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Matrimonio canonico

Date post: 23-Jun-2015
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Principi generali Il matrimonio canonico è il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previsto dal codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica. Negozio che la Chiesa considera di diritto naturale, è elevato a sacramento dallo stesso codice, sulla base dell'insegnamento di Gesù Cristo. Il matrimonio ha innanzitutto basi nelle Sacre scritture, ovvero nel diritto divino positivo (o rivelato), a partire dalla Genesi fino ad ognuno dei quattro Vangeli. Ovviamente il matrimonio trova numerosi e incisivi richiami nel diritto umano ecclesiastico, specialmente con la redazione del codice di diritto canonico del 1917 e del successivo codice promulgato nel 1983. Il matrimonio è costituito dal consenso che deve essere prestato da soggetti capaci, ossia abilitati ad esprimerlo validamente. Nell’Antico Testamento il matrimonio simboleggiava l’alleanza tra Dio e il suo popolo. Nel Nuovo Testamento rappresenta l’unione mistica tra Cristo e la sua Chiesa e diventa, nella prospettiva della redenzione, strumento di salvezza. Il matrimonio è indissolubile, cioè il consenso prestato dai nubenti è irrevocabile a meno che non sia stato consumato, ed indisponibile il contenuto del vincolo, cioè non è loro riconosciuta alcuna libertà di scelta per quanto riguarda la natura, l’esercizio dei diritti e doveri derivanti da tale negozio. La natura sacramentale del matrimonio dipende dal fatto che i nubenti abbiano ricevuto il battesimo, anche se non si impegnano ad un’effettiva professione di fede. L’essenza del matrimonio va riconosciuta sulla base dei requisiti e degli elementi che il legislatore ha reputato rilevanti per il processo formativo della volontà matrimoniale. Sotto la vigenza del codice del 1917 era previsto che con il matrimonio i soggetti manifestavano la volontà di donarsi reciprocamente il diritto di compiere, l’uno sul corpo dell’altro, atti idonei alla procreazione della prole, in perpetuo, cioè fino a che il vincolo rimanesse in vita, ed in modo esclusivo. Con il Concilio Vaticano II il matrimonio viene considerato un’intima comunità di vita e di amore, nella quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’intima unione delle persone e delle attività. I requisiti del matrimonio canonico sono: il consenso, la capacità giuridica e la forma stabilita. Il soggetto capace, che esprime un consenso valido nella forma stabilita dalla legge canonica lo fa 1
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Principi generali

Il matrimonio canonico è il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previsto dal codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica. Negozio che la Chiesa considera di diritto naturale, è elevato a sacramento dallo stesso codice, sulla base dell'insegnamento di Gesù Cristo. Il matrimonio ha innanzitutto basi nelle Sacre scritture, ovvero nel diritto divino positivo (o rivelato), a partire dalla Genesi fino ad ognuno dei quattro Vangeli. Ovviamente il matrimonio trova numerosi e incisivi richiami nel diritto umano ecclesiastico, specialmente con la redazione del codice di diritto canonico del 1917 e del successivo codice promulgato nel 1983.Il matrimonio è costituito dal consenso che deve essere prestato da soggetti capaci, ossia abilitati ad esprimerlo validamente. Nell’Antico Testamento il matrimonio simboleggiava l’alleanza tra Dio e il suo popolo. Nel Nuovo Testamento rappresenta l’unione mistica tra Cristo e la sua Chiesa e diventa, nella prospettiva della redenzione, strumento di salvezza. Il matrimonio è indissolubile, cioè il consenso prestato dai nubenti è irrevocabile a meno che non sia stato consumato, ed indisponibile il contenuto del vincolo, cioè non è loro riconosciuta alcuna libertà di scelta per quanto riguarda la natura, l’esercizio dei diritti e doveri derivanti da tale negozio.La natura sacramentale del matrimonio dipende dal fatto che i nubenti abbiano ricevuto il battesimo, anche se non si impegnano ad un’effettiva professione di fede. L’essenza del matrimonio va riconosciuta sulla base dei requisiti e degli elementi che il legislatore ha reputato rilevanti per il processo formativo della volontà matrimoniale. Sotto la vigenza del codice del 1917 era previsto che con il matrimonio i soggetti manifestavano la volontà di donarsi reciprocamente il diritto di compiere, l’uno sul corpo dell’altro, atti idonei alla procreazione della prole, in perpetuo, cioè fino a che il vincolo rimanesse in vita, ed in modo esclusivo. Con il Concilio Vaticano II il matrimonio viene considerato un’intima comunità di vita e di amore, nella quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’intima unione delle persone e delle attività. I requisiti del matrimonio canonico sono: il consenso, la capacità giuridica e la forma stabilita. Il soggetto capace, che esprime un consenso valido nella forma stabilita dalla legge canonica lo fa validamente. Per la validità dell'atto è necessario che entrambi i nubenti pronuncino il loro consenso in costanza di questi tre elementi; se così è l'atto è valido e produttivo dei suoi effetti giuridici secondo il canone 1134. Altrimenti la validità è solo apparente e può essere travolta ex tunc dal Tribunale ecclesiastico con una sentenza di nullità.Per fini si intende gli scopi basilari che l'ordinamento canonico prevede per il negozio; l'esclusione di essi provoca invalidità per difetto o vizio del consenso. Nel codice del 1917 i fini considerati erano tre, uno primario, il bonum prolis (la procreazione ed educazione dei figli), e due secondari, mutuum auditorium (sostegno morale) e remedium concupiscentiae (rimedio del desiderio carnale). Nel codide del 1983 questa gerarchia dei fini è stata abolita; esso riporta come fini del matrimonio il bonum prolis ed il bonum coniugum (rispetto e sostegno del coniuge nei confronti dell'altro).I fini si distinguono dalle mere finalità (ovvero i motivi ulteriori che spingono i due soggetti a sposarsi), dato che i nubenti possono tranquillamente celebrare un matrimonio totalmente valido anche se spinti da motivazioni differenti da quelle ispirate dalla Chiesa. E' sufficiente, allo scopo di contrarre matrimonio validamente, che essi non siano disposti, almeno implicitamente, a discostarsi dal modello matrimoniale proposto dalla Chiesa.Le proprietà inderogabili del matrimonio sonol'unità e l'indissolubilità. L'unità corrisponde all'esclusività del vincolo matrimoniale; sono perciò proibite tutte le forme di poligamia e

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poliandria. Nel caso in cui un infedele poligamo si converta al cattolicesimo la legge canonica consente che scelga una delle sue mogli, congedando le altre (alle quali deve però sempre il sostentamento). L'indissolubilità consiste nell'unità perpetuata fino alla morte, senza la possibilità che il vincolo sia sciolto per volontà dei coniugi o dell'autorità umana. Unità ed indissolubilità sono conseguenze dirette della sacramentalità del negozio; esso è unico ed indissolubile per diritto divino e umano. Ne deriva che, non essendo il matrimonio tra infedeli un sacramento, il loro vincolo è unico ed indissolubile nei soli limiti del diritto naturale e di quello civile. Il rapporto tra fedeli acattolici è regolato dal diritto delle Chiese Cristiane Orientali. Gli elementi essenziali del matrimonio sono Bonum prolis, Bonum sacramenti, Bonum fidei, Bonum coniugum e Sacramentalità. Il rifiuto di tutti o anche di uno solo di questi elementi essenziali da parte di anche uno solo dei contraenti provoca l'invalidità del matrimonio per difetto del consenso (è il caso della simulazione totale o parziale).Ogni matrimonio celebrato nelle forme previste si considera valido fino a prova contraria. Tale prova (che deve essere certa e tale da cancellare ogni dubbio) è un onere di colui che intende dimostrare la nullità del vincolo. Questa presunzione domina l'intero diritto matrimoniale canonico; ad essa si affiancano la presunzione di consumazione in presenza della convivenza dei coniugi e la presunzione che il "consenso interno" equivale a quello manifestato. Queste presunzioni costituiscono lo scheletro del "favor matrimonii", sistema che per agire necessita solo che il matrimonio esista almeno come fatto giuridico; in tale caso esso si applica ai matrimoni di tutti i cristiani e non cristiani. Il favor matrimonii è una presunzione di validità iuris tantum, ovvero valida fino a prova contraria. E' tuttavia molto rigoroso e prevale su ogni altra presunzione che lo contrasti; l'unico caso in cui soccombe riguarda lo scioglimento del vincolo in favore della fede nei matrimoni tra infedeli (allorquando uno dei due intenda convertirsi).I dubbi che possono sopravvivere possono essere di diritto, cioè un dubbio sulla idoneità di un determinato elemento della fattispecie a rendere invalido il matrimonio e di fatto, relativo all’effettiva ricorrenza di quel motivo nullità della fattispecie concreta. Il dubbio di diritto ha luogo quando il giudice ha un dubbio sull’interpretazione di una norma giuridica, ad es. il caso in cui dubiti se una forma di impotenza sia da considerarsi impotenza vera e propria. Il dubbio di fatto nel caso in cui non sia possibile, per un qualsiasi motivo, stabilire se l’asserita impotenza di uno dei coniugi esista in concreto.

