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NEWSLETTER INFORMATIVA IN TEMA DI NOVITÀ NORMATIVE E...

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NEWSLETTER INFORMATIVA IN TEMA DI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI RELATIVE ALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
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NEWSLETTER INFORMATIVA IN TEMA DI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

RELATIVE ALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI

ALIMENTARI

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Numero 2/2018

Novità del mese di FEBBRAIO 2018 Indice

I. In primo piano – pag. 2

II. Novità normative Italia - pag. 2

III. Novità normative Unione Europea - pag. 5

IV. Novità giurisprudenziali: Suprema Corte di Cassazione - pag. 10

V. Novità giurisprudenziali: AGCM – IAP - pag. 10

VI. Novità giurisprudenziali: Corte di Giustizia dell’Unione Europea - pag. 12

VII. Nuovi orientamenti e circolari: Ministero della Salute – Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali - pag. 12

VIII. Novità dal mondo delle Associazioni: Federalimentare, Assodistribuzione, Tecnoalimenti -

pag. 19

IX. Novità dal nostro partner StarEcotronics – pag. 19

X. Food Business & IP – pag. 20

XI. EU Food law – pag. 20

XII. Temi “caldi” - pag. 40

XIII. Pubblicazioni e convegni Mondini Rusconi Studio Legale – pag. 41

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SANZIONI Entra in vigore il nuovo quadro sanzionatorio in materia di etichettatura È stato pubblicato in data 8 febbraio 2018 in Gazzetta ufficiale il D.lgs. 15 dicembre 2017 n.231 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Nelle definizioni, un’importante novità riguarda l’individuazione del soggetto responsabile. Questo viene identificato nell’OSA con il cui nome o ragione sociale è stato commercializzato il prodotto (se stabilito fuori dall’Unione, l’importatore) nonché l’OSA il cui nome o ragione sociale siano stati riportati in un marchio depositato o registrato. Il Decreto stabilisce poi le sanzioni per le violazioni delle disposizioni generali e specifiche in materia di informazioni sugli

alimenti. Nel proseguo vengono inoltre fornite indicazioni riguardanti l’obbligo di indicare il lotto e le informazioni obbligatorie nell’ambito della vendita di alimenti non preamballati e tramite distributori automatici. La normativa introduce peraltro delle eccezioni relative all’irrogazione delle sanzioni che riguardano la riduzione di queste sino ad un terzo per le microimprese e la totale esenzione per le organizzazioni senza scopo di lucro (per la successiva cessione gratuita agli indigenti). Le autorità competenti l’applicazione delle sanzioni amministrative sono individuate nell’ICQR e nell’AGCM oltre ad eventuali altri organi preposti all’accertamento delle violazioni. Il Decreto, in vigore a partire dal 9 maggio 2018, consente comunque la commercializzazione, in via transitoria, di prodotti non conformi immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.

ETICHETTATURA

Entra in vigore l’obbligo di indicazione dell'origine del pomodoro in etichetta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

il decreto interministeriale, firmato dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, per introdurre l'obbligo di

I – In primo piano

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indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro e che siano prodotti in Italia e destinati al mercato nazionale. Le diciture previste in etichette sono le seguenti: a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia". Tali indicazioni dovranno essere apposte in un punto evidente dell’etichetta e nello stesso campo visivo, in modo da essere facilmente

riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Oltre l'82% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini. Si ricorda infine che il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

BIOLOGICO

Approvato in via definitiva il decreto controlli Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui

controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. La norma attua la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni

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ferme al 1995, adeguandole anche alle sopravvenute leggi europee. IL provvedimento di pone le seguenti finalità: - una maggiore tutela del consumatore; - una maggiore tutela del commercio e della concorrenza; - a semplificazione e unificazione in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica; - un sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione. Il decreto conferma che il Mipaaf è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati. All'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, nonché alle Regioni, negli ambiti territoriali di competenza, spetta la competenza in materia di vigilanza e controllo sugli organismi di controllo. La normativa prevede inoltre meccanismi volti a rafforzare la leale concorrenza ed eliminare i conflitti di interesse degli organismi di controllo. A tal fine stabilisce che: - gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo che superi la metà del

capitale sociale dell'Organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro; - gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo; - gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attività di controllo agli operatori controllati; - l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive; - gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate; - nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti. La norma istituisce infine una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.

DECRETO 18 gennaio 2018 Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

DECRETO 18 gennaio 2018 Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

II – Novità normative Italia (pubblicazioni GU febbraio 2018)

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DECRETO 22 gennaio 2018 Riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia «Bovino podolico al pascolo».

DECRETO 16 gennaio 2018 Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

DECRETO 18 gennaio 2018 Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

DECRETO 18 gennaio 2018 Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale.

DECRETO 18 gennaio 2018 Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2018 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Matera», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008.

COMUNICATO Domanda di modifica della denominazione «BRATISLAVSKÝ ROŽOK / PRESSBURGER KIPFEL / POZSONYI KIFLI».

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

DECRETO 12 dicembre 2017 Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

DECRETO 2 febbraio 2018 Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

DECRETO 13 febbraio 2018 Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.

DECRETO 22 dicembre 2017 Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione.

DECRETO 6 febbraio 2018 Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di

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prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»

DECRETO 2 febbraio 2018 Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

DECRETO 15 febbraio 2018 Modifica dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena»

DECRETO 15 febbraio 2018 Rettifica al decreto 18 gennaio 2018, recante: «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale».

DECRETO 15 febbraio 2018 Rettifica al decreto 16 gennaio 2018, recante: «Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale».

DECRETO 7 febbraio 2018 Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale.

DECRETO 16 novembre 2017 Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro.

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»

COMUNICATO Comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»

COMUNICATO Domanda di registrazione della denominazione «CHOUCROUTE D'ALSACE»

COMUNICATO Domanda di registrazione della denominazione «CIDRE COTENTIN / COTENTIN»

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COMUNICATO Domanda di modifica della denominazione registrata «TIROLER SPECK»

COMUNICATO Domanda di modifica della denominazione registrata «LENTILLE VERTE DU PUY»

DECRETO 7 febbraio 2018 Variazione di denominazione di varietà di mais iscritta al registro nazionale.

DECRETO 7 febbraio 2018 Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale.

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»

COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2067 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2017 relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2227 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2017 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Makyi petrezsel\emg\|kér» (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2216 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2017 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude

III – Novità normative Unione Europea (pubblicazioni GU febbraio 2018)

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Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG)

DECISIONE (UE) 2017/2307 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2017 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2281 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2017 che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2273 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2272 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2017 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kabanosy staropolskie» (TSG)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2329 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2328 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Skalický rubín» (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2323 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2017 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ternasco de Aragón» (IGP)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2375 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2374 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi

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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2373 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2363 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2017 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκούνι» (Melekouni) (IGP)]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2362 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2017 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2354 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2353 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2349 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

REGOLAMENTO (UE) 2017/2460 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2453 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2017 che autorizza l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2452 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2017 che rinnova l'autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2451 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2418 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2017 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2405 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2404 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP)

REGOLAMENTO (UE) 2018/192 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2018 che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti

REGOLAMENTO (UE) 2018/175 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

REGOLAMENTO (UE) 2018/199 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2018 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

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Non ci sono novità di rilievo da segnalare.

Ingiunzione n. 17/18 del 19/2/2018 nei confronti di Chefaro Pharma Italia Srl

“detergente che rispetta la naturale acidità delle tue parti intime” “che CELEBRA LA TUA FEMMINILITA”

Sono stati portati all’attenzione del Comitato di Controllo i messaggi pubblicitari di cui sopra, relativi al prodotto “Lactacyd igiene intima”, diffusi tramite Radio Italia Solo Musica Italiana nel mese di gennaio e febbraio 2018.

Nel pubblicizzare il prodotto per l’igiene intima Lactacyd, il messaggio ironizza sui nomi che possono essere attribuiti all’organo genitale femminile, declamati da una voce lirica. È in particolare sull’espressione “celebra la tua femminilità”, ripetuta due volte, che si fonda la contestazione. Benché la costruzione narrativa del messaggio esuli dal sindacato degli organi autodisciplinari, rientrando nell’ambito del buon gusto della scelta pubblicitaria, nel contesto in cui viene inserita, l’espressione

sopra menzionata crea un collegamento estremamente riduttivo, offensivo e discriminante. La “femminilità” viene infatti ricondotta unicamente, per sineddoche, ad una parte del corpo femminile, banalizzando la complessità umana e l’insieme delle caratteristiche proprie in questo caso della donna, che attengono a ben altro del mero aspetto fisico o della corporeità. Sebbene non intenzionali, simili comunicazioni risultano quindi idonee a veicolare messaggi antiquati, in contrasto con il modello di società moderna e paritaria attuale.

Il Presidente del Comitato di Controllo ritiene pertanto lo stesso manifestamente contrario all’art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

IV – Novità giurisprudenziali: suprema corte di cassazione – consiglio di stato

V – Novità giurisprudenziali: AGCM - IAP

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IP279 - Provvedimento n. 27022 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA Il 22 marzo 2017, con provvedimento n. 26503, l’Autorità, aveva definito scorretta la pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Gruppo Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano (ora denominata, Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma), ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, comma 1, lettere d) e s) del Codice del Consumo. Tale pratica consisteva in particolare nella diffusione, tramite il proprio sito internet www.acquaefarma.it, di informazioni ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal consumo di acqua ottenuta tramite gli apparecchi commercializzati dal professionista, nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito riproduceva anche il logo.

Con riguardo alla diffusione di claims e vanti salutistici, l’Autorità rilevava come il messaggio enfatizzasse in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell’acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l’assunzione dell’acqua, ottenuta tramite i suddetti apparecchi, fosse suscettibile di prevenire malattie estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori, etc. In realtà, i claims utilizzati erano privi di fondamento

scientifico e, pertanto, l’Autorità riteneva che dovessero ritenersi ingannevoli.

