NOVITÀ MODELLO IVA 2015
STATUS ESPORTATORE ABITUALE: AGGIUNTA CASELLA 5 «OPERAZIONI ASSIMILATE» ALLE CESSIONI A
ESPORTAZIONE (ART. 8-BIS, ART. 71 ESCLUSE SAN MARINO E ART. 72)
Iva 2015 pag.137
RIGO VE 30
CASELLA 6 →ESONERO GARANZIA INDICANDO CODICE 1 PER VISTO CONFORMITA’
Iva 2015 pag.138
RIGO VX 4
ATTESTAZIONE OPERATIVITA’ E CONDIZIONI PATRIMONIALI (VIRTUOSI)
Iva 2015 pag.138
RIGO VX 4
1. QUADRI VE E VF SOPPRESSO RIGO RELATIVO A OPERAZIONI CON ALIQUOTA21% IN QUANTO NON PIU’ APPLICABILE NEL 2015
2. ISTRUZIONI AL RIGO VA15 RISERVATO A SOCIETA’ DI COMODO AGGIORNATECON IL «QUINQUENNIO» DI OSSERVAZIONE PER PERDITE SISTEMATICHE
3. NEL RIGO VE32 (ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI) INDICATE ANCHEQUELLE EFFETTUATE DA PARTECIPANTI UFFICIALI A EXPO 2015 NEICONFRONTI DEI COMMISSARIATI GENERALI DI SEZIONE
4. OPERAZIONI FUORI CAMPO CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE INDICATE NELRIGO VE 34 (LO SCORSO ANNO NEL RIGO VE39)
5. NEL CALCOLO DEL PRO-RATA AGGIUNTO NEL RIGO VF34 IL CAMPO 8 IN CUIINDICARE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI (CONCORRONO ALLAFORMAZIONE DEL PRO-RATA)
Iva 2015 pag.139
ALTRE NOVITA’
NOVITA’ RIMBORSI IVA
RIMBORSI
LIBERI DA POLIZZA FIDEIUSSORIA
IMPORTO < € 15.000
IMPORTO > € 15.000 CONTRIBUENTI
VIRTUOSI CON VISTO
CON POLIZZA FIDEIUSSORIA
IMPORTO > €15.000
CONTRIBUENTI NON VIRTUOSI
Rimborsi Iva pag.140
MODIFICA ART. 38-BIS
ENTRATA IN VIGORE: DAL 13.12.2014
CM N. 32/E/2014
SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL 38-BIS SI APPLICANO ANCHE A
RIMBORSI IN CORSO ALLA DATA ENTRATA IN VIGORE DECRETO
175/14
DETERMINAZIONE DEL LIMITE
CM N. 32/E/2014
CALCOLO LIMITE RIFERITO A SOMMA DELLE RICHIESTE PER INTERO PERIODO D’IMPOSTA
Rimborsi Iva pag.141
DECORRENZA E LIMITE
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE IVA
VIRTUOSITA’ DEL CONTRIBUENTE
VISTO DI CONFORMITA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONSISTENZA
PATRIMONAILE E CONTINUITA’ AZIENDALE
CHECK LIST COMPENSAZIONI
VERIFICA ASSENZA
CONDIZIONI CO. 4 ART. 38-BIS
Rimborsi Iva pag.141
RIMBORSI IVA > € 15.000
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE IVA
VIRTUOSITA’ DEL CONTRIBUENTE
VISTO DI CONFORMITA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONSISTENZA
PATRIMONAILE E CONTINUITA’ AZIENDALE
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE IVA
VIRTUOSITA’ DEL CONTRIBUENTE
VISTO DI CONFORMITA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONSISTENZA
PATRIMONAILE E CONTINUITA’ AZIENDALE
ULTERIORI CONTROLLI
«CONTABILI»
1. Patrimonio netto non diminuito, rispetto a risultanze contabili dell’ultimo periodod’imposta, di oltre il 40%.
2. Consistenza immobili non ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimoperiodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate in normale gestionedell’attività esercitata.
3. Attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami diaziende.
4. Non cedute, se richiesta è presentata da società di capitali non quotate, nell’annoprecedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontaresuperiore al 50% del Capitale sociale.
