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Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 66 del 24/05/2017
Settore Sostegno allo sviluppo rurale & interventi strutturali
MANUALE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
PER I CONTROLLI EX POST
DELLE MISURE A INVESTIMENTO
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
Rev_01
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INDICE
1. DEFINIZIONI
2. PREMESSA
3. BASE GIURIDICA
3.1 Programmazione2007/13 3.1.1 Normativa comunitaria 3.1.2 Normativa nazionale 3.1.3 Normativa regionale
4. ATTIVITA‟ DI CONTROLLO EX POST E SOGGETTI COINVOLTI
5. CAMPIONE EX POST
5.1 Area di competenza e tempistica
5.2 Selezione del campione
6. OGGETTO DEL CONTROLLO
6.1 Sostituzione di un bene oggetto di contributo
6.2 Spostamento di un bene oggetto di contributo
7 ATTIVITÀ DI CONTROLLO
7.1 Preparazione del controllo 7.1.1 Fascicolo di controllo 7.1.2 Verifiche precedenti al sopralluogo
7.2 Verifiche in azienda 7.2.1 Tecnico controllore 7.2.2 Preavviso 7.2.3 Relazione di controllo - Parte generale 7.2.4 Casi particolari 7.2.5 Cause di forza maggiore 7.2.6 Relazione di controllo - Parte specifica 7.2.7 Investimenti
7.2.7.1 investimenti fissi 7.2.7.2 Investimenti mobili 7.2.7.3 Investimenti immateriali
7.2.8 Controllo relativo al rispetto degli obblighi di pubblicità 7.2.9 verifiche documentazione tecnica e amministrativo-contabile
7.3 Attività successiva alla visita aziendale 7.3.1 Esito finale 7.3.2 Comunicazione dell’esito del controllo
7.4 Recuperi e contenzioso 7.4.1 Soggetti incaricati ad effettuare la procedura di recupero
8 FORMAZIONE E CONTROLLI SULLA QUALITA‟ DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO
8.1 Formazione
8.2 Controlli di II livello
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1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti specifiche si intende:
a) periodo di impegno ex post: intervallo di tempo di 5 anni che parte dalla data della domanda di pagamento presentata dall’azienda beneficiaria e valutata ricevibile (Documento Attuativo regionale paragrafo 3.3.3.2.14. ‘Periodo di non
alienabilità e vincoli di destinazione’); b) controlli ex post: è il controllo che si effettua, successivamente al pagamento del
saldo del contributo spettante, per la verifica dei corretti adempimenti svolti dal
beneficiario durante il periodo di impegno ex post;
c) domanda PSR: domanda estratta a Campione per effettuare il controllo ex post;
e) investimento immobile (fisso): investimento realizzato/acquistato e
immobilizzato al fondo / terreno che non può essere rimosso senza distruggerne
l’efficienza produttiva (fabbricato, porzione di fabbricato, strada, piazzale, arboreto,
impianto irriguo parte fissa, etc.);
f) investimento mobile: investimento acquistato non immobilizzato al fondo o al
terreno che può essere trasferito da un luogo ad un altro senza intaccarne la
funzionalità (macchine a motore, macchinari, attrezzatura produttiva, manufatti
produttivi, mobilio, attrezzature mobili di un impianto irriguo, hardware, etc).
g) investimento immateriale: investimenti effettuati ed attribuibili anche alle
spese generali relative a studi di fattibilità, software, formazione, brevetti etc.;
h) contributi in natura: fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro e
non giustificati da fattura o documenti equivalenti (fornitura di terreni o immobili,
fornitura di attrezzature o materiali, fornitura di attività di ricerca o professionali,
prestazioni volontarie non retribuite);
i) lavori in economia diretta: modalità di esecuzione di opere e/o servizi
connessi agli investimenti in cui il beneficiario, anziché rivolgersi ad un’impresa
specializzata, provvede per proprio conto. Riguardano le operazioni eseguite
direttamente dai Beneficiari con l’ausilio dei mezzi aziendali.
l) manutenzione ordinaria di un investimento: si intende l’utilizzo di quelle
tecniche di corretta gestione dell’immobile ovvero del bene mobile messe in atto per
garantire nel tempo la funzionalità e il funzionamento dell’investimento/ bene. Tutto
ciò secondo gli ordinari criteri legati alla tipologia di investimento/bene;
m) misura/sottomisura/azione: serie di operazioni che contribuiscono a
conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso
il Programma di sviluppo rurale;
o) bando: atto formale con il quale l’Autorità competente indice l’apertura dei
termini per l’invio della domanda di aiuto per partecipare a un regime di sostegno
previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle
di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzione, i vincoli e le
limitazioni, nonché le procedure di attuazione;
p) beneficiario: un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a,
responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
2. PREMESSA
Il presente manuale definisce le specifiche tecniche per i controlli ex post sulle
domande di sostegno agli investimenti regolarmente finanziate in attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (Reg.(CE) 1698/2005).
Istruzioni più esplicite sono state date all’interno dei regolamenti di attuazione della
programmazione 2007/2013.
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Le procedure di controllo e le modalità di selezione del campione sono dettate
principalmente:
• dal Reg. (CE) 1975/2006 per le domande di pagamento presentate
anteriormente al 1° gennaio 2011;
• dal Reg. (CE) 65/2011 per le domande di pagamento presentate a partire
dal 1° gennaio 2011.
In particolare si sottolinea che il Reg. (CE) 1975/2006 prevede al comma 2 dell‟art.
30 Controlli ex post la verifica della realtà e finalità dei pagamenti e la garanzia che
l’investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con i fondi di origine
nazionale e comunitaria, mentre il Regolamento (CE) 65/2011, che abroga il
precedente, non prevede più tali verifiche, come evidenziato al paragrafo del
presente manuale “Attività successiva alla visita aziendale”.
Il presente manuale si applica alle misure a investimento del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013.
Nell’ambito del controllo ex post sono verificati tutti gli investimenti realizzati e
oggetto del finanziamento ricevuto.
Il controllo prevede, in funzione del tipo di misura, controlli amministrativi e una
visita sul luogo a verifica dell’effettiva situazione aziendale con lo scopo di
comprovare il rispetto degli impegni previsti.
3. BASE GIURIDICA
3.1 PROGRAMMAZIONE 2007/2013
3.1.1 NORMATIVA COMUNITARIA
Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR e s.m.i. ;
Reg.(CE) 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo
sviluppo rurale istituito dal Reg. CE 1698/2005 del Consiglio;
Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune;
Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.
(2).
Per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011:
Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione 7 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce le
modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno.
Articolo 30
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Controlli ex post
1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad
investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi
dell‟articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1698/2005 o descritti nel
programma di sviluppo rurale.
2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:
a) verificare il rispetto dell‟articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (CE)
1698/2005;
b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,
tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera
irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.