Considerato che la pratica commerciale risultava ancora in diffusione al momento della conclusione del procedimento, l’Autorità inoltre ordinava al professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida entro il termine di novanta giorni dalla notifica del sopra citato provvedimento, avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione tuttavia, non è stata presentata dal professionista nel termine previsto (29 giugno 2017), né successivamente.

A seguito di rilevazioni effettuate d’ufficio in data 4 settembre 2017 sul sito www.acquaefarma.it, sono risultati ancora presenti i medesimi vanti salutistici ritenuti ingannevoli circa le proprietà dell’acqua ottenibile dagli apparecchi commercializzati dal professionista.

L’Autorità ha pertanto concluso che il comportamento del sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell’impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, consistito nell’aver violato la delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, costituisce inottemperanza a quest’ultima. Di conseguenza ha comminato al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro).

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Non ci sono novità di rilievo da segnalare.

MINISTERO DELLA SALUTE

EFSA, Conferenza Science, Food, Society a Parma dal 18 al 21 settembre 2018 Quali sono le opportunità e le sfide che dovrà affrontare la scienza della valutazione dei rischi nei prossimi anni? La tecnologia sta rendendo la nostra vita più facile, ma quali sono gli svantaggi? Come possiamo prevedere le tendenze in un mondo in rapida evoluzione?

Queste rappresentano solo alcune delle domande che verranno affrontate nell'ambito della conferenza scientifica EFSA, che si terrà a Parma dal 18 al 21 settembre 2018. L’occasione riunirà ricercatori, scienziati, valutatori, gestori del rischio e parti interessate di tutto il mondo per discutere le questioni riguardanti òa complessa interazione tra scienza, cibo e società.

L'evento sarà centrato sul futuro della valutazione del rischio scientifico nella sicurezza alimentare, ponendo l'accento sul contesto sociale e politico nel quale essa si trova a operare.

Per incoraggiare la partecipazione all'evento l'EFSA ha ideato un programma specifico per i ricercatori a inizio carriera, che sono stati invitati a presentare propri poster. I partecipanti hanno tempo fino al 2 aprile 2018.

Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

Questi i prodotti richiamati dagli operatori nel mese di ottobre così come pubblicati sul sito del Ministero della Salute Marchio: Lidl

Denominazione: Conchiglia gianduia (PRODOTTO COTTO PER LA VENDITA A CONSUMATORE) Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico

VI – NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI: CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE

VII – NUOVI ORIENTAMENTI E CIRCOLARI: MINISTERO DELLA SALUTE - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMETARI E FORESTALI

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Data pubblicazione: 28 febbraio 2018 Marchio: Conad Denominazione: Bastoncini con crusca di rumento "AC Conad" Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico Data pubblicazione: 26 febbraio 2018 Marchio: ikea Denominazione: dolcetti di marshmallow Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio microbiologico Data pubblicazione: 23 febbraio 2018 Marchio: Baskaya Denominazione: PASTA DI SESAMO con CACAO- Halva- marchio Baskaya Gusto Vaniglia - conf. da 350 g. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 23 febbraio 2018 Marchio: Baskaya Denominazione: PASTA DI SESAMO con CACAO- Halva- marchio Baskaya Gusto Cacao conf. da 350 g. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 23 febbraio 2018 Marchio: Baskaya Denominazione: ¿PASTA DI SESAMO con CACAO- Halva- marchio Baskaya Gusto Pistacchio conf. da 350 g.¿ Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 23 febbraio 2018 Marchio: ROBERTO AZZOCCHI SRL Denominazione: SALAMINO PICCANTE

Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio microbiologico Data pubblicazione: 21 febbraio 2018 Marchio: Milbona Denominazione: Tortine assortite - Torta alle mele (EAN 20970277), Torta della nonna (EAN 20970284) Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico Data pubblicazione: 21 febbraio 2018 Marchio: Stabinger Denominazione: Torte e tranci vari, strudel e altri prodotti di pasticceria Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico Data pubblicazione: 19 febbraio 2018 Marchio: Stabinger Denominazione: Tortina alla ricotta 300 gr. (scadenze dal 22.02.2018 al 01.03.2018) Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico Data pubblicazione: 19 febbraio 2018 Marchio: DECO' Denominazione: PREPARATO PER TORTA MARGHERITA E MUFFINS Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 14 febbraio 2018 Marchio: PEDON Denominazione: PREPARATO PER TORTA MARGHERITA E MUFFINS Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 14 febbraio 2018

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Marchio: KOILIA Denominazione: PREPARATO PER TORTA MARGHERITA E MUFFINS Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 14 febbraio 2018 Marchio: PEDON Denominazione: PREPARATO PER TORTA MARGHERITA E MUFFINS Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 14 febbraio 2018

Marchio: Baskaya Denominazione: ¿PASTA DI SESAMO AL CACAO - Halva - Lotto 05.2017 - T.M.C.01.05.2020 conf. da Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio presenza di allergeni Data pubblicazione: 13 febbraio 2018 Marchio: Valbio Denominazione: Pasta di semola BIO - PIPE RIGATE 135 Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico Data pubblicazione: 8 febbraio 2018

NAS Prodotti vitivinicoli e altre bevande

Nel corso di servizi di controllo per la salvaguardia della salute pubblica tesi a contrastare l’immissione e la presenza in commercio di prodotti alimentari non idonei al consumo umano, i Carabinieri del NAS di Lecce hanno arrestato il titolare di un’azienda per la lavorazione di prodotti agricoli della provincia salentina. I militari hanno colto l’uomo in flagranza di reato mentre, all’interno dello stabilimento vinicolo clandestino, procedeva all’adulterazione e contraffazione di vino, aggiungendovi sostanze vietate per conferire al prodotto vinoso particolari caratteristiche inerenti il grado alcolico, la struttura e l’aroma degustativo. Nell’ampio locale, adibito abusivamente a stabilimento vinicolo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 50.000 litri di sostanza vinosa contenuta in cisterne interrate, 600 kg. tra zucchero, ossido di magnesio, lievito e disolfato di potassio, nonché numerose attrezzature enologiche utilizzate nella fase di miscelazione delle sostanze con il vino. I Carabinieri hanno sequestrato, inoltre, l’intero stabilimento e un autocarro impiegato nell’attività illecita. Il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre 2 milioni di euro.

I Carabinieri del NAS di Pescara, a seguito di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Teramo, hanno denunciato l’amministratore di una ditta di produzione di caffè ed un suo dipendente addetto alle vendite, per frode in commercio. L’indagine è stata avviata dai militari del NAS a seguito di notizie apprese nel corso di una pregressa attività ispettiva che ha portato alla sospensione della produzione. Gli indagati avevano posto in commercio una bevanda a base di caffè, confezionata in pacchi da 3 litri, con etichette riportanti indicazioni non corrispondenti alla reale natura e composizione del prodotto in essi contenuto. In etichetta venivano, infatti, falsamente indicate tecniche produttive e materie prime biologiche che non trovavano riscontro nell’esame

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della documentazione di filiera, in quanto erano del tutto assenti le certificazioni di produzione biologica richieste dalla stringente normativa di settore. Il NAS di Roma, ha eseguito un’ispezione unitamente al personale dell’Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi (ICQRF). Il controllo, effettuato presso uno stabilimento vitivinicolo laziale, ha portato al sequestro amministrativo di 300 ettolitri di vino, in quanto etichettato come “Montepulciano d’Abruzzo”, senza rispettare i requisiti previsti dall’omonimo disciplinare di produzione. Il valore del sequestro è di 30.000 euro. I Carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito, in collaborazione con ispettori tecnici della Regione Lazio, approfonditi accertamenti lungo la filiera distributiva delle acque minerali. Al termine dei controlli i militari hanno scoperto che una società romana, titolare di una regolare concessione mineraria per la captazione e l’imbottigliamento di acqua minerale, utilizzava per il confezionamento delle bottiglie una tipologia di etichette che non era mai stata autorizzata dall’ente regionale. I Carabinieri hanno, pertanto, proceduto al sequestro amministrativo di circa 130 mila bottiglie di acqua e 25 mila etichette pronte ad essere utilizzate per il confezionamento, per un valore di circa 180 mila euro. I Carabinieri del NAS di Treviso, a conclusione di accertamenti svolti presso un deposito all’ingrosso ed al dettaglio di bevande e alimenti della provincia trevigiana, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare per tentata frode nell’esercizio del commercio. Nel corso dei controlli i militari hanno appurato che presso il deposito erano detenuti per la vendita prodotti alimentari sulla cui confezione il termine minimo di conservazione originario, scaduto, era stato modificato tramite sovrascrittura con pennarello, per certificarne in modo fraudolento la validità in corso. I Carabinieri hanno pertanto proceduto al sequestro giudiziario di 260 bottiglie di olio extravergine di oliva e bevande analcoliche, per un totale di circa tremila euro, la cui etichetta risultava già contraffatta, nonché al sequestro amministrativo oltre 3.000 fusti, bottiglie e lattine di varia capacità di bevande alcoliche e analcoliche, per un valore di 20.000 euro, sulle cui confezioni era riportato un termine minimo di conservazione superato che verosimilmente sarebbe stato alterato al fine di porle illecitamente sul mercato.

Prodotti carnei

Nel corso di un’ispezione eseguita presso uno stabilimento nella provincia di Frosinone, i NAS di Latina, hanno accertato gravi carenze igienico strutturali. L’azienda, dal valore di circa 800.000 euro e destinata alla macellazione di bovini, suini, ovi-caprini ed equini, è stata chiusa dal personale dell’ASL Frosinone, intervenuto sul posto su segnalazione dei Carabinieri.

Prodotti da forno e pasta

I Carabinieri del NAS di Latina, a conclusione di un controllo presso una società di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari sita nella pianura pontina, hanno proceduto al sequestro penale

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di oltre 1.300 kg di prodotti alimentari destinati alla vendita in pasticcerie e pizzerie, per un valore di 10.000 euro. Nel corso dell’ispezione dell’attività commerciale, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto una vasta quantità di merce la cui data di scadenza era stata ampiamente superata. Su alcuni di questi prodotti (192 confezioni) il titolare dell’azienda aveva posto un’altra etichetta, riportante una nuova data di scadenza. Per la violazione riscontrata, che comporta il reato di tentata frode in commercio, una persona è stata deferita alla Procura della Repubblica di Latina.

