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MINISTERO ORO V LA DEL E DELLE POLITICHE SOCIALI · tà degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e...

Date post: 17-Feb-2019
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29 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 25-7-2017 Tempo e ritardo nominale espressi in ms: 1 (25); 2 (50); 3 (75); 4 (100); 5 (125); 6 (150); 7 (175); 8 (200); 9 (225); 10 (250); 11 (275); 12 (300); 13 (325); 14 (350); 15 (375); 16 (400); 17 (425); 18 (450); 19 (475); 20 (500). Per tale manufatto il sig. Romeo Della Bella, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito permanente di vendita di esplosivi sito in Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano, via Piccina n. 15 in nome e per conto della «SEI EPC ITALIA S.p.A.» con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notificato «Główny Instytut Górnic- twa Central Mining Institute - N. 1453» (Polonia) su richiesta della ditta fabbricante Zaklady Tworzyw Sztucznych «Nitron» S.A., 42-693 Krup- ski Mlyn (Polonia). Da tale certificato risulta che il manufatto è prodotto presso lo stabilimento della ditta «Nitroerg S.A.», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń (Polonia). Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabili- tà degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti- chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del pro- duttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali peri- coli nel maneggio e trasporto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 17A05102 Classificazione di un prodotto esplosivo Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell’11 luglio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classi- ficato, ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settem- bre 2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati: denominazione esplosivo «Shockstar PD»; numero certificato 1019-019/V/2016; data certificato 29 gennaio 2016; numero ONU 0029; classe di rischio 1.1B; categoria P.S. III. Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sotto- posto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti- chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi iden- tificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la sig.ra Marano Renata, titolare della licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito e la vendita di prodot- ti esplosivi in nome e per conto della «Aida Alta Energia S.r.l.», per lo stabilimento sito in Narni (TR) - località Case Moretti, ha prodotto l’attestato «CE del Tipo» rilasciati dall’organismo notificato «VVUÚ» (Repubblica Ceca) su richiesta della «Austin Detonator s.r.o.», Jasenice 712, 755 01 Vsetin (Repubblica Ceca). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo è prodotto presso lo stabilimento della medesima ditta sito al medesimo indirizzo. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 17A05103 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Determinazione dell’indennità spettante ai lavoratori auto- nomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2017 è stata determinata l’indennità spettante ai lavoratori au- tonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito isti- tuzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it 17A05127 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Comunicato afferente il decreto di sclassifica 3 maggio 2017, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali maritti- me in Forte dei Marmi. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di con- certo con l’Agenzia del demanio in data 3 maggio 2017, riportato nel registro decreti n. 76 del 3 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Mi- nistero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 2134 in data 8 giugno 2017 – le aree per complessivi m² 169.157 – ubicate nel Comune di Forte dei Marmi (LU), in Via Litora- nea, riportate nel catasto terreni del Comune di Forte dei Marmi, rispet- tivamente al foglio di mappa 1 ed identificate con la particella 1083, al foglio 3 con le p.lle 3 e 760, al foglio 4 con la p.lla 503, al foglio 10 con la p.lla 581, al foglio 13 con le p.lle 211, 273, 736, 913, 914, 915, 917, 918, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1117, 1118, al fo- glio 14 con le p.lle 217, 475, 476, 477, 802, al foglio 18 con la p.lla 315 ed al foglio 19 con la p.lla 824, così come risultano nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti – sono entrate nell’ambito dei beni apparte- nenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 3 maggio 2017, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il ve- nir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni. Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero del- le infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa. Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge. 17A05095 Comunicato relativo al decreto 15 maggio 2017, recante: «Aggiornamento delle “Linee guida per l’applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949, recante norme per l’arte negli edifici pubblici”.». Si comunica che al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 17 luglio 2017, per mero errore materiale non è stato pubblicato il rela- tivo allegato, che qui si intende integralmente riportato.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17225-7-2017

Tempo e ritardo nominale espressi in ms: 1 (25); 2 (50); 3 (75); 4 (100); 5 (125); 6 (150); 7 (175); 8 (200); 9 (225); 10 (250); 11 (275); 12 (300); 13 (325); 14 (350); 15 (375); 16 (400); 17 (425); 18 (450); 19 (475); 20 (500).

Per tale manufatto il sig. Romeo Della Bella, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito permanente di vendita di esplosivi sito in Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano, via Piccina n. 15 in nome e per conto della «SEI EPC ITALIA S.p.A.» con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notificato «Główny Instytut Górnic-twa Central Mining Institute - N. 1453» (Polonia) su richiesta della ditta fabbricante Zaklady Tworzyw Sztucznych «Nitron» S.A., 42-693 Krup-ski Mlyn (Polonia). Da tale certificato risulta che il manufatto è prodotto presso lo stabilimento della ditta «Nitroerg S.A.», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń (Polonia).

Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabili-tà degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti-chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del pro-duttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali peri-coli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A05102

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell’11 luglio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classi-ficato, ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma a) , del decreto 19 settem-bre 2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «Shockstar PD»; numero certificato 1019-019/V/2016; data certificato 29 gennaio 2016; numero ONU 0029; classe di rischio 1.1B; categoria P.S. III.

