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Manuale di gestione del protocollo informatico · Gestione, tenuta e tutela dei documenti...

Date post: 12-Aug-2020
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Manuale di gestione del protocollo informatico (art. 5 DPCM 31 ottobre 2000)
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Page 1: Manuale di gestione del protocollo informatico · Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico art. 1 Definizione di archivio art. 2

Manuale di gestione

del protocollo informatico (art. 5 DPCM 31 ottobre 2000)

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MMM AAANNNUUUAAALLLEEE DDDIII GGGEEESSS TTTIIIOOONNNEEE DDDEEELLL PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCOOO

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INDICE:

1. Introduzione …………………………………………………………...………….

2. Atti di organizzazione preliminari …………………………………….………….

3. Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni ……..…

4. Titolario di classificazione ………………………………………………….……

5. Prontuario di classificazione e di smistamento ………………………………….

6. Il documento amministrativo ……………………………………………………

7. Il documento informatico ………………………………………….……………..

8. Il documento di “ente” …………………………………………………………...

9.Tipologia dei documenti …………………………………………………………

10. Documenti in arrivo ……………………….……………………………………

11. Documenti in partenza …………….……………………………………………

12. Documenti interni ………………………………..……………………………...

13. Delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti ..….……………………

14. Tutela della riservatezza ………………………………..………….……………

15. Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo …………..…………...

16. Rilascio di ricevuta del documento in arrivo …………….…………….….……..

17. Il registro di protocollo ……………………………………………….………….

18. Registratura …………………………………………………………………..….

19. Unicità del numero di protocollo ………………………………..………………

20. Timbro di protocollo (segnatura) ………………………………………………..

21. Protocollazione di un documento informatico in arrivo …...…………………….

22. Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno ………..…..

23. Monitoraggio del workflow attraverso il timbro di protocollo ……….…………

24. Assegnazione di competenza ………………………………………..…………..

25. Registrazioni con differimento dei termini di accesso ……….………………….

26. Protocollo differito ………………………………………………………………

27. Il protocollo riservato ……………………………………………………………

28. Annullamento di una registrazione …………………………...…………………

29. Documenti da non protocollare ………………………………………...……..…

30. Casistica …………………………………………………………………………

31. Lettere anonime …………………………………………………………………..

32. Lettere priva di firma …………………………………………………………….

33. Telefax ……………………………………………………………………………

34. Posta elettronica (e-mail) …………………………………………..……………

35. Documenti in partenza ………………………………………………..…………

36. Redazione del documento in partenza: originale e minuta …………..………….

37. Modalità di trasmissione dei documenti …………………………………………

38. Invio dei documenti verso UOR della stessa AOO ……………………………..

39. Invio dei documenti verso AOO di altre amministrazioni………….……………

40. Gestione e tenuta dei documenti (vincolo archivistico) ………………………….

41. Il fascicolo: individuazione, gestione e tenuta …………………………………..

42. Tipologie del fascicolo ………………………………………………..…………

43. Fascicoli relativi ad atti singoli o procedimenti amministrativi ……..…………..

44. Fascicoli del personale ………………………………………………..…………

45. Mezzi di corredo ………………………………………………………………....

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46. Il repertorio dei fascicoli ………………………………….……………………..

47. Piano di sicurezza dei documenti informatici …………………..……………….

48. L’interoperabilità dei sistemi ……………………………………..……………..

49. Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo informatico ……..

50. Abilitazioni di accesso interno ed esterno ………………………..……………..

51. Registro di emergenza ……………………………………...…………………… 52. Registro particolare per il modello di dichiarazione ambientale - M.U.D.

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Allegato 1

Individuazione delle Aree Organizzative Omogenee e delle Unità

Organizzative Responsabili

Allegato 2

Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo

all'archivio storico

art. 1 Definizione di archivio

art. 2 Suddivisioni dell'archivio

art. 3 Gestione archivistica del documento

art. 4 Titolario di classificazione

art. 5 Classificazione dei documenti

art. 6 Fascicolazione dei documenti

art. 7 Unicità dell'archivio

art. 8 Diritto di accesso e diritto di consultazione

Allegato3

Titolario di classificazione dei documenti d’archivio - Indice per categorie

- Indice permutato

Allegato 4

Massimario di selezione e scarto

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1. Introduzione L’entrata in vigore del protocollo unico deve essere preceduta dall’adozione di specifici atti

di organizzazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (e

successive modificazioni) e in armonia con le disposizioni già previste dal DPR 20 ottobre

1998, n. 428 (oggi confluito nel DPR 445/2000).

Tali atti di organizzazione sono i seguenti:

a) individuazione delle Aree dell’Ente dove prevedere un Servizio per il Protocollo

autonomo e distinto, in coerenza con l’obiettivo della normativa in vigore che prevede la

riduzione del numero dei protocolli interni oggi esistenti, compatibilmente con la necessaria

coesione organizzativa ed operativa;

b) individuazione delle Unità Organizzative Responsabili (UOR) in cui è articolata ciascuna

AOO e che afferiscono al protocollo unico;

c) introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni;

d) approvazione di un titolario di classificazione e di un massimario di selezione.

2. Atti di organizzazione preliminari Allo stato attuale le AOO individuate sono tre, come individuate nell’allegato 1 del

presente manuale per ciascuna delle quali si ritiene di predisporre un “Registro di

protocollo informatico,” autonomo ed indipendente.

Resta distinto ed autonomo il protocollo relativo al “Registro delle Imprese” in quanto

disciplinato da specifiche normative nazionali.

