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MODIFICATE IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI … · stabilite dalle vigenti disposizioni di legge...

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COMUNE di PAGAZZANO Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MODIFICATE IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI (Delibera C.C. n° 11 del 21.04.2004) AGGIORNATE ALLE PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE (Delibera n° 90 del 24.02.2005) LEGENDA Norme tecniche di attuazione testo aggiunto in accoglimento delle osservazioni Norme tecniche di attuazione testo soppresso in accoglimento delle osservazioni
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COMUNE di PAGAZZANO Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MODIFICATE IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

(Delibera C.C. n° 11 del 21.04.2004) AGGIORNATE ALLE PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Delibera n° 90 del 24.02.2005)

LEGENDA

Norme tecniche di attuazione testo aggiunto in accoglimento delle osservazioni Norme tecniche di attuazione testo soppresso in accoglimento delle osservazioni

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Norme Tecniche di Attuazione 2

NORME GENERALI ART. 1 - FINALITA’ E CONTENUTO DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Comunale è lo strumento normativo col quale viene disciplinato l’uso del territorio sia per ricavarne risorse naturali che per attuare l’insediamento umano, con l’obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di vita della comunità locale, compatibilmente con le esigenze generali della collettività.

Le parti di territorio nelle quali il terreno è impiegato quale risorsa costituiscono le AREE NATURALI, quelle in cui è impiegato quale supporto delle opere urbanistiche ed edilizie, costituiscono le AREE URBANE.

Il P.R.G. prende in considerazione tutto il territorio comunale ed attribuisce ad ogni suo punto specifiche norme che disciplinano la conservazione, l’uso e la trasformazione delle risorse presenti nelle AREE NATURALI e la conservazione, l’uso, la trasformazione e l’ampliamento del patrimonio urbanistico ed edilizio delle AREE URBANE.

Il P.R.G. è quindi costituito da un insieme di Norme e dalla precisa individuazione e delimitazione planimetrica delle zone entro le quali le Norme trovano applicazione.

Ogni attività che comporta modificazioni alle risorse situate nelle aree naturali od al patrimonio urbanistico ed edilizio situato nelle aree urbane, è soggetta alle vigenti LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, alle presenti NORME ed al REGOLAMENTO EDILIZIO.

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Norme Tecniche di Attuazione 3

ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il P.R.G. si attua mediante la realizzazione di quanto contenuto nei suoi elaborati prescrittivi (tavole di azzonamento e N.T.A.) attraverso la procedura amministrativa corrente del Permesso di costruire della concessione edilizia.

Nei casi previsti dalle Leggi vigenti sono ammesse: ♦ Comunicazione inizio lavori – art. 26 legge 47/85 – ♦ Denuncia Inizio Attività ♦ Autorizzazione edilizia ♦ Concessione edilizia convenzionata ♦ Permesso di costruire ♦ Permesso di costruire convenzionato Il ricorso preventivo alla pianificazione urbanistica esecutiva è obbligatorio per

tutte quelle aree delimitate da apposito simbolo nelle tavole di azzonamento; è ammesso nelle Zone di Recupero ed in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica.

La pianificazione urbanistica esecutiva dovrà essere elaborata ed approvata secondo le vigenti disposizioni di legge e le specifiche norme di zona ed in funzione del tipo di strumento (Piano Particolareggiato, Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, Piano per Insediamenti Produttivi, Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Programma Integrato di Intervento)

Le modalità per la richiesta ed il rilascio delle procedure sopracitate sono stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Edilizio Comunale.

Negli interventi di costruzione, ricostruzione o notevole trasformazione di edifici, per un’ attenta valutazione di inserimento ambientale, il responsabile del procedimento potrà chiedere la presentazione di un progetto planivolumetrico esteso all’ambito oggetto d’intervento. ART. 3 - INAMMISSIBILITA’ DI DEROGHE

Le deroghe alle previsioni di Piano ed alle presenti Norme sono ammesse unicamente per la realizzazione di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto prescritto dall’art. 3 della Legge n° 1357 del 21.12.1955 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.L. n° 490/1999 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

La deroga, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati prescritti dalle presenti N.T.A., fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7-8-9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444.

Gli interventi consentiti devono comunque garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui al titolo 3° del vigente R.L.I., ricorrendo, se del caso, all’istituto della deroga o delle soluzioni tecniche alternative conformemente a quanto previsto dall’art. 3.0.0. dello stesso R.L.I.

La deroga sarà concessa dal Responsabile preposto al rilascio del permesso a costruire.

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Norme Tecniche di Attuazione 4

ART. 4 – DESTINAZIONI VIETATE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Sull’intero territorio comunale di Pagazzano sono vietate le destinazioni che fanno riferimento alle seguenti attività: • Industria dei prodotti chimici di base; • Industria di produzione e lavorazione dei derivati del petrolio e del carbone; • Concerie delle pelli e del cuoio; • Attività di deposito e stoccaggio scorie e rifiuti tossici o radioattivi; • Industria per la distillazione, preparazione e lavorazione di asfalti e conglomerati

bituminosi; • Industria per la produzione e stoccaggio di gas tossici; • Industria per la produzione e lavorazione di materiali esplosivi; • Fonderie di prima fusione; • Allevamenti industriali intensivi avicoli e suinicoli;

Le categorie sopra indicate fanno riferimento alle definizioni delle imprese per rami e classi di attività produttive del censimento ISTAT .

Per ciascuna zona omogenea e sottozone, le presenti N.T.A. indicano le destinazioni vietate, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n° 1/2000. ART. 5 - RINVENIMENTO DI PRESENZE DI INTERESSE STORICO.

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO. Al fine della salvaguardia e conservazione delle testimonianze storiche, archeologiche ed artistiche, è fatto obbligo segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale il ritrovamento di eventuali reperti archeologici, affreschi o graffiti, elementi architettonici con valore storico, lapidi, cippi, ecc.

Tali rinvenimenti dovranno essere mantenuti e rispristinati: i reperti non rimovibili dovranno essere conservati in loco e valorizzati; i reperti rimovibili dovranno essere segnalati alla Sovrintendenza Archeologica ed eventualmente asportati (previ accordi con la S.A.) per la loro conservazione nei relativi ambiti museali. ART. 6 - RAPPORTI TRA CONFINANTI. Tutte le norme e le previsioni di P.R.G. fanno comunque salvi i diritti e le servitù di terzi attive o passive esistenti a vario titolo sui singoli lotti e nei rapporti con i lotti confinanti.

Le presenti Norme non possono essere quindi interpretate come possibili deroghe rispetto ad accordi privati precedenti.

Allo stesso modo gli atti autorizzativi all’edificazione rilasciati in osservanza delle presenti norme non si configurano come derogatori dei diritti tra terzi.

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Norme Tecniche di Attuazione 5

AREE NATURALI

Per aree naturali si intendono quelle parti del territorio comunale nelle quali il terreno è utilizzato per le risorse che esso possiede e produce, quali: le risorse chimico-fisiche, i prodotti minerali, le acque superficiali e sotterranee, il patrimonio vegetale, i valori paesaggistici.

Nel loro complesso dette aree sono destinate alla conservazione dello stato naturale, alla utilizzazione e trasformazione a scopi agricoli, garantendo l’equilibrio ecologico dell’ambiente.

L’uso e la trasformazione di queste aree sono soggette alle regole della Legge Regionale n° 93/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Le destinazioni delle aree naturali, previste in funzione dell’utilizzazione delle risorse del suolo anche ove sia consentita l’edificazione, sono le seguenti: v Riequilibrio ecologico e fruizione paesaggistica dell’ambiente mediante la

conservazione o ricostruzione dei cicli naturali spontanei e l’eventuale predisposizione di zone attrezzate per l’osservazione, la fruizione delle risorse naturalistiche e dei caratteri che definiscono l’identità del paesaggio di Pagazzano.

v Utilizzazione agricola che consiste nella produzione orticola, floricola, frutticola, nell’attività vivaistica, nella piantumazione a carattere industriale, nell’allevamento zootecnico a scopo anche non alimentare, nella coltivazione del suolo.

Nelle aree naturali non è consentita alcun tipo di nuova edificazione che non sia preordinata all’utilizzazione delle risorse naturali entro i limiti stabiliti dalle norme di zona ed in particolare: § Edifici residenziali, uffici, studi e laboratori professionali, agenzie commerciali,

istituzioni complementari alla residenza ed alle attività produttive; § Attività produttive in genere; § Attività commerciali sia con caratteristiche dimensionali delle attività di

vicinato che della media e grande distribuzione, così come definiti dal D. L. n° 114/1998 e dalla legislazione regionale vigenti;

§ Alberghi e motel. Non è altresì consentita l’utilizzazione delle aree naturali, con o senza interventi

di sistemazione del suolo, per: a) Rimessaggio e/o posteggio di veicoli (comprese roulottes, rimorchi, ecc) e mezzi

meccanici non di uso agricolo; b) Deposito di manufatti, attrezzature e materiali non agricoli; c) Ammasso di rottami, carcasse, scarti di lavorazione, ecc.; d) Discariche; e) Asportazione terreno di coltura e/o dello strato sottostante; f) Apertura di cave.

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ART. 7 - ZONA E - AGRICOLA

Le aree classificate dal P.R.G. come zona E, sono destinate al riequilibrio ecologico e fruizione paesaggistica dell’ambiente, nonché all’utilizzazione agricola.

In relazione all’attività agricola sono ammessi, con semplici Permessi di costruire semplice concessione edilizia, nuovi edifici ed interventi di ristrutturazione e di adeguamento di quelli esistenti, compresa la residenza in funzione della conduzione del fondo e della esigenze dell’imprenditore agricolo o titolo principale ai sensi dell’art. 12 della Legge 9/5/1975 n° 153 e nel rispetto di tutte le norme previste dalla L.R. 7/6/80 n° 93.

Le costruzioni ammesse sono le seguenti: a) case rurali per la residenza dei coltivatori della terra (imprenditore agricolo e

dipendenti dell’azienda ) b) stalle ed edifici per allevamenti e ricoveri di animali (fermo restando il rispetto delle

norme in cui all’art. 233 e seguenti del T.U. Leggi sanitarie 27/07/1934 n° 1265 e successive modificazioni )

c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli d) costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione, conservazione e

vendita dei prodotti agricoli direttamente effettuate dalle aziende insediate e costruzioni destinate alla dotazione dei servizi accessori connessi

e) serre per colture e strutture florovivaistiche. Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi di qualsiasi genere; • attività commerciali al dettaglio esercitata in forma autonoma, sia con

carattere di vicinato che di media e grande distribuzione, di deposito, di commercio all’ingrosso;

• edifici residenziali, uffici, studi e laboratori professionali, agenzie commerciali, servizi di interesse pubblico e generale complementari alla residenza ed alle attività produttivo-commerciali;

• attività alberghiere e di ristorazione; • distributori di carburanti. Le case rurali di nuova costruzione dovranno distare non meno di 50 m. da

stalle, concimaie e vasche di raccolta delle deiezioni. La costruzione di nuovi ricoveri per animali (stalle, porcili, capannoni per

l’allevamento di vitelli, specie avicole od altri animali) concimaie e vasche di raccolta deiezioni sono consentite solo in zona agricola e di norma a non meno di: o 1600 m. per allevamenti di suini e per la coltura di lombrichi e larve; o 1500 m. per allevamenti di vitelli a carne bianca e per allevamenti di animali da

pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone; o 1400 m. per allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini; o 1300 m. per allevamenti di struzzi; o 1200 m. per altri allevamenti avicoli diversi dai precedenti, allevamenti di conigli, di

cani ed altri allevamenti non specificatamente citati; dal punto più vicino del limite esterno delle zone residenziali già esistenti o previste nell’azzonamento del P.R.G. e da quelle esistenti o previste dal P.R.G. adottato nei Comuni limitrofi.

Dalle case sparse e dalle case isolate dovranno essere rispettate di norma la distanza di 100 m. per tutte le tipologie di allevamento.

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Le distanze di cui sopra non si applicano ai piccoli allevamenti di tipo familiare. Le costruzioni di cui ai punti b) e c), se già esistenti e localizzate in aree a

destinazione incompatibile (di fatto o per previsioni del P.R.G.) oppure in contrasto con le presenti norme, non possono essere modificate, ampliate o potenziate: è ammessa la sola manutenzione ordinaria sempre salvo il rispetto delle leggi sanitarie, ecologiche, ambientali e antinquinamento vigenti.

Tali costruzioni dovranno essere trasferite e comunque trasformate o regolarizzate nei tempi e nei modi che saranno a tal fine fissati dall’Amministrazione Comunale, ma comunque entro il termine di validità del presente P.R.G.

Le concessioni I permessi di costruire potranno essere rilasciate esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, o conduttori in economia, alle cooperative agricole, ai proprietari con beni affittati che vogliano costruire per affittuari e/o salariati, agli affittuari e ai mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere ai sensi rispettivamente delle leggi n° 11/1971 e n° 756/1964 e ai soggetti previsti dall’Art. 3 comma 1 della legge Regionale n° 93/1980.

Le abitazioni di nuova costruzione e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere utilizzate esclusivamente dalle famiglie degli addetti alle attività agricole e/o dell’imprenditore agricolo.

