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Master Class Successioni 2016
Modulo AdvancedProf.ssa Emanuela Navarretta
09 Febbraio 2016
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Argomenti
1. Premessa sugli effetti dei negozi giuridici
2. La Convenzione dell’Aja sul trust e il cammino verso l’atto di destinazione
3. Le difficoltà nella realizzazione della destinazione e separazione: il negozio fiduciario
4. Le figure legali tipiche di separazione patrimoniale e il fondo patrimoniale
5. L’atto atipico di destinazione: la meritevolezza di tutela
6. La meritevolezza nella giurisprudenza
7. Caratteristiche della disciplina e orientamenti giurisprudenziali
8. Problemi aperti
9. Atto di destinazione e trust
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Gli effetti che possono derivare da un negozio giuridico
� Efficacia reale: 1376 c.c.� Efficacia obbligatoria: 1321 c.c.; 1173� Accertamento� NASCE IL BISOGNO DI UN ATTO che realizzi �
destinazione patrimoniale � separazione patrimoniale
� PERCHE’?
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VERSO L’ATTO DI DESTINAZIONE
� Convenzione dell’Aja, 1 luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 � esigenza di una figura che consenta di ottenere risultati simili al trust
� Con l’art. 11 l’Italia si impegna a riconoscere gli effetti dei trust che abbiano le caratteristiche indicate all’art. 2
� Art. 2� atto tra vivi o mortis causa con il quale il costituente pone dei beni
sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
� caratteristiche: � a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
� b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
� c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
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VERSO L’ATTO DI DESTINAZIONE
Art. 11. Il riconoscimento implica quanto meno
� che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale deltrustee, � Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà,
� a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
� b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
� c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
� d) la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi.
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VERSO L’ATTO DI DESTINAZIONE
� Trust costituito in Italia con elementi esterni e soggetto ad una legge straniera
� L’Italia deve garantire almeno la separazione patrimoniale
� Trust costituito in Italia con elementi esterni e scelta della legge italiana
� L’Italia deve garantire almeno la separazione patrimoniale
� Trust costituito in Italia con elementi italiani e scelta della legge straniera (dubbi)
� Trust costituito in Italia con elementi italiani e scelta della legge (non soggetto alla Convenzione, ma esigenza di avere uno strumento anche per il diritto interno)
� Per ottenere l’obiettivo del riconoscimento minimo necessità di trascrivere il trust per garantire il minimo costituito dalla separazione
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Difficoltà di realizzare la separazione patrimoniale
� In origine si ravvisava un binomio inscindibile fra persona fisica-patrimonio
� La teoria dei patrimoni destinati ad uno scopo è alla base del riconoscimento delle persone giuridiche e poi degli enti
� Per ottenere la separazione bisognava creare un nuovo soggetto giuridico, per es. una fondazione. Perché?
� Perché il patrimonio serve nel suo complesso a garantire i diritti dei creditori
� indivisibilità del patrimonio e responsabilità illimitata del debitore
� Perché non si sapeva come imprimere il vincolo� Con un vincolo reale? Ma principio di tipicità dei diritti reali� Con una proprietà peculiare? Noi non abbiamo due proprietà� Con un contratto? Negozio fiduciario, ma vincola solo le parti
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NEGOZIO FIDUCIARIO
Fiducia cum amicotrasferisce un bene ad un amico perché te lo amministri per un periodo e poi te lo restituisca
Fiducia cum creditoretrasferisci un bene con l’obbligo di ritrasferimento in caso di inadempimento
(attenzione al divieto di patto commissorio)
� Rifiuto a ritrasferire � 2932 c.c.
� Inopponibilità ai terzi
� Creditori
� Terzi subacquirenti
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Previsioni legali di specifici patrimoni separati
� Modelli statici: beni vincolati sono inalienabili� Dote � abrogata� 2117 c.c.: fondi speciali per la previdenza e assistenza� Modelli dinamici: beni vincolati sono alienabili ed il vincolo segue il bene
� Il fondo patrimoniale nel diritto della famiglia (artt. 167-171 c.c.)
� Fondi pensione� Fondi comuni di investimento� S.r.l. unipersonale� Patrimoni destinati ad uno specifico affare nell’ambito delle S.p.A., 2447 bis ss.
