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Novità Iva 2017 Bologna, 24 gennaio 2017
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Novità Iva 2017

Bologna, 24 gennaio 2017

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Novità

Iva

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Argomenti

Le novità della Dichiarazione Iva

I termini di presentazione del Modello Iva 2017

Compensazioni e rimborsi – Il nuovo limite di € 30.000

La nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e l’opzione per la

trasmissione telematica

Comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva

Le semplificazioni del D.L. n. 193/2016: gli adempimenti soppressi

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

Chiusura Partite Iva inattive

Depositi Iva

Gli esportatori abituali e il plafond: conferme e novità

Rassegna prassi e giurisprudenza

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Iva

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Le novità

della Dichiarazione Iva

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Le novità del Modello Iva 2017

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16

gennaio 2017, prot. n. 10050/2017, sono stati approvati in via

definitiva i modelli di dichiarazione IVA 2017 e IVA BASE 2017 per

l’anno 2016, confermando in larga parte le novità anticipate nei

modelli pubblicati in bozza come da comunicato stampa

del 23 dicembre 2016 e resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia

Di seguito, si commentano le principali novità della modulistica …

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Le novità del Modello Iva 2017

FRONTESPIZIO

Nel primo rigo del Frontespizio della Dichiarazione Iva 2017, denominato “Tipo di

dichiarazione”, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”

Campo «Tipo di

dichiarazione»

Il nuovo rigo accoglie ora solo le due caselle

“Correttiva nei termini” e “Dichiarazione integrativa”

La nuova grafica recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 in tema di

presentazione delle dichiarazioni integrative a favore (allineamento del termine di presentazione

con quello delle integrative a sfavore, si veda il nuovo art. 8 D.P.R. n. 322/1998)

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VE

Nel quadro VE sono state aggiornate le percentuali di compensazione

applicabili dagli operatori del settore agricolo in regime speciale;

il D.M. 26 gennaio 2016, infatti, ha previsto le nuove percentuali di compensazione

del 7,65%, 7,95% e 10%, mentre è scomparsa la percentuale del 7%.

Pertanto, ai righi da VE1 a VE9 sono stati aggiunti i righi VE10 e VE11

Righi da VE1

a VE11

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VE

E’ stata inserita, a rigo VE 21, la nuova aliquota Iva del 5%,

applicabile dal 1° gennaio 2016 ad alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali

ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi

(art. 1, comma 960, L. n. 208/2015) e, dal 23 luglio 2016, alle cessioni di

“basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati

all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”

(Tabella A, parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972)

Righi da VE20

a VE23

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VE

Il campo 7 del rigo VE35 è stato rinominato “Cessioni di prodotti elettronici” (la

denominazione precedente era “Cessioni di microprocessori”), in quanto, a decorrere dal

2 maggio 2016, il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di

console da gioco, tablet PC e laptop, oltre che alle cessioni di dispositivi a circuito

integrato, se effettuate, in entrambi i casi, prima della loro installazione in prodotti

destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lett. c, D.P.R. n. 633/1972)

Rigo VE35

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VF

Sono state inserite anche a quadro VF le nuove

percentuali di compensazione del settore agricolo

e la nuova aliquota Iva del 5%

Nuovi righi

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VJ

In seguito alla modifica apportata a rigo VE35, campo 7,

il rigo VJ16 è stato rinominato

“Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)”,

non riferendosi più soltanto agli acquisti di microprocessori in regime di reverse charge

Rigo VJ16

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VI

Eliminato il

campo 3

E’ stato soppresso il campo 3, introdotto nella precedente versione del modello

per permettere al fornitore dell’esportatore abituale l’indicazione (alternativa)

del numero progressivo attribuito alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale,

per le dichiarazioni d’intento consegnate direttamente al fornitore

senza avvalersi della modalità telematica

(procedura possibile solamente fino all’11 febbraio 2015)

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VI

IL QUADRO VI NEL MODELLO IVA 2016, ANNO 2015 …

MODELLO IVA 2016

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VN

Nuovo quadro

L’introduzione del nuovo quadro VN è dovuta alle modifiche introdotte

dal D.L. n. 193/2016 in tema di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore

che, ai sensi del nuovo art. 8, D.P.R. n. 322/1998, possono ora essere presentate

entro il termine previsto per la notifica dell’avviso di accertamento

Entro la fine del quarto anno successivo a quello

in cui è stata presentata la dichiarazione

Entro la fine del quinto anno successivo a quello

in cui è stata presentata la dichiarazione

PER I PERIODI FINO

AL 2015

PER I PERIODI

DAL 2016

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VN

L’utilizzo di tale quadro nel modello Iva 2017 è riservato ai soggetti passivi che,

nel corso dell’anno 2016, hanno presentato una dichiarazione integrativa “a favore”

oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale

relativa all’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione integrativa;

tali soggetti, infatti, sono tenuti, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6-quater

dell’art. 8, D.P.R. n. 322/1998, a indicare nella dichiarazione

relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa

il credito scaturente dalla stessa

Nuovo quadro

Tale credito potrà:

essere chiesto a rimborso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui

agli artt. 30 e 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972; oppure

essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, per effettuare il

versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a

quello nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione integrativa

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VN

Nuovo quadro

Ogni rigo del quadro VN si compone di 5 campi:

il campo 1 (“Anno”), nel quale va indicato l’anno per il quale è stata presentata

l’integrativa;

il campo 2 (“Gruppo”), che va barrato dalla società controllante nel caso di credito

emergente da una dichiarazione integrativa relativa a un gruppo Iva;

il campo 3 (“Maggior credito”), in cui riportare l’importo del maggior credito o minor

debito risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota che non sia già stata

chiesta a rimborso nell’integrativa stessa;

il campo 4 (“Codice fiscale”), utilizzabile se il soggetto che presenta la dichiarazione

annuale non è lo stesso a cui si riferisce la dichiarazione integrativa;

il campo 5 (“Modulo”), da utilizzare in caso di trasformazioni sostanziali soggettive.

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VL

Nuovo rigo VL11

E’ stato inserito il nuovo rigo VL11,

denominato “Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998”,

nel quale riportare il maggior credito o il minor debito

risultante dalla dichiarazione integrativa presentata

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale

relativa al periodo d’imposta successivo

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VX

Nelle istruzioni alla compilazione del campo 4

(“Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”), del rigo VX4,

è stato aggiunto il nuovo codice 8, riservato ai soggetti che hanno effettuato

le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/1972

(servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad

edifici), ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso Iva

ai sensi del D.M. 29 aprile 2016

Rigo VX4 –

Esonero garanzia

Sempre nelle istruzioni al rigo VX4, a campo 7 (“Esonero garanzia”),

è stato inserito il nuovo codice 4, da utilizzare qualora il rimborso

sia richiesto dai contribuenti che hanno aderito

al regime di adempimento collaborativo

previsto dagli artt. 3 e ss. del D.Lgs. n. 128/2015

Rigo VX4 – Erogazione

prioritaria del rimborso

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VX

Rigo VX4 –

nuovo campo 9

E’ stato inserito il nuovo campo 9 (“Interpello”), da barrare,

in alternativa alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (campo 8),

nel caso in cui la società contribuente abbia preventivamente

presentato un’istanza d’interpello ai fini della disapplicazione

della disciplina delle società non operative/società in perdita sistematica,

ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30, Legge n. 724/1994

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VO

Rigo VO11 –

casella 28

E’ stata inserita la casella 28, per permettere ai contribuenti che avevano esercitato

l’opzione per l’applicazione dell’Iva in Croazia, quale Stato membro di destinazione dei

beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza o simili,

di revocare la suddetta opzione, essendo trascorso il periodo di vincolo triennale

(la Croazia, infatti, è entrata a far parte dell’Unione Europea

a decorrere dal 1° luglio 2013)

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VO

Rigo VO33 –

casella 2

E’ stata introdotta la nuova casella 2 (“Revoca”), per comunicare la revoca dell’opzione

per il regime ordinario esercitata relativamente al 2015,

da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario,

disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014

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Iva

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VO

Rigo VO34

Sono state modificate la grafica e le istruzioni del rigo VO34; in particolare:

la casella 1 (“Opzione”), già presente nel precedente modello, è ora utilizzabile per

comunicare, con decorrenza 2016, l’applicazione dell’opzione per il regime ordinario (in

precedenza la casella andava barrata da chi aveva scelto di avvalersi per il 2015 del regime

dei c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, in luogo

dell’applicazione del regime forfetario; si ricorda che, dal 2016, l’ingresso nel regime dei

“nuovi minimi” non è più possibile);

è stata inserita la casella 2 (“Revoca”), utilizzabile dai contribuenti che, avendo esercitato

nel 2014, in presenza dei requisiti per l’accesso al regime dei “nuovi minimi”, l’opzione per

l’applicazione del regime ordinario, hanno esercitato nel 2016 la revoca dalla suddetta

opzione, accedendo al regime forfetario (senza attendere il decorso del periodo di

vincolo, come chiarito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016);

è stata inserita la casella 3 (“Revoca”), utilizzabile dai contribuenti che, avendo optato nel

2015 per l’applicazione del regime dei “nuovi minimi”, revocano la scelta effettuata

applicando dal 2016 il regime forfetario (senza attendere il decorso del termine di

permanenza nel regime, come chiarito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VG

Nuovo quadro

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Novità

Iva

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VG

Nuovo quadro

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Novità

Iva

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VG

Nuovo quadro

Il nuovo quadro VG recepisce le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017

(art. 1, comma 27, Legge n. 232/2016) in merito alla disciplina

della liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73, del D.P.R. n. 633/1972

Il nuovo comma 3 dell’art. 73 prevede che l’opzione per la liquidazione

dell’Iva di gruppo va comunicata dalla società/ente controllante

con la dichiarazione annuale Iva presentata nell’anno solare

a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione

In seguito a tale modifica, è stato abolito il modello Iva 26

e inserito il nuovo quadro VG nella dichiarazione annuale,

per permettere alla società controllante l’effettuazione di tale adempimento

Abolito il

modello Iva 26

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Le novità del Modello Iva 2017

QUADRO VG

Nuovo quadro

Il nuovo quadro si compone di due sezioni:

la sezione I, nella quale indicare i dati relativi alle società commerciali che

partecipano alla compensazione Iva;

la sezione II, nella quale indicare i dati relativi alle società che partecipano alla catena

di controllo ma non alla compensazione Iva.

Per ciascuna sezione sono previsti tre righi; qualora il numero delle società da indicare

sia superiore a tre, sarà necessario utilizzare ulteriori moduli, progressivamente numerati.

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I termini di presentazione del

Modello Iva 2017

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Novità

Iva

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La presentazione del Modello Iva 2016 entro il 29 febbraio 2016

consentiva di fruire dell’esonero dalla Comunicazione dati Iva relativa al 2015.

Inoltre, se dalla dichiarazione Iva 2016 emergeva un credito,

lo stesso poteva essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24

già a decorrere dal 16 marzo 2016

(infatti, per crediti Iva di importo superiore a euro 5.000

era obbligatoria la preventiva presentazione della relativa dichiarazione)

I termini di presentazione del Modello Iva 2017

La Dichiarazione annuale Iva 2016 per l’anno 2015

poteva essere presentata in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato)

dai soggetti passivi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

(con l’esclusione di alcuni casi particolari)

sia in FORMA AUTONOMA sia nell’ambito del MODELLO UNICO.

DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA

Fino al 2016

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Novità

Iva

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I termini di presentazione del Modello Iva 2017

DICHIARAZIONE IVA: LA PRESENTAZIONE

per la dichiarazione annuale

relativa all’Iva dell’anno 2016

nel periodo compreso fra

il 1° febbraio ed il 28 febbraio 2017

per la dichiarazione annuale

relativa all’Iva dell’anno 2017

e seguenti

nel periodo compreso fra

il 1° febbraio ed il 30 aprile

dell’anno successivo

a quello del periodo d’imposta

Solo per l’anno

d’imposta 2016

Dall’anno

d’imposta 2017

L’art. 4, comma 4, lett. c, del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016),

è intervenuto sul testo dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, prevedendo che

la presentazione della Dichiarazione annuale Iva debba avvenire:

A partire dal 2017

LA DICHIARAZIONE IVA SI SEPARA DEFINITIVAMENTE

DAL MODELLO UNICO

SPARISCE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

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Novità

Iva

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I termini di presentazione del Modello Iva 2017

Anno

d’imposta

Termine presentazione

Comunicazione

annuale dati Iva

Termine presentazione Dichiarazione

annuale Iva

2015entro il mese di

febbraio 2016

dal 1° febbraio 2016 al 30 settembre 2016

(con Comunicazione annuale dati Iva)

entro il mese di febbraio 2016

(senza Comunicazione annuale dati Iva)

2016 ABROGATAdal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017

2017

e seguentiABROGATA

dal 1° febbraio al 30 aprile

dell’anno successivo a quello d’imposta

DICHIARAZIONE IVA: LA PRESENTAZIONE

Fino al 2016

A partire dal 2017

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Novità

Iva

20

1730

I termini di presentazione del Modello Iva 2017

IL SALDO IVA ANNO 2016: VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

Modalità di pagamento Termine Maggiorazione

In unica soluzione entro il 16.03.2017 nessuna maggiorazione

In unica soluzione entro il 30.06.2017

maggiorazione dello 0,40%,

a titolo d’interesse,

per ogni mese, o frazione di mese,

successivo al 16 marzo

Ratealeultima rata

entro il 16.11.2017maggiorazione dello 0,33% mensile

A partire dal 2017

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Novità

Iva

20

1731

Compensazioni e rimborsi –

Il nuovo limite di € 30.000

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Iva

20

1732

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016

ha innalzato da euro 15.000 a euro 30.000

la soglia oltre la quale la richiesta di rimborso del credito Iva

deve essere munita di visto di conformità (e dichiarazione sostitutiva,

dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014)

o di garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato,

intervenendo sui commi 3 e 4 dell’art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Attualmente, l’apposizione del visto di conformità è richiesta:

1) sulla dichiarazione Iva, nel caso in cui s’intenda utilizzare in compensazione

orizzontale il credito Iva annuale per importi superiori a euro 15.000;

2) sulla dichiarazione Iva, nel caso in cui venga chiesto a rimborso un credito Iva

di importo superiore a euro 30.000 annui (senza prestazione della garanzia);

3) sull’istanza trimestrale (Modello Iva TR), nel caso in cui si chieda il rimborso

del credito Iva trimestrale per importi superiori a euro 30.000 (senza prestazione

della garanzia).

Il visto di conformità NON va invece apposto sull’istanza trimestrale,

nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale

Circolare n. 42/E

del 12.10.2016

NOVITÀ DEL D.L. N. 193/2016Nuova soglia di

€ 30.000 per i

rimborsi Iva

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Novità

Iva

20

1733

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 57/E del 23 dicembre

2009, ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla procedura di

apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva

per l’utilizzo in compensazione di crediti di importo annuale superiore

a euro 15.000 (ma anche, nei casi in cui è previsto, per i rimborsi).

Tale documento di prassi individua, in particolare:

1) i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità;

2) i requisiti indispensabili ai fini del rilascio del visto di conformità;

3) i controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità.

CIRCOLARE N.

57/E/2009

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Iva

20

1734

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1 – Soggetti legittimati

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono, ai sensi dell’art.

35, del D.Lgs. n. 241/1997 e dell’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n.

322/1998:

i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF imprese;

gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro;

gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti

tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in

giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di

ragioneria.

Le ultime tre categorie di soggetti sopra elencate (dottori commercialisti/esperti

contabili, consulenti del lavoro, iscritti ai ruoli di periti ed esperti) devono essere

abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel

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1735

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1 – Soggetti legittimati

Il professionista ("abilitato" al rilascio del visto di conformità)

che intende utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva

emergente dalla propria dichiarazione

può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa,

senza essere obbligato a rivolgersi a terziCIRCOLARE N.

28/E/2014

Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale

nell'ambito di un'associazione professionale, in cui almeno

la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati

all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998,

può richiedere l’abilitazione all’apposizione del visto di conformità

qualora i requisiti del possesso della partita Iva e

dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano

in capo all'associazione professionale

Associazione

professionale

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20

1736

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1 – Soggetti legittimati

Se il professionista, in possesso di partita Iva, si avvale di una

società di servizi di cui detiene la maggioranza assoluta

del capitale sociale, può validamente richiedere

l’abilitazione al rilascio del visto di conformità

se il requisito del possesso dell'abilitazione telematica

sussiste in capo alla società di servizi

Società di servizi

Nel caso di professionista facente parte di uno studio associato, abilitato

al rilascio del visto di conformità

è il singolo professionista che ha presentato la comunicazione alla DRE

e non qualsiasi professionista facente parte dello studio associato

Associazione

professionale

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Iva

20

1737

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1 – Soggetti legittimati

L’Agenzia delle entrate ha precisato, con risoluzione n. 23/E del 14 aprile

2016, che il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale

nell’ambito di una società tra professionisti (STP) può rilasciare il visto di

conformità di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando la partita

Iva della STP stessa, analogamente a quanto già affermato (circolare n.

7/E del 26 febbraio 2015) per il professionista che si avvale di una

società commerciale di servizi contabili

Società tra

professionisti -

STP

Risoluzione n. 23/E

del 14.04.2016

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1738

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1 – Soggetti legittimati

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitata

la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice civile,

possono effettuare la compensazione dei crediti, se la dichiarazione è

sottoscritta – oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R.

n. 322/1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne

ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale –

dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.P.R. e, cioè, dai

soggetti che esercitano la revisione legale

Sottoscrizione alternativa

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

2 – Requisiti

I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono

apporre il visto di conformità devono, ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/1999,

presentare alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente in base al

proprio domicilio fiscale una specifica comunicazione

La comunicazione contiene principalmente l’indicazione dei dati anagrafici e

della partita Iva del professionista (nonché gli eventuali dati dell’associazione

professionale o della società di servizi di cui fa parte il professionista).

Inoltre, alla stessa vanno allegati la copia conforme della polizza assicurativa

(ora il massimale deve essere pari a tre milioni di euro), una dichiarazione con

cui si attesta l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di

appartenenza e una dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di

onorabilità di cui all’art. 8, comma 1, al D.M. n. 164/1999, unitamente alla

copia del documento d’identità del professionista

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Iva

20

1740

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

3 – Controlli

Il professionista certificatore deve altresì verificare la sussistenza di una delle fattispecie

generatrici del credito Iva, per le quali la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 riporta

una check-list esemplificativa (il professionista può indicare anche una fattispecie diversa,

purché idonea a generare il credito – circolare n. 12/E/2010):

presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a

quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;

presenza di operazioni non imponibili;

presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

presenza di operazioni non soggette all’Iva;

operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

I controlli da effettuare consistono nella verifica (circolare n. 57/E/2009):

della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;

della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con quanto esposto

nelle scritture contabili;

della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa

documentazione

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Iva

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1741

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

3 – Controlli

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono

predisposte e tenute dal professionista/CAF anche quando sono

predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente

o da una società di servizi di cui uno o più professionisti

possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale,

a condizione che tali attività

(predisposizione della dichiarazione e tenuta della contabilità) siano effettuate

sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato/CAF imprese

Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto

che non può apporre il visto di conformità,

il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o

a un professionista abilitato all'apposizione del visto.

Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti

a svolgere i previsti controlli e a predisporre la dichiarazione

Scritture tenute direttamente dal

contribuente o da una società di servizi

Scritture tenute da un soggetto

che non può apporre il visto

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Iva

20

1742

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE*

Importo Adempimenti preliminari Modalità

Fino a euro 5.000Libera; non necessita di previa

presentazione della dichiarazione annuale

Home banking,

Entratel o Fisconline

Superiore ad

euro 5.000 e fino

ad euro 15.000

Necessaria presentazione della

dichiarazione annuale; utilizzo in F24 dal

16 del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione

Entratel o Fisconline

Superiore a euro

15.000

Come sopra; inoltre, la dichiarazione

annuale deve essere munita del visto di

conformità (o della sottoscrizione

alternativa)

Entratel o Fisconline

* Si ricorda che il limite annuo per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi

di cui all’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, è fissato in euro 700.000 (art. 34, legge n. 388/2000); tale

limite è elevato a euro 1.000.000 per i soggetti subappaltatori in edilizia, qualora il volume d’affari dagli

stessi realizzato sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di

subappalto.

Nessuna limitazione è prevista, invece, per l’utilizzo

in compensazione verticale «Iva da Iva» (detrazione)Compensazione verticale

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Iva

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1743

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

ESEMPIO N. 1

Credito Iva anno 2016 3.200

Limitazioni alla compensazione NO

Presenza del visto di conformità NO

Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 SÌ/NO

Data iniziale di utilizzo del credito 01.01.2017

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Iva

20

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

ESEMPIO N. 2

Credito Iva anno 2016

(di cui destinato alla compensazione orizzontale)

15.000

(9.000)

Limitazioni alla compensazione SÌ

Presenza del visto di conformità NO

Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO

sì per utilizzi > 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017

per importi fino a 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito

16.03.2017

per 4.000 (Mod. Iva 2017 presentato

entro il 28.02.2017)

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Iva

20

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

ESEMPIO N. 3

Credito Iva anno 2016

(di cui destinato alla compensazione orizzontale)

18.000

(15.000)

Limitazioni alla compensazione SÌ

Presenza del visto di conformità NO

Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO

sì per utilizzi > 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017

per importi fino a 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito

16.03.2017

per 10.000 (Mod. Iva 2017 presentato

entro il 28.02.2017)

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Iva

20

1746

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

ESEMPIO N. 4

Credito Iva anno 2016

(di cui destinato alla compensazione orizzontale)

20.000

(20.000)

Limitazioni alla compensazione SÌ

Presenza del visto di conformità SÌ

Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO

sì per utilizzi > 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017

per importi fino a 5.000

Data iniziale di utilizzo del credito

16.03.2017

per 15.000 (Mod. Iva 2017 presentato

entro il 28.02.2017)

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Iva

20

1747

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto ad acquisire

e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente,

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui lo stesso attesta

di non rientrare tra le società e gli enti non operativi

di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994,

unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Infatti, le “società di comodo”

(perché non hanno superato il test di operatività o in perdita sistematica)

NON POSSONO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

(né chiedere a rimborso o cedere a terzi)

il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale

Compensazione orizzontale e società di comodo

Nel caso in cui la società si trovi a essere di comodo per tre periodi d’imposta

consecutivi, e in nessuno di tali tre periodi abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva

per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti determinati applicando le

percentuali di cui all’art. 30, c. 1, L. n. 724/1994, il credito Iva NON può essere utilizzato

nemmeno in compensazione verticale (detrazione)

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Iva

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

I RIMBORSI IVA ANNUALI/TRIMESTRALI*

Di importo pari o inferiore a euro

30.000

Né visto di conformità, né garanzia; è richiesta

solo l’indicazione del credito Iva nella

dichiarazione annuale o nel modello TR

Di importo superiore a euro 30.000

Se richiesto da soggetto “non a rischio”:

possibilità di scegliere tra apposizione del visto

di conformità (o sottoscrizione alternativa del

soggetto incaricato della revisione legale),

accompagnato da dichiarazione sostitutiva di

atto notorio attestante il possesso di determinati

requisiti, e prestazione di garanzia (valutare

onerosità dell’operazione)

Se richiesto da soggetto “a rischio”: obbligo di

prestazione della garanzia secondo le modalità

indicate dall’art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972

*Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva chiesta a rimborso deve

essere superiore all’importo di euro 2.582,28 (il rimborso per importi inferiori a tale soglia è previsto

solo con riferimento alla minore eccedenza a credito del triennio (art. 30, comma 3) o in caso di

cessazione dell’attività

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

1) Soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, diversi

dalle start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012;

2) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono

stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun

anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del

credito dichiarato superiore:

• al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;

• al 5% degli importi dichiarati, se questi superano euro 150.000 ma non

superano euro 1.500.000;

• all’1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi

dichiarati superano euro 1.500.000;

3) soggetti passivi che, nelle ipotesi in cui è possibile scegliere tra visto e garanzia,

presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a

rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non

presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

4) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante

all’atto della cessazione dell’attività.

