Nozione (2325 c.c.)• Solo la società con il suo patrimonio
risponde delle obbligazioni sociali• Le quote di partecipazione sono
rappresentate da azioni• La denominazione sociale deve
contenere l’espressione s.p.a.• Capitale sociale non inferiore a 100.000
euro
Condizioni di costituzione• Atto pubblico• Sottoscrizione per intero del capitale sociale• Versamento dei tre decimi dei conferimenti
in denaro• Le somme non possono essere consegnate
agli amministratori fino al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese
• Iscrizione a cura del notaio • Con l’iscrizione si acquista la personalità
giuridica
Atti compiuti prima dell’iscrizione
• Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito
• Emissione e vendita di azioni prima dell’iscrizione sono nulle
• Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione
Conferimenti (2342 c.c.)• In denaro, se nell’atto costitutivo
non è stabilito diversamente• Possono essere conferiti beni o
crediti, con particolari modalità• Valgono le regole generali • Non possono essere conferiti
servizi o prestazioni d’opera
Conferimenti in natura• Relazione di stima di un esperto
designato dal Tribunale, contenente:• Descrizione dei beni o crediti• Valore attribuito• Criteri seguiti• Entro 6 mesi amministratori e sindaci
devono compiere una verifica • Le azioni sono inalienabili e restano
depositate presso la società• Se vi sono fondati motivi deve essere
effettuata una revisione della stima
Revisione della stima• Se il valore dei beni o crediti è inferiore
di oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può:
• Recedere dalla società• Restare socio con una partecipazione ridotta• Conferire la quota mancante, in denaro
• Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni
Acquisti sospetti (2343 bis)
• Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione.
Occorre:• Approvazione dell’assemblea• Relazione di stima• Eventuale revisione della stima
Azioni • Non possono essere emesse al di sotto
del valore nominale• sono indivisibili, di uguale valore e
attribuiscono uguali diritti• possono tuttavia esistere azioni con
diritti diversi. Le più importanti sono:• azioni privilegiate (possono avere
diritto di voto solo in ass. straordinaria)• azioni di risparmio• il diritto di voto spetta al creditore
pignoratizio e all’usufruttuario
Operazioni sulle azioni • Chi cede azioni non liberate è obbligato
in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti.
• Va escusso prima l’acquirente• divieto di sottoscrizione, anche
indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate
• divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie
Acquisto di azioni proprie• Possibile solo nei limiti delle riserve
disponibili e degli utili distribuibili• solo se interamente liberate• autorizzazione dell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore
a 18 mesi)• valore nominale complessivo non
superiore al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate
… continua • Le azioni acquistate in violazione
delle regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea
• altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale
• le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
Eccezioni al divieto Non si applica se le azioni sono acquistate:
• in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni
• a titolo gratuito• per successione universale o a
seguito di fusione• per esecuzione forzata volta a
soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprieGli amministratori non possono disporne senza
approvazione dell’assembleaNon hanno diritto:• agli utili (attribuito alle altre)• di voto (contano però per i quorum
costitutivi)A bilancio, va costituita una riserva indisponibile di
ammontare pari al loro valore iscritto all’attivosi applica se le azioni sono acquistate:• in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale
con riscatto e annullamento di azioni • a titolo gratuito• per successione universale o a seguito di fusione• per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito
della società
Controllo (2359)• maggioritario: 50% + 1 delle azioni
ordinarie• di fatto: voti sufficienti per avere
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
• contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti?
valgono le regole delle azioni propriesocietà collegate: quando c’è
un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)
Sottoscrizione intragruppo • La controllata non può sottoscrivere
azioni o quote della controllante• se si viola il divieto, le azioni vanno
liberate dagli amministratori• in generale, divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale
• divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361)
Unico azionista (2362)• Responsabilità illimitata per gli
obblighi sorti nel periodo in cui un’unica persona detiene tutte le azioni
• prima, per “persona” si intendeva solo una persona fisica, ora non più
• non si applica al caso in cui un socio detenga anche una sola azione, salvo il caso di “partecipazione simulata”
• lettere di patronage (forti e deboli)
Assemblea• Competenza limitata (2364) - non è
l’organo sovrano della s.p.a.
