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Marano 1

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    Archivio selezionato:Dottrina

    L'OFFERTA AL PUBBLICO DI FONDI PENSIONE APERTI E PIP E LA DISCIPLINA

    SULL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

    (*)

    Banca borsa tit. cred., fasc.2, 2011, pag. 209

    Pierpaolo Marano

    Classificazioni:INTERMEDIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI) - In genere

    Sommario: 1. Tipologia dell'offerta previdenziale e modi di adesione. 2. Il profilo strutturale della raccolta diadesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva: attivit riservata agli intermediari assicurativi. 3.(Segue): le possibili eccezioni: attivit svolta a titolo gratuito e oneroso. 4. (Segue): la deroga al requisitodella forma societaria. 5. Il profilo funzionale della raccolta di adesioni e le disarmonie nelle regole su fondipensione aperti e PIP. 6. (Segue): l'uso di tecniche di comunicazione a distanza per la raccolta di adesioni. 7. Una riflessione di sistema sulla regolazione Covip per categorie di soggetti. 8. La vigilanza e lesanzioni. 9. (Segue): la comparabilit tra le adesioni a fondi pensione aperti, negoziali e PIP. 10.Conclusioni.

    1.

    Il compito di disciplinare l'offerta al pubblico di prodotti previdenziali attribuito alla Covip dall'art. 19 deld.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    (1), in attuazione del principio fissato dalla l. 23 agosto 2004, n. 243, recantela delega al Governo per il sostegno alla previdenza complemen tare

    (2). Il legislatore ha inteso risolvere inquesto modo il problema del raccordo tra la disciplina dei mercati finanziari e quella dei fondi pensione

    ( (3),sorto con l'emanazione del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 che disciplinava le forme pensionistichecomplementari

    ( (4). Raccordo ancor pi ineludibile nella prospettiva accolta dal riferito d.lgs. n. 252/2005 chevalorizza l'autonomia e la libert individuale nelle scelte attinenti alla previdenza complementare favorendouna dimensione concorrenziale di questa materia come servizio contendibile sul mercato

    ( (5), in conformitalle sollecitazioni dell'ordinamento comunitario

    ( (6). Infatti, il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 3,comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, seppur con alcune incoerenze

    ( (7), sancisce il principio dell'adesione

    individualee volontariaalle forme pensionistiche complementari

    ( (8), che opera anche per le adesioni ai fondinegoziali

    (9) e per quelle su base collettiva ai fondi pensione aperti

    ( (10); cos innovando rispetto al passato

    ((11), sebbene si sostenesse che il fondo aperto era, in ogni caso, uno strumento per la realizzazione di unapluralit di programmi previdenziali individuali

    ( (12) e la contrattazione collettiva non fosse sostitutivadell'adesione individuale

    ( (13).Sulla scorta di tale principio

    (14), il 28 maggio 2008, la Covip ha emanato il regolamento sui modi di adesionealle forme pensionistiche complementari

    ( (15), nel quale individua i documenti da consegnare agli aderenti edisciplina la raccolta delle adesioni distinguendo tra fondi pensione negoziali, e fondi pensione aperti e piani

    individuali pensionistici (: PIP).L'art. 11 del regolamento anzidetto fissa, per le adesioni ai fondi pensione negoziali, delle regoleautosufficienti non rinviando espressamente ad altre normative per la loro applicazione

    (16); mentre l'art. 9detta regole miste per la raccolta di adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP, poich dispone l'applicazionesia delle regole del menzionato art. 11, sia di quelle sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari osull'intermediazione assicurativa, secondo il soggetto istituente il fondo pensione aperto, ponendo quasiinevitabilmente il problema del raccordo tra i diversi corporanormativi richiamati dal predetto art. 9

    (17).Questo scritto pertanto, si propone, di esaminare la disciplina riguardante le adesioni a fondi pensione aperti ePIP nei suoi profili: (i) strutturale, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati a raccoglierle; (ii)funzionale, attinente alle regole che costoro devono osservare nello svolgimento di tale attivit. In entrambi icasi, l'analisi sar condotta con riferimento al rinvio operato dal regolamento in esame alle disposizionisull'intermediazione di prodotti assicurativi. Le ragioni di questa scelta dipendono dalla costatazione che ben 55fondi pensione aperti, sui 78 iscritti all'albo tenuto dalla Covip alla data del 28 marzo 2010, sono costituiti ad

    opera d'imprese di assicurazione

    (18); mentre sono 76 i PIP attuati mediante contratti di assicurazione sullavita a quella data. Inoltre, l'offerta di fondi pensione da parte degli altri soggetti (banche, SIM, SGR) spesso

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    accompagnata dalla prestazione di coperture assicurative fornite da imprese di assicurazione, ad adesione

    facoltativa o obbligatoria

    ( (19), dando luogo all'applicazione della relativa disciplina assicurativa.2.

    Il menzionato regolamento Covip sui modi di adesione alle forme pensionistiche complementari distingue rispetto ai soli fondi pensione aperti tra adesioni individuali e su base collettiva dettando le relativedisposizioni, rispettivamente, all'art. 9, commi 1 e 2

    (20). La struttura delle predette norme analoga,individuando i luoghi in cui le adesioni possono essere raccolte, i soggetti abilitati a compiere quest'attivit, imodi in cui deve svolgersi e le regole da osservare che come anticipato sono anche quelle

    sull'intermediazione assicurativa (o sull'offerta di prodotti finanziari).Cominciando l'indagine dal profilo che si definito come strutturale, il problema del raccordo tra le diversediscipline (: previdenziale e assicurativa) emerge soltanto rispetto alla raccolta di adesioni ai fondi pensioneaperti che avviene su base collettiva

    (21); laddove le questioni che attengono al profilo c.d. funzionale chesaranno esaminate subito dopo (v. ultra, n. 4) paiono comuni alle adesioni su base collettiva e individuale aifondi pensione, nonch (individuali) ai PIP.L'art. 9, comma 2, consente la raccolta delle adesioni collettive nelle sedi legali o nelle dipendenze dellesociet che hanno istituito i relativi fondi e presso i luoghi indicati all'art. 8, ossia: (i) nelle sedi del fondo; (ii)nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali a essiaderenti; (iii) nei luoghi di lavoro dei destinatari; (iv) nelle sedi dei patronati a ci incaricati dal fondo; (v) neglispazi che ospitano momenti istituzionali di attivit dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronatidi cui al punto precedente ovvero attivit promozionali del fondo pensione.Da questo elenco emerge che la raccolta delle adesioni pu svolgersi anche in spazi esterni alle sedi deisoggetti che hanno istituito il fondo aperto (: imprese di assicurazione o finanziarie), sebbene all'interno diluoghi espressamente individuati dal richiamato art. 8.Volgendo l'attenzione ai soggetti legittimati a raccogliere le adesioni nei predetti luoghi, l'art. 9, comma 2,abilita sia i dipendenti e gli addetti degli enti indicati nel precedente art. 8

    (22), sia i soggetti incaricati dallesociet che hanno istituito i fondi pensione aperti

    ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cuile societ si avvalgono

    . Poich le societ abilitate a istituire i fondi pensione aperti sono quelle assicurative (obanche, SGR e SIM)

    ( (23), la raccolta di adesioni a tali fondi pu essere fatta dai soggetti (: reti distributive)di cui queste si avvalgono nello svolgimento delle loro attivit tipiche (: assicurativa, bancaria o finanziaria).

    Collegando quel che si osservato poc'anzi a proposito dei luoghi in cui pu avvenire la raccolta con quantoappena emerso rispetto ai soggetti che possono compierla, possibile trarre alcune conclusioni. La prima chele imprese di assicurazione (le banche, le SGR e le SIM) che istituiscono il fondo possono avvalersi di retidistributive legittimate ad agire presso i loro locali (art. 9, comma 2 ) e nei luoghi individuati dall'art. 8;mentre i dipendenti e gli addetti degli enti indicati nell'art. 8 possono operare soltanto nei luoghi colindividuati. Altro risultato che le reti distributive dei soggetti che istituiscono i fondi svolgono la stessa attivitesercitabile da dipendenti o addetti di enti diversi dalle imprese di assicurazione (o banche, SGR o SIM),sebbene il regolamento Covip non richieda a questi ultimi alcun requisito di professionalit o l'iscrizione ad albi

    o registri.Entrambe le conclusioni esposte sollecitano alcune riflessioni. Riguardo ai luoghi in cui pu avvenire la raccolta

    di adesioni, possibile affermare che le reti distributive assicurative (o finanziarie) possono operare all'esternodei propri locali e senza essere confinate in luoghi determinati. Quest'affermazione si fonda, sotto un profiloletterale, su due elementi: (i) il rinvio esplicito operato dall'art. 9, comma 2, alle

    modalit di cui al comma1

    per lo svolgimento della raccolta, poich queste prevedono che le adesioni individuali ai fondi (e ai PIP)possono essere raccolte al di fuori dei locali dei soggetti che li hanno istituti, senza altre specificazioni, quandosi avvalgono delle loro reti distributive; (ii) la circostanza che i luoghi di cui all'art. 8 sono richiamati dall'art. 9,comma 2, in un modo (anche) che denota inequivocabilmente un incremento dell'ambito di operativit nellospazio delle reti distributive assicurative (o finanziarie), che possono accedere anche a luoghi privati (: lesedi delle associazioni sindacali, dei patronati, dei datori di lavoro). Sotto un profilo sostanziale, poi, tali retidistributive sono assoggettate a regole e controlli che le abilitano a svolgere un'attivit all'esterno dei proprilocali senza alcuna limitazione; n paiono emergere ragioni particolari che impongano di circoscrivere i luoghi

    in cui possono agire, quando promuovono adesioni in forma collettiva ai fondi pensioni aperti. Al contrario,proprio l'assenza di particolari requisiti in capo ai dipendenti o addetti degli enti di cui all'art. 8 ha indotto