ART. 38-BIS, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 633/1972

PER RIMBORSI > € 30.000,

GARANZIA OBBLIGATORIA!!!

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Novità

Iva

20

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

I rimborsi superiori a euro 30.000 sono erogabili a soggetti “non a rischio” previa

apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa del soggetto

incaricato della revisione legale), e del rilascio di una DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO nella quale attestare le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo

periodo d’imposta, di oltre il 40%;

2) la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili

dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella

normale gestione dell’attività esercitata;

3) l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o

rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

4) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali

non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o

quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale

sociale;

5) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

ART. 38-BIS, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 633/1972

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Iva

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014

Il limite di cui all’art. 38-bis deve intendersi riferito non alla singola richiesta di

rimborso, bensì alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero

periodo d’imposta; pertanto, rilevano sia le istanze di rimborso infrannuali che le

richieste di rimborso del credito annuale

Calcolo della soglia di euro 15.000 (1)

Analogamente a quanto chiarito in materia di compensazioni, l’Agenzia ritiene che anche

in presenza di richieste di rimborso, i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalle

norme per apporre il visto di conformità, possono autonomamente apporre lo stesso

visto sulla propria dichiarazione o istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi

Visto di conformità sulla propria dichiarazione

La soglia di euro va calcolata separatamente per le compensazioni e

per i rimborsi

Calcolo della soglia di euro 15.000 (2)

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20

1752

Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014

L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa

dell’organo di revisione contabile sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per

le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è

richiesta anche la dichiarazione sostitutiva

Visto di conformità in presenza di compensazioni e rimborsi

Relativamente ai requisiti «contabili», le informazioni richieste dalla lett. a) dell’art.

38-bis, comma 3, sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo

d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di

rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (1)

Relativamente al requisito di cui alla lett. b) dell’art. 38-bis, comma 3 (cessioni di

azioni o quote della società richiedente per un ammontare non superiore al 50% del

capitale sociale nell’anno precedente), l’anno precedente va individuato con

riferimento alla data di richiesta del rimborso

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (2)

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014

La dichiarazione attestante l’assenza dei requisiti per essere qualificati come società

«non operativa» deve essere rilasciata secondo le stesse modalità descritte per il

rilascio della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti patrimoniali

e di regolarità contributiva

Attestazione delle società e degli enti operativi

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente alla copia del

documento di identità del dichiarante, va conservata da chi invia la

dichiarazione ed esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (3)

La verifica della notifica di avvisi di accertamento di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis,

deve riguardare i due anni antecedenti, decorrenti dalla data della richiesta di

rimborso. Gli avvisi di accertamento sono quelli relativi a tributi amministrati

dall’Agenzia delle entrate (Iva, IRES, IRAP, IRPEF, Imposta di Registro, ecc.);

rilevano sia le maggiori imposte che i minori crediti

Soggetti considerati «a rischio» (1)

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014

Gli avvisi di accertamento, ai fini della verifica di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis,

rilevano a prescindere dal loro esito, ad eccezione di quelli annullati in autotutela

o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato

Soggetti considerati «a rischio» (2)

L’ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all’importo dell'imposta chiesta a

rimborso, maggiorato degli interessi

Fidejussione o polizza fidejussoria

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016

Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016

Con riferimento alla lettera b) del comma 4, dell’art. 38-bis, l’Agenzia ha affermato che

l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge

da parte del soggetto passivo, anche attraverso istituti di definizione agevolata,

senza che si sia resa necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione

da parte dell’Amministrazione finanziaria, può considerarsi idonea

a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento

ai fini dell’erogazione del rimborso Iva.

Pertanto, se il contribuente, durante il periodo di osservazione

(due anni antecedenti la richiesta di rimborso)

soddisfa integralmente la pretesa erariale, anche attraverso

uno degli istituti di definizione agevolata, lo stesso non può considerarsi soggetto “a rischio”

e non è, quindi, tenuto alla prestazione della garanzia

Notifica di avvisi di accertamento

nei due anni precedenti

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016

Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016

L’Agenzia ha precisato, nell’ipotesi di soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da

meno di due anni, che, ai fini del computo del termine cui fa riferimento la norma

deve essere considerata l’esistenza effettiva dell’organizzazione aziendale

e l’esercizio concreto dell’attività d’impresa, tenendo conto anche

degli investimenti realizzati, dei contratti stipulati, dei lavori eseguiti, ecc..

Esercizio dell’attività d’impresa

da meno di due anni

E’ stato chiarito che non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 38-bis, comma 4, lett. d)

i crediti Iva maturati nel corso delle annualità di liquidazione ordinaria,

i quali, pertanto, possono essere chiesti a rimborso senza prestare garanzia,

purché vengano comunque attestate le condizioni di solidità patrimoniale

e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

di cui al comma 3 dell’art. 38-bis

Rimborso in caso di

cessazione attività

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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016

Risoluzione n. 112/E del 6 dicembre 2016

L’Agenzia ha ritenuto che il visto di conformità non può considerarsi privo di validità,

nel caso in cui l’importo del credito Iva chiesto a rimborso

sia superiore al massimale della polizza assicurativa stipulata dal professionista certificatore,

e che il contribuente non è tenuto a presentare,

non rivestendo la qualifica di soggetto “a rischio”, alcuna garanzia, né totale né parziale,

né tantomeno il professionista è tenuto a stipulare polizze assicurative proporzionali

ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti

Importo chiesto a rimborso

superiore al massimale della polizza

stipulata dal soggetto certificatore

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La nuova comunicazione

trimestrale dei dati delle fatture e

l’opzione per la

trasmissione telematica

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Le nuove comunicazioni dati trimestrali

L’art. 4 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016,

ha introdotto l’obbligo di comunicazione trimestrale

dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nuovo art. 21 del D.L. n. 78/2010

La riscrittura dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 comporta

la sostituzione della comunicazione annuale clienti-fornitori

con una COMUNICAZIONE TRIMESTRALE che, tuttavia,

presenta in gran parte le stesse caratteristiche del «vecchio» Spesometro

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Si tratta dei PRODUTTORI AGRICOLI con volume d’affari annuo non superiore

a € 7.000, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R.

n. 633/1972, situati nelle ZONE MONTANE individuate dal D.P.R. n. 601/1973,

ossia nei terreni posti:

ad un’altitudine > 700 metri s.l.m.;

compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria

centrale;

o facenti parte di comprensori di bonifica montani.

Le nuove comunicazioni dati trimestrali

I SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti al nuovo adempimento, tranne …

«… i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»

SOGGETTI ESONERATI

Resta ancora da chiarire se beneficiano dell’esonero anche

i contribuenti nel regime dei c.d. «nuovi minimi» di cui al D.L. n. 98/2011

e quelli in regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014

MINIMI E FORFETARI

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Le nuove comunicazioni dati trimestrali

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

• Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni

• Data e numero fattura

• Base imponibile

• Aliquota applicata

• Imposta

• Tipologia dell’operazione

ART, 21, COMMA 2, D.L. N. 78/2010

L’articolo 21 prevede in ogni caso

l’emanazione di un Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate

che determinerà le modalità tecniche di invio dei dati

Attenzione: non sono previsti importi minimi per l’invio dei dati delle fatture!!

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1762

Le nuove comunicazioni dati trimestrali

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Con Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate

ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche

della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute

sulla base del regime opzionale di cui al D.Lgs. n. 127/2015,

precisando, nel comunicato stampa del 28 ottobre 2016, che:

«Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere

seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati

delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come

modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che

eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.»

Comunicato stampa 28.10.2016

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20

1763

Le nuove comunicazioni dati trimestrali

TERMINI DI INVIO DEI DATI

SCADENZE ANNO 2017

Trimestre Termine di presentazione

Gennaio-Febbraio-Marzo25 luglio 2017

Aprile-Maggio-Giugno

Luglio-Agosto-Settembre 30 novembre 2017

Ottobre-Novembre -Dicembre 28 febbraio 2018

SCADENZE DAL 2018 (A REGIME)

Trimestre Termine di presentazione

Gennaio-Febbraio-Marzo 31 maggio

Aprile-Maggio-Giugno 16 settembre *

Luglio-Agosto-Settembre 30 novembre

Ottobre-Novembre -Dicembre 28 febbraio

SOLO PER IL 2017

i dati dei

primi due trimestri

vanno comunicati

insieme!

La scadenza

dell’adempimento, a

regime, è fissata

nell’ultimo giorno del

secondo mese

successivo al trimestre

di riferimento

* Il 31 agosto ricade nel periodo di sospensione feriale

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20

1764

Le nuove comunicazioni dati trimestrali

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture si

applica la sanzione amministrativa pari a € 2,00 per

singola fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre

Se il contribuente provvede ad effettuare l’invio o a

correggere l’invio precedente entro 15 giorni dal

termine originario, la sanzione è ridotta alla metà (€ 1,00

per fattura, con un massimo di € 500 per trimestre

Sanzione piena

Sanzione ridotta

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997

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Art. 2, comma 1

Art. 1, comma 3

L’opzione per la trasmissione telematica

BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA

L’art. 1, comma 3, e l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di optare per :

La trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture,

emesse e ricevute, comprese le bollette doganali

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati

dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti di cui all’art. 22 del

D.P.R. n. 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti assimilati)

Regime opzionale D.Lgs. n. 127/2015

L’opzione deve essere manifestata entro il 31 dicembre, con decorrenza dal

successivo 1° gennaio e, se esercitata, vincola il contribuente per un

quinquennio, con rinnovo di cinque anni in cinque anni, salvo revoca da

comunicare entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio

Con Provvedimento n. 212804 del 01.12.2016, l’Agenzia ha previsto che, per il

primo anno di applicazione (2017), l’opzione va esercitata entro il 31 marzo 2017

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

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Iva

20

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L’opzione per la trasmissione telematica

BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA

L’Agenzia delle entrate, con

Provvedimenti direttoriali n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016

ha definito le informazioni da trasmettere e le regole tecniche da utilizzare

per la trasmissione telematica, rispettivamente,

dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi

Provvedimento n.

182070 del 28.10.2016Provvedimento n.

