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SYSTEMA AMBIENTE srl 1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001
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SYSTEMA AMBIENTE srl

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MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

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INDICE

PARTE GENERALE ....................................................................................................................................... 5

1. Premessa ........................................................................................................................................ 5

2. Attività propedeutiche svolte per la realizzazione del Modello ........................................................ 6

3. Aggiornamento del Modello ............................................................................................................ 6

4. Organismo di Vigilanza: nomina ..................................................................................................... 6

5. Formazione ed informazione .......................................................................................................... 6

6. Referenti Interni .............................................................................................................................. 7

7. Referente del CdA .......................................................................................................................... 8

8. Reati 231/01 e sanzioni .................................................................................................................. 9

MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI ....................... 13

EX ART 6 D. LGS. 231/01 ..................................................................................................................... 13

1. Governance organizzativa ............................................................................................................ 13

1.2 Sistema di gestione integrato ........................................................................................................ 18

1.6 Sistema informatico ...................................................................................................................... 19

Sezione “A” : artt. 24 e 25 D. Lgs 231/01 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....... 20

Premessa .............................................................................................................................................. 20

1. Reati e aree sensibili alle fattispecie ............................................................................................. 21

3.3 Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione .............................................................................. 25

4. Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione, concussione o induzione a dare o promettere

utilità ...................................................................................................................................................... 26

4.1 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o

concussione .......................................................................................................................................... 26

4.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A. ......................................................... 27

1. Fattispecie criminose rilevanti ....................................................................................................... 30

2. Aree sensibili e processi a rischio ..................................................................................................... 32

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3. Presidi interni ..................................................................................................................................... 39

4.3 Controlli di legge ........................................................................................................................... 43

4.4 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ........................................................................................................... 44

4.5 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ............................................................................ 44

4.6 Corruzione tra privati ..................................................................................................................... 44

Sezione “C”: Art. 25 septies .................................................................................................................. 44

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA ........ 44

SICUREZZA SUL LAVORO .................................................................................................................. 44

Premessa .............................................................................................................................................. 44

1. Fattispecie criminose e principi generali di tutela ......................................................................... 45

2. Contesto di riferimento e misure riguardanti i luoghi di lavoro di Systema Ambiente ................... 46

4. Modalità di collegamento tra OdV e SPP ...................................................................................... 49

Sezione “D”: art. 25 undecies D. Lgs 231/01 REATI AMBIENTALI ...................................................... 56

SEZIONE “E”: art. 25 octies D. Lgs. 231/01 .......................................................................................... 95

REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA . 95

B. Ricettazione ...................................................................................................................................... 96

Sezione “F”: art. 24 bis D. Lgs. 231/01 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

97

Premessa .............................................................................................................................................. 97

1. Fattispecie criminose rilevanti ....................................................................................................... 97

2. Aree sensibili ................................................................................................................................. 99

3. Delitti informatici e Codice della Privacy ....................................................................................... 99

4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza ................................................................ 103

Sezione “G”: Art. 25 decies del Decreto 231/01 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIRAZIONI O A

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ............................................ 104

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Sezione “H”: art. 25 Duodecies D. Lgs 231/01 IMPIEGO DI CITTADINI TERZI CON SOGGIORNO

IRREGOLARE E REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ................................................................. 106

1. Premessa .................................................................................................................................... 106

2. Le fattispecie dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dall’art. 25

duodecies del d.lgs. n. 231/2001 ......................................................................................................... 106

3. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 ........................................................................ 107

4. Il sistema dei controlli .................................................................................................................. 108

4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili ........................................ 108

4.2 Standard di controllo specifici ........................................................................................................ 108

4.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi ......... 109 SEZIONE “I” ............................................................................................................................................... 111 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI .................................................................................................... 111 SEZIONE “L”.............................................................................................................................................. 119 PARTE SPECIALE ..................................................................................................................................... 119

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PARTE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la “Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica’’, attuativo dell'alt 11 della Legge 29 settembre 2000 n° 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la

responsabilità amministrativa dell'ente di “appartenenza” che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da persone:

1. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

2. che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

3. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente

dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire

la realizzazione dei reati considerati e di aver affidato a un organismo di controllo interno all'ente il compito di vigilare

sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento1.

Systema Ambiente ha elaborato e adottato il presente Modello di organizzazione e controllo, tenendo conto oltre che

delle fattispecie di reato sanzionate (Cfr. tabella “Reati 231 e Sanzioni” che segue) anche degli orientamenti della

giurisprudenza e della dottrina prevalente, avvalendosi del supporto di professionisti esterni con comprovata

esperienza nel settore. Il Modello è inoltre conforme alle Linee Guida elaborate ai sensi dell'art. 6 comma 3, da

Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 6 aprile 2008.

L'adozione del Modello è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione

esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che

operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa,

ma anche ai principi deontologici a cui si ispira Systema Ambiente in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Il presente Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione che istituisce contestualmente il ruolo di

Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle

disposizioni di seguito illustrate nonché di curarne l'aggiornamento. A seguito dell'atto di approvazione e adozione

del Modello Systema Ambiente si impegna a comunicare i suoi contenuti a tutti i soggetti interessati: agli apicali in

generale, ai dipendenti e ai collaboratori esterni con i quali opera abitualmente, nei modi e nei tempi ritenuti adatti.

La Società si impegna inoltre ad adottare un piano di formazione per tutti i soggetti interni destinatari del Modello allo

scopo di illustrane i rischi di reato aziendali, i doveri per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti

individuali sanzionati. Il piano di formazione sarà predisposto dalla Direzione Risorse Umane con l'ausilio

dell'Organismo di Vigilanza. Sarà lo stesso responsabile risorse umane a incaricare un soggetto interno o esterno

alla società in possesso delle competenze necessarie alla formazione.

Nella logica organizzativa dei controlli preventivi di linea e di staff (controlli di primo livello) e nell'ottica di un efficace

funzionamento del Modello, in sede di adozione dello stesso sono stati altresì individuati alcuni Referenti interni

nell'ambito delle diverse attività esposte ai rischi reato (commerciale, magazzini, logistica, amministrazione,

personale, attività operativa e sicurezza sul lavoro, attività finanziaria, appalti, legale, fiscale e tributario, ambiente) i

quali, oltre a svolgere attività di direzione e vigilanza sui sottoposti ai sensi del decreto, costituiscono anche il primo

1 Il decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti

dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

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presidio dei rischi identificati, nonché i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Referenti interni avranno specificamente i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di supervisione e

informarne l'OdV;

2. proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività

presidiate;

3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per

ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;

5. comunicare all'OdV le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua

volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'OdV.

Gli allegati al presente modello sono costituiti da:

1. Codice Etico

2. Sistema disciplinare

3. Organismo di Vigilanza (requisiti e regole di funzionamento).

2. Attività propedeutiche svolte per la realizzazione del Modello

Al fine della configurazione di un Modello idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto 231/01, sono state individuate,

con adeguato supporto consulenziale, le fattispecie di reato teoricamente realizzabili nell'ambito aziendale, le aree

e i processi a rischio e le modalità con cui i reati possono essere commessi.

E' stata effettuata altresì la rilevazione del sistema di controllo in essere attraverso, l'analisi delle procedure, del

sistema di controllo interno e della governance in atto.

3. Aggiornamento del Modello

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che

l'Organismo di Vigilanza per il tramite del Consigliere Delegato vorrà proporre al CdA per le determinazioni di

competenza.

4. Organismo di Vigilanza: nomina

La Società ha nominato l'OdV con delibera del CdA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle

disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo. Data la struttura

organizzativa della Società si è ritenuto di optare per un organismo monocratico che durerà in carica tre anni a

decorrere dalla data della nomina.

Con la medesima delibera, il CdA ha fissato il compenso spettante all'OdV per l'incarico assegnato.

La nomina ed i compiti dell'OdV vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante pubblicazione del

presente documento (es: rete intranet aziendale) o affissione in un luogo accessibile a tutti.

Per la descrizione dei requisiti, compiti, regole di funzionamento, flussi informativi da e verso l'OdV si rimanda al

capitolo “L'Organismo di Vigilanza”.

5. Formazione ed informazione

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia

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come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano svolti un piano di comunicazione informativa e un

piano di formazione interno indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti

intrattenuti con la Società, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D.lgs 231/01.

Piano di informazione interna

Systema Ambiente si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 a tutti i soggetti che ne sono destinatari.

Agli apicali in generale, ai dipendenti, alle risorse in outsourcing, ai collaboratori esterni verrà inviata una

comunicazione con cui:

• si informa dell'avvenuta approvazione/aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del

D. Lgs 231/01 da parte del CdA;

• si comunica la nomina dell'OdV

• si invita a consultare copia dello stesso inviato in formato elettronico o copia cartacea conservata presso la

sede della società;

• si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.

Piano di informazione esterna

Systema Ambiente comunica e diffonde il contenuto del Modello ai principali fornitori, consulenti esterni e terzi in

generale con i quali collabora abitualmente.

Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere al fine di

prevenire situazioni a rischio di reato.

Il piano di formazione è predisposto dalla Funzione Risorse Umane con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza ed è

approvato dal Consigliere Delegato. I contenuti minimi del piano di formazione sono:

• un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge e del Modello;

• corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative

e/o procedurali;

• l'informativa nella lettera di assunzione, nei contratti di lavoro interinali e un seminario per i neoassunti

Il Responsabile risorse umane potrà avvalersi di risorse esterne per gli argomenti di natura tecnica relativi a sicurezza

e ambiente. La formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale

direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell'esistenza e della

misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

Systema Ambiente provvederà a rendere noto nel corso di tali attività i contenuti del Modello, che i destinatari della

formazione sono tenuti a conoscere, e a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro

corretta attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione senza una giusta

motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

6. Referenti Interni

Nella logica organizzativa dei controlli autonomi di linea e di staff, per ciascuna delle aree a rischio individuate a

seguito dell'attività di risk assessment e specificamente descritte nelle parti speciali, sono designati in sede di

adozione del Modello i referenti interni i quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente

i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

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I Referenti interni, che nel caso di Systema Ambiente si identificano con i Responsabili di Gestione delle singole

unità operative, avranno in generale i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento e

informare l'OdV;

2. proporre per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività

presidiate;

3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per

ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;

5. comunicare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai

sensi del Decreto,

ed in particolare:

a) vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;

b) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

c) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione

rilevante e sintetizzarne i contenuti per l'Organismo di Vigilanza in un apposito report;

d) contribuire all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informare l'Organismo di Vigilanza delle

modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Il Referente Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello

Organizzativo, del seguente tenore:

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché dei

contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da SGI in adeguamento alla stessa

normativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei doveri che comporta la nomina medesima così come

descritto nel modello organizzativo e di accettarne le relative responsabilità. Al riguardo dichiara altresì che non

sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di illiceità o di pericolo

riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate".

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua

volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso la

responsabilità interna relativa all'informativa ed ai presidi resta in capo al Referente designato.

7. Referente del CdA

Referente in seno al CdA per ogni problematica inerente al presente Modello è il Consigliere Delegato, il quale si

configura anche quale interlocutore dell'OdV per ogni problematica inerente alla prevenzione dei reati e in generale

al funzionamento del Modello.

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8. Reati 231/01 e sanzioni

2 Secondo il D.Lgs. 231/01, art. 11, co. 2, "l'importo della quota è fissato (dal giudice) sulla base delle condizioni economiche e

patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 12, co. 1 [1] del Decreto, per i quali l'importo della quota è sempre di lire duecentomila, "l'importo

di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni" (D.Lgs. 231/01, art. 10, co. 3).

In base al Decreto (art. 10, co. 2) “La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore

a mille’. 3 Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi

REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p. Indebita

percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (Art. 640 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

Pecuniaria fino a 500 quote2 Interdittive3

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.) Pecuniaria fino a 200 quote Interdittive

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p)

Pecuniaria da 200 a 600 quote Interdittive

Concussione (Art. 317 c.p.) Pecuniaria da 300 a 800 quote Interdittive

Reati societari (Art. 25 -ter)

False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.) Pecuniaria da 100 a 150 quote False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2622 c.c.

comma 1) Pecuniaria da 150 a 330 quote False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2621 c.c. comma 3) Pecuniaria da 200 a 400 quote Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27

d.lgs 39/2010) Pecuniaria da 100 a 130 quote Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d.lgs 39/2010) Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Pecuniaria da 100 a 130 quote Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

Pecuniaria da 150 a 330 quote

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) Pecuniaria da 200 a 500 quote Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Pecuniaria da 200 a 400 quote

Corruzione tra privati (art 2635 c.c.) Pecuniaria da 200 a 400 quote

Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies)

omicidio colposo (art. 589 cp) Pecuniaria da 250 a 1000 quote Interdittive da 3 mesi a 1 anno

lesioni personali colpose (art. 590 cp) Pecuniaria fino a 250 quote Interdittive fino a 6 mesi

Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote

Interdittive fino a 2 anni

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Pecuniaria da 400 a 1000 quote

REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01

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4 Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 5 Si veda nota precedente

Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

(Art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).

Pecuniaria fino a 500 quote

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli

e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 1 reati di cui all’art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell’art. 25 bis del d. Igs 231/01 "Falsità

in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento”, ma spesso trattati tra i delitti contro l’industria e il commercio in quanto il

bene giuridico tutelato è la fede pubblica.

Pecuniarie fino a 800 quote interdittive

- u

Violazione articoli Testo Unico Ambientale: - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle

prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°) - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali

vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari (art.258 co. 4°) - Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°)

- Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori

limite e alle prescrizioni (art. 279) - Bonifica dei siti (art. 257) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 - bis)

Pecuniarie fino a 300 quote

- Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze

pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell’autorizzazione

(art. 137 co. 2°) - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze

contenute nella tabella 3/A dell’Allegato 5 (art. 137 co. 5°) - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103

e 104 (art. 137 co. 11°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per

realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)

Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive per durata non superiore a 6 mesi

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) Interdizione definitiva 4

Violazione articoli Codice Penale: - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette (art. 727 - bis) - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 - bis)

Pecuniaria fino a 500 quote

Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali

in via di estinzione Pecuniaria fino a 250 quote

Reati previsti dall’art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono

stratosferico e dell'ambiente. Pecuniaria fino a 250 quote

D. Las. 202/07 art. 8 - Inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo Pecuniaria fino a 300 quote Interdittive per durata non superiore a 6 mesi

art. 8 - Inquinamento doloso Interdizione definitiva 5

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 - decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Pecuniaria fino a 500 quote

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REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-

bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art. 615-quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare

o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Pecuniarie fino a 400 quote interdittive

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 - ter)

- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in

schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati

concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.

12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.); - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale

politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o

psicotrope (art. 74 DPR 309/90); - Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi

clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Pecuniarie da 300 a 1000 quote interdittive

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 - bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Pecuniarie fino a 800 quote interdittive

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal

codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 - quater) Pecuniarie e interdittive

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies) - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies

c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Pecuniarie da 200 a 1000 quote interdittive

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.

171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla

pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

Pecuniarie fino a 500 quote interdittive

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REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione

in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi

per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o

reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche

di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali,

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,

cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta

dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al

contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica,

utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via

cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Reati transnazionali (art 10 legge n.146/2006)

-Associazione per delinquere -Associazioni di tipo mafioso anche straniere -Induzioni a on rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria -Favoreggiamento personale -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Pecuniarie da 400 a 1000 quote Interdittive

Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25

octies d.lgs 231/01)

-Ricettazione -Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote

interdittive

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) Pecuniaria da 100 a 200 quote

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MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI

EX ART 6 D. LGS. 231/01

1. Governance organizzativa

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale

di deleghe, attività e controlli su cui si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01

e l'azione dell'Organismo di vigilanza, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'alt 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati (comitato esecutivo, amministratori delegati),

nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e

dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia

l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA di Systema Ambiente adempie il suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa,

conformemente alla missione aziendale e alle strategie stabilite, attraverso la definizione e il controllo della

struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di sub-

deleghe e procure interne o esterne tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di

riferimento.

In tale contesto la Società adotta politiche delle risorse umane centrate sulla valorizzazione, meritocrazia e

responsabilizzazione di dirigenti, quadri e personale dipendente in un ambiente operativo basato

sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa e sull'attenzione del management alla rendicontazione, al

controllo interno, alla trasparenza informativa e alla conformità a norme e regolamenti.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta

amministrazione attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme,

regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto

riguardo sia alle dimensioni organizzative proprie del suo funzionamento, quali, gli indicatori di efficacia, il

controllo di gestione ed il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi e la sicurezza informatica,

richiedendo ove necessario le valutazioni e le conclusioni raggiunte in merito dalla società di revisione.

Ciò premesso, all'esito dell'esame preliminare, il sistema dei poteri operativi della Società nel suo complesso

è apparso tale da configurare in linea di principio:

■ un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza

esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le

responsabilità assegnate al soggetto;

■ un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a

ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;

■ un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività

esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti agli organi delegati e a

dirigenti/funzionari nel contesto delle singole linee di business, comporta necessariamente margini di

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discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La

discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre

che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale degli accordi con terzi, anche dal quadro

complessivo di coerenza definito dalle strategie, dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi e dalle

metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Nella rivisitazione organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 e al fine di collocare le prescrizioni

del Modello in un contesto di massima chiarezza organizzativa, si è avuto cura di verificare inoltre che:

• tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti ad un unico

responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni,

responsabilità e deleghe assegnate;

• l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e

rendicontazione periodica delle attività svolte;

• le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento

degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;

• a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla

missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance,

il reporting per linea gerarchica, il controllo budgetario, la valorizzazione, valutazione e supervisione

del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti.

Ciò premesso si descrive di seguito, ad integrazione del presente Modello, il modello organizzativo adottato

dal CdA, correlato alle caratteristiche e allo sviluppo storico societario e aziendale

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CdA

Presidente

Consigliere Delegato

Affari Generali Risorse Umane AcquistiAmministrazione,

Finanza e Controllo

Area Tecnica e Produzione

Segreteria Generale

Area Commerciale

Qualità, Ambiente e Sicurezza

Unità Operative

Gestione Rapporti di Lavoro

Organigramma-obiettivo

Anno 2017

Coordinamento funzionale e di conformità

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Il CdA ne cura l'aggiornamento in relazione ai cambiamenti aziendali in termini di sviluppo territoriale e alla

complessità ed evoluzione del contesto di riferimento.

1.1 CdA, Presidente e Procedure di attribuzione di poteri operativi

Sono riservati alla esclusiva competenza del CDA, oltre i poteri non delegabili a norma di legge, i seguenti

poteri:

o acquisto, vendita e permuta di immobili o di diritti reali immobiliari o acquisizione e cessione di

partecipazioni societarie di qualsiasi specie o proposte di eventuali aumenti di capitale ed

eventuali richieste ai soci di finanziamenti, o aumenti del capitale sociale di società controllate,

partecipate e collegate o modifiche dell'organico della società

Il Cda attribuisce al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e

all'uso libero della firma sociale, i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società spettanti

per Statuto al Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dei poteri di cui sopra riservati all'esclusiva

competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre attribuiti al Presidente in via esclusiva i seguenti poteri:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'esercizio dei poteri

correlati alla qualità di socio che la Systema Ambiente S.r.l. detiene in seno a tutte le società controllate

e partecipate, anche estere, ed in particolare rappresentare direttamente, o tramite procuratore

appositamente nominato, la Systema Ambiente S.r.l. nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci

delle società controllate e partecipate, anche estere;

2. promuovere azioni giudiziarie in qualsiasi sede, anche tributaria ed arbitrale ed in ogni ordine e grado,

con relativa nomina e revoca di difensori, nonché transigere o rinunciare a dette azioni ed anche a

quelle da altri in precedenza promosse; produrre i relativi ricorsi e domande, intervenire nei rispettivi

giudizi, rappresentando la società e sottoscrivendo in nome e per conto di essa, tutti gli atti richiesti in

sede di contenzioso giudiziario, tributario e di procedure arbitrali;

3. affidare a soggetti dallo stesso individuati le collaborazioni, le consulenze e gli incarichi professionali di

qualsiasi tipo di cui di volta in volta la società avrà bisogno, determinandone i relativi compensi;

4. richiedere a banche e/o istituti finanziari linee di credito di qualunque tipologia, finanziamenti a medio

e/o lungo termine, anche sotto forma di leasing, nonché operazioni di copertura del tasso di interesse;

5. trattare le condizioni e stipulare i relativi contratti di finanziamento e/o di leasing e concedere

fideiussioni, garanzie reali (ipoteche, pegni e privilegi), nonché "lettere di patronage", anche di tipo

impegnativo;

6. rilasciare garanzie personali e stipulare cessioni di credito, nonché accettare accolli da parte di terzi, di

debiti nei confronti della Systema Ambiente.

di attribuire, ferma restando comunque la titolarità di tali poteri in capo al Presidente, anche ai due

Consiglieri, in forma congiunta fra loro, i seguenti poteri per quanto attiene la partecipazione a

qualsiasi tipo di gare ed appalti pubblici e privati attinenti le attività della società previste dallo statuto:

a) partecipare, a qualsiasi genere di gara d'appalto e di trattativa privata indette da Amministrazioni

o Enti Pubblici e privati, anche partecipando a raggruppamenti temporanei d'impresa sia come mandatari

che come mandanti, procedendo alla loro costituzione stabilendone patti e condizioni, nonché conferendo

o accettando il mandato speciale irrevocabile previsto dalle norme in materia;

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b) presentare e sottoscrivere le domande ed ogni altro atto e/o documento necessario per partecipare alle

gare, nonché i progetti e le offerte relative alle suddette gare d'appalto e trattative private, indicando

eventuali sub-appaltatori e sottoscrivendo sia gli accordi necessari per la partecipazione (quale ad

esempio quelli per l'avvalimento di ditte esterne), sia i conseguenti contratti di appalto ed eventuali

successive estensioni e/o proroghe;

c) nominare i professionisti idonei per lo svolgimento di qualsiasi incarico attinente alla partecipazione alle

gare e alla esecuzione dei relativi contratti;

d) sottoscrivere le polizze fideiussorie necessarie per partecipare alle suddette gare e trattative private.