3. I controlli ex post coprono ogni anno almeno l‟1 % della spesa
ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato
pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del
relativo esercizio FEASR.
4. I controlli ex post si basano su un‟analisi dei rischi e
dell‟impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o
misure.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso
parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa
operazione di investimento.
Per le domande di pagamento presentate a partire dal 1° gennaio 2011:
- Reg. (CE) 65/2011 della Commissione del 27/01/2011 recante le modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale.
Articolo 29
Controlli ex post
1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a
investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati
dall'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1698/2005 o descritti nel
programma di sviluppo rurale.
2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 %
della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora
subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato
pagato il saldo a carico del FEASR. Vengono considerati solo i
controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.
3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al
paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario
delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del
campione viene selezionata a caso.
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Decisione della Commissione europea 4664 del 16/10/07 recante approvazione del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) per il periodo di
programmazione 2007-2013 (con modifiche accettate dalla Commissione europea
con le seguenti note: nota 13555 del 5 giugno 2008; nota 6502 del 9 marzo 2009,
nota 154497 del 19 giugno 2009);
Decisione Comunitaria C(2009)9623 del 30/11/2009; nota 321425 del 13/11/2009;
nota Ares (2011) 688005 del 12/10/2010.
3.1.2 Normativa nazionale
- Decreto Ministeriale MIPAAF 30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale;
- Nota AGEA Area Coordinamento ACIU 2009. 1134 del 7/08/2009 relativa all‟ex
Reg. (CE) 1257/1999, “Controlli ex post”;
- Disposizioni operative dei controlli ex post, ai sensi del Reg. (CE) 485/2008, di
AGEA Area coordinamento prot. CCSPU 2010.323 del 22/04/2010.
3.1.3 Normativa regionale
- Delibera della Giunta Regionale 685 del 19/07/2010 Reg. (CE) 1698/2005 -
PSR 2007/13 - Approvazione della Revisione n. 14 del Documento attuativo
regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
- Delibera della Giunta Regionale 97 del 08/02/2010 Reg. (CE) 1698/05 -
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - integrazioni e modifiche al testo
del Documento Attuativo Regionale (DAR) versione 12 approvato con DGR
1319 del 28.12.2009;
- Delibera della Giunta Regionale 1238 del 28/12/2009 Reg. (CE) 1698/2005 -
PSR 2007/2013 - Approvazione della Strategia integrata di sviluppo locale
del GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma;
- Delibera della Giunta Regionale 1319 del 28/12/2009 Reg.(CE) 1698/2005 –
Programma di sviluppo Rurale 2007/2013 – approvazione del testo del
Documento Attuativo Regionale (DAR) versione 12;
- Delibera della Giunta Regionale 1216 del 21/12/2009 Reg. (CE) 1698/2005 –
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – approvazione documento
inerente iniziative per contrastare la crisi economica in atto;
- Delibera della Giunta Regionale 745 del 22/10/2007 – Presa d'atto del
Testo del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana a
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seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea con decisione
C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007;
- Documento Attuativo Regionale (da ora in poi DAR) (revisione 14, ottobre
2011) approvato con DGR 685 del 19/7/2010, modificato con: DGR 801 del
6/9/2010, DGR 992 del 22/11/2010, DGR 78 del 21/2/2011, DGR 259 del
1/4/2011, DGR 523 del 27/6/2011, con DGR 647 del 25/7/2011, DGR 888
del 24/10/2011, DGR 1042 del 28/11/2011;
- DAR (revisione 13) - approvato con DGR 463 del 31/03/2010 e modificato
con DGR- 520 e DGR 522 del 17/05/2010;
- DAR (revisione 12) - approvato con DGR 1319/2009, coordinato con le
modifiche di cui alla DGR 97/2010;
- DAR (revisione 13 del 08/02/2010), Modifiche ed integrazioni alla revisione
12 del Documento attuativo regionale del PSR 2007/2013;
- DAR ( revisione 12 del 01/12/2009), Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 - Documento Attuativo Regionale - Dicembre 2009 Revisione 12;
- DAR ( versione 7 del 31/07/2009), Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 - Documento Attuativo Regionale - luglio 2009;
- Delibera di Giunta 1157 del 29/12/2008, Reg. (CE) 1698/05 - PSR
2007/2013 - modifiche ed integrazioni al DAR;
- Delibera di Giunta 865 del 27/10/2008, Reg. (CE) 1698/05 - PSR 2007/2013
- nuova approvazione Documento Attuativo Regionale;
- Delibera di Giunta 784 del 13/10/2008, Reg. (CE) 1698/05 - PSR 2007/2013
- Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza": modifiche al Documento
Attuativo Regionale approvato con DGR 149/2008;
- Delibera di Giunta n.406 del 03/06/2008, Documento di attuazione regionale
del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 di cui alla DGR 149/2008 e
s.m.i.;
- Delibera di Giunta 304 del 21/04/2008, Reg. (CE) 1698/2005-PSR
2007/2013 - Documento Attuativo Regionale, modifica tempistica per le
misure che prevedono il pagamento di premi ed indennità;
- Delibera di Giunta 218 del 25/03/2008, Reg. (CE) 1698/2005 - PSR
2007/2013, Documento Attuativo Regionale - modifica tempistica per le
misura che prevedono sostegno agli investimenti;
- Delibera di Giunta 149 del 03/03/2008, DGR 108/2008 - Reg.(CE)
1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale - approvazione Documento
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Attuativo Regionale del PSR 2007/2013- Nuova approvazione per mero
errore materiale
- Delibera di Giunta 108 del 18/02/2008 Reg. (CE) 1689/2005 - PSR
2007/2013 della Regione Toscana. Integrazione del Documento Attuativo
Regionale approvato con DGR. 915/2007;
- Delibera di Giunta 952 del 17/12/2007 DGR 915 del 3/12/2007 relativa a
Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale - Approvazione del
Documento Attuativo Regionale - modifiche per mero errore materiale;
- Delibera di Giunta 915 del 03/12/2007 Reg. CE 1698/2005 - Programma di
sviluppo rurale - Approvazione del Documento Attuativo Regionale;
- Nota della Giunta Regionale - Direzione generale dello sviluppo economico –
Settore programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
A006RT/0012600/F45.40.10.10 del 19/01/2009 relativa alle misure ad
investimento PSR. Trasferimento impegni e requisiti del subentrante;
- Bandi di attuazione delle singole misure a investimento del Piano di Sviluppo
Rurale 2007/2013 – Adempimenti tecnici approvati con decreti regionali
dirigenziali e Adempimenti procedurali approvati con decreti ARTEA;
4. ATTIVITA’ DI CONTROLLO EX POST E SOGGETTI COINVOLTI
ARTEA è responsabile dello svolgimento dei controlli ex post che attua affidando
l’attività di verifica ai ‘soggetti controllori’ (tecnici dipendenti di ARTEA, oppure
professionisti esterni iscritti all’ordine dei dottori Agronomi e Forestali o al Collegio
nazionale dei Periti agrari coordinati da un'unica figura professionale -Coordinatore).