Tutti i fabbricati in tale zona, ove sia prevista la permanenza di persone, devono essere dotati di acqua riconosciuta potabile in quantità sufficiente e di regolari sistemi di smaltimento degli scarichi, in conformità alla normativa vigente.

Dopo l’adozione del P.R.G. l’alloggiamento di soggetti diversi da quelli citati equivale a mutamento di destinazione ad ogni effetto e in particolare agli effetti dell’art. 15 legge n° 10/1077.

Il mutamento di destinazione d’uso, senza autorizzazione, degli edifici è da considerarsi variazione essenziale ai sensi dell’art. 8 della legge n° 47/1985.

Sono ammesse le opere di infrastrutturazione dei fondi agricoli al solo scopo di migliorarne la produttività e la qualità di vita dei residenti, previo rilascio di concessione edilizia Permesso di costruire.

I limiti di nuova edificazione per le abitazioni dell’imprenditore agricolo ammessa per ogni azienda agricola ufficialmente riconosciuta e preesistente all’adozione del P.R.G. ovvero successivamente costituita, sono: Ø mc./mq. 0,06 su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; Ø mc./mq. 0,01 per azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a

pascolo o prato-pascolo permanente; Ø mc./mq. 0,03 sugli altri terreni agricoli. Ø Volume massimo per ogni singola costruzione residenziale: mc. 600 Ø Altezza max.: m. 6.50

La nuova costruzione di abitazioni dell’imprenditore agricolo deve essere localizzata nel fondo e riproporre le caratteristiche tipologiche, localizzative, costruttive e materiche della tradizione architettonica rurale della zona (cascina lombarda).

L’edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione delle opere e degli impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano già esistenti e funzionanti.

Per gli edifici esistenti destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli e al ricovero dei mezzi e prodotti agricoli sono ammessi di norma gli interventi di recupero, compresa la demolizione e ricostruzione che ne confermano la destinazione.

Per tali opere è ammessa anche la nuova edificazione nel rispetto degli indici seguenti:

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Norme Tecniche di Attuazione 8

Slp max. = 0,05 mq / mq. Altezza = variabile per dimostrate esigenze funzionali, fino a un max. di mt. 15. In caso di edifici o manufatti esistenti sul fondo della medesima azienda e che

siano di analoga destinazione o a questa recuperabili, nel computo della Slp. dovranno sommarsi la nuova con la preesistente edificazione.

Per gli edifici esistenti destinati a stalle ed allevamenti è ammessa anche la nuova edificazione nel rispetto degli indici seguenti riferiti all’area computabile: Rc. max. = 0,10 mq / mq. per allevamenti bovini, suini, avicoli.

Le serre devono rispettare un rapporto massimo di copertura Rc. pari al 40%. Nel computo della superficie di pertinenza possono essere considerate le zone

destinate a verde di rispetto, ammettendosi inoltre la computazione di aree del territorio comunale ancorché non contigue, ma in conduzione da parte della medesima azienda agricola richiedente la concessione il Permesso di costruire.

Sono computabili anche le aree condotte nei Comuni contermini. Gli indici urbanistici indicati per al zona E devono essere verificati sulla base

della superficie condotta purché venga asservita alla edificazione da realizzare. In caso di computazione di aree, che pur essendo coltivate dal richiedente,

appartengono a terzi, si dovrà ottenere l’asservimento da parte dell’effettivo proprietario.

Ogni intervento relativo a edifici per allevamenti zootecnici e per lavorazioni di prodotti agricoli è sempre subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti, o comunque, prescritti dal responsabile del servizio n° 1 dell’A.S.L. INSEDIAMENTI RURALI ESISTENTI Per tutti gli edifici esistenti in zona agricola alla data di adozione del P.R.G. sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lettere a), b), c) della Legge 457/1978 all’ art. 3 lettere a) b) c) del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, purché senza mutamento di destinazione d’uso ed in regime di concessione edilizia onerosa, salvo per i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. n° 93/1980. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 31 Legge 457/1978 d) ed f) del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, nonché il cambio di destinazione d’uso sono consentiti previa approvazione di un Piano di Recupero esteso a tutto il complesso rurale esistente ed al suo lotto di pertinenza.

Il Piano di recupero potrà essere presentato anche da soggetti non titolati ai sensi della Legge Regionale n° 93/1980, purchè, in caso di cambio d’uso da rurale a residenziale, sia dimostrato che gli immobili abbiano perso la loro funzione agricola da almeno cinque anni dall’entrata in vigore del P.R.G. Il P.R.G. individua, con specifica perimetrazione, gli insediamenti rurali assoggettati obbligatoriamente a Piano di Recupero, in quanto necessitano di particolare attenzione e salvaguardia per la caratterizzazione morfologica e costruttiva, per la consistenza volumetrica o valore ambientale.

In mancanza di Piano di Recupero su tali complessi rurali saranno possibili solo gli interventi di cui all’art. 31 lettere a), b), c) della Legge 457/1978 senza mutamento della destinazione d’uso attuale per ogni singolo edificio.

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Norme Tecniche di Attuazione 9

Il Piano di Recupero potrà essere approvato solo nel caso in cui l’azienda agricola insediata abbia motivate e comprovate esigenze di adeguamento tecnologico delle strutture e degli impianti connessi all’attività.

Non potranno comunque essere autorizzati interventi di cambio d’uso che comportino la realizzazione di nuove infrastrutture viarie che attraversino sedimi destinati all’agricoltura ed alla coltivazione.

Agli effetti delle presenti norme l’agriturismo, così come definito dalla Legge 730/1985, è assimilabile all’attività agricola.

ART. 8 – ZONE DI RISPETTO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Le zone di rispetto e salvaguardia ambientale comprendono aree non edificate che devono essere mantenute tali al fine di tutelare e valorizzare il contesto paesistico in cui sono inserite.

Le zone di rispetto comprendono: - le zone di rispetto dei corsi d’acqua, - le aree di interesse scientifico naturalistico, - le aree di rispetto cimiteriale, - le zone di rispetto stradale, - le linee visuali,

regolamentate dai successivi articoli 9, 10, 11 e 12, oltre alle altre aree individuate in cartografia, la cui tutela e mantenimento a ‘verde’ ha lo scopo di valorizzare elementi significativi che si trovano nelle immediate vicinanze (edicola votiva, castello Visconteo, aree di interesse pubblico, ecc.…).

In tali aree è vietato qualsiasi tipo di edificazione, compresi impianti tecnologici o di servizio; non è ammesso il taglio delle alberature esistenti, se non per giustificati motivi legati alla salubrità delle piante e della vegetazione circostante.

Nel caso in cui si renda necessario il taglio delle alberature, si dovrà provvedere ad inoltrare comunicazione corredata di apposita documentazione comprovante la necessità del taglio, ai componenti Uffici Comunali.

Sono ammessi interventi di riordino degli spazi a verde, nel rispetto della vegetazione esistente.

Le nuove piantumazioni devono essere effettuate con alberi ed arbusti tipici della zona, escludendo l’inserimento di specie non considerate autoctone.

E’ possibile sistemare vialetti di passaggio pedonale ed inserire elementi di arredo urbano, utilizzando materiali compatibili con la tradizione costruttiva locale.

Per ogni tipo di intervento nelle zone di rispetto e salvaguardia ambientale è obbligatoria la presentazione corredata da adeguata documentazione ai competenti Uffici Comunali.

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Norme Tecniche di Attuazione 10

ART. 9 - ZONE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA

Si tratta di fasce di rispetto dei corsi d’acqua che rivestono importanza territoriale con impatto ambientale e valore paesaggistico.

L’intento della norma è la salvaguardia delle sponde e degli aspetti che le caratterizzano, quali presenza di vegetazione ad alto e basso fusto, ed elementi microambientali specifici, costituenti corridoi ecologici.

In tali zone, individuate nella cartografia di P.R.G. per una profondità di m. 5,00 dal termine della scarpata, è vietata qualsiasi costruzione; sono ammesse esclusivamente le attività agricole che non comportino trasformazioni colturali tali da modificare i caratteri peculiari dell’ambiente nel quale vengono realizzate.

Non potranno essere eseguite opere di sbancamento o livellamento che alterino la morfologia originaria dei luoghi.

VINCOLO LEGGE 431/1985 (Legge Galasso) Art. 1 Comma C

Con delibera n° 4/12028 del 25.07.1986, la Giunta Regionale Lombarda ha individuato due corsi d’acqua sui quali applicare il vincolo ambientale: le rogge “Pagazzana” e “Frera”, quest’ultima in territorio di Cologno al Serio, ma con fascia che ricade anche su Pagazzano.

La fascia di rispetto ha una larghezza di metri 150 dal corso d’acqua. Gli interventi all’interno di tale zona dovranno essere esaminati da esperti

ambientali che provvederanno al rilascio dell’autorizzazione paesistica, delegata ai Comuni dalla L.R. n° 18/1997.

ART. 10 - VINCOLO D.P.R. 285/1990 - RISPETTO CIMITERIALE–

La fascia di rispetto cimiteriale, istituita dall’art. 57 del citato D.P.R., è di metri 50.

Nell’ambito di tale zona è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di piccoli chioschi per la vendita di fiori con Slp. max. mq.16,00 e altezza esterna max. di m. 3,00, da rilasciare a titolo precario.

I chioschi per la vendita dei fiori devono avere caratteristiche di temporaneità e di non incorporamento nel terreno.

Gli edifici esistenti entro tali fasce alla data di adozione del P.R.G., non possono subire ampliamenti, sopralzi o ristrutturazioni con cambio di destinazione; sono ammessi solo interventi di tipo manutentivo.

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ART. 11 - AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO-NATURALISTICO

Si tratta, oltre che della Fontana Brancaleone in comune di Caravaggio (già istituita Riserva Naturale con delibera Consiglio Regionale III/1894 del 05.02.1985), del fontanile attivo situato presso la Cascina Bianchi.

Le caratteristiche idrogeologiche ed ambientali dei fontanili e del loro intorno, rendono le aree particolarmente adatte all’utilizzo a fini scientifici.

Nell’ambito della zona di rispetto circostante, per una profondità di metri 5,00 dal termine della scarpata, il vincolo è assoluto: non potrà essere eseguita alcuna trasformazione o modifica del terreno, a garanzia del rispetto e della conservazione del patrimonio naturalistico del territorio.

ART. 12 - ZONE DI RISPETTO STRADALE E LINEE DI VISUALE

Le zone di rispetto laterali alle strade, a protezione della rete viabilistica principale, sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde.

In queste zone sono ammesse le costruzioni per attività al servizio del traffico, debitamente autorizzate dall’Ente proprietario della strada e con le cautele necessarie per la massima sicurezza del traffico.

E’ consentita la realizzazione di cabine elettriche di trasformazione nella zona di rispetto stradale, quando vi sia dimostrata necessità.

La costruzione di impianti per la distribuzione del carburante dovrà occupare la fascia di rispetto esclusivamente con l’installazione degli impianti e strutture connesse; le altre eventuali costruzioni accessorie (bar, ufficio, autolavaggio,ecc.) dovranno essere edificate oltre la fascia di rispetto e comunque non nelle zone agricole.

E’ vietata qualsiasi installazione che non sia inerente alla circolazione; lungo i bordi delle strade, in fascia di rispetto sono ammessi cartelli segnaletici di tipo stradale, viabilistico e/o toponomastico, con esclusione assoluta di cartelli pubblicitari finalizzati alla propaganda commerciale.

L’ampiezza di tali zone all’esterno degli abitati è fissata dal D.I. 01.04.1968 n° 1404; entro gli abitati valgono le prescrizioni di P.R.G.e del Nuovo Codice della Strada.

Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici è esclusa ogni edificazione, anche in precario, in attesa che si realizzino le arterie previste, le aree vincolate possono essere mantenute a verde od utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati.

Gli edifici esistenti entro tali fasce alla data di adozione del P.R.G., non possono subire ampliamenti, sopralzi o ristrutturazioni con cambio di destinazione; sono ammessi solo interventi di tipo manutentivo.

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Norme Tecniche di Attuazione 12

Per salvaguardare la vista del Castello Visconteo dalle strade di accesso al nucleo centrale da ovest e da sud, le fasce individuate nella cartografia di P.R.G. dovranno essere mantenute libere da qualsiasi costruzione e/o installazione anche in precario.

Eventuali alberature potranno essere collocate lungo i margini esterni della fascia di rispetto, mantenendo libero il cono visuale.

ART. 13 - EX DISCARICHE DI INERTI

Il P.R.G. individua due aree già utilizzate come discariche di inerti, una in zona agricola, l’altra quasi completamente ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero.

Questi terreni, classificati ai fini della fattibilità geologica nello studio preliminare alla pianificazione urbanistica Comunale in classe 3 “ fattibilità con consistenti limitazioni”, presentano condizioni di pericolosità idrogeologica elevata.

Qualsiasi eventuale intervento ammesso su tali aree in relazione alla zona urbanistica in cui ricadono, dovrà essere accompagnato da un’indagine geognostica, dall’esecuzione di prove che misurino la resistenza del terreno, oltre alla realizzazione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, che consentano di riconoscere la stratigrafia del sottosuolo e di identificare la natura del riempimento.