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sotto-posto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti-chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi iden-tificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo la sig.ra Marano Renata, titolare della licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito e la vendita di prodot-ti esplosivi in nome e per conto della «Aida Alta Energia S.r.l.», per lo stabilimento sito in Narni (TR) - località Case Moretti, ha prodotto l’attestato «CE del Tipo» rilasciati dall’organismo notificato «VVUÚ» (Repubblica Ceca) su richiesta della «Austin Detonator s.r.o.», Jasenice 712, 755 01 Vsetin (Repubblica Ceca). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo è prodotto presso lo stabilimento della medesima ditta sito al medesimo indirizzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A05103

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione dell’indennità spettante ai lavoratori auto-nomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2017 è stata determinata l’indennità spettante ai lavoratori au-tonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito isti-tuzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it

17A05127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI

Comunicato afferente il decreto di sclassifica 3 maggio 2017, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali maritti-me in Forte dei Marmi.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di con-certo con l’Agenzia del demanio in data 3 maggio 2017, riportato nel registro decreti n. 76 del 3 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Mi-nistero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 2134 in data 8 giugno 2017 – le aree per complessivi m² 169.157 – ubicate nel Comune di Forte dei Marmi (LU), in Via Litora-nea, riportate nel catasto terreni del Comune di Forte dei Marmi, rispet-tivamente al foglio di mappa 1 ed identificate con la particella 1083, al foglio 3 con le p.lle 3 e 760, al foglio 4 con la p.lla 503, al foglio 10 con la p.lla 581, al foglio 13 con le p.lle 211, 273, 736, 913, 914, 915, 917, 918, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1117, 1118, al fo-glio 14 con le p.lle 217, 475, 476, 477, 802, al foglio 18 con la p.lla 315 ed al foglio 19 con la p.lla 824, così come risultano nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti – sono entrate nell’ambito dei beni apparte-nenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 3 maggio 2017, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il ve-nir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A05095

Comunicato relativo al decreto 15 maggio 2017, recante: «Aggiornamento delle “Linee guida per l’applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949, recante norme per l’arte negli edifici pubblici”.».

Si comunica che al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 17 luglio 2017, per mero errore materiale non è stato pubblicato il rela-tivo allegato, che qui si intende integralmente riportato.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17225-7-2017

«Allegato

Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949recante norme per l’arte negli edifici pubblici

PREMESSA

La legge n. 717 del 1949, nata nell’immediato dopoguerra per dare impulso alla promozione dell’arte e della cultura, ha introdotto l’obbligo di destinare una percentuale dell’importo dei lavori, per la costruzione di nuovi edifici pubblici, «all’esecuzione di opere d’arte figurativa», poi modificato con la legge n. 237 nel ‘60, con il termine «abbellimento».

Attraverso questa legge, che sostituiva la legge n. 839 dell’11 mag-gio del 1942, si voleva porre in essere un percorso politico e culturale in cui l’arte doveva svolgere un ruolo di primo piano, nell’ottica di affer-mare «il valore di pubblica utilità del lavoro artistico» ed accrescere, il nostro patrimonio artistico moderno e contemporaneo.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la legge n. 717/1949, ai sensi del comma terzo dell’art. 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, ovvero nella «pro-grammazione e organizzazione di attività culturali» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza regionale; non tutte le regioni, però, hanno predisposto provvedimenti normativi in materia.

Nel corso degli anni la legge ha subito due importanti modifiche normative attraverso la già citata legge n. 237 del 1960 e la legge n. 352 del 1997; in entrambi i casi le variazioni hanno riguardato la composi-zione della commissione giudicatrice, sia per quanto riguarda il numero dei componenti, sia per quanto concerne i loro profili professionali: in-fatti, nell’ultima modifica intervenuta nel 1997, la commissione è stata «ridotta» a cinque membri, due dei quali devono essere artisti di «chiara fama», sebbene non vengano specificati nel testo normativo i requisiti ai quali un’amministrazione pubblica deve fare riferimento per procedere a tali nomine.

Un aspetto rilevante delle modifiche introdotte al testo originario della legge n. 717 è quello della esclusione dall’ambito di applicazione della legge degli edifici industriali, di alloggi popolari, scuole e univer-sità; da più parti è stata rilevata l’inopportunità di escludere l’inserimen-to di opere d’arte nella costruzione di nuove scuole e università, luoghi deputati alla formazione culturale, in cui prioritaria dovrebbe essere l’attenzione e l’educazione verso le nuove forme artistiche.

Nel corso degli anni la legge è stata scarsamente applicata anche per la sua limitata diffusione, rendendola, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; infatti, spesso l’accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d’arte è stato destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, comporta di fatto la non collaudabilità degli stessi.

Al fine di rilanciare l’applicazione della legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l’allora Ministero per i beni e le attività culturali, il 23 marzo 2006 sono state emanate le Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 re-cante norme per l’arte negli edifici pubblici, esito del lavoro svolto da un’apposita commissione costituita da esperti di entrambi i dicasteri.

Con la legge 24 marzo 2012, n. 27, poi, è stata variata la quota percentuale dell’importo dei lavori da destinare alla realizzazione di opere d’arte negli edifici pubblici, inizialmente prevista al 2 per cento e dal 2012 variabile tra lo 0,5 per cento (per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro), l’uno per cento (per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni) e il 2 per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro) rendendo quindi tale quota inversamente proporzionale all’importo complessivo del progetto.

Di recente, la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato la necessità di aggiornare la nor-ma in materia di contratti pubblici, evidenziando inoltre l’esigenza del puntuale espletamento delle attività di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico qualora lo stesso ricada nell’ambito di applicazione della legge n. 717/1949.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La legge n. 717/1949 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di «nuove costruzioni di edifici pubblici» e alla «ricostruzione di edifi-ci pubblici, distrutti per cause di guerra», debbano destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d’arte da inserire nell’ambito dell’edificio. (art. 1)

Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la norma si applichi anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti anche in sopraele-vazione) aventi una autonoma rilevanza progettuale e che l’espressione «nuove costruzioni», comprenda anche gli «interventi di ristrutturazio-ne edilizia» comportanti demolizione e ricostruzione: sono escluse le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di al-loggi popolari, scuole ed università.

