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L’IVA - odcec.torino.it base dipendenti... · Sono tali le operazioni rese dietro pagamento di...

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L’IVA Parte I I presupposti applicativi Torino, 6 novembre 2012 Dott. Andrea Gippone Dott. Riccardo Petrignani
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L’IVA

Parte I

I presupposti applicativi

Torino, 6 novembre 2012

Dott. Andrea Gippone – Dott. Riccardo Petrignani

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● L’Imposta sul Valore Aggiunto si applica sulle cessioni di

beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio dello

Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché

sulle importazioni (art.1 DPR 633/1972).

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Affinché sia possibile applicare l’Iva devono verificarsi

contemporaneamente i tre seguenti presupposti:

- Presupposto oggettivo

- Presupposto soggettivo

- Presupposto territoriale

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Requisito oggettivo (art.2 e 3 DPR 633/1972)

Occorre che si realizzino, anche alternativamente, delle cessioni

di beni o delle prestazioni di servizio.

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Cessioni di beni

Ai fini Iva si considerano tali gli atti che hanno per oggetto il

trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di

godimento su beni di ogni genere.

Inoltre la norma individua ed elenca una serie di operazioni che in

nessun caso costituiscono cessioni di beni.

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Prestazioni di servizi

Sono tali le operazioni rese dietro pagamento di corrispettivo, in

dipendenza di contratti d'opera, di appalto, trasporto, mandato,

agenzia, ecc., nonché le prestazioni derivanti da obblighi di fare,

non fare, permettere, indipendentemente dalla causale.

Anche in questo caso la norma prosegue con un elenco tassativo

di operazioni che non si considerano prestazioni di servizio.

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Requisito soggettivo (art.4 e 5 DPR 633/1972)

Le operazioni devono essere rese nell’esercizio di imprese o di

arti e professioni, affinché vengano individuati i soggetti passivi,

intesi quali soggetti obbligati al versamento dell’imposta (così

come ulteriormente disciplinato dall’art.17 DPR 633/1972).

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Esercizio di imprese

Consiste nell’esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva,

delle attività commerciali (o agricole) previste dal codice civile

(artt. 2195 e 2135 del c.c.).

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Esercizio di arti o professioni

Consiste nell’esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva,

di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone

fisiche, società semplici, associazioni senza personalità giuridica

costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata

delle attività stesse.

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Requisito territoriale (art.7 PR 633/1972)

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rientrano nel campo

applicativo dell’Iva qualora sia soddisfatto il requisito della

territorialità, nel senso che si devono considerare effettuate sul

territorio dello Stato Italiano.

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L’IVA

Parte II

Base imponibile, rivalsa e detrazione

Torino, 6 novembre 2012

Dott. Andrea Gippone– Dott. Riccardo Petrignani

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Base imponibile (art.13 PR 633/1972)

La base imponibile rappresenta l’importo su cui va applicata l’Iva.

Essa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi

dovuti contrattualmente al cedente o prestatore. Fanno inoltre

parte della base imponibile gli oneri accessori, nonché gli oneri e i

debiti accollati all’acquirente e le integrazioni dovute ai terzi.

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Base imponibile (art.13 PR 633/1972)

La determinazione della base imponibile avviene in riferimento al

concetto di valore normale, intendendo con tale espressione

l’intero importo che il cessionario o committente dovrebbe pagare

in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore, al

medesimo grado di commercializzazione di quello in cui avviene

la cessione del bene o la prestazione di servizio.

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Rivalsa (art.18 PR 633/1972)

L’obbligo di rivalsa in capo al cedente/prestatore va inteso nel

senso che il soggetto passivo è tenuto ad applicare l’Iva (nei casi

e modi previsti per legge) sulle operazioni attive rivalendosi per

questo direttamente sul cessionario/committente.

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Detrazione (art.19 PR 633/1972)

Per detrazione si intende la possibiltà di recupero da parte dei

soggetti passivi, dell’Iva assolta (ossia “pagata”) sugli acquisti di

beni o servizi, nonché sulle importazioni, nell’esercizio dell’attività.

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Detrazione (art.19 PR 633/1972)

Affinché il soggetto passivo possa esercitare il diritto alla

detrazione è necessario che venga rispettato il principio

dell’inerenza; ossia è indispensabile verificare che i beni o i

servizi acquistati, per i quali si vuole detrarre l’Iva, siano attinenti

all’attività esercitata.

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Limiti alla detrazione (art.19 PR 633/1972)

Il diritto a detrarre dall'Iva sulle fatture emesse quella assolta sugli

acquisti effettuati non è assoluto e incondizionato ma deve

rispettare due diverse tipologie di limiti:

- Limiti oggettivi;

-- Limiti soggettivi

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Limiti oggettivi(art.19-bis1 PR 633/1972)

Riguardano la natura degli acquisti di beni e servizi, per i quali

valgono le stesse considerazioni operanti nei confronti dei

consumatori finali.

L’art.19-bis1 reca una elencazione dettagliata e tassativa di tali

tipologie di spese.

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Limiti oggettivi(art.19-bis1 PR 633/1972)

-- Areomobili e relativi servizi;

-- Veicoli stradali a motore e relativi servizi;

-- Pedaggi autostradali;

-- Trasporto di persone;

-- Omaggi e spese di rappresentanza, di costo unitario superiore a 25,82 euro;

-- Alimenti e bevande;

-- Telefoni cellulari;

- Beni ad utilizzo promiscuo.

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Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972)

-Sono legate alla natura dell'impresa o del lavoratore autonomo, ed in

particolare dipendono dalla tipologia di operazioni effettuate. Qualora

vengano rese prestazioni di servizio o ceduti beni in esenzione di

imposta, tali soggetti hanno il diritto di detrarre l'Iva afferente gli acquisti

in misura proporzionale a quanto emerge applicando il calcolo del pro-

rata.

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Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972)

-L'applicazione del pro-rata può fornire o la % di detraibilità o quella di

indetraibilità.

-% di DETRAIBILITA’= OPERAZIONI IMPONIBILI x 100

- TOTALE DELLE OPERAZIONI

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Limiti soggettivi(art.19 PR 633/1972)

-Nel caso della percentuale di indetraibilità:

-% di INDETRAIBILITA’= OPERAZIONI ESENTI x 100

- TOTALE DELLE OPERAZIONI

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Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972)

-Si tratta di operazioni che, pur rientrando tra quelle che possiedono

tutti i requisiti per l'applicazione dell'imposta, ne sono esentati per

espressa predisposizione normativa. Di seguito viene fornito un elenco

che ripropone le più ricorrenti.

