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MASTRO MILITARI new - casadiritto.it · suoi lavoratori, garanti concreti della presenza dello...

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Anno XVII - n. 2 - FEBBRAIO 2015 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB www.nuovogiornaledeimilitari.com E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO Giornale dei Militari Il nuovo w ww ww w . .n nu uo ov vo og gi io or rn na al le ed de ei im mi il li it ta ar ri i. .c co om m i in nf fo o@ @n nu uo ov vo og gi io or rn na al le ed de ei im mi il li it ta ar ri i. .c co om m t te el l. . 0 06 6 - - 4 44 43 36 60 04 43 32 2 - - v vi ia a P Pa al le es st tr ro o 7 78 8 - - 0 00 01 18 85 5 R Ro om ma a CAMPAGNA ABBONAMENTO 2015 DIRITTI COSTITUZIONALI Lettera al Presidente della repubblica Sergio Mattarella Egregio Presidente, abbiamo ascoltato ma anche letto con attenzione il discorso da Lei tenuto in occasione del Suo inse- diamento a Presidente della Repubblica, durante il quale Lei ha evidenziato con chiarezza l’esigenza di di un ancoraggio costante alla nostra Costituzione. Ci piace sottolineare alcuni passaggi del Suo in- tervento: “La strada maestra di un Paese unito è quella che indica la nostra Costituzione, quando sottolinea il ruolo delle formazioni sociali, corollario di una piena partecipazione alla vita pubblica….” “Condizione primaria per riaccostare gli italiani alle istituzioni è intendere la politica come servizio al bene comune, patrimonio di ognuno e di tutti….” “E’ necessario ricollegare a esse quei tanti nostri concittadini che le avvertono lontane ed estranee…” “La democrazia non è una conquista definitiva ma va inverata continuamente, individuando le formule più adeguate al mutamento dei tempi..” “La garanzia più forte della nostra Costituzione consiste, peraltro, nella sua applicazione. Nel viverla giorno per giorno…” Ma in modo particolare laddove Lei afferma che: Sussiste oggi l’esigenza di confermare il patto costituzionale che mantiene unito il Paese e che riconosce a tutti i cittadini i diritti fondamenta- li e pari dignità sociale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza…” Ebbene, non solo sottoscriviamo quanto da Lei af- fermato, ma auspichiamo che questo monito diventi nei prossimi mesi, la base di discussione politica per- ché si affermino pienamente, anche nelle Forze Ar- mate, i principi costituzionali. E ci riferiamo in particolare al dibattito parlamen- tare che si sta sviluppando intorno alla Riforma della rappresentanza militare che, alla luce del recente e significativo intervento della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), in materia di diritti associati- vi/sindacali, impone al nostro Paese un approccio legislativamente adeguato, riformista e nell’ottica di un processo di rinnovamento da troppo tempo atte- so dai cittadini militari. Siamo consapevoli che La sua nomina a Presiden- te della Repubblica cade in un momento difficilissi- mo per il Paese, con una crisi economica che ha pe- sato e pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti e sulle fasce più deboli della popolazione, colpite dalla disoccupazione, dalla precarietà, dall’emergenza abi- tativa, dal taglio costante e continuo dei servizi pub- blici Ma proprio per la delicatezza della situazione po- litico-economica che stiamo attraversando, il tema dei DIRITTI acquista una sua valenza particolare. Non possiamo non sottolineare come le scelte po- litiche che hanno riguardato finora il Settore e i suoi lavoratori, garanti concreti della presenza dello Stato sul territorio, abbiano di fatto svuotato di con- tenuto le intenzioni dei padri costituenti e disatteso norme e trattati internazionali. Pertanto confidiamo che questa Repubblica che Lei si appresta a presiedere e garantire, sappia final- mente dare attuazione all’art. 52 della costituzione, laddove afferma che “L’ordinamento delle Forze ar- mate si informa allo spirito democratico della Re- pubblica”. TFS: con l’uscita anticipata slitta il pagamento della buonuscita a pag. 6 PENSIONI DEL COMPARTO Conviene rimanere o andare in pensione? a pag. 4 CAMPAGNA ABBONAMENTI 2 0 1 5 La forza dell’informazione indipendente SOSTENETECI! AMIANTO Accordo Difesa- Inail sulla prevenzione del rischio a pagina 2 RAPPRESENTANZA MILITARE Tra conservatorismo e contraddizioni a pagina 7 ALLOGGI MILITARI Vuoto legislativo da colmare a pagina 11 SENTENZE Equo indennizzo: la mancata concessione deve essere adeguatamente motivata a pagina 12 CIRCOLARE PERSOMIL Cessazione anticipata dal servizio a domanda a pagina 14
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Anno XVII - n. 2 - FEBBRAIO 2015 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCBwww.nuovogiornaledeimilitari.com E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

PERIODICOMENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO

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CAMPAGNA

ABBONAMENTO

2 0 1 5

DIRITTI COSTITUZIONALILettera al Presidente della repubblica Sergio

MattarellaEgregio Presidente,abbiamo ascoltato ma anche letto con attenzione

il discorso da Lei tenuto in occasione del Suo inse-diamento a Presidente della Repubblica, durante ilquale Lei ha evidenziato con chiarezza l’esigenza didi un ancoraggio costante alla nostra Costituzione.

Ci piace sottolineare alcuni passaggi del Suo in-tervento:

“La strada maestra di un Paese unito è quella cheindica la nostra Costituzione, quando sottolinea ilruolo delle formazioni sociali, corollario di una pienapartecipazione alla vita pubblica….”

“Condizione primaria per riaccostare gli italianialle istituzioni è intendere la politica come servizio albene comune, patrimonio di ognuno e di tutti….”

“E’ necessario ricollegare a esse quei tanti nostriconcittadini che le avvertono lontane ed estranee…”

“La democrazia non è una conquista definitiva mava inverata continuamente, individuando le formulepiù adeguate al mutamento dei tempi..”

“La garanzia più forte della nostra Costituzioneconsiste, peraltro, nella sua applicazione. Nel viverlagiorno per giorno…”

Ma in modo particolare laddove Lei afferma che:“Sussiste oggi l’esigenza di confermare il pattocostituzionale che mantiene unito il Paese e chericonosce a tutti i cittadini i diritti fondamenta-li e pari dignità sociale e impegna la Repubblicaa rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà el’eguaglianza…”

Ebbene, non solo sottoscriviamo quanto da Lei af-fermato, ma auspichiamo che questo monito diventinei prossimi mesi, la base di discussione politica per-

ché si affermino pienamente, anche nelle Forze Ar-mate, i principi costituzionali.

E ci riferiamo in particolare al dibattito parlamen-tare che si sta sviluppando intorno alla Riforma dellarappresentanza militare che, alla luce del recente esignificativo intervento della CEDU (Corte europeadei diritti dell’uomo), in materia di diritti associati-vi/sindacali, impone al nostro Paese un approcciolegislativamente adeguato, riformista e nell’ottica diun processo di rinnovamento da troppo tempo atte-so dai cittadini militari.

Siamo consapevoli che La sua nomina a Presiden-te della Repubblica cade in un momento difficilissi-mo per il Paese, con una crisi economica che ha pe-sato e pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti esulle fasce più deboli della popolazione, colpite dalladisoccupazione, dalla precarietà, dall’emergenza abi-tativa, dal taglio costante e continuo dei servizi pub-blici

Ma proprio per la delicatezza della situazione po-litico-economica che stiamo attraversando, il temadei DIRITTI acquista una sua valenza particolare.

Non possiamo non sottolineare come le scelte po-litiche che hanno riguardato finora il Settore e isuoi lavoratori, garanti concreti della presenza delloStato sul territorio, abbiano di fatto svuotato di con-tenuto le intenzioni dei padri costituenti e disattesonorme e trattati internazionali.

Pertanto confidiamo che questa Repubblica cheLei si appresta a presiedere e garantire, sappia final-mente dare attuazione all’art. 52 della costituzione,laddove afferma che “L’ordinamento delle Forze ar-mate si informa allo spirito democratico della Re-pubblica”.

TFS: con l’uscitaanticipata slitta il pagamentodella buonuscita

a pag. 6

PENSIONI DEL COMPARTOConviene rimanere o andare in pensione?

a pag. 4

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015La forza dell’informazione indipendenteSOSTENETECI!

AMIANTOAccordo Difesa- Inailsulla prevenzione del rischio

a pagina 2

RAPPRESENTANZA MILITARETra conservatorismoe contraddizioni

a pagina 7

ALLOGGI MILITARIVuoto legislativo da colmare

a pagina 11

SENTENZEEquo indennizzo: la mancataconcessione deve essereadeguatamente motivata

a pagina 12

CIRCOLARE PERSOMILCessazione anticipatadal servizio a domanda

a pagina 14

Il Ministero della Difesa hafirmato recentemente un ac-cordo con l’Istituto Naziona-

le per l’Assicurazione contro gliInfortuni sul Lavoro (INAIL) perla sicurezza dei lavoratori delMinistero Difesa. L’intesa, sotto-scritta per l’A.D. dal SegretarioGenerale DNA gen. Enzo Stefa-nini e per l’INAIL dal suo Presi-dente Massimo De Felice, mirain particolare alla prevenzionedai rischi della esposizione allefibre di amianto aerodispersenei diversi siti in cui sono allo-cati Enti, Distaccamenti e Re-parti delle FF.AA., ma è mirataanche a diffondere la culturadella salute e sicurezza nei luo-ghi di lavoro attraverso:

- la dednizione di soluzioniinerenti problematiche tecnichedi igiene del lavoro aaraverso lapartecipazione a riunioni, dibat-titi, gruppi e commissioni di la-voro;

- studi – in particolare nelseaore del rischio biologico, dsi-co, chimico – e approfondimentiin materia di promozione dellasalute ed igiene sanitaria e indu-striale anche aaraverso appositisopralluoghi;

- predisposizione di materia-le informativo, pubblicazioniscientidche e linee guida opera-tive per la manipolazione, la bo-nidca e lo smaltimento diamianto;

- individuazione, e la realiz-zazione, di percorsi formativiper l’applicazione di correae mi-sure di igiene del lavoro in ar-monia con le linee guida elabo-rate.

INAIL fornirà all’Ammini-strazione assistenza e supportospecialistico in ordine alle pro-blematiche tecniche di igiene esicurezza del lavoro, avvalendosiper questo del proprio laborato-rio abilitato ad effettuare analisisull’amianto. Le modalità opera-tive sono affidate a un “Comita-to paritetico di coordinamento”,composto da tre rappresentantiper ciascuna delle Parti, che pre-disporrà i piani semestrale e an-nuali delle attività e dei progetti,delineando gli indirizzi tecnici eorganizzativi, la programmazio-ne, le procedure di monitorag-gio dell’andamento delle attività.

La federazione lavoratoripubblici FLP Difesa, in una no-ta ricorda però che già qualcheanno fa, era il 2011, “”C’era sta-ta un’altra lodevolissima inizia-

tiva, e proprio in materia di pre-venzione al rischio amianto”. Cisi riferisce al progetto denomi -nato “Studio degli indicatori perle patologie asbesto nell’ambitodelle categorie lavorative delleForze Armate”, coordinato daun Comitato Tecnico Scientifi-co presieduto dal Prof. F. Tomeidell’Università “La Sapienza” diRoma, basato su di un campio-ne rappresentativo di 1000 sog-getti opportunamente selezio-

nati fra il personale civile e mi-litare (su questa stessa pagina,le slide e la nota DIFESANdell’epoca).

Lo studio, unico nel suo ge-nere e avviato il 21.02.2011,avrebbe dovuto coinvolgere, subase volontaria tramite consen-so informato, circa mille lavora-tori, civili e militari, con etàuguale o superiore a 40 anni,che sarebbe stato sottoposto adaccertamenti sanitari presso le

strutture mediche in Roma conspese a carico di DIFESAN.“Una iniziativa, dunque, affermaFLP Difesa, estremamente impor-tante, anche perché avrebbe con-sentito un monitoraggio delle si-tuazioni legate alla problematicadell’amianto nelle varie aree di at-tività e di lavoro del MD. Ci chie-diamo: che fine ha fatto questainiziativa? Lo studio è stato porta-to avanti? Quali le risultanze equali gli effetti pratici sul piano

della prevenzione della patologia?Buio fitto all’orizzonte!

Abbiamo cercato di avere del-le risposte al riguardo (su questapagina, pubblichiamo lq nostranota del 2014), ma invano. Que-sto studio sembra dissolto nel nul-la: non sarebbe allora il caso diinformare i lavoratori e le OO.SS,atteso che le stesse sono state allo-ra coinvolte (riunione del16.06.2011 con il Comitato Tecni-co Scientifico) ?”“.

2 � AMIANTO GiornaledeiMilitariIl nu

ovo

| FEBBRAIO 2015 |

Accordo Difesa-Inailsulla prevenzione dal rischio amianto

Obiettivo dell’intesa - firmata dal presidente dell’Istituto, MassimoDe Felice, e dal generale Enzo Stefanini - è la promozione di so-luzioni in materia di prevenzione con particolare attenzione ai ri-schi da esposizione a fibre di amianto aerodisperse nell’ambitodi siti, ambienti e aeromobili dei reparti delle Forze armate

Il sottosegretario ROSSI - nella seduta della commissione Difesadel Senato del 14 gennaio scorso, ha risposto all’interrogazionen. 3-01501, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa alle

quote di partecipazione all’Ente circoli della Marina.Testo dell’in-terrogazione

Come è noto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha costi-tuito l’ente “Circoli della regia marina” e ne ha approvato il rela-tivo statuto; lo statuto è stato successivamente modificato daldecreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83,dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986,dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, n.299, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre1962, n. 1856, nonché dai decreti ministeriali del 5 luglio 1971 edel 24 febbraio 1982.

<<Lo statuto – sottolineano i firmatari dell’interrogazione - hadisposto, per tutti gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare inservizio, l’assunzione della qualità di soci ordinari e l’obbligo del ver-samento di una quota sociale mensile in funzione del grado, da 4,50euro per i sergenti a 18 euro per gli ammiragli, a prescindere dall’ap-porto di protezione sociale ottenuto;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248,abrogando il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha annullato l’at-to costitutivo e lo statuto dell’ente “Circoli della regia marina”>>.

Considerato che: l’art. 1833 del codice dell’ordinamento milita-re di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l’art. 465 deltesto unico dei regolamenti in materia di ordinamento militare dicui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,nel rinnovellare la disciplina degli interventi di protezione socialea favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei lorofamiliari prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 23 dicembre1993, n. 559, e successivi atti discendenti, hanno espressamente di-sposto la classificazione e la modalità di gestione degli organismidi protezione sociale nell’ambito delle forze armate, tra cui espres-samente i circoli, senza prevedere nessuna forma generalizzata eastratta di quota sociale, a parere degli interroganti, sia pure in as-senza di abrogazione espressa, le successive modificazioni intro-dotte allo statuto dovrebbero seguire gli effetti dell’atto originariodel 1937. Pertanto chiedono al Ministro della Difesa: “ Quale indi-rizzo intenda adottare al fine di consentire l’applicazione della vo-

lontà del legislatore eliminando qualunque quota; inoltre se non ri-tenga opportuno rendere pubbliche le entrate e le uscite delle quotesociali dell’ente Circoli della Marina relative all’ultimo quadriennio”.