Le UOR afferenti alle singole AOO sono anch’esse esattamente individuate nell’allegato 1

del presente Manuale.

3. Introduzione del protocollo unico ed eliminazione dei protocolli interni

Con l’entrata in vigore del protocollo unico cessano di fatto e di diritto tutti i cosiddetti

protocolli interni o altri sistemi di registrazione o registratura dei documenti diversi dal

protocollo unico.

Il responsabile del servizio di protocollo deve periodicamente effettuare controlli a

campione sulla congruità delle registrazioni, sulla corretta sequenza della catena

documentale, e sull’utilizzo di un unico registro informatico, verificando, attraverso

controlli e ispezioni mirati nelle varie UOR la classificazione e la fascicolazione

archivistica

4. Titolario di classificazione

Con l’entrata in vigore del protocollo unico viene adottato il titolario di classificazione

allegato al presente Manuale.

5. Prontuario di classificazione e di smistamento

Al fine di agevolare e normalizzare da un lato la classificazione archivistica e dall’altro lo

smistamento di competenza, è stato informaticamente predisposto un prontuario di

classificazione e di smistamento basato sul titolario di classificazione di cui al punto

precedente.

Il prontuario è una guida rapida di riferimento di titolario e di UOR, che permette

l’immediata individuazione della classificazione e delle competenze.

6. Il documento amministrativo

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti o cose

giuridicamente rilevanti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell’attività

amministrativa, così come prevede l’art. 22 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Un documento amministrativo è dunque una rappresentazione, comunque formata, del

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai

fini dell'attività amministrativa, così come prevede l’art. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n.

445.

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7. Il documento informatico

Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o

informazioni aventi efficacia probatoria, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o

dati giuridicamente rilevanti, così come previsto dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n.

547.

8. Il documento di “ente”

Per documento dell’ente si intende quello prodotto o acquisito, in uno dei modi previsti

dalla normativa vigente, nello svolgimento della propria attività pratica o l’esercizio delle

proprie funzioni dagli uffici amministrativi.

9.Tipologia dei documenti

I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza e documenti

interni.

10. Documenti in arrivo

Per documenti in arrivo si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria,

acquisiti dall’AOO nell’esercizio delle proprie funzioni.

I documenti vengono smistati alla UOR di competenza che procede all’individuazione del

Responsabile incaricato delle operazioni di registrazione del protocollo e fascicolazione,

vale a dire della corretta creazione e gestione del fascicolo relativo all’affare o al

procedimento amministrativo.

Flusso dei documenti:

ARRIVO PROTOCOLLAZIONE e CLASSIFICAZIONE FASCICOLAZIONE

11. Documenti in partenza

Per documenti in partenza si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-

probatoria prodotti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La registratura dei documenti in partenza è effettuata dal Responsabile, incaricato anche

delle operazioni di creazione e della gestione del fascicolo relativo all’affare o al

procedimento amministrativo.

Il documento

viene registrato e

classificato

Il documento

viene

fascicolato

FASCICOLO

Gestione fascicolo

Chiusura fascicolo

Il documento

viene smistato alla

UOR di

competenza

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Flusso dei documenti:

PROTOCOLLAZIONE CLASSIFICAZIONE FASCICOLAZIONE

12. Documenti interni

Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità Organizzative

Responsabili (UOR) afferenti alla medesima Area Organizzativa Omogenea (AOO).

Essi si distinguono in:

a) documenti di preminente carattere informativo;

b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

I documenti interni di preminente carattere informativo sono memorie informali, appunti,

brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici e di norma

non vanno protocollati.

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal

personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti

all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento

dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

La registratura dei documenti interni è affidata al RPA, incaricato anche delle operazioni di

creazione e gestione del fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo.

13. Delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti

1. Le delibere, i decreti, i verbali, le circolari e i contratti non vanno protocollati, ma

sono registrate nel repertorio ufficiale all’uopo predisposto.

14. Tutela della riservatezza 1. I documenti, le banche dati e il protocollo devono essere prodotti, in armonia con la

normativa vigente, in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati personali e dei dati

sensibili.

15. Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di

ricezione e contestualmente protocollata.

Documento Documento

protocollato

Documento

classificato

Documento

fascicolato

FASCICOLO

Gestione fascicolo

Chiusura fascicolo

Documento

spedito

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La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:

a) corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o

simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara; meglio

descritta al punto successivo

b) corrispondenza indirizzata nominativamente, oppure riportante l'indicazione

"riservata", "personale", "confidenziale" o simili, dalla cui confezione si evinca il

carattere di corrispondenza privata.

Al momento di indizione di una gara l’unità organizzativa responsabile del

procedimento è tenuta a comunicarlo all’ufficio segreteria ed all’ufficio protocollo

indicando l’elenco delle ditte invitate, se possibile, la scadenza della stessa e le modalità

di ricezione delle offerte.

La corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa

responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza

privata, direttamente al destinatario.

Il personale, che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento

inerente a procedimenti amministrativi o atti singoli di competenza di altro servizio o

ufficio, deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio

protocollo.

16. Rilascio di ricevuta del documento in arrivo Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona

incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna,

l'ufficio è autorizzato a fotoriprodurre gratuitamente il documento e a segnarvi in

originale il relativo numero di protocollo.

La semplice ricevuta da allegare al documento non è riconosciuta valida ai fini giuridici

e probatori.

Qualora il documento sia composto di piú pagine, è sufficiente la fotoriproduzione della

prima pagina, mentre eventuali ulteriori costi di riproduzione sono a carico di chi

presenta il documento da protocollare.