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Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972)

- - Operazioni di finanziamento e concessione di crediti;

- - Assicurazioni;

- - Locazioni e leasing di immobili (sia abitativi che strumentali);

- - Cessioni di immobili abitativi e strumentali;

- - Cessione gratuita di beni di propria produzione ad Onlus e ad altri soggetti;

- - Prestazioni sanitarie rese alla persona;

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Operazioni esenti (art.10 PR 633/1972)

- - Prestazioni di asili, colonie, case di riposo e ostelli della gioventù;

- - Servizi delle pompe funebri;

- - Corsi di formazione sovvenzionati da enti pubblici;

- - Prestazioni educative e didattiche;

- - Cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione totale.

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Operazioni escluse (art.15 PR 633/1972)

- Si tratta di operazioni che sono formalmente escluse dall’applicazione dell’Iva,

sebbene vengano riaddebitate dal fornitore ed effettivamente pagate. I casi più

ricorrenti sono solitamente i riaddebiti di interessi di mora o penalità, gli sconti, premi

o abbuoni in natura e le anticipazioni in nome e per conto.

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Aliquote d'imposta (art.16 PR 633/1972)

- L’aliquota ordinaria è ad oggi fissata nella misura del 21%, oltre a due aliquote

ridotte pari al 4% e 10% che vanno applicate esclusivamente nei casi previsti ed

elencati nella Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972. Le aliquote ridotte sono

collegate a beni e servizi di prima necessità (4%) e di largo consumo (10%).

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Aliquote d'imposta (art.16 PR 633/1972)

- Nel caso di prestazioni accessorie soggette ad aliquota differente rispetto a quella

prevista per l’operazione principale, qualora non sia possibile separare le due

operazioni, si applica su tutto il corrispettivo l’aliquota del bene/servizio principale.

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Note di variazione (art.26 PR 633/1972)

- Possono riguardare sia la base imponibile che l’imposta e si distinguono in due

categorie:

- - Rettifiche in aumento (dette “note di addebito”);

- - Rettifiche in diminuzione (dette “note di accredito”).

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Note di addebito (art.26 PR 633/1972)

- Le rettifiche in aumento (o note di addebito) sono sempre obbligatorie e, nel caso in

cui occorra variare la base imponibile, scontano la stessa aliquota iva dell’operazione

originale.

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Note di accredito (art.26 PR 633/1972)

- Le rettifiche in diminuzione (o note di accredito) non sono obbligatorie e, nel caso in

cui occorra variare la base imponibile, scontano la stessa aliquota iva dell’operazione

originale, solo se la variazione interviene entro un anno dalla data di emissione del

documento cui fa riferimento. Inoltre, le note di accredito possono avvenire solo in

casi specifici, individuati dalla norma.

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L’IVA

Parte III

La distinzione delle operazioni (imponibili, non imponibili, escluse, esenti)

ed il volume d’affari

Torino, 6 novembre 2012

Dott. Andrea Gippone – Dott. Riccardo Petrignani

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A. Il momento imponibile

Assume particolare rilevanza - ai fini di un corretto adempimento ai fini IVA - identificare

con chiarezza il momento imponibile, ossia quando l’operazione soggetta ad Iva si

consideri effettuata e quindi di conseguenza, quando l’imposta diviene esigibile da

parte dell’Erario. Il momento imponibile, generalmente, salvo alcuni casi particolari,

coincide con l’effettuazione delle operazioni.

L’art. 6 del D.P.R. 633/1972 illustra i criteri in base ai quali identificare tale

momento, distinguendo tra:

1. cessioni di beni mobili ed immobili

2. prestazioni di servizi

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1. Momento imponibile in caso di cessioni di beni

1.1. Beni immobili:

Come principio generale l’operazione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel

momento della stipulazione del contratto.

Esempio: Una società immobiliare vende un immobile. L’operazione assume rilevanza ai fini Iva

nel momento in cui viene stipulato il contratto di compravendita nella forma dell’atto pubblico.

1.2. Beni mobili

L’operazione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene.

Esempio: La società ALFA vende una partita di merce alla società BETA. L’operazione assume

rilevanza ai fini Iva nel momento della consegna o della spedizione della merce.

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1.3. Eccezioni

Al principio generale fanno eccezione le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà

si producono successivamente alla consegna o alla spedizione, al verificarsi di determinate

clausole.

•Clausole sospensive (riserva di gradimento, vendita a prova, etc…) Se si tratta di cessioni di

beni mobili, esse si considerano comunque effettuate se è trascorso almeno un anno dalla

spedizione o dalla consegna.

Esempio La società ALFA commissiona alla società BETA la costruzione di un bene con clausola di riserva di

gradimento (art.1520 C.C). In questo caso l’operazione assume rilevanza ai fini Iva nel momento in cui la

società ALFA, dopo aver visionato (ed eventualmente collaudato) il bene, manifesta alla società BETA il

gradimento per il bene commissionato. (R.M. 19.05.1973).

•Clausole risolutive In questo caso le cessioni si considerano comunque effettuate nel

momento della consegna o della spedizione, salvo il verificarsi di una condizione risolutiva che dà

origine all’emissione di una nota di variazione di cui all’art. 26 D.P.R. 633/1972.

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Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altra finalità estranea

all’esercizio dell’impresa: l’operazione si considera effettuata (e l’imposta diviene esigibile) nel

momento in cui vengono prelevati i beni.

1.4. Casi particolari

Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative di

beni in esecuzione di contratti di somministrazione di cose: l’operazione si considera

effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo e non rispettivamente nel

momento dell’esproprio e di ogni singola consegna. Per quanto riguarda i contratti di

somministrazione viene richiesta, a titolo di prova, la forma scritta.

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Passaggi dal committente al commissionario o viceversa in esecuzione di contratti di

commissione di acquisto o di vendita. Bisogna distinguere due casi:

il soggetto A dà la commissione al soggetto B di vendere della merce al soggetto C (vendita che

sarà effettuata da B in nome proprio ma per conto di A): l’operazione si considera effettuata (e

l’imposta diviene esigibile) nel momento in cui la merce viene consegnata o spedita a C;

il soggetto A dà la commissione al soggetto B di acquistare della merce dal soggetto C

(acquisto che sarà effettuata da B in nome proprio ma per conto di A): l’operazione si considera

effettuata (e l’imposta diviene esigibile) nel momento in cui la merce viene consegnata o spedita

al committente A.

Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: l’operazione si considera effettuata (e l’imposta

diviene esigibile) nel momento della rivendita dei beni ai terzi; per i beni non restituiti, alla

scadenza del termine convenuto dalle parti e comunque allo scadere di un anno dalla consegna o

dalla spedizione.

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Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci di cooperative edilizie a proprietà

divisa: l’operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile.

Acconti e pagamenti anticipati. In deroga al principio generale in base al quale l’operazione si

considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene, l’operazione si

considera effettuata (e l’imposta diviene esigibile) nel momento in cui viene pagato un acconto,

un anticipo o addirittura tutto il corrispettivo pattutito.

Esempio A vende a B della merce con consegna a gg.60 a decorrere da oggi. B paga in data

odierna a titolo di acconto il 20% del prezzo pattuito. L’operazione si considera effettuata e

l’imposta diviene esigibile, seppur parzialmente, nel momento in cui viene pagato l’acconto: infatti

A emetterà una fattura di acconto pari al 20% dell’operazione complessiva.

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2. Momento imponibile in caso di prestazioni di servizi

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento del pagamento del

corrispettivo.

Se il pagamento del corrispettivo avviene in parte (ad esempio viene corrisposto un acconto) la

prestazione si considera effettuata, seppur parzialmente, nel momento del pagamento

dell’acconto.

Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario, l’operazione si considera effettuata nel

momento in cui si riceve comunicazione da parte della banca. Esempio Un professionista presta in data 1° Giugno una consulenza ad un suo cliente che provvede a

pagarlo in contanti in data 15 Luglio. La prestazione di servizi resa dal professionista diventa rilevante ai fini

Iva nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo della consulenza e cioè il 15 Luglio.

Esempio Un professionista presta in data 1° Giugno una consulenza ad un suo cliente che provvede a

pagarlo mediante bonifico bancario datato 30 Giugno e con valuta 27 Giugno. La contabile bancaria perviene

al professionista in data 2 luglio. Il momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini Iva coincide con la

data del 2 luglio.

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3. Momento imponibile non coincidente con il momento di effettuazione delle

operazioni Vi sono dei casi, in deroga al principio generale, in cui l’imposta non è esigibile nel momento di

effettuazione delle operazioni ma nel momento in cui il corrispettivo viene pagato. I casi in esame sono i seguenti:

•cessioni di prodotti farmaceutici;

•cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti;

•cessioni di beni e prestazioni di servizi a: Stato e a suoi organi, enti pubblici territoriali e CCIAA, istituti universitari,

unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di

assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

In questi casi l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre ai fini dell’emissione e

dell’annotazione delle fatture ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.P.R. 633/1972 si considera sempre il momento di effettuazione

dell’operazione. Rimane comunque salva la facoltà di applicare la regola generale e,quindi, di rinunciare al differimento del

pagamento dell’imposta.

Il fornitore di beni o il prestatore di servizi deve apporre sulla fattura emessa una delle seguenti diciture:

“IVA ad esigibilità immediata”

“IVA ad esigibilità differita”

Se non viene specificato nulla in fattura, si presume il differimento dell’imposta.

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B. LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

L’ambito delle operazioni non imponibili comprende, per contro, l’insieme di quelle operazioni

economiche per le quali non sussistono i presupposti di assoggettamento. In particolare, tra

queste occorre prendere in esame le operazioni di esportazione e quelle a queste assimilabili.

B.1. Le cessioni all’esportazione (art. 8 d.p.r. 633/1972)

Le condizioni che devono essere rispettate affinché si realizzi un’operazione di cessione

all‘esportazione sono le seguenti:

•trasferimento della proprietà o di un diritto reale di godimento di uno o più beni;

•uscita dei beni fuori dal territorio della Comunità europea.

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E’ opportuno ricordare che esiste una sostanziale differenza tra:

•cessioni all’esportazione rilevanti ai fini IVA

•cessioni all’esportazione rilevanti ai fini della normativa doganale (D.P.R. 43/1973)

sebbene la normativa Iva sulle esportazioni si richiami alla normativa doganale.

Esempio. Un’azienda tessile italiana esporta temporaneamente dei tessuti in Tunisia dove

vengono lavati, stampati e, quindi, rinviati in Italia. Questa operazione è a tutti gli effetti

un’operazione di cessione all’esportazione ai fini doganali poiché la merce che proviene da un

Paese comunitario esce dal territorio doganale della UE. Non rileva invece ai fini Iva perché

manca la prima delle condizioni anzidette e cioè il trasferimento della proprietà dei beni.

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Costituiscono cessioni all’esportazione:

le esportazioni dirette e congiunte (anche tramite commissionari)

le esportazioni triangolari (anche tramite commissionari)

le esportazioni con consegna di beni in Italia

le cessioni di beni e prestazioni di servizi ad “esportatori abituali”

Sono esportatori abituali i soggetti residenti che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi

precedenti, abbiano registrato (cfr. C.M. 145/E del 10.06.1998).:

•cessioni all’esportazione

•cessioni intracomunitarie

•operazioni assimilate

per un ammontare complessivo superiore al 10% del volume d’affari determinato ai sensi

dell’art. 20 del D.P.R. 633/1972.

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L’operatore che ha la caratteristica di esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza

pagamento dell’IVA nel limite del cosiddetto plafond cioè dell’ ammontare complessivo delle:

•cessioni all’esportazione

•cessioni intracomunitarie

•operazioni assimilate

annotate nel registro delle fatture emesse dell’ anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12

mesi precedenti (plafond mobile) al mese di effettuazione degli acquisti senza assoggettamento

all’IVA.

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La dichiarazione di intento.

Deve essere inviata dall’esportatore abituale al fornitore prima della data di

effettuazione dell’operazione.

Nella dichiarazione d’intento, datata e numerata, devono essere indicati:

i dati anagrafici dell’esportatore abituale, la P.IVA, gli Uffici Iva (o delle Entrate) territorialmente

competenti con riferimento all’ esportatore abituale e al fornitore;

il periodo di validità delle operazioni o l’ammontare massimo delle operazioni sulle quali non deve

essere applicata l’IVA (la dichiarazione di intento può essere rilasciata per una sola o più

operazioni tra le parti);

firma dell’esportatore abituale.

