifiche discipline d’uso, assicurando contestual-mente la valorizzazione dei valori connotativi dei beni appartenenti al sistema dei valori identitari regionali. Di seguito si riporta la schematizzazione del rapporto tra capitoli delle linee guida e sezioni della scheda:

linee guida scheda: sezioni scheda:sotto sezioni

capi

tolo

1

veri

fica

5 I. Bene paesaggistico descrizione

grado di integrità

II. Bene e contesto paesaggistico percezione

interazione con pianificazione

capi

tolo

2

peri

met

ro

III. Dinamiche di trasformazione

fattori di debolezza, di rischio ed elementi di vulnerabilità

aree degradate e/o compromesse

nuovi valori paesaggistici

capi

tolo

3

figu

ra

Figura di senso

la definizione della figura di senso è momento centrale del percorso logico (come riportato nello schema), poiché trovano sintesi le analisi e si costruiscono i riferimenti per la disciplina d’uso

capi

tolo

4

disc

ipli

na

IV. Disciplina d’uso

figura di senso

obiettivo di qualità paesaggistica

prescrizioni

4 Si veda il punto 1 della successiva domanda. 5

Le sezioni Bene paesaggistico e Bene e contesto paesaggistco, compilate per tutti i beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice a oggi vigenti, costituiscono i contenuti delle schede dell’Atlante dei beni paesaggistici [articolo 136] della Regione Emilia-Romagna.

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le domande rilevanti da porsi per la verifica del notevole interesse pubblico dei paesaggi proposti a tutela;

i criteri per la definizione di un perimetro coerente con le motivazioni della tutela e affidabile nel tempo;

l’identificazione delle unità elementari della percezione che, sommate in una combinazione sintetica, formino l’immagine complessiva dei valori da tutelare e del conseguente progetto di paesaggio, ovvero formino la figura di senso. A queste unità elementari e al rapporto che le lega fanno riferimento le prescrizioni della disciplina d’uso. Indirizzi e direttive, invece, sono chiamati a governare il rapporto tra il bene paesaggistico e il suo contesto di riferimento.

i diversi percorsi per la definizione della disciplina d’uso delle bellezze individue e delle bellezze d’insieme;

con riferiemento alle bellezze d’insieme, le domande rilevanti per la scelta dell’approccio più adeguato alla tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del bene cui si è riconosciuto il notevole interesse pubblico.

Le Appendici a corredo del documento, che includono la descrizione del processo per la vestizione dei beni paesaggistici, il prototipo di scheda “dalla verifica alla disciplina” e le “disfunzionalità e funzionalità” dei criteri di perimetrazione fino a oggi utilizzati, devono essere intese come elementi costitutivi delle linee guida.

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1. VERIFICA: l’appartenenza al sistema dei valori identitari regionali

La verifica, insieme alla ricognizione e alla vestizione, è una delle tre fasi sulle quali si fonda l’impalcatura concettuale e operativa dell’intero processo di vestizione (si veda l’Appendice 1). Nello specifico, l’obiettivo della fase di verifica, in coerenza con l’articolo 40-quater, comma 6 della Legge Regionale n. 23/2009 Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, è quello di giungere a “identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo” 6. Di conseguenza, la domanda da porsi in questo momento del percorso logico è:

quali caratteristiche hanno i paesaggi che costituiscono il sistema dei valori identitari regionali?

Sebbene l’art. 131 del Codice affermi che tutto il paesaggio sia espressivo di identità, i paesaggi che costituiscono il sistema dei valori identitari regionali [di seguito Sistema] sono quelli capaci di muovere la facoltà di percepire, sentire e provare emozioni anche in ragione della riconoscibilità della pratica che li ha generati, in quanto:

risultato di un preciso agire storico-culturale; espressione di caratteri rappresentativi ed esplicativi dell’evoluzione naturale; composizione armonica data dall’interazione tra elementi naturali e azione umana.

In coerenza con questa finalità, le sezioni del prototipo di scheda da compilare per svolgere l’azione di verifica (si veda pagina 4) hanno lo scopo di guidare la lettura del paesaggio proposto a tutela non solo in quanto elemento isolato e autoreferenziale, ma in quanto parte integrante e dinamica del territorio. Il prototipo di scheda tiene quindi conto sia della necessità di leggere le caratteristiche paesaggistiche proprie del potenziale vincolo sia dell’importanza di allargare lo sguardo fino a coglierne il contesto di riferimento, tanto nel suo aspetto percettivo (visivo), quanto nelle sue componenti programmatiche, riportandone l’interazione con pianificazione e tutele. Al fine di agevolare la verifica degli immobili o aree di notevole interesse ad oggi operanti, è stato redatto l’Atlante dei beni paesaggistici [articolo 136] [di seguito Atlante], strumento operativo di supporto alla decisione contenente, per ciascun provvedimento, la compilazione delle prime due sezioni del prototipo di scheda. Anche per le proposte di vincolo, si suggerisce di redigere l’istruttoria seguendo l’impostazione offerta dall’Atlante, in modo da omoge-neizzare le tipologie di dati e le modalità rappresentative, facilitando la comparazione tra i diversi paesaggi. Successivamente alla raccolta delle informazioni necessarie, bisogna procedere alla valutazione del grado di rappresentatività regionale del paesaggio proposto a tutela, confrontandosi con un margine di discrezionalità che accompagna tutto il processo di vestizione e risulta ineliminabile (si veda pagina 1).

Una volta confermata l’appartenenza di un determinato paesaggio al Sistema (rendendolo “ufficiosamente” un bene paesaggistico7), è necessario assolvere, durante la fase di verifica, a un altro compito: classificare il bene paesaggistico in esame secondo le categorie individuate dall’art. 136 del Codice, di seguito riportate:

6 L’art. 2 del Codice, affermando che i beni paesaggistici compongono, insieme a quelli culturali, il “patrimonio culturale”, dichiara che questi costitui-scono la memoria della Nazione e delle sue radici ideali e materiali, in particolare del territorio sul quale le diverse comunità si sono sviluppate. Pertanto la tutela e valorizzazione di quel patrimonio risultano decisive per rafforzare e divulgare il senso di identità della collettività nazionale. 7 Solo dal momento di decorrenza degli effetti della dichiarazione del notevole interesse pubblico un paesaggio può essere definito a tutti gli effetti “bene paesaggistico”.

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“a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del […] Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

I beni paesaggistici appartenenti alle lettere a) e b) dell’articolo 136 vengono definiti “bellezze individue”, mentre i beni paesaggistici appartenenti alle lettere c) e d) sono categorizzati come “bellezze di insieme”. Di seguito si cercherà di offrire adeguati punti di riferimento per rispondere alla domanda:

il bene paesaggistico in esame è una bellezza individua o una bellezza di insieme?

1.1 CRITERI DI VERIFICA

In premessa è utile specificare come la distinzione tra bellezze individue e bellezze di insieme sia decisiva per diverse ragioni:

un approccio corretto alla perimetrazione del bene paesaggistico (si veda il capitolo 2.2); la definizione di un’efficace disciplina d’uso. Muovendo le due categorie da presupposti diversi, vi devono

necessariamente corrispondere azioni di tutela differenziate; l’individuazione delle forme di pubblicità. Infatti, il provvedimento di dichiarazione del notevole interesse

pubblico deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma, se si tratta di bellezze individue, va anche notifi-cato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo8.

Da questa precisazione si desume come la classificazione abbia importanti implicazioni in molteplici fasi del procedimento di apposizione del vincolo e richieda quindi un’attenta analisi.

BELLEZZE INDIVIDUE Un determinato ambito territoriale acquista rilevanza paesaggistica, differenziandosi così dai beni culturali (tute-lati dalla Parte II del Codice), in ragione della sua rappresentatività di un paesaggio scomparso, ovvero di una composizione paesaggistica non più funzionante. Per composizione si vuole qui intendere un insieme di elementi (naturali e culturali) interconnessi tra loro tramite reciproche relazioni, che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali. Quando queste regole vengono modificate o infrante, il paesaggio non riesce (o fatica) a mantenere le proprie caratteristiche connotative. Per le bellezze individue il pregio tutelato è, quindi, sì intrinseco alla cosa stessa, ma da valutarsi in relazione alla sua collocazione all’interno di un paesaggio completamente trasformato. Di conse-guenza, la tutela si rende necessaria in quanto la bellezza individua costituisce testimonianza del passato che l’ha prodotta, una sorta di vestigia archeologica del paesaggio. Attaverso la condivisione del senso da attribuire al valore paesaggistico delle bellezze individue, oltre a porre le basi per una corretta definizione della disciplina d’uso, è possibile scongiurare facili sovrapposizioni di norme e

8 Art. 140, comma 3 del Codice.

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competenze con la disciplina della tutela monumentale, che appesantirebbero in maniera ingiustificata il proce-dimento amministrativo.

ESEMPIO DI BELLEZZA INDIVIDUA: la zona umida a Pantanello, nell’Agro Pontino9

Il Parco Naturale Pantanello è un esempio di ricostituzione dell’originario ambiente umido delle Paludi Pontine, nato da un pro-getto volto a riconsegnare alla natura un territorio fortemente trasformato dalle bonifiche realizzate negli anni ’30 del XX secolo. La riserva, che necessita di continue cure da parte dell’uomo per poter sopravvivere (in quanto l’impianto ecosistemico della palude non esiste più), è quindi chiamata a svolgere un ruolo di testimonianza di un paesaggio ormai scomparso.

BELLEZZE DI INSIEME La valenza identitaria delle bellezze di insieme è strettamente connessa alla loro capacità di rappresentare un’equilibrata composizione tra elementi naturali ed elementi culturali, riconoscibile “quando si avverte la sapiente adesione del segno umano alla natura, cioè quando il ritmo dei mutamenti introdotti nella natura rispetta

pienamente, armonicamente, le dinamiche morfologiche, le zonazioni vegetali, insomma l’ordine della natura”10. La locuzione “di insieme” non va quindi intesa in senso di contiguità o di vicinanza di più elementi (qualità che sarebbe rispettata anche dall’esempio riportato per la categoria “bellezze individue”), ma deve essere riferita al concetto di composizione paesaggistica, determinata dalle relazioni esistenti tra gli elementi naturali e/o culturali che la definiscono. Inoltre queste relazioni devono essere “autosufficienti”, ovvero deve essere possibile mante-nerle attraverso la pratica quotidiana, senza ricorrere a forzose azioni di protezione.

9 Per evitare suggestioni che potrebbero influenzare lo svolgimento della fase di verifica, vengono presentati casi non ricadenti nel territorio regionale. 10 Turri Eugenio, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, la storia, Zanichelli, Bologna 2003.

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ESEMPIO DI BELLEZZA DI INSIEME in cui gli elementi naturali prevalgono su quelli culturali: le Gole del fiume Verdon, Francia

Le gole del fiume Verdon sono il più grande canyon d’Europa. Nella loro maestosità si rende visibile il lavorio del fiume che, per centinaia di anni, ha scavato la gola nel calcare dell’Alta Provenza. Il Verdon continua inesorabile a modellare la roccia e dall’os-servazione delle gole è perfettamente percepibile (e, con le dovute competenze, leggibile) la storia naturale passata e presente.

ESEMPIO DI BELLEZZA DI INSIEME in cui gli elementi culturali prevalgono su quelli naturali: le grotte di Barile (Potenza)

Il parco delle cantine dello Scescio regala uno scenario costituito da circa 90 grotte scavate nel promontorio su cui sorge Barile. La tutela di questa composizione paesaggistica, che unisce armonicamente elementi naturali (morfologici) ed elementi culturali (attività produttiva), è garantita dal permanere dell’utilizzo dei cellari (ancora oggi destinati alla trasformazione e alla conserva-zione del vino), ma è contestualemtne messa a rischio da una pratica incoerente di espansione urbana.

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Un’ultima nota di carattere generale riguarda la valenza costitutiva che può assumere, sia per le bellezze individue che per le bellezze di insieme, il belvedere, il “punto di vista” (o la “linea di vista”, se parliamo di strade pano-ramiche). Qualora la visuale svolga (o possa svolgere) un ruolo importante nella lettura, comprensione, contempla-zione della composizione paesaggistica, è necessario porre attenzione, oltre all’identificazione dei luoghi dai quali la percezione è maggiormente favorevole, anche all’individuazione di una corretta gestione dell’areale necessario alla fruizione visiva del bene paesaggistico.

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2. PERIMETRAZIONE: azione propedeutica alla disciplina d’uso

Se nella fase di verifica si assolve al compito di riconoscere quei territori che sono rappresentativi dell’identità paesaggistica regionale (ovvero sono classificabili come beni paesaggistici), nella fase di perimetrazione si ottempera alla richiesta di localizzare i beni paesaggistici stessi, disegnando i confini che li racchiudono e, quindi, li determinano. La corretta identificazione del perimetro è considerata azione propedeutica alla definizione della disciplina d’uso perché è proprio in questa fase che si fissano le motivazioni della tutela; le quali devono trovare coerenza nella loro localizzazione, ovvero nell’identificazione di quel territorio che è espressione compiuta del paesaggio tutelato. Senza questa chiarezza, non è possibile identificare un’efficace figura di senso (si veda il capitolo 3) e, in assenza di una figura di senso rappresentativa, anche la disciplina d’uso (si veda il capitolo 4) perde forza. Inoltre, la mancanza di una precisa ed affidabile definizione del perimetro, in termini di stabilità nel lungo termine, può creare importanti problematiche sotto il profilo dell’amministrazione del bene paesaggistico, perché proprio dalla sua inopinabile localizzazione dipende la certezza dell’operatività del regime autorizzatorio. Di fatto, solo in quanto il bene sia stato puntualmente individuato, ogni soggetto, proprietario o possessore, può ottemperare agli obblighi sottesi dalla dichirazione del notevole interesse pubblico. Emerge quindi una duplice finalità dell’attività di perimetrazione:

- assicurare la coerenza con la motivazione della tutela: nel momento in cui si delimita il perimetro bisogna sempre valutare la corrispondenza tra il confine e l’interesse che si intende tutelare;

- garantire la certezza del diritto11, e, pertanto, l’esigibilità dei comportamenti dei cittadini.

In continuità con questa premessa, l’approccio adottato nell’affrontare il delicato tema della perimetrazione non vuole rispondere a una logica emergenziale (volta cioè a proporre soluzioni-tampone al problema dell’illegibilità dei confini), ma cerca di fondare i propri presupposti su di una logica strutturale. Per questo motivo, posto che a valle del processo di vestizione tutti i beni paesaggistici dovranno essere ridecretati, si è deciso di non dare indicazione su come tentare di rintracciare i segni (in gran parte scomparsi12) degli antichi confini, ma di concentrare lo sforzo nell’individuare criteri che oggi (e anche domani) possano essere funzionali (si veda l’ Appendice 3) a un disegno del perimetro coerente con la natura dei beni paesaggistici. Proseguendo la prassi delle domande rilevanti, che contraddistingue l’impostazione dell’intero documento, di seguito si cercherà di offrire adeguati punti di riferimento per rispondere alle domande:

il perimetro dell’area da tutelare è coerente con quei valori paesaggistici che ne determinano il notevole interesse pubblico?

ed è altresì affidabile nel tempo?