Ha risposto all’interrogazione il sottosegretario alla Difesa Do-menico Rossi il quale ha precisato che: “I contenuti del regio decre-to n. 1935 del 1937 risultano, di fatto, recepiti negli articoli 1829 e1830 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell’ordi-namento militare). In base alle citate disposizioni, infatti, il vigenteimpianto organizzativo della promozione del benessere del personalerisulta strutturato su due pilastri costituiti, rispettivamente, dagli or-ganismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale,interamente finanziati con fondi dell’amministrazione e assoggettatialle norme di contabilità dello Stato), e dagli enti che svolgono attivi-tà culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di apparte-nenza (cui appartiene l’Ente circoli della Marina e che sono finanzia-ti anche con i contributi degli iscritti, nonché dotati di ampia auto-nomia giuridica, gestionale e contabile), che perseguono, peraltro, fi-nalità ulteriori rispetto ai primi, quali la rappresentanza a livello na-zionale e internazionale”.

<< Sulla base di queste considerazioni, ha detto ROSSI, la succes-siva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937, disposta dal de-creto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, risulta averepertanto un mero valore ricognitivo e non determina l’abrogazionedell’Ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collo-cazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal Codicedell’ordinamento militare.

Con riferimento, quindi, all’opportunità di rendere pubbliche leentrate e le uscite delle quote sociali dell’Ente circoli della Marina re-lative all’ultimo quadriennio rileva che ogni socio ha diritto di pren-dere visione dei bilanci e della documentazione contabile sia del cir-colo di appartenenza che dell’Ente circoli; inoltre, il bilancio consun-tivo dell’ente è inviato annualmente alla Corte dei conti per il con-trollo volto a verificare la legittimità e la regolarità delle attività.

La trasparenza – ha concluso il sottosegretario, è pertanto assi-curata da tutti i mezzi che lo statuto mette a disposizione dei soci(come la facoltà di presentare proposte, censure, osservazioni, ancheattraverso reclami scritti al consiglio direttivo), e garantita, altresì,anche ai soggetti terzi cui la legge attribuisce poteri di controllo e divigilanza>>.

Il governo risponde ad una interrogazione del M5SEnte Circoli della Marina: quote e trasparenza dei bilanci

| FEBBRAIO 2015 |

L’ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “exretributivi puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al

31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione“retributiva” e la quota pro-rata “C-contributiva”. In particolare, sistabilisce che per tutti i lavoratori “ex retributivi puri” l’assegno dipensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata)non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchiosistema retributivo.

C’è da dire che la riforma Fornero consentiva agli operatori delcomparto sicurezza e difesa “ex retributivi puri” non solo diaggiungere alla quota “retributiva” di pensione anche la quota “C” pro-rata dal 01.01.2012 (come per il resto dei lavoratori), ma anche, qualorarimasti in servizio sino al limite ordinamentale, anche il c.d.moltiplicatore X5[1] di cui all’art. 3 comma 7 del d. lgs n. 165/1997(polizie civili e, per opzione GDF e CC) o il ricalcolo del trattamentopensionistico con il coefficiente legato all’età alla fine dell’ausiliaria(Forze Armate e, per opzione, GDF e CC). Una circostanza particolareche rendeva, per i soggetti in questione, molto conveniente rimanerein servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale.

Quindi, per tutti gli operatori del comparto “ex retributivi” che hannogià maturato la “massima anzianità contributiva” dell’80% al31.12.2011, il calcolo è presto fatto: la quota “C” e l’eventualericonoscimento del moltiplicatore X5 (o dei benefici previdenzialidell’ausiliaria)spariscono, ovvero dal 01.01.2015 non verranno piùriconosciuti.

Mentre per tutti gli operatori del comparto “ex retributivi” cheraggiungonola “massima anzianità contributiva” dell’80% dopo01.01.2012, applicando alla lettera il comma 707, si dovrà calcolare lapensione secondo due sistemi:quello misto (retributivo sino al31.12.2011 e contributivo pro-rata dal 01.01.2012) e quello “retributivopuro” sino al raggiungimento (si badi bene solo “ipoteticamente”) dellamassima anzianità contributiva 80% perpoi applicare quello menofavorevole. Un’applicazione che penalizzerebbe in maniera a mio avvisoingiustificata ed irragionevole il personale del comparto che haraggiunto la massima anzianità contributiva dell’80% dopo il 31.12.2011ed è stato costretto (dalla riforma Fornero) a rimanere in servizioalmeno sino al raggiungimento dei 35 anni di servizio effettivo (40 dicontribuzione utile).Con queste modifiche, infatti, questi soggetti sonocostretti (senza facoltà di scelta al contrario di chi ha maturato l’80%prima del 31.12.2011) a lavorare più a lungo senza ricevere nessunbeneficio pensionistico dopo il raggiungimento (ipotetico) del 80%. E’forse il caso che l’INPS in sede di applicazione della legge di stabilità2015, ne tenga conto.

Quindi, a seguito delle novità introdotte dall’ultima legge di stabilità,per gli operatori del comparto “ex retributivi puri”risulta molto menoconveniente rimanere in servizio(soprattutto se ha già acquisito ognitipo di diritto economico: promozioni, assegni di funzione,omogeneizzazioni, ecc.),atteso che si pagano contributi che nonproducono effetti sul trattamento pensionistico e che l’unico sostanzialebeneficio rimasto è quello relativo al TFS,per effetto degli anni in piùdi lavoro e, solo se si va in pensione per limiti di età[2], dell’eventualeapplicazione della c.d. “maggiorazione del 15% ex sei scatti”[3]. Per dareun idea, per un Luogotenente, stiamo parlando di 1.700,00 ¬ in più perogni anno di contribuzione e di circa 10.000,00 € per la maggiorazionedel 15%, sulla buonuscita.

Per tutti coloro che sono (e già erano prima della riforma Fornero) inregime “misto” o “contributivo puro” (non interessati dalle novitàintrodotte con l’ultima legge di stabilità),rimane, comunque, convenienterimanere in servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale,sia dal punto di vista del TFS che del trattamento pensionistico.

Rimangono comunque dubbi sulla costituzionalità delle modificheintrodotte dall’ultima legge di stabilità, atteso che la stessa potrebbeviolare due principi in precedenza presi in considerazione dalla CorteCostituzionale:

1) la corrispondenza e la proporzionalità tra il trattamentopensionistico ed i contributi versati;

2) l’affidabilità del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo asituazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Ci sarannoprobabilmente ricorsi, anche se, visti le recenti sentenze della CorteCostituzionale sul congelamento stipendiale e la costituzionalizzazionedel pareggio di bilancio, i risultati sono tutt’altro che scontati.

Intanto, nelle more dell’emanazione delle circolari attuative, l’INPS(mex. 211/2015) ha disposto che la liquidazione delle pensioni deilavoratori ex INPDAP “ex retributivi puri” venga liquidato(provvisoriamente[4]), indicando nei provvedimenti di liquidazione ladicitura“In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto perl’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, lapresente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.

La legge di stabilità ha altresì previsto che il divieto di cumulo siapplica anche ai lavoratori già in quiescenza,fatto che comporta ilricalcolo “in pejus” del trattamento pensionistico già liquidati e già ingodimento, con la soppressione della quota “C” e dell’eventuale“moltiplicatore X5 ed ilrecupero,con effetto retroattivo a partire allamensilità di gennaio 2015, dei relativi importi eventualmente giàpercepiti. Per cui, occhio al cedolino!

(*) Delegato Co.Ce.R. – Guardia di Finanza.

__________

[1] In sostanza l’ultimo anno di contribuzione viene moltiplicato percinque, ovvero ai fini del calcolo della quota contributiva è come si fosselavorato per altri 5 anni.

4 � GiornaledeiMilitariIl nu

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Pensioni del comparto Difesa e SicurezzaConviene rimanere o andare in pensione?Ex “retributivi” già in quiescienza: occhio al cedolino!

Gli effetti della Legge di stabilità 2015

� � di Gianluca TACCALOZZI (*)

SEGUE A PAGINA 5| FEBBRAIO 2015 |

[2] O almeno a meno di sei mesi da quella data, per effetto dell’arro-tondamento all’anno consentito per il calcolo del TFS.

[3] Il beneficio dei “sei scatti” ovvero della maggiorazione del 15% siacquisisce solo se si va in pensione per inabilità, decesso o per limiti dietà.

[4] Senza precisare come (con o senza le nuove regole). C’è quindi daaspettarsi un’applicazione diversa tra i vari Reparti e le varie DirezioniProvinciali dell’INPS.

IL MESSAGGIO DELL’INPS

Messaggio Inps 211/2015 Sulla Gazzeaa Ufciale n. 300 del 29 dicem-bre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 di-cembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modidcato, integrandolo,l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modidcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordina-to dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modidcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, allaluce delle modidche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a

decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anziani-tà è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importocomplessivo del traaamento pensionistico non può eccedere quello chesarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigentiprima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, aidni della determinazione della misura del traaamento, l’anzianità contri-butiva necessaria per il conseguimento del diriao alla prestazione, inte-grata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento deldiriao e la data di decorrenza del primo periodo utile per la correspon-sione della prestazione stessa”.

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggeai iscriai al-l’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o su-periore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativaalle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata se-condo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative rela-tive all’applicazione della norma in oggeao, i traaamenti pensionisticispeaanti ai predeai soggeai ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devo-no essere liquidati in via provvisoria. Sarà cura delle Sedi informare gliinteressati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al dne diprocedere alla ricostituzione d’ufcio delle pensioni provvisoriamente li-quidate. A tale dne, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone chesia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “Inconsiderazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’aauazionedell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presenteliquidazione è da considerarsi provvisoria

ALLOGGI � 5GiornaledeiMilitariIl nu

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SEGUE DA PAG. 4

La previdenza per i dipendenti pubbliciEliminazione della penalità per pensione anticipata, incrementi legati alla speranza di vita, sistemadi calcolo contributivo della pensione e suoi “effetti collaterali” all’esame dell’esperto questo mese

Pensioni conviene rimanere o andare in pensione?

PPEENNSSIIOONNEE AANNTTIICCIIPPAATTAA

È vero Qe la legge di stabilità2015 ha eliminato la penalitàrelativa ai titolari di pensioneanticipata?

È così. Ecco nel dettaglio comestanno le cose. Sul fronte dellapenalizzazione di chi va in pensioneprima dei 62 anni di età il comma 113della legge n. 190 del 23 dicembre 2014(legge di stabilità 2015) lancia unascialuppa di salvataggio nel senso chela penalizzazione in questione nonscatta a favore di chi matura ilprevisto requisito contributivo entro il31 dicembre 2017.

Per coloro che perfezioneranno ilpredetto requisito successivamenteresta la tagliola della penalizzazioneconsistente nella riduzione di un puntopercentuale per gli anni 60 e 61 e didue punti percentuali per gli anni dianticipo rispetto ai 60 anni di età.

Anche qui però per la nonapplicazione della penalizzazione lavicenda sta nei seguenti termini. Lapredetta anzianità contributiva devederivare esclusivamente da prestazioneeffettiva di lavoro, includendo i periodidi astensione obbligatoria per

maternità, per l’assolvimento degliobblighi di leva, per infortunio, permalattia e di cassa integrazioneguadagni ordinaria. La legge n.125/2013 di conversione del decretolegge n. 101 del 31 agosto 2013 (invigore dal 31 ottobre 2013) haallungato tale elenco con i seguentialtri periodi (coperti da contribuzionefigurativa) di astensione dal lavoro perla donazione di sangue e diemocomponenti, come previsto dall’art.8, comma 1, della legge n. 219 del 21ottobre 2005, e per i congedi parentalidi maternità e paternità stabiliti daltesto unico di cui al decreto legislativon. 151 del 26 marzo 2001. Rientrano,inoltre, nella valutazione i periodiassicurativi derivanti da riscattosecondo l’art. 13 della legge n.1338/1962 (contribuzione omessa ecolpita dalla prescrizione); i periodi dieffettiva contribuzione derivanti datotalizzazione estera; il congedomatrimoniale; le ferie; i permessiretribuiti; i congedi e permessi perhandicap (art. 33 della legge n.104/1992).

A questi fini, quindi, continuano anon venire considerati i periodi dicassa integrazione straordinaria, dimobilità, i contributi volontari, quelli

per il riscatto del corso legale di laureae i contributi figurativi perdisoccupazione indennizzata.

INCREMENTI LEGATI ALLA SPERANZA DI VITASi chiede di conoscere gli

incrementi legati alla speranza divita per l’accesso al pensionamentoanticipato nel 2016. Nel 2013 taliincrementi sono stati di tre puntipercentuali.

Secondo quanto disposto dal decretoin data 16 dicembre 2014, adottato dalRagioniere generale dello Stato diconcerto con il direttore generale dellepolitiche previdenziali e assicurative(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2014), a decorreredal 1° gennaio 2016, l’incrementolegato alla speranza di vita sarà di 4mesi. Questo significa che perl’ottenimento della pensione anticipataoccorre possedere i seguenti requisiticontributivi dal 2016: 42 anni e 10 mesiper gli uomini e 41 e 10 mesi per ledonne.

CALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONESecondo la manovra previdenziale

Fornero per i contributi riferiti dal

1° gennaio 2012 scatta il sistema dicalcolo contributivo. Con questanorma stranamente chi aveva giàraggiunto l’anzianità massima per lapensione aveva un vantaggio. In chetermini la legge di stabilità 2015 hacorretto questo meccanismo?

In effetti con quanto previstodall’art. 1, commi 707 e 708, della leggen. 190 del 23 dicembre 2014 (legge distabilità 2015) si evita che il predettovantaggio economico possa verificarsi.

Ecco come. Viene stabilito che inogni caso l’importo complessivo deltrattamento pensionistico non puòeccedere quello che sarebbe statoliquidato con l’applicazione delleregole di calcolo vigenti prima dellamanovra Fornero, cioè vigenti al 31dicembre 2011, computando ai finidella misura del trattamentopensionistico l’anzianità contributivanecessaria per il conseguimento deldiritto alla prestazione pensionistica,integrata da quella eventualmentematurata tra la data delconseguimento del diritto e quella didecorrenza del primo periodo utile.

