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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 · dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e...

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Comune di San Polo d'Enza Provincia di Reggio Emilia NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
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Comune di San Polo d'Enza Provincia di Reggio Emilia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2016-2018

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PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. Il Comune di San Polo d’Enza non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio “non armonizzati”. Dal 2016 l’Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

• il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;

• schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;

• reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

• diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

• vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;

• viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

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• viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

• la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

• di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente

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compresi;

- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione. La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati: 1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 2. principio dell’unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta; 4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

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5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; 8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine; 11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio; 12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

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13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi; 14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata; 16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati; 17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. Il Pareggio di bilancio. Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2016 € 9.506.379,00

Esercizio 2017 € 9.350.379,00

Esercizio 2018 € 10.205.379,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2016-2018, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede: 1) politica tariffaria: si e’ deciso per il mantenimento delle tariffe applicate per l’esercizio

2015: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio

di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata

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attuata la seguente politica sulla spesa: si e’ cercato di fare previsioni di spesa più accurate possibili cercando di contenere al massimo i costi da sostenere.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area vasta, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016-2018, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

5) politica di indebitamento: il Comune di San Polo d’Enza ha previsto la seguente manovra sull’indebitamento: mancato ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari. Gli equilibri di bilancio. I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2016-2018, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: - pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1); - equilibrio di parte corrente (tabella 2); - equilibrio di parte capitale (tabella 3); L’equilibrio generale di bilancio Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, compreso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato e deve presentare un fondo di cassa finale non negativo

L’equilibrio della parte corrente L’art. 162, comma 6, del Tuel impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’ente (titolo 4). Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. A consuntivo l’eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l’avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza. L’equilibrio della parte in conto capitale del bilancio L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di

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investimento previste al titolo 2 e 3 devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili

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Equilibrio complessivo (tabella 1):

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Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

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Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

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ENTRATE

Entrate correnti Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Il Titolo 1 dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e trasferimenti perequativi e riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di € 3.579.405,00

Di seguito sono esaminate le voci più rilevanti. I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l’art. 1, comma 639, all’istituzione dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Municipale. La IUC è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dall’art. 1 comma 679 della Legge

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23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC per quanto riguarda l’imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed “imbullonati”. In particolare si è disposta la riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado (determinando in maniera puntale le condizioni) nonché l’esenzione dell’MU sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’. Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Le aliquote previste per il 2016, invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2016, sono le seguenti:

- ALIQUOTA DI BASE 1.06 per cento. Si applica a tutte le tipologie di immobili non

altrimenti espressamente indicate.

- ALIQUOTA 0.6 per cento per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e

relative pertinenze nella misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e c/7

- ALIQUOTA AGEVOLATA 0.76 per cento per immobili abitativi e relative pertinenze nella

misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e c/7, concessi in comodato

gratuito a parenti di primo grado in linea retta,

- ALIQUOTA agevolata 0.86 per cento per immobili strumentali ad attività industriali o

artigianali.

Sono inoltre previste le seguenti detrazioni:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota

per la quale la destinazione medesima si verifica ;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale. Come indicato nel paragrafo riguardante l’IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente,

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ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. Le aliquote previste per il 2016, invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2016, sono le seguenti: L’aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per:

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

La quantificazione del gettito ordinario IMU e TASI, rispetto ai valori dell’assestato anno 2015, rimane invariata, in quanto si prevede che le riduzioni dovute all’introduzione delle nuove agevolazioni/esenzioni, saranno compensate da una riduzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti. La previsione iscritta tra le entrate del bilancio 2016, pari ad € 825.00,00, tiene conto del piano finanziario 2015. A seguito della determinazione definitiva del piano da parte di Atersir per l’anno 2016, potrebbe rendersi necessaria una modifica al progetto di bilancio per adeguare gli stanziamenti in entrata e spesa. Per la struttura intrinseca della tassa in oggetto, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze. Il gettito previsto per l’anno 2016 è pari ad € 650.000,00 con aliquota (0,80%) e soglia di esenzione (10.000,00). Nell’anno 2015 l’aliquota e’ stata aumentata dallo 0,60% allo 0,80% e per la particolarità della tempistica di tale entrata il maggior gettito derivante da tale aumento si concretizzerà compiutamente nell’anno 2016. FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

Nel 2013 è stato riformato il regime dei trasferimenti statali con l’introduzione del Fondo di