I controlli ex post comprendono le seguenti attività:
a) definizione dei criteri di rischio;
b) estrazione del campione ex post ed eventuale estrazione di campioni
integrativi/discrezionali;
c) predisposizione delle specifiche tecniche e della modulistica controllo (relazione
di controllo e check list);
d) attività di coordinamento con i ‘soggetti controllori’;
e) attività di supporto ai ‘soggetti controllori’;
f) individuazione informatica o cartacea dei fascicoli relativi alle domande a
controllo eseguiti;
g) comunicazione degli esiti dei controlli ex-post all’Ufficio territoriale competente
che ha emesso l’atto di assegnazione del contributo ed al quale compete
l’eventuale procedimento di recupero; la suddetta comunicazione è inviata per
conoscenza anche all’azienda interessata;
h) organizzazione ed esecuzione di controlli sull’attività affidata ai soggetti
controllori’, particolarmente se tali soggetti appartengono ad una società
esterna esecutrice della fornitura del servizio.
i) Verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni a carico del beneficiario e/o
recupero delle somme indebitamente erogate e/o recupero delle somme relative
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agli investimenti che non hanno regolarmente rispettato il periodo di impegno
ex post.
j)
Gli Uffici regionali competenti sul territorio che hanno svolto l’attività di accertamento
finale (anche ex Province e Unioni di Comuni) sono responsabili degli eventuali
procedimenti di recupero.
Tutte le altre attività spettano ad ARTEA.
5. CAMPIONE EX POST
5.1 AREA DI COMPETENZA E TEMPISTICA
L’area di competenza a cui si riferisce il presente documento è limitata ai territori della
Regione Toscana.
I controlli vengono effettuati conformemente alle indicazioni riportate dall’articolo 30
del Reg.(CE) 1975/2001 che prevede che i controlli ex post siano effettuati entro
dodici mesi dal termine dell’esercizio FEASR di riferimento (dell’estrazione), ed
all’articolo 29 del Reg.(CE) 65/2011 che prevede” I controlli ex post coprono ogni
anno civile almeno l’1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora
subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a
carico del FEASR. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell’anno in
questione”
5.2 SELEZIONE DEL CAMPIONE
I controlli ex post sono effettuati sulle domande estratte a campione. Ai sensi di
quanto previsto dalla normativa comunitaria i controlli ex post devono coprire almeno
l‟1% della spesa pubblica ammissibile per le operazioni connesse ad investimenti per
le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell‟art.72, paragrafo 1, del Reg.
(CE) 1698/2005 o decritti nel programma di sviluppo rurale, per le quali è stato
pagato il saldo, per ogni anno civile.
La selezione del campione da sottoporre ai controlli ex post avviene, sulla base di
un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di
operazioni o misure, come previsto dall’articolo dall’art. 30 del Reg. (CE) 1975/2006
per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011. Per le
domande di pagamento presentate a partire dal 1° gennaio 2011 la selezione del
campione da sottoporre ai controlli ex post avviene sulla base di un’analisi dei rischi e
dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure, e una
parte del campione viene selezionata a caso, come espressamente previsto dall’art. 29
del Regolamento (CE) 65/2011.
6. OGGETTO DEL CONTROLLO
Il beneficiario è soggetto al rispetto di vincoli previsti dai Regolamenti comunitari e
dettagliati dai singoli bandi regionali di misura. Gli impegni si distinguono in: impegni
generali, che interessano tutti i beneficiari, e impegni specifici, che interessano le
singole misure.
Il controllo ha lo scopo di verificare:
• la presenza dell’investimento finanziato
• il mantenimento del vincolo di destinazione
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• i cambiamenti della gestione aziendale che possono modificare le finalità
dell’investimento finanziato
• la corretta manutenzione e funzionalità dei beni oggetto dell’investimento
finanziato
• gli obblighi in materia di informazione e pubblicità
• tutte le variazioni possibili intervenute nel periodo di impegno
• che non siano state richieste altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti
oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nei singoli bandi di
misura (per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio
2011).
Si indicano di seguito le specificità previste.
Gli impegni generali sono indicati nel DAR (punto 3.1.1) nel capitolo relativo agli
impegni comuni a tutte le misure.
Il vincolo temporale decorre dalla data di presentazione della domanda di pagamento
ad eccezione della misura 112 per la quale si deve fare riferimento allo specifico bando
di attuazione.
La durata del vincolo è pari a 5 anni sia per gli investimenti mobili sia per gli
investimenti fissi.
Sono fatte salve tutte le indicazioni /prescrizioni/impegni in merito all’utilizzo dei beni
oggetto del finanziamento presenti nei bandi specifici di misura.
6.1 Sostituzione di un bene oggetto di contributo
Dalla normativa di riferimento (art. 72 del Reg.(CE) 1698/2005 e DAR), si desume un
periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione
di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento
presentata dall’azienda beneficiaria e valutata ricevibile.
Tuttavia il DAR, al capitolo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”
(3.3.3.2.14) prevede:
“…un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o
porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di
pagamento presentata dall’azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall’Ente
competente; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l‟intero periodo
di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda
di pagamento. In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza
maggiore,non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere
dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al
contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni
ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste
in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un’attività
produttiva. Quanto sopra non si applica alle misure di sostegno agli investimenti non produttivi (miss. 216 e 227) e, nel caso della misura 124, si applica limitatamente ai prototipi realizzati. La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di
contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a
quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell’Ente
competente, esclusivamente nei seguenti casi:
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- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il
beneficiario aderisce o adeguamenti per l‟adesione a certificazioni ISO e/o
EMAS che rendono necessaria la sostituzione; - esigenze di tutela e/o miglioramento dell’ambiente e della sicurezza sul
lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro; esigenza di
sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti
sotto l‟aspetto tecnico economico con altri che consentano un
miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi
riconosciuti a livello comunitario e nazionale; - guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio
idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo
complessivo. In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che
sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo
stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e
sempre ricadente nel territorio di competenza dell’Ente che ha concesso il
contributo relativo all’acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve
dare preventiva comunicazione all’Ente che ha emesso il provvedimento di
concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di
attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di
competenza dell’Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo
concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.”
L’attuale normativa non si discosta da quanto precedentemente riportato ma prevede
un’importante facilitazione e cioè la possibilità di sostituire in autofinanziamento un
bene oggetto di contributo. In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito
sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
6.2 Spostamento di un bene oggetto di contributo
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è
stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre
ricadente nel territorio di competenza dell’Ente che ha concesso il contributo relativo
all’acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva
comunicazione all’Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.
Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza
dell’Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i
beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso (DAR 3.3.3.2.14 Periodo di non
alienabilità e vincoli di destinazione).
Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui all‟art.47 Reg. (CE) 1974/2006,
indicate più avanti.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 12 di 24
7 ATTIVITÀ DI CONTROLLO
E’ stata individuata una procedura unica nella quale sono evidenziate quelle differenze
normative giudicate significative e che inducono differenti linee di comportamento. Il
controllo prevede le seguenti fasi:
- preparazione del controllo
- verifiche in azienda
- attività successiva alla visita aziendale
7.1 PREPARAZIONE DEL CONTROLLO
7.1.1 Fascicolo di controllo
La fase propedeutica all’attività di controllo è costituita dalla definizione dei fascicoli
domanda presso gli archivi di ARTEA dall’acquisizione di eventuali ulteriori
informazioni documentazione presso i gli Uffici regionali Territoriali.
Il fascicolo di controllo è costituto da:
A. Domanda estratta a campione ex post
B. Relazione di controllo – Parte generale
C. Relazione di controllo Parte specifica
D. Eventuale documentazione integrativa ed istruttoria.
A. Domanda estratta a campione ex post, costituita dai seguenti
sottofascicoli:
1) domanda iniziale e/o completamento
2) richiesta di anticipo (eventuale)
3) richiesta di variante/proroga (eventuale)
4) richiesta di collaudo comprensiva di accertamento finale da parte dell’Ente
5) fascicolo controllo in loco 5% (eventuale)
1) Domanda iniziale e/o completamento
a) la domanda di contributo in originale
b) allegati alla domanda:
- la relazione tecnica
- documentazione fotografica
- rappresentazione grafica su base catastale
- piano previsionale dei costi
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio nei casi richiesti - altra
documentazione prevista dagli specifici bandi c) istruttoria di
ammissibilità
2) Richiesta di anticipo
a) richiesta di anticipo
b) allegati alla richiesta di anticipo
- dichiarazione inizio lavori
- polizza fideiussoria (copia in caso in cui l’originale sia stato trasmesso ad
ARTEA
- dichiarazione di impegno a completare i lavori entro i termini stabiliti
- altra documentazione prevista dagli specifici bandi - modulo di verbale
istruttoria garanzia fideiussoria c) istruttoria di liquidazione anticipo
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 13 di 24
3) Richiesta di variante/proroga
a) richiesta di variante
b) allegati alla richiesta
c) istruttoria variante
4) Richiesta di collaudo
a) richiesta di collaudo
b) domanda di contributo stampata dal s.i. di ARTEA Allegati alla richiesta
di collaudo:
- computo metrico consuntivo
- copia della fatture quietanzate
- dichiarazione attestante i lavori in economia svolti
- altra documentazione prevista dagli specifici bandi
- accertamento finale e relativo verbale di sopralluogo
c) istruttoria collaudo
5) Controllo in loco 5%
- verbale di sopralluogo
- verbale di controllo
- documentazione allegata
7.1.2 Verifiche precedenti al sopralluogo
Dovranno essere effettuate le verifiche amministrative atte a controllare che i beni
oggetto di contributo non siano stati ceduti a terzi o che comunque non sia stato
modificato l’assetto proprietario aziendale, ovvero la cessazione o la rilocalizzazione di
un’attività produttiva, pertanto occorre procedere come segue:
a) Verifica del mantenimento della conduzione da parte del beneficiario.
Per tale verifica potranno essere utilizzate le seguenti modalità:
- interrogazione dell’anagrafe tributaria e del registro imprese (da effettuare in
Anagrafe ARTEA – nella sezione dell’Azienda) per la verifica della eventuale
chiusura, cancellazione, trasferimento, fusione, scissione, subentro a carico
dell’azienda oggetto di finanziamento;
- verifica del titolo di conduzione aziendale (attraverso il fascicolo aziendale presente
in anagrafe di ARTEA);
In caso di cambiamento di conduzione è necessario accertare quanto segue:
Il rispetto di quanto indicato nel DAR (paragrafo 1 Allegato Procedure e tempi per la
selezione dei beneficiari condizioni generali): “Successivamente all’atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità è possibile
la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il
beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno
luogo a cessazione dell’attività o a trasferimento dell’impresa a titolo oneroso, i casi di
trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’originario beneficiario. Qualora i suddetti casi
di trasformazione o fusione avvengano prima dell’accertamento finale, il finanziamento è
confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la
finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento. Successivamente al saldo e fino al
termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. par.3.3.3.2.14 „periodo di
non alienabilità e vincoli di destinazione‟) il beneficiario può donare l‟azienda ad un proprio
familiare che subentra nell’atto di assegnazione, se questi continua ad esercitare l‟attività di
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 14 di 24
impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari. Quanto sopra non si applica alle
misure dell’asse 2 e nel caso che i beneficiari siano Province, Comunità Montane e Unioni di
Comuni, per progetti attivati in base a direttive regionali, e a tutti i progetti di competenza
delle Agenzie regionali e degli uffici della Regione Toscana”.
b) mantenimento dell’iscrizione all’albo IAP; tale verifica viene effettuata tramite i
dati presenti nell’anagrafe di ARTEA;
c) verifica del periodo minimo di conduzione da parte del giovane imprenditore
(relativamente alla misura 112 PSR 2007/2013, è necessario confrontare i relativi
bandi di misura);
d) verifica di eventuali richieste di autorizzazione alla sostituzione di macchine
acquistate con il contributo;
e) verifica della presenza della documentazione necessaria e del tipo di
investimento effettuato;
f) verifica dei titoli di possesso per gli altri beni mobili oggetto di finanziamento
(verifica della eventuale presenza in anagrafe di ARTEA sezione “Macchine agricole”;
presenza dei beni nel libro cespiti se presente, etc.).
In caso di esito negativo è necessario approfondire nelle fasi successive del controllo.
Eventuale documentazione mancante deve essere richiesta al beneficiario. Tutte le
verifiche effettuate dovranno essere dimostrate da documentazione cartacea e/o
elettronica.
7.2 VERIFICHE IN AZIENDA
7.2.1 Tecnico controllore
L‟art. 30 del Reg. (CE) 1975/2006 indica che i controllori che eseguono controlli ex
post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla
stessa operazione di investimento.
Pertanto il tecnico controllore deve essere diverso dal tecnico che ha eventualmente
svolto l’accertamento finale e/o il controllo in loco. Nel caso in cui i tecnici che
svolgono il controllo ex post siano più di uno, devono trovarsi tutti nelle condizioni
previste al capoverso precedente.
Il beneficiario o persona delegata dallo stesso beneficiario è tenuto a essere presente
al controllo; nel caso sia presente persona delegata, il tecnico deve acquisire la
necessaria delega ed allegarla alla documentazione del fascicolo.
