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Linee guida al lavoro frontaliero

Date post: 04-Feb-2017
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LINEE AL LAVORO FRONTALIERO GUIDA provincia di sondrio
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Page 1: Linee guida al lavoro frontaliero

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LINEEAL LAVORO FRONTALIERO

GUIDA

provinciadi sondrio

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Nel secondo dopoguerra, il consistente sviluppo economico della Svizzera, non interessata dai fatti bellici, è sicuramente il motivo per il quale la Confe-derazione è diventata meta scelta da manodopera straniera, soprattutto italiana, con particolare riferi-mento alle zone di confine: tra queste la provincia di Sondrio. Da quello agricolo e alberghiero, negli anni 60/70 si è registrato un consistente passaggio della mano-dopera valtellinese al settore industriale, turistico ed edile. In quest’ultimo caso si è registrato l’impiego quasi esclusivo di emigranti frontalieri.L’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo al-l’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni ita-liani di confine (ristorni) ha, quindi, fatto confluire in Valtellina e Valchiavenna importanti finanziamenti o direttamente ai comuni maggiormente interessa-ti dal fenomeno del frontalierato, o alle Comunità Montane ed alla Provincia. Numerose sono state le opere realizzate in questi decenni con il sostegno, a volte determinante, dei fondi derivanti dai ristorni. Sia la Provincia sia le Co-munità Montane e i Comuni interessati hanno inve-stito nei diversi settori previsti, alcuni sostenendo

il Presidente MASSIMO SERTORI

l’Assessore delegatoSILVANA SNIDER

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maggiormente gli interventi nell’edilizia scolastica ed assistenziale e nelle strutture sportive e ricrea-tive, altri nel potenziamento dei trasporti pubblici e scolastici ed altri ancora nelle opere di sistemazione idraulica e forestale con particolare riferimento a via-bilità agro-silvo pastorale e piste ciclabili.“La Svizzera è l’azienda più grande della Provincia di Sondrio”. E’ un’affermazione che difficilmente potrebbe esse-re smentita, anche se vi sono alcune gravi lacune nel monitoraggio del fenomeno del frontalierato. In provincia di Sondrio, infatti, non si dispone di alcuna statistica ufficiale riguardante i lavoratori in Svizzera e i dati dei ristorni delle imposte alla fonte non ci consentono di analizzare completamente il fenome-no per le numerose tipologie di permessi rilasciati.Questo fenomeno merita un’adeguata attenzione. Questo particolare momento storico impone ulte-riori e più approfondite riflessioni, basti pensare al prolungarsi della crisi economica e al crescente di-sagio dei cittadini che perdono il lavoro, alle imprese che chiudono in Italia e si spostano in Svizzera e al disagio degli stessi territori elvetici. Aspetto que-st’ultimo che ha sicuramente influito sull’esito della consultazione popolare, che ha visto prevalere la li-nea del contingentamento dei lavoratori immigrati.

Conosciamo le preoccupazioni di lavoratori e fami-glie intere che vivono al confine e stiamo lavorando affinché la voce di questo territorio arrivi sui tavoli istituzionali competenti.Riteniamo che eventuali proposte di modifica de-gli accordi internazionali debbano necessariamen-te essere concordate anche con gli enti territoriali confinanti. Consapevoli che la scarsa informazione è spesso la causa dei problemi, l’Amministrazione provinciale di Sondrio ha, quindi, ritenuto opportuno organizzare una serie di incontri di approfondimento con le Autorità Elvetiche, con la Regione Lombardia, con le Associazioni Sindacali e con gli stessi Patro-nati provinciali. Abbiamo, dunque, deciso di avviare un monitorag-gio più puntuale che consenta di formulare delle sta-tistiche sempre aggiornate prevedendo anche dei momenti informativi, dedicati al lavoro frontaliero, rivolti a tutta la comunità provinciale, in particolare a quella direttamente interessata. Tra le varie iniziative, abbiamo ideato e redatto que-sto opuscolo che, ci auguriamo, possa essere di supporto a tutti i lavoratori frontalieri e a coloro che intendono lavorare in Svizzera.

Buon lavoro.