182017 del 28.10.2016

La comunicazione dei dati delle fatture va effettuata entro l’ultimo giorno del

secondo mese successivo al trimestre di riferimento; la comunicazione relativa

all’ultimo trimestre è effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo

Inoltre, nel caso in cui il contribuente si avvalga del

Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate

per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche,

i dati relativi alle stesse possono non essere ricompresi nella trasmissione trimestrale,

in quanto già acquisiti dall’Agenzia nel transito attraverso il SDI

TEMPISTICHE – DATI FATTURE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ATTRAVERSO SDI

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L’opzione per la trasmissione telematica

BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA

I soggetti passivi che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve avvalersi di appositi

«Registratori telematici»

TRASMISSIONE TELEMATICA

CORRISPETTIVI

La scelta di avvalersi dell’opzione ha come effetto il venir meno dell’obbligo di

certificare i corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale e di annotare gli

incassi nel registro dei corrispettivi (resta fermo l’obbligo di emettere la fattura

se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione)

Benefici

L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal D.L. n. 193/2016,

prevede ora che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi giornalieri sono OBBLIGATORIE,

a decorrere dal 1° aprile 2017 (non più 1° gennaio 2017) per i soggetti

che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici

DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art. 2, comma 2

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1768

L’opzione per la trasmissione telematica

BENEFICI IN CASO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

I soggetti passivi che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati

delle fatture e/o della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, possono fruire

di una serie di benefici individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015

ESONERI

• Comunicazione trimestrale dati fatture ex art. 21, D.L. n. 78/2010 (nuovo

«Spesometro trimestrale»)

• Comunicazioni black list

• Comunicazione contratti di leasing e noleggio

• Comunicazione acquisti da San Marino senza applicazione dell’Iva

• Presentazione modelli INTRA acquisti beni e servizi

Si noti che il D.L n. 193/2016 ha soppresso, a decorrere dal 2017, i

medesimi obblighi per la generalità dei contribuenti, in seguito

all’introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

Art. 3, comma 1,

lett. a) e b)

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L’opzione per la trasmissione telematica

BENEFICI IN CASO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

I soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture/corrispettivi

possono accedere ai rimborsi Iva IN VIA PRIORITARIA,

entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale,

anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972

Rimborsi Iva

Inoltre, sempre gli stessi soggetti beneficiano della

RIDUZIONE DI DUE ANNI dei termini di decadenza degli accertamenti

ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi (d’impresa e di lavoro autonomo)

Riduzione dei termini

di accertamento

Art. 3, comma 1,

lett. c)

Art. 3, comma 1,

lett. d) A condizione che venga garantita la tracciabilità

dei pagamenti ricevuti ed effettuati

IL D.L. N. 193/2016 HA INNALZATO IL

BENEFICIO DA 1 A 2 ANNI

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Comunicazione telematica

delle liquidazioni periodiche Iva

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Iva

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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, ha introdotto

l’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale,

i dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate dai soggetti passivi

ART. 4, COMMA 2, DEL D.L. N. 193/2016

TUTTI i SOGGETTI PASSIVI,

esercenti attività d’impresa,

arte o professione

OBBLIGATI

soggetti ESONERATI dalla presentazione

della DICHIARAZIONE IVA

e

soggetti NON OBBLIGATI all’effettuazione

delle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

ESONERATI

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Novità

Iva

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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI INTERESSATI

In particolare, tra gli ESONERATI rientano:ESONERATI

i contribuenti in REGIME FORFETARIO(ex art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014)

i NUOVI MINIMI (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)

i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno effettuatoSOLAMENTE OPERAZIONI ESENTI

ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972 avendo optato per la dispensa

dagli obblighi di fatturazione e registrazione

ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972

L’esonero

non

si applica

se il

contribuente:

ha effettuato anche operazioni imponibili (anche se gestite in contabilità separata)

ha registrato operazioni intracomunitarie ex D.L. n. 331/1993

ha effettuato rettifiche ex art. 19-bis2, del Decreto Iva

ha posto in essere acquisti per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario in base a specifiche

disposizioni (acquisti di oro, argento puro, rottami, acquisti in reverse charge, ecc.)

ATTENZIONE!!!

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Iva

20

1773

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI INTERESSATI

In particolare, tra gli ESONERATI rientano:ESONERATI

gli IMPRENDITORI INDIVIDUALI che abbiano DATO IN AFFITTO L’UNICA AZIENDA e che non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva

(perdita della qualifica di soggetto passivo)

i PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI (ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972)

gli ENTI ASSOCIATIVI che hanno optato per il REGIME FORFETARIO di determinazione dell’imposta

(ex legge n. 398/1991)

gli ESERCENTI ATTIVITÀ di ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI, INTRATTENIMENTI ed altre attività indicate nella tariffa allegata al

D.P.R. n. 640/1972 (esonerati da adempimenti Iva ex art. 74, comma 6)

a condizione che non abbiano optato

per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari

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Iva

20

1774

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI INTERESSATI

Se, in corso d’anno, vengano meno i requisiti per l’esonero,

il contribuente sarà tenuto alla presentazione

della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

ESCLUSIONE DALL’ESONERO IN CORSO D’ANNO

I contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi

(ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015) sono comunque tenuti a presentare

la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva,

non essendo previsto per i medesimi alcuno specifico esonero

TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI

NO ESONERO DA COMUNICAZIONE

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20

1775

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI INTERESSATI

Nel caso in cui la liquidazione periodica risulti

con una eccedenza a credito,

il contribuente è comunque tenuto alla presentazione

della comunicazione della liquidazione periodica Iva

LIQUIDAZIONE CON SALDO A CREDITO INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE

In presenza di più attività tenute in contabilità separata,

la comunicazione da inviare è unica

CONTABILITÀ SEPARATE INVIO UNICA COMUNICAZIONE

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Iva

20

1776

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

I DATI RICHIESTI

il numero delle fatture trasmesse;

il totale degli importi esposti in fattura;

il totale delle operazioni attive (al netto dell’Iva);

il totale delle operazioni passive (al netto dell’Iva);

l’imposta esigibile;

l’imposta detratta;

l’imposta dovuta o a credito;

il debito Iva risultante dal periodo precedente, qualora non superiore a € 25,82;

il credito Iva risultante dal periodo/anno precedente;

la presenza di eventuali altri crediti d’imposta;

l’ammontare degli interessi dovuti, in caso di liquidazioni trimestrali;

l’acconto Iva versato;

l’ammontare dell’Iva da versare per il periodo di riferimento (o il saldo a credito di periodo).

DALLA BOZZA

DI COMUNICAZIONE

DISPONIBILE

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20

1777

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONEDALLA BOZZA

DI COMUNICAZIONE

DISPONIBILE

… IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE

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20

1778

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

è TRIMESTRALE

sia per i contribuenti che liquidano l’Iva

mensilmente

n.b.:l’esposizione dei dati

nella comunicazione va effettuata considerando separatamente

le tre mensilità

sia per i contribuenti che liquidano l’Iva

trimestralmente

per opzione o per obbligo (ex art. 73, comma 1, lett. e,

ed ex art. 74, comma 4D.P.R. n. 633/1972)

PERIODICITA’

DELLA COMUNICAZIONE

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Novità

Iva

20

1779

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

va presenta entro

l’ULTIMO GIORNO del SECONDO MESE SUCCESSIVO

ad ogni TRIMESTRE

Per la comunicazione relativa al secondo trimestre

(termine: 31 agosto, periodo feriale ex art. 1, legge 742/1969),

la scadenza è fissata al 16 settembre

Per la comunicazione relativa al quarto trimestre,la scadenza è fissata

all’ultimo giorno di febbraiodell’anno successivo

SCADENZA

DELLA COMUNICAZIONE

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Novità

Iva

20

1780

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Trimestre Mesi Scadenza

Primo

Gennaio

31 maggio 2017Febbraio

Marzo

Secondo

Aprile

18 settembre 2017Maggio

Giugno

Terzo

Luglio

30 novembre 2017Agosto

Settembre

Quarto

Ottobre

28 febbraio 2018Novembre

Dicembre

PER L’ANNO 2017

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Novità

Iva

20

1781

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

PROCEDURE E SANZIONI

Ai sensi del comma 5 dell’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010,

L’Agenzia delle entrate

metterà a disposizione

del contribuente o dell’intermediario

le risultanze dell’elaborazione

dei dati comunicati,

valutandone la coerenza con comunicherà

al contribuente

eventuali incongruenze

con quanto emerge dai controlli

tra i dati comunicati e quanto versato

modalità da definire con

Provvedimento

del direttore dell’Agenzia

lo

spesometro trimestrale

(art. 21, D.L. n. 78/2010)

i

versamenti Iva

effettuati

CONTROLLI

DELL’AGENZIA

COMUNICAZIONI

DELL’AGENZIA

INCONGRUENZE

RILEVATE

DALL’AGENZIA

In questo caso, il contribuente potrà:

fornire gli eventuali chiarimenti richiesti

segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente

ritenere corretti gli esiti comunicati e versare quanto dovuto avvalendosi del

ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)

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Iva

20

1782

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

PROCEDURE E SANZIONI

Ai sensi del comma 2 ter dell’art. 11, del D.Lgs. n. 471/1997,

l’OMESSA o ERRATA COMUNICAZIONE

dei dati delle liquidazioni periodiche

è punita con

la sanzione da € 500 a € 2.000

SANZIONE

Nel caso in cui la violazione sia regolarizzata

entro 15 giorni dalla scadenza originaria,

ossia qualora:

la sanzione è ridotta alla metà

(da € 250 a € 1.000)

venga effettuata

la trasmissione della

comunicazione omessa

venga effettuata

una nuova trasmissione della

comunicazione con i dati corretti

REGOLARIZZAZIONE

ENTRO 15 GIORNI

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Iva

20

1783

Le semplificazioni

del D.L. n. 193/2016:

gli adempimenti soppressi

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Iva

20

1784

Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi

SPESOMETRO ANNUALE

Dal 1° gennaio 2017

la trasmissione dello SPESOMETRO ANNUALE è stata “sostituita”

dal nuovo adempimento relativo alla

comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute

(“Spesometro trimestrale” in forma analitica -

art. 21, D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016)

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2017

Permane, per l’anno 2016,

l’invio dello Spesometro annuale per le fatture emesse e ricevute

(e per le operazioni senza obbligo di fattura)

che deve effettuato secondo le previgenti modalità e le ordinarie scadenze:

10 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva con cadenza mensile;

20 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente.

Le modalità tecniche e le specifiche da adottare per la trasmissione restano quelle

approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2016

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Novità

Iva

20

1785

Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi

A decorrere dall’anno 2017, la trasmissione della

COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING E LOCAZIONE E/O NOLEGGIO

da parte delle società che svolgono attività di leasing finanziario e operativo

e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio

di determinati beni mobili

(autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili)

è stata SOPPRESSA

dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.L. n. 193/2016

Permane l’obbligo di inviare la

comunicazione dei contratti di leasing e locazione e/o noleggio

per tutti i contratti conclusi nell’anno 2016,

secondo le previgenti modalità e le ordinarie scadenze:

se inviata utilizzando apposito software:

30 giugno 2017

se inviata utilizzando il modello Polivalente:

10 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva con cadenza mensile;

20 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente.

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2016

COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI

DI LEASING E LOCAZIONE E/O NOLEGGIO

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2017

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Iva

20

1786

Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi

A decorrere dall’anno 2017, la presentazione degli

ELENCHI INTRASTAT

degli ACQUISTI INTRACOMUNITARI di BENI e dei SERVIZI RICEVUTI

è stata SOPPRESSA

dall’art. 4, comma 4, lett. b), D.L. n. 193/2016

Permane l’obbligo di comunicare

gli acquisti intracomunitari di beni ed i servizi ricevuti

nel mese di dicembre 2016 o nel quarto trimestre del 2016.

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati

entro il 25 gennaio 2017

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2016

ELENCHI INTRASTAT

DEI BENI ACQUISTATI E DEI SERVIZI RICEVUTI

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2017

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Iva

20

1787

Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO

L’art. 7-quater, comma 21, D.L. n. 193/2016, ha disposto l’ABROGAZIONE

della lettera c) dell’art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993

ovverosia della COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI DA SAN MARINO,

con decorrenza

dalle “annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017”.

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2017

Per i soggetti passivi che hanno effettuato importazioni di beni da San Marino

con fattura senza addebito dell’imposta,

permane l’obbligo di effettuare la comunicazione relativa

a tutte le fatture registrate entro il 31 dicembre 2016

La presentazione del modello Polivalente

deve avvenire entro il 31 gennaio 2017.

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2016

L’eliminazione della comunicazione NON MODIFICA le PROCEDURE

che sia l’operatore sammarinese che l’acquirente italiano

devono adottare nell’ipotesi di acquisto di beni senza addebito di Iva

ATTENZIONE!!!

