+ All Categories
Home > Education > LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Date post: 12-Jan-2015
Category:
Upload: diego-piselli
View: 6,632 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Una panoramica dello statuto dell'imprenditore commerciale proposta da Diego Piselli, avvocato e blogger.
43
Pubblicità legale (Registro Imprese) Tenuta Scritture contabili Rappresentanza commerciale Fallimento (requisiti art. 1 L.F.) LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE UNITÀ 3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
Transcript
Page 1: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Pubblicità legale (Registro Imprese) Tenuta Scritture contabili Rappresentanza commerciale Fallimento (requisiti art. 1 L.F.)

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE

COMMERCIALEUNITÀ 3

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

Page 2: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

“assicurare completezza ed organicità di pubblicitàpubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività tempestività dell’informazionedell’informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, c. 6, legge 580/1993)

LA FUNZIONE DELLA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE REGISTRO DELLE IMPRESE

Page 3: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Art. 2195 c.c.Art. 2195 c.c.Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione al registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede.Art. 2189 c.c.Art. 2189 c.c.Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su domanda dell’interessato e prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge.

* * *Per il codice civile presupposto di iscrizione era l’esercizio di un’attività commerciale: successive previsioni di legge hanno esteso l’obbligo di iscrizione.

Page 4: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

LA PUBBLICITÀ LEGALELA PUBBLICITÀ LEGALE

•pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.)

•pubblicità costitutiva (art. 2331 e ss. c.c.)

•pubblicità notizia (art. 8, c. 5, legge 80/1993)

Page 5: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

La struttura del registroLa struttura del registro

REGISTRO IMPRESE

SEZIONE ORDINARIA SEZIONI SPECIALI

Page 6: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

SEZIONE ORDINARIASEZIONE ORDINARIA

• SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.)

• SOCIETA’ DI CAPITALI

• COOPERATIVE

• CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA

• SOCIETA’ ESTERE CON SEDE SECOND. IN ITALIA

• G.E.I.E.

• AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI

• ENTI PUBBLICI ECONOMICI

• IMPRENDITORI INDIVIDUALI (eventuali)

Page 7: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

SEZIONI SPECIALISEZIONI SPECIALI

• PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI

• IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI

• SOCIETA’ SEMPLICI

• SOCIETA’ TRA AVVOCATI

• ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Page 8: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Chi opera sul mercato ha bisogno di informazioni certe relative agli imprenditori.

Le informazioni legislativamente ritenute rilevanti non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma sono opponibili ai terzi in modo che non ne è ammessa l’ignoranza (pubblicità legale).

In questo modo i rapporti giuridici sono semplificati e si prevengono controversie.

PUBBLICITÀ LEGALE

Page 9: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Non istituito per molti anni dopo l’entrata in vigore del Codice Civile.

Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16-09-1996, n. 559.

Tenuto presso le camere di commercio.Oggi non raccoglie solo atti delle imprese

commerciali, ma anche atti degli altri tipi di imprese.

Il registro è pubblico.Il registro è tenuto con modalità informatica.

REGISTRO IMPRESE

Page 10: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Istituito presso camera di commercio in ogni Provincia.

Diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente) nominato dalla giunta della CCIAA,

Vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale («Giudice del Registro»).

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Page 11: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Sezione ordinaria (per i soggetti per i quali l’iscrizione era prevista dal c.c.): imp. individuali non piccoli, tutte le società eccetto le soc. semplici, consorzi con attività esterna, G.E.I.E. enti pubblici con oggetto principale l’esercizio dell’impresa società estere aventi in Italia la sede dell’amministrazione o

l’oggetto principale di attività. Sezioni speciali:

1. soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.: impr. individuali agricoli, piccoli imprenditori, soc. semplici. Nella sezione sono iscritti anche gli artigiani, i quali se non sono piccoli imprenditori devono iscriversi anche nella sezione ordinaria;

2. società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati);3. società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

e quelle che vi sono soggette (l’iscrizione ai aggiunge a quella nella sezione ordinaria, se la società vi è tenuta);

4. imprese sociali.

LE SEZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Page 12: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Solo quelli specificati dalla legge (non possono iscriversi altri atti).

Si tratta delle informazioni necessarie per individuare l’imprenditore, l’impresa, la struttura e l’organizzazione della società.

