LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR
Ufficio delle Dogane di Milano 2
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992
artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993
Protocolli origine allegati agli accordi
Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999)
Circ. 97/D del 29/04/1999
Circ. 227/D del 07/12/2000
Circ. 54/D del 01/10/2004
ORIGINE DELLE MERCI
L’applicazione uniforme della Tariffa doganale comunitaria (TDC) e della politica commerciale comune implica la definizione dell’origine delle merci a livello comunitario.
L’Unione Europea applica regole d’origine previste in modo autonomo o su base convenzionale.
LE REGOLE D’ ORIGINE DELLE MERCIUna merce è considerata come prodotto originario di un determinato paese:
quando è interamente ottenuta in tale paese;
quando alla produzione hanno contribuito diversi paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione
ORIGINE DELLE MERCI
quando una merce proviene da paesi o gruppi di paesi nei confronti dei quali la normativa prevede un trattamento tariffario preferenziale in virtù di un accordo bilaterale o unilaterale
NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE
quando una merce proviene da un paese con cui la Comunità non ha stipulato accordi tariffari determinanti un trattamento daziario di favore per le merci ivi originarie
ACCORDIDI
ORIGINEPREFERENZIALE
SIGLATI
UNIONE EUROPEA
ISRAELEAUTORITA'
PALESTINESECISGIORDANIA
STRISCIA DI GAZA
CEUTA E MELILLA
SPGPAESI INVIADI SVILUPPO
BOSNIA ERZEGOVINA
PTOMPAESI
TERRITORIOLTREMARE
ACPCARAIBIPACIFICO
REP. SERBIAKOSOVO
REP. MONTENEGRO
EFTA:NORVEGIAISLANDALIECHTENSTEINSVIZZERA
MESSICO
CILE
MAGHREB:ALGERIATUNISIA
MAROCCO
SUDAFRICA
MACEDONIA
CROAZIA
ISOLE FAROER
ALBANIA
Unione doganale:TURCHIAANDORRA
SAN MARINO
MASHREK:EGITTO
GIORDANASIRIA
LIBANO
COREA DEL SUD
L’ ORIGINE DELLE MERCI
Emesso dal Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati - C.C.I.A.A.
Certificato d’origine
Rilasciato dall’Autorità Doganale su richiesta dell’esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate ad un Paese extracomunitario col quale esistono accordi
Certificato di circolazione
FORM A
EUR 1
A.TR
STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO
Beneficio che permette alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale delle merci senza emettere il certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati.
IMPORTO FATTURA
DICHIARAZIONE SU FATTURA
RICHIESTA STATUS ESPORTATORE
CERTIFICATO EUR 1
Minore di euro 6000
E’ sufficiente la sola dichiarazione su fattura senza la preventiva autorizzazione
Non è necessario richiedere lo status di esportatore autorizzato
Non viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 in quanto è possibile apporre la dichiarazione di origine in fattura
Maggiore di euro 6000
Per essere apposta la dichiarazione di origine è necessario acquisire lo status di esportatore autorizzato
In alternativa alla emissione dell’EUR 1 è possibile richiedere all’Ufficio delle Dogane lo status di esportatore autorizzato
Viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 se non si ha la qualifica di esportatore autorizzato
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L’ ISTANZA
Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti
Oggetto sociale
Tipologia di merci esportate
Regolarità delle esportazioni
Autocertificazione che attesti la comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza
L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno
che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti.
di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione
di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia
L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno
di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione ecc..) per almeno 3 anni (ad esclusione dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede 5 anni)
di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.
L’ ISTANZAsottoscrizione dichiarazione
o Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione apposta in fattura deve indicare all’Ufficio delle dogane, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la “dichiarazione di origine”
o impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. – ESONERO FIRMA MANOSCRITTA
o
SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’
All’Ufficio delle Dogane OGGETTO: Istanza per il rilascio dello “Status di esportatore autorizzato” per attestare l’origine delle merci su
fattura verso i seguenti paesi: Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________ e residente a __________- Via _________, nella sua qualità
di Rappresentante Legale della Società _______________ con sede legale in_______________, amministrativa e stabilimenti siti in ______________ esercente l’attività di produzione e/o commercio di___________, in qualità di esportatore abituale verso i suddetti Paesi
C H I E DE a codesto Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura, ai sensi dei vari protocolli di
origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di _______________ A tal fine dichiara quanto segue: - di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti nell’anno
in corso ed eventualmente quelle effettuate nell’anno precedente);- di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata attraverso
la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti; - di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine;- di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al
momento dell’operazione;- di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che
possono comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa;- di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la
normativa in materia;- di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la
Corea) a partire dalla data della dichiarazione;- di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere
controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di
origine: Oppure Io sottoscritto, ___________in qualità di rappresentante legale della Società ____________ chiedo di essere esonerato
dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta.
Si allegano i seguenti documenti: Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario (DPR 445/2000): Firma
VERIFICA REQUISITI
sopralluogo presso la sede amministrativa della società richiedente
SOGGETTIVI OGGETTIVI
Certificato casellario giudiziale
Certificato carichi pendenti
DICHIARAZIONE SU FATTURA
L’ esportatore delle merci contemplate nel presente
documento [autorizzazione doganale n.