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DEFINIZIONE DI FRONTALIERE

I PERMESSI

IL CONTRATTO DI LAVORO

LE VOCI DELLA BUSTA PAGA

IL SECONDO PILASTRO

LA MALATTIA

L’INFORTUNIO

LA DISOCCUPAZIONE LA PENSIONE

GLI ASSEGNI FAMILIARI

IL PERIODO DI PROVA

LA MATERNITÀ

LE FERIE

LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA

LE TASSE

ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA

SERVIZIO ASSISTENZA GRATUITO

ELENCO SPORTELLI SINDACALI/FRONTALIERI

LINK UTILI PER INFO DA CANTON GRIGIONI E TICINO

STRALCIO ACCORDO CH-UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

RISTORNI FRONTALIERI

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SOMMARIO

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FRONTALIERI STRANIERI IN SVIZZERA 1° trimestre 2014 UFFICIO DI STATISTICAhttp://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.htm

1° trim. 2014 Variazioni rispetto altrimestre precedente in %

Variazioni rispetto allo stesso trim. dell’anno prec. in %

TOTAL 282320 1.4 4.5SessoUomini 181248 1.3 4.6Donne 101072 1.4 4.3Grande regioneRegione del Lemano 98364 1.7 5.4Espace Mittelland 22708 1.6 5.9Svizzera nordoccidentale 66223 1.3 0.7Zurigo 9127 2.4 8.2Svizzera orientale 23962 1.0 2.7Svizzera centrale 1632 1.6 11.3Ticino 60305 0.8 6.8Settore economicoSettore primario 1965 -0.0 5.1Settore secondario 107264 0.7 1.8Settore terziario 173091 1.8 6.3Paese di provenienzaGermania 57663 1.2 3.1Francia 148207 1.5 3.9Italia 66731 1.2 7.0Austria 8181 1.2 0.6altri 1537 6.1 39.8

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DEFINIZIONE DI FRONTALIERESi definisce frontaliere il lavoratore che ingloba una du-plice cittadinanza nazionale: una derivante dal territorio di rispettiva residenza e l’altra relativa al luogo di lavo-ro. Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizio-nale figura del migrante che in quanto tale abbandona definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavo-rare presso un Paese di destinazione diverso da quello originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato.D’altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a seconda che si prenda in considerazione la normativa comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla mate-ria della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal caso, si prendono in considerazione le convenzioni bi-laterali).

I tre criteri a confronto Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Sta-to ma residente presso un diverso Paese (cd. criterio po-litico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quoti-dianamente o settimanalmente (cd. criterio temporale). Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, valide per la determinazio-ne del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, delineano una nozione più rigida che impone un princi-pio aggiuntivo (cd. criterio spaziale).

Secondo quest’ultimo criterio la condizione di residenza e di lavoro all’estero presso una zona di frontiera (stric-tu sensu) e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale, sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliero.”

I frontalieri europei Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento Europeo il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge l’intera area dell’Unione europea. Nella (nuova) Europa a 27, in effetti, un’alta percentuale della popolazione comunitaria, che occupa una rilevante quantità della superficie dell’UE allargata, vive in terri-tori di confine. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, le norme contenute nel Trattato istitutivo delle Comunità europee non prevedono una specifica competenza comunitaria sull’argomento incoraggiando gli Stati membri a con-cludere accordi volti ad evitare la doppia imposizione all’interno del mercato comunitario (articolo 220). Le problematiche fiscali attinenti i soggetti lavoratori frontalieri, pertanto, sono rinviate agli accordi bilaterali contro la duplice tassazione sui redditi transnazionali. In particolare, le convenzioni possono prevedere la tassazione nel Paese del luogo di residenza (come ad esempio nell’accordo fra la Francia e il Belgio), nel luogo di lavoro (come nell’accordo tra i Paesi Bassi e la Ger-mania) o, infine, possono prevedere entrambe le fattis-pecie (come nell’ipotesi del trattato tra Confederazione Elvetica e Germania).

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I PERMESSIDal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bila-terali Svizzera - UE”, che riguardano: – libera circolazione delle persone; – trasporti terrestri; – trasporto aereo; – ricerca; – commercio di prodotti agricoli; – appalti pubblici; – ostacoli tecnici al commercio. L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha intro-dotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavo-rativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo ne-cessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Sviz-zera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno.

Permessi per frontalieri – I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di dura-ta compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato); – I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata

uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni; – In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto; – Nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione; – Nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve esse-re fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni; – In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notifi-carli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni; – Per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il documento relativo alla residenza; – I permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento di posto.

Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Uf-ficio cantonale degli stranieri competente. L’attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri “G” CE/AELS.

ALL

EG

AT

I – 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm); – Documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva; – Documento di legittimazione; – Contratto di lavoro.

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IL CONTRATTO DI LAVOROI rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Co-dice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro. Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono nu-merosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore.

LE VOCI DELLA BUSTA PAGAIn base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), even-tuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.

Le trattenute per la pensione La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore.

La trattenuta LPP o cassa pensione Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da

una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), ob-bligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell’età anagrafica. Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di lavoro.

L’assicurazione infortuni È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è in-teramente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta fiscale È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in pro-porzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti.La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquo-te fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è: – single; – coniugato con coniuge a carico con o senza figli; – coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;

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– coniugato con coniuge che lavora in Italia. Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale ap-plicata in base alla condizione familiare del frontaliere e alle relative tabelle.Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono es-sere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le relative somme recuperate.