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Solidarietà Comunale (FSC), in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Il FSC è alimentato prevalentemente da quote di imu di spettanza dei comuni, per questo la classificazione siope lo considera come un entrata tributaria, pur essendo nella sostanza un trasferimento statale. Le leggi di stabilità e decreti legge approvate nel corso degli anni hanno previsto tagli al Fondo di Solidarietà utilizzati dallo Stato per fare quadrare il proprio bilancio con l'effetto che i comuni si sono visti progressivamente ridurre tali risorse e sono stati costretti ad aumentare le imposte. Dal 2014 la differenza tra il fondo che ci viene assegnato e la quota imu pagata dai contribuenti del Comune di San Polo d’Enza, che lo Stato si trattiene per alimentare il fondo, ha un valore negativo. Nella legge di stabilità, il fondo di solidarietà viene modificato nelle modalità nei criteri di distribuzione, con un rilancio ulteriore del meccanismo dei fabbisogni standard. Si conferma che il fondo sarà alimentato dai comuni con una quota della propria Imu, che verrà trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la quota di alimentazione si ridurrà di circa 1,9 miliardi, scendendo dal 38,23% a circa il 22,4% (per un importo di circa 2,7 miliardi). Ovviamente, dato che, come detto, le uniche risorse disponibili sono quelle dei comuni, se cala la quota di alimentazione si ridurrà anche il totale da distribuire. Tuttavia, l'impatto deve essere valutato in termini differenziali, considerando quella che la norma chiama «dotazione netta» è pari alla differenza fra le risorse assegnate e quelle trattenute. Per i comuni delle regioni ordinarie la dotazione netta si ridurrà proporzionalmente all'incremento della quota che verrà assegnata in base ai fabbisogni standard. Quest'ultima, infatti, passerà dal 20% del 2015 al 30% nel 2016, per salire al 40% dal 2017. I parametri di riparto di tale quota saranno diversi da quelli applicati nel 2015, poiché si dovrà fare riferimento ai dati approvati dalla Copaff entro il 31 marzo. Ecco perché il ddl prevede che il dpcm di riparto (che in teoria dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, scadenza peraltro mai rispettata), per il 2016 debba essere approvato entro il 30 aprile (dal 2017, invece, i numeri dovrebbero essere noti al 30 novembre dell'anno precedente). Infine, il fondo incorporerà anche i circa 3,6 miliardi di compensazioni per il mancato gettito da Tasi abitazioni principali e Imu terreni (circa 152 milioni). Tali somme, però, saranno ripartite non secondo le regole generali, ma considerando il gettito effettivo 2015 dei predetti tributi. Nell’attesa di conoscere i criteri di determinazione e ripartizione del Fsc, si prevede per il 2016 un importo pari ad € 250.000,00, che tiene conto sia dei tagli previsti dalla normativa vigente, sia delle compensazioni TASI abitazione principale e IMU terreni agricoli, riservandosi di variare il Bilancio una volta noti gli importi assegnati al nostro comune.

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Titolo 2° - Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI Il titolo 2 dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di € 234.378,00 in calo rispetto agli stanziamenti previsti per l’esercizio 2015. Il calo si riferisce principalmente al mancato introito, rispetto al 2015, di circa € 50.000,00 per contributi statali, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, per lo sviluppo investimenti. Si riducono i trasferimenti da altri enti per rimborso spese personale comandato, di cui per altro non sosteniamo più il costo. Trovano posto in questo titolo i rimborsi per spese elettorali (il cui costo e’ al titolo 1° della spesa) sostenute per conto di altre amministrazioni. Titolo 3° - Entrate extra tributarie Il titolo 3 dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di € 1.123.596,00 piuttosto in linea con i valori dell’esercizio 2015.

