Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni
di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria
più significative del mese di giugno 2014
Tax Newsletter
Numero 7/2014
1© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Indice PARTE PRIMA
Legislazione
1 RISCOSSIONE – Proroga dei versamenti derivanti da Unico e IRAP 2014
a favore dei contribuenti con studi di settore – D.p.c.m. 13 giugno 2014
(pag.6)
2 D.L. n. 66/2014 - Modifiche introdotte in sede di conversione dalla L. n. 89
del 23 giugno 2014 (pag.6)
3 RITENUTA ALLA FONTE – Redditi di natura finanziaria – Incremento
della aliquota al 26 per cento – Art. 3 del D.L. n. 66 del 2014, convertito
con L. n. 89 del 23 giugno 2014 (pag.7)
4 IRAP – Riduzione della aliquota– Art. 2 del D.L. n. 66 del 2014, convertito
con L. n. 89 del 23 giugno 2014 (pag.8)
5 IRES – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Art.
18 del D.L. n. 91 del 2014 (pag.8)
6 IRES – Ace – Maggiorazione della variazione in aumento per le societa’
quotate – Art. 19, comma 1, a) del D.L. n. 91 del 2014 (pag.9)
7 IRES – Ace – Credito di imposta per l’eccedenza di rendimento nozionale
– Art. 19, comma 1, b) del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)
8 RITENUTA ALLA FONTE – Ritenuta sui redditi di capitale delle
obbligazioni – Esonero per i titoli non quotati detenuti da investitori
qualificati - Art. 21, comma 1, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)
9 RITENUTA ALLA FONTE – Obbligazioni – Esonero per OICR e societa’
di cartolarizzazione - Art. 21, comma 2, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)
10 RITENUTA ALLA FONTE – Esclusione per gli interessi da finanziamento
alle imprese – Art. 22, comma 1, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.11)
PARTE SECONDA
Prassi
1 IRES - Perdite su crediti - Cancellazione dal bilancio in applicazione dei
principi contabili nazionali: condizioni - Agenzia delle Entrate, circolare n.
14/e del 4 giugno 2014 (pag.13)
2 IRES – Perdite su crediti - Cancellazione dal bilancio in applicazione dei
principi contabili nazionali: decorrenza - Agenzia delle Entrate, circolare n.
14/e del 4 giugno 2014 (pag.13)
3 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-
sindacato della Agenzia delle Entrate sulle rilevazioni di bilancio - Agenzia
delle Entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.14)
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2© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
4 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-
perdite su crediti verso la clientela da valutazione e da realizzo - Agenzia
delle entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.14)
5 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-
decorrenza- Agenzia delle entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014
(pag.15)
6 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-
assicurazioni- Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014
(pag.15)
7 IRAP – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-
base imponibile IRAP di banche e assicurazioni- Agenzia delle Entrate,
circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.16)
8 IRES – Perdite su crediti di modesto importo - Deducibilita’ concessa
anche per perdite imputate prima del 2012 - Agenzia delle Entrate,
circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.17)
9 IRES – Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in base
alla legge di stabilita’ 2014: rivalutazione solo civilistica non consentita -
Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/e del 4 giugno 2014 (pag.18)
10 IRES - IRAP– Addizionale IRES per banche e assicurazioni e incremento
degli acconti IRES e IRAP 2013 e 2014: definizione di soggetti finanziari -
Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/e del 5 giugno 2014 (pag.18)
11 IRES - IRAP– Affrancamento dei plusvalori relativi a partecipazioni di
controllo ex art. 1, comma 150, della legge di stabilita’ 2014: modalita’
applicative e di versamento – direttore Agenzia delle Entrate,
provvedimento n. 77035/e del 6 giugno 2014 (pag.18)
12 IVA – Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici –
informazioni sullo ‘sportello unico’– Agenzia delle Entrate, comunicato
stampa n. 81 del 17 giugno 2014 (pag.19)
13 IRES – Fusione transfrontaliera - limite del patrimonio netto per il riporto
delle perdite della stabile organizzazione italiana- Agenzia delle Entrate,
risoluzione n. 63/e del 17 giugno 2014 (pag.19)
14 IVA – Fatturazione elettronica – definizione: rileva la modalita’ di
trasmissione - Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/e del 24 giugno 2014
(pag.20)
15 IVA – Fatturazione elettronica – definizione: anche se non ‘accettata’
sussiste obbligo di conservazione - Agenzia delle Entrate, circolare n.
18/e del 24 giugno 2014 (pag.20)
16 IVA – Fatturazione elettronica – Requisiti: la firma elettronica non
garantisce la leggibilita’- Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/e del 24
giugno 2014 (pag.21)
17 IVA – Fatturazione elettronica – invio: necessario accordo tra le parti per
affidare ad un terzo la trasmissione elettronica- agenzia (pag.21)
18 IVA – Fatturazione elettronica – Conservazione elettronica: obbligatoria
per le fatture emesse nei confronti della p.a. - Agenzia delle Entrate,
circolare n. 18/e del 24 giugno 2014 (pag.22)
19 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – Ambito applicativo – Agenzia
delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.22)
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3© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
20 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – Ambito applicativo: deroghe –
Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.23)
21 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – decorrenza – Agenzia delle
Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.24)
22 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – OICR: tassazione dei
partecipanti – Redditi di capitale - Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e
del 27 giugno 2014 (pag.25)
23 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – OICR: tassazione dei
partecipanti – Redditi diversi- Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del
27 giugno 2014 (pag.26)
24 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di
natura finanziaria – OICR: tassazione del fondo – Agenzia delle Entrate,
circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.27)
25 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – Redditi diversi di natura
finanziaria– decorrenza - Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27
giugno 2014 (pag.27)
26 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di
natura finanziaria – Redditi diversi di natura finanziaria: affrancamento–
Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 20142014 (pag.28)
27 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di
natura finanziaria – Credito d’imposta per le casse privatizzate– Agenzia
delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.29)
28 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – Proventi da partecipazione a
OICR: esonero da ritenuta per le assicurazioni – Agenzia delle entrate,
circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.29)
29 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di
tassazione dei redditi di natura finanziaria – Assicurazioni – Agenzia delle
Entrate, Circolare n. 19/E Del 27 giugno 2014 (pag.30)
PARTE TERZA
Giurisprudenza
1 IRES E IVA –Transfer Pricing ‘interno’: applicabilita’ ai fini IRES, non ai
fini iva – Cassazione, sentenza n. 12502 del 4 giugno 2014 (pag.33)
2 RITENUTA ALLA FONTE – Dividendi ‘in uscita’ verso territorio