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    presumibilmente la Covip a riferire dei limiti all'operativit nello spazio (solo) in capo a tali persone e non

    agli intermediari assicurativi (e finanziari)

    (24).Soffermandoci adesso sui soggetti abilitati a raccogliere le adesioni su base collettiva, la medesima attivitpare esercitabile secondo la Covip da persone aventi requisiti non omogenei: gli intermediari assicurativi(e finanziari), da un lato, e i dipendenti e gli addetti degli enti indicati dall'art. 8, dall'altro. L'istituzione di fondipensione aperti, tuttavia, attivit riservata alle imprese di assicurazione (o a banche, SGR e SIM) e l'art. 108c.a. riserva l'intermediazione avente a oggetto i prodotti assicurativi definiti all'art. 1, lett. ss), c.a. alle persone

    iscritte nel registro previsto dall'art. 109 c.a. Da qui l'interrogativo se la Covip possa stabilire che un'attivitstrumentale all'istituzione e gestione dei fondi (: la raccolta di adesioni) sia esercitabile da persone idipendenti e gli addetti degli enti indicati nell'art. 8 non comprese nel novero degli intermediari assicurativi(o finanziari).La raccolta in esame dovrebbe essere preclusa a persone che non rivestono la qualifica d'intermediarioassicurativo vigendo una riserva di attivit per l'intermediazione di tali prodotti. Deve escludersi, infatti, che ilregolamento Covip possa derogare ai requisiti necessari per abilitare allo svolgimento dell'intermediazioneassicurativa, per giunta non fissan done alcuno

    (25). Tali requisiti sono previsti dalla Direttiva 2002/92/CE che stata attuata nel codice delle assicurazioni prevedendo l'obbligo d'iscrizione in un apposito registro tenutodall'Isvap di chi svolge l'attivit anzidetta, come definita dall'art. 106 c.a.

    ( (26). Pertanto i soggetti menzionatinell'art. 8 del regolamento Covip possono raccogliere adesioni ai fondi pensione aperti istituiti da imprese diassicurazione in via di principio soltanto se iscritti nel registro degli intermediari di cui all'art. 109 c.a. inconformit ai requisiti previsti dalla disciplina assicurativa

    ( (27).3.

    La riferita conclusione richiede alcune precisazioni. Una prima puntualizzazione consiste nel fatto che l'art.107 c.a. dispone l'iscrizione nel registro degli intermediari e la soggezione alle regole sull'intermediazioneassicurativa solo nel caso l'attivit in questione sia svolta a titolo oneroso. Il considerando n. 11 della Direttiva2002/92/CE precisa che il compenso idoneo ad attrarre nel novero degli intermediari chi presta serviziassicurativi

    pu essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso allaprestazione fornita

    (28). Per tanto, se le persone e gli enti menzionati nell'art. 8 del regolamento Covip nonpercepiscono alcun compenso

    (29), deve escludersi che siano soggetti all'obbligo d'iscrizione nel registro degliintermediari di cui all'art. 109 c.a. e alla disciplina sull'intermediazione assicurativa recata dal codice delle

    assicurazioni e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dall'Isvap.Occorre chiedersi, a questo punto se le persone e gli enti di cui all'art. 8 possono raccogliere adesioni in formacollettiva anche percependo un compenso, senza doversi iscrivere nel registro degli intermediari assicurativi e,in genere, essere assoggettati alla relativa disciplina. L'ipotesi prospettabile qualora la raccolta di adesioniriguardi un fondo pensione aperto che prevede l'erogazione di una prestazione in forma di rendita direttamentedal fondo stesso (v. art. 6, comma 3, d.lgs. n. 252/2005)

    (30). In tal caso, si ribalterebbe lo schema sin quiseguito perch non si alla presenza di un prodotto assicurativo (: prestato da un'impresa di assicurazione).La conseguenza che i soggetti di cui all'art. 8 non devono essere iscritti nel registro degli intermediari

    assicurativi, mentre l'art. 9, comma 2, sembrerebbe consentire alle reti distributive assicurative losvolgimento di un'attivit diversa da quella d'intermediazione loro tipica

    ( (31).

    Questa ricostruzione sconta, per, un'obiezione (decisiva). Priva della componente assicurativa, la raccolta diadesioni al fondo costituirebbe pur sempre una sollecitazione del pubblico risparmio risolvendosi in uninvestimento di natura finanziaria avente ad oggetto diritti di natura monetaria

    (32), ossia in un prodottofinanziario

    ( (33). Pertanto, svolgendosi all'esterno delle sedi dei soggetti che hanno costituito il fondo, troverapplicazione il disposto dell'art. 31 t.u.f. che la riserva ai promotori finanziari. Deve escludersi, infatti, che ilregolamento Covip possa derogare alle previsioni dettate dal t.u.f., essendo emanato

    compatibilmente con ledisposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio

    (art. 1, lett. h), n. 2, della l. n. 243/2004); tanto pise la pretesa deroga in peius stante l'assenza di ogni qualificazione professionale in capo alle personeindicate nell'art. 8 del regolamento medesimo. La conclusione che i fondi pensione aperti non sono untertium genus suscettibile di individuare in via autonoma (: con propri requisiti di professionalit) soggettiabilitati a raccogliere le relative adesioni. L'alternativa solo tra la raccolta di adesioni a un prodotto

    considerato come assicurativo o finanziario, fatta da reti distributive aventi i requisiti previsti da quegliordinamenti.

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    4.

    Il riferito obbligo d'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi in capo alle persone di cui all'art. 8

    del regolamento comporta la soggezione di questi ultimi ai requisiti di professionalit e onorabilit previsti dalladisciplina assicurativa (v. retro, n. 2). Alla previsione del citato art. 8, tuttavia, pu riconoscersi il significato diuna deroga ai requisiti di forma richiesti per assumere la qualifica d'intermediario assicurativo, nel senso chepossono presentare domanda per l'iscrizione nel registro tenuto dall'Isvap anche gli enti ivi indicati (leorganizzazioni sindacali, i patronati) diversi dalle societ.Dal combinato disposto degli artt. 110 e 112 c.a., in vero, si evince che solo le persone fisiche e le societ

    possono iscriversi al registro degli intermediari assicurativi, mentre sarebbero escluse le altre personegiuridiche. Questa previsione, per, non discende dalla Direttiva 2002/92/CE sulla mediazione assicurativa chelascia agli Stati membri il compito di decidere sui requisiti degli intermediari anche per quanto attiene alla loroforma giuridica, fermo restando il rispetto del diritto comunitario. frutto, dunque, di una volont dellegislatore italiano che non pare formulata in termini inderogabili

    (34). In particolare, non dato scorgere unpreciso interesse a circoscrivere l'accesso all'attivit d'intermediazione assicurativa alle persone fisiche e allesociet espungendo le altre persone giuridiche

    ( (35). La Direttiva 2002/92/CE impone regole che, in ogni caso(: qualunque sia la forma rivestita), tutelano l'assicurato contro l'incapacit dell'intermediario assicurativo ditrasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazioneassicurativa o di un ristorno di premio

    (36), prescrivendo a tali intermediari anche il possesso diun'assicurazione per la responsabilit professionale o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenzanell'esercizio della loro attivit. La deroga introdotta dall'art. 8 del regolamento in esame, allora, paregiustificata dalla previsione del richiamato art. 19, lett. g), d.lgs. n. 252/2005 che attribuisce alla Covip ilcompito di disciplinare le modalit di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari

    tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio

    . Quest'ultimo vincolo soddisfatto assoggettando gli intermediari che offrono prodotti previdenziali ai requisiti di onorabilit eprofessionalit richiesti agli intermediari assicurativi (o finanziari) e alle regole che questi devono seguirenell'esercizio della loro attivit, ma la Covip deve tener conto delle peculiarit del settore della previdenzacomplementare ammettendo come intermediari quelle persone giuridiche, diverse dalle societ, individuatecome specifiche a tale settore e funzionali al suo sviluppo.5.

    Esaminato il profilo strutturale concernente i soggetti legittimati alla raccolta di adesioni su base collettiva

    ed i luoghi in cui questa pu svolgersi, occorre volgere l'attenzione al profilo funzionale, ossia alle regole che gliintermediari devono osservare nella raccolta di adesioni siano esse individuali o su base collettiva ai fondipensione aperti e ai PIP

    (37).Come anticipato, l'art. 9, comma 1, stabilisce che tale raccolta deve rispettare sia le disposizioni previste dalsuccessivo articolo 11, sia le regole sul collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione apertiistituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese diassicurazione

    (38); mentre, per i soli PIP, si applicano anche le regole di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n.252/2005

    ( (39). Di talch, a un corpo di regole comuni (: previdenziali), contenute nel regolamento Covip, si

    aggiungonoquelle assicurative o finanziarie che sono richiamate secondo il soggetto che ha istituito la formapensionistica complementare.

