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nfo i Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - Anno XXIII - N.ro 32 - Dicembre 2015 2016: tempo di scelte e cambiamenti
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    2016: tempo di sceltee cambiamenti

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    Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

    Anno XXIII - N.ro 32 - Dicembre 2015

    Responsabile di Redazione

    Franco Pozzi

    Coordinatore di Redazione

    Gian Luigi Trucco

    Redazione

    FTAF-Federazione Ticinese

    delle Associazioni di Fiduciari

    c/o Istituto di formazione

    delle professioni fiduciarie

    Villa Negroni - 6943 Vezia

    Tel. 091 961 65 10

    Fax 091 967 42 63

    www.ftaf.ch

    Comitato di redazione

    Glenda Brändli

    Fabiano Bonardi

    Edda Bruni-Fasani

    Giampaolo Caprotti

    Carlo Peduzzi

    Franco Pozzi

    Coordinamento grafico e stampa

    Società d’arti grafiche Veladini SA

    via Besso 42 CH - 6903 Lugano

    tel+41 91 966 11 61 - [email protected]

    www.veladini.ch

    ACF ASG EXPERTsuisse FIDUCIARI|SUISSE OCCT SVIT

    Comitato F. Ruscitti A. Ciocca S. Prosperi F. Pozzi C. Maderni A. Montorfani Membro Membro Membro Segretario-Cassiere Presidente Vice Presidente

    Commissioni Manifestazione PR F. Bonardi G. Caprotti G. Brändli F. Pozzi C. Peduzzi E. Bruni-FasaniFormazione K. Kaufmann F. Poma S. Prosperi M. Belloni P. Dermitzel G. ArrigoniLeggi F. Ruscitti N. Wullschleger S. Egeler-Bernasconi A. Crespi G. Codoni F. Stampanoni

    Delegati FTAF

    Associazione dei Contabili – Controller diplomati federali della Svizzera Italiana6963 Lugano-Cureggia - Tel.: +41 91 966 03 35 - Fax: +41 91 966 03 [email protected] - www.acf.ch

    Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni - Ufficio regionale di LuganoVia Landriani 3 - 6900 Lugano - Tel.: +41 91 922 51 50 - Fax: +41 91 922 51 [email protected] - www.vsv-asg.ch

    EXPERTsuisse - Sezione Svizzera italianaAvv. Simone Egeler Bernasconi�c/o BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SAVia Frasca 5 - CP 5272 - 6901 Lugano - Tel. +41 (91) 911 95 50 - Fax: +41 (91) 911 95 55 [email protected] - www.treuhand-kammer.ch

    Fiduciari|Suisse - Sezione TicinoVia al Mulino 22 - 6814 Cadempino-Lugano - Tel.: +41 91 960 21 00 - Fax: +41 91 960 21 [email protected] - www.fiduciarisuisse-ti.ch

    Ordine dei Commercialisti del Canton Ticinoc/o Primafid di Cristina Maderni - Piazza Dante 8 - 6900 LuganoTel.: +41 91 922 97 35 - Fax: +41 91 923 24 [email protected] - www.occt.ch

    Svit TicinoCasella Postale 1221 - 6830 Chiasso - Tel. : +41 91 921 10 73 - Fax.: +41 91 695 03 [email protected] - www.svit.ch

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    Dicembre 2015Editoriale

    In attesa di risposte chiare 4Cristina Maderni

    FormazioneDiscontinuità e collaborazione: l’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie 5Dr. René Chopard

    EventiSvizzera-Italia: confronto intenso ma difficileLe relazioni finanziarie bilaterali al centro del Forum ASG luganese 7Gian Luigi Trucco

    NormativeFisco e riciclaggio: da gennaio nuovi scenari 9Gian Luigi Trucco

    FiscalitàContribuente, suo rappresentante e autorità fiscale: un rapporto che va coltivato 11Simona Genini

    Norme & FinanzaAttuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) 13Avv. Andrea Visani

    Contabilità Il nuovo diritto contabile: quali sono le novità? 15Lorenzo Job

    Mercato immobiliare Acquisto di immobili con garanzia 17Martin Menzi

    Norme & fiduciariParlamento comanda, fiduciario trottaNuovi rischi legali, fiscali e amministrativi 19Prof. Paolo Bernasconi

    Professioni fiduciarie: un mondo in rapida trasformazione 21Avv. Luca Marcellini

    Normative Nuova legge su servizi ed istituti finanziari 22Gian Luigi Trucco

    Formazione Corsi CSB-IFPF - Primo semestre 2016 23

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    FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - www.ftaf.ch - N. 32 - dicembre 2015nfoi

    testo diCristina Maderni

    Presidente FTAF

    Numerosi passicompiuti sono

    irreversibili. DaFATCA e dallo

    scambioautomatico di

    informazionivoluto dall’OCSE,

    non si tornaindietro

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    Il dibattito sul futuro della piazza finanzia-ria ha costituito, in Ticino come in tutta laSvizzera, un leit-motif del 2015. Nel mese di novembre, momento in cui michino sulla stesura di questo editoriale, icontenuti del dibattito si sono arricchiti diun nuovo elemento, la futura composizionedel Consiglio Federale, e l’orientamento -collegiale quanto individuale – che ne sca-turirà verso le sfide che si pongono alnostro settore e alle nostre imprese.Alcune risposte saranno forse già intuibiliper fine dicembre, quando il presentenumero della nostra rivista sarà pubblicato.Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)avrà trovato un nuovo Direttore. Il ConsiglioFederale sarà mutato almeno per un mem-bro. Al di là delle persone che comporrannoil governo, auspichiamo che la sua azione sisappia dimostrare rinnovata anche nelmetodo in cui verranno varati quei provve-dimenti da noi ritenuti prioritari, oltre chenella determinazione e nell’orgoglio con cuiverranno portati avanti.Come già sappiamo, la signora Widmer-Schulpf non sarà un nostro interlocutore,ma lascerà un ricordo e una eredità.Verosimilmente non un rimpianto, comesottolineato di recente da Fabio Pontiggiain un suo interessante editoriale. Non è qui importante soffermarsi sul ricor-do, che andrà inevitabilmente a sfumarsinel tempo. Più interessante è discuternel’eredità. Certo, la signora Widmer-Schulpfha dovuto gestire dossier difficili in momen-ti di grande pressione internazionale.Numerosi passi compiuti sono irreversibili.Da FATCA e dallo scambio automatico diinformazioni voluto dall’OCSE, non si tornaindietro, né un tentativo in questo sensosarebbe ragionevole. Dal successore ci aspettiamo due cose: unradicale cambiamento di atteggiamento ela celere ed efficiente conclusione di treprogetti che riteniamo non procrastinabili.Cambiare atteggiamento significa in primisun dietro front su quella cedevolezza allepressioni esterne e su quelle fughe in avan-ti da primo della classe che hanno ostacola-

    to l’attuazione dell’equilibrio competitivosullo scacchiere internazionale cui soventeci si riferisce come “level playing field”.Atteggiamento che riteniamo inaccettabile,non solo per le conseguenze sulla competi-tività del paese e del settore finanziario, maanche perché non in linea né con la tradizio-ne di orgoglio e di autodeterminazione delpopolo svizzero, né con il peso della nostraeconomia e della nostra diplomazia sulloscenario mondiale. Come esempio di quel-lo che mai più vogliamo testimoniare, valgala vicenda Stati Uniti.Dal DFF e dal Consiglio Federale attendia-mo come già scritto la conclusione di treprogetti.Il primo è il portare a termine la trattativacon la Repubblica Italiana, che copra tutti ipunti ancora aperti, a cominciare dall’acces-so ai mercati. Il secondo è la Riforma IIIdell’imposizione delle imprese, tassello fon-damentale per la definitiva uscita dellaSvizzera da ogni black list. Ancorché si trattidi un progetto partito da pressioni che giun-gono dall’estero, ed in particolaredall’Unione Europea, è importante che siaconcluso raggiungendo l’obiettivo citato nelmessaggio del Consiglio Federale del giu-gno 2015: il rafforzamento della piazzaimprenditoriale svizzera. Il terzo progetto èl’amnistia fiscale federale, resa urgentedalla necessità di liberare fondi per l’econo-mia e di attrarli sulla nostra piazza finanzia-ria, così come dall’evoluzione del segretobancario conseguente all’imminente scam-bio automatico di informazioni. È peraltro anostro modo di vedere ipocrita favoriresistematicamenti l’ emersione dei capitali inPaesi a noi vicini e nel contempo rinunciarea stimolare lo stesso fenomeno all’internodel nostro Paese.Da ultimo, ancora una volta auspichiamoche si sappia favorire uno sviluppo com-pliant ed armonioso del settore fiduciariosvizzero nel rispetto della sua caratteristicadi essere basato su imprese di non grandidimensioni, creando opportunità e conte-nendo la creazione di burocrazia. !

    In attesa di risposte chiare

  • Discontinuità e collaborazione: l’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie

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    Il riparare sotto lostesso tetto(quello di VillaNegroni) banche,fiduciarie,assicuratori,avvocati ma ancheaziende disupporto alleattività finanziarie,significa stimolarela coesione

    Form

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    Lo scorso ottobre, il Centro di Studi Ban-cari ha festeggiato il suo venticinquesi-mo anno di attività. La sua nascita corri-spondeva a un importante momento di di-scontinuità nelle dinamiche della strutturabancaria elvetica e del contesto mondiale.Nel 1990 è infatti iniziata la diminuzione delnumero di banche in Svizzera e la concorren-za internazionale è fortemente accresciuta.Da subito, si era consapevoli che la risposta aqueste sfide non poteva essere unicamentedelegata all’operatività e non poteva essereautonoma. Da una parte, si trattava di integra-re il fare con il sapere per poter disporre di unsaper fare che rispondesse al nuovo conte-sto. Dall’altra parte, risultava necessario unavvicinamento del settore bancario con quel-lo parabancario non unicamente dettato dainteressi commerciali, ma anche in relazionea una crescita comune delle conoscenze. Inquesto ordine d’idee, il coinvolgimento dellemolteplici professioni bancarie e parabanca-rie presenti nel Ticino in una logica aggregati-va ha un senso profondo. Il riparare sotto lostesso tetto (quello di Villa Negroni) banche,fiduciarie, assicuratori, avvocati ma ancheaziende di supporto alle attività finanziarie, si-gnifica stimolare la coesione e partecipare at-tivamente alla creazione di un distretto finan-ziario, che parafrasando Alfred Marshall si po-trebbe definire come “entità socioeconomi-ca costituita da un insieme di istituti, facentiparte del settore finanziario, localizzato inun’area circoscritta, tra le quali vi è concorren-za, ma anche collaborazione”. È così che nel2006, attraverso la collaborazione con la