La trattenuta per la disoccupazione Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lor-do, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.

IL SECONDO PILASTROIl 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 franchi l’anno. Il lavoratore viene assicurato per un im-porto corrispondente alla differenza tra il proprio stipen-dio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro. Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato

dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensio-namento. Occorre però dare all’Assicurazione che gesti-sce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento. Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particola-ri. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (an-che in Italia) o di ristrutturazione della stessa.

LA MALATTIAChi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indenni-tà di malattia. In caso di malattia, il lavoratore fronta-liero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari all’80% del suo stipendio. La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’an-zianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferi-mento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento du-rante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese” che prevede i seguenti parametri:

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L’INFORTUNIOIn Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio: – infortunio professionale; – infortunio non professionale. Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nel-l’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.). I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite spe-cialistiche, protesi).

LA DISOCCUPAZIONEIl lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice del-le obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 setti-mana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di: – 1 mese entro il 1° anno di lavoro; – 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno; – 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro. In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito.

1° anno di servizio 3 settimane di salario

Versamento del salario in caso di malattia

Il diritto di una retribuzione in caso di malattia dipende dai cantoni e dall’anzianità.

2° anno 1 mese di salario

3°- 4° anno 2 mesi di salario

5°- 9° anno 3 mesi di salario

10°- 14° anno 4 mesi di salario

15°- 19° anno 5 mesi di salario

20°- 25° anno 6 mesi di salario

SCALA DI BERNA

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Disoccupazione totale È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’in-dennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha diritto ad un’indennità di disoccupazione corrisposta dal-l’INPS della provincia di residenza:l’Assicurazione sociale per l’impiego ASpi o Mini ASpi E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali (la DS frontalieri), e spetta in stato di disoccupazione involontario.

La domandala domanda deve essere presentata all’INPS, esclusiva-mente in via telematica, entro il termine di due mesi e decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessa-zione del rapporto di lavoro( la domanda va dunque pre-sentata il giorno successivo al licenziamento ) attraverso uno dei seguenti canali:

WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal citta-dino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La durata massima della prestazione per il periodo transi-torio 2013-2015 è di seguito indicata:

– La misura della prestazione è commisurata allo stipen-dio percepito precedentemente. La modalità di calcolo è reperibile sul sito dell’INPS .

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. ( attualmente 38,85 euro/gg lordo )

– Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo de-gli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.

Disoccupazione parziale Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale.

PERIODO TRANSITORIO 2013 – 2015

Anno di cessazionedel rapportodi lavoro

Età anagrafica

Inferiorea 50 anni

Pari osuperiorea 50 anni; inferiore a 55 anni

Pari osuperiorea 55 anni

2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi

2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi

2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

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In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Sviz-zera è estesa anche ai frontalieri.Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a perce-pire l’indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, an-che frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di in-dennità pari a 2 giorni.

LA PENSIONEPensione svizzera É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Super-stiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pen-sionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pen-sionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, per-ciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni. L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.

Pensione INPS italiana Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del re-quisito per ottenere la pensione italiana ( vecchiaia, an-ticipata, invalidità).

GLI ASSEGNI FAMILIARI L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili.Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio. Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili. Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora in Italia viene detratta la parte eventualmente percepi-ta dal coniuge che lavora in Italia. (con compilazione di mod. E411)

IL PERIODO DI PROVA Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può es-sere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di almeno 7 giorni.

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LA MATERNITA’La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro pre-vedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza: – non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto; – non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno; – non può essere licenziata durante il periodo di gravi-danza e nelle 16 settimane che seguono il parto; – La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL). Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il dato-re di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL). Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è te-nuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro non svolto.

si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni.Si estingue prima se la madre ri-prende la sua attività lucrativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro pri-

ma che siano trascorse le otto settimane dopo il parto. Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata obbli-gatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso di parto prematuro.

LE FERIE (VACANZE)La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

LE FESTIVITA’ IN SVIZZERANel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono pa-rificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro:

– Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, – Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo Stefano. il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo dispo-sto dalla Confederazione.

In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla dome-nica e retribuiti sono:

– Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° ago-sto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito)

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LE TASSE

Le tasse in Svizzera Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del fronta-liere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vie-ne successivamente retrocesso all’Italia (Ministero)ed è destinato ai comuni, alle comunità montane e alle pro-vince confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare. Il ristorno annuale viene calcolato dalla confederazione Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani fron-talieri e sulla base della quota procapite definita.Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di confine dell’Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Gri-gioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri cittadini che lavorano in territorio Svizzero. Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comu-ni con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza. Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana il ristorno viene assegnato alla Provincia di riferimento per il tramite della Regione. Le Province lombarde inte-ressate sono Como,Lecco, Sondrio e Varese.Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italia-no, ma molto diverso per quantità di aliquote e progres-sività fiscale.