Nel caso di domande per la partecipazione a certe tipologie di gare (ad es. concorsi per

il personale), il documento in arrivo può essere preventivamente visionato dall'unità

organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevare la

completezza e la regolarità della documentazione presentata.

17. Il registro di protocollo

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e

dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità

del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni

giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, il delegato dal responsabile

del servizio di protocollo provvede quotidianamente alla stampa del registro di protocollo.

Tale stampa verrà effettuata su file, in formato pdf, e tale file verrà salvato sul server

camerale ed inserito nel programma di backup giornaliero per una conservazione sicura

dalle perdite di dati.

Entro il mese di gennaio, il responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa su

supporto cartaceo del registro di protocollo dell’anno precedente.

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18. Registratura I documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi vanno

protocollati.

Il protocollo serve, infatti, ad attribuire ad un determinato documento data, forma e

provenienza certa attraverso la registrazione dei seguenti elementi rilevanti sul piano

giuridico–probatorio:

a) data di registrazione;

b) numero di protocollo;

c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza;

d) oggetto;

e) numero degli allegati;

f) descrizione degli allegati.

L’insieme di tali elementi è denominato «Registratura».

Il sistema deve prevedere anche la registrazione, se documento in arrivo e se disponibili, dei

seguenti elementi:

a) data del documento ricevuto;

b) numero di protocollo del documento ricevuto.

Nel caso dei documenti informatici, il sistema prevede anche la registrazione dell’impronta,

cioè di una sequenza di caratteri che identificano in maniera univoca il documento.

19. Unicità del numero di protocollo

Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni

documento reca un solo numero di protocollo.

Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un

numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo

si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di

protocollazione.

20. Timbro di protocollo (segnatura)

La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione al documento, in forma

permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo

per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. La registrazione e

la segnatura costituiscono un’operazione unica e contestuale avente entrambe la natura di

atto pubblico.

Nel documento in arrivo la segnatura viene posta, di norma, attraverso il timbro

(meccanico, etichettatrice, barcode, etc.) che riporti i seguenti dati:

ENTE - UUOO

Anno ............. Titolo................ Classe ............... Fascicolo ................

N. ___ data ____________ Eventuali informazioni aggiuntive

Il timbro si divide nelle seguenti parti.

- nella prima parte è individuata l’area organizzativa omogenea

- nella seconda parte vanno riportati gli elementi per la gestione del documento, cioè del

records management (anno, titolo, classe, fascicolo);

- nella terza parte vanno segnati alcuni elementi della registratura (numero e data di re-

gistrazione);

- nella parte finale vanno eventualmente descritti gli elementi di workflow managment e

degli atti singoli e dei procedimenti amministrativi (UOR, copia per conoscenza e RPA).

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21. Protocollazione di un documento informatico in arrivo La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta

elettronica istituzionale certificata riservata a questa funzione.

I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici sono da questi valutati

e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma di registrazione,

immediatamente inoltrati all’indirizzo elettronico istituzionale e, per conoscenza, al

mittente.

Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate

per quelli su supporto cartaceo, con l’aggiunta tra i dati obbligatori dell’impronta del

documento informatico. Quando i files sono corredati di firma digitale l’originale è rappresentato dal file stesso.

22. Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno

protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del

responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla

normativa vigente.

I documenti prodotti, indipendentemente dal software utilizzato, prima della loro

sottoscrizione con firma digitale vanno convertiti in uno dei formati standard previsti

dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di garantire l’immutabilità

nel tempo del contenuto e della struttura.

I documenti informatici vanno inviati tramite la casella di posta elettronica istituzionale

certificata riservata a questa funzione, i responsabili del procedimento provvedono

all’invio del documento alla casella di posta istituzionale per il successivo inoltro

all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario, ovvero abilitato alla

ricezione della posta per via telematica.

L’operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state

completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma,

registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.

Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche

l’archiviazione delle ricevute elettroniche di ritorno.

Il documento spedito tramite la casella di posta elettronica istituzionale certificata ad

altra casella di posta certificata, potendo garantire l’avvenuta spedizione e consegna per

il tramite delle ricevute di invio e di consegna previste dalla legge, equivale alla

notificazione per mezzo della posta e, pertanto, l’invio non andrà seguito dalla

spedizione della copia cartacea, se non nei casi espressamente previsti.

23. Monitoraggio del workflow attraverso il timbro di protocollo

Il flusso degli elementi sopradescritti si completano come segue:

a) Il Responsabile del Servizio di Protocollo, tramite l’Ufficio di Segreteria Generale,

provvede a consegnare al responsabile della UOR competente il documento pervenuto;

b) il responsabile della UOR provvede ad assegnare il documento al responsabile del

procedimento amministrativo (RPA) o suo delegato per la registrazione nel programma

informatico di Protocollazione;

c) il RPA, o suo delegato, provvede all’apposizione del numero, della data di registrazione e

della classificazione (titolo e classe), nonché delle note aggiuntive che verranno ritenute

idonee dal responsabile del servizio, nel contempo provvede anche alla fascicolazione e

repertoriazione del documento;

Il responsabile della UOR o il RPA, se persona diversa dal responsabile, nel caso non sia in

grado di adempiere all’obbligo di legge della protocollazione in giornata deve comunicare

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tempestivamente al Responsabile del Servizio di Protocollo l’impossibilità

dell’adempimento.

Il responsabile della UOR o il RPA se persona diversa dal responsabile, possono, qualora il

documento non sia di loro competenza, restituirlo all’Ufficio della Segreteria Generale che

provvederà ad una nuova assegnazione.