    FTAF e le sue 6 componenti (ACF, ASG,OCCT, EXPERTsuisse, SVIT e Fiduciari Suis-se) nasce l’Istituto di Formazione delle Pro-fessioni Fiduciarie.Anche il 2015 è contraddistinto dalla discon-tinuità, in particolare nella dinamica del qua-dro normativo: discontinuità forse più impor-tante, sicuramente più dirompente rispetto al1990, sia in ambito regolamentare sia in quel-lo fiscale. Le pressioni politico-normative in-ternazionali sulla Svizzera, in generale, e glieffetti degli scudi fiscali e della voluntary di-sclosure italiani sul Ticino, in particolare, han-

    testo diDr. René ChopardDirettore del Centro di Studi Bancari

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    FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - www.ftaf.ch - N. 32 - dicembre 2015nfoi

    Form

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    no effetti dirompenti sul modo di operare deiconsulenti, sulle strategie degli istituti e sullecaratteristiche della piazza finanziaria. La ri-sposta non può essere che sistemica. Comein una logica dei frattali dove le parti conten-gono il tutto in un infinito gioco di bambolerusse, gli individui devono integrare più cono-scenze (wealth manager); gli istituti devonoorganizzarsi in modo da poter disporre dicompetenze differenziate; il sistema nel suoinsieme deve poter disporre della totalità deiservizi richiesti dal nuovo cliente (chiamiamo-lo “post-voluntary”). Insomma, conoscenzeindividuali, competenze aziendali e servizi re-gionali devono potersi integrare perfetta-mente come pezzi di un puzzle.In questo contesto, la collaborazione fra CSBe FTAF nell’ambito dell’IFPF non è unicamen-te un modo per rendere più efficienti le attivi-tà formative sfruttando economie di scala e discopo, ma soprattutto per stimolare la coe-sione fra le professioni, l’interdipendenza frale conoscenze e non da ultimo una dinamicavirtuosa nella crescita comune delle compe-tenze. Insomma, il “distretto finanziario” allaMarshall come risposta comune e coerente aquesto momento di discontinuità.Le ultime cifre pubblicate dall’annuario delCentro di Studi Bancari “La piazza finanziariaticinese” mostrano una tendenza degli istitu-ti bancari di concentrarsi sulle attività core,esternalizzando le funzioni di supporto e unacrescita quantitativa del settore parabanca-rio. Il cambiamento paradigmatico in atto in-dica una tendenza alla maggiore sofisticazio-ne dei prodotti dovuta a bisogni sempre piùarticolati; la necessità di acquisire conoscen-ze fiscali, in relazione alla fiscalizzazione deipatrimoni; il bisogno di informazioni economi-che dei Paesi di provenienza dei clienti, vistola loro più grande mobilità e dunque la neces-sità di mostrare i vantaggi competitivi dellaSvizzera; e, infine, l’obbligo di assimilazione,anche organizzativa, di regole compliance el-vetiche ed estere voluta dalla FINMA. Cosasignifica tutto questo? L’impossibilità per ilsingolo operatore, e anche per il singolo isti-tuto, di rispondere in modo adeguato a tutti ibisogni di tutti i clienti di tutti i Paesi. La rispo-sta? La creazione di “conglomerati finanziari”specializzati in Paesi o regioni. “Conglomera-ti finanziari” dove banca, gestore esterno, fi-scalista, immobiliarista, avvocato, ecc., inte-

    grano in modo strutturato le loro conoscenzee collaborano strettamente per rispondere al-l’insieme delle esigenze di clienti che hannocome denominatore comune la nazionalità.In questo ordine d’idee, il ruolo del CSBespressione dei bisogni formativi delle pro-fessioni fiduciarie (FTAF), delle professionibancarie (ABT), delle professioni assicurative(AFA) e di quelle giuridiche (OATI) risulta es-sere essenziale.Ne conseguono progetti formativi che nonsolo contribuiscano a rispondere a puntualibisogni di conoscenza, ma che stimolinocompetenze integrabili in rete. Alcuni esempi: per quanto attiene ai bisognidi chi è attivo con clientela svizzera: “Introdu-zione alla fiscalità svizzera” e “Pianificazionefiscale svizzera”, corsi sviluppati nell’ambitodell’IFPF. Per operatori confrontati al “nuo-vo” cliente italiano la trilogia di Executive Ma-ster: il primo “Pianificazione patrimoniale etutela della riservatezza. Cross-Border Italy”si concentra sulle modalità di ritenzione deipatrimoni italiani fiscalizzati, in particolare nel-l’ambito della voluntary disclosure. Il secon-do “Gestione tax compliant del portafoglio fi-nanziario. Cross-Border Italy” verte sulle mo-dalità di gestione meramente finanziaria deipatrimoni dichiarati. Il terzo Executive Masterdella trilogia “Family business. Cross-BorderItaly” si occupa dei possibili sviluppi delle at-tività degli istituti finanziari e dei suoi consu-lenti grazie a una visione globale della ricchez-za che integri disponibilità finanziarie e azien-da in un contesto famigliare.Per chi invece opera con altri Paesi la SwissCross-Border Wealth Management Accade-my che propone formazioni per tre profili pro-fessionali (consulenti, assistenti e gestoriesterni) in 4 lingue (italiano, tedesco, france-se e inglese) in 3 luoghi (Lugano, Zurigo e Gi-nevra) su 8 Paesi (Italia, Germania, Francia,UK, Belgio, Spagna, Russia, Brasile).Infine, per gli Stati Uniti è stata implementatala Swiss Fatca Accademy in collaborazionecon KPMG. Insomma, nel nuovo mondo che si sta profi-lando, specializzazione e collaborazione è unbinomio che si imporrà in tempi brevi. L’Istitu-to di Formazione delle Professioni Fiduciarierientra perfettamente in questa logica. !

    Le ultime cifrepubblicate

    dall’annuario delCentro di Studi

    Bancari “La piazzafinanziaria

    ticinese”mostrano una

    tendenza degliistituti bancari di

    concentrarsi sulleattività core

  • Svizzera-Italia: confronto intenso ma difficileLe relazioni finanziarie bilaterali al centro del Forum ASG luganese

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    Ci si è chiesti seuna eventualecaduta totale dellebarriere edintegrazione deisistemi italo-svizzeri potrebbeaccrescerel’operativitàfinanziaria ed iflussi di capitale

    Ospiti d’eccezione per il tradizionaleForum luganese dell’AssociazioneSvizzera Gestori di Patrimoni (ASG):Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corrie-re della Sera e de Il Sole 24 Ore, ora editoria-lista del Corriere del Ticino ed al vertice di im-portanti iniziative culturali, e Lino Terlizzi, vi-cedirettore del Corriere del Ticino, ambeduereduci dal recente Forum per il dialogo fraSvizzera ed Italia, svoltosi a Milano, che hapermesso di mettere in luce i molti progressicompiuti ma anche i punti di divergenza chepermangono.Ad aprire l’evento è stato Fabio Poma, mem-bro del Consiglio ASG, che ha ricordato il ruo-lo dell’Associazione nel campo della regola-mentazione, spesso con iniziative e contenu-ti che hanno anticipato quelle istituzionali, e ladifficile fase di transizione, impegnativa in ter-mini di adempimenti e costi, che la categoriadei gestori indipendenti, importante per averigestiti, competenze e gettito fiscale, si trovaoggi ad affrontare, in un quadro di incertezzae mentre è in pieno svolgimento il program-ma di voluntary disclosure, che tocca in parti-colare la piazza ticinese. Sulle relazioni fra Svizzera ed Italia si è soffer-mato Michele Rossi, delegato alle relazioniesterne delle associazioni economiche tici-nesi, che ha ricordato come la questionedell’accesso al mercato, così importante peri nostri operatori, sia strettamente connessaall’andamento delle trattative in materia di li-bera circolazione, dopo l’esito del fatidico re-ferendum del 9 febbraio. Una trattativa chetrova Bruxelles su posizioni alquanto intransi-

    genti in un momento di grandi difficoltà perl’Unione Europea, sia dal punto di vista eco-nomico che istituzionale, come testimonianole richieste, quasi ultimative, venute dal pri-mo ministro britannico Cameron. Naturalmente sarà anche determinante, neldefinire queste relazioni, ciò che scaturirà dal-la Riforma 3 della tassazione delle imprese,con l’abolizione di quei “trattamenti privile-giati” così invisi alle autorità comunitarie.Molti i temi dibattuti da Terlizzi e de Bortoli, adiniziare da quella che appare una certa “di-strazione” da parte italiana nell’affrontare lequestioni svizzere. Per de Bortoli, da un latole autorità italiane tendono a delegare il rap-porto con la Svizzera all’Unione Europea,piuttosto che affrontarlo direttamente inquella che ha definito la “palude romana” e,dall’altro, i negoziatori elvetici non godono di“particolare simpatia” a Bruxelles.In materia di accesso al mercato, ma non so-lo, questo rimbalzo fra la dimensione bilatera-le e comunitaria, rende il dialogo più lungo edifficoltoso. A ciò si aggiunge la chiusura pro-tezionistica delle lobby bancarie italiane, alleprese oggi con problemi creditizi, applicazio-ne delle nuove normative Mifid 2, nonchènuove norme di capitalizzazione.Ci si è chiesti se una eventuale caduta totaledelle barriere ed integrazione dei sistemi ita-lo-svizzeri potrebbe accrescere l’operativitàfinanziaria ed i flussi di capitale, oppure se il“rischio Paese” indurrebbe a maggior pru-denza. Sul tema si è espresso anche ClaudioGenerali, presidente dell’Associazione Ban-caria Ticinese, presente all’evento, che ha ri-

    testo diGian Luigi Trucco

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    FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - www.ftaf.ch - N. 32 - dicembre 2015nfoi