A conclusione di un’accurata indagine, il NAS di Salerno ha denunciato due persone per avere prodotto ed esportato in sud America della pasta le cui confezioni riportavano indicazioni mendaci sia sul luogo di produzione che sul possesso della necessaria autorizzazione per l’immissione in commercio nel paese di esportazione. La condotta criminale posta in essere dai due indagati comporta la violazione degli artt. 473 e 515 del C.P., compresi nella categoria dei delitti "contro la fede pubblica" e "contro l’economia".

Sempre il NAS di Salerno, unitamente ai militari del gruppo Carabinieri Forestali di Salerno e al personale dell’Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), ha effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un pastificio, nel corso della quale sono stati sequestrati quasi 100 kg di pasta fresca ripiena riportanti arbitrariamente in etichetta una denominazione protetta senza avere la prevista autorizzazione. Nel corso del medesimo controllo, inoltre, sono state sequestrate anche 4.000 etichette autoadesive e contestate sanzioni amministrative per la mancata rintracciabilità di prodotti alimentari e l’illecita evocazione del marchio “DOP”. Il valore totale delle sanzioni contestate è di 6.500 euro, mentre quello dei prodotti sequestrati è di 2.000 euro.

Il NAS di Napoli ha proceduto alla chiusura di un garage abusivamente adibito al confezionamento e l’etichettatura del pane e di altri prodotti da forno. Il locale, dal valore commerciale di circa 100.000 euro, era utilizzato anche come deposito di materie prime ed imballaggi e presentava gravi carenze igienico-sanitarie.

I Carabinieri del NAS di Firenze, nell’ambito di attività finalizzata alla tutela della salute del consumatore, nel corso delle operazioni di perquisizione locale delegate dalla Procura della Repubblica di Arezzo ed eseguite a carico un’azienda agricola della provincia aretina, hanno sequestrato 135 kg. di farina di grano duro, di una pregiata marca e varietà, macinata a pietra da agricoltura biologica poiché, sottoposta ad analisi di laboratorio, è emersa la presenza di tracce di piombo e cadmio superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il titolare della azienda agricola è indagato dall’Autorità Giudiziaria per aver posto in vendita alimenti nocivi per la salute umana.

Prodotti fitosanitari

Il NAS di Milano ha denunciato due persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in quanto responsabili di aver posto in vendita un biocida contenente il principio attivo chloroxylenol, privo dell’autorizzazione per l’immissione in commercio in Italia. Nell’ambito delle operazioni di controllo i Carabinieri hanno sequestrato 25 confezioni del prodotto proibito, dal valore totale di euro 250 euro. Ai sensi della legge comunitaria, un biocida è una sostanza

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contenente uno o più principi attivi allo scopo di “distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo”. La procedura di autorizzazione per l’immissione al commercio dei biocidi è dettata dal Regolamento 582/2012 e prevede, come conditio sine qua non, che i principi attivi in esso contenuti siano iscritti in una lista approvata a livello UE.

Integratori e AFMS

I Carabinieri del NAS di Milano, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare, hanno proceduto al sequestro di oltre 200 mila confezioni di integratori alimentari (per un valore di più di 3 milioni di euro), prodotti in Francia e commercializzati in Italia da un’azienda milanese, in quanto tra gli ingredienti del prodotto figurava anche un additivo il cui impiego è vietato. L’additivo (paraidrossibenzoato di propile), infatti, non è inserito nella lista di quelli consentiti dal legislatore comunitario (All. II del Regolamento CE 1333/208) per la preparazione di prodotti destinati al consumo alimentare. I militari hanno, contestualmente al sequestro penale, denunciato il titolare dell’azienda italiana per produzione di alimenti con aggiunta di additivi non autorizzati.

Prodotti vari

I militari del NAS di Napoli hanno denunciato il responsabile legale di uno stabilimento industriale specializzato nella lavorazione di frutta secca per aver commercializzato degli alimenti infestati di parassiti. Il reato è stato accertato tramite il campionamento di alcune vivande provenienti dall’estero, le cui analisi hanno dimostrato la presenza di alcune larve e dei relativi escrementi. Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto altresì al sequestro della merce

Mancato rispetto delle norme igieniche nelle attività commerciali

I Carabinieri del NAS Milano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore bergamasco di import-export per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I militari, nel corso dell’ispezione igienico-sanitaria hanno, infatti, accertato che i depositi alimentari dell’azienda non erano idonei alla conservazione della merce che risultava esposta alle intemperie, ad agenti atmosferici ed infestanti con possibili e concreti rischi di contaminazione. Gli alimenti rinvenuti e consistenti in 4 mila Kg di carciofi contenuti in fusti, vasetti di miele e conserve varie, cartoni e confezioni alimentari, sacchi di noci, funghi confezionati e sfusi contenuti in buste di plastiche aperte e prive etichette, succhi di frutta – del valore di oltre 100 mila euro - sono stati sequestrati.

Il NAS di Torino ha denunciato il titolare di un ristorante piemontese per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per tentata frode in commercio. Il provvedimento è scattato a seguito di un’ispezione dell’attività commerciale, nel corso della quale, all’interno di due celle frigorifere presenti nei locali, i Carabinieri hanno rinvenute materie il cui termine minimo di conservazione era decorso. All’interno di due congelatori, inoltre, i Militari del NAS hanno rinvenuto

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dei prodotti alimentari che non solo erano in cattivo stato di conservazione, ma erano anche privi di etichettatura che ne attestasse la tipologia e la provenienza. Il reato di “frode in commercio”, invece, è stato accertato da una disamina che menù del ristorante, che indicava essere “freschi” dei prodotti che invece risultavano essere congelati.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

Al via marchio "Prodotto di Montagna"

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende nota la presentazione a Sondrio del marchio identificativo del regime di qualità 'prodotto di montagna'. Il logo, realizzato dal Mipaaf, è verde con una montagna stilizzata e potrà essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», infatti, è utilizzata per le materie prime che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

Export Made in Italy Agroalimentare: nel 2017 superati i 41 miliardi di euro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, sulla base dei dati Istat sul commercio estero diffusi oggi, l'export agroalimentare Made in Italy ha concluso il 2017 con il record di 41 miliardi di euro (+7% rispetto al 2016), registrando nel mese di dicembre 3,4 miliardi di euro (+2% rispetto a dicembre 2016). Risultano aumentate, in particolare, le esportazioni verso la Russia (+24%), la Cina (+14,8%) e Francia (+8%). Questo è stato reso possibile anche grazie all’azione diplomatica del Mipaaf, con i Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e dello Sviluppo economico che dal 2014 ad oggi ha portato alla rimozione di barriere non tariffarie sui prodotti agroalimentari Made in Italy.

Scatta l'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per il riso e la pasta Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che scatta l'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. Sono entrati pienamente in vigore, infatti, i decreti firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni (cfr. precedenti newsletter).

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Olio: da Cdm via libera al decreto su riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'emanazione del decreto relativo alle "Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni". Attraverso queste disposizioni si intende semplificare le verifiche dei requisiti di riconoscimento per le organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario, consentendo a quelle in regola di inoltrare la richiesta di accesso ai fondi europei previsti dai programmi di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013. Controlli sul vero Made in Italy agroalimentare: online il report dell'Icqrf, nel 2017 53mila

verifiche Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende nota la pubblicazione online del report dell'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) relativo al 2017 con i dettagli dell'attività svolta contro frodi, fenomeni di italian sounding e contraffazioni ai danni del vero Made in Italy agroalimentare e dei consumatori. Elenchiamo di seguito i principali dati:

- l'anno scorso sono stati eseguiti 53.733 controlli, di cui 40.857 ispettivi e 12.876 analitici, confermando l'ICQRF ai vertici europei tra le Autorità antifrode;

- gli operatori verificati sono stati oltre 25.000 e i prodotti controllati oltre 57.000; - le irregolarità rilevate hanno riguardato il 26,8% degli operatori, il 15,7% dei prodotti e il

7,8% dei campioni; - 455 sono le notizie di reato inoltrate dall’ICQRF all'Autorità giudiziaria, 22.000 le tonnellate

di prodotti sequestrati (corrispondenti ad un valore complessivo di oltre 103 milioni di euro) e 3.715 le contestazioni amministrative;

- con riferimento ai settori agricoli: 17.527 controlli hanno riguardato il settore vitivinicolo, 7.843 l'oleario, 5.086 il settore della carne, 4.977 il lattiero caseario, 2.708 l'ortofrutta, 2.406 i cereali e derivati, 1.971 le conserve vegetali, 733 le sostanze zuccherine, 793 il miele, 613 le bevande spiritose, 518 le uova e 1.967 gli altri settori.

- Sul web, l'ICQRF ha consolidato nel 2017 la cooperazione con Alibaba ed eBay e ha ottenuto risultati di rilievo anche su Amazon - sulle tre piattaforme di commercio elettronico sono stati effettuati 295 interventi, con il 98% di successi.

Non ci sono novità di rilievo da segnalare.

VIII – NOVITA’ DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI: FEDERALIMENTARE – ASSODISTRIBUZIONE

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Non ci sono novità di rilievo da segnalare.

Non ci sono novità di rilievo da segnalare.

Interrogazioni parlamentari Domanda scritta: Favismo in Europa

La sindrome G6PD carente (favismo) è un difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi. La carenza di questo enzima provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi quando il soggetto che ne è carente ingerisce fave, piselli, Verbena Hybrida, varie droghe vegetali o alcuni farmaci (ad esempio sulfamidici, salicilici, chinidina, menadione, ecc.,) che agiscono da «fattori scatenanti» come l'inalazione dei pollini della pianta stessa. L'incidenza in Europa riguarda maggiormente i paesi mediterranei, in particolare le regioni Sicilia e Sardegna, dove i tassi di incidenza risultano superiori al 30 % della popolazione. Considerando che le fave vengono vendute senza nessun confezionamento e somministrate addirittura nelle mense, tralasciando qualsiasi informazione, può la Commissione far sapere se ritiene di dover agire ai fini della stesura di una norma che porti all'armonizzazione del trattamento delle stesse relativamente alle indicazioni da dare ai consumatori e ad un'eventuale distribuzione in contenitori chiusi?