24. Assegnazione di competenza. Precisazioni

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) è individuato, all’interno della

UOR, in base all’organizzazione delle competenze della predetta Unità così come definita

dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio.

Qualora non sia diversamente specificato il RPA coincide con il responsabile della UOR. Il

suddetto responsabile può, ai sensi dell’art 5 della legge 241/90 assegnare a sé o altri la

responsabilità del procedimento o dell’affare individuando il RPA all’interno della propria

UOR.

25. Registrazioni con differimento dei termini di accesso

Per i procedimenti amministrativi o gli atti singoli per i quali si renda necessaria la

riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso (ad

esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), è prevista una forma di accesso riservato

al protocollo unico.

26. Protocollo differito

Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro e/o per altre cause di forza

maggiore che non permettano di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima

giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella

medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio

per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso

in scadenza), con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio di Protocollo è

autorizzato l’uso del protocollo differito.

Per corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa si intende quella pervenuta

all’Ente entro e non oltre l’orario giornaliero di apertura al pubblico.

Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel

provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla

registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve

comunque essere effettuata.

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il

responsabile del servizio di protocollo deve descrivere nel provvedimento.

27. Il protocollo riservato

Il protocollo riservato, cioè un repertorio all’interno del protocollo unico (quindi con

l’unicità del numero di protocollo), è utilizzato dal Presidente e dai Dirigenti, o loro

delegati, mediante provvedimento espresso, cioè con l’apposizione della propria firma o

nota autografa sul documento da registrare mediante procedure particolari con accesso

riservato, con livelli di accesso stabiliti caso per caso.

Le particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico sono

previste per:

a) documenti legati a vicende di persone e/o a fatti privati e/o particolari;

b) documenti di carattere “politico” e di indirizzo di competenza del Presidente o del

Dirigente che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli

obiettivi prefissati;

c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon

andamento dell’attività amministrativa;

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d) le tipologie di documenti individuati dalla normativa vigente (in particolare dall’art. 24

della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352 e dalla serie di

norme collegate alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni).

I documenti da registrare nel protocollo riservato sono individuati dai Dirigenti in

collaborazione con il Responsabile del servizio di protocollo.

Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad

accesso riservato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono le

stesse adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi, ad eccezione della

scansione ottica (documento in arrivo) o dell’associazione del file (documento in partenza)

che possono non essere effettuate.

Il complesso dei documenti registrati con il protocollo particolare costituisce l’archivio

particolare.

I documenti dell’archivio particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini

indicati dalla normativa vigente. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte

prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

28. Annullamento di una registrazione

È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso l’apposizione

della dicitura «annullato», che deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura

delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli

elementi obbligatori del protocollo.

Solo il Responsabile del Servizio di protocollo informatico, o suo delegato, è autorizzato ad

annullare i documenti.

Nel record di protocollo devono apparire in forma ben visibile, oltre agli elementi già

indicati, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore

che ha effettuato l’annullamento.

29. Documenti da non protocollare

gazzette ufficiali

bollettini ufficiali P.A.

notiziari P.A.

note di ricezione circolari

note di ricezione altre disposizioni

materiali statistici e listini prezzi

atti preparatori interni

giornali

riviste

libri

materiali pubblicitari

inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi

certificazioni non meccanizzate

report (o registro) delle presenze

lettere accompagnatorie di fatture

730 corrispondenza e modelli (come sopra)

avvisi di pagamento – comunicazioni di bonifici bancari

comunicazione da parte di enti di bandi di concorso, di domande da presentare, ecc

30. Casistica Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche riguardo ai comportamenti

operativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono comunemente negli uffici

di registratura.

La ratio che deve governare il comportamento di un operatore durante la fase di

registrazione di un documento in arrivo deve essere improntata alla avalutatività. In altre

parole, il protocollista deve attestare che un determinato documento così come si registra è

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pervenuto. Si tratta dunque di una delicata competenza di tipo notarile, attestante la certezza

giuridica di data, forma e provenienza per ogni documento.

31. Lettere anonime

Le lettere anonime non vanno protocollate, è prevista la protocollazione solo per quelle

lettere che vengono comunque ritenute di importanza per l’azione amministrativa dell’ente.

In questi casi, la procedura deve avvenire tramite l’utilizzo del protocollo riservato e quindi

limitare la visibilità del documento anonimo alla UOR o agli organi interessati.

Di norma non vengono protocollate le lettere diffamatorie e/o contenenti insulti.

32. Lettere priva di firma

Le lettere prive di firma vanno protocollate.

Se importante ai fini dell’azione amministrativa, es. quando si tratta di un concorso (è il

caso più critico), si avvisa l’autore (o identificato come tale) della mancanza della firma e lo

si invita a sanare la situazione.

La funzione notarile del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare data e

provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito della UOR

e, in particolare, del RPA valutare, caso per caso ai fini della sua efficacia riguardo ad un

affare o un determinato procedimento amministrativo, cioè se la lettera priva di firma è

ritenuta valida o quant’altro.

33. Telefax

Accertata la fonte di provenienza, l’uso del telefax soddisfa il requisito della forma scritta e,

quindi, il documento di norma non è seguito dalla trasmissione dell’originale.

L’accertamento delle fonte di provenienza spetta al responsabile del servizio di protocollo e

avviene di norma per le vie brevi o con l’uso dei sistemi informatici.

Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza, dovrà essere rispettata la

seguente procedura:

a) su di esso o sulla sua fotoriproduzione va apposta la dicitura “documento ricevuto via

telefax” ed è successivamente acquisito per via ordinaria a cura del responsabile del

procedimento amministrativo o del responsabile del servizio di protocollo;

b) il responsabile del procedimento amministrativo, una volta acquisito il documento

originale e dopo essersi assicurato che siano stati riportati correttamente tutti i dati relativi

alla segnatura (numero di protocollo, classificazione, etc.), provvede alla distruzione del

documento ricevuto via telefax; tuttavia, qualora su quest’ultimo siano state segnate

informazioni ritenute importanti (note del dirigente, appunti, ecc.) può conservarlo nel

fascicolo allegandolo al documento originale;

c) il documento interno ricevuto via telefax può essere conservato senza acquisire

l’originale con l’apposizione della dicitura “documento ricevuto via telefax”;

d) il documento in partenza dovrà recare la dicitura «Il presente documento, inviato via

telefax, non sarà seguito dal documento originale»; il responsabile del procedimento

amministrativo è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia

motivata richiesta.

Nel caso che il telefax sia successivamente seguito dall’originale bisogna tenere presente

che ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo,

indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione. Di conseguenza qualora venga

registrato un documento ricevuto via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso

documento in originale, l’addetto al servizio di protocollo deve attribuire all’originale la

stessa segnatura del documento pervenuto via telefax. Si tratta infatti del medesimo

documento pervenuto precedentemente via telefax, su diverso supporto e con un diverso

mezzo di trasmissione.

Il timbro di protocollo (segnatura) va posto sul documento e non sulla copertina di

trasmissione del telefax.

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L’addetto al servizio di protocollo deve comunque accertare che si tratti del medesimo

documento; qualora vi fosse qualche correzione, anche minima, si tratterebbe di un

documento diverso e quindi andrà registrato con un nuovo numero di protocollo.

Il tipico esempio è rappresentato da un documento in arrivo via telefax senza firma, data e

protocollo: l’originale pervenuto va protocollato con un nuovo numero.

34. Posta elettronica (e-mail)

I messaggi di posta elettronica in arrivo che non soddisfano i requisiti indicati dalla

normativa vigente per i documenti elettronici, ma soddisfano i requisiti fissati per la

corrispondenza in forma cartacea, vanno protocollati. Potranno essere protocollati sia il

corpo del messaggio con i files in allegato sia direttamente i files stessi.

I messaggi di posta elettronica in partenza ed interni che soddisfano i requisiti fissati per la

corrispondenza in forma cartacea, vanno protocollati.

Qualora si renda necessario attribuire efficacia probatoria al messaggio (o il documento

trasmesso) in arrivo o in partenza lo stesso può essere stampato con l’apposizione della

dicitura “documento ricevuto via posta elettronica” è successivamente protocollato,

smistato, assegnato, gestito e tenuto come un documento originale cartaceo. Può essere

inserita in allegato copia del file.

I messaggi di posta pervenuti alle Caselle di Posta Elettronica Certificata vanno protocollati

sempre.

Vanno comunque inseriti nel protocollo i files originali, i quali, di norma,

indipendentemente dal software utilizzato per la produzione, vanno convertiti in uno dei

formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di

garantire l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. Per un corretto utilizzo della posta elettronica verranno definiti gli ambiti di utilizzo e le

deleghe di firma, tenendo presente che l’utilizzo riguarda sia le comunicazioni con soggetti

interni all’amministrazione sia quelle con soggetti esterni all’ente.

La casella di posta elettronica va obbligatoriamente controllata almeno una volta al giorno

e deve essere sempre data una risposta alle richieste pervenute.

La posta elettronica deve essere utilizzata anche all’interno dell’ente camerale per la

gestione dell’attività organizzativa, come, ad esempio, la richiesta o concessione di ferie e

permessi, le designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, la

convocazione di riunioni, l’invio di comunicazioni di servizio ai dipendenti e la diffuzione

di circolari o ordini di servizio.

Per tutte le comunicazioni per le quali non venga espressamente prevista l’apposizione della

firma “digitale” potrà essere apposta la semplice firma “elettronica”.

35. Documenti in partenza

Il documento in partenza è quello formato, nell’esercizio delle proprie competenze, da una

UOR dell’AOO e destinato ad un’altra AOO all’interno dello stesso ente e/o a terzi.

Spettano al RPA, o suo delegato, le incombenze relative alla produzione e alla gestione

del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli

elementi accessori del protocollo. I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono stati scritti, devono

riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni:

a) logo dell’ente e dicitura “Camera di Commercio ... “;

b) unità organizzativa responsabile con l’eventuale indicazione dell’area e del servizio di

appartenenza;

c) indirizzo completo (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);

d) numero di telefono;

e) numero di telefax;

f) indirizzo istituzionale di posta elettronica;

g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;

h) numero di protocollo;

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i) numero di repertorio generale della delibera, della determinazione o di qualunque altro

repertorio o registro, qualora siano soggetti a registrazione di protocollo;

l) indice di classificazione composto da categoria, classe, sottoclasse, fascicolo e da altre

eventuali suddivisioni;

m) numero degli allegati;

n) descrizione degli allegati;

o) oggetto del documento;

p) sigla del responsabile della immissione dei dati, eventualmente con relativa firma

informatica (digitale);

q) sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o

informatica (digitale) e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della

composizione del testo (se diverso da quello dell’immissione dati) e del dirigente o di chi ne

fa le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale);

36. Redazione del documento in partenza: originale e minuta

Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in due esemplari, cioè in

originale e in minuta.

