Date post: | 21-Jul-2016 |
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Newsletter n. 10 – 16 Marzo 2015
Il D.L. 192/2014 - Milleproroghe (conv. L. 11/2015) -
ha prolungato fino al 31/12/2015 il periodo in cui è
applicabile la disciplina previgente al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 192/2014 -
Milleproroghe, convertito in legge dalla L. 11/2015 -
ha prorogato fino al 31/12/2015 la durata del periodo
transitorio in cui trova applicazione la disciplina
previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti - SISTRI.
L'art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013, come
modificato dal provvedimento in commento, recita
quindi come segue (in grassetto le modifiche introdotte
dal D.L. 192/2014): «Fino al 31 dicembre 2015 al fine
di consentire la tenuta in modalità elettronica dei
registri di carico e scarico e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché
l'applicazione delle altre semplificazioni e le
opportune modifiche normative continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle
modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante
detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui
agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, le 260-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative
al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal
1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni
relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il
coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.».
In pratica, fino al 31/12/2015 non si applicheranno le
sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto
della normativa SISTRI, di cui agli artt. 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006, e
continueranno ad applicarsi - nel testo previgente alle
modifiche introdotte dal cosiddetto "quarto decreto
correttivo" al Codice ambientale - cioé dal D. Leg.vo
205/210 - e con le relative sanzioni - gli artt. 188, 189,
190 e 193 del medesimo decreto legislativo, relativi
agli adempimenti ed agli obblighi di natura "cartacea".
Peraltro l'ultimo provvedimento di proroga (appunto il
D.L. 192/2014) ha introdotto una differenziazione delle
scadenze: la proroga fino al 31/12/2015 riguarda solo
le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'art. 260-bis e
le sanzioni accessorie di cui all'art. 260-ter.
Invece è previsto espressamente che "Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1
e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal
1° aprile 2015". Le due fattispecie che entrano in
vigore dal 01/04/2015 sono quindi quelle relative alla
omessa iscrizione al SISTRI (260-bis, comma 1) ed
all'omesso pagamento del relativo contributo (260-bis,
comma 2).
Non essendo stato previsto nulla in proposito, al
momento sono invece entrate in vigore dal 01/01/2015
le norme che prevedono, in relazione alle sanzioni
SISTRI, il "cumulo giuridico" (art. 260-bis comma 9-
bis) ed il "ravvedimento operoso" (art. 260-bis, comma
9-ter)
Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
CONDOMINIALE
È nulla la delibera del condominio che, in
assenza del consenso unanime dei
condomini, ha deciso per la dismissione
dell’impianto di riscaldamento centralizzato
e la trasformazione in impianti autonomi;
non è sufficiente, infatti, la sola maggioranza
qualificata a rendere legittima la delibera.
Peraltro i condomini contrari alla
dismissione dell'impianto centrale, e che
quindi sono costretti a spese non volute o
non preventivate, hanno diritto al
risarcimento dei danni derivanti dalla
soppressione del servizio comune che li ha
privati dell’uso dell’impianto di
riscaldamento.
Convenzione SCF:
versamento diritti
discografici per l’anno
2015
Si ricorda che è fissato al 31 maggio p.v. il
termine per il versamento relativo alla Campagna
2015 per la regolarizzazione della diffusione in
pubblico di musica registrata.
Come per gli anni precedenti la raccolta sarà
effettuata dalla SIAE e lo sconto riservato alle
aziende di acconciatura ed estetica associate – in
virtù del la convenzione in vigore tra
Confartigianato ed SCF - ammonterà al 15%,
come da tabella allegata.
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito internet http://www.scfitalia.it.
ATTENZIONE!!
OBBLIGO FORMATIVO PER
OPERATORI o PREPOSTI
ADDETTI ai CANTIERI
STRADALI
Con l’entrata in vigore del Decreto
Interministeriale del 4 Marzo 2013 dal titolo
“Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare” ha introdotto
nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei
cantieri stradali con l’obbligo a carico del Datore
di Lavoro, di fornire una formazione specifica ai
lavoratori adibiti all’installazione ed alla
rimozione della segnaletica stradale e ai preposti
incaricati di gestire operativamente le attività di
revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stessa. Il Decreto prevede un percorso
formativo strutturato in tre moduli (giuridico
normativo, tecnico e pratico) della durata
complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per
preposti. Come ben noto il cantiere stradale è un
ambiente di lavoro complesso che presenta una
molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci
lavora, sia per coloro che vengono in qualche
modo a contatto con l’area dei lavori. La
conoscenza dei rischi, la prevenzione,
l’informazione e la formazione sono elementi
fondamentali per una cultura della sicurezza che
consenta di ridurre concretamente il fenomeno
infortunistico. A tale scopo Confartigianato
Imprese Rieti, in collaborazione con l’Ing.