Dovrà quindi essere redatta un’apposita relazione a firma di tecnico abilitato che illustri le indagini effettuate e fornisca soluzioni costruttive che permettano l’intervento in zona fortemente penalizzata, stabilendo eventuali opere di bonifica e/o sistemazione.

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Norme Tecniche di Attuazione 13

AREE URBANE Per aree urbane si intendono quelle parti del territorio comunale in cui il terreno è impiegato quale supporto fisico dell’urbanizzazione e dell’edificazione, indipendentemente dalle sue prerogative e potenzialità naturali. Nel loro complesso dette aree sono utilizzate per il soddisfacimento delle esigenze insediative connesse allo svolgimento delle varie funzioni ed attività individuali, collettive e sociali. ART. 14 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - UNITA’

DI MISURA – TERMINI DI USO CORRENTE § Superficie Territoriale ( St. )

St. misura in mq. la superficie complessiva di un’area, comprensiva delle aree di pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle eventuali fasce di rispetto e delle strade.

La quantificazione della possibilità edificatoria di un’area dovrà avvenire sulla base di un rilievo topografico con calcolo analitico delle superfici interessate. § Superficie Fondiaria ( Sf. )

Sf. misura in mq. la superficie dell’area di pertinenza degli edifici, o superficie netta del lotto, con esclusione di quella per opere di urbanizzazione primaria e secondaria o comunque di uso pubblico e delle fasce di rispetto individuate nelle tavole di P.R.G. e non computabili ai fini edificatori.

La quantificazione della possibilità edificatoria di un’area dovrà avvenire sulla base di un rilievo topografico con calcolo analitico delle superfici interessate. § Opere di urbanizzazione primaria

Sono opere di urbanizzazione primaria: a) Strade, slarghi e percorsi veicolari, pedonali e ciclabili d’uso pubblico a servizio

degli insediamenti e la quota di verde attrezzato elementare di stretta pertinenza. b) Aree di sosta e parcheggio. c) Reti e impianti idrici, di fognatura, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, del

telefono; impianti per la produzione di energia termica ed elettrica e per la distribuzione del calore .

d) Rete e impianti di pubblica illuminazione. e) Quant’altro previsto dalle leggi vigenti, in particolare dalla legge n° 847/1964.

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Norme Tecniche di Attuazione 14

§ Opere di urbanizzazione secondaria

Sono opere di urbanizzazione secondaria: a) Servizi di assistenza sociale e sanitaria. b) Servizi per l’istruzione di base ( asili, scuole dell’infanzia, scuole elementari e

medie inferiori ). c) Servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi. d) Piazze e spazi scoperti d’uso pubblico, verdi e pavimentati, attrezzati e non, al

servizio della collettività. e) Servizi sportivi, con impianti e non f) Quant’altro previsto dalle norme vigenti. § Superficie Coperta ( Sc. )

Sc. misura in mq. la superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno di tutti gli edifici insistenti sul medesimo lotto, compresi pilastri, canne fumarie, scale esterne, al lordo degli sporti, con la sola esclusione di gronde, balconi se aperti almeno su due lati, pensiline aperte e non praticabili che costituiscano copertura degli accessi pedonali agli edifici. § Rapporto di Copertura ( Rc. )

Rc. Misura in mq. / mq. la percentuale di superficie fondiaria occupata dalla superficie coperta di tutti gli edifici esistenti ed in progetto ( Sc. / Sf. x 100 ).

§ Superficie scoperta e drenante (Scd)

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante non inferiore a:

v 30% nelle zone residenziali v 15% nelle zone produttive, commerciali e terziarie

Per i casi di pluralità di destinazioni d’uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista. Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile, posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all’intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. Nei casi di:

a) interventi di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione regionale vigente;

b) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell’art. 31 della legge 457/78;

c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone B) di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444;

i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono abbiettivo a cui tendere. In ogni caso, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente.

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Norme Tecniche di Attuazione 15

§ Superficie Lorda di Pavimento ( Slp. )

Slp. misura in mq. la somma delle superfici di tutti i piani dell’edificio, considerate al lordo delle murature perimetrali, comprese le superfici dei sottotetti, dei vani non abitabili ed accessori, quelle di cavedi, chiostrine, androni, porticati, loggiati, bow-windows, balconi chiusi su tre lati, tutti i locali seminterrati ed interrati, i vani scala e gli ascensori anche esterni al fabbricato (computate per ogni piano in proiezione orizzontale).

Sono esclusi solo i porticati assoggettati ad uso pubblico, i sottotetti non abitabili, le autorimesse pertinenziali, gli spazi di manovra e accesso alle autorimesse, i locali caldaia, gli immondezzai, i locali contatori e per servizi tecnologici strettamente funzionali agli edifici, i gazebo aperti su quattro lati.

§ Superficie Lorda di Pavimento ( Slp. ) negli interventi di recupero ad uso

residenziale Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a destinazione

residenziale o compatibile, la s.l.p. massima ammessa è determinata dividendo il volume fisico dell’edificio per il valore 3,00.

Il volume fisico del fabbricato è il volume misurato fuori terra al lordo delle murature perimetrali e delle falde di copertura, compreso ogni spazio interno a tale solido, nonché delle parti interrate, da computare ai sensi del paragrafo precedente (Slp). § Sottotetto non abitabile

Viene definito “ sottotetto non abitabile“ il sottotetto che abbia un’altezza dell’imposta interna della gronda non superiore a metri 1,00 (uno) ed un’altezza dell’intradosso del colmo di copertura non superiore a metri 2,70 (duemetriesettanta), con pendenza minima delle falde pari al 20%.

Per imposta interna della gronda si intende l’intersezione reale o virtuale della faccia interna del muro perimetrale con l’intradosso del solaio di copertura, nella parte più bassa della falda del tetto.

Le altezze indicate vanno riferite al punto minimo interno al sottotetto (quota di imposta) ed al punto massimo interno (quota di intradosso del colmo) non considerando a tal fine tutti i punti giacenti sulla retta che li congiunge.

I locali di sottotetto che rispondano alle altezze virtuali sopra riportate mediante l’uso di artifizi tecnico-costruttivi (controsoffitti, formazione di tagli o di terrazze in falda, ecc.) con altezze interne idonee ai requisiti di abitabilità, dovranno essere computati nella Slp, nel numero dei piani, delle altezze, delle distanze. § Autorimessa pertinenziale

Si intende la superficie delle autorimesse compresa nel 25% della Slp del fabbricato principale; l’eventuale superficie eccedente dovrà essere calcolata nella superficie lorda di pavimento.

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Norme Tecniche di Attuazione 16

§ Altezza dell’edificio ( H. ) 1. H. misura in ml. la distanza tra la quota del marciapiede stradale sul quale si attesta

l’edificio o in assenza dello stesso a cm. + 15 dal piano stradale (o la quota naturale del terreno quando l’edificio sia lontano da strade esistenti ) e l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. Nel caso di mansarde si considera l’altezza media del sottotetto .

2. Per gli edifici industriali e per gli annessi agricoli H. misura la distanza tra la quota del caposaldo altimetrico fissato dall’Ufficio tecnico e l’intradosso della trave di sostegno della copertura.

3. Il numero di piani previsti, è da intendersi comprensivo del piano terreno e di quello seminterrato la cui parte fuori terra superi l’altezza di m. 1,50 dalla quota zero all’intradosso del solaio di copertura.

4. L’altezza massima di un edificio in zona residenziale corrisponde al numero massimo dei piani fuori terra individuato nella specifica zona urbanistica per metri lineari 3,30.

§ Indice di edificabilità ( Ef.)

Per indice di edificabilità Ef. si intende il rapporto tra la superficie lorda di pavimento edificabile ( Slp. ) e la superficie fondiaria ( Sf. ) del lotto o dell’area relativa ad un intervento. Ef. definisce le quantità massime che possono essere edificate per ogni mq. di terreno.

Nei Piani Attuativi l’indice dovrà essere ricavato in base ai dati specifici del comparto considerato, arrotondato a due decimali. § Indice di utilizzazione territoriale ( Ut. )

Ut. Esprime il rapporto tra la superficie lorda di pavimento edificabile (Slp.) e la superficie territoriale (St.) dell’intervento. § Volume teorico ai fini del dimensionamento del P.R.G., per i calcoli di legge

e per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione. Per esprimere con l’unità “volume” delle dimensioni espresse con l’unità di

misura “ Superficie lorda di pavimento” (Slp) il rapporto è il seguente: mq. 1,00 di Slp corrisponde a mc. 3,10.

Questo calcolo è utilizzato ai fini del dimensionamento del P.R.G., per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione e le verifiche volumetriche da effettuarsi ai sensi della legislazione vigente.

I limiti massimi di edificabilità sono indicati in termini di Slp. per ogni singola zona urbanistica. § Distanze ( D. ) 1. La distanza tra i fabbricati, tra questi ed i confini di proprietà, tra questi e le

strade assoggettate a servitù di pubblico transito, si misura a squadra sulla sagoma dell’edificio individuata nel modo descritto ai fini del calcolo della superficie coperta.

2. La distanza degli edifici dal ciglio stradale deve rispettare i limiti fissati dall’art.2 D.M. 01.04.1968.n° 1404, specificando che il ciglio stradale è inteso come limite delle sedi carrali, pedonali, ciclabili ivi incluse le banchine o altre strutture laterali.

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Norme Tecniche di Attuazione 17

La distanza degli edifici dalle strade deve rispettare i limiti fissati dall’art. 9 del D.M. 02.04.1968, nonché dal Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.1991 n° 285 D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le distanze minime tra fabbricati sono quelle stabilite dall’art. 9 del D.M. 02.04.1968.n° 1444, specificando che, riguardo alle distante tra fabbricati con interposte strade, per larghezza della strada si intende la sola carreggiata veicolare.

3.bis Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggior dell’altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto dell’edificio più alto. Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra ed il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste. (come riportato nell’art. 3.4.13 del R.L.I.)

4. La distanza di un fabbricato dai confini di proprietà o di zona deve rispettare un minimo assoluto di metri 5,00. Nelle zone urbanistiche in cui è esplicitamente ammessa la costruzione in confine di proprietà o in comunione, dovrà essere prodotta una convenzione registrata e trascritta tra i confinanti. In tal caso le distanze tra edifici non sono derogabili.

5. Le prescrizioni relative alle distanze tra fabbricati non si applicano nei seguenti casi:

v Agli interventi su edifici ricadenti nella Zona Storica (zona A). Le distanza tra edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale.

v Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, piani di recupero o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

v Quando i fronti costituiscano rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso edificio con profondità inferiore alla larghezza.

v Quando siano diversamente prescritte da norme specifiche di zona.

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Norme Tecniche di Attuazione 18

ZONE RESIDENZIALI ART. 15 - ZONA A - CENTRO STORICO

La zona A, rappresentata nella tavola n° 8 in scala 1:1000, è individuata come zona di recupero ai sensi della Legge 457/1978.

Il Centro Storico è stato oggetto di un’indagine conoscitiva preliminare, sintetizzata nelle tavv. 5 e 5a, che ha portato ad operare alcune scelte d’intervento specifiche, rivolte non solo agli edifici ma anche agli spazi aperti, al fine di assicurare la tutela e salvaguardia dei caratteri storici e ambientali tipici di Pagazzano.

Qualsiasi intervento edilizio ed urbanistico tenderà al mantenimento dell’assetto morfologico e dei caratteri compositivi dell’intero nucleo antico e sarà effettuato nell’ambito dell’edificato esistente, senza alcun incremento di Slp.

Si potrà intervenire direttamente sul patrimonio edilizio esistente con obbligo di preventivo Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato Concessione Edilizia Convenzionata solo dove prescritto.

Sarà comunque sempre ammesso proporre Piani di Recupero in tutta la zona A. Le convenzioni relative a Piani Attuativi e/o Permessi di costruire

convenzionati concessioni edilizie convenzionate, dovranno prevedere la monetizzazione delle aree a standards, nella misura prescritta dall’art. 22 della L.R. n° 51/1975, nei casi di modifica delle destinazioni attuali o risultanti dai titoli di proprietà anteriori alla data di adozione del P.R.G.

Tutti gli edifici sono stati identificati con specifiche categorie d’intervento per ognuna delle quali vengono di seguito specificate le prescrizioni e le modalità di recupero.

E’ consentito l’utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti, ai sensi della Legge Regionale n° 15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Igiene.

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Norme Tecniche di Attuazione 19

ART. 16 - CATEGORIA A1 - EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO CONSERVATIVO ASSOLUTO.

Rientrano in questa categoria gli edifici che costituiscono testimonianza

documentaria di particolare interesse storico, architettonico ed ambientale. Gli interventi ammessi su questi edifici sono di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I progetti dovranno essere finalizzati al ripristino dell’aspetto e delle prerogative

architettoniche degli edifici, al mantenimento delle particolarità costruttive e decorative, e ad un riuso che permetta la valorizzazione del complesso architettonico senza impedirne la leggibilità e riconoscibilità degli usi passati.