5. Eseguiti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Rimborsi Iva pag.142
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
COMPENSAZIONE CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’
CreditiInteressati
Credito Iva annuale Credito Iva trimestrale (modello TR)
Limiti Compensazione
Per importi eccedenti € 5.000, compensazione richiede preventiva presentazione dichiarazione annuale o istanza trimestrale
Momento di utilizzo Da giorno 16 del mese successivo a presentazione dichiarazione annuale o istanza trimestrale
Modalità effettuazione
compensazioni
Compensazioni con nuove regole eseguite obbligatoriamente per canali ufficiali Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)
Dichiarazione Annuale
Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare possibile presentare dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a
decorrere da 1° febbraioVisto di conformità per credito annuale
Per importi eccedenti euro 15.000, compensazione richiede preventiva presentazione dichiarazione annuale + visto di conformità
Compensazioni e visti pag.143
REGOLE IN VIGORE
↓1. soggetti legittimati a rilascio visto di conformità
2. adempimenti preliminari per ottenere e mantenere autorizzazione al rilascio
visto di conformità
3. contenuto controlli per rilascio visto di conformità
Circolare n. 57/E del 23.12.2009
primi chiarimenti su obbligo di apposizione visto di conformità nel frontespizio della
dichiarazione annuale per contribuenti che intendono compensare orizzontalmente crediti
Iva di importo superiore ad € 15.000
Compensazioni e visti pag.144
VISTO CONFORMITA’
riprese indicazioni della C.M. 134/E/99
introdotte semplificazioni →1. verifica corretta attribuzione codice attività2. check list per verificare causa che ha generato il credito3. scelta documentazione da esaminare, distinguendo tra
3.1 credito compensabile superiore o pari al volume d’affari3.2 credito compensabile inferiore al volume d’affari
Controlli solo documentali →corrispondenza tra dichiarazione e contabilità
Compensazioni e visti pag.144
CONTROLLI CM 57/E/09
ESPORTATORE ABITUALE
16
Esportatore abituale pag.129
STATUS
ANNO PRECEDENTE
PLAFOND FISSO
12 MESI PRECEDENTI
PLAFOND MOBILE
REGISTRAZIONE→
• ESPORTAZIONI
• CESSIONI IC
• OPERAZIONI
ASSIMILATE
> 10% V.A.RETTIFICATO
17
Esportatore abituale pag.130
OPERAZIONI RILEVANTI
Esportazioni dirette e triangolari Art. 8, c.1, lett. a), DPR 633/72
Esportazioni a cura del cessionario non residente Art. 8, c.1, lett. b), DPR 633/72
Cessioni assimilate a esportazioni, se effettuate da soggetti per cui costituiscono oggetto principale attività
Art. 8-bis, c.1, DPR 633/72
Servizi internazionali e connessi, se effettuate da soggetti per cui costituiscono oggetto principale attività
Art. 9, c.1, DPR 633/72
Operazioni con Vaticano e San Marino Art. 71 DPR 633/72
Cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, ecc Art. 72 DPR 633/72
Cessioni intracomunitarie dirette Art. 41 DL 331/93
18
ABROGATI DAL 2010
Esportatore abituale pag.130
OPERAZIONI RILEVANTI
Cessioni triangolari comunitarie Art. 58 DL 331/93
Servizi intracomunitari Art. 40, c.4-bis, 5, 6 e 7, DL 331/93
Cessioni beni prelevati da deposito IVA con trasporto in altro Paese Ue
Art. 50-bis DL 331/93
Cessioni beni prelevati da deposito IVA con trasporto fuori da Ue
Art. 50-bis, lett. g, DL331/93
Margini non imponibili di esportazioni di beni usati o soggetti a regime del margine
Art. 37 DL 41/95
19
Esportatore abituale pag.131
OPERAZIONI NON RILEVANTI
Cessioni a esportatori abituali con dichiarazione d’intento Art. 8, c.1, lett. c), DPR 633/72
Cessioni a viaggiatori residenti fuori da Ue Art. 38-quater DPR 633/72
Cessioni beni in transito o in luoghi soggetti a controllo doganale
Art. 7, c.2, DPR 633/72
Cessioni beni in depositi fiscali, se successiva estrazione non costituisce esportazione o cessione intra
Art. 50-bis DL 331/93
Cessione a organismi Stato per cooperazione DM 379/88
Servizi agenzie viaggio per viaggi fuori Ue Art. 74-ter DPR 633/72
Margine negativo corrispettivi rientranti nel regime beni usati DL 41/95
20
Prima del 14/3/97
SOLO per acquisti beni/servizi inerenti attività di esportazione
PRECLUSO PER BENI AMMORTIZZABILI
Dopo il14/3/97
Qualsiasi bene o servizio, uniche eccezioni:
• fabbricati ed aree fabbricabili
• beni e servizi con IVA indetraibile ex art. 19Entrata in vigore
Legge 28/1997, in recepimento Direttiva
95/7/CE
