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Numero 19 PDicembre 2008aleoItaliapaleoitalia.org/media/u/archives/PaleoItalia_19_1.pdf · 2011. 2....

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Supplemento al Bollettino della Società Paleontologica Italiana v.47 n.3 Poste Italiane S.p.A.- Sped.Abbon.Posale - D.L. 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1, DCB, Bologna CPO SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA MODENA Newsletter della Società Paleontologica Italiana Numero 19 Dicembre 2008 PaleoItalia
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    SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANAMODENA

    Newsletter della Società Paleontologica Italiana

    Numero 19Dicembre 2008

    PaleoItalia

  • PALEOITALIA 1

    Numero 19

    Lo scorso giugno si è svolto a Roma un interessante convegno sultema “I fossili come memoria della terra e della vita – Prospettive eProblemi”, organizzato dalla S.P.I. e dell’Università di Roma “Sa-pienza”. Sono stati trattati i problemi collegati alla tutela e conserva-zione dei fossili da ottiche differenti. Visto il grande interesse dell’ar-gomento, abbiamo deciso di dedicarvi ampio spazio in questo nume-ro di PaleoItalia, pubblicando i riassunti di alcune relazioni.

    Di conseguenza, per motivi di spazio, abbiamo dovuto sacrificarele consuete rubriche che completano ogni fascicolo della rivista. Tor-neranno nel prossimo numero.

    Buona lettura!

    Carlo Corradini

    IN COPERTINA

    Orthoceras fluminese Meneghini, 1857Riprodotto da: Meneghini G. (1857). Paléontologie de l’ile de Sardaigne oudéscription des fossiles recueilli dans cette contrée par le général A. De LaMarmora. In La Marmora A., de, Voyage en Sardaigne, 3, 584 pp., BoccaImprimerie Royale, Torino.Tav. C, fig. 3a.

    La specie è oggi nota come Orthocycloceras fluminese (Meneghini, 1857).L’immagine è ingrandita al 130%

    Ai sensi dell’art. 8, commi 8.2 e 8.3 del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica(ICZN, 4a edizione), i nomi di taxa citati in PaleoItalia non hanno validità nomenclaturale.

  • PALEOITALIA2

    .

    Un importante momento nella storia della vita

  • PALEOITALIA 3

    Nei giorni 6 e 7 giugno 2008 è stato tenuto in Roma, presso il Diparti-mento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma il conve-gno: “I fossili come memoria della terra e della vita – Prospettive e Proble-mi”. Per l’organizzazione della SPI e dell’Università di Roma la Sapienza.Il convegno si è svolto per relazioni invitate, una sessione poster e unaescursione con visita del sito paleontologico della “Polledrara di Cecanibbio”edi alcune esposizione in cave della campagna romana, guidate rispettiva-mente dalla dr. Anna Paola Anzidei, responsabile scientifico del Museodella “Polledrara” insieme alla prof. Maria Rita Palombo e dal prof. Salva-tore Milli (ambedue del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapien-za), che ringraziamo per la loro disponibilità e per l’efficacia e la piacevo-lezza della loro guida. Le relazioni invitate, dopo il saluto del direttore delDipartimento, prof. Vincenzo Ferrini, che ringraziamo per l’ospitalità e unamia introduzione, dal titolo “I fossili come memoria della Terra e come

    “I FOSSILI COME MEMORIA DELLA TERRA EDELLA VITA – PROSPETTIVE E PROBLEMI”

    (ROMA, 6-7 GIUGNO 2008)

    RUGGERO MATTEUCCI

    Un momento delconvegno.

  • PALEOITALIA4

    costituenti essenziali delle rocce sedimentarie”, si sono susseguite nel se-guente ordine:- dr. Anna Maria Zavattini (Soprintendenza per i Beni Archeologici del La-

    zio) - “I reperti paleontologici: condizione giuridica, tutela e valorizzazio-ne”;

    - capitano Andrea Ilari ( Comandante del Nucleo Carabinieri per la T.P.C.di Monza) - “La tutela dei beni paleontologici italiani. L’attività del Co-mando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e aspetti nor-mativi. Considerazioni e prospettive”;

    - prof. Umberto Nicosia (Università di Roma La Sapienza) - “I fossili comebeni culturali: tutela e senso comune. Una possibile e più facile conviven-za”;

    - dr. Maria Rosaria Salvatore - rappresentata dalla dr. Francesca Duca (Isti-tuto centrale per il Catalogo e la Documentazione; Ministero dei Beni edelle Attività culturali) - “La catalogazione dei beni paleontologici”;

    proff. Elena Corradini e Antonio Russo (Dipartimento del Museo di Paleo-biologia e dell’Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia);

    - dr. Anna Paola Anzidei (Soprintendenza di Roma) - “Problemi e prospet-tive di un sito protetto: il caso della Polledrara di Cecanibbio”.

    I numerosi poster (una ventina) avevano per argomento siti paleontolo-gici o collezioni di particolare interesse. Alcuni di essi, trasformati in lavori,hanno trovato ospitalità sul fascicolo 2008 della rivista Geologica Romana.

    In questo numero di Paleoitalia vengono pubblicate alcune delle relazio-ni del convegno; ritengo che esse rappresentino un elemento di interesse, dicui tener conto per elaborazioni e proposte che possano costituire unaposizione della SPI da portare avanti.

    La visita al sitodella“Polledrara”di Cecanibbio.

  • PALEOITALIA 5

    La Terra nel corso delle ere geo-logiche ha subito innumerevoli cam-biamenti che hanno determinato lasua lunga evoluzione che ha condot-to alla formazione dell’ambiente incui attualmente viviamo. Come unvecchio albero conserva nel troncogli anni della sua vita, la terra man-tiene le “memorie” del passato scrittenelle sue profondità e nella sua su-perficie, nelle rocce e nel paesaggio.La scienza insegna che il passatodella terra non è meno importantedi quello dell’uomo e perciò adesempio chi esegue scavi in manie-ra non scientifica può produrre dan-ni irreversibili ai siti d’interesse perl’archeologia e la paleontologia. Na-sce quindi l’esigenza di attuare poli-tiche di geoconservazione in una vi-sione di sviluppo sostenibile.

    Tra i beni considerati oggetto ditutela vi sono i siti geo-paleontologi-ci e geo-archeologici, ovvero quei solisiti in cui una valenza di tipo geolo-gico fa da supporto ad un bene ar-cheologico o paleontologico prima-rio.

    La legislazione nazionaleLa normativa nazionale attual-

    mente in vigore non fa riferimento,nello specifico, alla tutela e gestionedei “geotopi” o “geositi”, ma gli stru-menti legislativi applicabili alla tutela

    del patrimonio paleontologico sono daricercare nella più vasta categoria del-le leggi di tutela del materiale archeo-logico. L’art. 1 della Legge del 1 giu-gno 1939, n. 10891, “Tutela dellecose d’interesse artistico o storico”,delineava il campo d’interesse dellatutela dei beni culturali nel modo se-guente: “Sono soggette alla presentelegge le cose, immobili e mobili, chepresentano interesse artistico, stori-co, archeologico o etnografico, com-presi: a) le cose che interessano lapaleontologia, la preistoria e le primi-tive civiltà;…”. L’attuale D.Lgs. 22gennaio 2004, n. 422, “Codice deiBeni Culturali e del Paesaggio” al-l’art. 10, c. 1, definisce beni cultura-li: “…le cose immobili e mobili ap-partenenti allo Stato, alle regioni, aglialtri enti pubblici territoriali, nonchéad ogni altro ente ed istituto pubblicoe a persone giuridiche private senzafine di lucro, che presentano interes-se artistico, storico, archeologico o et-noantropologico”, mentre al succes-sivo comma 4, lett. a, indica che sonocomprese tra le cose indicate al com-ma 1, “le cose che interessano la pa-

    LA LEGISLAZIONE DI TUTELA DELLE “COSE”DI NATURA PALEONTOLOGICA

    VITO CICALE*

    * Carabinieri, Tutela Patrimonio Culturale,Nucleo di Monza1 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184.2 Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.45 – S. O. n. 28.

  • PALEOITALIA6

    leontologia, la preistoria e le primiti-ve civiltà”. Dalla prima legge di tute-la del 1900 al Codice dei beni cultu-rali del 2004 quindi i reperti di naturapaleontologica sono fatti oggetto ditutela da parte dello Stato, tutela chenon ricade solamente sulla “cosa” inquanto tale bensì si estende all’interogeo-ambiente nella quale tali repertisi sono formati. In tal senso infattil’art. 101 del D.Lgs. n. 42 del 2004nel porre normativamente la defini-zione dei cosiddetti “istituti e luoghidella cultura” indica tra questi: le«aree archeologiche», ossia quei siticaratterizzati dalla presenza di restidi natura fossile o di manufatti o strut-ture preistoriche o di età antica; i «par-chi archeologici», ossia quegli ambititerritoriali caratterizzati da importan-ti evidenze archeologiche e dalla com-presenza di valori storici, paesaggi-stici o ambientali, attrezzati comemusei all’aperto. Al comma 3 delmedesimo art. 101 si stabilisce chequanto è stato definito come “istitutie luoghi della cultura”, appartenendoa soggetti pubblici sono destinati allapubblica fruizione ed espletano unservizio pubblico.

    Un tale assetto normativo dettale basi per poter affrontare il proble-ma della valorizzazione e fruizionedelle aree e dei parchi archeologici, equindi la tutela dei reperti di naturapaleontologica in sito.

    La vigente disciplina di tutela ri-badisce dunque quella nozione este-sa di bene archeologico, comprensi-va anche delle cose di interesse pa-leontologico, introdotta nell’ordina-mento di settore dalla Legge Bottai(n. 1089 del 1° giugno 1939) e maicontraddetta. La “cosa” tutelataquindi è il bene di “natura paleonto-logica” in quanto bene pubblico, de-stinato quindi alla pubblica fruizio-ne, aspetto quest’ultimo inscindibiledal concetto stesso della demaniali-tà. La natura paleontologica del beneè una qualità intrinseca della cosa,che la caratterizza ab origine essen-dovi stata impressa dai modi del suovenire all’esistenza3. Da tale naturaderiva il suo interesse paleontologi-co, ossia il suo interesse sotto il pro-filo scientifico, interesse che nascecon la cosa ma che abbisogna di “ri-cognizione”, ossia di un atto ammi-nistrativo di riconoscimento, affin-ché alla cosa stessa possa essere pie-namente applicato lo speciale regi-me di protezione e di tutela. Tutta-via, nel caso di cose di proprietàpubblica - e, come sappiamo, i re-perti fossili lo sono sin dal loro ritro-vamento - la sottoposizione a tutelapersiste sul bene fino a che resta nellaproprietà statale. Ciò non esclude lasdemanializzazione una volta esple-tato il procedimento di verifica, di-sciplinato dal citato art. 12 del Co-

    3 A tal proposito appare interessante un recente pronunciamento della Suprema Corte diCassazione, (…Il possesso di un bene culturale, che appartiene allo Stato fin dal mo-mento della scoperta, configura di per sè la condotta dell’impossessamento trattan-dosi di possesso illegittimo. Ai fini della prova della culturalità, secondo la giurispru-denza prevalente di questa sezione, non è necessario che il bene sia stato qualificatocome tale in un formale provvedimento dell’autorità amministrativa, essendo suffi-ciente che esso abbia un interesse culturale oggettivo, il quale interesse può esseredesunto o dalle caratteristiche della res ossia dalla tipologia, dalla localizzazione,dalla rarità o da altri analoghi criteri). (Cass. pen. Sez. III, (ud. 28-06-2007) 21-09-2007, n. 35226).

