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Operstraord

Date post: 05-Jul-2015
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Trasformazione di società La riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità di effettuare anche le altre trasformazioni oltre la trasformazione da società di persone a società di capitali.
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Page 1: Operstraord

Trasformazione di società

La riforma del diritto societario ha

introdotto la possibilità di effettuare

anche le altre trasformazioni oltre la

trasformazione da società di persone a

società di capitali.

Page 2: Operstraord

Principali motivazioni di una trasformazione c.d.

progressive (società di persone società di

capitali)

in genere, dotare l’impresa collettiva in crescita di una

veste giuridica adeguata;

limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali a

quanto conferito;

poter aggregare, attraendo con un regime di

responsabilità limitata, nuovi soggetti tuttavia non

interessati ad una gestione diretta ed attiva;

agevolare in via preventiva una futura successione o

comunque in genere il trasferimento della qualità di

socio;

incrementare le possibilità di reperimento di mezzi

finanziari;

attenuare il carico fiscale gravante sui soci;

Page 3: Operstraord

Principali motivazioni di una trasformazione c.d.

regressive (società di capitali società di

persone)

riduzione degli oneri connessi alla forma

societaria;

riduzione del capitale sociale ed evitare lo

scioglimento della società nei casi di riduzione del

capitale al disotto del limite legale e di

impossibilità di sua ricostituzione;

evitare lo scioglimento della società nei casi di

sopravvenuta mancanza di soci accomandanti o

accomandatari e mancata ricostituzione nel

termine di sei mesi;

rafforzare l’immagine di solvibilità verso terzi

impegnando anche l’intero patrimonio personale

dei soci;

limitare la trasferibilità della qualità dei soci.

Page 4: Operstraord

Continuità dei rapporti giuridici

Secondo l’art. 2498 c.c. la trasformazione

costituisce modificazione dell’atto

costitutivo e non estinzione della società

preesistente

l’ente trasformato conserva i diritti e gli

obblighi e prosegue in tutti i rapporti

dell’ente che ha effettuato la

trasformazione.

Page 5: Operstraord

Procedura da società di persone in

società di capitali

E’ necessario che:

la delibera di trasformazione sia assunta all’unanimità da parte dei soci, salvo che l’atto costitutivo della società trasformanda, non disponga altrimenti;

la delibera assuma la forma dell’atto pubblico;

la stessa deliberazione contenga le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato;

la deliberazione sia accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 c.c.;

la deliberazione sia depositata presso il registro delle imprese.

Page 6: Operstraord

Procedura da società di persone in

società di capitali

con l’iscrizione della deliberazione nel registro

delle imprese la società acquista la personalità

giuridica;

conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla

trasformazione;

risponde per le obbligazioni sociali assunte

posteriormente alla data di iscrizione della

delibera di trasformazione, solo ed unicamente la

società;

i soci sono liberati dalla responsabilità solidale ed

illimitata sia pure sussidiaria per le obbligazioni

sociali antecedenti all’iscrizione della delibera di

trasformazione, solo se i creditori sociali

preesistenti hanno dato il loro consenso.

Page 7: Operstraord

Procedura da società di capitali in

società di persone

Quanto alle modalità di convocazione

dell’assemblea:

l’art. 2366 c.c. prescrive per le società per

azioni la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica o in un

quotidiano indicato nello statuto di un

avviso

l’art. 2479-bis c.c. prescrive per le società

a responsabilità limitata la comunicazione

mediante lettera raccomandata inviata ai

soci almeno otto giorni prima del giorno

fissato per l’adunanza

Page 8: Operstraord

Trasformazione tra società di

persone o di capitali

dalla data di iscrizione della modificazione dell’atto

costitutivo nel registro delle imprese che i soci

divenuti accomandanti rispondono limitatamente per

le obbligazioni sociali posteriori alla data medesima;

nel caso contrario ovvero di trasformazione da sas a

snc la responsabilità solidale ed illimitata si estende a

tutte le obbligazioni anche a quelle assunte

precedentemente.

Nel caso in cui si trasforma una società in

accomandita per azioni, i soci che divengono

accomandatari rispondono solidalmente ed

illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, mentre

i soci accomandatari che cessano di essere tali

rispondono delle obbligazioni sociali sino al momento

costitutivo della trasformazione (iscrizione della

Page 9: Operstraord

Bilanci di trasformazioneL’art. 2500-ter c.c. prescrive la stima del patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 c.c.

Contenuto della relazione di stima

la descrizione dei beni e di crediti destinati a costituire il patrimonio della società trasformanda;

i criteri di valutazione seguiti;

l’attestazione che il valore dei beni e dei crediti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo delle azioni (o quote) emesse a fronte della trasformazione

Page 10: Operstraord

Criteri di valutazione

I criteri solitamente adottati ed

applicati alle singole componenti del

patrimonio sociale sono riconducibili

ai valori di ricostruzione, riacquisto o

sostituzione, di presunto realizzo per

gli elementi attivi e valori di estinzione

per gli elementi del passivo.

Page 11: Operstraord

Coordinamento tra valori di perizia

e valori contabili

l’azienda trasformata ha la possibilità

di scelta tra mantenere il valore dei

beni (e del patrimonio netto) della

vecchia società trasformanda (cd

continuità dei valori), oppure

effettuare una rivalutazione nei limiti

dei valori stabiliti dalla perizia delle

attività/passività.

