Novità Iva 2017
Bologna, 24 gennaio 2017
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Novità
Iva
20
172
Argomenti
Le novità della Dichiarazione Iva
I termini di presentazione del Modello Iva 2017
Compensazioni e rimborsi – Il nuovo limite di € 30.000
La nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e l’opzione per la
trasmissione telematica
Comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva
Le semplificazioni del D.L. n. 193/2016: gli adempimenti soppressi
Le nuove (vecchie) note di variazione Iva
Chiusura Partite Iva inattive
Depositi Iva
Gli esportatori abituali e il plafond: conferme e novità
Rassegna prassi e giurisprudenza
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Novità
Iva
20
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Le novità
della Dichiarazione Iva
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Le novità del Modello Iva 2017
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16
gennaio 2017, prot. n. 10050/2017, sono stati approvati in via
definitiva i modelli di dichiarazione IVA 2017 e IVA BASE 2017 per
l’anno 2016, confermando in larga parte le novità anticipate nei
modelli pubblicati in bozza come da comunicato stampa
del 23 dicembre 2016 e resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia
Di seguito, si commentano le principali novità della modulistica …
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Le novità del Modello Iva 2017
FRONTESPIZIO
Nel primo rigo del Frontespizio della Dichiarazione Iva 2017, denominato “Tipo di
dichiarazione”, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”
Campo «Tipo di
dichiarazione»
Il nuovo rigo accoglie ora solo le due caselle
“Correttiva nei termini” e “Dichiarazione integrativa”
La nuova grafica recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 in tema di
presentazione delle dichiarazioni integrative a favore (allineamento del termine di presentazione
con quello delle integrative a sfavore, si veda il nuovo art. 8 D.P.R. n. 322/1998)
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VE
Nel quadro VE sono state aggiornate le percentuali di compensazione
applicabili dagli operatori del settore agricolo in regime speciale;
il D.M. 26 gennaio 2016, infatti, ha previsto le nuove percentuali di compensazione
del 7,65%, 7,95% e 10%, mentre è scomparsa la percentuale del 7%.
Pertanto, ai righi da VE1 a VE9 sono stati aggiunti i righi VE10 e VE11
Righi da VE1
a VE11
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VE
E’ stata inserita, a rigo VE 21, la nuova aliquota Iva del 5%,
applicabile dal 1° gennaio 2016 ad alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali
ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi
(art. 1, comma 960, L. n. 208/2015) e, dal 23 luglio 2016, alle cessioni di
“basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati
all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”
(Tabella A, parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972)
Righi da VE20
a VE23
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VE
Il campo 7 del rigo VE35 è stato rinominato “Cessioni di prodotti elettronici” (la
denominazione precedente era “Cessioni di microprocessori”), in quanto, a decorrere dal
2 maggio 2016, il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di
console da gioco, tablet PC e laptop, oltre che alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, se effettuate, in entrambi i casi, prima della loro installazione in prodotti
destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lett. c, D.P.R. n. 633/1972)
Rigo VE35
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VF
Sono state inserite anche a quadro VF le nuove
percentuali di compensazione del settore agricolo
e la nuova aliquota Iva del 5%
Nuovi righi
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VJ
In seguito alla modifica apportata a rigo VE35, campo 7,
il rigo VJ16 è stato rinominato
“Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)”,
non riferendosi più soltanto agli acquisti di microprocessori in regime di reverse charge
Rigo VJ16
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VI
Eliminato il
campo 3
E’ stato soppresso il campo 3, introdotto nella precedente versione del modello
per permettere al fornitore dell’esportatore abituale l’indicazione (alternativa)
del numero progressivo attribuito alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale,
per le dichiarazioni d’intento consegnate direttamente al fornitore
senza avvalersi della modalità telematica
(procedura possibile solamente fino all’11 febbraio 2015)
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VI
IL QUADRO VI NEL MODELLO IVA 2016, ANNO 2015 …
MODELLO IVA 2016
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VN
Nuovo quadro
L’introduzione del nuovo quadro VN è dovuta alle modifiche introdotte
dal D.L. n. 193/2016 in tema di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore
che, ai sensi del nuovo art. 8, D.P.R. n. 322/1998, possono ora essere presentate
entro il termine previsto per la notifica dell’avviso di accertamento
Entro la fine del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione
Entro la fine del quinto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione
PER I PERIODI FINO
AL 2015
PER I PERIODI
DAL 2016
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Iva
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VN
L’utilizzo di tale quadro nel modello Iva 2017 è riservato ai soggetti passivi che,
nel corso dell’anno 2016, hanno presentato una dichiarazione integrativa “a favore”
oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
relativa all’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione integrativa;
tali soggetti, infatti, sono tenuti, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6-quater
dell’art. 8, D.P.R. n. 322/1998, a indicare nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa
il credito scaturente dalla stessa
Nuovo quadro
Tale credito potrà:
essere chiesto a rimborso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui
agli artt. 30 e 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972; oppure
essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, per effettuare il
versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione integrativa
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VN
Nuovo quadro
Ogni rigo del quadro VN si compone di 5 campi:
il campo 1 (“Anno”), nel quale va indicato l’anno per il quale è stata presentata
l’integrativa;
il campo 2 (“Gruppo”), che va barrato dalla società controllante nel caso di credito
emergente da una dichiarazione integrativa relativa a un gruppo Iva;
il campo 3 (“Maggior credito”), in cui riportare l’importo del maggior credito o minor
debito risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota che non sia già stata
chiesta a rimborso nell’integrativa stessa;
il campo 4 (“Codice fiscale”), utilizzabile se il soggetto che presenta la dichiarazione
annuale non è lo stesso a cui si riferisce la dichiarazione integrativa;
il campo 5 (“Modulo”), da utilizzare in caso di trasformazioni sostanziali soggettive.
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1716
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VL
Nuovo rigo VL11
E’ stato inserito il nuovo rigo VL11,
denominato “Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998”,
nel quale riportare il maggior credito o il minor debito
risultante dalla dichiarazione integrativa presentata
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
relativa al periodo d’imposta successivo
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VX
Nelle istruzioni alla compilazione del campo 4
(“Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”), del rigo VX4,
è stato aggiunto il nuovo codice 8, riservato ai soggetti che hanno effettuato
le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/1972
(servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad
edifici), ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso Iva
ai sensi del D.M. 29 aprile 2016
Rigo VX4 –
Esonero garanzia
Sempre nelle istruzioni al rigo VX4, a campo 7 (“Esonero garanzia”),
è stato inserito il nuovo codice 4, da utilizzare qualora il rimborso
sia richiesto dai contribuenti che hanno aderito
al regime di adempimento collaborativo
previsto dagli artt. 3 e ss. del D.Lgs. n. 128/2015
Rigo VX4 – Erogazione
prioritaria del rimborso
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Iva
20
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Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VX
Rigo VX4 –
nuovo campo 9
E’ stato inserito il nuovo campo 9 (“Interpello”), da barrare,
in alternativa alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (campo 8),
nel caso in cui la società contribuente abbia preventivamente
presentato un’istanza d’interpello ai fini della disapplicazione
della disciplina delle società non operative/società in perdita sistematica,
ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30, Legge n. 724/1994
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Novità
Iva
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1719
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VO
Rigo VO11 –
casella 28
E’ stata inserita la casella 28, per permettere ai contribuenti che avevano esercitato
l’opzione per l’applicazione dell’Iva in Croazia, quale Stato membro di destinazione dei
beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza o simili,
di revocare la suddetta opzione, essendo trascorso il periodo di vincolo triennale
(la Croazia, infatti, è entrata a far parte dell’Unione Europea
a decorrere dal 1° luglio 2013)
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1720
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VO
Rigo VO33 –
casella 2
E’ stata introdotta la nuova casella 2 (“Revoca”), per comunicare la revoca dell’opzione
per il regime ordinario esercitata relativamente al 2015,
da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario,
disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014
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1721
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VO
Rigo VO34
Sono state modificate la grafica e le istruzioni del rigo VO34; in particolare:
la casella 1 (“Opzione”), già presente nel precedente modello, è ora utilizzabile per
comunicare, con decorrenza 2016, l’applicazione dell’opzione per il regime ordinario (in
precedenza la casella andava barrata da chi aveva scelto di avvalersi per il 2015 del regime
dei c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, in luogo
dell’applicazione del regime forfetario; si ricorda che, dal 2016, l’ingresso nel regime dei
“nuovi minimi” non è più possibile);
è stata inserita la casella 2 (“Revoca”), utilizzabile dai contribuenti che, avendo esercitato
nel 2014, in presenza dei requisiti per l’accesso al regime dei “nuovi minimi”, l’opzione per
l’applicazione del regime ordinario, hanno esercitato nel 2016 la revoca dalla suddetta
opzione, accedendo al regime forfetario (senza attendere il decorso del periodo di
vincolo, come chiarito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016);
è stata inserita la casella 3 (“Revoca”), utilizzabile dai contribuenti che, avendo optato nel
2015 per l’applicazione del regime dei “nuovi minimi”, revocano la scelta effettuata
applicando dal 2016 il regime forfetario (senza attendere il decorso del termine di
permanenza nel regime, come chiarito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
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Novità
Iva
20
1722
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VG
Nuovo quadro
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Novità
Iva
20
1723
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VG
Nuovo quadro
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Novità
Iva
20
1724
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VG
Nuovo quadro
Il nuovo quadro VG recepisce le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017
(art. 1, comma 27, Legge n. 232/2016) in merito alla disciplina
della liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73, del D.P.R. n. 633/1972
Il nuovo comma 3 dell’art. 73 prevede che l’opzione per la liquidazione
dell’Iva di gruppo va comunicata dalla società/ente controllante
con la dichiarazione annuale Iva presentata nell’anno solare
a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione
In seguito a tale modifica, è stato abolito il modello Iva 26
e inserito il nuovo quadro VG nella dichiarazione annuale,
per permettere alla società controllante l’effettuazione di tale adempimento
Abolito il
modello Iva 26
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Novità
Iva
20
1725
Le novità del Modello Iva 2017
QUADRO VG
Nuovo quadro
Il nuovo quadro si compone di due sezioni:
la sezione I, nella quale indicare i dati relativi alle società commerciali che
partecipano alla compensazione Iva;
la sezione II, nella quale indicare i dati relativi alle società che partecipano alla catena
di controllo ma non alla compensazione Iva.
Per ciascuna sezione sono previsti tre righi; qualora il numero delle società da indicare
sia superiore a tre, sarà necessario utilizzare ulteriori moduli, progressivamente numerati.
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Novità
Iva
20
1726
I termini di presentazione del
Modello Iva 2017
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Novità
Iva
20
1727
La presentazione del Modello Iva 2016 entro il 29 febbraio 2016
consentiva di fruire dell’esonero dalla Comunicazione dati Iva relativa al 2015.
Inoltre, se dalla dichiarazione Iva 2016 emergeva un credito,
lo stesso poteva essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24
già a decorrere dal 16 marzo 2016
(infatti, per crediti Iva di importo superiore a euro 5.000
era obbligatoria la preventiva presentazione della relativa dichiarazione)
I termini di presentazione del Modello Iva 2017
La Dichiarazione annuale Iva 2016 per l’anno 2015
poteva essere presentata in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato)
dai soggetti passivi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
(con l’esclusione di alcuni casi particolari)
sia in FORMA AUTONOMA sia nell’ambito del MODELLO UNICO.
DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA
Fino al 2016
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Iva
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1728
I termini di presentazione del Modello Iva 2017
DICHIARAZIONE IVA: LA PRESENTAZIONE
per la dichiarazione annuale
relativa all’Iva dell’anno 2016
nel periodo compreso fra
il 1° febbraio ed il 28 febbraio 2017
per la dichiarazione annuale
relativa all’Iva dell’anno 2017
e seguenti
nel periodo compreso fra
il 1° febbraio ed il 30 aprile
dell’anno successivo
a quello del periodo d’imposta
Solo per l’anno
d’imposta 2016
Dall’anno
d’imposta 2017
L’art. 4, comma 4, lett. c, del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016),
è intervenuto sul testo dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, prevedendo che
la presentazione della Dichiarazione annuale Iva debba avvenire:
A partire dal 2017
LA DICHIARAZIONE IVA SI SEPARA DEFINITIVAMENTE
DAL MODELLO UNICO
SPARISCE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
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Iva
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I termini di presentazione del Modello Iva 2017
Anno
d’imposta
Termine presentazione
Comunicazione
annuale dati Iva
Termine presentazione Dichiarazione
annuale Iva
2015entro il mese di
febbraio 2016
dal 1° febbraio 2016 al 30 settembre 2016
(con Comunicazione annuale dati Iva)
entro il mese di febbraio 2016
(senza Comunicazione annuale dati Iva)
2016 ABROGATAdal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017
2017
e seguentiABROGATA
dal 1° febbraio al 30 aprile
dell’anno successivo a quello d’imposta
DICHIARAZIONE IVA: LA PRESENTAZIONE
Fino al 2016
A partire dal 2017
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Iva
20
1730
I termini di presentazione del Modello Iva 2017
IL SALDO IVA ANNO 2016: VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI
Modalità di pagamento Termine Maggiorazione
In unica soluzione entro il 16.03.2017 nessuna maggiorazione
In unica soluzione entro il 30.06.2017
maggiorazione dello 0,40%,
a titolo d’interesse,
per ogni mese, o frazione di mese,
successivo al 16 marzo
Ratealeultima rata
entro il 16.11.2017maggiorazione dello 0,33% mensile
A partire dal 2017
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Novità
Iva
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1731
Compensazioni e rimborsi –
Il nuovo limite di € 30.000
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Novità
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1732
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
L’art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016
ha innalzato da euro 15.000 a euro 30.000
la soglia oltre la quale la richiesta di rimborso del credito Iva
deve essere munita di visto di conformità (e dichiarazione sostitutiva,
dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014)
o di garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato,
intervenendo sui commi 3 e 4 dell’art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
Attualmente, l’apposizione del visto di conformità è richiesta:
1) sulla dichiarazione Iva, nel caso in cui s’intenda utilizzare in compensazione
orizzontale il credito Iva annuale per importi superiori a euro 15.000;
2) sulla dichiarazione Iva, nel caso in cui venga chiesto a rimborso un credito Iva
di importo superiore a euro 30.000 annui (senza prestazione della garanzia);
3) sull’istanza trimestrale (Modello Iva TR), nel caso in cui si chieda il rimborso
del credito Iva trimestrale per importi superiori a euro 30.000 (senza prestazione
della garanzia).
Il visto di conformità NON va invece apposto sull’istanza trimestrale,
nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale
Circolare n. 42/E
del 12.10.2016
NOVITÀ DEL D.L. N. 193/2016Nuova soglia di
€ 30.000 per i
rimborsi Iva
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Iva
20
1733
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 57/E del 23 dicembre
2009, ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla procedura di
apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva
per l’utilizzo in compensazione di crediti di importo annuale superiore
a euro 15.000 (ma anche, nei casi in cui è previsto, per i rimborsi).
Tale documento di prassi individua, in particolare:
1) i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità;
2) i requisiti indispensabili ai fini del rilascio del visto di conformità;
3) i controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità.
CIRCOLARE N.
57/E/2009
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Novità
Iva
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1 – Soggetti legittimati
I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono, ai sensi dell’art.
35, del D.Lgs. n. 241/1997 e dell’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n.
322/1998:
i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF imprese;
gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro;
gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria.
Le ultime tre categorie di soggetti sopra elencate (dottori commercialisti/esperti
contabili, consulenti del lavoro, iscritti ai ruoli di periti ed esperti) devono essere
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel
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20
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1 – Soggetti legittimati
Il professionista ("abilitato" al rilascio del visto di conformità)
che intende utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva
emergente dalla propria dichiarazione
può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa,
senza essere obbligato a rivolgersi a terziCIRCOLARE N.
28/E/2014
Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale
nell'ambito di un'associazione professionale, in cui almeno
la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati
all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998,
può richiedere l’abilitazione all’apposizione del visto di conformità
qualora i requisiti del possesso della partita Iva e
dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano
in capo all'associazione professionale
Associazione
professionale
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Iva
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1 – Soggetti legittimati
Se il professionista, in possesso di partita Iva, si avvale di una
società di servizi di cui detiene la maggioranza assoluta
del capitale sociale, può validamente richiedere
l’abilitazione al rilascio del visto di conformità
se il requisito del possesso dell'abilitazione telematica
sussiste in capo alla società di servizi
Società di servizi
Nel caso di professionista facente parte di uno studio associato, abilitato
al rilascio del visto di conformità
è il singolo professionista che ha presentato la comunicazione alla DRE
e non qualsiasi professionista facente parte dello studio associato
Associazione
professionale
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Novità
Iva
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1 – Soggetti legittimati
L’Agenzia delle entrate ha precisato, con risoluzione n. 23/E del 14 aprile
2016, che il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale
nell’ambito di una società tra professionisti (STP) può rilasciare il visto di
conformità di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando la partita
Iva della STP stessa, analogamente a quanto già affermato (circolare n.
7/E del 26 febbraio 2015) per il professionista che si avvale di una
società commerciale di servizi contabili
Società tra
professionisti -
STP
Risoluzione n. 23/E
del 14.04.2016
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Novità
Iva
20
1738
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1 – Soggetti legittimati
In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitata
la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice civile,
possono effettuare la compensazione dei crediti, se la dichiarazione è
sottoscritta – oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R.
n. 322/1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne
ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale –
dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.P.R. e, cioè, dai
soggetti che esercitano la revisione legale
Sottoscrizione alternativa
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Iva
20
1739
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
2 – Requisiti
I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono
apporre il visto di conformità devono, ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/1999,
presentare alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente in base al
proprio domicilio fiscale una specifica comunicazione
La comunicazione contiene principalmente l’indicazione dei dati anagrafici e
della partita Iva del professionista (nonché gli eventuali dati dell’associazione
professionale o della società di servizi di cui fa parte il professionista).
Inoltre, alla stessa vanno allegati la copia conforme della polizza assicurativa
(ora il massimale deve essere pari a tre milioni di euro), una dichiarazione con
cui si attesta l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di
appartenenza e una dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all’art. 8, comma 1, al D.M. n. 164/1999, unitamente alla
copia del documento d’identità del professionista
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Iva
20
1740
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
3 – Controlli
Il professionista certificatore deve altresì verificare la sussistenza di una delle fattispecie
generatrici del credito Iva, per le quali la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 riporta
una check-list esemplificativa (il professionista può indicare anche una fattispecie diversa,
purché idonea a generare il credito – circolare n. 12/E/2010):
presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a
quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
presenza di operazioni non imponibili;
presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
presenza di operazioni non soggette all’Iva;
operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
I controlli da effettuare consistono nella verifica (circolare n. 57/E/2009):
della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con quanto esposto
nelle scritture contabili;
della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa
documentazione
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Iva
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1741
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
3 – Controlli
Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono
predisposte e tenute dal professionista/CAF anche quando sono
predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente
o da una società di servizi di cui uno o più professionisti
possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale,
a condizione che tali attività
(predisposizione della dichiarazione e tenuta della contabilità) siano effettuate
sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato/CAF imprese
Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto
che non può apporre il visto di conformità,
il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o
a un professionista abilitato all'apposizione del visto.
Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti
a svolgere i previsti controlli e a predisporre la dichiarazione
Scritture tenute direttamente dal
contribuente o da una società di servizi
Scritture tenute da un soggetto
che non può apporre il visto
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1742
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE*
Importo Adempimenti preliminari Modalità
Fino a euro 5.000Libera; non necessita di previa
presentazione della dichiarazione annuale
Home banking,
Entratel o Fisconline
Superiore ad
euro 5.000 e fino
ad euro 15.000
Necessaria presentazione della
dichiarazione annuale; utilizzo in F24 dal
16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
Entratel o Fisconline
Superiore a euro
15.000
Come sopra; inoltre, la dichiarazione
annuale deve essere munita del visto di
conformità (o della sottoscrizione
alternativa)
Entratel o Fisconline
* Si ricorda che il limite annuo per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi
di cui all’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, è fissato in euro 700.000 (art. 34, legge n. 388/2000); tale
limite è elevato a euro 1.000.000 per i soggetti subappaltatori in edilizia, qualora il volume d’affari dagli
stessi realizzato sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto.
Nessuna limitazione è prevista, invece, per l’utilizzo
in compensazione verticale «Iva da Iva» (detrazione)Compensazione verticale
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1743
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
ESEMPIO N. 1
Credito Iva anno 2016 3.200
Limitazioni alla compensazione NO
Presenza del visto di conformità NO
Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 SÌ/NO
Data iniziale di utilizzo del credito 01.01.2017
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1744
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
ESEMPIO N. 2
Credito Iva anno 2016
(di cui destinato alla compensazione orizzontale)
15.000
(9.000)
Limitazioni alla compensazione SÌ
Presenza del visto di conformità NO
Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO
sì per utilizzi > 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017
per importi fino a 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito
16.03.2017
per 4.000 (Mod. Iva 2017 presentato
entro il 28.02.2017)
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
ESEMPIO N. 3
Credito Iva anno 2016
(di cui destinato alla compensazione orizzontale)
18.000
(15.000)
Limitazioni alla compensazione SÌ
Presenza del visto di conformità NO
Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO
sì per utilizzi > 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017
per importi fino a 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito
16.03.2017
per 10.000 (Mod. Iva 2017 presentato
entro il 28.02.2017)
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1746
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
ESEMPIO N. 4
Credito Iva anno 2016
(di cui destinato alla compensazione orizzontale)
20.000
(20.000)
Limitazioni alla compensazione SÌ
Presenza del visto di conformità SÌ
Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24SÌ/NO
sì per utilizzi > 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito01.01.2017
per importi fino a 5.000
Data iniziale di utilizzo del credito
16.03.2017
per 15.000 (Mod. Iva 2017 presentato
entro il 28.02.2017)
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto ad acquisire
e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui lo stesso attesta
di non rientrare tra le società e gli enti non operativi
di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Infatti, le “società di comodo”
(perché non hanno superato il test di operatività o in perdita sistematica)
NON POSSONO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
(né chiedere a rimborso o cedere a terzi)
il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale
Compensazione orizzontale e società di comodo
Nel caso in cui la società si trovi a essere di comodo per tre periodi d’imposta
consecutivi, e in nessuno di tali tre periodi abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva
per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti determinati applicando le
percentuali di cui all’art. 30, c. 1, L. n. 724/1994, il credito Iva NON può essere utilizzato
nemmeno in compensazione verticale (detrazione)
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1748
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
I RIMBORSI IVA ANNUALI/TRIMESTRALI*
Di importo pari o inferiore a euro
30.000
Né visto di conformità, né garanzia; è richiesta
solo l’indicazione del credito Iva nella
dichiarazione annuale o nel modello TR
Di importo superiore a euro 30.000
Se richiesto da soggetto “non a rischio”:
possibilità di scegliere tra apposizione del visto
di conformità (o sottoscrizione alternativa del
soggetto incaricato della revisione legale),
accompagnato da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante il possesso di determinati
requisiti, e prestazione di garanzia (valutare
onerosità dell’operazione)
Se richiesto da soggetto “a rischio”: obbligo di
prestazione della garanzia secondo le modalità
indicate dall’art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972
*Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva chiesta a rimborso deve
essere superiore all’importo di euro 2.582,28 (il rimborso per importi inferiori a tale soglia è previsto
solo con riferimento alla minore eccedenza a credito del triennio (art. 30, comma 3) o in caso di
cessazione dell’attività
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1749
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
1) Soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, diversi
dalle start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012;
2) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono
stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun
anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del
credito dichiarato superiore:
• al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;
• al 5% degli importi dichiarati, se questi superano euro 150.000 ma non
superano euro 1.500.000;
• all’1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi
dichiarati superano euro 1.500.000;
3) soggetti passivi che, nelle ipotesi in cui è possibile scegliere tra visto e garanzia,
presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
4) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante
all’atto della cessazione dell’attività.