Tutte le modificazioni di tali dati.

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE

Page 13: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere indicato il registro delle imprese di iscrizione.

L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi provvede.

In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio, quando l’attività è cessata e l’imprenditore non ha provveduto.

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Page 14: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’ufficio del registro delle imprese è incaricato solo di un controllo di legalità formale, ossia di accertare che l’atto e la documentazione siano formalmente regolari. Non deve invece occuparsi di accertare anche la validità dell’atto (controllo di legalità sostanziale), quando questo accertamento è rimesso dalla legge al notaio. Si tratta in particolare degli atti costitutivi delle società di capitali ed delle loro modifiche.

E’ controverso se negli altri casi, il controllo dell’Ufficio del registro delle imprese si estenda alla legalità sostanziale. Depone in questo senso l’articolo 8 del DPR 581/1995.

CONTROLLO DI LEGALITÀ

Page 15: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della richiesta.

Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il decreto del Giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che provvede anch’esso con decreto.

Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione d’ufficio.

VICENDE ISCRIZIONE

Page 16: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

La mancata iscrizione è punita:con sanzione amministrativa;con sanzioni indirette (per es. mancato decorso termine di un anno per dichiarazione fallimento).

SANZIONI

Page 17: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Iscrizione nella sezione ordinaria:efficacia dichiarativa,efficacia costitutiva,efficacia normativa.

Iscrizione nelle sezioni speciali:normalmente pubblicità notizia e certificazione anagrafica,

per imprese agricole e società semplici, pubblicità dichiarativa.

EFFICACIA ISCRIZIONE

Page 18: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

I fatti e gli atti iscritti sono opponibili ai terzi, in generale, dal momento dell’iscrizione.

L’omessa iscrizione non comporta l’inopponibilità, ma la necessità di provare la conoscenza da parte del terzo.

Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali:1. L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni

dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi possono dimostrare la mancata conoscenza.

2. Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

3. Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

EFFICACIA DICHIARATIVA (PUBBLICITÀ LEGALE)

Page 19: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Riguarda gli atti costitutivi delle società di capitali e delle cooperative.

In mancanza di iscrizione queste società non nascono (art. 2332, 2475, 2519 c.c.).

EFFICACIA COSTITUTIVA

Page 20: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

All’iscrizione consegue un particolare regime normativo, che non si applica in caso contrario.

Si tratta dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi di s.n.c. e s.a.s.. La disciplina propria di queste società si applica solo in caso di iscrizione, in mancanza si hanno società irregolari sottoposte alla disciplina della società semplice.

EFFICACIA NORMATIVA

Page 21: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Ragioni di buona amministrazione consigliano la tenuta della (delle) contabilità.

Ma perché un obbligo?È obbligato l’imprenditore commerciale medio-

grande;Sono obbligate le società commerciali anche se

non svolgono attività commerciale.Sono tenute le imprese sociali.Devono essere conservate per dieci anni.

SCRITTURE CONTABILI

Page 22: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Libro giornale,Libro inventari,tutte le scritture contabili che siano richieste dalla

natura e dalle dimensioni dell’impresa,fascicolo della corrispondenza.

SCRITTURE OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.)

Page 23: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.

Le registrazioni devono essere in ordine cronologico, non è necessario che siano effettuate il giorno stesso.

Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in un giorno, ma quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in modo cumulativo.

Sono possibili libri giornali sezionali.

LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.)

Page 24: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

È un registro sistematico dove vanno riportati gli inventari all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi periodicamente alla fine di ogni esercizio.

L’inventario si chiude con il bilancio redatto ai sensi degli art. 2423 ss c.c., anche se l’art. 2217 rinvia espressamente solo ai criteri di valutazione.

LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217 C.C.)

Page 25: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

La norma imporrebbe la tenuta di tutte le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Si tratta di disposizione largamente disattesa. Solitamente viene tenuto il libro mastro.

Molte scritture sono poi tenute in forza della legislazione fiscale.

Altre scritture sono imposte dalla disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).

ALTRE SCRITTURE

Page 26: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Regolarità formale: Numerazione in ogni pagina prima di essere

messi in uso (è stata soppressa la vidimazione, che è rimasta per i libri sociali).

Devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità (art. 2219), ossia senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili.

È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale.

Il mancato rispetto di queste disposizione comporta l’irrilevanza giuridica delle scritture.

REGOLARE TENUTA SCRITTURE

Page 27: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

In generale le scritture contabili dell’imprenditore non sono soggette in quanto tali a controllo.

Nelle S.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori dimensioni e nelle società qualificate dalla legge come «enti di interesse pubblico» (D. Lgs. 39 del 2010) ovvero in quelle che le controllano o ne sono controllate è previsto un articolato sistema di revisione legale dei conti

IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Page 28: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710 c.c.): le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore.

In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il reato di bancarotta.

Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non la mancata tenuta della contabilità in sé)

SANZIONI

Page 29: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Le scritture contabili normalmente restano riservate all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il bilancio delle società di capitali e delle cooperative deve essere reso pubblico con il deposito nel registro delle imprese. Nelle società sottoposte a controllo pubblico il segreto non può essere opposto all’organo preposto alla vigilanza. Per esempio nelle quotate il segreto non può essere opposto alla Consob, che può disporre anche la diffusione di notizie ulteriori rispetto all’informativa di bilancio.Fanno eccezione le norme penali e tributarie che possono derogare al principio del segreto.

RISERVATEZZA SCRITTURE

Page 30: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: Possono essere utilizzate contro l’imprenditore

sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).

L’imprenditore controparte potrà eventualmente dimostrare che le scritture non sono veritiere.

Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se ricorrono tre condizioni:

1. le scritture devono essere regolarmente tenute,2. la controparte deve essere un imprenditore,3. la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio

dell’impresa.

RILEVANZA ESTERNA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Page 31: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il Giudice può disporre l’esibizione (ossia la produzione) in giudizio delle scritture contabili, sia d’ufficio sia su istanza di una parte.

L’esibizione può essere disposta solo per singole scritture attinenti la causa discussa (si può chiedere anche la produzione di tutte le scritture, ma solo per estrarne le scritture che interessano).

Solo in tre casi tassativi il Giudice può ordinare la comunicazione alla controparte di tutte le scritture:1. controversie relative allo scioglimento della società,2. controversie relative alla comunione di beni,3. controversie relative alla successione mortis causa.

ESIBIZIONE SCRITTURE

Page 32: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza;

Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal piccolo imprenditore.

La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.

Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura.

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Page 33: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della preposizione alla mansione da essi svolta.

L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite dalla legge.

PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Page 34: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

È colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art. 2203, 1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell'imprenditore.

Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente.

L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato institore chi ha poteri limitati a un determinato settore funzionale dell’impresa.

L’INSTITORE

Page 35: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

l'institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205).

In caso di fallimento dell'imprenditore trovano applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).

GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE

Page 36: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

All’institore è attribuito generale potere di rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204 c.c.).

Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto.

All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato.

L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia una causa), sia come convenuto (soggetto che subisce una causa) per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL’INSTITORE

Page 37: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo.

Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° com ma e 2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale», salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare.

La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207 c.c.).

LIMITAZIONE POTERI INSTITORE

Page 38: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui contratta che opera in nome del rappresentato, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente su quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante che non osserva questa regola si obbliga personalmente. Nella disciplina generale della rappresentanza in tal caso il preponente non resta obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art. 2208) anche il preponente è personalmente obbligato, quando gli atti compiuti dall'institore «siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».

LA RESPONSABILITÀ DELL’INSTITORE

Page 39: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso» (art. 2209).

Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto all'institore in quanto:a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria;

b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti.

I PROCURATORI

Page 40: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per le quali hannopotere decisionale.

A differenza dell’institore, il procuratore:1) non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva)

dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito;

2) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.

L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso

POTERI E OBBLIGHI PROCURATORE

Page 41: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi.

COMMESSI

Page 42: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati».

Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.

A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212).

L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza delle limitazioni medesime da parte dei terzi.

POTERI E OBBLIGHI COMMESSI

Page 43: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo all’imprenditore commerciale medio-grande:

Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori commerciali medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati parametri relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento

In linea generale la procedura di fallimento determina lo spossessamento dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi creditori nella soddisfazione derivante dall’alienazione del patrimonio dell’impresa.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI


Recommended