Page 12: Operstraord

Rivalutazione dei valori

Quando alla trasformazione della

società si accompagna una

ristrutturazione dell’impresa

sottostante può evidenziarsi

opportuna una rivalutazione dei

valori contabili della vecchia società

trasformanda alla luce delle migliori

prospettive di gestione

Page 13: Operstraord

Rettifiche di trasformazione

In tutte le situazioni viste in precedenza si può

rendere necessario procedere a rettificare dei

valori iscritti in contabilità.

Soluzione preferibile è che le rettifiche di

trasformazione vadano rilevate nella contabilità

della società trasformanda

dette rettifiche vengono contabilizzate

utilizzando il conto “rettifiche di trasformazione”;

conto di capitale (netto) conto di funzionamento

bifase epilogato nel conto “capitale netto di

trasformazione”.

Page 14: Operstraord

Rettifiche di trasformazione

Page 15: Operstraord

Capitale netto di trasformazione

Il capitale sociale della società trasformata può

essere fissato anche in un importo inferiore del

netto (eventualmente rettificato) della società

trasformanda e può essere conseguentemente

imputata a riserva la differenza

Il conto “Capitale netto di trasformazione” si

presenterà come segue:

Page 16: Operstraord

Aspetti contabiliTrasformazione da società di persone in società di capitali

Tabella riassuntiva

Istanza per la nomina del perito

Perizia di stima Predisposizione di una situazione

contabile assestata che serva da base al

perito per le sue valutazioni; la

data della perizia farà riferimento

a detta situazione patrimoniale

Deposito della delibera (accompagnata

dalla perizia) per l’iscrizione nel registro

delle imprese

Iscrizione Rettificazioni eventuali dei valori

contabili

(data di effetto della trasformazione) Chiusura generale dei conti

Redazione del bilancio di chiusura

dell’ex trasformanda (è finalizzata anche alla

dichiarazione dei redditi)

Riapertura generale dei conti della

trasformata

Controllo delle valutazioni da parte

degli amministratori ex art. 2343 c.c.

Fine periodo amministrativo Redazione del

Page 17: Operstraord

Conguagli

L’esigenza di assegnare numeri interi di

quote può essere soddisfatta ricorrendo

a conguagli o fissando il capitale in un

importo (minore del totale netto di

trasformazione) tale da poter essere

ripartito in quote intere ed accantonando

il residuo (capitale netto di

trasformazione meno capitale sociale) a

riserva.

Page 18: Operstraord

Scritture contabili

Le scritture contabili della società trasformanda

sono le seguenti:

contabilizzazione delle scritture di rettifica e

assestamento:

epilogo al conto economico dei costi e ricavi di

esercizio e determinazione del reddito d’esercizio;

chiusura generale dei conti.

Le scritture contabili della società trasformata

possono comportare:

cambiamento di nome delle riserve per evitare

confusioni derivanti dall’applicazione di regimi

fiscali differenti sostituzione dei valori di perizia

ai valori contabili storici.

Page 19: Operstraord

Riparto delle azioni tra i soci

Ogni socio riceve azioni in quantità proporzionale

alla quota di partecipazione posseduta nella

società trasformata

Nel caso dal riparto del capitale della vecchia

società non si ottengono multipli del valore

nominale delle azioni di nuova emissione è

necessario procedere ai conguagli tra soci, che

possono essere di due tipi:

versamenti a conguaglio;

prelevamenti a conguaglio.

Page 20: Operstraord

Aspetti fiscali Il primo comma dell’art. 170 ribadisce che la

trasformazione è una procedura “neutrale” fiscalmente per cui l’operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d’avviamento.

Il terzo comma dell’art. 170 dispone che in caso di trasformazione da società di persone in società di capitali le riserve delle società di persone non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione

In caso di trasformazione da società di capitali in società di persone le riserve costituite ante trasformazione concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci nel periodo, nel quale vengono distribuite

Page 21: Operstraord

Cessione di azienda

La cessione è un’operazione per mezzo

della quale l’imprenditore trasferisce ad altri

la propria azienda, od un suo ramo

(cessione di ramo d’azienda), contro un

corrispettivo.

cessione in senso stretto: pagamento

del prezzo in denaro

cessione per apporto: l’imprenditore

conferisce la propria azienda in una

società

Page 22: Operstraord

Procedura

Il contratto di cessione di un complesso aziendale si inquadra giuridicamente tra i contratti di compravendita

Redazione del contratto di trasferimento della proprietà per atto pubblico o per scrittura privata autenticata

Nel contratto di cessione le parti possono accordarsi per una cessione globale dell’intero patrimonio aziendale, oppure accordarsi per una cessione parziale dei beni aziendali,

Il contratto di cessione produce i seguenti effetti: subentro dell’acquirente in tutti i contratti in corso di

esecuzione relativi all’azienda ceduta

divieto al venditore di svolgere per cinque anni un’attività concorrente idonea a sviare la clientela

Page 23: Operstraord

Valutazione dei beni

Le parti sono libere di avviare le trattative

per la determinazione del prezzo di

cessione sulla base della consistenza

patrimoniale dell’azienda

L’art. 2343 c.c. impone nel caso di

conferimento di una azienda in una società

per azioni la relazione redatta dall’esperto

nominato dal Tribunale per la valutazione

dell’azienda

Page 24: Operstraord

Successione nei contratti e Cessione

dei crediti e debiti

l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta non richiede l’accettazione del debitore e ha effetto anche nei confronti dei terzi. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l’alienante”.

L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito;

Page 25: Operstraord

Bilanci di cessione

Situazione patrimoniale alla data di cessione:

il cedente deve redigerla comprendendo le

operazioni di assestamento e chiusura relativo al

periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio.