Questo limite si applica a tutti itrattamenti pensionistici, compresiquelli già liquidati prima del 1°gennaio 2015.l

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I l personale difesa-sicurezza esoccorso pubblico esce inden-ne dalla Riforma previdenziale

Fornero ma non dallo sliaamentodei termini di pagamento dellabuonuscita. Chi lascia il lavoronel 2015 dovrà aaendere in media12 mesi e 90 giorni per oaenere laprima rata del TFS, mentre sino al2011 bastavano 105 giorni. A far-ne le spese, però, sono sopraauaocoloro che si dimeaono dal servi-zio prima di aver raggiunto i limi-ti ordinamentali o, se diversi, i re-quisiti per la pensione di vec-chiaia: per loro l’aaesa è di 27mesi prima di conseguire la primatranche. E se l’importo e superio-re a 50mila euro la seconda rataarriverà dopo altri 12 mesi.

Il vecchio limite di 105 giornisi applica solo in caso di cessazio-ne dal servizio per inabilità o perdecesso del dipendente. La regolastandard, cioè le cessazioni - vo-lontarie o d’ufficio - in caso diraggiungimento del limite ordina-mentale per la permanenza in ser-vizio (che di regola coincide conl’età pensionabile di vecchiaia, i65 anni per intenderci) chiedeun’attesa ora di 12 mesi + 90giorni. Non poco considerandoche sino al 2011 l‘asticella era di105 giorni.

Dimissioni volontarieL’attesa è invece di24 mesi +

90 giorni in caso di dimissionivolontarie prima del compimentodell’età ordinamentale per il ser-vizio. Occhio dunque al calenda-rio. Chi vuole uscire con la pen-sione di anzianità dovrà attende-re un anno in piu’ per ottenere laprima tranche della liquidazione.Si tratta in particolare dei lavora-tori del comparto difesa e sicu-rezza che escono nel 2015:

1) con un’età di almeno 57 an-ni e tre mesi ed un’anzianitàcontributiva di 35 anni;

2) con 40 anni e 3 mesi di an-zianità contributiva intervenutaprima del raggiungimento del li-mite ordinamentale previsto perla qualifica o grado rivestito odei requisiti anagrafici previstiper la pensione di vecchiaia sedifferenti.

Le eccezioni. I termini sonopiu’ morbidi solo se il diritto apensione sia stato raggiunto pri-ma del 13 Agosto 2011 (31 dicem-bre 2011 in caso di perfeziona-mento di 40 anni di contributi),circostanza comunque remota. Intal caso il termine di pagamento,come si vede dalla tabella, restadi 6 mesi. Con la Circolare Inps73/2014 si è precisato che lo stes-so termine di sei mesi vale anchenel caso in cui l’iscritto abbiaraggiunto entro il 31 dicembre2011 l’aliquota massima dell’ot-tanta per cento della retribuzione

pensionabile, a condizione che i53 anni e 3 mesi siano compiutientro il 31 dicembre 2013. Se, in-vece, la predetta età (da adeguarealla speranza di vita (1)a decor-rere dal 2016) è compiuta dopo il31 dicembre 2013 il termine dipagamento è di 12 mesi in quan-to i requisiti per il pensionamen-to sono conseguiti dal 2014.

La rateizzazione del TfsLe cattive notizie non finisco-

no qui. Chi ha maturato i requisi-ti dal 2014 deve mettere in contoun ulteriore subdolo slittamento,quello delle rateazioni. Infatti do-po il pagamento della prima ratabisogna considerare altri 12 mesidalla 1/a liquidazione per perce-pire l’importo compreso tra i50.000 e i 100.000 euro ed atten-dere ulteriori 12 mesi per la li-quidazione della parte della som-ma eccedente i 100.000 euro. (1)La riforma del 2011 ha conferma-to la disciplina di adeguamentodei requisiti anagrafici agli incre -menti della speranza di vita per ildiritto alla pen sione di vecchiaiaordinaria introdotti dalla legge n.122/2010.

La Speranza di VitaFortunatamente diversi studi

mettono in evidenza come nelcorso degli ultimi anni la speran-za di vita si sia progressivamente

incrementata. Un trend che pro-seguirà nel futuro. Il Dl 78/2010convertito con legge 122/2010 haprevisto dal 2013, il progressivoinnalzamento dei requisiti perl’accesso alla pensione (di vec-chiaia ed anticipata) che consen-tirà di sterilizzare gli effetti del-l’allungamento della vita mediadella popolazione.

Innalzamento confermato an-che dalla Riforma Fornero che,nell’art. 24, comma 12, della leg-ge n. 214/2011, ha previsto che atutti i requisiti anagrafici previstidalla legge stessa per l’accessoattraverso le diverse modalitàstabilite al pensionamento, non-ché al requisito contributivo perla pensione anticipata, trovanoapplicazione gli adeguamenti al-la speranza di vita.

Gli adeguamenti quindi inte-ressano ogni tipologia di presta-zione: la nuova pensione di vec-chiaia, la pensione anticipata,pensione anticipata contributi-va, l’assegno sociale, le pensioniin regime di armonizzazione, lepensioni dei lavoratori usurati dicui al Dlgs 67/2011, eccetera.L’Inps ha peraltro applicato gliadeguamenti anche a coloro che,a vario titolo, mantengono in vi-gore la vecchia disciplina dipensionamento.

Fonte: Pensioni oggi

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Crescono i termini per la liquidazione

TFS: con l'uscita anticipata slitta il pagamento della buonuscita

Pubblica AmministrazioneCopertura assicurativa: si potràpagare on line sul portale "NoiPa"

Presto i dipendenti dellaPubblicaAmministrazione

potranno pagare le loropolizze assicurativeattraverso il portaletelematico dedicato aglistipendi NoiPa. Ilpagamento potrà essereeffettuato a rate in dodicimesi, dunque per tutta ladurata dell’anno. E’ quantoprevisto da una circolareemessa pochi giorni fa dallaRagioneria dello Stato (lanumero 2 del 2015), cheprevede anche diverse altrenovità per i dipendentipubblici: non solo lapossibilità di pagamenti RcAuto, ma anche dipagamenti premi per polizzevita, coperture di rischi

professionali, assicurazionisulla casa o pagamenti dirate di prestiti. Consentitapoi anche l’apertura diun’eventuale posizioneprevidenziale integrativa.Tale decisione sarebbe statapresa in accordo con lemaggiori compagnieassicurative che mirano a farpesare meno sulle finanzedell’assicurato le cifre dei

premi, rendendo il tutto piùdiluito.

La notizia, riportata anchesul sito web della PubblicaAmministrazione Noipa,parla di questa possibilitàanche per altri tipi dicoperture assicurative e dierogazioni a favore di entino profit, casse mutue ed ingenerale organismi senzascopo di lucro. Il dipendente

potrà scegliere inqualunque momentoquando aderire a questanuova possibilità dipagamento verso lecoperture assicurative equando recedere. Cade, inquesto modo, la clausola deltacito rinnovo. Il dipendentepubblico potrà inoltre,stando a quanto si leggedalla circolare, stipulate

direttamente conl’assicurazione tutti idettagli attinenti alpagamento della polizza.

Si potrà dilazionare ilpagamento del premio Rcain rate mensili.

http://www.nuovogiornaledeimilitari.com/pubblica-amministrazione-assicurazioni-i-dipendenti-potranno-pagare-su-piattaforma-noipa

OPINIONI � 7GiornaledeiMilitariIl nu

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Riflessioni sulla richiesta di istituire la figura del “Presidente deigraduati Sergenti e Ufficiali” e la nomina dell’attuale Presidentedel Cocer a capo del Personale militare SMD (Persomil)� � di Alberto TUZZI (*)

faaiva collaborazione” ci ha lasciativeramente sconcertati. I diriai sespeaano non si implorano ma si pre-tendono. I rappresentanti si rendonoconto che, sia la dgura dell’ufcialeconsigliere sia il presidente dei soauf-dciali e/o decano, sono soggeai nonistituzionali e non previsti dal nuovoCodice di Ordinamento Militare? So-no a tuai gli eceai dei rappresentantivoluti dalle gerarchie, proprio persminuire, se non addiriaura annulla-re, i veri rappresentanti democratica-mente eleai. Tali dgure, inoltre, sonostate istituite con il solito “vizieao” difarle passare tramite direaive interneche stravolgono le leggi e sfuggono alcontrollo parlamentare e volutamenteavallate dai vari ministri in carica.Non è casuale che la democrazia è untermine ostico per i vertici militari.Non ci dilunghiamo oltre sulle ano-malie e contraddizioni che aaanaglia-no le rappresentanze, poiché in 35 an-ni di esperienza, tra analisi e propo-ste, si potrebbe scrivere non un libroma una enciclopedia. La seconda no-tizia che ha aairato la nostra aaen-zione, concerne la nomina del genera-le Paolo Geromeaa, aaualmente pre-sidente del Co.Ce.R. Esercito e delComparto Difesa, a capo del Persona-le Militare. bando si dice che le rap-presentanze servono a fare carriera,sia militare che politica! Peccato chevale, come sempre, solo per un’unicacategoria già tronda di privilegi. Aproposito di privilegi, ha ancora sen-so oggi dare una rappresentanza aicomponenti di una categoria che contredici anni di servizio percepisconolo stipendio da dirigente, qualsiasi siail grado rivestito? L’istituto delle rap-presentanze istituite con la legge382/78, grazie alle baaaglie democra-tiche di soaufciali, soldati e un ma-nipolo di ufciali inferiori, dovevanoservire a dare uno strumento di tutelasolo alle categorie senza diriai e noncerto ai dirigenti. Gli episodi della de-libera del Co.Ce.R. A.M. e della nomi-na del generale Geromeaa, oltre adevidenziare le palesi contraddizioniistituzionali, funzionali e morali, av-valorano le nostre critiche e confer-mano l’esigenza, non più procrastina-bile, di eliminare questo tipo arcaicodi rappresentanza e di dotare il perso-nale di uno strumento, veramente de-mocratico e autonomo gerarchica-

mente ed economicamente, che con-senta di difendere realmente i diriaidei propri rappresentati. Approdaia-mo di questo intervento per fare unarichiesta specidca al nuovo direaoredi Persomil, riferita agli indebiti pen-sionistici. La sollecitazione si riferisceal contenzioso in aao tra l’ammini-strazione della difesa e il personale incongedo, centinaia di ricorsi alle Cor-ti dei conti Regionali, dovuto essen-zialmente all’enorme ritardo con cuivengono emanati i decreti dednitividi pensione. A proposito come si con-cilia la mancanza di personale nel set-tore delle pensioni, dove per la ema-nazione di un decreto dednitivo oc-corrono la media di oao anni, con larichiesta dei vertici militari di ridurreil personale di trentamila unità? Checapacità manageriali occorrono afn-ché una decina di marescialli venganotrasferiti nelle direzione che emana idecreti, al dne di accorciare drastica-mente i tempi di elaborazione? Ma larichiesta che facciamo al nuovo diret-tore, e che giriamo anche al Ministro,è questa: alla luce delle sentenzeemesse dalla Corte dei Conti Centralea Sezioni riunite, nel 2007 e nel 2012,dove è stato deao e ribadito che il mi-litare che ha percepito in buona fedesomme improprie, nulla è dovuto se ildecreto dednitivo è stato emesso oltreil termine che il Ministero si è dato invirtù della legge 241/90, che ammontaa tre anni e quindi i ricorrenti sonosempre vincitori, perché non emanareuna disposizione che meaa dne alleinnumerevoli cause? Le sentenze cheemeae la Corte dei Conti, sia Regio-nale che Centrale, purtroppo, valgonosolo per i ricorrenti. Ricordiamo alnuovo direaore che per risolvere que-sto problema non occorre un inter-vento legislativo, bensì basta una di-reaiva ministeriale, che riguardi an-che lINPS, che dica chiaramente alledirezioni competenti che, ove il de-creto dednitivo di pensione sia statoemesso oltre i tre anni previsti, nullaè dovuto dal personale. besta po-trebbe essere una oaima occasione,per il nuovo direaore del personaleche è anche contemporaneamente ilrappresentante dello stesso, per svol-gere dnalmente le sue funzioni in di-fesa dei diriai del personale rappre-sentato. Le contraddizioni istituziona-li e morali che vivono quotidiana-

mente le rappresentanze e i rappre-sentanti, sono aaualmente all’aaen-zione della Commissione Difesa dellaCamera, la quale è impegnata su ipo-tesi di modidca della legge.

I parlamentari della Commissionenon potranno non tenere conto dellarecente sentenza emessa dalla CorteEuropea dei Diriai dell’Uomo, che hacondannato la Francia perché nonconsente, in tempo di pace, le libertàsindacali e associative al personaledelle forze armate e delle forze di po-lizia.

Su questo argomento molto è statoscriao e molto altro si scriverà, siaperché la Francia sta già lavorandoper adeguarsi alla condanna della CE-DU, sia perché fra non molto ci saràun sentenza simile per l’Italia, gene-rata da un identico ricorso propostoda As.So.Di.Pro.

Il responso prossimo della CorteEuropea nei confronti dell’Italia, pre-sumibilmente identico a quello fran-cese, costituirà un banco di provafondamentale per misurare il gradodi riformismo, progressismo e la ve-ra democraticità del governo Renzi.Tuttavia nel prossimo futuro, auspi-cando che la Commissione Difesacongeli gli attuali lavori di riformadelle rappresentanze in attesa cheintervenga la CEDU , si dovranno in-traprendere dibattiti e confronti poli-tici, per elaborare proposte da farealle forze politiche, al fine di permet-tere al personale di godere quei dirit-ti fondamentali, che non hanno vie-tato i padri costituenti ma solo deigiudici troppo consenzienti con lapolitica. Ai parlamentari rammentia-mo che il nuovo Presidente della Re-pubblica, Sergio Mattarella, nel di-scorso di insediamento tenuto inParlamento, ma rivolto anche a tuttala nazione, ha caldamente peroratola causa dei diritti fondamentali deicittadini, affermando altresì:” la de-mocrazia va adeguata al mutare deitempi”. Auspichiamo, infine, che leforze politiche democratiche, rifor-miste e progressiste presenti in Par-lamento, abbiano sufficiente sensibi-lità nei confronti del processo di de-mocratizzazione delle forze armate edi una loro collocazione sociale alpasso con i tempi e alla pari delle al-tre Nazioni Europee.

(*) V.Pres. Assodipro

Due notizie hanno aairato recente-mente la nostra aaenzione, ed en-trambe riguardano la sfera dei diriaie ci ripropongono, purtroppo dram-maticamente, la profonda contraddi-zione istituzionale e morale che vivo-no le rappresentanze e i rappresen-tanti militari. La prima notiziaaaiene il contenuto di una delibera,votata a maggioranza dal Co. Ce. R.Sez. A.M., rivolta al Capo di S.M.A. erelativa alla richiesta: “istituzione del-la dgura di “Presidente dei Graduati,Sergenti e Ufciali”.

