1 N. 11213/08 R.G.N.R. N. 11998/08 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei giudici per le indagini preliminari ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di 1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953 2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto 3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966 4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946 5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949 6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969 7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto 8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto 9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935 10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965 11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto 12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960 13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973 15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto 16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973 18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962 19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977 20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964 21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985 22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970
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1. N. 11213/08 R.G.N.R. N. 11998/08 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI
PALERMO Sezione dei giudici per le indagini preliminari ORDINANZA
DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN
CARCERE (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) Il Giudice per le indagini
preliminari dott.ssa Maria Pino Esaminate le richieste di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta
parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data
24 settembre 2010 nei confronti di 1. ACQUISTO Michele fu Nicol
nato a Palermo 18.04.1953 2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il
3.5.1964, in atto detenuto 3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a
Palermo 01.05.1966 4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle
Femmine (PA) 18.11.1946 5. CATALDO Salvatore nato a Carini
02.01.1949 6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo
28.05.1969 7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno
1974, in atto detenuto 8. CIN Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini
Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto 9. CONIGLIARO Angelo, nato
a Carini il 21.10.1935 10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a
Palermo 06.04.1965 11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941,
in atto detenuto 12. DANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960
13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 14. DI MAGGIO
Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973 15. DI MAGGIO
Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto 16. DI MAGGIO
Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 17. ENEA
Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973 18. EVOLA Alberto
nato a Cinisi 04.01.1962 19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a
Palermo 2.5.1977 20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo
23.10.1964 21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo
27.03.1985 22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo
28.11.1970 1
2. 23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946 24. LO
PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974 25. LO
PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto 26.
LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto 27.
LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto
28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952
29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977 30.
MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto
31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978 32.
MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto 33.
NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965 34. NIOSI Giovanni
di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto 35.
PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto
detenuto 36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo
15.09.1970, in atto detenuto 37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta
il 5.2.1956, in atto detenuto 38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a
Palermo 24.12.1981 39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il
3.5.1966 40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo
30.10.1967 41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto
detenuto 42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG)
il 22.7.1975, in atto detenuto 43. VITALE Salvatore nato a Cinisi
il 24.3.1975 44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo
30.12.1969, in atto detenuto 45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il
19.04.1963 46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto
detenuto 47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981 48. DI
PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto
detenuto 49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965 50. COSENZA
VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971 51. CAVIGLIA DOMENICO nato a
Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto 52. FERRAZZANO MARIO nato a
Palermo il 12.11.1985 53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il
15.02.1956, in atto detenuto 54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il
25.06.1982, in atto detenuto 55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il
25.07.1966 56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977 57.
CUSIMANO NICOL nato a Palermo il 17.01.1980 58. CUSIMANO ANELLO
nato a Palermo il 25.4.1976 2
3. 59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977 60.
CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968 61. DE LUCA
ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970 62. TOGNETTI FELISIANO nato a
Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto 63. MARINO STEFANO nato a
Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto sottoposti ad indagine in
ordine ai seguenti reati: BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore 1) per il
delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi
I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) per avere fatto parte
dellassociazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone
e dirigendone le relative illecite attivit, e per essersi, insieme,
avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento ed omert che ne deriva, per
commettere delitti contro la vita, lincolumit individuale, la
libert personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attivit
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per s e gli
altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica
amministrazione, e pi in particolare: BRUNO Pietro, per avere
diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per
avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli
affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri
mandamenti mafiosi; DANNA Salvatore per avere diretto la famiglia
mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto molteplici contatti
finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di
estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi; Con la
recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro
(art.99 commi 1 e 2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6) In Palermo, Capaci,
Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna
per BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000. ACQUISTO Michele,
BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo, CORRAO Giovanni,
DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl. 64), LO
PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA
Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore gi
destinatario di ordinanza di custodia per questo reato) 2) per il
delitto di cui allart. 416 bis c.p. per avere, fatto parte
dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", avvalendosi
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omert che ne deriva per
commettere reati contro la vita, l'incolumit individuale, contro la
libert personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui
ai capi precedenti, nonch per acquisire il controllo di attivit
economiche e appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti
o vantaggi ingiusti; Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis
comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata; Con
l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p.,
trattandosi di attivit economiche finanziate in parte con il
prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti; e in particolare:
3
4. ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attivit
imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo
in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche che hanno
hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima
organizzazione, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI
TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in
modo tale da contribuire in concreto allesistenza ed al
rafforzamento dellassociazione e quindi alla realizzazione dei
reati fine che la stessa si prefigge. BIONDO Mario, per avere
intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO
PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso
Natale-San Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attivit
economiche e produttive; per avere sollecitato iniziative
delittuose nei confronti dellagenzia di scommesse denominata
Sportnetbet di viale Strasburgo nr384; per avere mantenuto
molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti
in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi
anche di province diverse da Palermo; CATALDO Salvatore, per avere
partecipato alle attivit criminali della famiglia mafiosa di
Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di
Carini per le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo, per
aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i
cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver
partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue commessi sul
territorio di Carini; CATANIA Filippo, per avere svolto la propria
attivit imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica con
l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri
riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo locale di
viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed
ospitalit agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO
PICCOLO Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere
mantenuto rapporto epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al
quale richiedeva di intervenire in relazione a diverse questioni di
carattere personale o a controversie di natura economica,
ricevendone immediato sostegno. CORRAO Giovanni per avere fatto
parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere
agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il
coinvolgimento del coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente
mafioso FRANZESE Francesco, per avere avuto rapporti con