Le dichiarazioni in oggetto devono essere annotate su un apposito registro tenuto a norma

dell’art. 39 del D.P.R. 633/1072 oppure in apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24

D.P.R. 633/1972.

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Adempimenti dell’operatore economico che effettua cessioni ad esportatori

abituali

•numerare la dichiarazione d’intento;

•annotare la dichiarazione d’intento entro 15 giorni dalla data di ricevimento su apposito

registro o nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;

•emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 con annotazione: della dicitura

“operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 co.1 lett.c) del D.P.R. 633/1972”; e degli

estremi (numero e data di emissione) della dichiarazione d’intento.

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C. LE OPERAZIONI ESENTI

Il legislatore ha infine individuato un insieme di operazioni per le quali, ancorché sussistano i

presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, ha ritenuto, per ragioni di opportunità economica

e sociale di non dare luogo ad assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. La norma di

riferimento è l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 il quale elenca una serie di operazioni alle quali non

viene applicata l’imposta. Si riportano di seguito quelle che si ritiene possano essere più frequenti

nei nostri studi professionali.

C.1. Operazioni finanziarie

Si tratta in genere delle operazioni di finanziamento effettuate dalle banche alle imprese ed

anche tra imprese, ivi comprese le dilazioni di pagamento alla clientela. A tal proposito si

precisa che le dilazioni di pagamento concesse da un soggetto al proprio cliente a seguito di

una cessione di beni non vengono mai considerate, ai fini IVA, accessorie e, pertanto,

mantengono il regime di esenzione IVA.

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E’ opportuno soffermare l’attenzione sul differente trattamento Iva tra l’addebito di interessi per

dilazione di pagamento (esenti ex art. 10) e l’addebito di interessi di mora (esclusi ex. art.

15) in caso di ritardo nei pagamenti non prestabiliti tra le parti. In quest’ultimo caso infatti gli

interessi rivestono la natura di un indennizzo del danno subito dal cedente a fronte del ritardo

nell’adempimento relativo al pagamento del corrispettivo.

Come esempio di operazione esente possiamo considerare la fatturazione di interessi passivi a

fronte di un finanziamento soci fruttifero.

C.2. Operazioni di assicurazione

Pagamento del premio ed gli oneri accessori, quali ad esempio i diritti di incasso, sono esenti Iva.

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C.3. Operazioni relative ad azioni ed obbligazioni

E’ esente da Iva la compravendita di azioni, obbligazioni e quote sociali da parte di imprese.

Sono esenti da Iva le prestazioni di mandato, di mediazione e di intermediazione relative alle

suddette operazioni. Si precisa che sono esenti da Iva le compravendite di titoli che non

siano però rappresentative di merci poiché in tal caso si avrebbe una compravendita

equiparabile a tutti gli effetti ad una compravendita di merce e, pertanto, imponibile ai fini IVA.

C.4. Locazioni di beni immobili

Sono esenti da Iva le locazioni non finanziarie e gli affitti di :

•terreni ed aziende agricole

•aree diverse da quelle destinate a parcheggio dei veicoli, senza destinazione edificatoria

•fabbricati, comprese le pertinenze, esclusi: quelli strumentali per natura (categoria catastale

A/10, B, C, D, E): la locazione sconta l’Iva con aliquota al 21% e quelli di civile abitazione locati

dalle imprese che li hanno costruiti per la rivendita: la locazione sconta l’Iva con aliquota al

10%.

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C.5. Cessioni di beni immobili

Sono esenti da Iva :

•le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa (categorie catastali A/1 – A/9 e A/11)

•le cessioni di porzioni di fabbricati a destinazione abitativa quando effettuate da soggetti

diversi da:

•imprese costruttrici degli stessi,

•imprese che hanno eseguito o fatto eseguire interventi di restauro, risanamento

conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica

•imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’ attività svolta la rivendita dei

predetti fabbricati o delle predette porzioni.

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C.6. Prestazioni sanitarie

Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona

nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Con il D.M. 21 Gennaio 1994 sono state individuate le prestazioni esenti che rientrano nelle

professioni sanitarie soggette a vigilanza. Sono tali quelle rese da:

medici

infermieri o assistenti sanitari

ostetriche, odontotecnici, ottici, tecnici ortopedici

biologi

psicologi

Sono esenti da Iva se accompagnate da prescrizione medica quelle rese da:

terapisti della riabilitazione e dell’ortottica

massaggiatori e massafieroterapisti diplomati

podologi

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Si precisa infine che devono ritenersi esenti solo le prestazioni sanitarie rese a scopo terapeutico,

diagnostico e curativo e non anche quelle rese per scopi di ricerca scientifica.

Esempio: Un medico dentista effettua una prestazione sanitaria nei confronti di un suo paziente.

Egli dovrà emettere fattura “esente art. 10 n.18 D.P.R. 633/1972” ART. 10 co.1 n.27 quinquies

D.P.R. 633/1972

Sono esenti da Iva le cessioni di beni il cui acquisto o importazione non ha concesso la

detrazione totale dell’imposta ai sensi degli artt.19, 19bis1 e 19bis2 del D.P.R. 633/1972.

Esempio: Una società ha acquistato nel 2009 un’autovettura nuova che non ha formato oggetto

dell’attività propria dell’impresa né è stata destinata ad essere esclusivamente utilizzata come

strumentale nell’attività propria e, pertanto prudenzialmente, l’IVA non è stata detratta. La società

nel 2011 vende l’auto ad un’altra società. Nella fattura di vendita dovrà essere indicato che

l’operazione è “esente art. 10 n.27 quinquies) D.P.R. 633/1972”

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D. LE OPERAZIONI ESCLUSE

Non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, le

seguenti fattispecie.

D.1. interessi moratori e penalità

Trattasi di somme riaddebitate ai clienti aventi natura non contrattuale ma meramente

risarcitoria a fronte di ritardi o altre irregolarità nell’adempimento dei propri obblighi

contrattuali.

D.2. Sconti, premi ed abbuoni

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio ed abbuono è escluso dalla base

imponibile a condizione che:

siano previsti contrattualmente

il bene ceduto a titolo di sconto, premio ed abbuono non sia soggetto ad aliquota più alta

rispetto a quello che ha formato principalmente l’oggetto della cessione a titolo oneroso.