Al fine della valorizzazione di tali edifici si dovrà provvedere all’eliminazione degli elementi aggiunti ed in contrasto con le caratteristiche architettoniche peculiari e con l’ambiente storicizzato circostante.

In particolare gli interventi da effettuarsi al complesso monumentale del Castello Visconteo dovranno comprendere le aree del fossato e limitrofe, in modo da realizzare un recupero ambientale globale che valorizzi le peculiarità paesaggistiche del sito, oltre alle particolari valenze architettoniche ed artistiche del Castello. Lungo i fronti strada non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici a vista (condizionatori, canne fumarie, antenne paraboliche, ecc.), né l’installazione di tende o tendoni parasole.

Le insegne commerciali dovranno avere un corretto inserimento nella facciata dell’edificio sul quale andranno collocate e potranno essere illuminate esclusivamente con luce indiretta.

Qualsiasi tipo di intervento su tali edifici dovrà essere autorizzato dalla Sovrintendenza ai Monumenti della Regione Lombardia, ai sensi del D.L. 490/99.

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Norme Tecniche di Attuazione 20

ART. 17 - CATEGORIA A2 - EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO E

RISANAMENTO CONSERVATIVO.

Sono identificati in questa categoria gli edifici che presentano caratteristiche tipologiche architettoniche e decorative particolari, per le quali si prescrive la tutela e la conservazione.

A tal fine sono ammessi gli interventi conservativi, senza alterazione delle strutture principali dell’organismo architettonico ed in particolare: a) la conservazione, il consolidamento ed il ripristino di :

- strutture verticali - tipo e inclinazione delle falde del tetto, tipo di copertura, linee e quote di gronda

e di colmo. Sulla copertura non potranno essere realizzati abbaini o terrazze di alcun tipo; per garantire i parametri di aeroilluminazione è ammessa esclusivamente la realizzazione di lucernari in falda.

- elementi distributivi generali (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi)

- strutture orizzontali ( posizione solai) - elementi costruttivi e decorativi di rilievo ( posizione e forma di colonne,

capitelli, pavimentazioni ) b) la modifica interna delle unità immobiliari, senza alterazione dell’organizzazione

distributiva generale dell’edificio c) l’inserimento ed il potenziamento dei servizi tecnologici canalizzati e di ulteriori

elementi distributivi verticali (scale e/o ascensori), purchè collocati in modo da non interferire con le caratteristiche dell’organismo architettonico.

Sulle facciate sono ammessi solo interventi di restauro conservativo e di ripristino dell’intonaco mancante, previa campionatura ed assaggi da effettuarsi in loco; il nuovo intonaco dovrà essere dello stesso tipo e colore di quello originario preesistente; nel caso in cui non sia possibile rinvenire alcuna traccia dell’intonaco preesistente, si dovrà usare un intonaco la cui composizione e colore corrispondano a quelli utilizzati in zona in epoca coeva alla costruzione dell’edificio.

Lungo i fronti strada non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici a vista (condizionatori, canne fumarie, antenne paraboliche, ecc.), né l’installazione di tende o tendoni parasole. Le insegne commerciali dovranno avere un corretto inserimento nella facciata dell’edificio sul quale andranno collocate e potranno essere illuminate esclusivamente con luce indiretta.

E’ obbligatoria l’eliminazione degli elementi aggiunti privi di valore storico e/o ambientale e dissonanti con le caratteristiche dell’edificio stesso, senza possibilità di recupero delle superfici rimosse.

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

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Norme Tecniche di Attuazione 21

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • teatri, cinematografi, discoteche; • parcheggi multipiano; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti:

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Norme Tecniche di Attuazione 22

ART. 18 - CATEGORIA A3 - EDIFICI SOGGETTI ALLA VALORIZZAZIONE

DEI CARATTERI STORICO-AMBIENTALI

La maggior parte degli edifici del Centro Storico presenta ancora riconoscibili le caratteristiche formali e tipologiche di derivazione dall’architettura rurale bergamasca.

Benchè in parecchi casi siano visibili aggiunte e modifiche postume, è ancora possibile riconoscere l’appartenenza a tale tradizione costruttiva, che si rivela perlopiù nel rapporto interno/esterno presente nelle grandi corti.

Rientrano in questa categoria anche alcuni edifici che, pur non derivando direttamente dall’architettura rurale e non essendo costituiti da grandi corti, rappresentano l’immagine ricorrente e caratteristica del Centro Storico di Pagazzano, andando a definire, con la loro forma, gli isolati che la cartografia storica dimostra essere presenti già nel secolo XVIII.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia .

Le prescrizioni seguenti divengono operative e come tali obbligatorie per qualsiasi tipo di intervento, anche se parziale o limitato a singole parti dell’edificio, con la sola ed esclusiva eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l’intervento riguardi solo una parte dell’edificio oppure singoli elementi di esso, le prescrizioni divengono operative e come tali obbligatorie per la porzione di edificio o il singolo elemento su cui si interviene.

Al fine del mantenimento sia delle principali caratteristiche e proporzioni architettoniche, che delle tipologie edilizie, è consentito, nel rispetto delle norme del Codice Civile, eseguire i seguenti interventi: a) Sostituire il tetto con possibilità di modifica del numero e dell’andamento delle

falde, mantenendo inalterate le quote di gronda, ad eccezione dei casi previsti dalla L.R. 15/96. Il tetto dovrà comunque avere falde inclinate, con pendenza non superiore al 35%. Non sono ammessi tetti piani. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in coppi o tegole di laterizio. Si potranno realizzare abbaini, terrazze in falda, purchè sul lato strada i parapetti non sovrastino la quota dell’estradosso della falda nel lato di minor altezza e siano arretrati rispetto al filo del muro perimetrale esterno. Si dovranno sempre realizzare gronde esterne.

b) Variare lo schema distributivo interno degli edifici e la posizione degli elementi di collegamento verticale ed orizzontale collettivi

c) Variare la quota altimetrica dei solai d) Tamponare anche con elementi non trasparenti i portici e le logge, laddove

esistenti, purché sia garantito il mantenimento della riconoscibilità tipologica del sistema edilizio. A tal fine i tamponamenti dovranno essere realizzati sul filo interno dei pilastri o delle colonne, ovvero lasciando gli stessi visibili esternamente; dovranno inoltre essere mantenuti e valorizzati i materiali originari: mattoni per i pilastri, pietra per le colonne, ecc...

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Norme Tecniche di Attuazione 23

Non è consentito: § Modificare la posizione dei muri perimetrali degli edifici. § Realizzare balconi (sia aggettanti che interni al muro perimetrale esterno) o

sporti di alcun tipo (comprese tettoie, verande, ecc…) sulle facciate prospettanti la pubblica via.

§ Realizzare sistemi di collegamento verticale esterni agli edifici § Realizzare portici su fronte strada, laddove non siano già esistenti Gli interventi sulle facciate dovranno osservare le seguenti prescrizioni :

1) E’ ammessa la realizzazione di nuove aperture o la modifica delle aperture esistenti, purchè nel rispetto della tradizione compositiva locale: le nuove aperture dovranno avere forma e dimensioni ricorrenti nell’edilizia storica di Pagazzano, ovvero con caratteristiche tali da non alterare l’omologazione compositiva che caratterizza gli edifici inseriti nella categoria.

2) I materiali degli infissi e degli oscuranti esterni dovranno appartenere alla tradizione costruttiva locale, ed essere perciò realizzati in legno oppure in ferro verniciato, con colori tipici della cultura cromatica del luogo. Gli oscuranti esterni dovranno essere del tipo ad anta battente : non sono perciò ammesse tapparelle avvolgibili o ante scorrevoli su binari esterni ai muri perimetrali.

3) Le facciate dovranno essere trattate ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con colori appartenenti alla tradizione locale, ovvero colori la cui base appartiene alla gamma dei gialli, rossi, grigi, nelle proporzioni e tonalità più adatte ad un rapporto armonico con il contesto.

4) Eventuali contorni di portoni, vetrine, nonché soglie e davanzali dovranno essere in pietra naturale non lucidata, di adeguato spessore. Si dovranno evitare modanature e contorni di finestre e portefinestre. Le zoccolature degli edifici dovranno essere ad intonaco oppure in pietra naturale non lucidata.

5) Lungo i fronti strada non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici a vista (condizionatori, canne fumarie, antenne paraboliche, ecc.), né l’installazione di tende o tendoni parasole. Sul fronte strada è ammessa la formazione di nicchie per l’inserimento dei contatori di rete, le cui ante di protezione dovranno avere un effetto mimetico con la muratura circostante. Le insegne commerciali dovranno avere un corretto inserimento sulla facciata dell’edificio e, se necessario, illuminate esclusivamente con luce indiretta.

6) Eventuali tettoie o pensiline a protezione degli ingressi saranno realizzate con struttura portante a disegno semplice, in ferro oppure legno. I parapetti dei balconi, dei loggiati e delle portefinestre dovranno essere in ferro oppure legno con disegno semplice.

Le prescrizioni relative agli interventi di facciata divengono operative e come tali obbligatorie, per qualsiasi tipo di intervento, anche se parziale o limitato a singoli elementi di facciata, con la sola ed esclusiva eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria. Le opere di tinteggiatura esterna dovranno in ogni caso attenersi alla gamma dei colori indicati al punto 3) del presente articolo.

Nel caso in cui l’intervento riguardi solo una parte della facciata oppure singoli elementi di essa, le prescrizioni divengono operative e come tali obbligatorie per la porzione di facciata o il singolo elemento su cui si interviene (con riferimento alle specifiche norme di cui ai paragrafi precedenti).

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Norme Tecniche di Attuazione 24

In qualsiasi caso gli elaborati da presentarsi a corredo di richieste di intervento sulle facciate, anche se limitate a singole parti od elementi della facciata, dovranno essere estesi all’intero prospetto dell’edificio. Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • teatri, cinematografi, discoteche; • parcheggi multipiano; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti: Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica [lettera f) Art. 3 D.P.R. n°

380 del 06.06.2001 e) Art. 31. L.457/78] è necessario predisporre un Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato Concessione Edilizia Convenzionata, ai sensi della L.R. n.1/2001, entro i limiti massimi dei parametri edilizi esistenti, senza incremento di densità fondiaria e di altezza.

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Norme Tecniche di Attuazione 25

ART. 19 - CATEGORIA A4: EDIFICI CON POSSIBILITÀ DI INTERVENTO GLOBALE

Per tali edifici, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, sono anche consentite operazioni di demolizione e ricostruzione: in tal caso i nuovi edifici non potranno superare le altezze e la superficie coperta preesistenti.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione, qualora l’edificio venga ricostruito sul perimetro del precedente è prevista la deroga dalle distanze; altrimenti le distanze tra i fronti non potranno in nessun caso essere inferiori alle preesistenti.

La conformazione delle nuove realizzazioni dovrà mirare ad un adeguato inserimento del nuovo edificio nel contesto storico preesistente, cercando, laddove possibile, l’allineamento con gli edifici contigui e il recupero di tipologie costruttive appartenenti alla tradizione locale.

Gli interventi, sia di recupero dell’esistente che di ricostruzione, oltre alle norme del Codice Civile, dovranno osservare le seguenti prescrizioni, che divengono operative e come tali obbligatorie per qualsiasi tipo di intervento, anche se parziale o limitato a singole parti dell’edificio, con la sola ed esclusiva eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione. Per gli interventi di recupero dell’esistente le prescrizioni divengono operative e come tali obbligatorie per la porzione di edificio o il singolo elemento su cui si interviene. a) Non è ammesso realizzare balconi (sia aggettanti che interni al muro perimetrale

esterno) o sporti di alcun tipo (comprese tettoie, verande, ecc…) sulle facciate prospettanti la pubblica via.

b) Non è ammesso realizzare portici su fronte strada. c) I materiali degli infissi e degli oscuranti esterni dovranno appartenere alla tradizione

costruttiva locale, ed essere perciò realizzati in legno oppure in ferro verniciato, oppure in altro materiale purché con immagine compatibile con la tradizione costruttiva locale; i colori dovranno essere tipici della cultura cromatica del luogo. Gli oscuranti esterni dovranno essere del tipo ad anta battente: non sono perciò ammesse tapparelle avvolgibili o ante scorrevoli su binari esterni ai muri perimetrali.

d) Le facciate dovranno essere trattate ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con colori appartenenti alla tradizione locale, ovvero colori la cui base appartiene alla gamma dei gialli, rossi, grigi, nelle proporzioni e tonalità più adatte ad un rapporto armonico con il contesto.

e) Eventuali contorni di portoni, vetrine, nonché soglie e davanzali dovranno essere in pietra naturale non lucidata, di adeguato spessore. Si dovranno evitare modanature e contorni di finestre e portefinestre. Le zoccolature degli edifici dovranno essere in intonaco oppure pietra naturale non lucidata.

f) Lungo i fronti strada non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici a vista (condizionatori, canne fumarie, antenne paraboliche, ecc.), né l’installazione di tende o tendoni parasole. Sul fronte strada è ammessa la formazione di nicchie per l’inserimento dei contatori di rete; le ante di protezione dovranno avere un effetto mimetico con la muratura circostante. Le insegne commerciali dovranno avere un corretto inserimento nella facciata dell’edificio sul quale andranno collocate e potranno essere illuminate esclusivamente con luce indiretta.