↓
Fabbricati/aree → divieto anche a leasing e appalto (CM 145/E/1998)
Esportatore abituale pag.131
UTILIZZO PLAFOND
Colonne 1 e 2: utilizzo 2014
Colonne 3 e 4: status2014 per utilizzo 2015
Colonne 5 e 6: solo plafond mobile
Esportatore abituale pag.132
QUADRO VC
NOVITA’ VIES E INTRASTAT SERVIZI
1. EFFETTO IMMEDIATO DA DATA RICHIESTA DI ISCRIZIONE → NON PIU’NECESSARIO ATTENDERE I 30 GIORNI
2. UFFICI HANNO POTERI DI VERIFICA → POSSONO CANCELLARE PARTITA IVA
3. CANCELLAZIONE → SE PER QUATTRO TRIMESTRI CONSECUTIVI NON SIPRESENTANO INTRA (DECORRE DAL QUATRO TRIMESTRE 2014) PREVIACOMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE ED EFFICACIA DOPO 60 GG
4. SANZIONI → FAVOR REI PER COMPORTAMENTI PREGRESSI
VIES pag.133
NOVITA’
DA 258 A 2.065 PER EFFETTUAZIONE OPERAZIONI INTRA SENZA ISCRIZIONE VIES
DAL 100% AL 200% DELL’IMPOSTA NON APPLICATA DA CEDENTE NAZIONALE NONISCRITTO AL VIES PER CESSIONI INTRA
PER GLI ACQUISTI IL CESSIONARIO/COMMITTENTE NAZIONALE NON DEVEINTEGRARE LA FATTURA → PENA ILLEGITTIMA DETRAZIONE IMPOSTA ESANZIONE PARI ALL’IMPOSTA DETRATTA (RM 42/E/2012)
VIES pag.134
SANZIONI
I. REG. UE 281/2012 →PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSENTITO DIMOSTRARE SOGGETTIVITA’ PASSIVA
CON ELEMENTI DIVERSI DA VIES
I. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA →PREVALENZA PRESENZA REQUISITI SOSTANZIALI CESSIONI INTRA RISPETTO A QUELLI
FORMALI, QUALI ISCRIZIONE VIES
I. CTP CAMPOBASSO 4.6.2013, N. 127/2/13 →TRA REQUISITI SOSTANZIALI PER NON IMPONIBILITA’ CESSIONI INTRA NON E’
PREVISTA ISCRIZIONE VIES
VIES pag.134
CONTRASTO NORMA NAZIONALE
NOVITA’ RIGUARDANO:
CONTENUTO INFORMAZIONI DA INDICARE NEI MODELLI (INTRA 1-QUATER EINTRA-2 QUATER)
SANZIONI PER VIOLAZIONI STATISTICHE
CONFERMATO SOLO SERVIZI GENERICI 7-TER
Intrastat pag.135
SERVIZI
INFORMAZIONI DA INSERIRE (PREVIO PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DA EMANARSI ENTRO 13 MARZO 2015):
↓
1. NUMERO IDENTIFICAZIONE CONTROPARTE
2. CODICE IDENTIFICATIVO PRESTAZIONE RESA O RICEVUTA
3. AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO ED IN VALUTA
4. PAESE DI PAGAMENTO
Intrastat pag.135
SERVIZI
PER VIOLAZIONI «STATISTICHE» (OMISSIONE O INESATTEZZADEI DATI):
DA 207 A 2.066 EURO PER LE PERSONE FISICHEDA 516 A 5.164 PER ENTI E SOCIETA’
SOLO A IMPRESE →VIOLAZIONE COME OMISSIONE A OBBLIGO DI RISPOSTA (VOLUMI DI SCAMBI NEL MESE ALMENO PARI A 750.000)
UNA SANZIONE PER OGNI ELENCO (A PRESCINDERE DANUMERO VIOLAZIONI)
Intrastat pag.136
SERVIZISA
NZI
ON
I
FATTURAZIONE NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
numero di p. IVA del cessionario o committente soggetto passivo nelterritorio dello Stato
numero di CF del cessionario o committente residente nel territoriodello Stato laddove quest’ultimo non agisca nell’esercizio d’impresa oarte e professione
specifiche diciture per operazioni non soggette ad IVA
nuovi criteri per conversione importi in valuta estera
DATI OBBLIGATORI
Fattura ordinaria pag.121
CONTENUTO
(*) L'indicazione non è contenuta nell'art. 21 DPR 633/72 bensì nell'art.46, c.2, DL 331/93
Fattura ordinaria pag.122
DICITURE OBBLIGATORIEOperazione non imponibile ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38- quater, DPR 633/72 Operazione non imponibile
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, DL n. 331/93 Operazione non imponibile (*)
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad IVA ex art. 7-bis, co. 1, DPR 633/72
Operazione non soggetta
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue
Inversione contabile
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue
Operazione non soggetta
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, DPR 633/72)
Autofatturazione
"i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta esterasono computati secondo il cambio del giorno di effettuazionedell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, delgiorno di emissione della fattura".
mancanza cambio di riferimento → quotazione giornoantecedente più prossimo
NOVITA’
CONFERMA
- se giorno effettuazione operazione non noto → tasso dicambio giorno di emissione della fattura- riferimento tasso di cambio pubblicato da Bce → per
tutte operazioni effettuate nell'anno solare
Fattura ordinaria pag.122
CONVERSIONE IMPORTI IN VALUTA
“La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:a) cessioni intracomunitarie di cui all' articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a)”.