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D.4. Spese anticipate in nome e per conto

Sono escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni

fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate. Si

considerino i seguenti casi.

D.3. Imballaggi e recipienti

Sono esclusi dalla formazione della base imponibile gli importi degli imballaggi e dei

recipienti a condizione che ne sia stato pattuito espressamente il rimborso alla resa entro un

termine convenuto.

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SPESE ANTICIPATE IN NOME E

PER CONTO DELLA

CONTROPARTE

(MANDATO CON

RAPPRESENTANZA)

SPESE ANTICIPATE IN NOME PROPRIO

MA PER CONTO DELLA

CONTROPARTE (MANDATO SENZA

RAPPRESENTANZA)

SPESE ADDEBITATE

ACCESSORIE A RAPPORTO

PRINCIPALE TRA LE PARTI

Escluse ai sensi dell’art. 15 del

D.P.R. 633/1972 (Esempio 1)

Il riaddebito delle spese è imponibile e segue

il regime di imponibilità dell’ operazione

principale (Esempio 3)

SPESE ADDEBITATE NON

ACCESSORIE A RAPPORTO

PRINCIPALE TRA LE PARTI

Il riaddebito configura una mera

cessione di denaro non

soggetta ad Iva ai sensi

dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972

(Esempio 2)

Le spese riaddebitate costituiscono

un’operazione autonoma che viene

disciplinata ai fini Iva secondo le

disposizioni ordinarie (Esempio 4)

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Esempio 1

La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome e per conto della

società BETA il costo del trasporto fatturato dall’ autotrasportatore GAMMA alla società BETA per

complessivi € 5.000,00 + Iva al 21%.

Nella fattura che ALFA emetterà nei confronti di BETA dovrà indicare separatamente:

l’operazione imponibile costituita dalla cessione del macchinario

l’operazione esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 rappresentata dall’anticipo delle

spese di trasporto comprensive dell’IVA (= € 6.050,00).

Risulta evidente che la fattura emessa da GAMMA non dovrà essere registrata da ALFA poiché è

intestata a BETA.

Esempio 2

La società ALFA anticipa in nome e per conto della società BETA le spese di consulenza rese

da GAMMA e fatturate a BETA.

L’operazione si configura come una mera cessione di denaro non soggetta ad Iva ai sensi dell’art.

2 D.P.R. 633/1972.

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Esempio 3

La società ALFA cede un macchinario alla società BETA ed anticipa in nome proprio ma per

conto della società BETA il costo del trasporto fatturato dall’ autotrasportatore GAMMA alla

società ALFA per complessive € 5.000,00 + Iva al 21%.

Nella fattura che ALFA emette nei confronti di BETA indicherà nell’imponibile anche il riaddebito

delle spese di trasporto che seguirà la stessa disciplina ed aliquota del bene ceduto.

E’ ovvio rilevare che in questo caso la fattura emessa da GAMMA deve essere annotata nella

contabilità generale ed Iva di ALFA.

Esempio 4

La società ALFA anticipa in nome proprio ma per conto della società francese BETA le spese

di pubblicità rese da GAMMA e fatturate ad ALFA.

Il riaddebito delle spese da ALFA a BETA sarà fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972.

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E. IL VOLUME D’AFFARI

Altro concetto fondamentale di riferimento nel procedimento di determinazione dell’imposta dovuta è il

volume d’affari, individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972

Il volume d’ affari è dato da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi:

imponibili

non imponibili

esenti

inesistenti (purché fatturate)

soggette ad Iva ma senza applicazione dell’ imposta

registrate (nei registri di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972) o soggette a registrazione (per esempio quelle

che si sarebbero dovute registrare ma che non si sono registrate per errore o dimenticanza).

Nella determinazione del volume d’affari bisogna tener conto anche delle variazioni di cui all’art. 26 D.P.R.

633/1972 a condizione che queste siano registrate nell’ anno.

Non rientrano nel volume d’affari:

•le cessioni di beni ammortizzabili

•i passaggi di beni e servizi tra attività separate.

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L’IVA

Parte IV

Obblighi dei Contribuenti (fatturazione, annotazione, liquidazione)

Torino, 6 novembre 2012

Dott. Andrea Gippone – Dott. Riccardo Petrignani

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Le norme che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto prevedono un insieme di obblighi a carico dei

contribuenti. In particolare, tra questi, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un impresa, arte o professione i

quali sono tenuti ad acquisire un ulteriore codice fiscalmente rilevante denominato “partita Iva” ed a rendere, ai fini

di detta imposta, specifiche denunce e dichiarazioni su appositi modelli.

Per ciascuna operazione imponibile effettuata queste stesse norme prevedono che debba essere emessa apposita

fattura, documento obbligatorio che, oltre a soddisfare le esigenze - interne all’impresa - di documentazione e

controllo ai fini contabili e gestionali, sta alla base di tutti i successivi obblighi ed adempimenti imposti ai titolari di

partita Iva, in quanto costituisce titolo che legittima ad esercitare la rivalsa e ad operare la detrazione dell’imposta

stessa.

Nella fattispecie gli obblighi per i contribuenti si esplicitano nella tenuta di specifici registri contabili, nella

determinazione periodica dell’eventuale credito ovvero debito e conseguente versamento nei confronti dell’erario

(liquidazione) e nella presentazione della dichiarazione annuale, nei termini e nelle forme prescritte dalle norme

vigenti.

In considerazione della particolarità di alcuni settori il legislatore ha tuttavia previsto particolari forme agevolative

(regimi speciali) che incidono sull’imposta da liquidare periodicamente e sugli obblighi contabili a cui adempiere.

Alcune di queste forme costituiscono regime naturale per specifiche categorie di contribuenti mentre altre vengono

esercitate (ovvero revocate) per opzione manifestata tramite comportamenti concludenti da parte dei contribuenti

stessi nel corso dell’esercizio a prescindere dall’effettuazione di specifiche comunicazioni all’amministrazione

finanziaria.

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1. OBBLIGHI DI DENUNCIA

Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività costituiscono obblighi disciplinati dall’art

35 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Tali dichiarazioni debbono essere rese all’Agenzia delle Entrate in

relazione al domicilio fiscale del contribuente mediante Com.Unica.