È evidente che la norma fa riferimento ai soli edifici pubblici, i quali in molti casi hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, elemen-ti significativi dei contesti urbani in cui sono inseriti, giocando un ruolo molto importante all’interno della sistemazione urbanistica di qualsiasi insediamento.

La norma non fa un esplicito riferimento ai contesti urbani, ma sarebbe opportuno estendere l’applicazione della legge anche a luoghi quali le piazze, i parchi, le nuove aree urbanizzate, o comunque destinate ad uso pubblico di pertinenza dell’edificio nell’ambito dei programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana, dove attraverso questo strumento normativo urbanisti, architetti ed artisti potrebbero interpretare i nuovi luoghi della modernità, attraverso forme e linguaggi contemporanei che possano dare una riconoscibilità e qualità a questi spazi.

Del resto la proposta di estendere la legge anche alle aree urbane era inserita all’interno del disegno di legge n. 1264 intitolato «Legge quadro sulla qualità architettonica» comunicato alla Presidenza del Se-nato il 5 dicembre 2008, voluto dall’allora Ministro per i beni e le atti-vità culturali on. Sandro Bondi, di concerto con altri cinque ministeri; infatti, all’art. 10, comma 1 era previsto che la norma doveva essere estesa anche ai lavori «di ristrutturazione urbanistica», intervento no-toriamente esteso ai luoghi, strade, piazze, aree verdi e infrastrutture, appunto.

PROCEDURE

Sin dal primo livello di progettazione sarà opportuno indicare le modalità di interazione tra l’opera d’arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire. Nella specifica delle motivazioni ri-guardo la scelta progettuale, a partire dalla destinazione dell’edificio pubblico e quindi dei possibili utenti, l’attenzione si concentrerà sulle tipologie di opera d’arte con riferimento anche alle possibili collocazio-ni rispetto alla gerarchia degli spazi previsti e quindi all’accostamento dei materiali. Tali riflessioni risulteranno anche dai grafici illustrativi, dai quali emergeranno i rapporti «di massima» formali/funzionali tra opera d’arte e contesto architettonico. Dalla stima dei costi risulterà la fattibilità amministrativa.

Si sottolinea pertanto l’opportunità che la procedura per l’indivi-duazione dell’artista possa avvenire prima dell’elaborazione del proget-to definitivo.

Nella relazione descrittiva e nei disegni del progetto definitivo saranno concretizzate le scelte indicate nel primo livello di progetta-zione con le specifiche tecniche-funzionali dell’inserimento dell’opera nel manufatto architettonico e i rapporti formali e linguistici. Saranno definiti quindi i principali parametri dimensionali e tipologici dell’opera d’arte e dai grafici risulteranno gli spazi (siano essi esterni o interni) a questa dedicati e le opere necessarie per il suo corretto inserimento. Le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo.

L’artista, la cui opera verrà scelta per essere inserita nel contesto di nuova progettazione, oltre a fornire l’opera stessa, dovrà allegare una scheda tecnica del manufatto, con le specifiche inerenti il piano di manutenzione e conservazione, ai fini dell’ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il responsabile unico del procedimento dell’amministrazione pub-blica adempie tutti i compiti attribuitigli ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, controlla che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche, ove previsto. In caso di varianti che comportino l’aumento della spesa complessiva finale, ac-certerà che la quota prevista ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 717/1949, sia ricalcolata sull’ultimo costo effettivo.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17225-7-2017

La norma - al comma 6 dell’art. 1 - prevede la possibilità di acqui-stare «…opere d’arte mobili, di pittura, e di scultura…» in luogo della progettazione, sin dalle fasi preliminari, affinché la stessa sia organica-mente inserita nello spazio dell’edificio pubblico. Dalla prassi operativa si è potuto constatare che questa scelta alternativa non sempre ha avuto effetti positivi per l’inserimento di dette opere acquistate successiva-mente al processo di progettazione; questa circostanza ha generato un effetto di estraniamento della stessa opera dal contesto, con perdita di significato, per cui si ritiene che questa possibilità dovrebbe essere di fatto scoraggiata dalle stesse amministrazioni.

Ad ogni modo, sia nel caso precedente di acquisto di opere d’arte, sia per l’individuazione dell’artista, nel rispetto dei principi di traspa-renza, pubblicità, imparzialità e nell’ambito dei compiti del responsa-bile del procedimento della stazione appaltante, l’amministrazione pub-blica predisporrà una procedura concorsuale.

Per la scelta dell’artista la norma (art. 2) stabilisce che nella com-missione oltre al rappresentante dell’amministrazione, al progettista della costruzione, e al Soprintendente competente per territorio siano presenti due «artisti di chiara fama» (nominati dalla stessa amministra-zione) dato che dal curriculum dovrà evincersi la riconosciuta esperien-za nel settore in ambito nazionale e/o internazionale.

La procedura concorsuale incentiverà la partecipazione anche di giovani artisti e l’utilizzo di forme artistiche più sperimentali.

Nella prassi operativa si è potuto constatare che alla commissione sono stati affiancati, per casi di particolare complessità, senza diritto di voto, altri due esperti in possesso di riconosciuta competenza curatoriale nel settore della storia e della critica dell’arte contemporanea.

Poiché tra i compiti istituzionali assegnati alla Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, art. 16, comma 2, lettera o) , rientra l’attività di vigilanza sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici pubblici, il Soprintendente comunicherà alla DGAAP tutte le varie fasi di svolgimento della procedura, quali la progettazione, il concorso per la scelta dell’artista e la realizzazione delle opere d’arte, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera u) del decreto ministeriale 23 gennaio 2016.

A tal fine la Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane potrà fornire supporto e consulenza tecnico-scientifica nella procedura concorsuale, anche attraverso la partecipazione di un proprio rappresentante esperto in materia.