ART. 38-BIS, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 633/1972
PER RIMBORSI > € 30.000,
GARANZIA OBBLIGATORIA!!!
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1750
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
I rimborsi superiori a euro 30.000 sono erogabili a soggetti “non a rischio” previa
apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa del soggetto
incaricato della revisione legale), e del rilascio di una DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO nella quale attestare le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo
periodo d’imposta, di oltre il 40%;
2) la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili
dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell’attività esercitata;
3) l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o
rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
4) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali
non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o
quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale
sociale;
5) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
ART. 38-BIS, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 633/1972
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Novità
Iva
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014
Il limite di cui all’art. 38-bis deve intendersi riferito non alla singola richiesta di
rimborso, bensì alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero
periodo d’imposta; pertanto, rilevano sia le istanze di rimborso infrannuali che le
richieste di rimborso del credito annuale
Calcolo della soglia di euro 15.000 (1)
Analogamente a quanto chiarito in materia di compensazioni, l’Agenzia ritiene che anche
in presenza di richieste di rimborso, i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalle
norme per apporre il visto di conformità, possono autonomamente apporre lo stesso
visto sulla propria dichiarazione o istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi
Visto di conformità sulla propria dichiarazione
La soglia di euro va calcolata separatamente per le compensazioni e
per i rimborsi
Calcolo della soglia di euro 15.000 (2)
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Iva
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1752
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014
L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa
dell’organo di revisione contabile sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per
le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è
richiesta anche la dichiarazione sostitutiva
Visto di conformità in presenza di compensazioni e rimborsi
Relativamente ai requisiti «contabili», le informazioni richieste dalla lett. a) dell’art.
38-bis, comma 3, sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo
d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di
rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (1)
Relativamente al requisito di cui alla lett. b) dell’art. 38-bis, comma 3 (cessioni di
azioni o quote della società richiedente per un ammontare non superiore al 50% del
capitale sociale nell’anno precedente), l’anno precedente va individuato con
riferimento alla data di richiesta del rimborso
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (2)
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Iva
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1753
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014
La dichiarazione attestante l’assenza dei requisiti per essere qualificati come società
«non operativa» deve essere rilasciata secondo le stesse modalità descritte per il
rilascio della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti patrimoniali
e di regolarità contributiva
Attestazione delle società e degli enti operativi
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente alla copia del
documento di identità del dichiarante, va conservata da chi invia la
dichiarazione ed esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (3)
La verifica della notifica di avvisi di accertamento di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis,
deve riguardare i due anni antecedenti, decorrenti dalla data della richiesta di
rimborso. Gli avvisi di accertamento sono quelli relativi a tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate (Iva, IRES, IRAP, IRPEF, Imposta di Registro, ecc.);
rilevano sia le maggiori imposte che i minori crediti
Soggetti considerati «a rischio» (1)
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014
Gli avvisi di accertamento, ai fini della verifica di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis,
rilevano a prescindere dal loro esito, ad eccezione di quelli annullati in autotutela
o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato
Soggetti considerati «a rischio» (2)
L’ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all’importo dell'imposta chiesta a
rimborso, maggiorato degli interessi
Fidejussione o polizza fidejussoria
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016
Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016
Con riferimento alla lettera b) del comma 4, dell’art. 38-bis, l’Agenzia ha affermato che
l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge
da parte del soggetto passivo, anche attraverso istituti di definizione agevolata,
senza che si sia resa necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione
da parte dell’Amministrazione finanziaria, può considerarsi idonea
a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento
ai fini dell’erogazione del rimborso Iva.
Pertanto, se il contribuente, durante il periodo di osservazione
(due anni antecedenti la richiesta di rimborso)
soddisfa integralmente la pretesa erariale, anche attraverso
uno degli istituti di definizione agevolata, lo stesso non può considerarsi soggetto “a rischio”
e non è, quindi, tenuto alla prestazione della garanzia
Notifica di avvisi di accertamento
nei due anni precedenti
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Iva
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Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016
Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016
L’Agenzia ha precisato, nell’ipotesi di soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da
meno di due anni, che, ai fini del computo del termine cui fa riferimento la norma
deve essere considerata l’esistenza effettiva dell’organizzazione aziendale
e l’esercizio concreto dell’attività d’impresa, tenendo conto anche
degli investimenti realizzati, dei contratti stipulati, dei lavori eseguiti, ecc..
Esercizio dell’attività d’impresa
da meno di due anni
E’ stato chiarito che non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 38-bis, comma 4, lett. d)
i crediti Iva maturati nel corso delle annualità di liquidazione ordinaria,
i quali, pertanto, possono essere chiesti a rimborso senza prestare garanzia,
purché vengano comunque attestate le condizioni di solidità patrimoniale
e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
di cui al comma 3 dell’art. 38-bis
Rimborso in caso di
cessazione attività
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1757
Compensazioni, rimborsi e visto di conformità
IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia: i documenti di prassi del 2016
Risoluzione n. 112/E del 6 dicembre 2016
L’Agenzia ha ritenuto che il visto di conformità non può considerarsi privo di validità,
nel caso in cui l’importo del credito Iva chiesto a rimborso
sia superiore al massimale della polizza assicurativa stipulata dal professionista certificatore,
e che il contribuente non è tenuto a presentare,
non rivestendo la qualifica di soggetto “a rischio”, alcuna garanzia, né totale né parziale,
né tantomeno il professionista è tenuto a stipulare polizze assicurative proporzionali
ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti
Importo chiesto a rimborso
superiore al massimale della polizza
stipulata dal soggetto certificatore
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1758
La nuova comunicazione
trimestrale dei dati delle fatture e
l’opzione per la
trasmissione telematica
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20
1759
Le nuove comunicazioni dati trimestrali
L’art. 4 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016,
ha introdotto l’obbligo di comunicazione trimestrale
dei dati delle fatture emesse e ricevute
Nuovo art. 21 del D.L. n. 78/2010
La riscrittura dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 comporta
la sostituzione della comunicazione annuale clienti-fornitori
con una COMUNICAZIONE TRIMESTRALE che, tuttavia,
presenta in gran parte le stesse caratteristiche del «vecchio» Spesometro
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1760
Si tratta dei PRODUTTORI AGRICOLI con volume d’affari annuo non superiore
a € 7.000, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R.
n. 633/1972, situati nelle ZONE MONTANE individuate dal D.P.R. n. 601/1973,
ossia nei terreni posti:
ad un’altitudine > 700 metri s.l.m.;
compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria
centrale;
o facenti parte di comprensori di bonifica montani.
Le nuove comunicazioni dati trimestrali
I SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti al nuovo adempimento, tranne …
«… i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»
SOGGETTI ESONERATI
Resta ancora da chiarire se beneficiano dell’esonero anche
i contribuenti nel regime dei c.d. «nuovi minimi» di cui al D.L. n. 98/2011
e quelli in regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014
MINIMI E FORFETARI
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1761
Le nuove comunicazioni dati trimestrali
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
• Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
• Data e numero fattura
• Base imponibile
• Aliquota applicata
• Imposta
• Tipologia dell’operazione
ART, 21, COMMA 2, D.L. N. 78/2010
L’articolo 21 prevede in ogni caso
l’emanazione di un Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate
che determinerà le modalità tecniche di invio dei dati
Attenzione: non sono previsti importi minimi per l’invio dei dati delle fatture!!
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20
1762
Le nuove comunicazioni dati trimestrali
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Con Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate
ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche
della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
sulla base del regime opzionale di cui al D.Lgs. n. 127/2015,
precisando, nel comunicato stampa del 28 ottobre 2016, che:
«Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere
seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati
delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come
modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che
eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.»
Comunicato stampa 28.10.2016
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Le nuove comunicazioni dati trimestrali
TERMINI DI INVIO DEI DATI
SCADENZE ANNO 2017
Trimestre Termine di presentazione
Gennaio-Febbraio-Marzo25 luglio 2017
Aprile-Maggio-Giugno
Luglio-Agosto-Settembre 30 novembre 2017
Ottobre-Novembre -Dicembre 28 febbraio 2018
SCADENZE DAL 2018 (A REGIME)
Trimestre Termine di presentazione
Gennaio-Febbraio-Marzo 31 maggio
Aprile-Maggio-Giugno 16 settembre *
Luglio-Agosto-Settembre 30 novembre
Ottobre-Novembre -Dicembre 28 febbraio
SOLO PER IL 2017
i dati dei
primi due trimestri
vanno comunicati
insieme!
La scadenza
dell’adempimento, a
regime, è fissata
nell’ultimo giorno del
secondo mese
successivo al trimestre
di riferimento
* Il 31 agosto ricade nel periodo di sospensione feriale
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Iva
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1764
Le nuove comunicazioni dati trimestrali
REGIME SANZIONATORIO
In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture si
applica la sanzione amministrativa pari a € 2,00 per
singola fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre
Se il contribuente provvede ad effettuare l’invio o a
correggere l’invio precedente entro 15 giorni dal
termine originario, la sanzione è ridotta alla metà (€ 1,00
per fattura, con un massimo di € 500 per trimestre
Sanzione piena
Sanzione ridotta
Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997
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Art. 2, comma 1
Art. 1, comma 3
L’opzione per la trasmissione telematica
BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA
L’art. 1, comma 3, e l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di optare per :
La trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture,
emesse e ricevute, comprese le bollette doganali
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti di cui all’art. 22 del
D.P.R. n. 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti assimilati)
Regime opzionale D.Lgs. n. 127/2015
L’opzione deve essere manifestata entro il 31 dicembre, con decorrenza dal
successivo 1° gennaio e, se esercitata, vincola il contribuente per un
quinquennio, con rinnovo di cinque anni in cinque anni, salvo revoca da
comunicare entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio
Con Provvedimento n. 212804 del 01.12.2016, l’Agenzia ha previsto che, per il
primo anno di applicazione (2017), l’opzione va esercitata entro il 31 marzo 2017
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
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L’opzione per la trasmissione telematica
BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA
L’Agenzia delle entrate, con
Provvedimenti direttoriali n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016
ha definito le informazioni da trasmettere e le regole tecniche da utilizzare
per la trasmissione telematica, rispettivamente,
dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi
Provvedimento n.
182070 del 28.10.2016Provvedimento n.