Costituisce il principale riferimento per la

determinazione della plusvalenza o minusvalenza

contabile di cessione,

Page 26: Operstraord

Scritture contabili

Il cedente e il cessionario redigono un

bilancio straordinario dal quale risultano:

il prezzo globale attribuito al complesso

aziendale;

le attività cedute e le passività accollate,

con i valori loro assegnati

l’avviamento riconosciuto all’azienda

Page 27: Operstraord

Scritture del cedenteLe scritture del cedente si articolano nelle fasi che seguono:

elaborazione della situazione dei conti alla data di cessione

scritture di assestamento: per determinare la competenza dei costi e dei ricavi.

Eliminazione (storno) delle attività e passività non trasferibili e che cessano di avere rilevanza economica

Determinazione del reddito relativo alla frazione di periodo che va dall’apertura dell’esercizio alla data di cessione

Rielaborazione dei valori reddituali e patrimoniali

Rilevazione delle attività cedute e passività accollate all’acquirente dell’azienda e della plusvalenza di cessione

Page 28: Operstraord

Scritture del cessionario

Distinzione tra:

Ipotesi in cui l’acquirente inizia l’attività

imprenditoriale, e in tal caso dovrà

effettuare le scritture di costituzione,

Ipotesi che l’acquirente già svolge

un’attività e allora occorrerà recepire in

contabilità attività (compreso

l’avviamento) e passività relative

all’azienda acquistata rilevando, come

contropartita, l’uscita finanziaria o il

debito.

Page 29: Operstraord

Relazione di stima e valutazione del

capitale di cessione

In caso di cessione dell’azienda per apporto in

una società per azioni

La relazione deve contenere:

la descrizione dei beni e dei crediti destinati a

costituire il patrimonio dell’azienda ceduta;

i criteri di valutazione eseguiti;

l’attestazione che il valore dei beni è almeno

pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e

dell’eventuale soprapprezzo

I criteri di valutazione dei beni dell’impresa ceduta

devono necessariamente essere orientati verso

valori di presunto realizzo e di estinzione

Page 30: Operstraord

Bilancio straordinario di cessione

Il bilancio straordinario di cessione elenca

tutte le attività cedute, valutate al prezzo

concordato tra le parti, l’eventuale

avviamento, e le passività accollate

La differenza tra attività cedute, compreso

l’avviamento, e le passività accollate,

costituisce il prezzo di cessione.

Page 31: Operstraord

Aspetti fiscali

E’ prevista la responsabilità solidale del

cessionario, salva la preventiva escussione del

cedente per il pagamento delle imposte relative

all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due

precedenti

la plusvalenza fiscale di cessione concorre a

formare il reddito dell’esercizio in cui è stata

realizzata o può, in caso di possesso per più di

tre anni, essere ripartita in quote costanti

sull’anno stesso e sui successivi, ma non oltre il

quarto.

La cessione dell’azienda non è soggetta all’IVA

Page 32: Operstraord

Conferimento d’azienda

Per i conferimenti dei complessi aziendali vale, la

normativa generale in tema di conferimenti di beni

in natura

Perché si abbia conferimento d’azienda è

necessario che venga conferito un complesso di

beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di

una determinata attività d’impresa

Page 33: Operstraord

Aspetti fiscali dei conferimenti di

azienda

La disciplina si trova all’art. 176 Tuir

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze

la società conferitaria può optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.

Page 34: Operstraord

Scritture contabili

Conferente

Riguardano la chiusura dei conti relativi al complesso aziendale ceduti e la rilevazione della partecipazione ricevuta in cambio.

Gli specifici problemi contabili che si pongono riguardano:

il momento del conferimento;

lo storno delle rimanenze;

il valore di accensione del conto “Partecipazioni”;

la rilevazione della differenza da conferimento.

Page 35: Operstraord

Scritture contabiliFase 1) chiusura dei conti

Fondo ammortamento impianti a impianti

Fondo ammortamento macchinari amacchinari

Diversi a diversi

Tfr

Debiti

Società ABC c/conferimento

a impianti

a macchinari

a rimanenze

a crediti

a plusvalenze da conferimento

fase 2) Evidenza contabile della partecipazione iscritta al costo

partecipazioni ABC a società ABC

Page 36: Operstraord

Scritture contabiliConferitaria

L’operazione di conferimento di azienda produce

l’aumento reale di capitale sociale

Page 37: Operstraord

Valori peritali e procedimenti

contabili

Il livello dei valori peritali assegnati al complesso aziendale e ai suoi componenti patrimoniali, attivi e passivi può essere:

uguale ai valori contabili del conferente;

minore dei valori contabili del conferente;

maggiore dei valori contabili del conferente;

un mix dei casi precedenti.

I procedimenti contabili messi a disposizione della pratica sono:

rilevazione del conferimento “a saldi aperti”;

rilevazione del conferimento “a saldi chiusi”.

Page 38: Operstraord

Pianificazione fiscale

Si possono avere i seguenti due casi:

continuità fiscale dei valori;

riallineamento dei valori fiscali e assolvimento

dell’imposta sostitutiva.

I problemi che si pongono riguardano:

l’avviamento;

il costo da ammortizzare;

la durata del periodo di ammortamento;

la fiscalità differita.