    Questa scelta non realizza un livellamento delle regole nella raccolta di adesioni, stante il disallineamentotalvolta riscontrabile fra le norme sull'intermediazione assicurativa e quelle concernenti il collocamento diprodotti finanziari, ogni qual volta mancano disposizioni comuni c.d. previdenziali che assolvono tale compito.Inoltre, l'armonizzazione tra il settore assicurativo e quello finanziario di recente perseguita dal legislatoreanchemediante l'individuazione di quello, tra i due, che deve disciplinare un certo fenomeno. Di talch iprodotti assicurativi dei rami vita III e V sono assoggettati alle regole sulla prestazione dei servizid'investimento (v. la l. 28 dicembre 2005, n. 262, modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303),

    conl'esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. 5 dicembre2005, n. 252

    [v. art. 1, lett. w-bis) t.u.f.].Tale esclusione opera per i PIP, in particolare, quando le loro prestazioni sono offerte mediante prodotti diramo vita III

    (40), o prevedono un travaso di posizioni dal ramo vita III al ramo vita I in progressione alla

    durata del rapporto

    ( (41), rendendo loro applicabili le regole assicurative limitatamente ai profili che residuanodal combinato disposto dei menzionati artt. 11 del regolamento Covip e 13, comma 3, d.lgs. n. 252/2005. L,

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    dove, la pervasivit di queste norme previdenziali pone l'interrogativo gi sollevato per i prodotti di ramo

    vita III e V assoggettati alle regole del t.u.f. sulla permanenza del vincolo della c.d. standardizzazionefissato dall'art. 119 c.a., quando i PIP sono distribuiti dagli intermediari iscritti nella sezione D del registro degliintermediari assicurativi

    ( (42).La scelta del legislatore per un sistema duale di regolazione dei PIP (previdenziale-assicurativa) dunqueantitetica rispetto alla soluzione accolta per i prodotti dei rami vita III e V. Soprattutto, non si applica ai fondipensione aperti per i quali si profila addirittura una disciplina trilaterale, con l'aggiunta delle regole sul

    collocamento di prodotti finanziari. Ci accade senz'altro per i fondi istituiti da banche, SIM e SGR, quandogarantiscono in via complementare le prestazioni di invalidit e premorienza ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.252/2005 (v. art. 11, comma 2, regolamento Isvap n. 29/2009), perch queste ultime sono prestazioniassicurative che si aggiungonoa quelle proprie del fondo

    (43). Mentre controversa la configurabilit di taleschema trilaterale di regolazione rispetto ai fondi pensione aperti istituiti dalle imprese di assicurazioneautorizzate all'esercizio del ramo vita VI, che integrano con prestazioni assicurative l'offerta del fondomedesimo

    ( (44). Nonostante la previsione di una garanzia di conservazione del capitale o di un rendimentominimo garantito e l'assenza di un rischio attinente la vita umana inducano taluni ad affermare che la gestionedi questi fondi realizzata mediante operazioni di capitalizzazione

    ( (45) dunque rientranti nel ramo vita Vrendendo applicabile anche la disciplina del t.u.f. non manca chi rileva la presenza di caratteristiche ostativea tale assimilazione configurando le gestioni di ramo VI in modo distinto dalla capitalizzazione

    ( (46).La ricorrenza di fonti plurime di regolazione (duali o trilaterali) pone l'esigenza di una sintesi per evitaresovrapposizioni o lacune, in ogni caso incertezze, nella loro applicazione. Il 28 dicembre 2007, l'Isvap e laConsob hanno posto in pubblica consultazione un documento congiunto sulla distribuzione dei prodotti c.d.multi ramo che si occupa dell'informativa precontrattuale e delle regole di comportamento. Nella predettacomunicazione si evidenziano le convergenze riscontrabili nella disciplina assicurativa e finanziaria, ma si rilevapure come i due setdi regole, nonostante la richiamata omogeneit, abbiano un grado di articolazione e dispecificazione che pu non corrispondere esattamente

    (47). La solu zione prospettata dalle autorit divigilanza richiede ai soggetti vigilati il rispetto di quella che tra le due normative di volta in volta tutelamaggiormente il loro cliente

    (48). Se confermato nella versione finale del documento, tale approccio riassumibile in un principio di pratica saggezza: nel pi contenuto il meno.

    Il ricorso a tale principio forse inevitabile, quando il mancato allineamento discende da previsionilegislative; mentre appare in contrasto con il criterio che impone alle autorit di vigilanza di esercitare il loropotere regolamentare in modo proporzionale (v. artt. 6, comma 1, lett. b), t.u.f. e 191, comma 2, c.a.),ossia adeguato al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari, se ildisallineamento conseguente a scelte esclusive delle autorit anzidette

    (49).La scelta fatta dalla Covip dettando una disciplina che non esclude l'applicazione di quella sull'intermediazioneassicurativa e sul collocamento di prodotti finanziari, come le caratteristiche dei prodotti offerti che intersecanodiversi settori di disciplina, rendono ormai ineludibile un raccordo tra le diverse autorit di vigilanza

    interessate. auspicabile che la consultazione sui prodotti multi ramo coinvolga anche la Covip, cos dapervenire (in tempi brevi!) a un regolamento congiunto che individui le regole concretamente applicabili nella

    raccolta di adesioni a tali fondi

    (50). Il rischio, altrimenti, che sia inefficace (: incerta) l'avvertenza rivoltadalle autorit di vigilanza agli operatori di selezionare la regola che contiene l'altra (: dell'altra materia) inqualche misura corrispondente e pi lasca.6.

    Un'altra riflessione sul profilo c.d. funzionale riguarda le tecniche di comunicazione a distanza. Il loro uso senz'altro ammesso per la raccolta di adesioni individuali ai fondi pensione. Dispone in tal senso l'art. 67- terdel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) riproducendo il disposto dell'art. 2, lett. b) deld.lgs. 19 agosto 2005, n. 190 che ha attuato la Direttiva 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione adistanza di servizi finanziari ai consumatori, dove si adopera l'espressione

    qualsiasi servizio di previdenzaindividuale

    .Quid jurisnel caso di adesioni su base collettiva? In assenza di una chiara indicazione da parte della Covip

    (51), due considerazioni depongono nel senso di comprendere tali adesioni nella riferita espressione dell'art.

    67-ter, lett. b). Il principio dell'adesione individuale e volontaria contraddistingue adesso il settore dellaprevidenza complementare anche alla presenza di forme collettive d'istituzione del fondo pensione (v. retro, n.

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    1). Inoltre, il

    servizio di previdenza individuale

    pare individuare la prestazione erogabile all'aderente al

    fondo pensione aperto che , in ogni caso, individuale a prescindere dal modo di adesione al fondo medesimo.Riguardo alle regole che disciplinano l'uso delle tecniche di comunicazione a distanza, il successivo art.67-deciesprevede che, oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septiese 67-octies, sono applicabili le disposizioni pi rigorose previste dalla normativa di settore che disciplinal'offerta del servizio o del prodotto interessato. A differenza delle altre autorit, la Covip non ha emanatoalcuna disposizione in materia. Di talch la raccolta di adesioni dovr avvenire in conformit alle regole

    contenute nel d.lgs. n. 206/2005 e a quelle, pi rigorose, previste dalla normativa assicurativa (per i PIP) ofinanziaria ripresentando, cos, le considerazioni svolte in precedenza (v. retro, n. 5) sul rinvio a questenormative operato dalla Covip.Si rileva, ad ogni modo, che l'art. 67-duodecies, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 innalza a trenta giorni iltermine per l'esercizio del diritto di recesso per i contratti a distanza concernenti

    le operazioni aventi aoggetto gli schemi pensionistici individuali

    . Tale espressione sembra equivalente, se non pi ampia, di quellausata al precedente art. 67-ter, lett. b) per definire i servizi finanziari destinatari delle previsioni in esame (

    qualsiasi servizio di previdenza individuale

    ). Soprattutto, risponde a un favorper il settore della previdenzacomplementare che non tollera discriminazioni basate sul modo di accesso. Pertanto, attrae nel termine ditrenta giorni le adesioni ai fondi pensione, a prescindere dal soggetto che li ha costituiti, in luogo del termine diquattordici giorni fissato dall'art. 67-duodecies, comma 1, che applicabile a tutti i contratti a distanza adeccezione delle assicurazioni sulla vita e appunto delle operazioni anzidette.Un'ultima considerazione attiene al disposto dell'art. 67-duodecies, comma 8, che stabilisce la risoluzionesenza alcuna penale anche del contratto prestato da un fornitore o da un terzo, sulla base di un accordo tra idue, che sia aggiuntivo a quello pure stipulato a distanza relativo a un determinato servizio finanziario,qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso nei modi fissati dalla predetta norma. Si rilevato inprecedenza (v. retro, n. 1) che l'offerta di fondi pensione aperti (e di quelli negoziali) spesso accompagnatada prestazioni assicurative accessorie, ad adesione facoltativa o obbligatoria

    (52). Pertanto il recesso dal fondopensione determina la risoluzione anche del contratto assicurativo accessorio al fondo medesimo e, sel'adesione a questo contratto era facoltativa, il relativo premio si configura come un costo aggiuntivo rispettoall'adesione al fondo e deve essere restituito ricorrendo le condizioni e per gli importi previsti dall'art.