Il bando del concorso specificherà i livelli di restituzione grafica del progetto e, a seconda della complessità delle opere, l’eventuale rap-presentazione tridimensionale.

VIGILANZA

La norma impone al collaudatore dei lavori relativi alla costruzione di nuovi edifici pubblici l’obbligo di «accertare sotto la sua personale responsabilità» l’applicazione della legge e, in «difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sosti-tuisce alla amministrazione interessata per l’adempimento degli obbli-ghi di legge.» (art. 2 -bis ).

Con la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, il Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti ha chiarito che nel corso del procedimento il primo passaggio da eseguire è quello di accertare in sede di verifica, validazione o espressione di un parere tecnico su un progetto per la co-struzione di un nuovo edificio pubblico che ricada all’interno della so-glia prevista per l’applicazione della legge n. 717/1949, che nel quadro economico sia stata accantonata la somma necessaria per la realizzazio-ne dell’opera d’arte prevista. «La stessa verifica dovrà essere effettuata in sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso d’opera»; al responsabile del procedimento spetta anche il compito di curare il raccordo tra la realizzazione dell’edi-ficio pubblico e l’installazione artistica «promuovendo in tempi adegua-ti il relativo bando» e prima della fine del procedimento verificare che «il collaudatore si sia espresso positivamente in merito agli adempimen-ti derivanti dalla legge n. 717/49».

Il Soprintendente ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, art. 16, comma 2, lettera o) e dell’art. 4, comma 1 lettera u) del decreto mini-steriale 23 gennaio 2016 dovrà trasmettere alla Direzione generale arte

e architettura contemporanee e periferie urbane copia della documen-tazione di collaudo e degli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 717/1949 comprovante l’avvenuta esecuzione dell’opera d’arte.

In merito all’attività di vigilanza, si segnala la necessità di raffor-zare tale attività, in particolare attraverso una stretta collaborazione tra A.N.A.C., l’Osservatorio dei lavori pubblici e il MiBACT; inoltre, ap-pare opportuno dare una maggiore evidenza ai concorsi per la realizza-zione di nuovi edifici pubblici ricadenti all’interno della soglia prevista per l’applicazione della legge n. 717/1949, attraverso la pubblicazione dei relativi bandi su siti di settore, ordini professionali nonché della DGAAP.

Attraverso la circolare n. 5 emanata dalla DGAAP in data 10 di-cembre 2015 sono state impartite agli uffici periferici del MiBACT linee di indirizzo tali da consentire una maggiore azione di monitoraggio e di supporto tecnico all’amministrazione che redige il progetto, anche me-diante la richiesta di pareri alla medesima Direzione generale così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Inoltre, con la medesima circolare, è stato chiesto agli uffici peri-ferici del MiBACT di intraprendere una serie di iniziative atte a forma-lizzare la comunicazione dell’avvio delle procedure di progettazione da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 717/1949; infatti, attualmente la legge non prevede alcuna co-municazione in tal senso, ma in uno spirito di fattiva collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, tale adempimento potrebbe risultare utile in relazione all’azione di monitoraggio da parte delle Soprintendenze.

In ultimo, attraverso la circolare sopra citata, è stato chiesto agli uf-fici periferici del MiBACT, di comunicare semestralmente alla DGAAP:

- tutte le segnalazioni della realizzazione di nuovi edifici prove-nienti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 717/1949;

- l’eventuale comunicazione da parte del collaudatore dell’av-vio, per il tramite del RUP, della procedura di sostituzione dell’ammini-strazione da parte della Soprintendenza;

- l’avvenuto versamento della somma pari al 5% dell’importo dei lavori delle opere d’arte alla Soprintendenza;

- l’avvio della procedura di sostituzione da parte della Soprintendenza;

- l’avvenuto rilascio del certificato di collaudo e del nulla osta prima del pagamento finale della spesa per l’opera d’arte.

Linee guida all’applicazione della legge

ART. 1 - COMMA 1 (non applicabile all’edilizia scolastica ex art. 9 legge n. 412 del

1975, universitaria ex art. unico legge n. 54 del 1979, sanitaria ex art. 3, comma 6, legge n. 492 del 1993)

Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

(comma così sostituito dall’art. 47, comma 1, lettera a) , legge n. 27 del 2012)

Commento I soggetti tenuti all’applicazione della legge n. 717/1949 sono le

amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici che provvedono alla esecuzione di nuove costruzioni, ovvero alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti.

Sotto il profilo soggettivo, in relazione all’evoluzione del quadro istituzionale e alla presenza nel settore di nuovi soggetti, quali gli or-ganismi di diritto pubblico, può ritenersi che anche quest’ultimi siano tenuti all’applicazione della legge in esame.

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Sotto quello oggettivo, deve ritenersi che la norma si applichi anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti, anche in sopraelevazione) aventi una autonoma rilevanza progettuale, e che l’espressione «nuove costruzioni», con riferimento alle tipologie di in-terventi previste dal T.U. dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, comprenda anche gli «interventi di ristrut-turazione edilizia» comportanti demolizione e ricostruzione, nonché gli spazi pubblici che rientrino tra le pertinenze degli stessi edifici.

La quota prevista all’art. 1, comma 1, in quanto inserita fra le som-me a disposizione del quadro economico (sia pure con rilevanza e de-stinazione autonome e non modificabili), va rapportata al solo importo dei lavori.

Nello stesso quadro economico l’amministrazione avrà cura di ri-portare fra le somme a disposizione le seguenti voci:

- oneri IVA per l’opera d’arte; - somme relative al funzionamento della commissione per la

scelta degli artisti; - oneri per le procedure di gara;

eventuali oneri per un esperto di comprovata esperienza curato-riale che affiancherà il progettista nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento.