Page 39: Operstraord

Scritture contabili

Le scritture contabili della conferitaria sono le

seguenti:

Fase 1) Rilevazione dell’aumento di capitale

Società def c/sottoscrizione a diversi

a capitale sociale

a riserva

sovrapprezzo

azioni

Page 40: Operstraord

Scritture contabili

Fase 2) rilevazione del conferimento del complesso aziendale (a saldi chiusi)

Diversi a diversi

Impianti

Macchinari

Rimanenze

Crediti

Avviamento

a fondo Tfr

a debiti

a società def c/sottoscrizione

Page 41: Operstraord

Scritture contabili

Rilevazione del conferimento del complesso aziendale a saldi aperti

Diversi a diversi

Impianti

Macchinari

Rimanenze

Crediti

Avviamento

a fondo ammortamento impianti

a fondo ammortamento macchinari

a fondo Tfr

a debiti

a società def c/sottoscrizione

Page 42: Operstraord

Scritture contabili

fase 3) rilevazione della fiscalità differita

riserva sovrapprezzo azioni a fondo imposte

differite

fase 4) liquidazione dell’imposta sostitutiva (in caso

di opzione)

fondo imposte differite a debiti tributari per

imposta ex art.244/2007

Fase 5) pagamento dell’imposta sostitutiva

debiti tributari per imposta ex a Banca c/c

art.244/2007

Page 43: Operstraord

Affitto d’azienda

L’affitto di azienda è un contratto con il quale il

concedente trasferisce all’affittuario il diritto di

godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un

canone periodico e per un periodo di tempo

determinato; redatto con una scrittura privata

autenticata o per atto pubblico.

Oggetto del contratto deve essere il complesso di

beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio di

una attività economica.

L’affittuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta

che la contraddistingue e deve gestire l’azienda

senza modificarne la destinazione e in modo da

conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli

impianti e le normali dotazioni di scorte.

Page 44: Operstraord

Aspetti contabili e fiscali

Le operazioni che occorre porre in essere sono le seguenti:

1. predisposizione di una situazione contabile dell’azienda: tale situazione contabile costituirà l’elemento di base per effettuare la valutazione dell’azienda

2. elaborazione della situazione patrimoniale rettificata: elaborazione di una valutazione dell’azienda sulla base dei valori correnti dell’impresa stessa

3. determinazione del canone d’affitto sulla base delle trattative tra le parti

4. definizione degli elementi essenziali del contratto di affitto

5. adempimenti fiscali e di pubblicità

Page 45: Operstraord

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni restano di proprietà del

concedente

Trattandosi di beni di terzi l’affittuario espone nel

proprio bilancio le immobilizzazioni tra i conti

d’ordine.

Fiscalmente le quote di ammortamento delle

immobilizzazioni materiali e immateriali facenti

parte dell’azienda in affitto sono deducibili da

parte dell’affittuario tra le variazioni in diminuzione

della dichiarazione dei redditi.

Ai fini IRAP l’ammortamento è deducibile sia che

spetti all’affittuario, sia che spetti al proprietario.

Page 46: Operstraord

Costi di manutenzione e riparazione

L’affittuario ha il dovere di riparare ed

effettuare manutenzioni ai beni

dell’impresa e alle normali dotazioni

della stessa

il locatore è tenuto ad eseguire a sue

spese le riparazioni straordinarie

Page 47: Operstraord

Scritture contabili

I criteri generali di rilevazione contabile dell’operazione di affitto d’azienda in capo al locatore sono i seguenti:

il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso aziendale non ha effetti sul reddito e sul capitale e, pertanto, i conti accesi ai valori delle attività e delle passività affittate non vengono movimentati;

il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso aziendale viene rilevato nei conti d’ordine

l’incasso periodico del canone di affitto viene regolarmente rilevato come ricavo;

a fine periodo, gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali trasferite non vengono rilevati;

alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine;

alla riconsegna dei beni, si rilevano eventuale conguagli in denaro e lo storno di eventuali beni periti.

Page 48: Operstraord

Riflessi sul bilancio

L’Oic, ,”Documento interpretativo n. 1 del

P.C. 12

precisa che nella voce A.5) “Altri ricavi e

proventi” devono essere iscritti i fitti

attivi;

fa menzione alle plusvalenze e alle

minusvalenze derivanti da conferimenti

di aziende e rami aziendali, da iscrivere

nelle voci E.20 “Proventi straordinari ed

E.21 Oneri straordinari”

Page 49: Operstraord

Regole di contabilizzazione dell’affitto

d’azienda per il conduttore

I criteri generali sono i seguenti:

l’eventuale trasferimento delle rimanenze deve essere rilevato distintamente nel sistema principale

il pagamento periodico del canone d’affitto viene regolarmente rilevato

durante l’esercizio si rilevano le operazioni di gestione. Gli incassi dei crediti e i pagamenti dei debiti relativi al complesso aziendale ricevuto devono essere rilevati utilizzando conti transitori accesi al locatore

Durante l’esercizio, la dismissione di immobilizzazioni materiali e immateriali afferenti al complesso aziendale affittato deve essere rilevata facendo ricorso a un conto transitorio acceso al locatore

A fine periodo, in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali ricevute, si rileva un apposito accantonamento a fondo spese volto ad assicurare la ricostituzione della loro funzionalità

Alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine

Alla riconsegna dei beni, si rilevano eventuali conguagli in

Page 50: Operstraord

Riflessi sul bilancio

L’Oic, “Documento interpretativo n. 1 del P.C. 12,

precisa che:

Nella voce B.8) “Costi per godimento di beni di

terzi” devono essere iscritti i corrispettivi per il

godimento di beni di terzi materiali ed immateriali,

come i canoni per affitto di azienda.

Nella voce B. 13) “Altri accantonamenti” devono

essere iscritti gli accantonamenti a “fondo

manutenzione e ripristino dei beni di azienda

condotta in affitto”.

Nella voce B. 14) “Oneri diversi di gestione”

devono essere iscritte le differenze inventariali

riconosciute al proprietario dell’azienda condotta

in affitto o in usufrutto.