31 gennaio.2018 - Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione

A norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per gli alimenti non preimballati è obbligatorio indicare unicamente la presenza di sostanze riconosciute come causa delle allergie o intolleranze più comuni. Per quanto riguarda altre indicazioni

obbligatorie, come gli ingredienti, in virtù del principio di sussidiarietà, i legislatori dell'UE hanno stabilito che gli Stati membri hanno il diritto di fissare norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. La ragione

IX – NOVITA’ DAL NOSTRO PARTNER STARECOTRONICS

X – FOOD BUSINESS & IP

XI – EU Food Law

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principale di tale decisione è che non vi sono prove che l'assenza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle norme relative alla fornitura di informazioni ai consumatori in merito agli alimenti non preimballati causi gravi distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

In tale contesto, per gli alimenti non preimballati alcuni Stati membri hanno già reso obbligatoria la fornitura di determinate informazioni, come la denominazione dell'alimento e l'elenco degli ingredienti

Domanda scritta: Medicinali che si riferiscono alla medicina tradizionale cinese

Nella Repubblica ceca, i produttori di prodotti fitoterapici tradizionali cinesi devono far fronte alle sanzioni imposte dall'organismo di vigilanza per impiegare affermazioni sulla salute che includono le parole "secondo la medicina tradizionale cinese". I prodotti in questione sono venduti come alimenti (integratori alimentari) e si ritiene che un'indicazione sulla salute riferita alla medicina tradizionale cinese non induca in errore il consumatore, ma fornisca informazioni veritiere e accurate sulla natura del prodotto. La Commissione può specificare se ritiene che le indicazioni sulla salute contenenti le parole "secondo la medicina tradizionale cinese" siano coerenti con il regolamento (CE) n. 1924/2006? La generalizzata e meccanica applicazione da parte di un organismo di vigilanza di un elenco prestabilito di "termini vietati" ai prodotti venduti come integratori alimentari o alimentari risulta in linea con il regolamento (CE) n. 1924/2006?

26 gennaio 2018 - Risposta data dal sig. Andriukaitis a nome della Commissione Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se sono state autorizzate dalla Commissione. La procedura di autorizzazione richiede la valutazione scientifica delle domande, secondo gli standard più elevati, che viene effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Ad oggi, 267 reclami sono stati autorizzati e inseriti negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate. Tuttavia, per il caso particolare delle indicazioni sulla salute sui prodotti botanici utilizzati negli integratori alimentari / alimentari, si applicano

le misure transitorie di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento reclamazioni. La legittimità di tali indicazioni sulla salute che ancora rientrano nel regime transitorio può anche essere valutata in base alle norme nazionali in aggiunta alle norme dell'UE, la cui esecuzione rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. La dichiarazione "secondo la medicina tradizionale cinese" che accompagna un'indicazione sulla salute può essere in contrasto con la legislazione nazionale e dell'Unione sull'etichettatura dei prodotti alimentari. A seconda delle circostanze, tale

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dichiarazione può essere ad esempio vietata nell'etichettatura dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del

regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto ciò potrebbe essere inteso dai consumatori come un'informazione relativa alle proprietà cibo.

Domanda scritta: aumento dei casi di intossicazione alimentare

Recentemente è stato riportato che c'è stato un aumento nel numero di infezioni causate dall'assunzione di cibo contaminato. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha rilevato un aumento dei casi di salmonella in tutta Europa, con il numero di casi in Spagna raddoppiati tra il 2012 e il 2016. Nell'ultimo anno sono stati individuati un quarto di milione di casi di campilobatteriosi e la Spagna ha triplice aumento dei casi negli ultimi cinque anni. A che cosa attribuisce la Commissione l'aumento del numero di casi di queste malattie? Quali azioni sono state intraprese per combatterli e quali azioni sono state pianificate allo scopo di ridurne l'impatto? Quali strategie sta adottando o progettando la Commissione per combattere la resistenza agli antibiotici usati per combattere queste malattie?

9 febbraio 2018 - Risposta data dal sig. Andriukaitis a nome della Commissione La recente relazione sintetica dell'Unione europea sulle tendenze e le fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di origine alimentare nel 2016, elaborata congiuntamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non indica un aumento di Salmonella nell'UE ma una stabilizzazione dopo una diminuzione costante dei casi umani (di oltre il 50%) dal 2004. Questo calo era il risultato di regole sulla Salmonella, introdotte principalmente nel settore avicolo. Poiché queste norme hanno avuto successo in molti Stati membri, la Commissione sta attualmente concentrandosi sulla verifica della loro corretta attuazione in tutti gli Stati membri mediante audit in loco. La Commissione ha recentemente adottato nuove norme sul controllo di Campylobacter.

La possibilità di stabilire norme aggiuntive sul controllo della Salmonella in tutte le specie e sul controllo del Campylobacter nel pollame sarà presa in considerazione nel contesto delle discussioni in corso sulla revisione delle norme sull'ispezione delle carni, come parte dell'attuazione della nuova legislazione sui controlli ufficiali. La Commissione continuerà a monitorare le relazioni di sintesi annuali dell'EFSA / ECDC per valutare l'effetto di tali misure. Nel giugno 2017, la Commissione ha adottato il nuovo piano d'azione dell'UE per la salute contro la resistenza antimicrobica (AMR) allo scopo di sostenere gli Stati membri nel fornire risposte innovative, efficaci e sostenibili all'AMR e rafforzare l'agenda della ricerca. Questo piano include, tra l'altro, un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive nell'uomo e

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negli animali, in modo da ridurre la necessità di antimicrobici e limitare così la possibilità

per i microrganismi di sviluppare e diffondere resistenza.

Domanda scritta: Tappi in sughero

Il sughero è un prodotto naturale, biodegradabile e riciclabile al 100 %. È un materiale salutare ed è ideale per la sigillatura delle bottiglie, in particolare quelle di vino. Negli ultimi anni sul mercato sono comparse soluzioni alternative che fanno concorrenza ai tappi di sughero, ma che presentano un ecobilancio comprovato meno favorevole. Studi recenti confermano i vantaggi ambientali offerti dai tappi di sughero rispetto a quelli di plastica o alluminio; secondo le stime, infatti, il loro ciclo di vita comporterebbe minori emissioni di CO2 nell'atmosfera rispetto ai tappi in plastica. La trasformazione del sughero in tappi rappresenta approssimativamente il 70 % del valore complessivo del mercato di tale materiale e svolge quindi un ruolo essenziale per la preservazione del valore economico dei querceti e dei sughereti, oltre che per la sopravvivenza degli ecosistemi ad essi associati. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, potrebbe la Commissione elaborare, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, un sistema di etichettatura che consenta di distinguere il tipo di sigillatura utilizzato per le bottiglie di vino?

12 febbraio 2018 - Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione La Commissione ritiene che la valutazione delle prestazioni ambientali di un prodotto vada affrontata da un punto di vista sistemico, prendendo in esame l’intero ciclo di vita del prodotto (compresi i suoi componenti). Ad esempio, nell’ambito della fase pilota del processo per determinare l’impatto ambientale che si conclude quest’anno, la Commissione sta sviluppando metodi europei armonizzati per calcolare le prestazioni ambientali del vino che prendono in considerazione anche i tappi, in quanto parte dell’intero prodotto. Ciò permetterà di valutare le prestazioni ambientali del tappo nel quadro di quelle del prodotto finale (la

bottiglia di vino). Il produttore di vino potrà poi decidere dove concentrare i propri sforzi per rendere il prodotto più ecologico (sul tappo, su altri componenti del prodotto, sulla logistica o su altri elementi del ciclo di vita del vino). Se in futuro fosse sviluppato un sistema di etichettatura ambientale, l’obiettivo della Commissione sarebbe concentrarsi sull’intero prodotto (la bottiglia di vino) e non su una delle sue parti costitutive. Il sistema del marchio Ecolabel UE a partecipazione volontaria non riguarda, al momento, i prodotti alimentari.

Domanda scritta: Tutela della DOP Prosecco nell'accordo bilaterale USA-UE sul commercio

del vino

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Con la decisione di esecuzione 2011/751/UE la Commissione ha notificato la proposta di modifica degli allegati dell'accordo bilaterale USA-UE sul commercio del vino del 2006. In particolare, nella lista dei «nomi di vini di qualità prodotti in regioni determinate», di cui all'allegato IV, è stata inserita la DOP Prosecco. Nonostante l'articolo 7 dell'accordo tuteli i «nomi di origine», negli Stati Uniti non mancano esempi di vini commercializzati utilizzando indebitamente denominazioni europee, come nel caso del «Prosecco» prodotto in Moldavia. Tale usurpazione non solo inganna i consumatori, ma provoca consistenti danni economici e di immagine ai produttori italiani ed europei, sacrificando la sicurezza delle esportazioni verso gli Stati Uniti sotto i profili della qualità, della provenienza e della composizione. Ciò nonostante, le autorità statunitensi quali la «United States Trade Representative» (USTR) e la «Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau» (TTB) hanno palesato un'interpretazione non rigorosa dell'accordo, permettendo la vendita di «Prosecco» prodotto in altri paesi, con il rischio di compromettere seriamente la protezione esclusiva della DOP Prosecco. Alla luce del quadro delineato, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 1) Come interpreta gli obblighi assunti dagli Stati Uniti a tutela delle IG europee nell'ambito di tale accordo? 2) Come intende attivarsi per far rispettare tali obblighi?

2 febbraio 2018 - Risposta di Phil Hogan a nome della Commissione L'accordo UE-USA del 2006 sul commercio del vino garantisce la tutela sul territorio statunitense dei vini elencati nell'allegato IV dell'accordo, sulla base dell’articolo 7 dell'accordo stesso. La denominazione di origine protetta "Prosecco" è tutelata dall'accordo dal 2011, a seguito della notifica alle autorità statunitensi di una modifica al relativo elenco dell'UE. La Commissione è a conoscenza di un caso di abuso della denominazione "Prosecco" nel

territorio degli Stati Uniti da parte di utenti non autorizzati e ha allertato le autorità nazionali competenti. Nel caso in cui tale abuso prosegua, la Commissione adotterà ulteriori provvedimenti per garantire il rispetto degli obblighi dell'accordo da parte delle autorità statunitensi.