Francesco Stoppa, Dirigente della Direzione
Provinciale del Lavoro di Rieti ha predisposto un
programma formativo teorico-pratico, al fine di
adempiere con quanto previsto del Decreto
Interministeriale del 4 Marzo 2013.
Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015
Recentemente, a seguito delle ultime integrazioni al
D.lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva
Servizi, alcune Regioni hanno ammodernato la
propria disciplina in materia di artigianato. Alcune,
lo hanno fatto integrando le precedenti normative.
Altre, Umbria, Piemonte e per ultimo il Lazio (legge
regionale n. 3 del 17 febbraio 2015) hanno accorpato
in un Testo unico l’intera normativa regionale sulla
materia, al fine di coordinare tutti i provvedimenti
antecedenti, che generavano scarsa chiarezza
nell’applicazione.
Proprio il Testo Unico delle Regione Lazio risulta
piuttosto attuale poiché comprende alcune novità
connesse alle recenti riforme statali, quali:
la presentazione della dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti, ai fini dell’iscrizione
all’Albo delle imprese artigiane, per via
telematica, anche tramite le Agenzie per le
imprese;
i centri servizi per l’artigianato (CSA), che
saranno costituiti, anche in forma consortile
dalle associazioni provinciali e regionali
dell’artigianato e accreditate presso la Regione,
avranno il compito di assistere le imprese in
tutte le fasi della loro esistenza, promovendone
l’ammodernamento, l’aggregazione e
l‘accessibilità alle misure di sostegno regionale;
l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese
artigiane, articolato su base territoriale
provinciale e metropolitana;
Accanto a tali novità se ne riscontrano altre,
altrettanto interessanti per le imprese:
il contrassegno di appartenenza all’artigianato
artistico e tradizionale, che sarà definito nella
forma e nelle caratteristiche tecniche ed
estetiche dalla Commissione regionale per
l’artigianato;
l’attenzione alla promozione dell’artigianato
artistico tradizionale con le figure delle
botteghe tradizionali e l’introduzione della
figura del maestro artigiano;
il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione
tecnica e di innovazione tecnologica per un
artigianato più innovativo che includa
metodologie di lavoro collegate alle nuove
tecnologie, come l’e-commerce e le tecnologie
dell’informazione;
le agevolazioni alle imprese artigiane attraverso
il Fondo per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’artigianato laziale, da cui
verranno le risorse finanziarie a favore delle
imprese artigiane e piccole medie imprese in
generale;
lo stimolo ai Comuni per l’individuazione, la
realizzazione e lo sviluppo di aree di
insediamento artigianale.
Tra le semplificazioni del Testo Unico laziale si
evidenziano:
la soppressione delle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato;
l’abolizione dell’Osservatorio per l’Artigianato.
L’Agenzia per le imprese è prevista anche in altre
normative regionali sull’artigianato. Il Veneto,
esplicitamente, nella LR n. 2 del 24/02/2015 prevede
che coloro che vogliono avviare un'impresa
artigiana, anche di prestazione di servizi (ai sensi
dell’art. 25 della Dlgs 59/2010, recepimento di
Direttiva servizi), possono rivolgersi all’ Agenzia
che ne attesta la sussistenza dei requisiti necessari
per l'iscrizione, modificazione o cancellazione
dall’Albo delle imprese artigiane, rilasciando una
dichiarazione di conformità. Le altre Regioni che
hanno inserito l’Agenzia per le imprese nella propria
disciplina sull’artigianato sono l’Umbria ed il
Piemonte con rinvio alla normativa nazionale.
Attualmente, altre Regioni stanno lavorando alla
riforma dell’artigianato locale con proposte di legge
mirate e strutturate in Testo Unici, per le quali
sarebbe utile acquisire informazioni dal territorio.
IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE PUÒ
ESSERE RICHIESTO AGLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI
MATTEO CORRADINI
Tel. 0746 218131- Fax 0746 247209
Email: [email protected]
Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015
OBBLIGO DEL POS: IN
ARRIVO LE SANZIONI?