Le tasse in Italia Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiama-to “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine , ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano. Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. La Legge di stabilità per il 2014 conferma la so-glia di esenzione fino a 6.700 euro (importo variabile an-nualmente) per i frontalieri, prevedendola non più come norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regi-me, a partire dal periodo di imposta 2014.

Conto corrente: imposta di bollo fissaIl lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero è tenuto a pagare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro. Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concor-rono tutte le somme depositate sul conto corrente e non vincolate.

Disponibilità finanziarie Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero sul qua-le sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è esente dalla compilazione del modello RW dell’Unico a condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso del-

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l’anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore fron-taliere dal 31/12 dell’anno di riferimento. (vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010 e circolare 38E 2013)Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali altri red-diti all’estero.

Questione redditometro…come comportarsi in caso di accertamento?È previsto che le indicazioni del redditometro vengano ponderate dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle entrate, che dovrebbero essere al corrente della peculiare situa-zione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km dal confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazio-ne dei redditi in Italia. Infatti la circolare sul redditometro dell’Agenzia delle En-trate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati cono-sciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti».Ma non si può escludere che qualche frontaliero venga chiamato a spiegare come si sono procurati i mezzi per coprire le proprie spese.Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legitti-mità del reddito conseguito in Svizzera ,si potranno pre-sentare , oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certifi-cati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali estratti bancari.

ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERATutti i comuni della provincia di Sondrio sono considerati zona di frontiera, abolita dal 1 giugno 2007 in seguito al-l’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unio-ne Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Ac-cordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.

INFORMAZIONIPer avere informazioni più dettagliate o assistenza e tute-la, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi:

all’INPS

http://www.inps.it/portale/default.aspx

centralino 0342 523111orari apertura al pubblico:

da lunedi a venerdìdalle 8.30 alle 12.30

agli sportelli gratuiti di PATRONATO

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SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITOI Patronati http://www.inps.it/AgendaSedi/DatiSede.asp?D6=03V77V00V00

Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazio-ni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno l’obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini (Legge 152 del 30 marzo 2001).

Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessa-to all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.

In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico:

ELENCO SPORTELLI FRONTALIERI

SEDI CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI – PATRONATO INCA – CAAF

SONDRIO Via Petrini 14 – Tel. 0342 541311 – Fax 0342 541313Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00Sabato dalle 8,30 alle 12,00

MORBEGNOVia Martello 7 – Tel. 0342 612664 – Fax 0342 602001Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00Sabato dalle 8,30 alle 12,00

CHIAVENNAPiazza C. Donegani 4 – Tel. 0343 32116 – Fax 0343 30518Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00

TIRANOVia Repubblica 27 – Tel. 0342 701264 – Fax 0342 711644Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00

GROSIOVia Venosta 9 – Tel. 0342 847810Martedì, Sabato dalle 8,30 alle 11,30

art 13. “prestazioni in materia di previden-za e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, del-le attività di patronato relative al consegui-mento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di

emigrazione e immigrazione”

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SONDALOLargo Mazzini 4 – Tel. 0342 801258 – Fax 0342 801258Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00; Martedì dalle 14,00 alle 18,00; Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00; Giovedì chiuso

BORMIOVia Milano 16 – Tel. 0342 903710 – Fax 0342 911701Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00

LIVIGNOVia Li Pont 127/A – Tel. 0342 997850 – Fax 0342 974779Lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,30 Da Martedì a Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato chiuso

SONDRIOVia Bonfadini, 1 – Tel. 0342 527811da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00Sabato 9,00 – 12,00

BORMIOVia Milano 62 – Tel. 0342 902387da Lunedì a Venerdì 8,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00Sabato 8,00 – 12,00

SONDALOVia 1° Maggio 2 – Tel. 0342 801832Giovedì 14,00 – 17,00Lunedì 14,00 – 17,00

LIVIGNOScuole Elem. Via Saroch – Tel. 0342 970550Martedì 15,00 – 17,30Mercoledì 9,00 – 12,00

GROSIO Via Giorgio Pruneri 12 – Tel. 0342 070289Mercoledì 9,00 – 12,00

TIRANOPiazza Marinoni 12 – Tel. 0342 703393da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00

MORBEGNOVia Stelvio 78 – Tel. 0342 602673da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00Sabato 8,30 – 12,00

CHIAVENNAPiazzetta Persenico/Via Cereria – Tel. 0343 32631da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00Sabato 1° e 3° del mese 9,00 – 12,00

DELEBIOVia Stelvio 9 – Tel. 0342 685803da Lunedì a Venerdì 9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,00