  • PALEOITALIA 7

    dice e finalizzato appunto alla veri-fica dell’interesse culturale, per queireperti verso i quali non è stato ri-scontrato l’interesse cosicché nonnecessitano della sottoposizione a tu-tela e si stabilizza con idoneo attoamministrativo il passaggio dalla pro-prietà pubblica dello Stato alla pro-prietà privata del cittadino; ad esem-pio l’eventuale proprietario del ter-reno nel quale è stato effettuato loscavo o altra figura cui spetta un pre-mio di rinvenimento di diritto (art.92 D.Lgs. n. 42/2004), premio cheil competente Ministero per i Beni ele Attività Culturali può liberamentescegliere di concedere anche conse-gnando parte dei beni rinvenuti, ipo-tesi, in verità, del tutto teorica inquanto, in virtù di una prassi invalsaab origine e fondata su condivisibiliconsiderazioni di natura scientifica,il premio di rinvenimento viene cor-risposto esclusivamente in danaro.Le disposizioni di tutela nessuna con-siderazione attribuiscono al valorevenale (o commerciale) della cosatutelata, se non nell’ipotesi di espro-priazione per causa di pubblica utili-tà (articoli 95 e 99 del Codice deiBeni Culturali). In ogni caso, il va-lore venale è assolutamente indipen-dente dal valore culturale dell’ogget-to, senza per questo incidere negati-vamente sul valore scientifico. Ne-gli anni addietro vi è stata una rac-colta indiscriminata di reperti fossilida parte di cittadini comuni che spes-so gloriandosi di essere “conoscitoridella materia” effettuavano ricercheo scavi invocando la “passione per ifossili”, ai soli fini di collezionismoe scambio. In seguito l’espansione

    del fenomeno ha portato alla nasci-ta di veri e propri mercati e fiere disettore, tra le quali alcune oggi diimportanza internazionale, all’inter-no delle quali recentemente alcunitipi di reperti fossili hanno raggiuntocifre esorbitanti4. I consumatori disimili mercati e fiere quasi sempresono persone che sono riusciti a faredella loro passione un business, ti-tolari di vere e proprie attività com-merciali, perciò estranei alla cerchiadegli studiosi e alle istituzioni scien-tifiche di settore.

    A causa dell’espansione del feno-meno relativo all’attività di ricercanon autorizzata di reperti fossili, il Mi-nistero dei Beni Culturali il 15 Feb-braio 1999 ha emanato la circolareministeriale nr. 63/STRAP “Regola-mentazione sulla raccolta e posses-so dei reperti fossili”. Tale circolarenasce quindi, come primo tentativodi regolamentazione procedurale,operato dal Ministero dei Beni Cul-turali, dalla necessità della ricognizio-ne del patrimonio di natura paleonto-logica, scopo che non rappresenta illimite della tutela bensì il punto dipartenza, poiché la semplice enume-razione, l’inventariazione e la catalo-gazione di reperti di natura paleonto-logica, al di là del loro reale interessescientifico, costituiscono la prima for-ma di conoscenza necessaria per con-sentire le successive azioni di tutela,azione di tutela che ricordiamo è eser-citata in via esclusiva dal Ministeroper i Beni e le Attività Culturali.

    Con tale circolare il Ministero peri Beni Culturali chiaramente non hainteso sostituire la norma bensì daredelle indicazioni operative alle so-

    4 Si vedano le recenti vendite all’asta effettuate negli Stati Uniti e in Francia.

  • PALEOITALIA8

    printendenze sparse sul territorio na-zionale. In tal senso infatti la circo-lare contiene delle “raccomandazio-ni” circa la necessità di non provve-dere sistematicamente al provvedi-mento amministrativo della “notifi-ca” ma di limitare il lavoro delle com-petenti soprintendenze ai casi di re-ale interesse scientifico5. La dichia-razione di bene culturale è tuttaviasuperflua per i beni italiani in quan-to appartenenti allo Stato in viaesclusiva. Il Ministero quindi ha in-teso ribadire l’efficacia della normadi tutela (all’epoca riferita alla Leg-ge 1089 del 1939) in ordine alla rac-colta e al possesso di reperti di na-tura paleontologica, sia da parte diprivati che di quanti operano a qual-siasi titolo nel campo della paleon-tologia richiamando la necessità disottoporre alle competenti Soprinten-denze Archeologiche sparse sul ter-ritorio nazionale l’elenco dei beni rin-venuti sotto la forma della denun-cia, peraltro prevista dall’art. 90 delD.Lgs. 42/2004, che impone l’ob-bligatorietà della denuncia, da partedi chiunque, entro ventiquattro ore,al Soprintendente o al Sindaco, o adaltra autorità di pubblica sicurezza,provvedendo alla conservazione

    temporanea di esse, lasciandole nel-le condizioni e nel luogo in cui sonostate rinvenute.

    L’efficacia dell’azione di tuteladei reperti di natura paleontologicadipende dalla conoscenza dell’esi-stenza e della consistenza del patri-monio paleontologico posseduto.Nel caso di reperti già rinvenuti sia-no essi singoli o in collezioni non-ché dei siti di provenienza, il Mini-stero dei Beni Culturali ha predispo-sto il modulo di “Dichiarazione dipossesso di reperti fossili” allegatoalla stessa circolare nr. 63/STRAPda compilarsi a cura di quanti Mu-sei, Università, Associazioni e pri-vati cittadini a qualsiasi titolo deten-gono resti fossili, al di la del lorovalore scientifico.

    Essendo un fenomeno ancoraoggi assai comune la ricerca, la rac-colta e il possesso di reperti di natu-ra paleontologica è opportuno riba-dire che le cose indicate nell’art. 10,del D.Lgs. nr. 42 del 2004, da chiun-que e in qualunque modo ritrovatenel sottosuolo o sui fondali marini,appartengono allo Stato essendo par-te del demanio e/o del patrimonioindisponibile statale, ai sensi degli ar-ticoli 822 e 826 del Codice civile.

    5 In merito all’interesse scientifico bisogna comprendere che ciascun reperto paleontologicorappresenta un elemento/evidenza della storia della vita e di conseguenza del paleoambientein cui la vita si è evoluta e ciò vale sia per i reperti italiani che per i reperti di provenienza e/o origine estera atteso che “il fossile non ha il passaporto”. È chiaro quindi che teoricamenteper la scienza ogni fossile è importante ma ci si limita a studiarne solo alcuni esemplarianche dove ne esistano in grande quantità. Ciò non toglie che da un punto di vista scientificola raccolta indiscriminata di tali reperti costituisce una perdita di informazioni scientifiche acausa della decontestualizzazione dei reperti stessi ovunque questa avvenga, impedendonecomunque l’utilizzo ai fini di studio e di ricerca. In ordine alla definizione di “cosa di interessepaleontologico” dell’Allegato 1 alla Circolare STRAP va chiarito che tale allegato è statoredatto dalla Commissione istituita allora presso il Ministero, da Professori universitari,Direttori di Musei e da Funzionari ministeriali, commissione oggi non più esistente. Ladefinizione è stata redatta al fini di permettere l’eventuale notifica dei reperti fossili da partedegli uffici periferici del Ministero.

  • PALEOITALIA 9

    I reperti fossili quindi sin dallaloro localizzazione in sito sono par-te integrante del demanio culturale,di proprietà esclusiva dello Stato epertanto non possono essere aliena-ti, né formare oggetto di diritti a fa-vore di terzi, se non nei modi previ-sti dalla legge (v. art. 53 D.Lgs. 42/2004), pertanto l’alienazione nonconforme alla legge (e i conseguentiatti) mancando delle indispensabiliautorizzazioni sono da considerarsinulle (art. 164 D.Lgs. n. 42/2004).

    Spinosa è altresì la problematicadell’esercizio dell’attività di cava: nelcaso il concessionario, come chiun-que altro è assoggettato all’obbligodi immediata denuncia dell’eventualerinvenimento, di cui all’art. 90 delCodice, e, in caso di omissione, in-corre nella contravvenzione previ-sta e punita dall’art. 175 del Codicedei Beni Culturali. Ove poi la suaattività provocasse la distruzione oil danneggiamento di reperti fossili,egli sarebbe passibile di denuncia al-l’Autorità Giudiziaria per il reato dicui all’art. 635, 2° comma, n. 3, delCodice penale.

    Le norme che regolano lacircolazione internazionale deibeni culturali

    Per quanto riguarda la circolazio-ne ed il possesso di reperti di naturapaleontologica di provenienza este-ra si precisa che per la loro stessanatura e tipologia insistendo sul ter-ritorio nazionale sono da ritenersisottoposti alla disciplina del Codicedei Beni Culturali, tuttavia la lorocondizione giuridica potrà esseresvincolata dalle disposizioni di tute-la sottoponendo il bene al regimedella temporanea importazione con-templata dall’art. 72 del medesimoCodice, importazione certificata, adomanda, dall’ufficio di esportazio-ne. I certificati di avvenuta spedi-zione e di avvenuta importazionesono rilasciati sulla base di documen-tazione idonea ad identificare la cosao il bene e a comprovarne la prove-nienza dal territorio dello Stato mem-bro o del Paese terzo dai quali lacosa o il bene medesimo sono stati,rispettivamente spediti o importati6.

    I certificati di avvenuta spedizio-ne e di avvenuta importazione han-

    6 L’art. 72, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 come integrato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.62, stabilisce che per comprovare la legittima provenienza dall’estero delle cose d’arte perle quali si richiede il rilascio dell’attestato di spedizione o di importazione temporanea, non èammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazionisostitutive dei medesimi, e che quindi la regolare circolazione internazionale di oggetti d’arteè uno di quei fatti a diretta conoscenza dell’interessato che, in eccezione all’ordinaria regoladi cui all’art. 47, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere provato conadeguate documentazioni emesse dai Paesi di provenienza degli oggetti stessi (perl’ammissibilità di siffatta eccezione v. il comma 3 dell’art. 47 D.P.R. cit.), ed è destinato acontrastare comportamenti elusivi del principio di diritto internazionale in base al quale l’unicacircolazione legittima di un oggetto d’arte è quella che si svolge in conformità alla legislazionedel Paese dal quale l’oggetto medesimo proviene: per l’ambito infracomunitario, v. direttiva93/7/CEE, art. 1, punto 2, prima linea; a livello più generale, v. gli analoghi principi contenutinelle convenzioni internazionali dell’UNESCO sulla illecita importazione, esportazionee trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e ratificata conlegge 30 ottobre 1975, n. 873, e dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beniculturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificatacon legge 7 giugno 1999, n. 213; (v., rispettivamente, art. 3 della Convenzione UNESCO eCapitolo I, punto 1, lettera b, della Convenzione dell’UNIDROIT).

  • PALEOITALIA10

    no validità quinquennale e possonoessere prorogati su richiesta dell’in-teressato.