Gli impedimenti

Gli impedimenti al matrimonio canonico sono circostanze di fatto, formalmente recepite in norme giuridiche, di diritto divino o di diritto umano, che ostacolano la valida celebrazione di un matrimonio, cioè la lecita celebrità dello stesso. Più propriamente l'impedimento è una legge che vieta in particolari fattispecie la celebrazione del matrimonio. Tale legge è una legge inabilitante, cioé una legge che pone un divieto personale incidendo sulla capacità giuridica del soggetto; si distingue dalla legge irritante la quale, pur avendo anch'essa come risultato la nullità dell'atto, non si riferisce alla persona ma all'atto giuridico stesso, sancendone la contrarietà al diritto.Nel codice giovanneo-paolino l'impedimento è concepito come causa di inabilità a contrarre; è cioè una circostanza indipendente, diversa e pregressa alla capacità di intendere e di volere del nubente, che non rende, come invece fa l'assenza di discretio iudicii, incapace il nubente. A rendere invalido il matrimonio è sufficiente che anche uno solo dei nubenti sia inabile a causa di un impedimento.In passato, nella vigenza del codice pio-benedettino, due erano i tipi di impedimenti possibili rispetto al loro effetto: gli impedimenti dirimenti e gli impedimenti impedienti; i primi, che producono l'invalidità del negozio, si sono conservati e hanno ricevuto una più

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attenta trattazione nel nuovo codice del 1983, i secondi, che producevano invece solo l'illegittimità del negozio riversando sul soggetto considerato autore dell'illecito le sanzioni penali previste dal codice, sono scomparsi dopo la riforma.Il matrimonio è invalido quando, anche se celebrato, non può produrre gli effetti che la legge ricollega all’istituto matrimoniale, poiché manca al momento della celebrazione, uno dei requisiti essenziali. La mancanza di uno dei requisiti essenziali produce la nullità dell’atto, che può essere fatta valere in ogni tempo e da chi vi sia legittimato. Il matrimonio è illecito quando un matrimonio celebrato validamente, è in presenza di una grave proibizione ai nubenti, prevista dal diritto, di stipulare il contratto matrimoniale. La celebrazione di un matrimonio illecito comporta una reazione solo sul soggetto che viene considerato come autore di un illecito, fermo restando la validità del matrimonio. Le conseguenze per l’autore dell’illecito saranno sanzioni di carattere spirituale previste dalla legge. Gli impedimenti possono essere classificati secondo vari criteri. Un criterio si basa sulla fonte normativa, distinguendo gli impedimenti di diritto divino da quelli di diritto umano e ecclesiastico. È compito della Chiesa dichiarare quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. Una seconda classificazione è data dalla differenza tra impedimenti dirimenti e impedienti. Gli impedimenti dirimenti impedivano la valida celebrazione del matrimonio, il quale se celebrato era nullo; gli impedimenti impedienti impedivano la lecita celebrazione dello stesso, il quale se celebrato era valido. Tale distinzione era prevista dal codice del 1917, ma fu abrogata dal codice del 1983. Gli impedimenti possono essere anche temporanei o perpetui.Per quanto concerne l’età è previsto che l’età minima per contrarre validamente il matrimonio è di 16 anni per l'uomo e 14 anni per la donna. Due le motivazioni principali alla base di questo impedimento: in primis, al di sotto queste età è difficile determinare in assoluto l'impotenza coeundi; secondariamente i fini del matrimonio ulteriori rispetto alla procreazione richiedono che i soggetti abbiano una certa esperienza e maturità. Inoltre è possibile asserire che un giovane al di sotto di queste età non può esprimere un valido consenso proprio per le ragioni biologiche e psicologiche legate alla sua giovinezza. Innovativo rispetto alle norme del codice pio-benedettino è il potere dato alle Conferenze Episcopali di innalzare il limite di età per la lecita celebrazione del matrimonio. L'età è un impedimento temporaneo, di diritto umano ecclesiastico, perciò dispensabile dall'Ordinario del luogo; una scuola di pensiero lo considera tuttavia di diritto divino naturale, quindi indispensabile, quando il soggetto è palesemente incapace di autodeterminarsi per effetto della sua giovane età. L’impotenza consiste nell'incapacità, sia maschile che femminile, di compiere proficuamente l'atto sessuale con il quale i coniugi consumano e rendono indissolubile il vincolo (impotentia coeundi). La mera sterilità invece (impotentia generandi) non è di impedimento al matrimonio. Per essere di impedimento al matrimonio l'impotenza coeundi deve essere antecedente al matrimonio (cioé non essere intervenuta in costanza del vincolo, ma esistere già prima e al momento della celebrazione) e perpetua (cioé non suscettibile di sparire spontaneamente o essere guarita senza grave danno). L'impotenza coeundi attiene specificamente alla possibilità di avere rapporti sessuali, possibilità che può essere esclusa da problemi anatomici (es. mancanza dei genitali), da problemi fisiologici (es. abuso di alcool o droga) o da problemi psicologici (es. inibizioni particolari). In caso di impotenza dubbia opera il principio del favor matrimonii ed il matrimonio è considerato valido finché il dubbio persiste. L'impotenza coeundi è un impedimento necessariamente perpetuo, di diritto divino naturale, quindi indispensabile. Il precedente vincolo comporta che chiunque sia già legato da un altro vincolo matrimoniale valido, anche se non consumato, non può contrarre validamente un nuovo matrimonio. Il vincolo precedente deve perciò essere valido e persistente al momento

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della celebrazione delle nuove nozze. Si considerano in questo caso matrimoni validi non solo quelli tra battezzati, ma anche quelli tra infedeli, che hanno cioé valore puramente legittimo. Per addivenire anche lecitamente a nuove nozze è necessario che nullità o scioglimento del precedente matrimonio constino "legittimamente e con certezza", cioé siano pronunciate dalle competenti autorità della Chiesa in via definitiva e non meramente conosciute solo dalle parti. Il precedente vincolo è un impedimento di diritto divino naturale e positivo, quindi indispensabile. Esso cessa automaticamente alla morte del coniuge, alla pronuncia di scioglimento e a quella di nullità. La disparità di culto, cioè il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica, o in essa accolta, e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata, è invalido.L’ordine sacro ha come conseguenza l’invalidità del matrimonio di coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri a causa del loro obbligo di celibato. L’impedimento di ordine sacro è di ritto umano, quindi dispensabile.Il voto pubblico di castità che rappresenta un impedimento deve essere emesso in un istituto religioso, mediante voti professati a norma dello statuto proprio. Deve essere pubblico, cioè ricevuto dal superiore legittimo dell’istituto a nome della Chiesa, che lo ha riconosciuto. Deve essere perpetuo. L’impedimento derivante dal voto pubblico di castità è di diritto umano, quindi dispensabile. Il ratto è un impedimento derivante da un fatto delittuoso. Tale impedimento è stato introdotto dal Concilio di Trento per contrastare il costume di imporre il matrimonio attraverso il rapimento della donna, tale impedimento tutela sia la dignità della donna sia la dignità dell’istituto matrimoniale. Il crimine ricorre quando uno dei nubendi uccide il proprio coniuge oppure quello dell’altra persona, con la quale intenda sposarsi. Il delitto deve essersi consumato e non solo tentato e deve essere perpetrato con il fine specifico di contrarre il matrimonio. Inoltre l’uccisore per essere soggetto a tale impedimento deve essere cattolico. Il crimine sussiste anche quando sia stata posta in essere da parte di due soggetti, che intendano contrarre matrimonio tra loro, una cooperazione fisica o morale al fine di uccidere il coniuge di uno di essi e tale cooperazione sia stata la causa della morte del coniuge stesso. Il crimine è un impedimento di diritto umano, quindi dispensabile. La consanguineità cioè il vincolo che lega gli ascendenti e i discendenti e i parenti fino al quarto grado comporta la nullità del matrimonio. Per calcolare la consanguineità si adottano i principi di diritto romano: in linea retta, si cominciano a contare le generazioni dal soggetto del quale si vuole conoscere il grado di parentela fino al capostipite, escludendo quest’ultimo; in linea collaterale, i gradi si calcolano risalendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, senza tenere conto dello stipite. La consanguineità in linea retta non può essere dispensata, in quanto è di diritto divino naturale: dal secondo grado in poi nella linea collaterale è di diritto umano quindi dispensabile. L’affinità in linea retta dirime il matrimonio in qualunque grado. Viene presa in considerazione solo la affinità in linea retta, cioè il vincolo che intercorre tra un coniuge e gli ascendenti dell’altro coniuge o i discendenti nati da precedenti unioni, e non quella in linea collaterale. L’affinità è un impedimento dispensabile. La pubblica onestà è un impedimento che serve a vietare il matrimonio, per esempio, tra l’uomo e la madre o la figlia della donna con cui sia stato legato da precedente matrimonio invalido, ovvero con la quale abbia vissuto in pubblico e notorio concubinato. L’impedimento è di diritto umano, quindi dispensabile. L’adozione è un impedimento di contrarre matrimonio che sorge tra adottato e adottante. Rappresenta un impedimento di diritto umano.

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Il consenso matrimoniale

Il consenso rappresenta la volontà dei nubenti a contrarre matrimonio. Non si possono sostituire né i genitori, né il tutore dei nubenti, se gli stessi sono minorenni, né altri soggetti ad esprimere per essi una volontà matrimoniale. Tuttavia è prevista l’ammissibilità del matrimonio per procura: infatti il procuratore, che su mandato del nubente impossibilitato a presenziare fisicamente alla cerimonia, manifesta il consenso, si limita a trasmettere una volontà altrui.La volontà di contrarre matrimonio deve essersi liberamente e consapevolmente formata all’interno dell’animo del subente e non deve essere viziata. Il codice canonico riconosce solo ai coniugi o al promotore di giustizia , quando la nullità sia stata divulgata, la possibilità di impugnare il matrimonio.