11 La possibilità di conoscere ex ante i limiti dei comportamenti degli individui, ovvero di sapere anticipatamente quali sono gli effetti giuridici delle proprie azioni, si fonda su prescrizioni chiare, precise e stabili nel tempo. 12 Dai sopralluoghi, nonché dalle ricerche cartografiche, è emersa l’estrema difficoltà, per buona parte dei beni paesaggistici, nel procedere a una ricostruzione filologica dei confini, così come originariamente stabiliti.

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2.1 MOTIVAZIONI DELLA TUTELA: DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE

Prima di procedere alla proposta di criteri funzionali alla perimetrazione dei beni paesaggistici, è opportuno focalizzare l’attenzione sul momento di validazione delle motivazioni della tutela. In base alle informazioni riportate nella specifica scheda dell’Atlante dei beni paesaggistici [articolo 136] o nella proposta di apposizione di nuovo vincolo13 (entrambe da considerarsi quale quadro conoscitivo di partenza del bene paesaggistico), si procede all’analisi delle dinamiche di trasformazione (in essere o previste) che insistono sul territorio in esame. Infatti, come già affermato, sono proprio le motivazioni della tutela (supportate dai criteri di perimetrazione) a

determinare quale territorio deve essere dichiarato di notevole interesse pubblico14. L’analisi ha quindi l’obiettivo di:

- approfondire (se necessario) le dinamiche che hanno intaccato, nel tempo, l’integrità dei valori connotativi del bene paesaggistico;

- individuare i fattori di rischio e/o gli elementi di vulnerabilità che hanno danneggiato o che potrebbero danneggiare gli elementi di valore presenti nell’area;

- acquisire ulteriori informazioni in merito alle previsioni di quei piani di settore che possono avere diretta incidenza sul territorio in esame, al fine di redigere prescrizioni d’uso che: non si sovrappongano alle norme di settore previgenti; sappiano lavorare in sinergia con gli strumenti di piano; abbiano la capacità di far cooperare le diverse politiche, da attuarsi attraverso le norme settoriali.

Poiché le dinamiche di trasformazione possono avere gradi di incidenza diversi e i loro effetti possono essere valutati sia positivamente che negativamente, per supportare questo articolato processo di analisi, in coerenza con le indicazioni del Codice, le dinamiche sono state suddivise nelle seguenti categorie:

categoria descrizione

fattori di rischio (art. 143, comma 1, lettera f ) del Codice)

Potenzialità che una circostanza (non sempre prevedibile) o un’azione o un’attività scelta (includendo la scelta di non agire) portino a conseguenze dannose o negative per gli elementi costitutivi il bene paesaggistico. Ciò che accomuna queste evenienze è l’essere esterne al sistema che determina la composizione paesaggistica tutelata.

elementi di vulnerabilità del paesaggio (art. 143, comma 1, lettera f ) del Codice)

Componente (esplicita o implicita) del sistema che determina la composizione paesaggistica tutelata, rispetto alla quale le azioni di messa in sicurezza dei valori connotativi del bene sono assenti o ridotte se paragonate alle necessità. Gli ele-menti di vulnerabilità rappresentano quindi un punto debole del sistema stesso.

13 Auspicabilmente redatta utilizzando il layout di scheda (si veda l’Appendice 1).

14 Sebbene non si ritenga opportuno fornire indicazioni in merito all’estensione dell’area tutelata (le cui dimensioni possono variare in modo consistente), è importante che il perimetro racchiuda tutti quegli elementi che, nel loro rapporto di interdipendenza, vanno a determinare il paesaggio da tutelare (ad esempio, in un sistema carsico, può risultare inutile tutelare un inghiottitoio se non si tutela contestualmente la rete dirica che lo alimenta); viceversa, è altrettanto importante non individuare estensioni talmente eccessive da rischiare di non far cogliere chiaramente quali siano gli elementi ritenuti di notevole interesse pubblico. La chiara leggibilità dei paesaggi tutelati è, infatti, fattore determinante nella diffusione di una consapevole cultura del paesaggio.

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Fattori di debolezza [categoria non identificata dal Codice, ma inserita nel layout di scheda (Appendice 2 – dinamiche di trasformazione)]

Puntuali problematiche già in atto (ad esempio proliferare di muri di conteni-mento in zone collinari/appenniniche o salinizzazione dei terreni agricoli), che, se dovessero continuare a svilupparsi nel tempo, potrebbero portare a situazioni di degrado e/o compromissione (si veda oltre) dei valori connotativi del bene.

comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo (art. 143, comma 1, lettera f ) del Codice)

Passaggio fondamentale affinché la disciplina d’uso dei beni paesaggistici lavori in collaborazione con le norme dei piani di settore, perseguendo il coordinamento e l’integrazione “con politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo

economico, incidenti sul territorio”15. Il lavoro sinergico tra norme e disciplina d’uso viene garantito dalla condivisione dell’obiettivo di qualità paesaggistico (si veda il capitolo 4).

Le due categorie che seguono possono essere considerate come i possibili esiti (in cui uno esclude l’altro) di una riflessione condotta su aree del bene paesaggistico nelle quali siano riscontrabili trasformazioni consistenti rispetto alla configurazione paesaggistica del passato. La valutazione delle trasformazioni incide sia sulla descrizione delle motivazioni della tutela, sia nella definizione dell’obiettivo di qualità paesaggistica delle bellezze d’insieme (si veda capitolo 4.2) e, di conseguenza, sulle prescrizioni d’uso.

Aree degradate e/o compromesse16

(art. 6, comma 1 e art. 143, comma 1, lettera f ) del Codice)

Per degrado si intende un’alterazione dei caratteri e della qualità di un paesag-gio, ossia la modificazione di quella configurazione distinta, riconoscibile e coerente di elementi che rende ogni paesaggio diverso da un altro e della sua integrità dal punto di vista percettivo e funzionale.

Per compromissione si intende la perdita definitiva dei caratteri, delle relazioni, delle funzioni, dei significati, della memoria, degli aspetti formali e dei valori di un paesaggio, ossia la scomparsa della sua integrità dal punto di vista percettivo e funzionale e delle relazioni, dei significati e dei riferimenti attraverso cui la popolazione attribuisce valore e qualità collettiva al paesaggio.

Nuovi valori paesaggistici (art. 6, comma 1 e art. 143, comma 1, lettera g) del Codice)

La realizzazione di nuovi valori paesaggistici è strettamente connessa alla storicizzazione del paesaggio venutosi a creare dal susseguirsi di determinate trasformazioni. La storicizzazione può richiedere/rendere necessario un aggior-namento nell’attribuzione di valore, secondo due possibili, distinte logiche: 1. ciò che già ieri c’era, ma non valeva, oggi vale; 2. ciò che ieri non c’era, oggi esiste e ha un valore. I nuovi valori paesaggistici possono quindi derivare o dal consolidamento della cultura dello sviluppo sostenibile (inteso quale sviluppo capace di mantenere in equilibrio gli aspetti ambientale, sociale ed economico delle attività antropiche – punto 1) o dall’attribuzione di valore positivo ad alcune risultanti del processo

15 Art. 40-sexies, comma 2 della Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23, “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)”. 16 Le definizioni di degrado e compromissione sono riprese dal documento “Linee guida paesaggi degradati o compromessi”, a cura di Carlo Monti, Simona Tondelli ed Elisa Conticelli.

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evolutivo che ha portato dalla cultura rurale e contadina alla cultura industriale e tecnologica (punto 2). In riferimento a questo secondo punto, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici potrebbe comportare, ad esempio, l’eliminazione degli elementi incompatibili con il paesaggio (tra i quali possiamo citare una produzio-ne industriale inquinante) e la contestuale valorizzazione degli elementi ricono-sciuti di valore (quale un edificio proto-industriale di alta qualità architettonica, al quale potrebbe essere assegnata una nuova funzione socio-economica [ad esempio centro di ricerca]). Questo approccio implica la capacità di governare la tecnica affinché questa modifichi il paesagio nel quale si inserisce, senza snaturarne gli elementi strutturanti, ovvero rispettando la complessa rete di interdipendenza che connette i diversi elementi paesaggistici.

Il riconoscimento, la comprensione e la valutazione delle dinamiche di trasformazione sono momenti cruciali nel processo di vestizione dei beni paesaggistici, poiché possono offrire importanti informazioni, riflessioni e idee per la definizione della specifica disciplina d’uso.

Qualora non vi siano dinamiche di trasformazione (in atto o previste) ritenute capaci di incidere negati-vamente o positivamente sugli elementi costitutivi del bene paesaggistico, si passa direttamente alla definizione del perimetro.

2.2 CRITERI DI PERIMETRAZIONE: TRA COERENZA E AFFIDABILITÀ

Per la definizione dei criteri di perimetrazione è importante considerare:

- la geomorfologia del territorio di interesse. Le regioni geografiche hanno caratteri unitari che dipendono sia dalle strutture geologiche sia dal modellamento che esse hanno subito in rapporto al condizionamento climatico (e, successivamente, alle modifiche apportate dall’azione umana). Infatti, l’efficacia descrittiva dei criteri di perimetrazione (costituiti da elementi convenzionali, elementi naturali ed elementi antropici) è intrinsecamente dipendente dalla morfologia dei luoghi in cui i beni paesaggistici sono ubicati, in quanto la funzionalità dei criteri (si veda l’Appendice 3), ovvero la stabilità nel tempo e il rispetto della composizione paesaggistica, è strettamente connessa alle caratteristiche fisiche dei territori;

- la diversa natura delle bellezze individue (le cui estensioni possono essere estremamente variabili) e delle bellezze di insieme (generalemente ampie zone del territorio). La funzionalità dei criteri non è infatti univoca, ma può mutare in relazione alla tipologia di beni paesaggistici presa in considerazione: qualora le bellezze individue siano caratterizzate da ridotte estensioni territoriali (ad esempio un sistema di parchi all’interno di un contesto urbano; oppure un sistema di fortificazioni in un contesto territoriale vasto), esse dovranno essere delimitate utilizzando segni che assicurino un adeguato livello di precisione.

I paesaggi emiliano-romagnoli appartengono o alla regione della pianura alluvionale (affossamento tettonico aperto verso il mare Adriatico, oggi colmato da depositi alluvionali strappati alle Alpi e agli Appennini) o alla regione appenninica settentrionale (formata da rocce prevalentemente argilloso-marnoso-arenacee). Il sistema collinare (estremamente eterogeneo), rappresenta la cornice ambientale del sistema di pianura; a seconda della sua morfologia, più o meno aspra, esso potrà essere equiparato o al sistema di pianura o al sistema montuoso. Per necessità di sintesi e per convenzione, si parla genericamente di pianura, montagna e collina.

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REGIONE DELLA PIANURA ALLUVIONALE (PIANURA) La pianura alluvionale può essere immaginata come l’espressione superficiale di un grande “catino”, detto bacino sedimentario, che ospita il sedimento trasportato dal fiume e dai suoi affluenti. La tendenza naturale del fiume è quella di riempire il bacino, colmandolo di sedimento, piena dopo piena. Geologicamente, la formazione della pianura padana costituisce uno degli ultimi e più imponenti episodi seguiti alla nascita delle Alpi. Si tratta di un episodio ancora in atto, benché oggi largamente controllato dall’uomo. In epoche passate la pianura era caratterizzata da fiumi dal corso selvaggio che, usciti dai conoidi pedemontani dell’alta pianura, correvano a meandri verso la bassa pianura, sedimentando e via via colmando con nuovi apporti detritici la Fossa Padana. Il limite orientale della pianura è dato dall’arco costiero adriatico, fino (approssimativamente) all’altezza di Rimini, dove la tipologia di costa, uscendo dalla regione della pianura alluvionale, cambia radicalmente. L’arco costiero è un fronte indefinito, mobile nel tempo, che alterna (dove ancora presenti) specchi lagunari e formazioni deltizie; la sua evoluzione è stata interrotta dai pervasivi processi di antropizzazione. Ad esempio, le valli del territorio ferrarese e ravennate sono vecchi apparati lagunari che sarebbero destinati a colmarsi progressivamente grazie agli apporti detritici dei fiumi padani, ma visto che tutti i fiumi della pianura hanno argini artificiali e sono controllati dall’uomo, questo processo di trasformazione non è più attivo17. Di conseguenza, la necessità dell’uomo di governare gli elementi naturali, ha portato a un’indiscussa preponde-ranza, in pianura, di segni fortemente antropici, che andranno a determinare la quasi totalità degli elementi perimetrali per l’identificazione dei beni paesaggistici.

tipologia criterio segno efficacia tipologia bene

riferimenti

catastali18 confini di fogli e mappali

segni convenzionali che, seppur facilmente soggetti a modifiche, assicurano un livello adeguato di precisione nei casi in cui si debba procedere alla delimitazione di beni paesaggistici di ridotte estensioni, preferibilmente localizzati in contesti urbani. Necessario prevedere azioni di monitoraggio.

bellezze individue

naturali forti linea di costa la continua variazione dei contorni litoranei delle terre emerse è rappresentativa di un sistema vitale, in costante trasformazione, in cui segni naturali e antropici sono alla continua ricerca di un equilibrio. Impossibile quindi individuare in costa delle bellezze individue, rappresentanti di paesaggi ormai scomparsi (si veda il capitolo 1.1).

bellezze d’insieme

17 Fonti: Alessandro Amorosi e Raffaele Pignone (a cura di), La pianura. Geologia, suoli e ambienti in Emilia-Romagna, Edizioni Pendragon, Bologna 2009; Eugenio Turri (a cura di), L’Italia: una nuova geografia, De Agostini, Novare 1974. 18 L’opportunità del ricorso ai riferimenti catastali per le bellezze individue si deduce anche dallo specifico procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 139, commi 3 e 4 del Codice: “3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. […]”.

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cordoni litoranei lo studio di questi segni ha permesso di ricostruire le fasi di evoluzione del territorio (sopratutto deltizio) e di spiegare l’origine degli ambienti umidi attuali (caratteristici di un ampio territorio regionale). I segni più antichi sono sepolti a qualche metro di profondità, mentre i più recenti (databili dall’età etrusca) sono rinvenibili in superficie e molti di essi sono stati utilizzati funzionalmente dall’uomo19 (si pensi, ad esempio, all’odierna strada statale Romea, costruita in età romana lungo il tracciato di un cordone litoraneo dunoso)

bellezze individue(prevalentemente)

paleoalvei

paleoargini bellezze d’insieme

dossi

fiume Po se la pianura padana è un’enorme valle, il Po ne è il fiume strutturante e rappresenta altresì il confine amministrativo che divide l’Emilia-Romagna da Lombardia e Veneto. Questo impone ancora oggi di ragionare solo sui pae-saggi in sponda destra. Se da una parte questa limitazione può portare a errori di perimetra-zione (rendendo difficile la rappresentazione del funzionamento ecosistemico del paesaggio fluviale); dall’altra, la varietà dei paesaggi che si sviluppano lungo il suo percorso (anche solo in sponda destra) sono importanti rappresenta-zioni dell’evoluzione nel rapporto uomo/fiume.

bellezze individue

bellezze d’insieme

fiumi affluenti del Po

se consideriamo i paesaggi dell’alta pianura, i corsi dei fiumi possono essere ancora conside-rati “naturali”, sebbene siano stati in buona parte arginati e l’afflusso dell’acqua sia gestito dall’uomo per suoi scopi funzionali. Il loro utilizzo quali elementi perimetrali deve essere ben ponderato perché spesso i fiumi sono elementi generatori di un paesaggio, quindi suoi elementi centrali e non di confine.

bellezze individue

bellezze d’insieme

artificiali forti strade statali, provinciali e comunali (previa verifica di attendibilità di queste ultime)

il sistema viario della mobilità offre senza dubbio i segni più chiari, certi e storicizzati che si possano trovare in pianura. Non sono state considerate né la ferrovia né l’autostrada in quanto sono linee che si appoggiano sul pae-saggio; lo tagliano, ma non lo delimitano.

bellezze individue

bellezze d’insieme

19 Fonte: Pina Testoni (a cura di), Aspetti naturalistici delle zone umide salmastre dell’Emilia-Romagna, Grafiche Zanini, Bologna 1990.