l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici
di stupefacenti; DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di
riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette
dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto,
attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed
incontri, un costante collegamento con gli altri associati in
libert e quelli latitanti. DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato
allorganizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa
di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra
per ottenere lavori e subappalti nel settore delledilizia,
ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO;
per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso
riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri
associati in libert e quelli latitanti. LIGA Salvatore (cl. 64) per
avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed
essersi occupato della gestione delle estorsioni e della
organizzazione di incontri riservati per conto dell'organizzazione,
per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi; LO CASCIO
Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo gi condannato per il
presente delitto), per avere svolto la loro attivit imprenditoriale
nellinteresse dellorganizzazione mafiosa cosa nostra ed avere in
particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore LO PICCOLO
gli utili della societ intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da
loro gestita, anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO,
ottenendo in cambio di essere favoriti 4
5. nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle
zone della provincia di Palermo controllate dai LO PICCOLO; per
avere sollecitato lintervento di LO PICCOLO Sandro e LO PICCOLO
Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al
fine di ottenere limposizione dei subappalti e di acquisti di
forniture, spesso agendo minacciosamente in nome e per conto dei LO
PICCOLO; LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo
continuativo e ininterrotto dellassociazione mafiosa ponendosi alle
dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, raccogliendo
il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed
eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche
durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione
personale dellobbligo di dimora nel Comune di Palermo e dellobbligo
di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente
retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;
MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO,
esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi
spostamenti sul territorio, accompagnandolo anche a riunioni con
altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori
e ad attivit estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e
per avere avuto rapporti a tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO
Antonino, appartenenti alla medesima famiglia mafiosa; MORISCA
Gioacchino per avere partecipato allorganizzazione mafiosa cosa
nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo
come materiale esecutore delle attivit estorsive. PUCCIO Carlo per
avere partecipato allorganizzazione mafiosa cosa nostra, e
segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle
dirette dipendenze dei suoi parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO,
per avere costituito un punto di riferimento nel territorio agendo
come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al
pagamento del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto
dellorganizzazione mafiosa; Con la recidiva semplice per CATALDO
Salvatore (art.99 comma 1); Con la recidiva specifica
infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4); Con la recidiva specifica per
DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5); Con la
recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2
n.1); In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA
Giuseppe a decorrere dall1.08.1998. LO CASCIO Giuseppe, LUCIA
Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro 3) del delitto di concorso in
trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del
d.l. 152/91) per avere gli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e
LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO
Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino, attribuito
fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarit della ditta
individuale denominata " LUCIA ANTONINO. Attivit Lavori generali di
costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3 e ci al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui
all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo
commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dallart.
416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare
l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 5
6. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per
LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo, il 18 aprile 2001,
data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio LO
CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO
CASCIO Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 4) per il
delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato (
110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n 152,
conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n 203), per avere in
concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attivit
imprenditoriale della ditta individuale " LUCIA ANTONINO attivit
Lavori generali di costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera
nr.3, attivit fittiziamente intestata e condotta dai medesimi
indagati, capitali provenienti dall'attivit dell'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare degli esponenti mafiosi LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali vengono
periodicamente corrisposti gli utili, e ci anche al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali. Con la circostanza aggravante di avere commesso il
fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416-bis c.p.
ed al fine di agevolare lattivit dellassociazione denominata Cosa
Nostra. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per
LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo sino alla data
odierna CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni,
deceduto) 5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento
di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto
1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi
fittiziamente intestata l'esclusiva titolarit dell'attivit
commerciale denominata " SOLE MIO, sita in Palermo, piazza
Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del
defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ci al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di
agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P. ed
avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra. In Palermo, nel mese di dicembre del 2005 FAZZONE
Lorenzo 6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378
comma 1 e 2 c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere,
dopo che stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima
organizzazione criminale, aiutato i latitanti ADAMO Andrea, LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare per avere
veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO
Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; 6
7. In Palermo e provincia fino al 5.11.2007 ENEA Giuseppe 7)
del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1 e 2
c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che
stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa
ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale,
aiutato LO PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorit
ed a sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a fornire al
predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il passaporto nr
Y197591, la carta didentit nr. AN1720077, la patente di guida nr.
PA265411251G, corredati dalla fotografia di questultimo. Con
l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di
avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra. In Palermo, sino al 5 novembre 2007 NICOLETTI Giuseppe
8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1 e 2
c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che
stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa
ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale,
aiutato il latitante FRANZESE Francesco ad eludere le
investigazioni dell'Autorit ed a sottrarsi alle ricerche di questa,
prestandosi a realizzare falsi documenti di identit personale e di
circolazione stradale con le proprie generalit, consentendo, in tal
modo, la agevolazione dei rapporti tra il FRANZESE egli altri
associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con l'aggravante di
cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle
condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al
fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In
Palermo, sino al 2 agosto 2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO
Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore cl.85 9) per il delitto p. e
p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,
in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con pi
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante
minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza
allassociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virt della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo
ANCIONE Antonio, socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille
ogni anno, quale messa a posto con lorganizzazione mafiosa; agendo
LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle
pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85,
avvicendandosi nel tempo, come esecutori delle richieste estorsive
e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva
specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore (
art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma
1) In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007. LO
PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso 7
8. 10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629
comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12
luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti
allo stato ignoti, con pi azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria
appartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virt della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo
FECAROTTA Armando, titolare dellimpresa edile EDIPLA s.p.a. a
versare, in pi rate, la somma di euro dodicimilacinquecento, quale
messa a posto per i lavori di restauro della villa Amari Bonocore
Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come
materiale esecutore delle richieste estorsive e delle conseguenti
riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo dal mese
di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. LO PICCOLO Salvatore,
LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI MAGGIO Gaspare (in
concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a
piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) 11)
per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art.