COMMA 2 Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici

destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che im-portino una spesa non superiore a un milione di euro. (comma così sostituito dall’art. 47, comma 1, lettera b) , legge n. 27 del 2012)

Commento Tale esclusione è stata estesa, dall’art. 9, ultimo paragrafo, della

legge 5 agosto 1975, n. 412 recante «Norme sull’edilizia scolastica e piano finanziario d’intervento» anche a tutte le opere di edilizia sco-lastica, comprese quelle di completamento nei confronti delle quali è appunto abrogato il disposto di cui all’art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717. Inoltre, con il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante «Norme transitorie per il personale precario delle Università» - articolo unico - anche le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di com-pletamento sono state escluse dall’applicazione della legge in esame

COMMA 3 I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno

contenere l’indicazione di massima di dette opere d’arte e il computo del relativo importo. (2) Comma aggiunto dall’art. 2, legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento Il comma 3 aggiunto dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, prevede che

i «progetti» debbano contenere l’indicazione «di massima» delle opere d’arte in questione e il computo del relativo importo. In relazione alle fasi progettuali disciplinate dall’art. 23 del decreto legislativo 15 aprile 2016 n. 50, appare pertanto opportuno che, all’interno della relazione generale, sia indicato il livello e il tipo di interazione che si intende stabilire tra l’opera d’arte e il contesto architettonico.»

Per esempio, potrà essere utile definire, sia pure in termini gene-rali, il rapporto linguistico/formale/ funzionale che intercorre tra l’ope-ra d’arte e l’architettura, attraverso una prima serie di riflessioni sulla natura e la destinazione dell’edificio pubblico, la sua collocazione nel contesto urbano, le funzioni e le attività che vengono espletate al suo interno e i suoi «utenti». Pertanto, nel primo livello di progettazione la relazione di accompagnamento, oltre alla previsione di spesa inserita nel quadro economico, potrà contenere indicazioni riguardo:

- alla possibile interazione da prevedere tra opera d’arte/edificio o parti significative di esso;

- alle diverse tipologie di opera d’arte, con riferimento alle possibili opportune collocazioni all’interno degli spazi dell’edificio pubblico;

- alla relazione gerarchica con gli spazi pubblici. Per garantire la più ampia integrazione tra le professionalità in-

teressate, è importante che la procedura di individuazione dell’artista avvenga tempestivamente, salvo il caso in cui l’artista venga indivi-

duato nell’ambito del concorso di progettazione o del concorso di idee effettuati per il progetto (è salva, per contro, l’ipotesi in cui insuperabili difficoltà impediscano di completare la suddetta procedura d’individua-zione prima dell’elaborazione del progetto definitivo).

Prima dell’approvazione del progetto definitivo il progettista, av-valendosi di un esperto (con specifica professionalità nel campo curato-riale nazionale e/o internazionale) oltre ad indicare il rapporto fra archi-tettura e opera d’arte, o meglio, coniugare l’architettura con il momento artistico, dovrà individuare i contenuti tecnico-economici e funzionali che potranno essere utilizzati per la redazione del successivo bando di concorso, che sarà parte integrante della documentazione allegata al progetto definitivo.

Infatti, nel passaggio al progetto definitivo, possono trovare collo-cazione le previsioni inerenti il concreto inserimento dell’opera d’arte (definendone in linea di massima la sua collocazione e i principali para-metri - dimensionali, tipologici, ecc.). Inoltre, nel bando concorsuale si dovrà prevedere che l’artista presenti, anche un piano di manutenzione e conservazione della stessa.

L’opera d’arte, pertanto, trova in questa fase una sua precisa inter-relazione con l’architettura, non soltanto sul piano del rapporto formale e linguistico, ma anche sotto il profilo tecnico (strutturale, impiantisti-co, ecc.) ovvero funzionale (laddove, per esempio, l’opera d’arte faccia parte integrante dei «materiali» di realizzazione dell’edificio, costituen-done alcune componenti realizzative (pavimentazioni, cancellate, recin-zioni, vetrate, ecc) . Gli elaborati del progetto definitivo possono essere integrati con l’individuazione planimetrica degli ambienti (interni o esterni) in cui si prevede l’inserimento dell’opera artistica, corredata di indicazioni circa la natura, le dimensioni e il ruolo (gli eventuali impian-ti) che l’opera stessa richiede.

Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1 hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione delle opere di loro proprietà.

Le opere d’arte realizzate ai sensi dell’art. 1, comma 1 per l’ab-bellimento di edifici pubblici non potranno di regola essere spostate o collocate in siti diversi da quelli individuati negli elaborati del progetto definitivo e indicati dal progettista nella planimetria degli ambienti (in-terni o esterni) in cui si prevede l’inserimento dell’opera artistica.

Le opere non possono essere distrutte, deteriorate, danneggiate o adibite ad usi tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione.

Per motivi straordinari potrà essere previsto lo spostamento di un’opera d’arte, su autorizzazione rilasciata dal Soprintendente compe-tente per territorio previo parere della Direzione generale arte e architet-tura contemporanee e periferie urbane.

Quando le opere d’arte rientrino nei beni culturali ai sensi del de-creto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. sono sottoposte alle disposizioni previste dal medesimo codice dei beni culturali. In caso contrario, le opere d’arte afferiscono al demanio o patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici e, come tali, soggette alle disposizioni previste da norme specifiche o dal codice civile nel libro terzo capo II articoli 822 e ss.

COMMA 4 (NOTA 3) Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati e anche

in tempi successivi, ai fini dell’applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto (3) Comma aggiunto dall’art. 2, legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento La stazione appaltante dei lavori, mediante la figura del responsa-

bile del procedimento, anche nei casi in cui l’intervento debba essere ap-paltato per lotti successivi, stabilisce ed individua nel quadro economico del progetto generale dell’intervento la spesa complessiva destinata alle opere artistiche. Tale spesa è quantificata così come previsto dal com-ma 1 del presente articolo.