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fiumi arginati e pensili

a differenza dei fiumi “naturali”, i fiumi co-struiti dall’uomo per riorganizzare il territorio secondo le proprie necessità (si pensi alle opere di bonifica e alla contestuale irreggimentazione delle acque) non sono elementi generatori di un paesaggio e si prestano perfettamente a essere limiti di paesaggi fortemente antropizzati

bellezze individue

bellezze d’insieme

canali principali elemento equiparabile ai fiumi arginati bellezze individue

bellezze d’insieme

artificiali fragili20 strade di vicinato; viabilità poderale e interpoderale

Il sistema minuto dell’infrastruttura viaria è sempre interno a un sistema paesaggistico complesso, rappresentante di un’identità regionale. L’unica evenienza in cui questi segni possono essere utilizzati come elementi peri-metrali può riguardare la tutela di lacerti di un paesaggio ormai scomparso, che possono richiedere un perimetro preciso e puntuale. È necessario prevedere azioni di monitoraggio e (ove necessario) di manutenzione.

bellezze individue

canali secondari le specifiche valide per il sistema viario minore sono valide anche per i segni più deboli del sistema idrografico artificiale.

bellezze individue

REGIONE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (MONTAGNA) L’evoluzione geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo, come quella di tutta la penisola italiana, è legata all’orogenesi alpina, che ha dato vita alla catena Alpino-Himalaiana. Nella parte occidentale della Regione hanno grande sviluppo le formazioni alloctone cosiddette Liguridi21, mentre in quella orientale hanno predominio le

formazioni autoctone delle unità tosco-umbro-romagnole22. Queste due diverse successioni litologiche prendono la deonominazione di Dominio ligure (alloctono) e Dominio toscano (autoctono). Circa 25 milioni di anni fa, a causa di diversi movimenti tettonici, le unità del Dominio ligure iniziarono a ricoprire il fondale autoctono, che era contemporaneamente percorso da veloci masse d’acqua, torbide per l’elevato contenuto di sabbie. Questi (ri)sedi-

20 Vista l’antropizzazione presente in pianura, non si ritiene possibile identificare elementi fragili che possano essere inequivocabilmente ritenuti “naturali”, per questo motivo, non è stata considerata la tipologia di criterio “elementi naturali fragili”. 21 Costituite da rocce di varia nautra, sedimentate in un profondo mare (Bacino ligure) ubicato tra l’odierna Corsica e la costa tirrenica, in un periodo di tempo compreso tra i 150 e i 45 milioni di anni fa circa. Soprattutto nella fascia montuosa ligure-emiliana, sono frequenti anche rocce derivate dalla solidificazione di lave basaltiche sottomarine, legate alle dorsali oceaniche, e “scaglie” di un profondo e antico substrato (mantello), che per il loro colore scuro e verdastro (ofioliti) e per la loro resistenza alla erosione, ora spiccano nel paesaggio dell’alto e medio Appennino. 22 Comprendono una successione di rocce esclusivamente di origine sedimentaria e di natura prevalentemente carbonatica, depositate in ambiente meno profondo con precipitazione di gessi, anidriti e cloruri a seguito dell’esteso processo di evaporazione di un grande mare. Verso la fine dell’Era Mesozoica (circa 65 milioni di anni fa) si ebbe una lentissima deposizione di fanghi rossi che proseguì nella prima parte dell’Era Terziaria (tra i 65 e i 23 milioni di anni fa), preparando il letto alle arenarie del Macigno e della Formazione Marnoso-arenacea.

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menti sabbiosi (torbiditi) accumulati in fosse marine parallele al fronte della sommersa “catena ligure” avanzante, si depositarono con spessori di molte centinaia di metri ed un’estensione di migliaia di chilometri quadrati. A mano a mano che le unità alloctone sovrascorrevano sopra il Macigno (primi sedimenti arenacei) e poi sulla Formazione Marnoso-arenacea, ne interrompevano la sedimentazione sabbiosa. I sedimenti marnosi e arenacei che si sono depositati sulle Unità liguri in movimento verso nord-est prendono il nome di “Successione Ranzano-Bismantova”. L’avanzata del ricoprimento ligure terminò in tempi diversi da luogo a luogo, ma quasi sempre in corrispondenza della odierna fascia collinare, in un periodo di tempo compreso tra i 10 e i 5 milioni di anni fa; dopodiché partecipò, insieme al substrato autoctono, a nuovi fenomeni di sollevamento e sovrascorrimento verso la zona padana. Già dal primo elevarsi al di sopra del livello del mare, l’erosione iniziò a intaccare profondamente le dorsali in emersione, esponendo i detriti della catena in formazione all’attività di trasporto dei primi corsi d’acqua appenninici23. Il versante appenninico emiliano-romagnolo, infatti, non è molto erto e, sebbene qua e là presenti alcuni elementi di asperità (si pensi ad esempio alla zona del Monte Cimone), è generalemente caratterizzato da un aspetto tozzo e arrotondato. In conseguenza della varia forma del disegno orografico, l’idrografie è frammentata in molti bacini, di cui il maggiore è il bacino idrico del Po. Il versante, quindi, è solcato da un pettine di corsi d’acqua sub paralleli, diretti trasversalmente alla catena montuosa e fittamente gerarchizzati, specie nell’attraversamento della cornice collinare arenaceo-marnoso-argillosa. Questa breve introduzione sull’evoluzione geologica che ha condotto alla formazione della regione appenninica settentrionale è sembrata importante per poter ribadire come i paesaggi dell’arco montuoso emiliano-romagnolo possano essere suddivisi in due tipologie prevalenti (escludendo le opere dell’uomo quali borghi e fortificazioni):

1. singolarità geologiche24, testimoni dell’evoluzione geologica dell’Appennino (bellezze individue);

2. paesaggi vallivi formati dall’articolata idrografia: luoghi in cui i segni dei paesaggi premoderni devono confron-tarsi con i segni contemporanei dell’era industriale e tecnologica (bellezze d’insieme).

Sulla base di questa evidenza, sono stati identificati i criteri di perimetrazione funzionali.

tipologia criterio segno efficacia tipologia bene

riferimenti

catastali25 confini di fogli e mappali

segni convenzionali che, seppur facilmente soggetti a modifiche, assicurano un livello adeguato di precisione nei casi in cui si debba procedere alla delimitazione di beni paesaggistici di ridotte estensioni, preferibilmente localizzati in contesti urbani. Necessario prevedere azioni di monitoraggio.

bellezze individue

23 Fonte: Giorgio Zanzucchi, Introduzione alla geologia dell’Emilia-Romagna,

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/archivio_pdf/geologia/Articolo_Zanzucchi.pdf 24 A determinato suolo, in base al clima dell’area geografica, corrisponde una determinata vegetazione, quindi parlando di singolarità geologiche si vuole comprendere l’eventualità che sussistano sul territorio anche particolari “bellezze naturali” (altra categoria di bene paesaggistico afferente alla tipologia delle bellezze individue). 25 L’opportunità del ricorso ai riferimenti catastali per le bellezze individue si deduce anche dallo specifico procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 139, commi 3 e 4 del Codice: “3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. […]”.

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naturali forti crinali i crinali sono elementi guida nell’identifazione dei paesaggi montani, in quanto racchiudono i sistemi vallivi. Per meglio gestire le trasfor-mazioni che potrebbero avvenire in prossimità dei crinali, sarebbe opportuno identificare, quale confine, la parallela della linea di crinale posta sul versante adiacente a quello tutelato. In questo modo si evidenzierebbe la rilevanza paesaggistica dello skyline del crinale.

bellezze d’insieme

corsi d’acqua principali

rappresentando i fiumi generatori delle più importanti valli, questi elementi potranno essere utilizzati solo per l’identificazione di singolarità geologiche o bellezze naturali.

bellezze individue

naturali fragili torrenti tributari dei corsi d’acqua principali

elementi che, essendo trasversali alle linee di crinale, possono rivestire un ruolo importante nella “chiusura” di un paesaggio vallivo; devono però essere usati con attenzione perché potrebbero tagliare i versanti in punti sensibili. Necessarie azioni di monitoraggio.

bellezze individue

bellezze d’insieme(prevalentemente)

artificiali forti strade statali, provinciali e comunali

come i corsi d’acqua principali, le strade direttrici di fondovalle (generalmente statali e provinciali) potranno essere utilizzate solo per l’identificazione di singolarità geologiche o bellezze naturali. Le strade comunali, potendo rappresentare segni molto eterogei, dovranno essere valutate di volta in volta.

bellezze individue(prevalentemente)

bellezze d’insieme(solo strade comunali)

artificiali fragili strade comunali e sentieri

elementi che, sovrapponendosi alle linee di crinale o correndo ad esse paralleli o ancora presentando tracciati ad esse trasversali, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione dei perimetri montani. È però assolutamente necessario prevedere azioni di monitoraggio e manutenzione.

bellezze individue

bellezze d’insieme(prevalentemente)

SISTEMA COLLINARE (COLLINA) Il sistema collinare emiliano-romagnolo forma una fascia discontinua ai piedi degli Appennini, intorno alla pianura; è costituito da un’ampia successione di dorsali del Preappennino ed è complessivamente agevole e popolato, specie lungo gli assi vallivi che conducono ai valichi. Parlando di paesaggio, la consuetudine di distinguere collina e montagna sulla base dell’altimetria dei rilievi non è parsa funzionale. Infatti, nel territorio regionale esistono situazioni in cui, pur trovandosi a quote relativamente elevate (sufficienti per far presupporre un paesaggio quasi montano), si può ammirare un sistema collinare molto dolce. Questo accade perché tutto il

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territorio è situato a diversi metri sopra il livello del mare (diciamo, solo per intendersi, che le colline poggiano su di un altipiano). Di conseguenza, si è preferito affidarsi alla conformazione dei rilievi, prevedendo una diversificazione del sistema collinare basato sulla maggiore o minore asperità dei rilievi.

collina dolce: valgono prevalentemente i criteri di perimetrazione della pianura

collina aspra: valgono prevalentemente i criteri di perimetrazione della montagna

Ovviamente, vista l’eterogeneità dei paesaggi offerta dal sistema collinare, qualora le motivazioni della tutela lo richiedessero, sarà possibile utilizzare contestualmente, per la definizione del perimetro di un bene paesaggistico, sia i criteri di perimetrazione della pianura che i criteri di perimetrazione della montagna.

ESEMPLIFICAZIONE: bene paesaggistico 73 della Regione Emilia-Romagna “Monte Cimone, Doccia e Donda”

Ipotesi per un possibile miglioramento nella definizione del perimetro: per l’identificazione del limite settentrio-nale si può decidere di appoggiarsi ai crinali così come identificati nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena, invece di fare affidamento sul segno fragile di un sentiero, che, oltretutto, elimina dalla tutela il crinale, segno importante del paesag-gio [si veda l’esemplificazione del capitolo 3 “Figura di senso”]

perimetrazione del bene paesaggistico, sovrapposta alla CTR

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stralcio PTCP di Modena

perimetro che, nel capitolo 3, verrà utilizzato per la costruzione della figura di senso (in rosso il perimetro attuale; in marrone la linea di crinale esterna al perimetro; in campitura ratteggiata l’area che entrerebbe a far parte del territorio tutelato).

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DISEGNO, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE Il perimetro di immobili e aree di notevole interesse pubblico dovrà essere disegnato, confermando una continuità di prassi disciplinare con il comma 2 dell'art. A-27 della L.R. n. 20/2000 e, di conseguenza, con la previgente L.R. n. 47/1978, sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (CTR10) derivata dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (CTR5) di cui alla L.R. n. 2427/1975. Si precisa che, recentemente, la CTR5 è passata dalla versione digitale raster georeferenziata (ottenuta mediante scansione e georeferenziazione di alta qualità dei disegni analogici) alla versione digitale vettoriale ad oggetti, denominata Data Base Topografico. In coda alle note tecniche, si auspica che la planimetria così disegnata, oltre a diventare elemento obbligatorio del

provvedimento, sia da considerarsi prevalente rispetto alla descrizione testuale26. Le attività di monitoraggio e manutenzione, ovvero di verifica e cura della permanenza dei segni perimetrali, sono indispensabili al fine di garantire la stabilità nel tempo del perimetro. La trasformazione del territorio, tanto ad opera di fattori naturali quanto antropici, è infatti costante e capace di modificare anche i segni tenden-zialmente più stabili. Ciò che distingue gli elementi forti da quelli fragili non è infatti l’immodificabilià dell’uno e

la mutevolezza dell’altro, ma la diversa velocità di trasformazione27. Pertanto, le attività di monitoraggio e manutenzione dovranno sempre essere previste, ma con scansioni temporali differenziate. Si ipotizza una cadenza quinquennale per gli elementi(naturali e artificiali) forti e annuale per gli elementi (naturali e artificiali) fragili. La gestione delle attività di monitoraggio e manutenzione dovrebbe essere organizzata in modo da coinvolgere i soggetti che, per competenze e ruolo, possono intervenire più agevolmente sugli elementi specifici del territorio (ad esempio le Autorità di Bacino o i Consorzi di Bonifica nel caso dei corsi d’acqua; il Club Alpino Italiano o il Corpo Forestale dello Stato per i sentieri di montagna). Qualora, nonostante questa possibile collaborazione interistituzionale, la manutenzione periodica dei segni perimetrali (specialmente dei segni fragili) diventasse particolarmente gravosa per la Pubblica Amministrazione, sarebbe possibile immaginare un consolidamento definitivo del perimetro, ricorrendo ad interventi artistici. Infatti l’utilizzo della Land Art potrebbe apportare diversi valori aggiunti in alcuni beni paesaggistici:

garantendo la riconoscibilità del perimetro, quindi garantendo la certezza del diritto nel tempo;

fornendo supporti alla comprensione e alla lettura dei paesaggi dichiarati di notevole interesse;

sottolineando la presenza di punti di vista privilegiati (strettamente connessi con il punto precedente).

26 Per approfondire le motivazioni, si veda il capitolo “Storicità e prassi” del documento Sintesi giuridica, redatto da Saveria Teston e Paola Capriotti.

27 I segni del paesaggio variano con il variare della morfologia del territorio; nonostante ciò, non devono causare incertezze nell’identificazione del perimetro o vizi di forma nei provvedimenti) con il variare. Ad esempio, quando prendiamo a riferimento un crinale, sappiamo che le azioni degli agenti meteorici e le azioni chimiche ne modificheranno l’andamento, ma il crinale, si suppone per lungo tempo, continuerà a essere quel riferimento chiaro e riconoscibile, capace di delimitare un paesaggio dalle connotazioni peculiari.