Possibile utilizzo per operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b)
Fattura semplificata pag.123
UTILIZZO
a) «cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia genericheche specifiche), diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR633/72 (si tratta delle operazioni creditizie, finanziarie e assicurativeesenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitoredell'imposta in altro Stato Ue» → nel documento emesso dicitura“inversione contabile”;
b) «cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia genericheche specifiche) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base a artt.da 7-bis a 7-quinquies, DPR 633/72)» → nel documento emesso la dicitura“non soggetta”;
COMMA 6-BIS ART.21
Operazioni non territoriali pag.123
OBBLIGO FATTURA
rese a soggetti passivi UE debitori d’imposta in ALTRO Paese Ue
↓verifica non sempre agevole
I casi di esclusione
operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti → art. 10, nn. da 1) a 4)
e 9), DPR 633/1972
Operazioni non territoriali pag.124
OBBLIGO FATTURA LETTERA A)
PRESTAZIONE SERVIZI GENERICHE E SPECIFICHE
CESSIONI BENI
Obbligo fatturazione → indipendente da status cessionario o committente
(sia esso soggetto passivo o privato)↓
verificato che cessione o prestazione sia territorialmente rilevante al di fuori dell’Ue
Operazioni non territoriali pag.124
OBBLIGO FATTURA LETTERA B)
Operazioni non territoriali lettere a) e b) comma 6-bis art.21 concorrono al volume d’affari
NONRILEVANO
ART.1 DL 746/83 le esclude per verifica superamento della soglia del 10%
TUTTAVIAVerifica status esportatore abituale
Operazioni non territoriali pag.125
VOLUME D’AFFARI
inizio trasporto o spedizione da Italiaal cessionario (o a terzi per suo conto)
criterio non dissimile da quanto previsto fino al 31.12.12 → valeva consegna o spedizione bene
MODIFICA ART. 39 DL 331/93 - DA 1.1.13
Cessioni intra
Acquisti intra
inizio trasporto o spedizione da Paese Ue di provenienza; fino al 31.12.12 → consegna bene al cessionario in Italia o
nel luogo di destinazione del cessionario se trasporto con suoi mezzi
Effettuazione operazioni IC pag.125
MOMENTO IMPOSITIVO
fino al 31 dicembre 2012↓
pagamento o fatturazione anticipata per importo pagato o fatturato anticipatamente
a partire dal 1 gennaio 2013↓
fatturazione anticipata per importo fatturato non più rilevanza eventuali pagamenti anticipati (acconti) → in assenza di fatturazione
ANTICIPA MOMENTO IMPOSITIVO
Effettuazione operazioni IC pag.126
MOMENTO IMPOSITIVO
momento dell’ultimazione, oppure
se di carattere periodico o continuativo, a data di maturazione dei corrispettivi, salvo eventuale pagamento anticipato
SERVIZI GENERICI art.7-TER
«si deve ritenere che la fattura emessa da quest’ultimo possa essere assuntacome indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento diricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui ècollegata la debenza e la detrazione dell’IVA) che deve essere assolta dalcommittente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento»
CM 16/E/13
Effettuazione operazioni IC
MOMENTO IMPOSITIVO
pag.126
EFFETTUATI
UE
EXTRA UE
invio in altro Stato Ue di beni per esigenze della propria impresa → alcun differimento momento
impositivo (ASSONIME 2/2012)
cessioni «franco valuta» di beni in Paesi extra Ue possono determinare sospensione momento
impositivo (RM 94/E/13) - in presenza di determinate condizioni contrattuali -
pag.127 Effettuazione operazioni IC
INVIO BENI ESTERO
INTEGRAZIONE
per operazioni poste in essere da soggetti passivi Extra-Ue, obblighi assolti dal cessionario/committente nazionale