182017 del 28.10.2016
La comunicazione dei dati delle fatture va effettuata entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento; la comunicazione relativa
all’ultimo trimestre è effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo
Inoltre, nel caso in cui il contribuente si avvalga del
Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate
per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche,
i dati relativi alle stesse possono non essere ricompresi nella trasmissione trimestrale,
in quanto già acquisiti dall’Agenzia nel transito attraverso il SDI
TEMPISTICHE – DATI FATTURE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ATTRAVERSO SDI
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L’opzione per la trasmissione telematica
BREVE FOCUS SULLA DISCIPLINA
I soggetti passivi che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve avvalersi di appositi
«Registratori telematici»
TRASMISSIONE TELEMATICA
CORRISPETTIVI
La scelta di avvalersi dell’opzione ha come effetto il venir meno dell’obbligo di
certificare i corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale e di annotare gli
incassi nel registro dei corrispettivi (resta fermo l’obbligo di emettere la fattura
se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione)
Benefici
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal D.L. n. 193/2016,
prevede ora che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri sono OBBLIGATORIE,
a decorrere dal 1° aprile 2017 (non più 1° gennaio 2017) per i soggetti
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici
DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art. 2, comma 2
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L’opzione per la trasmissione telematica
BENEFICI IN CASO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
I soggetti passivi che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati
delle fatture e/o della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, possono fruire
di una serie di benefici individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015
ESONERI
• Comunicazione trimestrale dati fatture ex art. 21, D.L. n. 78/2010 (nuovo
«Spesometro trimestrale»)
• Comunicazioni black list
• Comunicazione contratti di leasing e noleggio
• Comunicazione acquisti da San Marino senza applicazione dell’Iva
• Presentazione modelli INTRA acquisti beni e servizi
Si noti che il D.L n. 193/2016 ha soppresso, a decorrere dal 2017, i
medesimi obblighi per la generalità dei contribuenti, in seguito
all’introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture
Art. 3, comma 1,
lett. a) e b)
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1769
L’opzione per la trasmissione telematica
BENEFICI IN CASO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
I soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture/corrispettivi
possono accedere ai rimborsi Iva IN VIA PRIORITARIA,
entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale,
anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972
Rimborsi Iva
Inoltre, sempre gli stessi soggetti beneficiano della
RIDUZIONE DI DUE ANNI dei termini di decadenza degli accertamenti
ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi (d’impresa e di lavoro autonomo)
Riduzione dei termini
di accertamento
Art. 3, comma 1,
lett. c)
Art. 3, comma 1,
lett. d) A condizione che venga garantita la tracciabilità
dei pagamenti ricevuti ed effettuati
IL D.L. N. 193/2016 HA INNALZATO IL
BENEFICIO DA 1 A 2 ANNI
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Comunicazione telematica
delle liquidazioni periodiche Iva
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Iva
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
SOGGETTI INTERESSATI
Il nuovo art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, ha introdotto
l’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale,
i dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate dai soggetti passivi
ART. 4, COMMA 2, DEL D.L. N. 193/2016
TUTTI i SOGGETTI PASSIVI,
esercenti attività d’impresa,
arte o professione
OBBLIGATI
soggetti ESONERATI dalla presentazione
della DICHIARAZIONE IVA
e
soggetti NON OBBLIGATI all’effettuazione
delle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
ESONERATI
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
SOGGETTI INTERESSATI
In particolare, tra gli ESONERATI rientano:ESONERATI
i contribuenti in REGIME FORFETARIO(ex art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014)
i NUOVI MINIMI (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno effettuatoSOLAMENTE OPERAZIONI ESENTI
ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972 avendo optato per la dispensa
dagli obblighi di fatturazione e registrazione
ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972
L’esonero
non
si applica
se il
contribuente:
ha effettuato anche operazioni imponibili (anche se gestite in contabilità separata)
ha registrato operazioni intracomunitarie ex D.L. n. 331/1993
ha effettuato rettifiche ex art. 19-bis2, del Decreto Iva
ha posto in essere acquisti per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario in base a specifiche
disposizioni (acquisti di oro, argento puro, rottami, acquisti in reverse charge, ecc.)
ATTENZIONE!!!
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
SOGGETTI INTERESSATI
In particolare, tra gli ESONERATI rientano:ESONERATI
gli IMPRENDITORI INDIVIDUALI che abbiano DATO IN AFFITTO L’UNICA AZIENDA e che non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva
(perdita della qualifica di soggetto passivo)
i PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI (ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972)
gli ENTI ASSOCIATIVI che hanno optato per il REGIME FORFETARIO di determinazione dell’imposta
(ex legge n. 398/1991)
gli ESERCENTI ATTIVITÀ di ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI, INTRATTENIMENTI ed altre attività indicate nella tariffa allegata al
D.P.R. n. 640/1972 (esonerati da adempimenti Iva ex art. 74, comma 6)
a condizione che non abbiano optato
per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
SOGGETTI INTERESSATI
Se, in corso d’anno, vengano meno i requisiti per l’esonero,
il contribuente sarà tenuto alla presentazione
della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
ESCLUSIONE DALL’ESONERO IN CORSO D’ANNO
I contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi
(ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015) sono comunque tenuti a presentare
la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva,
non essendo previsto per i medesimi alcuno specifico esonero
TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI
INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
NO ESONERO DA COMUNICAZIONE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
SOGGETTI INTERESSATI
Nel caso in cui la liquidazione periodica risulti
con una eccedenza a credito,
il contribuente è comunque tenuto alla presentazione
della comunicazione della liquidazione periodica Iva
LIQUIDAZIONE CON SALDO A CREDITO INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE
In presenza di più attività tenute in contabilità separata,
la comunicazione da inviare è unica
CONTABILITÀ SEPARATE INVIO UNICA COMUNICAZIONE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
I DATI RICHIESTI
il numero delle fatture trasmesse;
il totale degli importi esposti in fattura;
il totale delle operazioni attive (al netto dell’Iva);
il totale delle operazioni passive (al netto dell’Iva);
l’imposta esigibile;
l’imposta detratta;
l’imposta dovuta o a credito;
il debito Iva risultante dal periodo precedente, qualora non superiore a € 25,82;
il credito Iva risultante dal periodo/anno precedente;
la presenza di eventuali altri crediti d’imposta;
l’ammontare degli interessi dovuti, in caso di liquidazioni trimestrali;
l’acconto Iva versato;
l’ammontare dell’Iva da versare per il periodo di riferimento (o il saldo a credito di periodo).
DALLA BOZZA
DI COMUNICAZIONE
DISPONIBILE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONEDALLA BOZZA
DI COMUNICAZIONE
DISPONIBILE
… IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
è TRIMESTRALE
sia per i contribuenti che liquidano l’Iva
mensilmente
n.b.:l’esposizione dei dati
nella comunicazione va effettuata considerando separatamente
le tre mensilità
sia per i contribuenti che liquidano l’Iva
trimestralmente
per opzione o per obbligo (ex art. 73, comma 1, lett. e,
ed ex art. 74, comma 4D.P.R. n. 633/1972)
PERIODICITA’
DELLA COMUNICAZIONE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
va presenta entro
l’ULTIMO GIORNO del SECONDO MESE SUCCESSIVO
ad ogni TRIMESTRE
Per la comunicazione relativa al secondo trimestre
(termine: 31 agosto, periodo feriale ex art. 1, legge 742/1969),
la scadenza è fissata al 16 settembre
Per la comunicazione relativa al quarto trimestre,la scadenza è fissata
all’ultimo giorno di febbraiodell’anno successivo
SCADENZA
DELLA COMUNICAZIONE
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE
Trimestre Mesi Scadenza
Primo
Gennaio
31 maggio 2017Febbraio
Marzo
Secondo
Aprile
18 settembre 2017Maggio
Giugno
Terzo
Luglio
30 novembre 2017Agosto
Settembre
Quarto
Ottobre
28 febbraio 2018Novembre
Dicembre
PER L’ANNO 2017
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
PROCEDURE E SANZIONI
Ai sensi del comma 5 dell’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010,
L’Agenzia delle entrate
metterà a disposizione
del contribuente o dell’intermediario
le risultanze dell’elaborazione
dei dati comunicati,
valutandone la coerenza con comunicherà
al contribuente
eventuali incongruenze
con quanto emerge dai controlli
tra i dati comunicati e quanto versato
modalità da definire con
Provvedimento
del direttore dell’Agenzia
lo
spesometro trimestrale
(art. 21, D.L. n. 78/2010)
i
versamenti Iva
effettuati
CONTROLLI
DELL’AGENZIA
COMUNICAZIONI
DELL’AGENZIA
INCONGRUENZE
RILEVATE
DALL’AGENZIA
In questo caso, il contribuente potrà:
fornire gli eventuali chiarimenti richiesti
segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente
ritenere corretti gli esiti comunicati e versare quanto dovuto avvalendosi del
ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
PROCEDURE E SANZIONI
Ai sensi del comma 2 ter dell’art. 11, del D.Lgs. n. 471/1997,
l’OMESSA o ERRATA COMUNICAZIONE
dei dati delle liquidazioni periodiche
è punita con
la sanzione da € 500 a € 2.000
SANZIONE
Nel caso in cui la violazione sia regolarizzata
entro 15 giorni dalla scadenza originaria,
ossia qualora:
la sanzione è ridotta alla metà
(da € 250 a € 1.000)
venga effettuata
la trasmissione della
comunicazione omessa
venga effettuata
una nuova trasmissione della
comunicazione con i dati corretti
REGOLARIZZAZIONE
ENTRO 15 GIORNI
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1783
Le semplificazioni
del D.L. n. 193/2016:
gli adempimenti soppressi
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1784
Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi
SPESOMETRO ANNUALE
Dal 1° gennaio 2017
la trasmissione dello SPESOMETRO ANNUALE è stata “sostituita”
dal nuovo adempimento relativo alla
comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute
(“Spesometro trimestrale” in forma analitica -
art. 21, D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016)
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2017
Permane, per l’anno 2016,
l’invio dello Spesometro annuale per le fatture emesse e ricevute
(e per le operazioni senza obbligo di fattura)
che deve effettuato secondo le previgenti modalità e le ordinarie scadenze:
10 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva con cadenza mensile;
20 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente.
Le modalità tecniche e le specifiche da adottare per la trasmissione restano quelle
approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2016
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Iva
20
1785
Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi
A decorrere dall’anno 2017, la trasmissione della
COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING E LOCAZIONE E/O NOLEGGIO
da parte delle società che svolgono attività di leasing finanziario e operativo
e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio
di determinati beni mobili
(autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili)
è stata SOPPRESSA
dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.L. n. 193/2016
Permane l’obbligo di inviare la
comunicazione dei contratti di leasing e locazione e/o noleggio
per tutti i contratti conclusi nell’anno 2016,
secondo le previgenti modalità e le ordinarie scadenze:
se inviata utilizzando apposito software:
30 giugno 2017
se inviata utilizzando il modello Polivalente:
10 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva con cadenza mensile;
20 aprile 2017, per i soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente.
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2016
COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI
DI LEASING E LOCAZIONE E/O NOLEGGIO
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2017
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Novità
Iva
20
1786
Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi
A decorrere dall’anno 2017, la presentazione degli
ELENCHI INTRASTAT
degli ACQUISTI INTRACOMUNITARI di BENI e dei SERVIZI RICEVUTI
è stata SOPPRESSA
dall’art. 4, comma 4, lett. b), D.L. n. 193/2016
Permane l’obbligo di comunicare
gli acquisti intracomunitari di beni ed i servizi ricevuti
nel mese di dicembre 2016 o nel quarto trimestre del 2016.
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati
entro il 25 gennaio 2017
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2016
ELENCHI INTRASTAT
DEI BENI ACQUISTATI E DEI SERVIZI RICEVUTI
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2017
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Novità
Iva
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1787
Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi
COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO
L’art. 7-quater, comma 21, D.L. n. 193/2016, ha disposto l’ABROGAZIONE
della lettera c) dell’art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993
ovverosia della COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI DA SAN MARINO,
con decorrenza
dalle “annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017”.