    Quindi, ove si tratti di reperti diprovenienza estera, valgono le dispo-sizioni generali: il loro ingresso nel ter-ritorio nazionale deve essere certifi-cato dall’ufficio di esportazione, chene rilascia attestazione utile ai fini dellasuccessiva, eventuale uscita (art. 72del Codice dei Beni Culturali). Inmancanza di tale certificazione, o delsuo rinnovo alla scadenza quinquen-nale, se ne può denegare il permessodi uscita, con conseguente avvio del-la procedura di dichiarazione dell’in-teresse culturale meglio conosciutacome “notifica”, sempre che lo Sta-to di provenienza del bene denun-ciando il possessore, non ne reclamila proprietà originaria provandone ilritrovamento in Italia. Il D.Lgs. n. 22gennaio 2004, n.42 e le successiveintegrazioni correttive apportate dalD.Lgs. 26 marzo 2008, n. 627, dettale direttive in materia di circolazioneinternazionale di beni culturali e ri-manda agli obblighi assunti dallo Sta-to Italiano in via pattizia con gli altriStati firmatari delle Convenzioni in-

    ternazionali. Con gli articoli 64-bis,87 e 87-bis del D.Lgs. 26 marzo2008, n. 62, tenuto conto sia degliobblighi derivanti dall’ordinamentocomunitario8 sia dei vincoli conse-guenti all’adesione e alla ratifica dialcune Convenzioni internazionali9, ilcontrollo sulla circolazione internazio-nale è finalizzato a preservare l’inte-grità del patrimonio culturale in tuttele sue componenti, così come indivi-duate sia in base al Codice che alledisposizioni previgenti. L’eserciziodella funzione di controllo sulla cir-colazione internazionale delle cosed’arte effettuato in conformità ai prin-cipi fissati dal Codice medesimo, non-ché agli obblighi assunti in sede co-munitaria ed internazionale, sulla basedei trattati e delle convenzioni sotto-scritti dallo Stato Italiano, costituiscefunzione di preminente interesse na-zionale. Si è in tal modo restituito alladimensione normativa un assunto giàcontenuto nell’art. 11, comma 1, del-la Legge del 30 marzo 1998, n. 8810,di recepimento della direttiva 93/7/CEE, e di esecuzione delle disposi-zioni del regolamento CEE n. 3911/9211, che attribuisce allo Stato mem-

    7 Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.8 Si vedano, segnatamente, la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, esuccessive modifiche, già recepita con legge 30 marzo 1998, n. 88, poi rifusa nel decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative inmateria di beni culturali e ambientali; ed il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9dicembre 1992, e successive modificazioni, in attuazione del quale con la medesima l. n. 88/1998, poi rifluita nel d.lgs. n. 490/1999, furono dettate disposizioni modificative della l. n.1089 del 1939.9 …intese a regolare la restituzione, fra gli Stati aderenti, degli oggetti d’arte illecitamentecircolanti sul mercato internazionale: si vedano la Convenzione UNESCO sulla illecitaimportazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre1970 e ratificata con legge 30 ottobre 1975, n. 873, nonché la Convenzione dell’UNIDROITsul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Romail 24 giugno 1995 e ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213.10 Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1988, n. 84.11 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 31 dicembre 1992, n. L395.

  • PALEOITALIA 11

    bro della Comunità, e per esso adun’autorità centrale appositamenteindividuata12, l’esercizio delle funzio-ni previste dagli atti comunitari sia inmateria di circolazione di cose d’arteche della loro restituzione in caso dicircolazione illecita. Va precisato chein riferimento al regime della circola-zione internazionale i beni costituentiil patrimonio culturale non sono assi-milabili a merci. Tale principio è sta-to sancito dall’art. 30 del Trattato isti-tutivo della Comunità Europea, e suc-cessive modificazioni, secondo il qua-le le esigenze di “protezione del pa-trimonio artistico, storico o archeo-logico nazionale” consentono di la-sciare “impregiudicati”, nelle varielegislazioni nazionali degli Stati mem-bri, “i divieti o restrizioni all’im-portazione, all’esportazione e altransito” delle cose d’arte, per la cuicircolazione, pertanto, non operal’obbligo, statuito agli articoli 28 e 29del Trattato, di eliminazione delle re-strizioni quantitative, o di altre misu-re ad esse equivalenti, alla libera cir-colazione delle merci in ambito in-fracomunitario. La misura prevista dalcitato art. 30 del Trattato è da rite-nersi dettata all’esclusivo fine di con-sentire la protezione delle sole coseche, in ragione del loro peculiare in-teresse, valutato alla stregua della le-gislazione nazionale di settore delloStato interessato, siano ascrivibili alpatrimonio artistico, storico od ar-cheologico di detto Stato; ed è, per-tanto, di stretta interpretazione.

    Esclusivamente in funzione de-

    gli impegni assunti in sede interna-zionale, rispondono anche gli artt.87 e 87-bis (D.Lgs. 22 gennaio2004, n.42 e successive integrazio-ni correttive apportate dal D.Lgs. 26marzo 2008, n. 62) che sostanzianola nuova Sezione V del Capo dedi-cato alla disciplina della circolazio-ne internazionale delle cose d’arte.Infatti, l’art. 87-bis chiarisce in modoinequivoco che le tipologie di “beniculturali” che la Legge n. 873 del197513 (di recepimento della Con-venzione UNESCO di Parigi del 14novembre 1970) elenca come costi-tutive del patrimonio culturale delloStato (v. articoli 1 e 4 l. cit.) nonhanno valore assoluto, né esaurisco-no la gamma delle cose d’arte even-tualmente tutelabili a termini di leg-ge nazionale, ma semplicemente de-limitano l’ambito degli oggetti rispet-to ai quali sussiste l’obbligo, per loStato, di adottare, fra l’altro, le “mi-sure atte ad impedire e prevenirel’importazione, l’esportazione e iltrasferimento di proprietà illecitedi beni culturali” fra gli Stati fir-matari della Convenzione, prescrit-te dalla Convenzione medesima (v.,ad es., gli articoli 5, 6, 7, 10 e 12,dal quale è peraltro ripresa la for-mulazione normativa da ultimo ri-portata).

    Le norme che regolano l’ingressoin Italia di beni culturali di pro-venienza estera

    Particolarmente importante è laconoscenza delle norme doganali che

    12 …la quale, per il nostro Paese, è rappresentata dal Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali. (v. già art. 3, comma 1, della l. 88/1998, ed attualmente art. 76, comma 1, Codicedei Beni Culturali).13 Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49 - S.O.

  • PALEOITALIA12

    regolano l’ingresso in Italia dei benipaleontologici di origine e provenien-za estera specie per chi si occupa dicommercio con l’estero. Le merciin entrata nel Territorio comunitariodevono essere presentate in doganae formare oggetto di una dichiara-zione che le vincoli ad una. destina-zione doganale (importazione defi-nitiva, transito esterno, perfeziona-mento attivo). Qualora alle mercivenga assegnata una destinazionedoganale il proprietario o un suo rap-presentante deve presentare una di-chiarazione scritta, utilizzando ilmodello D.A.U., con la quale il di-chiarante (la persona che fa la di-chiarazione in dogana a nome pro-prio ovvero la persona in nome del-la quale è fatta una dichiarazione indogana) manifesta la volontà di con-ferire alle merci una destinazionedoganale. Nell’accettare la dichiara-zione, la Dogana provvede anche adimmettere i dati trascritti nella dichia-razione nel proprio sistema informa-tico ed, a contabilizzare i diritti do-ganali (dazio, IVA, altri diritti di com-petenza della Dogana). Dati obbli-gatori per la determinazione dei di-ritti doganali sono i seguenti: 1) Va-lore (prezzo della transazione); 2)Elementi del valore (costo del tra-sporto se ancora da includere, com-missioni, ecc.); 3) Voce doganale (inrelazione alla quale si rende applica-bile l’aliquota dazio e l’aliquota IVAper tale voce vigenti). II valore e glielementi del valore (trasporto per laparte extra CE) costituiscono l’im-ponibile dazio. L’imponibile dazio,

    più il dazio, più la quota del traspor-to della parte CE, costituisce l’im-ponibile IVA. Con l’accettazionedella dichiarazione si determina ilmomento nel quale devono intender-si sorte l’obbligazione tributaria do-ganale e quelle accessorie, salvo lecondizioni risolutive previste come:il cambio di destinazione per le mercidichiarate per l’importazione; lamancata uscita dal territorio doga-nale comunitario per le merci inesportazione; la perdita o la distru-zione per caso fortuito, forza mag-giore o colpa non grave, nonché icali naturali e tecnici per le mercicon destinazioni doganali intermedie.Inoltre, con l’accettazione si deter-mina la fissazione della data alla qua-le vanno calcolate le aliquote per ladeterminazione delle imposte da pa-gare o da garantire per l’importazio-ne e il transito. Nel caso in cui ildichiarante si renda responsabile percolpa o per dolo, di un’errata indi-cazione di un elemento della dichia-razione, tale da determinare una noncorretta contabilizzazione dei dirittidoganali, si renderanno applicabili leseguenti sanzioni.

    Con la Circolare n. 39/D del30.09.2005 dell’Agenzia delle Do-gane14 si ribadisce che il Legislato-re, in relazione al diverso disvaloredelle violazioni poste in essere, dif-ferenzia l’illecito amministrativo pre-visto dall’art. 303 del Testo Unicodelle Leggi Doganali (D.P.R. n. 43/197315) dal “Contrabbando”, con-templato dagli articoli 282 e seguen-ti del medesimo T.U.L.D. Il citato

    14 Circolare n. 39/D 30 settembre 2005, Area Centrale Affari Giuridici e Contenziosodella Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane di Roma15 Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80.

  • PALEOITALIA 13

    art. 303 sanziona in via amministra-tiva: la dichiarazione risultata infe-dele per negligenza, ignoranza ogrossolana malizia nell’indicazionedella quantità, qualità e valore dellemerci (Cass. Pen., Sez. III, sent. N.10478 del 3 dicembre 1983), ipote-si, cioè, in cui il soggetto tenuto alpagamento dei diritti doganali indicaerroneamente qualità, quantità e va-lore delle merci per semplice igno-ranza, negligenza o, comunque, inmodo grossolano e, quindi, facilmen-te verificabile in sede di controllo.Diversa fattispecie di violazione èquella prevista dagli articoli 282 eseguenti del T.U.L.D., riferiti al“contrabbando”. In generale, si os-serva che il contrabbando consistenel comportamento di chi introducenel Territorio dello Stato, in viola-zione delle disposizioni di naturadoganale, merci che sono sottopo-ste ai diritti di confine. Inoltre, se-condo l’orientamento giurispruden-ziale della Corte di Cassazione pe-nale, tale fattispecie va ad identifi-carsi con una sottrazione delle mer-ci ai diritti di confine, con evasioneo elusione dei relativi controlli (Cass.Sez, Un. Pen, sent. n. 119 del 29ottobre 1997).

    Il reato di contrabbando, sempresecondo la costante giurisprudenzadella Corte di Cassazione, si confi-gura, come “reato permanente”, nelsenso che le cose soggette ai diritti,di frontiera, per cui non sia stato as-solto l’obbligo tributario, sono “per-manentemente nella illegittima con-dizione di evasione a tali diritti”(Cass. Pen., Sez III, sent. n. 2108del 27 novembre 1997).