d’oltremare – Aliquota maggiorata per fini anti evasivi: non contrasta con
diritto UE - Corte di Giustizia Europea, cause n. C-24/12 e c-27/12 del 5
giugno 2014 (pag.33)
3 IVA – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – obbligo di
versamento dell’imposta per il prestatore – non applicabile la nota di
variazione ex art. 26 d.P.R. 633/72 - Cassazione, ordinanza n. 12995 del
9 giugno 2014 (pag.34)
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4© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
4 IMPOSTE SUI REDDITI – Imposta sui conferimenti – Reintroduzione non
consentita- Corte di Giustizia Europea, causa n. C-377/13 del 12 giugno
2014 (pag.34)
5 IVA – Operazioni finanziarie esenti – vendita di carte di sconto: non e’
operazione finanziaria esente - Corte di Giustizia Europea, causa n. C-
461/12 del 12 giugno 2014 (pag.35)
6 IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale – Controllo indiretto tramite
societa’ non residenti - incompatibilita’ con la liberta’ di stabilimento -
Corte di Giustizia Europea, cause n. C-39/13, c-41/13 e c-40/13 del 12
giugno 2014 (pag.35)
7 RIMBORSO – Sentenza della corte di giustizia che dichiara il tributo
incompatibile con il diritto UE: termine per il rimborso di 48 mesi dal
versamento - Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
(pag.35)
8 IVA – Acquisto da società ‘cartiera’ - detrazione dell’iva per il cessionario
in buona fede – onere della prova - Cassazione, ordinanza n. 13787 del
17 giugno 2014 (pag.36)
9 IVA – Rappresentante fiscale di societa’ estera- responsabilita’ penale
per omesso versamento di iva: sussiste - Cassazione, sentenza n. 26356
del 18 giugno 2014 (pag.36)
10 IRES – Operazioni soggettivamente inesistenti – deducibilita’ dei costi per
beni non usati direttamente per la commissione del reato - Cassazione,
sentenza n. 13800 del 18 giugno 2014 (pag.37)
11 IRES – Deducibilita’ dei compensi agli amministratori – Specifica delibera
assembleare: necessita - Cassazione, sentenza n. 13844 del 18 giugno
2014 (pag.37)
12 IVA – Accertamento induttivo – assenza dell’invito a esibire la
documentazione comprovante il credito iva – Fattispecie - Cassazione,
sentenza n. 14071 del 20 giugno 2014 (pag.38)
13 ACCERTAMENTO – Emissione dell’avviso prima di 60 giorni dalla
consegna del pvc – indicazione de– A ragioni di motivata urgenza: non
necessita - Cassazione, sentenza n. 14287 del 24 giugno 2014 (pag.38)
14 IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza che dichiara la simulazione di un
contratto: applicabilita’ dell’imposta proporzionale- Cassazione, ordinanza
n. 14197 del 23 giugno 2014 (pag.38)
15 IVA – Operazioni triangolari all’esportazione – trasporto ‘a cura o a nome
del cedente’: non necessita - Cassazione, sentenza n. 14405 del 25
giugno 2014 (pag.38)
16 IVA – Sanzioni per ritardata fatturazione – Cumulo giuridico applicabile -
Cassazione, sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014 (pag.39)
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Parte primaLegislazione
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RISCOSSIONE – PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DA UNICO E IRAP
2014 A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE – D.P.C.M. 13
GIUGNO 2014
Il Decreto 13 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16
giugno 2014, e in vigore dalla stessa data, dispone la proroga dei
versamenti in scadenza il 16 giugno 2014 derivanti dalle dichiarazioni
UNICO 2014 e IRAP 2014. I versamenti possono quindi essere
effettuati:
- entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
- dall'8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,4 per
cento.
Rientrano nella proroga anche:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o
cause di inapplicabilità degli studi stessi;
- i c.d. ‘contribuenti minimi’, di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato ‘per trasparenza’
ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita
un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
La proroga si estende anche al versamento del saldo IVA derivante dalla
dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 17 marzo 2014), della
cedolare secca sulle locazioni, nonché dell'IVIE e IVAFE.
D.L. N. 66/2014 - MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA
L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante ‘misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale’, convertito in L. n. 89 del 23 giugno 2014, è stato
pubblicato in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014. La legge di conversione,
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 24 giugno), ha introdotto le seguenti
modifiche.
I. All'articolo 4, recante disposizioni di coordinamento e modifiche alla
Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013):
a) Inserimento dei commi 6-bis e 6-ter.
Il comma 6-bis attribuisce alle forme pensionistiche complementari di cui
D.L.gs n. 252/2005 un credito d'imposta pari alla differenza tra
l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura
del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1
luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dagli intermediari o
dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 20 per cento.
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b) Sostituzione del comma 11.
In base al nuovo comma 145 dell’art. 1 della L n. 147/2013, le imposte
sostitutive sulle rivalutazioni di beni di impresa e partecipazioni sono
versate, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013, in tre rate di pari importo, senza interessi, di cui la
prima entro il 16 del sesto mese, la seconda entro il 16 del nono mese
e la terza entro il 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo
d'imposta. La formulazione previgente della norma prevedeva invece il
versamento in unica soluzione entro il termine del versamento del saldo
delle imposte sui redditi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.L.gs n.
241/97.
II. Introduzione dell’art. 11-bis
La nuova norma prevede che i contribuenti decaduti (per il mancato
pagamento di otto rate) dal beneficio della rateazione previsto
dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 possono richiedere la concessione
di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate
mensili, a condizione che:
- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Il piano di rateazione di cui sopra non è prorogabile e il debitore decade
dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. A fini di coordinamento viene disposta la abrogazione del
comma 13-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 201/2011 (cd ‘Decreto Monti’)
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
RITENUTA ALLA FONTE – REDDITI DI NATURA FINANZIARIA –
INCREMENTO DELLA ALIQUOTA AL 26 PER CENTO – ART. 3 DEL D.L. N. 66
DEL 2014, CONVERTITO CON L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014
Con la conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ‘Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale’, ad opera della Legge n. 89 del 23
giugno 2014, pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014, ed in vigore
dal 24 giugno 2014, diventano definitive le modifiche al regime dei
redditi di natura finanziaria previste dall’art. 3 del Decreto, la cui riforma
è finalizzata ad incrementare al 26 per cento, a decorrere dal 1 luglio
2014, il livello di tassazione, attualmente previsto nella misura del 20 per
cento. Nessuna modifica è stata introdotta a questa norma in sede di
conversione. Si rinvia alla nostra precedente Tax Newsletter n. 5/2014,
punto 4, e alla sezione di prassi della presente Tax Newsletter per
approfondimenti.