Lo stesso Cda ha attribuito al Consigliere Delegato in forma disgiunta dal Presidente, ferma restando la

titolarità di tali poteri in capo allo stesso Presidente i seguenti poteri:

• coordinare l'attività dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione delle decisioni del

Consiglio stesso e del Presidente;

• espletare tutti i poteri necessari per assicurare la gestione corrente aziendale, ivi compresa la

gestione del personale e l'esercizio del potere disciplinare, in ogni suo aspetto, con potere di

rappresentare la società nell'ambito di procedure e concertazioni sindacali connesse alla gestione

del personale della società.

Più in particolare, al Consigliere Delegato viene affidato il potere di firmare in nome e per conto della

società gli atti relativi ai poteri conferitigli con un limite di Euro 200.000,00 per ogni singola operazione di

gestione, come quelle di seguito elencate in via esemplificativa e non tassativa, salvo quanto diversamente

previsto, in appresso, nel presente conferimento di poteri:

a) concludere e risolvere, con tutte le clausole che riterrà opportune, contratti di:

1. locazione, sublocazione e affitto di immobili destinati agli uffici o alle attività produttive;

2. compravendita e permuta di materie prime, prodotti finiti, merci in genere;

3. fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici, telegrafici, materiali e servizi in genere;

4. compravendita e permuta di beni mobili;

5. locazione finanziaria mobiliare;

6. compravendita, permuta e locazione finanziaria di autovetture ed altri beni mobili registrati;

7. agenzia, rappresentanza, commissione;

8. assicurazione e riassicurazione per qualsiasi rischio.

b) stipulare, gestire - compresa la determinazione delle retribuzioni e dei compensi - e risolvere ogni tipo

di contratto di lavoro subordinato e parasubordinato. Stipulare accordi, individuali e collettivi, anche di

natura transattiva, con riferimento ai suddetti rapporti di lavoro, nonché firmare la corrispondenza ordinaria

ed ogni documento relativo ai poteri conferitigli;

c) compiere qualsiasi operazione con il PRA, le Ferrovie dello Stato e gli Enti marittimi ed aerei;

d) compiere - in esecuzione delle decisioni adottate dal Presidente - tutte le operazioni necessarie per

l'ottenimento da parte di banche e/o società finanziarie di linee di credito e di finanziamenti anche sotto forma

di leasing;

e) intrattenere conti correnti bancari e/o postali con facoltà di compiere ogni operazione su detti conti correnti

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con il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni singola operazione;

f) rappresentare e difendere la società di fronte ad Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e Private,

Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni ed ogni altra persona fisica e giuridica, senza limite di valore;

g) rappresentare la Società - quale rappresentante legale - avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sia

centrale, sia periferica, compresi enti locali ed autonomi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni, licenze ed

autorizzazioni di qualsiasi tipo ed, in tale veste, sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti

dalle competenti autorità, senza limite di valore;

h) provvedere ad ogni incombenza ed adempimento previsti da leggi o regolamenti presso i competenti Enti

ed Autorità Pubbliche, compresa l'Autorità di pubblica sicurezza, per tutto quanto concerne l'attività della

società;

i) girare assegni bancari, postali, assegni circolari, cambiali e/o tratte - senza limite di importo - per l'accredito

sui conti della società;

j) firmare e ritirare i benestare bancari relativi ad operazioni di importazione e di esportazione, firmare ed

approvare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie

per le operazioni summenzionate, senza limite di valore;

k) compiere tutto quanto occorre per l'esecuzione delle obbligazioni sociali, ed esigere l'adempimento delle

obbligazioni di terzi verso la società e quindi anche costituzione di depositi; riscuotere somme, vaglia, assegni,

mandati di pagamento da qualunque ente pubblico, amministrazione pubblica, banche, società, privati,

comprese le Tesorerie dello Stato, di Province e Comuni, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, la

Direzione del Debito Pubblico, le Amministrazioni Ferroviarie, Postali e Telegrafiche, Doganali, gli Uffici del

Bollo e del Registro, le Intendenze di Finanza, le Esattorie delle Imposte; ritirare le raccomandate, assicurate,

pacchi, colli, ecc.; svincolare e ritirare merci, rilasciare ricevute, discarichi, quietanze liberatorie, ecc., il tutto

senza limite di importo;

l) resistere alle azioni giudiziarie in danno della società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali in

qualsiasi sede e giurisdizione, anche arbitrale; intervenire nei giudizi e presso le Commissioni tributarie di

qualsiasi grado; rappresentare la società presso ogni autorità giudiziaria, sottoscrivendo in nome e per conto

della società tutti i relativi atti - compresi quelli transattivi e conciliativi - in ogni sede e giurisdizione e in ogni

tipo di contenzioso giudiziario e arbitrale, il tutto senza limite di valore;

m) provvedere agli adempimenti fiscali e tributari, senza limite di importo, compresa la sottoscrizione di

denunce, ricorsi, attestazioni, dichiarazioni periodiche sia per le imposte dirette che indirette; provvedere agli

adempimenti afferenti la disciplina dell'Unione Europea (UE);

n) affidare a soggetti dallo stesso individuati le collaborazioni, le consulenze e gli incarichi professionali

di qualsiasi tipo di cui di volta in volta la società avrà bisogno, determinandone i relativi compensi, fino ad

un limite massimo di Euro 30.000,00;

o) Concludere con le Agenzie per il lavoro, debitamente autorizzate, ed - ove occorra - prorogare nelle

misure di legge, contratti di somministrazione di lavoro per sopperire ad indifferibili esigenze temporanee

di servizio, utilizzando personale non assunto ma dipendente dalle Agenzie somministratrici;

p) compiere tutti gli atti e le operazioni che risultano strumentali o comunque consequenziali rispetto a

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quelli indicati ai punti precedenti.

In tale contesto Systema Ambiente adotta i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo

aziendale:

o sistema di gestione integrato o sistema di controllo di gestione e budgetario o controllo

amministrativo contabile o gestione delle risorse finanziarie o sistema informatico o gestione delle

risorse umane.

1.2 Sistema di gestione integrato

Systema Ambiente sta adottando un Sistema di Gestione Integrato (d'ora innanzi SGI), che esprime la politica

aziendale per la qualità, ambiente e sicurezza e contiene l'insieme degli indirizzi generali e degli obiettivi della

società. L'SGI è orientato verso un miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative, verso le

problematiche dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in

materia ambientale e sicurezza sul lavoro. I principi alla base della politica aziendale sono i seguenti:

• soddisfazione dei clienti e dei soci

• coinvolgimento e soddisfazione di tutto il personale

• soddisfazione dei collaboratori e dei fornitori

• rispetto delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• rispetto dell'ambiente

• miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione integrato.

Tra gli obiettivi principali dell'SGI si ricordano i seguenti:

• migliorare il sistema attraverso il controllo dei processi, la definizione e gestione degli indicatori,

l'analisi degli stessi e azioni correttive

• migliorare l'organizzazione interna mediante la definizione di ruoli, compiti e responsabilità dei

dipendenti

• migliorare la qualità del prodotto e del servizio erogato mediante il rispetto dei requisiti contrattuali

• sensibilizzare tutti i fornitori al rispetto scrupoloso delle normative antinfortunistiche ed in materia

ambientale

• implementare un sistema di gestione ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella UNI

EN ISO 14001:2004

• adempiere a tutte le prescrizioni legislative in materia ambientale

• sviluppare e utilizzare opportune procedure per la individuazione e la minimizzazione degli impatti

ambientali negativi derivanti dalle proprie attività, ivi compreso il disagio arrecato alle popolazioni

limitrofe

• prevenire la possibilità dell'inquinamento, riducendo i rischi di provocare danni ambientali.

1.3 Sistema di controllo di gestione e budgetario

Il Sistema di controllo di Gestione (SCG) costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi

utilizzato dal management a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte

integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'alt 2381 c.c.

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Nell'adozione del SCG si considera che presupposti per un suo efficace utilizzo sono:

• la corretta definizione degli scenari futuri a supporto delle decisioni strategiche in tema di sviluppo

territoriale e investimenti

• la coerenza (congruenza) tra organizzazione aziendale, strategie e risorse umane

• l'obiettiva valutazione delle performance correnti in relazione agli obiettivi, agli andamenti storici e al

budget.

In tale contesto, il SCG contempla indicatori di performance centrati sui fattori critici di successo e di rischio

(KPI ovvero key performance indicatore) che costituiscono la base quantitativa rispetto alla quale il

management misura le prestazioni e assume le decisioni conseguenti per la massimizzazione dei risultati.

I requisiti del SCG nel suo complesso sono costituiti da:

■ un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del reporting interno,

■ la definizione delle dimensioni di analisi e di reporting coerente con l'articolazione delle attività (es:

business unit, aree territoriali) e con le connesse responsabilità interne,

■ un'adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni,

■ la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del reporting,

■ l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.

Ad integrazione del SCG, centrato sull'attività di core business, Systema Ambiente attua il controllo budgetario

sui costi di funzionamento della struttura.

1.4 Controllo amministrativo contabile

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via

informatica o manuale) le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore nonché il controllo e il rispetto dei

limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

1.5 Gestione delle risorse finanziarie

Systema Ambiente focalizza le sue prospettive di profitto e sviluppo sulla redditività del core business. A tutela

del sistema, dei soci e in generale di tutti gli stakeholders la Società persevera nella esperienza storica centrata

su:

■ pianificazione finanziaria degli investimenti a lungo e a breve focalizzata sulla gestione e sui rischi

del cash flow commerciale;

■ politica degli accantonamenti a riserva straordinaria indivisibile e dei ristorni commisurata alla

adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie alla crescita prevedibile delle imprese e del capitale;

■ politica delle acquisizioni orientata al cash flow generabile dalle aziende target piuttosto che ai valori

economico/patrimoniali o al teorico avviamento commerciale;

■ politica di investimento delle disponibilità finanziarie in titoli (o altri strumenti finanziari) a basso rischio

e ampio mercato.

1.6 Sistema informatico

Systema Ambiente si avvale di un software di cui si avvalgono normalmente le aziende operanti nei settori

dello smaltimento, trasporto, consulenza e intermediazione rifiuti. GRIF è composto da moduli integrati,

configurabili ed installabili separatamente, nati per supportare i vari settori aziendali e risponde alle crescenti

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esigenze gestionali, come ad esempio quelle dettate dalle esigenze di certificazione ISO 9000-14000.

Il modulo base del software gestisce tutti gli adempimenti previsti dalla normativa rifiuti, mentre i moduli

aggiuntivi consentono la gestione di tutte le altre attività aziendali, dal rapporto economico col cliente alla

pianificazione delle attività, dai contratti con i fornitori alla gestione dei cassoni, del parco “Automezzi”, delle

“Analisi laboratorio”, delle Lavorazioni” (per gli impianti di trattamento) e delle attività svolte “Conto terzi” (tenuta

Registri, compilazione MUD rifiuti).

Ulteriori moduli e formulari rifiuti, di utilizzo più generico, permettono l'acquisizione e l'archiviazione

documentale, la gestione di uno scadenziario aziendale, delle manutenzioni, dei documenti di trasporto rifiuti,

nonché la gestione amministrativa, in particolare la contabilità generale, gli ammortamenti, l'analisi di bilancio.

misure idonee ex art 7 comma 36 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze

organizzative richiamate dall'alt 13 dello stesso decreto.

Sezione “A” : artt. 24 e 25 D. Lgs 231/01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. Reati e aree sensibili alle fattispecie; richiama i reati sanzionati e identifica sinteticamente le attività

e/o i processi a rischio nei confronti della P.A.7 nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività aziendale,

in conformità a quanto prescritto dall'alt 6, comma 2 lettera a) del Decreto.

2. Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi; individua le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.8,

nonché i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelle derivanti dall’art. 7 del decreto in materia

di direzione e vigilanza

3. Processi sensibili e protocolli; definisce:

a. gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni

dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore

all’art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto

b. gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

6 “il modello prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee

a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”

Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi PA),

Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti

pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A.

miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse

pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione

nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal

legislatore, all’art. 357 c.p., il quale identifica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria

o amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi

e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo

dei poteri autoritativi e certificativi”. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli

riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di pubblico

servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. E’ pertanto un IPS chi svolge una

“pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o

prestazioni d’opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono

i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati

deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle

richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad

espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività

da loro in concreto svolta. 8 “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo”

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4. Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione o concussione: sono descritti i protocolli

generali da osservare per la prevenzione di tali reati.

1. Reati e aree sensibili alle fattispecie

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dal Decreto.

Una prima serie di reati riguarda:

a) Malversazione a danno dello Stato (o dell’Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di

destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati

erogati.

L’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è

sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi

per le finalità per le quali erano stati concessi.

b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.

A differenza della malversazione la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento

indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l’uso che poi venga fatto delle erogazioni. In

breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi d’ indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati

e conseguiti, l’art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di

un’ indebita percezione dei fondi.

c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea - Art. 640

c. p.

L’ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in

errore la controparte (pubblica) procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o

di altro Ente pubblico. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali confermati dalla Suprema

Corte, tale ipotesi appare configurabile anche nel caso di reato fiscale, quando venga prodotta

falsa documentazione al fine di ottenere benefici fiscali altrimenti non dovuti.

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma

rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l’ingiusto profitto per il privato è

rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle

Comunità europee.

Una seconda serie di reati riguarda le diverse forme di corruzione e concussione quali,

Corruzione per l’esercizio della funzione ex Art. 318 c.p. (precedentemente rubricato come

“corruzione per atto d’ufficio”); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex Art. 319

c.p.; Concussione ex Art. 317 c.p.; induzione a dare o promettere utilità ex art 319-quater c.p.

Tale ultima fattispecie, introdotta nel codice penale e nel novero dei reati 231/01 dalla legge

anticorruzione 190/2012, sanziona l’ipotesi in cui un soggetto non meglio qualificato provvede ad

erogare un beneficio a favore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, onde

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evitare ad esempio accertamenti o ispezioni cui tali soggetti risultano istituzionalmente preposti, o

la comminazione di sanzioni conseguenti a tale attività di accertamento, oppure ancora il diniego

di un’autorizzazione, licenza o permesso. Si rileva come la condotta incriminata sia di natura

commissiva per quanto attiene al pubblico ufficiale, stante nel compimento di tutti quegli atti idonei

ad indurre i soggetti passivi ad erogare l’indebita utilità; mentre con riferimento al corruttore si

riferisce all’effettiva dazione o alla promessa di utilità monetaria. L’elemento soggettivo risulta

riconducibile al dolo specifico in quanto il reo agisce con la precipua finalità di evitare che l’ente

subisca un nocumento dall’attività cui il pubblico ufficiale è tenuto. Ciò che invece non rileva ai fini

della configurabilità dell'illecito è l'effettiva dazione dell'utilità.

Quanto al rischio concreto di una loro commissione, Systema Ambiente presenta aree a rischio tipiche relative

ai reati della prima serie (appalti pubblici); va considerato inoltre che la sua attività la obbliga a intrattenere a

rapporti con la P.A. di carattere:

• istituzionale (Ministero, ARPA, Regione, altri enti locali), per la richiesta delle autorizzazioni

necessarie e per gli adempimenti normativi che regolano lo svolgimento delle diverse attività di

stoccaggio, trattamento e messa in discarica dei rifiuti

• routinaria, per gli adempimenti legali onerosi (tributari, previdenziali, ecc.)

• ispettive dirette per verifiche e accertamenti relativi alle norme di legge in generale, alla sua attività

aziendale (sicurezza, ambiente, igiene, prodotti) e agli adempimenti relativi alla sua attività tipica nel

settore dei rifiuti e in quanto soggetta ad autorizzazioni e altri permessi

Ciò considerato e prima di entrare nel merito delle aree e dei processi a rischio, onde limitare le situazioni a

rischio di concussione o corruzione che possono insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere

interlocutorio o informativo, Systema Ambiente adotta il seguente standard cautelativo:

• a chiunque (consiglieri, direttori, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in

rappresentanza della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal CdA o dagli

organi delegati;

• i contratti con consulenti delegati ad intrattenere rapporti per conto della società con la Pubblica

Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito

locale;

• di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche

Amministrazioni in rappresentanza di Systema Ambiente si dovrà conservare adeguato supporto

documentale a disposizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;

• tutte le richieste informative rilevanti dovranno essere fornite previa autorizzazione dei Referenti

interni (Cfr. premessa)

• in tutti i rapporti anche episodici, tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico

• qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A.

deve essere comunicata ai suddetti Referenti, i quali se del caso provvederanno a darne

comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciò premesso, all'esito della mappatura delle aree a rischio svolta ai sensi dell'alt 6, comma 1, lett. a) del

decreto, sono state identificate le seguenti attività sensibili in relazione alle quali possono potenzialmente

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commettersi reati di truffa, truffa aggravata, corruzione e concussione:

1. Richieste o rinnovi di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dei diversi

impianti

2. Rapporti negoziali con Pubbliche amministrazioni (es: partecipazione a gare pubbliche)

3. Altri Rapporti con PA.

2. Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di

prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono

in generale i seguenti:

i. il Consiglio di Amministrazione

ii. il Presidente

iii. il Consigliere Delegato

iv. i Direttori tecnici

v. l'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo in quanto responsabile degli adempimenti tributari,

vi. l'ufficio Risorse Umane in quanto responsabile degli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali

vii. tutte le direzioni e le funzioni che episodicamente sono tenute ad intrattenere o devono intrattenere

periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.

viii. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403 c.c.

ix. I consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati

istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione

di reato o alla sua avvenuta consumazione.

3. Processi sensibili e protocolli

Di seguito si illustrano i protocolli adottati dal Ia Società a presidio delle aree a rischio individuate al paragrafo

1.

3.1 Richieste di autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività degli impianti Systema

Ambiente è specializzata nell’esecuzione di servizi specifici nel settore ambientale e in particolare ne l

trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi, nel trasporto e nella messa a discarica.

Per lo svolgimento di tutte queste attività sono necessarie le relative autorizzazioni obbligatorie (AIA) e

volontarie (EMAS) rilasciate dagli enti pubblici competenti. La Società allo scopo di farsi rilasciare o

richiedere il rinnovo delle autorizzazioni pur non avendone i requisiti, potrebbe incorrere in fattispecie

delittuose (corruzione o truffa) nella gestione dei rapporti con i PU o IPS degli enti competenti per materia.

Al fine di presidiare tale area, Systema Ambiente stabilisce che:

1. La responsabilità del processo di richiesta delle autorizzazioni e di tutti gli altri adempimenti

necessari compete alla Direzione Servizi e Affari Generali, cui è delegata la gestione di tutti i

rapporti con gli enti competenti. In particolare il Responsabile della Direzione è tenuto a:

• assumere tutte le informazioni necessarie relative all'attività per cui è richiesta

l'autorizzazione;

• effettuare le verifiche preliminari e informali sui requisiti/parametri richiesti per il rilascio;

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• adottare standard (check list) che identifichino, per le diverse fattispecie di interventi

ricorrenti il complesso di autorizzazioni/documentazioni necessarie;

2. per ogni richiesta è tenuto a disposizione dell’OdV un report riepilogativo che contenga le

seguenti informazioni:

• gli enti competenti per il rilascio di autorizzazioni/attestazioni/nullaosta;

• eventuali consulenti esterni coinvolti (i cui rapporti vengono formalizzati sulla base degli

standard contrattuali normalmente adottati che includeranno una clausola rescissoria

relativa al d. lgs. 231/01);

• la documentazione interna da produrre a supporto delle richieste e la direzione competente

in materia;

• i soggetti di Systema Ambiente eventualmente coinvolti;

• le autocertificazioni necessarie;

• ogni altra informazione ritenuta utile;

• le criticità connesse a ciascun degli adempimenti necessari.

3. Compete inoltre alla stessa Direzione monitorare l'evoluzione dei processi autorizzativi e degli

adempimenti descritti e riferire al CdA specificamente sui provvedimenti adottati dalle Autorità

pubbliche preposte relativamente a:

• eventuali dinieghi delle autorizzazioni richieste e relative motivazioni;

• formali e rilevanti contestazioni in merito alle richieste inoltrate ed alle azioni intraprese

dall'Azienda;

• rilevanti eccezioni conseguenti a ispezioni e verifiche effettuate dalle autorità preposte.

Per ogni contestazione si osserveranno le prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.

3.2 Rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione Partecipazione a gare pubbliche

Systema Ambiente intrattiene una serie di rapporti negoziali con P. A. per l’affidamento del servizio di raccolta,

trattamento o trasporto di rifiuti speciali, industriali e pericolosi. L’affidamento del servizio avviene in questi casi

nel rispetto delle norme in materia, attraverso la indizione di gare pubbliche cui Systema partecipa. In tale

ambito può incorrere nei reati di truffa, corruzione e concussione allo scopo di vedersi aggiudicata la gara pur

in mancanza di uno dei requisiti richiesti e realizzare così un illecito vantaggio.

In merito, si richiamano i principali aspetti del sistema di controllo in atto al fine di garantire la partecipazione

alle sole gare per le quali la società possegga i necessari requisiti e nelle corrette modalità.

La partecipazione ai bandi di gara deve essere il frutto di un processo collegiale di valutazione così articolato:

a. L’Area Commerciale è responsabile del censimento periodico dei bandi di gara e della

predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione;

b. Il Consigliere Delegato effettua un’analisi di fattibilità tecnica ed economica, della

congruenza dei servizi richiesti dall’ente appaltante con i requisiti tecnici posseduti e con

gli attestati SOA e autorizza la predisposizione della documentazione relativa;

c. Il Consigliere Delegato con il supporto del Direttore tecnico e di eventuali altre strutture

competenti effettua una stima del costo del servizio ed esprime parere tecnico sulla

congruità dell’offerta economica ovvero del ribasso;

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d. Il Presidente (o il CdA) preso atto della convenienza economico-tecnica, e valutati gli

impegni già assunti dispone in merito alla partecipazione;

e. In caso di autorizzazione del Presidente (o del CdA) il Consigliere Delegato, con il

supporto del Responsabile Servizi e Affari Generali, cura la redazione dell’offerta tecnica

ed economica e predispone la necessaria documentazione;

f. Il Presidente firma la documentazione e gli atti di competenza.

Ad integrazione ed ai fini specifici del presente modello di organizzazione e controllo si dispone inoltre

l’adozione dei seguenti presidi:

a) tutti i rapporti con i rappresentanti degli enti appaltanti sono tenuti dal Presidente ed in sua assenza

dal Consigliere Delegato.

b) Qualora a seguito dell’analisi di fattibilità il Presidente (o il Cda) autorizzi il Consigliere Delegato

alla predisposizione dell’offerta, deve esserne data comunicazione all’OdV, il quale potrà

monitorare l’iter procedurale.

c) qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell’ambito dei rapporti con gli

organismi pubblici devono essere comunicati con apposito report scritto all’Organismo di Vigilanza;

d) per la corrispondenza in arrivo relativa a contestazioni, richieste di informazioni ed ogni altro

adempimento e per la gestione del contenzioso si rimanda al paragrafo 4.2

e) di tutti i rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni si dovrà conservare adeguato

supporto documentale a disposizione dell’Organismo di Vigilanza.

