NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI PER MAESTRI DI SCI
Daniele MazzoleniAvvocato cassazionista
Iscrizione Albo C.d.O Torino n. 5455
Studio Legale C.so Vittorio Emanuele II 182
10138 Torino, Italia Tel. 011.4338112 - Fax 011.4345142
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Art. 348 c.p. Esercizio Abusivo di una Professione
➡Ch iunque abus i vamen te ese rc i t a una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
In vigore dal 15 febbraio 2018
Art. 348 c.p. Esercizio Abusivo di una Professione
➡La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Art. 348 c.p. Esercizio Abusivo di una Professione
➡Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo
Cass. pen. Sez. Unite Sent., 23.03.2012, n. 11545
➡ratio: necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della P.A., a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante.
Cass. pen. Sez. Unite Sent., 23.03.2012, n. 11545
principio di diritto: "Concreta esercizio abusivo di una professione, …, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato".
Fonti professionali
Art. 2 L. 81/91 < = > Art. 2 L.R. 50/921. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
Fonti professionali (2)
Art. 2 l.r. 50/92 comma 1 bis
I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Maestri di sci alpino;b) Maestri di sci di fondo;c) Maestri di snowboard.
Fonti professionali (3)
Art. 2 l.r. 50/92 comma 2bis
I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 3. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.
Fonti professionali (4)
Legge n. 81/1991 => Art. 18.
Esercizio abusivo della professione1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
L.R. 50/1992 => Art. 12.
Esercizio abusivo della professione1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale. 2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
l.r. 50/92: nuovo Art. 14 Scuole di SCI - sintesi
Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 ( Vigente dal 06/04/2018 )
➡Numero minimo di 3 Maestri per le scuole di Fondo e 10 Maestri per quelle di sci alpino snowboard e miste salvo per le “microstazioni” (art. 37 e 38 l.r. 02/09);
➡Sede in un Comune ove insiste un’area sciabile attrezzata (art. 4 l.r. 02/09) con possibilità di “sezioni distaccate” nel medesimo territorio.
➡Obbligo di promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
➡Riconoscimento da parte dell’Unione Montana dei Comuni con verifica dei requisiti triennale
➡ Iscrizione nell’elenco tenuto dal Collegio Regionale M.d.S. Piemonte
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
1. Sono "Scuole di sci" le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro att ivi tà professionale e che possiedono i seguenti requisiti: a) (...)
1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 ;
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;c) (…)d) perseguano lo scopo di una migliore qua l i ficaz ione e o rgan izzaz ione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 della l.r. 2/2009 ;c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
e) un regolamento che disciplini, tra l 'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;g) un direttore, responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
d) un regolamento che disciplini, tra l 'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
g) l'assunzione dell'impegno:1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; 2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; 3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione; 4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco avente carattere conoscitivo.
2. Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
3 . L a c o m u n i t à m o n t a n a v e r i fi c a annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale. 4. (…) 5. (...)
3. L'unione montana verifica ogni tre anni la pers is tenza del le condiz ioni per i l riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.4. L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 14. Scuole Sci
6. La denominazione “Scuola di sci” può esse re usa ta un i camen te dag l i organismi riconosciuti.
5. La denominazione “Scuola di sci” può esse re usa ta un i camen te dag l i organismi riconosciuti.
Formulazione ante 2017 Versione attuale
L.R. Piemonte 50/92 Art. 16. Scuole Sci Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 ( Vigente dal 06/04/2018 )
1. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire trecentomila a lire unmilioneduecentomila. 2. (...)3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689 . 4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.
1. L'uso della denominazione ''Scuola di sci'' da parte di organismi non riconosciuti, o l ' a p e r t u r a o l ' e s e r c i z i o d i u n a organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00. 2.(…)3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689. 4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.
Formulazione ante 2017 Versione attuale
Novità 2017 l. 02/09 Art. 28 bis. ELISKI
➡Attività legittima nei limiti previsti dall’art. 28 bis: esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000;
➡Obbligo di AIRBAG;
➡Obbligo di accompagnamento da parte di Maestri di Sci o di Guide Alpine.