Il difetto di consenso

Il difetto del consenso si ha quando vi è una discordanza tra la manifestazione estrinseca e la volontà interna del subente, che può essere voluta o non voluta dal soggetto. La discordanza è non voluta se il subente è incapace a prestare un valido consenso, oppure se è costretto a manifestarlo per l’altrui violenza o costrizione fisica, o se il matrimonio è contratto con ignoranza o errore circa la identità del negozio o le sue proprietà essenziali o l’identità dell’altro. La discordanza è voluta dal soggetto nei casi di simulazione, sia totale sia parziale, e di iocus. Se un soggetto è incapace di intendere e di volere non è in grado di manifestare il consenso. Sono previste tre ipotesi di incapacità di intendere e di volere. La prima è l’insufficiente uso della ragione, dovuto ai più svariati motivi che rendono il soggetto non capace di capire nemmeno cosa sia un matrimonio. Rientrano in questa categoria ad es. i casi in cui il soggetto è afflitto da una malattia mentale, cioè da schizofrenia o affezioni maniaco-depressive, o da turbamenti della psiche che, pur non essendo irreversibili, siano tali da escludere la capacità di contrarre matrimonio all’atto della celebrazione, come in caso di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti. La seconda ipotesi è nel caso di grave difetto di discretio iudicii che si ha, quando il soggetto, pur dotato di usus rationis, fosse afflitto da un’anomalia psichica meno grave o tale da non fargli comprendere solo i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio. La terza ipotesi è data dall’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio dovuta da una psicopatia attinente, in modo diretto, alla sfera attiva, per lo più sessuale: la ninfomane, l’omosessuale.. La violenza fisica comporta che uno dei connubendi sceglie di sposarsi perché ha subito una violenza fisica.L’errore ostativo è un errore che cade sulla dichiarazione ed è di ostacolo alla formazione del consenso determinandone il difetto. Nel diritto matrimoniale canonico producono tale conseguenza l’errore di diritto sull’identità del negozio, l’errore di diritto sulle proprietà e sulla sacramentalità del matrimonio, l’errore di fatto sull’identità dell’altro nubente. Le proprietà del negozio giuridico compiuto riguardano la consapevolezza almeno che il matrimonio sia un consortium fra i due soggetti permanente e sia finalizzato alla procreazione dei figli. Le proprietà del negozio-sacramento, invalidanti solo nel caso uno dei soggetti ritenesse che il matrimonio non fosse perpetuo, non comportasse esclusione della poligamia ecc. L’errore sull'identità della persona, ovvero l'identità fisica, generica, dell'altro nubente (es. sposo Maria Bianchi credendo che sia Luisa Rossi).La simulazione si ha quando la volontà, o meglio ancora una concreta determinazione del volere giuridicamente riferibile al suo autore, che il Codice qualifica come positivo atto di

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volontà, di retto ad escludere o il matrimonio stesso oppure un suo elemento o una sua proprietà essenziale. La simulazione è bilaterale o unilaterale a seconda che sia posta in essere da entrambi mediante una pattuizione a da uno soltanto dei contraenti. Quando la simulazione unilaterale non viene comunicata all’altra parte, o non è da questa riconoscibile, si tende ad assimilarla ad una riserva mentale. La simulazione può essere distinta tra simulazione totale e parziale, secondo che essa abbia d oggetto l’intero matrimonio o un suo elemento o una sua proprietà essenziale. Esistono cinque ipotesi di simulazione parziale a seconda che l’intentio contraria allo schema matrimoniale proposto dalla Chiesa abbia ad oggetto l’esclusione del bonum prolis, del bonum coniugum, del bonum fidei, dle bonum sacramenti o della dignità sacramentale delle nozze. Ci possono essere vari tipi di intenzioni contrarie alle proprietà e agli elementi essenziali del matrimonio. L’intentio attuale presuppone che il positivo atto di volontà è presente nell’animo del soggetto nel momento stesso della celebrazione; l’intentio virtuale quando si sia formata in epoca anteriore a quella della celebrazione e non sia venuta meno, pur non essendo presente nell’animo del nubente all’atto dello scambio del consenso nuziale. In entrambi casi il matrimonio è invalido. Se invece l’intentio è habitualis, cioè costituisce un modo di pensare che riguarda genericamente l’istituto matrimoniale, non rappresenta efficacia invalidante. Lo iocus si ha quando il subente pone in essere la manifestazione del consenso matrimoniale non al fine di far apparire una volontà matrimoniale che egli non ha, come avviene nella simulazione, ma al fine di compiere una rappresentazione della volontà matrimoniale il cui carattere fittizio egli ritiene sia a conoscenza anche di coloro davanti ai quali egli compie la manifestazione. Ciò può accadere nel caso di uno scherzo, oppure in occasione di una rappresentazione cinematografica. In questi casi il matrimonio iocus è sicuramente invalido.

I vizi del consenso

A volte il matrimonio è comunque invalido, sebbene il consenso ci sia, ma sia influenzato o sviato da alcuni vizi. Esistono tre ipotesi in cui il consenso può essere viziato.L’errore vizio si basa sull'errore di una qualità di una persona che il nubente considera fondamentale e che lo ha effettivamente spinto a sposarsi. Per es. il subente che tenga a sposare una ragazza nobile e, per errore, considera tale Tizia, che conosce appena, commette un errore invalidante. Il dolo come vizio del consenso presuppone che uno dei nubenti ha, intenzionalmente, ingannato con raggiri o tacendo l'altro soggetto riguardo a qualità o aspetti che riguardano la propria persona. I requisiti per il dolo sono tre, ovvero l'effettivo inganno (con menzogna, ma anche tacendo e nascondendo) - caso della "reticenza" - il fatto che l'errore ricada su una qualità dell'altra parte e la possibilità che la vita coniugale ne rimanga compromessa.La vis vel metus o violenza morale è un'azione, anche non volontaria o indiretta, che ponga il nubente nella scelta di sposarsi al fine di evitarla. L'azione deve essere dell'altro nubente o di un terzo, ma necessariamente un comportamento umano, il timore che ne sorge deve essere grave. La coazione estrinsceva si ha quando il timore nasce in conseguenza di un fatto esterno e che tale fatto sia dovuto all’azione dell’uomo. Colui che compie l’azione violenza può essere uno dei due nubent nei confronti dell’altro, oppure un terzo, che agisca d’accordo con il nubente che ne approfitta, o di sua iniziativa. È grave il timore che se, tenuto conto delle condizioni fisiche ed intellettuali, del sesso, dell’età, delle doti caratteriali del soggetto, questi, dopo un raffronto tra il male minacciato e l’accettazione del matrimonio, si decida a scegliere il matrimonio come unica via d’uscita per sfuggire al male minacciato.

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Il timore reverenziale si verifica quando tra i due soggetti sussiste un vincolo di dipendenza affettiva e psicologica che si instaura tra genitore e figlio, tra fratello e sorella…L’azione si verifica mediante qualsiasi atteggiamento o comportamento idoneo a prospettare la rottura del rapporto affettivo in caso di non celebrazione delle nozze.

Il consenso condizionato

Se nel diritto civile, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione (in caso contrario si ha come non apposta), nel diritto canonico è prevista una possibilità di condizione, ma solo su situazioni assolutamente incerte e non future (pena l'invalidità), bensì passate o presenti. La condizione può essere stabilita in varie forme: con accettazione dell’altro contraente, cioè con un patto, oppure con una semplice comunicazione all’altra parte, o ancora unilateralmente senza neppure farlo sapere all’altro. La giurisprudenza canonica si è sempre mostrata rigorosa nel pronunciare l’invalidità del matrimonio per l’esistenza di un consenso condizionato, ed ha perciò elaborato due criteri al fine di accertare la veridicità dell’apposizione di una condizione. Il principio è il criterio aestimationis usato allo scopo di valutare l’importanza che al fatto dedotto in condizione attribuisce il soggetto. Il criterio reactionis consiste nell’accertare la condotta tenuta dal subente quando ha saputo che l’evento dedotto non si è verificato contrariamente alle sue speranze. La condicio de futuro o propria prevede che uno o entrambi i nubenti appongono una condizione avente ad oggetto il verificarsi o il non verificarsi di un evento futuro il matrimonio dagli stessi celebrato è invalido.La condicio de praetrito vel de prasenti o condizione impropria presuppone che il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il fatto dedotto in condizione.

La forma di celebrazione del matrimonio

Il matrimonio canonico come contratto formale comporta che per essere valido deve rivestire le forme stabilite dalle norme canoniche. La forma di celebrazione chiamata tridentina prevedeva che al matrimonio dovesse assistere l’Ordinario o il parroco proprio di uno dei nubendi, alla cui giurisdizione fossero già sottoposti la sposa e/o lo sposo. Tuttavia tale forma non entrò in vigore immediatamente perché era subordinata alla clausola che la sua vigenza sarebbe iniziata trenta giorni dopo la sua pubblicazione in ciascuna parrocchia. Nel 1907 furono introdotte ulteriori modifiche riguardanti la forma di celebrazione del matrimonio che comportarono che: La forma prevista dalla forma tridentina veniva estesa a tutta la Chiesa latina ed

obbligava tutti i fedeli cattolici; Il matrimoni doveva essere celebrato, in presenza di almeno due testimoni; la

competenza del ministro di culto era territoriale; Il ministro di culto poteva assistere validamente al matrimonio celebrato entro i confini

del suo territorio solo se fosse stato nel legittimo possesso del suo ufficio e solo se vi abbia assistito con volontà libera;

Il ministro di culto poteva delegare un sacerdote determinato affinché assistesse ad un matrimonio da celebrarsi entro i confini del suo territorio;

Il matrimonio eventualmente celebrato fuori dalla parrocchia del parroco proprio di uno degli sposi, senza licenza di quest’ultimo, era da considerarsi valido ma illecito;

Veniva disciplinato l’istituto della promessa di matrimonio.

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È previsto che il matrimonio possa essere celebrato per delega. L’autore della delega deve essere il legittimo titolare della potestà ordinaria, può essere delegato qualsiasi sacerdote o diacono, la delega deve essere espressa e può essere speciale o generale. La delega speciale riguarda l’assistenza ad un determinato matrimonio, quella generale riguarda l’assistenza a tutti i matrimoni celebrati entro la giurisdizione del delegante.Per la liceità della celebrazione del matrimoni è necessario che colui che assista al matrimonio consti lo stato libero dei nubenti e che colui che assiste al matrimonio sia anche personalmente competente, cioè sia l’ordinario o il parroco proprio di ambedue o di almeno di una delle due parti. Accanto alle forme ordinarie il diritto canonico contempla alcune ipotesi di forme straordinarie. Il matrimonio segreto o di coscienza prevede che è omessa la pubblicità esterna. Il matrimonio davanti ai soli testimoni è possibile nel caso di pericolo di morte di uno o entrambi i contraenti e non si possa ricorrere all’assistente competente. Al di fuori del pericolo di morte è valida e lecita tale celebrazione quando si prevede che l’impossibilità di ricorrere senza grave incomodo all’assistente competente durerà almeno 1 mese.