Altri rapporti negoziali con la PA

Nel caso in cui Systema Ambiente ottenga l’affidamento diretto del servizio da Enti Pubblici valgono per quanto

compatibili, le responsabilità e le prescrizioni contenute al precedente paragrafo.

Svolgimento del servizio appaltato

Per quanto illustrato Systema Ambiente durante l’esecuzione del servizio potrebbe teoricamente incorrere nel

reato di truffa in danno dell’Ente pubblico appaltante non svolgendo le proprie attività in conformità agli accordi

contrattuali al fine di ottenere un illecito vantaggio. In merito, a presidio del rischio si richiama la cogenza del

rispetto dei ruoli e delle responsabilità, in particolare del Responsabile dell’unità operativa interessata dal

servizio; questi è difatti responsabile del monitoraggio della corretta esecuzione dello stesso, secondo le

procedure previste dal manuale della qualità UNI EN ISO 14001, cui si rimanda.

Ad integrazione ed ai fini specifici del presente Modello di organizzazione e controllo si dispone che per ogni

contestazione si osserveranno le prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.

3.3 Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione

Systema Ambiente può entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione in altri casi diversi da quelli sin qui

illustrati (es. partecipazione a conferenze di servizio). In questi casi, ai fini specifici del presente modello si

dispone che:

- tutti i rapporti con gli enti pubblici sono intrattenuti dal Presidente o dal Consigliere Delegato

- gli esiti dei rapporti devono essere riportati per iscritto e comunicati al CdA

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- per ogni eventuale contestazione che dovesse sorgere si osserveranno le prescrizioni stabilite al

paragrafo 4.2

4. Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione, concussione o induzione a dare o promettere

utilità

Al fine di prevenire il reato di corruzione si osserveranno i seguenti protocolli:

a) gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di corruzione

b) gestione del precontenzioso e del contenzioso.

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

4.1 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o

concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

a) gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01)

b) affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità

c) assunzione di dirigenti

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata pertanto ai seguenti principi di

comportamento.

4.1.1 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie attuata dalla società è in grado di garantire i seguenti presidi

specifici a fronte dell’utilizzo delle risorse a fini di corruzione o ad altri fini illeciti:

pagamenti:

1. separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce il pagamento e chi

autorizza il pagamento previo esame della documentazione giustificativa;

2. divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;

3. divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge;

4. firma congiunta per i pagamenti superiore ad una certa soglia;

5. limitazione dei pagamenti tramite assegni e ove necessario, obbligo di indicare il destinatario e di apporre

la clausola non trasferibile o la barratura;

6. centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio;

7. tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame

dei giustificativi di utilizzo;

8. conta di cassa effettuata ogni mese;

9. tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei

documenti che hanno già originato un pagamento;

10. esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema

informatico interno aziendale;

11. divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito se non per modico importo e giustificate

esigenze.

Incassi:

1. modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici, ritiro effetti o ricevute bancarie);

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2. riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto, riconciliazioni

delle risposte pervenute).

Apertura di conti bancari:

1. autorizzazione per l'apertura di conti bancari del Presidente;

2. firma congiunta per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti;

3. riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida

sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le

banche;

4. divieto di tenere risorse finanziarie o titoli non depositati sui conti correnti bancari di Systema Ambiente

ad eccezione delle piccole casse.

4.1.2 Affidamento di incarichi di consulenza

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti

presidi:

• sono autorizzati a stipulare contratti di consulenza il Presidente o altri soggetti da questi delegati

ovvero delegati dal CdA per specifici affari;

• i contratti tra Systema Ambiente e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro

condizioni e termini;

• i contratti con i consulenti o con i Partners devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi

con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e delle sue

implicazioni per Systema Ambiente; di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla

Società;

• i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza e da un'apposita “recommended list”:

le eccezioni dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.

4.1.3 Assunzioni di personale

Nel processo di selezione ed assunzione del personale si osserveranno le seguenti regole:

• tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment,

inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);

• “validazione” di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale

viene effettuata la selezione;

• dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità

con soggetti pubblici con i quali Systema Ambiente intrattiene rapporti negoziali o istituzionali.

4.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.

Si precisa che per precontenzioso si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente,

mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle

informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di

indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che

l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei

confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

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Pertanto si collocano in questo ambito:

a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra le quali sono considerate

sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un

precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali

in fase di verifica al fine di evitare od attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni

previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità.

b) la corrispondenza sensibile “in entrata”9 e “in uscita”10. In merito, Systema Ambiente adotta i seguenti

presidi:

■ tutta la posta sensibile in entrata e in uscita deve essere protocollata in giornata con

l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo

■ le lettere in partenza vanno sempre compilate su carta intestata della Società con

l'indicazione della Funzione emittente la qualifica e il nome per esteso del firmatario.

■ la posta sensibile deve essere sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite

dalla Società.

■ è competenza dell' Organismo di vigilanza verificare periodicamente il registro del protocollo

utilizzato per l'archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita e ove necessario

ottenerne copia e ogni necessaria informazione.

■ tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi deve essere

seguita da una conferma scritta.

c) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e

accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

■ i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni

agevolate, ecc.);

■ dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla

liquidazione di tributi in genere.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da PU in

qualunque sede di pertinenza di Systema Ambiente deve essere data tempestiva comunicazione al

superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il

Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di

precontenzioso e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una

relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione

e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del

precontenzioso ed i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in

materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il contenzioso in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso Systema Ambiente, al fine di scongiurare il rischio di

9 Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società

in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad

adempiere o precontenziosi. 10 Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme

istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche ed in ogni caso

qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

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corruzione in atti giudiziari, adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società si astengono da:

• dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico

servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;

• inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al

vero;

• porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte

nel processo;

• promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi

irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) è compito dell'ufficio Servizi e Affari Generali:

1. protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo

posta),

2. curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per il Consigliere Delegato un report

contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di

notifica dell'atto, Direzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per

predisporre gli atti difensivi);

3. conserva tutta la documentazione a disposizione dell'Odv

c) il Responsabile Servizi e Affari Generali:

1. mantiene un brogliaccio di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova

posizione di contenzioso (data di udienza di comparazione, data di costituzione, udienza

successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati,

data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di

prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio)

2. aggiorna periodicamente l'Odv e il Presidente sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse

con sentenza definitiva;

3. nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole alla Società, provvede a darne

comunicazione al Presidente per gli adempimenti di competenza

4. in caso di sentenza sfavorevole, con il supporto dei legali prescelti, valuta le più opportune azioni da

intraprendere informando il Presidente al quale spetta la decisione finale.

d) Il Consigliere Delegato valuta e discute con i Legali i presupposti per effettuare una transazione, da

sottoporre all'approvazione del Presidente

e) il Presidente:

1. conferisce mandato generale alle liti o procura ad acta al Consigliere Delegato

2. informa periodicamente il Cda sugli sviluppi delle vertenze, sulle eventuali ipotesi di transazione e

sull'esito del contenzioso

3. approva le transazioni e monitora l'attività dei legali e del Consigliere Delegato nella gestione dei

contenziosi.

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Sezione “B”: Art. 25 ter del Decreto 231/01

REATI SOCIETARI

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti:

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti

richiamate dall'alt 25 ter del Decreto, delle aree esposte ai rischi di reato e l'analisi dei rischi

correlati alla realtà aziendale

2. Aree sensibili e processi a rischio; in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto,

illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale

e il livello di rischio associato

3. Presidi interni; descrive le responsabilità istituzionali a norma di legge, individua le posizioni di

garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.11 e richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelli

derivanti dall'art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza

4. Protocolli adottati ex art. 6 comma 2 b del decreto; stabilisce i protocolli adottati ai fini della

prevenzione dei reati ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dall'art.

25 ter del Decreto con un commento preliminare rispetto alle condotte sanzionate e ai soggetti qualificati

alla loro commissione e ai rischi intrinseci, valutati a prescindere dalla realtà di Systema Ambiente.

1.1 False comunicazioni sociali

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. sono reati propri: conseguentemente, per la loro configurabilità,

è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero

Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose

omissioni di informazioni siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle

varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti; in tal caso esse configurano reato se gli

amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente

considerato ad elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.

1.2 Reati inerenti alle operazioni sul capitale

I reati previsti dagli artt. c.c. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (Illegale ripartizione degli

utili e delle riserve), 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) e 2629

(Operazioni in pregiudizio dei creditori tramite riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni) sono

collocati nel codice civile sotto il titolo degli illeciti commessi dagli amministratori e pertanto anche in

questi casi si tratta di reati propri e nessun dubbio si pone in merito ai soggetti che possano metterli in

atto, alle modalità di consumazione e, segnatamente, ai procedimenti e ai processi nell'ambito dei quali gli

stessi possono consumarsi.

I casi individuati dall'alt 2629 a tutela dei creditori sono due: riduzione del capitale e fusione e scissione. Queste

ultime rappresentano per loro natura intrinseca potenziali aree di rischio meritevoli di particolare attenzione in ogni

11 “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo”

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circostanza.

Neanche le restanti fattispecie di reato sul capitale (Formazione fittizia del capitale art. 2632; Indebita ripartizione

dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c.) comportano grandi difficoltà interpretative in relazione alle

condotte penalmente sanzionate, chiaramente delineate dal Legislatore. Generalmente l'ipotesi criminosa di cui

all'art.2633 c.c. è considerata ad elevato livello di rischio intrinseco, riconducibile per lo più al dettato normativo di

mantenere la nomina dei liquidatori nel contesto dell'autonomia societaria (art.2487 c.c.). Nel complesso escluse

le fattispecie di fusione e scissione, in situazioni di Governance normale e in particolare in presenza di un

azionariato ristretto e adeguatamente rappresentato in Consiglio e di un Collegio sindacale indipendente, si tratta

di reati a basso rischio intrinseco.

1.3 Reati relativi a controlli di legge

Le fattispecie del reato di Impedito controllo (art. 2625 c.c. e art. 29 d. Lgs. 39/2010) e quelle di Ostacolo all’esercizio

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.) puniscono rispettivamente:

❖ gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque

ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri

organi sociali o alle società di revisione e non pongono alcun dubbio interpretativo in relazione ai soggetti

“qualificati” alla sua commissione.

❖ gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società soggette per legge alle autorità

pubbliche o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche

preposte, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non

rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, ovvero, allo stesso fine,

occultano anche con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare

concernenti la situazione medesima; nessun dubbio si pone pertanto in merito ai soggetti qualificati.

Si tratta dunque ancora di reati propri (cfr. § 1) che puniscono rispettivamente qualsivoglia condotta idonea a:

• ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo dei sindaci, dei revisori e dei soci (ex art. 2261 e 2474

co. 2)

• ostacolare l'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza anche mediante l'omissione di comunicazione

dovute.

1.4 Aggiotaggio

Tale ipotesi di reato, punisce la condotta di colui che diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni

simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati. Si tratta

di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e generico (non occorre che il reo persegua fini

speculativi). Si premette che nel contesto di riferimento della Società la fattispecie criminosa contemplata

dall'art.2637 del c.c. a fini speculativi (benché non necessari per la configurazione del reato che è generico e non

specifico) rappresenta un ipotesi del tutto remota; valutazione fondata sulla contrapposizione tra l’evento

naturalistico necessario alla perpetrazione del reato, stante nella circolazione di azioni e di strumenti finanziari in

esame e lo scopo precipuo per cui questi vengono emessi, rappresentato sostanzialmente dalla necessità di

agevolare la partecipazione attiva dei soci alle dinamiche d'azienda, che esclude un'illecita alterazione del prezzo

per fini lucrativi.

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1.5 Illecita influenza sull’assemblea ex art.2636 c.c

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno (reato comune) mediante atti simulati o fraudolenti, determini

maggioranze assembleari allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (reato specifico).

1.6 Corruzione tra privati ex art 2635 c.c

Per esplicita previsione dell'art.25-ter del D.lgs. n.231/2001, la presente fattispecie salvo che il fatto costituisca più

grave reato (ad esempio riciclaggio, frode fiscale, aggiotaggio, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti,

market abuse) assume rilievo in materia di responsabilità amministrativa degli enti per quanto attiene alla condotta

di natura commissiva o omissiva “in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (ex art.

2105 c.c.) individuata ex comma 3 dell'art.2635 c.c., ossia la dazione/promessa di denaro (o di un qualsiasi altro

vantaggio suscettibile di valutazione economica), volta a “retribuire” l'illecito agire dei soggetti attivi individuati dalla

fattispecie (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

sindaci e liquidatori nonché soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza) per esaudire le richieste del reo. In

merito alla qualifica del reo la norma non riporta alcuna specificazione; secondo dottrina sarà pertanto sufficiente,

ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente per il fatto reato de quo, la sussistenza di un vincolo contrattuale

o di pari forza che consenta di provare l'appartenenza del reo all'organico di un ente terzo e di ricondurre, anche

solo in linea di principio, l'agire del medesimo come espressione di interesse e volontà superiore riconducibile

all'ente stesso.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la fattispecie si qualifica in termini di dolo specifico stante nella volontà

da parte dell'agente di erogare o promettere indebitamente utilità monetaria a terzi al fine di perseguire un interesse

(non anche un vantaggio) proprio dell'ente di riferimento. La fattispecie in quanto tale è invece riconducibile ad un

reato di evento, in quanto la configurabilità del medesimo impone il verificarsi di un “nocumento” nei confronti

dell'ente di appartenenza dei soggetti corrotti. Si procede su querela della parte lesa, “salvo che dal fatto derivi una

distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi”.

Ciò premesso si è ritenuto di circoscrivere i protocolli di prevenzione all'estensione e alle modalità di esercizio dei

poteri negoziali inerenti a transazioni di rilevante entità, escludendo un elevato livello di rischio per a) le transazioni

di core business di trattamento e smaltimento di rifiuti, essendo Systema Ambiente per l' attività sensibile svolta ,

semmai esposta al rischio di corruzione a suo danno (ad esempio per lo smaltimento di rifiuti non autorizzati o per

il traffico illecito di rifiuti) b ) le attività finanziarie speculative su titoli o derivati il cui esercizio non rientra nell'oggetto

sociale e per la cui esecuzione non è stato conferito alcun potere delegato c) i finanziamenti o i rifinanziamenti a

breve o a lungo termine presso il sistema bancario in relazione alla cogenza delle procedure di vigilanza.

2. Aree sensibili e processi a rischio

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che, nell’introdurre i reati societari sanzionabili, già

identifica processi e attività considerate astrattamente a rischio (bilancio, operazioni sul capitale ecc).

Poiché i rischi di reato possono consumarsi prevalentemente nell’ambito delle delibere del CdA, si è tenuto altresì

conto dei:

a) doveri e poteri degli Amministratori, che devono ottemperare all’obbligo di agire informati ai sensi dell'alt

2381 c.c.

b) doveri e poteri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.2403, con specifico riferimento alla

vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.

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Ciò premesso, agli esiti dell'analisi dei rischi condotta con il supporto consulenziale indipendente è emerso quanto

segue:

2.1 False comunicazioni sociali (art.2621-2622 c.c.);

Il reato è stato considerato a basso rischio seppure è stata reputatata necessaria l'adozione di specifici protocolli

relativi all'organizzazione amministrativo-contabile e al processo di bilancio, in relazione alla molteplicità delle

possibili modalità tecniche di una sua commissione. Occorre poi ricordare che l'ambito di perpetrazione del reato

ricomprende potenzialmente tutte le vicende societarie in relazione alle quali risulta necessaria la predisposizone

di un informativa a favore dei soci e del pubblico. Data l'ampiezza del contesto di riferimento della condotta illecita,

si richiamano a titolo esemplificativo (oltre la redazione del bilancio d'esercizio) i processi di: i) Fusione e Scissione

relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta ai sensi degli art.2501-quater e quinquies

nonchè Tart.2506-ter; 12 ii) Liquidazione della società ; iii) Modificazioni dello statuto.

2.2 Reati relativi alle operazioni sul capitale ex artt. c.c. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante), 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori tramite riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni)

2632 (Formazione fittizia del capitale) e 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

Trascurata quest'ultima fattispecie in relazione allo stato di going concern della società ed esclusa quella relativa

alle operazioni illecite sulle operazioni della controllante in quanto inesistente, gli altri reati, in ipotesi di

consumazione degli stessi a seguito di delibera del CdA sono stati considerati a basso rischio in considerazione

del ruolo di monitoraggio esercitabile dagli amministratori in seno al Cda e della posizione di garanzia assunta

altresì dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c. L'ipotesi che gli stessi reati possano consumarsi in assenza

di delibera è parsa del tutto irrealistica in relazione alla natura dei reati propri i quali possono essere consumati

solo dagli amministratori.

1) In merito all'Indebita restituzione dei conferimenti ex art.2626 c.c.si rileva che teoricamente l'ipotesi di

reato potrebbe consumarsi in maniera surrettizia nell'ambito delle seguenti operazioni societarie:

a) Liquidazione della quota sociale spettante al socio in caso di recesso, morte, esclusione, qualora

il socio uscente pur non avendo ancora corrisposto (intergralmente o parzialmente ) quanto

dovuto a titolo di conferimento, riceva comunque l'integrale rimborso della propria quota sociale,

b) liquidazione della quota sociale spettante ai soci dissenzienti in ipotesi di fusione e scissione:

nella stessa ipotesi di cui al punto sopra13,

c) riduzione del capitale (ex.art.2445 c.c. ) qualora in seguito alla deliberazione della riduzione di

capitale da parte dell'assemblea, si rilevi l'infondatezza e la natura pretestuosa delle ragioni adotte

dall'assemblea stessa per giustificare la riduzione di capitale apportata.

2) In merito all'illecita ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627c.c, il reato potrebbe realizzarsi

solo surrettiziamente contravvenendo alle disposizioni sociali attraverso, ad esempio, un aumento

nominale di capitale sociale mediante attribuzione delle riserve (ex art.2442 c.c.) utilizzando riserve

per legge non distribuibili.

12 L'art.2501-quater prevede la predisposizione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, della situazione

patrimoniale delle stesse, mentre l'art.2501-quinquies prevede la stesura della relazione che giustifichi il progetto di fusione. L'art.2506-

ter prevede la predisposizione degli stessi documenti previsti dagli articoli succitati nell'ambito della scissione societaria. 13 Si specifica che la possibilità di esercitare il diritto di recesso, da parte del singolo socio, è riconosciuto dalla disciplina codicistica della

società per azioni solo nel caso in cui si tratti di fusioni eterogenee.

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3) Quanto alle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata ex art. 2628 c.c.,

in ottemperanza al disposto dell'art.2529 c.c. la possibilità di acquisire proprie azioni da parte della

Società è subordinata alla sussistenza di un esplicita disposizione statuaria. L'assenza di tale

disposizione circoscrive l'ambito di perpetrazione del reato ad ipotesi irrealistiche.

4) Per quanto riguarda le operazioni in preguidizio dei creditori ex art. 2629 c.c.l'ipotesi di reato è

astrattamente configurata dal codice nell'ambito delle seguenti operazioni sociali:

a) Riduzione di capitale sociale (ex art.2445 c.c. ), qualora l'operazione in esame pregiudichi la

solvibilità dell'azienda nei confronti dei propri creditori

b) Fusione e scissione societaria: qualora tali operazioni pregiudichino l'integrità del capitale

sociale dell'ente la cui consistenza risulterà inferiore rispetto a quella stimata ad esempio a

causa di:

i) una mendace rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva della Società e/o della

società con la quale si attua la fusione

ii) un distorto o mendace processo di valutazione del capitale economico perpetrato con la

connivenza degli amministratori

iii) una omissiva o distorta ottemperanza agli obblighi di attuazione e/o di redazione dei

documenti richiesti nell'ambito del “Progetto di fusione/scissione”, così come definito degli

art.2501-ter e 2506-bis del c.c..

ipotesi da considerare remote nell'ambito dellla Governance di Systema Ambiente.

5) Per quanto attiene alla formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c, il disposto normativo stabilisce

a priori alcune modalità attaverso le quali l'evento criminoso in disamina potrebbe manifestarsi:

a) Assegnazione di azioni a fronte dei conferimenti o in caso di aumento di capitale in misura

complessivamente superiore al reale capitale

b) Sottoscrizione reciproca di azioni o quote, qualora tale operazione sia preordinata o comunque abbia

l'effetto di incrementare il valore nominale del capitale sociale della Società a fronte di un invarianza del

valore reale del medesimo.

Tale intento criminoso potrebbe realizzarsi anche mediante operazioni di fusione attribuendo alle società un

valore superiore a quello reale. Ipotesi considerate irrealistiche in relazione alla Governance di Systema

Ambiente.

2.3 Reati inerenti al controllo di legge ex artt. c.c. 2625 (Impedito controllo) e 2638 (Ostacolo

all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La fattispecie ex art 2625, quale reato proprio degli amministratori che potrebbe teoricamente consumarsi:

a) nel contesto del processo di revisone del bilancio

b) nell'esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali ex art. 2422, 2545-bis ed ex art. 1 della Legge

n.59/1992

c) nel contesto delle attività di controllo intraprese dal Collegio Sindacale

è stata considerata a basso rischio in relazione all'ipotesi di “diniego” di fornire la documentazione richiesta, in

quanto il CdA o il Collegio, avvertiti della circostanza potrebbero mettere in atto ogni misura e diifida ad adempiere.

Quanto all'ipotesi di ricorso agli “altri idonei articifi” questi non sono neanche classificabili in vista dell'eterogeneità

dei mezzi/modi con i quali l'atto criminoso può aver luogo; in questa circostanza però deve pur tenersi conto che in

un'azienda delle dimensioni di Systema Ambiente, la documentazione attinente ai controlli e tutte le informazioni

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necessarie sono prevalentemente in possesso degli uffici amministrativi e che una circostanza diversa debba

innescare nei componenti qualificati al controlllo (revisori, soci e collegio sindacale) le opportune autotutele e tutele

e prevenire la consumazione del reato.