Per originale si intende il documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica

negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, formulario amministrativo, firma, etc.).

Per minuta si intende l’originale del documento conservato “agli atti”, cioè nel fascicolo

relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato.

Sarà oggetto di apposito studio di fattibilità la redazione di una “minuta” digitalizzata in

sostituzione di quella in formato cartaceo

Qualora vi siano più destinatari sono autorizzate la spedizione di copie dell’originale.

Nella registrazione di protocollo va riportata la seguente indicazione: «vedi elenco allegato

alla minuta».

In questo caso alla registrazione di protocollo va associato il file contenente l’elenco dei

destinatari, mentre l’elenco cartaceo dei destinatari va vistato dal responsabile del

procedimento e allegato alla minuta.

37. Modalità di trasmissione dei documenti

Il documento elettronico prodotto conformemente alla normativa vigente, regolarmente

registrato come documento in partenza, viene inoltrato, tramite casella di posta certificata,

alla casella di posta elettronica istituzionale dei terzi destinatari. Se l’ufficio non dispone di

una casella di posta certificata provvederà a trasmettere il documento all’ufficio protocollo

per il successivo invio.

Il documento cartaceo in partenza deve pervenire all’ufficio protocollo già pronto per la

spedizione e, pertanto, dopo aver effettuato le operazioni di registratura (protocollazione,

classificazione, fascicolazione) dovrà essere stato preventivamente inserito in una busta

chiusa riportante tutti i dati necessari, dovranno essere già stati compilati gli eventuali

elenchi dei destinatari, in caso di indirizzi multipli, e la modulistica prevista dalle Poste

Italiane o altro vettore per il particolare tipo di spedizione richiesto.

38. Invio dei documenti verso UOR della stessa AOO

Il documento inviato ad una UOR appartenente alla medesima AOO viene protocollato

come documento interno (protocollo tra uffici).

La UOR competente viene individuata in base al modello organizzativo vigente per l’AOO,

come riportato nel prontuario.

39. Invio dei documenti verso altre AOO

Il documento che necessita di essere inviato a altre AOO viene protocollato come

documento in partenza e inviato all’AOO destinataria che provvederà ad individuare l’UOR

competente all’interno della propria organizzazione.

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40. Gestione e tenuta dei documenti (vincolo archivistico) In un sistema di gestione e tenuta dei documenti ciò che conta non è il documento in quanto

tale, ma l’insieme delle relazioni che quel documento ha con tutti gli altri (cioè l’intero

archivio) e, più in particolare, con quelli che riguardano un medesimo affare o un medesimo

procedimento amministrativo.

41. Il fascicolo: individuazione, gestione e tenuta Il fascicolo è individuato da tre elementi:

a) anno di istruzione;

b) numero di repertorio, cioè un numero sequenziale all’interno dell’ultimo grado

divisionale (ad es. sottoclasse);

c) oggetto, cioè una stringa di testo per descrivere compiutamente un affare o un

procedimento amministrativo o più di questi insieme.

A questi tre elementi vanno aggiunti i gradi divisionali, cioè il titolo e la classe, nonché

l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo o

dell’affare a cui quel documento si riferisce.

42. Tipologie del fascicolo

I fascicoli si dividono in due tipologie:

a) fascicoli relativi ad atti singoli o procedimenti amministrativi;

b) fascicoli del personale;

43. Fascicoli relativi ad atti singoli o procedimenti amministrativi

Ogni documento, dopo la sua classificazione, va inserito nel fascicolo (ed eventualmente

sottofascicolo, e inserto) di competenza. L’operazione è affidata al RPA.

Qualora un documento dia luogo all’avvio di un autonomo procedimento amministrativo, il

responsabile del procedimento, assegnatario del documento stesso, provvederà all’apertura

(istruzione) di un nuovo fascicolo.

Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali

a loro volta possono essere distinti in inserti.

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo.

La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto. Esso va archiviato

rispettando l’ordine del repertorio, cioè nell’anno di apertura.

Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal RPA, il quale è tenuto pertanto

all’aggiornamento del repertorio dei fascicoli.

44. Fascicoli del personale

Per ogni dipendente deve essere istruito un apposito fascicolo nominativo

Il fascicolo viene aperto al momento dell’assunzione o riaperto nel caso di ripristino del

rapporto di lavoro.

Il fascicolo viene chiuso al momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

I fascicoli del personale costituiscono una serie archivistica, da conservare in ordine di

matricola o, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome

45. Mezzi di corredo

Gli strumenti per descrivere un archivio (o un fondo o una serie o comunque delle unità

archivistiche), a seconda del grado di analisi e dello scopo per il quale vengono approntati,

possono essere un inventario, repertorio, elenco di consistenza, elenco di versamento,

indice, rubrica, ecc.

Lo strumento di reperimento più importante è il repertorio dei fascicoli, cioè l’elenco

ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all’interno di ciascuna classe o sottoclasse e

riportante tutti i dati del fascicolo.

46. Il repertorio dei fascicoli

Il repertorio dei fascicoli è costituito dai seguenti elementi:

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a) anno di istruzione

b) classificazione completa (titolo e classe);

c) numero di fascicolo o eventuali altre ripartizioni.

d) data di chiusura;

e) oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto di sottofascicoli, inserti, etc.);

f) annotazione dello status relativo all’età: corrente, versamento all’archivio di deposito;

g) annotazione del passaggio all’archivio storico o, in alternativa, l’avvenuto scarto.

Il repertorio dei fascicoli è un registro annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31

dicembre.