Domanda scritta: Blocco del Nizza DOCG

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Risulta allo scrivente che l'istanza di riconoscimento della denominazione d'origine controllata e garantita «Nizza», avanzata diversi anni fa dall'omonimo Consorzio che riunisce 49 produttori vitivinicoli, sia tuttora bloccata per la necessaria autorizzazione presso gli uffici della Commissione europea. I produttori hanno pianificato e messo in opera tutti gli investimenti necessari previsti dal disciplinare ma la promozione e la commercializzazione del prodotto sono, di fatto, interdetti fino all'approvazione della DOCG. Considerato altresì che la stima di produzione, per i primi tre anni, potrebbe raggiungere il milione di bottiglie, si chiede: — quale sia lo stato dell'arte della pratica in oggetto; — se la Commissione abbia coinvolto il Consorzio proponente e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di segnalare eventuali anomalie o integrazioni necessarie per il raggiungimento della registrazione della denominazione.

1 febbraio 2018 - Risposta di Phil Hogan a nome della Commissione Nell'esaminare la domanda di registrazione della denominazione «Nizza» come denominazione di origine protetta (DOP) dei vini, la Commissione ha ritenuto necessarie informazioni supplementari prima di prendere una decisione. Il 21 dicembre 2017 è stata inviata una lettera alle autorità italiane con la richiesta di ulteriori chiarimenti. Le autorità italiane sono state invitate a

rispondere e, se necessario, inviare la domanda modificata, per consentire alla Commissione di ultimare l'esame. In questa fase della procedura, le comunicazioni avvengono tra la Commissione e l'autorità nazionale competente che ha trasmesso la domanda di iscrizione DOP alla Commissione.

Domanda scritta: Tutela della denominazione di origine "Queso Manchego" nell'accordo

UE-Messico La denominazione di origine protetta "Queso Manchego" si riferisce al formaggio prodotto con il latte di pecore della razza Manchega. È prodotto esclusivamente nell'area di La Mancha. Le denominazioni di origine protette (DOP) sono sigilli che l'UE utilizza per proteggere la qualità distintiva dei prodotti alimentari europei. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i prodotti di punta dell'Europa possano essere commercializzati in modo equo ed efficace e il riconoscimento delle DOP da parte dei paesi terzi è un prerequisito essenziale per la conclusione di qualsiasi tipo di accordo commerciale.

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I negoziati per aggiornare l'accordo di libero scambio UE-Messico sono attualmente nella fase finale, ma il Messico si oppone al pieno riconoscimento delle DOP, perché uno dei prodotti in questione è il formaggio Manchego. Il nome "Manchego" è utilizzato anche dall'industria alimentare messicana e questo uso improprio di una designazione UE protetta è dannoso per il formaggio spagnolo. Alla luce di quanto sopra: 1. Intende la Commissione assicurare che al formaggio Manchego sia garantito il massimo livello possibile di protezione prima della conclusione dei negoziati con il Messico? 2. Può la Commissione garantire che non adotterà una soluzione di compromesso come quella scelta in relazione al formaggio Feta in Canada e che proteggerà sempre e in ogni caso l'uso esclusivo ed esclusivo del nome "Queso Manchego"?

16 febbraio 2018 - Risposta comune data dal sig. Hogan a nome della Commissione La Commissione è a conoscenza dell'impiego diffuso in Messico del termine "manchego" associato a un tipo di formaggio le cui caratteristiche differiscono notevolmente dall'indicazione geografica UE "Queso Manchego", che non è mai stata protetta in Messico. "Queso Manchego" è una delle indicazioni geografiche presentate dall'UE in Messico per la protezione nell'ambito

dell'accordo di libero scambio modernizzato. I negoziati sulle indicazioni geografiche sono in corso e la Commissione farà tutto il possibile per ottenere il risultato più soddisfacente possibile su ogni termine presentato al Messico.

Domanda scritta: Offerta europea di carne bovina nei negoziati sull'accordo UE-Mercosur

È stato recentemente segnalato che il punto critico che ostacola la conclusione dell'accordo di associazione tra l'UE e il Mercosur è la percentuale di carne bovina prodotta nel blocco sudamericano che può beneficiare di tariffe ridotte. Come ho indicato nella mia recente lettera al Commissario Phil Hogan, credo che sarebbe incomprensibile se l'UE non riuscisse a concludere un accordo di associazione così significativo, auspicato ma a lungo ritardato a causa della resistenza a soddisfare una richiesta del Mercosur che corrisponde a poco più dell'1% del volume totale di carni bovine prodotte nel blocco europeo. Le notizie del più recente negoziato mostrano che l'UE non ha migliorato la sua offerta sulle carni bovine, come il Mercosur si aspettava. Va sottolineato

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che questa offerta è già stata ridotta più volte rispetto alla cifra discussa nel 2004. La Commissione è disposta a migliorare la sua proposta sulle carni bovine? Quale sarà il primo passo della Commissione nella prossima fase del processo negoziale: l'interesse dell'Unione europea nel suo insieme o gli interessi settoriali di alcuni Stati membri?

15 febbraio 2018 - Risposta data dal sig. Hogan a nome della Commissione Come sottolinea l'onorevole parlamentare, i negoziati in corso per un accordo commerciale con i paesi del Mercosur sono di grande importanza per l'economia dell'UE nel suo complesso e per le opportunità che potrebbe creare per l'industria, i settori dei servizi dell'UE e anche per i produttori agricoli dell'UE e industria alimentare. La Commissione punta quindi a concludere un accordo globale che darà agli operatori economici dell'UE maggiori opportunità commerciali nei paesi del Mercosur.

L'UE è anche consapevole delle aspettative del Mercosur nel mercato dell'UE, in particolare nel settore agricolo. L'onorevole parlamentare fa riferimento a un particolare prodotto, ossia la carne bovina, ma la gamma di interessi di esportazione indicata dal Mercosur è più ampia. Qualsiasi accordo futuro dovrà trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di esportazione del Mercosur e la necessità di salvaguardare gli interessi degli agricoltori e delle comunità rurali dell'UE

Domanda scritta: Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali

durante l'abbattimento In relazione al regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, in Italia si è registrato un abuso delle deroghe ammesse. Nello specifico, da un'inchiesta giornalistica è emerso che in un macello nella Regione Lazio, in assenza di motivazioni religiose, vengono macellati agnellini ancora vivi, sospesi ai ganci ancora coscienti, gonfiati con compressore e malmenati dagli operatori con calci e percosse. Il macello in questione non è l'unico ad agire secondo tale prassi deplorevole: solo in Italia sarebbero circa 200, secondo un censimento di Animal Equality. Il benessere animale è sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al TFUE. In considerazione di quanto sopra, può la Commissione riferire quali sono i dati di cui è in possesso relativamente alle ispezioni effettuate nei macelli in Italia ed in Europa?

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Non ritiene opportuno porre in essere azioni concrete volte a migliorare la qualità ed il coordinamento delle ispezioni e dei controlli per scongiurare il ripetersi di tali pratiche assurde.

15 febbraio 2018 - Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione La Commissione è informata del fatto che le autorità italiane competenti hanno già adottato le misure di controllo necessarie nei confronti di detto macello del Lazio. La Commissione non raccoglie dati sulle ispezioni relative al benessere degli animali condotte nei macelli dagli Stati membri e non intende effettuare azioni specifiche per l'ulteriore coordinamento di tali ispezioni, dato che l'applicazione della legislazione dell'UE è principalmente di competenza degli Stati membri. Finché le autorità competenti degli Stati membri agiscono dando un'attuazione coerente al diritto dell'UE, la Commissione non ha motivo di intervenire. In tale contesto la Commissione ha avviato una serie di azioni volte a migliorare la protezione degli animali durante la macellazione, in particolare:

— dal 2013 al 2015 ha effettuato una serie di audit in 13 Stati membri, tra cui l'Italia, al fine di valutare i controlli sul benessere degli animali durante la macellazione e ha redatto una relazione di sintesi; — ha diffuso un opuscolo dedicato al ruolo del responsabile della tutela del benessere animale; — recentemente ha pubblicato uno studio sulle migliori prassi in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento. La Commissione è attualmente impegnata nell'elaborazione di materiale didattico destinato agli addetti dei macelli e agli agricoltori e concernente la protezione degli animali durante l'abbattimento.

Domanda scritta: osservanza e applicazione delle disposizioni sul benessere dei suini

Nonostante le iniziative adottate dalla Commissione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche e assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2008/120 / CE del Consiglio, finora solo la Svezia e la Finlandia hanno attuato le disposizioni relative alla prevenzione della mordenza della coda, il divieto della coda di routine attracco e fornitura di materiali di arricchimento a tutti i suini. Il loro esempio dimostra chiaramente che il rispetto di questa legislazione è possibile. Nonostante queste prove, la Commissione continua a privilegiare un approccio "soft" alle diffuse violazioni delle disposizioni sul benessere dei suini, che non solo danneggiano la reputazione dell'Unione europea come leader mondiale nel benessere degli animali, ma costituisce anche uno svantaggio competitivo per Stati membri che sono pienamente conformi alla direttiva 2008/120 / CE.

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Alla luce di queste considerazioni, la Commissione è invitata a rispondere alle seguenti domande: 1. Intende la Commissione avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non rispettano ancora le disposizioni della direttiva 2008/120 / CE del Consiglio per quanto riguarda il divieto di aggancio di coda di routine e la fornitura di materiali di arricchimento ai suini? 2. In caso negativo, a che punto la Commissione riterrà che l'inosservanza degli Stati membri giustificherebbe procedure di infrazione, tenendo presente il fatto che questa legislazione ha quasi dieci anni?