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2017
Per i soggetti passivi che hanno effettuato importazioni di beni da San Marino
con fattura senza addebito dell’imposta,
permane l’obbligo di effettuare la comunicazione relativa
a tutte le fatture registrate entro il 31 dicembre 2016
La presentazione del modello Polivalente
deve avvenire entro il 31 gennaio 2017.
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2016
L’eliminazione della comunicazione NON MODIFICA le PROCEDURE
che sia l’operatore sammarinese che l’acquirente italiano
devono adottare nell’ipotesi di acquisto di beni senza addebito di Iva
ATTENZIONE!!!
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1788
Semplificazioni D.L. n. 193/2016: adempimenti soppressi
L’art. 4, comma 4, lett. d), D.L. n. 193/2016,
ha disposto l’ABROGAZIONE dei commi da 1 a 3 del D.L. n. 40/2010,
che prevedevano l’OBBLIGO di COMUNICARE gli acquisti/cessioni di beni
nonché le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione,
effettuate nei confronti di operatori economici
con sede, residenza o domicilio nei PAESI “BLACK LIST”
(Decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001)
La presente semplificazione opera a decorrere dalle
comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi
(art. 4, comma 5, D.L. n. 193/2016)
Pertanto, già a decorrere dalle comunicazioni “black list”
relative alle operazioni effettuate nell’annualità 2016,
gli operatori non sono più tenuti a presentare alcuna comunicazione
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2016
COMUNICAZIONE
DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
PER L’ANNO D’IMPOSTA
2017
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1789
Le nuove (vecchie)
note di variazione Iva
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Iva
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Le nuove (vecchie) note di variazione Iva
«1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze
della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle
imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo
19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.»
Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dall’01.01.2017
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Novità
Iva
20
1791
Le nuove (vecchie) note di variazione Iva
«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o
in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla
data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese
di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o
committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso
registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione
operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui
al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai
sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»
Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016
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Le nuove (vecchie) note di variazione Iva
«7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere
fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle
variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati
nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione,
anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del
presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.»
Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016
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«11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 2, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da
pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso
al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.»
Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2016
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Le nuove (vecchie) note di variazione Iva
Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dall’01.01.2017
L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato MODIFICATO
dall’art. 1, comma 567, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)
Le modifiche hanno riguardato alcune delle disposizioni introdotte con la Legge di
Stabilità per il 2016, con particolare riferimento all’abrogazione:
- del comma 4, nel quale veniva previsto un nuovo termine per l’emissione della
nota di variazione in presenza di procedure concorsuali o para-concorsuali;
- del comma 5, nel quale si prevedeva la possibilità, per il cessionario o committente
soggetto a procedura concorsuale, di non registrare la nota di variazione ricevuta
dal cedente/prestatore «in bonis»
In realtà, tali disposizioni non sono mai entrate in vigore, in quanto la loro efficacia
era stata differita alle procedure concorsuali «aperte» a partire dal 1° gennaio 2017
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Gli attuali termini di emissione delle note di variazione
Procedura Emissione nota di variazione
FALLIMENTO
Dal decorso del termine per la presentazione di
osservazioni al piano di riparto;
in assenza del piano di riparto, dal decorso del
termine per il reclamo al decreto di chiusura
(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)
CONCORDATO PREVENTIVO
Dal momento in cui la sentenza di
omologazione diventa definitiva
(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
Dal decorso del termine per
l’approvazione del piano di riparto
(C.M. n. 77 del 17 aprile 2010)
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONEDall’omologazione dell’accordo
con decreto del tribunale
PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO Dall’iscrizione del piano nel Registro Imprese
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Chiusura Partite Iva inattive
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Chiusura delle Partite Iva inattive
Prima del D.L. n. 193/2016 Dopo il D.L. n. 193/2016
Procedura
L'Agenzia delle entrate, sulla base dei
dati dell‘Anagrafe tributaria, individua
i soggetti titolari di Partita Iva che, pur
obbligati, non abbiano presentato la
dichiarazione di cessazione di attività
L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla
chiusura delle Partite Iva
dei soggetti che risultano
non aver esercitato nei 3 anni precedenti
attività d’impresa, artistiche o professionali.
Comunicazione
preventiva
I contribuenti:
- ricevono comunicazione dell’avvio di
procedura di chiusura d’ufficio della
Partita Iva;
- nei 30 giorni successivi possono
fornire chiarimenti.
L’individuazione di forme
di comunicazione preventiva
ai contribuenti
è demandata ad un
futuro provvedimento dell’Agenzia.
Sanzioni
Da € 500,00 ad € 2,000,00
per l’omessa comunicazione
di cessazione attività
(art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997)
Nessuna sanzione
per l’omessa comunicazione.
Opera il favor rei per le violazioni già
commesse, ma non ancora definite
Versate con F24, cod. tributo 8120Cod. tributo 8120: soppresso dal 01.02.2017
(risoluzione n. 7/E/2017)
ART. 7-QUATER, COMMA 44, DEL D.L. N. 193/2016
ART. 35, COMMA 15 QUINQUIES, D.P.R. N. 633/1972
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Depositi Iva
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1799
Depositi Iva
Con il recepimento della II direttiva di semplificazione 10 aprile 1995, n. 7,
ad opera della legge 18 febbraio 1997, n. 28,
ha trovato piena attuazione l’istituto dei depositi fiscali ai fini Iva (“depositi Iva”)
Tale definizione è contenuta
nell’art. 50-bis, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
che costituisce il principale riferimento normativo di tale specifico istituto.
Il quadro normativo è completato dal D.M. 20 ottobre 1997, n. 419,
che contiene disposizioni procedurali riguardanti le modalità di rilascio
delle autorizzazioni alla gestione dei depositi Iva, nonché
gli adempimenti a carico dei gestori del deposito e degli operatori che lo utilizzano.
I depositi Iva sono luoghi “per la custodia di beni nazionali e comunitari
che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”
(art. 50-bis, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331)
Nozione e finalità
Le norme comunitarie di riferimento sono contenute
negli artt. 154 e ss. della direttiva n. 2006/112/CE ed evidenziano
la ratio alla base della disciplina dei depositi Iva che è quella di
riservare ai beni comunitari un trattamento non deteriore
rispetto ai beni provenienti da Paesi terzi Definizione
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Depositi Iva
Ai sensi del comma 4 dell’art. 50-bis,
“sono effettuate senza pagamento dell’imposta”
le operazioni che, eseguite in regime di deposito Iva, sono riconducibili
a cessioni od acquisti intracomunitari, ovvero a cessioni interne
o, ancora, ad importazioni o prestazioni di servizi,
le quali trovano esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito
o che riguardano i beni in essi custoditi
Il deposito Iva, pertanto, costituisce un “luogo fisico”
destinato ad accogliere e custodire
(oltre che, eventualmente, a consentirne la lavorazione)
beni nazionali e comunitari, configurandosi, nel contempo,
come un vero e proprio regime fiscale
che consente la movimentazione delle merci senza pagamento dell’Iva
Nozione e finalità
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Novità
Iva
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Depositi Iva
Nozione e finalità
Il deposito Iva è utilizzabile anche da parte di operatori comunitari
che effettuano acquisti di beni in Italia,
senza procedere all’immediato loro trasferimento in altro Stato membro
(in attesa, magari, di una possibile loro rivendita ad altro operatore nazionale).
In tal caso, mancando il passaggio fisico del bene
da un territorio all’altro della Comunità europea, la cessione andrebbe considerata
come una vendita interna allo Stato italiano e, come tale,
dovrebbe essere assoggettata ad Iva,
costringendo il cessionario comunitario ad assumere una posizione Iva in Italia
(rappresentante fiscale od identificazione diretta),
al fine di recuperare l’imposta addebitatagli.
In caso di acquisto di beni in Italia da operatore comunitario …Vantaggi
Qualora i beni oggetto dell’acquisto siano introdotti in un deposito Iva, invece,
l’operazione può essere effettuata senza applicazione dell’imposta
Senza utilizzo
di deposito
Con utilizzo
di deposito
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Novità
Iva
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17102
Depositi Iva
Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi
Sono effettuate senza il pagamento dell’imposta una serie di operazioni,
individuate nel comma 4, dell’art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993.
Si tratta di:
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) hanno efficacia fino al 31 marzo 2017
per effetto delle novità in vigore dal 1° aprile 2017
a) acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito;
b) immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel
deposito;
c) cessioni intracomunitarie di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva;
d) cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/93;
e) cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;
f) cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro
Stato CE;
g) cessioni all’esportazione di beni estratti da un deposito Iva con spedizione fuori CE;
h) prestazioni di servizi relative a beni custoditi in deposito Iva;
i) trasferimento dei beni ad altro deposito Iva.
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Novità
Iva
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Depositi Iva
Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi
Per effetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del D.L. n. 193/2016,
convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
applicabili «a decorrere dal 1° aprile 2017» (ex comma 8),
le operazioni indicate nelle lettere c) e d) del comma 4 dell’art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993,
sono state oggetto di una radicale modifica
Testo in vigore FINO al 31 marzo 2017 Testo in vigore DAL 1° aprile 2017
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della
Comunità europea, eseguite mediante
introduzione in un deposito Iva;
c) le cessioni di beni eseguite mediante
introduzione in un deposito Iva;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella
A-bis allegata al presente decreto, eseguite
mediante introduzione in un deposito Iva,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da
quelli indicati nella lettera c)
d) [abrogata]
NOVITA’
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Depositi Iva
Delimitazione dei beni ed individuazione degli spazi
Per effetto dell’abrogazione della lettera d),
e
della modifica della lettera c),
ne consegue un notevole ampliamento delle cessioni di beni effettuabili
senza pagamento dell’imposta in regime di deposito Iva,
non esistendo più limitazioni di tipo soggettivo ed oggettivo
(in riferimento alle tipologie di beni immessi nel deposito Iva).
prevedeva
limitazioni di carattere
soggettivo e oggettivo,
quanto a natura dei beni nel testo riscritto
non contiene più
limitazioni soggettive ai
soggetti passivi Iva comunitari
Dal 1° aprile 2017 saranno effettuabili in «regime sospensivo»
anche le cessioni fra operatori residenti
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Depositi Iva
Meccanismo applicativo
Lo speciale regime dei depositi Iva,
per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi,
si caratterizza per il fatto che
l’introduzione dei beni in tali spazi permette
il DIFFERIMENTO del PAGAMENTO DELL’IVA
AL MOMENTO DELL’ESTRAZIONE
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Depositi Iva
Ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, possono procedere all’estrazione,
ai fini del consumo o dell’utilizzo in Italia,
esclusivamente i soggetti passivi identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato,
ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente
o che qui hanno nominato un rappresentante fiscale
oppure le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Tale previsione si ricollega, sotto l’aspetto applicativo,
alla necessità di tassare i beni all’atto dell’estrazione attraverso
la procedura di AUTOFATTURAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,
o di INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ORIGINARIA,
meccanismi che risultano inapplicabili da parte tanto dei privati,
quanto degli operatori esteri non identificati ai fini Iva in Italia
e privi di stabile organizzazione.
Meccanismo applicativo
Estrazione dei beni dal deposito Iva
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Depositi Iva
Allo stesso modo, all’estrazione con pagamento dell’imposta
non è legittimato il gestore del deposito,
benchè questi assuma ope legis
la veste di rappresentante fiscale del soggetto non residente (art. 50-bis, comma 7).
Tale rappresentanza, infatti, si configura come “leggera”, ovverossia
operante nei limiti di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993
e, dunque, incompatibile con la realizzazione di un’operazione imponibile
Meccanismo applicativo
Estrazione dei beni dal deposito Iva:
pagamento dell’imposta
In materia, si veda anche la risoluzione 25 agosto 2010, n. 89/E
che tiene conto delle nuove regole in materia di territorialità Iva
e di applicazione del reverse charge in vigore dal 2010.