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IRAP – RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA– ART. 2 DEL D.L. N. 66 DEL 2014,
CONVERTITO CON L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014
Diventa definitiva, con la conversione in Legge del D.L. n. 66/2014, la
riduzione dell'aliquota Irap per le imprese. In particolare, l’art. 2, comma
1 del D.L. 66 modifica gli articoli 16, commi 1 e 1-bis, e 45, comma 1, del
D.L.gs n. 446/97, istitutivo dell’IRAP, disponendo una riduzione delle
aliquote ordinarie per tale imposta. Le nuove aliquote, applicabili a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013 (dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare) sono riepilogate di seguito:
- imprese e lavoratori autonomi: 3,50 per cento;
- imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e di gestione
autostrade e trafori: 3,80 per cento;
- banche ed enti finanziari: 4,20 per cento;
- imprese di assicurazione: 5,30 per cento;
- produttori agricoli: 1,70 per cento.
Le aliquote sopra riportate non tengono conto di eventuali addizionali
regionali per le quali, peraltro, il D.L. 66 ha stabilito di concedere alle
regioni una percentuale massima di incremento pari allo 0,92 per cento.
Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il
criterio previsionale, in luogo delle predette aliquote si tiene conto,
rispettivamente, delle aliquote del: 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per
cento.
IRES – CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
– ART. 18 DEL D.L. N. 91 DEL 2014
In data 24 giugno 2014 è stato approvato il D.L. n. 91, c.d. ‘Decreto
competitività’, recante ‘disposizioni per alcuni settori economici e per le
imprese’, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno e in vigore dal 25
giugno. L’art. 18 del D.L. 91 prevede, a favore dei titolari di reddito di
impresa residenti, un credito di imposta pari al 15 per cento del costo di
beni strumentali nuovi della categoria Ateco 28 (apparecchiature e
macchinari) effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto (25
giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta categoria
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realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli
investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato
maggiore. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari
importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. E’
utilizzabile esclusivamente in compensazione in sede di versamento
mediante F24 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97. La prima
quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo
periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato
l'investimento. Il credito d'imposta, che deve riferirsi a investimenti
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è
revocato:
- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti
a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di
imposta successivo all'acquisto;
- se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine per
l’accertamento, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato,
anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
IRES – ACE – MAGGIORAZIONE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO PER LE
SOCIETA’ QUOTATE – ART. 19, COMMA 1, A) DEL D.L. N. 91 DEL 2014
L’art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 91/2014 prevede un incremento del
40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le
società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati
membri UE o aderenti allo SEE, per il periodo di imposta di ammissione
ai predetti mercati e per i due successivi. Per i periodi d'imposta
successivi a quelli agevolati, la variazione in aumento del capitale
proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.
Questa previsione si applica alle società la cui ammissione alla
quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del D.L. 91 (25 giugno
2014) ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico.
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IRES – ACE – CREDITO DI IMPOSTA PER L’ECCEDENZA DI RENDIMENTO
NOZIONALE – ART. 19, COMMA 1, B) DEL D.L. N. 91 DEL 2014
L’art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 91/2014 prevede che i soggetti
IRPEF e IRES, per la quota di ACE non utilizzata per incapienza del
reddito complessivo netto, possano fruire, in alternativa al computo in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta
successivi di un credito d'imposta, applicando alla eccedenza di
rendimento nozionale del capitale proprio, le aliquote di cui agli articoli
11 e 77 TUIR (27,5 per cento per i soggetti IRES). Il credito d'imposta è
utilizzato in diminuzione dell’IRAP, e va ripartito in cinque quote annuali
di pari importo. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
RITENUTA ALLA FONTE – RITENUTA SUI REDDITI DI CAPITALE DELLE
OBBLIGAZIONI – ESONERO PER I TITOLI NON QUOTATI DETENUTI DA
INVESTITORI QUALIFICATI - ART. 21, COMMA 1, DEL D.L. N. 91 DEL 2014
L’art. 21, comma 1, del D.L. 91/2014, in vigore dal 25 giugno e
attualmente in corso di conversione, estende l’esonero da applicazione
della ritenuta di cui all’art. 26 D.P.R. 600/73, e l’applicazione della
imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96, anche agli interessi e altri
proventi da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non
negoziati, emessi da società non bancarie e non quotate, qualora siano
detenuti da uno o più ‘investitori qualificati’ come definiti dall’art. 100 del
D.L.gs. 58/98 (TUF).
RITENUTA ALLA FONTE – OBBLIGAZIONI – ESONERO PER OICR E
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE - ART. 21, COMMA 2, DEL D.L. N. 91 DEL
2014
L’art. 21, comma 2 del D.L. 91/2014, in vigore dal 25 giugno e
attualmente in corso di conversione, precisa meglio le condizioni per
l’esonero da applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1,
del D.P.R. n. 600/73, su interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato
membro UE, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da
investitori qualificati. Viene richiesto che la composizione del patrimonio
e la tipologia di investitori risultino dal regolamento dell'organismo.
Inoltre, per eliminare una residua asimmetria di trattamento, l’esonero da
ritenuta viene esteso agli interessi e altri proventi corrisposti a società
per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. n. 130/99, emittenti titoli
detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura
superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali
finanziarie.
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RITENUTA ALLA FONTE – ESCLUSIONE PER GLI INTERESSI DA
FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE – ART. 22, COMMA 1, DEL D.L. N. 91 DEL
2014
Mediante la introduzione del nuovo comma 5-bis nell’art. 26, del D.P.R.
600/73, l’art. 22, comma 1, del D.L. 91, in vigore dal 25 giugno e
attualmente in corso di conversione, esclude la ritenuta sui redditi di
capitale di cui al comma 5 relativamente agli interessi e altri proventi
derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese
dalle seguenti categorie di soggetti:
- enti creditizi stabiliti negli Stati membri UE;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative
emanate da Stati membri UE;
- OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri UE e negli Stati
aderenti all'Accordo SEE inclusi nella cd ‘white list’.
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Parte secondaPrassi
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IRES - PERDITE SU CREDITI - CANCELLAZIONE DAL BILANCIO IN
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: CONDIZIONI - AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014
La presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel
comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, introdotta dall’art. 1, commi 158-
161, della legge di stabilità per il 2014, sussiste nelle ipotesi di
cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15,
secondo cui la cancellazione avviene tutte le volte in cui il credito si
estingue o viene ceduto in un’operazione che trasferisce al cessionario
tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario. Questo si verifica ad
esempio nel caso di forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito,
vendita del credito (compreso il factoring con cessione pro soluto che
comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito),
cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
Diversamente, non si ravvisa l’operatività della presunzione nell’ipotesi
in cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio in base al
nuovo OIC 15 (es. in caso di cessione pro-solvendo), atteso che al
trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei
rischi. In tal caso, le rettifiche di valore relative al credito dovranno
concorrere alla determinazione del reddito imponibile secondo le
modalità ordinarie.