Lo stato coniugale e le sue vicende

La celebrazione del matrimonio comporta effetti sia in capo ai coniugi che alla prole. Per quel che riguarda i coniugi bisogna distinguere fra il profilo sacramentale del matrimonio e quello contrattuale. Dal punto di vista sacramentale in capo ai coniugi nasce uno specifico impegno morale a vivere quotidianamente in uno spirito di reciproca e totale autodonazione che favorisca la crescita umana e cristiana dei membri del nucleo. Quanto agli effetti inerenti all’aspetto contrattuale del matrimonio canonico, tra i coniugi sorge un vincolo per sua natura perpetuo ed esclusivo ed ancora essi acquistano ciascuno gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Rispetto i figli i genitori hanno il dovere e il diritto primario di curare secondo le proprie forze l’educazione della prole fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa. I figli sono legittimi quelli nati o concepiti durante il matrimonio valido o putativo, illegittimi tutti gli altri. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano certe della sua nullità. Lo scioglimento del matrimonio canonico si ha nel caso di dispensa per inconsumazione o applicazione del c.d. privilegium fidei e per dichiarazione di morte presunta ove ne ricorrano i presupposti. Altrimenti l’unico modo per rimediare consiste nella separazione dei coniugi in permanenza del vincolo o nella convalida.Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezza, pur quando sia stato validamente contratto, può essere sciolto dal Pontefice, per una giusta causa, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra è contraria. Spetta solo ai coniugi chiedere la dispensa dal vincolo coniugale per in consumazione. I requisiti per ottenerla sono l’inconsumazione e la giusta causa. Lo scioglimento del matrimonio può avvenire anche nell’esigenza di favorire le conversioni alla fede cristiana e nel fatto che, pur essendo valido il vincolo coniugale, a nessuno dei due coniugi, in quanto almeno uno dei due non battezzati, è conferita la grazia sacramentale propria del matrimonio fra cristiani. Per privilegio paolino possono essere sciolti i matrimoni validamente celebrati tra non battezzati, anche se consumati, quando ricorrano le seguenti condizioni: uno dei due coniugi si converte alla fede cristiana e riceva il battesimo; l’altro, rimasto infedele, si separa dal coniuge convertito; interpellato dall’Ordinario del luogo, di regola dopo il battesimo del coniuge convertito, per comunicare se anche gli voglia ricevere il battesimo

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o, almeno, voglia coabitare pacificamente con la parte battezzata, si astiene dal rispondere, oppure risponde negativamente. Accanto al privilegio paolino, la chiesa ammette altre ipotesi di scioglimento del matrimonio, contratto tra un non battezzato e un battezzato in una confessione acattolica: privilegio petrino. Anche se il matrimonio è stato consumato è possibile far luogo allo scioglimento se concorrono le seguenti cause: uno dei due coniugi si converte alla fede cattolica; è accertata la impossibilità di ricostruire la comunione di vita coniugale; sussiste una giusta causa.La separazione personale può avvenire per mutuo consenso dei coniugi o su iniziativa di uno dei due. Tra le cause legittime che possono dar luogo alla separazione vi è l’adulterio di uno dei due sposi. In tal caso il coniuge innocente, a meno che non abbia consentito all’adulterio o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale. La separazione che trovi causa nell’adulterio di uno dei coniugi può durare in perpetuo o temporaneamente, nel senso che il coniuge innocente può ammettere nuovamente l’altro alla vita coniugale, rinunciando così al diritto di separazione. È sempre temporanea la separazione personale la cui giusta causa risieda nel grave pericolo cui uno dei due coniugi esponga il bene, spirituale o corporale, dell’altro o della prole, o nel fatto che uno degli sposi abbia reso troppo dura la vita comune. In questi casi venuta meno la causa della separazione bisogna ricostruire al convivenza coniugale. Può accadere che un matrimonio celebrato sia invalido, o per l’esistenza di un impedimento dirimente, o per un difetto o un vizio del consenso, o per un difetto di forma. I tali casi, i coniugi hanno tre possibilità: continuare a convivere come fratello e sorella; promuovere un’azione per ottenere la dichiarazione di nullità o avvalersi del procedimento amministrativo della convalida. Per convalida semplice si intende l’atto con cui, mediante una rinnovata manifestazione del consenso, si rende valido un matrimonio che era nullo. Se dipende da impedimento dirimente è necessario che il medesimo sia venuto meno. Se l’impedimento è pubblico, cioè provabile all’esterno, l consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica. Se l’impedimento è occulto, cioè non provabile all’esterno, bisogna distinguere se lo stesso sia noto ad entrambe le parti oppure da soltanto una. Nel primo caso entrambi gli sposi devono rinnovare il consenso, ma lo possono fare privatamente e in segreto; nel secondo soltanto la parte a conoscenza dell’impedimento deve rinnovare il consenso, purchè l’altra parte perseveri nel proprio consenso. Se l’invalidita dipende da difetto del consenso la parte che è causa della nullità lo deve rinnovare, purché perseveri il consenso dell’altra parte che lo ha prestato validamente. Se l’invalidità dipende da difetto di forma è sempre necessario per la rinnovazione del consenso, adottare la prescritta forma canonica. Avvenuta la convalida semplice gli effetti matrimoniale decorrono ex nunc, cioè dalla data di rinnovazione del consenso. La sanzione in radice è mezzo straordinario di convalida del matrimonio nullo, per effetto di dispensa, concessa dalla competente autorità, da un impedimento o da un vizio di forma. La sanatio può essere concessa dal Pontefice o dal Vescovo diocesano solo per impedimenti di diritto canonico umano e non necessità della rinnovazione del consenso.

Le cause matrimoniali e il processo canonico

L’impianto cardine dei principali giudizi attinenti le cause matrimoniali (nullità, separazione, dispensa super rato) è il processo contenzioso ordinario, disciplinato. Nel processo confluiscono elementi di procedure di tipo inquisitorio, accusatorio e amministrativo processo misto. Attraverso il processo documentale di nullità, di nullità definito in via amministrativa, di separazione per decreto, di scioglimento in favore della fede e per la

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dichiarazione di morte presunta si possono conoscere le forme del processo amministrativo.Il processo è caratterizzato dalla possibilità di interloquire in posizioni paritarie pro e contro un determinato oggetto. L’oggetto è al centro degli interessi dei soggetti intervenienti e di quelli interessati alla disputa.

Le cause di nullità

Le funzioni giudiziaria, legislativa ed esecutiva sono affidate al Pontefice e al Collegio Episcopale per la Chiesa universale e al Vescovo diocesano per la Chiesa particolare.L’interpretazione del diritto tende a convergere nella funzione normativa o in quella amministrativa ed è fonte suppletoria di diritto nel caso di alcune lacune legislative (can.19). Solo la capacità del giudice di farsi interprete degli interessi comunitariamente coinvolti nella questione a lui sottoposta può giustificare l’autonomia della giurisdizione rispetto alla legislazione e all’amministrazione.La ratio e la struttura di un processo possono ritenersi intatti anche quando il giudice è lo stesso organo pubblico dotato d’imperio, chiamato ad intervenire come parte nel processo contraddittorio, purché nella fase del dibattimento si sottoponga alla medesima disciplina vigente per tutte le altre parti. Il Romano Pontefice può fungere da supremo legislatore ed amministratore, quando si voglia fare ricorso in ultima istanza ad una sola persona. Egli ha il potere di avocare e definire, sulla base della propria competenza, qualsiasi genere di causa. Ogni fedele ha la possibilità di ottenere che la sua causa matrimoniale sia giudicata dalla Santa Sede. È vero anche che la Santa Sede può, in ogni momento, avocare a sé il giudizio.La Curia è l’organismo composto all’origine da membri qualificati del clero romano, ad alcuni dei quali veniva affidato stabilmente il compito di esercitare la funzione giudiziaria in nome e per conto del Pontefice, costituendo i Tribunali Apostolici.Anche nelle Diocesi il potere giudiziario si è andato via via articolando in capo ai giudici e ai Tribunali Diocesani.Lo sviluppo della collegialità episcopale porta all’istituzione dei Tribunali delle Metropoli, dei Patriarcati, delle Province o Regioni ecclesiastiche e delle Conferenze Episcopali.il Pontefice governa la Chiesa Universale attraverso i Tribunali della Curia romana. Non è escluso un esercizio personale della funzione giudiziaria da parte del Pontefice e neanche il ricorso a giudici delegati appositamente. Il Pontefice solitamente svolge la funzione di giudice supremo del mondo cattolico attraverso i tribunali Apostolici, costituiti stabilmente presso la Curia. Gli atti del Pontefice non possono essere giudicati da nessuno, tuttavia il giudice è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice solo se ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.Il Vescovo diocesano può esercitare la funzione giudiziaria personalmente o per tramite del Vicario giudiziale e dei giudici stabilmente costituiti nella Diocesi. Il Vicario giudiziale, a cui è affidato l’esercizio della funzione di giudicare, deve essere distinto dal Vicario generale, preposto all’attività esecutiva, quando l’esiguità della Diocesi o il numero delle cause da trattare non consenta altri rimedi. Il Vicario giudiziale costituisce, con il Vescovo, un unico Tribunale diocesano, anche se non può giudicare le cause che il Vescovo si riserva personalmente in qualità di Moderatore del Tribunale. Al Vicario giudiziale possono essere assegnati due aiutanti, i Vicari giudiziali aggiunti. Il giudice, una volta designato, può essere sostituito solo con un provvedimento motivato. Più Vescovi diocesani insieme possono costituire un unico Tribunale interdiocesano o regionale, composto da giudici per esso nominati.