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Sedi e recapiti nel Cantone dei GrigioniSede regionale:INAS FRONTALIERATO GRIGIONI c/o SYNA – Steinbockstrasse 12, 7001 CoiraTel. 081 257 11 23 – Fax 081 257 11 20 dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00E-mail: [email protected]: www.inas.ch

SONDRIOVia Mazzini, 65 - Tel. 0342 214586 - Fax 0342 216542da Lunedì a Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 17,30

LIVIGNOVia Borch, 108 - Tel. 0342 970550 Lunedì e Giovedì 9,00 - 12,00 e 14,00 - 17,00

MORBEGNOVia Caccia Dominioni, 24 - Tel. 0342 611762Tutti i giorni feriali (mercoledì pomeriggio chiuso) 9,00 - 12,00 e 15,30 - 17,00

CHIAVENNAVia Consoli Chiavennaschi, 1 - Tel. 0343 37718Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9,30 - 12,00

Informazioni Canton Grigioni Rilascio permessi per stranieri:

http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/servizi/Fremdenpolizei/Seiten/default.aspx

Amministrazione imposte (Sezione imposta alla fonte): http:/ /www.gr.ch/ IT/istituzioni /amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Seiten/default.aspx

Informazioni Canton Ticino- dipartimento delle Istituzioni:http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/

Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione EuropeaAvallato nel 2000 dal popolo svizzero, l’ALCP è entrato in vigore il 1° giugno 2002. La prima estensione dell’Accor-do ai dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004, è stata accettata in votazione popolare nel 2005 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2006 (sotto forma di Proto-collo I dell’ALCP). L’8 febbraio 2009, il popolo si è inoltre pronunciato a favo-re dell’estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania. (sotto forma del Protocollo II dell’ALCP). I negoziati per l’estensione dell’Accordo alla Croazia, che sarà il nuovo stato membro dell’UE, sono stati avviati nella primavera 2013 (Protocollo III).

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (ACCORDI BILATERALI CH – UE)L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) concede per principio agli Svizzeri e ai cittadini degli Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare e soggiornare.Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indi-pendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione ma-lattie. Inoltre, la libera circolazione delle persone è agevo-lata grazie al sistema di riconoscimento reciproco di quali-

IL SINDACATO DEI CITTADINI

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fiche professionali e al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.L’ALCP introduce progressivamente le disposizioni rela-tive alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e stabilisce periodi di transizione du-rante i quali l’immigrazione può essere limitata, quali il principio della precedenza nazionale in caso di assunzio-ne, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali, il contingentamento dei permessi di dimora. Il testo prevede che, al termine del periodo di contingenta-mento, possa essere attivata di nuovo e temporaneamen-te la cosiddetta «clausola di salvaguardia» la quale per-mette di limitare di nuovo i permessi di dimora qualora l’immigrazione dovesse assumere proporzioni superiori alla media.

Le norme transitorie assicurano un’apertura progressiva e controllata dei mercati del lavoro:– Per i 15 vecchi Stati membri dell’UE nonché per Malta e Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone dal 1° giugno 2007; per gli otto Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004, la libera circolazione completa delle per-sone vige dal 1° maggio 2011.– La clausola di salvaguardia può essere applicata nei confronti di questi 25 Stati fino al 31 maggio 2014. Dal 1° maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B ai cittadini dell’UE-8.Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di appli-care la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati

dell’UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio 2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applica-re la stessa misura a partire dal 1° giugno anche agli 17 altri Stati dell’UE.– Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell’UE nel 2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31 maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio 2019.

Apertura controllata dei mercati del lavoroL’apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato. Sono stati stabiliti tre periodi di transizione che si applicano ai cittadini dell’UE-15 nonché di Malta e Cipro (UE-17: UE 15 nonché Malta e Cipro), dell’UE-8 nonché a quelli della Bulgaria e della Romania che svolgono un’attività lucrativa (cfr. grafico). Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibi-le reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato il sistema del contingentamento qualora l’afflusso di ma-nodopera dall’UE superasse del 10 per cento la media dei tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una du-rata massima di due anni, in modo da raggiungere la me-dia degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Questa clausola, cosiddetta di salvaguardia, è valida per l’UE-15 così come per i Paesi che hanno aderito nel 2004, fino al 31 maggio 2014, e può essere attivata più volte. La clausola di salva-guardia relativa alla Bulgaria e alla Romania si applica in linea di principio per dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo II, vale a dire fino al 31 maggio 2019.

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Ulteriori disposizioni– Permesso di dimora di lunga durata (permesso B): presentando un contratto di lavoro di durata superiore a un anno, la validità è di cinque anni; la validità del per-messo viene prorogata automaticamente se il rapporto di lavoro è prolungato.

– Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagiona-le (permesso L): lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l’en-trata in vigore dell’ALCP; per i contratti di lavoro di du-rata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La validità del permesso è legata alla durata del contratto di lavoro (al massimo fino ad un anno).