Page 51: Operstraord

Fusioni di società

Le fusioni rientrano nel più vasto fenomeno della

concentrazione ed integrazione di aziende

Le concentrazioni aziendali he si attuano mediante

la fusione possono generare:

Integrazioni orizzontali: le società che si fondono

in uno stesso soggetto giuridico e operano nello

stesso settore commerciale

Integrazioni verticali: le società operano nello

stesso settore produttivo, ma operano in fasi

diverse del ciclo di ottenimento dei prodotti

Page 52: Operstraord

Fusioni di società

Le motivazioni ad operare delle fusioni

possono essere:

1. Motivi produttivi

2. Motivi tecnologici

3. Motivi logistici

4. Motivi commerciali

5. Motivi amministrativi

6. Motivi finanziari

Page 53: Operstraord

Efficacia della fusione

Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 2 del c.c., gli effetti reali si producono simultaneamente dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese dell’incorporante o, per le fusioni proprie, dalla data dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese fuse

Gli effetti reali di una fusione consistono:

nell’estinzione delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;

nella successione universale della società incorporante o risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;

nell’annullamento delle azioni o quote nelle società estinte e nella loro conversione, in base al rapporto di cambio, in azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla fusione.

Page 54: Operstraord

Tipi di fusione

La fusione può avvenire:

mediante la costituzione di una nuova

società (fusione propriamente detta o

fusione pura);

mediante l’incorporazione in una società

di una o più altre (fusione per

incorporazione).

Page 55: Operstraord

Procedura

Tra gli adempimenti da compiere è possibile

distinguere:

una fase progettuale (redazione del progetto

di fusione);

una fase predeliberativa

la fase della decisione con la relativa

pubblicità;

una fase riservata all’eventuale tutela dei

creditori sociali;

la stipula dell’atto di fusione e della relativa

pubblicità;

la fase di esecuzione

Page 56: Operstraord

Progetto di fusione

La redazione di tale progetto è a cura degli amministratori delle società partecipanti, in ogni caso deve risultare:

il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione

l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione

il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro

le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante

la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante

il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

i vantaggi proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Page 57: Operstraord

Situazione patrimoniale

e Relazioni degli amministratori

Gli amministratori dovranno predisporre una

situazione patrimoniale ad una data non anteriore

di oltre 120 giorni

La relazione degli amministratori è strettamente

complementare ed integrativa al progetto di

fusione nel fornire ai soggetti interessati

un’informazione completa, tale da assicurare la

possibilità di assumere le proprie decisioni.

Page 58: Operstraord

Delibera di fusione

e Regime di pubblicità

La delibera di fusione, rappresentando una

modificazione dell’atto costitutivo deve essere

assunta all’unanimità nelle società di persone e

con le maggioranze prescritte per l’assemblea

straordinaria nelle società di capitali

La deliberazione di fusione deve essere

depositato per l’iscrizione nel Registro delle

imprese

Tutela dei creditori: la fusione può essere

attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione delle

deliberazioni delle società che vi partecipano

Page 59: Operstraord

Aspetti fiscali

L’art. 172, co. 1, Tuir sancisce il principio

generale di neutralità fiscale della fusione

L’operazione «non costituisce realizzo né

distribuzione delle plusvalenze e

minusvalenze dei beni delle società fuse o

incorporate, comprese quelle relative alle

rimanenze e il valore di avviamento».

Page 60: Operstraord

Differenze di fusione In caso di fusione per incorporazione deriva dalla

differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e il netto patrimoniale della società partecipata - incorporata.

Tale differenza, se il costo della partecipazione è superiore al netto della partecipata, troverà allocazione nella sezione attiva dello stato patrimoniale della società incorporante (“differenza negativa di fusione” o “disavanzo di fusione” o “minusvalenza di fusione”). Nell’ipotesi opposta l’appostazione si collocherà nell’altra sezione (differenza positiva di fusione”, adottandosi anche la denominazione di “riserve di fusione”, “avanzo di fusione” o “plusvalenza di fusione”).

Page 61: Operstraord

Determinazione del rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni o quote:

è determinato nel progetto di fusione

è illustrato e giustificato nella relazione

degli amministratori che ne indica i criteri di

determinazione

è valutato, in termini di congruità, nella

relazione degli esperti, i quali ne indicano il

metodo seguito per la determinazione del

rapporto di cambio proposto

Page 62: Operstraord

Bilancio straordinario di fusione

Tale bilancio:

è volto ad esporre il valore effettivo del patrimonio

delle società;

utilizza i criteri propri della determinazione del

capitale economico in ipotesi di cessione di

azienda in funzionamento;

fa ricorso a criteri di valutazione orientati alla

determinazione del valore corrente di ciascun

elemento patrimoniale;

si compone della sola situazione patrimoniale.

Page 63: Operstraord

Rapporto di cambio

Esprime il numero delle nuove azioni o quote da

assegnare ai soci delle società incorporate o fuse tale

da consentire loro di godere di una posizione nella

società risultante dall’operazione equivalente a quella

che avevano precedentemente all’operazione

medesima

La corretta determinazione del rapporto di cambio

passa attraverso la preventiva stima dei capitali

economici delle società partecipanti all’operazione

attraverso i metodi utilizzati per le valutazioni

d’azienda (metodo patrimoniale, metodo reddituale,

metodo misto, metodo finanziario).

RdC = (Wb/Nb) / (Wa/Na)

Page 64: Operstraord

Scissione di società

Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci

Le caratteristiche salienti dell’operazione:

il trasferimento patrimoniale (totale o anche parziale);

l’integrazione (diretta) dei soci della società scissa nella o nelle società beneficiarie.