7.2.2 Preavviso
Le modalità di preavviso sono documentate nella relazione di controllo.
L‟art.4 comma 7 del Reg. (CE) 65/2011 indica: purché non se ne pregiudichi lo scopo,
i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Il preavviso è
strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a
quattordici giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle misure connesse agli
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 15 di 24
animali, il preavviso non può essere superiore a quarantotto ore, salvo i casi
debitamente giustificati.
Si ritiene ragionevole fornire al beneficiario una comunicazione del controllo da
effettuarsi almeno entro le 48 ore lavorative precedenti la visita, sia ai fini del rispetto
di quanto previsto dal regolamento che per consentire all’azienda la raccolta della
documentazione necessaria allo svolgimento del controllo stesso.
L’esecuzione del controllo in loco, oltre che al beneficiario, viene comunicata anche
all’Ufficio regionale Territoriale competente che potrà essere presente al controllo con
un proprio rappresentante qualificato.
7.2.3 Relazione di controllo - Parte generale
La relazione di controllo generale deve essere compilata in azienda al momento del
sopralluogo e contiene i seguenti elementi:
a) denominazione dell’azienda selezionata per il controllo e relativo CUAA
b) numero domanda estratta a campione ed eventuali ulteriori domande congiunte
c) modalità di selezione
d) tecnici incaricati
e) persone presenti al controllo
f) modalità e termine di preavviso della visita
g) caratteristiche e descrizione degli investimenti oggetto di finanziamento
h) data e luogo della verifica.
All’interno della Relazione di controllo sono presenti due campi per eventuali
dichiarazioni/osservazioni da parte dell’azienda e del tecnico controllore, in riferimento
a qualsiasi elemento del controllo e/o dichiarazione/osservazione aggiuntiva da parte
del tecnico e/o dell’azienda rispetto a quanto già indicato nella modulistica
predisposta.
E' necessario che, preliminarmente allo svolgimento del sopralluogo, il tecnico informi
il beneficiario sulle caratteristiche del controllo ex post che sta effettuando e del fatto
che il controllo sarà da ritenersi dopo ulteriori verifiche istruttorie da effettuarsi in
ufficio.
Le informazioni da riportare nel verbale di sopralluogo e su eventuali allegati compilati
manualmente devono essere scritte in modo chiaro e leggibile; non è consentito l‟uso
di matite cancellabili. Nel caso di errori non devono essere apportate correzioni e/o
abrasioni. E‟ necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, riscrivendo a fianco
quello corretto (a fianco del quale verrà apposta una sigla del Tecnico).
Il verbale di sopralluogo deve essere compilato in doppia copia, firmato, datato, e
sottoscritto sia dal tecnico incaricato del controllo sia dal rappresentante dell’azienda.
Una copia del verbale deve essere consegnata al rappresentante dell’azienda.
Si ricorda che la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del
beneficiario o del suo incaricato comporta che non potranno essere prese in
considerazione le eventuali motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di
sopralluogo o in sede di ricorso.
Naturalmente la firma del tecnico in tale parte va intesa non come accettazione delle
dichiarazioni del beneficiario, ma solo come «presa visione» delle dichiarazioni.
Anche la firma del beneficiario o del suo rappresentante va intesa non come
accettazione di quanto riportato nella relazione di controllo stessa, ma solo come
«presa visione» di quanto fino a quel momento rilevato.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 16 di 24
7.2.4 CASI PARTICOLARI
Nello svolgimento del sopralluogo possono verificarsi una serie di casi e situazioni
particolari:
a) non si presenta il titolare/incaricato dell'azienda;
b) si presenta un rappresentante senza apposito conferimento d‟incarico o nel
caso in cui all'incontro ovvero si presenta il titolare/incaricato senza dimostrare
la propria identità;
c) il titolare/incaricato non intende sottoscrivere il verbale;
d) il titolare/incaricato non rende disponibile per il controllo la documentazione
aziendale ovvero il/i bene/beni finanziato/i.
Nei casi indicati il controllo si considera chiuso per causa imputabile all’azienda; il Reg.
(CE) 65/2011 art. 4 punto 6 indica: Le domande di aiuto, le domande di pagamento e
le dichiarazioni sono respinte qualora i beneficiari o i loro rappresentanti impediscano
lo svolgimento dei controlli. Gli importi già versati per tale operazione vengono
recuperati tenendo conto dei criteri di cui all’art. 18 paragrafo 2, del presente
regolamento.
Il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni
per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i
motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.
7.2.5 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora in sede di convocazione il beneficiario o suo delegato, a giustificazione
dell’esito non positivo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all’art. 47
del Reg. CE 1974/2006, il tecnico si dovrà limitare a verbalizzare le dichiarazioni del
beneficiario e allegare la documentazione.
La documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore deve essere notificata
all’Ente responsabile dell’istruttoria dell'accertamento finale pertanto il tecnico dovrà
segnalare i casi in cui venga rilevata un‟anomalia della procedure ovvero di
comunicazione.
Le cause contemplate dal regolamento sono le seguenti:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era
prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola
dell'azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del
beneficiario.
7.2.6 Relazione di controllo - Parte specifica
Le verifiche tecnico-amministrative, effettuate sia durante il sopralluogo in azienda sia
nella successiva elaborazione dei dati, sono indicate nella relazione di controllo parte
specifica che è composta dalle seguenti sezioni:
• Verifica Unità Tecnica Economica/beneficiario
• Verifica tecnica
• Verifica del rispetto degli impegni di pubblicità
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 17 di 24
• Verifica amministrativo-contabile
• Esito finale.
Nella verifica dell’UTE/beneficiario è compresa la verifica di eventuali cambiamenti
produttivi significativi ai fini dell’investimento e una valutazione della gestione
aziendale. Pertanto il controllore dovrà accertare:
-lo stato di vegetazione delle colture in atto
-lo stato di gestione degli allevamenti zootecnici
-lo stato di utilizzo delle macchine e delle attrezzature aziendali
-lo stato di utilizzo degli impianti di trasformazione aziendali -
lo stato di utilizzo degli immobili a servizio dell’azienda.
Tale verifica è finalizzata alla constatazione dell’effettiva conduzione aziendale e deve
essere focalizzata alla segnalazione di tutte le situazioni non ordinarie che interessano
direttamente o indirettamente l‟investimento finanziato.
Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, il tecnico dovrà indicare le
verifiche effettuate nello spazio “Dichiarazioni del tecnico” all’interno della relazione di
controllo parte generale. Tale indicazione dovrà essere dettagliata nella relazione di
controllo parte specifica.
Nel caso si rilevino inefficienze aziendali o il mancato rispetto di impegni la cui verifica
è di competenza di altri Enti, sarà compito di ARTEA inviare opportune segnalazioni
agli stessi Enti per eventuali ulteriori verifiche.