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Fondo patrimoniale
� Destinazione � per i bisogni della famiglia� Oggetto: 167 c.c. immobili, mobili registrati, titoli di credito (annotazione del vincolo
sui titoli)� Modello dinamico, con cautele
� Art. 169 c.c. alienazione, ipoteca, pegno o altri vincoli� Solo se espressamente consentito nell’atto costitutivo oppure con il consenso di entrambi i genitori
� Comunque, se ci sono minori, con l’autorizzazione del giudice solo per necessità o utilità evidenti
� Forma� Atto pubblico o testamento
� i coniugi per atto pubblico� Un terzo, per testamento, o per atto tra vivi (+ accettazione dei coniugi per atto pubblico)
� Regime dei beni: � proprietà ai coniugi, salva diversa previsione nell’atto� Frutti per i bisogni della famiglia� Amministrazione = alla comunione legale
� Separazione non assoluta� 170 no esecuzione sui beni e sui frutti per debiti che il creditore sapeva essere
stati assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
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Come costruire una regola generale?
� Come rendere il vincolo di destinazione opponibile ai terzi?
� Attraverso lo strumento della trascrizione: legge, 23 febbraio 2006, n. 51 -> Art. 2645 ter
� Come impedire che pregiudichi i creditori?
� Secondo alcuni solo attraverso la revocatoria� Secondo altri anche selezionando la meritevolezzadel vincolo
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La meritevolezza di tutela e la causa dell’atto
� SCOPO � Realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
� Teorie� Meritevolezza = liceità (Ferri sul 1322 c.c.;Schlesinger, Vettori, Patti, Meucci)
� Attuazione di scopi di pubblica utilità, come per la fondazione (Gazzoni)
� Attuazione di scopi di solidarietà (Spada)� Superamento di un giudizio di comparazione fra interesse sacrificato [quello dei creditori] e l’interesse perseguito – Cass., 10/11/2015, n. 22950
� Giudizio di comparazione ma che incide solosull’opponibilità [Nuzzo]
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La meritevolezza di tutela e la causa dell’atto
� A favore dell’equiparazione alla liceità
� Il debitore può anche alienare il bene e lo strumento di tutela è l’azione revocatoria
� Contro l’equiparazione
� Non sono paragonabili il rischio e i costi di un’alienazione a terzi rispetto ad una destinazione
� Gli indici che si evincono dalla norma
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La meritevolezza di tutela e la causa dell’atto
� A favore della lettura che dà autonomia alla meritevolezza� Il riferimento ai disabili detta la cadenza della meritevolezza
� Formulazione più ampia rispetto a quella di persona handicappata di cui alla legge 104/1992
� In senso analogo il termine superiore a quello dell’usufrutto (979 c.c.)
� Due categorie di destinatari� Disabili o P.A. � meritevolezza tipizzata � Enti e soggetti senza qualificazioni specifiche � meritevolezza va
provata. � Con quale criterio?
� Più convincente il criterio della solidarietà che dà all’atto anche una causa � La solidarietà bilancia il sacrificio per i creditori, salvo la revoc.
� Causa solidaristica giustifica l’atto� Se l’interesse manca ad initio � nullità
� Se l’interesse viene a mancare in via successiva � risoluzione
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Meritevolezza nella giurisprudenza
� Solidarietà� A favore del beneficiario di un’amministrazione di sostegno disabile� A favore dei minori nell’ambito di un accordo sulla separazione fra coniugi (Trib.
Reggio Emilia, 30 novembre 2006; Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007)� Contro atti non meritevoli:
� Trib. Vicenza, 31 marzo 2011� vincolo a favore dei creditori sussistenti al momento della conclusione dell’atto; il giudice
lo considera inopponibile ai creditori successivi per difetto di meritevolezza
� Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014� vincolo per le esigenze abitative della figlia sino ai 40 anni: immeritevole
� Liceità� Trib. Lecco, 26 aprile 2012
� Vincolo di destinazione a favore della par condicio creditorum e contro la distrazione dei beni
� con la trascrizione si rende conoscibile la crisi, si salvaguardia il patrimonio da atti di distrazione, e si evita che alcuni creditori (segnatamente gli istituti di credito), possano avvantaggiarsi rispetto ad altri, grazie alle informazioni facilmente acquisibili dagli stessi nell’ambito della propria attività professionale.