Quanto alla fattsispecie di ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art.2638 c.c

l'ipotesi di reato proprio degli amministratori appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle eventuali visite

ispettive da parte degli organismi/autorità di vigilanza esterni alla società ex art.2545-quaterdecies, qualora durante

l'espletamento dell'attività di vigilanza gli amministratori diano luogo a pratiche o artifici preordinati ad ostacolare

l'espletamento degli interventi conoscitivi sopra descritti. Anche in questo caso possono valere le considerazioni di

cui sopra tali da ricondurre l'ipotesi di rischio reato ad evento di carattere eccezionale.

2.4 Aggiotaggio ex art.2637 c.c.

Per quanto già osservato al punto 1.4 tale rischio è da considerare irrilevante.

2.5 Illecita influenza sull’assemblea ex art.2636c.c.

Data l'ideterminatezza dei mezzi ed artefici idonei alla perpetrazione della condotta illecita sanzionata ex art.2636

del c.c. (l'illecita formazione della maggioranza assembleare), la medesima si ritiene possa

aver luogo nell'ambito di tutte quelle operazioni societarie atte ad incidere, in maniera più o meno diretta,

sull'esercizio e sull'assegnazione del diritto di voto all'interno del procedimento assembleare.

Nel contesto di adozione del Modello di controllo 231/01, al fine di creare adeguati presidi preventivi alla

commissione dei reati, Systema Ambiente adotta i principi ed applica le regole e i protocolli generali di seguito

descritti per ciascuna delle aree sensibili identificate.

2.6 Corruzione tra privati

La fattispecie di cui al comma 3 dell'art.2635 rileva ai fini del Modello solo nell'ipotesi di corruzione attiva finalizzata

a procurare a Systema Ambiente un vantaggio in danno della società di appartenenza del corruptus (amministratori,

direttori generali, ecc.), Tuttavia, poiché Systema Ambiente intende tutelarsi anche dal reato di corruzione (ipotesi

di cui al comma 1 ell'art.2635) a suo danno, di seguito sono considerate entrambe le ipotesi e sono dettati i relativi

protocolli cautelativi.

Si assume conseguentemente che nella circostanza di corruzione a proprio danno la società provvederà (a maggior

titolo) a querela nei confronti di terzi onde si proceda nei loro confronti all'azione penale di cui al comma 4 dell'alt

2635,

I processi e le aree nel cui contesto è presumibile attendersi la consumazione del reato di cui all'art.2635 c.c.,

risultano diversamente configurabili a seconda che la perpetrazione dell'illecito si ipotizzi nell'ambito del medesimo

ente (ossia Systema Ambiente), al quale pertanto apparterranno entrambi corruptor e corruptus o (ipotesi assai più

verosimile) in due enti distinti.

Ai fini della valutazione del rischio tale alternativa è tuttavia solo apparente in quanto, come di seguito approfondito,

sia i soggetti attivi qualificati dalla norma che i relativi obblighi d'ufficio/fedeltà, permangono i medesimi in entrambe

le ipotesi di maturazione dell'illecito ex art.2635 c.c. (eccezion fatta per tutte quelle specificità derivanti da norme

di settore o autoregolamentari in tema di doveri ed obblighi dei soggetti attivi) e pertanto individuano inevitabilmente

fonti comuni di rischio di reato. Nel seguito pertanto non si terrà conto dell'eventualità, pure sostenuta da dottrina,

che il reato maturi e si consumi all'interno dell'ente medesimo assumendo che esso rilevi solo nella fattispecie in

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cui si configurano comunque due soggetti distinti appartenenti in ultima analisi alle due distinte sfere di interessi

del corruptor e del corruptus di ultima istanza.

In merito va premesso che sebbene l'identificazione delle aree/processi a rischio di reato presenti fattori comuni

alle due distinte ipotesi di corruzione (sia quella attiva che quel a passiva), per quanto attiene alla perimetrazione

del rischio di corruzione correlato al dettato dell'art. 2635 esiste in generale una netta distinzione metodologica.

Mentre infatti relativamente alla corruzione passiva in danno dell'Ente lo stesso dato normativo provvede

all'individuazione tassativa dei soggetti attivi unitamente alla qualificazione della condotta criminosa idonea a

configurare detta fattispecie (compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli

obblighi di fedeltà ) che circoscrive e restringe ex ante l'ambito di consumazione dell'illecito:

- alle aree e ai processi presidiati o in ogni caso oggetto dell'influenza del corruptus

- agli atti ed omissioni perpetrate ad opera dei soggetti attivi nei confronti dei propri obblighi

d'ufficio/fedeltà

sanciti da fonte normativa etero-autoregolamentare

viceversa, assai più complessa appare la perimetrazione del rischio di commissione del reato a proprio vantaggio,

in quanto questo può essere commesso da “chiunque” e pertanto anche da persona estranea all'Ente essendo

sufficiente che tra costui e l'Ente possa stabilirsi un nesso di collegamento anche estemporaneo e che il vantaggio

si configuri nell'ambito della sua sfera di interesse economico e crei nocumento nell'ambito di riferimento

“societario” cui appartengono i soggetti qualificati dal primo comma dell'art.2635.

2.6.1 Prima fattispecie; illecito in danno di Systema Ambiente

La consumazione dell'illecito ex art.2635 1° comma avviene nell'ambito dell'attività di Systema Ambiente e

presuppone la dazione o la promessa di denaro o altre utilità da parte di un soggetto esterno interessato a trarre

vantaggio dall'illecito (corruptor) e di una o più figure interne qualificate chiamate a mettere in atto il disegno

criminoso, (corruptus). Come noto, affinché la verificazione di fatti di corruzione, così come disciplinati ex art.2635

c.c., è necessario:

1) che il fatto non costituisca più grave reato: ad esempio, solo per citare quelli inseriti nel novero del d.lgs 231/01:

a) ricettazione riciclaggio e impiego di beni denaro o utilità di provenienza illecita ex D. Lgs. 231/07

b) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del marcato ex legge 62/05

c) altri reati nell'ambito del D. Lgs. 152/06 attinenti ad esempio alla gestione dei rifiuti

d) altri reati relativi a frode nell'esercizio del commercio ex legge 99/09

oltre ai reati fallimentari regolamentati anch'essi da più incisive leggi di riferimento

2) l'esistenza di un nesso causalità tra l'illecito agire del reo e la maturazione (o mera prospettazione ) di un

vantaggio per un qualunque soggetto esterno interessato.

Sulla base di quanto premesso in merito alla duplicità degli obiettivi della presente Sezione del Modello (1 prevenire

la commissione del reato in danno e 2) prevenire la commissione del reato nell'interesse della società) nel paragrafo

si è provveduto innanzitutto ad individuare per ciascuno dei soggetti considerati dalla norma (Direttore generale,

Amministratori, Sindaci, Liquidatori e Dirigente preposto) e in relazione alle attribuzioni di legge, statutarie e/o ai

poteri conferiti dal CdA, le possibili attività esposte al reato di cui al primo comma dell'alt 2635 c.c.,

• sia in relazione ai poteri di rappresentanza attribuiti che, ove del caso, alla discrezionalità insita nel potere

(commissivo) o nel dovere (omissivo) proprio della funzione istituzionale o direzionale ricoperta

• sia nell'ambito dei processi operativi di core .

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1) Come da delibera del CDA dell'11 maggio 2012, la figura del Direttore Generale è stata eliminata a causa della

riduzione delle unità produttive

2) Amministratori. Posto che la stessa norma rinviene nei singoli amministratori e non nel Cda, inteso nella sua

collegialità, i soggetti attivi del reato de quo, il perimetro di rischio è riconducibile all'ambito di quelle attribuzioni

cui il singolo amministratore è per legge investito in virtù delle propria qualifica formale o effettiva. In tale

contesto operativo assumono particolare rilevo in quanto potenziali fonti di rischio di reato:

a) L'obbligo di agire informati sugli argomenti in delibera ex art. 2381 c.c.

b) Il dovere che essi hanno a norma del comma 2 art.2392 c.c., qualora a conoscenza di fatti

pregiudizievoli, di impedirne il compimento o di limitarne le conseguenze dannose

c) l'esercizio del diritto di voto e di impugnazione delle delibere sia in sede assembleare che durante

le riunioni periodiche del Cda in quanto contrarie alla legge e allo statuto;

d) l'esercizio dei poteri attribuiti con delega ad acta (negoziali, di spesa e di indirizzo) e che possono

essere asserviti alla volontà del corruptor

e) gli interessi che essi possono avere individualmente in determinate operazioni della società ex

art.2391 c.c

Limitatamente alle aree sopra indicate si rileva come tutte si attestino ad un elevato livello di rischio intrinseco

in quanto, la semplice omissione da parte dell'amministratore di atti dovuti ex legge risulta idonea a perseguire

gli interessi del corruptor senza, pertanto, la necessità di attivarsi a tale scopo previo il compimento di artifici

di varia natura bensì con semplice attività omissiva .

3) Sindaci. In tal caso la ricerca dei processi e delle aree a rischio di reato è incentrata sull'attività di controllo

sull’amministrazione cui il Collegio è tenuto ai sensi dell'art.2403 c.c. e il cui espletamento coinvolge

individualmente tutti i componenti dell'organo in questione. Più precisamente, la violazione degli obblighi

d'ufficio e fedeltà cui i sindaci sono per legge e per statuto investiti avrà riscontro e funzionalità per il corruptor,

sostanzialmente nel contesto delle attività di ispezione e controllo, nonché di informativa ad essi demandata

e in cui si articola il più generale controllo sull'adeguatezza del sistema di amministrazione e gestione della

Società. Per consentire una più efficace rappresentazione del perimetro di rischio, di seguito vengono

individuate, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle aree nel cui contesto è plausibile attendersi la

verificazione dell'illecito.

a) Controlli ispettivi sull'adeguatezza, liceità e veridicità dei documenti prodotti internamente alla

Società (ad es relazione di accompagnamento al bilancio) o acquisiti e registrati

b) Intervento nelle adunanze del Cda e durante le assemblee sociali

c) Obblighi d'informativa cui i sindaci sono tenuti nei confronti nel Collegio, allorchè siano emersi

non conformità o irregolarità inerenti l'operato degli amministratori o di altri soggetti interni alla Società.

La consumazione dell'illecito in disamina nell'ambito dell'operatività del Collegio Sindacale rappresenta

indubbiamente la prospettiva più preoccupante tra quelle sin ora commentate. Detta connotazione

discende in maniera sostanziale dal ruolo rivestito dal Collegio nell'ambito del sistema di controllo interno

dell'ente: infatti pur essendo il controllo e la vigilanza dell'attività gestoria della Società ripartite in seno ad

altri organi e funzioni( Organismo di Vigilanza, funzione di conformità) il Collegio Sindacale in virtù dei

poteri conferiti e della posizione di garanzia che la legge gli attribuisce rappresenta senza dubbio il

principale e più penetrante presidio per il rischio di illeciti perpetrati nell'ambito dell'attività amministrativa.

Sulla scorta di tali evidenze ed in base ad una valutazione intuitiva dell'impatto derivabile dalla

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maturazione del reato nell'ambito dell'operatività del Collegio Sindacale si è optato per l'attribuzione di un

profilo di rischio elevato.

4) Liquidatori. Nel contesto del procedimento di liquidazione dell'ente la consumazione del reato in questione

avverrà con il preciso intento di accantonare parte dell'attivo destinato in prima istanza a soddisfare i creditori

della Società, a favore di uno più soggetti interni o esterni alla realtà aziendale.

Con l'intento di dissimulare l'indebito accontamelo di risorse, i liquidatori potranno agire falsificando i

documenti e i prospetti previsti dalla legge per quantificare e qualificare l'entità del patrimonio a disposizione

della compagine creditoria. Per quanto attiene la qualificazione del livello di rischio, si rileva come di per se la

probabilità di verificazione sia strettamente connessa alla proporzionalità tra entità del patrimonio sociale ed

esposizione debitoria di Systema Ambiente: l'attuale situazione patrimoniale della Società tuttavia relega la

consumazione dell'illecito ad una dimensione puramente ipotetica.

Altro elemento rilevante ai fini della determinazione del livello di rischio è rappresentato dalla discrezionalità

riconosciuta dalla legge ai liquidatori stessi i quali sono legittimati a compiere “tutti gli atti utili per la

liquidazione della società", fattore che indubbiamente comporta un innalzamento del livello di rischio (non in

termini di opportunità ma di impatto). Tutto considerato, il rischio di maturazione dell'illecito tipizzato nel

contesto di un imminente scioglimento dell'ente, si attesta ad un livello trascurabile.

2.6.2 Seconda fattispecie; illecito a favore di Systema Ambiente

Nel presente paragrafo s'ipotizza la consumazione del reato rubricato al comma 3 dall'art.2635 da parte di un

qualunque soggetto (corruptor) che agisca in favore di Systema Ambiente in quanto ente di riferimento degli

interessi, mentre il corruptus, in una qualunque delle configurazioni descritte nel paragrafo precedente, agirà a suo

vantaggio nell'ambito di un ente terzo nei confronti dei soggetti qualificati nel paragrafo precedente.

Nel § 1.6 il rischio che il reato si configuri nell'ambito dei processi di core (assumendo che il reato di attività

organizzata per il traffico illecito di rifiuti configuri più grave reato e pertanto esuli dal contesto della norma relativa

alla corruzione tra privati e soggetti) il rischio reato in specie è stato ritenuto scarsamente rilevante sia in relazione

alla natura delle controparti che in relazione alla posizione di Systema e al suo potere contrattuale.

Nel § 2.6.1 sono stati altresì esclusi “i più gravi reati” contenuti nell'incipit dell'alt 2635 (riciclaggio, market abuse

ecc.).

Sicché a ben guardare i rischi reato di corruzione tra privati in ambito societario e i relativi protocolli sono

riconducibili in definitiva al seguente schema di riferimento: Fonti di rischio e oggetto del rischio reato Soggetti terzi

“qualificati” dalla norma

Livello di rischio e protocolli

adottati

Contratti con Banche e Intermediari finanziari per

l'ottenimento di finanziamenti a condizioni a norma non

ottenibili, nonché ridefinizione delle condizioni

contrattuali degli stessi con particolare riferimento alle

tempistiche e alle modalità di rimborso. Si tratta potenzialmente di situazioni in cui, a fronte della

dazione/promessa d'utilità si può prospettare,

quantomeno in astratto, il conseguimento di un rilevante

vantaggio qualificabile in termini monetari e/o di risparmio

sugli oneri finanziari.

Amministratori, Direttori

generali e preposti di filiali o

agenzie

Il livello di rischio è trascurabile in relazione

alla cogenza della norma bancaria di

vigilanza. Peraltro, In relazione alle

restrizioni adottate in materia di

rappresentanza (Presidente e Consigliere

Delegato) non si ritiene di predisporre

altri protocolli cautelativi.

Interventi in procedimenti di liquidazione di società che

esercitano attività assimilabili, in relazione ai poteri

monocratici attribuiti in genere all'organo di competenza. In tali circostanze Systema Ambiente potrebbe i) in

situazione di creditore chirografario nei confronti di un

ente terzo soggetto a procedimento di liquidazione,

corrompere il liquidatore per il saldo dei propri crediti ii)

qualora interessato all'acquisto

Liquidatore Poiché Il sistema di deleghe in atto non

prevede tale tipo di attività il Cda

provvederà se del caso ad attribuire delega

ad acta a un amministratore che riferirà

periodicamente in seno al CdA,

realizzando così adeguate guarentigie

avverso la commissione del reato.

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3. Presidi interni

Considerato il modello di Governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, i presidi interni a

prevenzione dei reati sono i seguenti:

• Il sistema di Governance in generale e gli organi istituzionali che lo qualificano

a) il Consiglio d’amministrazione collegialmente, in relazione ai poteri di legge e tutti i suoi componenti

individualmente in relazione all’obbligo di agire informati ex art. 2381 c.c. ultimo comma

b) l'Assemblea dei soci

c) il Presidente

d) il CdA e i consiglieri considerati singolarmente

e) il Consigliere Delegato

f) il Direttore Tecnico

g) il Collegio sindacale

h) i sindaci individualmente

i) i Direttori Tecnici delle diverse unità produttive

• Le direzioni e le funzioni e altri organi interni istituiti dalla Società che a diverso titolo, anche istruttorio

o esecutivo, intervengono nei processi e nelle attività a rischio

a) Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

b) Responsabile Servizi e Affari Generali

per tutto quanto attiene le registrazioni contabili e le movimentazioni finanziarie con i soci.

• Il complesso delle regole e delle procedure interne aventi rilievo nella prevenzione dei reati, quali lo

Statuto Sociale.

In particolare ai fini della prevenzione rilevano:

1. il sistema di Governance; Il rischio di perpetrazione dei reati societari e specificamente dei reati degli

amministratori in danno dei soci o dei creditori attraverso operazioni sul capitale è tanto più elevato quanto

più è frammentata la partecipazione azionaria e quanto più i soci hanno scarsa conoscenza dell'impresa

e delle sue attività. In Systema Ambiente i soci sono soltanto due e possono assumere il ruolo di

amministratori. Tale circostanza fa sì che i rischi reato 14

relativi alle operazioni sul capitale possano essere presidiati sia in seno al CdA che dai consiglieri

individualmente, il cui dovere di agire informati ai sensi dell'alt 2381 c.c. è più facilmente attuabile

14 A titolo esemplificativo le false dichiarazioni potrebbero avere ad oggetto la definizione del rapporto di cambio delle azioni come

l'indicazione di giustificazioni del progetto di fusione del tutto o sostanzialmente prive di riscontro oggettivo.

di beni commettere il reato per aggiudicarsi beni di

interesse a prezzi inferiori a quelli offerti da altri.

Processi di Fusione e Scissione. Nell'ambito dei processi di fusione/scissione il reato de

quo potrebbe attuarsi durante la fase preliminare alla

delibera assembleare che ne legittima l'attuazione, in cui

gli amministratori della controparte provvedono alla

redazione della Relazione prevista ex art.2501-quinquies

c.c. In tal caso la dazione/promessa di utilità avrebbe lo

scopo di indurre tali soggetti a promuovere forzatamente

il processo di fusione, ancorché dannoso per l'ente di

riferimento, al solo fine di avvantaggiare l'ente di

appartenenza del corruptor. L'illecito agire degli

amministratori pertanto, troverebbe manifestazione in

termini di false dichiarazioni formalizzate nel

contesto dell'anzidetta Relazione14.

Amministratori e Sindaci Poiché si tratta di provvedimenti collegiali

in cui intervengono Amministratori e

Sindaci di entrambe le parti, si ritiene che

sia in relazione alla collegialità della

decisione che alla cogenza e pubblicità del

processo stabilito dalla norma, il livello di

rischio sia molto basso.

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che in altri contesti.

2. Il ruolo di vigilanza del Collegio sindacale ai sensi dell'art.2403 c.c., pienamente esercitabile in

seno al CdA nel cui ambito possono potenzialmente essere perpetrati alcuni dei reati societari. 15

16

1) Indirizzi in merito alle regole di condotta e ai comportamenti che le funzioni interessate alla formazione di

bilancio devono rispettare al fine di assicurare l'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della Società

2) mappatura, definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili e delle attività rilevanti

ai fini delle registrazioni e delle elaborazioni dei dati contabili nonché delle informazioni necessarie alla

redazione del bilancio

4. Protocolli adottati ex art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto

4.1 Falso in bilancio

Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di falso in bilancio è convenzionalmente considerato ad alto

rischio, pertanto benché nell'ambito di Systema Ambiente non esistano precedenti in materia e lo stesso

bilancio sia oggetto di revisione contabile da anni, si è ritenuto necessario adottare i seguenti protocolli.

Ai sensi dell'alt 2381 c.c., è compito dell'organo delegato curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

In particolare è compito dell'organo delegato:

1) Curare che al responsabile amministrativo siano assicurate, nei limiti di budget stabiliti, le seguenti facoltà:

• dotarsi di adeguate risorse umane

• acquisire e manutenere adeguati supporti informatici

• predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio

16 verificare l'effettiva applicazione delle procedure

e che disponga tempestivamente del quadro generale del potere decisionale rilevante attribuito in ambito

aziendale, nonché di tutti gli accordi contrattuali in essere.

2) Curare che i poteri negoziali e di spesa e tutte le altre attività che possono originare transazioni contabili

configurino un quadro chiaro ed esaustivo in merito alle aree di competenza attribuite, congruente con

l'organizzazione e con l'attività aziendale.

3) Promulgare e sostenere il principio della corresponsabilità del bilancio, in relazione al quale la veridicità,

correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

configura attribuzione di responsabilità oltre che della funzione amministrativa, anche nei confronti di

qualunque altra funzione o di chiunque per i poteri attribuiti possa generare rilevazioni contabili, nonché di

chiunque sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio;

dal quale consegua un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Responsabile

amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa

a presumibili distorsioni informative o omissioni contabili.

E' compito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo adottare a presidio della correttezza della veridicità

e completezza del bilancio sociale, un processo di bilancio strutturato che, conformemente alla migliore prassi si

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3) attestazioni della veridicità delle poste di bilancio più significative originate da altri soggetti quali, a titolo

esemplificativo, contenziosi in corso, lavori in corso, recuperabilità dei crediti, ecc.

4) pianificazione delle chiusure contabili di ciascuna funzione (magazzino, personale, commerciale, ecc.) e

definizione delle relative modalità.

Nella redazione della bozza di bilancio, particolare enfasi deve inoltre essere posta nell'individuazione dei

soggetti interni o esterni a Systema Ambiente che a vario e legittimo titolo detengono informazioni sensibili

necessarie a una corretta redazione del bilancio.

► Ai sensi dell'alt 2403 c.c.infine, costituisce dovere del Collegio sindacale vigilare sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

4.2 Operazioni illecite sul capitale

Lo statuto sociale regolamenta tutti gli aspetti sostanziali e li integra ove necessario in relazione alle esigenze

con particolare riferimento alle modalità del trasferimento delle quote dei soci (art.5) e alla destinazione degli

utili (artt.16 e 17).

4.2.1 Doveri e responsabilità degli Amministratori

Nell'ambito delle delibere consiliari si è già premesso (cfr. § 3) la rilevanza del presidio garantito dal sistema di

Governance in atto specie con riferimento alle operazioni sul capitale.