mediante autofattura
per operazioni territorialmente rilevanti in Italia e poste in essere da soggetti passivi Ue
↓obblighi di assolvimento imposta al cessionario/committente nazionale utilizzando obbligatoriamente integrazione fattura
TUTTAVIAmancata ricezione della fattura
AUTOFATTURA
Reverse charge pag.127
MECCANISMO REVERSE CHARGE
no effetti sostanziali → non può essere negato il diritto a detrazione, il quale è collegato a requisiti sostanziali
MAnulla viene detto per applicazione sanzioni
(per AdE applicazione dal 100% al 200%, R.M. 56/E/2009)↓
CTP Milano 22 dicembre 2014, n. 11698: esclude applicazione sanzioni per omesso reverse charge
Reverse charge pag.128
OMISSIONE
CORTE DI GIUSTIZIA 11.12.14 C-590/13
TERRITORIALITÀ IVACESSIONI DI BENI
45
SOGGETTO PASSIVO
ART. 7 LETT. d) DPR 633/72
- DOMICILIATO IN ITALIA O- IVI RESIDENTE CHE NON HA DOMICILIO ESTERO
- DOMICILIATO O RESIDENTE ALL’ESTERO MA→CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA
SOLO PER OPERAZIONI DA ESSA RESE O RICEVUTE
SOGGETTI DIVERSI DA
PERSONE FISICHE
DOMICILIO → LUOGO SEDE LEGALE
RESIDENZA → LUOGO SEDE EFFETTIVA
Territorialità Iva pag.100
46
PRESUPPOSTI
IN ESERCIZIO DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE
NEL TERRITORIO DELLO STATO
CESSIONI DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IMP
ON
IBIL
I
ART. 7DPR 633/72
TERRITORIALITA’→ LOCALIZZAZIONE TRIBUTO
DIRETTIVA 2006/112/CE
Territorialità Iva pag.101
DEFINIZIONI
CESSIONI DI BENI
SERVIZI GENERICI
SERVIZI SPECIFICI - B2B/B2C
SERVIZI SPECIFICI - B2B/B2C
ART. 7
ART. 7-bis
ART. 7-ter
ART. 7-quater
ART. 7-quinquies
ART. 7-sexies
ART. 7-septies
SERVIZI SPECIFICI - B2C
SERVIZI SPECIFICI - B2C/EXTRA UE
CLASSIFICAZIONE
DEROGHE
ASSOLUTEB2B / B2C
RELATIVESOLO B2C
Territorialità Iva pag.101
DEFINIZIONI
«STATO»/«COMUNITA’»
«SOGGETTO PASSIVO STABILITO»
«PARTE DI TRASPORTO UE PASSEGGERI»
«TRASPORTO INTRACOMUNITARIO»
«LOCAZIONE/LEASING /NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO »
ART. 7 C.1 LETT. a, b, c
ART. 7 C.1 LETT. d
ART. 7 C.1 LETT. e
ART. 7 C.1 LETT. f
ART. 7 C. 1 LETT. g
Territorialità Iva pag.102
49
«STATO» E «COMUNITA’»
STATO
SAN MARINO E CITTA’ DEL VATICANO STATI EXTRA UE
TERRITORIOREPUBBLICA
ITALIANA
ESC
LUSI
ON
I
LIVIGNO (SO)CAMPIONE D’ITALIA (CO)ACQUE NAZIONALI LAGO
DI LUGANO
COMUNITA’
TERRITORIOTRATTATO
FUNZIONAMENTO UE
ECCEZIONI
Territorialità Iva pag.102
50
TERRITORI
INCLUSIESCLUSI
CIPRO
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
SPAGNA
«ZONA TURCA»
ISOLE ALAND
DIPARTIMENTI D’OLTREMARE
ISOLA HELGOLAND - BUSINGEN
ISOLE ANGLO-NORMANNE
MONTE ATHOS
CEUTA, MELILLA E CANARIE
AKROTIRI-DHEKELIA
MONACO
ISOLA DI MAN
Territorialità Iva pag.103
CESSIONI BENI IMMOBILI
ART. 7-BIS DPR 633/72
IMMOBILE IN ITALIA IVA
IMMOBILE ALL’ESTERO NO IVA
CEDENTE CESSIONARIO IMMOBILE IVA IN ITALIA
ITALIA ITALIA
ITALIA
ITALIA
FRANCIA
FRANCIA
GERMANIA
GERMANIA
GERMANIA
FUORI CAMPO
FUORI CAMPO
FUORI CAMPO
1
2
3
CRITERIO
UBICAZIONE IMMOBILE
Territorialità Iva pag.103
CESSIONE BENI MOBILI
ART. 7-BIS DPR 633/72
pag.104
OPERAZIONE CRITERIO CASO IVA ITALIA
TEMPORANEA IMPORTAZIONE
BENE DA UE IN ITALIAINSTALLAZIONE/ASSEMBLAGGIO
PASSEGGERINAVI/AEREI/TRENI VIAGGI INTRAUE
UBICAZIONE BENE
INIZIO TRASPORTO
ITALIA
ESTERO
ITALIA
ESTERO
SI
NO
SI
NO
VENDITE A DISTANZACEDENTE UE – CESSIONARIO PRIVATO
VALORE< 35.000
> 35.000
SI
NO
Territorialità Iva
TERRITORIALITÀ IVAPRESTAZIONI DI SERVIZI
54
SERVIZI“GENERICI”
↓PER ESCLUSIONE
QUELLINON CONTEMPLATI
TRA SERVIZI“SPECIFICI”
↓Artt.
• 7-quater,• 7-quinquies,• 7-sexies,• 7-septies.