La denuncia di inizio attività, così come quella di variazione dei dati o di cessazione dell’attività,

deve contenere gli elementi di seguito riportati:

Denominazione Ditta: cognome e nome, luogo e data di nascita dei titolare se persona

fisica o del legale rappresentante in caso di società od ente. In questo caso occorre indicare

anche natura giuridica, denominazione, ragione sociale o ditta.

Domicilio e residenza: sede legale o - in mancanza - amministrativa; domicilio fiscale per

società ed enti.

Tipo e oggetto dell'attività esercitata: sede, eventuali sedi secondarie, filiali, depositi, negozi,

ecc.

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Residenti all'estero: sede della stabile organizzazione in Italia.

Luogo di tenuta dei libri, registri, scritture: indicazione dello studio professionale e\o sede

amministrativa

Codice fiscale ed altri elementi richiesti dal modello, ad esempio opzioni ai fini Iva e/o ai

fini delle imposte dirette o per il regime sostitutivo, volume d'affari presunto (riferito all'anno

solare o alla frazione di anno), indicazione operazioni estere e volume presunto (VIES)

Altre comunicazioni: quadro H

Le denunce di variazione o cessazione devono essere effettuate entro 30 giorni dal verificarsi

dei presupposti precedentemente indicati o al termine della cessazione dell’attività.

M EM O

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2. FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

2.1. La fattura

Per ciascuna operazione in regime Iva, comprese quelle non imponibili e esenti, deve essere

emessa - ai sensi di quanto previsto dall’ art. 21, D.P.R. 633/1972 - fattura in duplice copia da

parte del soggetto che effettua l'operazione (salvo il caso dei dettaglianti e delle altre esenzioni).

Questo documento può assumere varie forme: fattura vera e propria, nota, parcella, conto

provvigione, quietanza e simili.

La fattura assolve ad una duplice funzione: da un lato quella di rispondere alle esigenze di

documentazione e controllo delle transazioni effettuate e dall’altro quella di costituire titolo

che legittima il cedente (per i beni) o il prestatore (per i servizi) ad esercitare la rivalsa e

l'acquirente o il committente ad operare la detrazione.

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Le fatture, le note, i conti e gli altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme

assoggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo (art. 6, Tab. B, D.P.R. 642/1972). Per

godere di tale esenzione i documenti di cui sopra devono contenere l'importo dell'Iva ovvero la

dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.

Le fatture che evidenziano importi non assoggettati ad Iva superiori a € 77,47 devono essere

assoggettate a bollo (€ 1,29) dall'1.1.1996. Se la fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva

sia importi non assoggettati, si applica il bollo se questi ultimi sono superiori a € 77,47.

L'assoggettamento a bollo è indipendente dal titolo di inapplicabilità dell'Iva (operazioni esenti,

non imponibili, escluse), ad eccezione delle fatture relative ad esportazioni ed a cessioni intra-Ue

che sono esenti da bollo anche se non imponibili.

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2.2. requisiti obbligatori della fattura I requisiti obbligatori della fattura sono i seguenti (art. 21 DPR 633/1972)

•Data di emissione (generalmente coincidente con il momento di consegna o spedizione);

•Numero progressivo anche per serie multiple (R.M. 2.5.1989, n. 600110) e con codici alfanumerici (R.M.

4.2.1998, n. 41E);

•Ditta, denominazione o ragione sociale (nome e cognome se professionisti o privati), residenza o domicilio

delle parti contraenti;

•Partita I.V.A. dell'emittente;

•Natura, qualità e quantità dei beni ceduti e servizi prestati;

•Base imponibile (prezzo, spese accessorie, ecc. Iva esclusa);

• Valore normale di beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono;

• Aliquota % ed ammontare imposta. L'Iva va arrotondata al centesimo superiore ;

• Articolo di legge per le operazioni:

a. non soggette (scarti, rottami ecc.) - Art. 74

b. non imponibili - Artt. 7, 8, 8bis, 9, 38-quater, D.P.R633/1972; artt. 41 e 50-bis, D.L. 331/1993,

c. esenti - Art. 10, D.P.R. 633/1972

d. relative a cessioni imponibili di oro da investimento e quelle di oro industriale e argento

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•Il numero e la data dei relativi documenti (D.D.T) in caso di «Fattura differita»;

•Estremi dichiarazione intento per le cessioni a esportatori abituali;

•Numero identificativo Iva attribuito dallo Stato estero al cessionario o committente per operazioni

intracomunitarie;

• Eventuale indicazione «Fattura ad esigibilità immediata» per operazioni con lo Stato ed altri enti pubblici

•Eventuale indicazione per la nuova disciplina IVA per cassa

2.3. Soggetti esonerati da fatturazione Sono autorizzati ad emettere fattura, (art.22, 36-bis 74 DPR 644/1972) solo su richiesta del cliente e non oltre

il momento di effettuazione dell'operazione i seguenti operatori economici:

•commercianti al minuto, soggetti assimilati o che compiono, anche occasionalmente, talune operazioni

esenti ;

•soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per operazioni esenti escluse quelle ai nn. 11 - 18

- 19 dell'art. 10;

•imprese in regime forfetario che non abbiano optato per il regime normale

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2.4. Operazioni non soggette a fatturazione Operazioni soggette a regime speciale

•commercio generi di monopolio;

•commercio libri, giornali e altre pubblicazioni periodiche;

•vendita al pubblico di documenti di viaggio;

•attività di intrattenimento e giochi ;

•agenzie di viaggio (per le operazioni in regime speciale art. 74-ter);

•raccoglitori ambulanti di rottami, cascami, carta da macero, stracci ecc.

Operazioni non soggette per disposizione di legge:

•distribuzione di carburanti per autotrazione presso impianti stradali

•associaz. sportive e culturali

•agricoltori in regime di esonero

Operazioni non soggette in quanto fuori campo Iva:

•cessioni di terreni non edificabili;

•cessioni d'azienda;

Altre operazioni escluse:

•soggiorni turistici enti locali

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2.5. Fattura accompagnatoria e ricevuta fiscale

La fattura accompagnatoria è un particolare tipo di documento che assolve

contemporaneamente le funzioni della bolla di accompagnamento e della fattura.

La fattura - ricevuta fiscale assolve contemporaneamente la funzione della fattura e della

ricevuta fiscale (art. 2, co. 2, D.M. 30.3.1992). La sua emissione in luogo della fattura normale,

su richiesta esplicita dei cliente, non è più obbligatoria (C.M. 4.4.1997, n. 97/E).