IT/001/MI2/12] dichiara che, salvo indicazione contraria, le
merci sono di origine preferenziale UE
Mario Rossi(firma leggibile autografa)
PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
SVIZZERA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 45/L 15.02.2006
ISLANDA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 131/L 18.05.2006
NORVEGIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 117/L 02.05.2006
ISOLE FAROER PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 110/L 24.04.2006
TURCHIA DECISIONE N. 1/98 (PRODOTTI AGRICOLI)DECISIONE N. 1/2009 (PRODOTTI EX CECA)
N. 86/L 1998
N. 143/L 06.06.2009
ALGERIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 6 N. 297/L 15.11.2007
PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
TUNISIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 260/L 21.09.2006
MAROCCO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 336/L 21.12.2005
ISRAELE PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 20/L 24.01.2006
PALESTINA E STRISCIA DI GAZA
PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 298/L 13.11.2009
EGITTO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 73/L 13.03.2006
GIORDANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 209/L 31.07.2006
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PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
LIBANO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 143/L 30.05.2006
MACEDONIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 99/L 10.04.2008
CROAZIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 286/L 29.10.2008
ALBANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 107/L 28.04.2009
BOSNIA ERZEGOVINA PROTOCOLLO ORIGINE N. 2 N. 233/L 30.08.2008
MONTENEGRO PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 108/L 29.04.2010
SERBIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 28/L 30.01.201022
PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
SUD AFRICA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 311/L 04.12.1999
MESSICO ALLEGATO III N. 157/L 30.06.2000
CILE ALLEGATO III N. 352/L 30.12.2002
STATI CARIFORUM STATI ACP che hanno siglato gli Accordi di Partenariato Economico (APE)
N. 348/L 31/12/2007N. 289/L 30.10.2008
PTOM (Territori d’Oltre Mare)
DEC. N. 2001/822/CE DEL CONSIGLIO DEL 27/11/2001
N. 314/L 30.11.2001
SUD COREA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 127/L 14.05.201123
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Attesta, a beneficio del soggetto comunitario che ne abbia acquisito la
proprietà, l’origine delle merci in ambito di un regime preferenziale, nel
caso in cui i prodotti siano successivamente esportati verso Paesi terzi cui
vigono accordi preferenziali
Elemento di prova per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o
per la compilazione della dichiarazione su fattura
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE
Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
……………..., che sono regolarmente fornite a ……..………. Sono
originarie…………… e rispondono alle norme in materia di origine
che regolano gli scambi preferenziali con ……………………….
La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti
prodotti dal………… al …………..
Si impegna ad informare immediatamente …….della perdita di
validità della presente dichiarazione.
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE(PER SINGOLA OPERAZIONE)
Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento
sono originarie di…………. e rispondono alle norme in materia di
origine che disciplinano gli scambi Contenuto della dichiarazione
preferenziali con ..................
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
necessaria documentazione giustificativa.
Luogo e data - Società - Firma
IL REGIME TIR
Ufficio delle Dogane di Milano 2
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Convenzione TIR del 14 novembre 1975 approvata dal Reg. CEE n. 2112 del 25 luglio 1978
• Reg. CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC)
• Reg. CE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC)
• Reg. CE n. 1192 del 17 novembre 2008
• Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008
REGIME TIR
Transports Internationaux Routiers
Semplifica le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, senza che il carico sia soggetto al pagamento e/o al deposito di dazi e/o tasse d’importazione o esportazione, né debba sottostare a controlli doganali a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione
REGIME TIR
Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario
carnet TIR o ATA,sul territorio doganale della Comunità, sono
comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario
Il tragitto delle merci deve avvenire in parte o completamente su strada
carnet TIR o ATA,
Il carattere comunitario delle merci scortate da Carnet è comprovato dalle modalità di trasporto o di documenti relativi, conformemente agli art. da 314 a 324 DAC o agli art. da 325 a 334 del DAC
carnet TIR o ATA,
CARNET TIR Documento doganale internazionale
Emesso dalle associazioni nazionali garanti - IRU
Dichiarazione in dogana per il trasporto di merci
Costituisce prova dell’esistenza della garanzia
Offre le informazioni utili in merito a problematiche doganali
CARNET TIR
Il Carnet TIR viene rilasciato al trasportatore
che ne ha fatto richiesta
che ha fornito delle garanzie economiche
che si impegna ad effettuare un regolare trasporto di merce da una nazione ad un’altra entrambe aderenti alla Convenzione TIR
VANTAGGI
VANTAGGI
I CINQUE PILASTRI DEL REGIME DOGANALE DI TRANSITO TIR
ENTI GARANTI Requisiti di carattere oggettivo
Esistenza per almeno un anno come associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti( comprese le CCIAA) non ne sia comprovato il carattere comunitario
Assenza di reati gravi comprese le violazioni amministrative e civili di una certa entità o reiterati ( 3 volte nell’arco di 5 anni)
carnet TIR o ATA,
Solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione
carnet TIR o ATA,
ENTI GARANTI requisiti di carattere tecnico
Accordo scritto tra l’Associazione Garante e le Autorità Doganali
Si precisano gli elementi di impegno dal da parte dell’Associazione Garante tra i quali la verifica continua delle condizioni e dei requisiti minimi dei soggetti coinvolti
carnet TIR o ATA,
OPERATORI ECONOMICI
Provata conoscenza nell’applicazione della Convenzione TIR e nella gestione di trasporti internazionali
Assenza di gravi e reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale carnet TIR o ATA,
Solida situazione finanziariacarnet TIR o ATA,
L’AMMISSIONE AL REGIME TIR
Approvazione delle AutoritàDoganali nazionali
I° FASE II ° FASE
Candidatura del soggettointeressato al regime TIR ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R. IN
ITALIA
Assenso dell’Agenzia delle Dogane
I° FASE II ° FASE
Vagliata ed approvata dalcomitato consuntivo T.I.R.