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3. FIGURA DI SENSO: descrizione sintetica dei valori paesaggistici

I ragionamenti sulla figura di senso partono dalla metafora con la quale Eugenio Turri compara il paesaggio al teatro, “un teatro nel quale individui e società recitano le loro storie, in cui compiono le loro «gesta» piccole o grandi, quotidiane o di tempo lungo, cambiando nel tempo il palcoscenico, la regia, il fondale, a seconda della storia rappresentata. La concezione del paesaggio come teatro sottintende che l’uomo e le società si comportano nei confronti del territorio in cui vivono in duplice modo: come attori che trasformano, in senso ecologico, l’ambiente di vita, imprimendovi il segno della propria azione, e come spettatori che sanno guardare e capire il senso del loro operare sul territorio”28. Quindi paesaggio come organizzazione di significanti, rispetto al quale la figura di senso si pone l’obiettivo di evidenziare, in modo semplice ma efficace, le unità elementari della percezione ovvero l’insieme di segni interconnessi a cui corrispondono legami concreti sul territorio. Ora bisogna capire come rispondere alla domanda chiave:

come si costruisce una figura di senso?

La figura di senso si costruisce riproducendo i segni raffiguranti gli elementi naturali e gli elementi culturali (ovvero prodotti dall’uomo) che, sulla base delle motivazioni della tutela, determinano la composizione paesaggistica per la quale si vuole dichiarare il notevole interesse pubblico. Non si tratta però di tracciarne unicamente i segni identificativi, ma anche di caratterizzarli, ovvero definirne le qualità peculiari (quelle da mantenere, quelle da migliorare, quelle da riqualificare e quelle da ripristinare), e di evidenziarne le interazioni percettive. La figura di senso assume così il valore di progetto di paesaggio, chiamato a guidare la definizione di specifiche discipline d’uso29. In questa prospettiva, confrontandosi con un progetto di paesaggio complessivo, il singolo intervento non dovrebbe più agire in maniera critica su stesso, ragionando nei confronti del vincolo in termini di limitazione, ma dovrebbe trovare una maggiore validazione come parte integrante di una progettualità di più ampia portata. Quindi, si può affermare che, attraverso la rappresentazione astratta dei segni del paesaggio (che implica cono-scenza del territorio, capacità di selezione e chiarezza di intenti), si raggiungono due obiettivi complementari:

la rappresentazione sintetica diminuisce il rischio di perdere il senso olistico del paesaggio e di considerare la composizione paesaggistica una mera giustapposizione di elementi (la visione d’insieme supporta nell’identificazione dell’obiettivo di qualità e nella redazione delle discipline d’uso [si veda capitolo 4]);

i singoli elementi che definiscono la composizione paesaggistica da tutelare risultano di immediata com-prensione (e a questi elementi vengono connesse le prescrizioni [si veda il capitolo 4]).

Infine, si vuole sottolineare con forza come, per non perdere la capacità sintetica della figura di senso, i segni rappresentativi delle qualità degli elementi e delle loro interazioni percettive debbano essere pochi e intuitivi (ovvero di facile comprensione). Per questo motivo, di seguito, si propongono tre legende, corredate da opportuni simboli, al fine di fornire possibili codici di lettura delle forme del paesaggio; codici sicuramente semplici ed elementari, ma spesso risolutivi per riuscire a condividere il senso ultimo del paesaggio.

28 Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marisilio Editori, Venezia 2010. 29 Il progetto di paesaggio può quindi prevedere la variazione dello stato di fatto, ad esempio restituendo un letto ampio e ghiaioso a un fiume oggi costretto in un tracciato inciso oppure riallagando territori una volta umidi o, ancora, recuperando zone una volta boscate.

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3.1 ELEMENTI NATURALI

Gli elementi naturali raccontano come la natura abbia modellato lo spazio secondo le forze:

della geomorfologia (data dalla struttura tettonica e dalla natura litologica della crosta terrestre; l’elemento più duraturo e quasi immutabile se paragonato ai tempi dell’uomo del paesaggio). In questo contesto,

nella componente geomorfologica si comprende sia l’elmento acqua (ghiacciai, mari, laghi, fiumi30), sia l’elemento suolo, inteso come strato di mediazione tra geosfera e biosfera;

del clima, ovvero di quelle manifestazioni meteorologiche (temperature, precipitazioni, venti, nebulosità, luminosità, etc) che caratterizzano in modi ripetuti e prolungati nel tempo un territorio;

della biosfera, ovvero del mondo vegetale e del mondo animale.

I segni della figura di senso proposti nella legenda che segue riguardano direttamente la geomorfologia e il mondo vegetale, mentre il clima e il mondo animale sono indirettamente rappresentati attraverso l’attribuzione ai segni stessi di qualità derivanti dalla loro azione (ad esempio la ricchezza della vegetazione o l’abbondanza d’acqua).

COMPONENTE: GEOMORFOLOGIA

elemento caratteristiche simbolo

Crinale attraverso la simbologia legata al crinale si assegna una caratteristica ai versanti, per ciascuno dei quali, in caso di difformità (si pensi, ad esempio, ai calanchi) potrà essere rappresentata la caratteristica specifica. Nella figura di senso andrà indicata solo la caratteristica relativa al/ai versante/i compresi all’interno del perimetro del bene paesaggistico.

crinale

versante erto

versante dolce

versanti disomogenei: erto / dolce

Versante la caratteristica che più lo contraddistingue è data dalle incisioni derivanti dalle erosioni e/o dai corsi d’acqua.

inciso

30 Quasi ovunque in Italia l’idrografia è stata modificata. Tale azione si è esplicata sia nel controllo dei fiumi (costruzione di argini, imbrigliature, prosciugamento aree paludose, etc.) sia nella creazione di nuovi elementi idrografici (canali, laghi artificiali, pozzi, etc.). Molta letteratura evidenzia l’attenzione che deve essere posta nella gestione dei fiumi, perché sono organismi in continuo cambiamento (e che provocano continui cambiamenti), facenti parte di un ciclo che non si dovrebbe squilibrare assegnando loro funzioni troppo diverse da quelle per cui la natura li ha costruiti.

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Elementi idrografici

i segni proposti cercano di dare conto dei principali elementi idrografici che caratterizzano il territorio regionale. Si specifica che i corsi d’acqua irreggimentati (fiumi arginati) sono stati considerati quali elementi antropici, in quanto la caratteristica più evidente dei corsi d’acqua è proprio la conformazione del loro alveo (sintomatica, se rapportata al contesto naturale di riferimento, ).

(corso d’acqua con) greto ampio

(corso d’acqua) incanalato e inciso

valli / zone umide

laghi

Insieme alla sua conformazione morfologica, il paesaggio è percepito dall’uomo come composizione cromatica. I cromatismi dello scenario paesaggistico corrispondono alla disposizione nello spazio dei diversi oggetti (alberi, edifici, campi coltivati, …). Ad esempio, “l’ordinata composizione di un paesaggio agrario si rivela esteticamente come insieme armonico di colori, i quali assumono quasi la funzione analogica di una nota musicale, cosicché il paesaggio può diventare musica, cioè insieme armonico di musiche-colori”31. Oltre alle tonalità del cielo, la tavolozza cromatica che più incide nella composizione paesaggistica è quella della vegetazione (non considerando, in questa sezione, la tecnica umana) ed è quindi la qualità cromatica a diventare la caratteristica attraverso la quale descrivere gli elementi vegetazionali, distinguendo tra colore omogeneo (dato, ad esempio, da un'essenza floristica prevalente) o colore eterogeneo (dovuto, ad esempio, da una varietà di essenze con foglie dal colore cangiante). Sarà compito della disciplina d’uso spiegare cosa debba essere tutelato per mantenere la caratteristica cromatica evidenziata nella figura di senso.

COMPONENTE: VEGETAZIONE [in natura suolo, clima e vegetazionesono elementi fra loro inscindibili. In questo contesto si propongono simboli per la sola vegetazione perché, percettivamente, riesce a dar conto del rapporto esistente con gli altri due elementi].

elemento caratteristiche simbolo

Bosco colore omogeneo (sopra) e colore eterogeneo (sotto)

31 Eugenio Turri, op. cit.

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vegetazione riparia in prossimità di acqua

essendo la linearità e l’altezza le caratteristiche più rappresentative, non si ritiene significativo distinguere la qualità cromatica dell’elemento

radure colore omogeneo (sopra) e colore eterogeneo (sotto)

ESEMPLIFICAZIONE: bene paesaggistico 73 della Regione Emilia-Romagna “Monte Cimone, Doccia e Donda”

motivazioni della tutela . stralci del DM 01 agosto 1985, con il quale viene dichiarato il notevole interesse pubblico

“caratterizzata da un suggestivo paesaggio alpestre di conifere frammiste al faggio che alle quote più basse del monte Cimone diradano lasciando il posto a boschi di quercia e a radure erbose di brughiere di mirtilli e prati pascolo”;

“il massiccio montuoso si erge quasi isolato dalla catena di rilievi che dalla dorsale di Libro Aperto conduce sino al Corno alle Scale in provincia di Bologna. Il monte è costituito quasi interamente da flysch arenacei della formazione del Macigno con interposizioni di lito-facies marrnoso-argillose variamente brecciate. Un recinto glaciale molto bello si apre verso est fra il monte La Piazza e il Cimoncino”;

“lungo le pendici del versante occidentale del monte Cimone, a sud-est di Fiumalbo, nelle zone del Versuvone , dislocate nella fascia altimetrica tra i 1100 e i 1400 m s.l.m., si trovano almeno 25 costruzioni rurali denominate «capanne celtiche»”;

“dalla vetta del monte Cimone si ammira uno dei più bei panorami italiani, abbracciando oltre 4/10 della superficie del territorio nazionale”

Stralcio Carta Tecnica Regionale . perimetrazione del bene paesaggistico, sovrapposta alla CTR

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Immagine fotografica . immagine capace di restituire alcuni degli elemeni più significativi che caratterizzano il bene

Figura di senso – elementi naturali . rappresentazione astratta degli elementi naturali che caratterizzano il bene

elementi naturali - legenda . esplicitazione degli elementi naturali caratterizzanti il bene. Sarà compito della disciplina (sulla base dell’obiettivo di qualità paesaggistica) declinare le specificità connotative e le coerenti modalità di gestione

crinale – versante erto

versante inciso

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corso d’acqua inciso [torrente Pistone]

bosco eterogeneo [le essenze floristiche che creano l’eterogeneità cromatica vengono riportate nelle prescrizioni relative al presente elemento naturale]

radura omogenea [il ritmo che scandisce il rapporto tra bosco e radura (ovvero il rapporto tra pieno e vuoto) viene rappresentato nella figura di senso]

3.2 ELEMENTI CULTURALI

Gli elementi culturali raccontano l’impronta storica antropica. Le spinte antropiche definiscono quindi l’azione umana nella natura e i paesaggi che ne derivano sono da interpretare in base alle necessità funzionali e alle capacità creative dell’uomo, diverse da una società all’altra, da una cultura all’altra. In una consuetudine contemporanea che vede la proliferazione di paesaggi standardizzati dovuti alla realizzazione di opere ubique (opere realizzate ovunque con gli stessi stilemi), le specificità culturali, creatrici di paesaggi fortemente personalizzati, sono elementi che si vorrebbe trovare il modo di tutelare (non mantenendoli forzosamente in vita, ma innovandoli e adattandoli al mutare socio-economico). Per rispondere a questo obiettivo, è necessario prima di tutto identificare sinteticamente la tipologia di quegli elementi culturali che, nel tempo, hanno dato origine a un determinato paesaggio. Di conseguenza, per la predisposizione delle legende (ovvero dei possibili codici di lettura), gli elementi sono stati suddivisi sulla base delle seguenti spinte antropiche, ritenute le più determinanti e impattanti nella definizione di una composizione paesaggistica: aggregazione: modalità che l’uomo utilizza per organizzare la propria vita socio-politica; produzione: modalità con le quali l’uomo utilizza e trasforma il suolo e le risorse primarie; movimento: modalità con le quali l’uomo si muove (o muove beni) tra diversi luoghi.

SPINTA: AGGREGAZIONE

elemento tipologia simbolo

Organizzazione dello spazio antropico

organizzazione centralistica: presenza di un unico centro urbano ordinatore, punto di riferimento di tutto il territorio circostante

organizzazione gerarchica: a un centro urbano di riferimento sono connessi centri minori satellite, parti integrati del sistema

organizzazione orizzontale: l’organizzazione segue una logica orizzontale, in cui il singolo elemento si colloca nel paesaggio rispon-dendo a regole più o meno geometriche e codificate

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SPINTA: PRODUZIONE

elemento tipologia simbolo

Attività di bonifica

Azione propedeutica all’avvio di attività produttive in territori originariamente allagati; questo elemento deve essere sovrapposto all’elemento che ne qualifica l’utilizzo

Attività agricole e silvo-pastorali Come nella componente vegetazionale degli elementi naturali, così l’attività agricola e silvo-pastorale è fortemente caratterizzata dal colore che contraddistingue la vegetazione (per quanto non spontanea); di conseguenza alcune tipologie ad essa afferenti vengono ripetute per qualificarne la qualità cromatica (omogenea o eterogenea).

prato/pascolo

campo [colore omogeneo (sopra) e colore eterogeneo (sotto)]

frutteto il colore di un frutteto è omogeneo; la varietà cromatica può derivare dalla giustapposizione di coltivazioni differenti. In questi casi, basta colorare in modo diverso il simbolo per ciascun frutteto.

bosco da taglio siccome percettivamente questa tipologia produttiva è assimilabile al bosco (colore omogeneo perché l’essenza è unica), il simbolo proposto è il medesimo

Attività industriale Con questa dizione generale si intendono tutte quelle attività rese possibili dalle innovazioni tecnologiche (dalla fabbrica alla cava)

Sistema idrografico artificiale

fiumi arginati / canali i segni graficicoincidono in quanto i canali che svolgono un ruolo strutturante nel paesaggio sono pressoché uguali (percettivamente) ai fiumi arginati

sistema irriguo

lago artificiale siccome percettivamente questa tipologia di elemento idrico è assimilabile al lagonaturale, il simbolo proposto è il medesimo

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SPINTA: MOBILITÀ

elemento tipologia simbolo

Ferrovia

Nonostante la differenza (anche percettiva)tra un tracciato ferroviario locale e un tracciato ferroviario per l’Alta Velocità, in questo contesto si usa un unico segno grafico.