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    Anche i temi dellaprivacy, del

    segreto bancario edella democraziadiretta sono stati

    al centro deldialogo

    Ferruccio de Bortoli (sin.) e Lino Terlizzi

    cordato come sia stata considerata la possi-bile attività creditizia degli istituti ticinesi a fa-vore delle aziende italiane, ma come siano ap-parsi almeno due problemi non da poco: lelungaggini della giustizia civile ed il mancatoaccesso alla centrale rischi. Quanto all’acces-so ai mercati Generali ha rilevato come, dopol’entrata in vigore dello scambio automaticodi informazioni, sarebbe quanto meno singo-lare che gli intermediari svizzeri non possanoseguire “in loco” la clientela estera fiscal-mente regolarizzata.Al di là di tutto ciò, come ha sottolineato Terliz-zi, vi è fra Svizzera ed Italia, una profonda dif-ferenza di cultura finanziaria: una cultura elve-tica fondata sul rigore, tanto da aver fissatoper legge limiti netti al debito pubblico, ed unaitaliana – ed ormai europea – fondata piuttostosul debito. Oggi, ha detto de Bortoli, la leggedi stabilità che il Parlamento italiano sta discu-tendo, non va, al di là delle dichiarazioni del Go-verno, nella direzione del risparmio e del rigo-re, ma piuttosto verso quella di un maggior de-ficit. È sintomatico come la questione dei tassia zero, assolutamente negativi fra l’altro per lasostenibilità dei sistemi previdenziali e per gliinvestimenti a lungo termine, non sia dibattu-ta in Italia, ma venga anzi vista positivamentein quanto riduce i costi dell’enorme debito.Provocatoriamente Terlizzi ha anche notatocome “la sedia del responsabile della spen-ding review sembri bollente”, in quanto il suotitolare tende ormai a restare in carica solo perpochi mesi, non riuscendo a conseguire i risul-tati che si prefigge in quanto trova evidente-mente molti ostacoli sulla sua strada.Anche i temi della privacy, del segreto banca-rio e della democrazia diretta sono stati al cen-tro del dialogo. Una privacy che è diritto fon-damentale, ma sempre più minato dalle nuo-ve tecnologie intrusive e dai nuovi mezzi dicomunicazione. Un segreto bancario che, co-me ha detto de Bortoli “è stato criminalizzato,

    criticato in pubblico ma difeso in privato”.Una situazione che non poteva reggere allepressioni internazionali in materia di traspa-renza ed evasione fiscale, anche se il princi-pale “promotore” di queste pressioni, cioègli Stati Uniti, mostra molte ambiguità al ri-guardo, forse, ha aggiunto de Bortoli, per ilsuo progressivo indebolimento in altri ambiti. Per l’ospite, persiste una certa diffidenza delrisparmiatore italiano nei confronti del Gover-no: le cause sono molte ed una delle principalirisale al 1992. Quell’anno, in piena bufera deimercati valutari e con i conti pubblici in disse-sto, il Governo di Giuliano Amato, su propostaniente meno che della Banca d’Italia decise,dalla sera alla mattina, un’imposta straordina-ria del 6% su tutti i conti correnti degli italiani.Un passo falso, un’iniziativa assunta in condi-zioni di emergenza, che è tuttavia rimasto nel-la memoria dei risparmiatori come un atto diviolenza, peraltro non unico in campo finan-ziario, e che richiederà molti anni, forse addi-rittura più generazioni, per essere superato.E quanto alla democrazia diretta, questo im-portante valore svizzero, ha affermato de Bor-toli, contrasta palesemente con un deficit didemocrazia che va crescendo, in Europa ed inItalia, ove le riforme istituzionali ora in atto sa-crificano la rappresentatività dei cittadini in fa-vore di una maggiore stabilità politica, accre-scendo però le tendenze populistiche e favo-rendo l’astensionismo degli elettori. Menobuona la democrazia diretta attraverso la re-te, mentre è auspicabile un maggior impegnorappresentativo con la presenza alle urne. Edall’interno dell’Unione Europea si assiste adun paradosso, in quanto si è ormai vicini aduna maggioranza di cittadini contraria al-l’Unione stessa.Tutti i temi sono stati ripresi nel dibattito colpubblico ed i lavori sono stati conclusi da Ro-berta Poretti Schlichting, responsabile del-l’Ufficio ASG di Lugano. !

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    Il concetto di ADEper le società nonquotate vienemeglio definito,quale effettivodetentore delcontrollosull’impresa e suirelativi valoripatrimoniali.

    Le raccomandazioni del GAFI, formulatenel febbraio 2012, trasformate in leggedal nostro Parlamento nel dicembre2014, entreranno in vigore il prossimo 1° gen-naio e riguarderanno molti ambiti e diversecategorie di operatori. Esse prevedonol’estensione dell’obbligo di iscriversi al Regi-stro di Commercio per tutte le fondazioni, ac-crescono la trasparenza delle persone giuridi-che e delle relative azioni al portatore (normaquesta già in vigore), con l’obbligo di indica-zione dell’azionista e dell’avente diritto eco-nomico (ADE), inaspriscono gli adempimentiper gli intermediari finanziari nell’accerta-mento dell’ADE, non solo per le società di se-de, ma anche per quelle che esercitano un’at-tività operativa.Il concetto di ADE per le società non quotateviene meglio definito, quale effettivo deten-tore del controllo sull’impresa e sui relativi va-lori patrimoniali. Si considera determinanteper il controllo una quota del capitale, detenu-ta singolarmente o “per sindacato” di alme-no il 25%.Novità interessante, e possibile foriera diqualche problema, è il caso in cui, non essen-do possibile accertare l’identità dell’ADE, co-me tale venga considerato il massimo organodirettivo, ad esempio il suo CEO od equiva-lente.Viene inoltre estesa la definizione di “perso-na politicamente esposta” (PEP), includen-dovi anche i soggetti svizzeri, imembri delle organizzazioni inter-governative e delle federazionisportive internazionali. Le relazio-ni con i PEP allargati si intendonodunque “relazioni a rischio accre-sciuto”, con tutti gli adempimentisupplettivi che il caso richiede, an-che al fine di rispettare le direttiveFINMA in materia.I commercianti, siano essi perso-ne fisiche o giuridiche, che trattinobeni a titolo professionale, dovran-no, nelle loro transazioni, ricorreread un intermediario finanziario, op-pure seguire tutte le procedure didiligenza previste dalla LRD, in tut-

    ti i casi in cui la transazione sia di valore supe-riore ai 100’000 franchi. Risulta potenzial-mente interessato chi tratti immobili, gioielli,opere d’arte e di antiquariato, autovetture dilusso, ed altri comparti mobiliari ed immobi-liari.Più in generale i pagamenti a contanti in am-bito LEF-Legge Esecuzione e Fallimenti, so-no ammessi fino alla soglia di 100’000 fran-chi, al di sopra della quale scatta l’obbligo dipassare attraverso un intermediario finanzia-rio.La nuova LRD tende in linea generale a per-mettere il prelievo e la movimentazione di va-lori patrimoniali cospicui solo in una forma ta-le che consenta, alle autorità penali ed ammi-nistrative, nazionali ed estere, di seguire ognitraccia della transazione, e l’intermediariosvizzero con succursali o società partecipateall’estero, deve uniformare anche l’operativi-tà nella altre giurisdizioni a tali principi e pro-cedure.

    Se questi aspetti sono rilevanti, quello tutta-via destinato ad avere gli effetti più incisivi, eforse dirompenti, è l’introduzione delle infra-zioni fiscali gravi (serious tax crimes), anchein materia di fiscalità diretta, quali reati a mon-te del riciclaggio, con tutte le conseguenzepenali del caso. È noto come il legislatore elvetico abbia defi-nito l’elemento di gravità, in termini quantita-

    Fisco e riciclaggio: da gennaio nuovi scenaritesto diGian Luigi Trucco

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    FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - www.ftaf.ch - N. 32 - dicembre 2015nfoi

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    rmat

    ive tivi, ponendo il livello di imposte sottratte a

    300’000 franchi per periodo fiscale, oppureprevedendo l’utilizzo di documenti falsi, falsi-ficati o redatti in maniera inesatta allo scopodi trarre in inganno l’autorità fiscale.È rilevante il fatto che l’autore, ed i suoi even-tuali complici, siano colpevoli e punibili anchese l’atto principale, cioè la sottrazione d’impo-sta, è avvenuto all’estero. Poiché l’importodella sottrazione si determina secondo la legi-slazione ed i regolamenti fiscali del Paese di cuiil cliente è soggetto fiscale, all’intermediario fi-nanziario svizzero si richiede di fatto una com-petenza diretta sui regimi fiscali esteri, o alme-no di quelli in cui i suoi clienti risiedono. Un im-pegno non da poco, anche perché tali sistemisono spesso opachi in alcuni loro aspetti odestremamente mutevoli nel tempo. Basti pen-sare ai diversi criteri di accertamento che vigo-no, alla complessità delle aliquote e dei mec-canismi di contenzioso, ed alla tempisticaquanto mai variabile in termini di dichiarazionee pagamento del dovuto, compensazioni fradebiti e crediti con l’Amministrazione locale, emolto altro ancora.Comunque “dura lex sed lex”, per cui l’inter-mediario dovrà comunicare all’apposito Uffi-cio ogni caso sospetto di delitto fiscale quali-ficato ed è presumibile che, di fronte alla po-tenziale accusa di concorso o complicità in ri-ciclaggio, si tenderà a comunicare anchequando gli indizi siano abbastanza labili, giu-sto a scopo cautelativo.Ma le nuove disposizioni in materia di reati fi-scali e loro connessione al riciclaggio, com-portano anche altre conseguenze, richieden-do un’impostazione dell’attività maggior-mente orientata al risk management.Come indica la FINMA nelle sue direttive, fat-tori rilevanti diventano ad esempio il Paese incui il cliente risiede, più o meno soggetto adalto tasso di evasione e conseguente rischiodi infrazione fiscale grave, così come l’attivitàstessa del cliente, le transazioni che compiee la possibilità che egli può avere di generareo procurarsi della documentazione fiscale fal-sa.Fattori supplementari di rischio possono de-rivare da prestazioni particolari che il clientechiede, come quello di trattenere la corri-spondenza od inviarla ad un indirizzo di como-do, nonché l’utilizzo di strutture complesse diingegneria finanziaria non giustificate dallasua attività.

    Ovviamente l’interpretazione aggiornata dellaLRD comporta anche un obbligo di diligenza

    estesa che impedisca l’accettazione, pressoun intermediario svizzero, di averi patrimonialinon dichiarati fiscalmente. Ciò concerneràquei Paesi con cui non esisterà un meccani-smo di scambio automatico di informazioni fi-scali (SAI). Ove lo SAI entri in vigore (per l’Italianel 2018 sulla base dei dati 2017), tali adempi-menti di diligenza non troverebbero applica-zione, così come nel caso di clienti che sianosoggetti fiscali USA, visto che il FATCA costi-tuisce di fatto uno scambio automatico di in-formazioni, a cui i modelli europei si sono pe-raltro ispirati.E gli obblighi di diligenza non si applicano, al-meno per ora, per i clienti con residenza fisca-le in Svizzera.Ma se il principio relativo all’obbligo di diligenzaè chiaro, la sua applicazione lo è un po’ meno.Come valutare in pratica l’adempimentodell’obbligo di dichiarazione fiscale ? La FIN-MA ed altri organismi si riferiscono generica-mente ad un “esame basato sui rischi” edall’eventuale ricerca o richiesta di chiarimen-ti, ed è presumibile che tali organi di vigilanza,e quello nuovo che presto concernerà i gesto-ri patrimoniali indipendenti, emettano detta-gli al riguardo.La questione è spinosa, non tanto per i clientinuovi ai quali, in caso di dubbio sulla confor-mità fiscale dei loro averi, l’apertura della re-lazione viene rifiutata, ma per quelli già esi-stenti.Il progetto di revisione della LRD del giugno2015 è un po’ fumoso per l’intermediario chelo dovesse applicare: vi si presume che se ilcliente apporta fondi nuovi non dichiarati, an-che quelli già esistenti lo siano; impone l’ob-bligo di dichiararne la conformità fiscale e ad-dirittura “provarla”, concedendogli eventual-mente un certo tempo per regolarizzare lasua posizione, pena lo scioglimento della re-lazione. Ma anche per lo scioglimento sonopreviste eccezioni, qualora convenga mante-nere gli averi a fronte di possibili interventi dinatura penale, ad esempio confisca dei benied altre misure cautelative.Insomma, l’intermediario finanziario sembrachiamato sempre più alla funzione di specia-lista fiscale universale ed infallibile, detectiveabile e perspicace tale da far invidia a Sher-lock Holmes, ma al contempo soggetto sem-pre più a passare dal ruolo dell’inquirente aquello dell’imputato, con buona pace di chielabora, introduce ed accetta regole nonsempre ispirate al sano buon senso. !