Territorialità servizi pag.105
ART. 7-TER – SERVIZI GENERICI
55
→ Servizi “generici”, nei rapporti B2B anche ...
prestazioni di trasporto beni
prestazioni di agenzia su beni mobili
prestazioni di lavorazione su beni mobili
↓
impostazione semplifica individuazione luogo rilevanza territoriale dell’operazione
Territorialità servizi pag.106
ART. 7-TER – SERVIZI GENERICI
56
Servizi B2B(business to business)
resi a soggetto passivoIVA
Criterio luogodestinazione
IVA rilevante Statocommittente
art. 44Dir. 2006/112
Servizi B2C(business to consumer)
resi a non soggettopassivo IVA
(privato, ENC)
Criterio del luogodi origine
IVA rilevante nello Stato del prestatore
art. 45Dir. 2006/112
Territorialità servizi pag.106
ART. 7-TER – SERVIZI GENERICI
57
Lett. a) Servizi relativi ad immobili
Lett. b) Servizi di trasporto di passeggeri
Lett. c) Servizi di ristorazione e catering
Lett. d)Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di
navi, aerei o treni
Lett. e)Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di
trasporto
Territorialità servizi pag.107
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
«Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi» (primo gruppo di servizi “specifici”)
58
Servizi relativi a immobili(compresi servizi alberghieri)
(art. 7-quater lett. a)) resi a:
• soggetto passivo o• non soggetto passivo IVA
Criterio luogoove è situato
immobile
Territorialità servizi pag.107
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
59
Servizi di trasporto passeggeri(art. 7-quater lett. b)) resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA
Criterioproporzione a distanza percorsa
Art. 7-quater lett. b)«b) le prestazioni di trasporto di passeggeri,
in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato»
Direttiva 2006/112Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri]
«Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove sieffettua il trasporto in funzione delle distanze percorse».
Territorialità servizi pag.108
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
60
CIRCOLARE ADE n. 37/E 29.7.2011
(...) si possono riconfermare le istruzioni già impartite in passato con riguardo alladeterminazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale:
per il trasporto marittimo internazionale: 5% di ogni singolo intero trasporto
(quota che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime
di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 2 DPR 633/72) (circ. MF n. 11 del
7.3.80);
per il trasporto aereo internazionale: 38% dell'intero tragitto del singolo volo
internazionale (prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano) (ris. MF n. 89
del 23.4.97).
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
Territorialità servizi pag.108
61
Servizi di ristorazione/catering(art. 7-quater lett. c))
resi a: • soggetto passivo o• non soggetto passivo IVA
Criterio luogodi esecuzionedel servizio
art. 55Dir.
2006/112
Servizi di ristorazione/catering(art. 7-quater lett. d))
resi a:• soggetto passivo o• non soggetto passivo IVA
→ resi a bordo di navi, aerei, treni, in un
trasporto intracomunitario:
criterio luogodi partenza
del trasporto
art. 57Dir.
2006/112
Territorialità servizi pag.109
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
62
messi a disposizione in Italia e
utilizzati nella UE
messi a disposizionein extra UE e
utilizzati in Italia
SOGGETTI a IVA se:
art. 56Dir.
2006/112
Servizi di locazione, leasing,noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto
(art. 7-quater lett. e)) resi a:
• soggetto passivo o• non soggetto passivo (B2C)
→ Criterio luogodi messa a disposi-
zione mezzo→ Criterio luogo
di utilizzo
Territorialità servizi pag.109
ART. 7-QUATER – DEROGHE ASSOLUTE
63
Servizi organizzatori di tali attività
art. 53Dir.