Strade

Strade molto trafficateQuesta specifica serve per meglio gestire il rapporto percettivo con il paesaggio. Una strada ad alto traffico (magari traffico pesante) rende difficile la sosta e predilige la percezione in movimento (veloce)

Strade carrabili Una strada carrabile può prevedere sia una percezione in movimento (anche lento) sia punti di sosta ponderati

Strade non carrabili Una strada non carrabile è un unico, lineare punto di vista privilegiato

ESEMPLIFICAZIONE: bene paesaggistico 73 della Regione Emilia-Romagna “Monte Cimone, Doccia e Donda”

Figura di senso – elementi naturali e culturali . rappresentazione astratta degli elementi naturali e culturali che caratte-rizzano il bene paesaggistico

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elementi naturali e culturali - legenda . esplicitazione degli elementi naturali e culturali caratterizzanti il bene. Sarà compito della disciplina (sulla base dell’obiettivo di qualità paesaggistica) declinare le specificità connotative e le coerenti modalità di gestione.

crinale – versante erto

versante inciso

corso d’acqua inciso

bosco eterogeneo

radura omogenea

organizzazione orizzontale [capanne celtiche: singoli elementi autoreferenziali]

prato-pascolo [i diversi ritmi che scandiscono il rapporto tra bosco e prato-pascolo (ovvero il rapporto tra pieno e vuoto) viene rappresentato nella figura di senso]

strada carrabile

3.3 INTERAZIONI PERCETTIVE

Costruendo la figura di senso con i segni finora presentati, l’uomo (attore che trasforma il paesaggio) è chiamato a definire gli elementi naturali e culturali che desidera connotino un determinato bene paesaggistico. Affrontando ora il tema delle interazioni percettive, invece, l’uomo (osservatore che sa guardare e capire il paesaggio) è chiamato a decidere come/dove fruire visivamente del paesaggio-scenario (da leggere e comprendere). Siccome la descrizione di questa interazione non può essere ascritta al solo mondo dei segni, si è deciso di:

identificare specifici simboli necessari al completamento della figura di senso;

dotarsi dei concetti di areale e skyline per riuscire a governare adeguatamente (tramite la disciplina d’uso) la fruizione visiva della composizione paesaggistica da tutelare.

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SIMBOLO NOME DESCRIZIONE

Punto e direzione di vista la direzione identifica l’areale da gestire per il mantenimento della visuale aperta

luogo dal quale ammirare il paesaggio-scenario e nel quale (auspicabilmente) reperire informazioni utili alla comprensione della composizione paesaggistica. La possibilità di codificare i segni del paesaggio è la maggior differenza tra punto e linea di vista

Linea e direzione di vista la direzione identifica l’areale da gestire per il mantenimento della visuale aperta

percorso dal quale ammirare il paesaggio-scenario. Solo nel caso in cui lungo il percorso sia possibile collocare dei punti di vista, sarà possibile reperire informazioni utili alla comprensione della composizione paesaggistica

Landmark

elemento naturale che, rispetto alla composizione paesaggistica nella quale è inserito, spicca quale centralità percettiva.

elemento culturale che, rispetto alla composizione paesaggistica nella quale è inserito, spicca quale centralità percettiva.

AREALE: area abbracciata dallo sguardo quando, dal punto o dalla linea di vista, seguendo la/le direzione/i identificata/e, si osserva il paesaggio. Non è un’area che possa essere delimitata da un ulteriore perimetro, ma è un elemento da governare, attraverso la disciplina d’uso, per garantire nel tempo la fruibilità percettiva del bene paesaggistico. Le caratteristiche minime per le quali devono essere definite opportune prescrizioni sono:

caratteristi ca indicazioni

profondità di campo

posizionamento di nuovi elementi in modo da non occludere la visuale. La gestione di questa caratteristica è data dalla corretta localiz-zazione, rispetto al punto/linea di vista, degli interventi di trasformazione della composizione paesaggistica: un edificio di due piani può essere estremamente impattante se posto in prossimità del punto di vista o integrarsi armonicamente nel paesaggio se collocato alla giusta distanza.

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proporzione compositiva

mantenimento dell’equilibrio tra le dimensioni degli elementi. La gestione di questa caratteristica è data dal corretto dimensionamento, rispetto ai rapporti che governano la composizione paesaggistica, degli interventi di trasformazione: l’inserimento di un nuovo edificio, ad esempio, non deve incrinare l’eventuale centralità percettiva di un land-mark (rappresentato dal nucleo urbano storico).

equilibrio cromatico

mantenimento dell’equilibrio nella composizione cromatica. La gestione di questa caratteristica è data dalla scelta di gamme cromati-che coerenti con i colori dominanti della composizione paesaggistica. L'inserimento di un elemento che spicchi per specificità cromatica può essere connesso unicamente alla decisione di inserire nel paesaggio un landmark (la cui visibilità/unicità sono sue caratteristiche intrinseche).

SKYLINE: linea divisoria tra cielo e mare o tra cielo e terra (ovvero tra atmosfera e idro/geosfera). In determinati contesti paesaggistici (in montagna per la presenza dei crinali, in un contesto urbano per la rilevanza del profilo del costruito, in un contesto costiero per il governo della linea dell’orizzonte marino) può essere utile, a supporto della figura di senso, riprodurre il profilo dello skyline da tutelare, dotandosi così di un ulteriore strumento grafico per la gestione del bene paesaggistico. Nel caso si decida di utilizzare (quindi normare) uno skyline, le caratteristiche minime per le quali devono essere definite opportune prescrizioni sono:

caratteristica indicazioni

ritmo

modalità con la quale si sussegue l’alternanza tra pieni e vuoti. Il governo dello skyline è dato (spesso) dalla quantità di interventi che vi apportano modifiche: l’inserimento di un nuovo elemento lungo la linea del profilo può mantenere un ritmo rarefatto, mentre l’inserimento di numerosi nuovi elementi può trasformarlo in un ritmo continuo.

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ritmo piatto

ritmo rarefatto

ritmo cadenzatoa componente mista (culturale-naturale)

ritmo cadenzato a componente univoca (culturale)

ritmo continuo con presenza di landmark (culturale)

proporzione compositiva

mantenimento dell’equilibrio tra le dimensioni degli elementi. Rispetto ai rapporti che governano il profilo dello skyline, la gestione di questa caratteristica è data dal corretto dimensionamento dei nuovi ele-menti. L'unica eccezione potrebbe essere l'inserimento di un landmark.

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ESEMPLIFICAZIONE: bene paesaggistico 73 della Regione Emilia-Romagna “Monte Cimone, Doccia e Donda”

Figura di senso – elementi naturali e culturali e interazioni percettive . rappresentazione astratta degli elementi naturali e culturalisi e interazioni percettive tra uomo-osservatore e paesaggio-scenario

Figura di senso - legenda . esplicitazione degli elementi naturali e culturali e delle interazioni percettive caratterizzanti il bene. Sarà compito della disciplina (sulla base dell’obiettivo di qualità paesaggistica) declinare le coerenti modalità di gestione.

crinale – versante erto

versante inciso

corso d’acqua inciso

bosco eterogeneo

radura omogenea

organizzazione orizzontale

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prato-pascolo

strada carrabile

punto e direzione di vista [visione a 360° dall’Osservatorio]

linea di vista [riportato il tratto e la direzione maggiormente significativa]

landmark naturale [monte Cimone]

ESEMPLIFICAZIONE: bene paesaggistico 73 della Regione Emilia-Romagna “Monte Cimone, Doccia e Donda”

skyline: immagine fotografica capace di restituire le caratteristiche e l’importanza del rapporto tra atmosfera e geosfera

skyline: rappresentazione astratta avente la funzione di evidenziare il ritmo piatto caratterizzante la linea di crinale

Contestualmente alla definizione della figura di senso, si procede alla scelta e alla redazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica (si veda il capitolo successivo). Figura di senso e obiettivo di qualità paesaggistica dovreb-bero offrire i punti di riferimento necessari all’elaborazione di una coerente, condivisa ed efficace disciplina d’uso.

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4. DISCIPLINA D’USO:

obiettivi e prescrizioni

Il governo del paesaggio non è materia a se stante, ma è la risultante di tutte le politiche che incidono sulla forma del territorio32. L’attenzione al paesaggio deve pertanto prevedere un controllo puntuale non solo delle attività di matrice edilizia, ma di ogni iniziativa che possa produrre effetti ecosistemici sugli elementi compositivi dell’area tutelata. Il bene paesaggistico (e in particolare le bellezze d’insieme) si configura, quindi, come punto nodale per la conoscenza, l’interpretazione e il progetto del territorio, al quale concorrono tutte le Amministrazioni (Stato, Regioni, Enti locali). Ciò significa che ciascun soggetto dovrebbe, nell’ambito della propria competenza, concor-rere alla tutela del paesaggio, in un impegno reciproco di leale cooperazione. Dal momento che la relazione sistemica tra gli elementi naturali non conosce confini amministrativi né ripartizioni di competenze, il coordinamento tra le azioni dovrebbe estendersi, con indirizzi33 (ed eventualmente direttive34), anche oltre il perimetro del bene. Per meglio comprendere quanto sia importante relazionare l’area tutelata con il contesto di riferimento, si pensi a un paesaggio fluviale: qualora, fuori dal perimetro del bene, venisse deviato il percorso del fiume (elemento generatore e strutturale del paesaggio tutelato), l’area ne risulterebbe compromessa. Quindi, al fine di redigere una disciplina d’uso coerente, efficace ed efficiente è necessaria una reale integrazione35 sia tra i diversi livelli amministrativi sia tra le politiche di settore. Come già ricordato, la fase di analisi delle dinamiche di trasformazione (si veda il capitolo 2.1) è il momento privilegiato per indagare le relazioni esistenti tra bene paesaggistico e politiche di settore. Ai settori incidenti sull’assetto del bene, dovrebbero essere rivolti indirizzi (ed eventuali direttive) affinché i loro strumenti disciplinari siano coerenti con l’obiettivo di qualità paesaggistica del bene. In questo quadro di riferimento, le

prescrizioni36 dovrebbero essere considerate come un’ulteriore territorializzazione delle norme di settore, le quali, grazie a un maggiore approfondimento dei caratteri distintintivi di determinati (e delimitati) paesaggi, avrebbero la possibilità di conformarsi in modo più efficace alle esigenze del territorio di interesse e dell’uomo che lo vive. Si scorge, dunque, la necessità di un permanente scambio di informazioni, riflessioni e scelte, basato sia sulla distinzione e sull’articolazione delle competenze (redazione di puntuali prescrizioni riguardanti gli elementi caratterizzanti il bene paesaggistico [identificati nella figura di senso]), sia sulla loro interdipendenza e sul loro reciproco legame (visione olistica insita nel paesaggio e garantita dall’obiettivo di qualità paesaggistica).

32 Art. 40-ter, comma 3 della Legge Regionale n. 23/2009: “3. La Giunta regionale assicura l’integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate […]” 33 Art. 4, comma 2 delle Norme di Attuazione del PTPR vigente: “2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. […]” 34 Art. 4, comma 3 delle Norme di Attuazione del PTPR vigente: “3. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell’ attività di pianificazione e di programmazione regionale o sub regionale, nonché per gli atti amministrativi regolamentari regionali o sub regionali.” 35 Diversa dalla mera presa d’atto delle determinazioni assunte a livello superiore, l’integrazione consiste nel reciproco arricchimento di discipline.

36 Art. 4, comma 4 delle Norme di Attuazione del PTPR vigente: “4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere b., d., ed e. del precedente articolo 3, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione regionale o sub regionale e sono immediatamente precettive […]”

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UNO SCHEMA PER ORIENTARSI Tenendo presente che la disciplina deve porsi la finalità di tutelare37 i beni paesaggistici (che, insieme ai beni culturali, costituiscono il patrimonio culturale), per supportare nella definizione dell’obiettivo di qualità paesaggi-stica38, è stato elaborato uno schema che aiuti a interconnettere, in modo adeguato, le parole chiave del processo di vestizione: natura, cultura, integrità. Le domande che seguono hanno lo scopo di guidare il posizionamento del bene nello schema, contenendo la discrezionalità attraverso una consapevole ponderazione della scelta.

figura 3: schema di supporto alla definizione e alla redazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica

Lungo l’asse delle ordinate si dovrà rispondere alla domanda:

quale gradiente di interazione tra natura e cultura?

La prima domanda riguarda il grado di interazione tra il paesaggio fisico, ovvero il modellamento creato dalle leggi della natura (potremmo dire il palcoscenico sul quale agisce l’uomo) e le spinte antropiche, ovvvero i modi con i quali le società si rapportano con il paesaggio fisico ( potremmo dire la composizione della propria messa in scena). La valutazione del grado di interazione deve essere condotta ragionando sul paesaggio in quanto rappresentazione olistica, non in quanto sommatoria o giustapposizione di elementi; infatti è proprio l'armonia data dall'interazione tra natura e cultura uno dei principali elementi costitutivi dei beni paesaggistici. A mano a mano che il posizionamento del bene paesaggistico si muove verso l’estremo natura, l’obiettivo di qualità paesaggistica diventa sempre più “implicito”, ovvero riguarda la tutela, il potenziamento, il recupero

37 Art. 3, comma 1, del Codice: "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata atti-vità conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione". 38 Pur non essendo espressamente richiesta dal Codice, si ritiene che la definizione dell'obiettivo di qualità paesaggistica possa essere un passaggio determinante al fine di comprendere e condividere il progetto di paesaggio al quale devono tendere le prescrizioni. In mancanza di un preciso riferi-mento normativo e nonostante sia suscettibile di svariate e diversificate interpretazioni, di seguito si riporta la definizione offerta dall'art. 1, punto c, della Convenzione Europea del Paesaggio: "«Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita".

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dell’efficienza ambientale delle risorse naturali presenti sul territorio considerato39. Per sottolineare il concetto di “predeterminazione ecosistemica” degli obiettivi, la curva del quadrante natura/realizzazione assume la conformazione parabolica: più si desidera limitare la componenete culturale/antropica, più si riduce la possibilità di tendere alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici. Infatti, con l'eccezione di catastrofi e calamità, i cambiamenti naturali capaci di trasformare visibilmente i paesaggi hanno generalmente bisogno di tempi molto lunghi, se paragonati alle prospettive temporali della pianificazione umana (si veda il capitolo 2.1). All’inverso, più aumenta il peso della componente culturale, più risulta auspicabile (in particoalre nel quadrante cultura/ realizzazione) una costruzione collettiva e condivisa del progetto di paesaggio, in parte predeterminato (la tutela dei segni) e in parte aperto al confronto (l’eventuale innovazione dell’agire).

Lungo l’asse delle ascisse si dovrà rispondere a due domande, strettamente connesse:

1. qual è il grado di integrità del bene paesaggistico?

Anche in questo caso la valutazione deve essere condotta ragionando sul paesaggio in quanto rappresentazione olistica, basandosi sui dati offerti dal quadro conoscitivo e dall’analisi delle dinamiche di trasformazione. Per posizionare il bene paesaggistico all'interno dello schema, si utilizzi la seguente legenda:

colore grado

asse delle ordinate conservato

leggermente degradato

degradato

gravemente degradato / compromesso

gravemente degradato / compromesso

Qualora si ritenga che il bene paesaggistico abbia conservato i suoi caratteri peculiari, il posizionamento del bene dovrà avvenire unicamente lungo l’asse delle ordinate, indicando, in questo modo, che l'obiettivo di qualità paesaggistica (e le prescrizioni correlate) dovranno tendere alla salvaguardia40 del bene paesaggistico.

2. È preferibile muoversi verso obiettivi di consolidamento (che possono giungere fino al recupero dei valori paesaggistici) o verso obiettivi tesi all’innovazione (che possono giungere fino alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici)?

Rispondendo a quest’ultima domanda, dove la discrezionalità gioca un ruolo estremamente rilevante (poiché la risposta dipende dal tipo di politica di tutela che si ritiene più idonea rispetto al contesto di riferimento), il bene paesaggistico sarà stato collocato all’interno dello schema, restituendo, secondo la tabella di seguito riportata, l’azione-guida verso la quale dovranno tendere sia l’obiettivo di qualità paesaggistica sia le relative prescrizioni.