7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991
nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e
Gioacchino, soci e gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach,
a versare, in pi rate, svariate somme di denaro; agendo LO PICCOLO
Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO
Procopio, come materiali esecutori delle richieste estorsive e
delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35
(art.99 comma 1) In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI
MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore 12) per il delitto
p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per
essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un 8
9. ingiusto profitto, costringendo limprenditore CANDELA
Antonino, cointeressato nella gestione di imprese edili che stavano
effettuando lavori presso laeroporto Falcone Borsellino e presso la
caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in pi soluzioni,
diverse somme di denaro a titolo di pizzo; agendo LO PICCOLO
Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive; PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali
esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni
di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel reato, per avere
accompagnato pi volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la
pretesa estorsiva. Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo e
provincia fino al mese di novembre 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO
PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI Francesco, EVOLA
Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CIN Pietro 13) per
il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7
D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203
per essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo limprenditore SPALLINA Luigi, amministratore
unico della Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a
versare, in pi soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di
costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava effettuando
nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a
cedere in sub appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto,
DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CIN Pietro; agendo LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive; DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle
richieste estorsive; PUGLISI Francesco come esecutore delle
richieste estorsive ed esattore della somma di denaro; EVOLA
Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CIN Pietro, come
percettori finali dei profitti derivanti dallimposizione
allimprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza del
vincolo associativo relativo allorganizzazione mafiosa. Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale
reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Cinisi nellanno 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro,
DI MAGGIO Gaspare 9
10. 14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12
luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante
minacce consistite nel manifestare lappartenenza allassociazione
mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di
danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali laggressione
effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in
tutto il corpo, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA
Carmelo e CHIAPPARA Massimiliano, gestori del Cantiere Nautico la
Rosa dei Venti a consegnare la somma di denarodi 6000 euro lanno a
titolo di pizzo cos da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla loro volont. Agendo LO
PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore della
richiesta. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma
3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Cinisi fino al mese novembre
2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 15) per il delitto p.
e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,
in concorso tra loro e con BRIGUGLIO Francesco, con pi azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia
consistita nel manifestare la propria appartenenza allassociazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e VIVIANO Giacomo,
in oggetto generalizzati, gestori della Nautica Viviano Srl. con
sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma
di denaro imprecisata e comunque di almeno 6 milioni di lire in due
occasioni e di 2500 euro nel 2003; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO
PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive; Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); In Cinisi fino al 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO
PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe 41), CIARAMITARO
Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio 16) per il delitto p. e
p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere
mediante minacce consistite nel manifestare lappartenenza
allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie
di intimidazioni, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco, per costringere il
costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11
appartamenti nel quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma
di denaro quantificata dapprima in sessantamila euro, poi ridotta a
cinquantamila euro a titolo di pizzo, cos da trarne un ingiusto
profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro
volont; 10
11. agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale
esecutore delle minacce e della richiesta di denaro pi volte
reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della
minaccia di fare chiudere il cantiere facendo volare gli operai gi
dal ponteggio, LO VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata
richiesta estorsiva effettuata a PRATI Giuseppe cognato del
CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata
estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli
aggiornati sullo stato della trattativa e per avere ripartito agli
altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO
PICCOLO. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma
3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica per
CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1, comma 5); Con
la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO
Domenico (art.99 comma1, comma 2 n.2, comma 4); Con la recidiva
specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe
(art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5); Con
la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO
Nunzio (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5) In
Palermo fino al mese di novembre 2007. MORISCA Gioacchino 17) per
il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13
maggio 1991, n 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n
203), per avere, mediante minacce consistite nel manifestare
lappartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare
al capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori
edili realizzati in via dei Nebrodi, ed in virt della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni
dellimprenditore IACOPELLI Cristofaro, costringendolo a pagare la
somma di 1700 . Con la circostanza aggravante di avere commesso il
fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P.
ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa Nostra
(art. 7 D.L. 15291). Con la recidiva specifica (art.99 comma 1,
comma 2 n.1) In Palermo nel 2006 LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO
PICCOLO Sandro 18) del delitto di estorsione aggravata e continuata
(artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12
luglio 1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di
Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante
violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza
all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio,
gestore di un bar, sito allinterno del distributore di carburanti
Erg di Palermo in via dellOlimpo, a versare delle somme a titolo di
messa a posto per la gestione della detta attivit commerciale.
Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO
Sandro, cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva. Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni 11
12. previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al fine
di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); In Palermo sino al novembre 2007 LO PICCOLO
Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe 19)
del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2 in rel. al
n.3 co. 2 dellart. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e
su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al
loro arresto, con lesercizio di violenza e minaccia derivante dalla
loro appartenenza alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra,
ottenuto TROIA Massimo un ingiusto profitto ai danni di PURPURA
Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in via
Ugo La Malfa nr9127, costringendolo a versare la somma di 20.000
quale messa a posto. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore
Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta
attivit estorsiva. Con la circostanza aggravante di avere commesso
il fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis
C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5) In Palermo, sino al
novembre del 2007 PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO
PICCOLO Sandro 20) del delitto di estorsione aggravata e continuata
(artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12
luglio 1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della
famiglia di Carini, con pi azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia
derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa
Nostra, costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO
Stefania, titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via
Provinciale nr.68, a versare la somma complessiva di 20/25 mila
quale messa a posto per la realizzazione del complesso immobiliare
di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto
della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al
fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Agendo
su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro,
cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva. Con la recidiva
specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore (
art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 12
13. comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In
Carini dal 2002 al 2007 BAUCINA Salvatore 21) per il delitto p. e
p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in
concorso con soggetti allo stato ignoti, con pi azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante
violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza
all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero,
titolare dellimpresa edile S. Fortunata Costruzioni di MAURO
Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di
una pi ampia ed imprecisata somma di denaro quale messa a posto per
la realizzazione di una attivit di ristrutturazione edizilia di un
immobile sito in via Cagni 61D cosi facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al
fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la
recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA
Salvatore (art.99 comma 1, comma 2 n.2, comma 4); In Palermo nel
mese di febbraio 2009 22) * listanza cautelare inerente al capo 22)
[avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e Razzanelli Giovanni]
stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010. PILLITTERI
Calogero 23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629
comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12
luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato
ignoti, con pi azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti
dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,
costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale,
a versare un acconto di 3000 Euro di una pi ampia ed imprecisata
somma di denaro quale messa a posto per la realizzazione di una
attivit di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in via
Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima
organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la circostanza
aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva
generica (art.99 comma 1) In Palermo dal 2005 al 2007 LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CIN Pietro (in concorso con tale
Giuseppe in corso di identificazione) 24) per il delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in
concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con pi azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia
consistita nel manifestare la propria appartenenza allassociazione
mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di
danneggiamenti, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare
dellimpresa edile AEDILIA VENUSTA 13
14. s.r.l. a versare, in pi rate, la somma di euro
duecentottantamila, in relazione al costruendo complesso
immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A. LO PICCOLO
Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese
estorsive, CIN Pietro ed un tale Giuseppe in corso di
identificazione, agendo in qualit di materiali esecutori delle
richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con
la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale
reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007 LO
PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CIN Pietro 25) per il delitto
p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per
avere, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel
manifestare lappartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel
porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in
virt della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della
impresa edile AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al
prezzo di ottantamila euro, notevolmente pi basso di quello di
mercato, cos da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla volont del CIN; agendo il
CIN Pietro come materiale esecutore della richiesta. Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale
reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 DI BELLA
Giuseppe 26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629
co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per
avere, su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso
con PULIZZI Gaspare, mediante violenza e minaccia derivanti dalla
loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto
DARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa C.