L’AMMISSIONE AL REGIME TIR
Definizione dei termini contrattuali del servizio T.I.R. tra l’Azienda, l’Unioncamere e la catena di Garanzia Internazionale
GARANZIE NECESSARIE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa intestata all’Unioncamere fissata in relazione al numero di Carnet T.I.R. che la società intenderà utilizzare
IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R.
Ai trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell’Associazione
È un documento che accompagna la merce
Ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e resta valido fino all’arrivo del trasporto a destinazione
Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme alla merce caricata sul veicolo
Non deve recare cancellature o modifiche supplementari se non convalidate dalle autorità o dall’Ente emittente
IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R.
La merce caricata sul veicolo in presenza dell’Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R.
La Camera di Commercio compila il primo riquadro nella copertina del Carnet
Il titolare compila il secondo riquadro del Carnet
STRUTTURA DEL CARNET TIR
IL CARNET TIR
Il riquadro n. 18 è il Certificato di presa in carico dove l’ufficio doganale di partenza, o di passaggio, appone le attestazioni relative alla registrazione
Il riquadro n. 24 è il Certificato dove l’ufficio di passaggio, d’uscita o di destinazione, annota le attestazioni di rito denominato CERTIFICATO DI SCARICO
Grave infrazione alle leggi o ai Regolamenti doganali
applicabili ai trasporti internazionali di merci
L’ ESCLUSIONE
LA REVOCA
Non sussistenza dei requisiti minimi di cui all’Annesso 9 , parte I della Convenzione
adottata solo dallo Stato che ha rilasciato l’autorizzazione
VALIDITA’ DEL CARNET TIR Requisiti di sicurezza
Logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella copertina
Impiego di inchiostri termo cromici
Codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet TIR
VALIDITA’ DEL CARNET TIR
Firma e timbro dell’associazione che lo rilascia
Entro la data indicata nella casella n. 1 della copertina e durante tutto il tragitto fino la completamento dell’operazione T.I.R. all’ufficio doganale di destinazione
Non può essere ceduto a terzi
IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME TIR
La merce è carica sul veicolo in presenza dell’Autorità Doganale che verifica l’idoneità del mezzo di trasporto e la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R
Sigillo del carico e annotazione del numero del sigillo sulla souche e sul volet n. 1 di colore bianco del Carnet T.I.R.
La Dogana trattiene il volet bianco a corredo del registro e restituisce il Carnet Tir che inizia l’operazione di trasferimento
RESTITUZIONE DEI CARNET
entro una settimana dalla data di scadenza
UTILIZZATI NON UTILIZZATI
entro 15 giorni dalla data di scadenza e, comunque non oltre 15 giorni dalla data in cui la società è tornata in possesso dei Carnet
L’UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA
Accensione del Carnet
A) Attesta la conformità del veicolo stradale
B) Attesta la conformità della merce
Appuramento del Carnet
L’Ufficio doganale di partenza è preposto all’attivazione della procedura di ricerca per il recupero dei diritti dovuti nel caso in cui il Carnet non viene appurato
REGIME TIR
Annotazione del numero di MRN dell’operazione
sulla souche n. 1
Presentazione dei dati del Carnet TIR
Accettazione della dichiarazione e notifica
Svincolo della merce e stampa del DAT di esportazione
Compilazione e conservazione del volet corrispondente
Consegna del carnet TIR annotato e timbrato
L’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE
Presentazione della merce
A) Registrazione dei dati in pervenuta cauzione sulla souche e sul volet corrispondente
B) Invia la “notifica di arrivo” all’ufficio doganale di partenza
Controllo della merce
Considerato conforme o conforme
Conforme ma con difformità o non
conforme
DESTINATARIO AUTORIZZATOartt. 454 bis- ter – quater delle DAC
Ricevuta l’autorizzazione allo scarico procede ad annotate i risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili
Il risultato del controllo ai fini dell’appuramento si conclude entro il 6° giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate nei locali del destinatario autorizzato
La procedura semplificata è ammessa come destinatario autorizzato e non come speditore, in quanto verrebbe meno il ruolo svolto dall’ufficio doganale di partenza
GRAZIE PER L’ATTENZIONE