    In questo quadro, viene definito“contrabbando semplice” quello pre-

    visto negli articoli 282 e seguenti sinoalla norma di chiusura recata dall’art.292, che, al di là dei casi specificiprevisti dal Legislatore, punisce ognicaso di sottrazione di merci al paga-mento dei diritti di confine dovuti, aprescindere dalle modalità con cui ilfatto sia avvenuto. Il successivo art.295, invece, prevede alcune “Cir-costanze aggravanti del contrabban-do”, fra le quali (lettera C del se-condo comma) figura l’ipotesi in cui“il fatto sia connesso con un altrodelitto contro la fede pubblica o con-tro la Pubblica amministrazione”.Tale aggravante comporta un incre-mento di pena nei, casi in cui nonsolo si sia realizzato il contrabbandocon conseguente danno all’Erario (eprescindere dall’entità dell’evasio-ne), ma siano stati posti in essereulteriori comportamenti, almeno po-tenzialmente lesivi di altri interessitutelati dall’ordinamento e che nonrientrano nella condotta che integrail reato di contrabbando semplice,possedendo, almeno parzialmente,una loro autonomia da un punto divista sia fattuale sia. di capacità lesi-va di beni giuridicamente protetti.

    Secondo quanto sostenuto dallagiurisprudenza della Cassazione pe-nale, la connessione prevista dall’art.295 in esame va inquadrata in quel-la di cui al l’art. 61 n. 2 del Codicepenale, che contempla non solo leipotesi di chi abbia commesso il re-ato per eseguire o per occultarne unaltro, ma anche per conseguire oassicurare a se o ad altri il profitto oil prodotto o il prezzo di un altro re-ato ovvero per assicurarsi l’impuni-tà (Cass. Pen.., Sez. III, sent. n.9554 del 31 ottobre 1984 e sent. n.10637 del 27 novembre 1984). Per-

  • PALEOITALIA14

    tanto, la falsità ideologica del priva-to nella dichiarazione doganale (chenon rientri nella grossolana altera-zione dì cui all’art. 303, punibilecome illecito amministrativo) confi-gura una ipotesi dì contrabbandoaggravato, giacché il soggetto imporlale merci attestando il falso in un attopubblico con indicazioni fraudolen-te non immediatamente verificabili,in quanto tali, con conseguente dan-no all’attività della P.A. Invero, lafalsità delle dichiarazioni doganali,anche se rappresenta un “reato mez-zo” molto frequente in connessioneal delitto di contrabbando, non perquesto diviene parte della. condottache integra il reato di contrabbandosemplice al contrario, mantiene unarelativa autonomia ed aggrava, lafattispecie ai sensi dell’art. 295 delT.U.L.D. in parola.

    Tutto ciò premesso, anche inforza del predetto orientamento dellaCorte di Cassazione in materia, alleviolazioni in parola sotto applicabilile previsioni normative recate dal-l’art. 295 del TULD, con il conse-guente obbligo dì inoltro della noti-zia di reato all’Autorità Giudiziariaai sensi dell’art. 347 c.p.p,. Il sue-sposto orientamento è stato condi-viso dall’Avvocatura generale delloStato la quale ha tra l’altro precisatoche: “…la falsa dichiarazione… inquanto reato che danneggia l’attivi-tà ed il buon andamento della Pub-blica Amministrazione è elementoche sì aggiunge ed aggrava (art. 2952° comma, lett. C, del D.P.R. 43/73) il comportamento di chi intro-duce nel territorio merci sottoposte

    a diritti di confine ed in tal modoarreca danno all’Erario statale”16. Èevidente, infine, che la condotta il-lecita del contrabbando può avvenircon diverse modalità, e quando talimodalità configurano un delitto con-tro la fede pubblica o contro la pub-blica amministrazione costituisce cir-costanza aggravante.

    ConclusioneÈ innegabile che nel tempo si sia

    costituito, forte della più volte citataminore conoscenza normativa e sen-sibilità culturale, un florido mercatodei fossili che coinvolge centinaia diindividui tra studiosi, direttori e cura-tori di musei o raccolte museali, col-lezionisti e semplici appassionati. Ba-sta consultare la rete Internet per ac-certare che le fonti di approvvigiona-mento sono sicuramente i mercati ele fiere nazionali ed internazionali masempre più frequente è la compra-vendita attraverso aste telematiche esiti specificatamente dedicati. Il fe-nomeno ormai ha raggiunto propor-zioni e volumi di scambio ragguarde-voli. Il tutto si sviluppa in un ambitoed un contesto di assoluta convinzio-ne che detenere e commercializzareun fossile sia assolutamente legittimoe legale, non essendo la tutela dellostesso comparabile a quella devolutaai reperti di natura archeologica.

    In Italia qualsiasi attività ine-rente la paleontologia è vincolata alCodice dei Beni Culturali e del Pa-esaggio del 22 gennaio 2004 (en-trato in vigore il 1° maggio 2004),che regolamenta e disciplina anchel’attività archeologica e paleonto-

    16 Cfr. Circolare n. 39/D 30 settembre 2005, Area Centrale Affari Giuridici e Contenziosodella Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane di Roma

  • PALEOITALIA 15

    logica vietando la ricerca e la rac-colta a chiunque non dia serie e suf-ficienti garanzie. Per il privato èperciò necessario, qualora intendasvolgere tale attività, appoggiarsi aqualche Museo, Istituto Scientificood Universitario o anche a qualcheGruppo Naturalistico o Paleontolo-gico riconosciuto. Ciò non solo saràgaranzia di serietà per il dilettanteautodidatta, che potrà così ottenerei permessi dalle Autorità competen-ti, ma gli potrà dare anche la possi-bilità di utilizzare esperienze, attrez-zature e materiali altrimenti non di-sponibili.

    I fossili di provenienza non ita-liana invece, non essendo vincolatidalla suddetta legge, possono esse-re oggetto di libero scambio, vendi-ta e manipolazione senza alcun pro-blema, sempreché siano stati intro-dotti regolarmente nel nostro terri-torio.

    In tutti i sistemi normativi dei prin-cipale Stati “produttori” di reperti dinatura paleontologica sono presentilimiti e restrizioni all’esportazione dibeni paleontologici attagliate differen-temente al singolo regime giuridicoin relazione al diverso significato datodalle Nazioni a ciò che viene consi-derato come “culturalmente tutelabi-le”. In molti Stati esistono poi nor-mative di carattere fiscale-doganalelegate al pagamento di dazi perl’esportazione (es. U.S.A.) ed in moltianche per l’importazione (es. Italia).

    Sono tempi questi che vedonouna sensibilità accresciuta rispetto alleproblematiche relative alla proprietà,all’utilizzo ed alla valorizzazione deibeni culturali; il collezionismo di stam-po ottocentesco, sia privato che in-serito in contesti museali o di raccol-

    ta, talora “predatorio”, deve neces-sariamente cedere il passo ad una vi-sione ampia e globalizzata, di livellomondiale, nella consapevolezza cheil bene culturale si fruisce in modocontestualizzato, anche via internet,ma sempre nella certezza del diritto.

    È evidente che l’aspetto giuridicodel bene investe direttamente anchela persona titolare del diritto sul benepertanto la tutela giuridica del patri-monio culturale non può prescindereda un adeguata conoscenza dellastruttura normativa che ne regola leforme di tutela.

    La principale forma di protezionedel patrimonio culturale è quindi lasua tutela giuridica che consente albene culturale di poggiare su dellesolide fondamenta per quanto con-cerne la sua proprietà, possesso, ori-gine e provenienza, elementi questiche permetterebbero altresì in manie-ra oggettiva di redigere una sorta di“carta d’identità” del bene, molto utilee altrettanto necessaria alla sua iden-tificazione, se aggiunti all’interno delleschede di catalogazione unitamenteagli elementi di interesse scientificodi un bene di natura paleontologica.La tutela quindi necessita sempre piùdi una reale compartecipazione di tutti,poggiando le sue fondamenta su tregrandi pilastri: la scienza, il diritto ela tecnologia.

    Fonti normative di riferimento- Legge 1 giugno 1939, n.1089 “Tutela del-le cose d’interesse artistico o storico”.- Convenzione europea per la protezione delpatrimonio archeologico, Londra, 6.5.1969(Consiglio d’Europa) ratificata con legge12.4.1973, n. 202.- Convenzione concernente le misure daprendere per vietare ed impedire l’importa-zione, l’esportazione e il trasferimento di

  • PALEOITALIA16

    proprietà illecite di beni culturali, Parigi,14.11.1970 (Unesco) ratificata con legge30.10.1975. n. 873 in vigore dal 2.1.1979.- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 “TestoUnico della Legge Doganale”.- Convenzione concernente la protezione delpatrimonio mondiale culturale e naturale,Parigi, 16.11.1972 (Unesco) ratificata conlegge 6.4.1977, n. 184.- Trattato istitutivo della Comunità Europea.- Regolamento (CEE) n. 3911/1992 del con-siglio del 9 dicembre 1992 relativo all’espor-tazione di beni culturali.- Legge 30 marzo 1998, n. 88 “Norme sullacircolazione dei beni culturali e restitu-zione dei beni culturali usciti illecitamentedal territorio di uno stato membro del-l’unione europea e recepimento della di-rettiva 93/7/cee del consiglio, del 15 mar-zo 1993”.- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490“Testo unico delle disposizioni legislati-ve in materia di beni culturali e ambien-tali, a norma dell’articolo 1 della legge8 ottobre, n. 352".

    - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Dispo-sizioni legislative in materia di documen-tazione amministrativa”.- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42“Codice dei beni culturali e del paesag-gio, ai sensi dell’articolo 10 della legge6 luglio 2002, n. 137”.- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156“Disposizioni correttive ed integrative aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, In relazione ai beni culturali”.- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157“Disposizioni correttive ed integrative aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, In relazione al paesaggio”.- Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62“Ulteriori disposizioni integrative e cor-rettive del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in relazione ai beni cultura-li”.- Decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63“Ulteriori disposizioni integrative e cor-rettive del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in relazione al paesaggio”.

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    Queste brevi note costituisconouna sintesi di quanto presentato inoccasione del convegno “I Fossilicome Memoria della Terra e dellaVita”, tenutosi il 6 e7 giugno presso ilDipartimento di Scienze della Terradell’Università degli Studi di Roma“La Sapienza”. Si ringrazia l’organiz-zazione per aver fornito una impor-tante occasione di divulgazione dellavoro.

    In questi ultimi anni l’Istituto Cen-trale per il Catalogo e la Documenta-zione (ICCD), che all’interno delMinistero per i Beni e le Attività Cul-turali (MIBAC), ha il compito di de-finire gli standard e gli strumenti perla catalogazione e la documentazio-ne del patrimonio culturale, ha svi-luppato un sistematico lavoro di ri-flessione metodologica, per poterecorrispondere sempre meglio alle esi-genze di conoscenza e valorizzazio-ne del patrimonio culturale, che indi-viduano nella catalogazione un mo-mento fondamentale per ricostruirel’identità e la valenza dei beni, ricollo-candoli nel contesto delle relazionistoriche, logiche e spaziali in cui han-no avuto origine e sono vissuti, finoa pervenire allo stato attuale.

    Poiché le schede di catalogo co-stituiscono il modello descrittivo dellevarie tipologie di beni, le attività diricerca si sono concentrate nella pre-disposizione e nella revisione dei trac-ciati catalografici, in funzione del-l’integrazione e dell’omologazionedelle conoscenze.

    Gli esiti di tali attività hanno com-portato aggiornamenti e integrazio-ni, oramai consolidati, alla strutturadelle schede: sono state inserite spe-cifiche sequenze informative chepermettono di migliorare le proce-dure e i contenuti delle attività di ca-talogazione e di porre in evidenza larete di rapporti che legano il bene-oggetto di catalogo ad altri beni edal territorio, letto anch’esso comebene.