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PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E SERVIZI La previsione di entrata dell’esercizio 2016 di questa categoria ammonta ad € 794.846,00 e piuttosto in linea rispetto all’esercizio 2015 Le tariffe dei servizi comunali sono sostanzialmente invariate da diversi anni e per il triennio 2016-2018 si prevede di confermare quelle in vigore, e’ previsto un solo adeguamento minimo alle tariffe relative agli impianti sportivi. (per il dettaglio si rimanda alla relativa delibera) INTERESSI ATTIVI La previsione dell’esercizio 2016 in questa categoria di entrata ammonta ad € 250,00 a seguito delle disposizioni legislative che hanno reso infruttiferi i conti di tesoreria. PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI In questa voce che ammonta ad euro 64.050,00 trovano posto sostanzialmente le sanzioni per violazioni al codice della strada (anche se gestite direttamente dall’Unione Val d’Enza per la parte di competenza del Comune) e l’attività di controllo in materia edilizia. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE In questa voce di entrata sono classificati i dividendi distribuiti da Iren Spa, per i quali si confermano quelli dell’esercizio 2015. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI La previsione dell’esercizio 2016 è di € 185.450,00 e comprende: - i rimborsi dello Stato per consultazioni elettorali - la comparsa nell’esercizio 2015 della voce di entrata relativa al “IVA Split Payment”, relativa all’IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell’ente e successivamente liquidata nelle liquidazioni periodiche dell’IVA. LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – Titolo 4° Il titolo 4 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di € 668.000,00.

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Alla voce contributi agli investimenti sono ricompresi il trasferimento regionale dissesto idrogeologico pari ad € 40.000,00, un contributo regionale alle politiche giovanili per un importo di euro 220.000,00 ed euro 10.000,00 come rimborso da assicurazioni per danni al patrimonio. Titolo 5° – ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE Nel titolo 5 non vengono effettuate previsioni in quanto non si prevede la vendita di azioni. Titolo 6° – PRESTITI Nel titolo 6 non vengono effettuate previsioni in quanto non si prevede di contrarre nuovi mutui, ma di finanziare le spese in conto capitale con risorse proprie o contributi di terzi. SPESE

Spese correnti – Titolo 1° Nell’analisi delle spese correnti si ritiene rammentare che la struttura del nuovo bilancio armonizzato nella parte Spesa è completamente diversa dalla precedente: se nel bilancio redatto ai sensi del Tuel dlgs n. 267/2000 e secondo gli schemi del DPR 194/96 le spese erano disarticolate in TITOLI/FUNZIONI/SERVIZI/INTERVENTI, ora nel nuovo sistema contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 sono ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio Comunale. L’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo piano dei conti economico patrimoniale ai sensi del DLGS n. 118/2011 hanno reso necessario una ricodificazione delle voci di spesa e dei centri di costo. La spesa corrente, per l’esercizio 2016, e' pari ad € 4.655,323,00 sostanzialmente in linea con le previsioni di bilancio 2015 E' utile precisare che al titolo primo della spesa, del bilancio di previsione, trovano collocazione voci come i fondi crediti di dubbia esigibilità (euro 65.000,00) e come i fondi di riserva (euro 20.000,00) che vengono previsti in bilancio ma non sono soggetti ad impegno. Altro elemento di nota e' il capitolo dedicato al versamento dell'Iva commerciale (euro 50.000,00) che per effetto dello split payment l'ente si trova a versare l'iva sui proventi dei servizi commerciali; non e' facile stimare tale importo, nel corso del 2015 e' stato impegnato per euro 37.615,00 Le spese correnti classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono riassunte nel prospetto di seguito riportato:

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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 in € 964.172,00 è stata calcolata: – tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni; – applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro – considerando le dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, scadenza tempi determinati, part time, ecc.. Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: – all’art. 3 del d.l. 90/2014 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; – all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni. Il fondo per il miglioramento della produttività è stato calcolato secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni. IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente prevista per l’esercizio 2016 in € 87.121,00 è riferita alle spese per IRAP, imposte sul patrimonio e canoni demaniali. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E’ risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale. TRASFERIMENTI CORRENTI La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l’esercizio 2016 in € 822.139,00 ed è riferita alle spese per trasferimenti verso l’Unione Val d’Enza, Scuole Materne, Istituti Comprensivi ed associazionismo. INTERESSI PASSIVI – La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari ad € 132.406,00 è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi predisposto dal Servizio Finanziario, conservato agli atti dello stesso, e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo

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macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico. Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l’esercizio 2016 in € 2.075,00 ALTRE SPESE CORRENTI In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: – gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad € 65.000,00 di cui si rinvia ad un successivo paragrafo della presente nota integrativa; – lo stanziamento di competenza relativo al fondo di riserva ammontante ad € 20.000,00 pari allo 0,43 % del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi (0,3%) e massimi (2%) indicati dall’art. 166 del Tuel; – lo stanziamento di cassa relativo al fondo di riserva ammontante ad € 235.000,00 pari al 4,76% delle previsioni di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa) e quindi nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 del Tuel (minino 0,2%)