& C. Costruzioni srl, con sede legale in Catania, relativi al
completamento del sistema fognario del centro abitato di Capaci, a
versare delle somme a titolo di messa a posto per le predette
opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO
PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di
avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra. In Palermo accertato nel novembre 2007. Con la
recidiva. RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo
stato ancora non identificata) 14
15. 27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629
comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge
12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un uomo allo
stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel
manifestare lappartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra,
posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a
costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca GOA di
Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000
euro a Pasqua e 5000 euro a Natale e/o comunque una somma una
tantum di 3000 cos da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla loro volont. In Palermo
nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010 Con la recidiva reiterata
infraquinquennale (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA
Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico 28) al delitto p. e p.
dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990, per avere partecipato ad una
associazione, di cui facevano altres parte altre persone, alcune
delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di
almeno dieci o pi persone, finalizzata alla commissione di pi
delitti relativi allacquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo,
alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od
offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e
cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. In
particolare: LO PICCOLO Sandro, dirigendo lassociazione, tra laltro
stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed
allestero, decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione
del denaro da investire nellacquisto di sostanza stupefacente,
stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree
territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione di canapa
indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui diretto,
risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali
operanti sul territorio in relazione ai problemi legati allo
smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei diversi
traffici; PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attivit
relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente,
percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli
BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali
secondo le disposizioni impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il
quale tenevano personalmente i necessari contatti ed al quale
rendicontavano direttamente lesito dei traffici; BARONE Andrea e
BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze
stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed
intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori;
il BARONE Andrea, inoltre assumendo la responsabilit della gestione
del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna,
Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre,
provvedendo pure alla custodia della droga. Con laggravante di cui
allart. 74 co. 3 d.P.R. n 309/1990, essendo il numero degli
associati di dieci e pi. Con laggravante di cui allart. 61 n 6)
c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante il
tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un
provvedimento restrittivo della libert personale spedito per un
precedente reato. Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA
Giovanni. Con laggravante di cui allart. 7 legge n 575/1965, per
aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nellambito del procedimento n
43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per
LO PICCOLO Sandro. 15
16. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed
estero fino al 5.11.2007. (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA
Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico 29) al delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per
avere, in concorso tra loro e con ignoti, con pi azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui
allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto
illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto,
distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Con laggravante
di cui allart. 73 co. 6 d.P.R. n 309/1990, per essere stato
commesso il fatto da tre o pi persone in concorso tra loro. Con
laggravante di cui allart. 61 n 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per
avere commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratto
volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo
della libert personale spedito per un precedente reato. Con la
recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. Con laggravante di
cui allart. 7 legge n 575/1965, per aver commesso il fatto nel
periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque
anni nellambito del procedimento n 43/99 del Tribunale di Palermo,
Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. In Palermo ed
altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
SERIO Nunzio 30) al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R. n
309/1990, per essersi stabilmente associato con DAVI Gabriele, DI
MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui
confronti si proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla
associazione mafiosa al fine di commettere pi delitti relativi
allacquisto, detenzione, commercio e distribuzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina e marijuana. In particolare: LO
PICCOLO Sandro, dirigendo lassociazione, tra laltro stabilendo i
canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed allestero,
decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione del denaro
da investire nellacquisto di sostanza stupefacente, stabilendo
quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali,
deliberando di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel
territorio del mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i
conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul
territorio in relazione ai problemi legati allo smercio della
droga, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici; DAVI
e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di
sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di
Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza. DI MAIO provvedendo inoltre
alla tenuta della contabilit e della cassa del sodalizio; SERIO
occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del
sodalizio, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e
provvedendo alla consegna di una parte di tali proventi al medesimo
LO PICCOLO; In Palermo nel 2005 SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA,
NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco Paolo 16
17. 31) al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990,
per avere partecipato ad una associazione, di cui facevano altres
parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non
identificate, in numero di almeno dieci o pi persone, finalizzata
alla commissione di pi delitti relativi allacquisto, alla ricezione
a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione,
alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla
distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che
segue. Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di
sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di
Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza; provvedendo altres alla tenuta
della contabilit e della cassa del sodalizio; il SERIO percependo
una quota dei proventi dei diversi traffici anche durante la sua
detenzione. Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA
Francesco Paolo. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale
ed estero fino al gennaio 2008. SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA,
NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco Paolo 32) al delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per
avere, in concorso tra loro e con ignoti, con pi azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui
allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto
illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto,
distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con laggravante di cui
allart. 73 co. 6 d.P.R. n 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o pi persone in concorso tra loro. Con la recidiva
specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. In Palermo ed
altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio
2008. MANGIONE Salvatore, FERRAZZANO Mario MANGIONE Filippo,
CAVIGLIA Domenico, 33) al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R.
