+ All Categories
Home > Documents > MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

Date post: 23-Jan-2016
Category:
Upload: ansel
View: 187 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO. Corso di Formazione Assistenti giudiziari Novembre-dicembre2011 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia ). I Punti che tratteremo:. Ordinamento negli uffici giudiziari - PowerPoint PPT Presentation
214
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO
Transcript

MINISTERO DELLA GIUSTIZIAUFFICIO FORMAZIONE

Corte di Appello di CATANZARO

Corso di Formazione

Assistenti giudiziariNovembre-dicembre2011

A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

I Punti che tratteremo:

Ordinamento negli uffici giudiziari• Il personale delle Cancellerie e Segreterie

Giudiziarie e degli Uffici NEP• Profilo Professionale dell’Assistente Giudiziario:

compiti e attribuzioni• Altre figure professionali: compiti e attribuzioni

I Punti che tratteremo:Servizi di Cancelleria in materia civile e penale

• Registri in uso negli uffici giudiziari• Nota di iscrizione a ruolo• I Fascicoli Processuali : fascicoli processuali procedimenti civili

fascicoli processuali procedimenti penale

fascicolo di parte• I compiti di assistenza nelle istruttorie e nelle udienze• Verbali di udienze nel processo civile e penale• comunicazioni e notificazioni :

normativa e direttive ministeriali di riferimento

• Adempimenti in materia di : successioni, illegittimità costituzionale, atti non giurisdizionali pubblicazione atti, correzione atti decreti ingiuntivi esecutivi e esecutori impugnazioni in materia civile e penale• La Consulenza tecnica d’ufficio• Attività di consegnatario (CENNI)• L’emissione di mandati di pagamento /CENNI)• La trascrizione degli atti giudiziari (CENNI)

I Punti che tratteremo:

• - Testo Unico spese di Giustizia - istituti generali (CENNI)

• Il contributo unificato. Normativa e circolari ministeriali

• Spese processuali penali• Notificazioni a richiesta d’ufficio. Normativa e

circolari ministeriali• Diritti di copia e di certificazione nel processo

civile e penale. Normativa e circolari ministeriali. • La registrazione degli atti giudiziari . Normativa e

circolari ministeriali

I Punti che tratteremo:

• Testo Unico spese di Giustizia - istituti particolari (CENNI)

• Testimoni civili e penali. Normativa e circolari ministeriali

• foglio notizie • Il gratuito patrocinio nel processo civile

e penale

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GIUDIZIARI

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

-Direzione Generale della Giustizia Civile-Direzione Generale della Giustizia minorile- direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani

-Direzione Generale del personale e della formazione- Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi- Direzione Generale del Bilancio e della contabilità- Direzione Generale magistrati- Direzione Generale di statistica- Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del complesso giudiziario della città di Napoli- Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

-Direzione Generale del personale e della formazione-Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi-Direzione Generale per il bilancio e della contabilità-Direzione Generale dei detenuti e del trattamento-Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna

-Direzione Generale del personale e della formazione-Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi-Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIAD.P.R. 6 marzo 2001 n 55

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Dipartimento per la Giustizia minorile

DIREZIONI GENERALI REGIONALIE INTERREGIONALI

Art. 6 dlvo 240/06

-Tabella A, articolo 6 decreto legislativo 240/06

-Sezione Unica- Sezioni civili- Sezioni Penali- Sezione lavoro e previdenza

-Corte di Appello-Tribunale-Tribunale per i minorenni-Tribunale di sorveglianza-Uffici del Giudice di Pace

-Procura Generale-Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CORTE DI CASSAZIONE

UFFICI GIUDICANTI

UFFICI REQUIRENTI

ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIAORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIAMINISTRO

SEGRETERIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETERIA

SOTTOSEGRETARI

GABINETTO

UFF. LEGISLATIVO

ISPETTORATO GENERALE

SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI

UFF. COORD. ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

UFF. STAMPA ED INFORMAZIONE

SEGRETERIE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE

GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO

AFFARI DI GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO

•CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE

•CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO

DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE

DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI

DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIR. GEN.

MAGISTRATI

DIR. GEN. STATISTICA

UFFICIO SPECIALE NAPOLI

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO

•CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE

•CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO

UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO

•CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE

•CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO

UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO

•CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE

•CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO

DIR. GEN. GIUSTIZIA CIVILE

DIR. GEN. CONTENZIOSO E DIRITTI UMANI

DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE

DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE

DIR. GEN. RISORSE MATERIALI

BENI E SERVIZI

DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIREZIONE

GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO

DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA

DIREZIONE GENERALE

PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

DIR. GEN. PERSONALE

E FORMAZIONE

DIR. GEN. RISORSE MATERIALI

BENI E

SERVIZI

CONFERENZA CAPI DIPARTIMENTO E

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICI GIUDIZIARICORTE DI CASSAZIONECORTE DI CASSAZIONE 11

CORTI DI APPELLOCORTI DI APPELLO 29 29

SEZIONI DISTACCATE DI CORTI DI APPELLOSEZIONI DISTACCATE DI CORTI DI APPELLO 33

TRIBUNALI ORDINARITRIBUNALI ORDINARI 167167

SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALI SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALI 216216

TRIBUNALI PER I MINORENNITRIBUNALI PER I MINORENNI 2929

TRIBUNALI DI SORVEGLIANZATRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 2929

UFFICI DI SORVEGLIANZAUFFICI DI SORVEGLIANZA 5858

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHETRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 11

TRIBUNALI REGIONALI ACQUE PUBBLICHETRIBUNALI REGIONALI ACQUE PUBBLICHE 88

GIUDICI DI PACEGIUDICI DI PACE 846846

UNEPUNEP 385385

COMMISSARIATI AGLI USI CIVICICOMMISSARIATI AGLI USI CIVICI 1414

UFFICI GIUDIZIARI

PROCURE GENERALI PRESSO LA CORTE DI PROCURE GENERALI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONECASSAZIONE

11

PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLOAPPELLO

2929

PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALIPROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI 167167

PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI

PER I MINORENNIPER I MINORENNI

2929

Negli uffici giudiziari le disposizioni di cui al D.lvo 150/09 si intrecciano a quelle del d. lgs. n. 240/06 (individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari) e in particolare con l’art. 4 che si occupa del modello di organizzazione degli uffici, in una logica di collaborazione tra il magistrato capo e il dirigente amministrativo

IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA

IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL’ORGANO INFERIORE AL FINE: DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA MATERIA

IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’ SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE

NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO

Accanto alle norme giuridiche che vincolano la generalità dei cittadini vi è una categoria di norme interne che sono obbligatorie soltanto per talune persone appartenenti a determinati uffici ed istituti.Queste norme sono: • i regolamenti interni;• gli ordini di servizio;• le circolari;• le note e le istruzioniI sopra elencati c.d. atti normativi interni vengono emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro potere di autorganizzazione o del loro potere di supremazia gerarchica

Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni, impartire direttive, dare ordini, interpretare norme di legge o regolamenti per la loro attuazione pratica

L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNEpuò essere di due tipi:

COGENTENON

COGENTE

hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile

hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile

hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità

hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità

l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere www

l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere www

LA DIRIGENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARIla c.d. DOPPIA DIRIGENZA

prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 la normativa di riferimento relativa alla direzione degli uffici giudiziari era la seguente:

• artt. 101 e 102 legge 1196/1960

• art. 37 del D.P.R. 748/1972

• decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

•Circolare del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III dell’ 8 giugno 1995 prot. n. 294/5424/5

Doppia dirigenza

Magistrato Capo dell’Ufficio

DirigenteAmministrativo

xxxx

normativa di riferimento :Testo Unico Pubblico Impiego n .3/1957Legge 1196/60 ( Ordinamento delle Cancellerie)

D.P.R. n 1077/70, n 274/71 e n 319/72 ( carriera dei Cancellieri da speciale ad ordinaria )