La verifica tecnica comprende:
- individuazione degli investimenti oggetto del progetto e determinazione della
corrispondenza tra quanto risultante dal verbale di accertamento finale e la
situazione attuale risultante dalla visita sul luogo;
- verifica della funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- verifica degli impegni di pubblicità;
- verifica amministrativo-contabile che prevede un riscontro della corrispondenza tra
quanto verificato in azienda e quanto indicato nei documenti contabili;
- verifica assenza di altri finanziamenti per gli stessi investimenti;
- acquisizione eventuale documentazione.
7.2.7 Investimenti
Nel corso del controllo si dovrà rilevare la corretta destinazione ed il corretto utilizzo
dei beni acquisiti con il contributo comunitario, secondo quanto previsto nel progetto
finanziato, nell’atto di assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento
finale. Si dovrà accertare inoltre che l‟investimento non abbia subito modifiche
sostanziali che ne abbiano alterato la natura o le condizioni di esecuzione, che non sia
utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali era stata approvata la domanda di
finanziamento.
Risulta importante l‟individuazione degli investimenti fissi tramite utilizzo della
cartografia a disposizione e degli investimenti mobili tramite elenco puntuale. Durante
l‟esercizio delle attività di controllo si raccomanda in particolare di verificare: 1 - che
le dimensioni e le caratteristiche dell’investimento finanziato coincidano con quelle
dell’investimento descritto nel verbale di accertamento finale;
2 - la funzionalità delle singole opere e/o dei singoli investimenti realizzati;
3 - che l‟attività produttiva in corso sia collegata ai beni oggetto di finanziamento.
Tutti gli investimenti finanziati devono essere fotografati.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 18 di 24
7.2.7.1 Investimenti fissi
Per agevolare l‟attività di individuazione sulle cartografie degli investimenti fissi
oggetto del controllo, è possibile indicare con tratto a penna sugli stessi documenti
tutti gli immobili oggetto del finanziamento e interessati dal controllo.
L‟indicazione viene effettuata con penna o pennarello colorato ed è rappresentata
dall’individuazione all’interno delle planimetrie degli investimenti oggetto del controllo.
Nel caso di investimenti che presentino anomalie e/o differenze tra quanto finanziato e
quanto accertato nel controllo ex post, le stesse anomalie saranno individuate nelle
cartografie con cerchiatura fatta con penna o con pennarello di colore rosso, riportante
l‟indicazione “controllo EX POST”. Inoltre, se all’interno del fascicolo sono presenti
fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della realizzazione
dell’investimento, occorre, ove possibile, effettuare una o più fotografie dallo stesso
luogo e con la stessa angolazione in modo da documentare eventuali cambiamenti
avvenuti nel periodo intercorso tra il momento in cui è stato effettuato il sopralluogo
per il saldo del contributo e quello nel quale è stato effettuato il controllo ex post.
7.2.7.2 Investimenti mobili
L‟elenco degli investimenti mobili deve indicare, ove possibile, tramite l‟utilizzo delle
fatture/foto/libretti d‟uso/verbale di accertamento finale:
A. La tipologia del bene
B. La marca
C. Il modello / le caratteristiche tecniche
D. Il numero di matricola / numero di identificazione
Gli investimenti che presentano anomalie e/o differenze tra quanto finanziato e quanto
accertato nel controllo ex post saranno appositamente individuati.
Se durante lo svolgimento del controllo sono visionate fotografie che rappresentano gli
investimenti mobili al momento della realizzazione dell’investimento, sarà cura, ove
possibile, effettuare una o più fotografie degli stessi oggetti.
7.2.7.3 Investimenti immateriali
Gli investimenti immateriali includono interventi diversi che sono subordinati e
strettamente correlati agli investimenti materiali finanziati dal progetto. Pertanto
devono essere effettuate verifiche diverse a seconda della tipologia di bene
immateriale finanziato.
Si riportano a titolo di esempio, alcune verifiche in corrispondenza di diverse tipologie
di beni immateriali:
Acquisto di software: verificare la presenza e l‟utilizzo del software all‟interno della
dotazione informatica aziendale;
Attività di formazione: verificare registri, documenti contabili o qualsiasi altra
documentazione atta a comprovare che l‟attività sia stata realizzata nei tempi, modi e
contenuti previsti dall‟investimento finanziato.
Spese generali relative a onorari di professionisti e consulenti: nessuna verifica.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 19 di 24
7.2.8 Controllo relativo al rispetto degli obblighi di pubblicità
Gli obblighi che il beneficiario deve rispettare in materia di cartellonistica e di
pubblicità sono indicati nel DAR nel capitolo specifico (Disposizioni in materia di
cartellonistica e di pubblicità).
Il controllo dovrà verificare la presenza in azienda della seguente cartellonistica
pubblicitaria:
- targa/etichetta adesiva informativa da apporre sul bene oggetto dell'investimento
se – l‟ azienda ha realizzato un investimento di costo complessivo compreso tra
50.000 e 500.000 euro (dimensioni minime: targhe per fabbricati: 29,7 cm x 21,0
cm, targhe per beni mobili: 14,5 cm x 10,5 cm);
- cartello informativo affisso sul luogo dell'investimento se l‟azienda ha realizzato
investimenti di costo complessivo superiore a 500.000 euro (dimensioni minime
cartelli per fabbricati: 42,0 cm x 29,7 cm, cartelli per beni mobili: 29,7 x 21,0 cm)
La cartellonistica deve essere conforme a quanto indicato nella normativa vigente e
contenere un esplicito riferimento al ruolo della Comunità europea nel sostegno alle
operazioni finanziate. Il materiale deve essere tenuto in azienda almeno per tutta la
durata del periodo ex post. In caso di inadempienza e di inosservanza delle
prescrizioni e dei richiami dell‟ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui
sopra, il beneficiario e passibile di revoca dell‟assegnazione dei contributi con
recupero dei fondi già percepiti. Inoltre se la spesa per la realizzazione del materiale
era stata conteggiata tra quelle ammissibili al calcolo dell‟aiuto, permane
l‟applicazione, per tale importo, delle riduzioni ed esclusioni previste dall‟art. 31 del
reg. (CE) 1975/06 per le spese non riconosciute o non mantenute acquisite
all‟operazione.