39 Attenzione: più si tende all'estremo "natura", più è importante domandarsi se la dichiarazione del notevole interesse pubblico sia lo strumento di tutela più idoneo. Infatti, oggi, gli strumenti finalizzati alla protezione di aree naturali e/o seminaturali sono molti, stringenti ed efficaci e la sovrapposizione di più strumenti di tutela tesi allo stesso fine non potrebbe che arrecare un inutile (e disfunzionale) appesantimento procedurale. 40 Art. 1, punto d, della Convenzione Europea del Paesaggio: "«Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano".

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colore grado azione-guida

asse delle ordinate conservato salvaguardare

leggermente degradato migliorare

degradato riqualificare

gravemente degradato / compromesso recuperare / ripristinare

gravemente degradato / compromesso riconoscere / consolidare / realizzare

Gli ultimi tre livelli delle azioni-guida, afferenti a situazioni di degrado o compromissione dei valori paesaggistici, fanno esplicito e specifico riferimento ad azioni di valorizzazione del patrimonio culturale. L'articolo 6, comma 1, del Codice afferma che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale". Ovviamente queste finalità sono connesse a tutte le azioni-guida, ma, sempre nell'articolo 6, comma 1, del Codice, si legge ancora: “in riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”. Quindi, le azioni-guida (e, di conseguenza, gli obiettivi e le prescrizioni) che contemplano un intervento cospicuo e sostanziale possono essere ascrivibili al dominio specifico della valorizzazione.

box 1: per la scelta e la redazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica, redatto contestualmente alla figura di

senso, si possono prevedere processi di partecipazione41, facoltativi nello svolgimento del processo di vestizione dei beni paesaggistici. Questo breve inserto rappresenta una parentesi tematica, un supporto nel trovare la risposta più coerente ed efficace alla domanda (in alcuni casi molto rilevante):

Chi coinvolgere e a quale livello?

Lo schema appena presentato si rivela utile anche in questo frangente, poiché permette di dare indicazioni articolate, capaci di conformarsi a specifiche categorie di casistiche. La prima indicazione è connessa al posizionamento del bene lungo l'asse delle ordinate (natura/cultura):

asse delle ordinate motivazioni del coinvolgimento

verso “natura” più la posizione del bene paesaggistico si muove verso la prevalenza dei valori naturali-stici, più è opportuno che l'obiettivo e le prescrizioni vengano redatti da professionisti competenti nelle regole ecosistemiche che governano il territorio sottoposto a tutela.

41 Art. 40-ter, comma 3 della Legge Regionale n. 23/2009: “3. La Giunta regionale […] promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.”

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verso “cultura” più la posizione del bene paesaggistico si muove verso la prevalenza dei valori culturali, maggiore può essere la necessità di avviare processi intersettoriali e interistituzionali, che possono eventualmente contemplare il coinvolgimento della cittadinanza. Infatti, per mantenere i segni lasciati da un’organizzazione socio-economica non più attiva (generalmente rappresentativa di una cultura contadina o silvo-pastorale in crisi o abbandonata), può risultare opportuno confrontarsi sia con referenti istituzionali (pub-blici e privati) di settori economici rilevanti per il territorio interessato, sia con i soggetti che lo vivono/trasformano direttamente (da specifiche imprese, all'associazionismo, al singolo cittadino), al fine di decidere insieme se muoversi verso la conservazione o verso l'innovazione delle azioni che determinano i segni paesaggistici. Successivamente, in coerenza con la scelta svolta, si potranno definire (utilizzando ancora, se ritenuto opportuno, modalità e tecniche partecipative) l'obiettivo e le prescrizioni capaci di garantire, contemporaneamente, la tutela (mantenimento dei segni) e la valorizzazione (utilizzo e fruizione pubblica) del bene paesaggistico.

Tenendo presente questa prima classificazione, per ciascun quadrante dello schema è possibile identificare:

le categorie di soggetti che, in coerenza con le aspettative/finalità, sarebbe opportuno coinvolgere;

il grado di coinvolgimento più appropriato ed efficace. In questo contesto verranno utilizzati tre gradini della scala partecipativa (a ognuno dei quali è associato un livello crescente di responsabilità nella scelta): consultazione. Gli Enti preposti al governo dei beni paesaggistici si rivolgono ad alcuni soggetti chiamati a fornire informazioni e opinioni quando la decisione è ancora in fase di elaborazione; coinvolgimento. Gli Enti prevedono l’inserimento di alcuni soggetti chiamati a condividere l’intero processo di definizione di figura di senso e disciplina d'uso; collaborazione. Gli Enti coinvolgono attivamente soggetti esterni, chiamati non solo a condividere il processo decisionale, ma anche a impegnarsi nella gestione di specifiche azioni d’intervento);

le finalità alle quali dovrebbe rispondere il processo inclusivo.

quadrante soggetti livello finalità

natura/recupero soggetti esperti con competenze settoriali

coinvolgimento

definire, attraverso il confronto tra soggetti competenti (l'idoneità delle competenze dipende dalla tipologia di territorio), un'effi-cace e corretta disciplina d'uso tesa al miglio-ramento o alla riqualificazione o al recupero dell'ecosistema ambientale da tutelare.

cultura/recupero

proprietari, residenti e lavoratori che gravitano intorno al territorio di interesse

consultazione collaborazione

aumentare la consapevolezza della valenza pubblica del paesaggio al fine di definire in modo condiviso e collaborativo le azioni da attivare (attraverso la redazione delle pre-scrizioni) per la tutela e la valorizzazione del territorio, cercando inoltre di interessare i partecipanti alla realizzazione stessa delle azioni identificate.

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cultura/ realizzazione

si può prevedere la partecipazione di un'ampia platea (dal proprietario al cittadino al turista)

coinvolgimento collaborazione

condividere codici interpretativi e di lettura del paesaggio attraverso il confronto tra lo sguardo "da fuori" (che può comprendere sia esperti di settore che turisti di passaggio) e lo sguardo "da dentro". Infatti, in un generale ripensamento dei valori paesaggistici di un territorio (auspicabile soprattutto qualora si identifichino nuovi valori paesaggistici) le centralità del vivere locale, desumibili solo coinvolgendo la cittadinanza, possono assumere una rilevanza pari a quella delle centralità percettive. Inoltre, grazie alla condivisione, sarà possibile immaginare un diretto interessamento dei partecipanti alla realizzazione delle azioni identificate durante la redazione della disciplina.

natura/ realizzazione

soggetti competenti, con un' eventuale apertura a portatori di interessi collettivi

consultazione

delimitare il campo d’azione e focalizzare l’attenzione sulle finalità ecosistemiche che si vogliono consolidare/rafforzare. Le casistiche connesse a questo quadrante sono molto limitate e possono essere circoscritte a quelle situazioni in cui l'introduzione di specie alloctone (vegetali e/o animali) abbia portato a una modifica dell'equilibrio ecosistemico, i cui risultati (ormai storicizzati) abbiano creato un paesaggio ritenuto oggi connotativo di una determinata identità regionale.

Nella consapevolezza che qualunque scelta relativa al paesaggio debba partire dalla conoscenza del funzio-namento ecosistemico del territorio interessato (necessaria anche per il mantenimento di quei beni paesaggistici a prevalente valenza culturale), la distinzione maggiore nella definizione della disciplina d’uso dei beni paesaggistici è data dalla tipologia di bene: bellezza individua o bellezza d’insieme. Infatti, la distinzione non incide solamente sulla procedura di apposizione del vincolo, ma sul senso stesso della sua apposizione (si veda il capitolo 1). Per questo motivo, a questo punto del processo la strada che conduce alla redazione delle prescrizioni si divide.

4.1 BELLEZZE INDIVIDUE

Con la sola eccezione della singolarità geologica, i beni paesaggistici appartenenti a questa categoria (così come descritta nel capitolo 1.1) sono sistemi paesaggistici autoreferenziali, senza connessioni dirette con il proprio contesto di riferimento. La volontà di conservare le tracce di paesaggi ormai scomparsi, fermando in un certo senso lo scorrere del tempo, è esclusivamente culturale e solo in un secondo momento può contemplare finalità naturalistiche e/o socio-economiche. Per questo motivo sembra lecito parlare di archeologia del paesaggio.

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ESPLICITAZIONE DELL'OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA In continuità con la premessa, si può affermare che gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle bellezze individue siano implicitamente definiti, nelle loro linee principali e in coerenza con le definizioni del Codice, nel momento stesso in cui un bene paesaggistico viene assegnato a questa categoria di vincolo:

tutela conservazione e protezione puntuale e filologica dei segni paesaggistici che caratterizzano la composizione complessiva della bellezza individua42

valorizzazione

promozione della conoscenza dei beni paesaggistici, assicurando le migliori condizioni di fruizione pubblica al fine di promuovere lo sviluppo di una consapevole cultura del paesaggio. Assumendo come base di riflessione la distinzione tra turismo stanziale (il turismo delle seconde case e del soggiorno) e turismo di passaggio (il turismo finalizzato alla visita di un determinato "oggetto"), la valorizzazione delle bellezze individue potrebbero prevedere la promozione di un turismo afferente alla seconda categoria, le cui necessità e modalità organiz-zative si differenziano sostanzialmente da quelle del turismo stanziale.

Proseguendo i ragionamenti e per meglio declinare specifici obiettivi di qualità paesaggistica, è possibile fare riferimento allo schema della figura 4, dal quale si evince come una bellezza individua non potrà che essere posizionata nei quadranti natura/recupero e cultura/recupero:

figura 4: schema di supporto alla definizione e alla redazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica per le bellezze individue.

42 Ad esempio, se si volesse tutelare l'esemplare maggiormente conservato di giardino ottocentesco presente sul territorio regionale, i margini di tra-sformazione sarebbero pressocché nulli, in quanto le regole della composizione paesaggistica che connotano il bene sono già stabilite e, quindi, le azioni di tutela saranno tese alla protezione della bellezza individua, evitando qualunque intervento che ne arrechi una seppur minima modifica.

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La disattivazione, rispetto allo schema della figura 3, dei quadranti relativi a scelte tendenti (in diversi gradi) alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici, significa che, per le bellezze individue, si può solo lavorare su paesaggi già noti, attraverso la salvaguardia, il miglioramento, la riqualificazione o (azione di forte impatto) il recupero degli elementi paesaggistici che connotano (o, nel caso di azioni di recupero, connotavano) un determinato territorio. Gli elementi paesaggistici da tutelare (in base ai quali verranno redatte le specifiche prescrizioni) dovranno coincidere con gli elementi (naturali e antropici) rappresentati nella figura di senso e con le interazioni percettive in essa evidenziate.

PRESCRIZIONI PER UNA COERENTE POLITICA DI CONSERVAZIONE E PROTEZIONE Così come il perimetro che determina le bellezze individue le scinde dal proprio contesto di riferimento, attribu-endogli la valenza di vestigia storiche, così anche le prescrizioni delle bellezze individue possono essere conside-rate autoreferenziali e non necessariamente in relazione con le norme di settore vigenti sul territorio di interesse43. Infatti, le bellezze individue, in quanto resti “archeologici” di un paesaggio ormai scomparso, potrebbero preve-dere azioni di ripristino che, ad esempio, contraddicono le norme urbanistiche operanti su tutto il territorio circostante: l'unicità e la peculiarità del bene dovrebbe prevedere l'unicità e la peculiarità del suo governo. Ricordando che, prima della stesura delle prescrizioni, dovranno essere esplicitate sia le motivazioni della tutela sia l'obiettivo di qualità paesaggistica, nell'ottica di supportare la redazione di una disciplina d'uso chiara (facilmente comprensibile da parte di coloro che la applicheranno), coerente (rispondente alle esigenze del paesaggio) e condivisa (opportunamente collocata all'interno del quadro normativo di riferimento), di seguito si suggeriscono i punti tematici che dovrebbero trovare adeguata esplicitazione nel testo prescrittivo riguardante gli elementi naturali e culturali che connotano il bene e le interazioni percettive che governano il rapporto tra uomo-osservatore e paesaggio-scenario:

breve descrizione delle caratteristiche paesaggistiche costitutive dell’elemento; esplicitazione delle relazioni che l’elemento deve continuare a intrattenere con determinati elementi della

figura di senso; indicazione specifica del tipo di relazione che intercorre (o dovrà intercorrere) tra l’uomo-osservatore e

l’elemento paesaggistico (ovvero esplicitazione del rapporto tra elemento e punti/linee di vista privilegiate).

Infine, si specifica come, nelle bellezze individue non possano essere identificate aree degradate e/o compro-messe per le quali prevedere prescrizioni differenziate, in quanto qualunque azione dovrà tendere al ripristino puntuale della composizione paesaggistica così come conosciuta e rappresentata dai documenti conoscitivi utiliz-zati per motivare l'apposizione della dichiarazione del notevole interesse pubblico e per definire la figura di senso.

4.2 BELLEZZE DI INSIEME

L'obiettivo di qualità paesaggistica delle bellezze di insieme, al contrario di quanto descritto per le bellezze individue, deve correlarsi con le previsioni definite per il territorio di riferimento. Risulta quindi di primaria importanza ricercare una stretta coerenza tra l'obiettivo di qualità dell'ambito paesaggistico nel quale il bene si inserisce e l'obiettivo di qualità paesaggistica specifico dell'area tutelata. La necessità di tenere presenti gli obiettivi di qualità degli ambiti nasce dalla volontà di agevolare gli Enti locali nel recepimento delle disposizioni

43 Per questo motivo, prima di decretare l'istituzione di una bellezza individua è necessaria un'approfondita riflessione sull'opportunità di tale scelta.

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specificamente dettate nelle singole dichiarazioni di pubblico interesse. Infatti, dovendo il piano paesaggistico assicurare un tessuto coerente di prescrizioni esteso all’intero territorio regionale, non potrà contemplare l'esistenza di un informe assemblaggio di beni paesaggistici scissi dal resto del territorio (eccezion fatta per le bellezze individue), ma dovrà promuovere a monte l'integrazione tra obiettivi, intenzioni e linguaggi. Si dovrebbe quindi tendere, sin dalle prime fasi del processo di vestizione, alla definizione di un tessuto coerente e unificante (ma non ridondante e, quindi, disfunzionale) di prescrizioni, nel quale i contenuti precettivi dei vincoli vestiti dovrebbero essere rifusi e filtrati (in una logica di sussidiarietà e intragazione) in funzione di una disciplina unitaria dei diversi, ampi, ambiti di riferimento. A tal fine, oltre alla coerenza con gli obiettivi d'am-bito, nella disciplina delle bellezze di insieme, si prevede la redazione di indirizzi e (eventualmente) direttive che costituiscano la griglia di connessione tra il bene paesaggistico e il suo contesto di riferimento.

box 2: Vista l'importanza che la pianificazione paesaggistica attribuisce agli ambiti, in questo inserto si riportano per esteso gli articoli del Codice e della L.R. n. 23/2009 che li istituiscono e li descrivono:

Art. 135, commi 2, 3 e 4 del Codice: "2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO".