Ciò premesso, nel caso in cui durante il corso dei lavori si sia ma-nifestata l’esigenza di apportare varianti al progetto che comportino l’aumento della spesa complessiva finale, la quota prevista dall’art. 1, comma 1 dovrà essere ricalcolata in ragione di tale ultimo costo effet-tivo, e l’amministrazione appaltante dovrà approvare il nuovo quadro economico, avendo altresì cura di aggiornare l’importo relativo alle opere d’arte

COMMA 5 A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che

eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

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Commento Il comma sopra riportato è sopravvissuto nella sua formulazio-

ne originaria alle modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1960, n. 237, anche se risulta anacronistico rispetto al contesto culturale contemporaneo, posto che il concetto di «decorazione» non appartiene all’attuale linguaggio architettonico. In via interpretativa, si può ritenere che la norma conservi il suo significato in quanto intende distinguere e differenziare l’opera d’arte, propriamente detta, da altre forme di decorazione previste dal progetto architettonico, quali quelle ottenute mediante materiali e/o trattamenti di finitura, ovvero al lin-guaggio architettonico, quali membrature, cornici, paraste, ecc., ovvero ancora, ad altre forme di decorazione generale. Da qui, si può ulterior-mente dedurre la volontà del legislatore di considerare l’opera d’arte non come una mera tappa del processo di realizzazione del manufatto architettonico, bensì come un apporto esterno derivato da un processo creativo autonomo, destinato ad integrarsi - anche in modo dialettico - con il linguaggio architettonico e con le scelte operate dal progettista.

COMMA 6

Qualora il progetto architettonico non preveda l’esecuzione in sito di opere d’arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà de-voluto all’acquisto e all’ordinazione di opere d’arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Commento L’eventualità che l’opera d’arte non sia realizzata in situ è con-

templata a fronte di una precisa scelta architettonica (e non già a fronte di una mera dimenticanza progettuale posto che, in tal caso, l’ammini-strazione appaltante è tenuta a dare applicazione alle norme di cui al successivo art. 2 -bis ). Laddove il progetto architettonico non contempli l’esecuzione dell’opera artistica durante il corso dei lavori edilizi, né il suo inserimento fisso e inamovibile nell’edificio pubblico, si procede all’acquisto di opere d’arte mobili, quali pitture e sculture, da collocare all’interno degli edifici. In tali casi, la scelta delle opere da acquistare deve avvenire con le procedure di cui al successivo art. 2, vale a dire mediante procedura concorsuale. È evidente, tuttavia, la radicale dif-ferenza di significato tra la realizzazione di un progetto in cui cultura architettonica ed espressione del genio artistico si confrontano all’inter-no di uno stesso processo realizzativo, rispetto ad un mero inserimento di oggetti dotati di una «valenza artistica» effettuato quando l’edificio pubblico è ormai completamente definito. L’inserimento «non program-mato» dell’opera d’arte all’interno degli edifici pubblici (l’acquisto di un quadro, di una scultura) è evidentemente cosa assolutamente diversa dal concepire lo spazio architettonico in relazione ad un’opera d’arte per la quale il progettista abbia definito nel corso della progettazione il contesto di inserimento sia mediante specifiche di natura dimensionale o localizzativa, sia mediante la realizzazione di «condizioni» ambientali che influenzano e interagiscono con la sensibilità dell’artista.

Riguardo, infine, all’inserimento di opere d’arte realizzate a pre-scindere dalle caratteristiche del progetto architettonico e al di fuori di esso, va infine registrata la circostanza che tale procedura ha prodotto in alcuni edifici contemporanei un effetto di «estraniamento» in cui la relazione tra «edificio pubblico e opera d’arte», si è spesso risolta con esiti di anonimato e di sostanziale perdita di significato.

ART. 2 (NOTA 5) La scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte di cui

all’art. 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissio-ne composta dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nomi-nati dall’amministrazione medesima.

(5) Articolo così sostituito prima dall’art. 3, legge 3 marzo 1960, n. 237 e successivamente dall’art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 352

Commento (nota 6 e 7) Il disposto normativo dell’articolo in questione non lascia dubbi

sulla necessità che la scelta degli artisti sia effettuata sulla base di una procedura concorsuale.

Non è agevole qualificare, sotto il profilo dell’evidenza pubblica, l’affidamento della prestazione consistente nell’esecuzione dell’opera

d’arte, posto che, se non sembrano rinvenibili gli elementi che caratte-rizzano l’ambito degli appalti pubblici di lavori, manca anche un colle-gamento univoco con la disciplina dei servizi.

In mancanza di una previsione specifica, un riferimento sicuro può essere rappresentato dai principi generali di pubblicità, trasparenza, im-parzialità, desumibili dall’ordinamento comunitario e posti a tutela della concorrenza e del mercato in tutte le prestazioni professionali.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, la norma in commento prevede la presenza di due artisti di «chiara fama», ossia che abbiano una riconosciuta esperienza nel settore. (per esempio par-tecipazione a mostre o a eventi di rilievo nazionale e/o internazionale).

Si può ritenere che questa prescrizione, oltre ad assicurare la pre-senza di un apporto specialistico ai lavori della Commissione, sia intesa a garantire che l’acquisto (o la realizzazione) di opere d’arte concorra, a tutti gli effetti, ad incrementare il patrimonio artistico dello Stato.

