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LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEI PLUS – PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2018-2020
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LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEI

PLUS – PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI

PER IL TRIENNIO 2018-2020

2/40

Sommario

1. Premessa...................................................................................................................................................... 3

2. Il ruolo dei PLUS nel triennio di programmazione 2018 - 2020 ................................................................... 3

2.1 Consolidare l’azione di governance e rafforzare la rete degli attori sociali ............................................ 3

2.2 Promuovere innovazione sociale ........................................................................................................... 5

2.3 Favorire la partecipazione attiva delle persone e degli altri attori sociali ............................................... 5

3. Gli obiettivi generali della programmazione locale unitaria dei servizi 2018 - 2020 ................................... 6

4. Gli obiettivi specifici della programmazione locale unitaria dei servizi 2018 - 2020 ................................... 7

4.1 Ampliare i servizi gestiti in forma associata ........................................................................................... 7

4.2 Omogeneizzare l’offerta di servizi a livello regionale, nel rispetto delle specificità locali ....................... 8

4.3 Realizzare la programmazione unitaria delle risorse finanziarie ............................................................ 9

4.4 Rafforzare l’integrazione socio sanitaria ................................................................................................ 9

4.5 Realizzare interventi innovativi: promuovere le buone prassi e la progettazione minore ..................... 11

6. Gli Ambiti territoriali e gli Enti gestori ....................................................................................................... 12

7. Il sistema di finanziamento dei PLUS nel triennio 2018 - 2020 ................................................................. 13

7.1 La programmazione unitaria delle risorse ............................................................................................ 13

7.2 La programmazione finanziaria dei Piani Locali Unitari dei Servizi ...................................................... 15

7.3 La composizione del quadro finanziario del Piano Locale Unitario dei Servizi Errore. Il segnalibro non

è definito.

7.4 Gli strumenti per il monitoraggio fisico e finanziario dei Piani locali unitari dei servizi .............. Errore. Il

segnalibro non è definito.

8. I criteri di ripartizione delle risorse tra gli Ambiti PLUS ............................................................................. 16

9. Gli Uffici di Piano ........................................................................................................................................ 17

9.1 Gli elementi caratterizzanti l’Ufficio di Piano ........................................................................................ 17

9.2 Le funzioni dell’Ufficio di Piano ............................................................................................................ 20

9.3 La composizione degli Uffici di Piano .................................................................................................. 21

10. I soggetti istituzionali della programmazione .......................................................................................... 22

10.1 La Provincia e la Città metropolitana ................................................................................................. 22

10.2 Il Comune .......................................................................................................................................... 23

10.3 L’Azienda per la Tutela della Salute ........................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

11. Il Piano locale Unitario dei Servizi ............................................................................................................ 24

11.1 Il processo di costruzione partecipata del Piano Locale Unitario dei Servizi ...................................... 24

11.2 I contenuti e la struttura del Piano Locale Unitario dei Servizi ........................................................... 25

11.3 Il percorso di adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi ............................................................. 25

11.4 Il cronoprogramma per la definizione del Piano Locale Unitario dei Servizi.. Errore. Il segnalibro non

è definito.

Allegato 1 - Contenuti e struttura del Piano Locale Unitario dei Servizi........................................................ 27

Allegato 2 – Relazione sociale d’Ambito ........................................................................................................ 30

3/40

Allegato 3 – Schede finanziarie del Piano locale unitario dei servizi ............................................................. 32

Allegato 4 – Schema per la redazione del profilo d’Ambito .......................................................................... 34

1. Premessa

La legge regionale 23/2005 attribuisce al Piano locale unitario dei servizi (PLUS) compiti e

funzioni centrali nel sistema integrato dei servizi alla persona. La legge regionale prevede che i

Comuni e l’ATS provvedano, attraverso il PLUS, alla programmazione e alla realizzazione del

sistema integrato dei servizi e all’attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari.

Il PLUS è, dunque, lo strumento elettivo delle politiche sociali regionali, ed è il risultato di un

processo decisionale che opera su una pluralità di condizioni di vita, valorizzando gli specifici

apporti dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

La sua azione si concretizza nell’organizzazione e promozione del sostegno attivo di tutti i

soggetti che operano per la realizzazione di programmi di promozione del benessere sociale delle

persone e delle comunità, di sostegno e miglioramento della qualità della vita delle persone in

condizione di disagio o disabilità, di contrasto delle povertà, di programmazione e organizzazione

di servizi a favore delle famiglie, dell’infanzia e dell’adolescenza, di miglioramento della vita

sociale e delle relazioni fra le persone, di costruzione di relazioni che generano fiducia e

reciprocità.

2. Il ruolo dei PLUS nel triennio di programmazione 2018 - 2020

Nel triennio 2018 – 2020 i PLUS dovranno consolidare l’azione di governance e rafforzare la rete

degli attori sociali, promuovere processi di innovazione sociale e favorire la partecipazione attiva

delle persone.

2.1 Consolidare l’azione di governance e rafforzare la rete degli attori sociali

La legge regionale n. 23/2005 ha disegnato un sistema di welfare plurale che definisce

responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali e, al contempo,

favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alle diverse fasi del processo di

costruzione della rete locale dei servizi.

Il dispositivo normativo ha definito nel dettaglio le modalità e gli strumenti per assicurare la

partecipazione di tutti i soggetti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi: i soggetti

pubblici, le organizzazioni sindacali, il terzo settore, le organizzazioni di volontariato, gli organismi

non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di

4/40

promozione sociale, culturale e sportiva, le fondazioni, gli enti di patronato, le confessioni

religiose, le associazioni familiari.

Nel triennio 2018 – 2020 la Regione promuove e valorizza le azioni realizzate dagli ambiti PLUS

per favorire un maggiore coinvolgimento dei diversi attori sociali - istituzionali e non - presenti nei

diversi contesti territoriali, anche prevedendo criteri di premialità.

La governance regionale delle politiche sociali è, dunque, concepita come partecipata da tutti i

soggetti interessati, e si propone di essere:

- collettiva in relazione alle responsabilità nazionali e regionali d’indirizzo, coordinamento e

promozione, monitoraggio e controllo che sono condivise tra più soggetti istituzionali nel merito

delle tematiche toccate dal Piano locale unitario dei servizi, e nelle responsabilità locali di

attuazione;

- aperta al contributo di partner sociali qualificati, interessati e attivi nei campi specifici in cui il

Piano locale unitario dei servizi interviene;

- solida nella gestione operativa che richiede, stante la significativa dimensione finanziaria e la

numerosità dei singoli interventi da realizzare;

- di ausilio alla filiera delle competenze ordinarie che sono in parte della Regione in relazione

alla programmazione complessiva, e in parte preponderante di programmazione dettagliata e

attuazione diretta degli Enti locali e degli Ambiti territoriali sociali.

La partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di elaborazione delle politiche

d’intervento di un Ente locale è una delle modalità principali attraverso cui si sostanzia il principio

di sussidiarietà, che ha trovato rilevanza costituzionale con l’approvazione della legge

costituzionale n. 3/2001. La sussidiarietà è una forma di esercizio della sovranità popolare, che

allarga la titolarità dell’azione finalizzata all’interesse collettivo ai cittadini e alle loro

organizzazioni, chiamandole ad un ruolo di responsabilità rispetto a se stessi e alla propria

comunità. Per gli Ambiti territoriali locali di programmazione, pertanto, non si tratta semplicemente

di adempiere ad un precetto amministrativo previsto nell’ambito formale della procedura relativa

alla elaborazione del Piano locale unitario dei servizi, quanto piuttosto di porre in essere,

concretamente, quel ruolo di soggetto promotore di cittadinanza attiva che gli è stato assegnato in

occasione della riforma del Titolo V della Costituzione.

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2.2 Promuovere innovazione sociale

Gli indirizzi dell’Unione europea sull’innovazione sociale costituiscono un riferimento centrale

delle linee guida per la predisposizione e la gestione dei PLUS per il triennio 2018 - 2020.

L’innovazione sociale è ritenuta uno strumento efficace per una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva, ed è intesa come un processo di cambiamento fondato su soluzioni innovative che sono

sociali in una doppia accezione: negli strumenti che utilizzano e nei fini che perseguono.

L’innovazione sociale si realizza quando opera su due dimensioni fondamentali del lavoro sociale:

è capace di risolvere problemi ritenuti per tanto tempo intrattabili, ed è capace di creare nuove

relazioni sociali e nuove forme di socialità.

Il termine sociale indica il tipo di valore che ci si aspetta di produrre: un valore che riguarda

soprattutto ambiti come la qualità della vita, il benessere sociale, la creazione di relazioni di

fiducia, il miglioramento delle relazioni di cura.

Nel nuovo triennio di programmazione è fondamentale introdurre maggiore innovazione

nell’ambito delle politiche sociali, per adeguare modalità d’intervento a rischi e condizioni di

disagio differenti anche rispetto ad un recente passato, per valorizzare le forme di vivacità fattiva

di giovani, famiglie e anziani presenti in una comunità.