47. Piano di sicurezza dei documenti informatici Si ritiene di utilizzare il programma per la gestione del protocollo informatico “Prodigi”

della Scarl InfoCamere di Padova.

L’accesso al sistema avviene a seguito di un processo di autenticazione effettuato mediante

richiesta di username e password o, in alternativa, certificato elettronico su smart-card.

Queste vengono verificate in tempo reale su un apposito sistema di autenticazione, se le

credenziali sono corrette viene aperta una sessione cifrata tra il client dell’utente (un

browser standard) ed il server applicativo.

Quest’ultimo è in grado quindi di individuare in modo univoco l’utente. Infatti se da un lato

un utente può avere più codici di accesso per entrare con ruoli e diritti diversi, una stessa

user-name può essere attribuita ad un unico utente (è una chiave univoca nel database degli

utenti).

I documenti informatici possono essere sottoscritti con firma digitale secondo quanto

previsto dalla relativa legislazione (DPCM febbraio 1999), secondo le indicazioni delle

Linee Guida per l’interoperabilità dei certificatori emesse dall’AIPA.

Esso viene poi automaticamente trasferito sul sistema centrale il quale lo smista in un

opportuno direttorio protetto accessibile esclusivamente all’applicativo di protocollo (oltre

ad un amministratore di sistema) e messo in relazione univoca con il record della

registrazione.

In quest’ultimo viene infatti riportata un’impronta, a norma di legge, dell’insieme dei file

informatici abbinati alla registrazione, sia che essi siano stati sottoscritti o meno con firma

digitale.

In entrambi i casi quindi il responsabile della registrazione ha la evidenza che non siano

avvenute facili manipolazioni e sostituzioni di file – nemmeno da un amministratore di

sistema – in quanto al richiamo della registrazione può essere effettuato il controllo

dell’impronta del file con quello inserito all’interno del record della registrazione, funzione

estremamente utile per i file non sottoscritti in modo digitale.

48. L’interoperabilità dei sistemi Il sistema verrà dotato della funzionalità che consentiranno l’interscambio delle

registrazioni di protocollo e relative informazioni accessorie con altri sistemi dello stesso

tipo o di altri software che rispettano le regole tecniche previste dall’AIPA.

49. Produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo informatico Ogni registrazione di protocollo informatico produce un apposito record sul sistema centrale

I campi non modificabili (numero e data di registrazione, mittente e destinatari, oggetto)

non sono alterabili da alcuno, nemmeno dall'amministratore, eventuali correzioni vanno

specificate nel campo di annotazioni.

Ogni operazione di inserimento e modifica viene registrata inoltre su un file di traccia in

grado da evidenziare eventuali tentativi di manipolazione. Da esso l'amministratore del

sistema è in grado ottenere l'elenco delle modifiche effettuate su una data registrazione

L'applicativo non consente di effettuare cancellazioni: in alternativa è previsto, per gli utenti

abilitati, l'annullamento di un documento accompagnato da una motivazione.

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50. Abilitazioni di accesso interno ed esterno

I ruoli utente standard possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:

Utente tecnico amministratore del programma: è abilitato a tutte le funzionalità

tecniche di gestione e manutenzione del dominio;

Utente che protocolla i documenti in Entrata/Uscita/Interni ed è abilitato alle

funzionalità relative alla fascicolazione di tutto l’Ente e può effettuare l’acquisizione

ottica con scanner (Ufficio Protocollo)

Utente che protocolla i documenti di sola Uscita ed è abilitato alle funzionalità

relative alla fascicolazione (Ufficio generico)

Utente che protocolla e consulta documenti riservati;

Utente che fa la sola consultazione di protocolli non riservati.

I diritti di accesso permettono la visibilità e la modificabilità sui protocolli registrati e

documenti allegati. Per far ciò il sistema si avvale della tabella organigramma in cui

sono definite tutte le Entità dell’Ente rispettando tutti i livelli gerarchici presenti e tutte

le relazioni di dipendenza funzionale che intercorrono tra gli stessi.

Il Responsabile del Servizio ed il suo Vicario sono abilitati a tutte le funzionalità del

Protocollo Informatico.

51. Registro di emergenza

Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo

informatico, ogni evento deve essere registrato su un supporto alternativo, denominato

Registro di emergenza.

Su questo registro devono essere riportate la causa, la data e l’ora di inizio

dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino della piena funzionalità del

sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del protocollo

informatico.

Prima di autorizzare l’avvio della procedura, il responsabile del servizio di protocollo

informatico deve impostare prima e verificare poi la correttezza di data e ora sui

rispettivi registri di emergenza.

Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il responsabile del servizio di protocollo informatico dovrà annotare nel protocollo

unico i periodi di attivazione del registro di emergenza. Qualora nel corso di un anno

non si sia fatto ricorso al registro di emergenza, deve annotarne anche il mancato uso.

Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il responsabile del protocollo

informatico provvede alla chiusura dei registri di emergenza, annotando su ciascuno il

numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura. Egli poi provvede senza ritardo alla connessione dei registri di emergenza con il protocollo

unico, inserendo le registrazioni effettuate

Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del

protocollo unico: ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza sarà attribuito

un nuovo numero di protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del

protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. A tale registrazione

sarà associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo

di emergenza.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico

recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo

unico. L’efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero attribuito dal

registro di emergenza e a quel numero deve farsi riferimento per l’avvio dei termini del

procedimento amministrativo; l’efficienza, invece, verrà garantita dall’unicità della

catena documentale e dalla normalizzazione dei dati gestionali, comprese la

classificazione e la fascicolazione archivistica.