    67-terdecies.7.

    Le considerazioni sin qui svolte sul profilo strutturale e funzionale delle adesioni ai fondi pensione (e ai PIP)introducono una riflessione sulla scelta compiuta dalla Covip nel regolamento in esame. L'autorit haindividuato le reti distributive e le regole sulla raccolta di adesioni in dipendenza della natura del soggetto cheha istituito il fondo pensione aperto mostrando di preferire un approccio per categorie di soggetti

    (53).Questa scelta evidenzia alcuni pregi: (i) individua con chiarezza la fonte (assicurativa o finanziaria) chedisciplina in tutto o in parte, rispettivamente, il profilo strutturale e quello funzionale; (ii) non alteral'organizzazione distribuiva delle imprese che istituiscono i fondi pensione. Si presta all'obiezione, per, di

    trattare in modo difforme dei prodotti identici, se valutata rispetto alle caratteristiche di quel che offerto,trascurando lo spunto contenuto nella disciplina di rango primario che distingue tra fondi pensione aperti in

    regime di prestazione definita e in regime di contribuzione definita (v. art. 2 d.lgs. n. 252/2005)

    (54). I primisono quelli in cui assicurata una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito o a quello deltrattamento pensionistico obbligatorio (v. art. 2, comma 2, d.lgs. 252/2005), che sono effettivamentericonducibili ai rami vita I e III implicando l'assunzione di un rischio demografico

    ( (55). I secondi prevedono latrasformazione in una rendita del risultato della gestione dei contributi accumulati, dove il risultato unavariabile dipendente dal rendimento degli investimenti. Si tratta di un'operazione di gestione di fondi collettiviche ritenuta dalla dottrina non propriamente assicurativa

    ( (56), svolgendosi secondo caratteristicheriscontrabili anche alla presenza di un fondo costituito da banche, SIM o SGR

    ( (57). Riguardo a tali fondi,pertanto, il regolamento Covip sembra in controtendenza rispetto al livellamento delle regole perseguito con lal. n. 262/2005 che assoggetta alcuni prodotti assicurativi alle disposizioni su quelli finanziari guardando al lorocontenuto (: al rischio per l'investitore) e non al loro produttore

    ( (58).

    Come si pi volte osservato, tuttavia, l'offerta di forme pensionistiche complementari spesso caratterizzatada un insieme di prestazioni che vedono abbinate, a quelle tipicamente previdenziali

    (59), altre di natura

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    assicurativa in vario modo accessorie ed eventuali. In questi casi, l'accento posto dalla Covip sul prodotto

    finale di cui si raccoglie l'adesione rispecchia i pregi evidenziati in precedenza; laddove il compito disoddisfare l'esigenza di un'adesione consapevole alle forme pensionistiche complementari, ai sensi del d.lgs. n.252/2005, spetta alle regole c.d. previdenziali contenute nell'art. 11 del regolamento Covip a prescinderedall'eventuale componente assicurativa (o finanziaria).8.

    La Covip deve vigilare sull'attuazione delle disposizioni concernenti la raccolta delle adesioni ai fondipensioni e ai PIP, sulla trasparenza nei rapporti con gli aderenti e sulle modalit di pubblicit, con facolt di

    sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse (v. art. 19, comma1, lett. g), d.lgs. n. 252/2005); mentre non riscontrabile alcuna previsione di sanzioni disciplinari oamministrativo-pecuniarie a carico dei soggetti che svolgono la raccolta e alla cui applicazione sia preposta laCovip.Un siffatto quadro normativo, in primo luogo, rafforza le considerazioni svolte in precedenza sul profilostrutturale (v. retro 2), tese a dimostrare che la raccolta di adesioni ai fondi pensione aperti pu esseresvolta solo da intermediari assicurativi (o finanziari) essendo vigilati e sanzionabili dalle rispettive autorit disettore

    (60). Diversamente, la medesima attivit sarebbe svolta da soggetti non sanzionabili (quelli dell'art. 8regolamento Covip), a differenza di altri (le reti distributive assicurative o finanziarie).Altra indicazione che la vigilanza della Covip non pu essere autarchica, neppure quando attiene al profiloche si definito come funzionale. Come accennato pi volte, l'art. 11 del regolamento Covip stabilisce chedevono essere rispettate anchele disposizioni in materia assicurativa (o finanziaria) nella raccolta di adesioni,mentre diverse norme del regolamento Isvap n. 5/2006 dispongono con espresso riferimento all'attivit degliintermediari assicurativi in materia previdenziale

    (61). Pertanto, un mancato raccordo tra le autorit anzidette suscettibile di creare una sorta di zona grigia nella quale, al potere normativo di entrambe, potrebbe noncorrispondere un'efficace (: dissuasiva ed effettiva) potest sanzionatoria. Per evitare che ci accada indispensabile la concreta attuazione del principio sancito dall'art. 10, comma 4, c.a. secondo cui l'Isvapcollabora, anche mediante lo scambio d'informazioni, con le autorit ivi menzionate tra cui la Covip eciascuna di esse collabora con l'Isvap

    al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni

    e senza opporrereciprocamente il segreto d'ufficio. Principio che potrebbe trovare applicazione nei modi indicati dall'art. 20della l. n. 262/2005

    (62). A oggi, tuttavia, non sono riscontrabili forme di coordinamento tra Covip e Isvap,

    nonostante le richiamate norme di rango primario e addirittura quelle emanate dalle stesse autorit divigilanza postulino il contrario

    ( (63).La Covip, infatti, ha il potere di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni che si svolga in violazione delledisposizioni che la disciplinano (art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 252/2005), ma tali disposizionicomprendono, ai sensi dell'art. 11 del regolamento Covip, quelle emanate dall'Isvap e sul cui rispettoquest'ultima autorit continua a vigilare. In concreto, l'esercizio dell'anzidetto potere potrebbe esserepregiudicato dalla mancata, o non tempestiva, segnalazione delle violazioni a tali norme da parte dell'Isvap,con evidente ripercussione negativa sugli interessi per la cui tutela il potere attribuito alla Covip.

    L'Isvap, d'altro canto, enuncia le fattispecie sanzionate come illeciti disciplinari all'art. 62 del regolamento n.5/2006 prevedendo: (i) la radiazione nel caso di

    esercizio dell'attivit d'intermediazione in violazione delle

    disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV

    (v. art. 62, comma 2, lett. a) n. 6), che comprendono l'art.43 in forza del quale il collocamento delle forme pensionistiche complementari consentito

    nel rispetto delledisposizioni impartite dalle Autorit di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari

    ;(ii) la censura per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 47, comma 1, lett. c) e 52 (v. art. 62, comma2, lett. b), nn. 5 e 9), ossia di norme applicabili anche alle adesioni ai fondi pensioni e ai PIP

    (64). Anche inquesto caso, il valido esercizio della potest sanzionatoria sembra dipendere dalla collaborazione tra le autoritessendo difficile immaginare che l'Isvap possa infliggere una sanzione disciplinare a prescindere dagliaccertamenti e dalle valutazioni (se non dalla mera segnalazione delle violazioni) compiuti dalla Covip, almenoper i profili regolati da quest'ultima

    ( (65).Rimane sullo sfondo, poi, la riferita questione dei prodotti multi ramo (v. supra 5), rispetto ai quali lacomunicazione congiunta Isvap Consob del 28 dicembre 2007 vuole operare una sintesi tra gli obblighi di

    rango primario fissati dagli artt. 182 c.a. e 101 t.u.f., e quelli posti dalla normativa secondaria dagli artt.33-sexies-33-septiesdel regolamento Emittenti Consob e

    38-41 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza

    ,

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    ossia di un regolamento (il n. 35/2010) emanato soltanto lo scorso 26 maggio 2010, a seguito di una seconda

    pubblica consultazione che si conclusa il 30 settembre 2009. Sintesi, peraltro, che dovrebbe ulteriormenteraffinarsi sulla scorta delle regole fissate dalla Covip

    (66).9.