La scissione costituisce uno strumento che può consentire :

il decentramento di attività produttive in organismi autonomi e specializzati;

la ristrutturazione dell’attività svolta

Page 65: Operstraord

Tipi di scissione ed effetti

La scissione integrale comporta il trasferimento

dell’intero patrimonio di una società a più società:

preesistenti (scissione per incorporazione);

di nuova costituzione (scissione per costituzione)

La scissione parziale comporta il trasferimento solo di

una parte del patrimonio di una società a una o più

società:

preesistenti (scissione per incorporazione/i)

di nuova costituzione (scissione per costituzione/i).

La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni

dell’atto di scissione nell’ufficio delle imprese in cui sono

iscritte le società beneficiarie

Page 66: Operstraord

Principio di neutralità fiscale

L’art. 173, co. 1, Tuir sancisce il principio

generale di neutralità fiscale

dell’operazione di scissione, totale o

parziale, stabilendo che essa non equivale

a realizzo dei beni aziendali facenti parte

del patrimonio delle società scisse

Page 67: Operstraord

Aspetti contabili

Il bilancio di chiusura della società scissa è redatto

al fine di accertare l’entità del patrimonio trasferito a

ciascuna beneficiaria

Per ciascuna posta delle attività e delle passività

occorre indicare:

il valore contabile indicato nella situazione

patrimoniale

il valore effettivo (per le attività che abbiano un

valore corrente significativamente diverso dal

valore contabile)

Page 68: Operstraord

Bilancio successivo alla scissione

Se dalla scissione:

emerge un disavanzo, esso deve essere

imputato:

ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo

delle società partecipanti alla scissione;

per la differenza ad avviamento.

emerge un avanzo, esso è iscritto:

in apposita voce del patrimonio netto;

quando sia dovuto a previsione di risultati

economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per

rischi ed oneri

Page 69: Operstraord

Criteri di valutazioneL’Oic precisa che:

1. il bilancio di apertura include: le attività e le passività evidenziate nel bilancio di chiusura

dell’azienda trasferita alla beneficiaria interessata l’avviamento relativo all’azienda trasferita le immobilizzazioni, materiali e immateriali, interamente

ammortizzate, ma ancora utilizzate nell’attività produttiva le risorse immateriali non iscritte nel bilancio di chiusura della

società scissa, ma pertinenti l’azienda trasferita ed iscrivibili nel bilancio d’esercizio della beneficiaria

2. l’iscrizione avviene ai medesimi saldi contabili riportati nel bilancio di chiusura oppure ai maggiori valori correnti imputando i quali si è ripartito, in tutto o in parte, il disavanzo di scissione

3. l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo effettuata sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra –contabili comporta l’iscrizione delle imposte differite e anticipate

Page 70: Operstraord

Disavanzo di scissione da

annullamento

la formazione di un disavanzo da annullamento può dipendere da:

il costo della partecipazione è maggiore del patrimonio netto contabile della partecipata-scissa

la partecipata-scissa, dall’acquisto della partecipazione all’epoca della scissione, ha subito perdite d’esercizio, che, non essendo state ritenute “durevoli”, non hanno provocato una corrispondente svalutazione della partecipazione nel bilancio della beneficiaria

la partecipazione ha subito, nel corso del tempo, rivalutazioni, mentre ciò non è avvenuto per il capitale netto contabile della partecipata;

il costo pagato a suo tempo per l’acquisto della partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore economico della medesima

Nei casi sub a) e sub c), il disavanzo da annullamento è destinato ad essere imputato ai valori correnti delle attività e delle passività trasferite alla beneficiari e, per l’eventuale

Page 71: Operstraord

Disavanzo di scissione da

concambio

Il disavanzo di scissione da concambio può

derivare dalla mancata coincidenza fra:

il rapporto tra valori economici effettivi e valori

contabili dei patrimoni netti delle società

interessate;

il rapporto tra il capitale sociale della società

beneficiaria e il patrimonio netto contabile della

società scissa.

Page 72: Operstraord

Avanzo di scissione da

annullamentoLe principali cause sono:

a) l’acquisto è stato effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose

b) le attività di bilancio della partecipata – scissa sono state rivalutate, mentre la partecipazione, iscritta nel bilancio della beneficiaria, non è stata rivalutata;

c) la formazione di riserve di utili nel periodo intercorrente tra l’acquisizione della partecipazione e l’operazione di scissione che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile della partecipazione

d) l’acquisto è stato effettuato prevedendo o tenendo conto dell’esistenza di un badwill che hanno influito sul prezzo.

In ragione della cause, l’avanzo di scissione da annullamento viene iscritto:

in apposita riserva del netto (Riserva avanzo di scissione), nelle ipotesi a), b), c).

in un fondo rischi ed oneri se rappresenta il valore attuale di oneri, perdite futuri od un badwill per insufficiente redditività (ipotesi d).

Page 73: Operstraord

Avanzo di scissione da concambio

Tale avanzo può rappresentare:

una riserva assimilabile alla Riserva

sovrapprezzo azioni o ad una generica

riserva di capitale

un fondo rischi per oneri e perdite da

scissione.

Page 74: Operstraord

Liquidazione volontariaPuò essere definita come quella fase in cui viene meno il fine originario della produzione economica di un reddito e della continuità dell’azienda.

Acquisisce rilevanza l’esigenza di liquidare l’intero patrimonio aziendale, ovvero convertire in denaro liquido gli investimenti ancora in essere, pagare tutte le passività, assegnare infine ai soggetti d’impresa quanto del netto patrimoniale sia rimasto a seguito delle precedenti operazioni.

