Maria Rosaria MILANAIstituto Superiore di Sanità
Roma
Materiali ed Oggetti destinati al Contatto Alimentare:
La normativa di riferimento, le linee guida
le ultime novità legislative
NOVARA 6 giugno 20171
Sicurezza, controllo e conformità
tre aspetti fortemente collegati :
….Concetti validi sia per l’industria che per le autorità pubbliche !!
La sicurezza di un
imballaggio alimentare è
Un progetto di
conformità è
Il controllo dei parametri di conformità è
2
Sicurezza, controllo e conformitàLa sicurezza va progettata e controllata
Industria
Deve immettere in commercio
un imballaggio sicuro
Progettazione di un imballaggio
( o alimento imballato)
conforme ai requisiti
Controllo del prodotto/processo
rispetto a parametri di conformità
Autorità Pubbliche
Leggi di carattere preventivo
Principi generali o
limiti/condizioni specifiche
Verifica del rispetto dei
limiti/condizioni stabiliti
( prodotti e/o processi)
3
normativa di riferimento
• Disposizioni generali: applicabili a TUTTI i MOCA
• Disposizioni specifiche , solo per alcuni materiali
…………………….ma ….– Alcuni materiali/settori sono armonizzati (
uguali in tutta la UE)
– Alcuni materiali sono regolamentati solo a livello italiano
4
MOCA: le norme prevengono il rischio
• mediante requisiti “essenziali” di sicurezza ( sempre
validi, art. 3 Reg Quadro)
• fissando la composizione di materiali
valutazioni tossicologiche = riduzione dell’hazard
( es. liste positive componenti ad esclusione di tutto il resto))
• limitandone gli usi consentiti
controllo della migrazione = riduzione dell’exposure (es.
SML)
5
la sicurezza dei MOCA si basa su
valutazione del rischio ( VR)
• VR già presente nella legislazione ( es liste
positive , SML, limitazioni e restrizioni etc)
• o da effettuare caso per caso ( conformità a
requisiti generali art. 3 Regolamento quadro)
6
Norme generali Food law: (principi generali + creazione EFSA)REG. (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio2002
Controlli ufficiali:REG. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 (
aggiornamento !)
Norma Quadro su Materiali in contatto con alimentiREG. (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
Regolamento GMP per MOCA REG. (CE) N. 2023/2006 del 22 dicembre 2006
7
Norme generali
DL 108 del 25/1/92
DPR 777/23/8/82
…entrambi regolamenti di carattere generale, in vigore per le parti non armonizzate
DECRETO «SANZIONI» !
8
REGOLAMENTO QUADRO
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
9
• “I materiali e gli oggetti, … devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, ……… essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Art.3 Requisiti generali 1/3
10
• “I materiali e gli oggetti, … devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazioneaffinché, ……… essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Art.3 Requisiti generali 2/3
11
• “I materiali e gli oggetti, … devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, ……… essi non trasferiscano ai prodotti
alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Art.3 Requisiti generali 3/3
12
14
rispetto dei requisiti…
….QUALI STRUMENTI ?
• Etichettatura Art.15 Reg 1935/2004/CE
• Dichiarazione di conformità/ documentazione di supporto Art.16 Reg 1935/2004/CE
• Tracciabilità Art.17 Reg 1935/2004/CE
• Controllo del processo Reg. 2023/ 2006/CE
• Regole specifiche ( es. Liste positive, limiti di migrazione, condizioni di uso)
14
..I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l’alimento al momento dell’immissione sul mercato dono riportare::
a) la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell'allegato II;
b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
Art. 15 Etichettatura
16
c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi,
l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del
trasformatore o del venditore responsabile
dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno
della Comunità;
d) un’adeguata etichettatura o identificazione, che
assicuri la rintracciabilità del materiale/ oggetto;
(segue) Art. 15 Etichettatura
18
..inoltre…
• Dicitura o simbolo non obbligatori se uso
inequivocabile (..spremiagrumi, forchetta
etc..)
• Informazioni visibili, leggibili, indelebili e
scritte in un linguaggio di facile comprensione
per il consumatore
(segue) Art. 15 Etichettatura
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Al momento della vendita al dettaglio, informazioni visibili su:
a) materiali oggetti o loro imballaggi, o
b) su etichette poste sui materiali e
sugli oggetti o sui loro imballaggi;
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti;
segue Etichettatura
dove devono essere visibili le informazioni ?