Nel disegno di Legge n. 1747 presentato in
Senato a gennaio sono previste sanzioni di 500
euro per chi risulterà sprovvisto del dispositivo
Pos. Nel provvedimento, non ancora approvato
ma in esame al Senato, si prevede un regime
premiale per coloro che rispettano gli obblighi
previsti: detrazioni fiscali dei costi percentuali
di ogni transazione eseguita attraverso lo
strumento del Pos.
Ricordiamo che attualmente, l’obbligo per
imprese e professionisti di permettere il
pagamento ai propri clienti attraverso l’utilizzo
di carte di credito e bancomat non prevede
sanzioni ed è in vigore dal 30 giugno 2014 (per
importi superiori a 30 euro).Proprio la
mancanza di sanzioni ha fatto si che moltissimi
imprenditori e professionisti non si siano, fino
ad oggi, adeguati alla normativa, anche in
attesa di qualche incentivo per abbattere gli
elevati costi di gestione del Pos. il Ddl prevede
oltre alla sanzione di 500 euro l’obbligo di
adeguamento entro 30 giorni e 60 giorni di
tempo dalla sanzione per comunicare
l’adeguamento alla Guardia di Finanza, se non
si provvede ancora a regolarizzare scatta
un’ulteriore sanzione di 1.000 euro e si può
arrivare anche alla sospensione dell’attività
fino a che non si provveda a regolarizzarsi.
PROROGA RATEIZZAZIONE DEI
DEBITI CONTRIBUTIVI VERSO
LA CASSA EDILE
Con la delibera n. 1 del 2015, il Comitato della
Bilateralità, costituito dai rappresentanti delle
Parti sociali delle organizzazioni nazionali
dell’edilizia, preso atto del perdurare della grave
crisi del settore delle costruzioni, ha deciso di
prorogare per tutto l’anno 2015 la procedura di
rateizzazione dei debiti contributivi verso la
Cassa edile, già in essere fino al 31 dicembre
2014 (v.all. n.1).
Viene così confermata, per ulteriori 12 mesi, la
procedura che consente all’ impresa, anche per
il tramite Di ANAEPA Confartigianato Imprese
Rieti , di rivolgere apposita istanza alla propria
Cassa edile, previo accordo con le
rappresentanze sindacali territoriali di
riferimento, al fine di ottenere la rateizzazione
delle contribuzioni dovute.
NOI ARTIGIANI Periodico di Confartigianato Imprese
Rieti Autorizzazione del Tribunale di Rieti
n. 1 /2000 del 21 gennaio 2000 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Paolo Borsellino, 6 - 02100 RIETI tel. 0746/491435 - 218131 - 251900
fax 0746/269344 e-mail [email protected]
www.confartigianatorieti.com Editore
Confartigianato Imprese Rieti Direttore Responsabile
Raffaella Fabi Direttore Editoriale
Maurizio Aluffi Comitato di redazione
Maurizio Aluffi, Stella Cimini,Clara Odorici
Progettazione Grafica Clara Odorici
…Seguici Anche Su Rieti In Vetrina…
Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015
I CONSIGLI DI CONFARTIGIANATO PER LA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI A GAS.
IL 50% DEI CITTADINI NON ESEGUE LA CORRETTA MANUTENZIONE
DELLE CALDAIE. 163 InCIDEnTI l’anno.
a tragedia sfiorata nel quartiere di Villa Reatina
dove undici persone sono rimaste intossicate da
esalazioni di monossido di carbonio in un
appartamento dimostra che la sicurezza degli impianti a
gas è ancora un grave problema. Secondo le rilevazioni
di Confartigianato, non più del 50% dei cittadini
esegue una corretta manutenzione delle caldaie. E,
negli ultimi 4 anni – in base alle statistiche del
Comitato Italiano Gas – a causa del malfunzionamento
di impianti a gas, si sono registrati in media 163
incidenti all‟anno. Gli incidenti sono concentrati al
Nord (3 incidenti su 4) e sono prevalentemente causati
dall‟insufficiente ricambio d‟aria del locale (4
incidenti su 10), a cui segue la carenza di manutenzione
(2 incidenti su 10). Gli impianti maggiormente a
rischio sono le caldaie autonome (causa di 1 incidente
su 3), seguono scaldabagni e apparecchi di cottura,
responsabili di 2 incidenti su 10 ciascuno.
Confartigianato Impianti Rieti ricorda che è importante
farsi installare impianti a gas unicamente da imprese
del settore installazione impianti, regolarmente iscritte
alla Camera di Commercio, in possesso dei requisiti
imposti dal D.M. 37/08, che rilasceranno alla fine dei
lavori una dichiarazione di conformità dell‟impianto
eseguito. Chi utilizza caldaie autonome, sia come
inquilino sia come proprietario, è responsabile del
corretto funzionamento dell‟impianto e della sua
manutenzione. Per evitare rischi è sufficiente rispettare
alcune semplici regole: NO AL „FAI DA TE‟.