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2.6. note di variazione

Note di variazione in aumento (note di addebito)

Se successivamente all'emissione o alla registrazione della fattura si verifica un fatto (compreso l'errore) che

comporta un aumento dell'imponibile o dell'Iva, il cedente o prestatore deve emettere o registrare secondo le

norme usuali una apposita fattura integrativa (nota di addebito). L'acquirente deve registrare la nota di

addebito. Le note di variazione in aumento (o note di addebito) possono essere emesse anche nel periodo

successivo a quello in cui sono state rilasciate le relative fatture (Comm. Trib. Centr. Sez. XIV, 1.12.1995, n.

4116).

Se la variazione è effettuata entro il termine della liquidazione periodica relativa alla fattura inesatta non si

applicano sanzioni; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 e segg., D.Lgs. 471/1997 Non

sono sanzionate le variazioni dovute a clausole contrattuali (ad es. prezzo da determinare).

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Note di variazione di diminuizione (note di accredito)

Se successivamente all'emissione e alla registrazione di fattura, diminuisce l'imponibile e l'Iva

relativa (per dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione ecc. dei contratto, per

l'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ecc.), il cedente può operare una

variazione e portare in detrazione la diminuzione. L'acquirente, che abbia già registrato la fattura

originale, deve registrare la corrispondente variazione in aumento nel caso in cui il cedente

decida di avvalersi della facoltà di operare la variazione in diminuzione (C.M. 9.8.1975 n. 27).

Parte della dottrina ritiene che nel caso di applicazione di un'aliquota Iva superiore a quella

legale è possibile ottenere il rimborso della maggiore Iva senza l'obbligo di emettere una nota di

variazione (Cass. 13.3.2000, n. 2868, in senso contrario Cass. 25.11.1996, n. 10405 e art. 21,

co. 6, D.P.R. 633/1972)

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Note di variazione in caso di insolvenza del debitore L'art. 2, co. 1, lett. c-bis), D.L. 669/1996, conv. con L. 30/1997 ha previsto la possibilità di variazioni in

diminuzione anche nel caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura a causa di procedure

concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose.

La disposizione si applica a tutte le procedure in corso e a quelle avviate dal 2.3.1997 (art. 13-bis, D.L.

79/1997, coriv. con L. 140/1997. La variazione è consentita solo quando ricorrono contemporaneamente due

condizioni (C.M. 17.4.2000, n. 77/E):

•l’operazione sia stata fatturata e registrata

•vi sia infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale

Le variazioni in diminuzione vanno documentate a mezzo di note di credito. Questi documenti si annotano nei

termini previsti per le fatture. Eventuali recuperi successivi alla chiusura delle procedure concorsuali o

esecutive daranno luogo a variazioni in aumento

Le variazioni in diminuzione derivanti da sopravvenuti accordi tra le parti o da rettifica di inesattezze nelle

fatture debbono essere effettuate entro un anno dalla data dell'operazione imponibile. Le altre variazioni

possono avvenire senza limiti temporali (es. sconti contrattualmente previsti; nullità, annullamento,

rescissione, revoca, recesso dei contratto, disposizioni di legge, ecc.). Anche in caso di procedure concorsuali

o esecutive rimaste infruttuose le variazioni sono ammesse senza limiti temporali.

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3. I REGISTRI I.V.A.

I registri obbligatori

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati a tenere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25

D.P.R. 633/1972, e fatte salve specifiche eccezioni di legge:

•il registro degli acquisti

•il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi

La legge 383/2001 ha proceduto alla soppressione dell’obbligo di bollatura per i seguenti registri:

- libro giornale e libro inventari;

- registri IVA;

- altri registri obbligatori ai fini delle imposte dirette (es. libro cespiti, registro cronologico, registro incassi e

pagamenti) previsti dal D.P.R. 600/73.

Per tali registri rimane comunque l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che verrà eseguita

direttamente dal contribuente senza dover più ricorrere al Notaio, all’Ufficio del Registro o all’Ufficio del

Registro delle imprese. Inoltre non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine in quanto è

sufficiente numerare ciascun foglio direttamente in fase di stampa del registro.

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Registro degli acquisti

Nel registro vanno annotate le fatture per acquisti interni ed intracomunitari, le bollette doganali, le

autofatture e i documenti riepilogativi di acquisti e spese.

I documenti, una volta numerati progressivamente (per anno solare), vanno registrati e protocollati in base

alla data di ricevimento, indicando:

•data della fattura (o bolletta doganale),

•numero progressivo attribuito,

•indicazione dei fornitore (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo),

•imponibile distinto per aliquota,

•Iva distinta per aliquota.

L' annotazione degli acquisti, a partire dall'1.1.1998, deve essere eseguita prima della liquidazione periodica o

della dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione (art. 1, co. 1, lett. d, D.Lgs.

56/1998). Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno

successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972)

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I contribuenti in contabilità semplificata devono effettuare sul registro anche l'annotazione dei costi non

rilevanti ai fini Iva entro 60 gg. dall' effettuazione dell'operazione e quelle relative a rimanenze e scritture

rettificative entro il termine della dichiarazione dei redditi.

Dal 1997 non è più obbligatoria la registrazione di fatture e bollette doganali relative ad acquisti e importazioni

ad Iva oggettivamente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bisl, D.P.R. 633/1972 (art. 6, co. 7, D.P.R. 695/1996).

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, numerate ed integrate, devono essere annotate

distintamente entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 gg. dal

ricevimento e con riferimento al relativo mese nel registro delle fatture emesse. Entro gli stessi termini, tali

fatture devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, con riferimento al mese di

ricevimento (art. 47, co. 1, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993). E’ anche consentita la tenuta di un apposito

registro sezionale che assolve le funzioni di entrambi i registri (R.M. 8.9.1999, n. 144/E).

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Registro delle fatture emesse Nel registro vanno annotate le fatture emesse, anche per operazioni non imponibili, quali le intra-Ue ed

esportazioni, le fatture per acquisti intra-Ue, le fatture per acquisti da non residenti e i documenti

riepilogativi delle fatture di valore inferiore a € 154,94.

Le fatture immediate vanno annotate entro 15 giorni dalla loro emissione nell'ordine della loro numerazione e

con riferimento alla data della loro emissione. Nel calcolo dei 15 giorni non va computato quello di emissione.