In caso di cessione pro-soluto di crediti non ancora scaduti, l’eventuale
componente finanziaria sconta le limitazioni previste per gli oneri
finanziari dall’articolo 96 del TUIR solo se esplicitata in bilancio.
IRES – PERDITE SU CREDITI - CANCELLAZIONE DAL BILANCIO IN
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: DECORRENZA - AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014
I soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio
coincidente con l’anno solare possono dedurre le perdite sui crediti
cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal
bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. Le perdite rilevate a seguito di
cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d'imposta precedenti
non hanno invece automatica rilevanza fiscale; per la loro deducibilità è,
quindi, necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi a
norma dell'art. 101 comma 5 del TUIR (ante modifiche della L.
147/2013).
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IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E
FINANZIARI- SINDACATO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE
RILEVAZIONI DI BILANCIO- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E
DEL 4 GIUGNO 2014
Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/92, l’articolo 1, comma
160, lettera c), della L. n. 147/2013, con la modifica dei commi da 3 a 5
dell’articolo 106 del TUIR, ha introdotto un regime differenziato per le
rettifiche su crediti verso la clientela, nell’ambito del quale vengono
regolate distintamente le svalutazioni e le perdite su crediti non
realizzative iscritte in bilancio, per le quali la deducibilità è dilazionata in
cinque periodi di imposta, e le perdite su crediti realizzate mediante
cessione a titolo oneroso, per le quali è prevista la deducibilità integrale
nell’esercizio di realizzo. Le perdite su crediti diversi da quelli verso la
clientela restano assoggettate alle ordinarie disposizioni di cui al comma
5 dell’articolo 101 del TUIR.
Resta ferma la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare,
in sede di controllo, ai fini della deducibilità fiscale delle rettifiche su
crediti, la corretta rappresentazione in bilancio di tali componenti
reddituali. In particolare, nel caso in cui emergesse che la
rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non
sia conforme a quella prevista dai principi contabili, l’amministrazione
finanziaria determinerebbe l’imponibile applicando i corretti criteri di
classificazione delle voci di bilancio previsti dai principi contabili stessi.
IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E
FINANZIARI- PERDITE SU CREDITI VERSO LA CLIENTELA DA VALUTAZIONE E
DA REALIZZO- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO
2014
Le regole di deducibilità sancite dal comma 3 dell’articolo 106 del TUIR
si applicano alle svalutazioni e alle perdite su ‘crediti verso la clientela
iscritti in bilancio a tale titolo’. Poiché risulta evidente che l’intento del
legislatore di ancorare l’individuazione dell’ambito di applicazione della
disciplina alle risultanze del bilancio, ai fini dell’applicazione del comma
3 dell’articolo 106 del TUIR rileva la circostanza che i crediti cui tali
componenti reddituali si riferiscono siano stati contabilizzati nella voce
70 dello stato patrimoniale (‘crediti verso la clientela’) dello schema di
bilancio stabilito per le banche e gli altri enti finanziari dalla Banca
d’Italia con la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. Pertanto, la nuova
disciplina trova applicazione anche in relazione alle rettifiche su titoli di
debito iscritti nella voce 70 dello Stato Patrimoniale (es. obbligazioni).
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Per individuare le rettifiche su crediti si fa riferimento alla voce 130, a),
del conto economico e le riprese di valore da valutazione devono essere
portate in diminuzione delle svalutazioni di competenza del periodo
d’imposta e delle perdite su crediti di natura valutativa. L’eventuale
eccedenza di tali riprese concorre alla formazione della base imponibile
del periodo d’imposta in cui emerge in bilancio. Le c.d. ‘riprese da
incasso’, derivanti da incassi di crediti per un valore superiore a quello di
bilancio sono equiparate alle riprese di valore dei crediti derivanti da
fenomeni di natura valutativa, e devono quindi concorrere alla
formazione della base imponibile riducendo l’ammontare delle
svalutazioni deducibili.
Sono invece integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevate in
bilancio le perdite su crediti verso la clientela realizzate mediante
cessione a titolo oneroso, contabilizzate nella voce 100 del conto
economico, sottovoce a), ‘Utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti’,
dello schema di bilancio stabilito per le banche e gli altri enti finanziari
dalla Banca d’Italia.
IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E
FINANZIARI- DECORRENZA- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E
DEL 4 GIUGNO 2014
Il nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR trova applicazione per le
svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela rilevate in bilancio a
partire dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche operate sino
al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui
all’articolo 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito. Le svalutazioni dei crediti
erogati alla clientela operate in bilancio sino al periodo di imposta 2012
concorreranno alla formazione del reddito secondo l’originario piano di
deduzione in diciottesimi ovvero in noni. Le perdite su crediti anche
verso la clientela rilevate in bilancio sino al periodo di imposta 2012, ma
non dedotte, saranno deducibili alle condizioni previste dal comma 5
dell’articolo 101 del TUIR.
Diversamente, le riprese di valore da valutazione e da incasso su crediti
verso la clientela, ancorché riferite a crediti oggetto di svalutazione in
periodi di imposta precedenti al 2013, rileveranno in diminuzione delle
rettifiche di valore (svalutazioni o perdite) su crediti deducibili in quinti, a
norma del nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR.
IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E
FINANZIARI- ASSICURAZIONI- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E
DEL 4 GIUGNO 2014
Sono deducibili con le modalità indicate al comma 3 dell’articolo 106 del
TUIR anche le svalutazioni e le perdite su crediti delle imprese di
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assicurazione nei confronti degli assicurati. Ai fini dell’individuazione
dell’ambito oggettivo deve farsi riferimento ai crediti riconducibili alla
voce E.I ‘Crediti tecnici’ dello schema di bilancio assicurativo. In
particolare, le rettifiche dei c.d. crediti ‘tecnici’ (crediti verso assicurati
per premi) sono rinvenibili all’interno della voce ‘Altri oneri tecnici’.
Il nuovo regime di deducibilità si applica a tutte le rettifiche sui crediti
operate nel bilancio delle imprese di assicurazione nei confronti degli
assicurati (siano esse svalutazioni che perdite diverse da quelle
derivanti dalla cessione su crediti). Sono invece escluse dalla deduzione
in quinti e deducibili integralmente nell’esercizio di realizzo le perdite su
crediti verso gli assicurati realizzate a titolo oneroso.
IRAP– SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E
FINANZIARI- BASE IMPONIBILE IRAP DI BANCHE E ASSICURAZIONI- AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, è necessario far riferimento alle
rettifiche e riprese di valore nette contabilizzate nella voce 130 a) del
conto economico degli schemi di bilancio previsti da Banca d’Italia.