Legge Delega 28 ottobre 1970 n 775D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 ( Questa è la normativa che segna la data formale di nascita della Dirigenza Pubblica importante l’ art. 37: Incarichi di Funzioni Dirigenziali ai Magistrato Ordinari “ Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l’applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenze amministrative presso il Ministero della Giustizia. Nulla è altresì innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati) Legge 11 luglio 1980 n 312Legge 10 luglio 1984 n 301 ( Selezione Personale Dirigente- modalità : esterno con concorso pubblico, interno corso- concorso) D.P.R. 266/87 ( art. 20 i funzionari appartenenti alla IX qualifica funzionale sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o impedimento e reggono l’Ufficio in attesa della destinazione del Dirigente titolare)D.M. 4 maggio 1988 ( delega alla dirigenza amministrativa di contrattazione a livello periferico)

Legge 80/1998D.Lgs 20 luglio 1989 n 273 ( partecipazione del Cancelliere Dirigente alle riunioni periodiche di monitoraggio sulla riforma del codice di rito)D.M 30 settembre 1989 n 334 reg. es. c.p.p. ( l’art. 1 “ il dirigente dell’Ufficio di Cancelleria e Segreteria con ordine di servizio ripartisce i compiti fra il personale in modo da assicurare la continuità ed efficacia del servizio”)Legge 241/1990 ( responsabile del procedimento)D.Lgs 29/1993 ( la normativa in questione pur avendo regolamentato i vari aspetti della direzione degli Uffici pubblici, non si è occupato direttamente degli Uffici Giudiziari lasciando intatte le controversie esistenti tra magistratura e dirigenza amministrativa dei singoli uffici)D.Lgs 470/93 e 546/93D-Lgs 165/2001D.Lgs 145/2002Legge delega 25 luglio 2005 n. 150Dlgs 25 luglio 2006 n. 240

Decreto 5 febbraio 2008

DIREZIONE DEGLI UFFICIINDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi

e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziariDecreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240

   

Il decreto legislativo 240/96 è il meno conosciuto tra i provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario.Con la normativa in oggetto viene riconosciuto il ruolo del Dirigente Amministrativo al quale viene attribuita: - la responsabilità della gestione del personale amministrativo - la responsabilità delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ufficio - la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 - la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui

comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse

Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240( G.U. n 175 del 29.7.2006 Suppl. Ord. N. 173)

il nuovo decreto legislativo sulle competenze dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi e sul

decentramento si propone di migliorare il rendimento dell’organizzazione giudiziaria agendo su due fronti

Viene riconosciuto il ruolo del dirigente amministrativo Procede ad un decentramento di competenze ministeriali verso nuovi organi:le direzioni regionali o interregionali

ENTRATA IN VIGORE27 ottobre 2006

( limitatamente ai primi quattro articoli)

Come un aspetto importante del D,lvo 240/96 attiene al decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia ( parte al momento non ancora in vigore)

Art. 1. Titolarita' dell'ufficio giudiziario

Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Art. 2. Gestione delle risorse umane

1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e‘ responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.

2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e'

nominato funzionario delegato.

Art. 4.

Programma delle attivita' annuali

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, peri distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Art. 5. Ufficio del direttore tecnico

1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e‘ costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato:«ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.

2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza,compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione. 5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

Art. 6.Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione

giudiziaria

1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' digestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche‘ per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 7.Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali

dell'organizzazione giudiziaria

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano,nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6,comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche. 2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali. 3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

( segue) Art. 7.Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali

dell'organizzazione giudiziaria

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita‘ dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All‘ attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 8Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria

1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale,scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3,lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale. 3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano,Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5. 4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie. 5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

D.LGS 240/96 LE CIRCOLARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Circolare n 14 del 30 ottobre 2006 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei serviziNota 25 gennaio 2007, senza numero, del Consiglio Superiore della MagistraturaCircolare Prot. n 119/4/737/TE/PM/I del 8 marzo 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Ufficio Primo – Affari GeneraliCircolare n 15454/U del 13 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei serviziCircolare Prot. n 2088/BDT/1507 del 27 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Distinzione dei ruoli di direzione negli uffici giudiziari alla luce delle circolari ministeriali

MAGISTRATO CAPODELL’UFFICIO

DIRIGENTEAMMINISTRATIVO

GESTIONEUFFICIO

NEP

Il rapporto di impiego del personale giudiziario

Il rapporto di impiego del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie era disciplinato dal T.U. 10.1.1957 n 3 modificato ed integrato da numerose leggi successive.Il quadro normativo di riferimento è notevolmente cambiato con l’emanazione del D.lvo 29/93 recante norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il principio ispiratore della riforma può essere riassunto nella c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

contratti collettivi

In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997) per la parte normativa e biennale per quella economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa,al funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero.

Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti qualificanti: l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale.

il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati : le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali

Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel quadro degli obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5 CCNL 2006-2009)

   L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico MinisteroAppartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise.Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario

Art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12  

Ordine giudiziario.

Ogni corte, tribunale ed Ufficio del Giudice di Pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

Articolo 3    del  R.D. 30.1.1941 n 12  

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ufficiali ed uscieri giudiziari

   

L’ art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12 sull’ Ordinamento giudiziario nell’enunciare l’appartenenza del personale di cancelleria all’ordinamento giudiziario ne sottolineava il profondo collegamento organico con l’amministrazione della giustizia.Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale.Ma rientrano anche tutte quelle attività di natura amministrativa non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio della funzione propria dei giudici.

   

Riguardo alle funzioni,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie in:

giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della giurisdizione nei suoi tre aspetti della: - documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica), - assistenza (partecipa alla formazione dell’atto) - autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello tesso giudice)

non giurisdizionali o amministrative quali -la partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia, - l’espletamento di incarichi ispettivi, - la legalizzazione delle firme, - la vidimazione dei registri di cancelleria , - gli atti notori ecc

   

Articolo 52 legge 165/01Disciplina delle mansioni

(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.15 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore

L’ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA

QUALIFICA DI APPARTENENZA

NON HA EFFETTONON HA EFFETTOAI FINI DELL’ INQUADRAMENTO

DEL LAVORATORE O DELL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI

DIREZIONE.xxxx

Art. 6 CCNL 2006/2009....omississ...5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le

mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.

Uffici Giudiziari- 2Personale abilitato uso sistemi informatici

Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in data 3 febbraio 2000 Art. 20 – Uso delle dotazioni informatiche:Al fine di diffondere ed incrementare l’uso generalizzato della strumentazione informatica,l’Amministrazione si impegna ad organizzare corsi di addestramento e di perfezionamento per i dipendenti.A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli inquadrati nel settore della professionalità giudiziaria, area funzionale A posizione economica A1,sono tenuti ad avvalersi, nell’espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all’ufficio, nel rispetto del Dlgs 624/94

SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIAFigura Professionale dell’Operatore Giudiziario

Area Funzionale BPosizione economica B1: lavoratori addetti a mansioni semplici d’ufficio che richiedono l’uso di sistemi informatici di scritturazione..Posizione economica B2: lavoratori che…..provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici,dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici svolgono, sulla base di istruzione, attività preparatoria connessa agli atti di notificazione,esecuzione e protesto…Posizione economica B3: lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compii di collaborazione qualificata nell’ambito delle strutture dell’amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche del procedimento giurisdizionale,facendo, altresì, uso degli strumenti informatici n dotazione all’’ufficio

Figura Professionale del CancelliereArea Funzionale B

Posizione economica B3: lavoratori che, secondo le direttive ricevute, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato…ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori

Area Funzionale CPosizione economica C1: lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione …Posizione economica C2: lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione,i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio…

NON RISULTA PREVISTA LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ DESTINATE AI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI

CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009

Articolo 13(Uso delle dotazioni informatiche) 

A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali,

tutti i dipendenti sono tenuti ad avvalersi, nell'espletamento delle mansioni affidate,

della strumentazione informatica in dotazione all'ufficio, nel rispetto della normativa

vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

ORDINAMENTO PROFESSIONALECNNL 2006/2008

ART. 5CNNL 2006/2008

xxxx

ART 6CNNL 2006/2008

xxxx

Art. 7CNNL 2006/2008

xxxx

   Le mansione delle singole qualifiche professionale, negli uffici giudiziari, si ricavano dalle seguenti normative:

• Legge 312/80, DPR 1219/84,Legge 76/86, DPR 44/90

• CCNL 1998-2001 Integrativo del 3 febbraio 2000

• CCNL 2006-2009

•CCNL 2006/2009 integrativo del 29 luglio 2010

PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL

2002/2005Art 13 CCNL 02-05

ordinamento professionale Il sistema classificatorio era

improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi prevedendo l’accorpamento delle ex nove qualifiche funzionali in tre aree:

• AREA A – comprende i livelli dal I al III

• AREA B – comprende i livelli dal IV al VI

• Area C – comprende i livelli dal VII al IX

Con la previsione delle figure professionali articolate su differenti posizioni economiche, il Contratto Collettivo Integrativo unificava le funzioni di base, evitando che la rigidità della divisione delle competenze che caratterizzava il precedente ordinamento articolato sui profili professionali, imbrigliasse la funzionalità degli uffici. Si evidenziava l'intento di perseguire con la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personalela valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori e una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane per una organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell’amministrazione

Struttura al CCNL 2002/2005

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

• Direttori C3-C3 super• Cancellieri C2• Cancellieri C1-C1 super• Cancellieri B3-B3 super• Operatori B3-B2-B2

Super –B1• Ausiliari A1-A1super-B1

• Ufficiale giudiziario C1 dirigente

• Ufficiali giudiziari C1• Ufficiali giudiziari B3• Operatori giudiziari

B2

   

Fino al 1956 gli Ufficiali giudiziari erano previsti in ogni ufficio giudiziario.Con legge 19 dicembre 1956 n 442 al fine di eliminare pluralità di uffici e diversità di competenze in una stessa località, furono costituiti gli attuali Uffici Unici Notifiche, Esecuzioni e Protesti che hanno sede presso le Corti d appello e i tribunali.Gli Ufficiali Giudiziari provvedono, di regola, alla direzione dell’Ufficio (ex C1 ed ex B3) ed al compimento degli atti in materia esecutiva ( pignoramenti, sequestri ecc.) e notificazione .Gli operatori giudiziari provvedono ai compiti amministrativi (tenuta registri, copiatura ecc) e all’assistenza all’udienza.

PERSONALE

Aree di inquadramento al CCNL 2006/2009

Art 6 CCNL 06-09 ordinamento professionale

Il sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni è articolato in tre aree:

• Prima Area – comprende le ex posizioni A1, A1 super

• Seconda Area – comprende le ex posizioni B1,B2,B3 e B3 super

• Terza Area – comprende le ex posizioni C1,C2,C3 e C3 super

I profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria 

Nella prima area è previsto un solo profilo professionale: Ausiliario.

  Nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno: Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario.  Nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno: Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo. 

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

NUOVE QUALIFICHE

TERZA AREA FUNZIONALE

• DIRETTORE AMMINISTRATIVO (ex Direttori C3-C3 super=== e Cancellieri C2)====

• FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (ex Cancellieri C1-C1 super)===

SECONDA AREA FUNZIONALE• CANCELLIERE (ex Cancellieri B3-B3 super)===

• ASSISTENTE GIUDIZIARIO (ex Operatori B3-B2-B2 Super ) ===

• OPERATORE GIUDIZIARIO (ex OperatoriB1)===

• CONDUCENTE DI AUTOMEZZI (ex Ausiliari B1)==

PRIMA AREA FUNZIONALE • AUSILIARIO (ex Ausiliari A1-A1super )===

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009UFFICI NEP

NUOVE QUALIFICHE

TERZA AREA FUNZIONALE

• FUNZIONARIO UNEP (ex ufficiale giudiziario C1-C1 super, C2 e C3) ====

SECONDA AREA FUNZIONALE

• UFFICIALE GIUDIZIARIO (ex Ufficiale giudiziario B3-B3 super) ===

Articolo 10(CCNL Integrativo 30 luglio 2010 )

(Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati)Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.  La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

ordine di servizio mansionixxxxxxxxxxxxxxx

Interpretazione mansioni sigla sindacale xxx

I Servizi di CancelleriaAspetti generali

Per l’espletamento dei vari servizi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è prevista

la tenuta di registri, o ruoli, nei quali vengono registrati e/o annotati gli affari e/o le attività,

civili, penali,amministrative e contabili, dell’ufficio

I registri prima di essere messi in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo

foglio e sull’ultimo deve risultare l’attestazione del numero dei fogli cui il registro si

compone e la firma del funzionario che ha provveduto alla vidimazione

I registri, per come individuati dal comma 2 art.13 D.M. 264/2000, debbono essere forniti di

rubrica alfabetica che negli uffici giudiziari gravati da un numero rilevante di affari deve

essere suddiviso anche per sillabe iniziali

La numerazione dei registri è in genere progressiva annuale

per alcuni registri la numerazione è progressiva all’infinito es. registro inventario mod 94

CG, registro entrata e uscita mod 98 CG

I registri non devono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né

contenere alterazioni o abrasioni

L’abrogato art. 37 disp att cpc prevedeva che “le eventuali cancellazioni si fanno con

annotazione alla fine di ogni iscrizione” (vedi ora art. 2 DM 344/89 diapositiva 90)

• Ogni registro è corredato da Avvertenze ed Istruzioni nelle quali sono individuate rispettivamente le modalità di tenuta dei registri e le istruzioni per la compilazione dei modelli ( art. 3 D.M. 28 maggio 2003)

• Ai sensi delle avvertenze ( pubblicate nel Supplemento straordinario n 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) “ alla fine di ogni mese il Dirigente la cancelleria o NEP ( o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all’ultima annotazione”

Con l’informatizzazione dei vari servizi(RE.GE., SIC, SIL, SICID, SIECIC, SIAMM, SIPP)

i registri cartacei non sono più in uso l’articolo 3, D. M. Giustizia n 264/2000, dispone che i registri sono tenuti in modo

informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati

il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo

Copia registro civilexxxx

Copia registro penalexxxxx

Copia elenchi decreti ingiuntivixxxx

   

I REGISTRI TENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI Normativa di Riferimento

• LEGGE 2 dicembre 1991 n 399 ( di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)

• DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 ( regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)

• DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 ( registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari )

• DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 ( regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia )

• artt. 28,29,30 e 31 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

• art. 2 Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 ( regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale )

• art. 206 D.lgs 28 luglio 1989 n 271 ( norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

   

LEGGE 2 dicembre 1991 n 399 ( di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti

presso gli uffici giudiziari)

Gli articoli 1 e 2 prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e sempre con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalità di tenuta dei registri

   

DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 ( regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli

uffici Giudiziari)

• l’articolo 1 contiene le “ definizioni” • ai sensi dell’articolo 2 i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri• l’articolo 3 dispone che i registri sono tenuti in modo informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo• ai sensi dell’articolo 4 i registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Dirigente la cancelleria o segreteria o da persona da lui delegata • l’articolo 5 prevede il rilascio di informazioni,copie, estratti e certificazioni, a seconda dei livelli di accesso (pubblico,limitato agli aventi diritto, consentito solo previa autorizzazione dell’autorità competente,riservato agli uffici e autorità individuati dalla legge)• ai sensi dell’articolo 7 il Dirigente amministrativo dell’ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione•L’articolo 8 prevede che in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico gli atti vengano acquisiti assegnando un numero provvisorio, con data ed orario per essere successivamente inseriti nel sistema secondo la numerazione e la data.• l’articolo 15 prevede la costituzione presso gli uffici di un archivio digitale dove sono conservati in copia le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale.