Il PLUS deve, dunque, diventare un riferimento capace di innovazione e di cogliere i cambiamenti

rapidi della realtà sociale in cui esplica i suoi effetti. L’esigenza di cambiamento è diffusa nel

territorio regionale e può essere percepita se le professioni e le istituzioni sanno interagire

proficuamente con la propria comunità e se sono capaci di promuovere un patto di solidarietà tra

le generazioni.

Nel triennio 2018 – 2020 i PLUS devono orientare la loro azione verso la sperimentazione di

soluzioni innovative nei tradizionali ambiti di azione, negli obiettivi individuati nella nuova

programmazione e nelle modalità di coinvolgimento degli attori della programmazione sociale

territoriale.

2.3 Favorire la partecipazione attiva delle persone e degli altri attori sociali

I PLUS promuovono processi comunicativi non episodici, che stimolino la partecipazione attiva

delle comunità alla definizione del sistema locale dei servizi.

La legge regionale 23/2005 configura la programmazione locale come un sistema di governo di

una comunità volto a responsabilizzare i cittadini e a valorizzare le loro autonome iniziative. Ciò,

in linea con lo spirito dell’art. 19 della legge 328/2000, che prevede che il piano sociale sia

formulato sollecitando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto e responsabilizzando i cittadini

nella programmazione e nella valutazione dei servizi.

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Il PLUS individua processi di coinvolgimento differenziati, negli strumenti utilizzati, nelle modalità

comunicative in relazione al contesto in cui si realizza la partecipazione e in relazione ai diversi

soggetti:

− il livello politico e dirigenziale;

− le imprese sociali, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e di promozione

sociale, le organizzazioni sindacali;

− le imprese del territorio che possono svolgere un ruolo nelle politiche di inclusione attiva;

− i cittadini non organizzati in forme associative, le famiglie, i destinatari degli interventi

pubblici.

Nel triennio di programmazione regionale 2018 – 2020 gli Ambiti PLUS devono farsi promotori

della partecipazione e della consultazione delle forze sociali, così da valorizzare il ruolo attivo e

propositivo di tutti, rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità e potenziare gli effetti

positivi della partecipazione sulla coesione sociale.

Ciò può essere fatto ripensando le forme della partecipazione, prevedendo accanto a momenti di

consultazione delle forze sociali in ambiti istituzionalizzati e delimitati, anche forme di

coinvolgimento attraverso metodologie di partecipazione e progettazione partecipata che facciano

emergere i nuovi bisogni delle persone e soluzioni innovative a bisogni già esistenti.

3. Gli obiettivi generali della programmazione locale unitaria dei servizi 2018 - 2020

Le linee guida regionali per il triennio 2018 – 2020 individuano obiettivi generali e specifici e linee

d’azione da realizzare in tutti gli ambiti territoriali, così da assicurare pari opportunità di accesso

alla rete dei servizi a tutti i cittadini e un adeguato livello di omogeneità del sistema locale degli

interventi e dei servizi su tutto il territorio regionale.

Nel prossimo triennio si intende attuare più organicamente le disposizioni della legge regionale

23/2005 definendo i seguenti obiettivi generali:

− promuovere il riconoscimento del valore e del ruolo della famiglia quale ambito di relazioni

significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona (art. 1);

− costruire integrazione e concertazione: definire politiche sociali che creino connessioni con

gli altri sistemi e con gli altri programmi settoriali (art. 17);

− garantire equità nella distribuzione delle risorse (art. 17);

− individuare le esigenze delle persone e le priorità di intervento sulla base di evidenze e di

un profilo di comunità (art.20);

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− configurare il PLUS come processo di mobilitazione della comunità verso obiettivi condivisi

e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni (art. 22);

− finanziare progetti e azioni innovative (art. 26).

Si intende, inoltre, promuovere Azioni di sistema volte a rafforzare dal punto di vista

amministrativo, organizzativo, formativo, informativo e tecnologico i soggetti pubblici e privati che

operano all’interno del sistema integrato dei servizi alla persona.

4. Gli obiettivi specifici della programmazione locale unitaria dei servizi 2018 - 2020

4.1 Ampliare i servizi gestiti in forma associata

La gestione associata costituisce la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza dell’offerta di

servizi sociali di competenza dei Comuni, perché consente di superare la frammentazione dei

servizi e degli interventi sul territorio, di garantire la copertura di servizi su tutto il territorio di

riferimento, di razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa potendo contare su un

bacino d’utenza maggiore rispetto a quello comunale e di offrire pari opportunità ai cittadini e livelli

adeguati d’informazione.

Inoltre, consente di garantire una forte integrazione ai servizi territoriali, soprattutto ai servizi ad

elevata complessità, come quelli sociali e socio-sanitari, che richiedono un apporto

multidisciplinare e competenze specialistiche, introducendo elementi di risparmio e di crescita

della professionalità degli operatori, raggiungibili solo attraverso una dimensione economica e

territoriale ampia.

Questo richiede una valutazione di carattere politico, in merito alle forme di gestione associata tra

le Unioni di Comuni dell’Ambito territoriale, che rispondano al meglio alle esigenze di economicità,

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in un settore particolarmente delicato e centrale

per il benessere della collettività.

La gestione associata porta con sé una visione del welfare locale in cui tutti i cittadini devono

poter accedere alle medesime prestazioni, contribuendo in diversa misura al loro costo. I servizi

devono rispondere anche a richieste “di nicchia”, specializzandosi e articolandosi secondo i

bisogni emergenti.

La scelta della gestione associata può mettere gli Enti locali nelle migliori condizioni per integrare

e armonizzare le proprie politiche di welfare a livello locale, per progettare in una logica sovra

comunale, per migliorare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, per acquisire ulteriori finanziamenti,

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per condividere le competenze presenti nei singoli Comuni, per assicurare l’erogazione di servizi

di qualità anche in quelli più piccoli. Attraverso il progressivo consolidamento dimensionale della

struttura organizzativa e dell’offerta, le economie di scala consentono di creare sinergie e

risparmi.

L’esercizio associato della funzione implica che sia ripensata ed organizzata ciascuna attività, in

modo che ciascun compito che caratterizza la funzione sia considerato in modo unitario e non

come la sommatoria di più attività simili.

Una condizione necessaria perché le decisioni politiche e programmatiche siano efficaci è che le

deleghe, i ruoli e le competenze tra gli attori coinvolti (Coordinamento istituzionale, Unioni di

Comuni dell’Ambito, Ufficio di Piano) siano funzionali, trasparenti, condivise ed esplicitate nella

convenzione per la gestione associata o altro atto amministrativo di approvazione della forma

associativa.

La spinta verso la gestione associata, nonostante le inevitabili resistenze incontrate, è un

processo irreversibile e sempre di più “obbligato”. È necessario che il sistema delle autonomie

locali sostenga questo cambiamento culturale, non più rinviabile se si vuole innalzare la qualità

dei servizi alla persona e si vogliono perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione

amministrativa a livello locale nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari, insieme ad obiettivi di

equità sociale.

4.2 Omogeneizzare l’offerta di servizi a livello regionale, nel rispetto delle specificità locali

Allo scopo di avviare una diffusione omogenea di servizi ed interventi su tutto il territorio

regionale, il precedente triennio di programmazione ha previsto che in tutti gli ambiti territoriali

fossero attivate due tipologie di servizi:

� l’assistenza domiciliare

� l’assistenza educativa territoriale

Per il triennio 2018 – 2020 a queste due priorità si aggiunge una terza priorità obbligatoria per tutti

gli ambiti PLUS,

� la promozione dell’inclusione attiva, con riferimento al programma nazionale SIA e al

programma regionale REIS

Vengono, inoltre, individuate le seguenti ulteriori priorità:

� la promozione dell’inclusione sociale

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� i servizi di conciliazione

� la promozione del benessere dei bambini

� la valorizzazione del ruolo attivo dei giovani nelle comunità di appartenenza

� il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane

� il sostegno alle persone con disabilità

� il recupero di un ruolo sociale attivo e positivo delle persone sofferenti mentali

� la garanzia di una abitazione adeguata alle esigenze delle famiglie e degli individui

indigenti

� la promozione dell’agricoltura sociale, del turismo accessibile e delle ferie solidali.

Ogni ambito PLUS individua autonomamente le proprie priorità tra quelle sopra elencate,

formula in autonomia le azioni da adottare per l’inclusione sociale e la valorizzazione delle

risorse presenti nel suo territorio, individua i percorsi operativi che favoriscono il

raggiungimento dei risultati.

4.3 Realizzare la programmazione unitaria delle risorse finanziarie

Il principio dell’integrazione delle risorse, già introdotto dall’art. 25 della legge regionale 23/2005,

assume un ruolo centrale nell’azione dell’amministrazione regionale per la legislatura in corso.

Attraverso l’integrazione e la concentrazione delle risorse di provenienza regionale, statale e

comunitaria, si persegue l’obiettivo di utilizzare in modo più efficiente le risorse a disposizione e di

inserire i programmi e gli interventi sociali all’interno di un quadro di programmazione complessiva

che dia coerenza e continuità agli interventi adottati.