A maggior tutela, per tutte le operazioni che comportano valutazioni soggettive inerenti operazioni di

conferimento di beni in titoli o in natura con il conseguente rischio di sopravalutazione rilevante il Cda nel suo

plenum adotta i seguenti presidi integrativi:

o in caso di crediti, conferisce a professionista indipendente, ovvero a primaria Società di revisione

iscritta all'albo Consob, l'incarico di revisione degli eventuali crediti oggetto e di valutazione del loro

valore di realizzo, tenendo conto anche dei tempi necessari o in caso di beni immobili conferisce a

professionista indipendente ovvero a società di appraisal l'incarico di valutazione dei beni conferiti,

l'accertamento dell'esistenza di eventuali gravami ipotecari e diritti reali di terzi, nonché della

conformità alle norme locali in materia di edilizia o qualora il conferimento riguardi impianti e beni

strumentali all'attività, incarica professionisti esperti del settore in merito alla valutazione tecnico

economica che tenga anche conto dello stato di funzionalità e manutenzione, nonché dello stato di

obsolescenza tecnica o qualora il conferimento riguardi un complesso aziendale di beni organizzati,

osserva le medesime prescrizioni sopra riportate.

In caso di fusione il Consiglio d'amministrazione adotta, se del caso, i seguenti presidi integrativi:

o conferisce a Società di revisione iscritta all'albo Consob ed indipendente rispetto all'azienda

target o acquirente l'incarico di revisione della situazione patrimoniale redatta ex art. 2501

quater c.c.;

■ conferisce alla medesima società e/o a professionisti di propria fiducia l'incarico di

effettuare una due diligence legale, fiscale e organizzativa dell'azienda target o acquirente;

■ ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni conferisce a Società di

revisione iscritta ad albo Consob la valutazione del capitale economico dell'azienda target;

■ designa un gruppo di lavoro interno per affiancare l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi

dell'alt 2501sexies;

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■ designa un legale di fiducia per la gestione degli adempimenti di cui all'art. 2503 c.c.,

Opposizione dei creditori.

Nei casi in cui non si ritiene di adottare lo standard raccomandato, l'Organo delegato illustra in sede

consiliare le ragioni di tale scelta.

Per quanto riguarda individualmente gli amministratori, ad essi compete l'obbligo di adempiere i

doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la dovuta diligenza (art. 2392 c.c.) nonché

l'obbligo di agire informati (art.2381 c.c. ultimo comma); a tale dovere si associa l'assenso alla

delibera consiliare relativa ad operazioni sul capitale ovvero la manifestazione del proprio dissenso

ex art.2392 c.c..

4.2.2 Doveri e responsabilità del Collegio Sindacale

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale,

adeguato presidio deve essere garantito ai sensi delll'art.2403 c.c.(vigilanza sull'osservanza della

legge e dello statuto) dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare,

quanto in sede di verifiche preventive in merito alle deliberazioni stabilite nell'o.d.g. del Consiglio;

esso si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di

prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. Lgs. 231/01.

In particolare per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra specificate si richiamano alcune

best practice:

a) in occasione di deliberazioni di riduzione del capitale sociale, compete al Collegio Sindacale

la verifica preliminare del controllo di legittimità dell'operazione e di legittimità e merito delle

eventuali restituzioni dei conferimenti, rendendone edotti gli Amministratori, benché agli

stessi competa l'obbligo di agire informati;

b) compete altresì al Collegio l'obbligo di monitorare periodicamente lo stato dei conferimenti

in essere segnalando al Consiglio eventuali more dei soci sottoscrittori e sollecitando lo

stesso ad intervenire qualora siano decorsi i termini entro i quali sia legittimamente

esperibile l'esclusione del socio;

c) in occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o

riserve (nei confronti dei soli soci finanziatori), compete al Collegio verificare

preliminarmente che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente ed al

disposto dello statuto, rendendone edotti gli Amministratori, benchè agli stessi competa

l'obbligo di agire informati, prima della data fissata per la delibera;

d) in occasione di aumento di capitale sociale il Collegio verifica che la sottoscrizione delle

azioni di nuova emissione avvenga in ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art.2441

c.c.

relativo all'esercizio del diritto di opzione, nonché all' art.2525 c.c. inerenti ala disciplina delle

quote e delle azioni;

e) posto che la norma stessa (art.2629 c.c.) individua l'ambito di consumazione del reato di operazioni

in pregiudizio dei creditori i) Riduzioni di capitale ex art.2445 c.c.; ii) processo di fusione o di

scissione, qualora abbiano luogo tali operazioni, il Collegio Sindacale nello svolgere la propria

funzione di vigilanza avrà cura di verificare preliminarmente:

i. in occasione delle riduzioni di capitale

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• la fondatezza delle motivazioni e l'attendibilità delle evidenze portate a supporto della

proposta di riduzione di capitale da parte dell'organo amministrativo

• l'effettività e congruità delle garanzie eventualmente stanziate su richiesta del tribunale

competente ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2445 c.c. a fronte di un accertato pregiudizio

nei confronti dei creditori sociali

• il rispetto dei limiti imposti ex comma 2 art.2445 c.c. per le azioni proprie eventualmente

possedute dalla Società dopo la riduzione di capitale

ii. nella circostanza del processo di fusione o scissione

• la rispondenza del Progetto di fusione stilato dall'organo amministrativo alle disposizioni di legge

ex art.2501- ter c.c. e art.2506- bis c.c.

• la corrispondenza tra la situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio

approvato e quella richiesta ai sensi dell'art.2501 - quinquies c.c.

• la legittimità dei soggetti deputati a predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di

cambio delle azioni o quote richiesta ai sensi dell'art.2501-sexies ed altresì l'assenza di

impedimenti al corretto svolgimento delle operazioni necessarie a tal fine

• che siano stati rispettati i termini previsti ex art.2503 per consentire il legittimo esercizio del

diritto di opposizione riconosciuto ai creditori sociali

4.2.3 Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne

In relazione all'ambito di manifestazione degli illeciti trattati nel presente paragrafo, rilevano le funzioni interne

riconducibili al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, per quanto attiene la veridicità e completezza

delle informazioni fornite nel contesto delle operazioni sopra descritte.

Entrambe le funzioni richiamate collaborano attivamente con il Collegio fornendo senza indugio le

informazioni richieste da quest'ultimo e segnalando tempestivamente il verificarsi di anomalie o disfunzioni

nel normale svolgimento delle proprie mansioni qualora lo ritengano necessario.

4.3 Controlli di legge

4.3.1 Impedito controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dei soci (art. 2625

c. c.)

Considerato per quanto illustrato nel § 2.3.1 che i reati possono consumarsi solo in relazione a una posizione

di inerzia del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, a seguito di contestazione formale dei

soggetti deputati (ex art. 2625 c.c. impedito controllo e art. 29 D. Lgs. 39/2010) al controllo, il CdA adotta le

seguenti iniziative cautelative:

■ istituisce una commissione per la constatazione di fondatezza dell'asserito impedimento e delega

un Consigliere non operativo per il suo coordinamento

■ il Consigliere ad acta riferisce al CdA in merito all'esito degli accertamenti

■ In caso di effettiva constatazione dell'impedimento il CdA assume le necessarie iniziative per

rimuovere ogni ostacolo all'esercizio delle funzioni del soggetto deputato al controllo

■ In caso di impossibilità o di motivato rifiuto di adempiere alle richieste del socio, del Collegio

sindacale o della società di revisione, il CdA assume le opportune deliberazioni in merito

comunicandole al soggetto deputato al controllo e se del caso al Collegio sindacale medesimo.

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4.3.2 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato rileva potenzialmente nel contesto dei controlli e delle ispezioni delle diverse Autorità di vigilanza.

Poiché anche in questo caso reati possono consumarsi solo in relazione a una posizione di inerzia, a seguito

di contestazione formale dei soggetti deputati al controllo il CdA, all'uopo convocato adotta le medesime

iniziative cautelative di cui al paragrafo precedente.

4.4 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

In relazione alla remota possibilità che il reato possa effettivamente tentarsi nell'interesse proprio o di terzi è

fatto divieto a chiunque di diffondere notizie su strumenti finanziari quotati e non quotati ovvero di porre in

essere in nome della società operazioni tali da influenzare anche potenzialmente il prezzo di strumenti

finanziari quotati e non quotati.

4.5 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Lo Statuto sociale definisce in maniera estensiva tale da non dare adito a fraintendimenti di sorta: l'ambito

decisionale in sede ordinaria e straordinaria, il quorum deliberativo e costitutivo in sede ordinaria e

straordinaria, il diritto di intervento dei partecipanti, i diritti di voto, il diritto di rappresentanza, le modalità di

elezione del presidente e le modalità di convocazione.

L'adozione di uno specifico regolamento assembleare poi ridurrebbe ulteriormente l'eventualità che la

condotta illecita sanzionata ex. art.2636 c.c. sia agevolata dall'inadeguata o carente proceduralizzazione

delle fasi in cui il procedimento assembleare si articola.

Costituisce responsabilità del Presidente dell'assemblea e del Collegio sindacale vigilare sull'osservanza della

legge, dello statuto e dell'eventuale regolamento assembleare.

4.6 Corruzione tra privati

Per il protocollo per la prevenzione del reato de quo si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 4.1 sez A

(reati contro la P.A., pag 28)

Sezione “C”: Art. 25 septies

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa

La presente Sezione, dedicata ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi

o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e

della salute sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (d'ora in poi T.U.)17, è articolata come segue:

1. Fattispecie criminose e principi generali di tutela; richiama i principi adottati e identifica i

luoghi di lavoro e le attività a rischio di reato di Systema Ambiente

2. Contesto di riferimento e misure riguardanti i luoghi di lavoro di Systema Ambiente; descrive le

misure adottate nei luoghi di lavoro:

17 Per “norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” si intendono non solo quelle inserite nelle leggi

specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti

sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso

deve svolgersi.

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a. di proprietà di Systema Ambiente (uffici amministrativi e impianti)

b. di proprietà di terzi dove prestano attività lavorativa dipendenti di Systema Ambiente

3. Archivio della documentazione rilevante; descrive le responsabilità connesse all'archiviazione della

documentazione rilevante

4. Modalità di collegamento tra OdV e SPP; richiama i doveri dell'OdV ed i sistemi di comunicazione con

i diversi soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

1. Fattispecie criminose e principi generali di tutela

Le fattispecie riguardano i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590

c. p.) commessi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

introdotte nel decreto 231 con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Si sottolinea come, con l'introduzione dei suddetti reati nel Decreto, viene prevista per la prima volta la

responsabilità degli enti per reati di natura colposa e non solo dolosa.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua

azione od omissione; la colpa18 sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun

modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza o imprudenza o

imperizia.

Nella definizione del Sistema di Prevenzione e Protezione, Systema Ambiente si ispira al principio generale

sancito dall'alt 2087 del c.c. della tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro

fondato su:

a) i principi e i precetti generali e specifici del T.U. attraverso l'azione continuativa di valutazione dei rischi,

di programmazione della prevenzione, di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, della loro

riduzione al minimo, del rispetto dei principi ergonomici, della riduzione dei rischi alla

fonte, della sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, della limitazione al

minimo dei lavoratori esposti al rischio;

b) il principio di “effettività” della responsabilità in relazione al quale il T.U.:

i. prevede sanzioni per tutti i soggetti del SPP in base al ruolo effettivamente svolto e agli obblighi a

ciascuno riferiti:

• datore di lavoro e dirigenti

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP)

• preposto

• lavoratori

• medico competente

• gli addetti al SPP

ritenuti integrativi di quelli gravanti sul datore di lavoro e sui dirigenti, la cui sanzionabilità è pertanto

autonoma in relazione alla sfera di responsabilità di ciascun soggetto;

ii. dispone all'alt 299 che le posizioni di garanzia relative al DL o ai dirigenti o preposti gravano altresì

su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti

a ciascuno di tali soggetti.

18 L'art. 43 del codice penale definisce il delitto come colposo quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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2. Contesto di riferimento e misure riguardanti i luoghi di lavoro di Systema Ambiente

Il perimetro applicativo dei luoghi di lavoro19, preso come riferimento è costituito da:

1. la sede sociale di proprietà di Systema Ambiente che comprende:

- gli uffici direzionali e amministrativi

- centro ricerche chimiche

2. gli impianti di trattamento dislocati in diverse località:

- impianto di compostaggio sito a Bagnolo Mella

- discarica di Montichiari

- impianto di trattamento di rifiuti industriali di Brescia

- discarica di Inzago

3. eventuali luoghi di lavoro di terzi o cantieri nei quali prestano occasionalmente la loro attività dipendenti

di Systema Ambiente.

In merito alla previsioni del T.U. la società ha già adempiuto tutti gli obblighi (c.d. misure generali di tutela)

richiamati sinteticamente in appendice alla presente Sezione (in particolare la nomina del RSPP e la

predisposizione del DVR) ed in particolare ha adottato un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), inteso

quale “insieme di persone sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e

protezione dai rischi professionali nell’azienda o unità produttiva’’ in grado di provvedere ai sensi del T.U.:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

19 Per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del T.U., s'intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno

dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore

nell'ambito del proprio lavoro

2.1 Misure relative agli affidamenti in appalto o di contratti d’opera che non comportano l’obbligo

di adozione di cantieri temporanei o mobili nell’ambito dei luoghi di lavoro ai punti 1 e 2 di cui sopra

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d’opera o di somministrazione nell’ambito

dei luoghi di lavoro aziendale compete al RSPP:

1. verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e

forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del certificato d’iscrizione alla Camera di

commercio, industria ed artigianato o l’autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa

appaltatrice (o lavoratori autonomi)

2. fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle

misure di prevenzione e di emergenza adottate

3. valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto

al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,

dei servizi o delle forniture;

4. promuove la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un unico

documento di valutazione dei rischi (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi

le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili

interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei soggetto affidatario

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b) ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'alt 28 e i sistemi di

controllo a tali misure

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

d) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute nonché alla riunione

periodica di cui all'art.35

e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'alt 36.

L'art. 30 del TUS ha precisato alcune condizioni d'idoneità cui il Modello 231/01 deve rispondere e a cui

subordina l'esimente di legge o la riduzione delle sanzioni afflittive in capo all'Ente, creando di conseguenza

un duplice profilo di attuazione e monitoraggio inerenti al SPP:

• il primo sopra descritto relativo a tutte le funzioni richiamate (datore di lavoro, dirigenti, RSPP,

medico competente, preposti e dipendenti in generale) e che stabilisce i requisiti del SPP

• il secondo attribuito all'Organismo di vigilanza, i cui contenuti solo in parte coincidono con il primo.

Systema Ambiente ha inoltre adottato un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti UNI EN ISO

14001:2004, ai fini della compliance alle norme della sicurezza, ambiente e qualità (cfr capitolo su modello

di governo societario, pag 16).

Se del caso, il RSPP monitora l’esecuzione dei lavori, ovvero affida la supervisione ad un preposto

dell’area di riferimento.

2.2 Misure relative agli affidamenti in appalto o di contratti d’opera che comportano l’obbligo di

adozione di cantieri temporanei o mobili nell’ambito dei luoghi di lavoro ai punti 1 e 2 di cui sopra

In caso di affidamento di lavori che comportano l’adozione di cantieri (ad esempio per l’ampliamento

o la ristrutturazione di uffici o impianti) il datore di lavoro di Systema Ambiente (o il delegato di

funzione), anche incaricando un Responsabile dei lavori, adempie i seguenti obblighi generali:

1. designa il Coordinatore per la progettazione dell’opera, che assolve i compiti indicati all’art. 91

del T.U.:

■ redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento20 (PSC) secondo le indicazioni dello

stesso T.U. (art. 100) in base a scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure

generali di tutela;

■ predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le

20 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve contenere almeno: a) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

(nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore la progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per l’ esecuzione,

nonché, prima dell'inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi) b) una relazione

concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle

lavorazioni ed alle loro interferenze c) le misure di le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori

autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva d) le modalità organizzative della

cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi e)

riferimenti alle interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento

Archivio della documentazione rilevante

La responsabilità della conservazione della documentazione inerente quanto sopra descritto compete:

al RSPP per quanto attiene:

il DVR, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza

l’attività di formazione e informazione

le statistiche relative agli infortuni

le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza

i verbali delle riunioni periodiche

i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti;

al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.

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informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori

■ coordinamento, in fase di progettazione, dell’applicazione delle misure generali di tutela di

cui all’art. 15 del TU.

2. designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale assolve i seguenti compiti (art. 92

T.U.):

a. verifica, con azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC;

b. verifica dell’idoneità e della coerenza del Piano Operativo di sicurezza (POS) dell’impresa

esecutrice con il PSC

c. adeguamento del PSC e del fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la

sicurezza in cantiere

d. organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro,

compresi i lavoratori autonomi, nonché della loro reciproca informazione;

e. verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare

il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

f. segnalazione degli inadempimenti alle misure generali di tutela ex art. 15 del T.U. da parte dei

lavoratori autonomi, datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici,

nonché delle violazioni alle disposizioni specifiche previste dall’art. 96 del T.U. e, in caso

d’inerzia da parte dei responsabili senza giustificato motivo, comunicazione all’azienda

sanitaria locale di competenza;

g. trasmissione all’amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori.

3. controlla il corretto adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei

lavori, del Coordinatore per la progettazione e delle imprese esecutrici

4. comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e trasmette

il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori.

5. verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (si veda par. 2.1)

6. chiede alle imprese esecutrici le attestazioni ci cui all’art. 90 comma 9 lettera b) in materia di

organico e previdenza.

7. trasmette all’amministrazione concedente copia della notifica di cui all’art. 99.

2.3 Luoghi di lavoro di terzi in cui dipendenti di Systema Ambiente prestano occasionalmente la

loro attività

Nel caso in cui i dipendenti di Systema Ambiente si rechino presso luoghi di lavoro di terzi, il RSPP acquisisce

la documentazione riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare il documento di valutazione dei

rischi) o i cantieri degli appaltatori al fine di renderli edotti circa i rischi del luogo di lavoro presso i quali sono

chiamati ad operare.

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4. Modalità di collegamento tra OdV e SPP

Ai sensi dell'alt 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal d. Igs. 231/01 compete all'OdV monitorare

l'adempimento degli obblighi previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività di

monitoraggio svolte.

In particolare, atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti è conforme alle

disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e al SPP adottato da Systema Ambiente, l'OdV monitora

l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione

c.d. di primo livello - RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per la compliance al Testo Unico - si

raccordino con l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo c.d. di secondo livello.

In particolare, con periodicità almeno trimestrale, ciascuno dei soggetti e per le proprie competenze, trasmette

all'OdV un report contenente:

♦ informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area

aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;

♦ indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;

♦ ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.)

sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei

provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;

♦ esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto

sulle principali attività a rischio

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata

inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle

relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che

avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all'art. 35 co.4.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà

essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo dirigente e al Collegio

sindacale.

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APPENDICE

Misure generali di tutela adottate

1. Doveri e responsabilità del datore di lavoro

Il Consigliere Delegato, in qualità di datore di lavoro (DL), ha adempiuto i doveri non delegabili dettati dalla

normativa all'alt 17 e pertanto:

1) ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro

aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti in merito a:

a) segnaletica di sicurezza in ordine ai rischi che non possono essere evitati o sufficientemente

limitati

b) dotazione di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della

salute

c) dotazione di apparecchiature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza

d) manutenzione delle suddette attrezzature

e) sorveglianza sanitaria per i lavoratori

2) ha adottato le misure opportune per l'eliminazione dei rischi ovvero per la loro riduzione nei limiti dettati

dalla normativa

3) ha designato il RSPP i cui compiti sono specificati più avanti.

In particolare, il DVR adottato da Systema Ambiente, in conformità all'art. 28 del T.U.:

a) individua e descrive i luoghi di lavoro aziendale

b) descrive le attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro individuati, con particolare attenzione a

quelle che espongono i lavoratori a particolari rischi

c) identifica i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

d) valuta la conformità delle misure di prevenzione adottate e propone pertanto azioni correttive che

permettano di eliminare/ridurre/controllare il pericolo in conformità alle disposizioni legislative

vigenti o tenendo conto delle norme di buona tecnica

e) contiene il Piano di Emergenza, il protocollo sanitario e la valutazione del rischio per mansioni

specifiche.

Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al DL, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione

e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale di cui al punto 1 sono il Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza (RLS), i lavoratori e il medico competente.

2. Doveri e responsabilità personali connesse al SPP

Di seguito, per ciascuna delle funzioni rilevanti sono richiamati i doveri, i compiti, le facoltà, le responsabilità

e gli adempimenti connessi alle disposizioni normative vigenti nonché quelli relativi alle procure conferite.

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Responsabile di

gestione e DT

a) vigilare sul corretto funzionamento del SPP adottato dalla società

b) stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni

c) assumere la qualifica di responsabile dei lavori in caso di cantieri

d) rappresentare la società in tutti i rapporti con enti e organismi pubblici e privati preposti all'esercizio

delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del

lavoro, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;

e) prendere provvedimenti disciplinari (con esclusione di quelli per i dirigenti)

f) concludere o modificare accordi o contratti con le rappresentanze sindacali o dei lavoratori

Responsabile di

gestione e DT

a) vigilare sul corretto funzionamento del SPP adottato dalla società

b) stipulare contratti di consulenza in relazione alle attività delegate

c) rappresentare la società in tutti i rapporti con enti e organismi pubblici e privati preposti all'esercizio

delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del

lavoro, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi, sottoscrivendo o presentando documenti,

atti o dichiarazioni di qualsiasi genere riguardanti il rapporto di lavoro dipendente o di agenzia;

d) prendere provvedimenti disciplinari (con esclusione di quelli per i dirigenti)

e) concludere o modificare accordi o contratti con le rappresentanze sindacali o dei lavoratori

f) stipulare contratti attinenti le materie di qualità e igiene dei prodotti e degli ambienti, sicurezza sul

lavoro, privacy e ogni altra attività concernente normative di conformità

g) sovrintendere alle attività svolte dal Responsabile Sicurezza e Qualità (RSQ)

h) sollecitare, coordinare e controllare l'attività dei consulenti esterni (RSPP, medico competente

ecc.)

i) provvedere affinché le condizioni degli ambienti di lavoro siano corrispondenti alle prescrizioni di

legge;

l) effettuare con il RSPP le ispezioni bimestrali sui corretti adempimenti in materia di salute e

sicurezza dei lavoratori e sui presidi antincendio nei magazzini gestiti da terzi.

RSPP

a) monitorare il sistema e aggiornare periodicamente il DVR e in particolare provvedere

all'aggiornamento dei rischi, all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione

delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro e

dell'ambiente di riferimento.