31 gennaio 2018 - Risposta del sig. Andriukaitis a nome della Commissione La Commissione ha intrapreso una serie di azioni per valutare il livello di conformità negli Stati membri alle disposizioni della direttiva 2008/120 / CE del Consiglio e per evitare il routing di coda di routine e aiutarle a migliorarlo. I servizi della Commissione hanno valutato l'attuazione da parte degli Stati membri delle pertinenti disposizioni della direttiva 2008/120 / CE (ad eccezione della Finlandia e della Svezia) come generalmente insoddisfacenti. La Commissione sta attuando un piano di lavoro per migliorare specificamente l'osservanza della direttiva 2008/120 / CE, che si concluderà nel giugno 2019. Questo piano favorisce un approccio graduale al raggiungimento della conformità. Attualmente, gli Stati membri sono invitati a fornire piani d'azione per raggiungere il

rispetto dei requisiti della presente direttiva e, in particolare, l'eliminazione del routing di coda, entro la fine del 2018. La Commissione seguirà il suo piano di lavoro e monitorerà i progressi. Non tiene conto delle eventuali azioni future necessarie per garantire che i requisiti relativi alla prevenzione del morso della coda e all'eliminazione del routing di coda di routine siano attuati in modo soddisfacente in tutta l'Unione europea. Il piano di lavoro attualmente in corso fornirà alla Commissione maggiori informazioni sulla situazione nei diversi Stati membri e sulla volontà e le azioni degli Stati membri per migliorarlo. Pertanto, in questa fase, è in vista di prendere una decisione in merito alla possibilità di avviare procedimenti di infrazione nei confronti di determinati Stati membri in merito a tale questione.

Domanda scritta: differenze significative di prezzo per gli stessi prodotti in vendita presso

la rete di negozi Lidl in Polonia e Germania Un sondaggio di mercato condotto nell'ottobre 2017 dalla piattaforma Take Task negli outlet di Lidl in Polonia e Germania ha mostrato notevoli

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differenze nei prezzi di circa 80 prodotti della stessa marca in vendita contemporaneamente nei suoi negozi nei due paesi. Il 70% dei prodotti con la stessa composizione e lo stesso codice a barre EAN erano più costosi nei negozi Lidl in Polonia che nei suoi negozi in Germania. In media, tutti i prodotti esaminati erano più cari del 10% nei negozi Lidl in Polonia, il che è difficile da giustificare, dati i maggiori costi di manodopera e altri costi per lo svolgimento di attività commerciali in Germania. 1. Secondo la Commissione, il fatto che gli stessi prodotti della stessa marca vengano venduti in negozi appartenenti alla stessa rete a prezzi diversi risulta in linea con la politica dei consumatori dell'UE? È una pratica commerciale leale? 2. Secondo la Commissione, i consumatori hanno il diritto di ottenere informazioni sui prezzi degli stessi prodotti venduti da negozi della stessa rete in altri Stati membri? 3. Intende la Commissione esaminare la questione come parte del programma annunciato a settembre 2017 per combattere le pratiche commerciali sleali, compresa la lotta contro le reti commerciali che mettono in vendita prodotti di qualità inferiore a prezzi eccessivi?

24 gennaio 2018 - Risposta della sig.ra Jourová a nome della Commissione La legislazione UE sui consumatori non limita la libertà degli operatori di fissare i prezzi al dettaglio. Pertanto, agli operatori non è impedito di vendere lo stesso prodotto a un prezzo diverso in tutta l'Unione. Tuttavia, gli operatori devono indicare il prezzo totale di un prodotto nel cosiddetto "invito all'acquisto" e nella fase precontrattuale prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, secondo la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) e la direttiva sui diritti dei consumatori. Non vi è alcun obbligo di informazione riguardo al prezzo al quale determinati prodotti sono pubblicizzati e venduti in altri Stati membri. I prezzi sono in genere determinati dai rivenditori e sono influenzati da una vasta gamma di fattori che differiscono sostanzialmente tra gli Stati membri, come la concorrenza tra i rivenditori, il costo dei trasporti, la percezione del

marchio e il costo dello spazio commerciale o della tassazione. Per quanto riguarda le accuse di doppia qualità nei confronti di determinati prodotti di consumo commercializzati in diversi Stati membri, la Commissione prende molto sul serio tali preoccupazioni. Mentre spetta alle autorità nazionali valutare se una pratica commerciale viola la legislazione settoriale e / o l'UCPD, la Commissione si impegna a sostenere le autorità competenti in questo compito. Gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della legislazione UE in materia di alimenti e consumatori stabiliscono gli elementi di cui tenere conto al momento di eseguire questa valutazione. Inoltre, la Commissione sta finanziando il suo Centro comune di ricerca al fine di stabilire una metodologia di test comune necessaria per

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raccogliere risultati di test comparabili per la doppia qualità dei prodotti venduti negli Stati membri.

Attività dell’EFSA Tra le principali attività dell’EFSA si segnalano le seguenti:

Pubblicazioni

EFSA ha pubblicato gli Orientamenti amministrativi sulla presentazione delle domande di autorizzazione di un nuovo alimento a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283. Tale documento fornisce linee guida sulla presentazione delle domande di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare nell'Unione europea nel campo di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 e in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione. La guida è attualmente composta da una lista di controllo della completezza che riflette i requisiti relativi ai dati per le domande sui nuovi prodotti alimentari, come indicato nell'EFSA "Guida alla preparazione e presentazione di un'autorizzazione di un nuovo alimento nel contesto del regolamento (UE) 2015/2283 e quattro tabelle sugli studi scientifici forniti nel fascicolo tecnico. L'EFSA raccomanda ai candidati di utilizzare la checklist di completezza e le tabelle di sintesi durante la preparazione di un fascicolo tecnico sui nuovi prodotti alimentari per garantire che i criteri per la completezza dei dati per la valutazione del rischio siano soddisfatti. Le informazioni contenute nel presente documento si applicano solo alle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha identificato una potenziale preoccupazione per i bambini e la loro esposizione agli alcaloidi tropani (TA) che si trovano nel tè e nelle infusioni di erbe.

EFSA pubblica un manuale per la segnalazione della resistenza antimicrobica nel quadro della direttiva 2003/99 / CE e della decisione 2013/652 / UE per le informazioni derivate dall'anno 2017 - Tale manuale fornisce una guida per la segnalazione della resistenza antimicrobica negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti alimentari derivati. L'obiettivo è armonizzare e razionalizzare le relazioni presentate dagli Stati membri per garantire che i dati sulla resistenza antimicrobica raccolti siano pertinenti e facili da analizzare a livello di Unione europea. Linee guida dettagliate sono fornite per

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la segnalazione di dati e moduli di testo. La guida si applica in genere a Salmonella spp., Campylobacter coli e Campylobacter jejuni, e alle popolazioni animali e alle categorie di alimenti da segnalare. Sono inoltre fornite indicazioni sull'Escherichia coli commensale indicatore, Enterococco indicatore e Staphylococcus aureus resistente alla meticillina. Il manuale include in particolare una guida specifica per la segnalazione dei dati obbligatori su Salmonella spp. Indicatore commensale E. coli produttori di ESBL / AmpC / carbapenemasi ottenuti dal monitoraggio di routine armonizzato, e E. coli produttori di ESBL- / AmpC- / Carbapenemase derivati da monitoraggio specifico, nonché dati volontari sul monitoraggio specifico dei produttori di carbapenemasi. Il manuale ha lo scopo specifico di guidare la segnalazione delle informazioni derivanti dall'anno 2017.

Richiesta di valutazione

Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di

nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) ha valutato la sicurezza dei glicosidi di steviolo glucosilato proposti per l'uso come nuovo additivo alimentare in diverse categorie di alimenti. Secondo il richiedente, i preparati glucosilati di glicosidi allo steviolo consistono in non meno del 95% (su base anidra) di glicosidi steviolici totali, costituiti da glicosidi steviolici glucosilati di diverso peso molecolare e da eventuali residui di glicosidi steviolici. Le prove limitate fornite nel dossier di domanda non hanno dimostrato l'idrolisi completa dei glicosidi dello steviolo glucosilato. Per la sua valutazione sono stati forniti studi tossicologici sui preparati glucosilati di glicosidi allo steviolo in corso di valutazione. Il gruppo di esperti scientifici ha concluso che i dati presentati non sono sufficienti per valutare la sicurezza dei preparati glucosilici di glicoside allo steviolo da utilizzare come nuovo additivo alimentare.

Richiesta di un parere per quanto riguarda la sicurezza dell'etililuroil arginato (E 243) come additivo alimentare alla luce delle nuove informazioni fornite e dell'estensione dell'uso proposta

Parere scientifico sullo stato della scienza sulla valutazione del rischio dei pesticidi per anfibi e rettili - A seguito di una richiesta dell'EFSA, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui ha elaborato un parere sulla scienza per sostenere il potenziale sviluppo di uno schema di valutazione del rischio di prodotti fitosanitari per anfibi e rettili. È stata studiata la copertura del rischio di anfibi e rettili con le attuali valutazioni del rischio per altri gruppi di vertebrati. I metodi di prova disponibili ei modelli di esposizione sono stati esaminati in relazione alla loro applicabilità agli anfibi e ai rettili. Sono state

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avanzate proposte per specifici obiettivi di protezione volti a proteggere importanti servizi ecosistemici e tenendo conto del quadro normativo e degli obiettivi di protezione esistenti per altri vertebrati. Sono state evidenziate incertezze, lacune nelle conoscenze e necessità di ricerca.