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Norme Tecniche di Attuazione 26

g) Eventuali tettoie o pensiline a protezione degli ingressi dovranno essere realizzate con struttura portante a disegno semplice, in ferro oppure legno. I parapetti dei balconi, dei loggiati e delle portefinestra dovranno essere in ferro oppure legno con disegno semplice.

Le prescrizioni relative agli interventi di facciata divengono operative e come

tali obbligatorie, per qualsiasi tipo di intervento, anche se parziale o limitato a singoli elementi di facciata, con la sola ed esclusiva eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria. Le opere di tinteggiatura esterna, pur essendo opere di ordinaria manutenzione, si dovranno attenere alle norme di cui al punto 3).

Nel caso in cui l’intervento riguardi solo una parte della facciata oppure singoli elementi di essa, le prescrizioni divengono operative e come tali obbligatorie per la porzione di facciata o il singolo elemento su cui si interviene (con riferimento alle specifiche norme di cui ai paragrafi precedenti).

In qualsiasi caso gli elaborati da presentarsi a corredo di richieste di intervento sulle facciate, anche se limitate a singole parti od elementi della facciata, dovranno essere estesi all’intero prospetto dell’edificio.

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso • insediamenti a carattere agricolo • teatri, cinematografi, discoteche • parcheggi multipiano • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale • distributori di carburanti Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica [lettera f) Art. 3 del D.P.R.

n° 380 del 06.06.2001 e) Art. 31. L.457/78] è necessario predisporre un Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato Concessione Edilizia Convenzionata, ai sensi della L.R. n.1/2001, entro i limiti dei parametri edilizi esistenti, senza incremento di densità fondiaria e di altezza.

Per gli interventi relativi a tali edifici, per i quali è già stato approvato un piano attuativo convenzionato, sono confermati tutti i parametri edilizi e le norme previste dalle convenzioni, anche per interventi successivi alla scadenza delle convenzioni stesse e purchè tutti gli obblighi in esse contenuti, riguardo opere di interesse pubblico da realizzarsi da parte dei privati, siano stati adempiuti. L’edificio inserito nel P.A. ubicato sul lato nord di via Morengo, con categoria A4 assegnata in accoglimento dell’osservazione n.16 al P.R.G., dovrà rispettare, oltre alle norme generali contenute nel presente articolo, anche le seguenti indicazioni:

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Norme Tecniche di Attuazione 27

• l’edificio dovrà occupare l’attuale sedime e quindi non potrà essere ricostruito in altre zone del cortile

• non sono ammessi incrementi di superficie coperta • l’altezza all’intradosso della copertura dovrà essere pari all’altezza media dei

pilastri esistenti ART. 20 - PERCORSI CICLO-PEDONALI

In centro storico: Il collegamento tra i diversi spazi è garantito da una serie di

passaggi ciclo pedonali, alcuni dei quali attraversano aree private. Tali percorsi saranno oggetto di apposita Convenzione da formularsi con

l’Amministrazione Comunale, in cui saranno specificati tempi, modalità ed oneri di realizzazione, manutenzione e gestione delle opere.

I percorsi su aree private saranno assoggettati a servitù di pubblico transito e considerati come facenti parte del sistema viario del Centro Storico.

I nuovi percorsi andranno realizzati mediante la riorganizzazione degli spazi aperti ad essi adiacenti e con materiali lapidei appartenenti alla tradizione locale.

In altre zone: i percorsi ciclo-pedonali individuati dal P.R.G. entro il perimetro dei Piani Attuativi dovranno essere realizzati direttamente dai lottizzanti a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.

ART. 21 - VERDE PRIVATO

Tra gli spazi aperti sono state individuate alcune aree classificate ‘a verde privato’, che dovranno rispettare le seguenti caratteristiche : - non dovranno essere edificate, neppure in forma temporanea o provvisoria; - gli edifici già esistenti possono essere mantenuti oppure demoliti e ricostruiti: in tal

caso i nuovi edifici non potranno superare le altezze e la superficie coperta preesistenti, non potranno avere differente occupazione planimetrica, nè potranno variare la destinazione d’uso.

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Norme Tecniche di Attuazione 28

ART. 22 - ZONA B1 - DI CONTENIMENTO ALLO STATO DI FATTO E DI RISTRUTTURAZIONE

Le zone di contenimento allo stato di fatto sono dichiarate Zone di Recupero ai sensi della legge 457/78.

In tali zone è di norma confermata per tutti i lotti edificati la volumetria esistente all’atto dell’adozione del P.R.G.

L’edificazione è attuabile con intervento edilizio diretto. Sugli edifici ricadenti nelle zone di contenimento allo stato di fatto sono

consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ampliamenti , sopralzi e ristrutturazione edilizia.

Sono inoltre consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione. Qualora questi ultimi siano riferiti a più lotti contigui, in forma di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla legislazione vigente, gli interventi dovranno essere oggetto di Piano Attuativo.

I lotti di pertinenza degli edifici sono quelli risultanti agli atti prima dell’adozione del P.R.G.: non sono considerati lotti liberi quelli derivati da frazionamenti successivi all’adozione stessa.

Sono ammesse anche le ricostruzioni parziali nei limiti della Slp. Esistenti. In caso di lotti liberi o parzialmente edificati l’ indice di edificabilità massima è

di 0,9 mq./mq.; il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% . I sopralzi di edifici esistenti, solamente nel caso di aumento di n° 1 piano,

potranno essere effettuati mantenendo il filo del perimetro esterno dei fabbricati indipendentemente dalle distanze dai confini e dagli edifici prescritte dalle norme di zona, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

Non vengono indicati limiti di altezza né numero di piani affinchè il progettista del nuovo intervento, analizzando il contesto specifico in cui opera - considerato prima di tutto quale risorsa collettiva - possa valutare e proporre la soluzione qualitativamente più valida dal punto di vista dell’architettura, per un armonico inserimento nel paesaggio circostante visto nella sua totalità, sotto l’aspetto formale, culturale, storico, sociale.

Gli ampliamenti di edifici isolati non potranno in ogni caso superare mq. 100 di Slp. in aggiunta all’esistente.

Per edifici isolati si intendono quelli la cui area è circondata da ambiti che non prevedono edificazione o da destinazioni di zona agricola e di rispetto – salvaguardia ambientale.

La Slp esistente è computata tenendo conto di tutti i fabbricati, anche accessori, insistenti sul lotto, con le modalità di cui all’art. 14 delle N.T.A.

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

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Norme Tecniche di Attuazione 29

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso:

• insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti. E’ consentito l’utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti anche se venisse

superata la Slp. massima edificabile, ai sensi della Legge Regionale n° 15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Igiene.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno rispettare un minimo di m. 5,00, salvo diversi e

dimostrati accordi tra confinanti ( convenzione registrata e trascritta). Sui fronti strada sono ammessi gli allineamenti con gli edifici preesistenti. Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice

Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

Nel caso di edifici residenziali esistenti sprovvisti di autorimessa, potranno essere ricavate autorimesse accorpate ai fabbricati esistenti con distanze dai confini nel rispetto del Codice Civile; è consentita la realizzazione di autorimesse anche in corpi autonomi a confine (ad esclusione delle fasce di rispetto o di arretramento) con le seguenti caratteristiche: ♦ Slp. massima di mq. 20 per ogni unità abitativa; ♦ altezza massima in gronda uguale a m. 2,50; ♦ altezza massima a confine non superiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con

colmo non superiore a ml. 3,00 ♦ costruzione a confine del lotto ed in aderenza agli altri fabbricati accessori

esistenti.

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Norme Tecniche di Attuazione 30

ART. 23 - ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO.

Entro il perimetro di zona previsto dal P.R.G. per le zone B2 parzialmente edificate o edificate al loro contorno, con carattere di buona conservazione, sono ammesse le seguenti operazione con intervento edilizio diretto: ristrutturazione, restauro, ampliamento, sopralzo e sostituzione di fabbricati esistenti, nei limiti di edificabilità previsti per la zona.

Sono inoltre consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione. Qualora questi ultimi siano riferiti a più lotti contigui, in forma di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla legislazione vigente, gli interventi dovranno essere oggetto di Piano Attuativo.

Nelle zone B2 valgono i seguenti indici: Rc. - rapporto di copertura, non dovrà superare il 40% Ef. - indice di edificabilità max. 0,9 mq / mq .

I sopralzi di edifici esistenti, solamente nel caso di aumento di n° 1 piano, potranno essere effettuati mantenendo il filo del perimetro esterno dei fabbricati indipendentemente dalle distanze dai confini e dagli edifici prescritte dalle norme di zona, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

Non vengono indicati limiti di altezza né numero di piani affinchè il progettista del nuovo intervento, analizzando il contesto specifico in cui opera - considerato prima di tutto quale risorsa collettiva - possa valutare e proporre la soluzione qualitativamente più valida dal punto di vista dell’architettura, per un armonico inserimento nel paesaggio circostante visto nella sua totalità, sotto l’aspetto formale, culturale, storico, sociale.

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti. E’ consentito l’utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti anche se venisse

superata la Slp. massima edificabile, ai sensi della Legge Regionale n° 15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Igiene.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno rispettare un minimo di m. 5,00, salvo diversi e dimostrati accordi tra confinanti (convenzione registrata e trascritta).

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Norme Tecniche di Attuazione 31

Sui fronti strada sono ammessi gli allineamenti con gli edifici preesistenti ed il progressivo completamento dei fronti stradali.

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

Nel caso di edifici residenziali esistenti sprovvisti di autorimessa, potranno essere ricavate autorimesse accorpate ai fabbricati esistenti con distanze dai confini nel rispetto del Codice Civile; è consentita la realizzazione di autorimesse anche in corpi autonomi a confine (ad esclusione delle fasce di rispetto o di arretramento) con le seguenti caratteristiche: ♦ Slp. massima di mq. 20 per ogni unità abitativa; ♦ altezza massima in gronda uguale a confine non superiore a m. 2,50 dal piano di

campagna, con colmo non superiore a ml. 3,00; ♦ costruzione a confine del lotto ed in aderenza agli altri fabbricati accessori

esistenti. ART. 24 - AREA D’INTERESSE ARCHEOLOGICO D.LGS.490/1999

Nell’area così individuata su via papa Giovanni XXIII, nel 1952 fu ritrovata una tomba ascrivibile al periodo tardo gallico; in seguito a ciò l’area circostante il fabbricato risulta di interesse dal punto di vista archeologico.

Gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di qualsiasi scavo superiore a cm. 50 dovranno essere autorizzati dalla Sovrintendenza Archeologica.

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Norme Tecniche di Attuazione 32

ART. 25 - ZONA C1 – PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE

Per gli interventi relativi a tali zone, su cui è già stato approvato un piano attuativo convenzionato, sono confermati tutti i parametri edilizi e le norme previste dalle convenzioni.

Gli interventi successivi alla scadenza delle convenzioni stesse e purchè tutti gli obblighi in esse contenuti, riguardo opere di interesse pubblico da realizzarsi da parte dei privati siano stati adempiuti, dovranno essere effettuati entro i seguenti limiti: Rc. – 40% Ef. - 0,8 mq./mq. H. – n° 4 piani fuori terra

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti. Una quota non inferiore al 15% della Sf. Deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato piantumato. E’ consentito l’utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti anche se venisse

superata la Slp. massima edificabile, ai sensi della Legge Regionale n° 15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Igiene.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato

con un minimo di m. 5,00, salvo diversi e dimostrati accordi tra confinanti (convenzione registrata e trascritta).

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

Nel caso di edifici residenziali esistenti sprovvisti di autorimessa, potranno essere ricavate autorimesse accorpate ai fabbricati esistenti con distanze dai confini nel rispetto del Codice Civile; è consentita la realizzazione di autorimesse anche in corpi autonomi a confine (ad esclusione delle fasce di rispetto o di arretramento) con le seguenti caratteristiche: ♦ Slp. massima di mq. 20 per ogni unità abitativa;

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Norme Tecniche di Attuazione 33

♦ altezza massima in gronda uguale a confine non superiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con colmo non superiore a ml. 3,00;

♦ costruzione a confine del lotto ed in aderenza agli altri fabbricati accessori esistenti.

ART. 26 - ZONA C2 - DI NUOVO IMPIANTO.

Su queste aree è obbligatoria l’approvazione preventiva di un Piano Attuativo esteso all’intera zona perimetrata.

Fino all’entrata in vigore del P.A. questa zona è soggetta alle norme della zona E – agricola (art.7 delle N.T.A ) ad esclusione della edificabilità ad uso agricolo che non è ammessa.

Il P.A. dovrà essere redatto secondo i seguenti indici edificatori massimi: Rc. - 35% Ut. - indice di utilizzazione territoriale non potrà superare 0,4 mq / mq. H. – n° 4 piani fuori terra

Il 10% della superficie territoriale del P.A. sarà destinato a parcheggi primari di quartiere.