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive per la salute e sicurezza e

i sistemi di controllo di tali misure;

c) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'alt

36 e 37 del T.U;

d) organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del TU

e) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I.

f) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e proporre

le integrazioni ritenute necessarie o opportune

g) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte

degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali

Preposto

A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma una posizione di preminenza tale,

rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del

lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di

sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si

configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in

ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell'incarico conferitogli:

a) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

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collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso

d'inosservanza, informa i superiori diretti;

b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che

li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;

d) fare osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge (si veda di seguito) e segnalare

gli inadempimenti ai diretti superiori;

e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi

durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute;

f) in caso di pericolo grave e immediato dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di

lavoro o la zona pericolosa; informare tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente

motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Lavoratori

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai

fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze

dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e

possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di

tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori durante il lavoro;

i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.

Medico

attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami

necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. Le visite e gli

competente esami sono mirati al tipo di rischio a cui i soggetti sono sottoposti in relazione all'attività da questi

svolta e sono prescritti prima dell'immissione al lavoro (visita pre assuntiva) e poi con periodicità

variabile (visita periodica).

RLS

E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità, sulla

designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico

competente, sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di

lavoro, in merito all'organizzazione dell'attività di formazione e in occasione di visite e verifiche

effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri. E' informato

sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e

dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e

agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che

tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante

il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti. Tra i suoi doveri di legge:

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a) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli

impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

b) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

c) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la

salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

d) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;

e) avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività

3. Attività di informazione e formazione

Costituisce responsabilità della Direzione Risorse Umane, del RSPP e del Medico competente, provvedere

all'attività di informazione dei lavoratori finalizzate alla conoscenza:

i. dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e dei

rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta;

ii. delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di

lavoro;

iii. dei nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;

iv. dei nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico

competente;

v. delle normative di sicurezza e delle misure ed attività di protezione e prevenzione adottate dalla

società.

Il RSPP assicura altresì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di

salute e sicurezza con particolare riferimento a:

■ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti

e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;

■ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

I soggetti interessati alla formazione sono i lavoratori, il RLS i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso

e di gestione delle emergenze.

L'attività formativa è finalizzata:

■ ad assicurare la formazione specifica in funzione del ruolo ricoperto e, per i RLS in particolare, quella

riguardante le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei propri ambiti

di rappresentanza;

■ a fornire ai lavoratori adeguate ed aggiornate informazioni sui rischi per la salute e per la sicurezza

connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e di

prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, con

particolare riferimento all'utilizzo degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene:

■ al momento dell'assunzione del lavoratore, quando il lavoratore non è al corrente dei rischi specifici,

né di quelli connessi a tutto l'ambiente di lavoro

■ al momento del passaggio a nuove mansioni o in caso di trasferimento

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■ in concomitanza dell'introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze pericolose o nuove

attrezzature

ed è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi rischi o su indicazione

del RSPP.

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge

in materia di sicurezza.

I preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

■ principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

■ definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

■ valutazione dei rischi;

■ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Per gli

ASPP sono effettuati corsi di formazione sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di

evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle

emergenze e periodicamente monitora sull'attività da questi svolta.

4. Riunioni periodiche

II datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante

b) i delegati di funzione

c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

d) il medico competente

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in cui saranno sottoposti all'attenzione dei partecipanti:

i. il DVR;

ii. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

iii. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

iv. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della

sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati

♦ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;

♦ obiettivi di miglioramento della sicurezza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al

rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e

salute dei lavoratori.

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Sezione “D”: art. 25 undecies D. Lgs 231/01

REATI AMBIENTALI

Premessa

Descrizione del quadro normativo.

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva comunitaria

n.2008/99/CE emanata in tema di tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva comunitaria n. 2009/123/CE

che modifica la direttiva 2005/35/CE emanata in tema di inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di

sanzioni per violazioni.

In virtù del predetto decreto, nel nostro ordinamento giuridico, è stata, pertanto, introdotta la responsabilità

amministrativa in capo all’Ente e/o Società, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha

materialmente commesso un reato ambientale, in quanto il D. Lgs. n. 231/01 è stato ulteriormente articolato

mediante l’inserimento dell’art. 25-undecies.

Pertanto, in caso di commissione di reati ambientali, l’articolo 25- undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede,

ora, in capo all’Ente responsabile, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote oltre alla possibilità

di sanzione dell’interdizione:

fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, commi 2, 5 e 11, 256, 3° comma, e 260 del D. Lgs. n. 156/2006

e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;

oppure

Definitiva dall’esercizio dell’attività, ex D. Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all’art. 8 del D. Lgs n. 202/2007.

L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società, ex D. Lgs. 231/2001

per le ragioni innanzi dimostrate, è destinata a produrre un impatto rilevante sulle imprese che svolgono

un’attività tale da poter, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all’ambiente

ed alla salute.

La normativa vigente, infatti, sanziona condotte sia dolose sia colpose.

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Il delitto deve intendersi di natura dolosa o secondo l’intenzione (art. 43 Codice Penale), qualora l’evento

dannoso o pericoloso, che si profili quale il risultato dell’azione o dell’omissione e dal quale la legge ne fa

scaturire l’esistenza del delitto, sia stato previsto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione o

omissione.

Invero, il delitto risulti avere natura colposa ovvero contro l’intenzione (art. 42 Codice Penale), quando l’evento,

anche se previsto, non risulti essere voluto dall’agente e la sua realizzazione si configuri quale conseguenza di

mera negligenza (mancata adozione di regole di cautela), di imprudenza (porre in essere comportamenti che la

prudenza sconsiglia), di imperizia ( imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifichi per

inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Il D. Lgs. n.121/2011 definisce, con precisione, i reati di natura ambientale in conseguenza dei quali possa

configurarsi, ex D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità penale in capo all’Ente e/o alla Società attraverso un

esplicito richiamo alle normative di seguito indicate:

Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis;

D. Lgs. n. 202/2077 sull’inquinamento provocato da navi;

D. Lgs. n.152/2006 ( Codice dell’Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;

L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

L. n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono atmosferico.

Con la L. 22.5.2015 n. 68 il legislatore italiano ha recepito le indicazioni comunitarie attraverso un intervento di

riforma vasto ed articolato con la previsione di nuove fattispecie di reato e con l’affiancamento alle stesse di un

apparto di strumenti giuridici di varia natura che completano l’impatto della riforma sulle realtà imprenditoriali.

Nel dettaglio si riportano di seguito la definizione delle figure delittuose, nel medesimo ordine enunciato dall’art.

25-undecies del D.Lgs. n.. 231/2011.

Articolo 727-bis c.p. -Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette.

Fattispecie

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La fattispecie, prevista dall’articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave

reato , uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi

consentiti. Il codice penale prevede l’arresto o l’ammenda, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque,fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per

specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE

e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un

sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l’arresto e l’ammenda.

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per

'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata

come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi

habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a

norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Con riferimento a Systema Ambiente s.r.l., considerato che la Società svolge attività di trattamento rifiuti presso

i propri complessi industriali, non situati nei centri abitati ed in zone che potrebbero essere classificate quali siti

protetti, è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale.

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Fattispecie

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La materia disciplinata dall’articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati

ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l’autorizzazione sia sospesa o

revocata. La legge prevede la sanzione dell’arresto o dell’ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi

di :

scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;

al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell’articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato

5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre

prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell’articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati

dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente, relativamente allo

scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;

o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n.

152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le

sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni previste al comma 5 dell’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti

di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo

stesso comma.

L’articolo 137 prevede la pena dell’arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli

articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute

nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere

resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché

in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

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Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi sul suolo

Fattispecie

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva

onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi

siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101,

comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato

5 alla parte terza del presente decreto;

per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle

sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non

comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e

dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi

idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto

di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico

si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5

alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate

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al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Fattispecie

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli

scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o

cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti

di scambio termico.

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando

le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità

geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse

caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico

non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle

derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle

precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici

o nuocere ad altri ecosistemi.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla

verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate

per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed

inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente

l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per

la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque

diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con

proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è

progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili

pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto

previsto dai commi 2 e 3.

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Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche

profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi

5 e 7, per i seguenti casi:

per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a

garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la

corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di

monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,

esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove

possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi

indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi in reti fognarie.

Fattispecie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato

5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme

tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle

caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto

della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino

i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito

competente.

3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici

provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano

la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente

gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla

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planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del

rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio (1).

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli

insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di

pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 2, comma 8-bis del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e successivamente

sostituito dal comma 19, del medesimo articolo 2, del D.Lgs. 4/2008. Da ultimo, il presente comma è stato

sostituito dall'articolo 9 quater, comma 1, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono

attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e

5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze

in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere

alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di

rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata

nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei

casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o

pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche

per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati

ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 221.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo,

entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate

alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di

emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare

una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione,

della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli

produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della

21 Comma modificato dall'articolo 2, comma 9, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

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sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia

prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le

sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5

alla parte terza del presente decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata

ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 successivamente abrogato mediante il decreto

legislativo 128/10, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito

dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità

competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato

5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124,

comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose,

di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti

industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle

sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di

emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose

indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue22 (2).

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco

delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla

Commissione europea.

Fattispecie

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli

produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della

sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia

prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le

sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5

alla parte terza del presente decreto.

Per quanto concerne le attività di Systema Ambiente s.r.l. è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati

in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e

regolamentazione in campo ambientale convenzionale inerente agli Impianti industriali gestiti dalla Società.

22 Comma modificato dall'articolo 2, comma 10, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

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Di converso, non si ritiene inerente i compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in

Systema Ambiente s.r.l. la fattispecie, prevista anch’essa dall’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle

acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto

assoluto di sversamento.

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Fattispecie

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando

le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo

incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,

nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto

sopra richiamato.

L’articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo

pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla

sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del

compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni

richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma in esame sanziona anche:

la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari

pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E’ prevista solo l’irrogazione

della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

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Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 sopra citati:

Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)

Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure

semplificate)

Articolo 215 (Autosmaltimento)

Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Bonifica dei siti

Fattispecie

La norma in esame punisce, con l’irrogazione dell’arresto o dell’ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni

soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La

norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze

pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere

subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L’art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce

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condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa

condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra

descritto.

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei

registri obbligatori e dei formulari

Fattispecie

L’articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano

i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non

aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis,

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo

193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L’articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato

di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 483 codice

penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al

pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione

fino a due anni.

L’articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella

comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e

nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;

le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per

ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di

mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da

parte dei soggetti obbligati.

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti

Fattispecie

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La norma in esame punisce con l’arresto e l’ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituen te

traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione

di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e

d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall’articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle

spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal

disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso,

dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli

articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli

contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della

direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati

secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o

sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

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Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed

informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione,

secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo,

se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al

presente regolamento,

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento,

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false

dichiarazioni o frode,

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o

un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14,

16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti

in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di

spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere

dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine

eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli

Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora

l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché

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i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile,

dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata

del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse

cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le

autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo

metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura

prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Fattispecie

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e

attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti

ad alta radioattività.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei

rifiuti

Fattispecie

La norma in questione è stata abrogata dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni

Fattispecie

La norma stabilisce l’arresto o l’ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di

emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente

decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte

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dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti

nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale

autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento

dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla

vigente normativa.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed

allegato C, parte 1

Fattispecie

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell’arresto e dell’ammenda,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche

mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti

alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza,

ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un

certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997

(modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della

flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o

certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in

conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione

di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e

successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali,

offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso

nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III,

ed allegato C, parte 2

Fattispecie

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all’articolo precedente ma prevede pene più lievi. E’

comminata, infatti, la pena dell’ammenda o dell’arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per

chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996

(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio),

e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C

del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza,

ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un

certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997

(modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della

flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o

certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in

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conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione

di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e

successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali,

offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui

all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso

nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

Fattispecie

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede

pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,

lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,

dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di

certificati o licenze falsi o alterati.

Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell’articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9

dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro

Commercio, sopra richiamate.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i

provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente

regolamento:

introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto

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certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza

l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati;

(omissis)

falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza

o un certificato;

uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza

autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificatocomunitario ovvero per qualsiasi altro

scopo rilevante ai sensi del presenteregolamento;

omessa o falsa notifica all’importazione;

(omissis)

falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità delpresente regolamento.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e

l'incolumità pubblica

Fattispecie

La norma prevede l’arresto o l’ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla

legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e

rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie

che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari,

prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine

della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi

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nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,

sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle

mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e

incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui

all'articolo 4, comma 2.

In relazione alle attività svolte da Systema Ambiente s.r.l. si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi

la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito

di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

Fattispecie

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati

dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze

che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che

prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal

regolamento (CE) n. 3093/94.

L’articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del

programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito

l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di

impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi

e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch’essa allegata alla legge

n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali

possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la

commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31

dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione

del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n.

3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai

nuovi termini.

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La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle

sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di

programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli

incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione,

secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La norma, infine, dispone l’arresto e l’ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi,

alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività

costituente illecito.

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)

Fattispecie

La disposizione in esame stabilisce l’arresto e l’ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave

reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e

l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni

dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o,

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare

complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti

eccezionali.

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)

Fattispecie

La norma, strutturata analogamente all’articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro

cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla

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qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle

sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si riportano, di seguito, gli articoli 2, 3 , 4 e 5 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 per la migliore

comprensione delle fattispecie di inquinamento doloso e colposo sopra descritte.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive

trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla

legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione

Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come

specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e

nazionale;

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e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi

possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza

alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Deroghe

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3,

comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o

all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma

1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità

di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma

3.2

della Convenzione Marpol 73/78.

Considerate le attività aziendali ad essi connesse e le modalità di svolgimento delle stesse, si ritiene impossibile

la commissione, in Systema Ambiente s.r.l., dei reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

Articolo 452 bis c.p. (inquinamento ambientale)

Fattispecie

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili;

Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

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Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Articolo 452 quater c.p. (disastro ambientale)

Fattispecie

Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la

reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l’ambiente)

Fattispecie

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 425 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi

articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di

disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terso.

Articolo 452 sexiesc.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Fattispecie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro

10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad

altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

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Articolo 452 terdecies c.p. (Omessa Bonifica)

Fattispecie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice

ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito

con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Systema Ambiente s.r.l. risulta essere implicitamente dotata di un sistema certificato e conforme allo standard

internazionale UNI EN ISO 14001:2004 per i siti di Brescia, Inzago, Montichiari e Bagnolo Mella dotati

rispettivamente delle seguenti autorizzazioni:

IMPIANTO ATTIVITA’ Rif. AUTORIZZATIVO

Ex Ecoservizi

UO Via dei Santi

Brescia

Impianto trattamento di speciali pericolosi e non pericolosi

AIA 11067 del 03/10/07 e s.m.i.

Ex Transeco

Inzago Discarica di speciali non pericolosi AIA 90733 del 28/04/16

Ex Valseco

Montichiari Discarica di speciali pericolosi e non pericolosi

AIA 1882 del 28/02/08 e s.m.i.

Ex EcoPol

Bagnolo Mella Impianto compostaggio AIA 5049 del 18/06/2015

Per i Siti produttivi l’attività di controllo periodico si basa sui Piani di Monitoraggio imposti dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali e da quanto richiesto in merito alle certificazioni ambientali e di qualità.

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Di seguito sono riportate le certificazioni in possesso:

SITO ISO 14001 Reg. CE EMAS

Ex Ecoservizi UO Via dei Santi

Brescia X

Ex Transeco Inzago

X

Ex Valseco Montichiari

X X

Ex EcoPol Bagnolo Mella

X

Tale attività e il monitoraggio aziendale in materia ambientale consente una prevenzione e una mitigazione dei

rischi (che, al contrario di quanto previsto per le altre fattispecie di reato disposte dalle precedenti parti speciali,

sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi) attraverso la pianificata attività di autocontrollo e

sorveglianza annuale in riferimento a quanto indicato dagli standard internazionali precedentemente citati.

Il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito attraverso il sistema

operante sottoposto a costanti aggiornamenti occasionati da intervenute modifiche normative e strutturali

aziendali. L’organizzazione di tali controlli comporta l’impiego di scadenziari condivisi tra p iù risorse interne ed

esterne e prevede inoltre sistematiche riunioni di coordinamento e pianificazione.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi propedeutico alla stesura della presente parte speciale, la società

ha operato come di seguito meglio indicato:

Identificazione delle aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;

analisi dei rischi potenziali;

verifica del sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato

“accettabile” il rischio di commissione dei reati rilevanti.

In virtù della realizzazione dell’analisi anzidetta, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per

Systema Ambiente s.r.l. risultano essere sintetizzate come dalla seguente tabella.

Attività svolte presso gli impianti industriali nei seguenti siti:

Brescia, Via dei Santi n. 58;

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Montichiari (BS), Via Calcinatella n.11;

Bagnolo Mella (BS), Via Manerbio n. 22;

Inzago (MI), Trada per Bettola, Loc. Cascina Redenta

ATTIVITA’ SENSIBILI Tutti i siti REATI ASCRIVIBILI

Acque reflue X

- Art. 727 bis e art. 733 c.p.;

- Artt. 103, 104, 107 e 137 D. Lgs. N. 152/2006;

- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92

Rifiuti X

- Art. 727 bis e art. 733 c.p.;

- Artt. 108, 256, 258, 259, 260, 260 bis e 279 D. Lgs. N. 152/2006;

- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92

Emissioni in atmosfera X - Art. 279 D. Lgs. N. 152/2006;

- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92

Rumore X - Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92

Approvvigionamento idrico

X - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;

Suolo ed urbanistica X - Artt. 104, 107 e 257 D. Lgs. N. 152/2006;

Sicurezza e prevenzione incendi

X - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;

- Artt. 256, 258, 259 D. Lgs. N. 152/2006;

Gas ed effetto serra

(impianti condizionamento)

X

- Art. 727 bis e art. 733 c.p.;

- Art. 108 D. Lgs. N. 152/2006;

- Art. 3 L. 549/1993.

Nell’ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità delle

stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25- undecies del Decreto 231:

1. Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi;

2. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione e trattamento dei rifiuti;

3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati (ipotesi prevedibile e ad oggi non presente);

4. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera;

5. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive;

6. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed alle specie animali protette;

7. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;

8. Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;

9. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;

10. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle relative scadenze;

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11. Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

12. Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso in particolare alla norma ISO 14001 (e EMAS per Montichiari);

13. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;

14. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all’Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE E DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti,

nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte

Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito

enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati al paragrafo 1.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad

attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli

strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso

demandato.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull’argomento e alle regole di cui al

presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei

seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati

CCNL

Codice etico

Con riferimento alla normativa sull’ambiente:

Decreto Legislativo n. 121/2011;

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Decreto Legislativo n. 202/2007;

Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (di cui DLgs n 205/2010 e DLgs n 128/2010)

Legge n.549/1993;

Legge n. 150/1992;.

Programma di miglioramento ambientale di Sito

Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da Systema Ambiente s.r.l. nel rispetto della normativa

ambientale

Ogni altra normativa interna adottata da Systema Ambiente s.r.l. in relazione al sistema di controllo ambientale

o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse

posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Systema Ambiente s.r.l. nell’ambito

dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere, promuovere,

collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle

norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;

i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai

fini della corretta applicazione del Modello;

i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei

responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli

interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle aree

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ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del

management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di

autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative

siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non

permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole

interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di

Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva

fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro

che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la

corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con

l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle

tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a

obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;

prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si

avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di

correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;

prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di

trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento

dell’unità richiedente;

prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle

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relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità

temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza

con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

Nella definizione dell’organizzazione e dell’operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le

responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a

tutti i livelli aziendali le figure rilevanti Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni

dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche

e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare

idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile

sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di Systema Ambiente s.r.l., con riferimento a quanto

previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/2001.

5.1 Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi

Per tale attività occorre:

individuare i punti di scarico presenti negli Impianti;

rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;

mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque

reflue industriali;

presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;

verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell’autorizzazione al fine di rispettare i limiti di

emissione;

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rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di

emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate

esclusivamente allo scopo;

dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte delle scarico stesso;

campionare le acque per la verifica dell’eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello

scarico nel corpo ricettore;

rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il

campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;

verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

individuare la figura giuridica di produttore e gestore del rifiuto decisa, per ogni specifica attività dalla quale

vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia

dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta

esterna Systema Ambiente s.r.l. dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all’interno

delle aree di sito;

effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei

Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare

l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER,

soprattutto ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l’esecuzione di analisi chimiche

per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;

aggiornare i registri di carico e scarico all’atto di produzione e movimentazione del rifiuto;

gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;

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gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;

compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;

richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei

rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);

verificare l’accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;

a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà:

compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione,

verificare l’accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;

verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività occorre:

al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive

all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne

immediata comunicazione agli Enti preposti; - effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le

concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di

contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di

prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;

presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione

del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione; - dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione

effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di

rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.

a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato.

Nel secondo caso gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un

programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito

sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare

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la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove

necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);

gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere

sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del

progetto integrato);

gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza

permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto;

5.4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delleemissioni in atmosfera

Per tale attività occorre:

verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all’intero stabilimento;

provvedere all’ottenimento dell’autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli

impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell’ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;

attuare le disposizioni previste dall’autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per

le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni,

metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;

mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;

presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;

verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive

Per tale attività occorre:

verificare l’esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di

sostanza utilizzata;

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verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all’interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in

applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi

contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro

sostituzione con sostanze autorizzate;

sottoporre a controllo periodico, da parte dell’addetto monitoraggio, della presenza di fughe nel circuito di

refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore

contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;

custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;

nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i

risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito

frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono

essere effettuate con dispositivi conformi;

verificare che l’impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per

quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;

verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

5.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette

Per tale attività occorre:

verificare se le aree in cui risultano essere siti gli impianti ricadano all’interno o nelle vicinanze di aree protette;

attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare

nell’ambito degli impianti ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte

all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del

progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la

relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all’esterno dell’area

protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;

nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità

competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall’ente.