➡Rapporto di 1 professionista ogni 4 sciatori
Novità 2017 l. 02/09 Art. 30. Fuoripista
Disposizione precedente Disposizione vigenteI gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f)
I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabi l i degl i incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f)
Novità 2017 l. 02/09 Art. 30. FUORIPISTA
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003 , nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore”… Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.2…
Norme di comportamento richiamate art. 32 l.r. 02/09 => L. 363/03
➡ Art. 9 Velocità (parametro del non costituire pericolo + indici)
➡ Art. 10 Precedenza (onere per lo sciatore a monte)
➡ Art. 11 Sorpasso (distanza di sicurezza)
➡ Art. 12 Incrocio (destra o indicazioni)
➡ Art. 13 Stazionamento (bordo pista con divieti specifici)
➡ Art. 14 Omissione di soccorso
➡ Art. 15 Transito e risalita (diveto salvo autorizzazione o urgente necessità)
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, al le sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
D.M. 20 dicembre 2005: la segnaletica
D.M. 20 dicembre 2005: la segnaletica
D.M. 20 dicembre 2005: la segnaletica
D.M. 20 dicembre 2005: la segnaletica
D.M. 20 dicembre 2005: la segnaletica
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima.
Trib. Trento, Sent., 04/10/2013
la Scuola, prima di iniziare il corso, aveva comunque il dovere di controllare che l'attrezzatura di fatto utilizzata dal bambino, fosse idonea, compresi quindi gli attacchi degli sci, i quali, come ben sanno anche gli sciatori non particolarmente esperti, hanno un'importanza tutt'altro che secondaria nella pratica dello sport in questione, essendo intuitivo che se l'attacco non si sgancia al momento della caduta, la probabilità di infortunio è particolarmente elevata
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.6. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. (=> art. 14 Omissione di soccorso e 593 c.p.)7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.14. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Novità 2017 l. 02/09 Art. 32. Norme di comportamento
14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici 💉.
IL CODICE DEONTOLOGICO
Insieme di principi e di regole di etica professionale,
deliberati in seno al Collegio Nazionale, che
vincolano tutti i maestri di sci
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
Sanzioni:
– ammonizione;
– censura;
– sospensione dall'albo (1 mese - 1 anno);
– radiazione.
COMPETENZA
• 1° = CDT => presso il Collegio Regionale
• 2° = CDN => presso COLNAZ
• Ricorso alla giustizia ordinaria:
1° TAR
2° Consiglio di Stato
L’illecito disciplinare
• Comportamento in contrasto con norme di legge o principi deontologici
• Si prescrive in 5 anni dalla commissione del f a t t o s a l v a l ’ i n t e r r u z i o n e p e r l a comunicazione dell’atto di incolpazione
Fasi del procedimento
• Delibativa
• Preliminare e istruttoria
• Dibattimentale - udienza
• Decisionale
Notizia di infrazione al Codice Deontologico
Archiviazione
Fase preliminare
Fase delibativa
Trasmissione atti
Manifesta infondatezza o
irrilevanza
Incompetenza del CDT
Comunicazione al maestro (PEC o Racc. AR)
ArchiviazioneApertura con notifica atto di incolpazione e fissazione udienza
Fase preliminareAvvisi di garanzia
Il relatore procede all’istruttoriae relaziona al CDT
Testimoni, documenti etc…
Se il Maestro lo chiede viene sentito dal CDT al
completo
Il CDT delibera
1° termine a difesa gg. 30
Atto interruttivo della
prescrizione
Lettura capo di incolpazione
ArchiviazioneApplicazione sanzione
Udienza avanti al CDT2° termine a difesa:
almeno 30 giorni dalla notifica
Il relatore espone la sua attività Testimoni, documenti
etc…
Esame parti e testimoni (ultima parola all’incolpato)
Esecutività Ricorso al CDN
3° termine a difesa: 30 giorni dalla notifica per proporre impugnazione
Come si propone Ricorso al CDN?
• Personalmente o a mezzo difensore munito di procura;
• Presso il CDT che ha emesso il provvedimento;
• Motivazioni e richieste di modifica / annullamento;
• Copia provvedimento impugnato;
• Assegno Circolare €. 1.000,00 NT intestato a COLNAZ.
Buon lavoro a tutti!
©Avv. Daniele Mazzoleni 2018
Avv. Daniele MazzoleniC.so Vittorio Emanuele II n. 182
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Tel. 0114338112 Fax 0114345142