Il Piano attuativo dovrà prevedere la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree a standards individuate dal P.R.G. entro il perimetro del Piano Attuativo per la quota di competenza dello stesso, e la monetizzazione della eventuale quota residua al soddisfacimento delle quantità minime di legge (mq. /ab. 26,5).

Una quota pari al 15% della edificabilità totale del Piano, sia in termini di Slp che di Sf. dovrà essere riservata alla edilizia convenzionata, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale.

Nel P.A. R22 la riserva di edilizia convenzionata dovrà essere almeno il 30% dell’edificabilità totale del piano.

Dovranno inoltre essere previsti i meccanismi di perequazione tra tutte le proprietà in ordine alle possibilità edificatorie, all’ edificazione in regime di convenzionamento, agli oneri di realizzazione, alla cessione e/o monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni. La rete viaria interna dovrà essere studiata in modo da consentire collegamenti funzionali con la viabilità circostante, per migliorare i flussi di traffico, limitando la viabilità a fondo cieco a soli casi estremi ed eccezionali.

Il cavo irriguo presente nel P.A. R20 potrà essere spostato al fine di agevolare l’edificazione all’interno del P.A. stesso ma il costo dello spostamento del cavo non potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione previsti per il P.A.

Gli edifici dovranno avere destinazione residenziale e/o con essa compatibile (piccole strutture artigianali, commerciali, direzionali, terziarie, alberghiere, ricreative a carattere culturale, ad uso sociale. Le piccole strutture artigianali potranno avere destinazione artigianale esclusivamente al piano terreno, con attività di servizio alla persona che non producano rumori né odori molesti o nocivi e con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale).

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Norme Tecniche di Attuazione 34

Sono espressamente vietate le seguenti destinazioni d’uso: • insediamenti produttivi; • attività artigianali non di servizio o con s.l.p. complessiva superiore a mq.

300; • attività commerciali di media e grande distribuzione, di deposito, di

commercio all’ingrosso; • insediamenti a carattere agricolo; • servizi tecnologici a scala urbana o sovracomunale; • distributori di carburanti. Una quota non inferiore al 15% della Sf. deve essere attrezzata e mantenuta a

verde privato piantumato. E’ consentito l’utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti anche se venisse

superata la Slp. massima edificabile, ai sensi della Legge Regionale n° 15/1996 e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Igiene.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato

con un minimo di m. 5,00, salvo diversi e dimostrati accordi tra confinanti (convenzione registrata e trascritta).

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

I Piani Attuativi dovranno essere corredati dalla relazione geotecnica prevista dallo studio geologico ai sensi del D.M. 11/03/1988.

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Norme Tecniche di Attuazione 35

ART. 27 - EDIFICI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA RESIDENZIALE.

Sugli edifici industriali e artigianali esistenti, e non confermati, in zona

residenziale è consentito eseguire solo operazioni di manutenzione; non sono ammessi ampliamenti di alcun tipo, né modifiche dell’attività insediata, né potenziamento delle attrezzature e lavorazioni. ART. 28 - INSEDIAMENTO ZOOTECNICO NON COMPATIBILE E NON

CONFERMATO.

L’insediamento zootecnico così classificato è ubicato in area limitrofa al centro storico ed è circondato dalla zona residenziale già definita “centro edificato” ai sensi dell’art. 18 della 865/1971. Risulta pertanto incompatibile con la destinazione propria della residenza.

Per gli edifici e strutture esistenti in questa zona sono ammesse, ai soli fini del mantenimento dell’attività sino allo spostamento nella zona agroindustriale già individuata ed in fase di attuazione, esclusivamente opere di manutenzione ordinaria.

L’area su cui sorge l’insediamento zootecnico, così come individuata da apposito retino nella cartografia di P.R.G., non appena dismessa, dovrà essere ridisegnata e convertita ad uso residenziale ed attrezzature di interesse generale.

La riprogettazione unitaria, al fine della trasformazione urbanistica, sarà estesa all’intera area perimetrata; l’attuazione potrà avvenire da parte di diversi soggetti, con modalità e tempi differenti nel rispetto dei seguenti parametri edificatori massimi: a) il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% b) altezza massima degli edifici sarà definita dal P.A.in funzione del progetto stesso ed

in armonia con il contesto architettonico. c) l’indice di utilizzazione territoriale non potrà superare lo 0,5 mq / mq.

Lo strumento attuativo (Piano Particolareggiato, Piano di Recupero, Programma Integrato di Intervento,ecc.) sarà comunque accompagnato da una convenzione con i seguenti contenuti: • definizione identificativa in rapporto alle planimetrie di progetto, delle singole

destinazioni d’uso dei nuovi edifici; • definizione degli spazi pubblici e di uso pubblico, modalità di gestione di questi

ultimi e modalità per la cessione di quelli pubblici; • cessione all’Amministrazione Comunale, previa realizzazione delle opere

individuate, di tutte le aree a standards inerenti le singole destinazioni d’uso previste nelle quantità prescritte dall’art. 22 della Legge Regionale 51/75 e successive modifiche ed integrazioni. Non è ammessa per tale zona la possibilità di monetizzazione degli standards.

• caratteri e modalità degli interventi ai fini del superamento dell’impatto ambientale e provvidenze per la tutela ecologica;

• tempi e modalità per la realizzazione o il completamento delle infrastrutture e degli impianti di interesse generale.

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Norme Tecniche di Attuazione 36

ART. 29 - VINCOLO D.P.R. 236/1988

Sono soggette a tale vincolo le aree ricadenti nel raggio di metri 200 dal centro delle opere di captazione dell’acqua destinata al consumo umano.

Nell’ambito di tale zona di rispetto sono vietate le seguenti attività: § apertura di nuove discariche § dispersione nel sottosuolo di liquidi contaminati § accumulo di concimi organici, pesticidi e fertilizzanti § stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze

radioattive § centri di raccolta o rottamazione di autoveicoli § fognature e pozzi perdenti § pascolo e stazzo di bestiame.

Nel raggio di metri 10 dal centro delle opere di captazione (zona di tutela assoluta) possono essere eseguite solo opere di presa delimitate da una recinzione. ART. 30 – COSTRUZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI DELLA

RESIDENZA – AUTORIMESSE

Non è ammessa la costruzione di baracche, tettoie, ricovero attrezzi o altri manufatti simili in zona residenziale, anche se con carattere provvisorio.

Unica eccezione per le baracche di cantiere che dovranno essere rimosse entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione della costruzione e comunque entro il termine di validità del permesso a costruire.

Nelle zone residenziali sono ammesse le costruzioni decorative ed accessorie ai giardini ed agli spazi aperti, quali pergolati, gazebo , ecc. purchè realizzati senza tamponamenti laterali.

La superficie di tali manufatti non potrà superare il tre per cento della superficie scoperta del lotto; le caratteristiche tecniche, materiche e dimensionali massime saranno conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Tali strutture, considerate arredi da giardino, non sono soggette alla verifica degli indici planovolumetrici di zona, ma necessitano di autorizzazione edilizia presentazione di Denuncia Inizio Attività.

Le autorimesse a servizio degli edifici esistenti potranno essere realizzate ai piani interrato o terra, in conformità alle prescrizioni della L. n° 122/1989.

Qualora siano localizzate interrate o seminterrate, il solaio di copertura dovrà essere adeguatamente ricoperto da uno strato di terreno di coltura, seminato e mantenuto a prato.

Nel caso di costruzione di autorimesse a confine, l’altezza massima non dovrà superare m. 2,50 dal piano di campagna.

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Norme Tecniche di Attuazione 37

ZONE PRODUTTIVE - COMMERCIALI ART. 31 - ZONA D1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI

ESISTENTI E/O DI COMPLETAMENTO.

La zona D1 interessa prevalentemente i complessi produttivi esistenti che vengono confermati.

All’interno di tali zone è consentito il completamento dei lotti parzialmente edificati, la nuova edificazione su lotti liberi, la demolizione e ricostruzione, ampliamenti e sopralzi..

Questi interventi dovranno essere riferiti all’intera area interessata dal complesso produttivo e rispettare i seguenti limiti: Ef. : 1,00 mq./mq. Rc. : 50% H. max. : m. 10,00 (esclusi camini e silos), salvo specifiche necessità di produzione.

Una quota non inferiore al 15% della superficie fondiaria del lotto, scelta prioritariamente lungo i lati visibili da spazi pubblici, deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato, con alberature ad alto fusto.

Qualora gli indici sopraindicati siano già raggiunti o superati alla data di adozione del P.R.G., è comunque consentito un ampliamento una tantum pari al 10% della Slp. esistente, in deroga solo al rapporto di copertura.

In tale zona l’uso del patrimonio edilizio sarà finalizzato prioritariamente allo svolgimento di attività di produzione di servizi, nonché alla produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di beni.

Entro i parametri della edificazione consentita. è ammessa la destinazione residenziale purchè strettamente connessa con l’attività principale di cui è considerata pertinenza.

Potrà essere realizzata all’interno del corpo di fabbrica principale o ad esso contiguo ma non in corpo isolato; non potrà essere utilizzata, venduta o affittata separatamente dall’attività.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni compatibili. Sono escluse le seguenti destinazioni: • attività ricettiva-alberghiera tipo residences, locali e servizi annessi ai

campeggi; • uffici pubblici; • scuole; • agro-industriale e zootecnico.

Ogni edificio o porzione di esso sarà soggetto agli oneri di concessione costruzione (di urbanizzazione, smaltimenti rifiuti e percentuale sul costo di costruzione) in funzione della specifica destinazione, al di là quindi della zona urbanistica in cui ricade.

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Norme Tecniche di Attuazione 38

Le strutture produttive i cui processi di lavorazione diano luogo a formazione di fumi, esalazioni nocive, rumori, ecc. dovranno essere dotate di opportuni sistemi di abbattimento che garantiscano il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Le acque reflue dovranno essere convogliate nelle fognature, previ eventuali trattamenti prescritti da regolamenti statali, regionali, comunali e consortili. E’ obbligatorio il riciclo delle acque utilizzate nel ciclo produttivo prelevate dall’acquedotto comunale.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato con

un minimo di m. 5,00, salvo diversi e dimostrati accordi tra confinanti (convenzione registrata e trascritta).

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e purchè sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

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Norme Tecniche di Attuazione 39

ART. 32 - ZONA D2 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI IN

FASE DI ATTUAZIONE

Per gli interventi relativi a tali zone, su cui è già stato approvato un piano attuativo convenzionato, sono confermati tutti i parametri edilizi e le norme previste dalle convenzioni.

Gli interventi successivi alla scadenza delle convenzioni stesse e purchè tutti gli obblighi in esse contenuti riguardo opere di interesse pubblico da realizzarsi da parte dei privati siano stati adempiuti, dovranno essere effettuati entro i seguenti limiti: Ef. – 1 mq./mq. Rc. - 50% H .– ml. 10,00 ( salvo deroghe per dimostrate esigenze produttive).

Una quota non inferiore al 15% della superficie fondiaria del lotto, scelta prioritariamente lungo i lati visibili da spazi pubblici, deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato, con alberature ad alto fusto.

In tale zona l’uso del patrimonio edilizio sarà finalizzato prioritariamente allo svolgimento di attività di produzione di servizi, nonché alla produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di beni.

Entro i parametri della edificazione consentita è ammessa la destinazione residenziale purchè strettamente connessa con l’attività principale di cui è considerata pertinenza.

Potrà essere realizzata all’interno del corpo di fabbrica principale o ad esso contiguo ma non in corpo isolato; non potrà essere utilizzata, venduta o affittata separatamente dall’attività.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni compatibili. Sono invece escluse le seguenti destinazioni: • attività ricettiva-alberghiera tipo residences, locali e servizi annessi ai

campeggi; • uffici pubblici; • scuole; • agro-industriale e zootecnico.

Ogni edificio o porzione di esso sarà soggetto agli oneri di costruzione concessione (di urbanizzazione, smaltimento rifiuti e percentuale sul costo di costruzione) in funzione della propria destinazione, al di là quindi della zona urbanistica in cui ricade.

Le strutture produttive i cui processi di lavorazione diano luogo a formazione di fumi, esalazioni nocive, rumori, ecc. dovranno essere dotate di opportuni sistemi di abbattimento che garantiscano il rispetto delle norme di legge in materia.

Le acque reflue dovranno essere convogliate nelle fognature, previ eventuali trattamenti prescritti da regolamenti statali, regionali, comunali e consortili.

E’ obbligatorio il riciclo delle acque utilizzate nel ciclo produttivo prelevate dall’acquedotto comunale.

In ordine alle distanze tra fabbricati valgono i disposti del D.M. 1444/68. Le distanze dai confini dovranno essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato con

un minimo di m. 5,00, salvo diversi e dimostrati accordi tra confinanti (convenzione registrata e trascritta).

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Norme Tecniche di Attuazione 40

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione di accordo tra i confinanti.

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Norme Tecniche di Attuazione 41

ART. 33 - ZONA D3 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO.