    Il progetto direvisione della

    LRD del giugno2015 è un po’

    fumoso perl’intermediario che

    lo dovesseapplicare

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    Il rapporto difiducia fiscale traStato e cittadinonon nasce unavolta per sempre,ma deve essereoggetto di unacostantecollaborazione tral’autorità fiscaleed il contribuente

    Il rapporto tra fisco e contribuente (e se delcaso il suo rappresentante fiscale) si fondain primo luogo sul rispetto della legge. Ri-spetto che può essere meglio garantito seesiste quel rapporto di fiducia tra questi at-tori che nel segreto fiscale -al quale è tenutal’autorità tributaria- identifica una delle suecondizioni necessarie. Attraverso la dichia-razione d’imposta annuale, che già venivainoltrata in Svizzera nel 1940, il contribuentedeve palesare all’autorità la sua situazione fi-nanziaria, che si estende ad ogni fonte direddito e di sostanza, così come la sua situa-zione personale. Le dichiarazioni dei contri-buenti saranno tanto più corrette se all’auto-rità è riconosciuto prestigio e fiducia. Sequesti presupposti venissero a mancare siconcretizzerebbe un circolo vizioso ben co-nosciuto in molti paesi stranieri: il contri-buente dichiara solo una parte di suoi pro-venti perché afferma, appunto, di non piùavere fiducia nello Stato. L’autorità fiscale,per reazione, fa capo più frequentemente aimetodi inquisitivi a sua disposizione. Richie-ste di documentazione e d’informazioni alcontribuente, domande di informazioni a ter-zi, richiesta di compilare le attestazioni dicompletezza e quant’altro. Si avvia, così,una spirale che vede crescere, al contempo,evasione fiscale e repressione fiscale. Il cit-tadino nasconde vieppiù il suo reddito e loStato via via inasprisce le sanzioni e le pro-cedure.La fiducia del contribuente e la sua propensio-ne alla correttezza è anche, va detto, propor-zionale alla misura del prelievo fiscale com-

    plessivo. Quando le aliquote fiscali e i contri-buti sociali sono considerati sopportabili daparte del contribuente l’evasione fiscale ten-de a ridursi sensibilmente. La lotta all’evasio-ne passa quindi anche da una gestione atten-ta della pressione fiscale. Basti pensare chein un recente studio di commercialisti italianisi è evidenziato che il carico fiscale aziendaleera, nel 2013, pari al 44% (cfr. Roberto Napo-letano, Al Fisco il 44% degli utili aziendali, ilSole 24 Ore del 12 novembre 2015), mentrenel nostro Cantone è soltanto mediamentedel 20% (trascurando l’imposta sul capitale,tributo non prelevato in Italia). Il rapporto di fiducia fiscale tra Stato e cittadi-no non nasce una volta per sempre, ma deveessere oggetto di una costante collaborazio-ne tra l’autorità fiscale ed il contribuente, ri-spettivamente il suo rappresentate fiscale.Più concretamente tutte le parti devono met-tere in atto la diligenza e la correttezza neces-sari nel mantenere quel rapporto di reciprocoaffidamento che contraddistingue in manie-ra oltre modo positiva il nostro Paese da altriche lo circondano. Il direttore della DDC LinoRamelli, su queste pagine, 2 anni fa, ha giàevidenziato come la Divisione cerca di co-stantemente migliorare le relazioni con gli at-tori esterni, dotandosi altresì di un codice de-ontologico. Mi permetto aggiungere alcuneconsiderazione supplementari a quanto alproposito è quindi già stato detto. A mio giu-dizio, nonostante che i mezzi inquisitori del fi-sco svizzero siano molto più ridotti rispetto aquelli di altri Paesi, il clima di collaborazione,magari proprio per questa ragione, è tuttora

    Contribuente, suo rappresentante e autorità fiscale: un rapporto che va coltivato

    testo diSimona Geniniavvocato, LLM in International Tax Law, Capoufficio dell’Ufficio giuridico della Divisionedelle contribuzioni

  • positivo. Non è pertanto opportuno incre-mentare questi poteri di investigazione, co-me anche rilevato dal Consiglio di Stato (cfr.risposta alla procedura di consultazione del24 settembre 2013 concernente la revisionedel diritto penale fiscale). Tant’è che il Consi-glio federale stesso ha deciso di sospende-re, in data 4 novembre 2015, la revisione deldiritto penale fiscale, che prevedeva di stabi-lire estesi mezzi di indagine nei procedimentipenali fiscali. Una sospensione motivata dalfatto che, a livello politico, le possibilità disuccesso della riforma apparivano basse.Non è infatti pensabile di dotare le autorità fi-scali cantonali di mezzi inquisitivi, di cui oggidispone l’autorità fiscale federale solo a de-terminate condizioni (cfr. art. 190 LIFD in casidi gravi sottrazioni d’imposta), senza soffer-marsi sulle possibili conseguenze di questascelta e sulle possibilità offerte al contri-buente di poter regolarizzare la propria situa-zione fiscale.Sempre in un’ottica di spirito collaborativo,l’autorità fiscale sta facendo in modo di mi-gliorare la trasparenza delle sue direttive e cir-colari, aggiornandole e rendendole accessibi-li al pubblico e di garantire ai contribuenti edai loro rappresentanti un accesso alla prassicorrente. Il che contribuisce peraltro all’indi-spensabile certezza dell’applicazione del di-ritto tributario, limitando così errori, malintesie carichi ricorsuali. L’autorità fiscale, già daqualche tempo e onde garantire in modocompleto il diritto di essere sentito del contri-buente, rende accessibile all’interessato irapporti dell’Ispettorato fiscale e i pareri giuri-dici dell’Ufficio giuridico allestiti per le prati-che oggetto di verifica. Questa evoluzione hafatto si che l’autorità fiscale sia divenuta piùtrasparente nei confronti dei propri partneresterni, così come anche richiesto dalla dot-trina (cfr. Andrea Pedroli, Il fisco trasparente,l’Accesso ai documenti “interni” delle autori-tà di tassazione, in RtiD I-2007, pag. 697 esegg.). Certo, questo accesso non può né de-v’essere illimitato, ed anche il contribuente oil suo rappresentante non può pretendere diaver diritto ad acquisire informazioni garanti-te dal segreto fiscale di terzi o atte a perturba-re i processi decisionali dell’autorità fiscalestessa.Mi preme altresì rilevare che al Canton Ticinoviene “rimproverato” di avere una fiscalitàpiù incisiva rispetto ad altri Cantoni, sia per lepersone fisiche, sia per le persone giuridiche.Queste argomentazioni meriterebbero un ul-

    teriore approfondimento, che deve essereperò affrontato a livello politico. Evidenzio pe-rò che il legame tra pressione fiscale e rappor-to di fiducia tra contribuente e autorità risultaoggi ancora pagante nel nostro Cantone. In uno studio ove si evidenziava come l’Italiaindossi la maglia nera per pressione fiscale, sierano individuati 4 fattori dai quale dipende iltasso di sommerso economico di un sistema:il livello della pretesa fiscale, il valore attesodella pena, la percezione che i contribuentihanno della qualità e quantità dei servizi pub-blici, la facilità dell’adempimento fiscale (cfr.Tasse in italia, record del mondo: 53.2% delPIL, in http://www.pmi.it/economia/merca-ti/approfondimenti/83410/tasse-in-italia-re-cord-mondo-532-pil-pesa-sommerso.html).Come rilevato nei considerandi precedenti ilCanton Ticino persegue e dovrà perseguirenella sua politica di approccio collaborativo traautorità e contribuente, tutelando e incre-mentando lo status quo.Sappiamo tutti che in questi anni l’evoluzionedella legislazione fiscale, soprattutto a causadelle pressioni della comunità internazionale,ha posto il contribuente ed il suo rappresen-tante fiscale di fronte ad una situazione com-pletamente nuova. Mi riferisco in particolarealla progressiva erosione del segreto banca-rio, all’implementazione della norma GAFI(con l’introduzione del reato fiscale quale rea-to a monte del riciclaggio), ai diversi scambid’informazione che sono già stati introdotti oche verranno introdotti a breve (su richiesta,automatico e spontaneo), alla riforma delleimprese III. Queste sono tutte evoluzioni cherendono necessario, ed anzi ancora più im-portante, coltivare e mantenere il rapporto difiducia di cui stiamo parlando. Se ciò non fos-se il caso, la peculiarità della relazione svizze-ra tra contribuenti e fisco potrebbe purtroppopresto diventare un ricordo.Per queste ragioni le due parti devono impe-gnarsi a metter in atto ogni sforzo per salva-guardarlo. Gli incontri periodici tra la Divisionedelle contribuzioni e i rappresentanti delle as-sociazioni di categoria del settore, la presen-tazione delle novità fiscali al pubblico, la par-tecipazione di fiduciari a gruppi di lavoro stra-tegici, gli incontri del Capo Dipartimento conil mondo economico sono tutti dei segnaliche dimostrano la volontà da parte del fisco dipreservare e ove necessario migliorare la pro-pria relazione con i contribuenti. !

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    Come rilevato neiconsiderandiprecedenti il

    Canton Ticinopersegue e dovrà

    perseguire nellasua politica di

    approcciocollaborativo tra

    autorità econtribuente

  • Attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)

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    La società, tramiteil consiglio diamministrazioneoppure attraversoun intermediariofinanziario, hal’obbligo di tenereun elenco deidetentori di titolial portatore

    Il 1° luglio 2015 sono entrate in vigore del-le importanti modifiche al nostro Codicedelle Obbligazioni che impongono alle so-cietà di capitale non quotate in borsa delleesigenze accresciute in termine di traspa-renza. Queste modifiche sono state intro-dotte nell’ambito dell’attuazione delle rac-comandazioni del GAFI rivedute nel 2012,oggetto della relativa legge federale del 12dicembre 2014. Il GAFI aveva già nel 2005rilevato come la normativa elvetica sullepersone giuridiche non fosse conforme aiprincipi di trasparenza, in particolare quantoatteneva all’istituto delle azioni al portatore.Con la recente modifica, la Svizzera si èquindi conformata alle direttive del GAFI ac-crescendo, da un lato, i doveri di notifica daparte dei titolari delle quote e, dall’altro lato,aumentando gli obblighi di diligenza da par-te degli organi esecutivi delle società, intro-ducendo pure delle sanzioni incisive in casodi mancato rispetto.