7.2.9 Verifiche documentazione tecnica e amministrativo-contabile
Per semplificare e rendere più veloce l‟iter istruttorio della domanda, è consigliabile
effettuare il più possibile, le verifiche della documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in azienda. A tale scopo è opportuno, al momento in cui si comunica la data
della visita, avvisare l’azienda di preparare (se cogente) la seguente documentazione
necessaria allo svolgimento del controllo:
- libretto circolazione macchine,
- individuazione delle matricole (tramite fatturazione)
- contratti di affitto (se non presenti scannerizzati in Anagrafe ARTEA),
Per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011 il
regolamento comunitario prevede, inoltre, esplicitamente che i controlli
amministrativi debbano comprendere “procedure intese ad evitare doppi
finanziamenti irregolari attraversi altri regimi nazionali o dell’Unione o attraverso
altri fondi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento,
nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i
massimali di aiuto ammessi.” (Reg. (CE) 1975 art.30 comma 2 lettera c e 65/2011
art.24 comma 5).
Per tale verifica è necessario riscontrare che sulla documentazione fiscale in
originale sia presente la dicitura prevista dal relativo bando di misura e sia apposto
il timbro di annullamento dell’Ente che ha effettuato l’accertamento finale.
Contestualmente viene verificata l’assenza di ulteriori validazioni da parte di altri
Enti responsabili dell’erogazione di eventuali contributi.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 20 di 24
Per la casistica in oggetto verrà inoltre specificatamente richiesto ad ARTEA
un’interrogazione informatica sugli estremi della fatturazione in oggetto.
Per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011, i
controlli amministrativi prevedono anche la verifica della realtà e finalità dei
pagamenti effettuati dal beneficiario (Reg. CE 1975/2006 art. 30 comma 2
paragrafo b).
Per tale verifica si procede al controllo della documentazione di rendicontazione,
che elenca tutti i documenti contabili che dimostrino la spesa sostenuta e la
documentazione giustificativa attestante l‟avvenuto pagamento della spesa.
I documenti di spesa, per essere riconosciuti a finanziamento, devono:
- essere fatture fiscali e/o altri documenti contabili aventi forza probante
equivalente alle fatture e previsti dalla normativa contabile; - essere intestati al
beneficiario del finanziamento;
- descrivere l‟oggetto di spesa ai fini dell‟individuazione dell‟investimento
realizzato;
- indicare l‟importo della spesa con distinzione dell‟IVA, qualora sia presente;
- essere emessi in una data compatibile con l‟intervento finanziato- indicare i dati
di chi li ha emessi.
Ogni documento di spesa deve essere accompagnato da documentazione
attestante l’avvenuto pagamento in data compatibile con il periodo di eligibilità.
Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi
mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il relativo giustificativo di
pagamento nelle forme ammesse come di seguito specificato per le due
programmazioni finanziarie.
I controlli sopradescritti relativi alla garanzia che l‟investimento non sia stato
finanziato in maniera irregolare e alla verifica della realtà e finalità dei pagamenti
sono previsti dall‟art. 30, secondo comma, del Reg. 1975/06; tale regolamento è
stato abrogato dal Reg. 65/2011 che non prevede questo tipo di verifica; tuttavia il
Reg. 1975/06 continua ad applicarsi alle domande di pagamento presentate
anteriormente al 1° gennaio 2011.
Pertanto per i controlli ex post eseguiti sulle domande di pagamento presentate
anteriormente al 1° gennaio 2011 verranno eseguite tali verifiche, fino alla
conclusione del periodo di impegno di tali domande; per i controlli ex post eseguiti
sulle domande di pagamento presentate a partire dal al 1° gennaio 2011 tali
verifiche non verranno eseguite.
E’ da segnalare che per quanto riguarda le modalità di pagamento accettate ci sono
stati dei cambiamenti significativi nelle diverse versioni del DAR, evidenziati nella
tabella sottostante.
Ad esempio, il pagamento tramite assegno nella prima versione era stato totalmente
escluso, mentre successivamente è stata data la possibilità di utilizzare l‟assegno
circolari non trasferibile solo per gli investimenti immobiliari; in seguito tale modalità è
stata allargata ad altri tipi di investimento.
Infine in versioni più recenti, tra le modalità di pagamento ammesse, è previsto anche
l‟assegno bancario purché non trasferibile.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 21 di 24
Di conseguenza, quando si esegue la verifica amministrativo-contabile è importante
utilizzare il DAR di riferimento e cioè la versione che era in vigore al momento in cui è
stata effettuata l‟istruttoria della domanda di pagamento.
Tabella riassuntiva relativa alle modalità di pagamento ammesse per il PSR
2007/2013
Modalità di
pagamento DAR 1,2,3
DAR dalla
versione 4
alla 12
DAR versione 13
DAR dalla
versione 14
in poi
Documentazione da
presentare
Bonifico Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso Copia ricevuta del bonifico rilasciata dalla banca
Ricevuta bancaria Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa Copia ricevuta della riba
rilasciata dalla banca
Bollettino postale Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso
Ricevuta originale del
bollettino di conto corrente
postale effettuato tramite
conto corrente postale
Vaglia postale Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso Ricevuta originale del vaglia
postale effettuato tramite
conto corrente postale
Mandato di
pagamento Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso
Soggetto pubblico e
privato: copia del
mandato di pagamento
Carta di credito
intestata al
beneficiario Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa
Deve essere utilizzata solo
nel caso in cui non possano
essere utilizzate nessuna
delle altre modalità indicate
Assegno circolare
non trasferibile Non
ammesso
Ammesso solo per i
beni
immobili
Ammesso solo per i
beni immobili
Ammesso per tutti i tipi
di
investimento
Fotocopia della matrice e
dell‟estratto conto o dalla
liberatoria del fornitore
Assegno bancario
non trasferibile Non
ammesso Non
ammesso
Ammesso solo per i
beni immobili
Ammesso per tutti i tipi
di
investimento
Fotocopia della matrice e
dell‟estratto conto o dalla
liberatoria del fornitore
Contante Non
ammesso Non
ammesso Non ammesso Non ammesso
-
Non sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle menzionate.
Si raccomanda una particolare attenzione per i pagamenti relativi ai contributi
previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere
fornita copia del modello F24 con il timbro o qualsiasi documento dell’Agenzia delle
Entrate relativo al pagamento o all’accettata compensazione.
Per quanto riguarda il dettaglio della documentazione a giustificazione dell’avvenuto
pagamento relativa alle modalità di pagamento indicate e per pagamenti in natura e
lavori in economia, si rimanda al DAR di riferimento.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 22 di 24
7.3 ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA VISITA AZIENDALE
Le attività di controllo effettuate in occasione della visita sul luogo non esauriscono i
controlli necessari alla definizione dell’esito finale.
Qualora ci sia qualche sospetto particolare in merito alla possibilità che l‟azienda abbia
ricevuto finanziamenti provenienti da altri fondi è opportuno effettuare ulteriori
accertamenti sia all’interno del sistema di ARTEA sia all‟esterno.
Verifiche all‟interno del Sistema informativo ARTEA
1) individuazione, con riferimento al CUAA oggetto del controllo, tramite SIGC
delle domande già finanziate aventi ad oggetto la medesima tipologia di investimenti
dell‟istanza ex-post;
2) per le domande così individuate si evidenziano gli investimenti finanziati e per
gli stessi si procede ad attenta verifica e valutazione, comprovata dalla
documentazione utilizzata che deve rimanere agli atti del controllo.