È stato chiesto all'EFSA di esprimere un parere scientifico relativo all'effetto sulla salute pubblica di un possibile aumento del livello massimo (ML) per "aflatossina totale" (AFT, somma di aflatossina B1, aflatossina B2, aflatossina G1 e aflatossina G2) da 4 a 10 μg / kg in arachidi e prodotti trasformati. Le aflatossine sono genotossiche e causano carcinomi epatocellulari nell'uomo. Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) ha valutato 8.085 campioni di arachidi e 472 campioni di burro di arachidi, con> 60% di censimento a sinistra. La concentrazione media di AFT nelle arachidi era di 2,65 / 3,56 μg / kg (limite inferiore (LB) / limite superiore (UB)) con un massimo di 1,429 μg / kg. La concentrazione media nel burro di arachidi era 1,47 / 1,92 μg / kg (LB / UB) con un massimo di 407 μg / kg. L'olio di arachidi non è stato incluso poiché tutti i dati sono stati censurati a sinistra e la ML non si applica al petrolio. L'esposizione è stata calcolata per uno scenario 'ML corrente' e 'Aumento ML' e le stime medie sull'esposizione cronica per i soli consumatori sono state pari a 0,04-2,74 ng / kg di peso corporeo (bw) al giorno e 0,07-4,28 ng / kg di peso corporeo al giorno , rispettivamente. Le esposizioni più alte sono state calcolate per adolescenti e altri bambini. Nell'ambito dello scenario dell'attuale ML, il rischio di cancro era stimato tra 0.001 e 0.213 tumori indotti da aflatossina per 100.000 persone all'anno. Nell’ambito dello scenario della maggiore ML, lo stesso varierebbe tra 0,001 e 0,333 cancri indotti da aflatossina per 100.000 anni persona.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, le ricorrenti Bayer CropScience Europe e Oxon Italia SpA hanno presentato rispettivamente alle autorità nazionali competenti in Spagna e in Italia la modifica dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per il fosetile in pesche e patate dagli usi previsti dell'Europa meridionale (SEU) di fosetil-Al. Le ricorrenti Adama Agriculture BV, Fitosanitarios Bajo Riesgo AIE e Almond Board of California hanno presentato ciascuna domanda all'autorità nazionale competente in Francia per modificare gli LMR per il fosetil-Al in pomacee, pesche e noci (eccetto cocco) per l'inteso / usi autorizzati della sostanza attiva fosfonati di potassio. I dati presentati a sostegno delle richieste sono risultati sufficienti per ricavare proposte di MRL per tutte le colture considerate. L'EFSA ha concluso che l'uso proposto di fosetil-Al sulle patate e gli usi proposti di fosfonati di potassio su pomacee e pesche e l'uso autorizzato di fosfonati di potassio sulle noci degli alberi negli Stati Uniti non dovrebbe comportare un'esposizione dei consumatori

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superiore al riferimento tossicologico valori per l'acido fosfonico e il fosetile e pertanto non rappresentano un rischio per la salute degli stessi. Tuttavia, la valutazione del rischio è considerata provvisoria e deve essere aggiornata non appena l'approvazione del rinnovo del fosetile e la revisione degli usi esistenti di fosfonati di potassio e fosfonato di sodio saranno finalizzate.

Parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (Panel CEF) sulla valutazione della sicurezza del processo di riciclaggio EstPak Plastik (registro UE n. RECYC150), basato sulla tecnologia Starlinger Decon. L'efficienza di decontaminazione del processo è stata dimostrata da un challenge test. Dopo averlo esaminato, il gruppo di esperti scientifici ha concluso che il preriscaldamento (fase 2) e la decontaminazione nel reattore SSP continuo (fase 3) sono i passaggi critici che determinano l'efficienza di decontaminazione del processo. I parametri operativi che controllano le prestazioni del processo sono ben definiti e sono la temperatura, la pressione, il tempo di residenza e il flusso di gas per le fasi 2 e 3. In queste condizioni, è stato dimostrato che il processo di riciclaggio in valutazione, utilizzando la tecnologia Starlinger Decon, è in grado di garantire che il livello di migrazione di potenziali contaminanti sconosciuti negli alimenti sia inferiore a una migrazione modellata in modo conservativo di 0,1 μg / kg di cibo. Pertanto, il gruppo di esperti scientifici ha concluso che il PET riciclato ottenuto da questo processo destinato a essere utilizzato fino al 100% per la fabbricazione di materiali e articoli per il contatto con tutti i tipi di alimenti per lo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente, con o senza riempimento a caldo, è non considerato di preoccupazione per la sicurezza. I vassoi realizzati con questo PET non sono destinati all'uso e non devono essere utilizzati nei forni a microonde e convenzionali.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, il consiglio per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura (AHDB) ha presentato una richiesta all'autorità nazionale competente nel Regno Unito, per modificare i livelli massimi di residui esistenti (LMR) per la sostanza clopiralid in cipolline e porri. I dati presentati a sostegno della richiesta sono risultati sufficienti per ricavare proposte di LMR per cipolline / cipolle verdi e cipolle e per porri sulla base della definizione di residuo per l'applicazione del regolamento (CE) n. 396/2005. Un metodo analitico adeguato per l'applicazione è disponibile per controllare i residui sulle materie prime in esame al limite di quantificazione validato (LOQ) di 0,01 mg / kg. Sulla base delle informazioni disponibili, l'EFSA ha concluso che è improbabile che l'assunzione a lungo termine di residui risultanti dall'uso di clopiralid in base alle pratiche agricole riportate rappresenti un rischio per la salute dei consumatori.

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NOVEL FOOD - Sono stati richiesti a EFSA dei pareri scientifici per l’approvazione dei seguenti:

- membrana di uova; - Vitalarmor® GF-100, un isolato di proteine del siero di latte di base; - olio ricco di EPA proveniente dal Phaeodactylum tricornutu; - estratto di radice di Tongkat ali

LMR (Livelli massimi di residui) – è stata richiesta la valutazione degli LMR delle

seguenti sostanze: - Orthosulfamuron - Revisione di tutti gli LMR esistenti - Valifenalato - LMR in varie colture - Cloruro di Mepiquat - LMR in semi oleosi e prodotti animali - Fenazaquin - LMR in mandorle (tolleranza all'importazione) - Quizalofop-P-etilico - LMR in mais / mais (tolleranza all'importazione) - Penconazolo - LMR in uva spina e cucurbita con buccia non commestibile - Tetraconazolo - LMR in vari prodotti - Metamitron - LMR in uva da tavola - Isofetamid - LMR in varie colture

Legislazione alimentare FOOD 2030: UNA RISPOSTA TEMPESTIVA DELLA POLITICA DI RICERCA E INNOVAZIONE DELL’UE AI RECENTI SVILUPPI DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

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Food 2030, tenendo in considerazione anche gli OSS (obbiettivi sullo sviluppo sostenibile) e gli impegni della COP21, si fonda sulle priorità chiave della sicurezza alimentare e della nutrizione. NUTRIZIONE per diete sane e sostenibili: garantire che cibo e acqua nutrienti siano disponibili, accessibili e alla portata di tutti. Questo coinvolge la riduzione della fame e della malnutrizione, garantendo alti livelli di sicurezza alimentare e tracciabilità, riducendo l'incidenza di malattie non trasmissibili legate all'alimentazione e aiutando tutti i cittadini e i consumatori ad adottare diete sane e sostenibili per una buona salute e benessere. CLIMA sistemi alimentari intelligenti ed ecologicamente sostenibili: costruire sistemi di alimenti intelligenti per il clima adattandoli ai cambiamenti climatici, preservando le risorse naturali e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Cerca di sostenere ecosistemi sani, produttivi e biodiversi. L’obbiettivo è di garantire la diversità nei sistemi alimentari (compresi produzione, lavorazione, distribuzione e logistica) anche in termini di diversità culturale e ambientale. Le risorse naturali (acqua, suolo, terra e mare) sono utilizzate in modo sostenibile all'interno dei confini planetari e disponibili per le generazioni future. CIRCOLARITÀ ed efficienza delle risorse dei sistemi alimentari: implementazione di principi di economia circolare efficienti sotto il profilo delle risorse nell'intero sistema alimentare riducendo al contempo l'impatto ambientale. La circolarità viene applicata per

sistemi alimentari sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le perdite e gli sprechi alimentari sono ridotti al minimo. INNOVAZIONE e responsabilizzazione delle comunità: stimolare l'innovazione e gli investimenti, rafforzando al contempo le comunità. Un ampio ecosistema di innovazione che porta a nuovi modelli di business e prodotti a valore aggiunto, beni e servizi, che soddisfano i bisogni, i valori e le aspettative della società in modo responsabile ed etico. Più e migliori posti di lavoro in tutta l'UE, promuovendo economie e comunità urbane, rurali e costiere prospere. Attraverso collaborazioni più strette con l'industria e i produttori alimentari, i mercati che funzionano in modo responsabile promuovendo il commercio equo e prezzi, inclusività e sostenibilità. Prove scientifiche e conoscenze provenienti da un'ampia varietà di attori che sostengono lo sviluppo e l'attuazione delle politiche pertinenti di FNS, a tutte le scale geografiche (da locale a globale). Food 2030 è stato lanciato dopo l'Expo mondiale di Milano 2015, quando il commissario per la ricerca e l'innovazione Carlos Moedas ha annunciato la sua intenzione di lanciare uno spazio di ricerca alimentare dalla Giornata mondiale dell'alimentazione 2016. L'anno scorso l'evento di alto livello FOOD 2030 è stato organizzato nell'ottobre 2016 e il dialogo politico scientifico su FOOD 2030 si è tenuto quest'anno in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione (16 ottobre). Il prossimo evento di alto livello FOOD 2030 si terrà sotto la presidenza bulgara a Plovdiv il 14-15 giugno 2018.

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E-COMMERCE: PRODOTTI ALIMENTARI NON AUTORIZZATI

Un'indagine della Commissione europea ha rilevato che la maggior parte dei commercianti online vendono integratori e nuovi prodotti alimentari non conformi.

Oltre due terzi dei siti Web esaminati dalle autorità degli Stati membri dell'UE stanno vendendo nuovi prodotti alimentari e integratori alimentari non autorizzati, afferma un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Commissione europea.

Le autorità hanno controllato quasi 1.100 siti Web e trovato 779 offerte non conformi. Tra queste circa 428 riguardavano nuovi prodotti alimentari non autorizzati e 351 integratori alimentari con indicazioni mediche non autorizzate / false. La ricerca si è concentrata principalmente sui trader nazionali (482 offerte), ma ha anche trovato oltre 200 offerte transfrontaliere all'interno dell'UE oltre a 110 offerte da paesi esterni (principalmente Stati Uniti e Cina).