Il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 3

“Inclusione sociale" del Programma regionale di sviluppo, insieme alle azioni da realizzare, sono

state definite dalla Giunta regionale con la deliberazione 25/15 del 3 maggio 2016.

Le linee guida per il triennio 2018 – 2020 delineano un ruolo dei PLUS nella programmazione

sociale regionale che va oltre quanto già previsto dalla legge regionale 23/2005, individuandoli

quali attori cardine nella programmazione degli interventi e nella gestione delle risorse nell’ambito

della programmazione unitaria.

4.4 Rafforzare l’integrazione socio sanitaria

Due articoli della legge regionale 23/2005 dettano disposizioni in relazione all’integrazione socio

sanitaria che deve realizzarsi negli ambiti PLUS:

10/40

− l’art. 20, comma 1, lettera d) prevede che il Piano locale unitario dei servizi individui la

ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, dell’Azienda sanitaria e degli altri

soggetti firmatari dell'accordo di programma;

− l’art. 32, comma 3, stabilisce che l'Azienda sanitaria provveda a definire un apposito

capitolo di bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare all’integrazione dei

servizi sociali e sanitari, ed alla realizzazione di quella componente di servizi inseriti nel

PLUS.

Nel triennio 2018 – 2020 queste disposizioni normative devono trovare un’attuazione organica,

deve essere valorizzato il ruolo propositivo e organizzativo dell’Azienda per la Tutela della Salute

(ATS) attraverso l’individuazione di risorse certe che questa mette a disposizione per la

programmazione congiunta.

Il PLUS deve prevedere un potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria e sviluppare una

programmazione integrata in ogni territorio distrettuale.

L’integrazione socio-sanitaria coinvolge tre diversi livelli: quello istituzionale, fra le diverse

politiche e i diversi enti di governo, quello organizzativo e gestionale, fra i servizi dello stesso ente

e di enti diversi e quello professionale, fra operatori di diversa formazione e competenza.

Nell’ambito del rafforzamento della programmazione socio-sanitaria, deve essere data particolare

importanza alle scelte e alle modalità operative da adottare sul territorio, che devono riguardare:

− i percorsi di partecipazione unitari fra sociale e sanitario (tavoli di lavoro, consultazione,

monitoraggio, ecc.), sia di carattere generale che specifici di settore;

− la determinazione di contenuti condivisi di integrazione e dei modi di raccordo e

coordinamento dell’organizzazione e della gestione degli interventi;

− la definizione di percorsi, prassi e procedure per integrare le principali funzioni comuni

(es. accesso e valutazione) ai diversi settori di intervento dell’area socio-sanitaria, con

l’adozione degli atti necessari e l’identificazione delle modalità di verifica delle funzionalità

attivate secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R. del 13 aprile 2010 n.15/24 “Linee Guida

sul funzionamento del Punto Unico di Accesso nel processo delle Cure Domiciliari

Integrate e nei percorsi socio-sanitari”;

− la progressiva definizione condivisa degli standard di offerta di servizi e prestazioni socio-

sanitarie utili a garantire l’adeguatezza e appropriatezza delle risposte ai diversi bisogni

presenti sul territorio.

In fase di redazione del PLUS si deve prestare particolare attenzione nel definire chiaramente la

governance a livello territoriale, il ruolo degli Enti Locali e dell’ATS e le risorse che questi soggetti

istituzionali investono nei percorsi di programmazione, per garantire risposte integrate.

11/40

Gli ambiti d’intervento in cui è necessaria l’integrazione sono quelli già richiamati dalla normativa

vigente a livello nazionale e regionale:

− i punti di accesso e di rilevazione dei bisogni;

− gli interventi di continuità assistenziale;

− il raccordo tra gli interventi di tipo domiciliare;

− gli interventi per le persone non autosufficienti;

− gli interventi per le persone con patologie in fase terminale, inabilità o disabilità

conseguenti a patologie cronico-degenerative;

− gli interventi a sostegno della genitorialità e la tutela minori;

− gli interventi d’inclusione sociale.

4.5 Realizzare interventi innovativi: promuovere le buone prassi e la progettazione minore

Un compito fondamentale degli Ambiti PLUS è accrescere la capacità di risposta delle istituzioni

nell’ambito locale, costruire appartenenze su progetti di intervento, favorire la collaborazione

responsabile e il coinvolgimento dei cittadini.

Nella programmazione 2018 – 2020, accanto a progetti e programmi di ambito territoriale esteso

volti a costruire gli interventi sociali stabili di una comunità, che coinvolgono una pluralità di

soggetti pubblici e privati e perseguono gli obiettivi prioritari definiti per il triennio, gli Ambiti PLUS

dovranno favorire anche una progettualità di piccole dimensioni.

Gli Ambiti PLUS assumono una posizione centrale quando riescono a costruire le infrastrutture

sociali di una comunità e a sostenere, allo stesso tempo, le autonomie di gruppi informali,

richieste di sostegno a piccole progettualità e di accompagnamento tecnico ad iniziative avviate.

Spesso si tratta di rispondere a domande progettuali molto differenziate presentate da cittadini,

associazioni, istituzioni pubbliche.

Anche con un finanziamento di piccole dimensioni, gli Ambiti PLUS possono assicurare un

sostegno, ad esempio, per un progetto scolastico (un laboratorio, il coinvolgimento delle famiglie,

occasioni d’incontro collettivo su temi sociali rilevanti), o per un’esperienza di abitare leggero e di

convivenza, per un progetto di un gruppo di vicini che intende organizzare un’attività di cura, per

assicurare un accompagnamento tecnico di un gruppo informale che sostiene persone in

difficoltà, per supportare interventi di prevenzione sulla generalità della popolazione.

Alle istituzioni pubbliche presenti in un ambito territoriale può essere assicurato un supporto per

coinvolgere persone e gruppi nell’erogazione dei servizi, per valutare la soddisfazione degli utenti,

per assicurare contributi tecnici ad alcune azioni, per cambiare atteggiamenti culturali, per evitare

12/40

che i gruppi decisionali si appiattiscano sulle posizioni delle persone più influenti e abbiano,

invece, risorse per l’ascolto e il coinvolgimento dei gruppi più marginalizzati, dei gruppi minoritari,

delle persone più silenziose.

Al finanziamento di questi “progetti minori” ciascun Ambito PLUS riserva una quota delle sue

risorse finanziarie e individua soluzioni organizzative adeguate per renderle operative.

6. Gli Ambiti territoriali e gli Enti gestori

L’esperienza maturata in questi primi dieci anni di gestione associata dei servizi alla persona ha

confermato il valore dell’approccio introdotto dal comma 1 dell’art. 15 della legge regionale

23/2005, che ha consentito di promuovere l’unitarietà di gestione tra tutti i Comuni del distretto

sanitario e l’integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei.

Questo approccio è, tuttavia, da potenziare e rafforzare, attraverso la valorizzazione delle

esperienze positive e il superamento delle criticità rilevate in questi anni.

La criticità principale evidenziata dal Coordinamento dei PLUS riguarda gli aspetti connessi alla

responsabilità amministrativo – contabile delle risorse attribuite agli Ambiti territoriali per la

gestione associata.

Nell’assetto attuale, l’Ufficio di Piano è il soggetto che svolge un ruolo tecnico e organizzativo,

programma, gestisce, monitora e valuta le azioni e gli interventi previsti nel PLUS, ma la

responsabilità amministrativa e contabile di tutte le risorse attribuite all’ambito PLUS è in capo ad

un unico ente locale capofila, con un significativo impatto sul suo bilancio.

Il nuovo sistema delle autonomie locali delineato dalla legge regionale 2/2016 "Riordino del

sistema delle autonomie locali della Sardegna”, offre un’occasione per il superamento delle

criticità sopra rappresentate. La legge individua, infatti, ambiti territoriali adeguati per la gestione

dei servizi in forma associata, consolidando le scelte anticipate nel settore sociale e

socioassistenziale dalla legge regionale 23/2005.

A partire dal 2018, gli Ambiti PLUS coincidono con gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) previsti dalla

legge regionale 2/2016, e i servizi integrati alla persona sono gestiti in forma associata attraverso

una Unione di Comuni che svolgerà la funzione di capofila per le Unioni appartenenti allo stesso

ATO.

L’anno 2017 è un anno di transizione, nel quale la gestione associata dei servizi è assicurata dai

25 ambiti PLUS esistenti, ai cui attuali enti gestori sono trasferite le risorse stanziate nel Fondo

regionale per i servizi integrati alla persona. Qualora nel corso del 2017 si dovesse procedere

all’avvio di nuovi servizi, gli uffici di piano valuteranno le soluzioni più idonee nel rispetto della

normativa vigente.

13/40

A seguito della definizione degli ATO, gli ambiti PLUS definiscono già nel 2017 la

programmazione sociale per il triennio successivo, e nel 2018 avviano le procedure per

assicurare l’offerta di servizi alla persona nel territorio di riferimento.

Rientra nell’autonomia degli Enti locali disegnare, in concreto, la nuova organizzazione delle

funzioni nell’Ambito PLUS, adottando un modello funzionale alla riduzione della spesa,

all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità degli interventi.