L’istanza scaturisce, come sostenu-to dai rappresentanti, da: “la direaivaUD-001 recentemente modidcata,pag. 51, nella quale si esplicita l’istitu-zione della dgura del “Presidente deisoaufciali” che, secondo quanto pre-visto dalla normativa in questione,dovrebbe rappresentare un esempioed un punto di riferimento per tuao ilpersonale appartenente alla categoriasoaufciali, graduati e dei militari ditruppa con le seguenti funzioni: - age-vola l’inserimento nell’Ente di soauf-dciali più giovani e neo assegnati, cu-randone personalmente l’amalgama el’afatamento con i colleghi più an-ziani; - si prodiga per accrescere neisoaufciali, i graduati e i militari ditruppa il senso di appartenenza e diacezione all’Ente; - coadiuva la lineagerarchica del personale nella forma-zione morale e professionale dei sin-goli militari e suggerisce al Coman-dante eventuali proposte migliorativeche tengano conto delle aspeaativerappresentate dal personale stesso; -può essere sentito dal comandante inmerito a possibili soluzioni d’impiegodi soaufciali, graduati e militari ditruppa nell’ambito dell’Ente, in rela-zione ad eventuali problematiche sin-gole e/o colleaive ; - collabora, oveprevisto dalle T.O.O., con l’UfcialeConsigliere in materia di promozioneumana e sociale a favore del persona-le soaufciale; - presenzia con il Co-mandante agli eventi di rappresentan-za dell’Ente di appartenenza”. Sarem-mo curiosi di sapere se il Co.Ce.R.A.M. si rende conto di quello che hachiesto con questa delibera, che difaao annulla le sue prerogative. Tral’ufciale consigliere che si occupa dipromozione umana e sociale e il pre-sidente dei soaufciali che rappresen-ta le problematiche singole e/o collet-tive del personale, i rappresentantidemocraticamente eleai e unici depu-tati a rappresentare il personale e leloro esigenze, morali e materiali, chefunzione hanno? A che cosa servonoe perché sono state istituite? Al con-fronto di queste rappresentanze i sin-dacati gialli sono rivoluzionari.

Mai avremmo pensato che il degra-do delle rappresentanze raggiungessequesti livelli, inoltre la richiesta faaanella delibera: “ con spirito di leale e

Rappresentanza militare: traconservatorismo e contraddizioni

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LE VOSTRE LETTEREBurocrazia e cittadini

Il traguardo di una Pubblica Amministrazionesnella, agile e con tempi “umani” è ancora lontano.Credo che in Italia sia un traguardo irraggiungibi-le.

Sono trascorsi circa 25 anni dall’entrata in vigo-re della legge 241/90 ed i risultati conseguiti sonopiù che deludenti , addiriaura mortidcanti.

La presente analisi prende lo spunto da una pra-tica relativa alla erogazione della doppia annualitàai familiari delle Viaime del Dovere che ha più vol-te sollecitato inviando all’INPS (ex INPDAP) variadocumentazione acclarante il riconosciuto diriaoalla citata provvidenza (decreto ministeriale com-preso).

L’INPS (ex INPDAP) è stato sollecitato dandonecomunicazione anche alla PRESIDENZA DELCONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento dellaFunzione Pubblica che dovrebbe vigilare sullastreaa osservanza del rispeao dei termini per losvolgimento e risoluzione della pratica.

L’istanza tendente ad oaenere la reversibilitàdella pensione privilegiata di 1^ categoria è statapresentata a PREVIMIL in data 20 seaembre 2011.

Il primo passo, con la richiesta del parere sul-l’interdipendenza del decesso dall’infermità chetrasse a morte l’ufciale è stato chiesto, da Previ-mil alla competente C.M.O, esaaamente dopo oaomesi dalla presentazione della domanda.

Non è necessario aggiungere altro.Segno evidente dell’inefcienza della macchina

statale in generale e del Minidifesa in particolare.L’art. 7 della L. 241/90 prevede che dall’inizio

del procedimento vengano informati i destinataridegli aai e che nella comunicazione sia indicato ilnominativo del responsabile del procedimento ed iltermine di chiusura della pratica. Termine che vie-ne sistematicamente omesso.

Prima cosa importante per ogni ciaadino è co-

noscere i regolamenti aauativi della L. 241/90 pre-disposti dall’Amministrazione che sta traaando lapropria pratica: in essa sono indicati i tempi di du-rata, e gli ufci competenti alla relativa traaazione.

Se l’Amministrazione contravviene alle normedel suo regolamento aauativo, l’interessato puòchiedere che la pratica sia conclusa entro trentagiorni dai termini dssati dalla legge “salvo azionidi responsabilità e risarcimento danni”.

Se l’Amministrazione non risponde, come spes-so accade, è possibile denunciare il responsabiledel procedimento all’autorità giudiziaria per “omis-sioni di aai d’ufcio”.

Viene da sorridere se si pensa che il tempo pre-visto per la conclusione di una pratica pensionisti-ca ordinaria è di 330 giorni. Lo stesso tempo per lareversibilità di una pensione privilegiata. “Esclusoil parere del Collegio Medico Legale quando richie-sto”. Certo. Se il parere al Collegio Medico Legaleviene richiesto “appena” dopo oao mesi, i tempiper la dednizione della pratica diventano impreve-dibili, specie si pensa a quanto impiega successiva-mente ad esprimere il proprio parere il Comitato diveridca delle pensioni privilegiate, per il quale nonmi risulta esistere un regolamento aauativo.

VI.RU.

Combattenti e reduci:altra storia da raccontare

OGGETTO: Ten. Col. (R.O.) X Y . Richiesta di corresponsione stipendi daluglio 1943 ad agosto 1945 nel grado di S.Ten. Cpl.

“In esito alla richiesta meglio speciQcata in oggeNo, relativa al periodo di pri-gionia U.S.A. per il quale la S.V. ha già a suo tempo percepito quanto speNanteagli uRciali “cooperanti”, si comunica che null’altro è dovuto, anche in considera-zione del faNo che all’epoca la S.V. non intraNeneva alcun rapporto di impiegocon l’Amministrazione della Difesa”.

F.to IL DIRETTORE DEL REPARTO

besta la sterile quanto inopportuna risposta data ad una richiesta di un Te-nente Colonnello R.O. di Artiglieria cl. 1920 di Brescia - portatore nel corpo enella mente dei segni di una dura prigionia - con la quale lamenta la mancataaaenzione del Mindifesa in generale e del Ministro in particolare alle sue do-glianze numerose volte manifestate a mezzo raccomandate a.r. con le quali giu-stamente reclamava la corresponsione degli assegni dovuti durante il periododi prigionia negli USA con il grado di soaotenente cpl.

E’ noto Qe l’uTciale durante la prigionia viene considerato in aspettativae gli competono gli stessi assegni spettanti al pari grado in servizio.

E’ questa la norma Qe non intende rispettare il Ministero della Difesa.

Il MNIDIFESA fa il gioco delle tre carte.Premesso che il richiamo per mobilitazione per dichiarato stato di guerra

non ha alcun riferimento col rapporto d’impiego cui fa cenno la missiva mini-steriale, non riguarda la vicenda relativa alla retribuzione, come il Minidifesavorrebbe far credere, del lavoro prestato dai militari italiani che, caaurati dagli“alleati” si fa per dire, durante la seconda guerra mondiale, furono faai prigio-nieri negli Usa. Si traaa di una questione complessa, che tiene banco da anni,oggeao anche di interrogazioni parlamentari con le quali è stato chiesto al Go-verno “un aao ad hoc” per far fronte alle richieste degli ex prigionieri.

Infaai durante il secondo coneiao mondiale nessun accordo bilaterale eravigente tra l’Italia e gli Stati Uniti, per dssare il traaamento economico dei ri-speaivi prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1929(ara. 23-24 e 34).

Il Governo americano unilateralmente, dn dall’aprile 1942, su disposizionedel Dipartimento della Guerra, dssò la retribuzione per il lavoro prestato, dagliex prigionieri italiani, in 80 centesimi di dollaro al giorno oltre un’indennità

mensile.All’aao del rimpatrio i prigionieri di stanza in U.S.A. furono prevalentemen-

te tuai liquidati dei loro crediti in contanti o a mezzo di MILITARYPAYORDERo di MAILTRANSFER ORDER (il cambio applicato fu quello del giorno in cuivenivano incassati. Agli altri furono consegnati certidcati di credito).

besta è la liquidazione di 80 centesimi di dollaro al giorno dovuti agli uf-ciali “cooperanti” cui fa riferimento il MINIDIFESA con la squallida comunica-zione n. M_D DGSDNA 0051850 in data 18.06.2014.

Il Ten. Col. (R.O.) X Y ha perfettamente ragione.L’interessato non reclama la citata liquidazione USA, (gli 80 cent. di dol-

laro giornalieri) ma gli assegni dovuti dal Governo Italiano durante la pri-gionia: assegni interi del pari grado in servizio.

A parere di Qi scrive, tenuto conto del tempo trascorso e la intempestivi-tà della domanda il diritto risulterebbe prescritto.

Salvo una “leggina” Qe riproponga nuovi termini per la presentazionedelle domande. Cosa questa improponibile, sia per il noto caos politico isti-tuzionale in atto, sia per la complessità dell’operazione Qe coinvolgerebbenon solo gli interessati ma anQe eredi legittimi e testamentari.

Ciò Qe rattrista e addolora è la manifesta indiRerenza nei riguardi di Qida dato parte della propria vita agli ideali della Patria calpestati con disprez-zo da Qi dovrebbe difenderli.

Comprendiamo il disappunto e la tristezza manifestata dall’interessato.Purtroppo non esistono espressioni Qe possano colmare il vuoto istituzio-nale.

Possiamo solo dare qualQe suggerimento Qe sarà ben poca cosa rispettoai trascorsi in prigionia. L’ex combattente e reduce potrebbe usufruire dellaLegge 336/1970 (cosiddetta legge dei combattenti) estesa ai lavoratori delsettore privato con legge della L. 140/1985.

In questa ultima ipotesi sarà suTciente indirizzare all’INPS di residenzauna documentata istanza con allegati i documenti Qe dimostrino la qualiScadi ex combattente e della prigionia subita.

Se l’interessato non ha ancora fruito di tale beneScio gli sarà concessol’assegno e riconosciuti 5 anni di arretrati decorrenti dalla data di presenta-zione della domanda.

Amara considerazione: 1 giorno in Parlamento 1.700/00 € di vitalizio;Due anni di prigionia……Signor Ministro, guardi negli ocQi Qe ha servito in armi la Patria. Non

volti lo sguardo altrove.“La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai,ma nel risollevarsi sempre dopo la caduta.”Kong FuziNelson Mandela

V.R.

Come far valere i propri diritti

GiornaledeiMilitariIl nu

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COMMENTI � 9

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A llo scopo di vanificare le perplessità manife-state da alcuni Soci, si precisa che la que-stione trova la sua origine normativa nel-

l’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ilquale dispone che il coniuge nel cui confronti siastata pronunciata sentenza di scioglimento o dicessazione degli effetti civili del matrimonio, senon passato a nuove nozze e titolare dell’assegnodivorzile, ha diritto al 40% dell’indennità di finerapporto, riferito al periodo in cui il rapporto dilavoro era svolto durante il matrimonio.

Il diritto dell’ex coniuge alla quota parte deltrattamento di fine rapporto percepito dal’altroconiuge divorziato sorge in presenza di tre pre-supposti :

• Passaggio in giudicato della sentenza di divor-zio;

• Il mancato passaggio a nuove nozze dell’ex co-niuge titolare del diritto ad una quota del T.F.R.;

• La titolarità dell’assegno di divorzio, conespressa esclusione del diritto quando il coniuge èstato liquidato con una somma una tantum.

Giova ricordare che la titolarità dell’assegno di-vorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze so-no elementi costitutivi del diritto al 40% del T.F.R.,tali requisiti devono sussistere al momento dellacessazione del rapporto di lavoro.

Per completezza di informazione si precisa chealla stessa disciplina soggiace l’Indennità Supple-mentare che ha le stesse caratteristiche del TFR obuonuscita che dir si voglia. Lo stabiliscono l’art.1 e l’art. 6 della legge istitutiva n. 1712/1931: “peranalogia alla indennità che corrisponde l’Opera diPrevidenza.......”

Indennità di buonuscita al coniuge divorziato

Blocco della perequazionepensionistica anche sull’assegno di divorzio…� � pagina a cura di Vincenzo RUGGIERI

L’assegno divorzile èun diritto di credi-to imprescrittibile,

irrinunciabile e indispo-nibile che un ex coniugevanta nei confront idel l ’altro, f ino al mo-mento in cui il benefi-c iar io s tesso pass i anuove nozze oppurel’obbligato muoia o fal-lisca.

La pr incipale rat iodella provvidenza de quoè quella di garantire an-che all’ex coniuge eco-nomicamente più debo-le la possibilità di man-tenere lo stesso tenoredi vita avuto in costan-za di matrimonio.

Come risulta dal det-tato dell’art. 5, comma 6,legge n. 898/1970 e dallagiurisprudenza costante,nel valutare l’inadegua-tezza dei mezzi a dispo-sizione di uno dei dueconiugi , s i deve tenerconto anche di una seriedi elementi, tra i qualispiccano, da un lato,l’impossibilità di procu-rarseli per motivi di sa-lute o per la difficoltà di“spendere” la propr iaqualificazione personalenel mercato del lavoroin quel dato momentostorico e contesto socia-le e , da l l ’a l t ro la to,l’eventuale protrarsi diuna convivenza moreuxorio, dalla quale deri-v i un migl ioramentodelle condizioni econo-miche del coniuge piùdebole.

Il provvedimento gra-va soprattutto sui pen-sionati percettori di unapensione di importomensile lordo superiorea 1.428 euro e del bloccototale sopra 2.380 euromensili lordi (pari a cir-ca 1.700 euro netti).

Di massima l’ente ero-gante il trattamento eco-nomico di pensione do-vrebbe attenersi ai prin-cipi generali delle pere-quazioni. Quindi se laperequazione è sospesa

va da sé che va sospesaanche la quota perequa-tiva dell’assegno divor-zile.

Il pensionato divorzia-to nei confronti del qua-le sia stato decretato ilblocco dello stipendioe/o della pensione è ob-bligato a corrispondereinvece l’aumento ISTATal rispettivo assegno di-vorz i le o d i manteni-mento previs to dal lasentenza del Giudice.

Per meglio svilupparela disciplina cosiddetta“a cascata”, in presenzadi una sentenza di di-vorzio il Magistrato de-termina la quota dell’as-segno divorzile in pro-porzione alla pensionein godimento a l l ’a t todella sentenza.

Poiché vige l’istitutodella “perequazione” vada sé che tale quota vie-ne, per sentenza, aggan-ciata alla citata discipli-na della perequazione:se la pensione aumentava aumentata, in pro-porzione, anche la quotadell’assegno divorzile.

Quindi l’assegno di-

vorzile dovrebbe seguirele stesse sorti della pen-sione in godimento delsoggetto titolare.