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Il Tribunale d’Istanza o d’Appello è costituito di norma dal Tribunale dell’Arcivescovo Metropolita, ma può anche essere un Tribunale d’appello indicato dal Metropolita quando egli è stato organo giudicante in prima istanza o il Tribunale del Superiore maggiore degli Istituti di Vita Consacrata quando in prima istanza si avevano i Tribunali dei Superiori.Ogni Conferenza Episcopale nazionale, con l’approvazione della Sede Apostolica può costituire uno o più Tribunali di seconda istanza. Quando viene costituito un Tribunale interdiocesano al servizio di Diocesi non suffraganee della Provincia ecclesiastica, la Conferenza ha l’obbligo di costituire un Tribunale di seconda istanza.Al Tribunale di seconda istanza ci si rivolge sempre perché questo giudichi in primo grado le controversie relative a diritti o beni propri di persone giuridiche rappresentate dal Vescovo diocesano il Vescovo non può essere giudice in una causa propria.Il Tribunale Apostolico della Rota Romana occupa il terzo grado di giudizio. I suoi giudici sono di nomina pontificia, raggruppati in turni di tre giudici che vengono riuniti secondo un preciso ordine di successione rotatoria, secondo l’anzianità di nomina. È presieduta dal Decano, che viene nominato dal Pontefice fra tutti i giudici rotali.Ipotesi particolari per le cause di nullità matrimoniale le cause in cui siano parti dei capi di Stato sono riservate, sin dalla prima istanza al

Sommo Pontefice; l’appello per saltum incide sull’ordinaria competenza di seconda istanza e si verifica

quando le parti si rivolgono direttamente alla Santa Sede. Se una delle parti si rivolge al normale tribunale d’appello e l’altra al Tribunale Apostolico, quest’ ultimo prevale e l’appello diretto alla Santa Sede viene trattato dalla Rota Romana;

Le cause da trattare nelle nazione per le quali sono stati costituiti Tribunali di prima istanza appositi per le cause di nullità matrimoniale, vengono portate per ogni regione conciliare dinanzi a un Tribunale regionale.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è un tribunale della Curia romana al vertice delle strutture giudiziarie della Chiesa. Tutti i giudici sono direttamente nominati dalPontefice e hanno dignità cardinalizia. Assolve a funzioni tipiche di un’ultima istanza di legittimità, assume competenze contenzioso-amministrative, svolge attività a contenuto amministrativo. La Segnatura è competente nelle cause di nullità matrimoniale riguardo al loro merito solo quando la Segnatura definisce in via amministrativa le cause sottoposte al giudizio della Santa Sede o quando chiede ed ottiene che il Santo Padre le assegni la commissione speciale per cause importanti, al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.Competenze generali: mezzi di impugnativa straordinaria delle pronunzie rotali; icorsi contro i Giudici della Rota , gli avvocati e i procuratori inosservanti delle regole

deontologiche; conflitti di competenza fra tribunali inferiori; esame delle petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della

causa alla Rota Romana; promozione e approvazione per conto della Santa Sede dei tribunali interdiocesani o

d’appello; proroga di competenza o concessione di facoltà speciali ai tribunali inferiori; cura delle questioni attribuite alla Segnatura dai Concordati fra Santa Sede e stati.I criteri per l’individuazione del foro competente sono: il tribunale del luogo ove il matrimonio venne celebrato; il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o quasi-domicilio canonico; il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice, purchè entrambe le parti

abitino nel territorio di competenza della stessa Conferenza Episcopale e vi consenta ilo Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta;

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il tribunale del luogo in cui di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove ;Quando le parti si rivolgono disgiuntamente a due tribunali, prevale quello che per primo notifica il decreto di citazione.

Gli operatori processuali

Pontefice e Vescovo diocesano devono considerarsi Giudici nati. I Vicari sono nominati dal Vescovo diocesano e devono essere rivestiti del carattere sacerdotale, godere di buona fama, possedere il titolo di dottori o di licenziati in diritto canonico e avere almeno trent’anni. Sono di nomina vescovile, sulla base della buona fama e della laurea in diritto canonico, gli altri giudici operanti nei vari tribunali non apostolici. Solo i giudici dei tribunali del Vicariato di Roma sono di nomina pontificia. I giudici di norma sono chierici,tuttavia ogni Conferenza Episcopale piò consentire la costituzione nell’ufficio di giudici anche di laici, perché siano chiamati a far parte dei collegi giudicanti, in caso di necessità. Le cause di nullità matrimoniale vanno sempre giudicate da un collegio di almeno tre giudici. La potestà giurisdizionale esercitata dai giudici ecclesiastici mediante il loro ufficio è ordinaria, quella del Pontefice e del Vescovo diocesano è propria, quella di tutti gli altri giudici è vicaria. Nell’ambito di un collegio giudicante la funzione di Presidente è svolta dal Vicario giudiziale o da un suo aggiunto. Tra i Giudici, il Presidente assume l’incarico di Ponente o Relatore con il compito di riferire della causa al Collegio e di redigere per iscritto la sentenza.Gli uditori sono chiamati ad esercitare un’attività nella raccolta delle prove, con limitati poteri decisori. Il Vescovo può approvare una serie di nomi di persone scelte al di fuori dei giudici per collaborare all’istruzione della causa con i giudici. L’assessore può essere legato al giudice unico con l’incarico di consulente.Nelle cause matrimoniali aventi ad oggetto l’impotenza o il difetto di consenso per infermità di mente, il giudice collabora con uno o più periti d’ufficio. In generale, il ricorso all’opera del perito è previsto anche per altre cause matrimoniali in cui, per legge o per provvedimento giudiziale, è necessario fare appello alle regole di una scienza specifica per provar un fatto o indagare sulla natura di una cosa. La funzione decisoria, ovviamente, rimane esclusiva del giudice in quanto egli non è vincolato dalle conclusioni cui i periti pervengono.In ogni caso il giudice deve esplicitare i motivi della decisione.L’intervento del notaio e la sua autenticazione sono necessari per la validità di ogni atto e per l’attribuzione della pubblicità (opposizione ai terzi).L’interprete è fondamentale quando le persone da interrogare non parlano la stessa lingua del giudice o delle parti, oppure se sono sordomuti. La traduzione non può mai sostituire le dichiarazioni, da redigere nella lingua originale, e dovrà essere allegata a queste.Il promotore di giustizia viene nominato dal Vescovo in ogni Diocesi, allo scopo di provvedere all’interesse pubblico. Può essere chierico o laico purché sia laureato o licenziato in diritto canonico e sia dotato di forte senso della giustizia. È legittimato ad impugnare il matrimonio se la notizia del probabile motivo della nullità è gia divulgata, sempre che non sia possibile convalidare il matrimonio Anche quando il Promotore di giustizia inizia la causa di nullità, il coniuge interessato può sempre far sua l’azione instaurata dal Promotore.Il difensore del vincolo è nominato dal Vescovo con l’ufficio di far valere tutto ciò che ragionevolmente può servire a difesa della validità del matrimonio. Nella stessa causa non possono mai coincidere le figure del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia. Al

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Difensore del vincolo è riconosciuta la medesima posizione processuale della parti private, quanto al potere di iniziativa ed al diritto di avere udienza presso il giudice. Non può proporre appello avverso ogni sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio. Nelle cause di nullità matrimoniale i poteri del giudice sono ancora più ampi del giudizio contenzioso ordina ed è possibile che non si verifichi la soccombenza di nessuna delle parti private perché entrambe vogliono ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio e non possibili stabilire quale sia la parte sconfitta e quella vincente“Parte in causa” è qualsiasi soggetto interessato a partecipare al contradditori, chiamato a portare argomenti pro o contro qualcosa. Le Parti private sono gli interessati alla nullità del matrimonio su cui si giudica. La capacità processuale corrisponde alla generica capacità di agire in giudizio. La legittimazione di stare in giudizio consiste nell’idoneità di un soggetto a far valere argomenti pro o contro un preciso movente giudiziale, ovvero la specifica causa per cui si è fatto avanti invocando l’intervento del giudice e instaurando un processo.I requisiti per essere avvocato sono la maggiore età, buona reputazione, religione cattolica (eccezioni possono essere ammesse dal Vescovo Diocesano), laurea in diritto canonico o esperienza in esso e approvazione del Vescovo diocesano (facoltativa solo per gli avvocati rotali, che hanno la prerogativa di poter difendere le cause di nullità matrimoniale dinanzi a qualsiasi tribunale). L’avvocato è l’unico abilitato a difendere la parte ed agisce in persona propria. Il procuratore non è di per sé abilitato alla difesa, agisce in nome e per conto della parte e ne costituisce un vero e proprio tramite nella procedura, ponendo in essere atti processuali in sua vece. Perché la possibilità di difendersi sia garantita a tutti, viene riconfermato nel Codice l’istituto del gratuito patrocinio e della riduzione delle spese processuali e viene creata la figura dell’avvocato pubblico, da istituire presso ogni tribunale.Gli unici privati legittimati ad impugnare il matrimonio sono i coniugi. Qualsiasi coniuge, anche acattolico, battezzato o no, scomunicato o causa dell’impedimento, può impugnare il matrimonio dinanzi al Tribunale. Il coniuge che promuove l’azione è parte attrice, l’altro è parte convenuta. Se il coniuge non può esercitare personalmente la legittimazione processuale (perché minore di 14anni o privo dell’uso della ragione), deve far ricorso al curatore. Può essere ammesso a fare da curatore chi sia già costituito tutore o curatore dall’autorità civile, dopo che sia stato udito il Vescovo della parte. Se non si potesse procedere così, sarebbe il giudice stesso a designare il curatore per la causa da trattare, pure quando sia dubbio il difetto dell’uso di ragione nella parte interessata. Il matrimonio non può più essere impugnato dopo la morte di entrambi i coniugi o di uno solo di essi, a meno che la questione sulla validità non risulti pregiudiziale per risolvere un’altra controversi. In tal caso sono legittimati tutti coloro che risultano interessati alla soluzione dell’altra controversia.Se uno dei coniugi muore pendente il giudizio comporta che se la causa non si è ancora conclusa,viene sospesa fino alla riassunzione da parte dell’erede, del successore o di altri interessati, mentre se la causa è già conclusa, il giudice procede reintegrando il contradditorio (citando al posto del defunto il suo erede). Se, dopo la morte di uno o entrambi i coniugi, interviene una prima sentenza dichiarativa della nullità senza che nessuna parte faccia appello, è possibile considerarla definitiva ed eseguibile.