   

DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 ( registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari )

• l’art. 1 contiene l’elencazione dei registri divisi per uffici giudiziari

• l’articolo 2 dispone che la tenuta dei registri non informatizzati avviene anche in conformità alle istruzioni allegate al presente decreto

• l’articolo 3 dispone che i modelli sono utilizzati dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1.10.2002

Agli articoli seguono i modelli

Le istruzioni prescrivono l’iscrizione distinta degli affari per annualità e che a fine di ogni anno deve essere redatto l’elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso la c.d. “ resta”

La data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l’attività è stata effettivamente compiuta

   

DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 ( regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati

dell’amministrazione della giustizia )

• ai sensi dell’art. 1 il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all’art.1 D.M. 264/2000 relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o segreterie, presso gli uffici giudiziari,ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall’amministrazione della giustizia.

• ai sensi dell’art. 3 il Dirigente amministrativo dell’ufficio è il responsabile della tenuta dei registri e prevede alla stesura del piano di sicurezza

• ai sensi dell’art. 4 l’amministratore di sistema assicura la conduzione operativa del sistema informatico

   disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

• art. 28 Registri di Cancelleria “ con decreto del Ministro della Giustizia , ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari ( art. così sostituito ex L. 399/91 )

• art. 29 Registri di Cancelleria della Pretura. Abrogato ex L. 399/91

• art. 30 Registri di Cancelleria del Tribunale. Abrogato ex L. 399/91 • art. 31 Registri di Cancelleria della Corte di Appello. Abrogato ex L. 399/91

• art. 32 Registri di Cancelleria della Suprema corte di Cassazione. Abrogato ex L. 399/91

• art. 33 Divisione dei Registri in più volumi . “ negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Il capo dell’ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi uno contenente i numeri pari l’altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penaleDecreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334

Art.2

1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato

Dl.gs 28 luglio 1989 norme di attuazione,coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art.206 1. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sono adottate le

disposizioni regolamentari che concernono:a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri

strumenti di registrazione in materia penale;b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari

penali;c) le altre attività necessarie per l’attuazione del Codice non disciplinate

dal presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall’art. 199 sono

emanati entro il 30settembre 1989; all’uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

   

il registro repertorio degli atti soggetti a registrazione va trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre all’Ufficio delle Entrate per il controllo e il visto

   

Art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria

II cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

   

FASCICOLI PROCESSUALIPENALE

Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334 Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:a) l'indice degli atti e delle produzioni;b) l'elenco delle cose sequestrate;e) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna

   

Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo

d'ufficio.

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio , nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze

   

Art. 168bis c.p.c. Designazione del giudice istruttore.

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttoreLa designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo .Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato ( la nuova data non va comunicata infatti l’obbligo originario di

comunicazione non è stata riportato all’atto della modifica del presente comma ex L.353/90)).Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza

   NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c.

La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

( in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)

   

Art. 72 disp. att. c.p.c. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.

Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del Codice.Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

Art. 73 disp. att. c.p.c. Copia degli atti di parte.

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'art. 168 secondo comma del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.

   

Art. 74 disp. att. c.p.c.. Contenuto del fascicolo di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese.

II difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.

   

Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale

   

Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli.

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte.

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

SOTTOFASCICOLI

Copia copertina fascicolo=====

   

Compiti di assistenzaIl personale appartenente alla ex quinta qualifica funzionale ( ora Assistenti giudiziari), alla ex sesta qualifica funzionale (ora Cancelliere ) o, con le limitazioni previste, alla ex settima qualifica funzionale ( ora Funzionario Giudiziario ) deve assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali. Secondo il codice di procedura penale, inoltre, alla redazione del verbale e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari provvede anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che assiste il Pubblico Ministero.Va notato ancora che soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nel nuovo codice, l’«ausiliario». Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che, in base al proprio profilo professionale di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

L’assistenza alle udienze assume una diversa importanza a secondo che si tratti di udienze penali

o udienze civili

Ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura civile

il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casie nei modi previsti dalla legge, le attività propriee quelle degli organi giudiziari e delle parti.Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deveessere formato processo verbale

Ai sensi dell’articolo 126 del codice di procedura penale

Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistitodall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamentose la legge non dispone altrimenti

UDIENZA CIVILE

Art. 126 cpc. Contenuto del processo verbale. —

II processo verbale [130,195,207,422; alt. 44. 46] deve contenere l'indicazione delle

persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che

documenta sono compiuti: deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e

delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [att. 87].

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere [57].

Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti

[1302], da loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo.

Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.

Art 44. disp att cpc Compilazione dei processi verbali.

Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge [c.p.c. 57], il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.

Art 46.disp att cpc Forma degli atti giudiziali.

I processi verbali [c.p.c. 126] e gli altri atti giudiziali [c.p.c. 57] debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata

Art. 127 cpc. Direzione dell'udienza. — L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [175, 275; att. 54, 113].Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [att. 84], regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi [1832, 316] e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128 cpc. Udienza pubblica. — L'udienza in cui si discute la causa è pubblica [att. 84] a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [683].

Art. 129 cpc. Doveri di chi interviene o assiste all'udienza. — Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.E vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130 cpc. Redazione del processo verbale. (1) Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice .Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

   

Cassazione civile sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4849La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui e' destinato.

Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1990 n. 11617La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza non comporta l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, ne' comunque la predetta mancanza incide sulla idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui esso e' destinato.

Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1987 n. 888,La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; ne', comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui e' destinato. (Nella specie, i giudici del merito - la cui decisione e' stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero). Cassazione civile, sez. III, 9 marzo 1984 n. 1639,Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto e' destinato e comporti inesistenza o nullita' dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, cosi' come risultante dal verbale della stessa).

Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 1983 n. 3599,La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullita' dell'atto, perche' la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneita' dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali e' destinato.

UDIENZA PENALE

IL VERBALE NEL PROCESSO PENALE

Il verbale, ottempera alla funzione fondamentale di documentazione degli atti processuali o procedimentali, a partire dai primissimi interventi della polizia giudiziaria.

Inoltre per quegli atti che debbono trasformarsi in PROVA (atti irripetibili, o atti contenenti dichiarazioni utilizzabili per contestazioni al dichiarante in dibattimento, tutti acquisibili al fascicolo del giudice), la legge prescrive la forma più accurata e completa e cioè il verbale.

Il legislatore privilegia i sistemi di verbalizzazione meccanici , il ricorso alla scrittura manuale, è dunque, residuale ed, in particolare, la stenotipia.Dove, dunque, ricorrersi, innanzitutto, alla stenotipia, quindi alla riproduzione fonografica e (ma solo quando sia assolutamente necessario) a quella audiovisivaTali forme di verbalizzazioni sono espressamente prevista nei seguenti casi:per l’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p.; per l’udienza preliminare (art. 420, 5° comma, c.p.p.); per l’udienza del procedimento di esecuzione (art. 666, 9° comma c.p.p.).

L'art. 138 c.p.p. detta norme particolari per la redazione del verbale con il mezzo della stenotipia,

delle riproduzioni fonografiche ed audiovisive si occupano gli artt. 139 c.p.p. e 49 disp. att. c.p.p.. L'art. 49 disp. att. (conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) prevede:1. I nastri e o i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o

audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.2. ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è

trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché le date in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

Il codice conosce due forme di verbale, a seconda delle diverse esigenze, e, cioè, il verbale in :.

forma integrale comporta la riproduzione completa delle domande, delle risposte e delle dichiarazioni rese da tutti i partecipanti ad una determinata attività prevista dal codice. la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare come, nonostante qualsiasi diversa previsione, debba essere considerato sempre possibile il ricorso alla verbalizzazione in forma integrale, atteso che quella in forma riassuntiva costituisce eccezione e non regola (sent. 28 novembre 1990, n. 529).

forma riassuntiva:implica una riproduzione fedele ma sommaria delle dichiarazioni rese.

Quest’ultima forma di verbale (riassuntiva) deve essere accompagnata dalla contestuale riproduzione fonografica, tranne nel

caso in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza o siano momentaneamente indisponibili gli strumenti

di riproduzione o gli ausiliari tecnici (art. 140 c.p.p.).

Inoltre, qualora lo ritenga indispensabile, il giudice può disporre anche la riproduzione audiovisiva.