Il rappresentate fiscale «leggero» si limita all’esecuzione degli obblighi di fatturazione
e di compilazione degli elenchi Intrastat «e, comunque,
di ogni operazione che non comporta il pagamento dell’imposta»
(circolare n. 12/E/2015)
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Novità
Iva
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Depositi Iva
Sempre nell’ottica di contrasto delle pratiche abusive, il D.L. n. 138 del 2011 ha previsto,
con entrata in vigore del 17 settembre 2011,
che l’ESTRAZIONE dei BENI da un DEPOSITO IVA possa essere effettuata
SOLO da soggetti iscritti da almeno 1 anno alla CCIAA,
che dimostrino effettiva operatività e di aver assolto regolarmente i versamenti Iva
(il tutto con modalità da stabilire con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).
In base alle indicazioni contenute nella nota dell’Agenzia delle dogane 113881 del 5 ottobre 2011,
fino all’adozione del suddetto Provvedimento,
“l’estrazione dei beni da un deposito Iva … continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali”.
Estrazione dal deposito Iva
Per effetto delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° aprile 2017 dal D.L. n. 193/2016,
nel nuovo testo del comma 6 dell’art. 50-bis, come sostituito,
è stato espunto il riferimento al requisito dell’iscrizione da almeno 1 anno alla CCIAA.
Con l’entrata in vigore delle nuove procedure relative all’estrazione dei beni dal deposito
Iva, disciplinate nel nuovo testo del sesto comma dell’art. 50-bis,
i requisiti previsti dal D.L. n. 138/2011, pertanto, non sono più operanti
Novità dal
1° aprile 2017
Fino al 31 marzo 2017
NO ISCRIZIONE DA ALMENO 1 ANNO ALLA CCIAA
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Novità
Iva
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Depositi Iva
La prescritta GARANZIA (dovuta anche dai non residenti), come indicato anche
dalla nota dell’Agenzia delle dogane n. 84920 del 7 settembre 2011 (la decorrenza della norma è
fissata al 12 settembre 2011),
potrà essere svincolata solo “a seguito della comunicazione, da parte del soggetto
che procede all’estrazione dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta afferente”.
Tale soggetto, quindi, dovrà fornire la documentazione dell’avvenuta registrazione dell’autofattura
nella propria contabilità (o della fattura, in caso di estrazione seguita da cessione all’esportazione o
intracomunitaria, cfr., nota delle Dogane n. 113881 del 5 ottobre 2011).
E’ prevista anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
la conformità all’originale e l’effettiva registrazione dell’autofattura o della fattura nei libri contabili.
Si osserva che le comunicazioni previste dall’art. 50-bis, comma 6,
sono effettuate al gestore del deposito Iva e sono dovute,
oltre che ai fini dello svincolo della garanzia,
anche per la corretta tenuta della contabilità da parte di tale soggetto.
Se il soggetto che estrae i beni
coincide con l’operatore che ha effettuato
l’immissione in libera pratica, provvederà egli stesso
ad effettuare le necessarie comunicazioni
al gestore del deposito ed all’ufficio doganale competente,
per accelerare lo svincolo della garanzia.
Se i beni sono estratti
da altro operatore,
lo svincolo richiede
l’intervento di un terzo,
con evidente “appesantimento”
della procedura.
Immissione in libera pratica, acquisti intracomunitari e depositi Iva
Svincolo
della garanzia
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Depositi Iva
La cessione effettuata
nei confronti del rappresentante fiscale
(o della partita Iva nazionale assunta nelle forme dell’identificazione diretta) di
un soggetto passivo comunitario,
invece, sconta l’imposta,
dato che il regime di non imponibilità è applicabile
a condizione che il cedente nazionale effettui la vendita
direttamente nei confronti del cessionario comunitario
con introduzione dei beni nel deposito Iva
(risoluzione n. 66/E del 15 marzo 2001)
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Le regole previste in caso di cessioni nei confronti di operatori comunitari
di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. c), si applicano anche in caso di
acquirente stabilito in un Paese terzo e identificato ai fini Iva in altro Stato membro
«e anche se il medesimo abbia un rappresentate fiscale nel territorio dello Stato
che non interviene nell’acquisto» (circolare n. 12/E/2015)
Circolare n. 12/E
del 24.03.2015
Divieto che
non dovrebbe
operare dal
1° aprile 2017
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Iva
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Depositi Iva
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Modifiche al comma 6
Il comma 6 è stato integralmente sostituito con un nuovo testo,
recante numerosi elementi di novità in merito all’estrazione dei beni dal deposito Iva:
è stato eliminato il riferimento ai requisiti necessari per procedere
all’estrazione dei beni da parte dei soggetti passivi Iva,
relativi all’obbligo d’iscrizione alla CCIAA ed agli altri requisiti connessi
sono state previste nuove modalità procedurali per l’estrazione dei beni
a seconda della provenienza degli stessi
(Stato membro comunitario, Italia o Paese extracomunitario)
è stata prevista la prestazione di idonea garanzia per l’estrazione dei beni non comunitari
immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva
Novità dal
1° aprile 2017
Le modalità
di estrazione dei beni
dal deposito Iva
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Iva
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Depositi Iva
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,
le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito Iva
Beni oggetto di
acquisto intracomunitiario
per i beni oggetto di acquisto intracomunitario,
la procedura non è stata modificata
Novità dal
1° aprile 2017Modifiche al comma 6
Beni nazionaliper i beni nazionali immessi nel deposito Iva
viene introdotta una nuova regola che prevede il
versamento dell’imposta ad opera
del gestore del deposito Iva
in nome e per conto
del soggetto passivo che procede all’estrazione,
il quale rimane comunque il debitore dell’imposta,
mentre il gestore è
«solidalmente responsabile dell’imposta stessa»
Le modalità
di estrazione dei beni
dal deposito Iva
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIGENNAIO 2017
Novità
Iva
20
17113
Depositi Iva
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,
le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito Iva
Beni extracomunitari
immessi in libera praticain relazione ai beni non comunitari,
immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva,
l’imposta è dovuta
dal soggetto che procede all’estrazione
mediante emissione di autofattura
ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,
previa prestazione di idonea garanzia
«con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».
Fino all’adozione del predetto decreto,
la procedura del versamento dell’Iva
è quella prevista per i beni nazionali.
Novità dal
1° aprile 2017Modifiche al comma 6
Attenzione!
… in via transitoria …
Le modalità
di estrazione dei beni
dal deposito Iva
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Iva
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17114
Depositi Iva
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Modifiche al comma 8
Il versamento dell’imposta ad opera del gestore del deposito Iva in nome e per conto
del soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni,
stabilito, a decorrere dal 1° aprile 2017
per i beni nazionali e, in via transitoria, per i beni extracomunitari immessi in libera pratica
(fino all’emanazione dello specifico decreto ministeriale),
deve essere effettuato con le seguenti modalità:
utilizzando il modello F24 senza la possibilità di effettuare compensazioni
ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
entro il giorno 16 del mese successivo
a quello in cui è avvenuta l’estrazione dei beni
Novità dal
1° aprile 2017
Versamento dell’imposta
da parte
del gestore del deposito Iva
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Novità
Iva
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Depositi Iva
Altre operazioni in regime di deposito Iva
Modifiche al comma 8
La modifica del comma 6 dell’art. 50-bis,
recante la nuova disciplina per l’estrazione dei beni dal deposito Iva,
ha implicato l’aggiunta di un ulteriore capoverso nel comma 8
avente ad oggetto le misure sanzionatorie
connesse ai nuovi obblighi del gestore del deposito Iva
«La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo
da parte del gestore del deposito Iva
è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2,
ovvero
ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito Iva
i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1»
Novità dal
1° aprile 2017
Decreto legge n. 331 del 30.08.1993, art. 50-bis, comma 8
Sanzioni e
obblighi del
gestore del deposito Iva
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20
17116
Gli esportatori abituali
e il plafond:
conferme e novità
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Esportatori abituali e plafond
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972,
sono fatturate in regime di non imponibilità
“le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi
rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione
od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare,
anche tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell’imposta”
Tra le cessioni all’esportazione sono comprese
le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici
aventi la speciale qualifica di “esportatori abituali”
Normativa
Esportatori abituali
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Esportatori abituali e plafond
Esportazioni assimilate
il cessionario ha
la qualifica soggettiva di
“ESPORTATORE ABITUALE”
ed effettua gli acquisti
nei limiti del plafond disponibile
il soggetto acquirente che intende fruire
del beneficio della non imponibilità
deve manifestare espressamente
tale intenzione, sotto la sua responsabilità,
con apposita dichiarazione scritta
(cosiddetta “LETTERA DI INTENTO”)
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera c)
possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta
alle seguenti condizioni:
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Esportatori abituali e plafond
Le cessioni di cui alla lettera c), dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972,
sebbene “assimilate” alle cessioni all’esportazione
e fatturate in regime di non imponibilità,
NON concorrono a DETERMINARE IL PLAFOND
per gli esportatori abituali
Attenzione!
Esportazioni assimilate
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Esportatori abituali e plafond
QUADRO VE Nel rigo VE30
al campo 5 vanno indicate le
“Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione”
Nel rigo VE34
vanno indicate le
“Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”
Le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond
vanno riepilogate nella dichiarazione annuale Iva, precisando la natura delle stesse.
Nel modello Iva 2017, esse trovano spazio nel quadro VE, al rigo VE30,
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Esportatori abituali e plafond
Il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali, prevede l’indicazione dei dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute, relative all’anno solare di riferimento
Nella dichiarazione Iva 2016, relativa all’anno 2015, ha debuttato
il riepilogo dei dati delle dichiarazioni d’intento
I dati da riportare sono:
• la partita Iva dell’esportatore abituale (campo 1);e
• il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione d’intento trasmessa in
via telematica (campo 2).
Limitatamente all’anno 2015, in caso di assenza del numero di protocollo (campo 2),
poteva essere indicato il numero progressivo assegnato dall’esportatore abituale alla
dichiarazione d’intento (campo 3); si ricorda, infatti, che l’obbligo di invio telematico delle
dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12 febbraio 2015.
Dichiarazione
Iva 2017
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Esportatori abituali e plafond
Cessioni ad esportatori abituali (art. 8, comma 1, lett. c)
Cessioni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater)
Cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale e operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale,
anche se soggette a fatturazione
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti o giacenti in depositi Iva ai
sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 (che non siano estratti per essere
inviati in un altro Paese UE o extra-UE)
Cessioni ad organismi dello Stato per cooperazione (art. 28 della legge n.
49/1987 e D.M. n. 379/1988)
Prestazioni non imponibili delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n.
633/1972)
Principali operazioni che NON concorrono alla formazione del plafond
Formazione plafond: NO
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Esportatori abituali e plafond
Nel testo attuale della norma, pertanto,
NON SONO PIÙ INDICATE
operazioni fuori campo Iva,
per carenza del presupposto territoriale,
idonee a ridurre il volume d’affari
L’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette all’imposta
ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies, per mancanza del requisito territoriale,
di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) (annotate con «inversione contabile»)
e b) (annotate con «operazione non soggetta»), ha una diretta incidenza
sul volume d’affari, determinandone un conseguente aumento.