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Iva

20

1788

Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi

L’art. 4, comma 4, lett. d), D.L. n. 193/2016,

ha disposto l’ABROGAZIONE dei commi da 1 a 3 del D.L. n. 40/2010,

che prevedevano l’OBBLIGO di COMUNICARE gli acquisti/cessioni di beni

nonché le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione,

effettuate nei confronti di operatori economici

con sede, residenza o domicilio nei PAESI “BLACK LIST”

(Decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001)

La presente semplificazione opera a decorrere dalle

comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi

(art. 4, comma 5, D.L. n. 193/2016)

Pertanto, già a decorrere dalle comunicazioni “black list”

relative alle operazioni effettuate nell’annualità 2016,

gli operatori non sono più tenuti a presentare alcuna comunicazione

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2016

COMUNICAZIONE

DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

PER L’ANNO D’IMPOSTA

2017

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Novità

Iva

20

1789

Le nuove (vecchie)

note di variazione Iva

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Novità

Iva

20

1790

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

«1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al

maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla

registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della

relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze

della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di

cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in

conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o

per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di

procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,

lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle

imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il

cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo

19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno

dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in

dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine,

anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo

all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.»

Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dall’01.01.2017

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Novità

Iva

20

1791

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o

in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla

data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese

di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o

committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso

registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione

operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di

rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui

al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in

tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o

committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai

sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»

Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016

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Novità

Iva

20

1792

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

«7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle

liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere

fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle

variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono

essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati

nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono

essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante

apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui

all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente

a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui

sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie

obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione,

anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del

presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai

cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.»

Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016

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Novità

Iva

20

1793

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

«11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura

concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che

ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di

concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 2, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso

infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da

pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso

al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata

deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.»

Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016

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Novità

Iva

20

1794

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dall’01.01.2017

L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato MODIFICATO

dall’art. 1, comma 567, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

Le modifiche hanno riguardato alcune delle disposizioni introdotte con la Legge di

Stabilità per il 2016, con particolare riferimento all’abrogazione:

- del comma 4, nel quale veniva previsto un nuovo termine per l’emissione della

nota di variazione in presenza di procedure concorsuali o para-concorsuali;

- del comma 5, nel quale si prevedeva la possibilità, per il cessionario o committente

soggetto a procedura concorsuale, di non registrare la nota di variazione ricevuta

dal cedente/prestatore «in bonis»

In realtà, tali disposizioni non sono mai entrate in vigore, in quanto la loro efficacia

era stata differita alle procedure concorsuali «aperte» a partire dal 1° gennaio 2017

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Novità

Iva

20

1795

Le nuove (vecchie) note di variazione Iva

Gli attuali termini di emissione delle note di variazione

Procedura Emissione nota di variazione

FALLIMENTO

Dal decorso del termine per la presentazione di

osservazioni al piano di riparto;

in assenza del piano di riparto, dal decorso del

termine per il reclamo al decreto di chiusura

(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)

CONCORDATO PREVENTIVO

Dal momento in cui la sentenza di

omologazione diventa definitiva

(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)

LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA

Dal decorso del termine per

l’approvazione del piano di riparto

(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONEDall’omologazione dell’accordo

con decreto del tribunale

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO Dall’iscrizione del piano nel Registro Imprese

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Novità

Iva

20

1796

Chiusura Partite Iva inattive

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Novità

Iva

20

1797

Chiusura delle Partite Iva inattive

Prima del D.L. n. 193/2016 Dopo il D.L. n. 193/2016

Procedura

L'Agenzia delle entrate, sulla base dei

dati dell‘Anagrafe tributaria, individua

i soggetti titolari di Partita Iva che, pur

obbligati, non abbiano presentato la

dichiarazione di cessazione di attività

L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla

chiusura delle Partite Iva

dei soggetti che risultano

non aver esercitato nei 3 anni precedenti

attività d’impresa, artistiche o professionali.

Comunicazione

preventiva

I contribuenti:

- ricevono comunicazione dell’avvio di

procedura di chiusura d’ufficio della

Partita Iva;

- nei 30 giorni successivi possono

fornire chiarimenti.

L’individuazione di forme

di comunicazione preventiva

ai contribuenti

è demandata ad un

futuro provvedimento dell’Agenzia.

Sanzioni

Da € 500,00 ad € 2,000,00

per l’omessa comunicazione

di cessazione attività

(art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997)

Nessuna sanzione

per l’omessa comunicazione.

Opera il favor rei per le violazioni già

commesse, ma non ancora definite

Versate con F24, cod. tributo 8120Cod. tributo 8120: soppresso dal 01.02.2017

(risoluzione n. 7/E/2017)

ART. 7-QUATER, COMMA 44, DEL D.L. N. 193/2016

ART. 35, COMMA 15 QUINQUIES, D.P.R. N. 633/1972

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Novità

Iva

20

1798

Depositi Iva

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Novità

Iva

20

1799

Depositi Iva

Con il recepimento della II direttiva di semplificazione 10 aprile 1995, n. 7,

ad opera della legge 18 febbraio 1997, n. 28,

ha trovato piena attuazione l’istituto dei depositi fiscali ai fini Iva (“depositi Iva”)

Tale definizione è contenuta

nell’art. 50-bis, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331

che costituisce il principale riferimento normativo di tale specifico istituto.

Il quadro normativo è completato dal D.M. 20 ottobre 1997, n. 419,

che contiene disposizioni procedurali riguardanti le modalità di rilascio

delle autorizzazioni alla gestione dei depositi Iva, nonché

gli adempimenti a carico dei gestori del deposito e degli operatori che lo utilizzano.

I depositi Iva sono luoghi “per la custodia di beni nazionali e comunitari

che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”

(art. 50-bis, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

Nozione e finalità

Le norme comunitarie di riferimento sono contenute

negli artt. 154 e ss. della direttiva n. 2006/112/CE ed evidenziano

la ratio alla base della disciplina dei depositi Iva che è quella di

riservare ai beni comunitari un trattamento non deteriore

rispetto ai beni provenienti da Paesi terzi Definizione

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Novità

Iva

20

17100

Depositi Iva

Ai sensi del comma 4 dell’art. 50-bis,

“sono effettuate senza pagamento dell’imposta”

le operazioni che, eseguite in regime di deposito Iva, sono riconducibili

a cessioni od acquisti intracomunitari, ovvero a cessioni interne

o, ancora, ad importazioni o prestazioni di servizi,

le quali trovano esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito

o che riguardano i beni in essi custoditi

Il deposito Iva, pertanto, costituisce un “luogo fisico”

destinato ad accogliere e custodire

(oltre che, eventualmente, a consentirne la lavorazione)

beni nazionali e comunitari, configurandosi, nel contempo,

come un vero e proprio regime fiscale

che consente la movimentazione delle merci senza pagamento dell’Iva

Nozione e finalità

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Novità

Iva

20

17101

Depositi Iva

Nozione e finalità

Il deposito Iva è utilizzabile anche da parte di operatori comunitari

che effettuano acquisti di beni in Italia,

senza procedere all’immediato loro trasferimento in altro Stato membro

(in attesa, magari, di una possibile loro rivendita ad altro operatore nazionale).

In tal caso, mancando il passaggio fisico del bene

da un territorio all’altro della Comunità europea, la cessione andrebbe considerata

come una vendita interna allo Stato italiano e, come tale,

dovrebbe essere assoggettata ad Iva,

costringendo il cessionario comunitario ad assumere una posizione Iva in Italia

(rappresentante fiscale od identificazione diretta),

al fine di recuperare l’imposta addebitatagli.

In caso di acquisto di beni in Italia da operatore comunitario …Vantaggi

Qualora i beni oggetto dell’acquisto siano introdotti in un deposito Iva, invece,

l’operazione può essere effettuata senza applicazione dell’imposta

Senza utilizzo

di deposito

Con utilizzo

di deposito

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Novità

Iva

20

17102

Depositi Iva

Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi

Sono effettuate senza il pagamento dell’imposta una serie di operazioni,

individuate nel comma 4, dell’art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993.

Si tratta di:

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) hanno efficacia fino al 31 marzo 2017

per effetto delle novità in vigore dal 1° aprile 2017

a) acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito;

b) immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel

deposito;

c) cessioni intracomunitarie di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva;

d) cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/93;

e) cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;

f) cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro

Stato CE;

g) cessioni all’esportazione di beni estratti da un deposito Iva con spedizione fuori CE;

h) prestazioni di servizi relative a beni custoditi in deposito Iva;

i) trasferimento dei beni ad altro deposito Iva.

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Novità

Iva

20

17103

Depositi Iva

Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi

Per effetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del D.L. n. 193/2016,

convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,

applicabili «a decorrere dal 1° aprile 2017» (ex comma 8),

le operazioni indicate nelle lettere c) e d) del comma 4 dell’art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993,

sono state oggetto di una radicale modifica

Testo in vigore FINO al 31 marzo 2017 Testo in vigore DAL 1° aprile 2017

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti

identificati in altro Stato membro della

Comunità europea, eseguite mediante

introduzione in un deposito Iva;

c) le cessioni di beni eseguite mediante

introduzione in un deposito Iva;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella

A-bis allegata al presente decreto, eseguite

mediante introduzione in un deposito Iva,

effettuate nei confronti di soggetti diversi da

quelli indicati nella lettera c)

d) [abrogata]

NOVITA’

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Novità

Iva

20

17104

Depositi Iva

Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi

Per effetto dell’abrogazione della lettera d),

e

della modifica della lettera c),

ne consegue un notevole ampliamento delle cessioni di beni effettuabili

senza pagamento dell’imposta in regime di deposito Iva,

non esistendo più limitazioni di tipo soggettivo ed oggettivo

(in riferimento alle tipologie di beni immessi nel deposito Iva).

prevedeva

limitazioni di carattere

soggettivo e oggettivo,

quanto a natura dei beni nel testo riscritto

non contiene più

limitazioni soggettive ai

soggetti passivi Iva comunitari

Dal 1° aprile 2017 saranno effettuabili in «regime sospensivo»

anche le cessioni fra operatori residenti

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Novità

Iva

20

17105

Depositi Iva

Meccanismo applicativo

Lo speciale regime dei depositi Iva,

per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto

nei locali dei depositi medesimi,

si caratterizza per il fatto che

l’introduzione dei beni in tali spazi permette

il DIFFERIMENTO del PAGAMENTO DELL’IVA

AL MOMENTO DELL’ESTRAZIONE

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Novità

Iva

20

17106

Depositi Iva

Ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, possono procedere all’estrazione,

ai fini del consumo o dell’utilizzo in Italia,

esclusivamente i soggetti passivi identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato,

ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente

o che qui hanno nominato un rappresentante fiscale

oppure le stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Tale previsione si ricollega, sotto l’aspetto applicativo,

alla necessità di tassare i beni all’atto dell’estrazione attraverso

la procedura di AUTOFATTURAZIONE

ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,

o di INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ORIGINARIA,

meccanismi che risultano inapplicabili da parte tanto dei privati,

quanto degli operatori esteri non identificati ai fini Iva in Italia

e privi di stabile organizzazione.

Meccanismo applicativo

Estrazione dei beni dal deposito Iva

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Novità

Iva

20

17107

Depositi Iva

Allo stesso modo, all’estrazione con pagamento dell’imposta

non è legittimato il gestore del deposito,

benchè questi assuma ope legis

la veste di rappresentante fiscale del soggetto non residente (art. 50-bis, comma 7).

Tale rappresentanza, infatti, si configura come “leggera”, ovverossia

operante nei limiti di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993

e, dunque, incompatibile con la realizzazione di un’operazione imponibile

Meccanismo applicativo

Estrazione dei beni dal deposito Iva:

pagamento dell’imposta

In materia, si veda anche la risoluzione 25 agosto 2010, n. 89/E

che tiene conto delle nuove regole in materia di territorialità Iva

e di applicazione del reverse charge in vigore dal 2010.