La struttura amministrativa responsabile della gestione associata, individuata dalla/e Unione/i di

Comuni di ciascun Ambito, esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati, con la

possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull’intero

ambito.

Attraverso una convenzione, gli Enti locali dell’Ambito delegano l’esercizio delle funzioni ad una

delle Unioni di Comuni partecipanti all’accordo, che opera in luogo e per conto degli enti

deleganti, di norma individuato nell’Unione dei Comuni capofila dell’Ambito territoriale sociale.

Devono essere definiti tutti i passaggi organizzativi con i quali la delega è strutturata, in modo che

siano ben fondate le modalità con le quali i soggetti deleganti mantengono la possibilità di

esercitare le funzioni di controllo e verifica, ma anche attribuendo un certo grado di autonomia alle

strutture associative evitando i passaggi amministrativi presso tutti gli Enti locali dell’ambito, che

determinerebbero rallentamenti nei procedimenti amministrativi e decisionali.

All’Ufficio unico del PLUS è affidata la competenza amministrativa e gestionale dei servizi sociali

gestiti in forma integrata per l’intero Ambito territoriale. I provvedimenti vengono adottati dal

dirigente dell’ufficio, che dispone delle risorse umane assegnate e delle risorse finanziarie

affidate, nel rispetto delle procedure definite dalle norme di riferimento e dai regolamenti locali.

All’Ufficio unico del PLUS è affidata la gestione delle risorse umane e finanziarie dell’intero

sistema locale dei servizi alla persona gestiti in forma associata, al fine di evitare duplicazioni di

interventi e frammentazione dell’attività amministrativa.

7. Il sistema di finanziamento dei PLUS nel triennio 2018 - 2020

7.1 La programmazione unitaria delle risorse

La legge regionale 23/2005 stabilisce che il sistema integrato dei servizi è finanziato con le risorse

stanziate dai Comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea. Inoltre, i soggetti

destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per l’erogazione

degli interventi secondo criteri di solidarietà e di progressività.

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Nel triennio 2018 – 2020 sarà orientata in modo più preciso la concorrenza delle risorse

provenienti dalle diverse fonti per valorizzare la diffusione della gestione associata dei servizi.

Come già detto nelle pagine precedenti, nel triennio 2018 -2020 le diverse fonti di finanziamento

trovano coerenza all’interno di un quadro unico di priorità strategiche e di obiettivi di servizio,

assicurando la continuità rispetto agli indirizzi del precedente triennio, il consolidamento dei

servizi e degli interventi già avviati, ma anche ambiti di nuove progettualità di interventi

d’innovazione sociale.

Il Consiglio regionale definisce con la legge di stabilità le risorse stanziate sul Fondo per il sistema

integrato dei servizi alla persona, con riferimento ad un ciclo triennale di programmazione.

Successivamente all’approvazione della legge, la Giunta regionale ripartisce le risorse tra i diversi

Ambiti territoriali secondo i criteri e le modalità descritti più avanti.

A seguito della comunicazione del riparto delle somme, ciascun ambito PLUS comunica alla

Regione la propria programmazione triennale dei servizi e le eventuali modificazioni ed

integrazioni approvate a seguito di mutate esigenze.

Le risorse del Fondo devono essere destinate alla realizzazione dei servizi definiti come prioritari

dalle Linee guida per il triennio 2018 -2020 (cfr. par. 4.2), gli enti gestori indicano nella propria

programmazione il complesso delle risorse che contribuiscono alla realizzazione del sistema

integrato dei servizi.

Per la programmazione 2018 - 2020, per continuare a sostenere pratiche più concrete di gestione

associata e di programmazione finanziaria unica, si pone il vincolo per tutti gli Ambiti territoriali di

dichiarare l’intera spesa sociale complessiva di ciascun Ente Locale, in termini di risorse proprie,

all’interno del Piano locale unitario dei servizi.

In particolare, il quadro finanziario di ciascun Piano locale unitario dei servizi dovrà essere

costruito come di seguito indicato:

• quota regionale assegnata dalla DG Politiche sociali

• cofinanziamento comunale complessivo pari ad almeno il 10% dell’assegnazione

regionale

• quota dell’ATS pari al 5% sul trasferimento regionale

• altre quote di finanziamento attribuite per le stesse finalità socio-assistenziali (quota

Fondo unico, finanziamenti comunitari, statali, regionali e comunali)

• eventuali residui non utilizzati derivanti da annualità precedenti sulla quota assegnata

dalla DG Politiche sociali

15/40

Il bilancio sociale approvato entro il 15 febbraio di ogni anno (art. 37 L.R. 23/2005) è trasmesso

dall’Unione dei Comuni capofila dell’Ambito PLUS alla Regione entro il 28 febbraio, al fine di

consentire agli uffici della Direzione generale delle Politiche sociali l’attribuzione delle quote di

finanziamento dell’anno successivo a quello rendicontato.

La Regione procede alle verifiche della rendicontazione rilevando eventuali economie di spesa

sull’assegnazione per l’anno (n-1), di cui tenere conto in sede di determinazione

dell’assegnazione per l’anno n.

Sulla base delle verifiche degli uffici regionali sulla programmazione triennale e sulla

rendicontazione, e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, la Giunta regionale ripartisce il

Fondo per il sistema integrato dei servizi tra i diversi ambiti secondo i criteri descritti più avanti.

Le eventuali somme non ripartite sono destinate sotto forma di premialità a favore di progetti

innovativi e ritenuti di particolare rilievo regionale.

A seguito della ripartizione del Fondo per il sistema integrato dei servizi, la Regione procede

all’impegno, alla liquidazione e al pagamento dell’assegnazione annuale destinata a ciascun

Ambito PLUS.

7.2 La programmazione finanziaria dei Piani Locali Unitari dei Servizi

La dotazione finanziaria complessiva dovrà essere utilizzata dagli Ambiti territoriali per il

finanziamento dell’intero sistema integrato di interventi e servizi sociali tenendo conto dei seguenti

fattori:

- la crescita della domanda di servizi e prestazioni da parte dei cittadini e dei nuclei

familiari;

- la necessità di dare continuità ai servizi attivati, potenziandoli;

- la necessità di rispondere a Obiettivi di servizio, che generano naturalmente vincoli di

risorse finanziarie per il loro conseguimento;

- il maggiore grado di integrazione sociosanitaria per alcuni percorsi di presa in carico di

soggetti fragili, tradizionalmente affidati per lunghi periodi alle strutture sanitarie, quali ad

esempio le persone sofferenti mentali stabilizzate, i minori e gli adulti con disabilità, gli

anziani non autosufficienti;

- la necessità prioritaria di strutturare al meglio il sistema di gestione associata dei servizi

con riferimento all’importanza di strutturare stabilmente l’Ufficio di Piano di Ambito

territoriale.

16/40

Nel quadro complessivo delle risorse finanziarie (scheda finanziaria) del Piano locale unitario dei

servizi, incluso il cofinanziamento proprio dei Comuni, ciascun Ambito territoriale potrà utilizzare

fino a un massimo del 5% del totale complessivo risultante dal quadro finanziario per ciascuna

annualità per destinarle al funzionamento dell’Ufficio di Piano e ad Azioni di sistema, intendendo,

per questo, esclusivamente il funzionamento della struttura tecnica a supporto del Coordinamento

Istituzionale e della gestione del Piano, dunque con esclusione dei costi per l’attivazione e il

funzionamento del Servizio Sociale Professionale, del Segretariato Sociale e di altri servizi e

interventi del cosiddetto “welfare d’accesso”, che rimangono di competenza dei singoli Comuni.

(vedi allegato 2)

7.2.a Gli indicatori di performance per il monitoraggio dei Piani locali unitari dei servizi

La Regione Sardegna – Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Direzione generale

delle politiche sociali – promuoverà l’elaborazione di un set minimo di indicatori di domanda, di

attività, di processo e di risultato necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione dei Piani

locali unitari dei servizi, con specifico riferimento ai servizi effettivamente attivati ed assicurati ai

cittadini, alle risorse utilizzate, al percorso di consolidamento della governance del sistema di

welfare locale.

L’Amministrazione regionale provvederà a fornirne adeguata comunicazione agli Ambiti in tempo

utile alla stesura della Relazione.

8. I criteri di ripartizione delle risorse tra gli Ambiti PLUS

La legge di stabilità definisce lo stanziamento del Fondo regionale per il sistema integrato dei

servizi da destinare agli Ambiti PLUS per la programmazione triennale degli interventi sociali da

gestire in forma associata, che vengono poi ripartiti dalla Giunta regionale tra gli Ambiti PLUS

secondo i seguenti criteri:

� il 35% sulla base di criteri dimensionali che tengano conto della complessità derivante

dalla organizzazione dei servizi in territori con maggiore densità demografica ovvero in

territori più estesi e morfologicamente non omogenei; in particolare, le risorse sono

ripartite sulla base dei coefficienti proporzionali all’incidenza della:

- popolazione residente sul totale della popolazione regionale 30%

- superficie territoriale sul totale della superficie regionale 5%

� il 10% sulla base dei coefficienti proporzionali alla incidenza del numero di nuclei familiari

rispetto al totale dei nuclei familiari residenti sul territorio regionale;

17/40

� il 20% sulla base del tasso di incidenza della popolazione minorile (0 -17 anni) sul totale

della popolazione residente in ciascun Comune;

� il 35% sulla base del tasso di incidenza della popolazione anziana (65 anni e oltre) sul

totale della popolazione residente in ciascun Comune; Una somma pari al 5% della quota

totale è destinata al finanziamento di progetti innovativi proposti dagli Ambiti PLUS e

valutati di particolare rilevanza perché rispondono a bisogni emergenti, o propongono

azioni innovative, o sono ritenuti buone prassi da riproporre anche in altri contesti

territoriali.