    Oltre a rivelare l'esigenza di una collaborazione tra autorit di vigilanza affinch trovi effettiva applicazione,la disciplina della vigilanza (e delle sanzioni) della Covip pare soffrire anche di una sua incoerenza interna.L'art. 11 del regolamento Covip mira a livellare il terreno di gioco nell'offerta di forme pensionistichecomplementari richiedendo che i potenziali aderenti siano messi in condizione di comparare le diverse offerte, a

    prescindere se relative a fondi pensione aperti e PIP, o attinenti ai fondi pensioni negoziali. A tal fine, detta leregole di comportamento nella raccolta delle adesioni, senza distinguere tra fondi pensione aperti e negoziali,disponendo che:

    I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano inmodo che i soggetti che svolgono l'attivit di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari

    osservino le disposizioni ivi indicate.Anche l'adesione ai fondi negoziali, dunque, rimessa alla discrezionalit del singolo individuo che dovressere posto nella condizione di comparare l'offerta di adesione a tale fondo con le altre disponibili sul mercatodella previdenza complementare

    (67). Comparabilit che funzionale, altres, alla possibilit di trasferire lapropria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto, o viceversa, o tra fondi negoziali

    ( (68),discendente dal principio fissato dalla l. n. 243/2004 che assegna alla Covip il compito di

    garantire latrasparenza delle condizioni contrattuali fra tuttele forme pensionistiche collettive e individuali, disciplinandoe vigilando

    sulle modalit di offerta al pubblico di tutti i predetti strumentidi previdenza complementare [...]al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari

    , e che ha trovato attuazione nel dispostodell'art. 14 d.lgs. n. 252/2005

    (69).L'aver stabilito regole di comportamento uguali per tutti quelli che raccolgono le adesioni alle formepensionistiche complementari (v. art. 11 regolamento Covip)

    (70), tuttavia, non pare sufficiente per affermareche la raccolta delle adesioni si svolge nel rispetto delle stesse regole, almeno sotto due profili. L'uno attinentealle disposizioni che disciplinano i soggetti che svolgono tale attivit e le garanzie che forniscono agli aderenti;l'altro riguardante le sanzioni che possono essere inflitte a tali soggetti, per l'idoneit a dissuaderli dal tenerecomportamenti contrari alle regole che devono osservare.Esaminando il primo dei profili anzidetti, la raccolta di adesioni ai fondi pensione negoziali riservata ai

    soggetti, e si svolge nei luoghi, individuati dall'art. 8 del regolamento Covip, con esclusione delle retidistributive assicurative (e finanziarie). A tali soggetti non sono richiesti requisiti di onorabilit eprofessionalit, n un'assicurazione per la responsabilit civile derivante dall'attivit di raccolta svolta, epotrebbero avvalersi di non meglio precisati addetti o incaricati, in aggiunta o in alternativa ai lorodipendenti. Il contrasto con i requisiti dettati per le reti assicurative (e finanziarie) alquanto stridente inprevisione di un mercato della previdenza complementare in cui le posizioni degli aderenti possono trasferirsida un fondo all'altro.Contrasto che si acuisce considerando il secondo profilo poc'anzi enunciato, ossia la potest sanzionatoria. A

    parte i rilievi formulati in precedenza sul potere di sospendere o vietare la raccolta di adesioni (v. retro, n. 8),che peraltro ha solo un effetto deterrente

    (71), nessuna sanzione disciplinare rintracciabile nelle disposizioni

    emanate dalla Covip, n in quelle di rango primario che attengono alla materia previdenziale. Al cospetto didipendenti infedeli o di addetti e incaricati di varia estrazione e diversamente motivati (: incentivati), qualetutela offerta dall'ordinamento ai potenziali aderenti?Le dinamiche del mercato del lavoro possono indurre una persona ad aderire a un fondo pensione aperto o adun PIP e in seguito, entrando a far parte della categoria che ha costituito quello negoziale, a preferirequest'ultimo al primo; ovviamente, pu verificarsi anche il contrario

    (72). La comparazione richiesta affinchl'adesione sia consapevole dovrebbe riguardare, in ogni caso, gli elementi presi in considerazione dall'art. 11del regolamento Covip non tollerando regole difformi sui soggetti che stimolano la mobilit raccogliendo leadesioni alle diverse forme pensionistiche complementari.Pertanto l'autorit di vigilanza e il legislatore dovrebbero interrogarsi sullo squilibrio registrabile nelle regolerelative a chi sollecita le adesioni e considerare adeguatamente che la raccolta di tali adesioni pu riguardare

    anche persone che gi aderiscono ad una forma pensionistica complementare. Occorre evitare che la purauspicata competizione tra forme pensionistiche vada a detrimento di chi vi aderisce, prevenendo il sorgere

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    di comportamenti pregiudizievoli; specie se le sanzioni appaiono inadeguate (: difficilmente applicabili), o

    addirittura assenti, non svolgendo una valida funzione deterrente, n punitiva.10.

    L'obiettivo perseguito con la delega legislativa introdotta dalla l. n. 243/2004 di attribuire alla Covip ilcompito di favorire e tutelare un'adesione consapevole dei soggetti destinatari delle forme di previdenzacomplementare, siano esse offerte da fondi pensione aperti, PIP o fondi negoziali. Sebbene sia innegabile unprogresso rispetto alla situazione previgente, la delega legislativa scontava dei limiti formali(compatibilmente con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio), e sostanziali (la preesistenza

    delle regole sull'intermediazione assicurativa e sulla sollecitazione del pubblico risparmio), che quasiinevitabilmente hanno condotto a una disciplina della raccolta delle adesioni che presenta ancora qualche zonagrigia e nella quale la Covip non assurta a protagonista unico.L'indagine ha quindi rivelato la necessit di una collaborazione tra le diverse autorit di vigilanza coinvoltenell'offerta al pubblico di prodotti previdenziali, nell'interesse degli operatori e dei destinatari della previdenzacomplementare ad avere regole chiare, condivise e utili per le decisioni da prendere evitando coni d'ombra neiquali la stessa potest sanzionatoria potrebbe avere difficolt a esplicarsi efficacemente.

    Note:

    (*) Il presente scritto destinato agli Studi in onore di Umberto Belviso.(1) L'art. 19, lett. g) del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che la Covip:

    detta disposizioni volte a garantire la

    trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelarel'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilit della posizione individualetra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire lacomparabilit dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblicorisparmio, le modalit di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizionivolte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerentealla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamentoamministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioniche possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, leschede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme

    pensionistiche complementari, nonch per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse;vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonch, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenzanei rapporti con gli aderenti, nonch sulle modalit di pubblicit, con facolt di sospendere o vietare la raccoltadelle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse

    .(2) In particolare, l'art. 1, lett. h), n. 2, della l. n. 243/2004 prevede:

    l'attribuzione alla Commissione divigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito diimpartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le formepensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalit di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti

    previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelarel'adesione consapevole dei soggetti destinatari

    .

    (3) Sull'argomento: Gambino, Mercato finanziario, attivit assicurativa e risparmio previdenziale, in Costi (acura di), Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni 80, Milano, 1990, 102; D'Ambrosio, La naturagiuridica dei fondi pensione aperti: un'interpretazione dei principali problemi posti dalla fattispecie, in Giur.comm., 1999, I, 112 ss.; Bessone, Previdenza complementare, Torino, 2000, 372 ss.; Id., I mercati mobiliari,Milano, 2002, 55; Id., Fondi pensione e mercati finanziari. Le attivit di investimento, le garanzie di tutela delrisparmio con finalit previdenziale, in Bessone-Carinci (a cura di), La previdenza complementare, inCommentario Carinci, Torino, 2004, 409 ss.,; Miola, Commento sub art. 94, in G.F. Campobasso (diretto da),Testo Unico della Finanza, Torino, 2002, 800; Guaccero, Investimento finanziario e attivit assicurativa nellaprospettiva dell'informazione del risparmiatore, in Giur. comm., 2003, I, 21 s.; Costi-Enriques, Il mercatomobiliare, in Trattato Cottino, Padova, 2004, 46; M. Stella Richter, L'attivit di gestione del risparmio di banche

    e assicurazioni, in Gabrielli-Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario, t. 2, in Trattato Rescigno-Gabrielli, Torino, 2004, 666 ss., Grippo, Nuove prospettive per la distribuzione di fondi pensione aperti, in Dir.ed economia assicuraz., 2005, 1215 ss.; Lener, Il prodotto

    assicurativo

    fra prodotto

    finanziario

    e

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    prodotto

    previdenziale

    , ivi, 2005, 1240 ss.

    (4) Il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 stato abrogato dall'art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005.(5) Cfr.: Tursi, Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare, in Nuove leggi civ. comm.,2007, 542; Bollani, Fonti istitutive e autonomia collettiva nella riforma della previdenza completare, ivi, 2007,596 ss..(6) Cfr. Giubboni, La previdenza pensionistica complementare e le regole del mercato integrato, in Lav. e dir.,2008, 652 ss.