Tra le molteplici cause :

insufficiente redditività

sopravvenuta incapacità di stare sul mercato e impossibilità di qualsiasi adeguamento (ristrutturazioni, nuovi investimenti, ecc)

venir meno del soggetto imprenditoriale e dall’impossibilità della sua sostituzione e dell’alienazione dell’azienda.

Page 75: Operstraord

Cause di scioglimento con

liquidazione Per tutte le società:

il decorso del termine eventualmente stabilito nel contratto di società;

il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di

conseguirlo:

le altre cause e condizioni di scioglimento eventualmente previste dal

contratto sociale;

per le società di persone, inoltre:

la volontà di tutti i soci;

il venir meno della pluralità dei soci e la sua mancata ricostituzione nel

termine di sei mesi;

il venir meno di tutti i soci accomandanti o accomandatari e la mancata

ricostituzione in sei mesi;

per le società di capitali inoltre:

l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività

dell’assemblea;

la riduzione del capitale al di sotto del limite legale;

la deliberazione dell’assemblea;

la nullità dell’atto costitutivo

per la sapa, la mancanza dei soci accomandatari (se nel termine dei sei mesi

non vengono sostituiti;

per tutte le società commerciali (tenute quindi all’iscrizione nel registro delle

Page 76: Operstraord

Procedura nelle società di persone

Nelle società di persone la liquidazione

potrebbe essere gestita anche dagli stessi

amministratori e non tassativa è la

nomina del liquidatore.

Page 77: Operstraord

Poteri dei liquidatori in via generale i loro obblighi e le loro responsabilità sono regolati dalle

norme stabilite per gli amministratori

nel caso di società soggetta a registrazione, essi devono entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositare presso il registro delle imprese copia autentica delle deliberazione o della sentenza di nomina

i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, salvo diversa disposizione da parte dei soci, possono vendere anche in blocco i beni sociali, fare transazioni e compromessi

i liquidatori hanno la rappresentanza della società

devono prendere in consegna i beni ed i documenti contabili e redigere insieme con gli amministratori l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio

non possono intraprendere nuove operazioni pena la responsabilità personale e solidale

non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori o non siano accantonati i fondi necessari al pagamento

possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e se occorre le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali

compiuta la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto

devono chiedere, una volta approvato tacitamente il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese

Page 78: Operstraord

Procedura nelle società di capitali

Gli amministratori contestualmente

all’accertamento della causa di

scioglimento devono convocare

l’assemblea che delibera su numero,

nomina e poteri dei liquidatori

Page 79: Operstraord

Bilanci di liquidazione

Delibera di messa in liquidazione della società La data della delibera di liquidazione

e nomina dei liquidatori costituisce la data di inizio della

liquidazione:

a) la data di riferimento del conto della

gestione da redigersi da parte degli

amministratori (ultimo bilancio della società attiva)

b) la data di riferimento del bilancio iniziale

di liquidazione (inventario di liquidazione).

Deposito della delibera

Iscrizione della delibera nel registro delle imprese

Fine periodo amministrativo Data di riferimento del primo bilancio

intermedio di liquidazione

Fine operazioni di liquidazione Data di riferimento del bilancio finale di

Liquidazione.

Sequenza di date ed i connessi adempimenti di bilancio

Page 80: Operstraord

Conto della gestione degli

amministratori e Inventario di

liquidazione

Con il conto della gestione si intende un rendiconto della gestione intercorsa dall’inizio del periodo amministrativo alla data di messa in liquidazione

I liquidatori delle società insieme con gli amministratori redigano l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio

i criteri di valutazione sono orientati verso valori di presunto realizzo e valori di estinzione.

Page 81: Operstraord

La gestione della liquidazione

Consiste in una serie di operazioni volte a vendere tutti i beni dell’azienda e a riscuotere tutti i crediti, al fine di realizzare i mezzi finanziari per estinguere i debiti e rimborsare, con il residuo, il proprietario dell'azienda o i soci.

I liquidatori continuano le rilevazioni e:

a) provvedono subito all'annullamento di quei valori che in sede di liquidazione non sono suscettibili di realizzo autonomo e che corrispondono a elementi immateriali del patrimonio, come eventuali costi d'impianto, avviamento, disaggi su prestiti, costi di ricerca e sviluppo; tali elementi vengono girati al conto Sopravvenienze passive

b) eliminano quei fondi rischi e oneri che prevedevano perdite e costi che con la cessazione dell'azienda non potranno più aver luogo; tali fondi vengono girati al conto Sopravvenienze attive

c) stralciano gli eventuali crediti sicuramente inesigibili che risultassero ancora iscritti in contabilità.

Page 82: Operstraord

La gestione della liquidazione

Successivamente i liquidatori dovranno rilevare le operazioni

della gestione della liquidazione, riguardanti:

il realizzo dell’attivo

L’estinzione del passivo

Realizzo dei beni strumentali

Realizzo delle merci

Realizzo dei crediti

Deposito delle somme realizzate

Estinzione dei debiti

Conseguimento di rendite e sostenimento di spese

Page 83: Operstraord

Rettifiche di liquidazione

I valori in carico nella contabilità

dovrebbero essere adeguati agli accertati

valori di presunto realizzo e di presunta

estinzione. In contropartita di detti

adeguamenti dovrebbe essere utilizzato il

conto Rettifiche di liquidazione

All’atto del realizzo effettivo le eventuali

altre divergenze tra valori di realizzo

stimato e valori di realizzo effettivamente

negoziati potrebbero essere rilevate nel

conto Perdite e profitti di liquidazione

Page 84: Operstraord

Rettifiche di liquidazione

Page 85: Operstraord

Bilancio annuale (intermedio) di

liquidazione

La funzione è quello di nuovo accertamento del capitale netto di liquidazione

Nel rendiconto economico annuale trovano evidenza:

le minusvalenze e le plusvalenze realizzate (Perdite e profitti di liquidazione), rispetto ai valori di liquidazione precedentemente stimati se si è proceduto alle rettifiche in contabilità a seguito del bilancio iniziale di liquidazione oppure rispetto ai valori contabili di funzionamento se non si è proceduto all’adeguamento dei valori contabili a quelli stimati all’inizio della liquidazione.