    A seguito dell’esplicito riconosci-mento dell’importanza dei Beni Na-turalistici a livello di legislazione ita-liana nel Codice dei Beni Culturali edel Paesaggio del 2004, a partire dal2005 si è proceduto all’integrazionedi questi settori disciplinari nel piùampio quadro del patrimonio cultu-rale nazionale, e di conseguenza alladefinizione di strumenti di rilevamen-to unitari ed omogenei finalizzati allaconoscenza e alla catalogazione a li-vello nazionale elaborando specifi-che schede catalografiche relativealla Botanica, Zoologia, Mineralogia,

    * Istituto Centrale per il Catalogo e laDocumentazione (MIBAC)

    IL NUOVO STANDARD PER LACATALOGAZIONE DEI BENI

    PALEONTOLOGICI: LA SCHEDA BCI

    FRANCESCA DUCA*

  • PALEOITALIA18

    Petrologia, Planetologia, sulla basedell’iter procedurale consueto.

    In Tale ambito è stata inserita inseguito anche la scheda di catalogorelativa i Beni Paleontologici (BNP– Beni Naturalistici Paleontologia):si tratta di uno standard del tuttonuovo senza precedenti normativinel quadro degli standard nazionalidefiniti con il coordinamento ICCD.

    La procedura istituzionale perl’elaborazione del tracciato catalo-grafico e della relativa normativa havisto come primo punto la costitu-zione di un gruppo di lavoro misto a

    cui hanno preso parte, oltre ai refe-renti ICCD, rappresentanti delle se-guenti istituzioni:• APAT• Museo Friulano di Storia Natura-

    le di Udine; Museo di Storia Na-turale di Milano

    • Regioni: Lombardia, Piemonte,Sicilia, Friuli Venezia Giulia

    • Società’ Paleontologica Italiana• Universita’ degli Studi di Firenze,

    Milano, Modena, Padova, Paler-mo

    (per l’elenco dettagliato dei singoli re-ferenti del gruppo di lavoro si rimanda

    Struttura dati dei paragrafi relativi alla Sistematica paleontologica

  • PALEOITALIA 19

    al sito www.iccd.beniculturali.it nellospecifico settore dedicato alle norma-tive in corso di sperimentazione).

    Si è quindi proceduto alla defini-zione dei contenuti: struttura dei dati,norme di compilazione, vocabolari.

    I dati sono organizzati in sezioniinformative omogenee, i paragrafi,alcuni dei quali, i “paragrafi trasver-sali”, costituiscono quei nuclei infor-mativi comuni a tutte le tipologie dischede, mentre altri, i “paragrafi spe-cifici”, rappresentano le sezioni spe-cifiche per la tipologia di bene cultu-rale in questione. In particolare si ri-porta di seguito la struttura dati deiparagrafi relativi alla Sistematica pa-leontologica e all’Età geologica che

    costituiscono le sezioni caratterizzantiil tracciato. Qui vengono infatti regi-strate in modo sintetico le informa-zioni relative alla determinazione eall’inquadramento sistematico delbene oggetto della scheda e quelleinerenti la cronostratigrafia, la geo-cronologia e la litostratigrafia del con-testo in cui il bene si trovava primadi essere raccolto.

    Ai fini della necessaria sperimen-tazione che precede il rilascio uffi-ciale come standard nazionale, la nuo-va normativa è stata di recente resadisponibile sul sito web dell’ICCDwww.iccd.beniculturali.it, nel setto-re dedicato alle normative in corso disperimentazione (accesso riservatoprevia registrazione).

    Struttura dati dei paragrafi relativi alla Età geologica.

  • PALEOITALIA20

    Ogni giorno studiosi e cultori dellamateria ricercano, rinvengono, prepa-rano, classificano e catalogano alcuniesemplari di fossili che confluisconoin musei e collezioni, e contempora-neamente, ogni giorno, milioni di fos-sili vanno irrimediabilmente perdutipoiché vengono bruciati per produrrecalce, macinati per fare mattoni o di-strutti nelle cave di inerti e sepolti sot-to il cemento o l’asfalto.

    Come sappiamo, infatti, i fossili,oltre ad essere i testimoni della storiadella biosfera, sono anche costituentiquantitativamente rilevanti delle piùdiffuse rocce sedimentarie e conse-guentemente usati dall’uomo nelle sueattività.

    Ma questo non è il solo aspettovariabile nella condizione di un fossi-le. In partenza, quando non ancorascoperto, un fossile è un oggetto sco-nosciuto, quindi un bene potenziale.Quando scoperto qualsiasi fossile di-viene un “Bene Naturalistico” e sol-tanto successivamente può diventareun “Bene Culturale”. Se in seguitoassume uno stato particolare (tipi e ti-poidi, materiale studiato da personali-tà storiche ecc.) può diventare ancheun “Bene Storico–Documentale”.

    Questa natura diversa e i continuicambiamenti di “status” dei fossilisono, probabilmente, le cause della

    difficoltà nella tutela di questa impor-tante parte del patrimonio culturale edella difficoltà nel definire cosa sia un“fossile da proteggere” nella formula-zione della legge, cosa che attualmen-te rende, di fatto, la ricerca, la deten-zione e lo scambio di fossili, un reato.

    Il problema della tutelaDal punto di vista della tutela, la

    situazione italiana è, in complesso erispetto a gran parte di quella in esse-re negli altri paesi, ottimale, dato cheleggi entrate in vigore precocemente(dal 1909 o dal 1939) hanno assicu-rato adeguata protezione al nostro Pa-trimonio Culturale che potrebbe ri-velarsi la maggior ricchezza naziona-le.

    Purtroppo, data la formazioneclassica del legislatore e la presenzaassolutamente prevalente del benestorico e archeologico nel panoramanazionale, la tutela dei fossili ha tro-vato posto, nella normativa, insiemequella sui quadri, sulle statue e suibeni culturali frutto dell’attività uma-na. Conseguentemente la tutela deifossili è stata affidata dalla norma alleSoprintendenze archeologiche, bene-merite per quello che riescono a fare,

    I FOSSILI COME BENI CULTURALI.TUTELA E COMUNE SENTIRE: UNA POSSIBILE,

    PIÙ FACILE CONVIVENZA

    UMBERTO NICOSIA*

    * Dipartimento di Scienze della Terra -“Sapienza” Università di Roma

  • PALEOITALIA 21

    ma cronicamente travolte dall’enor-mità dei beni da proteggere, che man-cano dei mezzi tecnici necessari afronteggiare nello specifico le variesituazioni e, prive di personale con leconoscenze scientifiche necessarie allacorretta valutazione dei fossili.

    Come se non bastasse, la stessadefinizione usata nella legislazione perla protezione del bene paleontologi-co, “cose di interesse paleontologi-co”, è generica e imprecisa e ha dato,e dà tuttora, adito alle interpretazionipiù diverse, originando infiniti pro-blemi legali.

    Nonostante questi problemi attua-tivi e sebbene il fossile sulla carta ven-ga paragonato ad una statua o ad unvaso di ceramica, bisogna tuttaviasottolineare che la legislazione italia-na sul patrimonio culturale è attual-mente allo studio in molti paesi emer-genti che stanno esaminando l’oppor-tunità di mutuarne gli aspetti innova-tivi. Questo processo di assimilazio-ne nel corpo legislativo da parte deipaesi più accorti avviene filtrando ilmodello delle leggi esistenti attraver-so modifiche profonde suggerite daesperti dei vari settori. In Argentina,ad esempio, sono stati i paleontologidell’Università di Commodoro Riva-davia a riscrivere e curare le normeche riguardano i fossili.

    Una ulteriore difficoltàLa globalizzazione del mercato,

    rapidamente estesa al mondo deifossili ha aggiunto altre difficoltà,anche queste in parte derivanti dallacomplessità e dalle differenze tra leleggi dei vari paesi. In questo spiccala differenza tra la “common law”dei paesi anglo-sassoni e le leggi re-golate da codici.

    La “landowner’s property” deipaesi anglosassoni prevede la “Pro-prietà fino all’inferno” del padronedel terreno mentre nella nostra legi-slazione i diritti sul sottosuolo sonodel demanio conseguentemente lanormativa di genesi anglosassonecomporta l’estensione del diritto diproprietà al fossile e quindi la possi-bilità di vendere il bene (anche inItalia). A questo proposito è dove-roso sottolineare che questa posizio-ne estremamente liberista si sta in-debolendo in tutto il mondo e che leleggi sulla protezione del patrimoniovanno diffondendosi. Ad esempio,come si può vedere nell’inciso quisotto, negli USA infuria la polemicasul cambiamento che leggi di tutelafederali (la dottrina dell’interessepubblico) stanno imponendo a leggilocali e a principi sanciti nella costi-tuzione.

    The U.S. federal government has takensteps to protect fossil resources found onprivate land. So, fossils found on privateland, even in the U.S., may not necessarilybe “the landowner’s property”. If a casecan be made that the fossil is unique, thegovernment can seize the fossil for the be-nefit of all citizens under a public trust the-ory. “The Doctrine of the Public Trust …(omissis) ... was an aberration in Americanlaw, and also took an act of Congress anda presidential signature (Nixon’s) … (omis-sis) (but) current American law does notclearly and unambiguously regard all fossi-ls found on private property as the proper-ty of the landowner.

    La situazione legale e la situazio-ne reale in Italia

    Non è qui il caso di parlare dellasituazione in Italia, ben nota e già ri-cordata da altri; quello che riteniamoopportuno sottolineare è l’ampiezza

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    della forbice che si è aperta tra il sen-tire comune e la legge. Forbice legataa quanto prima visto e alla inadegua-tezza della legge. Quello che è certoè che si verificano situazioni che pos-sono arrivare al paradosso: ad esem-pio se un reperto, prima di essereabbrustolito e ridotto a calce,vieneprelevato da un raccoglitore, da unlato viene salvato dalla distruzione equindi tutelato di fatto, dall’altro sicreano i presupposti di un reato.

    Nonostante le leggi, si organizza-no mostre, si effettuano vendite viarete, c’è molto collezionismo attivo eun fiorente commercio nazionale einternazionale. Ci sono negozi spe-cializzati, e autorizzati dalle Cameredi commercio, e c’è un vasto com-mercio (legale) dall’estero. Tutto ciòha portato alla formazione di un va-stissimo movimento e ad una quanti-tà di scambi o di vendite tra collezio-nisti. Tutti quelli che operano nel cam-po sanno che ci sono moltissime col-lezioni private, parzialmente o total-mente illegali, e che una grande quan-tità dei dati scientifici rimane “som-mersa”.

    Le leggi un po’ datate, l’ignoran-za delle stesse e la loro complessità,la crescente divulgazione, l’interessepopolare per le scienze e l’aumentodel collezionismo, hanno portatoquindi ad una situazione spiacevole.Si è creata di fatto una divaricazionetra il comune sentire degli amatori eil dovere di chi è preposto alla tutela.Lo stato d’animo risultante è statacondizione di insoddisfazione e dimalessere individuale e, nei collezio-nisti, la sensazione di essere soggettia persecuzione. Un problema ulterio-re è derivato dal fatto che la collabo-razione tra ricercatori e collezionisti

    è sempre stata formalmente impos-sibile (illegale). Inoltre, più in gene-rale, il fatto che una legge venga di-sattesa ha contribuito a generare unacondizione di illegalità diffusa, che èuno dei problemi del nostro paese.