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TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

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In relazione agli investimenti previsti si osserva che il titolo 2 comprende sia le spese relative al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 adottato con deliberazione della G.C. n. 76 del 12/10/2015 che le altre spese per interventi minori, acquisti e contributi di natura pluriennale oltre ad opere di manutenzione straordinaria. Le spese per investimenti previste nel 2016 ammontano ad € 668.000,00 e sono la rappresentazione contabile degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti riportato nella seconda parte della sezione operativa del Dup 2016-2018, a cui si rimanda per un’analisi di dettaglio. RIMBORSO DI PRESTITI – Titolo 4° Le quote capitale dei mutui in ammortamento di importo pari ad € 282.056,00 sono state previste sulla base dei contratti di mutuo e dei boc in essere come rappresentati nell’elenco dei mutui conservato agli atti del servizio finanziario. FONDI E ACCANTONAMENTI

Nella missione 20 programma 1 è inserita la previsione relativa al Fondo di Riserva per € 20.000,00 e al Fondo di Riserva di Cassa per € 235.000,00, mentre nella missione 20 programma 2 è inserito il Fondo Crediti Dubbia Esibigibilità per € 65.000,00.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità’(FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità è stato effettuato mediante le formule previste nell’allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell’esempio 5 dell’appendice tecnica al principio stesso.

Risvolti operativi:

- fase 1) sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente. Il Comune di San Polo d’Enza ha scelto di considerare le voci di entrata indicate nelle tabelle dei conteggi del fondo crediti e cioè accertamenti ICI e IMU e alcune entrate patrimoniali;

- fase 2) è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (dal 2010 al 2014)

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

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α) media semplice;

β) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

χ) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

- fase 3) viene determinato per ciascuna tipologia di entrata il FCDE applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale (%) pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle media di cui al punto 2)

Alla luce dei risultati ottenuti, l’Ente ha optato per la modalità di calcolo a) (media semplice), in quanto ritenuta più congruente con la situazione effettiva dell’andamento di riscossione dei crediti.

Il Fondo è stato costituito secondo le percentuali consentite dalla legge: 55% per il primo esercizio, 70% per il secondo esercizio e il 85% per il terzo esercizio, pertanto sono stati accantonati:

€ 65.000,00 nell’esercizio 2016

€ 77.000,00 nell’esercizio 2017

€ 89.000,00 nell’esercizio 2018

Di seguito si allegano le schede di calcolo per ogni singola tipologia di entrata.

Si precisa che il prospetto non riporta la parte di fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2016, pari ad euro 20.000,00 di cui al piano finanziario TARI (si ricorda che relativamente alla gestione dei rifiuti in bilancio sono riportati i dati dell’ultimo PEF approvato e che a seguito dell’approvazione di quello relativo al 2016 verranno apportate eventuali variazioni agli stanziamenti di bilancio) e che in sede di rendiconto del bilancio 2015 parte dell’avanzo libero verrà accantonato a tale titolo.

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Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizio successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015, parte disponibile, ammonta ad € 149.764,10, non è stato applicato in sede di previsione 2016.

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio evidenzia la formazione di un avanzo di amministrazione di € 212.327,52 derivante dall’avanzo rilevato il sede di riaccertamento straordinario dei residui, incrementato dall’accantonamento al FCDE previsto nel 2015 che a consuntivo andrà ad avanzo.

Tale importo tiene conto della parte di avanzo 2014, destinato agli investimenti, applicato nel corso dell'esercizio 2015 per euro 197.000,00

L'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità e' quello indicato in sede di rendiconto 2014 a seguito del riaccertamento straordinario.

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

Le risultanze del risultato di amministrazione presunto e l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate sono le seguenti:

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NUOVO SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA

La legge di stabilità 2016 sostituisce le regole del Patto di stabilità interno, stabilite nell’articolo 31 della Legge n. 183/2011, ridefinendo i vincoli di finanza pubblica per i Comuni. A partire dal 2016, in particolare, in luogo del saldo di competenza mista, viene richiesto, in via generale, che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Alla regola generale, vengono previste alcune eccezioni, tra le quali, principalmente:

- la previsione che, limitatamente all’anno 2016, all’equilibrio complessivo concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento;

- l’esclusione dal saldo dei trasferimenti a titolo di Fondo Tasi.

Segue il prospetto contenente le previsioni di competenza per il Comune di San Polo d’Enza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata:

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