    Obblighi di annuncio nel caso di acquisto diazioni al portatoreChi acquista (che sia una persona fisica ouna persona giuridica) dopo il 1° luglio 2015anche una sola azione al portatore deve an-nunciare entro un mese le proprie generalitàalla società (oppure a un intermediario finan-ziario riconosciuto ai sensi della LRD). Per lepersone già in possesso di azioni al portato-re prima di questa data, l’obbligo di annunciodeve essere adempiuto al più tardi entro lafine del 2015. Tale obbligo di annuncio è im-perativo e trova applicazione anche nel caso

    in cui vi sia un solo azionista. L’azionista, al-l’atto pratico, dovrà provare di essere in pos-sesso dell’azione al portatore ed identificar-si ad esempio mediante un documento diidentità oppure un estratto del registro dicommercio.

    Obbligo di annuncio dell’avente economi-camente diritto nelle SA non quotate e Sagl Inoltre, chiunque acquisti azioni di SA nonquotate in borsa, siano esse al portatore onominative, oppure quote di una Sagl, da so-lo o d’intesa con terzi, ottenendo in tal modouna partecipazione che raggiunge o superala soglia del 25% del capitale o dei voti, è ob-bligato non solamente ad annunciare le pro-prie generalità bensì anche – sempre entroun mese – ad indicare le generalità (nome,cognome ed indirizzo) dell’avente economi-camente diritto (ADE) finale, ossia della per-sona fisica per la quale egli in definitiva agi-sce (solo una persona fisica può esser con-siderato quale ADE). Per gli azionisti cheall’entrata in vigore della modifica legislativagià detenevano azioni al portatore, e nellamisura in cui non siano subentrati dei cam-biamenti dopo tale data, il termine per an-nunciare le proprie generalità e - nel caso diraggiungimento o superamento della relati-va soglia - quelle dell’avente diritto economi-co alla società scadrà, invece, il 31 dicembre2015. Da tale obbligo, invece, sono espres-samente esclusi gli azionisti detentori diazioni nominative, fintanto che non intervie-ne un ulteriore acquisto di azioni (ciò vale an-che per le Sagl).

    testo diAvv. Andrea Visani

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    Obblighi di tenuta e di conservazione dellesocietàLa società, tramite il consiglio di amministra-zione oppure, nel caso di delega dell’annun-cio ad un intermediario finanziario, quest’ulti-mo, ha l’obbligo di tenere un elenco dei de-tentori di titoli al portatore e, se del caso, degliaventi diritto economico. Tale elenco menzio-na il nome ed il cognome o la ditta, nonchél’indirizzo come pure, per quanto riguarda i ti-tolari di azioni al portatore, la cittadinanza e ladata di nascita. Esso deve essere costante-mente aggiornato, e i documenti giustificativisu cui si fonda l’annuncio devono essere con-servati per almeno 10 anni a partire dalla can-cellazione del nominativo di una personadall’elenco.

    Conseguenze in caso di mancato annuncioLe conseguenze in caso di mancato adempi-mento dell’obbligo di annunciare possono es-sere particolarmente gravose. Infatti, l’azioni-sta, finché non si è annunciato alla società onon ha - all’occorrenza - annunciato alla socie-tà l’avente diritto economico, non può eserci-tare i propri diritti sociali, in particolare il pro-prio diritto di voto, che rimane quindi sospe-so. Lo stesso vale per i diritti patrimoniali:l’azionista può far valere il suo diritto al divi-dendo soltanto dopo aver ottemperato all’ob-bligo di annuncio. Nel caso in cui l’azionistanon dovesse adempiere al suo obbligo di an-nunciare entro il termine previsto, i suoi dirittipatrimoniali maturati dal giorno dell’acquistodei titoli decadranno definitivamente. Se l’an-nuncio viene fatto in un secondo tempo, egliavrà diritto al dividendo soltanto a contare da

    tale data. Con riferimento alla sospensionedei diritti sociali, gli amministratori o gerentidovranno evitare che un azionista o socio i cuidiritti siano sospesi per effetto del mancatoannuncio possa partecipare all’assembleagenerale ed esercitare il proprio voto. In tal ca-so, infatti, la deliberazione sarebbe impugna-bile da parte degli altri azionisti o soci. Gli or-gani esecutivi delle società dovranno pure as-sicurarsi che non vengano distribuiti dividen-di a persone che – per effetto del mancato an-nuncio – non ne avrebbero titolo. Nel caso diviolazioni, gli organi si espongono infatti al ri-schio di un’azione legale per responsabilità.

    Delega ad intermediario finanziario ricono-sciutoPer l’adempimento di questi obblighi, le so-cietà possono incaricare un intermediario fi-nanziario riconosciuto ai sensi della LRD.Questo intermediario dovrà poi fornire allasocietà le informazioni relative all’adempi-mento degli obblighi di annuncio, in modoche questa sia a conoscenza di quali azioni (equali azionisti) possano esercitare i propri di-ritti sociali e patrimoniali. Questa soluzioneoffre un grado di anonimità quantomeno neiconfronti della società.

    ConclusioniIl nuovo regime comporta delle conseguenzeimportanti soprattutto per le azioni al portato-re, che di fatto vengono quasi totalmente sna-turate. Sebbene da un profilo civilistico il tra-sferimento del titolo al portatore rimane moltosemplice (basta infatti la consegna fisica del ti-tolo e la conclusione di un valido negozio giu-ridico sottostante, ad es. una compravendita),le conseguenze del mancato annuncio fannosì che un acquirente diventi di fatto azionistasolamente una volta adempiuti i suoi obblighidi annuncio e quindi si sia palesato in quantonuovo azionista. Vi è quindi da attendere in fu-turo un progressivo abbandono delle azioni alportatore e di conversione delle stesse in azio-ni nominative. Le società sono comunque in-vitate a valutare attentamente come dare se-guito a dette novità, in particolare se converti-re le azioni al portatore in nominative, se im-plementare modifiche statutarie e/o ai regola-menti interni, nonché come introdurre l’elen-co degli azionisti e conferire l’eventuale dele-ga all’intermediario finanziario LRD. !

    Il nuovo regimecomporta delle

    conseguenzeimportanti

    soprattutto per leazioni al portatore,

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    Le nuovedisposizioniinteressano tuttele imprese: ilnuovo diritto è daapplicare sia per leimprese individualie le società dipersone, che perle personegiuridiche

    Il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha appro-vato il nuovo diritto contabile che è entratoin vigore il 1° gennaio 2013. Il nuovo dirittonon prevede più requisiti differenziati secon-do la forma giuridica, ma secondo l’importan-za economica dell’impresa. Le nuove dispo-sizioni in riferimento al conto annuale devonoessere applicate per la prima volta per gliesercizi che iniziano il 1° gennaio 2015, men-tre in riferimento al conto consolidato a parti-re dall’esercizio 2016.

    I principali cambiamenti rispetto alla leg-ge precedentemente in vigore in ambitodi contabilità commerciale e di presenta-zione dei conti (Art. 957-959 CO)Le nuove disposizioni interessano tutte le im-prese: il nuovo diritto è da applicare sia per leimprese individuali che per le società di per-sone e per persone giuridiche sancite dal Co-dice Civile (associazioni e fondazioni) e dalCodice delle Obbligazioni (società per azioni,società a responsabilità limitata, società in ac-comandita per azioni e società cooperative). Il nuovo diritto contabile ha modificato i criteridell’obbligo di tenere una contabilità. Le di-sposizioni sono state semplificate in partico-lare per le piccole imprese individuali e per lepiccole società di persone (con meno di CHF500’000 di cifra d’affari). Tali imprese devonoora allestire unicamente una contabilità delleentrate e delle uscite e la contabilità del patri-monio.A livello di presentazione del bilancio vienedefinito nella legge in modo esplicito il con-cetto di attivi. Conformemente alla legge, unvalore patrimoniale per essere iscritto a bilan-cio deve soddisfare i seguenti requisiti: 1)l’impresa, sulla base di eventi passati, può di-sporre del valore patrimoniale; 2) è probabileun afflusso di capitali; 3) il valore può esserestimato in modo affidabile. Inoltre, il nuovo di-ritto esige che vengano esposti separata-mente i crediti verso partecipanti e organi di-retti o indiretti così come nei confronti di im-prese verso le quali sussiste una partecipa-zione diretta o indiretta. Il concetto di debiti viene anche definitoesplicitamente nel nuovo diritto contabile.

    Un debito deve essere iscritto a bilancio co-me capitale di terzi se risultano soddisfatti iseguenti criteri: 1) il debito è in essere sullabase di eventi passati; 2) è probabile un de-flusso di capitali; 3) il rispettivo valore puòessere stimato in modo affidabile. Il capitaledi terzi deve essere obbligatoriamente sud-diviso in capitale di terzi a breve e lungo ter-mine (come anche in debiti onerosi a brevee lungo termine).Il nuovo diritto contabile fornisce inoltre lapossibilità di allestire il conto economico co-me conto economico della produzione o co-me conto economico della vendita. Oltre aciò, non è più obbligatorio indicare in modoseparato gli utili in caso di alienazione di attivifissi. Tuttavia, come nuovo requisito, viene ri-chiesta l’indicazione delle imposte dirette co-me voce distinta. Le spese e i ricavi straordi-nari devono già essere esposti separatamen-te, ma d’ora in avanti dovranno essere indicatiin modo distinto anche i costi e i ricavi unici orelativi a esercizi precedenti.Importanti cambiamenti sono da menzionareanche in riferimento al contenuto minimo del-l’allegato. Oltre alle indicazioni quali i principiapplicati per la redazione del conto annuale oalle spiegazioni sulle poste di bilancio e delconto economico più significative, nell’alle-gato devono ora venire indicati anche gli im-pegni eventuali, gli eventi successivi alla datadi chiusura del bilancio e i programmi di par-tecipazione dei collaboratori. Inoltre sono daillustrare le voci straordinarie, le voci una tan-tum o riferite a esercizi precedenti del contoeconomico e se il numero di posti di lavoro atempo pieno (media annua) non supera le 10,50 o 250 unità. In tal modo si sarà in grado didefinire se tale soglia sia stata superata ai finidella revisione ordinaria o se siano stati ri-spettati i criteri ai fini di un eventuale opting-out (rinuncia alla revisione). Per contro alcuneinformazioni, tra le quali i valori dell’assicura-zione contro l’incendio, lo svolgimento di unavalutazione dei rischi così come eventuali ri-valutazioni o aumenti di capitale, non sono piùsoggette all’obbligo di pubblicazione. Un’ulteriore novità è data dalla possibilità diredigere i conti in moneta svizzera o nella

    Il nuovo diritto contabile: quali sono le novità? testo diLorenzo Job

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    moneta più importante per l’attività dell’im-presa (moneta funzionale). Se i conti vengo-no allestiti in moneta funzionale, è necessa-rio indicare i rispettivi valori anche in monetasvizzera. I corsi di conversione applicati sonoda menzionare e, se necessario, da com-mentare nell’allegato. I conti possono inoltreessere redatti in una delle lingue nazionali oin inglese.