Art. 40-quater, commi 4 e 5 della L.R. n. 23/2009: " 4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eteroge-neo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali. 5. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di: a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela; b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio; c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di territorio.

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SCELTA DELL'OBIETTIVO DI QUALITÀ PAESAGGISTICA Sin dalla premessa si desume come, per le bellezze di insieme, il rapporto tra tutela e valorizzazione sia molto articolato, in quanto entrano in campo interdipendeze e interconnesioni strettamente collegate alle attività pro-duttive e sociali che hanno determinato (determinano e determineranno) la composizione paesaggistica dell'area interessata. Il rapporto tra tutela e valorizzazione, e di conseguenza l'obiettivo di qualità paesaggistica, varierà quindi a seconda delle scelte attuate, che, sintetizzando la complessità, possono essere così associate:

I opz

ione

tutela

conservazione e protezione dei segni paesaggistici che caratterizzano la composi-zione della bellezza di insieme e azioni di supporto al mantenimento delle attività

economiche che connotano il territorio44. In questo caso la tutela di un paesaggio implica la tutela delle attività produttive che concorrono a determinarlo

valorizzazione

promozione della conoscenza dei beni paesaggistici, assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica al fine di promuovere lo sviluppo di una consapevole cultura del paesaggio. L'utilizzo rappresenta un'evoluzione della tradizione (in una scelta di continuità).

II op

zion

e

tutela

conservazione e protezione dei segni paesaggistici che caratterizzano la composi-zione della bellezza di insieme, in un contesto di trasformazione delle attività economiche. In questo caso tutelare un paesaggio significa vigilare sulla compa-tibilità tra nuove attività produttive insediate e mantenimento dei segni.

valorizzazione

promozione della conoscenza e della fruizione dei beni paesaggistici finalizzate allo sviluppo di una consapevole cultura del paesaggio e introduzione di nuove attività produttive che, pur diversificandosi dall'attività originaria, possano mantenere

inalterati i segni del paesaggio45. L'utilizzo rappresenta una discontinuità rispetto alla tradizione, in una scelta di innovazione nella tutela.

In entrambe le opzioni, assumendo ancora come base di riflessione la distinzione tra turismo stanziale (il turismo delle seconde case e del soggiorno) e turismo di passaggio (il turismo finalizzato alla visita di un determinato "oggetto"), la valorizzazione delle bellezze di insieme può sempre prevedere la promozione di entrambe le tipologie di turismo. Siccome le necessità e le modalità organizzative connesse alle due tipologie sono sostan-zialmente differenti, sarebbe opportuno dare indicazioni di merito (con le opportune scale di dettaglio) a tutti i livelli della disciplina: nell'obiettivo di qualità paesaggistica (dove si potrebbe esplicitare la/le tipologia/e di turismo che si intende promuovere); negli indirizzi e (eventuali) direttive di gestione del rapporto con il contesto (dove si potrebbero evidenziare connessioni territoriali con altri poli turistici e/o modalità di raggiungimento, incentivando l'uso di infrastrutture pubbliche); nelle specifiche prescrizioni d'uso, declinando azioni coerenti con

la promozione turistica scelta e "agganciandole" agli opportuni elementi costitutivi della figura di senso46 .

44 Ad esempio incentivi per la tutela di aziende agricole tradizionali, attraverso il coordinamento con il settore delle politiche rurali. 45 Ad esempio centri di ricerca di eccellenza su temi agroalimentari: utilizzo degli appezzamenti di terra per la ricerca; recupero/ampliamento di manufatti rurali per accogliere i servizi necessari, quali laboratori e residenze temporanee. 46 Ad esempio si può immaginare il riuso di tipologie costruttive tradizionali (turismo stanziale) piuttosto che la creazione di precisi punti di vista panoramici (prevalentemente per il turismo di passaggio).

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Proseguendo i ragionamenti e per meglio declinare specifici obiettivi di qualità paesaggistica, è possibile fare riferimento allo schema della figura 5: infatti le scelte sono ancora connesse al posizionamento del bene all'in-terno dello schema, preso nella sua interezza(coincide con lo schema della figura 3):

figura 5: schema di supporto alla definizione e alla redazione dell’obiettivo di qualità paesaggistica per le bellezze di insieme.

Le due opzioni “estreme” recupero-realizzazione (rappresentative della direzione verso la quale si vuole tendere) sono strettamente correlate alla fase di analisi delle dinamicha di trasformazione (si veda il capitolo 2.1). Infatti, se il degrado e/o la compromissione di determinati valori paesaggistici preesistenti viene riconosciuta come dequali-ficante del paesaggio, allora si dovrà decidere di tendere al recupero dei valori paesaggistici precedenti; mentre se le modifiche occorse nel tempo dovessero esprimere nuovi valori paesaggistici, allora si potrà tendere alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici. Il livello di ingerenza rispetto allo status quo, ovvero il livello di impatto che obiettivo e conseguenti azioni avranno sul paesaggio, verrà suggerito dall'azione-guida, a sua volta dipendente dal grado di integrità del bene paesaggistico (si veda il paragrafo "uno schema per orientarsi"). In coerenza con l'obiettivo di qualità paesaggistica, le prescrizioni dovranno essere redatte per gli elementi paesaggistici da tutelare, coincidenti con gli elementi (naturali e antropici) rappresentati nella figura di senso e con le interazioni percettive in essa evidenziate.

PRESCRIZIONI A SUPPORTO DELLA COOPERAZIONE TRA POLITICHE Ricordando che, prima della stesura delle prescrizioni, dovranno essere esplicitate: le motivazioni della tutela, l'obiettivo di qualità paesaggistica e gli indirizzi/direttive di connesione tra vincolo e contesto di riferimento, nell'ottica di supportare la redazione di una disciplina d'uso chiara (facilmente comprensibile da parte di coloro che la applicheranno), coerente (rispondente alle esigenze del paesaggio) e integrata (opportunamente collocata all'interno del quadro normativo di riferimento), di seguito si suggeriscono i punti tematici che dovrebbero trovare adeguata esplicitazione nei testi/paragrafi prescrittivi riguardanti gli elementi paesaggistici da tutelare:

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breve descrizione delle caratteristiche paesaggistiche costitutive dell’elemento; esplicitazione delle relazioni che l’elemento deve continuare a intrattenere con determinati elementi della

figura di senso; indicazione specifica del tipo di relazione che intercorre (o dovrà intercorrere) tra l’uomo-osservatore e l’ele-

mento paesaggistico (ovvero esplicitazione del rapporto tra elemento e punti/linee di vista privilegiate); indicazione delle modalità con le quali le spinte antropiche (si veda il capitolo 3.2) devono rapportarsi con

l’elemento paesaggistico (in coerenza con l’obiettivo di qualità paesaggistica); individuazione, in una logica di sussidiarietà e integrazione, delle politiche che possono avere una sostanziale

incidenza sulle azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dell’elemento e conseguente collegamento con le normative di settore.

Nella redazione dei paragrafi verranno riportati solo i punti necessari all'elaborazione della specifica prescrizione.

Qualora, in fase di analisi delle dinamiche di trasformazione, si ritenesse che le modifiche intervenuto sul territorio abbiano dato vita ad aree degradate e/o compromesse, sarà necessario prevedere, come dettato dall'art. 143, comma 4, lettera b) del Codice, specifiche prescrizioni. Le aree verranno inserite nella figura di senso riportandone gli elementi, le caratteristiche e le interazioni percettive così come si immagina dovranno diventare una volta raggiunto l’obiettivo di qualità paesaggistica (si ricordi che la figura di senso deve rappresentare il pro-getto di paesaggio al quale conformare le singole azioni) e conseguentemente, per ogni area, verrà redatto uno specifico paragrafo prescrittivo, suddiviso in punti tematici secondo la struttura di seguito schematizzata:

breve descrizione delle caratteristiche paesaggistiche intaccate dal degrado e/o dalla compromissione; obiettivo specifico, coerente con la figura di senso e con l’obiettivo di qualità paesaggistica, descritto utiliz-

zando le caratteristiche di cui al punto precedente; esplicitazione delle relazioni che l’area deve tornare a intrattenere con determinati elementi della figura di

senso; indicazione del tipo di relazione che devono intercorrere tra l’uomo-osservatore e l’elemento in esame; indicazione delle azioni antropiche che possono agevolare la ricostruzione dell’integrità del bene; individuazione, in una logica di sussidiarietà e integrazione, delle politiche che possono avere una sostanziale

incidenza sulla riqualificazione dell’area e collegamento con le specifiche normative di settore.

Nella redazione del paragrafo verranno riportati solo i punti necessari all'elaborazione della specifica prescrizione.

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box 3: sommario delle domande principali

1. Il paesaggio che si vorrebbe tutelare possiede le caratteristiche che devono contraddistinguere i paesaggi appartenenti al sistema dei valori identitari regionali?

In caso di risposta positiva, si prosegue con le seguenti domande:

2. il bene paesaggistico in esame è una bellezza individua o una bellezza di insieme?

3. il perimetro dell’area da tutelare è coerente con quei valori paesaggistici che ne determinano il notevole interesse pubblico? ed è altresì affidabile nel tempo?

4. quali elementi costituiscono la figura di senso del bene paesaggistico? E quali caratteristiche li contraddistinguono?

5. Quale obiettivo di qualità paesaggistica? Per rispondere a questa domanda, è stato presentato uno schema per orientarsi, composto dalle seguenti domande:

a. Quale gradiente di interazione tra natura e cultura?

b. Qual è il grado di integrità del bene paesaggistico?

c. Bisogna muoversi verso obiettivi di consolidamento o verso obiettivi tesi all’innovazione?

6. [domanda facoltativa] Chi coinvolgere per la definizione di figura di senso e obiettivo di qualità paesaggistica? e con quale livello di partecipazione?

APPENDICE 1 .

PROCESSO DI VESTIZIONE

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PREMESSA Il processo di vestizione è una rete di attività volta a ricomporre il sistema dei valori identitari della Regione Emilia-Romagna e a definire prescrizioni d’uso che ne consentano la tutela. L’impalcatura del processo si fonda su tre fasi consequen-ziali, con forti correlazioni concettuali e operative: individuazione dei beni paesag-gistici di cui all’art. 136 al momento presenti sul territorio regionale [ricognizione]; loro accertamento [verifica]; identificazione di obiettivi di qualità e prescrizioni [vestizione propriamente detta]. Di seguito si riportano definizioni e descri-zioni utili alla comprensione dello schema. Nella ricerca della modalità comunicativa più efficace, ciascuna fase è presentata attraverso strumenti di lavoro [documenti appositamente strutturati e funzionali allo svolgimento della fase interessata] e prodotti [documenti attesi in conclusione della fase interessata].

RICOGNIZIONE ricostruzione della mappa dei vincoli esistenti e valutazione del grado di integrità dei valori connotativi indicati nei provvedimenti [articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice]

prodotti specifici

Elenco dichiarati/affissi. Documento in cui trovano esplica-zione i dati sintetici dei provvedimenti relativi ai beni paesaggi-stici regionali di cui all’art. 1361: i codici identificativi ministeriali (codice SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del MiBAC; codice degli archivi delle Soprinten-denze), il codice identifi cativo del database regionale e il codice identificativo del database provinciale; la rubrica del provvedi-mento e il titolo conciso del bene che ne faciliti l’identificazione; la data del provvedimento; la data di notifica o di pubblicazione.

Perimetri vettorializzati. Provvedimenti e relative planime-trie sono stati scansionati. Le planimetrie, inoltre, sono state geo-referenziate, al fine di vettorializzarne i perimetri2. Il lavoro ha avuto la finalità di sovrapporre i perimetri sulla CTR aggiornata per predisporre le mappe utili allo svolgimento dei sopralluoghi.

strumenti di lavoro per la redazione dell’Atlante dei Beni Paesaggistici [ex articolo 136]

Sopralluoghi. Indagine in situ, durante la quale si procede a: verificare l’efficacia della descrizione del perimetro (ovvero se i confini sono di facile reperibilità) e la coerenza del perimetro con la motivazione della tutela; valutare il grado di integrità dei valori connotativi; esaminare le relazioni percettive che legano il bene al suo contesto.

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Layout di scheda. Schema logico e impaginazione grafica per eseguire e riportare il lavoro di analisi degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, utilizzato (in parte) per la redazione dell’Atlante dei beni paesaggistici di cui all’art. 136. La finalità del layout è quella di ottenere, attraverso la sua compilazione, un identikit di ciascun bene paesaggistico non quale elemento isolato e autoreferenziale, ma quale parte integrante e dinamica del territorio in cui è inserito.

prodotti funzionali alla fase di verifica

Sintesi giuridica. Ricostruzione del quadro normativo delle procedure di apposizione del vincolo e analisi ragionata delle problematiche giuridiche. Essendo la situazione alquanto etero-genea e difficilmente generalizzabile, per ciascun provvedimento sono specificati: eventuale assenza di decreto e/o planimetria allegata; grado di attendibilità della planimetria e sua validità; eventuale sovrapposizione tra bene paesaggistico e bene culturale e/o tra bene paesaggistico e bene paesaggistico.

Atlante dei Beni Paesaggistici [articolo 136]. Docu-mento contenente tutte le schede descrittive riguardanti i beni paesaggistici di cui all’art. 136 ad oggi istituiti. Le schede vengono redatte sulla base delle prime due sezioni del layout di scheda: “Bene paesaggistico” e “Bene e contesto paesaggistico”.

VERIFICA valutazione dei vincoli operanti e delle proposte di vin-colo al fine di: verificarne l’appartenenza al sistema dei valori identitari regionali [art. 40-quater, comma 6 della L.R. n. 23/2009]; valutare la coerenza tra motivazione della tutela e perimetrazione; provvedere al relativo aggiornamento.

strumenti di lavoro

Atlante dei Beni Paesaggistici [articolo 136] e Sintesi giuridica. [si veda la descrizione riportata nella fase ricognizione]

Proposte nuovi vincoli. [articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice 3] Da defi nirsi le modalità di presentazione delle proposte.

Criteri di perimetrazione. Linee guida per una corretta delimitazione degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. I criteri individuati dovrebbero garantire la definizione di perime-tri coerenti con la motivazione della tutela e attendibili nel tempo.

prodotti

Sistema dei valori identitari regionali. Identificazione e opportuna perimetrazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 ritenuti rappresentativi del sistema dei valori identitari della Regione Emilia-Romagna.

VESTIZIONE integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico recante la specifica disciplina d’uso intesa ad assicurare la tutela (ed eventualmente a promuovere la valorizza-zione) dei valori connotativi espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato [articolo 40-duodecies, comma 6, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 23/20094]

strumenti di lavoro

Linee guida per la definizione delle discipline d’uso. Indicazioni per declinare obiettivi di qualità e prescrizioni efficaci nel tutelare (ed eventualmente valorizzare) paesaggi che pre-sentano peculiari valori connotativi, diverse problematiche ed esigenze, specifiche velocità di trasformazione.

prodotti

Sistema dei valori identitari regionali. Ciascun bene paesaggistico di cui all’art. 136 del Sistema sarà corredato di prescrizioni rispondenti a una strategia organica volta a tutelare i valori connotativi dei paesaggi e a ricondurre a coerenza le politiche settoriali che su di essi incidono.