9. Gli Uffici di Piano

L’Ufficio di Piano ha rappresentato nel passato periodo di programmazione la principale struttura

organizzativa dedicata alla gestione del Piano locale unitario dei servizi.

Nel triennio di programmazione 2018 – 2020 l’Ufficio di Piano assume un ruolo più marcatamente

tecnico, volto a formulare, gestire, monitorare e valutare le azioni e gli interventi previsti nel Piano

locale unitario dei servizi, alla cui stesura partecipa con un ruolo attivo e propositivo.

La destinazione di risorse umane in numero congruo rispetto alle competenze attribuite è punto

qualificante l’azione amministrativa del governo locale del sistema sociale e sociosanitario, e

fattore essenziale di efficacia del processo di innovazione.

Si rende oggi sempre più necessario ed imprescindibile ottimizzare gli aspetti organizzativi, di

coordinamento e di gestione dei servizi in capo all’Ufficio di Piano. È indispensabile costruire un

Ufficio di Piano idoneo a rispondere in maniera più puntuale al nuovo sistema di governance

associata. Deve configurarsi come una struttura con una dotazione di risorse professionali e

finanziarie adeguate per qualità, dimensionamento e continuità ai compiti affidati e al modello

organizzativo individuato.

9.1 Gli elementi caratterizzanti l’Ufficio di Piano

Nel nuovo triennio di programmazione, l’Ufficio di Piano si caratterizza per i seguenti aspetti:

9.1.a Autonomia funzionale

9.1.b Stabilità ed esclusività

9.1.c Responsabilità chiara ed individuabile

9.1.d Raccordo stretto con gli Enti associati dell’Ambito

18/40

9.1.a Autonomia funzionale

L’Ufficio di Piano deve essere una struttura funzionalmente autonoma attraverso la quale l’Ambito

predispone, nel rispetto della normativa vigente, in nome proprio e per conto degli Enti associati,

tutti gli adempimenti e le attività necessarie all’attuazione del Piano locale unitario dei servizi e

delle altre progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario.

Le figure professionali assegnate all’Ufficio di Piano devono godere di ambiti di azione autonoma

di cui possono e devono rispondere, con chiare responsabilità. Ciò significa operare su un doppio

livello: da una parte, la pianificazione strategica degli obiettivi da raggiungere e dei servizi da

erogare; dall’altra, l’autonomia e la responsabilità operativa nel gestire le risorse per raggiungere

quanto concordato tra gli Enti dell’Ambito.

L’Ufficio di Piano non è gerarchicamente sovraordinato ai Servizi sociali professionali dei singoli

Comuni, ma è preposto al coordinamento funzionale di tutti i Servizi, e assicura la fluidità degli

snodi procedurali e dei flussi informativi.

Esso è costituito da un gruppo ristretto di persone con competenze adeguate che dedichino un

tempo continuativo alle funzioni di programmazione e progettazione, comprensive delle attività di

monitoraggio e valutazione, di gestione tecnica e amministrativa, contabili e finanziarie.

9.1.b Stabilità ed esclusività

La struttura dell’Ufficio di Piano deve essere rafforzata in tutti gli Ambiti attraverso una maggiore

stabilità organizzativa. È necessario, pertanto, che le persone assegnate all’Ufficio di Piano

esercitino questa attività in via esclusiva, senza ricorrere sistematicamente alle prestazioni

aggiuntive o al lavoro straordinario, che non offre continuità al funzionamento dell’Ufficio, ne

rallenta l’operatività e ne riduce l’efficacia e la responsabilizzazione rispetto al conseguimento

degli obiettivi.

L’esclusività può essere garantita attraverso la formula del comando a 36 ore settimanali, se si

tratta di personale interno degli Enti che fanno parte dell’Ambito territoriale, o con personale

esterno alla pubbliche amministrazioni coinvolte, individuato con procedure di evidenza pubblica

per garantire la presenza di tutte le competenze necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di

Piano e di cui i Comuni non hanno disponibilità interna, e nel rispetto dei vincoli del Patto di

stabilità interno e del tetto per la spesa del personale.

9.1.c Responsabilità chiara ed individuabile

19/40

Nell’Ufficio di Piano devono essere individuate le responsabilità e definiti i compiti, in una logica di

valorizzazione della competenza tecnica dei componenti.

Il responsabile dell’Ufficio di Piano deve coordinare in modo continuativo il lavoro dell’équipe, ed è

opportuno che sia un dirigente o responsabile di una struttura amministrativa dell’Ente Capofila,

con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

È fondamentale che non ci sia sovrapposizione, ma netta distinzione con l’attività del Servizio

sociale professionale e del Segretariato sociale, attività distinte rispetto a quelle dell’Ufficio di

Piano.

9.1.d Raccordo stretto con gli Enti associati dell’Ambito

L’Ufficio di Piano mantiene uno stretto raccordo con i Comuni e le Unioni di Comuni associati

nell’Ambito PLUS fornendo informazioni e aggiornamenti sull’attività svolta, documentazione utile

agli operatori amministrativi che dovranno garantire in ciascun comune un servizio di segretariato

sociale e di prima informazione al cittadino e di Servizio sociale professionale coordinato a livello

di Ambito territoriale.

I dipendenti dei singoli Comuni, in particolare assistenti sociali e coloro che operano nell’area

finanziaria, dovranno collaborare per fornire tutta la documentazione e rendicontazione delle

attività sociali a titolarità propria, oggetto di programmazione, rendicontazione e monitoraggio nel

Piano locale unitario dei servizi.

Ai fini di un corretto ed efficace raccordo con gli uffici dei singoli Comuni è opportuno definire, sia

in sede di Convenzione per la gestione associata, sia in sede di Regolamento dell’Ufficio di piano,

reciproci obblighi nonché la tempistica con cui devono essere assolti, in attuazione del principio di

leale collaborazione e di corresponsabilità nell’efficace ed efficiente attuazione dei servizi sul

territorio.

Poiché l’Ufficio di Piano rappresenta la sede dell’integrazione tra le policies di intervento e

presidio dell’integrazione sociosanitaria, è necessario che sia definito adeguatamente il rapporto

tra l’Ufficio di Piano e l’ATS per garantire che, rispetto alle funzioni ad esso assegnate, ed in

particolare per quelle di programmazione territoriale e di monitoraggio e verifica, l’ufficio si

configuri come punto di snodo e collegamento anche con le strutture tecniche dell’ATS.

20/40

9.2 Le funzioni dell’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano opera sulla base degli indirizzi politico-amministrativi e degli obiettivi definiti dalle

Unioni di Comuni dell’ambito e dall’ATS, e si avvale della collaborazione di tutti i soggetti pubblici

e privati presenti nella comunità. Promuove in termini operativi l’integrazione sociale e sanitaria e

la regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi nell’Ambito.

Nel rispetto dell’indirizzo fornito in sede di approvazione del PLUS, promuove periodicamente

momenti di confronto con i referenti tecnici degli altri Enti pubblici che operano sul territorio, al fine

di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di integrazione delle politiche.

Svolge le funzioni di convocazione, predisposizione concordata degli ordini del giorno,

preparazione e diffusione del materiale istruttorio, registrazione delle presenze, verbalizzazione

degli incontri e approvazione dei verbali.

L’équipe dell’Ufficio di Piano definisce gli aspetti di contenuto degli atti attraverso cui vengono

affidati e gestiti i servizi in forma associata, la cui gestione amministrativa è svolta dall’Ente

capofila individuato dall’Associazione di Unioni di Comuni e Comunità montane dell’Ambito.

Le funzioni strategiche svolte dall’Ufficio di Piano sono essenzialmente tre:

a) Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di:

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale

- ricognizione e mappatura dell’offerta di servizi

- gestione dei processi partecipativi

- predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi

- progettazione degli interventi

- analisi dei programmi di sviluppo

- monitoraggio dei programmi e degli interventi

- valutazione e verifica di qualità dei servizi e degli interventi

b) Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di:

- supporto tecnico alle attività istituzionali

- attività di regolazione del sistema

- gestione delle risorse umane

- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi,

regolamenti, provvedimenti di autorizzazione, ecc.)

- facilitazione dei processi di integrazione

21/40

c) Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di predisposizione del bilancio

sociale di cui all’art. 37 della LR 23/2005:

- gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di Piano

- gestione finanziaria del Fondo unico di Ambito

- gestione delle risorse finanziarie comunali, regionali, nazionali e comunitarie e

relativa rendicontazione

- gestione dei rapporti con gli Uffici finanziari degli Enti associati

- gestione della fase di liquidazione della spesa

- controllo di gestione del PLUS.