    I principi di valutazione (Art. 960 CO) e il trattamento delle riserve occultePer la prima volta, nel nuovo diritto, la leggesancisce in modo esplicito i principi di valuta-zione, ovvero:- Gli attivi e i debiti sono di norma valutati sin-

    golarmente, in quanto siano essenziali enon siano abitualmente valutati per gruppia causa della loro affinità.

    - La valutazione dev’essere effettuata conprudenza, senza tuttavia comprometterel’attendibilità del giudizio sulla situazioneeconomica dell’impresa.

    - Qualora sussistano indizi concreti che gliattivi siano sopravvalutati o che gli accanto-namenti siano insufficienti, i valori devonoessere verificati e, se del caso, adeguati.

    - Nelle valutazioni successive gli attivi quo-tati in borsa o con un altro prezzo di merca-to rilevabile in un mercato attivo possonoessere valutati al corso o al prezzo di mer-cato della data di chiusura del bilancio, an-che se superiore al valore nominale o al co-sto di acquisto.

    Con il nuovo diritto contabile sono stati com-piuti i primi passi in direzione di un quadro dellasituazione patrimoniale, finanziaria e redditua-le conforme alla true & fair view. Il principio di

    prudenza è stato però mantenuto e continua-no a essere consentite le riserve occulte.

    Composizione della relazione sulla gestione (Art. 960-961 CO)Il nuovo diritto contiene vari requisiti circa icomponenti della relazione sulla gestione,che variano tra le altre cose a seconda delledimensioni delle imprese. Le imprese soggette per legge alla revisioneordinaria (grandi imprese ai sensi dell’Art. 727CO sono le società che superano la soglia diCHF 20 M di somma di bilancio, CHF 40 M dicifra d’affari, 250 posti di lavoro a tempo pie-no) devono fornire indicazioni supplementarinell’allegato del conto annuale, quali l’am-montare dei debiti onerosi a lungo termine egli onorari corrisposti all’ufficio di revisione peri servizi di revisione e per gli altri servizi da essoforniti. Le grandi imprese devono inoltre inte-grare nel conto annuale un conto dei flussi ditesoreria e redigere una relazione annuale. La relazione annuale espone l’andamento de-gli affari e la situazione economica dell’impre-sa, e deve inoltre fornire ragguagli sulla mediaannua di posti di lavoro a tempo pieno, sul-l’esecuzione di una valutazione dei rischi, sullostato delle ordinazioni e dei mandati, sulle atti-vità di ricerca e di sviluppo, sugli eventi straor-dinari così come sulle prospettive dell’impre-sa. La relazione annuale non è soggetta a revi-sione ma non deve essere in contraddizionecon l’esposizione della situazione economicadell’impresa offerta dal conto annuale.Anche l’obbligo di redigere un conto di grup-po (Art. 963 CO) non dipende più dalla formagiuridica e riguarda quindi anche fondazioni,associazioni e società cooperative.

    ConclusioneIn occasione della prima applicazione del nuo-vo diritto contabile, in riferimento ai nuoviprincipi di presentazione e di valutazione delconto annuale, sussistono varie opzioni. Siraccomanda pertanto di analizzare in detta-glio le nuove norme e di definire il prima pos-sibile il nuovo formato del conto annuale e i ri-spettivi principi contabili da applicare. Comebase di partenza è ragionevole avvalersi delconto annuale già approvato per l’esercizio2014, redigendolo nuovamente in base allenuove disposizioni e discutendone tempesti-vamente con i comitati competenti nell’im-presa e con il revisore. !

    Il nuovo dirittocontiene vari

    requisiti circa icomponenti della

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    variano tra le altrecose a seconda

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    Sono pochi coloroche prenderebberoin considerazionel’acquisto diun’automobiled’occasione inassenza di unagaranzia acopertura deidifetti che simanifestanosubito dopol’acquisto

    Acquisto di immobili con garanzia

    Nel settore del commercio di veicolid'occasione è una pratica consolidataormai da tempo quella di tutelarsicontro i difetti occulti dell'automobile. Que-sta tutela è ora disponibile anche per l'acqui-sto di una casa di proprietà usata, dove i ri-schi sono notevolmente maggiori. A benefi-ciarne sono sia gli acquirenti che i venditori.

    Pratica consolidata nel commercio di au-tomobiliSono pochi coloro che prenderebbero in con-siderazione l’acquisto di un’automobile d’oc-casione in assenza di una garanzia a copertu-ra dei difetti che si manifestano subito dopol’acquisto. In questo caso viene offerta ormaida tempo una garanzia della durata di uno odue anni. E per l’acquisto di un immobile?Questa pratica, ormai consolidata nel settoredel commercio di veicoli d’occasione, era fi-nora sconosciuta per quanto riguarda l’acqui-sto di una casa di proprietà usata, sebbenel’acquisto di un immobile sia per la maggiorparte di noi l’investimento di gran lunga piùoneroso che si compie nella vita. Quando siacquista un immobile che ha già un paio d’an-ni alle spalle, ci si assume il rischio notevoledi dover successivamente riparare difetti chenon erano noti o non erano prevedibili all’attodell’acquisto. Per di più, queste riparazionicomportano generalmente costi elevati.Anche il venditore, però, effettua talvolta iltrasferimento di proprietà con una spiacevo-le sensazione nello stomaco: infatti, tendegeneralmente a escludere la garanzia per ivizi occulti. Se dopo il passaggio di proprietàsi dovessero effettivamente riscontrare deidifetti, egli deve prepararsi a lunghe discus-sioni o addirittura a controversie di tipo lega-le con l’acquirente deluso. Il trasferimentodi proprietà di un immobile comporta dun-que, tanto per l’acquirente quanto per il ven-ditore, notevoli rischi che non permettono anessuno dei due di dormire sonni tranquilli.

    Garanzia immobiliare a copertura dei difetti occultiQuesti spiacevoli episodi non dovrebbero ac-cadere. Dall’anno scorso, però, in Svizzera

    esiste un’alternativa, ossia la garanzia immo-biliare. L’assicurazione copre per la durata didue anni i danni da costruzione occulti e i di-fetti prematuri ai componenti strutturali chesubentrano dopo il trasferimento di proprietàdi un’abitazione di proprietà usata, sia che sitratti di una casa unifamiliare che di una pro-prietà per piani.Tale copertura assicurativa è disponibile in di-versi pacchetti e consente di coprire danni perun importo fino a CHF 50’000 per abitazione.Fino a tale importo l’assicuratore si fa carico deicosti di riparazione ovvero della sostituzionedei componenti strutturali al valore a nuovo.Un ulteriore vantaggio a beneficio dell’acqui-rente è rappresentato dal fatto che la coperturainclude anche gli elettrodomestici già installatiche non siano più vecchi di dieci anni.Facciamo un esempio concreto: mentre l’assi-curazione stabile copre i danni da tempesta altetto dopo un forte maltempo, l’acquirente diun immobile resta a bocca asciutta se dopol’acquisto dovesse riscontrare che le opere diimpermeabilizzazione non sono ermetiche. Èin questo caso che interviene la garanzia im-mobiliare che si fa carico dei costi di riparazionese il tetto non è più vecchio di 40 anni. La ga-ranzia immobiliare rappresenta dunque un’uti-le integrazione all’assicurazione stabile.

    Periti edili rinomati e indipendentiUna garanzia immobiliare si stipula ad esem-pio nel modo seguente: il venditore di un’abi-tazione è interessato alla garanzia immobilia-re. L’intermediario compila la scheda di richie-sta insieme al venditore e produce una docu-mentazione fotografica che documenta tuttigli impianti per la generazione e la distribuzio-ne del calore, i quadri elettrici, gli impianti sa-nitari, le facciate e le finestre dell’abitazionedi proprietà. Ora è necessario valutare i rischi,operazione per la quale sono indispensabiliconoscenze tecniche e molta esperienza. Perquesto motivo la documentazione fotografi-ca e la richiesta vengono spedite contempo-raneamente all’assicuratore e ai periti edili diQualiCasa. Questi periti edili rinomati e indi-pendenti intervengono nella valutazione deirischi. Infine, l’assicuratore spedisce la con-

    testo diMartin MenziResponsabile del settore Assicurazioni di garanzia per l'underwriting di Zurich Assicurazioni.

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    ferma provvisoria della copertura all’interme-diario, il quale comunica il trasferimento diproprietà all’assicuratore, che, a sua volta, re-capita la conferma d’assicurazione definitivaal nuovo proprietario dell’abitazione.

    Vantaggiosa per acquirenti e venditoriLa garanzia immobiliare offre importanti van-taggi a tutte le parti coinvolte nel passaggio diproprietà. Se l’acquirente acquista un’abita-zione di proprietà coperta da garanzia tutelan-dosi così dai costi successivi inattesi, dal ri-scaldamento difettoso fino al tetto non erme-tico, la garanzia immobiliare risulta interes-sante anche per il venditore. Vendendoun’abitazione coperta da un sigillo di garanzia,può infatti essere sicuro di evitare eventualicontroversie con l’acquirente. Il venditore be-

    neficia inoltre di un altro vantaggio, in quantola garanzia aumenta il valore dell’immobile ele opportunità di vendita.

    Avvio PromettenteAncora fino all’estate la garanzia immobiliarein Svizzera sarà distribuita esclusivamente daEngel & Völkers Schweiz, ma le prime espe-rienze maturate sono del tutto positive. La ga-ranzia immobiliare risponde infatti a un’esi-genza ampiamente diffusa. Del resto, ognianno sono circa 50’000 le abitazioni e gli ap-partamenti che cambiano di proprietà in Sviz-zera. Si sta dunque progettando di intrapren-dere ulteriori collaborazioni e consentire distipulare la garanzia immobiliare anche ai po-tenziali acquirenti. !

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  • Parlamento comanda, fiduciario trottaNuovi rischi legali, fiscali e amministrativi

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    Anche icommentatoribancari svizzeriormai predicanol’obbligo per tutti ifiduciari di tenerepresente anche ildiritto estero, inparticolare quellopenale, fiscale edamministrativo

    Rispetto al partner commerciale più im-portante per la Svizzera, ossia, l’UnioneEuropea, il Parlamento svizzero il 17 di-cembre 2004 approvò:a) l’Accordo sull’Euroritenuta, eluso alla

    grande mediante diffusione sistematica disocietà di sede e di polizze di assicurazionesulla vita che, riguardo ai contribuenti italia-ni, vengono ora smantellate in tutta fretta;

    b) l’Accordo di Schengen, che introdussel’estradizione per reati fiscali, patita ancheda fiduciari con passaporto estero seppuredomiciliati in Svizzera da molti anni;

    c) l’Accordo di cooperazione contro la frodenella fiscalità indiretta, finora rimasto quasilettera morta, per cui le frodi mediante trian-golazioni e simili continuarono alla più bella,finché furono le banche svizzere a mettervifreno in via di autoregolamentazione.