1) approvazione del bilancio
2) nomina e revoca di amministratori, sindaci, presidente del coll. sindacale
3) determinazione compensi
4) azione di responsabilità
5) altre materie indicate nello statuto o dagli amministratori
Assemblea straordinaria Competenze tassative (2365):
1) modifiche dell’atto costitutivo
2) emissione di obbligazioni
3) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori
4) proposte di concordato preventivo, concordato fallimentare e amministrazione controllata
il verbale è redatto da un notaio
Convocazione Atto discrezionale degli amministratori,
salvi i casi in cui è obbligatoria:1) una volta l’anno, per approvare il
bilancio, entro 4 mesi (6 se vi sono “particolari esigenze”) dalla chiusura dell’esercizio
2) su richiesta di soci che detengono almeno il 20% (10% nelle quotate) del capitale, con o.d.g. (altrimenti è il Presidente del Tribunale che nomina il Presidente dell’assemblea)
Formalità di convocazione Avviso con giorno, ora, luogo, o.d.g. Pubblicazione su Gazz. Uff. con almeno 15
giorni (30 nelle quotate) di preavviso Assemblea totalitaria (2366, 3° comma):
valida anche senza convocazione se sono presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci.
Chiunque si può opporre alla trattazione di argomenti su cui non si ritiene sufficientemente informato
Quorum Ordinaria (2368): devono essere
presenti soci (no azioni a voto limitato) che hanno almeno 1/2 del capitale
delibere a maggioranza assoluta Straordinaria: delibere a maggioranza
del capitale sociale (2/3 dei presenti nelle quotate)
Seconda convocazione: in altro giorno
nessun quorum costitutivo
1/3 capitale per la straordinaria
Straordinaria: anche in seconda convocazione il quorum deliberativo è di 1/2 del capitale per: modifiche oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, trasferimento sede all’estero, emissione azioni privilegiate (2369)
terza convocazione: solo per le quotate (126 TUF): quorum costitutivo 1/5 capitale - deliberativo 2/3 presenti
salve maggioranze più elevate previste nell’atto costitutivo
Rappresentanza Va conferita per iscritto, solo per singole
assemblee No deleghe in bianco Limiti quantitativi alla rappresentanza.
Nelle quotate: sollecitazione
intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle azioni ordinarie - adesione con delega
associazioni di azionistialmeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna - rappresentanza - voto anche divergente
Conflitto di interessi Il socio in conflitto di interessi non può
votare
L’amministratore non vota nelle delibere sulla sua responsabilità
La delibera assunto con il voto di un socio in conflitto di interessi è annullabile se:
il voto era decisivo la delibera è idonea ad arrecare danno
alla società
Delibere assembleari Vincolano tutti i soci, anche se assenti
o dissenzienti (2377) Delibere annullabili (2377, 2° comma):contrarie alla legge o all’atto costitutivolegittimati all’impugnativa: soci assenti e
dissenzienti, amministratori, sindacitermine di decadenza: tre mesi dalla
delibera o dall’iscrizionepossibilità di sanatoriasalvi i diritti dei terzi di buona fede
Delibere nulle (2379) Oggetto (della delibera) illecito o
impossibile 1421: legittimazione a chiunque ne
abbia interesse - rilevabile d’ufficio 1422: non c’è prescrizione 1423: la nullità è insanabile la declaratoria di nullità ha effetto
verso i terzi, anche di buona fede inesistenza: l’atto non è qualificabile
come delibera assembleare
Amministratori Competenza esclusiva sugli atti di
gestione della società Competenti anche sulle materie
delegate dall’assemblea Amm. Unico o Consiglio di
amministrazione Amministrazione disgiuntiva, salve
diverse regole nel contratto sociale Compenso determinato dall’assemblea Rapporto di parasubordinazione
Invalidità delle delibere Se c’è conflitto di interessi,
l’amministratore deve astenersi dalla votazione nel CdA
Se non lo fa, la delibera è nulla se:
a) Il suo voto è stato determinante
b) La delibera è idonea a creare un danno in capo alla società
Problema del conflitto di interesse nei gruppi
Responsabilità verso la società Gli amministratori rispondono dei danni causati
alla società per aver agito senza la diligenza del mandatario
E’possibile fare annotare il proprio dissenso per essere esenti da colpa
L’azione di responsabilità può essere esercitata solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria
Può essere deliberato il suo esercizio anche se non è all’o.d.g.