Rilevano le sole rettifiche e riprese di valore nette relative ai crediti verso
la clientela, ovvero ai crediti contabilizzati nella voce 70 dello stato
patrimoniale. Anche ai fini della determinazione della base imponibile
IRAP le riprese di valore da valutazione devono essere portate in
diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti del periodo d’imposta.
L’eventuale eccedenza di tali riprese concorre alla formazione del valore
della produzione netta con le medesime modalità delle rettifiche per
deterioramento (cioè per quinti). Le c.d. riprese da incasso sono
equiparate alle riprese di valore dei crediti derivanti da fenomeni di
natura valutativa. Risultano, inoltre, assimilabili alle rettifiche per
deterioramento dei crediti gli utilizzi dei fondi accantonamenti operati
dagli enti creditizi e finanziari in relazione ai rischi ed oneri relativi alle
azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli
artt. 67 e 67-bis della legge fallimentare. Continuano ad assumere
rilevanza nell’esercizio di realizzo - al netto delle rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento che hanno concorso precedentemente
alla determinazione del valore della produzione netta IRAP - gli utili e le
perdite da cessione dei crediti, contabilizzate nella voce 100 a), in
quanto comprese nel margine di intermediazione.
Le modifiche alla disciplina IRAP si applicano a decorrere dal periodo di
imposta 2013. La disposizione normativa non disciplina il regime
transitorio, per cui si pone il problema dell’eventuale rilevanza ai fini
IRAP delle rettifiche e riprese di valore su crediti iscritti in bilancio
anteriormente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
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Ragioni di semplificazione portano a ritenere che, in relazione ai crediti
iscritti in bilancio anteriormente al periodo di imposta 2013, le
componenti valutative imputate a conto economico dal periodo di
imposta 2008, che non hanno rilevato ai fini IRAP al momento della loro
imputazione, concorrono a determinare la base imponibile al momento
della cessione dei relativi crediti; le rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento rilevate in conto economico a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorrono alla formazione del
valore della produzione netta secondo le nuove disposizioni, riducendo o
incrementando il valore fiscale dei crediti stessi.
IRES – PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO - DEDUCIBILITA’
CONCESSA ANCHE PER PERDITE IMPUTATE PRIMA DEL 2012 - AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014
La sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta
entità rappresenta un dies a quo per la deduzione della perdita su
crediti. Questo non impedisce l’applicazione della nuova modalità di
deduzione nelle ipotesi in cui la scadenza dei sei mesi si compia a
partire dal 2012 e l’imputazione della perdita al conto economico - anche
sotto forma di svalutazioni - sia stata già effettuata precedentemente.
Per i soggetti che operano svalutazioni ‘per masse’, le perdite sui crediti
di modesto importo la cui scadenza dei sei mesi matura a partire dal
2012 devono essere integralmente imputate alle svalutazioni operate
negli anni precedenti (per la parte non dedotta). Nel periodo d’imposta in
cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica
delle perdite sui ‘minicrediti’ (imputazione del componente negativo di
rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l’intero ammontare
dei crediti – fino a concorrenza del valore delle svalutazioni non dedotte
- deve essere attribuito ad una perdita su crediti di cui al comma 5
dell’articolo 101 del TUIR. La quota di perdite su crediti deducibile è
quella eccedente l’ammontare del fondo svalutazione crediti che ha
avuto riconoscimento fiscale ex art. 106 TUIR.
Pertanto, i predetti crediti:
- non possono generare ulteriori perdite al momento della loro
successiva cancellazione dal bilancio;
- non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del
plafond di cui all’articolo 106 del TUIR.
Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto) per la parte corrispondente ai
predetti crediti di modesta entità non può generare variazioni in
diminuzione in caso di utilizzo a fini contabili.
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IRES – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI IN
BASE ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014: RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
NON CONSENTITA - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 13/E DEL 4
GIUGNO 2014
La disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come delineata
dall' art.1 co. 140 ss. della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) assume
necessariamente carattere oneroso e, quindi, diversamente da quanto
previsto nell'ambito della rivalutazione ex D.L. 185/2008, non è possibile
rivalutare i beni ai soli fini civilistici. L'esercizio dell'opzione per la
rivalutazione dei beni d'impresa risulta perfezionato con l'indicazione in
dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa
imposta sostitutiva e l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della
relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della
rivalutazione. Tuttavia, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo
ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602,
ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
IRES - IRAP– ADDIZIONALE IRES PER BANCHE E ASSICURAZIONI E
INCREMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP 2013 E 2014: DEFINIZIONE DI
SOGGETTI FINANZIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 15/E DEL 5
GIUGNO 2014
Per il 2014, tutti i soggetti IRES (incluse banche, finanziarie e
assicurazioni) calcolano gli acconti IRES e IRAP in misura pari al
101,5%. Riguardo all'addizionale IRES (applicabile alle banche - inclusa
la Banca d'Italia -, alle altre società finanziarie e alle assicurazioni), i
soggetti finanziari vanno individuati facendo riferimento al D.Lgs. 87/92.
Pertanto, rientrano nell'ambito delle citate norme: gli istituti di credito, le
SGR, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, i soggetti esercenti attività
di intermediazione finanziaria, gli IMEL, gli istituti di pagamento. In base
al D.Lgs. 87/92, la detenzione o la gestione di partecipazioni è
considerata attività finanziaria se riguarda, in via esclusiva o principale,
partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, secondo i criteri in
esso espressamente indicati. È altresì considerata attività finanziaria
l'assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi.
IRES - IRAP– AFFRANCAMENTO DEI PLUSVALORI RELATIVI A
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 1, COMMA 150, DELLA LEGGE DI
STABILITA’ 2014: MODALITA’ APPLICATIVE E DI VERSAMENTO – DIRETTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE, PROVVEDIMENTO N. 77035/E DEL 6 GIUGNO 2014
L’articolo 1, comma 150, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter
dell’articolo 15 del D.L. n. 185/2008 alle operazioni effettuate a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
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Con tale disposizione viene introdotta ‘a regime’ la possibilità, previo
pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i
valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali
iscritti nel bilancio consolidato, sempre che siano riferibili ai maggiori
valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel
bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative.
Ciò premesso Il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% deve
essere effettuato, a norma del Provvedimento n. 77035/e del 6 giugno
2014, in un'unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui l'operazione ha
avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall'art. 17 del
D.Lgs. 241/97 (esclusa la compensazione). L'imposta sostitutiva dovuta
per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2012 deve quindi essere versata entro il termine di scadenza
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2013 (16 giugno 2014 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).