20
• La finalità è che il consumatore possa fare
scelte consapevoli e uso appropriato
• Difende il consumatore
• Difende anche il produttore se l’indicazione
è corretta
21
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, informazioni visibili:
a) sui documenti di accompagnamento o
b) sulle etichette o sugli imballaggi o
c) sui materiali e sugli oggetti stessi.
segue Art. 15 Etichettaturavisibilità delle informazioni: fasi diverse
22
Due casi possibili
Alimento già confezionato
• la responsabilità è
dell’industria…
• se da cuocere, seguire le
istruzioni..
Materiale non in contatto
• La responsabilità è di chi
mette in contatto…
• seguire le istruzioni (date
da chi fornisce )…. che
devono essere chiare
23
Art.16 Dichiarazione di conformità e
documentazione di supporto
• … i materiali e gli oggetti cui essi si
riferiscono devono essere accompagnati da una
dichiarazione scritta che attesti la loro
conformità alle norme vigenti.
• Tale conformità deve essere dimostrata da una
documentazione appropriata che deve essere
disponibile su richiesta delle autorità
competenti
24
segue Rintracciabilità (art 17)
Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica,gli operatori economici dispongono di sistemi e di
procedure che consentono l'individuazione delle imprese
da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e,
se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal
presente regolamento …. usati nella loro lavorazione.
Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità
competenti che le richiedano.
26
Flusso di prodotti e documenti 1/2
Produce XX
Accordi fornitura cliente 2
Fornisce X X al cliente 2
Rilascia dich. conformità 1 (DC1)
Mantiene la documentazione
pertinente Doc. supporto 1 (DS1)
Produce XYXYZZ
Accordi fornitore 2
Riceve XXY+DC2 dal fornitore 2
Accordi cliente 4
Rilascia DC3
Mantiene la doc. supporto
pertinente DS3 (contiene DC2)
prodotto XX + DC1Attore 1
Attore 2
prodotto XYXY + DC2
Attore 3
Produce XYXY
Accordi fornitore 1
Riceve XX +DC1 dal fornitore 1
Accordi cliente 3
Rilascia DC2
Mantiene la doc. supporto
pertinente DS2 (contiene DC1)
27
Flusso di prodotti e documenti 2/2
Produce XYXYZZ
Accordi fornitore 2
Riceve XXY+DC2 dal fornitore 2
Accordi cliente 4
Rilascia DC3
Mantiene la doc. supporto
pertinente DS3 (contiene DC2)
Attore 3prodotto XYXY Z+ DC3
Attore 4 Ind. alimentare
Produce XYXYZZM M
(Alimento imballato)(Alimento imballato)
Accordi fornitore 3
Riceve XYXYZZ +DC3 dal fornitore 3
Mantiene la doc. supporto
pertinente DS4 (contiene DC3)
28
Regolamento 2023/2006/CE sulle
Buone Pratiche di Fabbricazione -
GMP e controllo ufficiale sulla produzione di
MOCA
GMP. Che cosa è? (Art.3)
• L’insieme degli aspetti del sistema di
garanzia di qualità che concorrono a
garantire un prodotto conforme ai requisiti
della norma sui materiali a contatto con
alimenti
• Il prodotto deve essere conforme
• Il processo deve essere sotto controllo
31
32
Controllo del processo:
cosa chiede il Regolamento 2023/2006/CE ?
• Obbligatorio un sistema di garanzia di qualità
• Obbligatorio il controllo dell’applicazione di
GMP per l’ottenimento costante di prodotti
conformi
• Documentazione obbligatoria a disposizione
delle autorità
• Non sussiste obbligo di certificazione
MA SOLO REQUISITI E INDICAZIONI GENERALI !
33
Lineeguida GMP CAST :
Obiettivi operativi
Proporre interpretazioni operative dei principi generali enunciati dal Reg GMP
Proporre un documento semplice, efficace ed applicabile
Proporre esempi ed avere attenzione alle imprese di dimensioni minori ( PMI)
Fornire suggerimenti operativi non vincolanti
Valorizzare la collaborazione, la trasparenza e lo scambio di informazioni lungo le filiere
-Aidepi
- Aiipa
- Aipe
-Anfima
-Assocarta
-Assocomaplast
-Assografici
- Assografici - GIFCO
- Assografici-GIFLEX
-Assoimballaggi/FederlegnoArredo
- Assomet
-Assorimap
-Assovetro
-Centro di Informazione sul PVC
-Centroal
-CIAL
-ConLegno
- Federalimentare
-Federazione Gomma Plastica-Unionplast
-Federchimica – Avisa
- Federchimica – Plastics Europe Italia
-III (Istituto Italiano Imballaggio)
ASSOCIAZIONI partecipanti progetto CAST
34
Rispetto dei requisiti generali dell’Art 3
Dich. Conformità per materiali “UE”
Tracciabilità
Etichettatura
Controllo del Processo ( Regolamento GMP)
Regole specifiche europee esistenti
..ricapitolando,
secondo il Regolamento Quadro…. .