Decide il Tribunale Se c’è transazione, occorre l’approvazione
dell’assemblea
Revoca Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre
revocabili dall’assemblea Rapporto fiduciario fra amministratori e la
maggioranza che li ha nominati Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di
buona amministrazione, indipendentemente dall’esistenza di un danno in capo alla società) l’amministratore revocato va risarcito
Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in conflitto di interessi
Risarcimento = mancato compenso Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del
capitale sociale, gli amministratori sono revocati di diritto
Comitato esecutivo Possono essere delegate funzioni o
materie ad alcuni membri del CdA (consiglieri delegati)
Gli altri amministratori rispondono in via solidale, per colpa
C’è colpa se non si è vigilato con sufficiente diligenza sull’operato dei consiglieri delegati
Possibilità di far annotare il dissenso
Responsabilità verso i creditori sociali
Solo per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del capitale
L’azione può essere esercitata solo se il patrimonio sociale è insufficiente
Si prescrive in 5 anni (come l’azione sociale di responsabilità) con decorrenza dal giorno in cui i creditori hanno avuto conoscenza dell’illecito
Responsabilità verso i terzi Occorre che gli amministratori abbiano
commesso un illecito nel compimento delle loro funzioni
Occorre un danno diretto al patrimonio del terzo
Onere della prova a carico del terzo
In generale: Posizione analoga: direttori generali Il problema degli amministratori di fatto
Cessazione Rinuncia comunicata per iscritto al
CdA e al Presidente del Collegio Sindacale
Effetti dalla rinuncia: Immediato, se resta in carica la
maggioranza degli amministratori Dal momento in cui la maggioranza è
ricostituita, in caso contrario Iscrizione nel registro delle imprese,
entro 15 giorni
Sostituzione Se viene meno la minoranza degli
amministratori, gli altri nominano quelli mancanti per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi restano in carica fino alla prossima assemblea
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri devono convocare l’assemblea per la sostituzione. I nuovi amministratori scadono con i vecchi
Se non ci sono più amministratori, l’assemblea è convocata senza indugio dal Collegio sindacale
Poteri di rappresentanza Gli amministratori che ne sono dotati
possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale
Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salva la prova che i terzi hanno agito intenzionalmente a danno della società
L’estraneità degli atti degli amministratori all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è opponibile ai terzi di buona fede
Collegio sindacale Da 3 a 5 membri + 2 supplenti se il capitale sociale è > 250.000 euro, devono
essere revisori dei conti Cause di ineleggibilità: parenti e affini, soggetti
stipendiati dalla società o dalla controllante (2399) Compenso predeterminato e invariabile In caso di rinuncia o cessazione, subentrano i
supplenti fino alla prossima assemblea. I nuovi sindaci scadono insieme ai vecchi.
Se con la nomina dei supplenti non si reintegra il Collegio, occorre convocare l’assemblea per la sua integrazione
Doveri dei sindaci Vigilanza sull’amministrazione Vigilanza sull’osservanza della legge e delle norme
statutarie Accertamento della regolare tenuta delle scritture e della
corrispondenza del bilancio ad esse e alle regole di valutazione del patrimonio (soc. revisione nelle quotate)
Accertamento della consistenza di cassa Convocazione dell’assemblea, se gli amministratori non lo
fanno Nelle quotate, devono riferire all’assemblea e alla CONSOB
sull’attività di vigilanza svolta Partecipazione alle riunioni trimestrali del Collegio. Se un
sindaco manca ingiustificatamente due volte in un esercizio, decade
Partecipazione alle riunioni del CdA e alle assemblee. Se un sindaco manca 2 volte, decade
Poteri dei sindaci Svolgimento di atti di ispezione e controllo Richiesta di notizie agli amministratori
sull’andamento delle operazioni sociali o di singoli affari
Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo
Responsabilità: propria, per insufficiente diligenza solidale con gli amministratori per loro fatti o
omissioni, quando il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato
Denunzia al Collegio sindacale
Può essere fatta anche dal singolo socio In questo caso: obbligo di tenerne conto
nella relazione all’assemblea Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50
nelle quotate) il Collegio deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni e proposte all’assemblea
Se la denuncia appare fondata, l’assemblea va convocata immediatamente
Denunzia al Tribunale (2409) Può essere fatta da soci che hanno 1/10
capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m. Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento
dei doveri da parte di amministratori o sindaci Nelle quotate può essere fatta anche dal
Collegio sindacale e dalla CONSOB Il Tribunale può disporre provvedimenti
cautelari e convocare l’assemblea. Gli amministratori e i sindaci possono essere
revocati, con nomina di un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata
L’amministratore giudiziario può esercitare l’azione di responsabilità
Recesso (2437)Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di modifica dell’oggetto sociale modifica del tipo sociale trasferimento della sede all’estero
Hanno diritto al rimborso delle azioni in proporzione al patrimonio sociale risultante dal
bilancio dell’ultimo esercizio al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è
quotato
Il recesso va comunicato: entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti
Il recesso non può essere escluso o limitato
Aumento di capitale Occorre che le azioni siano interamente liberate Vanno versati i 3/10 all’atto della sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni
convertibili spetta un diritto di opzione in proporzione ai titoli posseduti
Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui titoli inoptati.