– Mobilità geografica e professionale: i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di bre-ve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domi-cilio e posto di lavoro.

– Ricongiungimento familiare: indipendentemente dalla durata di validità del permesso di dimora, quest’ultimo dà il diritto al ricongiungimento familiare.

– Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell’UE-27, devono essere in grado di fornire la prova che svolgono un’attività lucrativa indipendente (avvio di un’impresa o di un’attività che assicuri un reddito sufficiente per vive-re). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la

loro contabilità (libri contabili, contratti, ecc.) oppure a esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di di-mora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all’aiuto sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una do-manda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro permesso di dimora.

– Frontalieri: con l’entrata in vigore dell’ALCP (e dei rispettivi protocolli aggiuntivi I e II), per i frontalieri l’obbligo di ritornare ogni giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbli-go di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai la-voratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal 1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavora-tori frontalieri originari degli Stati dell’UE-15, più Malta e Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro di questi ultimi non devono più necessariamente essere ubicati nella stessa zona frontaliera. Le restrizioni relative alle zone frontaliere, valide per i cittadini degli Stati del-l’UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni restano però in vigore al più tardi fino al 1° giugno 2016 per i cittadini della Bulgaria e della Romania.

– Prestatori di servizio:l‘ALCP prevede la liberalizzazione limitata delle presta-zioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavo-rativi. I cittadini dell’UE e della Svizzera possono quindi svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata massima di 90 giorni lavorativi. Dal 1° giugno 2004 è ri-

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chiesta solo una notifica preliminare per questa categoria di lavoratori originari degli Stati dell’UE-17 (non occorre più un’autorizzazione, non vengono più applicati i con-trolli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il principio delle preferenza nazionale). Nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edi-lizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei ser-vizi di pulizia dell’industria e delle economie domestiche, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante e nell’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera. Negli altri settori l’obbligo di notifica concerne tutti i lavo-ri che durano più di otto giorni per anno civile. Per quan-to riguarda gli Stati dell’UE-8, i prestatori di servizi tran-sfrontalieri attivi in taluni settori (edilizia, lavori di pulizia in aziende, sicurezza, orticoltura) sottostavano durante il periodo di transizione, ossia fino al 30 aprile 2011, ad alcune restrizioni (principio della preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni salariali e di lavoro, contingentamenti, norme svizzere in materia di qualifiche professionali).Dal 1° maggio 2011, essi godono pienamente della libera circolazione delle persone. Per i prestatori di servizi bul-gari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all’estero o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edilizia, nell’orticoltura, nei servizi di pulizia dell’industria e nei servizi di sorveglianza e di sicurezza occorre tuttora un’autorizzazione. Nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle economie domestiche, nel commercio ambulante e nel-

l’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera. Negli altri settori, dal 1° giugno 2011, i prestatori di servizi bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono sottoposti i cittadini degli Stati dell’UE-25. Tutti i presta-tori di servizi che desiderano esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

– Soggiorni fino a 90 giorni: i cittadini dell’UE possono soggiornare liberamente in Svizzera per un periodo di tre mesi.

– Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un’occupazione. Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In seguito ricevono un’autorizzazione di tipo L valida per ul-teriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto all’aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a trovare un’occupazione, non ottiene alcun permesso di dimora.

Diritto di dimora per le persone che non esercitano un’attività lucrativaLe persone che non svolgono un’attività rimunerativa (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finan-

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ziari in modo da non dover ricorrere all’aiuto sociale. Nel caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse co-munque essere presentata, il permesso di dimora può essere ritirato.

Qualifiche professionaliIl sistema di riconoscimento dell‘UE, al quale la Svizzera partecipa secondo l’allegato III dell’ALCP, vale per le co-siddette professioni regolamentate, che in base a prescri-zioni legali e amministrative possono essere esercitate nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Set-te professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e archi-tetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento automatico dei diplomi senza verifica del tipo di forma-zione ricevuta, in quanto l’UE ha armonizzato i requisiti di formazione.Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante procede invece generalmente a una verifica dell’equiva-lenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante ha l’obbligo di proporre misure di compensazione sotto forma di esami complementari o di periodo di formazione e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comi-tato misto Svizzera- UE per l’Accordo sulla libera circola-zione delle persone ha deciso l’applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE, ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di ricono-scimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Ro-mania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una pro-cedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori

di servizi, che in Svizzera entrerà in vigore nel settembre 2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore definitivamente anche per la Svizzera.