9.3 La composizione degli Uffici di Piano

L’Ufficio di Piano deve essere capace di condurre una regia complessiva, rapportandosi con il

livello politico istituzionale, con le amministrazioni che fanno parte dell’Ambito, con le risorse

dell’associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale, delle imprese e dei cittadini

anche in forma non associata.

Nella definizione dell'assetto organizzativo dell’Ufficio di piano, le amministrazioni dell’Ambito si

impegnano ad individuare l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane e delle

risorse economiche necessarie per il personale acquisito dall'esterno. Alle Unioni di Comuni e

all’ATS che mettono a disposizione propri operatori è riconosciuta la quota economica

corrispondente alla prestazione lavorativa effettuata dal personale destinato. Le eventuali figure

professionali esterne necessarie sono acquisite attraverso procedure di evidenza pubblica.

Il funzionamento degli Uffici di Piano è assicurato dalla quota del Fondo regionale per il sistema

integrato dei servizi destinata alla realizzazione del sistema integrato dei servizi o dalle altre fonti

di finanziamento comunitario e nazionale disponibili.

L’Ufficio di Piano è composto dalle seguenti figure:

� 1 Coordinatore

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato dalla Conferenza di programmazione. Ha

esperienza e competenza nel settore della programmazione e gestione dei servizi alla persona e

può essere individuato tra il personale dei Comuni o dell’ATS o acquisito dall’esterno tramite

procedura di evidenza pubblica.

Ha un ruolo di direzione e coordinamento dell’Ufficio di Piano, svolge funzioni di rappresentanza

dell’Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni.

Assicura la propria presenza almeno due giorni alla settimana.

22/40

� Tre responsabili, uno per ognuna delle seguenti funzioni:

- funzione di programmazione e progettazione

- funzione di gestione tecnica e amministrativa

- funzione finanziaria e contabile

I responsabili delle tre funzioni si rapportano con i Servizi sociali professionali dei Comuni

dell’Ambito, che individuano un referente per i rapporti con l’Ufficio.

Le modalità di affiancamento, di consulenza e di raccordo tra l’Ufficio di Piano e i referenti è

definito nel Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano. Nello stesso regolamento sono

stabiliti i criteri di selezione del coordinatore e delle altre figure assegnate all’Ufficio, le forme di

contrattualizzazione, le eventuali indennità onnicomprensive, le modalità di raccordo funzionale

con le altre risorse umane dei Comuni e con gli Uffici dell’Ente capofila.

I tre responsabili sono assegnati a tempo pieno all’Ufficio di Piano.

� 1 Referente dell’ATS

Viene individuato e proposto dall’ATS tra il personale con esperienza nella programmazione e

gestione di interventi socio sanitari integrati, e nominato dalla Conferenza di programmazione.

Assicura il raccordo tra l’Ufficio di Piano e l’ATS per l’effettiva attuazione dell’integrazione

sociosanitaria.

Assicura la propria presenza almeno un giorno alla settimana.

10. I soggetti istituzionali della programmazione

10.1 La Provincia e la Città metropolitana

La legge regionale 23/2005 attribuisce alla Provincia un ruolo centrale nel sistema integrato dei

servizi. La Provincia “concorre alla programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla

persona” (art. 7 comma 1 della) e cura l'iter di convocazione della Conferenza di programmazione

e nell'approvazione del PLUS (art.21). A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 2/2016, le

competenze riferite alle Provincie si intendono estese anche alla Città metropolitana.

Funzioni di accompagnamento

La Provincia/Città metropolitana svolge il suo ruolo attraverso le seguenti funzioni di

accompagnamento:

a) Promozione ed attivazione dei Tavoli di confronto

23/40

L’azione di promozione e attivazione dei Tavoli di confronto interistituzionali e interdistrettuali

svolta dalla Provincia/Città metropolitana si esplica attraverso la realizzazione di opportunità e

luoghi di confronto e scambio per gli attori sociali dei PLUS.

I Tavoli svolgono la funzione di spazi di confronto e scambio fra i territori, che vengono in questo

modo facilitati a dialogare sulle diverse questioni inerenti la programmazione, con il fine di

costruire scelte più ponderate, omogenee e coerenti ad una logica territoriale di area vasta.

b) Rapporto annuale sullo stato di attuazione dei PLUS

La Provincia/Città metropolitana redige annualmente un rapporto sullo stato di attuazione dei

PLUS in cui sono riportati lo stato di realizzazione degli interventi programmati, l’andamento della

spesa, i risultati conseguiti, basati su un sistema di evidenza delle azioni promosse, dei progetti e

delle sperimentazioni eventualmente attivate, compresa la ricognizione delle buone pratiche.

Le Province/Città metropolitana sono responsabili della predisposizione del Profilo d’Ambito nella

fase di predisposizione del PLUS e dei successivi aggiornamenti e approfondimenti conoscitivi

assicurando, sulla base di un’analisi dei bisogni, un accesso organico e coordinato a dati e

conoscenze a livello sovra territoriale.

La Provincia/Città metropolitana presenta il profilo d’Ambito alla Conferenza di programmazione

almeno tre mesi prima della scadenza della approvazione del PLUS.

Il Profilo d’Ambito è un documento che offre una rappresentazione sintetica delle principali

caratteristiche demografiche e sociali, dell’offerta di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

disponibili sul territorio di riferimento ed è lo strumento indispensabile per la programmazione e la

gestione integrata del sistema di servizi e interventi.

Fanno parte del Profilo d’Ambito i dati relativi alla struttura demografica, alle caratteristiche

sociografiche di base della popolazione, al sistema della domanda e dell’offerta dei servizi.

È utile e opportuno che ogni sezione del Profilo d’Ambito si concluda con un riepilogo sintetico dei

risultati ritenuti più rilevanti in termini di particolarità e specificità del territorio, di mutamento in atto

o previsto, e di situazioni che rappresentano emergenze sociali.

Per quanto riguarda le indicazioni per la costruzione dei Profili d’Ambito si rimanda all’allegato 4 in

cui sono contenuti sia indirizzi di carattere generale, che ogni territorio potrà sviluppare secondo

le risorse attivabili, sia indicazioni specifiche di elementi conoscitivi necessari che tutti i territori

dovranno inserire nel PLUS.

10.2 Il Comune

In attuazione del principio di sussidiarietà, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative

relative alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni

eventuale altra funzione delegata dalla Regione. Ciò, nell’ambito degli accordi assunti in sede di

24/40

Conferenza di programmazione per la realizzazione in forma associata degli interventi del sistema

integrato dei servizi alla persona.

I Comuni garantiscono all’interno del PLUS le competenze ad essi assegnate dall’art. 6 della

legge regionale 23/2005.

11. Il Piano Locale Unitario dei Servizi

11.1 Il processo di costruzione partecipata del Piano Locale Unitario dei Servizi

Uno dei principali indicatori di efficacia per un sistema locale di servizi è dato dall’intensità e dalla

qualità delle relazioni tra gli attori, elemento capace di agevolare i processi e garantirne nel tempo

la sostenibilità, generando capitale sociale, diffusione della cultura della legalità e tutela dei beni

comuni. Questo aspetto non va sottovalutato, anche in sede di valutazione dell’impatto che un

Piano locale unitario dei servizi ha su un territorio, in ordine alla capacità di mobilitare risorse per

obiettivi condivisi di crescita e di sviluppo “per il libero sviluppo della persona umana e la sua

partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale”, come

sancito dall’art. 1 della legge regionale 23/2005.

Gli Enti locali svolgono, pertanto, un ruolo attivo nel sostegno ai processi di cittadinanza attiva

lungo l’intero ciclo di vita del Piano locale unitario dei servizi. Da parte loro, i diversi soggetti

chiamati a collaborare alla costruzione del sistema devono assumere questo compito in modo

responsabile, adottando comportamenti coerenti con la portata della sfida cui vengono chiamati,

che è quella di essere coprotagonisti di decisioni rilevanti per il futuro dei servizi della propria

comunità.

Con riferimento alla fase di stesura del PLUS, gli Uffici di Piano devono:

a) pubblicare l’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del

Piano, ovvero dei relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità;

b) istituire il tavolo di progettazione partecipata, eventualmente articolato per ambiti tematici o

aree di intervento, assicurandone il corretto funzionamento, in termini di periodicità degli

incontri, modalità di convocazione, verbalizzazione delle decisioni assunte, in ciascuna delle

fasi di predisposizione, attuazione e valutazione del Piano, attraverso l’adozione di un

apposito regolamento; in sede di predisposizione del Piano locale unitario dei servizi, il

verbale dell’esito della concertazione deve essere obbligatoriamente allegato al Piano con la

esplicita indicazione della posizione assunta dalle parti.