Se la società è quotata, i diritti di opzione non esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in base alla delibera, sono liberate con conferimenti in natura. Occorre la relazione di stima
Limitazione e esclusione del diritto di opzione
E’ possibile solo se l’interesse della società lo esige
Occorre l’approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale
Relazione degli amministratori con indicazione dei motivi
Approvazione del Collegio sindacale Il prezzo di emissione va determinato in base al
patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento del titolo nell’ultimo semestre se la società è quotata
Continua... Se lo ha deliberato l’assemblea con le
maggioranze della straordinaria, vi può essere esclusione del diritto di opzione per non più di 1/4 delle azioni di nuova emissione, ove siano offerte ai dipendenti della società
Si considera che non vi sia limitazione o esclusione se, in base alla delibera, le azioni sono sottoscritte da banche o intermediari finanziari per poi offrirle ai soci
In questo caso le azioni emesse non hanno diritto di voto fino al momento dell’esercizio del diritto di opzione
Aumento di capitale gratuito Si può fare solo con imputazione a capitale di
riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in bilancio
Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in proporzione a quelle possedute
Oppure può essere aumentato il valore nominale dei titoli in circolazione
La facoltà di aumentare una o più volte il capitale (anche a pagamento), fino ad un ammontare determinato, può essere delegata dall’assemblea, per non più di 5 anni, agli amministratori
Il verbale della delibera del CdA va redatto dal notaio. L’attestazione dell’esecuzione della delibera va iscritta nel Registro delle imprese
Riduzione del capitale per esuberanza
L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale
Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai soci, senza scendere al di sotto del minimo legale (2327) e tenendo conto delle norme in tema di obbligazioni (2412)
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione
Le azioni proprie devono essere <10% del capitale Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione
al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
Riduzione del capitale per perdite
Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministra-tori devono convocare senza indugio l’assemblea
Relazione amministratori + osservazioni del Collegio sindacale depositate per 8 gg.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in base alle perdite accertate o comunque da bilancio
Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la riduzione del capitale va deliberata subito, con contemporaneo aumento oltre il minimo legale
Altrimenti, scioglimento o trasformazione
Obbligazioni Ammontare del prestito non superiore al capitale
versato e esistente secondo l’ultimo bilancio Si può redigere un bilancio infrannualeIl limite può essere superato se: Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili
della società, fino a 2/3 del loro valore; L’eccedenza è garantita da titoli di stato, con scadenza
successiva al prestito, vincolati presso una banca; Ricorrono ragioni particolari di interesse economico
nazionale accertate dal governo.La società che ha emesso il prestito non può ridurre il
capitale se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione dipende da perdite, la riserva legale deve continuare a essere calcolata sul capitale esistente all’emissione, fin quando capitale + riserva = valore obbligazioni in circolazione
Assemblea degli obbligazionistiDelibera su: Nomina e revoca del rappresentante comune Modifiche delle condizioni del prestito Proposte di amm. controllata e concordato Costituzione del fondo comune Altre materie di interesse degli obbligazionistiConvocata dal rappresentante comune o su richiesta di
chi rappresenta 1/20 dei titoli non estinti Si applicano le norme in tema di assemblea straordinariaLa società non vota per le obbligazioni propriePossono assistere amministratori e sindaciLe delibere sono impugnabili davanti al Tribunale, in
contraddittorio con il rappresentante comune
Rappresentante comune• Può non essere un obbligazionista • Non può essere amministratore, sindaco,
dipendente della società, chi è ineleggibile come amministratore
• Dura in carica 3 anni e può essere rieletto• Provvede all’esecuzione delle delibere, cura gli
interessi comuni nei rapporti con la società, può assistere alle assemblee della società, ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti
• L’obbligazionista può comunque agire nei confronti degli amministratori per i danni direttamente conseguenti dalla sua condotta
Obbligazioni convertibili• L’assemblea deve determinare nella delibera il
rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, che devono risultare dal titolo
• Il capitale sociale deve essere interamente versato• Contestualmente va deliberato l’aumento di capitale
per un valore pari al valore nominale delle azioni offerte in conversione
• Finché non sono scaduti i termini per la conversione, la società non può ridurre il capitale né modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili, salva concessione del diritto di conversione anticipata
• Agli obbligazionisti convertibili spetta il diritto di opzione in caso di aumento del capitale a pagamento
• In caso di aumento di capitale gratuito o di riduzione per perdite, il rapporto di cambio è modificato
Dividendi• Deliberati dall’assemblea che approva il bilancio,
dedotta la riserva legale (5%) e quelle statutarie• Gli utili devono essere realmente conseguiti e
risultanti da bilancio approvato• Non sono distribuibili se ci sono perdite di capitale,
finché questo non sia reintegrato o ridotto• I dividendi erogati in violazione di queste norme non
possono essere richiesti se percepiti in buona fede• Acconti sui dividendi possono essere distribuiti da
società con revisione contabile obbligatoria, se previsto dallo statuto e se deliberato dagli amministr.