IVA – SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE ED
ELETTRONICI – INFORMAZIONI SULLO ‘SPORTELLO UNICO’– AGENZIA DELLE
ENTRATE, COMUNICATO STAMPA N. 81 DEL 17 GIUGNO 2014
Sul sito internet della Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le
prime informazioni riguardanti il c.d. ‘sportello unico’, mediante il quale i
soggetti passivi IVA potranno dichiarare e versare il tributo dovuto sui
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a
‘privati’ a partire dal 1 gennaio 2015. A decorrere dal 2015, le suddette
prestazioni di servizi si considereranno effettuate nello Stato UE del
destinatario (e non in quello del prestatore). Facendo utilizzo del nuovo
‘sportello unico’, a cui è possibile registrarsi già dal 1 ottobre 2014, il
prestatore non è più tenuto ad identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato in
cui effettua le operazioni, ma può comunicare telematicamente le
dichiarazioni trimestrali ed assolvere l'imposta nel proprio Stato di
stabilimento. L'IVA, così assolta, sarà quindi inviata automaticamente
allo Stato in cui la prestazione è realizzata, mediante una rete di
comunicazioni sicura.
IRES– FUSIONE TRANSFRONTALIERA - LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO PER
IL RIPORTO DELLE PERDITE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA-
AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 63/E DEL 17 GIUGNO 2014
Nelle fusioni transfrontaliere che coinvolgono, in qualità di incorporante,
la stabile organizzazione italiana di una società non residente, il limite
del patrimonio netto previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR
(richiamato dall’art. 181 TUIR) per il riporto delle perdite della
incorporante, deve essere parametrato:
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- al fondo di dotazione (o patrimonio netto) contabile risultante dal
rendiconto della stabile organizzazione (di cui all'articolo 14, comma 5,
del DPR n. 600 del 1973) e
- agli adeguamenti posti in essere sul piano fiscale al fine di ottenere la
riclassificazione figurativa dei debiti (produttivi di interessi passivi)
risultanti dal passivo patrimoniale in fondo di dotazione.
Il fondo di dotazione figurativo deve essere ridotto degli eventuali
incrementi effettuati ai fini dell'adeguamento ai livelli obbligatori, operati
nei ventiquattro mesi precedenti alla fusione. Infatti, gli incrementi
operati mediante la tecnica delle rettifiche contabili o fiscali del fondo di
dotazione (riclassificazione dei debiti dal passivo al fondo di dotazione,
sia ai fini fiscali che contabili) sono assimilabili ai ‘conferimenti e
versamenti’ operati dalla casa madre a cui fa riferimento l’art. 172,
comma 7 del TUIR. Non è necessario verificare l’ulteriore limite di cui
all’art. 181 del TUIR (differenza degli elementi attivi e passivi connessi
alla stabile organizzazione), quando l’intero patrimonio della controllata
italiana confluisce nella stabile organizzazione.
IVA– FATTURAZIONE ELETTRONICA – DEFINIZIONE: RILEVA LA MODALITA’ DI
TRASMISSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24
GIUGNO 2014
Circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da
quelle cartacee non è il tipo di formato originario, elettronico o cartaceo,
utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in
formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione),
ricevuta ed accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono
essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato
elettronico tramite un software di contabilità o un software di
elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in
formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture
elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano
successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate
e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione
che le stesse soddisfino i requisiti di legge (autenticità, integrità e
leggibilità).
IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – DEFINIZIONE: ANCHE SE NON
‘ACCETTATA’ SUSSISTE OBBLIGO DI CONSERVAZIONE - AGENZIA DELLE
ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014
In base al nuovo art. 21 D.P.R. 633/72, il ricorso alla fattura elettronica è
subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Il termine
accettazione non presuppone necessariamente un accordo formale fra
le parti. La circostanza che il destinatario della fattura elettronica possa
decidere o meno di ‘accettare’ tale processo, non influenza l’obbligo
dell’emittente di procedere comunque alla conservazione elettronica,
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21© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i
requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità dal
momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione. In altri termini, laddove l’emittente trasmetta o metta a
disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo
non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo,
con conseguente obbligo di conservazione elettronica.
IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – REQUISITI: LA FIRMA ELETTRONICA
NON GARANTISCE LA LEGGIBILITA’- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE
N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014
La fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso,
ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. La leggibilità della
fattura elettronica può essere garantita in qualsiasi modo; tuttavia la
firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui
all’articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non sono di per
sé sufficienti per assicurare la leggibilità.
IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – INVIO: NECESSARIO ACCORDO TRA LE
PARTI PER AFFIDARE AD UN TERZO LA TRASMISSIONE ELETTRONICA-
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014
La fattura elettronica può essere messa a disposizione del destinatario,
da parte dell’emittente o di un suo delegato, tramite accesso ad un sito
internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile,
nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di
comunicazione ed un link di collegamento che permetta, previo accordo
delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura.
Peraltro, i soggetti coinvolti possono individuare ulteriori strumenti.
L’attuale formulazione della norma non richiede più il ‘previo accordo
con il destinatario’ per avvalersi della trasmissione elettronica della
fattura, ritenendo sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del
mezzo di trasmissione utilizzato. Quando il cedente/prestatore demanda
ad un terzo (outsourcer) la trasmissione della fattura, è necessario
invece uno specifico accordo tra le parti in tale senso, che può essere
desunto, indirettamente, anche dal tipo di incarico conferito da ciascuna
di esse al terzo.
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IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONSERVAZIONE ELETTRONICA:
OBBLIGATORIA PER LE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELLA P.A. -
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014
Anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico,
l’emittente deve procedere all’integrazione del processo di fatturazione
con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e
trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità, integrità e
leggibilità, dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione. La stampa e la conservazione analogica del
documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento
concludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare
la fattura come ‘elettronica’ (pur procedendo, viceversa, al suo
pagamento e alla sua registrazione). Per le fatture elettroniche emesse
nei confronti della Pubblica Amministrazione è obbligatoria la
conservazione elettronica, sia per l’emittente che per il destinatario il
quale, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione
elettronica.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – AMBITO APPLICATIVO
– AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
Gli articoli 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante ‘Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale’ hanno previsto, a decorrere dal 1°
luglio 2014, l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della
tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria. Per
quanto non previsto dalla Circolare 19/E, si fa rinvio ai chiarimenti già
forniti nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, emanata a commento
dell’art. 2, commi 6-34, del D.L. 138/2011, che aveva uniformato al 20
per cento la aliquota di tassazione delle rendite finanziarie a decorrere
dal 2012.