In questo senso, la stazione appaltante, cui spetta il compito di co-stituire la Commissione di aggiudicazione del concorso per opere arti-stiche, oltre al proprio rappresentante, al progettista e al Soprintendente, deve prevedere la presenza di artisti che, per la loro rappresentatività (nota 6), siano in grado di offrire un apporto specialistico, particolar-mente qualificato, nella selezione delle opere poste a concorso. Quanto sopra deve considerarsi come risposta al dettato della norma.

Peraltro, dall’esame di alcuni bandi pubblicati da Amministrazio-ni comunali, si rileva che, per concorsi di particolare complessità, si è ritenuto opportuno far partecipare alle attività della Commissione giudi-catrice esperti in possesso di riconosciute competenze nel settore della storia e della critica dell’arte contemporanea.

Tale orientamento è da ritenersi condivisibile in quanto amplia l’ambito di valutazione dell’opera d’arte introducendo criteri storico-artistici che possono rappresentare un’ulteriore garanzia nella scelta dell’opera.

Resta inteso che la partecipazione degli esperti ha carattere con-sultivo e che alla valutazione dei concorrenti in senso stretto (con attri-buzione di punteggi e votazioni) possono partecipare soltanto i cinque componenti della Commissione previsti dall’art. 2.

Nel caso di procedura di aggiudicazione mediante concorso, la scel-ta degli artisti avviene sulla scorta del prodotto presentato dall’artista.

Nei casi in cui l’opera da realizzare sia particolarmente comples-sa o di dimensioni tali da non poter essere adeguatamente riprodotta a scala inferiore, il bando di concorso può prevedere che l’idea venga rap-presentata mediante tecniche grafiche o fotografiche, nonché attraverso tecnologie digitali, integrate da relazioni descrittive dei materiali e delle modalità realizzative.

Peraltro, dall’esperienza nella gestione dei concorsi è emerso che, nella scelta delle opere da mettere a concorso e dei relativi modi di presentazione, è pratica corrente per l’artista far precedere l’opera definitiva da un bozzetto in scala ridotta, se si tratta di scultura, per poi procedere alla sua realizzazione, mentre questo non sempre avviene per le opere pittoriche.

In genere, infatti, solo se il quadro/pannello è di dimensioni note-voli, l’artista predispone prima un bozzetto in scala, altrimenti per di-mensioni medio-piccole, opera direttamente sul supporto al vero (nota 7).

Per le dimensioni intermedie la richiesta di presentare il bozzetto o il quadro al vero potrà dipendere dalla particolare tecnica esecutiva richiesta o, eventualmente, dalla specificità del tema.

Nel caso del concorso articolato in due fasi, nella prima di queste gli artisti presentano il curriculum e immagini di opere realizzate, con-sentendo di scegliere gli artisti che, per la loro rispondenza ai requisiti posti a base di gara e per le loro qualità artistiche, sono ritenuti maggior-mente idonei a interpretare le richieste dell’amministrazione aggiudica-taria. Tali artisti vengono invitati alla seconda fase nella quale presen-tano il loro progetto o la loro opera e tra questi verrà scelto il vincitore.

Secondo questa procedura è prassi riconoscere a tutti gli artisti in-vitati, escluso il vincitore, un rimborso spese.

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(6) S’intende per «rappresentatività» la presenza di opere dell’artista in importanti collezioni o Musei di livello nazionale e/o internazionale.

(7) Dare una quantificazione esatta della dimensione «grande» «intermedia» e «piccola» non è facile, specie quando si tratta di arte contemporanea. Comunque, a titolo puramente indicativo, possiamo considerare «grandi» le opere di dimensioni superiori a cm. 150 x 120 e «piccole» quelle inferiori a cm. 100 x 100.

ART. 2 -BIS (NOTA 8) Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente

legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabili-tà l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l’amministrazione inadempiente ab-bia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l’adempimento degli obblighi di legge.

(8) Articolo aggiunto dall’art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento Nell’integrare la legge n. 717/1949 con la norma sopra indicata, il

legislatore ha evidentemente preso atto che l’applicazione della legge stessa avveniva in modo discontinuo, e ha quindi affidato al collauda-tore della costruzione, che di norma interviene ad opere già ultimate, la responsabilità di verificare l’accantonamento delle somme, di cui all’art. 1, nonché l’avvio delle procedure concorsuali per la realizzazio-ne dell’opera d’arte.

In caso di totale o parziale inadempienza, il collaudatore non potrà concludere il collaudo della costruzione, fintanto che non siano state completate le procedure di cui all’art. 2 precedentemente esaminato, ov-vero non sia stato pubblicato il bando di concorso per la individuazione degli artisti cui affidare l’esecuzione delle opere d’arte.

In alternativa, l’amministrazione inadempiente dovrà versare la somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Soprintendenza competente per territorio. Non è agevole individuare la ratio di detta maggiorazione del 5 per cento: escluso che possa trattarsi di una «penale» per l’amministrazione inadempiente, oppure di un ri-conoscimento economico per le attività sostitutive poste in essere dalla Soprintendenza, non può invece escludersi una valenza disincentivante di comportamenti inerti di fronte alla tempestiva individuazione e rea-lizzazione dell’opera d’arte; si ritiene comunque che tale maggiorazione non possa che essere destinata ad integrare la percentuale delle somme previste dallo stesso art. 1, comma 1, per coprire la maggiore spesa che si determina nella eventualità di dover inserire opere d’arte in un edifi-cio ormai completamente ultimato.

Quanto alle modalità attraverso le quali la Soprintendenza compe-tente si sostituisce all’amministrazione interessata, per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge in esame, si ritiene che non si pos-sa prescindere da quanto previsto dall’art. 2 della legge stessa, e che pertanto sia comunque necessario procedere mediante l’indizione di un concorso pubblico.

ART. 3. Sugli importi destinati ad opere d’arte figurativa, di cui al primo

comma dell’art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecuto-ri, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assisten-za belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad ac-quisizioni e ordinazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 1.

Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza e belle arti verrà fatto direttamente dall’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

Commento La liquidazione dell’importo relativo all’opera d’arte viene di-

sposto a favore dell’artista esecutore, previo nulla osta da parte della

competente Soprintendenza, alla quale gli Enti di cui all’art. 1 comma 1 avranno trasmesso l’avvio del procedimento per la realizzazione delle nuove costruzioni unitamente al quadro economico dal quale si desuma l’accantonamento delle somme previste dallo stesso art. 1, comma 1.

Da quanto sopra si evince che, il collaudatore generale dell’opera pubblica ha la responsabilità di verificare che nel corso della costruzio-ne dell’edificio pubblico sia stato correttamente disposto l’accantona-mento delle somme previste dallo stesso art. 1, comma 1 e che si sia dato luogo alle procedure concorsuali.

A installazione conclusa, potrà darsi luogo al collaudo dell’opera d’arte ovvero al nulla osta, che risulta, dunque, indipendente dal collaudo generale dell’opera pubblica. Il «nulla osta» da parte della competente Soprintendenza trova una motivazione nella competenza generale che questo organo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha nel settore dell’acquisizione di opere d’arte da parte della pubblica am-ministrazione, ma riveste una ulteriore specificità, nel caso in cui l’aggiu-dicazione che chiude la procedura concorsuale di cui all’art. 2, sia stata effettuata valutando non l’opera nelle sue dimensioni (e nei materiali) definitivi, ma, come preventivamente consentito nel bando di gara, sulla scorta di un bozzetto che ne riproduce le caratteristiche principali, sia pure in dimensioni opportunamente ridotte e con materiali non necessariamen-te coincidenti con quelli che saranno utilizzati per l’opera al vero. In tale circostanza, l’intervento finale della Soprintendenza, già presente nella composizione della Commissione di aggiudicazione, consente di verifica-re che la «trasposizione» nell’opera definitiva, non tradisca il contenuto e le qualità artistiche, individuate nel bozzetto a scala ridotta.

Il Soprintendente ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, art. 16, comma 2, lettera o) e dell’art. 4, comma 1 lettera u) del decreto mini-steriale 23 gennaio 2016 dovrà trasmettere alla Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane copia della documen-tazione di collaudo e degli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 717/1949 comprovante l’avvenuta esecuzione dell’opera d’arte. Inol-tre la Direzione generale potrà fornire ogni supporto tecnico-scientifico per l’attuazione del bando concorsuale.

L’amministrazione su cui grava la realizzazione dei lavori prov-vederà a versare le somme dovute non alla cassa nazionale assistenza e belle arti - soppressa nel giugno 2010 per accorpamento delle funzioni con l’Enpals successivamente anch’esso soppresso - ma all’INPS.

ALLEGATO

INDICAZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

- L’amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa per la realizzazione di un nuovo edificio o parte di esso, provvede ad accan-tonare le somme previste all’art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm.ii.

- La stazione appaltante provvede, tramite decreto, alla nomina della Commissione secondo quanto indicato all’art. 2 della stessa legge e secondo le indicazioni delle presenti linee guida, al fine di espletare il concorso per la scelta dell’artista che eseguirà le opere d’arte previste nel progetto definitivo.

- Secondo le indicazioni del progettista, possibilmente supportato dalla figura del curatore, con l’eventuale consulenza della DGAAP del MIBACT e in ogni caso unitamente al R.U.P., la stazione appaltante predispone il bando di gara secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in particolare attraverso la procedura aperta (art. 60 del sopra citato decreto legislativo), secondo la docu-mentazione minima prevista dallo stesso decreto legislativo e, a seguito della predisposizione da parte dell’ANAC di bandi tipo (art. 71), si pro-cederà in conformità agli stessi.

- La procedura, secondo il tema individuato, dovrà essere finaliz-zata ad ottenere diverse proposte da parte degli artisti partecipanti da valutare sotto il profilo della qualità e coerenza rispetto alle richieste del bando. Il bando deve perseguire il raggiungimento della ottimale qualità delle proposte progettuali e, al contempo garantire nell’individuazione dell’artista/i l’applicazione dei criteri di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, nonché pubblicità; inoltre consente agli artisti pari opportunità e reali occasioni di partecipazione.

- L’amministrazione competente precisa la somma destinata alla procedura concorsuale comprensiva anche di ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ dell’opera d’arte e la copertura delle spese della commissione.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17225-7-2017

- Il bando esplicita in maniera chiara la tipologia di opera d’arte per cui si concorre, nonché il rapporto tra questa e lo spazio architettonico dove deve essere collocata, con particolare riferimento, ad esempio, ai materiali, all’accostamento tra gli stessi, alle dimensioni o a specifiche esigenze della committenza riguardo alle tematiche scelte, se presen-ti. Si richiederà altresì la consegna del bozzetto, rendering o rappre-sentazione anche attraverso tecnologie digitali, in grado di mostrare il rapporto tra l’opera e il contesto architettonico e tutti i dettagli tecnici della stessa. Ogni opera dovrà essere accompagnata dal relativo piano di manutenzione.».

17A05221

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre Siciliane.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – il decreto ministe-riale 12 luglio 2017, concernente l’autorizzazione per consentire l’eti-chettatura transitoria, ai sensi dell’art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e

dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT Terre Siciliane.

Il citato decreto ministeriale e il relativo disciplinare di produzione, aggiornato con le proposte di modifica, è consultabile accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807

oppure:

accedendo all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) → Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) → domande di riconosci-mento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) → anno 2017 → Sezione: Autorizzazioni nazionali all’eti-chettatura transitoria ai sensi dell’art. 72 del reg. 607/2009.

17A05128

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GU1- 172 ) Roma, 2017 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

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