Il rappresentate fiscale «leggero» si limita all’esecuzione degli obblighi di fatturazione

e di compilazione degli elenchi Intrastat «e, comunque,

di ogni operazione che non comporta il pagamento dell’imposta»

(circolare n. 12/E/2015)

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Novità

Iva

20

17108

Depositi Iva

Sempre nell’ottica di contrasto delle pratiche abusive, il D.L. n. 138 del 2011 ha previsto,

con entrata in vigore del 17 settembre 2011,

che l’ESTRAZIONE dei BENI da un DEPOSITO IVA possa essere effettuata

SOLO da soggetti iscritti da almeno 1 anno alla CCIAA,

che dimostrino effettiva operatività e di aver assolto regolarmente i versamenti Iva

(il tutto con modalità da stabilire con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).

In base alle indicazioni contenute nella nota dell’Agenzia delle dogane 113881 del 5 ottobre 2011,

fino all’adozione del suddetto Provvedimento,

“l’estrazione dei beni da un deposito Iva … continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali”.

Estrazione dal deposito Iva

Per effetto delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° aprile 2017 dal D.L. n. 193/2016,

nel nuovo testo del comma 6 dell’art. 50-bis, come sostituito,

è stato espunto il riferimento al requisito dell’iscrizione da almeno 1 anno alla CCIAA.

Con l’entrata in vigore delle nuove procedure relative all’estrazione dei beni dal deposito

Iva, disciplinate nel nuovo testo del sesto comma dell’art. 50-bis,

i requisiti previsti dal D.L. n. 138/2011, pertanto, non sono più operanti

Novità dal

1° aprile 2017

Fino al 31 marzo 2017

NO ISCRIZIONE DA ALMENO 1 ANNO ALLA CCIAA

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Novità

Iva

20

17109

Depositi Iva

La prescritta GARANZIA (dovuta anche dai non residenti), come indicato anche

dalla nota dell’Agenzia delle dogane n. 84920 del 7 settembre 2011 (la decorrenza della norma è

fissata al 12 settembre 2011),

potrà essere svincolata solo “a seguito della comunicazione, da parte del soggetto

che procede all’estrazione dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta afferente”.

Tale soggetto, quindi, dovrà fornire la documentazione dell’avvenuta registrazione dell’autofattura

nella propria contabilità (o della fattura, in caso di estrazione seguita da cessione all’esportazione o

intracomunitaria, cfr., nota delle Dogane n. 113881 del 5 ottobre 2011).

E’ prevista anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante

la conformità all’originale e l’effettiva registrazione dell’autofattura o della fattura nei libri contabili.

Si osserva che le comunicazioni previste dall’art. 50-bis, comma 6,

sono effettuate al gestore del deposito Iva e sono dovute,

oltre che ai fini dello svincolo della garanzia,

anche per la corretta tenuta della contabilità da parte di tale soggetto.

Se il soggetto che estrae i beni

coincide con l’operatore che ha effettuato

l’immissione in libera pratica, provvederà egli stesso

ad effettuare le necessarie comunicazioni

al gestore del deposito ed all’ufficio doganale competente,

per accelerare lo svincolo della garanzia.

Se i beni sono estratti

da altro operatore,

lo svincolo richiede

l’intervento di un terzo,

con evidente “appesantimento”

della procedura.

Immissione in libera pratica, acquisti intracomunitari e depositi Iva

Svincolo

della garanzia

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Novità

Iva

20

17110

Depositi Iva

La cessione effettuata

nei confronti del rappresentante fiscale

(o della partita Iva nazionale assunta nelle forme dell’identificazione diretta) di

un soggetto passivo comunitario,

invece, sconta l’imposta,

dato che il regime di non imponibilità è applicabile

a condizione che il cedente nazionale effettui la vendita

direttamente nei confronti del cessionario comunitario

con introduzione dei beni nel deposito Iva

(risoluzione n. 66/E del 15 marzo 2001)

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Le regole previste in caso di cessioni nei confronti di operatori comunitari

di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. c), si applicano anche in caso di

acquirente stabilito in un Paese terzo e identificato ai fini Iva in altro Stato membro

«e anche se il medesimo abbia un rappresentate fiscale nel territorio dello Stato

che non interviene nell’acquisto» (circolare n. 12/E/2015)

Circolare n. 12/E

del 24.03.2015

Divieto che

non dovrebbe

operare dal

1° aprile 2017

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Novità

Iva

20

17111

Depositi Iva

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Modifiche al comma 6

Il comma 6 è stato integralmente sostituito con un nuovo testo,

recante numerosi elementi di novità in merito all’estrazione dei beni dal deposito Iva:

è stato eliminato il riferimento ai requisiti necessari per procedere

all’estrazione dei beni da parte dei soggetti passivi Iva,

relativi all’obbligo d’iscrizione alla CCIAA ed agli altri requisiti connessi

sono state previste nuove modalità procedurali per l’estrazione dei beni

a seconda della provenienza degli stessi

(Stato membro comunitario, Italia o Paese extracomunitario)

è stata prevista la prestazione di idonea garanzia per l’estrazione dei beni non comunitari

immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva

Novità dal

1° aprile 2017

Le modalità

di estrazione dei beni

dal deposito Iva

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Novità

Iva

20

17112

Depositi Iva

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,

le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito Iva

Beni oggetto di

acquisto intracomunitiario

per i beni oggetto di acquisto intracomunitario,

la procedura non è stata modificata

Novità dal

1° aprile 2017Modifiche al comma 6

Beni nazionaliper i beni nazionali immessi nel deposito Iva

viene introdotta una nuova regola che prevede il

versamento dell’imposta ad opera

del gestore del deposito Iva

in nome e per conto

del soggetto passivo che procede all’estrazione,

il quale rimane comunque il debitore dell’imposta,

mentre il gestore è

«solidalmente responsabile dell’imposta stessa»

Le modalità

di estrazione dei beni

dal deposito Iva

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Novità

Iva

20

17113

Depositi Iva

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,

le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito Iva

Beni extracomunitari

immessi in libera praticain relazione ai beni non comunitari,

immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva,

l’imposta è dovuta

dal soggetto che procede all’estrazione

mediante emissione di autofattura

ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,

previa prestazione di idonea garanzia

«con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti

con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».

Fino all’adozione del predetto decreto,

la procedura del versamento dell’Iva

è quella prevista per i beni nazionali.

Novità dal

1° aprile 2017Modifiche al comma 6

Attenzione!

… in via transitoria …

Le modalità

di estrazione dei beni

dal deposito Iva

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Novità

Iva

20

17114

Depositi Iva

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Modifiche al comma 8

Il versamento dell’imposta ad opera del gestore del deposito Iva in nome e per conto

del soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni,

stabilito, a decorrere dal 1° aprile 2017

per i beni nazionali e, in via transitoria, per i beni extracomunitari immessi in libera pratica

(fino all’emanazione dello specifico decreto ministeriale),

deve essere effettuato con le seguenti modalità:

utilizzando il modello F24 senza la possibilità di effettuare compensazioni

ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

entro il giorno 16 del mese successivo

a quello in cui è avvenuta l’estrazione dei beni

Novità dal

1° aprile 2017

Versamento dell’imposta

da parte

del gestore del deposito Iva

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Novità

Iva

20

17115

Depositi Iva

Altre operazioni in regime di deposito Iva

Modifiche al comma 8

La modifica del comma 6 dell’art. 50-bis,

recante la nuova disciplina per l’estrazione dei beni dal deposito Iva,

ha implicato l’aggiunta di un ulteriore capoverso nel comma 8

avente ad oggetto le misure sanzionatorie

connesse ai nuovi obblighi del gestore del deposito Iva

«La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo

da parte del gestore del deposito Iva

è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2,

ovvero

ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito Iva

i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1»

Novità dal

1° aprile 2017

Decreto legge n. 331 del 30.08.1993, art. 50-bis, comma 8

Sanzioni e

obblighi del

gestore del deposito Iva

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Novità

Iva

20

17116

Gli esportatori abituali

e il plafond:

conferme e novità

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Novità

Iva

20

17117

Esportatori abituali e plafond

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972,

sono fatturate in regime di non imponibilità

“le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati

e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi

rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione

od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare,

anche tramite commissionari, o importare beni e servizi

senza pagamento dell’imposta”

Tra le cessioni all’esportazione sono comprese

le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici

aventi la speciale qualifica di “esportatori abituali”

Normativa

Esportatori abituali

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Novità

Iva

20

17118

Esportatori abituali e plafond

Esportazioni assimilate

il cessionario ha

la qualifica soggettiva di

“ESPORTATORE ABITUALE”

ed effettua gli acquisti

nei limiti del plafond disponibile

il soggetto acquirente che intende fruire

del beneficio della non imponibilità

deve manifestare espressamente

tale intenzione, sotto la sua responsabilità,

con apposita dichiarazione scritta

(cosiddetta “LETTERA DI INTENTO”)

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera c)

possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta

alle seguenti condizioni:

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Novità

Iva

20

17119

Esportatori abituali e plafond

Le cessioni di cui alla lettera c), dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972,

sebbene “assimilate” alle cessioni all’esportazione

e fatturate in regime di non imponibilità,

NON concorrono a DETERMINARE IL PLAFOND

per gli esportatori abituali

Attenzione!

Esportazioni assimilate

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Novità

Iva

20

17120

Esportatori abituali e plafond

QUADRO VE Nel rigo VE30

al campo 5 vanno indicate le

“Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione”

Nel rigo VE34

vanno indicate le

“Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”

Le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond

vanno riepilogate nella dichiarazione annuale Iva, precisando la natura delle stesse.

Nel modello Iva 2017, esse trovano spazio nel quadro VE, al rigo VE30,

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Novità

Iva

20

17121

Esportatori abituali e plafond

Il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali, prevede l’indicazione dei dati

delle dichiarazioni d’intento ricevute, relative all’anno solare di riferimento

Nella dichiarazione Iva 2016, relativa all’anno 2015, ha debuttato

il riepilogo dei dati delle dichiarazioni d’intento

I dati da riportare sono:

• la partita Iva dell’esportatore abituale (campo 1);e

• il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione d’intento trasmessa in

via telematica (campo 2).

Limitatamente all’anno 2015, in caso di assenza del numero di protocollo (campo 2),

poteva essere indicato il numero progressivo assegnato dall’esportatore abituale alla

dichiarazione d’intento (campo 3); si ricorda, infatti, che l’obbligo di invio telematico delle

dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12 febbraio 2015.

Dichiarazione

Iva 2017

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Novità

Iva

20

17122

Esportatori abituali e plafond

Cessioni ad esportatori abituali (art. 8, comma 1, lett. c)

Cessioni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater)

Cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale e operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale,

anche se soggette a fatturazione

Cessioni di beni destinati ad essere introdotti o giacenti in depositi Iva ai

sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 (che non siano estratti per essere

inviati in un altro Paese UE o extra-UE)

Cessioni ad organismi dello Stato per cooperazione (art. 28 della legge n.

49/1987 e D.M. n. 379/1988)

Prestazioni non imponibili delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n.

633/1972)

Principali operazioni che NON concorrono alla formazione del plafond

Formazione plafond: NO

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Novità

Iva

20

17123

Esportatori abituali e plafond

Nel testo attuale della norma, pertanto,

NON SONO PIÙ INDICATE

operazioni fuori campo Iva,

per carenza del presupposto territoriale,

idonee a ridurre il volume d’affari

L’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette all’imposta

ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies, per mancanza del requisito territoriale,

di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) (annotate con «inversione contabile»)

e b) (annotate con «operazione non soggetta»), ha una diretta incidenza

sul volume d’affari, determinandone un conseguente aumento.