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per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d’incidenza è compresa

nell’ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve

contenere un’apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità

conservative degli habitat e delle specie presenti nell’area protetta.

5.7 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

predisporre un’organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;

formalizzare l’organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati,

attraverso idonei strumenti e procure.

5.8 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;

prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale,

operano nell’ambito delle attività operative a rischio di reato;

prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti Systema Ambiente s.r.l..

5.9 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale

da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;

predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

5.10 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

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Per detta attività occorre:

acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela

ambientale;

conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni

documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;

conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

5.11 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività occorre:

verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con

la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo

conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini

dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;

effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione

delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

5.12 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di conformità dello stesso

alla norma ISO 14001 e delle AIA vigenti relative ai diversi impianti

Per detta attività vengono svolti:

cicli periodici di Audit interni ambientali a cura del Responsabile del Sistema di Gestione di stabilimento, che

opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all’Alta Direzione;

verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell’Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle

norme sui sistemi di gestione.

5.13 previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure

adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

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Per detta attività occorre:

monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;

verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di

riferimento in relazione al semestre precedente;

assicurare la conservazione e l’aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei “Rapporti

semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli

Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

5.14 rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali

competenti e all’organismo di vigilanza

Per detta attività occorre:

prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali

competenti di sito e le strutture centrali;

redigere dei report periodici, da inviare all’Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione

e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Systema Ambiente s.r.l. venendo normativamente qualificata sia quale gestore del rifiuto sia produttore risulta

essere sottoposta a standard normativi di formazione al personale addetto al settore ambientale.

In ogni caso, al fine di accrescere la competenza degli addetti interni, ed in virtù della sensibilità al tema

ambientale, periodicamente definisce dei percorsi formativi atti all’acquisizione, da parte del personale operante

nel settore ambientale, di ogni evoluzione normativa in tema.

I CONTROLLI DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri

e obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute,

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controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai

principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che

consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l’OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a

meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L’OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via

preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i

reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono

quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema

disciplinare.

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SEZIONE “E”: art. 25 octies D. Lgs. 231/01

REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA

La presente sezione è dedicata alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 octies del D. Lgs. 231/01:

riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648

bis e 648 ter del codice penale, introdotte nel Decreto dal D. Lgs. 231/07 (attuazione della direttiva

2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) recante le norme relative alla

prevenzione dei reati in materia di riciclaggio. Tale decreto ha individuato specifici soggetti (tra i quali

banche, intermediari finanziari, professionisti ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi

connessi all’esercizio delle loro attività/ professioni, estendendo ai sensi del D. Lgs. 231/01 la

responsabilità in capo alle società destinatarie.

L’art 63 stesso decreto integra le disposizioni del D.lgs 231/01 con il nuovo art. 25 octies che prevede

la responsabilità amministrativa dell’ente anche per i seguenti reati:

❖ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità

provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di

estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro

denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

❖ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e

648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina

aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la

produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

❖ Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un

profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque

s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

A. Riciclaggio

Il D. Lgs. 231/07 ha individuato specifici soggetti (tra i quali banche, intermediari finanziari, professionisti

ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi connessi all’esercizio delle loro attività/

professioni. Atteso che Systema Ambiente non rientra per l’attività svolta nell’ambito dei soggetti

destinatari del decreto di prevenzione, in via del tutto teorica è stata considerata l’eventualità che la

società possa ricevere denaro da terzi proveniente da attività illecita, configurandosi in questo modo

una teorica imputazione per i reati di riciclaggio o di reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Ai fini del presente Modello per i presidi adottati dalla società sul processo finanziario, che può essere

il tramite delle fattispecie criminose in oggetto, si rinvia alla procedure adottate per la gestione delle

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risorse finanziarie, contenuta nella sez. A.

Poiché inoltre il Collegio sindacale e la Società di revisione sono soggetti destinatari degli obblighi

sopra riportati, si ritiene adeguato il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le

altri controparti negoziali.

B. Ricettazione

In merito al reato di ricettazione si precisa che la Società adotta un sistema di acquisti centralizzato

ed un processo logistico/documentale tale da scongiurare ogni ipotesi di ricettazione di prodotti

provenienti da soggetti diversi da quelli di provata affidabilità con i quali intrattiene regolari e

consolidati rapporti di affari.

A scopo cautelativo al fine di prevenire situazioni a rischio di reato, qualsiasi notizia relativa ad

acquisti la cui provenienza dia adito a fondato sospetti di ricettazione deve essere tempestivamente

comunicata al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

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Sezione “F”: art. 24 bis D. Lgs. 231/01

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Premessa

La presente Sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati è suddivisa nei

seguenti paragrafi:

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti

richiamate dall'alt 24 bis

2. Aree sensibili; volto all'identificazione delle aree sensibili

3. Delitti informatici e Codice della Privacy; richiama i presidi adottati in conformità alla

normativa sulla privacy, estendendone la validità per la prevenzione dei reati informatici

4. Obblighi di comunicazione all’OdV; richiama gli obblighi di comunicazione all'OdV.

1. Fattispecie criminose rilevanti

❖ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione

fino a tre anni .................................................. "

Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che

sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei

legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008

ne è l'attuazione, si precisa che per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura,

dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in

base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce

che per “dato informatico” si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma

suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di

consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

❖ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto

il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

❖ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche ( art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra

più sistemi.

❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

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La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare

o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

❖ Danneggiamento di informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui alTart 635 bis c.p., ovvero attraverso

l’introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell’art. 24 bis hanno come fattor comune il

danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la

componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche

solo parziale.

❖ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615

quater c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce

indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

❖ Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui

stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,

dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o

l’alterazione del suo funzionamento.

I due articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell'alt 24 bis hanno come fattor comune la

detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e

quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la

detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi

diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun

danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di una

intercettazione di informazioni.

❖ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 419 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si

applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal

fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi

efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

❖ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall’art. 32 del codice dell’amministrazione

digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto

profitto con altrui danno.

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2. Aree sensibili

La società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle

seguenti attività:

■ creazione, gestione e diffusione di documenti informatici

■ accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza

■ installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

3. Delitti informatici e Codice della Privacy

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy sul trattamento di dati personali

mediante l'impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli

accorgimenti organizzativi utili alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure

di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi infatti, in accesso non autorizzato, in

comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc.

e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei

dati), ma anche di reati informatici.

La Società, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice

della Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

■ regolamentazione dei comportamenti

■ formazione obbligatoria

■ controllo del personale interno ed esterno

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

■ distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;

■ accesso non autorizzato;

■ trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza e le regole di comportamento

richiamate dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate dalla Società per

assicurare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.

3.1 Ruoli e responsabilità

Il CdA di Systema Ambiente ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/03,

il quale, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse

informatiche:

■ individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici

■ valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni

(consulenti, agenti ecc.)

■ ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;

■ adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la

disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che

possono essere fonte di responsabilità;

■ monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di

installare “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo

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comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate

al controllo dell'utente attraverso ad esempio:

o la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica o la riproduzione ed

eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore

o la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo o

l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso

■ elabora un Regolamento Interno relativo a:

o utilizzo del personal computer o utilizzo della rete

interna aziendale o assegnazione e gestione delle

password o utilizzo del servizio di posta elettronica o

accesso a particolari informazioni o prescrizioni sulla

sicurezza dei dati e dei sistemi o utilizzo e

conservazione dei supporti rimovibili o uso della rete

internet e dei relativi servizi o policy in materia di privacy

■ osserva e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento;

■ aggiorna il Regolamento aziendale al verificarsi di eventi tali da pregiudicarne l'efficacia (modifiche

legislative e regolamentari, mutamenti della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello

svolgimento dell'attività ecc.);

■ denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hakers

■ rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici

implementati dall'azienda, attraverso un'attività di formazione obbligatoria che illustra:

o i rischi che incombono sui dati, o le misure disponibili

per prevenire eventi dannosi

o i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività o le

responsabilità che ne derivano

e che viene implementata al momento dell'assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione

all'introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali.

3.2 Utilizzo delle risorse informatiche

3.2.1 Posta elettronica

Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta.

Conformemente alle Linee Guida sopra richiamate, Systema Ambiente adotta un regolamento contenente le

norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, contenente le seguenti misure:

a. messa a disposizione di ciascun lavoratore di apposite funzionalità di sistema che consentono

di inviare automaticamente in caso di assenze programmate messaggi di risposta che

contengano le coordinate di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto presso l'azienda;

b. consentire che, qualora si debba conoscere i contenuti dei messaggi di posta elettronica in

caso di assenza improvvisa o prolungata e per necessità lavorative, l'interessato sia messo in

grado di delegare un collega a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare quelli

significativi per l'attività lavorativa;

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c. inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale

natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere

conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

In relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore :

- non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o

archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività

lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, virus, codici personali e materiale

politico o similare);

- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;

- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire

file allegati alle mail, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto.

3.2.2 Internet e relativi servizi

L'utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed

unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie

mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell'ambito della normale attività

aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine aziendale.

Conformemente alle Linee Guida, Systema Ambiente adotta le seguenti misure:

■ individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

■ configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate

estranee all'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta

di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di

tipologia di dato);

■ eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità

organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di internet, ogni utente:

- deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche

gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione

della Direzione;

- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote

banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione

competente e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;

- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche

utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non

strettamente inerenti all'attività aziendale;

- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi eccessivamente

prolungati e comunque durante l'orario di servizio;

- non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);

- deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una “porta

aperta” a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni

personali a insaputa dell'utente;

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- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito,

mediante la presenza del prefisso “https://” nell'indirizzo web e dell'icona “lucchetto chiuso” nella barra

degli strumenti;

- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno,

diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La società e le sue rappresentanze locali non si assumono

alcuna responsabilità a riguardo.

3.2.3 Uso del Personal Computer

L'utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la

regolarità di funzionamento e la pulizia. Ogni pc, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato

di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software. Infatti,

tutti i computer aziendali sono protetti mediante:

- un software antivirus che:

■ protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scritti

■ verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus

■ aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet aziendale

■ gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer

■ distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede

■ è attivo per qualsiasi file che entra sul computer

- una o più password di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice.

Le password assegnate:

■ devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento

elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito

■ non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere

periodicamente modificate. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore

gerarchico la password adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno.

Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al computer

del dipendente ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password

comunicata

■ sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all'esterno dell'azienda

■ devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza

- dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti

entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di

sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo

della sicurezza.

Con riferimento all'uso di pc, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;

- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;

- far utilizzare i pc o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della società o da questa

specificatamente autorizzati;

- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;

- divulgare dati, schede o software della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore

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gerarchico;

- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password

di un altro utente;

- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema

informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete

informatica aziendale.

4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile dei Sistemi Informativi ogni violazione, tentativo o

sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala

tempestivamente all'Odv qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al

regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi. La rete informatica aziendale è

periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back - up finalizzate alla

rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività

lavorativa sia sui pc dei lavoratori, sia sulle rete aziendale. Il Responsabile segnala altresì

periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte

di società specializzate.

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Sezione “G”: Art. 25 decies del Decreto 231/01

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIRAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Sezione è articolata come segue:

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose

rilevanti richiamate dall’art. 25 novies

2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del

decreto; identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli

adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell’articolo del codice

penale richiamato dall’art. 25 novies del Decreto.

In via preliminare, si osserva che l’articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) è stato introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo

2001, n. 63, sul giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: “Salvo che il fatto costituisca

più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità,

induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere

davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Il bene giuridico tutelato dal

predetto articolo è rappresentato dall’interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto

svolgimento dell’amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere

tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L’elemento psicologico del reato viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la

volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è

configurabile. Infatti, proprio su quest’ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il

seguente principio di diritto: “La fattispecie penale di cui all’art. 377 bis codice penale, costituisce una

figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica

ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia), prevista dall’art. 377 codice penale, è configurabile

il tentativo” (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in

quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un’altra figura criminosa.

Inoltre, l’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso della

violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla

disposizione in oggetto.

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L’induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta

con:

• violenza (coazione fisica o morale);

• minaccia;

• offerta di denaro o di altra utilità;

• promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che

le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento

penale.

In ultima analisi, l’art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a

rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex. art. 6 comma 2 b

L’ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto alle dichiarazioni rese da dipendenti,

dirigenti e amministratori della Società alla autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale.

E’ fatto divieto nei confronti di chiunque, usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire

e/o promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o

non far rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria.

E’ fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la circostanza alla Direzione

competente che riporta in caso al Collegio sindacale.

In caso di deviazioni dal suddetto protocollo si adotteranno, con la gradualità definita in relazione alla

gravità dell’azione, le misure previste nel sistema disciplinare del presente Modello.

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Sezione “H”: art. 25 Duodecies D. Lgs 231/01

IMPIEGO DI CITTADINI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE E REATI DI CORRUZIONE TRA

PRIVATI

IMPIEGO DI CITTADINI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1. Premessa

Il decreto lgs. 109/12 ha novellato la disciplina vigente, in particolare il d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva già

all’art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che dispone di lavoratori stranieri, alle sue

dipendenze e privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, e per il quale non si sia

richiesto il rinnovo, ovvero ancora il cui permesso sia stato revocato o annullato.

Al nuovo comma 12-bis dell’art. 22, sono state inserite delle aggravanti che comportano un aumento delle pene

da un terzo alla metà per le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o minori in età

non lavorativa oppure esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni

da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ed è dunque in queste tre ipotesi aggravate che è configurabile la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.

231/01.

L’art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 introduce una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un

massimo di 150.000 euro, per le aziende che abbiano utilizzato lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno o scaduto, con riferimento alle aggravanti di cui all’art. 22, co. 12-bis, di cui al D.Lgs 286/98, c.d.

Testo Unico Immigrazione.

Questo ulteriore ampliamento conferma ancora una volta la linea intrapresa dal legislatore negli ultimi anni,

nell’utilizzare il meccanismo sanzionatorio della Responsabilità Amministrativa del D.lgs 231/01, quale

strumento repressivo dei comportamenti scorretti del mercato, e certamente più incisivo della responsabilità

penale personale.

2. Le fattispecie dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dall’art. 25

duodecies del d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-duodecies del

Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con cittadini terzi

con soggiorno irregolare o privi dello stesso (Art. 22 decreto legislativo n. 286/1998)

Viene descritto il procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico

per l’immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore

straniero residente all’estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Lo Sportello unico provvede, dunque, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi

del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro.

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Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l’impiego territorialmente

competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già firmato dal datore di lavoro in occasione della consegna

del nulla osta. Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso deve richiedere il rilascio del

permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso

di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma

solo per rapporti di lavoro subordinato e limitati nel tempo.

Le pene per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,

revocato o annullato, sono aumentate:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo

comma dell’art. 603-bis del codice penale.

1- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000

euro".

Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti

stabiliti dal D.Lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

E’ punito chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone

l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando

dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori,

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o sproporzionato

rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa

obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre

il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena è aumentata nei seguenti casi:

1) il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;

2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;

3) esposizione de i lavoratori a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni

da svolgere e alle condizioni di lavoro.

3. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai

precedenti punti, le attività di Systema Ambiente s.r.l. “sensibili”. Tali consistono in:

1) Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi: l’attività fa riferimento all’assunzione di personale di

paesi terzi o all’impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

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4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazione fornite dalle Linee guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle best practice internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuati:

• principi generali degli standard di controllo;

• standard di controllo “specifici” applicati ai singoli processi strumentali.

4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

− Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi

esegue e chi controlla.23

− Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate: gli standard si fondano sull’esistenza di

disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità

operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione

rilevante.

− Poteri autorizzativi e di firma: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi

e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e

conosciuti all’interno della Società.

− Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività

sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e

svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii)

in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

4.2 Standard di controllo specifici

1) Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi: l’attività fa riferimento all’assunzione di personale di paesi

terzi o all’impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

− Autorizzazione formale: lo standard richiede l’esistenza di un’autorizzazione formalizzata all’assunzione di

personale dirigente e non dirigente.

− Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura aziendale per l’assunzione del personale

con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di

controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di selezione dei candidati

oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti

esperienze professionali, ecc.) e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio:

autorizzazione da parte dell’Alta Direzione); iii) modalità per l’adeguato livello di tracciabilità delle fonti di

reperimento dei curriculum (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società di

head-hunting, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante check list) che permettano di dare evidenza

e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici; iv)

controlli per l’individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con soggetti pubblici

(es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e imposizione di esplicito

divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un effettiva situazione di

conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di

23 Con riferimento all’applicazione del principio in questione si specifica che:

− il principio della segregazione deve sussistere considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico

processo di appartenenza;

− la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente

individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché

tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità attuative del principio in questione, che prevedano

l’utilizzo di controlli alternativi (preventivi e successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante

dall’applicazione del principio in oggetto.

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personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della

documentazione rilevante.

− Altri controlli: lo standard prevede che ci sia la verifica dell’esistenza del permesso di soggiorno del

lavoratore straniero (verifica del procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata

allo Sportello unico per l’immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda

instaurare con il lavoratore straniero residente all’estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato. Lo Sportello unico provvederà, poi, al rilascio del summenzionato nulla osta

una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro);

− Lavoro interinale nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi

che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno

e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

− Clausole contrattuali: assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la

Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia

di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

− Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e

sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per

conoscenza, all’Organismo di Vigilanza.

− Documentazione: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia

adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

Di seguito si riportano gli standard di controllo specifici relativi al rapporto con appaltatori e/o subappaltatori:

− Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: lo standard prevede l’esistenza di

una norma aziendale che definisca:

- modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme

delle norme e prescrizioni che un impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed

impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;

- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le

misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese

coinvolte nell’esecuzione di un’opera.

− Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: lo standard prevede l’esistenza di una norma aziendale che

definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma deve tenere conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;

- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie

disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

4.3 Sistema di controllo in essere Systema Ambiente s.r.l. ha implementato a livello di singoli Siti produttivi un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure Gestionali e da Istruzioni Operative che recepiscono i principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili e gli standard di controllo specifici. Per quanto riguarda le attività di Sede di coordinamento generale dei vari siti le principali politiche che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi sensibili sopra specificati sono riportati nel Codice Etico valido per tutti i Siti produttivi.

4.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi

appartenenti o meno a Systema Ambiente s.r.l.. in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia

prevista, fra le altre:

− la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare,

nell’espletamento delle attività per conto di Systema Ambiente s.r.l., i principi contenuti nel Codice Etico

e gli standard di controllo specifici del Modello;

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− la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte dello

stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;

− l’obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della

documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;

− il potere dell’Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di

verificare il suo corretto svolgimento;

− la facoltà a Systema Ambiente s.r.l. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

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SEZIONE “I”

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. La fattispecie del reato di corruzione tra privati richiamata dal d.lgs. n. 231/2001 La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione del reato di Corruzione tra privati richiamato dall’art. 25-ter (Reati societari) del Decreto.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.24

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di corruzione tra privati richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

1) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l’approvvigionamento di beni/servizi

mediante gare: si tratta dell’attività propedeutica all’espletamento delle gare, alla qualificazione e

selezione dei fornitori di beni (es. materiale rotabile, impianti, attrezzature, servizi, ecc.), della

negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell’esecuzione degli stessi nel rispetto della

normativa vigente.

2) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni/servizi mediante gare:

si tratta dell’attività propedeutica all’espletamento delle gare, alla qualificazione e selezione degli

acquirenti di beni (es. rottami, beni/materiale obsoleto, autobus usati, ecc.), della

negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell’esecuzione degli stessi nel rispetto della

normativa vigente.

3) Gestione dei flussi finanziari: l’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse

finanziarie relative all’attività di impresa.

24 Tale reato è stato inserito nel c.c. in seguito all’entrata in vigore della Legge 109/2012, in attuazione della

normativa comunitaria. La norma de quo, anche sulla base della sua collocazione sistematica (Titolo XI -

Disposizioni penali in materia di società e consorzi), riguarda solo ed esclusivamente le società, lasciando

esenti dal suo ambito di applicazione le imprese individuali e le associazioni. Ai fini della individuazione delle

attività sensibili che potrebbero comportare la commissione del reato di corruzione tra privati, occorre tenere

in considerazione il vantaggio cui può tendere la società del corruttore, senza doversi tale vantaggio

necessariamente configurare come un profitto, essendo sufficiente il perseguimento di un risultato utile

ancorchè privo di contenuto economico (ad es un miglioramento della posizione della società sul mercato).

La ratio dell’art. 2635 c.c. sarebbe, alla luce degli obiettivi prefissati dalle Istituzioni comunitarie quella di

sanzionare la corruzione ‘a monte’, a prescindere quindi da un effettivo nocumento che subisce la società alla

quale appartiene il soggetto corrotto, in un ottica, dunque, preventiva.

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4) Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze: si tratta dell’attività di gestione del

processo di procurement relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione

dei relativi rapporti.

5) Selezione e gestione dei Partner: si tratta dell’attività di scelta dei Partner per lo svolgimento

dell’attività industriale e della gestione dei relativi rapporti.

6) Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante: si tratta dell’attività relativa al

processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di

incentivazione del personale.

7) Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi: si tratta dell’attività di selezione e di gestione

del processo di procurement di beni e servizi.

8) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti

privati: si tratta dell’attività di selezione degli acquirenti di beni (es. rottami, beni/materiale obsoleto,

autobus usati, ecc.)/locatari di spazi pubblicitari e locali commerciali, della negoziazione/stipulazione dei

contratti e della gestione dell’esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

9) Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni

o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell’immagine e pubblicità: si tratta della

gestione di iniziative sociali/liberalità e dell’attività di gestione degli omaggi e attività

promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di

promozione dell’immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, ecc,), anche utilizzando beni

o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell’immagine e pubblicità nonché dell’attività di

gestione delle spese di rappresentanza.

10) Gestione dell’attività di liquidazione dei sinistri: si tratta delle attività relative alla liquidazione dei

sinistri gestita direttamente dalla Società.

3. Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazione fornite dalle principali associazioni di categoria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali innanzi individuati:

• principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;

• standard di controllo “specifici”25 applicati alle singole attività sensibili.