    Prendendo atto di questa situazio-ne, nel 1999 una commissione no-minata dal Ministero BBCC e dallaSPI arrivò alla stesura di un regola-mento, emanato come circolare (lacosiddetta Circolare STRAP), cheaveva lo scopo evidente, di sanaretale situazione e di fare emergere ilpatrimonio di dati e di reperti paleon-tologici, ancora ignoti alla scienza.

    La circolare aveva come punto dinovità il concetto di distinguere traun fossile “sic et simpliciter” e “il fos-sile di interesse scientifico”, arrivan-do in questo modo ad una soluzioneche di fatto avrebbe risolto un pro-blema centrale della tutela. Quellocioè che generalmente viene espres-so dalla frase “per salvare tutto nonsi salva niente”. Purtroppo l’effettodella circolare, vuoi per la comples-sità della burocrazia, vuoi per la sfi-ducia dei collezionisti che di fattoavrebbero dovuto autodenunciarsialla cieca, non è stato quello atteso.In ogni caso la circolare STRAP ri-mane a tutt’oggi l’unico tentativo digiungere ad una soluzione armonicae razionale del problema.

    La successiva emanazione delTesto Unico (n° 42 del 2004), so-stanzialmente non ha modificato lasituazione e i problemi rimangonoquelli prima elencati, con l’aggravioche anche la Circolare STRAP ri-sulta superata.

    Nel 2007, per la pressione di col-lezionisti e di associazioni di amato-

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    ri si è arrivati alla stesura di un nuo-vo progetto di legge. La proposta dilegge (a nome Naccarato), presen-tata nel luglio del 2007, non è maiarrivata in discussione per la finedella legislatura. L’analisi di tale leg-ge è comunque di interesse perchépalesemente suggerita da associazio-ni di collezionisti e comunque ripre-sentabile. Questa proposta di leggeè un po’ ...”confusa” ... ma meritadi essere esaminata perché, per laprima volta, tende a definire i fossilie a separarli dai reperti archeologicio artistici e perchè mette in discus-sione il concetto di proprietà dei re-perti. Riportiamo qui gli articoli 1, 2e 7 per le parti che più direttamentepossono essere qui descritte e discus-se.ART. 1. (Finalità).1. La presente legge ha la finalità di discipli-nare l’attività di ricerca, di estrazione e diraccolta di campioni di rocce, minerali e fossilinonché di tutelare il patrimonio mineralogi-co, paleontologico, paletnologico, speleo-logico e carsico nel territorio nazionale.2. Le regioni, riconoscendo il valore scienti-fico, didattico e culturale delle rocce e deiminerali in esse contenuti, nonché dei fossili,… (omissis) … possono disciplinare la ri-cerca e la raccolta di campioni di minerali edi fossili, a scopo collezionistico, scientificoe didattico, prevedendo comunque il divietodi danneggiamento di tale patrimonio perscopi diversi.ART. 2. (Minerali, fossili, grotte e ambienticarsici).1. (omissis) … sono considerati minerali icorpi omogenei presenti nelle rocce, origi-nati da processi inorganici ... (omissis) ...2. (omissis) … sono considerati fossili tutti iresti e le tracce di organismi animali e vege-tali vissuti in epoca anteriore all’epoca at-tuale e che si rinvengono nelle rocce ...(omissis) .

    ART. 7. (Diritto di proprietà).1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, i ricercatori pre-sentano alla commissione scientifica compe-tente ... (omissis) ... una relazione comples-siva sul materiale rinvenuto sul territorio na-zionale e in loro possesso.2. Entro sei mesi alla presentazione della re-lazione ... (omissis) ... la commissione scien-tifica competente comunica ai ricercatoril’elenco dei reperti di particolare interes-se scientifico ... (omissis) ... che i medesi-mi ricercatori sono obbligati a consegnarealla commissione, secondo le modalità pre-viste dalla comunicazione stessa.3. Dopo un anno dalla data di presentazionedella relazione ... (omissis) ... se non è statainviata la comunicazione ivi prevista sul par-ticolare interesse scientifico dei reperti ritro-vati, il ritrovatore dei minerali e dei fossili ac-quista la proprietà dei medesimi reperti.

    Vediamo alcuni punti della pro-posta, più dirompenti rispetto all’at-tuale situazione normativa, e più fa-cilmente comprensibili.

    Dall’analisi dell’articolo 1 emer-ge la presunzione, palesemente in-credibile, che in sei mesi una strut-tura complessa e a livello nazionalecome quella delineata nella normapossa essere attivata e operativa. Amargine si può notare un oscuro ri-ferimento (incomprensibile e inac-cettabile in quel contesto) alla palet-nologia, riferimento che potrebbeessere foriero di futuri problemi.

    L’articolo 7 che è quello centraledella proposta è quello che lascia piùstupefatti. Il comma 1 prevede che iricercatori presentino, all’istituendoorgano di controllo, una relazione com-plessiva sul materiale in loro posses-so. Ma la norma in esame non preve-dere contestualmente la modifica del-le leggi precedenti le quali statuivanol’illegittimità del possesso in quanto

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    bene di illecita provenienza. Da ciò nediscende che il detentore andrebbe adautodenunciarsi con l’inevitabile con-seguenza di dover soggiacere alle san-zioni stabilite dalla precedente norma-tiva. Tale omissione costituisce un de-terrente psicologico che di fatto dis-suaderebbe i detentori di fossili dal ren-dere la dichiarazione prevista.

    In questo la proposta ricalca unodei punti di maggior debolezza dellavecchia circolare STRAP (in pratical’autodenuncia del collezionista senzaalcuna controassicurazione).

    Il comma 2 immagina che sia pos-sibile e credibile la selezione da partedi esperti di materiale di particolare in-teresse scientifico sulla base di unarelazione sul suddetto materiale pre-sentata dal detentore, spesso privo deirequisiti scientifici per definire il fossi-le e il suo interesse e comunque nontenuto ad averli. Questa procedura siconfigurerebbe come una vera e pro-pria abdicazione al controllo.

    Il comma 3 prevede che, ad unprivato sia assicurata la proprietà diun reperto in base alla norma del si-lenzio-assenso. Non sembra possibilené opportuno che, senza un atto posi-tivo, la Stato rinunci alla proprietà diun bene indisponibile.

    Si potrebbe semmai ipotizzare ilcontrario; cioè che, attraverso una ma-nifestazione espressa in forme appo-sitamente predisposte, come una “di-chiarazione di non interesse” lo Statorinunci a questa sua prerogativa.

    In pratica potrebbe trattarsi di uncertificato che dovrebbe accompagna-re per sempre il reperto (dopo analisidiretta del pezzo). In sua presenza, unreperto potrebbe essere dichiarato in

    possesso legale (o di proprietà a se-conda del valore scientifico) del rac-coglitore ed essere scambiato (o ven-duto) liberamente. In nessun caso èpossibile che lo stato rinunci passiva-mente alle proprie prerogative ma èimproponibile permanere in questostato di confusione e incertezza.

    Tali funzioni (accertamento e di-chiarazione) potrebbe essere delegatea specifiche commissioni territoriali diesperti (Musei civici o università ovenegli enti preposti non siano presentispecifiche figure, come già avviene inalcune Regioni a Statuto Speciale).

    Da quanto visto è chiaro che perfar emergere il patrimonio scientificonascosto (per determinazione o perignoranza dai collezionisti), per realiz-zare la necessaria tutela dei fossili eper consentire un legittimo svolgersidell’attività del paleontologo amatorialeoccorre una nuova legge.

    Sarebbe opportuno in propositoistituire di nuovo, come fu fatto in oc-casione della emanazione della Circo-lare STRAP, una commissione checoinvolga gli interessati (tecnici mini-stero BCA, Soprintendenze, SPI - in-clusi professionisti e dilettanti- e CCNTPC) per suggerire cambiamentiarmonici alla attuale normativa. Lanuova legge dovrebbe dare un incen-tivo alla regolarizzazione delle colle-zioni degli amatori e dovrebbe faremergere il sommerso, senza abdica-re al potere di tutela di una parte im-portante del patrimonio culturale na-zionale. I cambiamenti dovrebberoessere concordati tra gli operatori delsettore, e non dovrebbero stravolgerela possibilità di tutela.

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    Il mistero che da sempre circon-da i fossili esercita uno speciale fa-scino su grandi e piccoli. Accade cheun’esperienza emozionante in gio-vane età diventi fondamentale nellascelta degli studi universitari, e quindidella professione. Molte volte, inve-ce, i fossili entrano nella vita di unapersona quando diventare un pale-ontologo professionista ormai è trop-po tardi, ma non mancano comun-que altre possibilità per coltivarequesto interesse. Da un primo ap-proccio al mondo dei fossili deter-minato dalla semplice curiosità sisviluppa presto un vero bisogno disaperne di più, di capire meglio, edecco che l’iniziale interesse si è tra-sformato in vera passione. Le pas-sioni, si sa, per definizione non co-noscono limiti. L’apprendista checerca di andare a fondo di un qual-siasi problema paleontologico si ac-corge ben presto che dovrà fare iconti con numerose altre discipline,a cominciare dalla geologia e le sue“sorelle”: sedimentologia, stratigra-fia, petrologia, tettonica, ma anchecon la mineralogia, la biologia e quin-di con la zoologia e la botanica, sen-za però trascurare importanti aspet-ti di altre materie scientifiche qualila fisica e la chimica, la biochimica,la genetica, e anche la matematica,

    che si rivela utile in molte occasioni.Un campo troppo vasto e quindi sco-raggiante? Per niente, anzi! Se con-frontarsi con questa moltitudine didiscipline fa venire le vertigini, ci sipuò sempre specializzare. Molti pa-leontofili sono diventati dei veriesperti nel proprio campo, quasisempre studiando da autodidatti,procurandosi con fatica testi e cata-loghi, condividendo le proprie espe-rienze con pochi amici. E quandoscoprono l’esistenza della SocietàPaleontologica Italiana (SPI) il desi-derio di farne parte sembra una lo-gica conseguenza. Ma cosa si aspet-ta un socio amatoriale, o meglio unpaleontofilo, dalla SPI?

    Le ragioni per aderire alla SPIsono molteplici. QueIla più impor-tante è senz’altro il desiderio di am-pliare e approfondire le proprie co-noscenze paleontologiche. Le pub-blicazioni della SPI, il Bollettino Pa-leontologico (in inglese) e PaleoIta-lia, possono soddisfare in parte que-sto bisogno. La partecipazione alleGiornate di Paleontologia, organiz-zate dalla SPI ormai da 7 anni, in-vece, offre ai soci amatoriali un’oc-casione di esperienza diretta attra-verso gli interventi scientifici e lemanifestazioni ad essi collegate. Inpiù le “PaleoGiornate” si prestanoperfettamente come piattaforma per

    FOSSILI, CHE PASSIONE!

    JORDI ORSO*

    * Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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    uno scambio di idee con gli altri soci,e per stabilire contatti personali,spesso preziosi, con il mondo pro-fessionale accademico. Non bisognasottovalutare l’importanza dell’inte-razione tra i due mondi, quello ac-cademico e quello paleontofilo. An-che i paleontofili, nel loro piccolo,danno il loro contributo alla scien-za. A parte le loro pubblicazioni einiziative scientifiche di tutto rispet-to, è nota la quantità di segnalazionie di donazioni di reperti, anche im-portanti, custoditi nei vari istituti emusei di scienze naturali.