    (7) V., al riguardo, Bollani (nt. 5), 599 ss.(8) Profilo distinto dalla libert d adesione intesa come scelta positiva e negativa del singolo di optare peruna tutela complementare a quella obbligatoria pubblica quello della libert della previdenzacomplementare intesa come libert di azione dei fondi: v. Bonardi, Tassonomia, concetti e principi dellaprevidenza complementare, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 572.(9) Bonardi (nt. 8), 566 ss.(10) Per adesione collettiva si intende, adesso, quella effettuata autonomamente da soggetti appartenenti aduna singola impresa o gruppo definito, cfr.: Marchesi, I fondi pensione e le altre forme pensionistichecomplementari, in Amorosino (a cura di), Manuale di diritto del mercato finanziario, Milano, 2008, 439; Pallini,Le

    altre

    forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, inNuove leggi civ. comm., 2007, 775 s.; Bonardi (nt. 8), 566.(11) Sotto il vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, l'art. 9, comma 2, disponeva che la facolt di adesione aifondi aperti poteva essere prevista dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva, in assenza o nonoperando diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione chiusi o negoziali. La Covip, nellaDeliberazione del 14 maggio 1999, n. 2533 recante Orientamenti sull'ambito dei destinatari di fondi pensioneaperti, afferma, riguardo alla facolt di adesione su base collettiva

    riservata dalla norma stessa [art. 9,comma 2, d.lgs. n. 124/1993] ai soli lavoratori dipendenti, [che] la disposizione legislativa consente diindividuare una prevalenza, nell'iniziale momento di costituzione della forma pensionistica complementare,delle fonti istitutive che abbiano previsto la costituzione di fondi pensione negoziali rispetto a quelle che taleforma intendano realizzare con le modalit dell'adesione ad un fondo aperto. Si deve conseguentementeritenere preclusa la possibilit da parte delle fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 124/1993 di

    prevedere la facolt di adesione a fondi aperti, laddove gi esistano accordi istitutivi di fondi pensione dicarattere negoziale che si applichino, nei termini in precedenza indicati, ai lavoratori dipendenti interessati. Vainfine evidenziato, in relazione a specifiche richieste di precisazioni in tal senso, come le condizioni ostative dicui sopra, nonch quella, di carattere transitorio, prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 335/1995, devonointendersi operanti e come tali preclusive della possibilit delle fonti istitutive di prevedere la facolt diadesione a fondi aperti, anche nel caso in cui si intenda utilizzare lo strumento dell'adesione collettiva perprocedere alla trasformazione di forme pensionistiche preesistenti alla data di entrata in vigore del decretolegislativo 124/1993

    . Per una critica a tale impostazione, v. A. D. Candian, Adesione collettiva ai fondi

    pensione aperti tra disciplina normativa e regolamentazione della Covip, in Dir. ed economia assicuraz., 2000,112 ss. In generale, sulla disciplina previgente delle adesioni collettive, Gili, Previdenza complementare e

    assicurazione, in Alpa (a cura di), Le assicurazioni private, vol. III, Torino, 2006, 2784 s.(12) Volpe Putzolu, I fondi pensione aperti, in questa Rivista, 1996, I, 322 dove nega l'incidenza su taleaffermazione dell'eventuale adesione su base collettiva che sarebbe vicenda esterna al fondo.(13) Vianello, Previdenza complementare e autonomia collettiva, Padova, 2005, 254 afferma che:

    non verosimile ritenere che la contrattazione collettiva possa provvedere, per ci stesso, a collettivizzarel'adesione a un fondo aperto, dovendo essa limitarsi a regolamentare i casi di adesione individuale, tramitel'agevolazione, su un piano collettivo, dell'organizzazione degli aderenti al fondo, e la predisposizione diadeguate forme di controllo; pertanto, l'adesione del datore di lavoro per conto di una collettivit di soggetti ,comunque, condizionata all'adesione e al consenso individuale dei singoli lavoratori

    . V., altres, Bessone,Fondi pensione (nt. 3), 399 ss.(14) E v. gi la Deliberazione Covip del 28 giugno 2006, recante Direttive generali alle forme pensionistiche

    complementari, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, pubblicatanella G.U. del 11 luglio 2006, n. 159, in particolare il paragrafo su: Adesione alle forme pensionistiche

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    complementari.

    (15) Cfr. la Deliberazione Covip del 29 maggio 2008, pubblicata nella G.U. del 19 giugno 2008, n. 142.(16) Per comodit del lettore, si riporta il testo dell'art. 11 recante Regole di comportamento nella raccoltadella adesioni:

    1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operanoin modo che i soggetti che svolgono l'attivit di raccolta delle adesioni alle forme pensionistichecomplementari:

    a)#

    osservino le disposizioni normative e regolamentari;

    b)#

    si comportino con diligenza etrasparenza nei confronti dei potenziali aderenti;

    c)#

    forniscano ai potenziali aderenti, in una forma di agevole

    comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazionicontenute nella Nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della formapensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e airelativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprieesigenze;

    d)#

    in particolare, con riferimento ai costi, richiamino l'attenzione del potenziale aderentesull'Indicatore sintetico del costi riportato in Nota informativa e sull'importanza di acquisire informazioni circagli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito webdella COVIP;

    e)#

    si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la Nota informativa;

    f)#

    richiaminol'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redattoin conformit alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso volto a fornire una stima dell'evoluzionefutura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, cos da consentire almedesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di coperturapensionistica che vuole conseguire;

    g)#

    richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'informazione,contenuta nel Progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilit di effettuare simulazionipersonalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione;

    h)#

    agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti;

    i)#

    nel caso in cui a un soggettorientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione adaltra forma pensionistica, richiamino l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare deicontributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

    l)#

    non celino,minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti;

    m)#

    compiano tempestivamente le attivit e gliadempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

    n)#

    verifichino l'identit dell'aderente, prima di raccoglierne

    le sottoscrizioni

    .(17) Eventuali sovrapposizioni o lacune possono creare incertezza sulle regole da osservare e sono suscettibilidi riflettersi anche nell'azione di vigilanza, oltre al disagio materiale creato all'operatore che costretto aricorrere a una pluralit di testi normativi per ricostruire gli obblighi cui tenuto.(18) Si conferma la tendenza gi rilevata da Paci, L'offerta di fondi aperti e PIP dopo la prima fase di avviodella riforma della previdenza complementare, in Dir. ed economia assicuraz., 2007, 662.(19) Cfr. la Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 21 novembre 2006, n. 271,recante l'Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19,

    comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al punto D4 dello schema di notainformativa.

    (20) Per comodit del lettore, si riporta di seguito il menzionato art. 9:

    1. La raccolta delle adesioni ai fondipensione aperti e PIP pu avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle societ istitutrici daparte di addetti a ci incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo diappartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per ilcollocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, oassicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione. 2. Le adesioni aifondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virt delle relative fonti istitutive di caratterecollettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo lemodalit di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'articolo 8 comma 1, da parte dei soggetti iviindicati o di incaricati delle societ istitutrici ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui lesociet si avvalgono

    .

    (21) Per le adesioni individuali ai fondi pensione aperti e ai PIP, infatti, l'art. 9, comma 1, del regolamentoCovip riserva la raccolta in esame solo ai soggetti che istituiscono i fondi e alle reti distributive di cui si

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    avvalgono, escludendo che possa essere svolta anche dagli enti di cui all'art. 8, come previsto invece dall'art.

    9, comma 2, per le adesioni in forma collettiva.(22) Si ricorda: i dipendenti o addetti del fondo, dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive del fondo, deipatronati, del datore di lavoro che, in vero, pu svolgere quest'attivit anche avvalendosi di incaricati del fondoo dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.(23) Affermano la legittimazione anche delle societ fiduciarie di gestione: Righini, La gestione finanziaria delpatrimonio dei fondi pensione chiusi, Milano, 2006, 46 ss.; Corti, La gestione dei fondi pensione chiusi, in

    Nuove leggi civ. comm., 2007, 658 s., nt. 113.(24) L'art. 43 del Regolamento Isvap n. 5/2006, peraltro, consente il collocamento di forme pensionistichecomplementari

    agli iscritti nel registro, nonch agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari dicui alle sezioni A, B e D

    precisando che questo deve avvenire

    nel rispetto delle disposizioni impartite dalleAutorit di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari

    . Disposizioni, questeultime, che sanciscono una (de)limitazione di luoghi all'art. 8, comma 1, che non si riscontra nell'art. 9,comma 1.(25) Parimenti, la legislazione in materia previdenziale non deroga ai vincoli che incontrano le reti distributiveassicurative nello svolgimento della loro attivit. Se la raccolta di adesioni riguarda un fondo al quale sonocollegate prestazioni assicurative, il ricorso agli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registrodegli intermediari comporta la soggezione al vincolo del prodotto standardizzato fissato dall'art. 119, comma2, c.a. pure ultra, nel testo, n. 5).(26) Sulla nozione d'intermediazione assicurativa accolta nel nostro ordinamento e su quella contenuta nellaDirettiva 2002/92/CE sulla mediazione assicurativa v, con opinioni diverse: Marano, Gli intermediari diassicurazione e riassicurazione, in Il nuovo codice delle assicurazioni. Commentario sistematico, a cura diAmorosino - Desiderio, Milano, 2006, 257 ss.; Sepe, Sub art. 106, in Il codice delle assicurazioni, diretto daCapriglione, con la collaborazione di Alpa e Antonucci, II, 1, Padova, 2007, 14 s.; cfr., altres, Santi,Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, Milano, 2009, 76 s.(27) Opinare diversamente, peraltro, significherebbe affermare la conformit al precetto sancito dall'art. 19,lett. g) del d.lgs. n. 252/2005 che prescrive alla Covip di tutelare

    l'adesione consapevole

    dei soggettidestinatari di tutte le forme pensionistiche complementari di un quadro normativo in cui la stessa attivit

    svolta in ipotesi sia da soggetti titolari di un rapporto di lavoro, anche non dipendente, con gli enti di cuiall'art. 8 e senza alcun vaglio della loro professionalit (e onorabilit), sia da persone alle quali richiesto ilsuperamento di un esame, che attiene anche alla previdenza complementare (v. art. 9, comma 4, lett. b) e g)regolamento Isvap n. 5/2006), e comunque il possesso continuato di competenze professionali su tale materia(v. art. 21, comma 1, lett. c) regolamento Isvap n. 5/2006), oltre a fornire una garanzia assicurativa pereventuali danni (v. art. 11, comma 3, del regolamento Isvap n. 5/2006), in conformit alle richiamateprevisioni di fonte comunitaria (Direttiva 2002/92/CE).(28) L'Isvap ha espresso l'opinione, almeno alla data del 28 marzo 2010, secondo cui nella nozione di

    compenso:

    deve ritenersi compresa ogni utilit di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivodell'attivit di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalit con cui sia stata

    corrisposta. In particolare, costituisce compenso anche l'erogazione di una retribuzione periodica ovvero lapartecipazione ad utili, a fronte dello svolgimento della predetta attivit