SE LA CARNE CHE MANGIAMO FOSSE CRESCIUTA IN LABORATORIO?

La carne coltivata in laboratorio potrebbe essere la risposta ai nostri problemi ambientali: quale impatto avrebbe sul settore agricolo europeo?

La produzione di bestiame ha un enorme impatto ambientale. La terra totale utilizzata per tenere gli animali e coltivare le colture per il loro consumo ammonta a circa il 30% della superficie terrestre senza ghiaccio del mondo, e la catena di approvvigionamento del bestiame è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra prodotte dall'uomo che contribuiscono al clima modificare. Ciò è dovuto a una serie di fattori, tra cui la dipendenza dell'industria dai combustibili fossili e le sue emissioni di metano e protossido di azoto. I fertilizzanti chimici sono spesso usati per intensificare la

produzione e il deflusso di azoto sintetico inquina i corsi d'acqua. Il pascolo intensivo del bestiame può portare al degrado del terreno.

La carne coltivata in laboratorio, spesso indicata come "carne coltivata", è un'alternativa alla carne convenzionale, biologicamente identica ma con un impatto ambientale notevolmente ridotto. La carne coltivata in laboratorio utilizza la tecnologia delle cellule staminali: alcune di queste vengono prelevate da un animale vivo e poste in un terreno di crescita in un bioreattore dove proliferano indipendentemente. Se la carne coltivata in questo modo diventasse ampiamente disponibile, potrebbe alleviare significativamente i problemi ambientali attualmente causati dalla produzione di bestiame, ma senza richiedere agli esseri umani di modificare i loro modelli di consumo.

ACQUA POTABILE PIU SICURA PER TUTTI GLI EUROPEI

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All’inizio del mese di febbraio la Commissione europea ha proposto di rivedere la direttiva UE sull'acqua potabile, al fine di migliorare la qualità e l'accesso dei cittadini all'acqua potabile, nonché fornire migliori informazioni ai consumatori.

Il diritto di accedere a servizi essenziali di buona qualità, compresa l'acqua, è uno dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali proclamato all'unanimità dai leader europei al Vertice di Göteborg. La recente proposta legislativa è volta a garantire questo diritto

nella pratica, rispondendo in tal modo al Iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che ha raccolto 1,6 milioni di firme a sostegno del miglioramento dell'accesso all'acqua potabile per tutti gli europei. Inoltre, questa proposta mira a responsabilizzare i consumatori garantendo che i fornitori di acqua forniscano informazioni più chiare sul consumo, strutture di costo e prezzo al litro, consentendo così un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia, e contribuendo agli obiettivi di riduzione dell'uso di plastica e limitazione dell'impronta di carbonio dell'UE, oltre a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

JRC: COME GARANTIRE LA GENUINITA DEL MIELE SUL MERCATO

Il Joint Research Centre ha organizzato una tavola rotonda per identificare i modi di individuare le frodi nella filiera del miele e trovare un consenso sugli approcci migliori per garantire l'autenticità di questo importante prodotto agricolo. Il miele è un prodotto naturale da sempre apprezzato per le sue proprietà dolcificanti e la sua lunga storia di uso medico. Le disposizioni della direttiva europea sul miele mirano a preservare la purezza del miele come prodotto agricolo grezzo non trasformato, escludendo modifiche alla sua composizione chimica. Nell'UE, la domanda di mercato per il miele è superiore alla produzione nazionale e viene importata una notevole quantità di miele. Sfortunatamente, non tutto il miele immesso sul mercato è genuino ed i risultati ottenuti

attraverso un piano di controllo coordinato a livello dell'UE hanno rivelato che almeno il 14% dei campioni controllati non è conforme ai parametri di purezza. Come follow-up il JRC ha organizzato una tavola rotonda con le parti interessate della catena di produzione del miele e rappresentanti delle autorità competenti negli Stati membri nonché dai servizi della Commissione europea per identificare lacune nelle conoscenze relative ai test di autenticità del miele e alle possibilità di mitigarli. L’adulterazione del miele con sciroppi di zucchero risulta in particolare la malpractice più ampiamente diffusa, seguita da una descrizione errata dell'origine geografica e / o botanica del miele. La mancanza di dati compositivi (impronte chimiche) di mieli autentici e dei prodotti usati come adulteranti è stata vista come il più grande ostacolo ai fini del controllo ufficiale.

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Sulla base delle conoscenze acquisite durante il workshop, il CCR discuterà ulteriormente

con tutte le parti interessate come generare le informazioni mancanti.

BEVANDE SPIRITOSE: PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO Nel dicembre 2016, la Commissione europea ha proposto di sostituire il regolamento (CE) n. 110/2008 - il regolamento sulle bevande spiritose - con uno nuovo, in linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il nuovo regolamento dovrebbe sostanzialmente dividere le disposizioni che la Commissione adotta in base al regolamento vigente, con alcune che saranno soggette a delega e altre a atti di esecuzione. Le bevande spiritose sono tra i prodotti coperti da uno schema di protezione dell'UE basato sull'indicazione geografica (IG). Le norme relative alla protezione di questi prodotti sono state recentemente aggiornate e armonizzate

dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari, che ha inoltre completamente riveduto le procedure di gestione delle IG ad esse applicabili. La proposta di regolamento renderebbe le procedure di gestione delle IG per le bevande spiritose più omogenee con quelle in vigore per i prodotti alimentari, mantenendo invariato il carattere specifico del regime delle IG per le bevande spiritose. Sebbene non faccia parte del programma normativo di idoneità e prestazioni (REFIT), la proposta mira anche a semplificare e chiarire il regolamento esistente. Secondo la Commissione, lo scopo e la portata del regolamento esistente rimarrebbero invariati; saranno introdotti solo alcuni adeguamenti tecnici e alcune modifiche saranno apportate alla sua struttura e alla sua formulazione.

L'ETICHETTATURA DEL PAESE DI ORIGINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L’indicazione in etichetta del paese d’origine dei prodotti alimentari sarà obbligatoria solo se l'ingrediente principale di un determinato prodotto alimentare proviene da un altro paese e il produttore desidera indicare il paese di origine.

Il mese scorso, la Commissione ha presentato una bozza di regolamento sull'etichettatura dei paesi di origine al fine di avviare una consultazione pubblica in merito. Diverse parti interessate, tuttavia, sono state confuse con il titolo della consultazione pubblica, che faceva riferimento a una

XII – TEMI CALDI – QUESTIONI APERTE

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disposizione di indicazione "volontaria" di origine o luogo di provenienza degli alimenti. Il portavoce dell'UE ha affermato che dal testo risulta chiaramente che l'etichettatura sarà obbligatoria per l'ingrediente principale, se diversa dal paese di origine. Ma il funzionario ha insistito sul fatto che si tratti solo di una proposta di bozza presentata per la consultazione pubblica. Alla domanda sul perché il titolo si riferisca a un'indicazione "volontaria", il funzionario dell'UE ha risposto che si trattava di un "editoriale generico". Gli operatori del settore alimentare possono ancora scegliere se etichettare l'origine del cibo o meno. Nel caso in cui scelgano di specificarla, diventerà obbligatorio scrivere l'origine dell’ingrediente principale nel caso in cui sia diversa rispetto al quella del prodotto alimentare finito.

C'è una tendenza crescente in paesi come l'Italia e la Grecia verso un'etichettatura dei prodotti alimentari più precisa. Le argomentazioni principali riguardano i consumatori e l’esigenza di garantire loro una corretta e completa informazione Lo scorso agosto, l'Italia ha deciso di imporre l'etichettatura obbligatoria sulle confezioni di pasta e riso, compresi gli ingredienti principali. Ciò significa che l'origine del grano e del luogo di coltivazione del riso dovrebbe essere indicata sulle etichette. Lo stesso è stato previsto di recente per i derivati del pomodoro. L'industria alimentare ha reagito con forza alla notizia, invitando la Commissione europea a cancellare la misura che, a suo avviso, avrebbe interrotto il mercato unico dell'UE

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“INTERNATIONAL FOOD LAW AND POLICY”, TRA GLI AUTORI ANCHE L’AVV. GIORGIO RUSCONI

L’Avv. Giorgio Rusconi ha collaborato alla realizzazione di International Food Law and Policy, una raccolta completa di tutti le normative e regolamentazioni vigenti sul tema food e la sostenibilità della produzione alimentare a livello globale. In particolare, l’Avv. Rusconi ha curato il capitolo 20 dal titolo Food Safety and Policy in European Union, che si occupa della situazione Europea sul tema della sicurezza alimentare. Si racconta la graduale, ma relativamente rapida evoluzione della legislazione in EU dopo la crisi del 1990 che ha portato alla definizione della normativa europea n° 178/2002 che assegna le responsabilità agli operatori e fonda l'EFSA, l'European Food Safety Authority.

ETICHETTE, CLAIM E PUBBLICITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

XII – PUBBLICAZIONI E CONVEGNI MONDINI RUSCONI STUDIO LEGALE

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Il 20 febbraio scorso, presso l’Hotel La Scala, l’Avv. Omar Cesana ha partecipato come relatore al Convegno organizzato da CDV Conference Management in materia di etichettatura e pubblicità d prodotti alimentari. Durante l’intervento, l’Avv. Cesana ha sottolineato in particolare come, nell’ambito di una comunicazione efficace e corretta, le disposizioni a presidio delle indicazioni nutrizionali e sulla salute e quelle in tema di pubblicità dei prodotti alimentari rappresentino il quadro regolatorio entro cui gli operatori devono impostare le proprie strategie di marketing e campagne comunicazionali.

NOVEL FOOD: COSA CAMBIA PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE?

Il 28 febbraio scorso, con la collaborazione di Tecnoalimenti, gli Avvocati Giorgio Rusconi e Omar Cesana hanno tenuto un Webinar sul nuovo Regolamento 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti. La presentazione ha approfondito le principali novità introdotte dalla predetta normativa, focalizzandosi inoltre su determinati aspetti pratici, quali le procedure di autorizzazione ed i requisiti amministrativi e scientifici per le domande e le notifiche.


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