38
UE: Misure specifiche
Materiali
• Plastica : Reg. UE 10/2011 ( 7 emendamenti)
• Plastiche riciclate meccanicamente : Reg. CE 282/2008
• Materiali e oggetti attivi e intelligenti Reg. CE 450/2009
• Ceramiche: Dir. CEE 84/500 e agg.
• Cellilosa Rigenerata Dir CE 2007/42
Sostanze
•BADGE, BFDGE, NOGE : Reg. CE 1895/2005
•Nitrosammine in tettarelle ; Dir CEE 93/11
39
Reg UE 10/2011: Plastica
• plastica
• plastica multistrato tenuta da adesivi
• Strati di plastica che formano guarnizioni nei
coperchi
• Strati di plastica in multi-materiali
Adesivi
Inchiostri da stampa
Rivestimenti
Fuori dal campo di applicazione
Resine a scambio ioinico
Gomma
Siliconi
Coperti da
leggi nazionali
40
• Elenco dell’Unione : lista positiva, autorizzazione
individuale delle sostanze
• Limiti di migrazione ( globale e specifica)
• Requisiti di composizione
• Sostanze non intenzionalmente aggiunte ma presenti (
NIAS) es. prodotti di reazione, impurezze ecc.
• Auto valutazione dell’Operatore Economico (art. 19
Valutazione rischio)
• Condizioni di prova
• Dich. Conformità + Documentaizone di Supporto
Reg UE 10/2011: Plastica
41
DC: Requisiti specificati in All. IV
• Per dichiarare la conformità,
• scambio di informazioni sulla conformità lungo la filiera produtttiva
Doc Supporto :
• Base sulla quale è stata dichiarata la conformità ( comprende anche
il Risk Assessment)
Applicabilità
• Intera filiera produttiva dei MOCA di plastica : sostanze di partenza,
intermedi , fino a e includendo i prodotti finiti
Disponibilità della DC and Doc Supporto
• a tutti gli stadi di commercializzazione, esclusa vendita al dettaglio
• Doc Supporto disponibile SOLO per autorità di controllo, su richiesta
Reg UE 10/2011: PlasticaDich. Conformità + Documentazione di Supporto
42
4 Lineguida UE per il Reg 10/2011Linea guida generale
• Interpretazioni generali, in tutte le lingue ( pubblicata 2014)
Linea guida sul trasferimento di informazioni lungo la filiera
( pubblicata 2013)
• focus su Dich Conformità
• responsabilità lungo la filiera ( diversi stadi)
• Documentazione di supporto trattata solo indirettamente
• In tutte le lingue
Lineegiuida sui test di migrazione
• Lineeguida su condizioni e metodi V
Lineeguida sui modelli di migrazione
43
Plastica Riciclata ( Reg 282/2008)
• Autorizzazione UE individuale di processi di riciclo (
impianto-specifici)
• EFSA valuta il processo
• Il processo di riciclo deve dimostrarre di decontaminare
suffcientemente materiali di post consumo
• Possono essere usate comeMOCA solo plastiche riciclate
sa processi autorizzati a livello UE
• Registro UE dei processi autorizzati
• Gli Stati Membri dovranno efffettuare audit per verificare
che i processi siano svolti secondo i parametri autorizzati
44
Articolo 6 Reg Quadro
Misure specifiche nazionali
In mancanza di misure specifiche di cui all'articolo 5,
il presente regolamento non impedisce agli Stati
membri di mantenere o adottare disposizioni
nazionali, a condizione che siano conformi alle
norme del trattato.
…..l’Italia ha numerose leggi tuttora in vigore !