Il sistema dei controlli prevede standard di controllo diversi relativamente ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti esterni alla Società. 3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

− Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi

esegue e chi controlla26.

− Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate: gli standard si fondano sull’esistenza di

disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità

operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione

rilevante.

− Poteri autorizzativi e di firma: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi

e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,

25 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, i modelli organizzativi devono, fra l’altro, “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”. 26 Con riferimento all’applicazione del principio in questione si specifica che:

− il principio della segregazione deve sussistere considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;

− la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e

disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte. Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti

non è attuabile, sono definite modalità attuative del principio in questione, che prevedano l’utilizzo di controlli alternativi (preventivi e

successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante dall’applicazione del principio in oggetto.

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prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e

conosciuti all’interno della Società.

− Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività

sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e

svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii)

in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

3.2 Standard di controllo specifici

− Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l’approvvigionamento di

beni/servizi

Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell’attività sensibile; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti/Direzioni coinvolti, incluse le modalità di nomina dei componenti le commissioni; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l’attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; iv) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l’iter decisionale e le relative motivazioni, a partire dalla definizione della richiesta di acquisto fino alla esecuzione del contratto, con relativa documentazione a supporto; v) la previsione di sistemi di monitoraggio dell’attività; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

− Ruoli/Responsabilità: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di

coloro prendono parte al processo di approvvigionamento, inclusi quanti prendano parte alle

commissioni di qualificazione e giudicatrici.

− Report: lo standard richiede formalizzazione di report periodici – predisposti sulla base dei sistemi

di monitoraggio, sulle attività in oggetto (es. riepilogativo del numero di gare, fornitore vincitore,

commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte,

forniture assegnate in emergenza etc.) inviati ad adeguato livello gerarchico e all’Organismo di

Vigilanza.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto

di pratiche corruttive.

1) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti

privati

− Norme: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda fra l’altro: i) indicazione di ruoli,

responsabilità, modalità operative per l’individuazione e valutazione dell’opportunità della dismissione

e/o locazione; ii) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa,

definizione degli ambiti di autonomia per la sottoscrizione degli accordi; iii) tracciabilità dell’iter

decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla

selezione dell’acquirente/locatario; iv) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici

strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte nei confronti di soggetti residenti nei paesi

dell’Unione Europea (es. autocertificazione assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e gare

Certificato CCIAA con dicitura antimafia, iscrizione presso Albi professionali); v) l’indicazione di ruoli,

responsabilità e modalità per l’effettuazione di tali controlli; vi) la formalizzazione dei provvedimenti da

adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate

criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti);

vii) l’indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate.

− Tracciabilità: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e

conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell’attività sensibile.

− Segregazione dei compiti: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi valuta

l’opportunità di disinvestimento, vendita/locazione di beni, chi svolge la trattativa e chi autorizza la

stipula dell’accordo.

− Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti

coinvolti nell’attività sensibile.

− Procure e poteri autorizzativi: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano

autorizzati a sottoscrivere le transazioni, nel rispetto dei limiti di autorità interni.

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− Liste di riferimento: esistenza di una norma che preveda: i) l’indicazione di ruoli, responsabilità e

modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’appartenenza o meno della

controparte non residente nei paesi dell’Unione Europea ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento

contro il terrorismo; ii) l’indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali

criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto

di pratiche corruttive

2) Gestione dei flussi finanziari

− Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi

finanziari che definisca, fra l’altro: i) ruoli e responsabilità delle unità coinvolte durante la gestione: i)

della registrazione delle fatture passive e dei relativi pagamenti; ii) degli incassi/cash pooling e dei

relativi controlli amministrativi (es. riconciliazioni bancarie); iii) attività di recupero crediti scaduti ed

eventuali pre-contenziosi, con particolare riferimento ai clienti pubblici; iv) pianificazione, da parte delle

funzioni aziendali, del budget; v) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente

previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) criteri e modalità con le quali

devono essere gestiti/motivati gli acquisti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es.

pagamenti di emergenza).

− Autorizzazione formale: lo standard richiede un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di

pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.Report: lo standard richiede l’esistenza di report

periodici sull’utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati ad adeguato livello

gerarchico e archiviati.

− Documentazione: lo standard dispone la necessaria esistenza di documenti giustificativi delle risorse

finanziarie utilizzate, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

− Codice Etico: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche

corruttive.

3) Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze

− Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei

consulenti e dei collaboratori che svolgano prestazioni professionali a favore della Società con

previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di

controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all’Alta

Direzione; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti (es. verifica dell’esistenza di

requisiti di carattere “etico/professionale”, verificare che le competenze acquisite non esistono

all’interno della Società, analisi e comparazione delle offerte ricevute, ricorso per le prestazioni a

carattere fiduciario a consulenti iscritti all’albo, ecc) e per la gestione di eventuali eccezioni alla

procedura standard (ad esempio in situazioni di emergenza); iii) tracciabilità dell’iter decisionale e delle

motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla scelta di acquisire le

competenze dall’esterno e alla selezione del consulente; iv) separazione di funzioni tra coloro che

selezionano i consulenti e coloro che ne controllano l’operato; v) modalità di archiviazione della

documentazione rilevante.

− Valutazione di congruità: lo standard richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto

richiedente la consulenza/prestazione professionale con riferimento alle prestazioni ricevute.

− Contratti: lo standard concerne: i) l’obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di

consulenza/prestazione professionale prima dell’inizio della prestazione e la limitazione a casi

eccezionali, specificatamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti dopo tale

momento; ii) la dichiarazione, da parte del contraente, di non essere in conflitto di interesse con il

soggetto pubblico con riferimento al quale collaborano con la Società e la dichiarazione (in caso di

società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso

fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001; iii)

la previsione, nei contratti con i i collaboratori e i consulenti esterni coinvolti in attività sensibili: a) di

specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di

Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle

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nell’espletamento delle attività per conto di Systema Ambiente s.r.l..; b) di clausole che attribuiscano la

facoltà a Systema Ambiente s.r.l.. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di

pratiche corruttive.

4) Selezione e gestione dei Partner

− Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e la gestione dei

Partner, per quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle

Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all’Alta Direzione; ii) criteri

per la selezione dei Partner e verifiche non solo dei requisiti di solidità patrimoniale e capacità tecnica

ma anche di onorabilità delle società (con specificazione dell’eventuale esistenza di precedenti

condanne o procedimenti in corso ex d.lgs. n. 231/2001 a carico di tali società). Gli accordi di

associazione devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo

stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione

congiunta alla procedura; iii) tracciabilità dell’iter decisionale e delle motivazioni (con relativa

documentazione a supporto) che hanno portato alla selezione del Partner; iv) formalizzazione (ad

esempio con e-mail, verbali) degli incontri tecnico/economici con eventuali Partner e/o adeguati flussi

informativi verso i superiori; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

− Valutazione di congruità: lo standard richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto che

verifica lo svolgimento delle attività del Partner.

− Contratti: lo standard concerne la previsione, nei contratti con i Partner coinvolti in attività sensibili: a)

di specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di

Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle

nell’espletamento delle attività per conto di Systema Ambiente s.r.l.. di risolvere i contratti in questione

in caso di violazione di tali obblighi.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di

pratiche corruttive

5) Gestione delle assunzioni

− Autorizzazione formale: lo standard richiede l’esistenza di un’autorizzazione formalizzata all’assunzione di

personale dirigente e non dirigente.

− Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura aziendale per l’assunzione del personale

con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di

controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di selezione dei

candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere,

precedenti esperienze professionali, ecc.) e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio:

autorizzazione da parte dell’Alta Direzione); iii) modalità per l’adeguato livello di tracciabilità delle fonti di

reperimento dei curriculum (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società

di head-hunting, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante check list) che permettano di dare

evidenza e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti

pubblici; iv) controlli per l’individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con

soggetti pubblici (es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e

imposizione di esplicito divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un

effettiva situazione di conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di

richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità

di archiviazione della documentazione rilevante.

− Obiettivi di performance: lo standard concerne la definizione di sistemi premianti che includano obiettivi

predeterminati e misurabili, nonché l’intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione

e nella selezione dei relativi beneficiari.

− Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e

sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per

conoscenza, all’Organismo di Vigilanza.

− Documentazione: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia

adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di

pratiche corruttive

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6) Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi

− Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei

fornitori di servizi con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità

operative e di controllo delle Direzioni coinvolte; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione (ad

esempio: ricorso a fornitori qualificati, utilizzo di listino prezzi standard predefiniti contrattualmente,

qualifica dei sub-appaltatori basata sul rispetto degli adempimenti contributivi e previdenziali, rotazione

dei sub-appaltatori); ii) competitive bidding, quando reso possibile dall’oggetto del servizio richiesto, fra

più fornitori/subappaltatori; iii) formalizzazione dell’iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato

alla scelta del fornitore/subappaltatore (es. analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e

comparazione delle offerte ricevute); iv) modalità di gestione delle eccezioni alla procedura standard (ad

esempio, motivazione/approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in

situazioni di emergenza e/o di esclusiva); v) l’analisi/valutazione delle offerte anormalmente basse; vii) la

gestione di sub-appalti e delle varianti in corso d’opera.

− Documentazione: lo standard concerne la predisposizione e l’archiviazione di documenti giustificativi degli

ordini/contratti conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato

livello gerarchico.

− Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici delle attività svolte, sulle modalità di selezione

e sugli eventuali rapporti del fornitore/sub appaltatore con soggetti pubblici, inviati ad adeguato livello

gerarchico.

− Valutazione della congruità: lo standard richiede, al momento del pagamento del corrispettivo, una

valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società.

− Contratti: lo standard concerne per i contratti/ordini a fornitori/subappaltatori che operino in aree

qualificate come sensibili: i) la previsione di specifiche clausole con cui gli stessi dichiarino di conoscere

e si obblighino a rispettare -nell’espletamento delle attività per conto di Systema Ambiente s.r.l. - i principi

etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello di Organizzazione e le norme vigenti, di

clausole che attribuiscano a Systema Ambiente s.r.l. la possibilità di effettuare degli audit per verificarne

il rispetto e di clausole che attribuiscano la facoltà a Systema Ambiente s.r.l. di risolvere i contratti in

questione in caso di violazione di tali obblighi; ii) la dichiarazione, da parte dei fornitori di servizi/sub

appaltatori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la

Società e la dichiarazione (in caso di società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte

dello stesso fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.

231/2001; iii) il divieto di cessione del contratto.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede l’osservanza delle regole comportamentali previste

dal Codice di Comportamento 231.

7) Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o

servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell’immagine e pubblicità:

− Procedura: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione degli omaggi,

erogazione di servizi gratuiti, iniziative promozionali e spese di rappresentanza con previsione, fra l’altro,

di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni

coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all’Alta Direzione; ii) definizione delle

categorie dei possibili beneficiari degli omaggi, iniziative promozionali, servizi gratuiti e spese di

rappresentanza; iii) indicazione di limiti di valore degli omaggi, servizi gratuiti e delle spese di

rappresentanza e promozionali; iv) modalità di tracciabilità del processo decisionale e delle relative

motivazioni (con relativa documentazione tecnico/economica a supporto) che hanno portato alla

sponsorizzazione di eventi; v) monitoraggio e valutazione ex post, laddove possibile, del ritorno in termini

di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative; vi) conservazione della documentazione

rilevante.

− Autorizzazione formale: lo standard richiede l’esistenza di un’autorizzazione formalizzata ad effettuare

omaggi, a fornire servizi gratuiti e a sostenere spese di rappresentanza e di sponsorizzazione.

− Beneficiari: lo standard richiede:

- la definizione di criteri per l’individuazione degli ambiti delle iniziative che si vogliono sponsorizzare (es.

culturali, sociali e artistiche) ed individuazione delle varie tipologie/categorie merceologiche di omaggi

(con relativo limite di importo);

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- la redazione un elenco dei soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute

spese di rappresentanza o a favore dei quali vengono erogati servizi gratuiti e dell’omaggio o servizi

gratuito o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario.

− Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici sulle spese, sulle attività e sugli omaggi/servizi

gratuiti, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati all’Alta Direzione, comunicati all’Organismo

di Vigilanza e archiviati.

− Budget: lo standard richiede che le spese per le attività in oggetto rientrino nell’ambito del budget

annuale approvato e una pianificazione degli obiettivi e delle risorse che si vogliono destinare alle

sponsorizzazioni/omaggi.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede la previsione nel Codice di Comportamento 231 del

divieto di pratiche corruttive.

8) Gestione dell’attività di liquidazione dei sinistri:

− Procedura: lo standard prevede che la formalizzazione di una procedura per la gestione dell’attività

sensibile in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità

dei soggetti coinvolti nella gestione del processo; ii) criteri di ripartizione della competenza per il

trattamento del sinistro; iii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell’attività

sensibile; iv) regolamentazione delle fasi, con definizione delle relative modalità operative e degli

strumenti di controllo per la gestione dell’attività sensibile in oggetto; v) modalità per la gestione

della tracciabilità di tutte le fasi del processo, con relativa documentazione a supporto; vi) modalità

di archiviazione della documentazione rilevante.

− Ruoli/Responsabilità: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità dei

soggetti coinvolti nella gestione dell’attività sensibile.

− Codice di Comportamento 231: lo standard richiede la previsione nel Codice di Comportamento

231 di specifiche regole comportamentali.

3.3 Sistema di controllo in essere Systema Ambiente s.r.l. ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure che recepiscono i principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili e gli standard di controllo specifici. Di seguito si riportano le principali politiche/procedure che andranno a comporre il sistema di controllo con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate.

• Codice Etico

• Gestione dei rapporti verso l’esterno

• Procedura finanza e fiscale

• Procedura Clienti

• Procedura Fornitori

• Regolamento per l’affidamento dei contratti

• Gestione omaggi aziendali

• Contenzioso e gestione dei rischi

• Selezione e assunzione del personale

3.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi appartenenti o meno alla ditta Systema Ambiente s.r.l. in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

− la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare,

nell’espletamento delle attività per conto di Systema Ambiente s.r.l., i principi contenuti nel Codice

Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;

− la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte dello

stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;

− l’obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della

documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;

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− il potere dell’Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine

di verificare il suo corretto svolgimento;

− la facoltà a Systema Ambiente s.r.l. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali

obblighi.

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SEZIONE “L”

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle residue fattispecie criminose contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 le quali non rientrano nelle categorie dei reati innanzi indicati ed alle quali sono dedicate le precedenti parti speciali. Trattasi in particolare dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001), dei reati contro la personalità individuale (art. 25 quiquies del D.Lgs. 231/2001), dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art.25 quater del D.Lgs. 231/2001) e dei reati transnazionali contemplati nell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n.146, art. 10 (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio ex art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p.) reati concernenti il traffico di immigrati, quali il procurato ingresso illegale di immigrati nello Stato, reati concernenti intralcio alla giustizia. La predette fattispecie di reato risultano essere solo astrattamente ipotizzabili in capo a Systema Ambiente s.r.l. e la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell’interesse o a vantaggio della Società. 1. REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO. Al fine di comprendere gli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una elencazione dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Systema Ambiente s.r.l. è collegato il regime di responsabilità a carico di quest’ultima. I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l’inserimento dell’art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 ad opera dell’art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409. A. TIPOLOGIA DI REATI

➢ Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

➢ Art. 454 del Codice Penale – Alterazione di monete ➢ Art. 455 del Codice Penale – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ➢ Art. 457 del Codice Penale – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ➢ Art. 459 del Codice Penale – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ➢ Art. 460 del Codice Penale – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di

pubblico credito o di valori di bollo ➢ Art. 461 del Codice Penale – Fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ➢ Art. 464 del Codice Penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

· B. AREE A RISCHIO L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-bis del D.Lgs. 231/01. L’attività sensibile identificata consiste nella gestione della cassa contanti. Tale gestione è rappresentata dell’attività relativa alla gestione delle casse contanti, in particolare, con riferimento all’espletamento delle operazioni amministrative interne (pagamenti delle missioni al personale, delle competenze relative al personale). B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso in monete è stato attuato attraverso l’implementazione di apposita procedura, attraverso la quale sono stati disciplinati i seguenti aspetti: - ruoli e responsabilità;

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- regolamentazione di cassa; - tracciabilità delle operazioni; - segregazione dei compiti; - monitoraggio della gestione della cassa; - procure e deleghe. 2. REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE. L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, il quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività). A. TIPOLOGIA DI REATI

➢ Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù ➢ Art. 600 bis del Codice Penale – Prostituzione minorile ➢ Art. 600 ter del Codice Penale – Pornografia minorile ➢ Art. 600 quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico ➢ Art. 600 quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

minorile ➢ Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone ➢ Art. 602 del Codice Penale – Acquisto ed alienazione di schiavi

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va specificato che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che, consapevolmente, agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose. B. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;

2. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali. C. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale. L’obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel far si che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale. 3. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l’art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001. A. TIPOLOGIA DI REATI

➢ Art. 270 del Codice Penale – Associazioni sovversive ➢ Art. 270 bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di

eversione dell’ordinamento democratico ➢ Art. 270 ter del Codice Penale – Assistenza agli associati ➢ Art. 270 quater del Codice Penale – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

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➢ Art. 270 quinquies del Codice Penale – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

➢ Art. 270 sexies del Codice Penale – Condotte con finalità di terrorismo ➢ Art. 280 del Codice Penale – Attentato con finalità terroristiche o di eversione ➢ Art. 289 bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ➢ Art. 302 del Codice Penale – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato ➢ Artt. 304 e 305 del Codice Penale – Cospirazione politica mediante accordi e cospirazione politica

mediante associazione ➢ Artt. 306 e 307 del Codice Penale – Banda armata, formazione e partecipazione di cospirazione o di

banda armata Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali. Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, devono essere presi in esame, ai fini dell’osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali. Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che, il reato stesso, sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, possa divenire, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-quater, presupposto per l’affermazione della responsabilità della società. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999. Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, ovvero sapendo gli stessi saranno destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Affinchè un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non risulti necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto. Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

a. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato;

b. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, affinché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell’agente, che il medesimo abbia coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

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Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l’agente abbia coscienza del carattere terroristico dell’attività e abbia l’intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l’agente abbia coscienza del fatto che l’associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l’intento di favorirne l’attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell’evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio di verificazione dell’evento, nonché la determinazione volontaria nell’adottare la condotta criminosa, devono comunque desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

B. AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risulterebbero essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

• persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall’OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell’Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;

• società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati. Tuttavia, in capo a Systema Ambiente s.r.l., non si ritiene che sussista allo stato attuale rischio di verificazione delle condotte illecite previste nella presente Parte Speciale. 4. REATI TRANSNAZIONALI. La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere trasnazionale. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale‟, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal Legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 3) è necessario che la condotta illecita:

• sia commessa in più di uno Stato; ovvero

• sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero

• sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero

• sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

A. TIPOLGIA DI REATI Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’ente sono:

➢ Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere ➢ Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione a delinquere di tipo mafioso ➢ Art. 291 quater del DPR n. 43/1973 – Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di

tabacchi lavorati esteri ➢ Art. 74 del DPR n. 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope ➢ Art. 648 c.p. – Ricettazione (Il reato si configura quanto il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri

un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare);

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➢ Art. 648 bis del Codice Penale- Riciclaggio (Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, nei o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa);

➢ Art. 648 ter, 1 comma, c.p. – Autoriciclaggio (Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa).

➢ Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Il reato si configura quanto il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro,beni o altre utilità provenienti da delitto);

➢ Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, del D.Lgs. 286/1998 – Traffico di immigrati ➢ Artt.377 e 378 del Codice Penale - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all‟Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Nell’espletamento della propria attività svolta gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di Revisione, i Dirigenti ed i Dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate. A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E’ inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della società; - che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Systema Ambiente s.r.l. siano improntate al massimo

rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; - che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in

materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l’espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;

- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;

- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l’effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell’ambito di un processo penale;

- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Il rischio di commissione dei suddetti reati è un rischio associabile alle attività produttive e finanziarie della

Società ed è riferibile ai rapporti instaurati con la cliente, i fornitori, gli intermediari e partners della Società.

In particolare, possono essere considerate a rischio di commissione dei reati in oggetto le seguenti attività:

- gestione delle attività sui mercati finanziari (inclusi i servizi di consulenza);

- gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze;

- gestione delle sponsorizzazioni.

Risultano astrattamente ipotizzabile, che i soggetti in posizione apicale o sub-apicale autorizzino l’acquisto di beni provenienti da attività illecite o la prestazione di servizi da parte di aziende in cui siano investiti capitali acquisiti illegalmente. L’adeguata conoscenza delle controparti con le quale si effettuano operazioni commerciali e il monitoraggio delle operazioni effettuate nel corso del rapporto continuativo rappresentano il presidio principale adottato da Systema Ambiente s.r.l. al fine di ridurre la propria esposizione al potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati di riciclaggio.

5. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE. La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. “legge sul diritto d’autore” (legge 22 aprile 1941 n. 633).

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La corresponsabilizzazione dell’ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all’interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all’azienda stessa. Il nuovo articolo 25 novies, prevedendo la commissione di tali reati all’interno della società, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all’azienda stessa, dispone, a carico dell’ente, le sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno. A. TIPOLGIA DI REATI

➢ Art. 171, 1 comma, lett. A bis) e comma 3 L.633/1941 Il presente articolo punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa. In questa norma ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. L’inserimento del delitto nel D. Lgs. 231/2001 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d’autore. Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. In quest’ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

➢ Art. 171 bis L.633/1941 La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l’ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software. Da notare, ad ogni modo, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software. Per ricostruirne l’esatta portata risulta essere necessario il riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge. In particolare, l’art. 2 della legge sul diritto d’autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. L’articolo è composto in due commi,: il primo volto alla tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal D.Lgs. n.169/99, tutela invece le banche dati. Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto. A restringere l’ambito di applicabilità della norma opera il riferimento all’abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell’agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia. La seconda tematica del comma consiste nell’elenco delle condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale. Infine, nell’ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all’anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

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Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l’ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico. Pertanto, la riforma dell’elemento soggettivo avrà forti ricadute sull’eventuale punibilità dell’ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all’interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali. Nel secondo comma dell’articolo 171bis ad essere tutelate sono, invece, le banche dati; per esse intendendosi, riportandosi all’art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO In adozione ai principi contenuti e divulgati nel Codice Etico, nonché nella parte generale del presente Modello per tutti i soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente sezione;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.


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