La modifica apportata all’art. 20, primo comma, secondo periodo, per effetto del
recepimento delle regole di fatturazione di cui alla direttiva comunitaria n. 2010/45,
infatti, ha eliminato dal testo della norma il riferimento precedente, relativo ai servizi
non soggetti all’imposta ex art. 7-ter resi a soggetti passivi comunitari, che non
concorrevano a formare il volume d’affari, e non ripropone alcuna integrazione in
sua sostituzione
Operazioni non
soggette ad Iva
e volume d’affari
Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond
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Esportatori abituali e plafond
L’estensione dell’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette
all’imposta, per carenza del requisito territoriale, determina, in linea generale, l’effetto di
aumentare il volume d’affari, con i conseguenti riflessi su vari istituti che ad esso
fanno riferimento
la periodicità delle liquidazioni Iva, mensile o trimestrale
la possibilità di accedere al regime Iva per cassa (limite dei 2 milioni di euro)
L’aumento del volume d’affari
determinato dalle fatture emesse (e registrate) per operazioni non soggette all’imposta
per carenza del requisito territoriale, implica effetti negativi sulla possibilità di ottenere
i rimborsi Iva in relazione alla fattispecie di cui all’art. 30, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972
(operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25%
dell’importo complessivo di tutte le operazioni effettuate)
Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond
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Esportatori abituali e plafond
Gli effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione vengono invece «sterilizzati» in
relazione alla disciplina specifica del «plafond» degli esportatori abituali, per effetto di
una apposita integrazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del
D.L. n. 746/1983 (convertito con L. n. 17/1984)
Per effetto di quanto previsto al comma 329 della L. n. 228/2012
vengono aggiunte, alle operazioni irrilevanti ai fini della
determinazione del volume d’affari (cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale), le operazioni di
cui all’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n . 633/1972
IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA
DEL PLAFONDObbligo
fatturazione e
plafond
Volume d’affari rilevante agli effetti del plafond
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Esportatori abituali e plafond
Non possono applicare il plafond:
coloro che iniziano l’attività limitatamente al primo anno solare
(così si esprime, fra l’altro, la circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003)
gli operatori in regime agricolo (recuperano l’imposta ai sensi
dell’articolo 34, del D.P.R. n. 633/1972); il divieto è previsto dall’art.
13, comma 2, della legge n. 413/1991 (vedi C.M. n. 7 del
10.02.1992 e C.M. n. 11 del 29.02.1992)
Non si può utilizzare il plafond per l’acquisto di fabbricati, aree edificabili
e, in generale, per tutti i beni o i servizi per i quali l’Iva è indetraibile
Limiti all’utilizzo del plafond
Cassazione, sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013
(leasing immobiliare) → apertura
Operazioni
Soggetti
Cassazione, sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016
(appalto immobiliare) → apertura
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Esportatori abituali e plafond
Obblighi dell’esportatore abituale
La dichiarazione dev’essere rilasciata
prima dell’effettuazione dell’operazione d’acquisto o d’importazione
(valgono, al riguardo, i criteri di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)
Per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni
senza applicazione dell’imposta, l’esportatore abituale deve rilasciare
a ciascun fornitore o alla Dogana competente (in caso d’importazione)
apposita DICHIARAZIONE DI INTENTO (o lettera d’intento)
La dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare,
deve essere progressivamente datata e numerata dal dichiarante
ed annotata, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione,
in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972
(ovvero in apposita sezione del registro Iva delle vendite
o dei corrispettivi) Dichiarazione d’intento:
modalità di rilascio
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Esportatori abituali e plafond
La dichiarazione può essere riferita:
Obblighi dell’esportatore abituale
La dichiarazione non può mai superare l’anno solare
(R.M. n. 355235 del 27 luglio 1985)
Dichiarazione d’intento:
contenuto
ad una singola operazione
(in caso d’importazione,
la lettera d’intento va ripetuta
per ogni operazione);
a più operazioni effettuate
nell’anno solare,
fino alla concorrenza di un
determinato ammontare;
Tale possibilità rimane valida per le lettere d’intento
relative alle operazioni d’acquisto da effettuare fino al 28.02.2017;
dal 1 marzo 2017, tale possibilità non è più prevista
dal nuovo modello di dichiarazione d’intento
approvato con Provvedimento direttoriale del 02.12.2016
a più operazioni effettuate nell’anno solare,
entro un certo periodo di tempo
(è ammessa la presentazione nel mese di dicembre
in relazione agli acquisti da effettuare nell’anno successivo;
R.M. n. 355803 del 26 luglio 1985).
Attenzione!!!
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Esportatori abituali e plafond
Le dichiarazioni di intento ricevute devono essere
progressivamente numerate anche dal fornitore (o prestatore) e annotate,
entro i 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro
tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972
(o in apposita sezione del registro Iva vendite o corrispettivi)
Adempimenti dei fornitori
Dichiarazione d’intento:
adempimenti al ricevimento
Gli estremi della dichiarazione di intento (numero e data d’emissione)
devono essere indicati nelle fatture emesse dai fornitori,
unitamente all’annotazione di “operazione non imponibile”
ed al riferimento alla norma di cui all’art. 8, comma 1, lett. c)
o all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
(non più strettamente obbligatorio)
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Viene modificato il testo dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983
Per effetto del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (cd. «Decreto semplificazioni»),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28.11.2014,
dal 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore
le nuove modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle lettere d’intento, disciplinate nell’art. 20 del decreto
Viene sostituito il comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 in tema di sanzioni
Viene previsto che le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento
relative alle operazioni senza applicazione dell’Iva da effettuare
a decorrere dal 1° gennaio 2015, rinviando ad un provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle nuove modalità applicative
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Con provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell’Agenzia
è stato approvato
il nuovo modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche
(successivamente modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015)
Con comunicato stampa del 22 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate
ha reso noto che
sul proprio sito internet è disponibile il software per l’invio telematico
del nuovo modello di dichiarazione d’intenti all’Agenzia delle entrate
e del servizio online che permette
la verifica dell’avvenuta presentazione di tale modello da parte dei fornitori
Con circolare n. 31/E del 30.12.2014
sono stati forniti i primi commenti sui nuovi obblighi nel paragrafo 11
(con riferimento al restyling del modello intervenuto
con provvedimento dell’11 febbraio 2015,
si segnala anche la nota delle Dogane prot. 17631/RU in pari data)
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015,
le Entrate hanno precisato che è possibile la presentazione in dogana
di una sola dichiarazione d’intento riguardante una serie di operazioni d’importazione, fino a
concorrenza di un determinato importo da utilizzarsi nell’anno di riferimento
La procedura, tuttavia, è stata resa operativa solo dal 25 maggio 2015
(come da nota delle Dogane prot. 58510/RU del 20 maggio 2015),
consentendo altresì la dispensa della presentazione
della copia cartacea della dichiarazione d’intento
e della relativa ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate.
A seguito di tale risoluzione, sono state aggiornate le istruzioni relative al modello
di dichiarazione d’intento (20 aprile 2015) specificando che «nel caso di importazioni di beni
l’operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione
per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro )»
Con nota prot. 17631/RU dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle dogane
ha fornito le prime indicazioni
per l’utilizzo della dichiarazione d’intento all’atto dell’importazione
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Con il «Decreto Semplificazioni» gli OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE delle lettere d’intento
sono stati trasferiti dal fornitore all’esportatore abituale, il quale deve:
Adempimenti dell’esportatore abituale
trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate,
la quale è tenuta
a rilasciare apposita ricevuta telematica,
le lettere d’intento emesse
inviare al fornitore o prestatore di servizi,
ovvero alla Dogana,
le lettere d’intento unitamente
alla ricevuta di avvenuta trasmissione
rilasciata dall’Agenzia delle entrate
Procedura rivista
dal 25 maggio 2015
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Il fornitore/prestatore deve:
Adempimenti del fornitore
effettuare la cessione di beni o
la prestazione di servizi
senza applicazione dell’Iva
solo dopo aver ricevuto da parte
dell’esportatore abituale la lettera d’intento
e la relativa ricevuta di presentazione
rilasciata dall’Agenzia delle entrate
riscontrare telematicamente
l’avvenuta presentazione
all’Agenzia delle entrate,
da parte dell’esportatore abituale,
delle lettere d’intento
riepilogare nella dichiarazione Iva annuale
i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute
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Esportatori abituali e plafond
Adempimenti degli operatori
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014,
le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative
alle operazioni senza applicazione dell’Iva
da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015
L’art. 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
emanato ai sensi dello stesso art. 20, comma 3, regola il regime transitorio
e in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000
(cd. «Statuto del contribuente»), stabilisce che
fino all’11 febbraio 2015 gli operatori «possono consegnare o inviare
la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore
secondo le modalità vigenti anteriormente» all’emanazione del Provvedimento,
precisando che «in tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta
presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate»
Decorrenza
nuove disposizioni
Regime
transitorio
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La comunicazione delle lettere d’intento
art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI
Il provvedimento direttoriale n. 19388 dell’11 febbraio 2015
Con riguardo alle importazioni, viene specificato quanto segue:
«In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto
relativamente all’imponibile ai fini Iva, riferito alla singola operazione doganale,
che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.
L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante
dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento»
Decreto
semplificazioni
Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento
Adempimenti
degli operatori
Con riguardo alle specifiche tecniche, viene specificato che
«gli importi contenuti nella dichiarazione
devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale»
Importazioni
e valore presunto
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La comunicazione delle lettere d’intento
art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI
La nota dell’Agenzia delle dogane n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015
Le Dogane commentano la modifica
introdotta con il provvedimento direttoriale dell’11 febbraio 2015, indicando che
«per quanto concerne l’importo dell’operazione,
nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”,
l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini Iva
dell’operazione d’importazione che intende effettuare
che tenga cautelativamente conto, per eccesso,
di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile»
Decreto
semplificazioni
Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento
Adempimenti
degli operatori
Importazioni
e valore presunto
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La comunicazione delle lettere d’intento
art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI
La risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015
Decreto
semplificazioni
Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento
Adempimenti
degli operatori
Con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni innovative
riguardanti le lettere d’intento da presentare in Dogana a fronte di operazioni d’importazione
«Pertanto, ai fini dei controlli medesimi non si ravvisano motivi ostativi
alla possibilità di ammettere che,
analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali,
una dichiarazione d'intento possa riguardare
una serie di operazioni doganali d'importazione,
fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento»
«Il citato articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che
l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
la banca dati delle dichiarazioni d’intento,
fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo»
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La comunicazione delle lettere d’intento
art. 20LETTERE D’INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI
La risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015
Decreto
semplificazioni
Modifiche introdotte al modello di dichiarazione d’intento
Adempimenti
degli operatori
Alla luce di tali considerazioni,
l’Agenzia ritiene superato l’orientamento
assunto con la risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985,
sebbene essa sia «richiamata
nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento
con cui era stato precisato che “nel caso di importazioni di beni
la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione
specificando il relativo importo (…)”».