A partire dal triennio di programmazione 2018 -2020 si richiede anche che ciascun Ufficio di

Piano dia conto degli esiti complessivi del processo partecipato, con i contributi accolti,

25/40

rielaborati o rigettati provenienti dalle organizzazioni del Terzo settore e di rappresentanza

della cittadinanza attiva;

11.2 I contenuti e la struttura del Piano Locale Unitario dei Servizi

Gli Ambiti territoriali sociali redigono il Piano locale unitario dei servizi, in modo da illustrare

compiutamente la lettura partecipata e condivisa dei principali bisogni sociali e delle principali

criticità nell’organizzazione delle rete dei servizi, le azioni atte a superare queste criticità e le

azioni innovative, l’articolazione della rete dei servizi per Obiettivi di servizio, la composizione

della dotazione finanziaria di Piano e l’ottimale allocazione delle risorse disponibili per ciascun

obiettivo di servizio e per le azioni innovative eventualmente inserite nel PLUS.

Per accrescere il livello di omogeneità, di comparabilità e la capacità di monitoraggio e

valutazione dei documenti di Piano per tutti gli Ambiti territoriali a livello regionale, l’allegato 1 a

questo documento riporta l’indice di riferimento per la struttura da dare al PLUS, in modo che lo

stesso rechi gli elementi di analisi e di proposta, gli strumenti di monitoraggio, le tipologie di

azione, il cronoprogramma e gli assetti organizzativi indispensabili per la configurazione del

sistema di welfare dell’Ambito territoriale da realizzare nel triennio 2018-2020.

Per ciascun capitolo sono, inoltre, indicati i documenti da allegare per la completezza del PLUS,

per favorire una piena e trasparente leggibilità alle comunità locali del documento e per assicurare

che il Piano sia accompagnato da tutti gli strumenti operativi (regolamenti unici di Ambito,

protocolli operativi, assetti organizzativi, quadri finanziari, ecc..) utili all’effettiva attuazione degli

interventi.

11.3 Il percorso di adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi

La legge regionale 23/2005, all’art. 21, ha previsto lo strumento della Conferenza di

programmazione per l’approvazione del Piano locale unitario dei servizi, attraverso l’Accordo di

programma.

La Conferenza di programmazione è partecipata dalle Unioni di Comuni dell’Ambito, dall’ATS

competente e dall’Amministrazione provinciale/Città metropolitana di riferimento.

Il compito della Conferenza è, dunque, quello di garantire, attraverso un unico consesso, la

confluenza delle volontà delle singole amministrazioni ed il contestuale esame degli interessi

pubblici coinvolti. Il provvedimento finale concordato sulla base degli assensi espressi in

Conferenza sostituisce, dunque, le determinazioni delle amministrazioni partecipanti.

26/40

L’indizione della Conferenza spetta normalmente all’Amministrazione cui compete l’adozione del

provvedimento finale; l’indizione, tuttavia, può essere anche sollecitata dai privati ovvero dalle

altre Amministrazioni coinvolte.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida regionali 2018-2020 approvate da parte della

Giunta Regionale, dunque, l’Ambito territoriale provvede alla redazione del Piano locale unitario

dei servizi, indicendo la Conferenza di programmazione per la sua approvazione e trasmettendo

la proposta di Piano locale unitario dei servizi agli Enti aventi diritto alla partecipazione alla

Conferenza.

Nei 15 giorni (elevabili ad un massimo di 30 per provvedimenti di particolare complessità)

successivi alla ricezione della richiesta di indizione, espletata la fase istruttoria, viene convocata

la Conferenza di programmazione.

27/40

Allegato 1 - Contenuti e struttura del Piano Locale Unitario dei Servizi

Indice del Piano locale unitario dei servizi

INTRODUZIONE

IL CICLO DI VITA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA. DAL II AL III CICLO DI PROGRAMMAZIONE

IL PERCORSO DI CONCERTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA

ALLEGATI

- copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore

- copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione con le OO.SS. e sintesi dei verbali delle riunioni del tavolo di concertazione

- prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi (proposta accolta, rigettata, rielaborata)

- protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del PLUS

- elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti

CAP. I – ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO E DEL SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI

1.1 DINAMICHE DEMOGRAFICHE E EVOLUZIONE DELLA DOMANDA SOCIALE

1.2 LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DI SERVIZI SOCIALI, SOCIOEDUCATIVI E SOCIOSANITARI

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento I servizi a titolarità pubblica e i servizi privati convenzionati Punti di forza e di criticità nella dotazione attuale; maggiori fabbisogni

1.3 L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL WELFARE TERRITORIALE TRA

IL 2014 E IL 2016

1.4 L’ATTUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI

1.5 BUONE PRATICHE E CANTIERI DI INNOVAZIONE AVVIATI

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ALLEGATI

- Quadri riassuntivi della spesa sociale 2010/2012 dei Comuni con attestazione - Quadro riassuntivo dei servizi attivati dall’Ambito nel PLUS 2010-2012 (su format regionale)

CAP. II – LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER UN WELFARE LOCALE INCLUSIVO

2.1 LA STRATEGIA DELL’AMBITO TERRITORIALE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE

I servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi Il sostegno della genitorialità e la tutela dei diritti dei minori La cultura dell’accoglienza e il contrasto delle marginalità sociali I servizi e gli interventi per le povertà estreme e per il contrasto delle nuove povertà La rete dei servizi per la presa in carico integrata delle non autosufficienze Il contrasto del maltrattamento e della violenza La prevenzione delle dipendenze patologiche

2.2 QUADRO SINOTTICO: OBIETTIVI DI SERVIZIO PER UN WELFARE SOSTENIBILE

2.3 IL RACCORDO TRA LA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA E LE RISORSE AGGIUNTIVE

Le azioni da realizzare con il Piano ……………………..

Le azioni da realizzare con il Piano ……………………..

Le azioni da realizzare con il Fondo …………………….

…………………………………………………………………….

I progetti speciali (……………………………)

ALLEGATI

- Piano di Intervento ………………………..

- Piano di Intervento ……………………….

- Accordo di Programma ………………………………

CAP. III – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

3.1 LA COMPOSIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMBITO

3.1.1 Le risorse ordinarie (FN__, FN_, FG__)

3.1.2 Le risorse aggiuntive (FSC, PAC)

3.1.3 Il cofinanziamento con risorse proprie dei Comuni

3.1.4 La spesa sociale totale dei Comuni

3.1.5 Attività di monitoraggio fisico e finanziario del Piano locale unitario dei servizi

ALLEGATI

Schede di programmazione finanziaria (su format regionale)

CAP. IV – GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE

29/40

4.1 LE SCELTE STRATEGICHE PER L’ASSETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO DELL’AMBITO

(MAX 10 PAGINE)

Il percorso di associazionismo intercomunale: scelta della forma giuridica, ruolo dell’Ente capofila, sistema degli obblighi e degli impegni reciproci

L’Ufficio di Piano: dotazione di risorse umane, ruoli e funzioni, i flussi informativi ed i nessi procedurali tra UdP e Comuni, azioni di potenziamento

Le connessioni funzionali tra UdP, Servizio sociale professionale e welfare d’accesso

4.2 LA GOVERNANCE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Il ruolo degli altri soggetti pubblici

Il consolidamento dei rapporti con l’ATS e il Distretto Sociosanitario

Il ruolo della cittadinanza sociale

ALLEGATI1

- Convenzione (art. 30 del D.Lgs. 267/2000) ovvero Statuto del Consorzio (art.31 del D.Lgs. n. 267/2000)

- Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale

- Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano

- Regolamento unico per l’affidamento dei servizi

- Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni

- Regolamento di gestione del Fondo unico d’Ambito (Regolamento contabile)

CAP. V – LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI PIANO

5.1 LE SCHEDE DI PROGETTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI E GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

(su format regionale)

2.3.4 La Relazione Sociale di Ambito territoriale

In applicazione di quanto disposto dalla legge regionale 23/2005, art. 37, entro il 15 febbraio di ogni anno

“i comuni associati e le aziende sanitarie locali approvano il bilancio sociale delle politiche e degli

interventi realizzati”, corredato da rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati

conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate, e sono chiamati a presentarlo alla Regione,

secondo l’indice dato dalle strutture regionali preposte, al fine di illustrare analiticamente e

compiutamente i risultati conseguiti rispetto agli interventi programmati per ciascuna annualità di Piano.

1 I regolamenti richiesti devono essere allegati al Piano locale unitario dei servizi 2017-2019, sia nel caso di revisione e modifica alle precedenti versioni al fine di

adeguarli al nuovo Documento, sia nel caso di adozione ex-novo di strumenti in grado di rispondere in modo più puntuale e coerente ai fabbisogni espressi dai nuovi assetti organizzativi e dal sistema delle domande sociali espresse dalla comunità locale.

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Allegato 2 – Relazione sociale d’Ambito

Indice della Relazione Sociale Annuale di Ambito territoriale

1. L’Ambito come comunità: un profilo

1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche della popolazione

(inserire i dati aggiornati, ove possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, evidenziando le eventuali differenze, anche in termini di aggiornamento di serie storiche, rispetto al quadro delineato nella precedente Relazione Sociale).

1.2 I principali indicatori della domanda di servizi e prestazioni sociali (indicatori su accessi a Segretariati sociali e PUA, indicatori su liste di attesa, indicatori su domande per le principali prestazioni, ecc.)