    La grande importanza dell’aspet-to didattico è dimostrata dalla parte-cipazione dei soci amatoriali alleescursioni paleontologiche, un’inizia-tiva paleontofila realizzata grazie allapreziosa e generosa collaborazionedi diversi soci accademici. Le no-stre escursioni sono un’ottima oc-casione per conoscere i fossili, e con-temporaneamente sono delle auten-tiche lezioni di paleontologia e geo-logia in loco:· il Dr. Bassi di Ferrara ci tiene un

    seminario e ci insegna, o almenoci prova, l’approccio scientifico alladeterminazione dei fossili

    · il Prof. Tintori di Milano ci intro-duce a Bolca non solo alla pescanel mare dell’Eocene, ma anche alfenomeno degli olistoliti

    · la Prof.ssa Violante di Torino di-mostra che “piccolo è bello” e ciapre le porte del mondo dei fora-miniferi

    · il Dr. Dal Sasso invece ci presentail mondo degli ittiosauri giganteschi

    · il Prof. Raffi ci insegna come leg-gere le sequenze dei sedimenti el’importanza delle variazioni eusta-

    tiche, e ammonisce: “il fossile invetrina sarà bello ma muto, cioèprivo di valore scientifico, perchétolto dal suo ambiente non lo si puòpiù “interrogare” e cercare di rico-struire il suo habitat.

    · con il prof. Coccioni di Urbino toc-chiamo con mano non solo dellebelle ammoniti, ma anche la testi-monianza di un importante eventodi estinzione: l’evento Bonarelli

    · il Dr. Martinetto di Torino ci pre-senta le Mummie del Torrente Stu-ra di Lanzo, tronchi mummificatidi una foresta del Pleistocene

    · il Prof. Conti di Modena ci spiegail mondo dei vulcani di fango e dellecomunità chemiosintetiche ad essilegate.

    Questi non sono che alcuni esem-pi. Le escursioni regalano bellissimeemozioni, soprattutto quando il ri-trovamento di un fossile ci permettedi decifrare e ricostruire un pezzet-to, anche piccolissimo, della storiadi quello stesso fossile e quindi delnostro pianeta. Imparare emozionan-dosi! Come si fa a non appassionar-si sempre di più?

    Ecco come si fa: ci ha pensato illegislatore, dichiarando fuorileggetutti coloro che raccolgono un qual-siasi fossile, per quanto insignifican-te, per tenerselo: tutela a tutto cam-po del patrimonio paleontologicosenza distinguere tra vandali, mer-canti e paleontofili.

    Il divieto assoluto di raccoglieree collezionare fossili non è un pro-blema esclusivo degli appassionati.La SPI stessa ne subisce le conse-guenze. Di fronte ad una competiti-

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    vità per le risorse sempre più spieta-ta, la SPI può contare solo sul pro-prio prestigio. Nel nostro mondodominato dai mass media il presti-gio è diventato quasi sinonimo di vi-sibilità. Se la SPI vuole mantenereo accrescere il proprio prestigio, devefarsi conoscere di più, e dovrà atti-rare nuovi soci. Con l’attuale leggesulla tutela del patrimonio archeolo-gico, di cui fa parte anche la paleon-tologia, non è un’impresa facile,anzi! Mi viene in mente l’esempiodi un circolo letterario senza libri dapoter leggere o una discoteca doveballare è proibito. Assurdo? Se lamateria prima, cioè i fossili, è “tabù”,non sembra forse altrettanto assur-

    do cercare di suscitare l’interesseverso la ricerca paleontologica, ama-toriale o no?

    Il popolo dei paleontofili è unpopolo di ottimisti. Noi ogni annorinnoviamo al Presidente della SPIl’appello di trovare, insieme alle do-vute istituzioni, un modo efficace pertutelare il patrimonio paleontologicoda scempi e vandalismi, lasciandoperò spazio alla raccolta e collezio-ne di fossili per la ricerca privata.Trovare una soluzione soddisfacen-te sia per chi deve tutelare sia perchi ama e cerca di capire i fossiligiova soprattutto alla stessa SPI.

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    Dal 9 al 11 settembre si è tenutaa Siena, presso l’Accademia dei Fi-siocritici, l’VIII Edizione delle “Gior-nate di Paleontologia” annualmenteorganizzate dalla Società Paleonto-logica Italiana. Per la città toscanasi è trattato di un evento scientificoe culturale particolarmente impor-tante, non soltanto in quanto era laprima volta che essa ospitava unconvegno della SPI, ma anche per-ché il medesimo cadeva in conco-mitanza sia con il secondo centena-rio della morte dell’accademico fi-siocritico Ambrogio Bardo MariaSoldani (1736-1808), pioniere dellaMicropaleontologia, sia con il cin-quantenario del rinvenimento nellaminiera lignitifera di Baccinello(Scansano, Grosseto), da parte del

    paleontologo svizzero Johannes Hür-zeler (1908-1995), dello scheletro inconnessione anatomica della scim-mia tardo-miocenica Oreopithecusbambolii.

    Il Simposio si è aperto con i sa-luti della prima Presidente donnadell’Accademia dei FisiocriticiProf.sa Sara Ferri e del Presidentedella SPI, Prof. Ruggero Matteuc-ci, cui sono seguiti quelli delle auto-rità accademiche (Prof. Donato Do-nati, Preside della Facoltà di Scien-ze e rappresentante del MagnificoRettore dell’Università degli Studi diSiena) e delle Amministrazioni loca-li (Prof. Flores D’Arcais, Assessorealla cultura del Comune di Siena eDr Antonio De Martinis in rappre-sentanza del Presidente della Pro-vincia di Siena.

    Dopo i saluti sono iniziati i lavoridel Convegno, raggruppati in sessio-ni intitolate: “Pre-Neogene” (Chair-men Prof. Giulio Pavia e Prof.saIsabella Premoli Silva), “Miocene”(Chairmen Prof. Silvia Iaccarino eDr. Fabrizio Lirer), “Miocene Su-periore-Pliocene” (Chairman Prof.Anastassios Kotsakis), “Pliocene-Pleistocene” (Chairman Prof. Anto-nio Russo), “Pleistocene” (ChairmanProf. Federico Masini) e “Recente”(Chairman Prof. Nevio Pugliese).Complessivamente sono state pre-

    GIORNATE DI PALEONTOLOGIA 2008

    ROBERTO MAZZEI, ROBERTO FONDI, LUCA FORESI, LORENZO ROOK

    RESOCONTI DI CONVEGNI Siena, 9-13 settembre 2008

    La Prof.ssa S. Ferri Il Prof. R. Matteuccisalutano i convenuti all’apertura delConvegno

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    sentate e discusse 38 comunicazio-ni orali (16 hanno interessato i mi-crofossili, 12 i vertebrati, 6 gli in-vertebrati e 4 l’argomento teoresi,didattica e museologia paleontologi-ca), nonché esposti 42 poster. I con-tenuti dei poster e delle comunica-zioni sono stati riassunti nelle 152pagine di un volume illustrato sud-dividendoli secondo i seguenti argo-menti: “Microfossili, nannofossili,microfacies”; “Fossili vegetali”;“Macrofossili invertebrati”; “Macro-fossili vertebrati”; “Teoresi, didatti-ca e museologia”; “Workshop suiPrimati fossili europei”.

    Alla fine della mattinata i parte-cipanti al Convegno sono stati ospi-tati nella Sede senese del MuseoNazionale dell’Antartide dove il Di-rettore, Prof. Carlo Alberto Ricci, hapresentato le peculiarità del Museoe le problematiche nelle quali attual-mente si dibatte la ricerca italiana inAntartide.

    Nel tardo pomeriggio si è svoltala commemorazione della morte delgrande scienziato casentinese Am-brogio Soldani, padre della Micro-paleontologia, il quale dedicò la vita

    agli studi naturalistici e alla carrieraecclesiastica dirigendo per oltre 25anni quel monastero camaldolese diS. Mustiola che dal 1814 ospita lasede dell’Accademia dei Fisiocriticidi Siena. In questo contesto Il Prof.Roberto Fondi (Università di Siena)ha presentato una breve biografiadello studioso; il Dr. Mario De Gre-gorio (Università di Siena) ha effet-tuato una visitazione critica della vitae delle opere, inquadrandole nel con-testo storico-culturale del tempo; ilDr. Luigi Folco (Museo Nazionaledell’Antartide – Sede di Siena) hamesso in evidenza l’importanza del-l’approccio scientifico di Soldani ri-spetto al fenomeno della caduta dimeteoriti verificatosi nel territoriosenese nel 1794; la Prof.ssa Isabel-la Premoli Silva (Università di Mila-no) ha tracciato in termini storico-scientifici il percorso e lo sviluppodella Micropaleontologia, soffer-mandosi in particolare sullo studiodei Foraminiferi che costituirono ilprincipale oggetto di attenzione daparte di Soldani.

    Della vita e delle opere dell’aba-te camaldolese si rilevano, inoltre,alcuni tratti significativi.

    Il ricevimento di benvenuto nei giardinidell’Orto Botanico.

    Accademia dei Fisiocritici di Siena - LaCorte.

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    Dopo la scoperta, fatta al microscopiodal bolognese Jacopo Bartolomeo Becca-ri (1682-1766), che le “sabbie gialle” dellecolline emiliane contenevano, accanto aigranuli di minerali, miriadi di conchigliettefossili ravvoltolate e concamerate come tan-ti minuscoli nautiloidi e ammonoidi, e quin-di attribuite a piccolissimi molluschi cefalo-podi, Soldani pubblicò a Siena nel 1780 lasua prima trattazione ed illustrazione di talimicrofossili: il Saggio Orittografico, ov-vero osservazioni sopra le terre nautili-tiche ed ammonitiche della Toscana. Ri-spettivamente dopo 9 e 18 anni, quale fruttodi attività di laboratorio e di osservazioni almicroscopio – eseguite presso la suddettaaccademia senese, della quale fu segreta-rio – su sedimenti attuali e passati di locali-tà prevalentemente toscane, Soldani diedealle stampe il primo e il secondo tomo dellasua opera più monumentale, la Testaceo-graphiae ac Zoophytographiae parvaeet microscopicae, ricca di notevoli illustra-zioni da incisioni su rame. Nel condurre lesue ricerche, Soldani aveva spesso incon-trato fossili di organismi “testacei” (cioèdotati di conchiglia, guscio o parti minera-lizzate) non aventi riscontro tra le forme vi-venti. Convinto che tali organismi doves-sero ancora vivere da qualche parte e chesi trattasse soltanto di scoprirli – com’erastato fatto anche dall’abate riminese Gio-vanni Bianchi (1623-1775) per molti testa-cei adriatici nell’opera De conchis minusnotis –, egli si era dunque prefisso di rin-tracciare quegli stessi organismi nei depo-siti marini attuali della Toscana e di studiar-ne le condizioni di vita, onde ricavarne in-formazioni e deduzioni da applicare allo stu-dio e all’interpretazione dei sedimenti fos-siliferi. Il primo tomo dell’opera, compo-sto di due volumi, descriveva in effetti i te-stacei attuali con riferimento ai particolarihabitat in cui essi vivevano, mentre il se-condo illustrava i testacei fossili e cercavadi ricondurli ai primi.