    Tramite questi tre Accordi, si schiudeva la por-ta all’applicazione del diritto estero anche daparte delle autorità svizzere. Questa porta,dieci anni dopo, il 12.12.2014 venne spalanca-ta, sempre dal Parlamento svizzero, appro-vando il nuovo art. 305bis CPS riguardante lapunibilità, fra l’altro, del riciclaggio del proven-to di delitti fiscali qualificati non solo in dannodell’erario svizzero, bensì in danno dell’erariostraniero e anche se commessi in territorioestero. Pertanto, le banche e tutti gli altri inter-mediari finanziari sottoposti alla vigilanza dellaFINMA, perlomeno al più tardi dal 1. gennaio

    2016, terranno conto, per adempiere all’obbli-go di gestire i propri rischi legali e reputaziona-li, anche del diritto estero. Finora, questa pre-occupazione venne stimolata quasi esclusiva-mente da parte della FINMA che, dapprima ti-midamente e poi con sempre maggiore vee-menza, impose al mercato bancario e finanzia-rio svizzero l’obbligo della gestione, in partico-lare, del rischio transfrontaliero. In questa suaattività la FINMA si trova assecondata da partedelle autorità fiscali e giudiziarie straniere do-po che, per decenni, hanno brillato per passi-vità ed inefficienza. A partire dal 2008 le auto-rità USA applicano una strategia che viene co-piata, adattandola, da parte delle autorità diFrancia, Germania, Italia, Olanda. Ma vi si ag-giungeranno anche le autorità di paesi cosid-detti “esotici”, come il Brasile, l’India e la Rus-sia, che già mostrano i pugni durante le riunio-ni del G20 e dell’OCSE. Non per nulla anche inoccasione della conferenza stampa della FIN-MA sull’esercizio 2014 la sua presidente hamenzionato fra i nuovi rischi anche quelli ri-guardanti la gestione di depositi provenientinon più soltanto dai paesi dell’UE, bensì ancheda paesi cosiddetti “esotici”. Anche i com-mentatori bancari svizzeri ormai predicanol’obbligo per tutti i fiduciari di tenere presenteanche il diritto estero, in particolare quello pe-nale, fiscale ed amministrativo. Un esempiolampante è costituito dall’ultimo seminarioannuale tenutosi presso l’Istituto di dirittobancario dell’Università di Berna1. Quali siano

    testo diProf. Paolo BernasconiDr.h.c.

    1 Cfr. i relativi atti pubblicati nel libro “Verhaltensregeln”, edito da Susanne Emmenegger, Helbing & Lichtenhahn2 Fischer et altri, “Développements actuels en droit pénal, fiscal et réglementaire: impacts significatifs sur la profession d’avocat,

    Anwaltsrevue de l’avocat, 10/2015, pag. 419

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    i rischi ne riferiscono persino i media quotidia-ni: procedimenti penali per riciclaggio, asso-ciazione per delinquere e concorso nelle infra-zioni fiscali commesse da parte di clienti dibanche, gestori patrimoniali e fiduciari. Maga-ri, dopo cinque anni si otterrà la sentenza diparziale assoluzione oppure patteggiata. In-tanto però, si dovrà superare il calvario proce-durale, irto di interrogatori in stato di arresto,di perquisizioni a raffica presso la clientela, as-secondate dal fuoco di sostegno mediatico.Ma anche i patteggiamenti costano milioni,come hanno sperimentato decine di banchesvizzere per poter bloccare i procedimenti sta-tunitensi oppure tedeschi o per concludere iprocedimenti italiani avviati contro impreseattive in Svizzera, in applicazione della Legge231/2001. Vengono sistematicamente crimi-nalizzati all’estero i servizi più usuali messi adisposizione in territorio svizzero da parte deifiduciari, come la costituzione di società di se-de, la gestione dei relativi patrimoni, l’eserci-

    zio del diritto di firma sui relativi conti e simili.Ma ormai il rischio si estende anche alla con-sulenza. Se ne fanno interpreti persino gli av-vocati2, laddove si raccomanda di informarsisulla conformità degli atti effettuati dal propriocliente dal punto di vista del diritto straniero,curando di “far trattare gli aspetti di diritto stra-niero esclusivamente da parte di un avvocatooppure mandatario straniero qualificato”. Ad-dirittura, viene prospettato il pericolo che ilcliente, una volta coinvolto in una procedurapenale-fiscale, possa argomentare a sua dife-sa di avere seguìto la consulenza prodigata daparte del suo avvocato. Una prima conse-guenza: il profilo dei clienti, obbligatorio se-condo la legislazione antiriciclaggio, e quindioggetto di verifica da parte della FINMA oppu-re da parte degli Organismi di autodisciplina,dovrà essere completato con i dati che per-mettano di escludere l’utilizzazione delle pre-stazioni professionali a scopo di infrazione fi-

    scale. Potrà soccorrere, anzitutto, l’obbligo, invigore dal 1. luglio 2015, di annunciare pressoogni società operativa in territorio svizzero ilnominativo delle persone che esercitano uncontrollo sulla società detenendo almeno il25% o più del capitale sociale, oppure “in altromodo”. Le banche vi provvederanno median-te l’allestimento del nuovo formulario K(“Kontrollinhaber”, da qualcuno già battezza-to “Katastrophenformular”) in applicazionedella versione della Convenzione di diligenzadelle banche, che parimenti entrerà in vigoreil 1. gennaio 2016. Emergeranno infrazioni an-che riguardo alla detenzione di società immo-biliari con sede in Svizzera ottenuta in elusionedelle norme della Legge federale sull’acquisi-zione di immobili da parte di residenti all’este-ro (LAFE), meglio nota con il nome dei Consi-glieri federali che l’avevano promossa. Sem-pre dall’inizio dell’anno prossimo diventeràobbligatoria per tutti gli intermediari finanziarianche l’identificazione dei cosiddetti “com-mercianti”, ossia coloro che, “su mandato eper conto di terzi, negoziano beni a titolo pro-fessionale ricevendo in pagamento denarocontante”, tenendo conto che quali “beni”vengono definite tutte “le cose mobili corpo-ree che possono essere oggetto una venditadi cose mobili oppure fondi” (cfr. art. 15 del-l’Ordinanza del Consiglio federale sul riciclag-gio di denaro (ORD), che affiancherà la relativaordinanza della FINMA, parimenti riveduta).Poiché il commerciante, qualora effettui ope-razioni in contanti superiori ai CHF 100’000 ètenuto ad applicare tutti gli obblighi antirici-claggio previsti a carico di tutti gli intermediarifinanziari, ecco che incombe su questi ultimila consulenza ma anche la vigilanza nei con-fronti di quella clientela che rientra nella cate-goria di questi commercianti.Un vero e proprio ginepraio. Mentre alcuni sene lamentano, tutti devono organizzarsi alloscopo di sapersi destreggiare a partire dal-l’inizio dell’anno prossimo. Il mercato banca-rio, finanziario e fiduciario svizzero, intanto,continua a essere scosso da scandali di origi-ne straniera, come Petrobras, FIFA, Madoff,Subprime, Siemens e la schiera ininterrotta discandali di origine italiana (Banca Popolare diLodi, Parmalat, Monte dei Paschi, Mose, SanRaffaele, ecc., ecc.). Nel passato remoto eprossimo, alcuni ne hanno tratto ampi bene-fici personali, oggi tutti ne pagano le conse-guenze, a livello di costi, sia per la prevenzio-ne del rischio che per disinnescare le relativecrisi legali e societarie. !

    Il mercatobancario,

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    Professioni fiduciarie: un mondo in rapida trasformazione

    Il settore fiduciario è interessato dalle evolu-zioni normative legate alle attività specifichedei suoi membri e da quelle che, a livellocantonale e federale, concernono la categoriae le sue diverse figure professionali. Abbiamorivolto al riguardo alcune domande all’Avv. Lu-ca Marcellini.

    Avvocato, quale bilancio scaturisce da que-sti anni di attività dell’Organo di Vigilanza?A poco più di tre anni dall’entrata in vigore dellasostanziale modifica della Lfid, ritengo che ilbilancio possa ritenersi sostanzialmente posi-tivo. Come noto la Legge ha istituito l’Autoritàdi vigilanza quale organismo autonomo e indi-pendente, anche dal punto divista gestionalee finanziario, ciò che ha comportato inizial-mente un importante onere dal punto di vistaorganizzativo. Ora questi aspetti possono dir-si in gran parte risolti: abbiamo una nuova se-de, un segretario ed un ispettore a tempo pie-no, un giurista al 70% e stiamo per assumereun secondo ispettore a tempo pieno.

    Quali sono state per voi le principali aree di attività?La modifica legislativa ha imposto delle restri-zioni importanti volte a prevenire gli abusinell’utilizzo delle autorizzazioni allo svolgi-mento delle professioni fiduciarie. In estremasintesi al fiduciario autorizzato è consentitoassumere la responsabilità di un’unica strut-tura (individuale o societaria) che operi nel-l’ambito regolamentato dalla Legge. Eventua-li deroghe possono essere concesse dall’Au-torità di vigilanza solo in presenza di valide mo-tivazioni. La LFid prevedeva un periodo di unanno perché i fiduciari adeguassero la loro or-ganizzazione alla nuova normativa e devo direche moltissimi hanno adottato spontanea-mente i necessari provvedimenti organizzati-vi o hanno richiesto deroghe. Dopo aver la-sciato trascorrere il tempo necessario abbia-mo avviato dei controlli sistematici ed è emer-so ancora un certo numero di casi in cui occor-reva “fare ordine”. Adesso anche questa faseè sostanzialmente conclusa e la situazione ge-nerale è molto più chiara: penso che il feno-meno del cosiddetto “prestito della patente”

    sia ormai in via di estinzione, anche se le veri-fiche continueranno, soprattutto mirate a sta-bilire se l’attività del fiduciario autorizzato inuna determinata struttura sia davvero effetti-va e non solo formale.