� Trib. Verona, 13 marzo 2012� vincolo di destinazione a favore dei creditori per evitare un’aggressione disordinata dei
valori aziendali e consentire un’equa distribuzione degli effetti dell’insolvenza; il giudice ne riconosce la validità e nega il concordato
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DISCIPLINA DELL’ART. 2645 TER
� Oggetto �beni immobili e beni mobili registrati� Beni necessari a garantire l’opponibilità ai terzi tramite la trascrizione
� Creditori� Aventi causa
� Soggetti� Conferente � Destinatario: DESTINAZIONE DINAMICA� Beneficiario
� non c’è bisogno del suo assenso (contratto a favore di terzo) � non può essere il conferente (autodestinazione), in tal caso resta imprescindibile
avvalersi del negozio fiduciario
� E’ ammissibile la DESTINAZIONE STATICA?� Trib. Reggio Emilia, n. 1780 del 2012 esclude la destinazione statica
� argomenti testuali: riferimento al conferente
� Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013 � Argomenti testuali: riferimento al conferente; beni conferiti; azione anche quando
conferente morto� Argomento sistematico: in riferimento all’art. 2740 c.c.
� Dipende da come si intende la meritevolezza� Se mera liceità � ha senso l’interpretazione restrittiva� Se solidarietà � non è da escludere la destinazione statica, purché non sia
autodestinazione.
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DISCIPLINA DELL’ART. 2645 TER
� Forma � atto pubblico � Ad substantiam o ad regularitatem?
� Tipologia di atti� Inter vivos: unilaterale o bilaterale� Mortis causa? Contra: Trib. Roma, 18 maggio 2013: - testamento, a differenza di
quanto avviene nella fondazione, nel fondo patrimoniale e nella legge sul trust, non è indicato
� Durata� Vita del beneficiario
� Si tende ad escludere la possibilità di applicarla ai nascituri concepiti e non (riserva di legge di cui all’art. 1 c.c.)
� A favore del minore non necessita dell’autorizzazione di cui all’art. 320 c.c.
� Novant’anni
� Separazione piena� Beni e frutti impiegati per la realizzazione del fine� Pignorabili solo per debiti correlati con il fine, salvo il 2915, comma 1°, c.c.
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Problematiche aperte
� I beni sottoposti al vincolo di destinazione entrano nella successione e sono sottoposti al regime familiare del gestore?� Entrano con il vincolo di destinazione impresso� Non entrano
� Cosa accade in caso di impiego per finalità diverse dalla destinazione?� Atti inefficaci� Natura dell’azione a tutela della destinazione e poteri del giudice
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Atto di destinazione e trust
� Appena introdotto venne considerato la risposta dell’ordinamento italiano al trust� Trib. Brindisi, 28 marzo 2011
� se si escludono differenze marginali, i due istituti tendono a coincidere quanto ai loro tratti salienti
� L’art. 2645 ter risolve una serie di problemi che erano stati sollevati dalla Convenzione dell’Aja� La trascrivibilità� L’opponibilità ai terzi
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Atto di destinazione e trust
� In realtà i due istituti non coincidono� L’atto pubblico dell’atto di destinazione vale anche per il trust, per il quale
la Convenzione prevedeva solo la forma scritta?� Come regolarsi rispetto all’atto mortis causa ammesso per il trust e negato
per l’atto di destinazione?� Durata non sempre coincide con quella prevista per i trust� E’ ammissibile un trust su beni mobili non registrati� L’incidenza su successione e regimi patrimoniali
� L’art. 2645 ter è una nuova norma interna imperativa ex art. 15 della Convenzione dell’Aja e non derogabile da un trust?
� A mio parere date le differenze fra i due istituti � La Convenzione dell’Aja regola i trust con elementi di estraneità e
garantisce gli elementi di cui all’art. 11 applicando norme straniere� In caso di trust interno o di trust che sceglie la legge italiana la disciplina
non può che essere quella dell’art. 2645 ter
� La distanza può colmarsi sul piano interpretativo.� Rispetto all’atto mortis causa� Rispetto al rapporto con la disciplina successoria e del diritto di famiglia� Rispetto all’azione verso i terzi acquirenti