45
le norme nazionali
DM 21.3.73
• Carte e cartoni
• Gomme
• Vetro
• Acciaio inox
• Parte non
armonizzata
plastiche
DM 18.4.07:Alluminio
D.L. 108 25.1.92
Tutti i materiali e oggetti in
contatto con alimenti
DM 18.2.84:Banda Stagnata
DM 1.06.88:Banda Cromata
46
Composto da:
1-8: articoli generali
9-14 materie plastiche
15-19 gomme
20-26- cellulosa rigenerata
27-33 carte e cartoni
34-35 vetro
36-37 acciaio inox
NORMA SPECIFICA NAZIONALE:
DM 21.3.73
+ 5 Allegati tecnici misti
47
Art. 1-8 Disposizioni generali
( artt 6-8 anche nel Reg. Quadro )
Artt.1-3 :definizioni e campo di applicazioneArt.4: inclusione in liste positiveArt.5: rispondenza a limiti di migrazioneArtt.6-8: responsabilità delle imprese, idoneità tecnologica
all’uso, dichiarazioni di conformità, etichettatura , corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore
NORMA NAZIONALE:
DM 21.3.73
48
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Chi, quando, dove, come
• DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
(documentazione e schede tecniche )
49
• … i materiali e gli oggetti cui essi si
riferiscono devono essere accompagnati da una
dichiarazione scritta che attesti la loro
conformità alle norme vigenti.
• Tale conformità deve essere dimostrata da una
documentazione appropriata che deve essere
disponibile su richiesta delle autorità
competenti
Art.16 Dichiarazione di conformità e documentazione
di supporto
50
DC …quando?
Secondo le norme europee la DC è obbligatoria per i materiali con norme specifiche quindi:
• Plastiche
• Cellulosa rigenerata
• Ceramiche
51
DC …quando? …
Ma ci sono indicazioni su DC anche per i seguenti materiali:
• Imballaggi A&I ( Reg.CE 450/2009)
• Plastiche di riciclo( Reg. CE 282/2008)
• Stoviglie poliammide/melammina da Cina e Hong Kong ( Reg. CE 284/2011)
PER IL RESTO VALGONO LE NORME NAZIONALI
52
• “In difetto di misure specifiche, il presente
regolamento non impedisce agli Stati
membri di mantenere in vigore o adottare
disposizioni nazionali relative alle
dichiarazioni di conformità per materiali e
oggetti”.
Art.16 Dichiarazione di conformità e documentazione
di supporto (segue)
53
…quindi secondo le norme
nazionaliDM 21.3.73
• Carte e cartoni
• Gomme
• Vetro
• Acciaio inox
• Parte non
armonizzata
plastiche
DM 18.4.07:Alluminio
D.L. 108 25.1.92
Tutti i materiali e oggetti in
contatto con alimenti
Dichiarazione di conformità e
documentazione di supporto
DM 18.2.84:Banda Stagnata
DM 1.06.88:Banda Cromata
54
Art. 6
Le imprese che producono oggetti ..per contatto con sostanze alimentari ….. sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme .. ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti …… sono conformi alle norme vigenti.
Art. 7
L’utilizzazione in sede industriale o commerciale……. è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà pertanto essere fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, ….. ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato.
Dichiarazione di conformità /documentazione di supporto
da DM 21.3.73
55
…quindi secondo il DM 21.3 73
• Carte e cartoni
• Gomme
• Vetro
• Acciaio inox
• Parte non armonizzata
plastiche ( eterogenei,
multistrato etc)
Dichiarazione di
conformità e
documentazione di
supporto
56
• Art 1 ( in entrambe):
• Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni del DM 21.3.73 e successive
modificazioni, in particolare gli artt. 6 e 7
DM 18.2.84: Banda Stagnata
DM 1.06.88: Banda Cromata
57
Art. 8:
• Le imprese che producono i materiali e gli oggetti
di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a
controllarne la rispondenza al presente regolamento
e a dimostrare in ogni momento di aver
adeguatamente provveduto ai controlli ed
accertamenti necessari
• Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione
del produttore attestante che i materiali e gli oggetti
…… sono conformi alle norme vigenti.
DM 18.4.07:Alluminio
58
Art. 9:
L’utilizzazione in sede industriale o commerciale……. è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà pertanto essere fornita della dichiarazione di conformità di cui all’art. precedente ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell’oggetto impiegato.
DM 18.4.07:Alluminio
59
• Art. 8 e art 9:
Stesso contenuto degli articoli 6 e 7 del DM
21.3.73
( Il DM 21.3.73 non è richiamato, ma il
contenuto coincide)
DM 18.4.07:Alluminio
60
D.Lvo n.108 del 25 gennaio 1992:
legno, sughero, materiali metallici non rivestiti…altro
Art 4 c.5-6*
• 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con
le sostanze alimentari devono essere accompagnati,
nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale,
da una dichiarazione che attesti la conformità alle
norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
• 6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5,
la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da
un laboratorio pubblico di analisi.