Ad esempio una fattura emessa il 6.3 si registra entro il 21.3.

Le fatture differite invece vanno annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna

o spedizione dei beni.

Le fatture e le autofatture emesse vanno annotate nell'ordine della loro numerazione e con riferimento

alla data di emissione (dall’1.7.1994), indicando:

data di emissione,

numero progressivo di emissione

indicazione del cliente (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo),

imponibile distinto per aliquota

Iva distinta per aliquota

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Bollettario a “madre e figlia”

Gli artisti e professionisti e le imprese con volume d'affari fino a € 309.874 (£ 600 milioni), se

eseguono prestazioni di servizi, o con volume d'affari fino a € 516.456 (£ 1 mld) negli altri casi,

possono sostituire il registro delle fatture con un bollettario, numerato, a «madre e figlia» in cui la

figlia costituisce la fattura e la madre funge da registro. Rimane l'obbligo di tenere il registro degli

acquisti.

Registro dei corrispettivi

Sostituisce il registro delle fatture per commercianti al minuto ed assimilati.

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4. Tenuta e conservazione dei registri contabili

Le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in

bianco, interlinee o trasporti a margine. Non si possono fare abrasioni: le parole cancellate

devono essere comunque leggibili (art. 2219 C.C.).

Il luogo ove sono tenuti i registri deve essere segnalato nella dichiarazione di inizio attività o di

variazione nonché nella dichiarazione annuale lva.

I documenti (fatture, registri, ecc.) debbono essere conservati ai sensi dell' art. 39, D.P.R.

633/1972 che rinvia a quanto previsto dall' art. 22, DPR. 600/1973, in materia di accertamento

delle imposte sui redditi. I registri e i documenti devono quindi, essere conservati fino al

termine dei periodi previsti per l'accertamento e precisamente:

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per 5 anni a decorrere dal 31.12 dell' anno successivo a quello in cui si sono effettuate

registrazioni. Tale termine è prorogato di 2 anni per i periodi d' imposta chiusi al 31.12.1991 nei

confronti dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione integrativa (condono) a cui all'

art. 32, L. 413/1991; dal 1999 il periodo di conservazione è ridotto a 4 anni art. 15, co. 1, lett. a),

D,Lgs. 241/1997;

fino alla definizione dell' accertamento se esso è stato definito oltre i predetti 4 anni

in caso di omessa dichiarazione annuale il sopraindicato termine 1) aumenta di 1 anno.

Nota Bene: ai fini civilistici (art. 2220 c.c.) le scritture contabili vanno conservate per 10 anni

dall’ultima registrazione. L’art. 2220 c.c. come modificato dall’art. 7 bis, co. 4, DL 357/1994 conv.

con L. 489/1994, prevede la possibilità di conservazione di scritture e documenti sotto forma di

“registrazioni su supporti di immagini” sempreché ci sia corrispondenza fra registrazioni e

documenti, e le registrazioni siano rese leggibili in ogni momento del soggetto che utilizza detti

supporti.

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● Le fatture emesse e ricevute in forma cartacea possono essere archiviate mediante i

sistemi tradizionali o in forma elettronica. E’ quindi possibile la conservazione elettronica

delle sole fatture emesse e la conservazione tradizionale di quelle ricevute o di entrambe

(Circ. Min. 6 dicembre 2006 n.36/E)

● Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia cartacea possono essere archiviate in

forma elettronica oppure mediante altri sistemi tradizionali

● Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica devono essere

obbligatoriamente archiviate in forma elettronica.

La disciplina di archiviazione elettronica si riferisce genericamente a supporti di immagini e quindi

ricomprende i tradizionali strumenti di archiviazione mediante microfilm o microfiches (DCPM

694/96), che ai più recenti dischi ottici (DM 23 gennaio 2004 e Deliberazione CNIPA 19 febbraio

2004 n. 11). Si rimanda a questa normativa per approfondire il tema e la procedura dettagliata

con l’Agenzia delle Entrate per la conservazione sostitutiva documentale.

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5. Liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto

La liquidazione (art. 27 DPR 633/1972) consiste nella determinazione dell’Iva a debito o a

credito relativa al mese o trimestre precedente, pari alla differenza fra l’Iva esigibile sulle fatture

emesse o sui corrispettivi incassati nel mese o nel trimestre precedente e l’Iva per la quale viene

esercitata la detrazione, tenendo conto di eventuali crediti d’imposta.

La liquidazione e l’eventuale versamento (se a debito) dell’IVA va effettuato con cadenza

mensile.

Per i contribuenti che hanno optato per liquidazione e versamento dell’Iva con cadenza

trimestrale in aggiunta all’imposta occorre versare gli interessi previsti al tasso dell’1%

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I termini per la liquidazione sono i seguenti:

•contribuenti con liquidazione mensile: entro il 16 di ogni mese

•contribuenti con liquidazione trimestrale: entro il 16 di marzo, maggio, agosto e novembre

Entro il termine previsto dalla liquidazione qualora risulti un debito IVA, il relativo versamento va

effettuato utilizzando la delega di versamento unificato F24 da presentare presso gli sportelli

bancari o postali.

Se i termini scadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento deve essere effettuato il primo

giorno lavorativo successivo.

Qualora l’importo da versare nelle liquidazioni periodiche non superi € 25,82 il versamento dovrà

essere effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva qualora l’importo sia

superiore a € 25,82.

Se invece nella dichiarazione annuale l’importo è inferiore a € 25,82 il versamento è sempre

dovuto.

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6. Ravvedimento operoso

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruirne occorre rispettare

determinati limiti di tempo. Inoltre, è necessario che:

- la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa

- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i

periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);

- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di

esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

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Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

- al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta

(ravvedimento breve)

- al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di

presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata

commessa (ravvedimento lungo) .

Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continuano ad applicarsi le seguenti

sanzioni:

- al 2,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta

- al 3%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione

della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti

(imposta, interessi, sanzioni).

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Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute

entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 31, del decreto

legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della

sanzione ridotta. In particolare, la sanzione ordinaria del 30% - che si applica all’omesso

o tardivo pagamento - si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento

dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si

accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il

termine di trenta giorni dalla scadenza.

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Per i versamenti occorre utilizzare:

- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e

l’imposta sugli intrattenimenti

- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di

versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E’, invece,

possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i

quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).


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