La modifica apportata all’art. 20, primo comma, secondo periodo, per effetto del

recepimento delle regole di fatturazione di cui alla direttiva comunitaria n. 2010/45,

infatti, ha eliminato dal testo della norma il riferimento precedente, relativo ai servizi

non soggetti all’imposta ex art. 7-ter resi a soggetti passivi comunitari, che non

concorrevano a formare il volume d’affari, e non ripropone alcuna integrazione in

sua sostituzione

Operazioni non

soggette ad Iva

e volume d’affari

Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond

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Novità

Iva

20

17124

Esportatori abituali e plafond

L’estensione dell’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette

all’imposta, per carenza del requisito territoriale, determina, in linea generale, l’effetto di

aumentare il volume d’affari, con i conseguenti riflessi su vari istituti che ad esso

fanno riferimento

la periodicità delle liquidazioni Iva, mensile o trimestrale

la possibilità di accedere al regime Iva per cassa (limite dei 2 milioni di euro)

L’aumento del volume d’affari

determinato dalle fatture emesse (e registrate) per operazioni non soggette all’imposta

per carenza del requisito territoriale, implica effetti negativi sulla possibilità di ottenere

i rimborsi Iva in relazione alla fattispecie di cui all’art. 30, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972

(operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25%

dell’importo complessivo di tutte le operazioni effettuate)

Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond

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Novità

Iva

20

17125

Esportatori abituali e plafond

Gli effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione vengono invece «sterilizzati» in

relazione alla disciplina specifica del «plafond» degli esportatori abituali, per effetto di

una apposita integrazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del

D.L. n. 746/1983 (convertito con L. n. 17/1984)

Per effetto di quanto previsto al comma 329 della L. n. 228/2012

vengono aggiunte, alle operazioni irrilevanti ai fini della

determinazione del volume d’affari (cessioni di beni in transito o

depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale), le operazioni di

cui all’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n . 633/1972

IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA

DEL PLAFONDObbligo

fatturazione e

plafond

Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond

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Novità

Iva

20

17126

Esportatori abituali e plafond

Non possono applicare il plafond:

coloro che iniziano l’attività limitatamente al primo anno solare

(così si esprime, fra l’altro, la circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003)

gli operatori in regime agricolo (recuperano l’imposta ai sensi

dell’articolo 34, del D.P.R. n. 633/1972); il divieto è previsto dall’art.

13, comma 2, della legge n. 413/1991 (vedi C.M. n. 7 del

10.02.1992 e C.M. n. 11 del 29.02.1992)

Non si può utilizzare il plafond per l’acquisto di fabbricati, aree edificabili

e, in generale, per tutti i beni o i servizi per i quali l’Iva è indetraibile

Limiti all’utilizzo del plafond

Cassazione, sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013

(leasing immobiliare) → apertura

Operazioni

Soggetti

Cassazione, sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016

(appalto immobiliare) → apertura

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Novità

Iva

20

17127

Esportatori abituali e plafond

Obblighi dell’esportatore abituale

La dichiarazione dev’essere rilasciata

prima dell’effettuazione dell’operazione d’acquisto o d’importazione

(valgono, al riguardo, i criteri di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)

Per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni

senza applicazione dell’imposta, l’esportatore abituale deve rilasciare

a ciascun fornitore o alla Dogana competente (in caso d’importazione)

apposita DICHIARAZIONE DI INTENTO (o lettera d’intento)

La dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare,

deve essere progressivamente datata e numerata dal dichiarante

ed annotata, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione,

in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972

(ovvero in apposita sezione del registro Iva delle vendite

o dei corrispettivi) Dichiarazione d’intento:

modalità di rilascio

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Iva

20

17128

Esportatori abituali e plafond

La dichiarazione può essere riferita:

Obblighi dell’esportatore abituale

La dichiarazione non può mai superare l’anno solare

(R.M. n. 355235 del 27 luglio 1985)

Dichiarazione d’intento:

contenuto

ad una singola operazione

(in caso d’importazione,

la lettera d’intento va ripetuta

per ogni operazione);

a più operazioni effettuate

nell’anno solare,

fino alla concorrenza di un

determinato ammontare;

Tale possibilità rimane valida per le lettere d’intento

relative alle operazioni d’acquisto da effettuare fino al 28.02.2017;

dal 1 marzo 2017, tale possibilità non è più prevista

dal nuovo modello di dichiarazione d’intento

approvato con Provvedimento direttoriale del 02.12.2016

a più operazioni effettuate nell’anno solare,

entro un certo periodo di tempo

(è ammessa la presentazione nel mese di dicembre

in relazione agli acquisti da effettuare nell’anno successivo;

R.M. n. 355803 del 26 luglio 1985).

Attenzione!!!

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Novità

Iva

20

17129

Esportatori abituali e plafond

Le dichiarazioni di intento ricevute devono essere

progressivamente numerate anche dal fornitore (o prestatore) e annotate,

entro i 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro

tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972

(o in apposita sezione del registro Iva vendite o corrispettivi)

Adempimenti dei fornitori

Dichiarazione d’intento:

adempimenti al ricevimento

Gli estremi della dichiarazione di intento (numero e data d’emissione)

devono essere indicati nelle fatture emesse dai fornitori,

unitamente all’annotazione di “operazione non imponibile”

ed al riferimento alla norma di cui all’art. 8, comma 1, lett. c)

o all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

(non più strettamente obbligatorio)

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Iva

20

17130

Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Viene modificato il testo dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983

Per effetto del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (cd. «Decreto semplificazioni»),

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28.11.2014,

dal 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore

le nuove modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate

dei dati contenuti nelle lettere d’intento, disciplinate nell’art. 20 del decreto

Viene sostituito il comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 in tema di sanzioni

Viene previsto che le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento

relative alle operazioni senza applicazione dell’Iva da effettuare

a decorrere dal 1° gennaio 2015, rinviando ad un provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle nuove modalità applicative

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Novità

Iva

20

17131

Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Con provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell’Agenzia

è stato approvato

il nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche

(successivamente modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015)

Con comunicato stampa del 22 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate

ha reso noto che

sul proprio sito internet è disponibile il software per l’invio telematico

del nuovo modello di dichiarazione d’intenti all’Agenzia delle entrate

e del servizio online che permette

la verifica dell’avvenuta presentazione di tale modello da parte dei fornitori

Con circolare n. 31/E del 30.12.2014

sono stati forniti i primi commenti sui nuovi obblighi nel paragrafo 11

(con riferimento al restyling del modello intervenuto

con provvedimento dell’11 febbraio 2015,

si segnala anche la nota delle Dogane prot. 17631/RU in pari data)

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Iva

20

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Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015,

le Entrate hanno precisato che è possibile la presentazione in dogana

di una sola dichiarazione d’intento riguardante una serie di operazioni d’importazione, fino a

concorrenza di un determinato importo da utilizzarsi nell’anno di riferimento

La procedura, tuttavia, è stata resa operativa solo dal 25 maggio 2015

(come da nota delle Dogane prot. 58510/RU del 20 maggio 2015),

consentendo altresì la dispensa della presentazione

della copia cartacea della dichiarazione d’intento

e della relativa ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate.

A seguito di tale risoluzione, sono state aggiornate le istruzioni relative al modello

di dichiarazione d’intento (20 aprile 2015) specificando che «nel caso di importazioni di beni

l’operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione

per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro )»

Con nota prot. 17631/RU dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle dogane

ha fornito le prime indicazioni

per l’utilizzo della dichiarazione d’intento all’atto dell’importazione

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Novità

Iva

20

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Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Con il «Decreto Semplificazioni» gli OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE delle lettere d’intento

sono stati trasferiti dal fornitore all’esportatore abituale, il quale deve:

Adempimenti dell’esportatore abituale

trasmettere in via telematica

all’Agenzia delle entrate,

la quale è tenuta

a rilasciare apposita ricevuta telematica,

le lettere d’intento emesse

inviare al fornitore o prestatore di servizi,

ovvero alla Dogana,

le lettere d’intento unitamente

alla ricevuta di avvenuta trasmissione

rilasciata dall’Agenzia delle entrate

Procedura rivista

dal 25 maggio 2015

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Novità

Iva

20

17134

Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Il fornitore/prestatore deve:

Adempimenti del fornitore

effettuare la cessione di beni o

la prestazione di servizi

senza applicazione dell’Iva

solo dopo aver ricevuto da parte

dell’esportatore abituale la lettera d’intento

e la relativa ricevuta di presentazione

rilasciata dall’Agenzia delle entrate

riscontrare telematicamente

l’avvenuta presentazione

all’Agenzia delle entrate,

da parte dell’esportatore abituale,

delle lettere d’intento

riepilogare nella dichiarazione Iva annuale

i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute

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Novità

Iva

20

17135

Esportatori abituali e plafond

Adempimenti degli operatori

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014,

le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative

alle operazioni senza applicazione dell’Iva

da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015

L’art. 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,

emanato ai sensi dello stesso art. 20, comma 3, regola il regime transitorio

e in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000

(cd. «Statuto del contribuente»), stabilisce che

fino all’11 febbraio 2015 gli operatori «possono consegnare o inviare

la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore

secondo le modalità vigenti anteriormente» all’emanazione del Provvedimento,

precisando che «in tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta

presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate»

Decorrenza

nuove disposizioni

Regime

transitorio

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Novità

Iva

20

17136

La comunicazione delle lettere d’intento

art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI

Il provvedimento direttoriale n. 19388 dell’11 febbraio 2015

Con riguardo alle importazioni, viene specificato quanto segue:

«In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto

relativamente all’imponibile ai fini Iva, riferito alla singola operazione doganale,

che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.

L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante

dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento»

Decreto

semplificazioni

Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento

Adempimenti

degli operatori

Con riguardo alle specifiche tecniche, viene specificato che

«gli importi contenuti nella dichiarazione

devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale»

Importazioni

e valore presunto

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Novità

Iva

20

17137

La comunicazione delle lettere d’intento

art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI

La nota dell’Agenzia delle dogane n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015

Le Dogane commentano la modifica

introdotta con il provvedimento direttoriale dell’11 febbraio 2015, indicando che

«per quanto concerne l’importo dell’operazione,

nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”,

l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini Iva

dell’operazione d’importazione che intende effettuare

che tenga cautelativamente conto, per eccesso,

di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile»

Decreto

semplificazioni

Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento

Adempimenti

degli operatori

Importazioni

e valore presunto

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Novità

Iva

20

17138

La comunicazione delle lettere d’intento

art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI

La risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015

Decreto

semplificazioni

Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento

Adempimenti

degli operatori

Con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni innovative

riguardanti le lettere d’intento da presentare in Dogana a fronte di operazioni d’importazione

«Pertanto, ai fini dei controlli medesimi non si ravvisano motivi ostativi

alla possibilità di ammettere che,

analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali,

una dichiarazione d'intento possa riguardare

una serie di operazioni doganali d'importazione,

fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento»

«Il citato articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che

l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

la banca dati delle dichiarazioni d’intento,

fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo»

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Novità

Iva

20

17139

La comunicazione delle lettere d’intento

art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI

La risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015

Decreto

semplificazioni

Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento

Adempimenti

degli operatori

Alla luce di tali considerazioni,

l’Agenzia ritiene superato l’orientamento

assunto con la risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985,

sebbene essa sia «richiamata

nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento

con cui era stato precisato che “nel caso di importazioni di beni

la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione

specificando il relativo importo (…)”».