n 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO Michele,
NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui
confronti si proceduto separatamente), ad una associazione, di cui
facevano altres parte altre persone, alcune delle quali rimaste
allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o pi
persone, finalizzata alla commissione di pi delitti relativi
allacquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione,
alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in
vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al
trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed
eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. In
particolare: CATALANO Michele per avere diretto lassociazione,
coordinando tutte le attivit relative al reperimento e cessione
dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i
singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi
al territorio di spaccio della droga; NUCCIO Antonino e SERIO
Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente;
CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la
pesatura della sostanza stupefacente, nonch i rapporti con gli
spacciatori; 17
18. MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato,
gestito e controllato, anche tramite lopera di altri soggetti loro
vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze
stupefacenti nel quartiere Z.E.N.; FERRAZZANO Mario per avere
curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli
acquirenti e rivenditori, nonch la vendita delle sostanze
stupefacenti ed infine la materiale riscossione dei proventi dei
diversi traffici. In Palermo, sino allottobre 2007. MANGIONE
Salvatore, FERRAZZANO Mario MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico,
34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con CATALANO
Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico
(nei cui confronti si proceduto separatamente), oltre che con
ignoti, con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi
prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a
qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od
offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato,
trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo hashish, cocaina ed eroina. Con laggravante di cui allart. 73
co. 6 d.P.R. n 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre
o pi persone in concorso tra loro. In Palermo, sino allottobre
2007. SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA
Antonino, (DAV Salvatore) 35) al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2
d.P.R. n 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO
Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si proceduto
separatamente), ad una associazione, di cui facevano altres parte
altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non
identificate, in numero di almeno dieci o pi persone, finalizzata
alla commissione di pi delitti relativi allacquisto, alla ricezione
a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione,
alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla
distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti
del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di
cui al capo che segue. Tutti, in particolare, provvedendo ad
approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e smerciare
sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed
occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo
altres alla tenuta della contabilit e della cassa del sodalizio. In
Palermo, sino allottobre 2007. SPINA Guido, COSENZA Vincenzo,
TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAV Salvatore) 36) al
delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n
309/1990, per avere, in concorso tra loro, con CATALANO Michele e
CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si proceduto separatamente) e
con ignoti, con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi
prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a
qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od
offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato,
trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo hashish, cocaina ed eroina. Con laggravante di cui allart. 73
co. 6 d.P.R. n 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre
o pi persone in concorso tra loro. 18
19. In Palermo, sino allottobre 2007. MESSERI Sergio 37) al
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n
309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. Con la recidiva
specifica reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. LA MATTINA
Edoardo 38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina. Con la recidiva
specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo, sino al marzo
2010. CUSIMANO Nicol 39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. CUSIMANO
Anello 40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish e cocaina. In Palermo, sino al marzo
2010. DARICCA Fabio 41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, 19
20. commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Con la recidiva
specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo, sino al marzo
2010. CIARAMITARO Gaetano 42) al delitto p. e p. dagli artt. 81
cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino allagosto
2007 MARINO Stefano 43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso con altri,
con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista
dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in
vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino allagosto
2007. Esaminati gli atti del procedimento; Rilevato che, in data 27
gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato listanza cautelare
avanzata nei confronti dellindagato RAZZANELLI Giovanni nonch nei
confronti dellindagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto
di cui al capo 2) della rubrica, e dellindagato BAUCINA Salvatore
limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica; OSSERVA
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dellistanza
cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ed offerte alla
valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da
elementi di prova dichiarativi e documentali. Lorgano inquirente ha
proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino,
Pulizzi Gaspare, Bonaccorso Andrea, Spataro Maurizio, Trapani
Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato lapporto
di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di
tutti gli elementi ricercati e verificati al fine di pervenire,
anche in relazione ai dati desumibili dalla prova documentale in
atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha
ricostruito, sulla scorta di una rigorosa analisi delle plurime
emergenze, gli episodi delittuosi costituenti 20
21. oggetto di specifica contestazione e gli elementi
comprovanti la responsabilit degli indagati cui detti fatti
risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento
alla posizione di ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste
a fondamento della odierna richiesta de libertate. Alla
composizione del quadro indiziario contribuiscono, altres, elementi
acquisiti nellambito di altri procedimenti (tra questi,
conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche intercettate
nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n.
4006/06 r.g.n.r. n. 4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. n.