La aree classificate D3 e perimetrate con apposito linea identificativa, sono

soggette a pianificazione attuativa ( P.L. – P.L.U. – P.I.P. ). Fino all’entrata in vigore del P.A. questa zona è soggetta alle norme della zona E

– agricola (art. 7 delle N.T.A. ) ad esclusione della edificabilità ad uso agricolo che non è ammessa.

Il Piano attuativo dovrà prevedere la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree a standards, già individuate e quantificate nell’elaborato n° 10, da localizzare entro il perimetro del Piano Attuativo, per la quota di competenza dello stesso nella misura prescritta dall’art. 22 della Legge Regionale n° 51/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovranno inoltre essere previsti i meccanismi di perequazione tra tutte le proprietà in ordine alle possibilità edificatorie, agli oneri di realizzazione, alla cessione e/o monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni. La rete viaria interna dovrà essere studiata in modo da consentire collegamenti funzionali con la viabilità circostante, per migliorare i flussi di traffico, limitando quindi la viabilità a fondo cieco a soli casi eccezionali.

Tutte le strade, interne ed esterne al Piano Attuativo dovranno avere calibro minimo di m. 10,00.

L’edificazione dovrà rispettare i limiti individuati in cartografia, nonché gli arretramenti dalla linea del metanodotto esistente.

I parametri di edificazione massima sono: Ut. - indice di utilizzazione territoriale massimo è fissato in 0,7 mq./ mq. (0,7 mq. di

superficie lorda di pavimento ogni mq. di superficie territoriale) Rc. - rapporto di copertura: 50% della superficie del lotto. H - altezza massima: ml. 10,00 (con esclusione di camini e silos) salvo deroghe per

dimostrare esigenze produttive. Una quota non inferiore al 15% della superficie fondiaria del lotto, scelta

prioritariamente lungo i lati visibili da spazi pubblici, deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato, con alberature ad alto fusto.

La distanza fra fabbricati sarà di almeno 15 mt.; le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona omogenea rispetteranno un minimo di mt. 7,50; le distanze dalle strade saranno quelle indicate dal D.M. 02.04.1968 n° 1444.

Le costruzioni a confine e in aderenza, in conformità alle norme del Codice Civile, sono ammesse qualora ambedue presentino omogeneità delle caratteristiche architettoniche, realizzazione contemporanea e sussista una convenzione registrata e trascritta tra i confinanti.

La convenzione allegata al Piano Attuativo dovrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti di tutte le opere di urbanizzazione primaria e gli allacci agli impianti canalizzati, nonché l’eventuale potenziamento delle reti insufficienti, la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale, previa realizzazione delle opere individuate, di tutte le aree a standards inerenti la Slp produttiva.

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Norme Tecniche di Attuazione 42

Non è ammessa per tale zona la possibilità di monetizzare gli monetizzazione degli standards relativi alla destinazione principale dell’area.

Nel caso venissero realizzati edifici con destinazioni in tutto o in parte modificate rispetto al P.A. approvato, la eventuale maggior quantità di aree a standards prescritte dalla normativa vigente dovrà comunque essere reperita nell’ambito della zona individuata D3 dal P.R.G..

In tale zona l’uso del patrimonio edilizio sarà finalizzato prioritariamente allo svolgimento di attività di produzione di servizi, nonché alla produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di beni.

La destinazione residenziale è ammessa purchè strettamente connessa con l’attività principale di cui è considerata pertinenza.

Potrà essere realizzata all’interno del corpo di fabbrica principale o ad esso contiguo ma non in corpo isolato; non potrà essere utilizzata, venduta o affittata separatamente dall’attività.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni compatibili. Sono invece escluse le seguenti destinazioni:

• attività ricettiva-alberghiera tipo residences, locali e servizi annessi ai campeggi;

• uffici pubblici; • scuole; • agro-industriale e zootecnico.

Ogni edificio o porzione di esso sarà soggetto agli oneri di costruzione concessione (di urbanizzazione, smaltimento rifiuti e percentuale sul costo di costruzione) in funzione della propria destinazione, al di là quindi della zona urbanistica in cui ricade.

Le strutture produttive i cui processi di lavorazione diano luogo a formazione di fumi, esalazioni nocive, rumori, ecc. dovranno essere dotate di opportuni sistemi di abbattimento che garantiscano il rispetto delle norme di legge in materia.

Le acque reflue dovranno essere convogliate nelle fognature, previ eventuali trattamenti prescritti da regolamenti statali, regionali, comunali e consortili. E’ obbligatorio il riciclo delle acque utilizzate nel ciclo produttivo prelevate dall’acquedotto comunale.

Il limite di edificabilità indicato lungo la S.P. Treviglio-Pagazzano risulta prescrittivo: le nuove costruzioni dovranno configurarsi quale naturale ampliamento del capannone esistente, mantenendo l’attuale allineamento lungo la S.P.e l’altezza non dovrà essere superiore a quella presente, onde non impedire la veduta, dalla strada stessa, del complesso monumentale del Castello Visconteo.

Il limite di edificabilità indicato in lato est della zona D3, in direzione del Castello Visconteo, definisce una fascia di metri 50 che non dovrà essere interessata da parcheggi, recinzioni, pavimentazioni, qualsiasi tipo di manufatto né modifiche del sistema irriguo attuale.

Inoltre, al fine di ridurre l’impatto visivo dei nuovi volumi sui due lati descritti ai commi precedenti, al confine della zona edificabile si dovrà effettuare una consistente piantumazione di essenze arboree tipiche locali con sviluppo in altezza, in modo da mascherare il fronte dei nuovi volumi. I Piani Attuativi dovranno essere corredati dalla relazione geotecnica prevista dallo studio geologico ai sensi del D.M. 11.03.1988.

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Norme Tecniche di Attuazione 43

ART. 34 - ZONA D4 – INSEDIAMENTI AGROINDUSTRIALI IN FASE DI ATTUAZIONE. La zona D4 è destinata esclusivamente all’attività industriale di tipo agricolo e zootecnico.

Per gli interventi da realizzare in questa zona, su cui è già stato approvato un piano attuativo convenzionato, sono confermati tutti i parametri edilizi e le norme previste dalle convenzioni.

Gli interventi successivi alla scadenza delle convenzioni stesse e purchè tutti gli obblighi in esse contenuti riguardo opere di interesse pubblico da realizzarsi da parte dei privati siano stati adempiuti, dovranno essere effettuati entro i seguenti limiti: Ef..- 1,0 mq./ mq. (1,0 mq. di superficie lorda di pavimento ogni mq. di superficie

fondiaria ) Rc. - rapporto di copertura: 50% della superficie del lotto H. - altezza massima: ml. 10,00 ( salvo deroghe per dimostrare esigenze produttive ).

Una quota non inferiore al 15% della superficie fondiaria del lotto, scelta prioritariamente lungo i lati visibili da spazi pubblici, deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato, con alberature ad alto fusto.

Negli edifici ricadenti in questa zona non sono ammesse le seguenti destinazioni: • ricettiva-alberghiera • produttiva, commerciale e direzionale non connesse all’attività agricola e/o

zootecnica; • per lo spettacolo; • per attività collettive private a carattere culturale, sanitario, assistenziale o

sportivo; • per attività collettive pubbliche o di interesse comune; • per servizi tecnologici. Nel caso di cambio d’uso degli edifici con destinazioni che, in base alla normativa

vigente richiedano un incremento di standards rispetto al P.A. approvato, tale maggior quantità di aree a standards dovrà comunque essere reperita nell’ambito delle zone individuate D4 -D5 dal P.R.G..

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Norme Tecniche di Attuazione 44

ART. 35 - ZONA D5 – INSEDIAMENTI AGROINDUSTRIALI DI NUOVO

IMPIANTO. La zona D5 è destinata esclusivamente all’attività industriale di tipo agricolo e zootecnico.

Il P.R.G. indivudua una zona a destinazione agro-industriale soggetta a pianificazione attuativa, entro i cui confini è consentita la realizzazione di allevamenti, anche con caratteristiche industriali e attività di elaborazione, trasformazione, deposito e commercializzazione, di prodotti agricoli o dell’allevamento, anche non direttamente derivanti dalle aziende insediate.

Negli edifici di questa zona non sono ammesse le seguenti destinazioni: • ricettiva-alberghiera • produttiva, commerciale e direzionale non connesse all’attività agricola e/o

zootecnica; • per lo spettacolo; • per attività collettive private a carattere culturale, sanitario, assistenziale o

sportivo; • per attività collettive pubbliche o di interesse comune; • per servizi tecnologici.

Fino all’entrata in vigore del P.A. questa zona è soggetta alle norme della zona E – agricola (art. 7 delle N.T.A. ) ad esclusione della edificabilità ad uso agricolo che non è ammessa.

Gli indici di edificazione consentiti sono quelli previsti per le zone industriali e di seguito riportati: Ut. - indice di utilizzazione territoriale massimo: 0,7 mq./ mq. (0,7 mq. di superficie

lorda di pavimento ogni mq. di superficie territoriale) Rc. - rapporto di copertura: 50% della superficie del lotto H. - altezza massima: ml. 10,00 ( salvo deroghe per dimostrare esigenze produttive ).

Una quota non inferiore al 15% della superficie fondiaria del lotto, scelta prioritariamente lungo i lati visibili da spazi pubblici, deve essere attrezzata e mantenuta a verde privato, con alberature ad alto fusto.

La distanza fra fabbricati sarà di almeno 15 m.; le distanze tra confini avranno un minimo di mt. 7,50; le distanze dalle strade saranno quelle indicate dal D.M. n° 1444 2 Aprile 1968.

L’edificazione in tale zona dovrà avvenire entro i limiti di edificabilità individuati in cartografia, previa approvazione di un Piano attuativo unitario, esteso all’intera area, corredato dai seguenti dati ed elaborati, oltre a quelli prescritti dalla normativa vigente: a) Relazione tecnica circa le provvidenze e gli impianti per lo smaltimento e la

depurazione dei rifiuti di ogni tipo.

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Norme Tecniche di Attuazione 45

b) Relazione illustrativa degli insediamenti previsti. c) Atto d’obbligo unilaterale, che preveda i tempi e i modi di attuazione

dell’intervento. Gli interventi edilizi potranno essere permessi concessi solo previa presentazione di

garanzia fidejussoria relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione, ove necessari.

La convenzione allegata al Piano Attuativo dovrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti di tutte le opere di urbanizzazione primaria e gli allacci agli impianti canalizzati, nonché il potenziamento delle reti insufficienti e la cessione all’Amministrazione Comunale, previa realizzazione delle opere individuate, di tutte le aree a standards inerenti la Slp produttiva.

Non è ammessa per tale zona la possibilità di monetizzazione degli standards relativi alla destinazione principale dell’area.

Nel caso venissero realizzati edifici con destinazioni che, in base alla normativa vigente richiedano un incremento di standards rispetto al P.A. approvato, tale maggior quantità di aree a standards dovrà comunque essere reperita nell’ambito delle zone individuate D4 -D5 dal P.R.G.

I Piani Attuativi dovranno essere corredati anche dalla relazione geotecnica prevista dallo studio geologico ai sensi del D.M. 11.03.1998.

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Norme Tecniche di Attuazione 46

AREE ED EDIFICI DI INTERESSE GENERALE Sono compresi in tali zone:

1. edifici esistenti per i quali è prevista la destinazione di interesse pubblico; 2. aree ed edifici per l’istruzione primaria; 3. aree ed edifici per attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, religiose,

ecc. 4. aree per parcheggi; 5. aree di verde pubblico variamente attrezzato.

Negli ambiti sopra indicati, le singole attrezzature di uso pubblico devono essere realizzate secondo le dimensioni e le prerogative stabilite da leggi e regolamenti vigenti per le specifiche categorie di opere (edilizia scolastica, edilizia assistenziale, attrezzature pubbliche per lo sport, ecc) in ogni caso entro l’altezza massima di m.10,00.

Gli interventi saranno attuati dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti che siano istituzionalmente finalizzati all’esercizio di tali attrezzature o, in casi particolari, da privati convenzionati con l’Amministrazione Comunale.

Tranne nel caso di realizzo diretto da parte dell’Amministrazione Pubblica, gli interventi (ad eccezione di quelli previsti dall’art. 31 della L. 457/78 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 alle lettere a,b,c,d,) saranno soggetti ad un Piano Attuativo che preveda l’eventuale realizzazione di nuovi volumi e la sistemazione di quelli esistenti e delle aree libere; sarà corredato da convenzione con l’Amministrazione Comunale circa i criteri di gestione delle aree e delle attrezzature su di esse esistenti. Sugli edifici esistenti per i quali è prevista l’utilizzazione parziale o totale ad attrezzatura pubblica, sono ammessi gli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge 457/1978 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 lettere a) b) c) e d) senza cambio di destinazione d’uso.

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Norme Tecniche di Attuazione 47

ART. 36 - AREE PER L’ISTRUZIONE PRIMARIA Tali aree fanno riferimento alle strutture esistenti.

All’interno di tali aree potranno essere ricavati spazi e volumi al servizio dell’istruzione scolastica od eventuali ampliamenti degli edifici stessi.

