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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates :

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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates : aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma. L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates : - PowerPoint PPT Presentation
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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates: aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates: aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete
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Page 1: L’internazionalizzazione delle imprese italiane e  la gestione degli  expatriates :

L’internazionalizzazione delleimprese italiane e

la gestione degli expatriates:aspetti di criticità per le aziende

5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma

L’internazionalizzazione delleimprese italiane e

la gestione degli expatriates:aspetti di criticità per le aziende

5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma

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Agenda

1.Strutture contrattuali: Distacco / trasferimento / trasferta

2.Residenza fiscale e tassazione dei redditi

3.Gestione previdenziale e assistenziale

4.La gestione del personale espatriato e le politiche di neutralità fiscale

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Strutture contrattuali - cenni Trasferta: temporanea assegnazione ad una diversa unità

produttiva (business trip)

Trasferimento: modifica definitiva del luogo di prestazione lavorativa (permanent transfer)

Distacco: si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (secondment/assignment – short term / long term)

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Aspetti amministrativi Autorizzazione Ministero del Lavoro se trasferimento in

Paese extra EU (cc Min Esteri e Direzione Reg. Lav)• datori di lavoro residenti in Italia, • società costituite all'estero, con partecipazione italiana di controllo, • società costituite all'estero in cui persone fisiche e giuridiche di

nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale,

• i datori di lavoro stranieri

• Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (soggiornanti di lungo periodo o possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro)

Sanzioni amministrative da 258 a 1.333€ e penali da tre mesi ad un anno

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La residenza fiscale(Art. 2, c. 2 TUIR)

Sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta

(183 giorni)

Iscritte nell’anagrafe della

popolazione residente

Hanno in Italia il domicilio (centro

vitale degli interessi)

Hanno in Italia la residenza (dimora

abituale)

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La residenza fiscale

Sono criteri alternativi e non concorrenti

Iscrizione anagrafe: prevalenza della forma sulla sostanza

L'iscrizione all’AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza in Italia

Finanziaria 2008 - Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE i Comuni confermano all’Agenzia delle Entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo, l’iscrizione all’AIRE è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni

Domicilio: attenzione ai legami familiari e al centro degli interessi patrimoniali e sociali

Residenza: i) elemento oggettivo: permanenza stabile in un determinato luogo, ii) elemento soggettivo: volontà di rimanervi.

Non esiste un concetto di “split year” - Ris. Direzione Centrale n. 471/2008

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Residenza Trasferimento da ITA a EE

Non residente italiano per l’intero periodo di imposta

ITA EE

ITA EE

Residente italiano per l’intero periodo di imposta

gennaio marzo

ottobre

dicembre

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Trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata

Art. 2, comma 2 bis del TUIR “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria,i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” (precedente versione “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”)

Si dovrà verificare che lo Stato di trasferimento non sia incluso nella lista dei paesi cd “white list”

Attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sempre più frequente, anche tramite verifiche incrociate con autorità estere (es: Francia)

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La residenza fiscale ai sensi del Trattato (Art. 4, Modello OCSE)

Se la persona fisica, per le normative interne, risulta residente fiscale in entrambi gli Stati, si dovranno considerare i seguenti fattori (tie breaker):

1)Abitazione permanente2)Centro degli interessi vitali3)Luogo di soggiorno abituale4)Nazionalità5)Accordo tra gli Stati

ATTENZIONE: Ris. Direzione Centrale n. 471/2008. Non si può procedere al tie breaker in corso d’anno solo sulla base del Commentario (art. 4, par. 10). E’ necessario che la possibilità di suddividere la residenza in corso d’anno sia espressamente prevista nel testo della Convenzione (solo Germania e Svizzera).

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Presupposto impositivo(Art.3, c.1 TUIR)

Soggetti fiscalmente

residenti in Italia

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia

Tassazione sui redditi ovunque

prodotti – worldwide

taxation

Tassazione sui redditi prodotti in Italia – reddito di lavoro

dipendente prodotto in Italia

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Reddito di lavoro dipendente Determinazione base imponibile

I residenti italiani che lavorano all’estero possono essere soggetti ad un regime di quantificazione forfettaria del reddito di lavoro subordinato imponibile (sono esclusi i soggetti in business trip/trasferta)

Art. 51, comma 8-bis del TUIR: In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

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Retribuzione convenzionaleCondizioni

Continuità: mancante del carattere della provvisorietà

Esclusività: non deve essere limitata ad uno specifico incarico, né deve essere accessoria o strumentale rispetto all’attività svolta normalmente in Italia

Soggiorno nello Stato estero > 183 gg nell’arco 12 mesi: calcolo dei giorni => ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi indipendentemente da dove trascorsi

Non è correlato al trattamento fiscale vigente nel Paese estero (art. 15 DTT o assenza di tassazione)