L’istanza

L’atto con cui viene chiesto l’intervento del giudice per pronunziarsi circa la nullità di un matrimonio è definito petitio; di regola deve essere scritta e prende il nome di libello. Il libello deve indicare il giudice dinanzi al quale la causa viene introdotta, cosa si chiede (petitum) e il convenuto, deve esporre fatti e prove su cui si basa l’istanza, deve apporre la

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sottoscrizione dell’attore o del procuratore insieme a data, luogo di residenza e recapito per ricevere gli atti del processo, deve indicare il domicilio della parte convenuta. Il giudice, prima di ammettere il libello deve adoperare tutti i mezzi pastorali possibili per giungere a una convalida del matrimonio o a una riconciliazione fra le parti. Il presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, entro un mese dalla presentazione del libello deve emanare un decreto con cui può ammettere o rigettare la petizione sulla base di un previo esame. Il libello può essere rigettato se il tribunale è incompetente, se l’attore non è legittimato ad impugnare il matrimonio o se mancano i requisiti necessari. Entro dieci giorni è ammesso un ricorso motivato al collegio.La citazione è oggetto di un decreto del giudice, che deve essere notificato alle parti a cura del tribunale. Il decreto di citazione del Presidente o del Ponente deve essere notificato all’attore, al coniuge convenuto e al difensore del vincolo. Agli ultimi due va notificato anche il libello introduttivo del giudizio, che deve essere stato accettato in precedenza con accettazione esplicita.Una volta attivatasi la funzione giudiziaria l’istanza comincia a svolgersi. Tuttavia possono insorgere determinate questioni preliminari. Alcune, come quelle sul deposito per le spese processuali o sul gratuito patrocinio, le eccezioni perentorie tese ad estinguere l’istanza e le eccezioni dilatorie tese ad ostacolare il corso dell’istanza, vanno trattate prima della contestazione della lite. Le altre eccezioni perentorie devono sempre essere sollevate nel corso della contestazione della lite. L’incompetenza assoluta del giudice può essere eccepita preliminarmente, ma può anche essere rilevata in qualsiasi stato o grado del giudizio ed essere dichiarata d’ufficio dal giudice. Contro la pronunzia dell’organo giudicante che si dichiara competente non è ammesso appello, ma si può proporre querela di nullità o chiedere la restituito in integrum. La ricusazione di un giudice quando abbia un vincolo di consanguineità, affinità in linea retta o fino al 4° grado della linea collaterale, di tutela o curatela, un rapporto di stretta amicizia o grande inimicizia o una qualsiasi comunanza d’interessi deve essere decisa dal Vicario giudiziale (o dal Vescovo). Può insorgere preliminarmente o successivamente. Se vengono ricusati il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o altri operatori del tribunale, a giudicare la ricusazione è il Presidente del Collegio. Contro la pronunzia di ricusazione non è ammesso appello.Il decreto di contestazione della lite definisce i termini della controversia e fa seguito alle richieste contrastanti delle parti. Nelle cause matrimoniali il ricorso dell’interesse pubblico e l’esigenza di procedere con la speditezza consentita dalla ricerca della verità e dal rispetto della giustizia esaltano i poteri d’ufficio del giudice. Il Presidente o il Ponente, trascorsi 15 giorni dalla notifica della citazione senza che nessuna delle parti chieda udienza per la contestazione della lite, deve procedervi d’ufficio entro i successivi dieci giorni, fissando con decreto la formula del dubbio costituente la questione a cui il giudizio è volto a dare una risposta. Tutto questo salvo che il giudice non ritenga, nelle cause più complesse, di convocare le parti per procedere in contraddittorio alla concordanza del dubbio. Il decreto deve essere notificato alle parti, che hanno 10 giorni di tempo per ricorrere allo stesso giudice contro quei disposti del decreto a cui non abbiano già dato il loro assenso. L’ulteriore decreto del giudice non è appellabile. La questione oggetto dell’istanza deve risultare chiara dalla formula del dubbio: occorre specificare per quale motivo si dubita della validità delle nozze. Una volta definiti, i termini della controversia non possono essere più mutati, se non attraverso un rinnovo della concordanza del dubbio con un altro decreto concesso ad istanza, per un grave motivo, ascoltate e valutate le ragioni di tutte le parti.La parte convenuta, pur essendo stata citata, potrebbe non rispondere né comparire. Il giudice, dopo essersi accertato che la parte abbia ricevuto la citazione la dichiarerà assente e disporrà che l’istanza abbia il suo corso sino alla sentenza definitiva, nonostante tale assenza. La parte convenuta potrà sempre far valere le sue ragioni, sia costituendosi

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in giudizio prima della definizione della causa e presentando le prove e le conclusioni consentite, sia utilizzando, una volta definita la causa, gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, compresa la querela di nullità per difetto di contradditorio, ove riesca a dimostrare di essere stata costretta all’assenza da un ostacolo legittimo che non abbia potuto provare fino a quel momento senza sua colpa.L’assenza della parte convenuta non sospende il corso dell’istanza ma altre circostanze sì.La morte della parte, finchè la causa non viene riassunta dal suo erede o da chi vi abbia interesse. La cessazione dall’ufficio del tutore o del curatore, finchè non vengano sostituiti dal giudice. L’emergere di un dubbio molto fondato sull’inconsumazione del matrimonio: il tribunale può completare l’istruttoria per la dispensa sul matrimonio e trasmettere gli atti alla Santa Sede apostolica insieme alla richiesta di dispensa e con il voto del Tribunale e del Vescovo. Se, per 6 mesi, non vengono posti in essere atti processuali, l’istanza si estingue. Si raccomanda ai giudici e ai tribunali di contenere la durata dei processi entro l’anno in primo grado ed entro i sei mesi per il secondo grado: termini indicativi. La rinuncia all’istanza da parte dell’attore è perentoria quando viene ammessa dal giudice. La perenzione estingue gli atti relativi alle formalità processuali e non quelli riguardanti il merito della causa, che potranno essere riutilizzati anche in altre istanze che riguardino la medesima controversia tra le stesse persone.Il corso dell’istanza può essere sospeso anche dall’insorgere di una causa incidentale. La questione incidentale in senso proprio interferisce con il merito della causa principale, a tal punto che quest’ultima non può essere normalmente risolta se non viene prima decisa la causa incidens. La questione incidentale è una vera e propria causa che si propone dinanzi al giudice competente per la definizione della causa principale, con un libello scritto o una petitio orale.Due fasi della questione incidentale: viene delibato dal giudice il fondamento della petizione e il suo nesso con la questione

principale. Se la questione viene rigettata in limine dall’istruttore è ammissibile il ricorso al collegio, che decide inappellabilmente. L’expeditissime andrebbe riferito alla pronunzia di un collegio e non a quella dell’istruttore.

la decisione di merito sulla questione incidentale sarà assunta con una sentenza interlocutoria o con un decreto decisorio pronunzie inappellabili e nelle cause matrimoniali possono essere soggette solo al rimedio della querela di nullità, mai alla restitutio in integrum.

Il giudice può decidere di rinviare ogni pronunzia sulla questione sollevata dalla parte al momento della definizione della causa principale. Il collegio può sempre procedere, sulla base di un giusto motivo, alla revoca o alla modifica della pronunzia incidentale. A fronte di abusi non altrimenti rimediabili soccorre la possibilità di avocare la causa da parte del Pontefice.Una volta conclusa la fase della formulazione del dubbio, un nuovo decreto segna il corso dell’istanza principale e introduce la fase dell’istruttoria, caratterizzata dalla prevalenza dell’iniziativa officiosa del giudice. L’istruttoria è la fase della istanza principale destinata all’acquisizione delle prove necessarie al giudice per decidere la causa. Nelle cause matrimoniali le regole seguite sono quelle del processo contenzioso ordinario, esclusa una trattazione secondo il rito contenzioso orale.Regole fondamentali: prevale il principio inquisitorio su quello dispositivo: una volta introdotta la causa, il

giudice può procedere d’ufficio, giungendo anche a supplire la negligente iniziativa delle parti nell’addurre i mezzi di prova;

predomina il principio della scrittura su quello dell’oralità: gli atti del giudizio vanno redatti per iscritto. anche quando è ammesso l’uso del magnetofono è disposto che le testimonianze vengano trascritte e sottoscritte dai deponenti.

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Introdotto il principio di una limitata pubblicità: all’interrogatorio delle parti sono ammessi il difensore del vincolo, i patroni delle parti e il promotore di giustizia, ma non le parti. Gli stessi soggetti hanno il diritto di prendere visione e di conoscere gli atti giudiziali e i documenti presentati dalle parti, ancor prima che siano pubblicati. Le parti, una volta conclusa la raccolta delle prove, devono essere messe in grado dal giudice di venire a conoscenza di tutti gli atti a loro ignoti, attraverso il decreto di pubblicazione degli atti. Il giudice può limitare questi atti stabilendo che si debba procedere all’esame delle parti dei testi e dei periti senza l’assistenza degli avvocati e dei procuratori o disponendo che qualche atto non si debba far conoscere a nessuno.