Anche in questo caso, la modifica riguarda i redditi di cui all’articolo 44
del TUIR e non in maniera specifica i ‘redditi di capitale’: pertanto, nel
caso in cui le ritenute siano applicate su redditi rientranti fra le fattispecie
di cui all’art. 44, ma che non assumono qualifica di redditi di capitale,
essendo percepiti nell’esercizio di attività di impresa, la ritenuta è
applicata nella misura del 26 per cento.
L’aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di natura
finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni
qualificate di cui alla lettera c) dell’articolo 67 del TUIR, che non sono
sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che concorrono alla
determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del
49,72 per cento del loro ammontare.
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RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – AMBITO APPLICATIVO:
DEROGHE – AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO
2014
Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 66/2014 ha mantenuto l’applicazione
di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al
fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico
oppure specifici interessi meritevoli di tutela. Si tratta delle seguenti
ipotesi.
Interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR
derivanti dalle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. n.
601/73 ed equiparati (titoli pubblici italiani ed equiparati, inclusi quelli
emessi da enti territoriali italiani) che restano soggetti alla ritenuta del
12,5 per cento.
Redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter),
del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito
titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato ed equiparati, nonché redditi diversi
di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla
cessione o dal rimborso dei predetti titoli, che restano soggetti alla
aliquota del 12,5 per cento.
Redditi di capitale e diversi sulle obbligazioni emesse dagli Stati esteri
inclusi nella c.d. ‘white list’ (D.M. 4 settembre 1996) e dagli enti
territoriali dei suddetti Stati esteri white list (fattispecie introdotta dall’art.
3, comma 2, del D.L. 66/2014), che restano soggetti alla aliquota del
12,5 per cento.
Interessi delle obbligazioni di progetto (‘project bond’), che restano
soggetti alla aliquota del 12,50 per cento.
Proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui
all’articolo 8, comma 4, del D.L. 70/2011, che restano soggetti alla
ritenuta del 5 per cento. I redditi diversi derivanti dalla cessione o dal
rimborso degli stessi sono invece soggetti alla aliquota del 26 per cento.
‘Interessi infragruppo’, corrisposti da società italiane a società estere
consociate, in presenza dei requisiti della Direttiva 2003/49/CE
(‘Direttiva interessi e canoni’), ad eccezione della condizione di
beneficiario effettivo, che restano soggetti alla ritenuta del 5 per cento ex
art. 26-quater, comma 8-bis, D.P.R. n. 600/73.
Utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri UE e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo SEE inclusi nella white list, che restano
soggetti alla aliquota del 11 per cento ex art. 27, comma 3, del D.P.R. n.
600 del 1973.
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Utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito
delle società e residenti in Stati membri UE e in Stati aderenti
all’Accordo sul SEE inclusi nella white list, che restano soggetti alla
ritenuta dell’1,375 per cento, ex art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600
del 1973.
Risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare di cui
al D.Lgs. n. 252/2005, per le quali il comma 6-ter, inserito nell’art. 4 in
sede di conversione del D.L. 66/2014, ha aumentato dall’11 all’11,50 per
cento la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per
l’anno 2014.
Non è stata, invece, confermata la deroga all’aumento dell’aliquota
d’imposta da applicare ai piani di risparmio a lungo termine, la cui
disciplina non ha mai trovato concreta attuazione.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – DECORRENZA –
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
La nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i
quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia
sorto dal 1 luglio 2014. In particolare, la nuova misura di aliquota si
applica a:
- dividendi e proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014 (non
assume rilevanza la data di delibera). Resta immutato il trattamento
fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni di natura qualificata nonché dei dividendi percepiti
nell’ambito del regime d’impresa;
- interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali,
anche se rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° luglio
2014;
- redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare di cui
all’articolo 26 del D.P.R. n. 600/73 maturati a decorrere dal 1° luglio
2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
- interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli
similari di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/96, maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione
dei titoli.
- differenziali positivi e interessi sulle obbligazioni sottostanti, derivanti
da contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a
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dodici mesi, stipulati anteriormente al 1° luglio 2014 e aventi ad oggetto
obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.
n. 239/96, dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, (i
differenziali positivi generati fino alla scadenza dei contratti conclusi
prima del 1° luglio 2014 continuano ad essere soggetti a ritenuta con
l’aliquota del 12,50 o del 20 per cento, in funzione dell’aliquota
applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari sottostanti, anche se detta scadenza è successiva al 30 giugno
2014).
I soggetti non residenti – diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione istituiti negli Stati membri UE e negli Stati aderenti al SEE
inclusi nella white list, e dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul
reddito delle società nei predetti Stati – hanno diritto al rimborso, fino a
concorrenza degli undici ventiseiesimi (non più di un quarto) della
ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all’estero in via
definitiva sugli utili percepiti dal 1° luglio 2014.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEI
PARTECIPANTI – REDDITI DI CAPITALE - AGENZIA DELLE ENTRATE,
CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
A decorrere dal 1° luglio 2014, le ritenute sui proventi derivanti dalla
partecipazione ad OICR italiani (mobiliari e immobiliari), a fondi
lussemburghesi storici e ad OICVM di diritto estero sono applicate in
capo ai partecipanti nella misura del 26 per cento. La nuova aliquota si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e sulla quota
dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso,
liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato
di sottoscrizione o acquisto. Mancando una specifica norma di
decorrenza, per i proventi periodici si applica la regola generale
dell’esigibilità e, pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla
parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo
di investimento dal 1° luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in
pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di
distribuzione. Ai fini della determinazione dei redditi di capitale si fa
riferimento, per effetto delle modifiche di cui agli artt. 9-14 del D.Lgs. n.
44/2014, ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di
prospetto.
Viene previsto un regime transitorio per cui sui proventi (redditi di
capitale o diversi) realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, se riferibili ad
importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l’aliquota
nella misura del 20 per cento.
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26© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Per gli OICR di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 (OICR
italiani e lussemburghesi storici, esclusi i fondi immobiliari) e ai commi 1
e 2 dell’articolo 10-ter della L. n. 77/83 (OICVM esteri UE o SEE white
list, armonizzati o non), che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la
quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai
titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del decreto
‘determinazione quota titoli pubblici’ del 13 dicembre 2011, fruisce della
tassazione con l’aliquota del 12,50 per cento. Pertanto, per i proventi
maturati dal 1° luglio 2014 la quota riferibile ai titoli pubblici è
assoggettata alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento
del relativo ammontare. Le perdite realizzate in sede di rimborso,
cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibili ai titoli pubblici
italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro
ammontare.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEI
PARTECIPANTI – REDDITI DIVERSI- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N.