    (v. il punto 1.1. delle risposte alledomande frequenti sull'attivit d'intermediazione assicurativa, consultabile sul sito web dell'autorit).(29) L'obbligo d'iscrizione nel registro degli intermediari sussiste in capo al percettore del compenso che svolgel'attivit d'intermediazione. Pertanto, ove il compenso vada esclusivamente all'ente, sar quest'ultimo a doversiiscrivere (presumibilmente nella sezione e) del registro), a nulla rilevando che le persone di cui si avvale nonpercepiscono alcunch per l'attivit d'intermediazione svolta per suo conto. Queste ultime, tuttavia, sarannosoggette alle regole di comportamento stabilite per gli intermediari ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Isvapn. 5/2006 e dovranno iscriversi nella sezione e) se svolgono l'attivit negli

    spazi che ospitano momentiistituzionali di attivit dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati o attivit promozionali delfondo pensione

    essendo diversi dai locali dell'intermediario s da configurare una loro operativit fuori sede.

    Diversamente, se il compenso percepito soltanto dalle persone fisiche di cui si avvalgono gli enti menzionatiall'art. 8, comma 1, l'obbligo di iscrizione grava sulle prime.

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    (30) Sul punto, v. de Luca, Rendite vitalizie e fondi pensione negoziali: problemi e prospettive, in Dir. ed

    economia assicuraz., 2005, 1127 ss., il quale sottolinea come tale erogazione non assuma i caratteri propridell'assicurazione caso vita, ma si avvicini ad un'operazione di capitalizzazione.(31) Ammettendo tale possibilit (ma v. infra, nel testo), l'oggetto sociale degli intermediari assicurativi deveprevedere espressamente quest'altra attivit non essendo compresa in quella d'intermediazione assicurativa ela polizza di responsabilit civile stipulata ai sensi degli artt. 110 e 112 c.a. non coprirebbe eventualiresponsabilit derivanti da una siffatta intermediazione previdenziale.

    (32) Sulle caratteristiche della nozione di

    prodotto finanziario

    , v. Chionna, Le forma dell'investimentofinanziario, Milano, 2008, 301 ss., specie 337.(33) Riconducono le quote di fondi pensione aperti ai prodotti finanziari: Costi- Enriques (nt. 3), 451 e 46,dove vi comprendono anche i contratti attraverso i quali sono raccolte le risorse destinate ai fondi pensione;Picardi, Impresa e contratto nella gestione del risparmio, Milano, 2004, 28; BessonePrevidenza (nt. 3), 55 e206. Contra, per, D'Ambrosio (nt. 3), 115.(34) L'Isvap, infatti, ha ritenuto di derogarvi con l'art. 3, comma 3, del regolamento n. 5/2006 che consideraattivit d'intermediazione assicurativa anche la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in formacollettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, intutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o laconvenzione percepisca un compenso. Questa previsione mira a estendere l'applicazione della disciplinasull'intermediazione assicurativa per il sol fatto che i contraenti di polizze collettive percepiscono un compensodall'intermediario con il quale collaborano, a prescindere dalla forma giuridica che essi rivestono. Talestensione giustificata dalla preminenza dell'interesse tutelato che quello degli assicurati che sottoscrivonole c.d. applicazioni della polizza collettiva, i quali beneficiano cos delle previsioni in tema d'informativa,trasparenza, controlli di vigilanza, tutela dei pagamenti e delle prestazioni introdotti nell'ordinamento (anche)con l'attuazione della Direttiva 2002/92/CE.(35) Il requisito della forma societaria espresso dall'art. 112 c.a. in termini assolutamente genericiriguardando sia quelle personali che di capitali e cooperative, s da non collegare tale forma alla presenza dicontrolli c.d. interni (il collegio sindacale) o a requisiti di capitale sociale minimo.(36) Il nostro legislatore, peraltro, sembra aver ecceduto nel fissare questi strumenti di tutela. Al riguardo, v.

    Marano, Il mercato unico dell'intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni nazionali, in questaRivista, 2008, I, 189 ss.(37) Per quanto riguarda il profilo strutturale della raccolta di adesioni individuali ai fondi pensione aperti e aiPIP, infatti, l'art. 9, comma 1, del regolamento Covip riserva la raccolta in esame ai soggetti che istituiscono ifondi e alle reti distributive di cui si avvalgono, escludendo che possa essere svolta dagli enti di cui all'art. 8, sda evitare le questioni esaminate rispetto alle adesioni in forma collettiva.(38) Per i fondi pensione aperti con adesioni su base collettiva, l'art. 9, comma 2, rinvia alle modalit di cui alcomma 1.

    (39) Tale disposizione stata modificata dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 e la si riportadi seguito per comodit del lettore:

    I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati

    da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamenteapprovato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalit dipartecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilit deicosti e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonch le modalit dicomunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivit della forma pensionistica e della posizione individuale. Ilsuddetto regolamento parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devonoessere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle formepensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4,comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo leregole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cuiall'articolo 6 comma 5-bis, lettera c)

    .

    (40) Sebbene riconosca che tale possibilit ammessa espressamente e senza limitazioni dalla Covip, Corrias,Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in Marano-Siri (a cura di), La

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    regolazione assicurativa. Dal codice ai provvedimenti di attuazione, Torino, 2009, 65, nt. 96, ritiene cheoccorra distinguere tra polizze linked con garanzia di rendimento degli investimenti e polizze senza garanzia o

    con garanzia della sola restituzione dei premi, per valutare la reale compatibilit di queste figure con lafunzione previdenziale che le forme pensionistiche complementari mirano a realizzare.(41) Cfr. la Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 (nt. 19), e precisamente l'art. 6 dello schema diregolamento sui Piani Individuali Pensionistici (PIP) Forme pensionistiche complementari individuali attuatemediante contratti di assicurazione sulla vita. V., altres: Martina, I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla

    prova della crisi, in Resp. civ. prev., 2009, 1955 s.; Giuro, Fondi aperti e piani individuali di previdenza, in Dir.prat. lav., 2007, 726.(42) V. Marano (nt. 32), 202 s.(43) Donati-Volpe Puzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni9, Milano, 2009, 207 rilevano che l'impresa

    quando presta una garanzia per il caso di premorienza degli iscritti al fondo [effettua] una prestazione distintada quelle tipiche del contratto di gestione, a fronte della quale il fondo contraente tenuto al pagamento di unpremio apposito

    ; Forni, Assicurazione e impresa, Milano, 2009, 486.(44) Si discute, peraltro, sull'opportunit di rimuovere, per i fondi c.d. di nuova istituzione, il divieto di utilizzodelle gestioni di ramo V. Sul punto, v. Finocchiaro, Intervento al convegno su: La gestione dei patrimoni ai finiprevidenziali, tenutosi a Roma il 3 marzo 2010, consultabile sul sito della Covip, dove (a p. 5 s) unaesposizione dei vantaggi e degli svantaggi di tale possibile scelta legislativa.(45) Farenga, Diritto delle assicurazioni private2, Torino, 2006, 243 s.; Forni (nt. 43), 485 s. Sembrerebberoorientati in questa direzione pure Donati-Volpe Puzolu (nt. 43), 207 dove escludono che vi sia un'assicurazionesulla vita:

    non solo perch l'assicuratore non assume un rischio demografico, ma anche perch laprestazione, come nella capitalizzazione, non condizionata alla durata della vita degli iscritti al fondo

    .(46) Corrias (nt. 40), 69 ss.; Martina, Fondi pensione chiusi e gestione dei rischi, Milano, 2008, 86; Righini (nt.23), 295 ss. la quale, per, sembra propensa ad ammettere la ricorrenza di una capitalizzazione nel caso diaccordi sulla titolarit dei valori gestiti.(47) Rimanendo i due insiemi di regole parallelamente vigenti nei rispettivi ambiti fissati dalla legge, ildocumento posto in consultazione prevede che la condotta dei soggetti abilitati

    dovr ispirarsi a modalitoperative che garantiscano il contemporaneo rispetto di entrambe le discipline, il che si tradurr, nel seguire la

    somma delle regole dettate e, ma solo fattualmente, nel seguire le regole in grado di contenere le altre