Rispetto di alcuni criteri tradizionali: tocca all’attore l’onere di provare ciò che asserisce; non hanno bisogno di prova i fatti presunti dal diritto o i fatti asseriti da una parte e confermati dall’altra, quando il giudice o la legge non ne esigano la prova specifica.

La prova, nel processo di nullità matrimoniale, è libera. Sono dirette le prove destinate o volute appositamente dalle parti al fine di dimostrare la verità dei fatti controversi (testimonianza, perizia). Sono indirette quelle dedotte dal giudice in base a fatti non costituiti appositamente per fornire prove in un processo (presunzioni). Sono piene le prove che, di per sé, producono nel giudice la certezza morale sufficiente a fondare una pronunzia (testimonianza di un teste qualificato). Sono non piene le prove che da sole non producono certezze nel giudice (dichiarazione della parte). Sono giudiziali le prove costituite nel corso dell’istanza, extragiudiziali quelle prodotte in anticipo (prove documentali). L’espletamento di attività istruttorie prima della contestazione della lite non è ammesso, se non per gravi motivi.La dichiarazione della parte è detta anche confessione, nel caso in cui la parte ammetta un fatto contrario ai suoi interessi. Nelle cause matrimoniali la confessione non costituisce una prova piena e spetterà al giudice valutarla attraverso il confronto con tutte le altre circostanze di causa ed il conforto di tutti i possibili elementi atti a corroborare la deposizione, anche in merito alla sua personale credibilità. Se si procede in base a un interrogatorio, il difensore del vincolo e il promotore di giustizia possono presentare un questionario su cui far svolgere l’interrogatorio. Hanno diritto di assistere all’interrogatorio il difensore del vincolo, il promotore di giustizia e i procuratori delle parti. I soggetti intervenienti possono proporre ulteriori quesiti alla parte esaminata tramite l’istruttore. Il giudice deve deferire alle parti interrogate il giuramento promissorio (o quantomeno quello assertorio).Il documento è la rappresentazione sensibile di un gatto, predisposta ai fini della prova, ma prima del processo e indipendentemente da esso. Il documento può essere pubblico o privato, quello pubblico può essere ecclesiastico o civile. Il documento pubblico offre piena prova di tutto ciò che direttamente e principalmente è in esso attestato; il documento privato ha la stessa forza probatoria di una confessione extragiudiziale. Ogni documento, per essere ammesso come prova, deve essere esibito in originale o in copia autentica: l’eventuale questione sulla veridicità è una tipica questione incidentale. Nessuno è tenuto ad esibire un documento dalla cui conoscenza possa derivare un pericolo grave per sé, per il coniuge o per i prossimi congiunti oppure il rischio di violare il segreto d’ufficio.Le disposizioni dinanzi al giudice dei soggetti che non sono parti in causa costituiscono le testimonianze. Tutti possono essere chiamati a testimoniare, a meno che non siano espressamente esclusi dalla legge. Sono inabili a testimoniare i minori di anni 14 e gli infermi di mente, a meno che il giudice non disponga diversamente con specifico decreto. Sono sempre incapaci: le parti, i loro patroni e procuratori, il giudice ed i suoi ausiliari, i sacerdoti per tutto ciò che sia stato oggetto di confessione sacramentale, pur quando il penitente li liberi dal vincolo del segreto. Sono esentati i sacerdoti per tutte le confidenze ricevute in ragione dell’esercizio del loro ministero personale, i pubblici funzionari, i medici,

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le ostetriche, gli avvocati, i notai e tutte le persone tenute al segreto d’ufficio, coloro dalla cui testimonianza potrebbe derivare un grave pericolo per loro stessi o per i congiunti. I soggetti esenti sono tenuti a comparire o ad offrire al giudice gli elementi onde valutare la fondatezza della loro facoltà di astenersi; tornano ad essere obbligati quando vengono liberati dal vincolo del segreto. La parte può escludere un teste se ha un giustificato motivo.La richiesta della prova testimoniale va accompagnata dall’articolata indicazione degli argomenti su cui dovrà svolgersi l’interrogatorio del teste. Di norma i testi vengono sentiti presso la sede del tribunale a meno che il giudice non disponga diversamente (rogatoria). I Cardinali, i Patriarchi e i Vescovi vanno ascoltati nel luogo da essi scelto. Il teste è tenuto a rispondere in modo veritiero e, ove egli non lo rifiuti, il giudice deve deferirgli il giuramento promissorio o assertorio. Il teste deve essere rifuso delle spese affrontate e risarcito del mancato guadagno per l’adempimento dell’obbligo di rendere testimonianza. Le deposizioni sono da valutare in ragione della loro credibilità, della loro coerenza, della rispondenza con le altre risultanze processuale e distinguendo se si tratti di un teste che depone per conoscenza diretta o sulla base di una sua congettura, per sentito dire da altri o per quanto riferito dalla comune opinione.L’accesso e la ricognizione sono disposti da parte del giudice, con decreto, sentite le parti, ove egli ritenga opportuno accedere ad un luogo o ispezionare qualcosa. Le presunzioni sono tipiche prove indirette, consistono nella probabile congettura di una cosa incerta. Se la deduzione è operata dal giudice sulla scorta di semplici massime di vita viene definita hominis, se è stabilita dalla legge si definisce iuris. Le presunzioni iuris possono essere iuris tantum (effetto: liberare la parte per la quale risultano favorevoli dall’onere della prova, senza impedire che l’altra parte possa offrire la prova del contrario) o iuris et de iure (non è ammessa la prova del contrario, ma solo quella che toglie fondamento al fatto su cui si basa la presunzione)Il decreto di pubblicazione degli atti con cui si rende possibile a tutti i protagonisti del processo di avere una visione complessiva delle prove sino a quel momento raccolte non sancisce la conclusione della fase istruttoria. Le parti possono proporre al giudice un supplemento d’istruttoria. Dopo emanato il decreto di conclusione della causa è possibile ammettere altre prove purchè vengano sentite le parti, vi sia un grave motivo e non sussista pericolo di frode processuale o di subornazione, ci sia il rischio che, non ammettendo la nuova prova, la sentenza possa risultare manifestamente ingiusta e trattandosi di documenti, la parte interessata ad esibirli non abbia potuto farlo in precedenza senza sua colpa.Dal decreto di conclusione in causa decorrono i termini assegnati dal giudice alle parti, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo per presentare la difesa (restrictus) e le osservazioni (animadversiones). Solitamente si tratta di memorie scritte, a meno che non venga disposta la discussione orale. A tutti viene dato il diritto di replica e anche di contro-replica; solo al promotore di giustizia e al difensore del vincolo è concesso il diritto di avere l’ultima parola con un’ulteriore risposta. Degli interventi delle parti si può anche fare a meno, quando si rimettano alla scienza e coscienza del giudice; non si può mai fare a meno delle osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo.

La sentenza e i mezzi di impugnazione

L’istanza avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un matrimonio che non sia altrimenti estinta, ha fine con la sentenza. La sentenza è definitiva nel senso che risolve o definisce la controversia principale. Ove sia affermativa e in primo grado non è suscettibile di andare ad esecuzione, se non sia confermata da una pronunzia conforme in un ulteriore grado di giudizio. Sono tra loro conformi le pronunzie che dichiarano la nullità del

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matrimonio sulla base di uno stesso motivo. Salvo il caso eccezionale del giudice unico in primo grado, la sentenza è una pronunzia collegiale.La sua elaborazione consta di tre fasi: preparazione, discussione, decisione (redazione).Il Presidente stabilisce la sede, il giorno e l’ora della sessione e ogni giudice prepara per iscritto le sue conclusioni motivate e segrete. Avviata la discussione i giudici si pronunziano per un rinvio, il quale può essere semplice (non più di una settimana) o volto a consentire un supplemento d’indagine. Alla fine della discussione, la decisione potrà essere unanime oppure uno dei giudici potrà dissentire. Il giudice minoritario dissenziente può chiedere che le sue conclusione siano trasmesse al Tribunale superiore. Se a dissentire è il Ponente, egli può chiedere di essere esentato. La redazione deve essere tempestiva, in modo da consentire la consegna di una copia della sentenza alle parti nella forma della notificazione entro un mese.I mezzi ordinari d’impugnazione sono la querela di nullità e l’appello. L’appello, nelle cause matrimoniali, è disciplinato diversamente nel caso in cui la prima sentenza sia stata negativa o affermativa.In caso di sentenza negativa l’appello è avviato con una comunicazione che la parte danneggiata dalla sentenza dirige al tribunale a quo, manifestando la volontà di appellare al tribunale superiore “ad quod”. Se il tribunale non viene espressamente indicato dalla parte sarà individuato; se viene espressamente indicato e più di una parte propone appello, la seconda istanza sarà incardinata presso quello più alto in grado. Se una delle parti propone appello solo per un capo della sentenza, l’altra parte ha tempo di produrre un appello incidentale sugli altri capi non appellati (15 giorni dalla notifica dell’appello principale). Entro 15 giorni dalla notifica della sentenza è possibile proporre l’appello principale al tribunale a quo; nei successivi 30 giorni, la parte deve proseguire l’appello presso il tribunale ad quod con un’istanza di riforma dell’appellata sentenza, indicandone i motivi e fornendo copia della pronunzia impugnata, a meno che questa non sia già stata trasmessa dal tribunale a quo. Può essere ammesso e trattato un nuovo capo di nullità matrimoniale, come se si versasse nel primo grado. Per il resto, la trattazione della causa in seconda istanza segue le regole previste per il primo grado, salva la possibilità di omettere la fase dell’istruttoria e passare direttamente dalla contestazione della lite alla discussione e alla sentenza.In caso di sentenza positiva Per pervenire ad una decisione il più possibile ponderata esiste l’istituto della doppia sentenza conforme: il tribunale di prima istanza ha il compito di trasmettere al tribunale d’appello, entro 20 giorni dalla pubblicazione della prima sentenza affermativa, la stessa sentenza e tutti gli altri atti del giudizio in copia. Il tribunale d’appello emana un decreto motivato con cui ratifica la sentenza ( doppia sentenza conforme) o ammette la trattazione dell’appello. La sentenza di nullità può considerarsi esecutiva dal momento stesso della notifica del decreto o della seconda sentenza. Va subito notificata all’Ordinario del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, di modo da procedere alle annotazioni nei registri di matrimonio e battesimo. Le parti riacquistano lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio, a meno che non siano impedite da un divieto.Le sentenze in materia di stato personale non passano mai in cosa giudicata. Non è ammesso giovarsi della restitutio in integrum, ma è sempre possibile ottenere la revisione della causa. La richiesta di revisione deve fondarsi su nuovi e gravi argomenti; non può essere giustificata se vengono ripresentati sempre gli stessi motivi, in quanto sarebbe respinta in limine per la delibazione della novità e gravità degli argomenti addotti. L’istanza di revisione può essere presentata in qualsiasi tempo al tribunale superiore rispetto a quello che ha emanato l’ultima pronunzia (quello che sarebbe stato competente per un ulteriore appello). Tuttavia non è mai idonea a sospendere l’esecuzione della doppia pronunzia conforme per la nullità, a meno che il tribunale superiore non conceda la sospensiva. Occorre che l’istanza venga proseguita allegando, entro 30 giorni, i nuovi e