(inserire un’elaborazione ragionata e commentata dei dati rilevati con la “Scheda di rilevazione per relazione sociale d’Ambito” che evidenzi l’evoluzione degli stessi rispetto all’anno precedente o, ove disponibile, in termini di serie storica)

2. La mappa locale dell’offerta di servizi sociosanitari

2.1 I servizi e le prestazioni erogate nell’ambito del Piano locale unitario dei servizi (risultati conseguiti al 31.12)

(descrivere i servizi e le prestazioni erogate nell’ambito del Piano sociale di zona, in continuità con quanto esposto nella Relazione sociale dell’anno precedente e utilizzando gli indicatori di attività rilevati con la “Scheda di rilevazione per relazione sociale d’Ambito”)

2.2 La dotazione infrastrutturale dell’Ambito territoriale

(aggiornare, ove necessario, la complessiva articolazione territoriale delle istituzioni, dei servizi educativi, socio-sanitari descritta nella Relazione sociale dell’anno precedente e commentare la dotazione infrastrutturale sociale del territorio pubblica e privata in via di realizzazione mediante i programmi di investimento finanziati mediante l’Asse III del P.O. FESR 2007/2013)

2.3 L’integrazione con le politiche sanitarie, della casa, le politiche attive del lavoro e dell’istruzione.

(indicare se e con quali modalità siano stati definiti, nell’anno di riferimento, atti di intesa formali o prassi operative informali (esperienze operative) con altre politiche territoriali, con particolare riferimento all’area dell’integrazione socio-sanitaria)

3. Mappe del capitale sociale

3.1 Le risorse solidaristiche e fiduciarie del territorio: Terzo settore, Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale – Le altre forme associative (culturali, di tempo libero, civiche, religiose, sportive…)

(aggiornare, ove necessario, la complessiva articolazione del sistema di risorse solidaristiche e fiduciarie del territorio indicate nella precedente Relazione sociale e descrivere se e con quali prassi, modalità e procedure l’Ambito territoriale ha promosso azioni per il sostegno attivo allo sviluppo del capitale sociale nella comunità locale)

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4. Esercizi di costruzione della governance del Piano locale unitario dei servizi

4.1 Punti di forza e di debolezza del livello raggiunto di governance del territorio

(indicare le forme e gli strumenti individuati per gestire la governance allargata del territorio: livello intercomunale, rapporti con ATS, Provincia/Città metropolitana, altri enti territoriali. Per l’elaborazione di questo paragrafo l’Ambito territoriale potrà utilizzare le informazioni raccolte con il questionario sulla governance, aggiornate rispetto a quelle fornite l’anno precedente)

5 L’attuazione del Piano locale unitario dei servizi e l’utilizzo delle risorse finanziarie

5.1 Rendicontazione al 31.12.2016

(commento ragionato dei dati finanziari di spesa e delle operazioni contabili inseriti nelle schede di rendicontazione)

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Allegato 3 – Schede finanziarie del Piano locale unitario dei servizi

Foglio 1 – Budget complessivo del PLUS

Riassume il plafond complessivo a disposizione dell’Ambito territoriale per comporre la

programmazione dei servizi, con particolare riferimento alle seguenti fonti di finanziamento:

- risorse residue di stanziamento rivenienti da precedenti annualità di finanziamento del PLUS;

- risorse nazionali trasferite (F. . . ., F. . .);

- risorse regionali trasferite (F. . . ., F. . . .);

- risorse PAC Servizi di Cura per i piani di intervento Anziani e Infanzia

- risorse comunali

- risorse dell’ATS

- altre risorse pubbliche e private (da dettagliare nel relativo campo note).

Foglio 2 – Scheda di Programmazione finanziaria

Dà conto per ogni singolo intervento delle relative fonti di finanziamento, che ogni Ambito

comporrà tenendo conto delle finalizzazioni di ogni fondo.

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Foglio 3 – Scheda di attestazione della spesa sociale comunale

Consente l’attestazione della spesa sociale media in termini di risorse proprie comunali da parte

di tutti i Comuni di ciascun Ambito territoriale per il triennio 2014-2016.

Foglio 4 – Scheda di attestazione della spesa sociale storica

Consente l’attestazione per ciascun Comune in merito al mantenimento della spesa sociale

storica.

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Allegato 4 – Schema per la redazione del profilo d’Ambito

Il Profilo d’Ambito si articola nelle le seguenti sezioni:

a. La rilevazione dei bisogni del territorio

a.1 La struttura del territorio

a.2 I bisogni emergenti dal profilo demografico

a.3 I bisogni emergenti dal profilo sociale, socio sanitario, epidemiologico

b. Il sistema dell’offerta di servizi e interventi

c. Le risorse impiegate

a. La rilevazione dei bisogni del territorio

a.1. La struttura del territorio

Descrivere sinteticamente le caratteristiche geografiche del territorio dell’Ambito, con riferimento

alle specificità morfologiche fondamentali che influenzano lo sviluppo dell’attività economica e le

relazioni di scambio.

Descrivere la distribuzione della popolazione sul territorio e la tipologia di insediamenti urbani

presenti.

Descrivere le caratteristiche fondamentali del sistema economico locale (per settori e attività

prevalenti o tipiche).

Sottolineare la presenza di attività economiche tipiche, la cui salvaguardia e promozione può

essere importante sotto il profilo strettamente economico o sotto quello della promozione della

cultura e delle tradizioni locali.

Descrivere sinteticamente le caratteristiche del sistema viario e dei trasporti locale e provinciale e

connessioni interprovinciali con i principali centri urbani. Va posto in evidenza lo stato

dell’integrazione fra struttura, qualità e fruibilità dei trasporti e distribuzione e accessibilità dei

servizi.

a.2. I bisogni emergenti dal profilo demografico

La descrizione delle caratteristiche demografiche dell’Ambito dovrà essere effettuata tenendo

conto della necessità di evidenziare soprattutto gli aspetti che incidono maggiormente sul

fabbisogno di servizi specifici. Si tratta quindi di far emergere principalmente la struttura per età

della popolazione e la composizione dei nuclei familiari e dei nuclei conviventi, oltre ai flussi

migratori e alle loro trasformazioni nel tempo.

a.3 I bisogni emergenti dal profilo sociale, socio-sanitario, epidemiologico

Il profilo sociale deve essere costruito sulla base sia di dati quantitativi che di approfondimenti

qualitativi specifici, al fine di fornire informazioni utili per le attività di programmazione.

Si tratta quindi di ricostruire il quadro territoriale per quanto riguarda:

1. l’istruzione:

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· numero di studenti per ordine e grado

· offerta scolastica e formativa (istituti presenti sul territorio)

· progetti in essere di collaborazione fra istituti scolastici e servizi sociali

2. il lavoro

· percentuale di disoccupati per fasce di età e sesso

· numero di persone iscritte ai centri per l’impiego

· percentuale di pensioni minime sul totale pensioni

3. il tessuto imprenditoriale (verificare presso le Camere commercio l’eventuale disponibilità di

dati):

· numero di imprese per settore e dimensione

· numero di partite iva individuali

4. la cooperazione sociale:

· numero di cooperative sociali per settore

· addetti nella cooperazione sociale

· progetti di incentivazione o supporto alla cooperazione sociale

b. Il sistema dell’offerta di servizi e interventi

Per ogni macro area di servizi devono essere costruite delle tabelle di sintesi che illustrino le

dimensioni dell’offerta reale. La classificazione delle aree di intervento deve fare riferimento a

sistemi di denominazione e classificazione standard. E’ quindi utile fare riferimento al modello di

nomenclatore nazionale, prevedendo le seguenti macrocategorie, entro le quali ciascun territorio

potrà ricondurre gli specifici servizi, interventi e progetti e strutture in essere e programmati.

Il nomenclatore nazionale individua 10 aree di intervento a cui possono essere applicate le voci

della classificazione.

Esse sono: Famiglia, Minori; Giovani; Anziani; Disabili; Dipendenze; Salute mentale; Immigrati;

Emarginazione e disagio adulti; Multiutenza.

Macrocategorie di classificazione (in base al nomenclatore nazionale, a cui si può fare riferimento

per il dettaglio interno ad ogni categoria)

1. Segretariato sociale, informazione e consulenza per l’accesso alle reti dei servizi

2. Prevenzione e sensibilizzazione

3. Pronto intervento sociale

4. Attività di servizio sociale professionale

5. Integrazione sociale

6. Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all’inserimento lavorativo

7. Interventi volti a favorire la domiciliarità

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8. Servizi di supporto

9. Centri e strutture semiresidenziali

10. Strutture comunitarie residenziali

11. Trasferimenti in denaro per il pagamento di interventi e servizi

Le tabelle devono contenere i seguenti dati e indicatori (laddove aderenti alla specificità

organizzative e di contenuto del servizio):

•Numero di servizi/presidi/interventi e loro distribuzione territoriale

•Numero posti autorizzati

•Numero utenti nell’anno

•Numero prestazioni erogate nell’anno

•Numero persone in lista d’attesa al 31/12 di ciascun anno

•Presenza di servizi/presidi/interventi del settore privato o privato sociale


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