11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. n. 457/08 r.g. g.i.p.)
nonch le risultanze dellattivit di indagine svolta dalla Squadra
Mobile di Palermo, articolata in servizi di osservazione,
identificazioni di persone, individuazione di imprese, esercizi
commerciali e siti di interesse. Le acquisizioni istruttorie del
presente procedimento si raccordano e si saldano, altres, con
larticolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il
quale lorgano inquirente, mediante lacquisizione agli atti del
procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha vieppi
definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il
complessivo quadro istruttorio. Le sentenze e le ordinanze
coercitive selezionate dal P.M. ed allegate allistanza cautelare,
invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed
imprescindibile che agevola la lettura di contesto e consente una
pi compiuta valutazione degli elementi di prova. Al riguardo,
speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di
merito e le ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal
Tribunale per il riesame che - positivamente apprezzando lapporto
dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi
organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla
quale il Franzese esercitava, altres, le funzioni di reggente)
nonch quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia mafiosa di
Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di
Brancaccio) danno contezza delle pi recenti acquisizioni inerenti
allassetto del mandamento di San Lorenzo ed alle plurime e
diversificate attivit delittuose realizzate dagli appartenenti a
quella articolazione territoriale di cosa nostra. Come agevole
desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il
contributo di conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di
giustizia, riscontrato ed arricchito dalle acquisizioni documentali
(annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando,
in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo
ha proceduto allarresto dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo
Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha consentito di
delineare lorganigramma aggiornato del sodalizio criminale in
argomento, di 21
22. definire lidentit degli esponenti di vertice e dei
partecipi, di evidenziare le dinamiche interne alla associazione,
e, pi in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca
successiva allesecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi
(segnatamente emessi nellambito del procedimento n. 2474/05
r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonch talune
situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state
ricercate strategie che hanno contemplato, altres, il ricorso alla
soppressione degli avversari. Con particolare riguardo alla valenza
delle acquisizioni documentali, gi stata apprezzata la
straordinaria capacit rappresentativa di un appunto dattiloscritto
sequestrato ai Lo Piccolo che, nel confermare la vitalit e
loperativit dellassociazione criminale Cosa Nostra nonch lassetto
unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione
territoriale in mandamenti e famiglie, lassetto di ciascuna
famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai componenti la
medesima (COM COMPOSTA LA FAMIGLIA LE FUNZIONI DI OGNI COMPONENTE),
le modalit di conferimento delle funzioni (IL CAPO FAMIGLIA SI
ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COS COME PURE IL
CONSIGLIERE), la composizione e le funzioni della commissione
provinciale (COM COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE IL RUOLO DELLA
COMMISSIONE), la formula del giuramento del soggetto iniziato
allorganizzazione criminale Cosa Nostra (GIURO DI ESSERE FEDELE A
COSA NOSTRA), i divieti e doveri dellappartenente al sodalizio
mafioso. Rilevante, inoltre, la forza dimostrativa di quei
documenti nei quali sono menzionati - con abbreviazioni, con
indicazione nominativa estesa o mediante associazione
allarticolazione territoriale di riferimento taluni tra gli
indagati del presente procedimento nei confronti dei quali sono
state gi adottate misure cautelari personali ed affermata la
responsabilit in sede di merito (1). Analogamente rilevanti sono,
ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa e
capillare sia limposizione del pizzo sul territorio, riportano i
nominativi convenzionali degli esattori, la denominazione degli
esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori soggetti ad
estorsione, lentit di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza
periodica delle relative corresponsioni. Dotati di altrettanta
capacit dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi,
che evidenziano le modalit con le quali Cosa Nostra persegue, ed in
fatto consegue, lobiettivo di 1 V. le ordinanze emesse nellambito
del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p.
rispettivamente, in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero +
35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in
data 30.6.2008 nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza
emessa nellambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede
in data 16.7.2009. 22
23. acquisire il controllo delle attivit economiche sul
territorio nonch quelle annotazioni che danno contezza della
molteplicit e della entit delle iniziative imprenditoriali
condivise e direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo
Piccolo Sandro. Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine
ai fatti di specifico interesse dellistanza cautelare in esame, le
acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro
contenuti e correttamente analizzate e valutate dallorgano
inquirente in sede di motivazione della richiesta in esame)
costituiscono elementi di prova fondanti. Alla verifica ed
allapprofondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti
da quelle acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa
rilevanza, le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia
Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio
Francesco, Trapani Marcello nonch le dichiarazioni rese da taluni
imprenditori e commercianti individuati quali persone offese di
fatti, consumati o tentati, di estorsione aggravata. La motivazione
della richiesta di custodia cautelare d contezza integrale
dellapporto di conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e
dalle persone offese nonch delle ulteriori convergenti acquisizioni
che con quel contributo dichiarativo si saldano ed alla stessa,
pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia
espositiva, dovr comunque in ultimo farsi rinvio. . Ritiene questo
Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie
hanno consentito di ulteriormente delineare lassetto del mandamento
di San Lorenzo Tommaso Natale, di individuare taluni esponenti di
vertice e di accertare lorganico inserimento, in seno a quella
articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.
Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia
mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti
acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa
nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso
assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata articolazione
territoriale del sodalizio mafioso in argomento. Franzese
Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio
hanno concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a
cosa nostra. Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da
Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro che Bruno Pietro era il
responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine ed ha
riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo
e Filippo Catania 2 Lappartenenza di Bruno Pietro alla associazione
mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di
Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San
Lorenzo), stata affermata con sentenza del G.U.P. di Palermo emessa
in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003. 23
24. portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione
della quale i Lo Piccolo ebbero ad incaricare indirizzandogli un
biglietto - Bruno Pietro quale facente capo della famiglia e quindi
di anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza
(della questione, inerente il recupero di un credito nella zona di
Capaci, Isola questi di qua Lo Piccolo Salvatore, secondo quanto
riferito dal Franzese prese appunti in un foglietto, che avrebbe
dovuto incaricare, cio indirizzare questo biglietto, a a Bruno
Pietro; v. interrogatorio del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel
prendere visione della fotografia riproducente le sembianze del
Bruno, ha cos affermato: Mi sembra che questo di Capaci , per non
vorrei sbagliarmi e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro
nato ad Isola delle Femmine il 18.11.1946, ha aggiunto: s, s, in
effettimi sembravaEra questo qua quella persona che parlava, sia il
Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola,
Capaci (v. trascrizione integrale dellinterrogatorio del
24.12.2007). Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio
Domenico e Gio Andrea, entrambi organici al mandamento mafioso di
San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro una persona vicina
(interrogatorio del 28.11.2007). Anche Pulizzi Gaspare, udito il
nome di Bruno Pietro, ha affermato: S, io non lo conosco, per Bruno
Pietro dovrebbe essere uomo donore di Isola delle Femmine, ha
chiarito Lo conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola cera Pietro
Bruno come uomo donore ed ha rammentato che, in una occasione, in
Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato una persona
occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: questo
Pietro Bruno (interrogatorio del 3.4.2008). Spataro Maurizio ha
affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli
venne presentato quale referente di Isola delle Femmine nel 1998;
che ebbe a conoscerlo ai tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo
Piccolo; che, pi recentemente (questa estate), ebbe a rivolgersi al
Bruno perch intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita
dal titolare di un pub (un ragazzo che io conosco ha aperto un pub
l estivoa Isola delle Femmine e cerano andate delle persone
direttamente a chiedere s di fargli avere qualche cosa); che il
Bruno (zio Pietro), trattandosi di persona di interesse dello
Spataro, aveva consentito di rinviare al mese di settembre, quando
finisce la gestione, la dazione di qualche cosa (cos Spataro: lo
zio Pietro mi ha detto dice se sono persone che conosci tu,
problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli
fanno avere qualche cosa. Cos ho fatto, per non so pi niente, perch
a me l8 luglio mi hanno arrestato; v. trascrizione integrale
dellinterrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato
in fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalit
della persona effigiata, ha 24
25. evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto
risalente la fotografia esibita. Il collaboratore che, come detto,
ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data del
proprio arresto (8.7.2008) ha affermato che lo stesso molto
invecchiato ed ha i capelli bianchi e, di contro, nella fotografia
ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione integrale
dellinterrogatorio del 17.12.008, cit.). Le convergenti
acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche
circostanze che il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali
oggetto della rispettiva diretta cognizione certamente depongono
per la persistente intraneit di Bruno Pietro in cosa nostra ed
univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute
nellambito territoriale di riferimento (concordemente individuato
in Isola delle Femmine Capaci) le prerogative proprie del soggetto
collocato in posizione di vertice nellorganigramma della famiglia
mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con
immediatezza quale interlocutore qualificato in territorio di
Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale
Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita
alcuna, quale soggetto in grado di assumere determinazioni
essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attivit
delittuose tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso). . Il
convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi
Gaspare e Briguglio Francesco d contezza della organica
appartenenza di DANNA Salvatore alla associazione mafiosa cosa
nostra nonch della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in
fatto esercitata in seno alla articolazione territoriale costituita
dalla famiglia mafiosa di Terrasini. Rilevante lapporto di
conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di
Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del
28.11.2002). Il Seidita ha indicato DAnna Salvatore quale reggente
della famiglia mafiosa di Terrasini gi al tempo in cui Terrasini
faceva mandamento Partinico ed ha affermato che aderendo ad un
preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore egli stesso aveva
mandato a chiamare il DAnna per metterlo a Terrasini. Il
collaboratore ha riferito in ordine al luogo dellincontro avuto con
il DAnna (da Tot Imperiale [] a Partinico) ed allargomento trattato
(abbiamo parlato della situazione di farmi sapere eventualmente
cera qualche lavoro, qualche cosa insomma per la qualsiasi cosa che
lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il
discorso stato chiuso). 25
26. Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita sia
pure in termini di estrema sintesi nel successivo interrogatorio
del 15 maggio 2003, nellambito del quale il collaboratore ha
effettuato la positiva individuazione fotografica dellodierno
indagato. Pulizzi Gaspare rivelando circostanze apprese da Lo
Piccolo Salvatore nel periodo della comune latitanza ha affermato
che DAnna Salvatore il responsabile della famiglia mafiosa di
Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il
collaboratore ha affermato che il DAnna intratteneva rapporti
epistolari con Lo Piccolo Salvatore (so il contatto di biglietti
che avevano [] lui ha preso i contatti Salvatore Lo Piccolo con
Salvatore DAnna e Salvatore DAnna era a disposizione) e rapporti
personali con Gaspare Di Maggio, essenziale tramite tra il DAnna ed
il Lo Piccolo (il tramite era Gaspare Di Maggio, per quanto
riguarda Salvatore DAnna). In particolare, nel riferire in ordine
alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo come
ridisegnata da Lo Piccolo Salvatore, ha cos dichiarato: Terrasini,
una volta che faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO
PICCOLO, ha cambiatodiciamo che se l tirato lui questo paese di
Terrasini,ha detto a Salvatore DANNA, ha fatto sapere da oggiin
poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me,
devi prima parlare con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ci che
hai bisogno Gaspare DI MAGGIOdiciamo che Gaspare , alla fine era il
reggente di Cinisi, e di Terrasini [] il responsabile a Terrasini
Salvatore DANNA che ripeto ioso che non combinatoSalvatore come
uomo donore (interrogatorio del 16.1.2008). Le dichiarazioni di
Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneit di DAnna
Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso
riconosciuta in seno alla famiglia di Terrasini. Il Briguglio ha
confermato lappartenenza di DAnna Salvatore alla famiglia mafiosa
in argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a
ricostruire lorganigramma delle famiglie mafiose del mandamento di
San Lorenzo (A Terrasini chi cera? ), il Briguglio ha dichiarato:
Terrasini, io quello, credo che gi lo sapete pure voi, Salvatore
DAnna. Nel corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio
2009, effettuata positiva ricognizione fotografica dellindagato, ha
ribadito: Salvatore DAnna, Terrasini. Io, come dissi gi laltra
volta, diciamo, lo conosco perch so che lui, diciamo, a Terrasini.
Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato
da Pulizzi, ha riferito che diretto e qualificato interlocutore del
DAnna era Di Maggio Gaspare (rapporti di portare discorsi e cose li
intratteneva Gaspare Di Maggio direttamente con lui; interrogatorio
del 28.1.2009, cit.). Ancora, rivelando ulteriori rilevanti
circostanze, ha riferito che al DAnna, 26
27. nella veste di responsabile della famiglia mafiosa di
Terrasini, Lo Piccolo Salvatore tramite Di Maggio Gaspare aveva
fatto pervenire i proventi delittuosi di attivit estorsive
realizzate nel territorio di pertinenza di quella articolazione di
cosa nostra (interrogatorio del 4 febbraio 2009). Un ulteriore
episodio rammentato dal Briguglio converge nel dimostrare che in
cosa nostra al DAnna era riconosciuta la funzione di responsabile
in relazione alle questioni di interesse del sodalizio nellarea
territoriale di Terrasini. Questo il passo di interesse
dellinterrogatorio reso dal Briguglio in data 27 marzo 2009: Nel
territorio di San Giuseppe Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il
genero Tommaso, titolare di alcuni mezzi meccanici, del quale non
ricordo il nome. Ricordo di avere incontrato nellestate del 2005 il
predetto Tommaso che era interessato a mettere a posto una impresa
di San Giuseppe Jato che stava eseguendo dei lavori ad una scuola
di Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il contatto con
il predetto Tommaso fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del
Cedi Sisa, originario di San Giuseppe Jato. Ho organizzato per tale
motivo un incontro a Terrasini con il Tommaso, il titolare
dellimpresa e Salvatore DANNA, reggente della famiglia mafiosa di
Terrasini. In tale occasione, fu raggiunto laccordo che la ditta di
San Giuseppe Jato avrebbe versato una somma di denaro per la
famiglia di Terrasini. Limpresa ha versato a LO DUCA la somma di 2
mila che mi stata consegnata ed io ho recapitato a DANNA. In
adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con
sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15.42003,
divenuta irrevocabile il 19.4.2004, DAnna Salvatore stato assolto
dal delitto di cui allart. 416 bis co. 1, 3, 4, 5 e 6 c.p.
(contestato in Terrasini e nella provincia di Palermo) e che,
pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (dal marzo
1996 al 23 gennaio 2001), opera, ai sensi dellart. 649 c.p.p., la
preclusione del giudicato. . Gli elementi in atti dimostrano
lappartenenza strutturale a cosa nostra dellindagato ACQUISTO
Michele. Il convergente apporto dichiarativo di Franzese Francesco,
Nuccio Antonino e Spataro Maurizio si salda con il pi risalente
contributo di conoscenza di Velardi Mario. Ulteriori importanti
elementi di giudizio vieppi confermativi della piena validit della
prova dichiarativa - sono costituiti dalle risultanze dellattivit
di intercettazione eseguita nellambito di altro procedimento
penale, risultanze utilmente raccordate con gli esiti dei correlati
approfondimenti investigativi. Franzese Francesco ha affermato che
Acquisto Michele, imprenditore edile, ha lavorato in societ con
diversi esponenti mafiosi (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i
soci occulti dellodierno indagato il Franzese ha indicato se
stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il 27
28. collaboratore ha precisato che lAcquisto, pur non essendo
uomo donore, aveva chiara contezza della appartenenza del Franzese
alla associazione mafiosa ed aveva stabilmente dimostrato di essere
a disposizione di cosa nostra nel settore di competenza (Michele
Acquisto sempre stata una persona a disposizione dellorganizzazione
mafiosa nel settore degli appalti; interrogatorio del 3.5.2008).
Nuccio Antonino, asseverando quanto rivelato dal Franzese, ha
riferito in ordine alla comunanza di interessi esistente tra il
Franzese e lAcquisto (Riconosco Michele Acquisto dello Zen che era
in societ con Franzese in una impresa di lavori edili;
interrogatorio del 16.4.2008) ed ha indicato lAcquisto quale
imprenditore che cosa nostra imponeva sul territorio, coartando la
libera determinazione dellappaltatore, allorquando venivano
intraprese attivit di edificazione ( Lo stesso ingegnere doveva
realizzare un altro lavoro in via Castelforte ed in tal caso anzich
pagare il pizzo fu imposta quale ditta esecutrice dei lavori quella
di Michele DACQUISTO in societ con FRANZESE. Ancora, lo stesso
MORELLO doveva realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu
stabilito che i lavori dovevano essere eseguiti in una villa da
Mimmo SERIO, Andrea GIOE e Sandro LO PICCOLO in societ tra loro;
unaltra doveva essere realizzata da Francesco FRANZESE con Michele
ACQUISTO; infine la terza da parte di Piero ALAMIA; interrogatorio
del 27.2.2008). Spataro Maurizio, confermando una specifica e
rilevante circostanza dichiarata dal Franzese, ha riferito in
ordine ai rapporti esistenti tra Acquisto Michele e Di Trapani
Diego ed ha precisato che lAcquisto faceva da tramite tra Diego Di
Trapani e Bonanno Giovanni e che con questultimo affrontava
questioni riguardanti cosa nostra (interrogatorio del 17.12.2008).
Lo Spataro, inoltre, conferendo speciale concretezza alla
rivelazione in argomento, ha raccontato che in una circostanza
lAcquisto ed il Bonanno si erano incontrati perch il Bonanno
riteneva di dover far pervenire un chiarimento a Di Trapani Diego.
In particolare, lAcquisto avrebbe dovuto riferire al Di Trapani che
il Bonanno non aveva sbagliato in niente (interrogatorio del
28.11.2008). Nella ricostruzione resa dal collaboratore lincontro
si colloca nella fase in cui tutti si lamentavano di come Giovanni
potesse gestire i soldi delle estorsioni e i detenuti che si
lamentavano che non gli arrivavano i soldi. La risultanza, appena
il caso di evidenziare, univocamente rappresentativa del livello di
inserimento dellindagato in seno al sodalizio mafioso. Acquisto
Michele, invero, risulta ammesso dai vertici della famiglia mafiosa
di Resuttana al