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gravi elementi di prova. Il tribunale è impegnato a pronunziarsi sull’ammissibilità dell’istanza entro un mese dall’esibizione delle prove.La sentenza è affetta da nullità insanabile quando: è emanata da un giudice assolutamente incompetente; è emanata da chi manchi di giurisdizione nel tribunale in cui la causa è stata definita; il giudice ha emanato la sentenza sotto l’influsso di gravi minacce; è mancato il presupposto dell’istanza di parte o il giudizio non si è instaurato nei

riguardi di alcun convenuto; è mancata la capacità o la legittimazione processuale; vi è stato difetto di legittimo mandato in chi ha agito in nome altrui; è stato negato il diritto di difendersi a una delle parti; la controversia non è stata definita neppure in parte.La sentenza è affetta da nullità sanabile quando: non è stata emanata dal prescritto numero di giudici; difetta di motivazione; difetta delle prescritte sottoscrizioni; non reca la data e il luogo in cui fu emanata;si fonda su un atto giudiziale nullo la cui

nullità non sia stata sanata; pronunziata contro una parte dichiarata assente, qualora questa provi di essere stata

impedita da un motivo legittimo, che non poteva dimostrare prima senza sua colpa.La querela di nullità per vizio insanabile può essere proposta dinanzi al medesimo giudice che ha emanato la sentenza entro dieci anni dal giorno della sua pubblicazione, quella per vizi sanabili dinanzi allo stesso giudice entro tre mesi. La sentenza affetta da vizio di nullità non può essere suscettibile di appello, è possibile proporre la querela di nullità in via principale insieme con l’appello in via subordinata.

Il processo documentale e il processo amministrativo

Il processo documentale assicura alle parti la possibilità di un contraddittorio, pur non essendone garantito in atto un pieno svolgimento. Sostanzialmente si tratta di un procedimento amministrativo. Di tutte le formalità tipiche del processo, qui rimangono solo la citazione e l’emanazione di una pronunzia da parte dell’organo giudicante .Questa semplificazione della procedura è consentita a patto che non si tratti di un’istanza fondata su difetto o vizio del consenso, l’asserita nullità dipenda dall’esistenza di un impedimento dirimente, dal difetto di forma o dal difetto di un valido mandato del procuratore risultanti da un documento e nell’ipotesi di impedimento o difetto di forma, risulti con certezza che non sia stata concessa la dispensa.La prima pronunzia dichiarativa della nullità è appellabile. In seconda istanza l’accertamento è condotto da un giudice che deciderà con sentenza se confermare la decisione di primo grado o disporre con decreto motivato la remissione della causa al riesame del tribunale del primo grado. Nel processo documentale la prima sentenza potrebbe non essere impugnata, diventando immediatamente esecutiva e derogando al principio della doppia conforme.Se la dichiarazione di nullità è pronunciata sulla base di un procedimento amministrativo svolto dinanzi al Congresso della Segnatura Apostolica, che decide con decreto esecutivo, si ha un’altra deroga al principio della doppia conforme. È una procedura adottata quando la morale certezza della nullità è evidente, senza bisogno di una più approfondita discussione o indagine o quando il caso oggetto dell’istanza perviene al Tribunale Apostolico nella sua funzione di vigilante sulla retta amministrazione della giustizia.

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Il Congresso è l’organismo fondato dal Prefetto, dal Segretario, da un Referendario, dal Promotore di Giustizia e dal Difensore del Vincolo: emana decreti definitivi e permette l’applicazione della revisione della causa. Il Tribunale della Segnatura, nella veste di organo del contenzioso amministrativo, giudica delle controversie introdotte da ricorsi contro i singoli atti amministrativi emessi o approvati dai Dicasteri della Curia romana, tutte le volte che venga denunciata una violazione di legge, nel deliberare o nel procedere, e se ne chieda la declaratoria, oltre il risarcimento del danno.

Le cause di separazione

Le cause di separazione possono essere trattate in forma giudiziaria anche dinanzi ai tribunali della Chiesa. La forma comune della trattazione è quella del processo orale, a meno che una parte o il promotore di giustizia non chiedano la trattazione secondo la forma del processo contenzioso ordinario: si applica per l’appello a proposito della sentenza affermativa di primo grado nelle cause di nullità matrimoniali. Per le istanze di separazione il giudice, prima di accettare la causa, deve fare ricorso a qualsiasi mezzo pastorale per tentare di riconciliare i coniugi e ricostituire la comunione di vita fra loro. È prevista la possibilità di ricorrere ad un procedimento amministrativo per le cause matrimoniali. Il Vescovo diocesano può decidere con decreto.

Le cause di scioglimento

Il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato si chiama gratia. Prima dell’emanazione ha luogo un vero e proprio processo. La competenza della fase decisoria è riservata alla Sede Apostolica, la quale dovrà valutare la ricorrenza dell’inconsumazione e la sussistenza della giusta causa necessaria per la concessione della dispensa da parte del Pontefice. La fase istruttoria è demandata al Vescovo diocesano del domicilio o quasi domicilio della parte istante, sotto il diretto controllo della Sede Apostolica. Il Vescovo, prima di disporre l’istruttoria, deve consultare la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti ogni qual volta il caso proposto presenti particolari difficoltà. Avverso il decreto di reiezione del libello da parte del Vescovo, l’istante può far ricorso alla Congregazione. Il Vescovo, per l’istruzione della causa, deve servirsi del Tribunale della sua Diocesi o di quello di un’altra Chiesa particolare o di un sacerdote competente. Se la causa introdotta ha come oggetto la nullità dello stesso matrimonio per il quale è chiesta la dispensa è competente lo stesso tribunale che tratta la causa di nullità, in quanto questa è preliminare rispetto alla procedura di dispense. Non sono ammessi avvocati o procuratori, è solo concesso che le parti private si servano dell’opera di un esperto in diritto, previo permesso del Vescovo. È disposta una limitata pubblicità degli atti: le parti possono essere informate con prudenza dal giudice sulle difficoltà che incontra l’istruttoria o possono prendere visione, di volta in volta, di un documento per presentare le loro deduzioni. L’inconsumazione può essere provata con argomenti morali (confessione giurata e concorde delle parti, deposizioni testimoniali, presunzioni fondate sulla correlazione logica tra fatti facilmente provabili ) o fisici (esame dell’integrità fisica della donna, accertamento delle difficoltà dell’uomo). Solo nel caso in cui la Congregazione abbia rilevato l’inadeguatezza o l’inconsistenza delle prove sino a quel momento raccolte, il giurisperito può essere ammesso a consultare il sommario degli atti del processo, per stabilire se vi sono possibilità di continuare o se è necessario riproporre l’istanza. Conclusa l’istruttoria, il Vescovo stende un voto (parere per iscritto e pro rei veritate) sulle risultanze emerse. Tutti gli atti della causa, il parere del Vescovo e le osservazioni del difensore del vincolo vengono trasmessi alla Congregazione: nel caso risultino verificati i requisiti previsti,

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l’istanza viene inoltrata al Pontefice. Se la dispensa viene concessa, il rescritto che la contiene viene trasmesso al Vescovo, che ne curerà la notifica alle parti ed ai parroci competenti.Il privilegio paolino e il privilegio petrino sono figure di scioglimento atte a favorire i matrimoni fra credenti battezzati nella Chiesa cattolica o con almeno un credente battezzato.Accertamento dei presupposti:P.paolino vero e proprio privilegio, lo scioglimento non consegue ad un atto o una pronunzia dell’autorità ecclesiastica, ma alla conclusione del nuovo matrimonio ipso iure, anche quando venga formalmente emanato un rescritto.P.petrino all’istruttoria segue un rescritto di scioglimento.Il vincolo matrimoniale è per definizione perpetuo e può sciogliersi solo con la morte. A volte non è però possibile dare la prova della morte del coniuge attraverso un documento autentico, ecclesiastico o civile è necessario ricorrere ad una procedura surrogatoria della certezza legale. Il coniuge interessato può rivolgersi al proprio Vescovo diocesano per ottenere una dichiarazione di morte presunta dell’altro coniuge. Il Vescovo non potrà mai ritenere sufficiente il protrarsi dell’assenza del coniuge scomparso. Dovrà instaurare una procedura per indagare e, attraverso le deposizioni di testi, notizie raccolte e vari indizi, raggiungere la morale certezza della morte del coniuge. Nei casi dubbi il Vescovo deve affidare la questione alla Congregazione.

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