CONTROLLI E MANUTENZIONI SOLO DA
OPERATORI ABILITATI. Confartigianato Impianti
Rieti ricorda che, per essere in regola, bisogna far
eseguire i controlli da parte di una impresa abilitata,
secondo quanto stabilito dal D.M. 37/08 sulla sicurezza
degli impianti. La legge prevede che le opere di
installazione, ampliamento, trasformazione e
manutenzione degli impianti tecnici (non solo caldaie
ma anche ascensori, impianti elettrici, termici, idraulici,
di climatizzazione e d‟antenna) devono essere eseguite
soltanto da operatori abilitati. Per evitare disavventure,
e rispettare la legge, bisogna quindi sempre scegliere
un tecnico in possesso di un certificato che ne attesti i
requisiti tecnico-professionali e che viene rilasciato
dalla Camere di commercio o dalle Commissioni
provinciali per l‟artigianato.
Questi operatori abilitati devono verificare la buona
tenuta dell‟impianto, la corretta espulsione dei fumi e
l‟eventuale ostruzione della canna fumaria, il corretto
funzionamento dell‟apparecchio. Al termine
dell‟intervento, il proprietario riceve un rapporto di
controllo tecnico in cui sono indicate le condizioni
della caldaia, i controlli e le verifiche che sono stati
effettuati ed eventuali osservazioni, raccomandazioni e
prescrizioni per il suo buon funzionamento. Nel caso in
cui vengano riscontrate anomalie non eliminabili,
l‟impresa mette “fuori servizio” l‟impianto. La ditta
abilitata deve anche aggiornare il nuovo libretto
d‟impianto, vero e proprio documento d‟identità della
caldaia e dell‟impianto. Esso contiene i dati del
proprietario, dell‟installatore e del responsabile della
manutenzione. Ma anche la descrizione dei principali
componenti della caldaia, gli interventi e le verifiche
strumentali effettuate e gli eventuali controlli operati
dagli Enti locali. Sia il Comune di Rieti che la
Provincia non hanno mai adempiuto a tale obbligo.
Anche recentemente sono arrivate rassicurazioni da
parte del Comune di Rieti circa l‟avvio di una
campagna informativa accompagnata dall‟apertura
degli sportelli “Energia, Sicurezza e Ambiente”, ma a
tutt‟oggi regna il silenzio più totale nonostante
vengano acquistati e distribuiti i “bollini verdi”.
Confartigianato ricorda che in Italia operano oltre
63.000 imprese artigiane di installazione impianti
termoidraulici, con circa 150.000 addetti. Le Regioni
con la maggiore presenza di imprese del settore sono la
Lombardia con 12.873 imprese, pari al 20,4% del
totale, il Piemonte (7.009 imprese, pari all‟11,1% del
totale), il Veneto (6.794 imprese pari al 10,8% del
totale) e l‟Emilia Romagna (6.220 imprese, pari al
9,9% del totale). In provincia di Rieti sono 240 gli
installatori termoidraulici di cui 130 aderenti a
Confartigianato.
PER SAPERNE DI PIÙ
MATTEO CORRADINI Tel. 0746 218131- Fax 0746 247209
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L
Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015
PER VERIFICARE ED EVENTUALMENTE PRESENTARE DOMANDA DI
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Trattamenti minimi
Importo mensile Importo annuo
€502.38 €6.530,94
Importi provvisori 2015
AUMENTI DÌ PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI AL MINIMO
DAL
01.01.2015
Aumento dello 0.3% Sulla parte di pensione compresa tra €
1.502,64 e € 2.009,52
Aumento dello 0.285% Sulla parte di pensione compresa tra
€2.009,52 e € 2.511,90
Aumento dello 0.225% Sulla parte di pensione compresa tra
€2.009,52 e € 2.511,90
Aumento dello 0.15% Sulla parte di pensione compresa tra
€2.511,90 e €3.014,28
Aumento dello 0.135% Oltre € 3.014,28
Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
Importo
mensile
Importo
annuo
Importo
mensile
Importo
annuo
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mensile
Importo
annuo
€286,37 €3.722,81 €369,63 €4.805,19 448,51 5.830,63
OGNI MERCOLEDI
CONFARTIGIANATO È
ANCHE SUL CORRIERE DÌ
RIETI