Essa è stabilita sulla base e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, sono suddivise in dodici mensilità e in fasce in relazione alla qualifica e alla specifica posizione del lavoratore

Gli eventuali benefit assegnati non subiscono un'autonoma tassazione in quanto il loro ammontare è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale

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Adempimenti sostituto di imposta

Art. 23, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973: i soggetti che corrispondono somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR … devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti L’obbligo della ritenuta esiste anche quando il pagamento dei redditi avviene da parte di un soggetto terzo estraneo al rapporto di contrattuale (capogruppo – piani di azionariato)Art. 23 comma 1-bis DPR 600/1973: i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero (di cui all’art. 51, comma 8-bis TUIR), devono in ogni caso operare le relative ritenute fiscali (erogazione della retribuzione dall’estero)

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Credito per imposte pagate all’estero (Art. 165 TUIR e Circ.28/E/2006, p.39)

Comma 1: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”

Limite 1: Reddito tassato due volte x imposta lorda Reddito complessivo

Comma 10 (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 ): “Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente”

Limite 2: Reddito lav. dip. ITA x 100 RAPPORTOReddito lav. Dip. EST

IMPOSTA ESTERA X RAPPORTO = MAX FTC

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Credito di imposta per le imposte versate all’estero

Modalità recupero credito di imposta• Conguaglio datore di lavoro – art. 23 DPR 600/73• Dichiarazione dei redditi – Modello 730 (solo residenti)• Dichiarazione dei redditi – Modello Unico PF

Documenti da conservare al fine del riconoscimento del credito di imposta in caso di verifica:• Distinta da cui risulta il calcolo del credito di imposta ai sensi art. 165 TUIR• Copia della dichiarazione dei redditi estera• Distinta di versamento delle imposte pagate all’estero• Certificazione rilasciata dal datore di lavoro• Certificato di definitività imposta estera

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Anticipo imposte

Anticipazione delle imposte dovute dal dipendente da parte dell’azienda per far fronte al disagio finanziario che i lavoratori devono subire quale conseguenza della doppia imposizione

L’azienda si riserva la facoltà di recuperare l’anticipazione quando il lavoratore ottiene il credito per le imposte estere

L’anticipazione delle ritenute deve essere regolata da apposito contratto di finanziamento delle imposte

Incapienza del credito di imposta con le imposte finanziate

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Credito di imposta Problematiche

Definitività delle imposte: irripetibilità imposta stessa (no in acconto, in via provvisoria e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale)

Problema sfasamento temporale nel recupero del credito di imposta Periodo di imposta estero non coincidente con quello italiano Differenza tra l’importo anticipato e l’ammontare del credito estero

recuperato Cessazione rapporti di lavoro: recupero finanziamenti

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Trattati contro le doppie imposizioni Art. 15 Modello OCSE: Reddito di lavoro dipendente

Principio generale (c. 1): Tassazione nel paese ove si produce il reddito

Eccezione (c. 2): Tassazione solo nello stato di residenza se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

ATTENZIONE: COME LEGGONO GLI ALTRI STATI L’ART. 15 ? (Economic Employer – proposta di modifica commentario)

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Aspetti contributiviPrincipio di carattere generale:

principio di territorialità contributiva.Detto principio è derogabile in presenza

di una normativa internazionale di sicurezza sociale - distacco

Paesi convenzionati:Unione Europea, Svizzera,

Corea, Croazia, Israele (scambio di note

limitato ai distacchi), ex Jugoslavia, Messico

(valido solo ai fini pensionistici),

Turchia, Vaticano, Venezuela, Giappone (o/s)

Paesi non convenzionati

Paesi parzialmente Convenzionati:

Argentina, Australia,Brasile, Canada e Quebec,

Capoverde, Jersey eAltre isole del canale,

Principato di Monaco, San Marino, USA, Tunisia,

Uruguay

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Aspetti contributiviUnione Europea

Regolamento Comunitario n. 883/2004 – in vigore dal 01/05/2010

Regolamento n. 883/2004

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo,

Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro,Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania,

Bulgaria

Accordo CE confederazione elvetica:Svizzera – dal 1 aprile 2012 (Circ. INPS

22 maggio 2012)

Regolamento n. 1408/71Accordo SEE:

Liechtenstein, Norvegia, Islanda

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Aspetti contributiviUnione Europea

Regolamento 1408/71 Regolamento 883/2004

Territorialità dell’obbligo assicurativo

Cumulabilità (totalizzazione) dei periodi di assicurazione svolti nei vari Paesi UE

Esclusività della legislazione applicabile

Periodo massimo di distacco: 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi

Periodo massimo di distacco: 24 mesi

Proroghe distacco: art. 17 – richiesta da inviare alle sedi Regionali INPS competenti in base allo Stato membro di invio