Note

1. Oltre agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico per i

quali si è giunti alla conclusione della procedura di istituzione,

sono state inserite nell’Elenco anche le proposte di istituzione

affisse all’Albo pretorio dopo il 1995, in quanto l’art. 10.5 della L.R.

n. 6/1995 dispone che “i procedimenti per l’apposizione del vin-colo paesaggistico, di cui alla legge 19 giugno 1939, n. 1497 ed alla L.R. 26/78, non perfezionatesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata

apposizione del vincolo stesso a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale norma ha

quindi tolto validità alle affissioni avvenute prima del 1995 e non

rinnovate.

2. Si è deciso di vettorializzare le planimetrie (e di non ricostruire

filologicamente il perimetro seguendo la descrizione testuale del

provvedimento) per ottimizzare tempi ed effi cacia del processo.

Come è noto, la descrizione dei confini riportata nei provvedimenti

presenta diverse problematiche di rintracciabilità del perimetro, di

coerenza con le motivazioni della tutela e di corrispondenza con la

planimetria allegata. Siccome anche gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ad oggi vincolati (qualora valutati

rappresentativi del sistema dei valori identitari regionali) dovranno

essere nuovamente decretati, in quell’occasione si potranno

risolvere le suddette problematiche, seguendo le indicazioni

riportate nel documento Criteri di perimetrazione.

3. “L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: [...] d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico [...], loro delimitazione e rappresenta-zione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifi che prescrizioni d’uso”.

4. “La Commissione regionale per il paesaggio, di propria iniziativa ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna, del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede a proporre: a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all’articolo 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione; b) la verifica e aggiorna-mento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesag-gistico, qualora siano venute a mancare ovvero siano oggettiva-mente mutate le esigenze di tutela del bene; c) l’integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale”. Di seguito si riporta l’art. 141-bis, comma 1 del Codice:

“1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiara-zioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifi ca disciplina di cui all’articolo 140, comma 2”.

APPENDICE 2 .

PROTOTIPO DI SCHEDA [dalla verifica alla disciplina]

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APPENDICE 3 .

DISFUNZIONALITÀ E FUNZIONALITÀ DEI CRITERI DI PERIMETRAZIONE

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La fase di ricognizione dei beni paesaggistici ha reso necessaria una riflessione sui criteri di perimetrazione, infatti il tentativo di rintracciare i confini dei beni ex post ha evidenziato disfunzionalità e funzionalità degli elementi utilizzati per delimitarli. La problematica più incisiva riguarda la fragilità di alcuni elementi, naturali o artificiali, che il tempo ha cancellato o modificato in maniera tale da impedire la ricostruzione esatta del perimetro. Lo stesso può dirsi per i riferimenti convenzionali (fogli catastali, toponimi o confini amministrativi) anch’essi soggetti a una revisione periodica, alla quale finora non ha fatto seguito una puntuale correzione nei decreti. A ciò si aggiunge un uso improprio di questi segni, spesso scelti non perché delimitano efficacemente e coerentemente i caratteri meritevoli di tutela, ma perché facilmente si prestano a tradurre linee ideali o convenienti tracciate su carta. Il ricorso agli stessi elementi perimetrali, emerso dalla lettura dei provvedimenti, ha consentito una loro tipizzazione e analisi. È stato quindi possibile individuare quali di questi possono essere, in maniera efficace, strumentali a una (ri)costruzione dei confini dei beni paesaggistici [funzionali] e quali invece sono (o rischiano di essere) inefficienti [disfunzionali]. Tale operazione è stata svolta partendo dall’individuazione delle caratte-ristiche che rendono i criteri di perimetrazione funzionali alle finalità che gli sono proprie ovvero:

essere idonei a mantenersi nel tempo, non essendo i beni paesaggistici sottoposti a una durata determinata;

consentire l’esatta individuazione del bene paesaggistico, in coerenza con le motivazioni della tutela.

Nella tabella seguente, per ciascuna tipologia di criterio di perimetrazione, vengono individuate disfunzionalità e funzionalità; distinzione finalizzata all’individuazione dei criteri di perimetrazione funzionali (si veda il capitolo 2).

riferimenti catastali (fogli e mappe catastali)

disfunzionalità funzionalità

Segno convenzionale, spesso non reperibile nel paesaggioe generalmente non adeguato nel rappresentare le moti-vazioni che hanno condotto all’apposizione della tutela.

La possibilità di frazionare i mappali, eliminando il tratto perimetrale, determina la frequente difficoltà nella rico-struzione del perimetro e li rende inidonei all’individua-zione del bene paesaggistico.

Nel caso di elementi puntuali e circoscritti (afferenti alla categoria delle bellezze individue), può essere segno utile a una individuazione precisa; sarebbe comunque opportuno prevedere l’impossibilità di frazionare i lotti catastali sui quali insiste il bene.

Esemplificazione: bene paesaggistico 178 “Centro storico, saline e pineta di Pinarella”

Estratto dalla DGR n. 154/1984: “[…] comprendendo entro il perimetro del vincolo i mappali 5 (parte) – 1467 – 620 – 1192 – 1193 – 7 – 9 – del fg. 34 del N.C.E.U.”

Problematica derivante dalla soppressione del numero del mappale 9, a seguito di una ipotetica suddivisione.

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limiti amministrativi (Regioni,Province,Comuni, Frazioni)

disfunzionalità funzionalità

Segno convenzionale, spesso non reperibile nel paesaggio e generalmente non adeguato nel rappresentare le moti-vazioni che hanno condotto all’apposizione della tutela.

Il possibile cambiamento dei limiti amministrativi, in quanto elementi convenzionali che si sovrappongono ai segni del paesaggio, li rende riferimenti inidonei all’ individuazione del bene paesaggistico.

Il limite amministrativo porta facilmente a un’incoerente gestione del bene paesaggistico.

Esemplificazione: bene paesaggistico 69 “Zona fiume Panaro e località Campiglio”

Estratto dalla DGR n. 196/1983: “Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal foglio catastale n. 9 al confine con il territorio del Comune di Castelvetro, fino al confine del Comune di Marano; detto confine fino all’asse del fiume Panaro; asse del fiume Panaro (confine con il territorio di Savignano sul Panaro) fino al confine con il territorio del Comune di Spilamberto; confine del territorio di Spilamberto fino all’asse SS. N. 623 […]”

Tra i vari confini amministrativi utilizzati per delimitare il perimetro del bene paesaggistico, si è scelto di evidenziare l’incoerenza insita nella linea che divide il comune di Vignola dal comune di Marano, in quanto taglia in modo evidente la composizione paesaggistica tutelata. A seguire, l’Immagine 1 offre una vista d’insieme dell’area dei ceraseti, dalla quale si evince la continuità paesaggistica (sia compositiva che percettiva) esistente tra i comuni di Marano e Vignola. La suddivisione del bene ha portato a un diverso governo delle trasformazioni del territorio.

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linee virtuali (ad es. linee che congiungono punti noti)

disfunzionalità funzionalità

Le linee virtuali che congiungono punti noti sono per loro natura

non reperibili nel paesaggio e non consentono un’indivi-duazione agevole ed esatta del perimetro del bene paesaggistico.

Esemplificazione: bene paesaggistico 84 “località Rossa Santa Maria”

Estratto dal DM del 01 agosto 1985: “Tale zona è così delimitata: […] a sud: curva di livello 425 m s.l.m. dal sentiero citato fino a strada comunale Rossa S. Maria”.

A seguire, l’Immagine 2 sottolinea come l’isoipsa non sia assolutamente riconoscibile tra i segni che caratterizzano il paesaggio.

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Esemplificazione: bene paesaggistico 67 “Salse di Nirano”

Estratto dal DM del 02 agosto 1977: “Tale zona è delimitata nel modo seguente: […] est: congiungente rettilinea dall’incontro del rio Chianca con la strada vicinale Gazzolo, allo spigolo nord-est con la casa Fiandri; congiungente rettilinea dallo spigolo nord-est di casa Finadri al punto trigonometrico di Passo stretto; da questo punto linea di spartiacque fino all’incontro con la strada comunale di rio Salse […]”.

La presente descrizione non viene accompagnata da immagini, in quanto si ritiene che l’astrazione stessa della descrizione sia esemplificativa della disfunzionalità insita nell’utilizzo di linee virtuali per l’identificazione di paesaggi.

elementi naturali fragili (ad es. fossati e alberi)

disfunzionalità funzionalità

Non sempre questi segni sono adeguati nel rappresentare le motivazioni che hanno condotto all’apposizione della tutela.

Sono segni del territorio soggetti a scomparire con facilità senza lasciare alcuna traccia, quindi caratterizzati da forte instabilità.

La toponomastica degli elementi può subire variazioni o essere di per sé fuorviante.

Nel breve termine, possono consentire un’individuazione precisa del perimetro, ma la loro funzionalità è subordinata a un’attività di monitoraggio e manutenzione.

Esemplificazione: bene paesaggistico 68 “Zona fiume Secchia fra Sassuolo e Montegibbio”

Estratto dalla DGR n. 192/1985: “[…] indi da detta strada comunale, attraversando l’abitato di Fossano, fino all’ intersezione con il Rio delle Bagole, in località le Vigne, indi lungo detto Rio delle Bagole, fino alla intersezione con il Rio di Valle Urbana […]”.

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Lo stralcio della planimetria allegata al decreto già evidenzia la problematica: in località “le Vigne” il perimetro non segue il rio delle Bagole (evidenziato con tratteggio blu), bensì il canalazzo del Fossa (come si evince dallo stralcio della CTR, scala 1:5000, di seguito riportata), che, successivamente, si immette nel rio delle Bagole. Si può quindi desumere di essere in presenza di un “vizio di forma”, in quanto il toponimo dell’elemento naturale è stato citato in modo non corretto nella descrizione testuale del decreto. D’altra parte, non si può non sottolineare come questi errori (non sempre così facilmente risolvibili) creino molte difficoltà nella ricostruzione certa del perimetro; ed è proprio l’incertezza una caratteristica costitutiva degli elementi naturali fragili, evidenziata anche dagli innumerevoli rivoli nei quali si dirama il rio delle Bagole, creando ulteriori dubbi su quale possa essere la diramazione principale alla quale correttamente associare il toponimo.

Esemplificazione: bene paesaggistico 80 “Renno di Sopra e Renno di Sotto”

Estratto dal DM del 01 agosto 1985: “Tale zona […] è così delimitata: […] a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo […]”

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Lo stralcio della planimetria allegata al decreto (che presenta l’intero perimetro del bene paesaggistico) ha una precisione molto scarsa e non aiuta nell’identificazione del fosso citato nella descrizione testuale. La problematica, come si evince dallo stralcio della CTR (scala 1:5000) di seguito riportata, non è di semplice risoluzione, poiché nei pressi dell’incrocio tra la SS12 e la SP di Sestola sono presenti due fossi che potrebbero rispondere alle caratteristiche descritte. Come scelta estrema, è stata tracciata una linea virtuale di connessione tra il punto di incrocio e il rio Tufo; scelta che non può e non vuole essere risolutiva di un problema, ma ne vuole mettere in evidenza la rilevanza. Infine, per sottolineare come segni troppo “leggeri” siano poco idonei nel definire e determinare un paesaggio chiaramente leggibile e riconoscibile, si riporta uno stralcio dell’ortofoto, dove si può facilmente intuire l’irrilevanza paesaggistica dei possibili segni perimetrali (i fossi).

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elementi artificiali fragili (ad es. strade secondarie, sentieri, stradelli, fabbricati)

disfunzionalità funzionalità

Non sempre questi segni sono adeguati nel rappresentare le motivazioni che hanno condotto all’apposizione della tutela.

Sono segni del territorio soggetti a scomparire con facilità senza lasciare alcuna traccia, quindi caratterizzati da forte instabilità.

La toponomastica degli elementi può subire variazioni o essere di per sé fuorviante.

Nel breve termine, possono consentire un’individuazione precisa del perimetro, ma la loro funzionalità è subordinata a un’attività di monitoraggio e manutenzione.

Esemplificazione: bene paesaggistico 67 “Salse di Nirano”

Estratto dal DM del 02 agosto 1977: “Tale zona è delimitata nel modo seguente: […] ovest: dal punto di incrocio suddetto, carreggiata di Pra Rosso, fino al rio Chianca, quindi rio Chianca fino a nord”.

Lo stralcio della planimetria allegata al decreto riporta una linea netta che sembra rappresentare senza incertezze la carreggiata di Pra Rosso; invece sia dallo stralcio della CTR (scala 1:5000) sia dall’ortofoto, di seguito riportate, emerge l’ambiguità connaturata all’elemento perimetrale: nella CTR la carreggiata, a metà del suo percorso, scompare; nell’ortofoto il tracciato della carreggiata, prima di sparire nella vegetazione ad alto fusto, appare molto più arzigogolato e ben diverso da quello riportato nella planimetria. Da queste semplici comparazioni si può facilmente desumere la scarsa affidabilità dei segni artificiali fragili .

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elementi naturali forti (ad es. fiumi e crinali)

disfunzionalità funzionalità

La toponomastica degli elementi può subire variazioni o essere di per sé fuorviante.

Gli elementi naturali forti, in quanto strutturanti del contesto morfologico e della composizione paesaggistica, garantiscono una corretta e certa individuazione del bene nel tempo, generalmente in coerenza con le motivazioni stesse dell’apposizione del vincolo.

Esemplificazione: bene paesaggistico 74 “Valle delle Tagliole, laghi, strada del Duca e passo di Annibale”

Estratto dal DM del 01 agosto 1985: “Tale zona[…] è così delimitata: a sud: dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta . 1881 s.l.m. […]”

Il confine tra Emilia-Romagna e Toscana è determinato dall’imponente segno del crinale tosco-emiliano. Nei contesti montani e collinari aspri, i crinali sono i segni più attendibili, coerenti con la struttura del paesaggio e affidabili nel tempo.

Elementi artificiali forti (ad es. strade provinciali)

disfunzionalità funzionalità

La toponomastica degli elementi può subire variazioni o essere di per sé fuorviante.

Gli elementi artificiali forti, talvolta strutturanti il contesto morfologico di interesse e quasi sempre determinanti nella composizione paesaggistica, garantiscono una corretta e certa individuazione del bene nel tempo, generalmente in coerenza con le motivazioni stesse dell’apposizione del vincolo.

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Esemplificazione: bene paesaggistico 76 “Valli Le Partite”

Estratto dal DM del 01 agosto 1985: “Tale zona […] è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto […]”

Limite nord del bene paesaggistico . La rete idrografica artificiale (connessa al sistema irriguo e al sistema della bonifica, nonché alla più generale gestione delle acque nella regione della pianura alluvionale) è un’ottima struttura di segni sulla quale appoggiarsi per definire i perimetri dei beni paesaggistici di pianura.

Estratto dal DM del 01 agosto 1985: “[…] a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, La Moretta […]”

Limite sud del bene paesaggistico . Insieme alla rete idrografica artificiale, il sistema dell’infrastruttura stradale (soprattutto strade statali, provinciali e comunali) è l’altra intelaiatura capace di delimitare adeguatamente i paesaggi da tutelare.

adeguamento del piano territoriale paesaggist ico al codice dei beni c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o

immobili ed aree di notevole interesse pubblicobeni paesaggistici . articolo 136 del codice

linee guida per la disciplina d’uso e criteri di perimetrazione


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