    Come cambia il mondo fiduciario ticinese e quali problemi si evidenziano?Oggi nel settore fiduciario si vive una fase digrandi cambiamenti, legati soprattutto al venirmeno di una certa tipologia di clientela estera ea mutamenti legislativi su scala nazionale e in-ternazionale. Ovviamente noi non possiamo in-fluire su questi mutamenti, ma li osserviamocon una certa preoccupazione per quelle chepotranno essere le ripercussioni sui nostricompiti di vigilanza. È infatti innegabile che que-sti mutamenti abbiano esposto ed esponganosempre più frequentemente operatori del set-tore ad interventi dell’autorità giudiziaria svizze-ra e – soprattutto – estera, con conseguenzeanche sulla loro posizione professionale e sullasicurezza per la clientela. Ne è riprova l’incre-mento negli ultimi anni di procedure disciplinarie di revoca dell’autorizzazione avviate dall’Au-torità di vigilanza in relazione a procedimenti pe-nali. Parliamo per fortuna sempre e solo di po-che unità all’anno, ma il dato è in crescita e que-sto non solo per gli aumentati controlli.

    Quali settori appaiono più “problematici”?A differenza del passato direi che i settori piùproblematici, anche per i fenomeno dell’abusi-vismo, sono quello commercialistico ed immo-biliare. Si tratta di attività meno regolamentate,in quanto ritenute poco “sensibili”, ma nell’am-bito delle quali chi operi senza la dovuta compe-tenza e correttezza può causare alla clienteladanni non indifferenti. Nel campo dei fiduciarifinanziari le normative federali sono invece or-mai così stringenti che ben difficilmente si ri-scontrano problemi a livello di LFid. Certamen-te questa evoluzione, ci porterà a concentraremaggiormente i nostri sforzi di sorveglianza suquei settori dell’attività fiduciaria oggi maggior-mente problematici, anche perché in un futuroabbastanza prossimo si può ritenere che il set-tore finanziario sarà regolamentato ed assog-gettato a sorveglianza solo a livello federale. !

    Intervistaall’all’Avv. Luca MarcelliniPresidente dell’Autorità di Vigilanza ticinese

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    Lo scorso 4 novembre il Consiglio Fede-rale ha licenziato il messaggio sulle nuo-ve leggi in materia di servizi finanziari(LSF) e di istituti finanziari (LIFin). Si tratta diprovvedimenti fondati sui principi-guida di vi-gilanza già in vigore e volti, almeno secondoquanto la proposta dichiara, a sostenere laconcorrenzialità della piazza finanziaria elve-tica, ad accrescere la trasparenza operativa esoprattutto la protezione della clientela. Sivuole allineare il quadro normativo ai trend in-ternazionali, rinunciando tuttavia a porre di-vieti e ad effettuare interventi drastici. Le nuove norme si applicano a tutti gli ope-ratori finanziari che operino a titolo profes-sionale, pur considerando espressamentele loro diverse categorie e le esigenze spe-cifiche dei diversi segmenti di clientela.

    La LSF punta molto sulla formazione conti-nua per i consulenti finanziari e le figureaffini, attraverso un’autodisciplina settoria-le che fissi gli standard minimi a secondadel tipo di servizio: un’asticella naturalmen-te più bassa per la semplice esecuzione dimandati richiesti dal cliente (executiononly), che sale in caso di consulenza, assetallocation ed amministrazione di un porta-foglio. In questi casi si richiedono maggioriverifiche. La legge distingue la cliente pri-vata e professionale, di cui quella istituzio-nale è una sottocategoria. La norma considera anche le indennità rice-vute da terzi (retrocessioni, diritti di media-zione,…), riaffermando l’obbligo di informa-re il cliente al riguardo. Vengono anchearmonizzate le regole per la pubblicazionedei prospetti, con agevolazioni per gli ope-ratori minori, e per i fogli informativi di base(fact sheets). Una importante novità è rappresentatadall’obbligo, per i consulenti non assogget-tati ad una vigilanza svizzera riconosciuta,di essere iscritti ad un apposito registro.Alcuni punti, contestati in fase di consulta-zione, sono stati abbandonati, come l’inver-sione dell’onere della prova od il fondo perle spese processuali ed arbitrali (procedure

    quest’ultime che vengono rafforzate),scese a livello più moderato. Infine, tutti iprestatori di servizi finanziari dovranno affi-liarsi ad un organismo di mediazione giàesistente o di nuova costituzione.

    Da parte sua la LIFin introduce norme diffe-renziate in materia di vigilanza per le diver-se istituzioni finanziarie, gestori patrimonia-li indipendenti, gestori di patrimoni colletti-vi, società di direzione di fondi di investi-mento e società di intermediazione mobi-liare (SIM). La LIFin impone l’assoggettamento ad unorganismo di vigilanza prudenziale pergestori patrimoniali di clienti individuali pri-vati, gestori di valori patrimoniali di istitutidi previdenza, oltre che per chi svolga fun-zione di trustee. Ma non tutti questi sog-getti sono e saranno sottoposti direttamen-te alla vigilanza della FINMA.Per gestori patrimoniali di clientela privata eper trustee sono previsti uno o più organi-smi di vigilanza indipendenti, che effettue-ranno verifiche periodiche sull’attività degliassociati ed i rischi connessi, sulla base deicriteri fissati dalla FINMA ed ormai consoli-dati.In questo quadro l’ASG-AssociazioneSvizzera Gestori di Patrimoni, appare desti-nata ad assumere un ruolo primario, nonsolo per la sua storicità e la sua presenza alivello nazionale, ma soprattutto per la por-tata della sua attività regolamentatrice el’elevato standing del suo Organismo diAutodisciplina. È quindi ipotizzabile, per l’ASG di domani,l’ampliamento della propria funzione diassociazione di categoria, con la prestazio-ne di servizi sempre più estesi, ma anchela nascia di una “nuova ASG”, dalla diversadenominazione, con funzione di riferimen-to nell’ambito della vigilanza che la LIFinintroduce. !

    Nuova legge su servizi ed istituti finanziariFormazione, trasparenza, vigilanza

    La LIFin imponel’assoggettamento

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    testo diGian Luigi Trucco

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    L’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, nato dalla collaborazione fra ilCentro di Studi Bancari di Vezia e la Federazione Ticinese delle Associazioni diFiduciari, ha in programma i seguenti corsi per il primo semestre 2015:

    CERTIFICAZIONE DI BASE

    Introduzione alla fiscalità svizzeraI edizionePeriodo di svolgimento: Marzo – Aprile 2016. Durata: 40 oreProgramma:Il corso si articola in 5 moduli indipendenti, frequentabili separatamente

    C1 - Fondamenti del sistema fiscale svizzero (12 ore)

    C2 - Introduzione al sistema fiscale societario svizzero (12 ore)

    C3 - Procedure di tassazione di ricorso (8 ore)

    C4 - Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera (4 ore)

    C5 - Principi di assoggettamento fiscale (4 ore)

    DETTAGLI E ISCRIZIONI: www.csbancari.ch/fs

    DIPLOMA DI APPROFONDIMENTO

    Pianificazione fiscale svizzeraVI edizione

    Periodo di svolgimento: Settembre - Dicembre 2016. Durata: 80 oreProgramma:Il corso si articola in 8 moduli indipendenti, frequentabili separatamente

    C1 - La gestione del rischio fiscale nella relazione con il cliente soggetto alla sovranità fiscale svizzera (8 ore)

    PRIMA PARTE - Pianificazione societaria fiscaleC2 - Le forme societarie previste dall’ordinamento svizzero (8 ore)

    C3 - Operazioni straordinarie: aspetti legali e fiscali (16 ore)

    SECONDA PARTE - Risvolti fiscali della pianificazione finanziariaC4 - Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (16 ore)

    C5 - Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali (8 ore)

    TERZA PARTE - Pianificazione patrimoniale della persona fisica: aspetti fiscaliC6 - L’imposta di successione e donazione (8 ore)

    C7 - L’imposizione secondo il dispendio, le fondazioni di famiglia, il trust interno (8 ore)

    QUARTA PARTE: La fiscalità nel settore immobiliareC8 - La fiscalità immobiliare (8 ore)

    DETTAGLI E ISCRIZIONI: www.csbancari.ch/fs

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    DIPLOMA DI APPROFONDIMENTO

    Il diritto nell’esercizio dell’attività fiduciaria in SvizzeraIV edizionePeriodo di svolgimento: Settembre – Ottobre 2016. Durata: 44 oreProgramma: Il corso si articola in 4 moduli indipendenti, frequentabili separatamenteC1 Il contesto bancario e finanziario elvetico; la vigilanza; la Legge cantonale sui fiduciari (4 ore)C2 Diritto penale e penale-amministrativo (8 ore)C3 Diritto fiscale svizzero e accordi internazionali (16 ore)C4 Diritto privato svizzero (temi scelti) (16 ore)

    DETTAGLI E ISCRIZIONI: http://www.csbancari.ch/DEAFS/index.asp

    FORMAZIONE EXECUTIVE

    Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Independent Asset ManagersMercati: Italia, Germania, FranciaIII edizionePeriodo di svolgimento: Settembre - Novembre 2016. Durata: 30 oreProgramma: L’intero percorso formativo è composto da 1 modulo di base (M0), il cui obiettivo è quello di dare unapanoramica e una chiave di lettura generale degli aspetti regolamentari, fiscali e aziendali, e di 3 moduli relativi allaparte di formazione specialistica (M1, M2 e M3), proprie del mercato scelto. È prevista una prima fase di self-stu-dy, sulla base di una documentazione online, seguita da un pre-test di self-assessment.Il mercato Italia si svolgerà a Lugano in italiano, il mercato Germania a Zurigo in tedesco e il mercato Francia a Gine-vra in francese.

    M0 Nozioni generali (10 ore)1. Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente nel contesto di attività transfrontaliere2. Sistema fiscale, tassazione dei redditi di capitale3. Consulenza integrata per famiglie imprenditoriali e aziende familiari

    M1 – M3 Approfondimento Paese (20 ore)1. Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente nel contesto di attività transfrontaliere2. Tassazione della persona fisica, dell’impresa, successioni e pianificazione fiscale3. Il mercato del private banking nel Paese di riferimento del cliente

    DETTAGLI E ISCRIZIONI: www.csbancari.ch/scbwmiam

    FORMAZIONE EXECUTIVE

    Swiss FATCA and AEoI AcademyII edizionePeriodo di svolgimento: Settembre - Novembre 2016. Durata: 32 oreProgramma: Il percorso formativo è composto da 4 moduli. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la pos-sibilità di iscriversi a uno o più corsi di specifico interesse. CSB e KPMG suggeriscono diversi percorsi a secondadel profilo professionale.

    C1. Introduction to QI (Qualified Intermediary) and FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (8 ore)

    C2. FATCA and AEoI Classification (8 ore)C2a. Identification of Accounts Status (4 ore)C2b. Compilation of the Form (4 ore)

    C3. The Responsible Officer (8 ore)C3a. Duties of the Compliance Officer (4 ore)C3b. The Compliance Program (4 ore)

    C4. The withholding and reporting Duties (8 ore)C4a. Withholding and reporting FATCA (4 ore) C4b. Withholding and reporting QI and AEoI reporting (4 ore)

    DETTAGLI E ISCRIZIONI: www.csbancari.ch/FATCA


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