Gli indici di edificabilità ed i rapporti di copertura, saranno in funzione delle necessità delle attrezzature da erigere e saranno definiti in sede di progetto esecutivo, allo scopo di consentire una valutazione globale delle attrezzature in risposta alle reali esigenze e necessità della popolazione scolastica, nel solo rispetto delle distanze ed arretramenti da strade, lotti ed edifici confinanti. ART. 37 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

Le aree per le attrezzature di interesse generale e gli edifici in esse compresi, saranno utilizzati per le destinazioni di interesse e di uso pubblico, come previsto dall’art. 22 della L.R. n° 51/1975, sia con intervento diretto e in proprietà della Pubblica Amministrazione, sia con intervento degli Enti istituzionalmente preposti o dei privati in convenzione con l’Amministrazione Comunale.

Tranne nel caso di realizzo diretto da parte dell’Amministrazione Pubblica, gli interventi di nuova costruzione e/o di ampliamento degli edifici esistenti (ad eccezione di quelli previsti all’art. 31 della L. 457/78 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, lettere a,b,c,) saranno soggetti ad un Piano Attuativo che preveda l’eventuale realizzazione di nuovi edifici e la sistemazione di quelli esistenti e delle aree libere; sarà corredato da convenzione con l’Amministrazione Comunale circa i criteri di gestione delle aree e delle attrezzature su di esse esistenti.

In assenza di un Piano attuativo potranno essere realizzati esclusivamente gli interventi previsti all’art. 31 della L. 457/1978 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 alle lettere a), b), c), d).

Gli indici di edificabilità ed i rapporti di copertura, saranno in funzione delle necessità delle attrezzature da insediare e saranno definiti in sede di Piano Attuativo, allo scopo di consentire una valutazione globale delle attrezzature in ordine ai rapporti funzionali e di organizzazione complessiva delle attrezzature stesse.

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Norme Tecniche di Attuazione 48

ART. 38 – AREE PER ATTREZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI

Le aree per le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi e gli edifici in

esse compresi, saranno utilizzati per le destinazioni e con le modalità previste dalla L.R. n° 20/1992.

Tutti gli interventi di nuova costruzione e/o di ampliamento degli edifici esistenti (ad eccezione di quelli previsti all’art. 31 della L. 457/78 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, lettere a,b,c,) saranno soggetti ad un Piano Attuativo che preveda oltre alla realizzazione di nuovi edifici e la sistemazione di quelli esistenti, un particolare studio delle aree libere con soluzioni progettuali di arredo ed indicazioni dei materiali utilizzati, nonché delle zone verdi piantumate; sarà corredato da convenzione con l’Amministrazione Comunale circa i criteri di gestione delle aree e delle attrezzature su di esse esistenti.

In assenza di un Piano attuativo potranno essere realizzati esclusivamente gli interventi previsti all’art. 31 della L. 457/1978 3 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 alle lettere a), b), c), d).

Gli indici di edificabilità ed i rapporti di copertura, saranno in funzione delle necessità delle attrezzature da insediare e saranno definiti in sede di Piano Attuativo, allo scopo di consentire una valutazione globale delle attrezzature in ordine ai rapporti funzionali e di organizzazione complessiva delle attrezzature stesse.

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Norme Tecniche di Attuazione 49

ART. 39 - AREE DI VERDE PUBBLICO

Le aree di verde pubblico sono da utilizzarsi per la realizzazione di: • spazi verdi a livello di quartiere; • centro sportivo attrezzato; • giardino o parco con opportuno studio della viabilità pedonale interna.

Solo nelle aree verdi con destinazione sportiva, potranno essere realizzati edifici e strutture finalizzati a tale uso o ad esso connessi, con indici di volume e di copertura in funzione delle specifiche necessità; le altre aree verdi saranno inedificabili.

Le aree di verde pubblico potranno essere sistemate anche con interventi di privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Nelle aree destinate a verde pubblico è possibile realizzare piccoli chioschi per il ristoro, che potranno essere edificati anche dai privati purchè in convenzione con l'Amministrazione, con i seguenti indici di edificabilità: - Superficie lorda di pavimento max. mq. 100; - Sup. cop. Max.: mq. 100; - H. max.: ml. 4,5.

L’area contigua al Castello Visconteo destinata a verde pubblico dovrà mantenere le attuali presenze arboree ed essere attrezzata in modo da corrispondere funzionalmente all’uso dell’intero complesso Visconteo.

La riqualificazione di tale area ha lo specifico scopo di valorizzare la complessa struttura del Castello, connettendolo con le aree ed attrezzature pubbliche circostanti.

La progettazione esecutiva di tale area dovrà prevedere : § la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi la Strada Provinciale

denominata via Treviglio con la zona ad attrezzature pubbliche contigua al Castello Visconteo, come indicato in tav. 8;

§ Il mantenimento e la valorizzazione del corso d’acqua presente; § La salvaguardia delle presenze arboree di pregio; § La salvaguardia e valorizzazione di elementi qualificanti che possono essere

considerati appartenenti al giardino del Castello, già presente e segnalato nelle Mappe del Catasto Teresiano. In particolare dovrà essere ripristinata la zona pavimentata con ciottoli situata in corrispondenza del ponticello pedonale già esistente sul fronte ovest del Castello.

All’interno dell’area si potranno collocare piccoli manufatti funzionali alla destinazione a giardino, quali serre, gazebo oppure pergolati. Gli edifici presenti nell’area possono essere demoliti e ricostruiti anche in posizione differente rispetto all'attuale, purchè con destinazione funzionale all’uso pubblico dell’area.

Non sono ammesse costruzioni di altro tipo, né utilizzi incompatibili con la funzione di giardino, tra cui attrezzature sportive, parcheggi, deposito materiali di scarto e rifiuti.

Al fine di garantire una progettazione rispettosa delle stratificazioni storiche ed ambientali presenti, la proposta progettuale deve essere corredata dai seguenti puntuali rilievi oltre a quello planoaltimetrico dell’area: - materico e stato del degrado dei manufatti presenti; - botanico e stato di salute delle presenze vegetali; - di eventuali sistemi di architettura vegetale - idrogeologico dell’area.

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Norme Tecniche di Attuazione 50

ART. 40 - AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO – PARCHEGGI INERENTI LE

COSTRUZIONI Le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico sono localizzate sulle tavole di P.R.G. e potranno essere utilizzate solo per la sosta dei veicoli.

I parcheggi ed i relativi spazi di manovra dovranno essere opportunamente sistemati a cura e spese dell’Amministrazione Comunale o dei privati che richiedano la realizzazione di attrezzature a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come previsto dalla legislazione vigente.

I parcheggi inerenti le nuove costruzioni, di uso privato, dovranno essere realizzati nelle quantità prescritte dalle leggi vigenti (L. 122/1989, L.R. 22/1999 e successive), contestualmente all’edificazione principale.

Il responsabile del servizio preposto al rilascio del permesso a costruire, sentita la Commissione Edilizia, potrà richiedere precise localizzazioni delle superfici a parcheggio, eventualmente anche all’esterno della recinzione degli spazi aperti dell’edificio. ART. 41 - OPERE DI ELETTRIFICAZIONE

La rete di distribuzione dell’energia elettrica e di illuminazione pubblica, comprese cabine di trasformazione e distribuzione e loro pertinenze sono a tutti gli effetti opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico.

I fabbricati delle cabine secondarie, esistenti e in progetto, in quanto volumi tecnici, non sono sottoposti ai limiti volumetrici delle zone di P.R.G. su cui sorgono e non sono quindi da computarsi nella edificazione consentita.

E’ inoltre consentita la costruzione di cabine elettriche di trasformazione nelle zone di rispetto stradale e la creazione di nuovi corridoi elettrici ai sensi della L.R. n° 52/1982.

Nel caso vengano realizzati elettrodotti, dovranno essere previste le zone di rispetto degli stessi conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente (Legge 22.02.01 n. 36 e DPCM 08.07.03).

Marzo 2003 Giugno 2004

progettista ……………………..

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Norme Tecniche di Attuazione 51

ELENCO ELABORATI P.R.G.

INQUADRAMENTO 1. COROGRAFIA SCALA 1: 25.000 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE SCALA 1: 10.000

STATO DI FATTO 3. USO DEL SUOLO – VINCOLI SCALA 1: 5.000 4. RETI TECNOLOGICHE SCALA 1: 5.000 5. CENTRO STORICO: INDAGINE CONOSCITIVA

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE STATO DI CONSERVAZIONE SCALA 1: 1.000

5. a) CENTRO STORICO: INDAGINE CONOSCITIVA COERENZA STORICO - AMBIENTALE

DESTINAZIONI D’USO SCALA 1: 1.000

PROGETTO 6. PROGETTO PRELIMINARE E VIABILITÀ SCALA 1: 5.000 7. 1/2/3/4 AZZONAMENTO SCALA 1: 2.000 8. CENTRO STORICO: AZZONAMENTO TIPI DI INTERVENTO SCALA 1: 1.000 9. ZONE OMOGENEE SCALA 1: 5.000 10. VERIFICA STANDARDS SCALA 1: 2.000 11. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 12. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 13. PRG VIGENTE – PRG IN VARIANTE

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Norme Tecniche di Attuazione 52

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME GENERALI .........................................................................................1 ART. 1 - FINALITA’ E CONTENUTO DEL P.R.G. ........................................................................................2 ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ............................................................3 ART. 3 - INAMMISSIBILITA’ DI DEROGHE ................................................................................................3 ART. 4 – DESTINAZIONI VIETATE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE....................................4 ART. 5 - RINVENIMENTO DI PRESENZE DI INTERESSE STORICO. ARTISTICO, ARCHEOLOG. .....4 ART. 6 - RAPPORTI TRA CONFINANTI........................................................................................................4

AREE NATURALI.............................................................................................5 ART. 7 - ZONA E - AGRICOLA.......................................................................................................................6 ART. 8 – ZONE DI RISPETTO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE ..........................................................9 ART. 9 - ZONE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA ................................................................................10 ART. 10 - VINCOLO D.P.R. 285/1990 - RISPETTO CIMITERIALE– .........................................................10 ART. 11 - AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO-NATURALISTICO .........................................................11 ART. 12 - ZONE DI RISPETTO STRADALE E LINEE DI VISUALE .........................................................11 ART. 13 - EX DISCARICHE DI INERTI........................................................................................................12

AREE URBANE ................................................................................................13 ART. 14 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - UNITA’ DI MISURA – TERMINI DI USO CORRENTE .......................................................................................................................................13

ZONE RESIDENZIALI.................................................................................................................................18 ART. 15 - ZONA A - CENTRO STORICO...................................................................................................18 ART. 16 - CATEGORIA A1 - EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO CONSERVATIVO ASSOLUTO. .......19 ART. 17 - CATEGORIA A2 - EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. ..........................................................................................................................................20

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Norme Tecniche di Attuazione 53

ART. 18 - CATEGORIA A3 - EDIFICI SOGGETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI STORICO-AMBIENTALI ...............................................................................................................................22 ART. 19 - CATEGORIA A4: EDIFICI CON POSSIBILITÀ DI INTERVENTO GLOBALE.......................25 ART. 20 - PERCORSI CICLO-PEDONALI ....................................................................................................27 ART. 21 - VERDE PRIVATO..........................................................................................................................27 ART. 22 - ZONA B1 - DI CONTENIMENTO ALLO STATO DI FATTO E DI RISTRUTTURAZIONE. ..28 ART. 23 - ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO. ..........................................................................................30 ART. 24 - AREA D’INTERESSE ARCHEOLOGICO D.LGS.490/1999 .......................................................31 ART. 25 - ZONA C1 – PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE. ................................32 ART. 26 - ZONA C2 - DI NUOVO IMPIANTO. ...........................................................................................33 ART. 27 - EDIFICI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA RESIDENZIALE.............35 ART. 28 - INSEDIAMENTO ZOOTECNICO NON COMPATIBILE E NON CONFERMATO. .................35 ART. 29 - VINCOLO D.P.R. 236/1988 ...........................................................................................................36 ART. 30 – COSTRUZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI DELLA RESIDENZA – AUTORIMESSE ..............................................................................................................................................36

ZONE PRODUTTIVE - COMMERCIALI.................................................................................................37 ART. 31 - ZONA D1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI ESISTENTI E/O DI COMPLETAMENTO.......................................................................................................................................37 ART. 32 - ZONA D2 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI IN FASE DI ATTUAZIONE..39 ART. 33 - ZONA D3 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO. .......41 ART. 34 - ZONA D4 – INSEDIAMENTI AGROINDUSTRIALI IN FASE DI ATTUAZIONE...................43 ART. 35 - ZONA D5 – INSEDIAMENTI AGROINDUSTRIALI DI NUOVO IMPIANTO. ........................44

AREE ED EDIFICI DI INTERESSE GENERALE .....................................46 ART. 36 - AREE PER L’ISTRUZIONE PRIMARIA......................................................................................47 ART. 37 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE .....................................................47 ART. 38 – AREE PER ATTREZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI ..............48 ART. 39 - AREE DI VERDE PUBBLICO.......................................................................................................49 ART. 40 - AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO – PARCHEGGI INERENTI LE COSTRUZIONI ............50 ART. 41 - OPERE DI ELETTRIFICAZIONE .................................................................................................50


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