Questo è il principiogiuridico che incide sultrat tamento s tabi l i todall’istituto della pere-quazione consolidatosinel tempo.

Si verifica invece cheil blocco delle perequa-zioni non incide sull’as-segno divorzile con vio-lazione degli artt 36 e38 della Costituzione.Violazione del principiodi ragionevolezza edeguaglianza. Violazionedell’art. 3 della Costitu-zione. Eccesso di potereper disparità di tratta-mento.

Sulla base di tale as-sunto ed in seguito a di-verse lagnanze manife-s tate dai Soci è s tatainoltrata alla Segreteriadel Senato della Repub-blica una petizione inte-sa ad ottenere che in oc-casione del blocco delleperequazioni pensioni-st iche e st ipendial i lostesso blocco sia estesoall’assegno divorzile.

Numerose recenti sentenzedel le Sez ioni Regional idella Corte dei conti ed

alcune delle Sezioni Centralid’Appello hanno modificato ilfavorevole or ientamento delpassato. Attualmente l’indirizzogiurisprudenziale prevalente,formatosi successivamente allanota generosa sentenza SS. RR2/2012/QM, ritiene che l’azionedi ripetizione da parte dell’INPSsia atto dovuto e per questo mo-tivo non emendabile in autotu-tela ma la sua sussistenza dovràessere attentamente vagliata inconcerto dal giudice in relazio-ne ai singoli casi. Non si potràproporre mero r i fer imento aprecedenti pronunce favorevolima sarà necessario provare che

nel singolo caso sussistano ele-menti soggettivi ed oggettiviquali quelli ipotizzati dalle Se-zioni Riunite. Sarà cura del so-dalizio assistere i Soci ai qualisia stato ingiunto il recupero diun “ indebi to pens ionis t ico”.Non escludo, tuttavia, che lenumerose favorevoli sentenzeabbiano indotto i l Ministerodel l ’Economia a sol lecitare iGiudici Amministrativi ad unesame più severo dei ricorsi. E’noto che la nostra civiltà giuri-dica è in forte declino. Il dirittodella forza ha preso il soprav-vento sulla forza del Diritto an-che in virtù del famoso “editto”che nel 1998 emanò l’ex Mini-stro del lavoro a tutte le Magi-s trature, da l la Consul ta a l la

Corte dei conti, passando per ilConsiglio di Stato. “Se voi datetroppo spazio ai pensionati di-struggerete il bilancio dello Sta-to”. Non pago, aggiunse: “ I ri-corsi devono essere giudicaticon rigore e se c’è da sceglieretra una interpretazione favore-vole ed una meno, è preferibilela seconda”. Ma la storia non fi-nisce qui. Ogni qualvolta vienediscussa davanti ai giudici dellaConsulta un ricorso che portaaggravi di spesa, il Ministro delTesoro pr ima , oggi que l lodell’Economia, fa pervenire una“noticina” nella quale spiegacon preoccupazione i guast ieconomici al bilancio dello Sta-to che potrebbe derivare dall’ac-coglimento del ricorso.

Indebito pensionistico: la Corte dei Conti “frena”

10 � ALLOGGI GiornaledeiMilitariIl nu

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Sulla vicenda canoni, superficialità e distrazione del Parlamento

Vuoto legislativo da colmare!

LETTERA APERTASUGLI ALLOGGI DELLADIFESA

AL PRESIDENTE DEL-LA COMMISSIONE DIFE-SA DEL SENATO

Sen. NICOLA LATOR-RE, Presidenza della Com-missione -

Egregio Signor Presi-dente,

è trascorso circa un an-no da quando la Commis-sione Difesa del Senato, dalei presieduta, in sede diParere – Atto di Governon.32, successivamente in-corporato nel Dlgs n.7 del28 gennaio 2014, in vigoredal 26.2.14, ha cancellatol’art.286, comma 4, riferen-tesi tale comma al tipo dicanone di alloggi, equo ca-none, da applicare a parti-colari categorie definitedalla Difesa “protette” abasso reddito (militari inservizio, in quiescenza, ve-dove e famiglie con handi-cap).

Tale abolizione ha pro-dotto gravi distorsioni dicarattere giuridico, caos in-terpretativo e quello chepiù conta, danni economicisoprattutto verso le catego-rie di cittadini più deboli,

che non trovano più uno“status giuridico” chiaro.Infatti con la cancellazionedell’art.286 comma 4, al-l’interno del Decr.Leg. n.66del 15.3.2010, è saltato queldispositivo che stabiliva inmaniera netta, inequivoca-bile all’interno di una ma-teria difficile ed ostica,quale è la materia alloggia-tiva, quale preciso canoneattribuire a quel particolaretipo di categorie.

La nostra AssociazioneCASADIRITTO ha imme-diatamente avvertito, al-l’atto della mera lettura delVerbale di Seduta dellaCommissione Difesa ilgiorno dopo, il peso e leconseguenze che sarebberonate da quella soppressio-ne. Sicuramente in quellaoccasione, da parte dellaCommissione da lei presie-duta, non erano state deltutto valutate tali conse-guenze, specialmente sulpiano sociale attraversouna ricaduta su stipendi epensioni già ritenuti “daproteggere”.

Successivamente l’Am-ministrazione Difesa hamantenuto un atteggia-mento di prudenza. Sapeva

di aver creato un vuoto le-gislativo abissale. Accade-va quindi che da una parteha teso a minimizzare ed atranquillizzare le famiglie,affermando che nella prati-ca non ci sarebbero staticambiamenti. Ma non esi-steva più la norma prima-ria. D’altra parte i Coman-di Centrali e Territoriali,autonomi nella gestionedegli alloggi, nella granparte, hanno applicato im-mediatamente alla letteraquella soppressione, conuna miriade di sfumatureed interpretazioni parados-sali, senza cautelarsi conl’Ufficio Giuridico, che conOrgani Superiori, che neavrebbero almeno indicatomaggior cautele.

Ma in definitiva quellanorma non esisteva più edil vuoto legislativo era unarealtà. Ma intanto i Co-mandi Territoriali comuni-cavano agli utenti, che ve-nendo meno l’art.286 com-ma 4, che prima era in at-tuazione all’art.306, dellostesso Decreto 66, sarebbestato applicato il canone dimercato previsto dal De-creto del 16 marzo 2011Crosetto, che prevede an-

che l’obbligo del rilascio.Tale interpretazione e pra-tica attuazione, mettevaanche fuori gioco quantostabilito dal Decreto An-nuale emanato dal Mini-stro della Difesa il 12 giu-gno 2012 relativo ai redditi2010 e 2011, con il relativoPiano di Gestione Annuale,già pienamente applicato, icui effetti erano già in vi-gore, per le categorie pro-tette previste, da oltre dueanni.

Naturalmente la nostraAssociazione CASADIRIT-TO ha immediatamentesvolto una azione di infor-mazione e di richiesta diintervento del Ministrodella Difesa Sen. Pinotti,Sottosegretario on. Alfanoe componenti Parlamenta-ri. A seguito di tali inter-venti si sono tamponatimolti casi. Ma altri restanoaperti e si aprono di nuovima il caos e vuoto legislati-vo genera solo altro caos enuove ingiustizie. Voglia-mo ricordare che in quellaseduta del dicembre 2013,da lei presieduta, quellanorma è stata soppressadalla Presidenza, indican-dola nella voce “valutazio-

ne” e cioè : valuti il governo l’op-

portunità di: - sopprimereil 4.comma dell’art.286 delDecreto Legislativo del 15marzo 2010 n.66 al fine dieliminare incertezze appli-cative sulla già complessadisciplina del pagamentodei canoni degli alloggi diservizio recato predettoDecreto Legislativo”

Che dire? Signor Presidente Lator-

re, quella soppressa erauna norma primaria che inquella seduta è stata aboli-ta, tra l’indifferenza o latrascuratezza dei presenti,non certo per “eliminareincertezze applicative ” macome effetto pratico è statocancellato un diritto con-quistato con sofferenza efatica, attraverso anni diproficua interlocuzione trala nostra Associazione CA-SADIRITTO con Ammini-strazione della Difesa di di-verso orientamento, Mini-stri, Sottosegretari, Com-missioni Difesa di tante Le-gislature dal 1993 e confer-mate negli anni successivi,sotto varie leggi e Decreti.

SEGUE A PAGINA 11

Con l’abrogazione dell’art. 286, comma 4, salta la norma primaria che garantivale fasce deboli a basso reddito dall’applicazione dei canoni di mercatoSiamo abituati purtroppo alla sciaaeria e alla approssimazione con cui spesso vengo-

no approvate norme legislative che, senza essere state neppure leae e approfonditeda deputati e senatori, causano conseguenze anche rilevanti nella vita dei ciaadini.

E' il caso che ha visto protagonisti i senatori della Commissione difesa del Senato checirca un anno fa, con il loro aaeggiamento un pò "disaaento", hanno di faao consentitoche venissero cancellati d'un colpo, 23 anni di baaaglie per regolamentare la materia deicanoni degli alloggi militari, annullando le tutele per le fasce più deboli degli utenti.

Parliamo dell'art. 286 comma 4 del decreto 15 marzo, n. 66; la commissione difesa delSenato, nell'esprimere il suo parere sul piano annuale degli alloggi, ha pensato bene di sug-gerire al governo di valutare l'opportunità di sopprimere la norma….Occasione che ovviamentein molti (vedi Comandi periferici!), non si sono faai scappare approdaando del vuoto le-gislativo che si è determinato, per ripristinare in toto quanto previsto dal famigerato de-creto Croseao; applicando cioè agli utenti, i canoni di mercato, senza alcun riguardo perle categorie proteae a basso reddito (personale in servizio, in quiescenza, vedove e fami-glie con familiari con handicap).

Il paradosso è che, con tale zelante manovra interpretativa, è stato “evaporato” ancheil decreto annuale emanato dalla Difesa nel mese di giugno 2012 relativamente ai reddi-ti 2010-2011, già applicato agli utenti!

Chi abbia suggerito ai commissari parlamentari questo "specchio" di coerenza, lo pos-siamo immaginare. Gli stessi che nella Difesa hanno sempre remato contro una soluzio-ne socialmente equa e trasparente, sulla questione del patrimonio immobiliare della dife-sa. Gli stessi che hanno utilizzato ogni "varco" legislativo per annullare disposizioni in

vigore , determinando accelerazioni e sconcertanti marce indietro.Si può acceaare che su una materia così delicata, prevalgano ancora disaaenzione e

superdcialità da parte del legislatore? Possono, gli utenti e le loro famiglie, vivere costan-temente nell'ansia di ricevere una raccomandata che li geaa nello sconforto più totale condrammi personali che il Comitato Casadiriao ha documentato e documenta costantementesul suo sito?

No.Tuao ciò accade mentre vengono a mancare le risorse dei canoni pagati dagli utenti

che sono stati costreai a lasciare gli alloggi per l'insostenibilità dei canoni; accade, men-tre si assiste al fallimento della vendita direaa degli alloggi a causa di prezzi troppo ele-vati; accade, mentre si meaono all'asta alloggi vuoti in comprensori dove si eseguono con-temporaneamente sfraai per le cosiddeae "asserite neccessità".

Accade in quel di Taranto.Ora sull'argomento tornano ad occuparsi due rappresentanti delle commissioni dife-

sa di Camera e Senato; l'on. Villecco Calipari e il sen. Di Biagio che hanno presentato duemozioni chiedendo che venga urgentemente ripristinata la norma primaria, quel comma4, dell'art. 286 faticosamente conquistato dagli utenti.

Ci sarà anche questa volta una marcia indietro? E quanto durerà? Fino al prossimo "sci-volone" legislativo?

E la Difesa cosa farà? Minimizzerà ancora il comportamento degli zelanti comandi osi deciderà a diramare precise disposizioni invitando gli stessi a "relazionarsi" con gli uf-ci giuridici per chiedere chiarimenti prima di procedere con aai sconsiderati?

| FEBBRAIO 2015 |

Ci sono stati pure Ministriche “hanno dimenticato “per alcuni anni di emanare iDecreti annuali, ma la nor-mativa relativa alla “prote-zione” rimaneva intatta.

Ma poi altri Ministri han-no recuperati gli anni “salta-ti” Come è avvenuto nel ca-so del Ministro Parisi. Nonvogliamo credere che il Pre-sidente LATORRE vogliapassare, dopo 24 anni di esi-stenza di quella norma, perun Senatore che ha contri-buito da un alto scanno, atogliere un diritto alla partepiù “da proteggere” comedice la stessa Difesa, tramitei Decreti annuali del Mini-stro. Quale strategia al mas-sacro si ora vuole adottarela Difesa, proprio ora, inquesto particolare momentodi grave crisi? Quale cosa siè voluto quindi “semplifica-re”? Oppure si è voluto rag-giungere, come si sospetta,un altro obiettivo, confidan-do nella disattenzione e del-

la complessità della mate-ria? Non è dato sapere, tra iParlamentari componenti laCommissione, chi fosse sta-to il proponente di quellasupposta “semplificazione”che ha solo provocato

disordine oltre che ingiu-stizia. O forse c’è qualcosache sfugge al ragionamen-to? La NORMA PRIMARIA,CHE ERA A GARANZIA DIUNA TUTELA, DUNQUE,IN QUALCHE MODO, VARIPRISTINATA.

Caro Presidente LATOR-RE, in una situazione chegenera incertezza del Dirit-to, caos interpretativo e di-sordine per la Difesa, per iComandi Centrali e Territo-riali e soprattutto disagioeconomico per le famiglie abasso reddito vittime pro-prio dell’applicazione diquanto soppresso, in uncontesto più ampio chesull’argomento alloggi mili-tari, vede migliaia di alloggivuoti, ove le risorse non ci

sono più a causa dello svuo-tamento anche dovuto aicanoni di mercato introdotticon il Decreto Crosetto, chene rende insostenibili i ca-noni e precaria la continuitàdella conduzione; il falli-mento della vendita direttadi alloggi agli attuali utentidovuta a prezzi altissimi,fuori mercato. Una contem-poraneità di vendita all’astadi alloggi vuoti, nelle stessecittà ove si eseguono sfrattiper asserite necessità, comesta avvenendo a Taranto daparte della Marina e Roma,in massima parte dall’Aero-nautica, pur in presenza dialtri alloggi vuoti, in quellecittà e in tutta Italia, alloggivuoti “confessati” e ammes-si ora finalmente dopo tantianni di dinieghi e negazio-nismi ad opera anche daparte di altissime carichedella Difesa, con l’esame arilento delle Istanze del re-cente Decreto del 7 maggio2014, ancora in attesa per ri-

tardi o altro, ad opera deiComandi competenti, checreano attese non giustifica-te e inevitabili disordini am-ministrativi; dove gli alloggisono tenuti oramai in unostato di abbandono da terzomondo.