La verbalizzazione in forma riassuntiva è espressamente prevista per l’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p.

e per l’udienza del procedimento di esecuzione (art. 666, 90 comma, c.p.p.); peraltro, nel procedimento innanzi al Tribunale in

composizione monocratica, anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma

riassuntiva, se le parti vi consentono.

Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice. Quest’ultimo può autorizzare l’ausiliario a farsi assistere da personale tecnico, di non necessaria appartenenza all’amministrazione statale, allorquando si debba verbalizzare con la stenotipia od altro mezzo meccanico.Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità degli intervenuti, l’indicazione delle cause, se note, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.I provvedimenti dati oralmente dal Presidente sono riprodotti integralmente. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale (ad. 481 c.p.p.).L'omessa indicazione, nel verbale di udienza, delle generalità del P.M. che vi abbia partecipato, integra una mera irregolarità e non determina la nullità del procedimento allorché dallo stesso verbale ne risulti l’effettiva partecipazione (Cass. I, sent. 1794 del 22-5-91).Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale. È necessario, inoltre, indicare se le dichiarazioni siano state rese spontaneamente o previa domanda e se siano state dettate dal dichiarante o se questi, autorizzato, abbia consultato note scritte (art.136 c.p.p.).Il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle altre persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Qualora alcuno degli intervenuti non voglia o non possa sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione della mancata sottoscrizione (art. 137 c.p.p.).I nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il terzo giorno dalla loro formazione. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.Costituiscono parte integrante del verbale di dibattimento gli atti relativi alla costituzione di parte civile avvenuta in udienza e le istanze per la liquidazione delle spese e dei danni. Più persone offese dallo stesso reato, possono costituirsi parte civile con unico verbale.Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Redazione, contenuto e formalità del verbale nel processo penale

Nullità del verbaleAi sensi dell’art. 142 c.p.p., il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. In materia di nullità vige il principio della tassatività, di cui all’art.177c.p.p. Da ciò consegue che solo i vizi dell’atto per i quali la sanzione di nullità sia stabilita in via generale o in via particolare con carattere di assolutezza o relatività, possono essere dichiarati dal giudice. Quindi la nullità del verbale può essere dichiarata a norma dell'art. 142 c.p.p., solo se vi è incertezza assoluta circa le persone intervenute e se manca la

sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

ALCUNE MASSIME GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI NULLITÀ DEI VERBALI

L’omessa indicazione nel verbale di udienza, delle generalità del Pubblico Ministero che vi abbia partecipato, integra una mera irregolarità e non determina la nullità del procedimento allorché dallo stesso verbale ne risulti l’effettiva partecipazione. - Cass. I, sent. 1794 del 22.5.91 (Cass. Pen. 1992 211).

La mancata trascrizione delle riproduzioni fonografiche di cui all’art. 134 c.p.p. pur in assenza del consenso delle parti previsto dall’art. 139 comma 5 c.p.p., non rientra nelle cause di nullità dei verbali, quali indicate nell’art. 142 c.p.p. né è inquadrabile in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p. - Cass. I, sent. 11984 del 25.11.91 (ud. 4.11.91).

È da escludere ogni e qualsiasi ipotesi di nullità o inutilizzabilità di atti la cui verbalizzazione sia stata effettuata senza il rispetto della normativa di cui all’ari. 134 comma terzo, c.p.p. (riproduzione fonografica), non rientrando ciò in nessuno dei casi previsti dall'articolo 142 stesso codice.

Dal coordinato disposto degli artt. 134 ss. 480, 481 e 483 cod. proc. pen. si desume che. benché il dibattimento sia un complesso unitario di attività processuali allorquando esso si articoli in più udienze, deve essere redatto per ciascuna di esse un verbale dotato di propria rilevanza ed autonomia, sicché la relativa validità va accertata in riferimento ad ognuno dei suddetti verbali, non essendo sufficiente la sottoscrizione dell’ultimo di essi da parte del segretario che li abbia redatti. Sono, pertanto, affetti da nullità relativa ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen. i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità è suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell’atto ex art. 183. lett. a) cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la s.c. ha censurato l'operato del giudice di merito, poiché la suddetta nullità, dedotta dal pubblico ministero in appello, era stata sanata, dal momento che il predetto organo non l'aveva eccepita nelle udienze successive a quelle in cui si era verificata ed aveva anzi prodotto documentazione acquisita agli atti). In tema di formalità del processo verbale, per firma deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall’atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale, siglato dal magistrato se nell'intestazione degli atti è chiaramente ricavabile l’identificazione del magistrato precedente. - Cass I sent. 6535 del 11.6.91.

Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l' inosservanza di dette formalità indicate dall’art. 137 c.p.p. - Cass. II. sent. 5386 del 10.5.94

L’eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, è tempestiva se proposta subito dopo l’accertamento da parte del Tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione). - Cass.VI. sent. 6182 del 27.5.95 (ud 4.4.95).

Udienze senza assistenzazzzz

Adempimenti post udienzawwwwxxxxx

   La COMUNICAZIONI, su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale.Con la comunicazione si da notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte.Il biglietto di cancelleria, per evitare l’eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l’individuazione dell’affare giudiziario a cui si riferisce e dell’ufficio da cui proviene.La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti , le quali rilasceranno in calce o a margine dell’atto visto per ricevuta.

   

Art.136 c.p.c. Comunicazioni.

II cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica .Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi .

Art 45 disp att c.p.c. Forma delle comunicazioni del cancelliere. II biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'ari. 136 del Codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istrutto re ed il nome delle parti.Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di noti ficazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudizia rio si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la rice vuta della raccomandata (1).

(1) Comma cosi sostituito ex 1. 7-2-1979, n. 59.

   

La NOTIFICAZIONI è un atto dell’ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale.La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliereLe notificazioni nel processo civile sono regolamentate dagli articoli dal 137 al 151 Le notificazioni nel processo penale sono regolamentate dagli articoli dal 148 al 171

   

Art. 137 c.p.c. Notificazioni.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti , sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere . Omissis

   

Art. 170 c.p.c. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti .È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto .Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare ,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi .la parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni.

    Ai sensi della Circolare ministero della Giustizia- direzione generale degli affari civili – ufficio IV- n 4/1152/19.849 del 9 aprile 1985

la notificazione dei biglietti di cancelleria al procuratore costruito che rappresenta la parte nei giudizi davanti a giudice monocratico e che opera nell’ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve essere eseguita presso il domicilio risultante dall’albo in cui lo stesso è iscritto

   

la legge 28 febbraio 2008 n31 ha aggiunto all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 il seguente quinto comma : “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata” ai sensi dell’art. 36, comma 2-quinquies, legge n 31/2008 “le disposizioni di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine per l’impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”

   con Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV “ UNEP” – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - n 437/035/2008 del 25 marzo 2008 si è disposto che : “ è il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti originariamente formati presso gli uffici NEP ( le parti private,le Cancellerie e Segreteria giudiziarie)” ,

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 64 Comunicazione di atti1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di

copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di Cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria del giudice che ha emesso l’atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell’atto presso la Cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l’atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

consulenze tecniche d’ufficio

nella nuova disciplina delle consulenze tecniche

d’ufficioil giudice assegna

Termine entro il quale il CTU trasmette alle parti la relazione

Termine entro il quale le parti fanno pervenire al CTU leproprie osservazioni

Termine, anteriore all’udienza di rinvio, entro il quale il CTUdeve depositare in cancelleria l’elaborato peritale, le osservazionidelle parti ed una sintetica valutazione delle stesse

Divieto di incarichi annui oltre il 10 % di quelli complessivi

   

ADEMPIMENTI CIRCA LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE legge 11 marzo 1953, n. 87

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (art. 23 legge 87/1953) L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Corte Costituzionale 16 marzo 1956 — Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).

   

Pubblicazione e comunicazione della sentenza civile( rif. Normativo art. 133 cpc)

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituiteL'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso

   

Pubblicazione della sentenza penale( rif. Normativo art. 545 cpp)

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

Deposito della sentenza penale( rif. Normativo art. 548 cpp)

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

Nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, va comunque notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero l’avviso di deposito ( C.Cost. 30 luglio 1993, n. 364 ).