2006/112
Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e
simili, ivi comprese fiere e esposizioni
Servizi per accesso a manifestazioni artisticheculturali, sportive, scientifiche, educative,
ricreative, simili e servizi accessori
Territorialità servizi pag.110
ART. 7-QUINQUES – DEROGHE ASSOLUTE
Servizi accessori
Dall’1.1.11
B2C
Criterio
luogo
materiale
esecuzione
B2B
Criterio del
committente
B2C/B2B
Criterio luogo materiale
esecuzione
64
Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
lett. a) intermediazioni se è in Italia luogo dell’operazione intermediata
lett. b) trasporti non comunitari di beni in proporzione a distanza percorsa
lett. c) trasporti comunitari di beni se è in Italia luogo di partenza del bene
lett. d)lavorazioni di beni, prestazioni
accessorie ai trasporti, ecc.se eseguite in Italia
lett. e)noleggio NON a breve di mezzi di trasporto (non imbarcazioni)
se committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero, se l’utilizzo è in Italia
lett. f)servizi prestati tramite mezzi
elettronici e-commerce direttoDal 1.1.15 se resi a soggetti stabiliti in Italia
lett. g)servizi di telecomunicazione e
di teleradiodiffusioneDal 1.1.15 se resi a soggetti stabiliti in Italia
Territorialità servizi pag.110
ART. 7-SEXIES – DEROGHE RELATIVE
65
Servizi fuori campo IVA se resi a NON soggetti passivi STABILITI in extra-UE:
7-sexies 7-septies
SI IVA NO IVA
Territorialità servizi pag.111
ART. 7-SEPTIES – DEROGHE RELATIVE
66
Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi Extra-Ue
lett. a) licenze, diritti d’autore, ecc.;
lett. b) pubblicità;
lett. c) consulenza tecnica o legale e elaborazione dati;
lett. d) prestazioni bancarie/assicurative, ecc.;
lett. e) messa a disposizione di personale;
lett. f) locazione/noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto;
lett. g) accesso a sistemi di gas o energia elettrica;
lett. h) telecomunicazione e teleradiodiffusione → dal 1.1.15 FCI anche se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue
lett. i) servizi prestati per via elettronica
lett. l) servizi inerenti l’obbligo di esercizio o meno delle predette attività
Territorialità servizi pag.111
ART. 7-SEPTIES – DEROGHE RELATIVE
NOVITA’ IVA SERVIZI DIGITALI
SEMPRE NELLO STATO DEL COMMITTENTE A PRESCINDERE DALLA SUA QUALIFICA
→ A NULLA RILEVA PAESE IN CUI PRESTATORE E’ STABILITO (UE O EXTRAUE)
Fornitore Cliente IVA in Italia
Italiano
Soggetto IVA o privato stabilito in altro Paese UE No
Soggetto IVA o privato stabilito al di fuori della UE
Comunitario o extracomunitario
Soggetto IVA o privato stabilito in Italia
Sì
Servizi digitali pag.112
TERRITORIALITA’ B2C
MOSS: SEMPLIFICAZIONE CHE CONSENTE UNICA IDENTIFICAZIONE IVA IN UNSOLO STATO UE IN CUI CONCENTRARE ADEMPIMENTI E VERSAMENTO IMPOSTA
Tipologia di rapporto Debitore d’imposta Modalità di applicazione IVA
Rapporti “B2B” Cliente Meccanismo del reverse charge
Rapporti “B2C” Fornitore
In alternativa:
identificazione ai fini IVA nel Paese UE del cliente;
applicazione del MOSS.
Servizi digitali pag.113
MODALITA’ APPLICAZIONE IVA
REGIME UE → SOGGETTI CON SEDE IN STATO UE O CON S.O. IN UE: UTILIZZANO PARTITA IVA GIA’ ESISTENTE PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTO
IMPOSTA NELLO STATO IN CUI HANNO SEDE PER TUTTI I SERVIZI DIGITALI B2C
REGIME NON UE → FORNITORI SENZA SEDE O S.O. IN PAESE UE: SCELTA STATO UE NEL QUALE APRIRE P.IVA ED ASSOLVERE GLI ADEMPIMENTI E
VERSAMENTO IMPOSTA PER SERVIZI DIGITALI B2C
IN OGNI CASO↓
PRESENTAZIONE DIC IVA PER OGNI TRIMESTRE ANCHE IN ASSENZA DI SERVIZI
Servizi digitali pag.113
MOSS
• VERSAMENTO IVA→ AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INCONTO BANCARIO DENOMINATO IN EURO
• PAESE MEMBRO DI IDENTIFICAZIONE → DISTRIBUISCE IMPOSTA TRA VARI STATIDI CONSUMO TRATTENENDO PERCENTUALE