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52. Registro particolare per il modello di dichiarazione ambientale - M.U.D.

La legge sul MUD prevede che entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di

riferimento i soggetti obbligati debbano presentare il Modello Unico di Dichiarazione

alla Camera di Commercio competente per territorio.

Le domande possono pervenire tra il mese di gennaio ed il mese di aprile, il picco di

invii viene raggiunto nei 15 giorni immediatamente precedenti la scadenza di legge e la

rilevanza ai fini di legge, per l’invio postale, è data dal timbro dell’ufficio postale

accettante e non dal timbro di ricezione della Camera di Commercio.

Il MUD oltre che essere presentato tramite supporto cartaceo e supporto magnetico,

può inoltre essere inviato per via telematica, in quest’ultimo caso avvalendosi della

firma digitale e delle caselle di posta certificate, la ricezione in questa modalità di invio

può essere effettuata solamente da InfoCamere che ha attivato a questa specifica attività

lo sportello telematico www.mudtelematico.it

Ciò comporta delle rilevanti difficoltà organizzative nella gestione di una consistente e

concentrata quantità di dichiarazioni che pervengono in tempi ristretti e vi è la necessità

di una particolare istruzione al personale che si dovrebbe occupare della ricezione della

documentazione inviata tramite sportello telematico.

La registrazione dei Modelli di Dichiarazione Ambientale viene quindi autorizzata in

via differita in un registro particolare, non inserito nel Registro ufficiale di Protocollo

camerale, affidato alla Società Infocamere di Padova. Al personale camerale viene

affidato il solo rilascio della ricevuta di attestazione;

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Allegato 1

Si individuano le seguenti Aree Organizzative Omogenee in cui viene istituita una

numerazione di protocollo progressiva indipendente:

1. ”Area Generale di Ente” comprendente l’area amministrativa e l’area economica che

usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei

flussi documentali;

2. “Area Fondo Gorizia” con una propria gestione autonoma, patrimoniale ed

amministrativa;

3. “Area della Commissione Provinciale Artigiani” la cui gestione è delegata alla CCIAA

dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell’ambito dell’Area Generale di Ente, che comprende l’area amministrativa e l’area

economica, vengono individuate le seguenti Unità Organizzative Responsabili:

AREA AMMINISTRATIVA

Unità Anagrafi Camerali

Unità Tecnico-Amministrativa

Unità Amministrativo-Contabile

Unità Paragiurisdizionale

Unità Amministrativa-Anagrafica

AREA ECONOMICA

Unità della Segreteria Generale e Affari Generali

Unità Promozione

Unità Studi e Statistica

Unità URP ed Informatica

Nell’ambito dell’Area Fondo Gorizia viene individuata la seguente U.O.R.:

Unità Fondo Gorizia

Nell’ambito dell’Area della Commissione Provinciale Artigiani viene individuata la

seguente UO.R.

Unità Commissione Provinciale Artigiani

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Allegato 2

Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo

all'archivio storico

art. 1 Definizione di archivio Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento

della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni

art. 2 Suddivisioni dell'archivio L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e

archivio storico.

Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad atti singoli ed a

procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i

quali sussista un interesse corrente.

Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad atti singoli e a

procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta piú necessaria una

trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.

Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad atti singoli e a

procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione

delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne

art. 3 Gestione archivistica del documento Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla

gestione archivistica del documento.

Per gestione archivistica del documento si intende l'applicazione al documento, in via

tradizionale e informatica, almeno dei seguenti strumenti:

a) Titolario di classificazione,

b) Massimario di conservazione e di scarto,

c) Repertorio dei fascicoli e di quant'altro possa essere funzionale all'efficacia e

all'efficienza dell'azione amministrativa (schedari, rubriche, indici, etc.).

art. 4 Titolario di classificazione Per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per

l'archiviazione, la conservazione e l’individuazione dei documenti.

Il titolario di classificazione si suddivide in titoli, i quali si suddividono in classi, le

quali si suddividono in fascicoli.

I titoli e le classi sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione contenuto

nell'allegato del presente regolamento. Ogni classe ha un numero variabile di fascicoli,

cioè dipendente dagli atti singoli e dai procedimenti amministrativi istruiti che,

all'interno della medesima classe, vengono numerati progressivamente e annotati nel

repertorio dei fascicoli.

art. 5 Classificazione dei documenti Ogni documento, dopo la protocollazione, va classificato a cura del responsabile del

procedimento amministrativo.

Per classificazione si intende l'applicazione, del numero del fascicolo ed eventualmente

del sottofascicolo e dell'inserto.

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art. 6 Fascicolazione dei documenti 1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato a cura del responsabile

del procedimento amministrativo.

2. Per fascicolazione si intende l'inserimento del documento in un apposito fascicolo.

3. I documenti sono conservati all'interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell'inserto,

secondo l'ordine progressivo di registrazione, cioè di sedimentazione, secondo il

numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.

4. Ogni fascicolo ha una copertina (detta anche "camicia"), conforme al modello

descritto nell'allegato 5 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il

titolo, la classe, il numero del fascicolo, l'oggetto dell'affare o del procedimento

amministrativo, nonché l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti.

art. 7 Unicità dell'archivio 1. L'archivio, pur suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico,

è unico.

art. 8 Diritto di accesso e diritto di consultazione 1. Gli uffici, in armonia con la normativa vigente, assicurano il principio della

trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio

corrente e dell'archivio di deposito, nonché il diritto alla consultazione dei documenti

dell'archivio storico.


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