*( sost. Art 4 DPR 777/82)61
D.Lvo n.108 del 25 gennaio 1992: legno e
sughero, materiali metallici non rivestiti
Art 5* • «Art. 5-bis. - 1. L’utilizzazione in sede industriale o commerciale dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari è subordinata all’accertamento della loro conformità alle
norme del presente decreto nonché della idoneità tecnologica allo
scopo cui sono destinati.
• 2. L’impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di
cui all’art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire
ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il
produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
* Aggiorna art 5 DPR 777/82 62
Dichiarazione di conformità
la norma generale non indica un formato
Per alcuni materiali specificato il contenuto
Particolare attenzione sulle materie plastiche
63
Documenti di orientamento:
emessi dal Ministero dellla Salute
Circolari/note Ministero Salute
• Responsibilità lungo la catena (Gennaio 2006)
• Controlli su Banda Stagnata e Banda
Cromata
( Aprile 2010)
• Applicazione del Reg UE 10/2011 (Maggio
2011)
• Dichiarazione di Conformità ( Ottobre 2011)64
Dalla Circolare Min Salute
Ottobre 2011
elementi fondamentali + requisiti specifici quando presenti66
Dichiarazione di conformità
( per materiali diversi dalla plastica)
Almeno: ( elenco non necessariamente esaustivo)
• Identità e recapiti di chi emette la DC
• Prodotto al quale si riferisce
• Legge alla quale si dichiara la conformità
• Restrizioni e condizioni di uso se necessarie
• Condizioni tecniche di validità
• Data di emissione (e di validità..) e firma
67
• Errore…. Le pentole si testano 30 min a
100 C per tre volte !!!
• INOLTRE…
• Ma di quale acciaio si tratta?
• Si può chiedere documentazione di supporto
69
Documentazione di supporto:
• ..a supporto della conformità
(OBBLIGATORIAMENTE) dichiarata
• Sempre necessaria
• Diverso grado di dettaglio nelle leggi (
es. Reg UE .10/2011)
• diversa qualità e quantità di informazioni
necessarie
71
Documentazione di supporto:
(segue)
è obbligatorio averla e mostrarla alle autorità
richiedente
è obbligatorio averla, ma non è obbligatorio
mostrarla al cliente
72
Documentazione di supporto:
Come dovrebbe essere?
• E’ il documento da esibire alle autorità
competenti
• Deve essere ispezionabile e comprensibile
• Fortemente collegato al sistema GMP
dell’azienda ( es selezione delle materie
prime..)
73
Documentazione di supporto:
Cosa contiene ?
Per ogni passaggio in cui è dichiarata la
conformità
a) La dichiarazione di conformità dell’anello
precedente
b) I test o la documentazione che dimostri che
quanto operato sotto la responsabilità della
propria azienda produca un prodotto
“conforme” a quanto applicabile nel passaggio
c) Può farne parte anche documentazione GMP74
Documentazione di supporto:
Cosa contiene ?
• Non solo test di migrazione ( RAPPORTI DI
PROVA)
• Ma anche test di composizione ( qualitatitivi e/o
quantitativi)
• Calcoli di massima migrazione teorica
• Stime di migrazione ( modelli di calcolo)
• Argomentazioni tecniche e scientifiche ( es barriere)
• Specifiche tecniche , purezza etc
• Può contenere documentazione GMP
• Etc etc ( secondo il caso)75
DS: non c’è modello prestabilito
• Preparata caso per caso
• Da valutare caso per caso
• Tenere presente la posizione nella filiera (
diverse responsabilità)
• Conoscere la legislazione
• Disponibilità a discutere le motivazioni
76
Leggi/documenti in arrivo …
• Regolamento EU su BpA ( limite 50 ppb da
coatings)
• Regolamento CERAMICHE : si abbasseranno limiti
di Pb e Cd, si inseriranno altri metalli e forse altri
materiali ( es vetro)
• Regolamento su printing inks ( 2018)
• Decisioni UE su Riciclo di plastiche (Processi
individuali )
• Lineeguida su migrazione, modelling
• Linea guida IT su test da acciaio inox78
Dove reperire le fonti normative ?
lista aggiornata sul sito web
Laboratorio Nazionale di Riferimento
sui materiali a contatto con alimenti
LNR MOCA presso ISS
www.iss.it/moca
Disponibile anche area riservata per SSN
Chiedere accesso a [email protected]