19/E DEL 27 GIUGNO 2014
L’aliquota del 26 per cento si applica anche sui redditi diversi di cui
all’art. 67, lett. c-ter) del TUIR realizzati dai partecipanti a decorrere dal
1° luglio 2014 in sede di rimborso o cessione delle quote degli OICR. La
tassazione avviene secondo il regime scelto dal contribuente (regime
della dichiarazione o del risparmio gestito) qualora venga revocato il
regime del risparmio amministrato che costituisce il regime naturale di
tassazione delle quote o azioni di OICR. Le minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati prima del 1° luglio sono portati in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura
finanziaria realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota
pari al:
- 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzati entro il 31 dicembre
2011;
- 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione di cui all’articolo 68, comma
5, del TUIR.
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27© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI
REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEL FONDO – AGENZIA
DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
L’aumento dell’aliquota d’imposta al 26 per cento non ha un impatto
diretto sulla tassazione degli OICR, tenuto conto che la maggior parte
dei redditi di capitale sono percepiti da tali organismi al lordo di ritenute
e imposte sostitutive e la tassazione avviene in capo ai partecipanti.
Inoltre, l’articolo 4, comma 6, del D.L. 66 ha modificato l’art. 2, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 239/96, prevedendo che gli OICR mobiliari sono
esclusi dalla categoria dei soggetti ‘nettisti’, dal momento che i redditi da
essi conseguiti sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo
73, comma 5-quinquies), del TUIR.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – REDDITI DIVERSI DI
NATURA FINANZIARIA– DECORRENZA - AGENZIA DELLE ENTRATE,
CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
L’aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire
dal 1° luglio 2014. Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento
in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli
e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene
liquidato il corrispettivo della cessione (cfr. C.M. 165/98). Pertanto, se la
cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio
2014, anche se il corrispettivo è percepito dopo tale data, la plusvalenza
è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento.
Le minusvalenze realizzate prima del 1° luglio 2014 sono portate in
deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del
30 giugno 2014, per una quota pari al:
- 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre
2011;
- 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.
Si applicano i limiti temporali di deduzione di cui all’articolo 68, comma
5, del TUIR: nei casi in cui l’ammontare delle minusvalenze e delle
perdite è superiore all’ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi
diversi di natura finanziaria, l’eccedenza può essere portata in
deduzione fino a concorrenza di tali redditi nei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quarto.
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28© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI
REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA:
AFFRANCAMENTO– AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27
GIUGNO 2014
A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-
bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto
ovvero del valore già precedentemente affrancato, può essere assunto il
valore delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014.
Sono esclusi dall’affrancamento:
- le obbligazioni e gli altri titoli di Stato italiani ed equiparati;
- le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list;
- le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri;
- le quote o azioni di OICR, considerato che per i proventi maturati fino al
30 giugno 2014 vige l’apposito regime transitorio.
Il regime dell’affrancamento è facoltativo e per poter usufruire del valore
affrancato è necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia
versata l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Si applicano,
in quanto compatibili, i criteri contenuti nel D.M. 13 dicembre 2011
(‘Modalità di esercizio della opzione per l’affrancamento delle
plusvalenze latenti’), emanato in attuazione del D.L. n. 138 del 2011. Il
comma 16 dell’articolo 3 del D.L. 66 prevede una diversa modalità di
esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai
fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria (regime dichiarativo ovvero regime del risparmio
amministrato). Sia nell’ambito del regime dichiarativo che in quello del
regime amministrato l’imposizione sostitutiva è applicata sulla differenza
fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014, determinato
secondo i criteri previsti dal ‘decreto affrancamento’, e il valore o costo di
acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato. Le
plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti
dall’esercizio dell’opzione sono determinati:
- prioritariamente al netto del 62,50 per cento di eventuali minusvalenze,
perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non
ancora utilizzati in compensazione e,
- successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o
differenziali negativi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e
non ancora utilizzati in compensazione e,
- infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che
dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.
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29© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano
superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria,
l’eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 76,92 per cento del
relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di
natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’articolo
67, comma 1, del TUIR realizzati successivamente al 1° luglio 2014, ma
non oltre il quarto periodo d’imposta successivo.
IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI
REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – CREDITO D’IMPOSTA PER LE CASSE
PRIVATIZZATE– AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27
GIUGNO 2014
Il comma 6-bis dell’articolo 4 del D.L. 66/2014, introdotto in sede di
conversione, riconosce, a favore degli enti di previdenza obbligatoria
(casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione, di
cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96, un credito d’imposta pari
alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive
applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria
relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare
delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 per cento.
L’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella
misura del 26 per cento deve risultare da una certificazione redatta a
cura degli intermediari o deve essere dichiarato dagli enti medesimi. Il
credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2014 e non concorre a formare il
reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini
dell’IRAP. Detto credito non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità
degli interessi passivi né delle spese e dei componenti negativi (art. 109,
comma 5, del TUIR). Il credito d’imposta può essere utilizzato a
decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, senza i limiti previsti
dall’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 (attualmente fissato ad
euro 250.000) e dall’articolo 34 della L. n. 388/2000 (attualmente fissato
in euro 700.000).
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – PROVENTI DA
PARTECIPAZIONE A OICR: ESONERO DA RITENUTA PER LE ASSICURAZIONI–
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
L’articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 66/2014 hanno introdotto
rispettivamente il comma 5-bis all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600
del 1973, e il comma 4-bis all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983,
per effetto dei quali non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla
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30© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e di
fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel
territorio dello Stato, e agli OICVM esteri di cui ai commi 1 e 2, dell’art.
10-ter L. 77/83 (cioè OICVM esteri ‘armonizzati’ o ‘non armonizzati’
istituiti in Stati UE o SEE white list, e il cui gestore sia soggetto a
vigilanza), spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali
quote o azioni siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita. L’esonero si applica ai proventi percepiti dalla
data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014). Ai fini dell’esonero,
l’impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d’imposta se le
quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.
RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA
DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA –ASSICURAZIONI–
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014
Le imposte sostitutive sono dovute nella nuova misura del 26 per cento
anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti
assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso dei predetti contratti; tale misura si applica ai redditi di capitale
derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze
realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di
stipula dei contratti.
Tuttavia, per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11
dell’articolo 3 del decreto, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e
sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui
all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR,
derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota nella
misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi
maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Conseguentemente, per i
contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:
- l’aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al
31 dicembre 2011;
- l’aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1°
gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l’aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio
2014.
Tax Newsletter
Numero 7/2014
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Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali
si applica l’aliquota del 20 o del 26 per cento, sono ridotti laddove tra gli
attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici
ed equiparati (anche esteri