Verifiche all‟esterno del Sistema informativo ARTEA
1) ove si abbia motivo di ritenere ci sia stato un doppio finanziamento, si richiede
agli Enti territoriali competenti (Provincia, Comunità Montana, Comune) l‟elenco delle
eventuali domande finanziate e non inserite nel SIGC aventi ad oggetto la medesima
tipologia di investimenti dell‟istanza ex post;
2) per le domande così individuate si evidenziano gli investimenti finanziati e per
gli stessi si procede ad attenta verifica e valutazione, comprovata dalla
documentazione utilizzata che deve rimanere agli atti del controllo.
7.3.1 Esito finale
Sotto all‟indicazione dell‟esito (positivo o non positivo), devono essere sintetizzate le
verifiche effettuate e, nel caso di esito negativo, le motivazioni ed eventuali
osservazioni e prescrizioni.
Il lavoro del tecnico incaricato al controllo si conclude con la compilazione della
relazione di controllo parte specifica all‟interno del s.i. ARTEA, stampata e sottoscritta
dal coordinatore. La relazione con la documentazione utilizzata per l‟istruttoria del
controllo deve essere inserita nel fascicolo di controllo.
7.3.2 Comunicazione dell’esito del controllo
ARTEA provvede a comunicare l’esito del controllo all’azienda interessata tramite
lettera raccomandata AR e, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni. Nel caso
in cui, trascorso il tempo prescritto nella nota inviata, il beneficiario non trasmetta
alcuna comunicazione, o se comunque ciò che è stato inviato non modifica l‟esito del
controllo, si provvede a comunicare l‟esito definitivo all’Ufficio regionale Territoriale di
riferimento (che ha emesso l’atto di assegnazione) e per conoscenza all’azienda
interessata.
L’Ufficio Territoriale competente provvede ad adottare gli atti di propria competenza
come specificato nel paragrafo successivo.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 23 di 24
7.4 RECUPERI E CONTENZIOSO
7.4.1 Soggetti incaricati ad effettuare la procedura di recupero
Nel DAR approvato con Delibera di Giunta 865 del 19/07/2010 versione 14 al punto
1.1.11. ( e succ. modifiche ) Recuperi e contenzioso si specifica:
Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di
contributo, sia che determinino un recupero del contributo già erogato sia di semplice
revoca senza recupero, sono di competenza del soggetto che ha emesso l'atto di
assegnazione stesso.
Quanto sopra vale anche per i precedenti periodi di programmazione collegati al PSR
2007/13 per la parte finanziaria (Reg. CEE2078-2079-2080/1992, Regg. (CE) 950/97,
951/97, 1257/99).
L‟Ente competente provvede alla determinazione dell’importo da recuperare, alla
adozione dell’atto di revoca o recupero e alla notifica all’azienda interessata ed all’invio
dello stesso ad ARTEA.
Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da uffici
competenti di ARTEA successivamente all’atto di revoca e/o recupero adottato
dall’Ente competente.
Per la determinazione dell’importo da recuperare, l’Ente competente si atterrà alle
diposizioni indicate all’ art. 19 DM 30125/2009 e s.mi.“.1. Fatta salva l’applicazione
dell’articolo 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell’articolo 30 del Reg. (CE) 65/11, in caso
di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le
misure previste dall’articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera
c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione
o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata,
ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le
modalità di cui all’allegato 7.
3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il
limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei
casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e
dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della
operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del
provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.”
8. FORMAZIONE E CONTROLLI SULLA QUALITA’ DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO
8.1 FORMAZIONE
ARTEA svolge le proprie attività mediante tecnici incaricati, nei confronti dei quali
garantisce le attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio ed assistenza, con
modalità operative che garantiscono condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità
dei controlli.
A.R.T.€.A. MST – Controlli EX POST – Rev 01 01/05/2017 Pag. 24 di 24
I tecnici dedicati al controllo possono essere dipendenti di ARTEA o professionisti
esperti ed iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali o al Collegio nazionale dei
Periti Agrari, che non siano stati coinvolti nelle precedenti fasi istruttorie e che abbiano
sottoscritto la dichiarazione di conflitto di interessi secondo il modello fornito da
ARTEA. L‟attività di aggiornamento e formazione dei tecnici e del coordinatore delle
ditta esecutrice prevede:
- l‟organizzazione di una serie di incontri da svolgersi prima dell’avvio dei lavori
presso la sede di ARTEA;
- l‟illustrazione e la distribuzione del presente Manuale di Specifiche Tecniche
contenente gli strumenti operativi dell’attività di controllo.
Il Manuale per lo svolgimento dei controlli ex post, oltre ad essere approvato con
decreto dirigenziale è pubblicato anche sul sito di ARTEA alle pagine dedicate ai
controlli.
8.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza ai livelli
qualitativi attesi dei prodotti e servizi forniti, dovranno essere posti in essere tutti gli
strumenti necessari al fine di indirizzare e verificare l‟esecuzione delle procedure di
controllo. Dovrà inoltre essere garantita la necessaria omogeneità nella
formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.
Tali accertamenti vengono tracciati in apposita check list e prevedono le seguenti
verifiche:
- completezza della documentazione presente all’interno del fascicolo di controllo;
- sottoscrizione del verbale di controllo parte prima da parte dell’azienda e del
controllore;
- sottoscrizione del verbale di controllo parte seconda da parte del coordinatore -
verifica dell’inserimento nel sistema informativo di ARTEA.
La parte conclusiva del controllo consiste nella verifica dell’acquisizione di tutti i
Verbali nel s.i. di ARTEA che viene effettuata sul 100% delle domande a controllo.
Terminata tale verifica il Responsabile dell’Ufficio procede alla validazione dei
Verbali con l’apposita funzionalità prevista dal s.i. ARTEA.
Al fine di accertare la corretta applicazione delle Specifiche Tecniche di controllo
previste nel presente manuale, su almeno il 2% delle domande controllate sono
previsti i controlli di secondo livello tramite verifiche in campo da parte del personale
assegnato dal Settore S.S.R.& I.S. Tali controlli possono essere effettuati o
congiuntamente al tecnico che esegue il controllo ex post incaricato o
successivamente al sopralluogo del tecnico.
Tali verifiche sono tracciate in appositi verbali all’interno del s.i. ARTEA.
Nel caso di presenza di non conformità, raccomandazioni e/o prescrizioni è necessario:
pianificare le azioni di trattamento delle non conformità;
verificare l’esecuzione delle azioni correttive da parte dei tecnici/operatori
interessati e valutarne i risultati.
F.to Stefano Segati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.