Dovrebbero trovare altresì evidenza nel rendiconto economico annuale (intermedio) anche:

le sopravvenienze attive e passive relative ad attività e passività non ancora emerse nel bilancio iniziale;

le spese ed i proventi di liquidazione

Page 86: Operstraord

Struttura

Il primo bilancio (rendiconto economico) annuale di liquidazione si struttura in due parti:

la prima relativa alle operazioni compiute dagli amministratori nel periodo dall’inizio dell’esercizio alla iscrizione della messa in liquidazione

la seconda relativa alla procedura di liquidazione e contenente quindi:1. le rettifiche effettuate per adeguare i valori

contabili a quelli stimati in sede di inventario iniziale

2. le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita delle attività

3. le ulteriori rettifiche dei valori delle attività effettuate a fine esercizio alla luce delle mutate prospettive della liquidazione

Page 87: Operstraord

Obblighi tributari

Il periodo di tempo intercorrente tra l’inizio

naturale dell’esercizio e la data di efficacia

della messa in liquidazione costituisce ai fini

tributari un autonomo periodo d’imposta

Il periodo intercorrente tra la data di messa in

liquidazione e la chiusura naturale

dell’esercizio costituisce un ulteriore

autonomo periodo d’imposta

Page 88: Operstraord

Attività Passività

Attività non ancora realizzate Debiti non ancora pagati

Debiti (nuovi) accertati

Debiti della procedura

Crediti non ancora riscossi Totale debiti

(non ancora scaduti, in contenzioso, ecc.)

Capitale netto:

Denaro in cassa o banca Capitale netto di liquidazione inizio procedura

(-) differenza negativa accertata 1° periodo

(-) differenza negativa accertata 2° periodo

(-) differenza negativa accertata n periodo

Totale attività Totale a pareggio

Rendiconto economico

Minusvalenze da realizzo Plusvalenze da realizzo

(differenze Negative di liquidazione)

Sopravvenienze passive Sopravvenienze attive

(accertamento di nuovi debiti)

Accantonamenti Proventi di liquidazione

Minusvalenze di valutazione (adeguamento dei valori

di presunto realizzo precedentemente stimati)Differenza negativa (perdita) di liquidazione (di periodo n)

Spese ed oneri di liquidazione

Schema di bilancio annuale alla fine del generico periodo n della liquidazione

Page 89: Operstraord

Bilancio finale di liquidazione

Si tratta in sostanza del rendiconto dell’intera

procedura.

Il rendiconto finale di liquidazione si compone di

diversi documenti strettamente connessi tra loro:

1. lo stato patrimoniale finale

2. il conto economico

3. la relazione dei liquidatori

4. il rendiconto finanziario

5. il piano di riparto.

Page 90: Operstraord

SP e CE finale di liquidazione

Tra le attività sono esposte le disponibilità liquide

generate dalla gestione liquidatoria

Tra le poste delle passività e del netto compare il

capitale netto di liquidazione

Nel CE trovano allocazione:

a) i proventi e le spese relative alla gestione della

liquidazione

b) le differenze (plusvalenze e minusvalenze da

liquidazione) derivate dalla vendita dei beni,

dall’incasso dei crediti nonché dal pagamento dei

debiti

Page 91: Operstraord

Rendiconto finanziario e Relazione dei

liquidatori

In esso trovano evidenza le disponibilità liquide

finali a partire da quelle all’inizio della liquidazione

medesima.

Nella relazione dei liquidatori, i soci possono

trovare giustificazioni non solo dell’entità del

capitale finale di liquidazione ma anche dei costi

e delle circostanze in genere che hanno influito

sulla misura del capitale finale di liquidazione

Page 92: Operstraord

Piano di riparto

In detto documento si evidenzierà da un lato il

netto patrimoniale finale di liquidazione, già

evidenziato nello stato patrimoniale finale, e

dall’altro:

le quote spettanti a ciascun socio (nelle società

personali)

la quota spettante a ciascuna azione o

categoria di azioni o quota (nelle società di

capitali)

Page 93: Operstraord

Scritture contabili

Diversi a Diversi

Determinazione del patrimonio netto di liquidazione

Capitale sociale

Riserva legale

Riserva di rivalutazione

Utili di esercizi precedenti

A perdita di liquidazione

A patrimonio netto di

Liquidazione

Si rileva poi il debito verso i soci quale conseguenza della ripartizione del patrimonio netto di

liquidazione

Patrimonio netto di liquidazione a Diversi

Ripartizione del patrimonio netto tra gli azionisti

A Azionisti c/liquidazione

A erario c/ritenute

Quando viene eseguita la ripartizione con il pagamento di quanto dovuto agli azionisti si effettua

l’ultima registrazione, che porta all’azzeramento di tutte le residue attività e passività

Diversi a Banca c/c

Rimborso agli azionisti e versamento delle ritenute fiscali

Azionisti c/liquidazione

Erario c/ritenute