    .(48) L'esercizio al quale sono chiamati gli operatori riassunto nel citato documento congiunto, dove siafferma che:

    l'impresa di assicurazione o il soggetto abilitato, nella distribuzione di un prodotto multi ramo,debbano in ogni caso: (i) acquisire le informazioni di cui all'art. 39 del regolamento CONSOB, opportunamenteintegrate per tenere conto delle peculiarit assicurative della componente di ramo I; (ii) una volta acquisite leinformazioni, effettuare la valutazione di adeguatezza secondo quanto previsto dall'art. 40 del regolamentoCONSOB; (iii) qualora il cliente si rifiuti di fornire le informazioni di cui all'art. 39, il distributore deve informarloche l'indisponibilit delle informazioni pregiudica la possibilit di valutare se il prodotto adeguato al cliente(secondo quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento ISVAP); (iv) qualora il prodotto risulti inadeguato, al

    cliente dovr essere resa informativa di tale circostanza, illustrandone i motivi per iscritto (secondo quanto

    previsto dall'art. 52 del Regolamento ISVAP)

    ; laddove

    la consegna al cliente di dichiarazioni conformi aimodelli 7A e 7B del Regolamento ISVAP n. 5/2006, assorbe, di fatto, anche l'informativa richiesta ai sensidell'art. 85, comma 2, del Regolamento n. 16190/2007

    .(49) E v. Sampognaro-Siri, I prospetti di offerta dei prodotti finanziari-assicurativi, in Marano-Siri (nt. 40), 94sull'adeguamento dei prospetti Consob al nuovo assetto della vigilanza sulle forme pensionistichecomplementari introdotto dal d.lgs. n. 252/2005.(50) In questa direzione, si osserva come l'art. 18, comma 2, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 preveda chel'attivit della Covip abbia riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistemadi previdenza complementare. L, dove, il buon funzionamento difficilmente pu prescindere da regole chiaree agevolmente comprensibili dal pubblico dei risparmiatori e dagli stessi operatori chiamati a rispettarle.(51) La Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 (nt 19), al punto H.1. della nota informativa, sull'adesione,

    prescrive che sia indicato se previsto l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni diadesione, trasferimento e riscatto. Ove previsto, rinviare al relativo sito web, senza prendere posizione sulla

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    questione sollevata nel testo.(52) Cfr. Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 (nt. 19), al punto D4 dello schema di nota informativa.(53) In coerenza, del resto, all'impianto della vigilanza sull'assetto del risparmio a contenuto previdenziale, che stato rafforzato dal d.lgs. n. 252/2005. Sul punto, v. Montaldi, La concezione unitaria del sistema divigilanza, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 827 ss.; sotto il sistema previgente, Salerno, Fondi pensione, inBelli-Salerno (a cura di), La riforma del mercato finanziario e le nuove regole di governo societario, Milano,2002, 453.

    (54) Sui destinatari delle diverse prestazioni, v. Bonardi, I destinatari della previdenza complementare, inNuove leggi civ. comm., 2007, 578 ss.(55) Da ultimi: Corrias (nt. 40), 64 s.; Martina (nt. 46), 149 ss.(56) Cfr., per tutti: Donati-Volpe Puzolu (nt. 43), 207.(57) In tal senso gi Spolidoro, Sub art. 2, in Partesotti-Ricolfi (a cura di), La nuova disciplina dell'impresa diassicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, Padova, 2000, 66 s.; M. Stella Richter (nt. 3), 666s., nt.8, dove riporta brani di un parere pro veritate di Costi in tema di sollecitazione all'investimento e offertafuori sede di fondi pensione aperti. Da ultimo, Finocchiaro (nt. 44), 5.(58) Sulle conseguenze dell'attuale crisi finanziaria sui fondi pensione a contribuzione definita, v. Martina (nt.41), 1957.(59) In termini generali, sul nesso tra previdenza pubblica e privata, v. Bonardi (nt.8), 563 e, nel sistemaprevigente, Tursi, La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale. Fattispecie edisciplina giuridica, Milano, 2001, 52.(60) Riconoscendo, pertanto, alla previsione dell'art. 8 regolamento Covip la sola prerogativa di derogare airequisiti di forma non di professionalit e onorabilit previsti per l'iscrizione nei registri/albi degliintermediari dalle discipline degli altri settori.(61) Dopo aver stabilito, all'art. 43, il principio in forza del quale il collocamento di forme pensionistichecomplementari consentito agli intermediari assicurativi nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autoritdi vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari, il predetto regolamento: (i) all'art.47, comma 1, lett. c) impone a tali intermediari di acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenzeassicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente

    informati; (ii) all'art. 52, comma 1, prevede che le imprese di assicurazione impartiscono istruzioni agliintermediari di cui si avvalgono affinch, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazioneutile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali diquest'ultimo, nonch, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio delcontraente medesimo; (iii) all'art. 52, comma 5, dispone che gli intermediari che ricevono proposteassicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi.Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, data evidenza in un'apposita dichiarazione,

    sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.(62) Ai sensi del quale: La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e diinteresse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorit garante della

    concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento perl'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.(63) Il tema del raccordo tra le anzidette authorities posto, da ultimo, dalla disciplina sullacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori dove l'art. 67-septiesdecies, comma 3, deld.lgs. n. 206/2005 attribuisce alle autorit di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e dellaprevidenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di accertare le violazioni alledisposizioni in materia infliggendo le relative sanzioni secondo le procedure rispettivamente applicabili inciascun settore.(64) V. supra, nt. 61.(65) Salvo quanto previsto dall'art. 184 c.a. [su cui v. Tommasini, Sub art. 184, in Il codice delle assicurazioni,

    diretto da Capriglione, con la collaborazione di Alpa e Antonucci, II, 2, Padova, 2007, 219 ss.], tra le sanzionidisciplinari l'Isvap non dispone di una misura cautelare rispetto a comportamenti dell'intermediario che, prima

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    facie, paiono pregiudizievoli per gli assicurati: cfr. Longo, Il sistema delle sanzioni disciplinari nei confronti degli

    intermediari, in Marano-Siri (nt. 40), 314. Sui possibili rimedi esperibili del contraente/assicurato in caso diviolazioni degli obblighi di condotta informativa, v. Landini, L'informativa precontrattuale nei contratti diassicurazione dei rami danni, in Maiano - Sini (nt. 40), 109 ss.(66) Cfr., ad es., la Deliberazione Covip del 21 marzo 2007, recante Istruzioni sugli annunci pubblicitarirelativi alle forme pensionistiche complementari, pubblicata nella G.U. del 28 marzo 2007, n. 73.(67) L'accentuazione della dinamica concorrenziale nell'offerta delle forme pensionistiche complementari,

    operata dal d.lgs. n. 252/2005, sembra idonea a far assurgere alla comparabilit delle offerte anche un rilievoindividuale quale forma di reazione del lavoratore rispetto alle vicende attinenti alla successione tracontratti collettivi, al recesso del datore di lavoro dal contratto collettivo istitutivo di un fondo negoziale, o nelcaso di trasferimento di azienda. Su questi profili, prima del d.lgs. n. 252/2005, v.: Pessi, La previdenzacomplementare, Padova, 1999, 151 ss.; Vianello (nt. 13), 501 ss.; nonch Zampini, Destinatari e sistema dellefonti; Dondi, Le vicende modificative delle fonti istitutive; Pandolfo, Trasferimento e riscatto della posizioneindividuale; Volpe Putzolu, Le forme pensionistiche individuali, tutti in Bessone-Carinci (nt. 3), rispettivamente,246 ss., 293 ss., 316 ss., 457 ss.(68) In tal senso si determinata la Covip rispondendo nel mese di Aprile 2009, ad un quesito (consultabile sulsito dell'autorit) sul trasferimento della posizione individuale da un fondo negoziale ad un altro affermandoche:

    l'art. 14, comma 6, del decreto n. 252/2005 consenta il trasferimento volontario della posizione versouna qualsiasi forma pensionistica complementare, individuale o collettiva, alla quale l'aderente possa aderire, aprescindere dalla natura della forma di provenienza e di quella di destinazione

    .(69) Sul quale, v. Pallini, La

    mobilit

    tra le forme pensionistiche complementari, in Nuove leggi civ. comm.,2007, 782 ss.(70) La condivisibile tendenza a dettare regole uniformi tra le diverse forme pensionistiche complementari hatrovato recente manifestazione anche nel documento recante Disposizioni in materia di comunicazioni agliiscritti, posto in pubblica consultazione dalla Covip il 23 novembre 2009, dove previsto nella parteseconda, Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni uno schema di prospetto funzionale a mettere adisposizione dell'interessato tutti gli elementi utili per ricostruire la determinazione dell'importo liquidato, otrasferito, nei casi di casi di riscatto (totale o parziale), anticipazione della posizione individuale maturata,

    trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, liquidazione in forma capitale nel caso diraggiungimento dell'et pensionabile; laddove, nei casi che comportano la cessazione del rapporto dipartecipazione alla forma pensionistica (trasferimento) o l'uscita dal sistema della previdenza complementare(riscatto totale o liquidazione in forma capitale nell'ipotesi di raggiungimento dell'et pensionabile), previstoche all'interessato sia fornita anche la rendicontazione analitica della sua situazione personale.(71) Montaldi (nt. 53), 841.(72) Pi in generale, sulla

    mobilit

    della posizione individuale del lavoratore all'interno del sistema dellaprevidenza complementare, v. Pallini (nt. 69), 784 ss.

    Utente: Universit!Milano - www.iusexplorer.it - 05.12.2014

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