• Non è possibile la distribuzione se risultano perdite• Ammontare non superiore alla minor somma fra utili
conseguiti nell’esercizio precedente (meno riserve) e riserve disponibili
Scioglimento• 1) Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo
non prorogato dall’assemblea straordinaria• 2) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità
definitiva di conseguirlo• 3) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea
accertata dal Presidente del Tribunale • 4) Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale• 5) Azioni a voto limitato > 50% del capitale senza che il
rapporto sia ristabilito• 6) Declaratoria giudiziale di nullità ex art. 2332• 7) Delibera di scioglimento anticipato• 8) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa• 9) Eventuali altri casi stabiliti dallo statuto
Effetti dello scioglimento• Opera di diritto, ponendo la società in
liquidazione dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento
• Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, dovendo convocare a tal fine l’assemblea straordinaria
• Sono responsabili dell’integrità del patrimonio sociale fino al passaggio di consegne
• Non possono intraprendere nuove operazioni di natura non liquidatoria. Se lo fanno, ne sono illimitatamente e solidalmente responsabili
Liquidatori• Nominati dall’assemblea straordinaria o, se non si
raggiungono le maggioranze, dal Presidente del Tribunale, che li nomina direttamente nel caso di scioglimento per nullità della società
• Revocabili dall’assemblea e, per giusta causa, dal Tribunale
• Gli obblighi sono quelli dei liquidatori di s.n.c.• Non possono ripartire somme fra i soci fino a quando
non siano stati pagati i creditori o accantonate le somme per pagarli
• Se non ci sono soldi, devono chiedere ai soci il versamento dei decimi mancanti
• Devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con il piano di riparto fra i soci
• Approvazione tacita se nessun socio ha fatto reclamo al Tribunale entro 3 mesi
Estinzione della societàSe residuano creditori insoddisfatti dopo il
riparto finale, possono rivolgersi alla società, in persona dei liquidatori, se non c’è stata la cancellazione dal registro delle imprese.
Se questa è avvenuta, possono agire:• nei confronti di ciascuno dei soci, nei limiti
delle somme percepite in fase di riparto• nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da loro colpa Secondo la giurisprudenza, anche se c’è stata la
cancellazione dal registro la società non cessa di esistere fino a quando non sia stato soddisfatto l’ultimo creditore
TrasformazioneCambiamento del tipo di societàE’ sempre possibile, a certe condizioni, salvo che da
società cooperative a società di capitali. E’ invece possibile trasformare un consorzio in soc. consortile
Da s.n.c. a società di capitali:• consenso di tutti i soci• atto pubblico, relazione di stima, capitale minimo• viene meno la responsabilità illimitata solo per le
obbligazioni sorte dopo la trasformazione• i soci sono liberati solo se i creditori hanno
acconsentito alla trasformazione• il consenso è presunto se i creditori non hanno
negato la loro adesione entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata con cui la trasformazione è stata loro comunicata
Da società di capitali a società di persone
Delibera dell’assemblea straordinaria con le maggioranze rafforzate necessarie per le modifiche dell’atto costitutivo
Ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso
Gli effetti non sono direttamente disciplinati dalla legge
I soci diventano illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (2269)
FusioneSi può realizzare in due modi:• le società A e B scompaiono e in loro luogo sorge la
società C (fusione in senso stretto)• la società B scompare e viene assorbita dalla società
A (fusione per incorporazione)
Può avvenire fra società dello stesso tipo (omogenea) o di tipo diverso (eterogenea)
• la fusione eterogenea deve rispettare anche le norme in tema di trasformazione. Inoltre, ai soci assenti e dissenzienti spetta il diritto di recesso
Il procedimento di fusione si articola in due fasi:• delibera di fusione• atto di fusione
Delibera di fusioneAdottata dall’assemblea straordinaria di ciascuna
delle società partecipanti • Progetto di fusione, predisposto dagli
amministratori, contenente il rapporto di cambio, determinato in base al rapporto fra il valore dei patrimoni delle società