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La comunicazione delle lettere d’intento
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016
Nel riquadro del frontespizio riguardante la dichiarazione,
nel nuovo modello sono previsti solo due campi e non più tre,
come nel modello ad oggi ancora temporaneamente in vigore
Gli obblighi dell’esportatore abituale
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La comunicazione delle lettere d’intento
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016
Gli obblighi dell’esportatore abituale
Da utilizzare dal
1 marzo 2017
Da utilizzare fino al
28 febbraio 2017
Art. 5,
Provvedimento
direttoriale
del 2 dicembre 2016
Risoluzione n. 120/E
del 22 dicembre 2016
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Esportatori abituali e plafond
Violazioni in materia di lettere d’intento
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Ai sensi del riformulato comma 4-bis, dell’art. 7 del D.Lgs n. 471/1997,
è punito con la sanzione prevista nel terzo comma dello stesso art. 7 e, quindi,
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta,
il fornitore o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi
senza applicazione dell’Iva ad esportatori abituali
«prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente
la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione
all’Agenzia delle entrate» di tale dichiarazione
Il D.Lgs. n. 175/2014 è intervenuto in materia sanzionatoria sostituendo il comma 4-bis,
inserito nell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 per effetto dell’art. 1, comma 383,
della legge n. 311/2004, ma nulla ha disposto in merito al comma 384 del medesimo art. 1
che disciplina la responsabilità solidale con il soggetto acquirente correlata
all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta
Regime
sanzionatorio
In base alle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015
(decreto di riforma del sistema sanzionatorio),
la misura della sanzione dell’art. 7, comma 4-bis, è ridotta e diviene fissa (da 250 a 2.000 euro)
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Esportatori abituali e plafond
Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali
Punisce con la sanzione dal 100 al 200%
(invariata anche nel 2016)
dell’imposta non applicata (il cui importo dev’essere versato),
il cedente/prestatore che emette fattura senz’Iva,
in mancanza della lettera d’intento
Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997
Lettera d’intento
Se il cessionario/committente riceve fattura emessa senz’Iva
dal cedente/prestatore in assenza della dichiarazione d’intento,
deve provvedere alla regolarizzazione prevista
dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997
In caso contrario, scatta la sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata
(invariata anche nel 2016)
Il rilascio della lettera d’intento
in mancanza dei presupposti di legge,
avviene sotto la responsabilità del cessionario/committente/importatore
Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
Fattura senz’Iva
in assenza
di lettera d’intento
Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura: presentazione di «autofattura»
da regolarizzazione all’Ufficio competente, previo versamento dell’imposta,
successiva annotazione del documento recante l’annotazione dell’Ufficio
Regolarizzazione
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Rassegna prassi e giurisprudenza
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DOPO il decreto «semplificazioni»
Si precisa che la cancellazione è connessa alla
mancata presentazione degli elenchi riepilogativi «a partire dal primo trimestre 2015»;
L’esclusione dal VIES:
decorrenza
Archivio VIES
Con il Comunicato stampa del 03.10.2016, l’Agenzia delle entrate ha annunciato
l’invio di circa 60.000 lettere a contribuenti che saranno informati
della relativa cancellazione dall’archivio VIES,
a causa della mancata presentazione dei modelli Intrastat
e, questo, in esito ad una «prima fase di controlli
sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie»
«L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi
60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione
può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate
o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare».
il primo trimestre rilevante ai fini della verifica, quindi, non è il quarto trimestre del 2014,
come si poteva ipotizzare in relazione
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, avvenuta il 13.12.2014.
Comunicato stampa
3 ottobre 2016
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Esigibilità Iva
Da ciò seguirebbe che
al pagamento andrebbe (semplicemente) collegata l’esigibilità,
mentre
il momento impositivo sarebbe ancorato all’esecuzione della prestazione.
Secondo la norma interna (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972),
al momento del pagamento del corrispettivo è riconducibile
sia la nascita del debito fiscale (esigibilità),
sia la «genesi» dell’operazione (fatto generatore).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, invece,
la norma interna andrebbe interpretata alla luce della disciplina UE,
con la conseguenza che
la distinzione fra i due eventi
sarebbe implicita anche nella normativa interna.
Cassazione,
sentenza n. 8059/2016
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Esigibilità Iva
Per tale motivo, i compensi per prestazioni professionali percepiti
dopo la cessazione dell’attività e la chiusura della partita Iva sono soggetti a Iva
La chiusura
della partita Iva
è un adempimento
anagrafico/formale
In base all’impostazione della sentenza
la norma risulterebbe tuttavia incoerente,
perché all’art. 6, comma 6,
è prevista l’ultimazione
come indice dell’esecuzione del servizio
(fatto generatore)
Come adempiere?
Come versare?
Come dichiarare ?
Contrasto
con conclusioni
causa C-177/94?
Effetti a catena:
aliquota, note di variazione
Cassazione,
sentenza n. 8059/2016
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Da ciò consegue che,
in caso di mancata ricezione della fattura regolarmente emessa
dal fornitore comunitario con l’annotazione “inversione contabile”,
entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
l’acquirente residente deve
“emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo”
La fatturazione dei soggetti passivi comunitari per cessioni
rilevanti in Italia
Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015
L’Agenzia delle entrate, nel confermare quanto già indicato
nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, ha ribadito come
“il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale
di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE),
per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia,
sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e
debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero”
Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015
Reverse charge
obbligatorio
L’operatore nazionale, pertanto, non può integrare
la fattura eventualmente emessa dal rappresentante fiscale,
in quanto documento irrilevante ai fini Iva, ma dovrà emettere
la cd. autofattura “da regolarizzazione” ex art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993
Autofattura
da regolarizzazione
Mancata ricezione
di fattura da
fornitore comunitario
Il ruolo del rappresentante fiscale è stato rimesso alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione
con l’ordinanza di rinvio n. 19482 del 30 settembre 2016
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17149La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del
deposito Iva
La posizione della Corte di giustizia è stata infine assunta anche dalla Cassazione,
la quale, preso atto dell’orientamento nel caso Equoland (sentenza n. 16109/2015),
ha precisato (sentenza n. 16509/2016) che
l’Iva all’importazione non è un tributo a sè stante,
differendo dall’Iva «ordinaria» solo
per la diversa modalità di versamento
e
per il rinvio alle norme doganali in materia d’accertamento e sanzionatorie
CORTE DI CASSAZIONE
In questa prospettiva, dunque, la violazione consistente
nell’immissione solo «virtuale» della merce nel deposito Iva,
comportamento giudicato inammissibile
sia dalle Dogane (circolare n. 16/D/2006) sia dalle Entrate (circolare n. 12/E/2015),
non legittima la riscossione dell’imposta se questa è stata assolta con autofattura
(sentenza n. 16982/2016).
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17150La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del
deposito Iva
Né il versamento dell’Iva potrà essere invocato in forza del disegno abusivo
che sarebbe manifesto in forza della brevissima durata del deposito
(spesso addirittura «infragiornaliero»).
Secondo la Cassazione, infatti, in simili circostanze,
«nessun vantaggio altrimenti non ottenibile» spetterebbe al contribuente,
il quale, per effetto dell’applicazione dell’inversione contabile, può beneficiare
del diritto alla detrazione esattamente come se avesse versato l’imposta in dogana
(sentenza n. 16509/2016).
È anzi vero che, omettendo di pagare l’Iva all’importazione,
il soggetto passivo si espone all’irrogazione della sanzione
per tardivo versamento dell’imposta;
il che, rende difficile anche solo teorizzare l’esistenza di un
«congegno elusivo o frodatorio in ragione del deposito infragiornaliero»
CORTE DI CASSAZIONE
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17151La sentenza sul caso Equoland & gli effetti sull’uso improprio del
deposito Iva
Il ritardo nell’assolvimento dell’imposta assolta con autofattura anziché in dogana,
è sanzionato a norma dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997
nella misura del 30% dell’Iva tardivamente regolarizzata.
La sanzione è del 15% per la regolarizzazione nel termine di 90 giorni dalla violazione,
ulteriormente ridotta
all’1% per ogni giorno di ritardo,
in caso di regolarizzazione nei 15 giorni dalla scadenza.
Si applica il ravvedimento operoso.
CORTE DI CASSAZIONE
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Cessioni di beni esistenti all’estero
Con la sentenza n. 5168 del 16 marzo 2016
che ribadisce il contenuto
della precedente sentenza n. 5894 dell’8 marzo 2013,
entrambe aventi ad oggetto
la cessione di beni all’estero nell’ambito di esposizioni fieristiche,
la Cassazione ha affermato che:
Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione
Il nuovo e più recente orientamento
della Corte di CassazioneCessioni di beni
all’estero
nelle fiere
«l'esportazione temporanea,
a fini di esposizione fieristica e tentativo di vendita,
con successiva cessione, dei beni esportati, con controllo dell'autorità doganale
ed adempimento dei relativi incombenti (D.P.R. 43 del 1973, art. 214),
vale certamente ad integrare la cessione all'esportazione ex art. 8, lett. a) e b),
come tale riconducibile al plafond costituito nell'anno precedente,
utilizzabile, nell'anno successivo, ai fini dell'acquisito
senza applicazione dell'Iva».Cassazione, sentenza n. 5168
del 16 marzo 2016
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Cessioni di beni esistenti all’estero
Con tali sentenze, la Corte di Cassazione dimostra di attribuire principale rilievo
al concetto di esportazione sotto l’aspetto doganale,
lasciando in secondo piano gli aspetti giuridico-fiscali
connessi al concetto di «cessione all’esportazione»
che si fondano sugli artt. 31 e 32 della direttiva n. 2006/112/CE.
Si afferma, infatti, che
Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione
Il nuovo e più recente orientamento
della Corte di Cassazione
«la vendita della merce temporaneamente esportata,
che conserva - come detto - la condizione giuridica di bene nazionale,
vale, pertanto, a determinare, nel caso di specie,
la trasformazione dell'esportazione temporanea, cui la merce è vincolata,
per effetto del compimento delle formalità doganali
e per le finalità di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 199 e 214
in esportazione definitiva,
come tale rilevante anche ai fini della non imponibilità delle operazioni
di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. c)».
Cassazione, sentenza n. 5168
del 16 marzo 2016
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Cessioni di beni esistenti all’estero
Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione
Agli stessi esiti finali
delle sentenze n. 5168 del 16 marzo 2016 e n. 5894 dell’8 marzo 2013,
era giunta anche la sentenza n. 23588 del 20 dicembre 2012
sebbene con un percorso interpretativo diverso, fondato sul vincolo «finalistico»
fra l’esportazione ed il successivo trasferimento della proprietà:
Pertanto,
«l'accezione "cessione all'esportazione", utilizzata dalla disposizione, appare, infatti,
denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico
tra trasferimento della proprietà e esportazione,
ma non anche quella di un'obbligata successione temporale
tra i due termini dell'operazione.Cassazione, sentenza n. 23588
del 20 dicembre 2012
…«non si riscontra disposizione nè esigenza sistematica che imponga
una sequenza temporale vincolata degli effetti della transazione
nel senso della necessaria anteriorità dell'effetto traslativo del diritto reale
rispetto a quello dell'uscita delle merce dal territorio comunitario».
Il nuovo e più recente orientamento
della Corte di Cassazione
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Cessioni di beni esistenti all’estero
Cessioni di beni esistenti all’estero in temporanea esportazione
La sentenza continua affermando che
Cassazione, sentenza n. 23588
del 20 dicembre 2012
…«sul piano sistematico, poi, l'osservanza del richiamato principio
della tassazione dei beni nel luogo di consumazione
richiede solo il carattere definitivo dell'operazione,
sicchè ciò che risulta essenziale,
e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente,
è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione,
fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale,
sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero».
Il nuovo e più recente orientamento
della Corte di Cassazione
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L’errata applicazione del reverse charge
Violazioni al regime del reverse charge
Il reverse charge per
operazioni senza Iva
Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997
Dal 2016
La neutralizzazione del debito/credito tributario
in caso di applicazione del reverse charge per operazioni
non soggette a Iva,
non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria.
L’unico caso per il quale è prevista la sanzione,
è quello in cui l’applicazione del reverse charge
riguarda un’operazione inesistente.
La sanzione, in tale ipotesi,
va dal 5 al 10 per cento dell’imponibile
(non essendovi, comunque, imposte, data la «natura»
dell’operazione inesistente) con il minimo di 1.000 euro
comma 9-bis3
La Corte di Cassazione (sentenza n. 16679 del 9 agosto 2016)
ha precisato che il diritto di detrazione può essere negato
in presenza di operazioni inesistenti «astrattamente» imponibili
Attenzione!