• DIVIETO DETRAZIONE IMPOSTA → MA DIRITTO AL RIMBORSO
• PROVV DIRETTORIALE 30.9.2014, N. 122854 → PROCEDURA REGISTRAZIONETELEMATICA PER ISCRIZIONE AL MOSS
Servizi digitali pag.114
MOSS
ASPETTI CRITICI SCAMBI INTRA ED ESPORTAZIONI
PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE
CONSIGNMENT STOCK
ESPORTAZIONI FRANCO VALUTA
ESPORTAZIONI A CURA CESSIONARIO NON RESIDENTE
Scambi IC ed esportazioni pag.115
TEMATICHE AFFRONTATE
NORMATIVA NAZIONALE → ALCUNA INDICAZIONE SUI MEZZI DI PROVA
CRITICITA’ SOPRATTUTTO PER CESSIONI FRANCO FABBRICA
INSIEME ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA FUORIUSCITA: ELENCHI INTRA DOCUMENTAZIONE BANCARIA PAGAMENTO COPIA DOCUMENTI ATTESTANTI IMPEGNI CONTRATTUALI
Scambi IC ed esportazioni pag.116
PROVA CESSIONI IC
RM 71/E/2014: IN AGGIUNTA (AI DOCUMENTI CITATI ED IN SOSTITUZIONE DEL
DDT) → DICHIARAZIONE CESSIONARIO CHE ATTESTI ARRIVODELLA MERCE
CTP TORINO 7.5.2014, N. 629/24/14 NON OCCORRE CHE TALE DICHIARAZIONE SIA COEVA A
OPERAZIONE
RM 19/E/2013: OPPORTUNO → PROVE FORNITE SENZA INDUGIO, NON APPENA
LA PRASSI COMMERCIALE LO CONSENTA
Scambi IC ed esportazioni pag.116
PROVA CESSIONI IC
PRASSI COMMERCIALE → BENI TRASFERITI IN ALTRO STATO UE PRESSO DEPOSITO A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE E PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ SOLO AL PRELIEVO DA PARTE
DEL CLIENTE (NON OLTRE UN ANNO)↓
SI TRATTA DI UNA CESSIONE INTRA CON EFFETTI DIFFERITIPRASSI NAZIONALE TRASFERIMENTO FISICO NON COSTITUISCE CESSIONE
INTRA (RM 235/E/1996) O ACQUISTO INTRA (RM 44/E/2000)
Scambi IC ed esportazioni pag.117
CONSIGNMENT STOCK
ATTENZIONE →VERIFICARE NORME ALTRI STATI UE, ALCUNI CONSIDERANO ACQUISTO INTRA
L’INTRODUZIONE FISICA CON OBBLIGO IDENTIFICAZIONE (AD ESEMPIO GERMANIA E SPAGNA)
FATTURAZIONE
INSERIMENTO ELENCHI INTRA
Scambi IC ed esportazioni pag.117
CONSIGNMENT STOCK
FORMA PARTICOLARE DI CONSIGNMENT STOCK → CALL-OFF-STOCK (BENI PRELEVATI PER USO INDUSTRIALE)
AL PRELIEVO
MEDESIMO DEL CONSIGNMENT STOCK (ANCHE SE EXTRAUE) CON INVIO BENI PRESSO MAGAZZINO DEL
CEDENTE - RM 94/E/2013↓
BENI INVIATI SIN DALL’ORIGINE PER DEFINITIVO TRASFERIMENTO E CESSIONE ALL’ESTERO
Scambi IC ed esportazioni pag.118
ESPORTAZIONI FRANCO VALUTA
TRATTAMENTO→
POSIZIONE IN LINEA CON NORMA AIDC 161 RECEPITA DA CASS. 235588/2012
DOCUMENTAZIONE «FRANCO VALUTA»:
ANNOTAZIONE APPOSITO REGISTRO EX ART. 39 DEL DPR 633/72INVIO DEI BENI ALL’ESTERO RIPORTANDO ESTREMO DOCUMENTODI ESPORTAZIONE
INDICAZIONE IN FATTURA DI VENDITA (EMESSA ALL’ATTO DELLACONSEGNA ALL’ESTERO) ESTREMI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO
Scambi IC ed esportazioni pag.118
ESPORTAZIONI FRANCO VALUTA
TERMINE TASSATIVO 90 GG PER FUORIUSCITA BENI DA UE A CURA DELCESSIONARIO NON RESIDENTE
OLTRE, OPERAZIONE IMPONIBILE
SANZIONE DAL 50% AL 100% DELL’IMPOSTA NON APPLICATA
NO SANZIONE SE OPERAZIONE E’ REGOLARIZZATA NEI TRENTA GIORNISUCCESSIVI ALLO SCADERE DEI 90 GG. CON VERSAMENTO IMPOSTA
Scambi IC ed esportazioni pag.119
ESPORTAZIONI IMPROPRIE
ART. 8, C. 1, LETT. B), DPR 633/72 ↓
CONTRARIO AI PRINCIPI COMUNITARI SE DAL MERO SUPERAMENTO DEI 90 GG DERIVI IMPONIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
SI DEVE CONSENTIRE DI POTER DIMOSTRARE FUORIUSCITA DEI BENI ANCHE OLTRE IL TERMINE DI 90 GG. CON MANTENIMENTO REGIME DI
NON IMPONIBILITA’
ESPORTAZIONI IMPROPRIE
Scambi IC ed esportazioni pag.119
… TUTTAVIA → POSIZIONE CORTE DI GIUSTIZIA 19.12.13 C-563/12
A SEGUITO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA→ SANZIONE APPLICABILE SOLO QUANDO BENI MAI STATI
TRASFERITI ALL’ESTERO OVVERO NON NE SIA FORNITA PROVA
CEDENTE CHE NON PROVA AVVENUTO TRASPORTO O SPEDIZIONE ALL’ESTERO
→ E’ ALTRESI SOGGETTO A PAGAMENTO IMPOSTA
Scambi IC ed esportazioni pag.120
ESPORTAZIONI IMPROPRIE