    Nel 1794 Soldani pubblicò il suo terzoscritto più importante, Sopra una piogget-ta di sassi accaduta nella sera dé 16 Giu-gno del 1794 in Lucignan d’Asso nel sa-

    nese, che studiava una celebre caduta dimeteoriti la quale destò nel pubblico gran-de meraviglia e terrore. Alcune di tali me-teoriti furono consegnate a Soldani e que-sti, dopo averle studiate, ne concluse chenon appartenevano ad alcuna roccia da luiconosciuta e ne ipotizzò l’origine dalla con-densazione dei vapori della “bolide” cheaveva attraversato il cielo. La sua opinionesuscitò molte perplessità fra i suoi contem-poranei – fra gli altri Giorgio Santi (1746-1822), Lazzaro Spallanzani (1729-1799),Ottaviano Targioni-Tozzetti (1775-1826) eAngelo Fabroni (1732-1823) – tanto chene nacque una polemica, cui Soldani riten-ne doveroso non sottrarsi tornando sul temacon tre ulteriori scritti che ribadivano il suopensiero originario.

    Dopo la morte dell’abate casentinese,affinché la raccolta di testacei di quest’ulti-mo non andasse perduta, Napoleone Bo-naparte inviò a Siena una commissionescientifica presieduta dal grande GeorgesDagobert de Cuvier (1769-1832), la qua-le stabilì di riunirla in un apposito conteni-tore e di affidarla all’Accademia dei Fisio-critici. Assieme all’unico ritratto esistente diSoldani e all’unica meteorite superstite diLucignano d’Asso rimasta a Siena (moltealtre sono andate disperse in vari museid’Europa), la raccolta può essere osser-

    Ambrogio Soldani, 1736-1808.

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    vata da tutti i visitatori del museo di storianaturale di tale accademia e consiste di ol-tre 300 piccoli vasi di vetro e di numerosipreparati da microscopia (ossia vetrini ap-paiati ed incollati su celletta di cartone inmodo da renderne visibile il contenuto daentrambe le parti), tutti numerati e con inumeri corrispondenti a quelli delle descri-zioni fattane nelle Testaceographiae.

    Ai partecipanti al Convegno è sta-to fatto omaggio di un CD conte-nente la riproduzione fotografica ditutte le opere principali di Soldani.

    Nel pomeriggio del secondo gior-no, si è tenuta una “tavola rotonda”in cui sono intervenuti, come rela-tori, i professori R. Fondi , S.M. Iac-carino (Parma), A. Kotsakis (Roma),R. Matteucci (Roma), N. Pugliese(Trieste), A. Russo (Modena) e F.Russo (Messina). Il tema dell’inizia-tiva, “Dove va la Paleontologia?”, èquanto mai attuale data anche la cro-nica e progressiva carenza di fondiper la ricerca paleontologica e la pre-caria condizione di salute del nostrointero sistema educativo (Fondi). Dalnutrito dibattito è emersa piena una-nimità sul fatto che: a) le scienzepaleontologiche sono giunte ad un

    punto tale (per Matteucci addirittu-ra “esaltante”) di maturità e di raffi-natezza da costituire un bene cultu-rale preziosissimo; b) poiché questobene risulta sempre più esposto alrischio di finire in degrado, occorreimpegnarsi nella sua difesa con for-za e piena convinzione.. Tra le vieche possono essere percorse dai pa-leontologi sono state evidenziate leseguenti. Una è quella di dare alla“Paleobiologia”, intesa nel suo sen-so più ampio e totalizzante (Masi-ni), una maggiore visibilità al pub-blico, che per parte sua ha semprerivelato interesse nei confronti diessa, al fine di “conquistarlo”. Que-sta maggiore visibilità e comunicati-vità, nella quale la Paleontologia ita-liana ha fino ad oggi sicuramentemancato, può essere ottenuta lavo-rando in stretta sinergia con i museicivici a carattere naturalistico – ma-gari organizzandovi esposizioni apagamento su temi che appassiona-no il pubblico quali l’evoluzione e leestinzioni in massa (A. Russo) – masoprattutto impegnandosi nell’attivitàdi divulgazione culturale (Kotzakis).E’ doveroso, inoltre, scuotersi dal-l’inerzia legata alla mentalità secon-do cui la propria disciplina è l’unicaal mondo e procedere senz’altro adinterfacciarsi con le altre, magari fa-cendo uso delle numerosissime esvariate reti comunicative locali (Pu-gliese), nonché ribadire il valore cul-turale della Paleontologia all’internostesso dei corsi di laurea (Iaccari-no), soprattutto di fronte alle pro-poste invasive dei colleghi “applica-tivi”.

    Il quarto giorno del convegno èstato dedicato ad un’escursione al-l’Isola di Pianosa, vera e propria

    Un momento della Tavola Rotonda -“Dove va la Paleontologia?”.

  • PALEOITALIA32

    “perla neogenica dell’ArcipelagoToscano”, a bordo della motonaveLaura Prima di Castiglione dellaPescaia. Purtroppo le non favore-

    voli condizioni meteo-marine han-no obbligato a modificare il program-ma, che prevedeva l’ormeggio alpontile di attracco, il raggiungimen-to di due siti di affioramento di par-ticolare interesse paleontologico – iCalcari bioclastici di Cala del Bru-ciato, nell’Unità superiore della For-mazione di Pianosa, e la “Panchi-na” tirreniana di Cala dei Turchi conle sue differenti litofacies – e la cir-cumnavigazione dell’isola. Si è in-vece dovuto iniziare con quest’ulti-ma e, dopo un attracco alquanto la-borioso, limitare la visita al primodei siti summenzionati. Per un’ade-guata “lettura” della successioni stra-tigrafiche, gli escursionisti hannocomunque avuto a disposizione sia

    Il gruppo degli escursionisti sullaMotonave “Laura Prima, durante lacircumnavigazione di Pianosa.

    Alcuni partecipanti all’escursione di Pianosa in visita agli affioramenti di “Cala delBruciato” osservano il “tappeto” di rodoliti.

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    le competenze del Prof. L.M. Fore-si (Università di Siena), sia la guidapubblicata dal medesimo (con la col-laborazione di M. Aldinucci, F. San-drelli e G. Cornamusini) nell’ultimonumero di Etrurianatura (periodi-co scientifico-divulgativo dell’Acca-demia dei Fisiocritici) offerto a tuttii partecipanti al Convegno..

    Per quanto riguarda il cinquan-tenario della scoperta di “Sandrone”,cioè l’individuo di Oreopiteco il cuischeletro è conservato nel Museo diPaleontologia di Firenze, è statal’occasione per organizzare unworkshop sui primati fossili europei.L’iniziativa – del tutto nuova, trat-tandosi del primo incontro scientifi-co specificamente dedicato ai primatifossili europei – ha visto la parteci-pazione di oltre 30 specialisti prove-nienti da Paesi diversi (Austria, Fran-cia, Germania, Grecia, Inghilterra,Italia, Spagna e USA).

    Nel pomeriggio del terzo giorno,conclusesi le esposizioni e le discus-

    sioni relative alle altre tematiche diricerca, si sono tenute le comunica-zioni ad invito che hanno presenta-to lo “stato dell’arte” della documen-tazione fossile dei primati. M. Go-dinot (Parigi) ha riassunto conoscen-ze sui primati del Paleogene, men-tre D. Alba (Barcellona) ha illustra-to i recenti ritrovamenti dei primatimiocenici della Spagna. Successiva-mente, tre ulteriori interventi hannointrodotto i temi delle comunicazio-ni libere della giornata successiva:R.L. Bernor (Washington DC) hadiscusso il contesto paleobiogeogra-fico della documentazione dei pri-mati neogenici del Vecchio Mondo;P. O’Higgins (York) ha presentatoalcuni dei nuovi fronti di indagine dimorfologia funzionale e biomecca-nica consentiti da tecniche analitiched’avanguardia; R. Macchiarelli (Poi-tiers) ha illustrato le ultime novitànello studio degli elementi dentari diOreopithecus bambolii, ottenutegrazie all’utilizzo di microTAC ad alta

    Escursione a Pia-nosa. Discesa versol’affioramento diCala del Bruciato.

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    risoluzione effettuate pressol’“European Synchrotron RadiationFacility” di Grenoble.

    Nel quarto giorno il workshop siè traferito a Grosseto presso la salaconferenze del Museo di Storia Na-turale della Maremma, dove le co-municazioni libere sono state orga-nizzate in diverse sessioni sui seguen-ti temi: “Cercopitecoidi”, “Ominoi-di: cronologia e tafonomia”, e “Omi-noidi e Ominidi: paleobiologia, tas-sonomia e anatomia”. Nel pomerig-gio i partecipanti al workshop han-no potuto visitare i nuovi allestimentidel Museo di Grosseto (non ancoraaperti al pubblico) dove è stata pre-parato un diorama in grandezza na-

    Quinto giorno - i partecipanti all’Escursione di Baccinello.

    turale di Oreopithecus bambolii nelsuo ambiente naturale.

    Nel quinto giorno, a conclusionedei lavori, si è svolta un’escursionenell’area del bacino di Baccinello-Cinigiano per visitarvi gli affiora-menti del Miocene Superiore chehanno restituito le faune a mammi-feri associate all’Oreopiteco. Le in-felici condizioni atmosferiche (unfortissimo temporale ha “bagnato”il pranzo offerto ai partecipanti dalComune di Scansano) hanno solo inparte guastato l’escursione, che nelsuo complesso si è rivelata comeoccasione di proficue discussioni edi piacevoli momenti conviviali.

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    FOSSILI ... CHE MITO!

    ANTONELLA CINZIA MARRA

    Al quarto articolo della serie dedicata alla interpretazione mitologica,leggendaria o magica dei fossili, si approda su un’isola del mediterraneo,dove ai naviganti non è concesso ristoro, ma è riservato l’incontro con untemibile gigante con un unico occhio: Polyphemus.

    Polyphemus: furia cieca

    Nel 1371 circa, il poeta e scrittoreGiovanni Boccaccio assiste alrecupero di un grande scheletro dauna grotta della Sicilia. Mentre granparte dello scheletro si polverizza, identi, il cranio e il femore rimangonointegri, suggerendo a Boccaccio chesi possa trattare dei resti di Polifemo(Mayor, 2000). Nel 1742, Mongitoreriferisce il rinvenimento di diverseossa, che attribuisce a giganti vissutinel passato in Sicilia (Burgio, 1989).

    La più grande isola del Mediter-raneo è stata a lungo ritenuta lapatria di mostruosi giganti apparte-nenti ad un lontano passato,probabilmente a causa dei rilevantiritrovamenti di ossa fossili di grandidimensioni, spesso nelle grotte. Ilmito più consolidato riguarda ilviolento scontro tra Ulisse ePolifemo nella Terra dei Ciclopi, lacui precisa ubicazione non èespressamente indicata da Omero(IX-VIII secolo a.C). Sembra che,molto tempo dopo la stesuradell’Odissea, sia stato lo storicoTucidide (454-411 a.C.) ad indicare

    per primo la Sicilia come la Terradei Ciclopi e dei giganti Lestrigoni.Nello stesso periodo, Euripide (484-406 a. C.) ambienta il proprio lavoroteatrale, il Ciclope, ai piedi dell’Etna.

    Il Ciclope è, nella mitologia dellaGrecia antica, un gigante monocolo,d’aspetto antropomorfico. Letteral-mente, Ciclope significa “che ha unocchio rotondo”. Per i Greci, èun’entità brutale e primitiva,correlata al mito dei vulcani, sullaquale può prevalere soltanto Apollo,divinità solare. I Ciclo


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