Una carenza di alloggiAST per famiglie in con-trapposizione ad una abnor-me quantità di ASI, per in-carico, dove i canoni irrisoriprevisti per gli alloggi ASIin titolo, non sono sufficien-ti davvero al loro manteni-mento, ma nemmeno ai co-sti della semplice gestioneamministrativa e, a torto, ri-schiano di essere scambiatiper un regalo. Tutti argo-menti che impongono unaseria riflessione.

Conoscere le ragioni dichi ha proposto quella can-cellazione e soprattutto farcapire le nostre ragioni cisembra il minimo.

In tale contesto l’ASSO-CIAZIONE CASADIRITTO

le chiede un incontro sul te-ma specifico della soppres-sione del comma 4. e qualo-ra utile anche sul tema piùampio degli alloggi. Anchein considerazione inoltreche da tante LegislatureCASADIRITTO ha fornitosempre il proprio contribu-to di conoscenza e di pro-poste, nel corso di audizioniinformali presso le compe-tenti Commissioni Difesa,anche del Senato, le chiede,qualora lo ritenga utile peruna disamina della materia,di valutare nei tempi e conle modalità che l’urgenzadel problema richiede, l’op-portunità di convocarepresso la Commissione chelei presiede, la nostra Asso-ciazione CASADIRITTO.

Porgo cordiali saluti e ri-mango in attesa di un ri-scontro.

Con stima Sergio Boncioli

Coordinatore NazionaleCASADIRITTO

GiornaledeiMilitariIl nu

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PRIVACY � 11

Alloggi / segue da pagina 10

Attenzione ai siti che raccolgono richieste di preventivi

Un recente provvedimento del Garante ha censu-rato l’attività di raccolta dati di una società, eserci-tata tramite un sito web per l’inoltro, da parte degliinteressati, di richieste di preventivi per prestitipersonali.

I dati personali forniti dagli interessati attraversola compilazione del form del sito, venivano conser-vati e successivamente comunicati agli intermediariabilitati ad erogare i prestiti personali.

L’informativa presente nel sito è risultata inido-nea al vaglio del Garante, in quanto priva di alcuneindicazioni fondamentali. L’articolo 13 del CodicePrivacy, infatti, delinea chiaramente qual è lo scopodell’informativa e quali informazioni risultano ne-cessarie ai fini del suo raggiungimento.

La società titolare del sito, nell’informativa resaagli utenti al momento della registrazione, menzio-nava esclusivamente le attività di informazione(newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studistatistici e di mercato, ma taceva in merito alle mo-dalità con cui si sarebbero svolte, non indicava leattività di conservazione e successiva comunicazio-ne dei dati a soggetti terzi e neanche la natura ob-bligatoria o meno del conferimento dei dati.

Ulteriore motivo di censura rilevato dal Garanteè stato il modo di acquisizione del consenso degliutenti. Il form di raccolta dati prevedeva, infatti, ununico ed indistinto consenso a fronte delle più ete-rogenee finalità dichiarate nell’informativa, peral-tro con il flag preinserito. Anche in questo casoemerge la non conformità al dettato del Codice Pri-vacy, che all’articolo 23 definisce i caratteri fonda-mentali del consenso che deve essere espresso, libe-ro, preventivo, informato, documentato per iscrittoe specifico.

Il Garante, pertanto, riscontrate le suddette vio-lazioni, con provvedimento n. 447 del 9 ottobre2014, ha disposto il blocco del trattamento e ha pre-

scritto alla società le misure necessarie da adottareai fini dell’adeguamento dell’informativa e dell’ac-quisizione del consenso.

(Garante Privacy, Provvedimento 9 ottobre 2014,n. 447)

No alle informazioni sulla salutenelle attestazioni degli ospedali

Il Garante della Privacy ha ribadito un importan-te principio circa la riservatezza dei propri dati per-sonali e del proprio stato di salute contenuti nelleattestazioni mediche rilasciate dagli ospedali.

Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loroaccompagnatori per attestare la presenza in ospe-dale e giustificare ad es. l’assenza dal lavoro, nondevono essere riportate indicazioni della strutturapresso la quale è stata erogata la prestazione, il tim-bro con la specializzazione del sanitario, o comun-que informazioni che possano far risalire allo statodi salute.

Tale principio è stato ribadito in una istruttoriaavviata dal Garante privacy a seguito della segnala-zione di un paziente, il quale lamentava una viola-zione della privacy a causa dalla presenza di infor-mazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate daun policlinico.Il Garante ha quindi ribadito una re-gola stabilita fin dal 2005 in quanto contenuta nelprovvedimento generale [doc. web n. 1191411] incui ha prescritto l’adozione di specifiche procedureper prevenire la conoscenza, da parte di estranei,dello stato di salute di un paziente attraverso lasemplice correlazione tra la sua identità e l’indica-zione della struttura o del reparto in cui è stato vi-sitato o ricoverato.

Queste cautele devono essere osservate in ogni ti-po di certificazione, anche quelle certificazioni richie-ste per fini amministrative, ovvero quelle che servo-no ad esempio per giustificare un’assenza dal lavoroo l’impossibilità di partecipare ad un concorso.

Per il 730 stop privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, hasollevato più di un cartellino giallo sulle modalitàcon cui i centri di assistenza dscale e i professioni-sti potranno accedere ai dati dscali dei contribuenti.Un rischio di violazione della riservatezza moltopiù elevato di quello del 2008, quando il Garantebloccò la dicusione dei dati delle dichiarazioni deiredditi online autorizzate dall’allora ministro Visco.In quel caso si traaava del dato dnale del dichiara-to. Nel caso del modello precompilato edizione2015, invece, si traaerebbe di tuae quelle informa-zioni ancora più sensibili che il dato dnale del red-dito arrivano a comporre. Mutui, assicurazioni, datidella comunicazione Unica, tuao in una rete che,secondo i rilievi del Garante, potrebbe presentaredelle maglie un po’ troppo allentate e che preste-rebbero il danco ad aaacchi alla sicurezza informa-tica. Aaualmente sia all’Authority sia all’Agenziadelle entrate prosegue il confronto per cercare ditrovare la soluzione e non impaaare in maniera ne-gativa sul calendario dell’operazione, che viaggiacon tempi streaissimi. Il modello precompilato 730dovrà infaai essere consegnato on line ai contri-buenti dal 15 aprile. E dal 7 marzo l’operazione giàentra nel vivo con la trasmissione dei dati da partedegli intermediari dnanziari e dei sostituti di impo-sta. Da parte dell’Authority guidata da AntonelloSoro si sta dunque cercando di trovare un sistemainformatico che mantenga in sicurezza l’accesso al-la vita dscale di migliaia di contribuenti. Una stradapotrebbe essere individuata nella tessera sanitaria,anche se l’utilizzo di quest’ultima non è mai decol-lato ancora del tuao. E all’appello delle informazio-ni informatiche dell’Agenzia delle entrate mancanoproprio le informazioni sulle detrazioni sanitarie.Anche se dall’amministrazione dnanziaria fannosapere che si sta lavorando afnché il sistema siaoperativo a far data dalla prossima campagna delladichiarazione dei redditi 2016.

| FEBBRAIO 2015 |

12 � GIURISPRUDENZA GiornaledeiMilitariIl nu

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Equo indennizzo: sentenza del Tar Catania

La mancata concessione deve essereadeguatamente motivataLa mancata concessione di un

equo indennizzo in riferi-mento ad una malattia che

si assume causata dalla presta-zione di un determinato serviziolavorativo deve essere motivataadeguatamente. Non è sufficien-te escludere l’influenza causalesenza compiere i dovuti accerta-menti.

Il Tar Catania, Sez. III, consentenza dell’8 gennaio 2015, n.8, ha accolto il ricorso per l’an-nullamento di un decreto con ilquale il Ministero della difesa ne-gava la concessione di un equoindennizzo.

Si trattava di un Maresciallodei Carabinieri al quale, a segui-to del servizio reso presso il NAS(Nucleo Anti Sofisticazione), erastata diagnosticata una gastro-duodenite che, secondo lo stesso,sarebbe stata riconducibile allostress psicofisico al quale era sta-to sottoposto durante il servizio.

I giudici si sono pronunciatidichiarando fondate le censure didifetto d’istruttoria e di difetto dimotivazione mosse al decreto,dato che il parere del Comitatodi Verifica si era limitato adescludere l’influenza causale delservizio prestato,“senza tuttaviaspecificamente motivare in ordi-ne all’eventuale incidenza delleparticolari condizioni lavorative edei fattori di rischio espressa-mente indicati nella domanda diparte ricorrente e documentati inatti”.

Riportiamo uno stralcio dellasentenza, ricordanto che il testointegrale è disponibile per i no-stri bbonati sul sito: www.nuo-vogiornaledeimilitari.com nellasezione “banca dati documenti”

Il Tribunale AmministrativoRegionale per la Sicilia sezionestaccata di Catani (Sezione Terza)ha pronunciato la presente SEN-TENZA N. 00008/2015 sul ricor-so proposto da: -OMISSIS-, perl’annullamento del decreto delMinistero della difesa n. 2194/Ndel 21.12.2007 di diniego di con-cessione dell’equo indennizzo edi tutti gli atti presupposti.

Omississ……..Il ricorso è affidato a tre

motivi, nei quali sono articolatecensure di violazione e falsa ap-plicazione di legge (art. 18 delD.P.R. n. 461/2001 e art. 2 leggen. 241/1990) in relazione alla tar-diva adozione del provvedimentodi rigetto, e censure di eccesso dipotere per insufficiente motiva-zione, difetto d’istruttoria, travi-samento dei fatti e manifesta il-logicità delle decisioni assunte.In particolare, il ricorrente ritie-ne che il parere negativo espres-so dal Comitato di verifica per lecause di servizio non abbia tenu-to conto delle condizioni e degliambienti di lavoro, e dei serviziparticolarmente stressanti cui èstato costantemente esposto nel-lo svolgimento del servizio pres-so il NAS territoriale di Catania;inoltre, il predetto parere nonavrebbe espressamente motivatocirca l’incidenza eziologica dello-OMISSIS-che si è verificato nelcorso del servizio, circostanza,questa “attestata” nella relazionedel servizio sanitario del Coman-do regione carabinieri “Sicilia”.

Il Ministero della Difesa si ècostituito in giudizio per resiste-re al ricorso….

omississSono fondate le censure di di-

fetto d’istruttoria e insufficientemotivazione articolate nel secon-do e nel terzo motivo di ricorso.

E’ noto che il D.P.R. n.461/2001, ha operato una chiarae precisa ripartizione tra le com-petenze relative all’accertamentoclinico della patologia riscontra-ta nei pubblici dipendenti, de-mandata alle Commissioni Medi-che, e quelle inerenti alla verificadella dipendenza della patologiada causa di servizio, che è attri-buita alla competenza del Comi-tato di verifica delle cause di ser-vizio.

Detto Comitato è, sì, tenuto afare riferimento all’accertamentoeseguito dalla Commissione Me-dica, ma unicamente con riguar-do alla diagnosi, rientrando inve-ce nella sua esclusiva competen-

za emettere il giudizio definitivocirca la dipendenza o meno dacausa di servizio delle patologiediagnosticate.

Da ciò scaturisce che, una vol-ta accertata dalla CommissioneMedica una determinata patolo-gia, la mancata riferibilità a cau-sa di servizio ad opera del Comi-tato di Verifica, non integra alcu-na contraddittorietà (in termini,T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent.n. 37911 del 21/12/2010; per lacompatibilità di tale sistema convari principi costituzionali cfr.sent. Corte costituzionale, 21giugno 1996, n. 209, resa in rela-zione al parere prevalente delC.P.P.O., ora sostituito dal Comi-tato di verifica).

Né, peraltro, sussiste obbligoper l’Amministrazione di pun-tualmente motivare in ordine al-le ragioni espresse dai singoliorgani consultivi al fine diesternare eventualmente il “dis-senso” rispetto a quanto espres-so dalla Commissione medica,per la ragione, già evidenziata,che unico organo deputato exlege a verificare la dipendenzada causa di servizio, anche ai fi-ni della concessione dell’equoindennizzo, è il Comitato di ve-rifica, il cui accertamento costi-tuisce tipica manifestazione didiscrezionalità tecnica, sottratta,in linea di principio, al sindaca-to di legittimità del giudice am-ministrativo.

Si richiama, a tale riguardo, ilconsolidato indirizzo giurispru-denziale in base al quale, il giudi-zio medico legale circa la dipen-denza d’infermità da cause oconcause di servizio si fonda sunozioni scientifiche e su dati diesperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali,sono sottratti al sindacato di le-gittimità del giudice amministra-tivo, …..

Premesso ciò, va rilevato co-me, nel caso di specie ed in rela-zione alla specifica patologia (-OMISSIS-) denunciata dal ricor-rente - sebbene il Comitato di ve-rifica abbia dichiarato di

aver “esaminato e valutato, senzatralasciarne alcuno, tutti gli ele-menti connessi con lo svolgimentodel servizio da parte del dipenden-te e tutti i precedenti di serviziorisultanti dagli atti” -non traspa-re, , dalla motivazione del parereimpugnato, alcuna considerazio-ne delle peculiari condizioni la-vorative in cui ha operato il ri-corrente (caratterizzate peraltroda “-OMISSIS-” come riportatonella relazione del servizio sani-tario del Comando Regione Ca-rabinieri “Sicilia” del 21/07/1999);il che mette in dubbio l’effettivaed esauriente attività istruttoriada parte del Comitato.

Risultano, pertanto, fondate lecensure di difetto d’istruttoria edi difetto di motivazione datoche il parere del Comitato di Ve-rifica si limita ad escludere l’in-fluenza causale del servizio pre-stato, senza tuttavia specifica-mente motivare in ordine al-l’eventuale incidenza delle parti-colari condizioni lavorative e deifattori di rischio espressamenteindicati nella domanda di partericorrente e documentati in atti;condizioni lavorative che l’Am-ministrazione aveva analitica-mente definito in sede di rappor-to informativo come segue: “…Per tali servizi è stato sottoposto acontinui disagi, stress psico fisico,lunghi viaggi per raggiungere lo-calità distanti dalla sede di servi-zio con condizioni climatiche av-verse, nonché continui prolunga-menti dell’orario di servizio chel’hanno costretto a -OMISSIS-”, .

Il ricorso pertanto, assorbite leulteriori censure, è fondato e vaaccolto con conseguente annul-lamento dei provvedimenti im-pugnati, salve le future determi-nazioni che l’Amministrazione,previo nuovo parere del Comita-to di verifica per le cause di ser-vizio dovrà motivatamente adot-tare in esecuzione della presentedecisione.

Le spese del giudizio possonoessere compensate tra le parti,tenuto conto della peculiaritàdella vicenda.