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza socialeCon la libera circolazione delle persone, i sistemi naziona-li di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati bensì esclusivamente coordinati. Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno ri-spetto della propria legislazione, può essere integrato nel sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono offerte determinate prestazioni. Il coordinamento per-mette di garantire che i lavoratori non perdano i loro con-tributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro Stato. Le prescrizioni di coordinamento non si applicano alle prestazioni di aiuto sociale. In quest’ottica vigono le cinque regole di base seguenti:

1. Determinazione dello Stato competente e versamento dei contributi: in un determinato momento ogni persona sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere versati sul posto di lavoro. Nel caso un cui una persona venga inviata temporaneamente all’estero, è possibile continuare a versare i contributi nel Paese d’origine.

2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello Stato in cui questa persona è assicurata.

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3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di di-soccupazione, esportazione limitata delle prestazioni per un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in uno Stato UE) vengono garantite anche quando la per-sona avente diritto vive in un altro Stato. Determinate prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun contributo (prestazioni a carattere non contributivo) sono garantite solo nel Paese in cui si è domiciliati.

4. Computo di periodi di assicurazione all’estero: per sod-disfare le condizioni per il diritto a una determinata pre-stazione, vengono computati i periodi di assicurazione, di attività o di soggiorno in altri Paesi.

5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sotto-stanno all’obbligo di collaborazione.

Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i contributi di vanno versati nel Paese nel quale la persona risiede, per quanto concerne i frontalieri, anche nello Sta-to in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno tempora-neo all’estero, vengono garantite le prestazioni mediche necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a prestazioni in caso di malattia all’estero.

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l’obbligo di contrarre questa assicurazione vige in linea di massima nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona è stata coperta da un’assicurazione per almeno un anno,

garantisce un’assicurazione vecchiaia quando viene rag-giunta l’età pensionabile prevista dallo Stato in questio-ne. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relati-ve alle assicurazioni per i superstiti e d’invalidità variano da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all’estero.

Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all’estero. La prestazio-ne di uscita prevista dalla previdenza professional e che risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può più essere versata in contanti quando la persona assicu-rata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto che la persona continua a sottostare all’obbligo di sotto-scrivere una copertura assicurativa in un Paese dell’UE. La persona può tuttavia trasferire i propri contributi ver-sati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il mantenimento della copertura previdenziale.

Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di princi-pio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a cari-co dell’ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel caso dei frontalieri, fa stato il Paese di domicilio; lo Stato in cui la persona è occupata deve, quale compensazione per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio da tre fino al massimo cinque mesi d’indennità contro la disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un altro Stato, lo Stato d’origine provvede a corrispondere

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l’indennità contro la disoccupazione per un periodo mas-simo di tre mesi.

Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli asse-gni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora, anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inol-trata una richiesta per gli assegni legata a 28 un’attività professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli, gli assegni familiari dovranno essere versati da quest’ul-timo.

Misure di accompagnamentoTutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera, hanno l’obbligo di rispettare le condizioni salariali e di lavoro vigenti in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno 2004 sono state introdotte talune misure di accompagna-mento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti con-tro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L’efficacia e l’attuazione di tali misure sono state ulteriormente po-tenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l’esten-sione della libera circolazione delle persone ai Paesi che hanno aderito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in vigore dal 1° aprile 2006. Con l’estensione dell’ALCP alla Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento sono state ulteriormente migliorate. Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni mi-gliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il san-

zionamento delle violazioni delle condizioni salariali e di lavoro vincolanti. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha de-ciso di rafforzare la responsabilità solidale dell’appaltato-re primario in caso di violazione delle condizioni salariali e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edi-le. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2013. Le misure di accompagnamento prevedono essenzialmente le seguenti regolamentazioni:

1. Legge sui lavoratori distaccati: la legge sui lavoratori distaccati obbliga i datori di lavoro stranieri che distacca-no in Svizzera lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni salariali e di lavoro minime in vigore in Svizzera. L’osservanza delle condizioni minime viene verificata mediante successivi controlli condotti a campione. Per semplificare i controlli, i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio dell’at-tività, tutte le informazioni inerenti all’identità, alla dura-ta dell’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni lavorative, ecc. del loro personale distaccato nel nostro Paese. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l’ob-bligo di notifica oppure applicano condizioni retributi-ve abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera (queste ultime sono specificate nei contratti collettivi di lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori) possono essere condannati al pagamento di multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi dal mercato del lavoro svizzero per un determinato perio-

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do di tempo. L’esclusione può essere comminata anche nel caso in cui il datore di lavoro non saldi le multe entro i termini prestabiliti. Il datore di lavoro straniero che non rispetta le condizioni salariali e di lavoro stabilite in un contratto collettivo di lavoro avente carattere obbligatorio generale, può essere condannato a pene convenzionali e a farsi carico del pa-gamento delle spese di controllo;

2. Agevolazione del conferimento del carattere obbligato-rio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL): in caso di ribasso abusivo constatato e reiterato delle condizioni di lavoro minime e usuali vigenti nel ramo e nella regione interessati, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) relative ai salari minimi, agli orari di lavoro, ai con-tributi alle spese di esecuzione, ai controlli paritari e alle sanzioni possono essere rese obbligatorie più facilmente e valgono quindi per tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un ramo.

3. Contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori: per i settori privi di CCL, che può essere reso obbligatorio più facilmente, in caso di constatazione di abusi ripetuti, la Confederazione e i Cantoni possono im-porre salari minimi tramite contratti di lavoro normali, e questo per una durata limitata.

4. Commissioni tripartite: L’attuazione delle misure di ac-compagnamento è stata affidata a diversi attori. Nei rami senza CCL obbligatorio generale, le commissioni triparti-

re (composte di rappresentanti delle autorità, delle orga-nizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati) controllano il mercato del lavoro a livello federale e cantonale. Se constatano abusi, possono proporre sanzioni, come promulgare un contratto di lavoro normale con salari mini-mi obbligatori oppure richiedere un’agevolazione del con-ferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL.

5. Commissioni paritetiche: Nei settori che applicano sa-lari minimi obbligatori, soggetti a un CCL obbligatorio generale, le commissioni paritetiche – composte di rap-presentanti dei partner sociali (sindacati e datori di lavo-ri) – controllano il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro minime.

6. Ulteriori disposizioni miranti ad agevolare i controlli:– gli elementi essenziali dei contratti di lavoro di lunga durata devono essere stabiliti per scritto:– i prestatori di servizi indipendenti non soggiacciono alle condizioni salariali e di lavoro minime. Su richiesta degli organi di controllo, essi devono tuttavia essere in grado di provare la loro indipendenza. Dal 1° gennaio 2013 vige l’obbligo di documentazione. In caso di controlli devono presentare una copia della notifica o un’autorizzazione per lo svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera, l’at-testato A1 dell’assicurazione sociale e una copia del con-tratto stipulato con il committente. In caso di violazione dell’obbligo di documentazione, la legge prevede nuove possibilità di sanzioni, come multe o interruzione del la-voro. In questo modo si tiene sotto controllo il problema

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dell’«indipendenza fittizia ». Questo termine definisce la simulazione di un’attività indipendente, benché de facto il lavoratore sia un impiegato, allo scopo di aggirare le misure di accompagnamento (in particolare le condizioni salariali minime risp. il CCL).

Portata dell’accordo L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) esercita un’influenza decisiva sull’economia ed il benes-sere della Svizzera.

RISTORNI FRONTALIERIL. 26 luglio 1975, n. 386 - Approvazione ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposi-zione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione fi-nanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

Il Ministero delle Finanze Italiano, mediante criteri de-terminati biennalmente e formalizzati con Decreto Inter-ministeriale, sentito il parere delle Regioni interessate, provvede annualmente, a favore degli Enti beneficiari, alla ripartizione delle somme ristornate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria, nonchè a richiamare le istruzioni secondo cui dovranno essere utilizzate, dagli Enti beneficiari, le somme ottenute dal ri-storno fiscale.

L’accordo prevede infatti che le somme provenienti dai ri-storni dovranno essere riutilizzate per la realizzazione di infrastrutture e servizi nelle seguenti aree di intervento:– Viabilità– Trasporti Pubblici– Opere sistemazione agraria forestale e bonifica, connesse viabilità– Edilizia scolastica– Edilizia residenziale pubblica– Edilizia ospedaliera assistenziale– Edilizia pubblica– Strutture sportive e ricreative– Acquedotti, fognature ed altre opere igieniche– Servizi relativi ad opere realizzate con precedenti erogazioni (oggi max 30% della quota di ristorno)Sulla base di tali indicazioni gli Enti beneficiari, attraverso la compilazione di una specifica scheda da inviarsi alle Regioni di riferimento, provvedono annualmente ad in-formare il Ministero sull’utilizzo del ristorno.

art 3. “La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all’accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato «Compensazione finan-ziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle

remunerazioni dei frontalieri italiani”

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Alcuni interventi finanziati con i “Ristorni frontalieri” in provincia di Sondrio.

Comuni della VALCHIAVENNA

Pista ciclabile di Villadi Chiavenna – Piuro

Comune di VERCEIA

Scuola di canottaggio

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Comune di APRICA

Rifugio ValtellinaRealizzazione strutture sportive

Comune di CHIURO

Auditorium “Valtellinesi nel Mondo”Lavori di completamento

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Comune di BORMIO

Palestra di Bormio

Comune di TIRANO

Campetto e Palestra di Tirano

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Comune di GROSOTTO

Parco pubblico “Prati di Punta”

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Opuscolo realizzato in proprio dalla Provincia di Sondrio nell’aprile 2014

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LINEEAL LAVORO FRONTALIERO

GUIDA

provinciadi sondrio


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