   La sentenza all’atto della pubblicazione va iscritta al registro cronologico e al registro repertorio degli atti soggetti a registrazione e trasmessa all’Ufficio delle Entrate.A seguito dell’entrata in vigore del T.U spese di giustizia (DPR115/2002):

• gli atti esenti dall’imposta di registro non vanno più trasmessi all’ufficio finanziario e di conseguenza non vanno iscritti al registro repertorio•fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematiche, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche•All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale

Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze,nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille che devono essere approvate

( riferimento normativo art. 48 D.lgs 28 luglio 1989 n. 271 )

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia notificata che non è stato proposto appello o ricorso per cassazione o istanza di revocazione ( riferimento normativo art.124 disp. att. cpc)

Decorsi i termini per l’appello o per il ricorso in cassazione sull’originale della sentenza penale si appone la formula di esecutorietà (riferimenti normativi art. 648 cpp)

In caso di correzione della sentenza per errore materiale il provvedimento di correzione va annotato a cura del cancelliere in calce all’originale dell’atto corretto ( riferimenti normativi sulla correzione delle sentenze artt. 287,288,391bis e ter cpc, art. 121 disp. att. cpc, artt. 130 547 cpp)

   

Appelli cause civili

Nelle cause d'appello la cancelleria deve richiedere alla cancelleria del giudice di 1° grado la trasmissione del fascicolo d'ufficio, nel quale non è compreso il fascicolo di parte (Cassaz. 16 aprile 1980, n. 2487)

Ricorsi per Cassazione cause civili

Nelle cause in cui vi è ricorso per cassazione il ricorrente che deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio.Tale richiesta va presentata in duplice esemplare ( prima del testo Unico spese di giustizia le richieste erano uno in bollo e l'altro in carta libera.) Su entrambi gli esemplari la cancelleria apporrà il numero del ruolo generale ed il visto restituendoli al ricorrente che deve provvedere a depositarli in Cassazione insieme con il ricorso “ La cancelleria della Corte, a sua volta, indicherà sulla copia in carta libera il proprio numero di ruolo generale e l'invierà alla cancelleria del giudice di i° grado o d'appello, che provvederà a trasmettere il richiesto fascicolo (circ. Corte Cass. n. 4492 del 5 dicembre 1961 e n. 3452 del 5 dicembre 1962)”

   

Impugnazioni cause penaliNorme di riferimento artt. 582,583,584 c.p.p. e art. 163-ter disp. att. cpp)

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpp le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 cpp.

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati ( art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp.att.cpp, prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

DECRETO INGIUNTIVO –

ESECUTIVITA’ ed ESECUTORIETA’

Nei procedimenti sommari se il credito è fondato sui titoli di cui all’art. 642 cpc la copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva ( con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l’imposta di registrazione)

se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizionesu istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione dichiara il decretoesecutivo (ESECUTORIETA’).

Ai sensi dell’art. 654 cpc l’esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo.Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precetto deve farsi men-zione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà

La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indica-zione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata

La TrascrizioneAspetti Generali

Normativa di riferimento :

artt. 2643 ss codice civile

decreto legislativo 31/10/1990 n 374 T. U. disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali

La TrascrizioneAspetti Generali

Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziali che comportino trasferimento del diritto di proprietà o trasferimento di diritti reali.La legge ( art. 2671 cc) pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione l’obbligo di curare che questa venga eseguita ed è tenuto al risarcimento dei danni salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 codice civile)

La parte che domanda la trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata se si tratta di atti pubblici o sentenza.... (art. 2658 codice civile)

La Trascrizione

ModificheLegge 69/09 Legge 94/09

Durata di efficacia della trascrizione in 20 anni. Cessa se non rinnovata

La durata di efficacia della trascrizione si applica anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo

Art. 104 disp.att. cpp “ il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici

Testo unico spese di Giustizia

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale. Nell’ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Il testo unico appare infatti finalizzato all’obiettivo di armonizzare in un unico corpo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione.

In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l’apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere “ L” o “R”. Quindi un testo unico per razionalizzare la “ voce spese di Giustizia “ in cui vengono disciplinate -         tutte le voci di spesa;-         le procedure per il pagamento da parte dell’Erario e dei privati;-         l’annotazione nei registri;-         la riscossione;-         il patrocinio a spese dello stato.

La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. 

Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell’ art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

Testo unicospese di giustizia

Riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale

Tutte le voci di spesa:1) procedure per il pagamento da parte dell’erario e dei privati2) annotazione sui registri3) riscossione

Patrocinio a spese dello Stato

Spese processualispese di mantenimento in istitutopene pecuniariesanzioni amministrative pecuniariesanzioni pecuniarie processuali

DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE ( articoli dall’1 al 7 DPR 115/02)

L’art. 1 specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi nel successivo articolo 2 che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario. 

L’articolo 3 elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il solo fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca.

La definizione di ausiliario del magistrato è funzionale non solo all’individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all’interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale ( dove si distingue tra perito, consulente tecnico nominato dal giudice, consulente tecnico d’ufficio, nominato dal p.m., e consulente tecnico di parte) e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte.

Il termine notificazione per l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario è usato per ricomprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto.

La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all’interno degli Uffici amministrativi; analogamente la definizione generica dell’ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall’organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole. ESEMPIO

SPESE( art. 5 T. U.)

Ripetibili

Non ripetibili

Spese processuali

Spese processo civile

Art. 8 T.U

Spese processo penale

Art. 4 T.U.

   

ART. 12 (Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

XXXX

azione civile nel processo penale

Contributo unificato( artt. 12 e 11 T.U. spese di Giustizia)

Pagamento forfettario ex art. 30 T.U.------

Art. 6 prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta. La domanda è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso. La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale ( sentenze n 342/91 e 271/98). La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento. --------------

Art. 7 in caso di rogatorie all’estero se l’Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico.

Il contributo unificato

art.13  importi Contributo Unificato La formulazione dell’articolo 13 t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311

(finanziaria per l’anno 2005), dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 ( legge finanziaria 2010) ( in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I “Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia” .

La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull’attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.

Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell’articolato approvato, è stata eliminazione dell’esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall’art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall’art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell’articolato approvato, ferme restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

 L’articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione

La legge n. 191/09 ha, tra l’altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione,. Abrogando il comma 4 e 5 dell’articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l’esenzione dal pagamento del contributo unificato

nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione .

Introducendo il comma 6 bis all’art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell’indennità di cui all’art. 30 T.U nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ( ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego.

Ha, abrogando il punto 4 dell’art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa.

Art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 ha aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 T.u spese di giustizia

Art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98,convertito con legge 111/2011 che ha aumentato gli importi previsti dall’ articolo 13 T.u spese di giustizia abrogando alcune esenzioni di cui all’articolo 10tabelle

CONTRIBUTO DOVUTOxxxxx

direttive ministeriali

in materia di contributo unificato

CONTRIBUTO NON DOVUTOxxxxxxx

CONTRIBUTO RIDOTTOxxxxx

CONTRIBUTO CONCESSIONARIO

xxxxx

CONTRIBUTO PROCEDIMENTI ESECUTIVI

xxxxx

CONTRIBUTO ORDINI DI SERVIZIOxxxx

CODICI CONTRIBUTO UNIFICATO

ART. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) ( articolo collegato 248)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 

ART. 248 (Invito al pagamento) ( articolo collegato 16)

1.Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione didomicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.xxx

Contributo unificato esenzione

Contributo unificato

Prenotazione a debito--------------

CONTRIBUTO UNIFICATO

RIMBORSO

ART. 18 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta dibollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la proceduraconcorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributounificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelleesecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti eprovvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari ofunzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi formapresentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso ilrilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi dicui al comma 1. 