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GIURISPRUDENZA � 13GiornaledeiMilitariIl nu

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Tar NapoliNessun filtrogerarchico per la denuncia in ambito militare

Giurisprudenza recenteLegge 104 sui permessi per disabili

Assegni familiari: il diritto si trasmetteagli eredi

La presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o che possa provve-dere all’assistenza del parente non esclude di per sé il diritto ai tre permessimensili retribuiti. Diversamente, infatti, si frustrerebbe lo scopo perseguitodalla legge. È infatti presumibile che, essendo il lavoratore impegnato con il la-voro, all’assistenza del parente provveda altra persona, mentre è senz’altro ra-gionevole che quest’ultima possa fruire di alcuni giorni di libertà, in coinciden-za con la fruizione dei tre giorni di permessi del lavoratore (nella specie, laCorte ha riconosciuto il diritto ai tre giorni di permesso mensile ex art. 33 leg-ge 104 pur in presenza di una colf) [1].

La richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per pre-stare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto in-condizionato del richiedente. Pertanto la Pubblica amministrazione può legitti-mamente respingere l’istanza di trasferimento di un proprio dipendente, pre-sentata ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104 quando le condizioni per-sonali e familiari dello stesso siano meno importanti e urgenti di fronte all’in-teresse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigiodell’Amministrazione [2].

A seguito della modifica apportata nel 2010 [3], i requisiti della continuitàed esclusività dell’assistenza al congiunto portatore di handicap del dipendentenon possono più essere pretesi dall’Amministrazione come presupposto per la

concessione dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 104/1992, con la con-seguenza che gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione deve valutarese concedere o meno i benefici in questione sono da un lato le proprie esigen-ze organizzative ed operative e, dall’altro, l’effettiva necessità del beneficioda parte del dipendente, al fine di impedire un suo uso strumentale [4].

Nel settore del pubblico impiego, agli effetti del trasferimento del dipenden-te per come consentito dalla legge 104 del 92, per dare assistenza con caratteredi continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione dihandicap, l’inciso “ove possibile”, contenuto nella legge, sta a significare chedeve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede della PAdi destinazione del posto in ruolo ricoperto dall’interessato che chiede il trasfe-rimento, per il suo proficuo utilizzo. In altre parole, se manca detta qualifica la-vorativa, non è possibile ottenere il trasferimento [5].

Per il trasferimento di un pubblico dipendente, dallo stesso richiesta ai sensidella legge 104 onde consentirgli di provvedere ad un familiare portatore dihandicap, deve essere necessaria un’assistenza effettiva, e non solo morale,già in atto; inoltre, le esigenze assistenziali del disabile devono essere valutatecon riferimento all’intero contesto familiare nel quale è inserita la persona di-sabile ed ai soggetti tenuti all’assistenza nei suoi confronti [6].

Non si computano, ai fini della “tredicesima” o della “gratifica natalizia”, ipermessi previsti dalla legge 104 del 1992 [7] solo nei casi in cui essi debbanocumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può deter-minare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e conil congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiorealla retribuzione normale (diversamente dall’indennità per i permessi della leg-ge 104 commisurata all’intera retribuzione). Tale interpretazione risulta idoneaad evitare che l’incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della si-tuazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazionedel permesso [8].

[1] Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014.[2] Cons. St. sent. n. 4200 del 6.08.2014.[3] Legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha modificato l’art. 33, l. 5 febbraio

1992 n. 104.[4] Cons. St. sent. n. 4200 del 6.08.2014.[5] Cons. St. sent. n. 4085 del 1.08.2014.[6] Cons. St. sent. n. 3303 del 2.07.2014.[7] In forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all’ultimo comma

dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51).

[8] Cass. sent. n. 15435 del 7.07.2014.

Con ordinanza n. 27382 depositata lo scorso 23 dicembre la Cassazione haribadito che il diritto agli ANF ovvero agli assegni per il nucleo familiare si tra-smette agli eredi anche se il defunto non ha presentato la domanda.

Il Tribunale, in prima istanza aveva già dato ragione agli eredi confermandoche essi avevano diritto al pagamento degli arretrati degli assegni per il nucleofamiliare nonostante la parente deceduta non avesse mai presentato domandaquando era in vita.

Allo stesso modo la Cassazione, seguendo il suo stesso orientamento in ma-teria ha confermato quanto già disposto dal tribunale di primo grado afferman-do che:

il diritto ai trattamenti retributivi in commento sorge in capo all’assicurato peril solo fatto di essere in possesso dei requisiti di legge. Invece, il fatto di dover pre-sentare l’istanza con la relativa domanda di pagamento all’amministrazionecompetente non serve a far sorgere detto diritto, ma ha solo la funzione di atto diavvio della procedura amministrativa che è necessario espletare.

Con una precedente sentenza, la 20405/2012, la Cassazione aveva già affer-mato tale principio disponendo per un caso simile che:

ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda, il creditoalla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato allaverifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione delbeneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio deldefunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avan-zando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esi-stenza delle condizioni di legge

Allo stesso modo, con la Sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito chenel caso in cui l’avente diritto alla prestazione previdenziale muore senza averpresentato apposita domanda all’Inps, questa omissione non può di per sé es-sere considerata sua rinuncia al diritto.

Per cui il credito alla prestazione economica, in questo caso gli assegni per ilnucleo familiare, quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica daparte dell’Inps del possesso dei relativi requisiti, deve ritenersi già acquisito nelpatrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi.

Infine questi ultimi sono legittimati a farlo valere presentando la relativa do-manda all’INPS, il quale a sua volta è tenuto ad accertare nei loro confrontil’esistenza delle condizioni di legge e, se presenti, erogare le relative prestazio-ni.

Accade che Tizio, maresciallo con la qualità di specializzato comandante dimotovedetta, impugna la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorniinflittagli per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare al fine di rap-presentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchicie senza informare il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giu-diziaria”; inoltre, impugna il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso lasuddetta sanzione ritenuto dal Comandante del Reparto Territoriale dei Cara-binieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui diretta-mente.

Tizio segnala di aver presentato una denuncia orale alla Procura Militare perfatti attinenti all’organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevan-ti, altresì di aver successivamente integrato detta denuncia indicando possibiliabusi commessi dai responsabili della Stazione Scali Marittimi in merito ad uningiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di Napoli.

A parte la questione della modalità di presentazione del ricorso, rispetto allaquale il Tar Napoli ( sentenza n.3158/14 ) ritiene sufficiente rilevare che l’attorisulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamentecon il difensore, ciò che appare importante è la vicenda della sanzione.

Orbene, a prescindere dall’effettiva veridicità delle circostanze segnalateall’autorità giudiziaria, è lampante che il ricorrente ha esercitato un propriodiritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o di-sciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi.

Nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare”che doveva essere inoltrata per via gerarchica, ma dell’espressione di un di-ritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia dellasanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.

Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione cheil militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servi-zio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamenteagli organi interni gerarchicamente sovraordinati.

Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penal-mente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comporta-mento dei superiori gerarchici.

Evidente, per le ragioni che precedono (che rivestono carattere assorbente),l’illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinaremilitare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l’ammini-strazione nella fattispecie analizzata dal Tar con la sentenza citata.

avv. Francesco Pandolfi (www.StudioCataldi.it)

14 � CIRCOLARI GiornaledeiMilitariIl nu

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Persomil ha diramato la circolaren. M_D GMIL 0044208 27-01-2015 concernente. “Cessazione

anticipata dal servizio, a domanda, ecollocamento in ausiliaria, per il 2015,degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradicorrispondenti) dell’Esercito, della Ma-rina Militare e dell’Aeronautica Milita-re ai sensi degli articoli 2229, commi da1 a 5 e 2230 del decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, recante “Codicedell’Ordinamento Militare”.

Riportiamo il testo integrale

1. PREMESSA a. L’articolo 2229 del Decreto Legi-

slativo 15 marzo 2010, n. 66, recante“Codice dell’Ordinamento Militare”,disciplina il collocamento in ausiliariadegli Ufciali e dei Soaufciali del-l’Esercito, della Marina Militare edell’Aeronautica Militare che ne fac-ciano domanda e che si trovino a nonpiù di cinque anni dal limite di età.Sono esclusi dall’applicazione del ci-tato benedcio il personale militare ap-partenente all’Arma dei Carabinieri eil personale appartenente al Corpodelle Capitanerie di Porto.

b. Tale facoltà può essere esercitataentro i limiti del contingente annuomassimo di Ufciali e Marescialli indi-cato nel successivo articolo 2230 delDecreto Legislativo n. 66/2010 e, co-munque, nel limite delle risorse dispo-nibili nell’ambito dell’autorizzazionedi spesa di cui ai precedenti articoli582 e 583.

c. Il Decreto Ministeriale dell’8agosto 2014, applicativo delle disposi-zioni sopra richiamate, ha dssato in35 Ufciali e 595 Marescialli il contin-gente di personale da collocare in au-siliaria nel corso del 2015.

2. DISPOSIZIONI APPLICATIVEPER IL 2015

a. Ciò premesso, per quanto con-cerne i principi a caraaere generaleinerenti all’istituto in oggeao, il per-sonale avente titolo a produrre do-manda di collocamento anticipato inausiliaria, nonché le modalità di pre-sentazione e di dednizione delle istan-ze stesse, si rinvia alle disposizioniimpartite con la circolare a seguito,tenendo presenti le modidche e le in-tegrazioni di cui ai paragrad successi-vi, con l’avvertenza che l’indicazionetemporale al 2009, in essa riportata,deve ora essere riferita al 2015.

b. Per l’applicazione delle presentidisposizioni deve anzituao tenersiconto, in materia previdenziale, deiprovvedimenti di cui all’articolo 12del Decreto Legge 31 maggio 2010, - 2- ./. n. 78, convertito con modidcazio-

ni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122,esplicati in ambito Difesa dalla circo-lare n. M_D/GPREV/I/1^/1000/122/2010del 7 dicembre 2010 della DirezioneGenerale della Previdenza Militare,della Leva e del Collocamento al lavo-ro dei Volontari Congedati (ora Dire-zione Generale della Previdenza Mili-tare e della Leva), nonché delle dispo-sizioni emanate di concerto con deaaDirezione Generale in materia di ade-guamento agli incrementi della spe-ranza di vita dei requisiti per l’accessoal pensionamento del personale mili-tare di cui alla circolare n. M_DGMIL2 VDGM II SGR/0308464 del 15novembre 2013. Alla luce di tali dispo-sizioni e di quelle emanate in materiapensionistica dall’Istituto Nazionaledella Previdenza Sociale, nel 2015 po-tranno essere collocati in ausiliariasolo gli Ufciali e i Marescialli che ab-biano maturato uno dei requisiti invia generale previsti dalla normativaper la cessazione dal servizio a do-manda con accesso al traaamentopensionistico, ovvero:

- alla data del 31 dicembre 2014, 35anni di anzianità contributiva e conun’età di almeno 57 anni e 3 mesi(adeguamento agli incrementi dellasperanza di vita);

- alla data del 30 seaembre 2014, 40anni e 3 mesi (adeguamento agli in-crementi della speranza di vita) di an-zianità contributiva, in considerazionedel faao che l’accesso al traaamentopensionistico subisce in questo caso,rispeao ai 12 mesi di dnestra mobile,un ulteriore posticipo di 3 mesi per irequisiti maturati nel 2014;

- alla data del 31 dicembre 2011, lamassima anzianità contributiva previ-sta dall’ordinamento di appartenenza(corrispondente all’aliquota dell’80%)abbinata all’età di 53 anni e 3 mesi(adeguamento agli incrementi dellasperanza di vita), requisito anagradcoovviamente già posseduto da coloroche presentano le domande in argo-mento.

c. Per la dednizione delle istanzedei militari che non risultino in pos-sesso dei richiamati requisiti alle datesuddeae, si rinvia al successivo para4., soaopara b.

d. Si rammenta che la facoltà dipresentare la domanda tesa a oaenereil benedcio in questione è preclusa aquei militari che siano stati giudicatipermanentemente non idonei al servi-zio militare in modo parziale, i quali,in virtù dell’emissione di tale giudizio,non sono idonei alla categoria dell’au-siliaria. I Comandi/Enti di apparte-nenza dei deai militari, pertanto, nondovranno dare seguito a istanze dicollocamento in ausiliaria da loro

eventualmente avanzate. e. Indne, in tema di benedci, occor-

re rammentare, altresì, che l’articolo1, comma 258 della “Legge di Stabilità2015” (Legge 23 dicembre 2014, n.190) ha operato l’abrogazione di talu-ne norme del Codice dell’Ordinamen-to Militare in materia di stato giuridi-co, riguardanti istituti connessi con lacessazione dal servizio del personalemilitare. In particolare sono statiabrogati, tra gli altri, gli articoli 1076,1077, 1082 e 1083. Per eceao delle ri-chiamate abrogazioni, quindi, a fardata dal 1° gennaio 2015, non sarà piùprevista l’aaribuzione di qualsivogliapromozione al grado superiore inconnessione con le cessazioni dal ser-vizio permanente a qualunque titolodisposte.

3. PRESENTAZIONE DELLEISTANZE

a. Gli Ufciali e i Marescialli inte-ressati potranno produrre, entro il 1°marzo 2015, al Comando/Ente di ap-partenenza, istanza, redaaa in confor-mità al modello in Allegato “B” allapresente circolare, intesa a oaenere lacessazione dal servizio e il colloca-mento in ausiliaria, indicando comedata preferibile per il congedamentoun giorno compreso tra il 1° luglio e il31 dicembre 2015. Tale data dovrà, pe-rò, risultare posteriore di almeno unanno a quella di maturazione dei re-quisiti per l’accesso al collocamentoin congedo con diriao al traaamentopensionistico nel caso di 35 anni dianzianità contributiva e con un’età dialmeno 57 anni e 3 mesi, ovvero di unanno e 3 mesi nel caso di 40 anni e 3mesi di anzianità contributiva.

b. Le domande, non appena assun-te a protocollo, dovranno essere tra-smesse tramite gli indirizzi di postaelearonica [email protected] e/o [email protected] 4^ Divisione, per gli Ufciali e al-la 5^ Divisione, per i Marescialli, te-nendo informata la linea gerarchica.Alle citate domande dovrà essere alle-gata la seguente documentazione:

- prospeao riepilogativo dei servizicontributivi utili all’accesso al traaa-mento pensionistico, redaao dall’Au-torità Amministrativa competente esoaoscriao, per presa visione, dall’in-teressato che dovrà aaestare l’anzia-nità sia anagradca sia contributivaposseduta dal militare alle date indi-cate al precedente para 2., soaopara b.Su tale prospeao riepilogativo dovràessere indicata chiaramente la data dimaturazione dei predeai requisiti;l’acquisizione del prospeao contribu-tivo sopra richiamato si rende indi-spensabile per dimostrare il possessoda parte degli interessati dei requisitiprevisti per avere diriao al colloca-

mento in ausiliaria con accesso altraaamento pensionistico. Per gli ap-partenenti alla Marina Militare il cita-to prospeao dovrà essere preventiva-mente chiesto dai Comandi/Enti diappartenenza dei militari interessatidireaamente alla Direzione di com-missariato della Marina Militare diRoma – V Reparto traaamento pen-sionistico. All’avvenuta ricezione dideao documento lo stesso dovrà esse-re soaoscriao con immediatezza, perpresa visione, dall’interessato e tra-smesso, appena possibile, alla compe-tente Divisione del II Reparto dellaDirezione Generale per il PersonaleMilitare;

- copia aggiornata dello stato diservizio (per gli Ufciali) o del fogliomatricolare (per i Soaufciali); per ilpersonale della Marina deao docu-mento verrà acquisito d’ufcio. - aae-stazione del Comando/Ente di appar-tenenza dalla quale si evinca che l’in-teressato non ha pendenti procedi-menti per la dednizione di istanze diaggravamento di infermità ricono-sciute dipendenti da causa di servizio.