• Va inoltre redatta una situazione patrimoniale di ciascuna società al momento della fusione (c.d. “bilancio di fusione”)
• La fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese
• Entro quel termine i creditori possono fare opposizione, che sospende l’esecuzione della delibera, salvo che il Tribunale decida altrimenti
Atto di fusioneStipulato per atto pubblico dai legali
rappresentanti delle società interessate • va iscritto nel registro delle imprese del luogo
in cui ha sede la società risultante dalla fusione• dopo l’atto di fusione, le decisioni del Tribunale
di invalidità delle delibere di fusione non determinano l’invalidità della delibera, ma solo un obbligo di risarcimento del danno
• la società risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi e diritti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione
• si ha facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni convertibili
Scissione• Progetto di scissione, predisposto dagli
amministratori, con descrizione degli elementi dell’attivo da imputare a ciascuna società risultante dalla scissione
• Se la destinazione di un elemento non è desumibile dal progetto, esso viene ripartito fra le società in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferite a ciascuna di esse secondo il rapporto di cambio
• Degli elementi del passivo non imputati ad una società rispondono in solido tutte le società
• La scissione ha effetto dall’ultima iscrizione• Nei rapporti interni, ogni società è responsabile
dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio a lei imputato
O.p.a. volontaria• Preventiva comunicazione alla CONSOB con tutte
le informazioni necessarie per formarsi un fondato giudizio dell’offerta
• La CONSOB può sospenderla o farla decadere. Inoltre, regolamenta il contenuto del documento da pubblicare e le modalità di pubblicazione, il modo in cui dare trasparenza alle informazioni, le offerte in aumento e quelle concorrenti senza limitare il numero dei rilanci
Passivity rule• Contromisure (poison pills) sono adottabili solo se
autorizzate dall’assemblea con approvazione di almeno 30% del capitale
• I termini e le modalità di convocazione sono disciplinati con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la CONSOB.
O.p.a. obbligatorietotalitaria• Deve lanciarla chi possiede, in base ad acquisti a titolo oneroso, in
borsa o fuori borsa, una partecipazione > 30% del capitale, salvo che l’abbia acquisita a seguito di un’o.p.a. volontaria
• Va lanciata entro 30 gg. ad un prezzo non inferiore alla media fra il valore medio delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e il prezzo più alto pagato per acquistare fuori mercato azioni ordinarie
preventiva • Evita di lanciare la totalitaria. Occorre che il 30% sia stato acquisito
con un’o.p.a. relativa a + 60% delle ordinarie. • Condizioni negative: no acquisti > 1% negli ultimi 12 mesi; o.p.a.
approvata da 50% del capitale ordinario, escluse le azioni della controlIante; autorizzazione della CONSOB
• Se nei 12 mesi successivi alla chiusura della preventiva l’offerente acquista +1%, o se la società delibera una fusione o scissione, occorre lanciare la totalitaria
residuale• Va lanciata da chi ha +90%, al prezzo indicato dalla CONSOB, a
meno che in 4 mesi non ripristini un flottante sufficiente
Clausole e intese particolariClausole limitative della circolazione
delle azioniClausole di gradimento• Vietate se di mero gradimento Clausole di prelazione• Non possono essere introdotte senza il consenso
di tutti i soci?
Patti parasocialiSindacati di votoSindacati di blocco• Si sciolgono in occasione del lancio di un’o.p.a.
Consorzio Contratto con il quale 2 o più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune per la gestione di certe fasi della loro attività
• Durata: 10 anni salva diversa previsione• Delibere a maggioranza, impugnabili davanti all’autorità
giudiziaria entro 30 gg. dai consorziati assenti o dissenz.• Le modifiche al contratto vanno deliberate all’unanimità • I rappresentanti rispondono secondo le regole del mandato
Con attività esterna• Iscrizione nel registro delle imprese; bilancio• Fondo consortile: indivisibile e inattaccabile dai creditori
dei consorziati• Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio,
risponde solo il fondo consortile; per quelle assunte in nome di singoli consorziati, rispondono questi in solido con il fondo consortile.
• Società consortili. GEIE. Associazioni temporanee.