Riepilogando l’imposta di bollo non si applica:

a)    agli atti e provvedimenti del processo penaleb)   agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificatoc)  alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processualid) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative   è invariata:a)   per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzib)  per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi .

Diritti articolo 30 T.U. spese di giustizia

COPIE

e

CERTIFICATI

NormativaTabelle

Modalità di pagamentoPersonale competente al rilascio

Direttive ministeriali

Modalità richiesta copie

non possono essere rilasciate copie di atti soggetti a registrazione ( ex art. 66 DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. ed integrazioni) tranne nei casi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n 522 21 novembre-6 dicembre 2002 ( ai fini dell’esecuzione) e ai casi previsti dall’ art. 66 DPR 131/86 (tra i quali ricordiamo le “copie di atti necessari al proseguimento del giudizio”)

richiesta copia l’istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito* diretta al rilascio di copia di atti di un procedimento civile può essere proposta oralmente ( circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988) . *con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all’art. 76 disp.att.cpc le parole “regolarmente costituiti” pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura ===

il rilascio copia, estratti o certificati di atti di un procedimento penale è subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 116, 2° comma, c.p.p. ( tranne nel caso di cui all’ 43 disp. att. codice di procedura penale “ l’autorizzazione non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie estratti o certificazioni))

l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

indebito rilascio di copia esecutiva costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l’efficacia di titolo esecutivo ( Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)

richiesta rilascio certificati e/o attestati deve essere proposta in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l’imposta di bollo (circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) oltre alla imposta di bollo sul certificato e il pagamento dei diritti ( ex art. 273 T.U. spese di Giustizia) di € 3,10

Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa

SPESE, DIRITTI ED INDENNITA’ PER NOTIFICAZIONI PENALI

Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni

( D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303)

PROCEDIMENTI DAVANTI

AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE

PROCEDIMENTI DAVANTI

AL GIUDICE DI PACE

tabelle

Registrazione degli atti civili

Normativa Direttive ministeriali Procedimenti esenti dalla registrazione

Registrazione degli atti giudiziari nel processo penaleart. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69

All’art. 73-bis T.U – (Termini per la richiesta di registrazione)“ la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento

del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato”

All’art. 73-ter T.U –( Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)-“ la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione”

SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia

Sono escluse dalle spese di giustizia:a)    la sepoltura dei detenutib)   la traduzione dei detenutic)  il trasporto,la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblicod) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo  xxx

SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia

Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’ importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171.xxxx

La testimonianza nel processo civile, e penale

- la testimonianza nel processo è obbligatoria- la testimonianza nel processo penale è regolata dagli artt. dal 194 al 207 cpp- la testimonianza nel processo civile è regolata dagli artt. dal 224 al 257 cpc- ex art. 120 cpp non possono testimoniare i minori di anni 14 e gli infermi di mente- ex art. 248 cpc i minori di 14 anni possono essere sentiti, senza giuramento- ex art. 246 cpc non può testimoniare chi ha interesse nella causa

La testimonianza nel testo unico spese di giustizia

La Testimonianza nel T.U.Spese di Giustizia

Ai testimoni residenti spetta una indennità di € 0,36 al giornoPer residenti si intende stesso comune o comune a 2,5 Km

Ai testimoni non residenti spetta una indennità di € 0,72 per ogni giorno di viaggioe € 1,29 per il giorno di udienza.Spetta il rimborso spese biglietto di seconda classe o biglietto aereo se autorizzato

Ai minori nessuna indennità che spetta a chi li accompagna

Ai dipendenti pubblici per causa di servizio indennità di rimborso più differenzaindennità di missione

Nel processo penale la liquidazione è disposta con ordine del funzionario. I rimborsi e le indennità si perdono se non richiesti entro 100 gg

Spese per accompagnamento coatto dei testimoni

Liquidazione teste citati ad istanza di parte nel processo civile

testimonianza per cause di servizio e non

LA TESTIMONIANZA SCRITTA

Art. 257-bis cpc

È ammessa su accordo tra le parti

La deposizione è resa

compilando un modello

Risposta a tutti i quesiti e sottoscrizione facoltà di astensione

ex art. 249 cpc

Spedizione in busta chiusa o deposito in cancelleria

Condanna a pena pecuniaria in caso di non risposta

Oggetto documenti di spesa già depositati dichiarazione senza modello

Esaminate le risposte si può disporre

la deposizione del teste anche

per prova delegata

IL MODELLO

NELLA

TESTIMONIANZA SCRITTA

Art. 103 bis disp. att. c.p.c.

È resa su modulo conforme al modello approvato con

decreto del Ministero della Giustizia

Il modello con le domande deve essere notificato con

le istruzioni per la compilazione

Indicazione delle parti e del procedimento

Generalità del teste, residenza,domicilio

eventuale recapito telefonico, rapporti personali con le parti

Formula di rito, formula del giuramento ,

ammonimento ai sensi articolo 251 cpc e facoltà di astensione

Sottoscrizione del teste al termine di ogni risposta

Sottoscrizione del teste, esente da imposta di bollo e da ogni diritto, autenticata da segretario Comunale o cancelliere

La nuova disciplina sanzionatoria

in materia di prova nel processo civile

art. 255 c.p.c.

Accompagnamento coatto

Condanna a pena pecuniaria non inferiore ad € 200 e non superiore ad € 1000( prima della riforma del 2009 dlvo 69 era da 100 a 1000)

Mandatila liquidazione delle spese è effettuata con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio se nonEspressamente attribuita al magistrato

(art. 165 TU)

Ordine di pagamento

Decreto di pagamento

Personale competente

Consegnatario DPR 4 settembre 2002 n 254

I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni

mobili dello Stato e che adempiono alle modalità di gestione

e di rendicontazione con le  conseguenziali responsabilità

ed  assumono la veste di agenti amministrativi per debito di

vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.

i " beni mobili " sono oggetti mobili destinati al funzionamento

degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti,

materiale di cancelleria ed informatico, registri stampati,

nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio,

oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi

e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla

difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al

capitale di rischio.

I consegnatari  sono posti alla dipendenza del dirigente

responsabile degli acquisti di beni e servizi necessari per il

funzionamento delle Amministrazioni dello Stato  

Negli uffici privi del dirigente  il consegnatario è posto alle

dipendenze del titolare dell'ufficio

L'incarico di consegnatario è conferito dai titolari dei centri di

responsabilità su proposta del dirigente responsabile degli

acquisti di beni e servizi.

Il provvedimento di nomina del consegnatario designa

anche  uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in

caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica

dirigenziale, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell’ufficio

compiti dei  consegnatari sono:

 a)   la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;

b)   la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;

c)    la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;

d)   la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;

e)   la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi

I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere:

mod. 94 C.G. - Inventario;

mod. 96 C.G. - Giornale di entrata e di uscita;

mod. 98 C.G. - Prospetto delle variazioni;

mod. 130 P.G.S.- Buoni di carico e scarico;

mod. 227 P.G.S.- Scheda dei beni mobili;

mod. 99 C.G.- Processo verbale per cambio del consegnatario.

 Sono  iscritti nell'inventario a cura del consegnatario, entro il

termine di cui all'articolo 20, comma 1, tutti i beni mobili:

-  che non hanno carattere di beni di consumo;

-aventi un valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

In ogni stanza o locale è affissa una scheda in cui sono elencati e

descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal

consegnatario all'utilizzatore finale.

La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad

essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.

Le richieste di beni mobili sono rivolte al dirigente responsabile

degli acquisti per il tramite del consegnatario.

Quest'ultimo cura che le richieste siano soddisfatte nei limiti delle

autorizzazioni concesse. 

l'incarico di consegnatario è conferito a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle

Aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero C - posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo

nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente,

Spese Normativa antimafialegge 31 maggio 1965 n. 575

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 1( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U )

Prima della riforma ex art. 67 L. 69/09

L’art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia ) disponeva che in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 2-1( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia civ del 14 luglio 2009 n 92331/U )

Art. 205 ( testo Unico spese di giustizia )per come modificato dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis ( sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1,senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

NB: sino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 il recupero avviene secondo le norme anteriormente vigenti

(X)

Spese Processuali ufficio competente al recupero -1

Articolo 208 T.Uprima della legge 64/09

Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e divenuto definitivo

(X)

Spese Processuali ufficio competente al recupero-2

Articolo 208 T.Uper come modificato della legge 64/09

(rif art 665c.p.p.)

Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato

a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo

b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato

GIUDICE DELL’ESECUZIONE( art. 665 c.p.p.)

2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado,altrimenti è competente il giudice di appello

3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovveroquando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile, ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per cassazione) è il giudice indicato nel comma 2 . Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio.

4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali è competente in ogni caso il giudice ordinario

Provvisoria esecuzionedelle

disposizioni civili( art. 540 c.p.p.)

1- la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva , a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi

2- la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

Spese Processuali modalità di

recupero

Spese Processuali dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre

2007

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008

Spese Processuali nuova normativa

Nuova disciplina in applicazione del D.P.R. 115/02

T.U spese di giustizia

Spese Processuali Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 1dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 1

Soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziariattribuendole ai concessionari ( anche se già si faceva dal 1 gennaio 1998)

La riscossione, bonaria o coattiva, dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario

Uffici Giudiziari obbligo entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento notifica al debitore invitoal pagamento mediante trasmissione F3 e avviso

Decreto Ministero Giustizia e Ministero economia e Finanzedel 28/5/2003 approvazione modelli registri in materia di spese di giustiziada tenere a partire dal 1 luglio 2003

Spese Processuali Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 2dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 2

Registro delle spese pagate dall’erario Mod. 1/A/SGsostituisce il modello 12

Registro unificato delle spese prenotate a debito Mod. 2/A/SGsostituisce i modelli campione civile e campione penale

Registro dei crediti da recuperare e delle successive Vicende del credito Mod. 3/GS

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -1

Entrata in vigore comma 367 Legge 24 dicembre 2007 n. 244(finanziaria 2008)

Acquisizione dati anagrafici del debitore e supportoalla quantificazione del credito effettuata dall’ufficiocompetente

Entro 120 giorni una o più convenzioni per spese e e pene pecuniarieprovvedimenti passati ingiudicato dal 1 gennaio 2008per:

Notifica al debitore di invito al pagamento

Iscrizione a ruolo del credito scaduto il termine perl’adempimento spontaneo

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -2

Entrata in vigore art. 227ter

Legge 133/2008

Notifica, a cura dell’agente di riscossione , al debitore di intimazione , entro trenta giorni, al pagamento.Notifica contestuale della cartella di pagamento con intimazione ad adempiere entro venti giornisuccessivi alla scadenza del termine dei 30 giorni

Modifica della procedura di riscossione delle speseProcessuali e delle pene pecuniarie esigibili

Eliminata la fase della redazione dell’invito di pagamento a cura dell’ufficio giudiziario

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -3

Circolare DAG.29/09/2008.0126253.UCircolare DAG.03/03/2009.0031206.U

Eliminazione fase dell’invio, a cura della cancelleria,dell’invito bonario al pagamento

Agente della riscossione non è il cancelliere

Normativa applicabile inizialmente ai soli crediti peri quali non si era provveduto alla notifica dell’invito al pagamento.Successivamente a tutti i crediti specificando nella trasmissione al concessionario quelli per i quali siera proceduto all’invito

Specificazione che la presente disciplina non si applicaal recupero del contributo unificato

Spese Processuali nuova normativa

Art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69Circolare DAG.14/09/2009.092331.U

Viene meno il vincolo di solidarietà

Modifica dell’individuazione dell’ufficio competentenelle attività connesse alla riscossione

All’entrata in vigore della convenzione il Concessionario ( Equitalia giustizia spa) provvederà :1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto Ministero della Giustizia ex art. 205 DPR 115/022) iscrizione a ruolo il creditoAi sensi dell’articolo 67,punto 4, legge 69/09 “ fino

all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 c 1Il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti

Spese Processuali

La prescrizione è quella ordinaria

La notifica dell’invito al pagamento costituisceatto idoneo all’interruzione della prescrizione

Fino all’entrata in vigore della nuova normativa perle spese per quota l’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore si estende anche gli altri

Articolo 24 della costituzione

Istituzione del patrocinio( art. 74 testo unico spese di giustizia)

GRATUITO PATROCINIO Parte generale

Ambito di applicabilità( art. 75 testo unico spese di giustizia )

Condizioni per l’ammissione( art. 76 testo unico spese di giustizia)

GRATUITO PATROCINIO Parte generale

Istanza per l’ammissione( art. 78 testo unico spese di giustizia )

Contenuto dell’istanza( art. 79 testo unico spese di giustizia )

Nomina del difensore( art. 80 testo unico spese di giustizia)

GRATUITO PATROCINIO Parte generale

Onorario e spese del difensore( art. 82 testo unico spese di giustizia )

Divieto di percepire compensi e rimborsi( art. 79 testo unico spese di giustizia )

Art. 12 legge 24 luglio 2008 n 125

GRATUITO PATROCINIO Parte generale

Esclusione dal patrocinio( art. 91 testo unico spese di giustizia)

Servizio di informazione sul patrocinio

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Istanza di

emissione

Presentazione dell’istanza al magistrato competente( art. 93 testo unico spese di giustizia )

Impossibilità di presentare la documentazione( art. 94testo unico spese di giustizia )

Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione( art. 98 testo unico spese di giustizia )

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Ricorso ex art. 99 T.U. spese di giustizia

Pagamento del contributo unificato nel ricorsoCircolare ministeriale 6 maggio 2003

Ricorso avverso i provvedimenti di rigetti dell’istanza( art. 99 testo unico spese di giustizia )

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Effetti dell’ammissione( articolo 107 T.U.)

Spese gratuite

Spese anticipate

Decorrenza degli effetti (articolo 109 T.U. spese di giustizia )

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Effetti dell’ammissionenell’azione civile

nel processo penale( art. 108)

Spese anticipate

Spese prenotate

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Revoca art. 112 T.U. spese di giustizia

Effetti della revoca art 113 T.U.Revoca dell’ammissione

Ricorso avverso la revoca art. 114 T.U

GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale

Onorario e spese ex art. 115 T.U. a difensoredi persona ammessa al programma di protezione

Onorario e delle spese al difensore d’ufficio art 116 T.U.

Estensione del patrocinio a spesedello Stato

onorario e spese a difensore di persona irreperibile art. 117 T.U

onorario e spese a difensore d’ufficio del minore art. 118 T.U

GRATUITO PATROCINIO nel Processo civile

Istanza di

emissione

Organo competente a ricevere l’istanza( art. 124 testo unico spese di giustizia )

Ammissione anticipata( art. 126 testo unico spese di giustizia )

Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione( art. 127 testo unico spese di giustizia )

Contenuto integrativo dell’istanza( art. 122 testo unico spese di giustizia )

GRATUITO PATROCINIO nel Processo civile

Effetti dell’ammissione( articolo 131 T.U.)

Spese anticipate

Spese prenotate

GRATUITO PATROCINIO nel Processo civile

Imposta di registro e compensazione delle speseArt 132 T.U.

Pagamento a favore dello StatoArt. 133 T.U.

Norme particolari per alcuni processiArt. 135 T.U.

Revoca del provvedimentoArt. 136 T.U.

Processi Particolari

Procedura fallimentare :

Prenotazione a debito, anticipazionee recupero spese ( art. 146 T.U)

recupero spese in caso di revoca ( art. 147 T.U)

Processi Particolari

Eredità giacente attivata d’ufficio Art. 148 T.U.:

Prenotazione a debito

Spese anticipate

Spese a rt. 158 T.U.

Prenotate a debito

anticipate

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese ( art. 159 T.U.)

Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica

Patrocinio nelle controversie transfrontaliere

PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile.

Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all’unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1-032,91 per ogni componente la famiglia.

Il patrocino a spese dello stato garantisce: la consulenza legale nella fase precontenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l’assistenza legale; spese di interprete; spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;


Recommended