4. DEFINIZIONE DELLE ISTANZEa. besta Direzione Generale, dopo

aver ricevuto le istanze e veridcato lacompletezza della documentazione ri-chiesta, provvederà a redigere apposi-te liste di priorità di cui al para 3., sot-topara a. della circolare n. M_D GMILII 6 1 0599903 del 17 dicembre 2008, incui saranno inseriti i nominativi degliUfciali e dei Marescialli che abbianomaturato i requisiti pensionistici dicui al precedente para 2., soaopara b.della presente circolare entro i termi-ni ivi indicati.

b. Le istanze dei militari che nonabbiano maturato i deai requisiti en-tro tali date –senza ulteriori comuni-cazioni– non saranno prese in consi-derazione e i nominativi dei medesiminon potranno in nessun caso essereinseriti nelle richiamate liste.

c. Gli Ufciali e i Marescialli inte-ressati hanno facoltà di revocare leistanze di cessazione dal servizio ecollocamento in ausiliaria, già avanza-te, producendo apposita domanda alComando/Ente di appartenenza, dnoal giorno che precede la data di notid-ca dei provvedimenti relativi all’acco-glimento delle medesime istanze e, inogni caso, non oltre il 30 seaembre2015, tenendo conto, altresì, delle in-dicazioni fornite al para 6., soaoparaa. del compendio sulle disposizioni inmateria di cessazione dal servizio per-manente n. M_D GMIL 1299413 del 5dicembre 2014 di questa Direzione

Circolare della Direzione Generale del Personale del 27 gennaio 2015

Cessazione anticipata dal servizio a domanda

SEGUE A PAGINA 15| FEBBRAIO 2015 |

CIRCOLARI � 15GiornaledeiMilitariIl nu

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Generale. Anche le deae istanze di re-voca dovranno essere inoltrate, tenen-do informata la linea gerarchica diForza Armata, direaamente alle ri-chiamate Divisioni del II Reparto diquesta Direzione Generale agli indi-rizzi di posta elearonica sopra citati.

d. Si soggiunge che non è applica-bile a deae istanze la possibilità di re-voca dei provvedimenti di accogli-mento delle stesse disciplinata al para6., soaopara b. al citato compendio.Ciò in quanto, la dnalità dell’art. 2229del c.o.m. è quella di gestire gli esube-ri negli organici secondo quanto pre-visto dall’art. 2206-bis del c.o.m. at-tualmente esistenti nei ruoli dell’Eser-cito, della Marina e dell’Aeronautica.Non rilevano, pertanto, ai dni anzi-deai eventuali esigenze di servizio odi pubblico interesse rappresentatedai Comandi/Enti competenti perl’impiego degli interessati.

5. AVVERTENZE Si richiama, invia prioritaria, l’aaenzione di tuai iComandi/Enti interessati dalle variefasi del procedimento in argomentosulla necessità del celere disbrigo de-gli adempimenti di competenza, non-ché della immediata trasmissione del-le istanze di cessazione dal servizio edelle eventuali revoche. Ciò s’imponeal dne della correaa dednizione delleliste di priorità e della conseguenteevasione delle domande. Si fa presen-te che, in caso di omissioni e gravi ri-tardi nell’inoltro delle istanze a questaDirezione Generale, la responsabilità

della mancata evasione delle stesse,nonché le eventuali conseguenze dinatura giudiziaria e amministrativa incaso di azioni di rivalsa da parte deimilitari non ammessi alla cessazionedal servizio e al collocame nto in ausi-liaria pur avendone titolo, ricadrannosui Comandi/Enti e Ufci responsabili

delle disfunzioni nel disbrigo del-l’istruaoria di loro competenza.

6. DIRAMAZIONE Gli Enti in indi-rizzo sono invitati a curare la capillarediramazione della presente circolare,consultabile, tra l’altro, sul sitowww.persomil.difesa.it di questa Di-

rezione Generale, a tuai i Coman-di/Enti dipendenti, per la opportuna etempestiva informazione del persona-le interessato.

d’ordine IL VICE DIRETTORE GE-NERALE (Amm. Div. Pierluigi ROSA-TI)

Circolare Persomil / segue da pagina 14

| FEBBRAIO 2015 |

DirettoreResponsabile

ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.DI ROMA

N. 428 DEL 7/08/1996ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Palestro 78 - 00185 RomaTel/Fax 06/44360432

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GiornaledeiMilitariIl nu

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Allegato A MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE II REPARTO - _ DIVISIONE(1)

grado(2) ruolo(3) Il sottoscritto in servizio permanente effettivo cognome nome comune nato a provincia stato data di nascita

( ) ( ) il / /

codice fiscale p.e.i. e/o pec

residente a ( ) in via/piazza n. civico c.a.p.

C H I E D E di cessare dal servizio permanente ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, preferibilmente sotto la data del _____________________________(4). A tal fine dichiara: -

comma 1 e 992, comma 4 del citato Decreto Legislativo; - di eleggere domicilio, se collocato in ausiliaria, nel Comune di ____________________,

provincia di______________________; - di essere disponibile a lasciare il servizio nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31

dicembre 2015, sotto la data che verrà indicata per il collocamento in ausiliaria dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

___________________________________ ______________________________________

(località e data) (firma leggibile per esteso)

./.

16 � CIRCOLARI GiornaledeiMilitariIl nu

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C O N S U L E N Z EC O N S U L E N Z EC O N S U L E N Z EC O N S U L E N Z EPensione anticipata:quali penalizzazioni?

Con il requisito di età di 57 anni e tre mesi ed alme-no 35 anni di contributi inoltrando domanda di pensio-ne anticipata appena maturati i suddeai requisiti a qua-li penalizzazioni si va incontro?

ANualmente le penalizzazioni per l’accesso anticipatoalla pensione ante 58 anni non colpiscono i militari per ef-feNo dell’art. 24 della Legge “Fornero”. Oesta esclusione,però, avrà un termine ossia il 31 dicembre 2015, data en-tro la quale dovrà essere aNivata una normativa alterna-tiva altrimenti verrà estesa la Fornero anche ai militari.

Con i dati indicati, quindi la persona può accedere allaquiescenza, con diriNo al traNamento economico di pen-sione, a far data un anno dall’acquisizione del requisito.

Carabiniere: anzianità per l’incarico di capo nucleo

Sono Luogotenente nei Carabinieri, aaualmente im-piegato in una sezione interforze delle Difesa, ove ope-rano altri soaufciali appartenenti all’Esercito e allaMarina, a tal riguardo gradirei sapere quale dei due sot-tonotati luogotenenti ha l’anzianità per ricoprire even-tualmente l’incarico di capo nucleo:

- lo scrivente: promozione al grado di MarescialloAiutante sostituto Ufciale di Pubblica Sicurezza anzia-nità 01-01-1999 e promozione alla qualidca di luogote-nente 01-01-2008;

- parigrado di altra Forza Armata (Marina Militare):promozione al grado 1° Maresciallo anzianità 01-01-2000e promozione alla qualidca di luogotenente 01-01-2007.

In merito a quanto sopra ed in considerazione dellepalesi dicerenze di anzianità tra Forze Armate (nell’Ar-ma dei Carabinieri la permanenza minima nel gradoapicale è di 8 anni e non 7 come nella Marina Militare)e di iscrizione a ruolo, potreste dirmi quali dei due luo-gotenenti ha rango preminente ed indicarmi la norma ola prassi che regola la materia in parola?

In relazione al quesito posto se Lei ha accesso agli ar-chivi di Persomil può veriQcare che di recente sono statemodiQcate le posizioni organiche dei Primi Marescialli.Ciò in aderenza ad una sentenza del Tribunale Militare diTorino (ora Verona) che a seguito di un provvedimentodisciplinare sollecitato da un “Luogotenente” nei confronti

di un Primo Maresciallo suo anziano ma non qualiQcato“luogotenente” ed applicato dal Comandante di Reparto,aveva determinato una sanzione disciplinare lasciandoinesitate le richieste di non procedere per vizio in quantoil Luogotenente non era anziano e quindi superiore delcollega.

Ebbene il Consesso ha accolto il ricorso in quanto sullascorta del motivo di rigeNo adoNato da Persomil che nonriconosce l’avanzamento alla vigilia della cessazione ailuogotenenti perche traNasi di qualiQca e non di grado(sulla scorta del parere esplicitamente richiesto al Consi-glio di Stato) il soNuRciale punito risultava più anzianodell’altro collega.

Il riferimento all’annuario e voluto in quanto a seguitodi questo pronunciamento i Luogotenenti sono inseriti inelenco si con l’indicazione della qualiQca ma in riferi-mento all’anzianità di grado da Primo Maresciallo, indi-cando di Qanco la data dell’aNribuzione della qualiQca.

Esenzione Irpef assegno di pensione

Sono un pensionato della Polizia di Stato invalido diservizio,equiparato agli invalidi di 1^ categoria-

Percepisco l’assegno di incollocabilità previsto dal-l’art.104 del T.U. 1092/1973 con assegno di superinvali-dità esente da irpef.

A dicembre 2014 avendo compiuto 65 anni di età,dalgiorno successivo mi e stato corrisposto un’assegno dipari importo previsto dall’art.20 del D.P.R. 915/1978-

Poichè tale emolumento e un’assegno accessorio allapensione privilegiata, vi chiedo di conoscere se tale as-segno compensativo sia esente da Irpef.

L’esenzione sino al 2013 si applicava sui traNamentirisarcitori senza limitazioni. per ePeNo della Legge di Sta-bilità per il 2014, invece, anche i traNamenti risarcitori,qualora cumulativi, formano reddito e quindi sono assog-geNati ad I.R.Pe.F. pertanto la risposta è che alcuni asse-gni risarcitori non sono più esenti da I.R.Pe.F. Per saperequali basta collegarsi al sito dell’INPS e scaricare la circo-lare pubblicata annualmente a gennaio con gli adegua-menti ISTAT e relativa ai traNamenti di pensione ordina-ria e straordinaria.

Esposizione all’amiantoPremesso che ho oaenuto quanto previsto dalla nor-

mativa in vigore per le viaime del dovere, certidcatocompreso, e quasi contestualmente ho ricevuto dall’

INAIL la certidcazione aaestante l’esposizione al-l’amianto per un periodo ultradecennale di imbarcosulle navi della Marina Militare,

CHIEDO: cosa mi speaa e quali azioni devo porre inessere eventualmente?

Al patronato mi hanno deao che non mi speaa nul-la, dopo essere andato in pensione nel 1995 col massi-mo e oltre di contribuzione.

Il procedimento per l’esposizione all’amianto prevede-va varie tipologie di beneQci, compresi quelli con ePeNieconomici e quindi ePeNi sulla pensione.

L’informazione del patronato, infaNi, non era sbaglia-ta ma sostanzialmente incompleta poiché il problema nonè l’inesistenza di deNi beneQci ma la prescrizione deglistessi, in applicazione delle norme di legge di riferimento.Purtroppo se non vi sono richieste di interruzione dei ter-mini prescrizionali (5 anni) non può fare altro, in casocontrario potrà presentare istanza al Suo ultimo Coman-do per aNivare le vie gerarchiche per il conseguimento deibeneQci.

In alternativa può scrivere a Previmil ove sussiste laSezione SBAEN che segue queste tipologie di beneQci echiedere la loro aNivazione per eventuali adeguamentidel traNamento di quiescenza in applicazione del ricono-scimento in parola.

Prescrizione PPCSono UN brigadiere capo CC in quiescenza dal

03.12.2013.La CMO di Palermo mi ha assegnato 8^ cat. Tab.

“A”ma il Comitato di Roma non riconduceva tale pato-logia a dipendenza di servizio.

Il 9.11.2010 l’ASP- Reparto Cardiologia -di PALER-MO, a seguito di eco-cardio mi riscontrava “paaern al-terato per tachicardia. Minimo rigurgito ventricolaresx etc ect”. Ma x questa patologia non ho inoltrato nes-suna istanza gerarchica né di riconoscimento.

Ritenendo però di poter inoltrare istanza per potereoaenere pensione privilegiata, seppure A TEMPO, perla patologia cui alla Tab. “B” sopra indicata prima chetrascorrano i due anni dal dne del rapporto di servizio,chiedo se contestualmente all’istanza x riconoscimentopensione privilegiata x Tab. “B” potrei chiedere, ora perall’ora, riconoscimento causa di servizio e relativo cu-molo x patologia del 9.11.2010 senza però chiedere al-cun equo indennizzo dato che sono trascorsi i famosi 6mesi di prescrizione.

In relazione alla Sua richiesta si informa che la Cortedei Conti ritiene la pensione Privilegiata un diriNo impre-scrivibile

| FEBBRAIO 2015 |

Sicurezza. Le responsabilitàdel condominio e del professionistaFra i ruoli che può ricoprire l’ammini-stratore di condominio c’è anche quellodel datore di lavoro. Lo è nei confrontidi lavoratori dipendenti come il portie-re o il giardiniere, ma anche, comeprevisto dal decreto legislativo 81/2008,

Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro,quando il condominio commissiona,con un contratto d’appalto, lavori edilio d’ingegneria civile, vale a dire cantie-ri temporanei o mobili, che rientranonel Titolo IV del Testo Unico. In tali vesti, qualora avvengano inci-denti e infortuni all’interno del cantie-re, l’amministratore è responsabile siadal punto di vista civile che penale. Per

questo motivo, è suo compito verificarel’idoneità tecnico-professionale delleimprese coinvolte e garantire le miglio-ri condizioni di sicurezza dei luoghi dilavoro. In particolare, la recente sen-tenza della Cassazione penale(42347/2013) ha specificato che l’ammi-nistratore assume la posizione di ga-ranzia propria del datore di lavoro nelcaso in cui «proceda direttamente al-

l’organizzazione e direzione di lavorida eseguirsi nell’interesse del condomi-nio stesso». Ma anche ove non procedadirettamente, non è esonerato quale“committente” all’osservanza di quantostabilito dall’articolo 26 del Dlgs81/2008 (obblighi di verifica della ido-neità tecnica-professionale dell’impresaappaltatrice, di informazione, di colla-borazione e cooperazione).

CONDOMINIO

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