Proroghe distacco: art. 16 – richiesta da inviare alle sedi Regionali INPS competenti in base allo Stato membro di invio

Formulari E101 e E102 Formulario A1

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Aspetti contributiviPaesi extracomunitari

Paesi con i quali esistono accordi di sicurezza sociale• Non tutte le convenzione prevedono il distacco (es. Australia)• Durata distacco – certificato di copertura previdenziale• Totalizzazione• L’imponibile contributivo è così determinato: Relativamente alle assicurazioni oggetto della Convenzione, i contributi sono calcolati sulla base della retribuzione effettiva; Per le assicurazioni non contemplate dalla Convenzione, l’imponibile contributivo è determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui alla Legge 398/87

Paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale • L’art. 1 della Legge 398/1987 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di

effettuare i versamenti in Italia• Riduzione di 10 punti (non %) dei contributi IVS a carico del datore di lavoro

e, se incapienti, a scalare sugli altri contributi

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Base imponibile previdenziale

Armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva – art. 12 L. 153/1969: Base imponibile previdenziale dovrebbe essere uguale alla base imponibile fiscale (retribuzione convenzionale) In paesi convenzionati la base imponibile previdenziale è la retribuzione effettiva (nota del Ministero del lavoro prot. 10291 del 19/01/2001 e Circ. delle entrate contributive n. 86 del 10/04/2001) Per il Min. Lavoro: la retribuzione convenzionale è ammessa ai fini previdenziali solo nel caso in cui il lavoro è svolto in Paesi con cui non esistono accordi di sicurezza sociale o in caso di accordi parziali Sentenza del 28 giugno 2010, n. 393 - Corte d'Appello Torino Sezione Lavoro Civile: “In dipendenza dell'armonizzazione degli imponibili fiscale e previdenziale, disposta dal decreto n. 314 del 1997, il disposto del comma 8 bis dell'art. 51 Tuir sulla determinazione forfetaria dell'imponibile per il lavoro all'estero è applicabile anche ai fini previdenziali”.

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Base imponibile previdenzialeDistacco in Paese EU* Distacco in Paese

Convenzionato*Distacco in Paese non Convenzionato

Distacco in Paese parzialmente Convenzionato

Retribuzione effettiva, art. 51, commi da 1 a 8 del TUIRNon solo la retribuzione erogata dal datore di lavoro italiano ma anche i benefits erogati dalla società estera (casa, auto, etc).* Sentenza 2010

Retribuzione effettiva, art. 51, commi da 1 a 8 del TUIRNon solo la retribuzione erogata dal datore di lavoro italiano ma anche i benefits erogati dalla società estera (casa, auto, etc).* Sentenza 2010

Retribuzione convenzionale Legge 398/1987

Retribuzione effettiva per le assicurazioni oggetto della ConvenzioneRetribuzione convenzionale Legge 398/1987 per le assicurazioni non contemplate dalla Convenzione

Attenzione scambio di informazioni con la società estera

Attenzione scambio di informazioni con la società estera

Attenzione massimale retributivo

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Politiche di neutralità fiscale“Laizzez Faire” Tax protection Tax equalization

Responsabilità di adempiere obblighi fiscali lasciata al dipendente

Il dipendente riceve il rimborso della differenza tra imposte effettivamente pagate all’estero e l’imposta che avrebbe pagato in assenza di distacco

Il dipendente non deve trarre alcun vantaggio ne subire alcun detrimento a seguito del distacco all’estero

Mancato pagamento imposte estero: sanzioni penali, danno immagine per la società

Nel caso in cui le imposte effettivamente pagate siano inferiori alle imposte ipotetiche il beneficio spetta al dipendente

RAL + incentivi ridotti di un importo pari alle imposte ipotetiche. Nel caso le imposte ipotetiche siano inferiori alle imposte effettive estere, il beneficio spetta alla società

Gestione ad personam L’importo trattenuto viene utilizzato per pagare imposte estero

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La tassazione degli stranieri in Italia

Aspetti fiscali • accertamento residenza fiscale e applicazione trattati• art. 23 DPR 600/73: obblighi di sostituzione in capo alla società italiana • circolare ministeriale n. 326/1997: l’obbligo sussiste anche se le somme ed i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti• se pagati dall’estero predisposizione dichiarazione dei redditi

Aspetti previdenziali • certificato di copertura previdenziale• rappresentanza previdenziale per dipendenti provenienti da Stati senza accordo o con accordo parziale

Page 27: L’internazionalizzazione delle imprese italiane e  la gestione degli  expatriates :

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATIGrazie per l’attenzione

PartnerLuca Valdameri+ 39.02.66995290Email: [email protected]

ManagerLuisa Masciocchi+ 39.051.526704Email:[email protected]

www.pirolapennutozei.it


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