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Novità

Iva

20

17140

La comunicazione delle lettere d’intento

Il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016

Nel riquadro del frontespizio riguardante la dichiarazione,

nel nuovo modello sono previsti solo due campi e non più tre,

come nel modello ad oggi ancora temporaneamente in vigore

Gli obblighi dell’esportatore abituale

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Novità

Iva

20

17141

La comunicazione delle lettere d’intento

Il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016

Gli obblighi dell’esportatore abituale

Da utilizzare dal

1 marzo 2017

Da utilizzare fino al

28 febbraio 2017

Art. 5,

Provvedimento

direttoriale

del 2 dicembre 2016

Risoluzione n. 120/E

del 22 dicembre 2016

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Novità

Iva

20

17142

Esportatori abituali e plafond

Violazioni in materia di lettere d’intento

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Ai sensi del riformulato comma 4-bis, dell’art. 7 del D.Lgs n. 471/1997,

è punito con la sanzione prevista nel terzo comma dello stesso art. 7 e, quindi,

con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta,

il fornitore o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi

senza applicazione dell’Iva ad esportatori abituali

«prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente

la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione

all’Agenzia delle entrate» di tale dichiarazione

Il D.Lgs. n. 175/2014 è intervenuto in materia sanzionatoria sostituendo il comma 4-bis,

inserito nell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 per effetto dell’art. 1, comma 383,

della legge n. 311/2004, ma nulla ha disposto in merito al comma 384 del medesimo art. 1

che disciplina la responsabilità solidale con il soggetto acquirente correlata

all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta

Regime

sanzionatorio

In base alle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015

(decreto di riforma del sistema sanzionatorio),

la misura della sanzione dell’art. 7, comma 4-bis, è ridotta e diviene fissa (da 250 a 2.000 euro)

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Novità

Iva

20

17143

Esportatori abituali e plafond

Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

Punisce con la sanzione dal 100 al 200%

(invariata anche nel 2016)

dell’imposta non applicata (il cui importo dev’essere versato),

il cedente/prestatore che emette fattura senz’Iva,

in mancanza della lettera d’intento

Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997

Lettera d’intento

Se il cessionario/committente riceve fattura emessa senz’Iva

dal cedente/prestatore in assenza della dichiarazione d’intento,

deve provvedere alla regolarizzazione prevista

dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997

In caso contrario, scatta la sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata

(invariata anche nel 2016)

Il rilascio della lettera d’intento

in mancanza dei presupposti di legge,

avviene sotto la responsabilità del cessionario/committente/importatore

Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

Fattura senz’Iva

in assenza

di lettera d’intento

Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura: presentazione di «autofattura»

da regolarizzazione all’Ufficio competente, previo versamento dell’imposta,

successiva annotazione del documento recante l’annotazione dell’Ufficio

Regolarizzazione

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Novità

Iva

20

17144

Rassegna prassi e giurisprudenza

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Novità

Iva

20

17145

DOPO il decreto «semplificazioni»

Si precisa che la cancellazione è connessa alla

mancata presentazione degli elenchi riepilogativi «a partire dal primo trimestre 2015»;

L’esclusione dal VIES:

decorrenza

Archivio VIES

Con il Comunicato stampa del 03.10.2016, l’Agenzia delle entrate ha annunciato

l’invio di circa 60.000 lettere a contribuenti che saranno informati

della relativa cancellazione dall’archivio VIES,

a causa della mancata presentazione dei modelli Intrastat

e, questo, in esito ad una «prima fase di controlli

sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie»

«L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi

60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione

può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate

o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare».

il primo trimestre rilevante ai fini della verifica, quindi, non è il quarto trimestre del 2014,

come si poteva ipotizzare in relazione

all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, avvenuta il 13.12.2014.

Comunicato stampa

3 ottobre 2016

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Novità

Iva

20

17146

Esigibilità Iva

Da ciò seguirebbe che

al pagamento andrebbe (semplicemente) collegata l’esigibilità,

mentre

il momento impositivo sarebbe ancorato all’esecuzione della prestazione.

Secondo la norma interna (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972),

al momento del pagamento del corrispettivo è riconducibile

sia la nascita del debito fiscale (esigibilità),

sia la «genesi» dell’operazione (fatto generatore).

Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, invece,

la norma interna andrebbe interpretata alla luce della disciplina UE,

con la conseguenza che

la distinzione fra i due eventi

sarebbe implicita anche nella normativa interna.

Cassazione,

sentenza n. 8059/2016

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Novità

Iva

20

17147

Esigibilità Iva

Per tale motivo, i compensi per prestazioni professionali percepiti

dopo la cessazione dell’attività e la chiusura della partita Iva sono soggetti a Iva

La chiusura

della partita Iva

è un adempimento

anagrafico/formale

In base all’impostazione della sentenza

la norma risulterebbe tuttavia incoerente,

perché all’art. 6, comma 6,

è prevista l’ultimazione

come indice dell’esecuzione del servizio

(fatto generatore)

Come adempiere?

Come versare?

Come dichiarare ?

Contrasto

con conclusioni

causa C-177/94?

Effetti a catena:

aliquota, note di variazione

Cassazione,

sentenza n. 8059/2016

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Novità

Iva

20

17148

Da ciò consegue che,

in caso di mancata ricezione della fattura regolarmente emessa

dal fornitore comunitario con l’annotazione “inversione contabile”,

entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,

l’acquirente residente deve

“emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo”

La fatturazione dei soggetti passivi comunitari per cessioni

rilevanti in Italia

Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015

L’Agenzia delle entrate, nel confermare quanto già indicato

nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, ha ribadito come

“il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale

di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE),

per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia,

sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e

debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero”

Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015

Reverse charge

obbligatorio

L’operatore nazionale, pertanto, non può integrare

la fattura eventualmente emessa dal rappresentante fiscale,

in quanto documento irrilevante ai fini Iva, ma dovrà emettere

la cd. autofattura “da regolarizzazione” ex art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

Autofattura

da regolarizzazione

Mancata ricezione

di fattura da

fornitore comunitario

Il ruolo del rappresentante fiscale è stato rimesso alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione

con l’ordinanza di rinvio n. 19482 del 30 settembre 2016

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Novità

Iva

20

17149La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del

deposito Iva

La posizione della Corte di giustizia è stata infine assunta anche dalla Cassazione,

la quale, preso atto dell’orientamento nel caso Equoland (sentenza n. 16109/2015),

ha precisato (sentenza n. 16509/2016) che

l’Iva all’importazione non è un tributo a sè stante,

differendo dall’Iva «ordinaria» solo

per la diversa modalità di versamento

e

per il rinvio alle norme doganali in materia d’accertamento e sanzionatorie

CORTE DI CASSAZIONE

In questa prospettiva, dunque, la violazione consistente

nell’immissione solo «virtuale» della merce nel deposito Iva,

comportamento giudicato inammissibile

sia dalle Dogane (circolare n. 16/D/2006) sia dalle Entrate (circolare n. 12/E/2015),

non legittima la riscossione dell’imposta se questa è stata assolta con autofattura

(sentenza n. 16982/2016).

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Novità

Iva

20

17150La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del

deposito Iva

Né il versamento dell’Iva potrà essere invocato in forza del disegno abusivo

che sarebbe manifesto in forza della brevissima durata del deposito

(spesso addirittura «infragiornaliero»).

Secondo la Cassazione, infatti, in simili circostanze,

«nessun vantaggio altrimenti non ottenibile» spetterebbe al contribuente,

il quale, per effetto dell’applicazione dell’inversione contabile, può beneficiare

del diritto alla detrazione esattamente come se avesse versato l’imposta in dogana

(sentenza n. 16509/2016).

È anzi vero che, omettendo di pagare l’Iva all’importazione,

il soggetto passivo si espone all’irrogazione della sanzione

per tardivo versamento dell’imposta;

il che, rende difficile anche solo teorizzare l’esistenza di un

«congegno elusivo o frodatorio in ragione del deposito infragiornaliero»

CORTE DI CASSAZIONE

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Novità

Iva

20

17151La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del

deposito Iva

Il ritardo nell’assolvimento dell’imposta assolta con autofattura anziché in dogana,

è sanzionato a norma dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997

nella misura del 30% dell’Iva tardivamente regolarizzata.

La sanzione è del 15% per la regolarizzazione nel termine di 90 giorni dalla violazione,

ulteriormente ridotta

all’1% per ogni giorno di ritardo,

in caso di regolarizzazione nei 15 giorni dalla scadenza.

Si applica il ravvedimento operoso.

CORTE DI CASSAZIONE

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Novità

Iva

20

17152

Cessioni di beni esistenti all’estero

Con la sentenza n. 5168 del 16 marzo 2016

che ribadisce il contenuto

della precedente sentenza n. 5894 dell’8 marzo 2013,

entrambe aventi ad oggetto

la cessione di beni all’estero nell’ambito di esposizioni fieristiche,

la Cassazione ha affermato che:

Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione

Il nuovo e più recente orientamento

della Corte di CassazioneCessioni di beni

all’estero

nelle fiere

«l'esportazione temporanea,

a fini di esposizione fieristica e tentativo di vendita,

con successiva cessione, dei beni esportati, con controllo dell'autorità doganale

ed adempimento dei relativi incombenti (D.P.R. 43 del 1973, art. 214),

vale certamente ad integrare la cessione all'esportazione ex art. 8, lett. a) e b),

come tale riconducibile al plafond costituito nell'anno precedente,

utilizzabile, nell'anno successivo, ai fini dell'acquisito

senza applicazione dell'Iva».Cassazione, sentenza n. 5168

del 16 marzo 2016

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Novità

Iva

20

17153

Cessioni di beni esistenti all’estero

Con tali sentenze, la Corte di Cassazione dimostra di attribuire principale rilievo

al concetto di esportazione sotto l’aspetto doganale,

lasciando in secondo piano gli aspetti giuridico-fiscali

connessi al concetto di «cessione all’esportazione»

che si fondano sugli artt. 31 e 32 della direttiva n. 2006/112/CE.

Si afferma, infatti, che

Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione

Il nuovo e più recente orientamento

della Corte di Cassazione

«la vendita della merce temporaneamente esportata,

che conserva - come detto - la condizione giuridica di bene nazionale,

vale, pertanto, a determinare, nel caso di specie,

la trasformazione dell'esportazione temporanea, cui la merce è vincolata,

per effetto del compimento delle formalità doganali

e per le finalità di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 199 e 214

in esportazione definitiva,

come tale rilevante anche ai fini della non imponibilità delle operazioni

di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. c)».

Cassazione, sentenza n. 5168

del 16 marzo 2016

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Novità

Iva

20

17154

Cessioni di beni esistenti all’estero

Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione

Agli stessi esiti finali

delle sentenze n. 5168 del 16 marzo 2016 e n. 5894 dell’8 marzo 2013,

era giunta anche la sentenza n. 23588 del 20 dicembre 2012

sebbene con un percorso interpretativo diverso, fondato sul vincolo «finalistico»

fra l’esportazione ed il successivo trasferimento della proprietà:

Pertanto,

«l'accezione "cessione all'esportazione", utilizzata dalla disposizione, appare, infatti,

denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico

tra trasferimento della proprietà e esportazione,

ma non anche quella di un'obbligata successione temporale

tra i due termini dell'operazione.Cassazione, sentenza n. 23588

del 20 dicembre 2012

…«non si riscontra disposizione nè esigenza sistematica che imponga

una sequenza temporale vincolata degli effetti della transazione

nel senso della necessaria anteriorità dell'effetto traslativo del diritto reale

rispetto a quello dell'uscita delle merce dal territorio comunitario».

Il nuovo e più recente orientamento

della Corte di Cassazione

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Novità

Iva

20

17155

Cessioni di beni esistenti all’estero

Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione

La sentenza continua affermando che

Cassazione, sentenza n. 23588

del 20 dicembre 2012

…«sul piano sistematico, poi, l'osservanza del richiamato principio

della tassazione dei beni nel luogo di consumazione

richiede solo il carattere definitivo dell'operazione,

sicchè ciò che risulta essenziale,

e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente,

è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione,

fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale,

sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero».

Il nuovo e più recente orientamento

della Corte di Cassazione

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Novità

Iva

20

17156

L’errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del reverse charge

Il reverse charge per

operazioni senza Iva

Il nuovo art. 6,

commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,

D.Lgs. n. 471/1997

Dal 2016

La neutralizzazione del debito/credito tributario

in caso di applicazione del reverse charge per operazioni

non soggette a Iva,

non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria.

L’unico caso per il quale è prevista la sanzione,

è quello in cui l’applicazione del reverse charge

riguarda un’operazione inesistente.

La sanzione, in tale ipotesi,

va dal 5 al 10 per cento dell’imponibile

(non essendovi, comunque, imposte, data la «natura»

dell’operazione inesistente) con il minimo di 1.000 euro

comma 9-bis3

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16679 del 9 agosto 2016)

ha precisato che il diritto di detrazione può essere negato

in presenza di operazioni inesistenti «astrattamente» imponibili

Attenzione!


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