+ All Categories
Home > Documents > ORDINANZA 07 / 2012 - seamilano.eu · accesso delle persone e dei veicoli nell’ambito degli spazi...

ORDINANZA 07 / 2012 - seamilano.eu · accesso delle persone e dei veicoli nell’ambito degli spazi...

Date post: 17-Feb-2019
Category:
Upload: dangtram
View: 218 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
34
Aeroporto "Enrico Forlanini" 20090 Linate (Milano) c.f. 97158180584 tel. +39 02 74852952 fax. +39 02 7560264 [email protected] www.enac.gov.it ORDINANZA 07 / 2012 NORME PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELL’AREA STERILE DELL’AEROPORTO Il Direttore dell’Aeroporto di Milano Linate Capo della Direzione Aeroportuale di Milano Linate VISTI gli artt. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche; VISTO il Decreto 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC); VISTO il Regolamento (CE) 300/2008 dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile; VISTO il Regolamento (UE) 185/2010 del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile e successive modifiche; VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.); CONSIDERATA la necessità di dover aggiornare la disciplina già dettata nella citata materia; VISTO Il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche; VISTO il Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti edito dall'ENAC; VISTO Il Regolamento di Scalo in vigore sull’Aeroporto di Milano Linate; VISTE Le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione e di accesso delle persone e dei veicoli nell’ambito degli spazi doganali e nell’area di movimento dell’Aeroporto di Milano Linate; SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 24 Settembre 2012 ORDINA Art. 1. DEFINIZIONI Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite: Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC): documento rilasciato dal gestore aeroportuale in accordo a procedure riconosciute da ENAC attestante l’idoneità del titolare a poter condurre veicoli all’interno dell’Area Lato Volo (Air Side). Tale documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di “patente aeroportuale”. Il documento è rilasciato a cura del Gestore aeroportuale; Area Critica: parte di un aeroporto coincidente con l’area sterile o posta al suo interno, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i Direzione Aeroportuale Milano Linate
Transcript

Aeroporto "Enrico Forlanini" 20090 Linate (Milano) c.f. 97158180584

tel. +39 02 74852952 fax. +39 02 7560264

[email protected] www.enac.gov.it

ORDINANZA 07 / 2012

NORME PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELL’AREA STERILE DELL’AEROPORTO

Il Direttore dell’Aeroporto di Milano Linate

Capo della Direzione Aeroportuale di Milano Linate VISTI gli artt. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D.

n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche; VISTO il Decreto 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC); VISTO il Regolamento (CE) 300/2008 dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni

per la sicurezza dell’aviazione civile; VISTO il Regolamento (UE) 185/2010 del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni

particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile e successive modifiche;

VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.);

CONSIDERATA la necessità di dover aggiornare la disciplina già dettata nella citata materia; VISTO Il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive

modifiche; VISTO il Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti edito dall'ENAC; VISTO Il Regolamento di Scalo in vigore sull’Aeroporto di Milano Linate; VISTE Le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione e di

accesso delle persone e dei veicoli nell’ambito degli spazi doganali e nell’area di movimento dell’Aeroporto di Milano Linate;

SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 24 Settembre 2012

ORDINA Art. 1. DEFINIZIONI

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC): documento rilasciato dal gestore aeroportuale in accordo a procedure riconosciute da ENAC attestante l’idoneità del titolare a poter condurre veicoli all’interno dell’Area Lato Volo (Air Side). Tale documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di “patente aeroportuale”. Il documento è rilasciato a cura del Gestore aeroportuale;

Area Critica: parte di un aeroporto coincidente con l’area sterile o posta al suo interno, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i

Direzione AeroportualeMilano Linate

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 2

passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch’essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza;

Area Lato Citta' (Land Side): area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L’accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l’accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro. L’area Lato Città include zone esterne all’aperto quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell’aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza (security);

Area Lato Volo (Air Side): area dell’aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la prevenzione di atti d’interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile. Alla predetta area si può accedere attraverso varchi controllati e, sull’aeroporto di Linate, include l’Area di Movimento, l’Area dei Servizi Aeroportuali e le strade perimetrali;

Area di manovra: parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l‘atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta;

Area di movimento: parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l‘area di manovra ed i piazzali di sosta;

Area regolamentata: zona aeroportuale soggetta ad una disciplina per l’ingresso e stazionamento appositamente regolamentata. Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali sia di Linate NORD (Aviazione Commerciale) che di Linate OVEST (Aviazione Generale);

Area dei Servizi Aeroportuali: parte dell’area sterile, situata al di fuori dell’Area di Movimento, dove operano imprese od Enti che assicurano servizi necessari alla funzionalità aeroportuale. Comprende il “Percorso Protetto” e le strade perimetrali / di servizio nel settore est, come individuate su apposita planimetria;

Area sterile: quella parte di Air Side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedervi. Di norma, sono le aree poste oltre la linea di frontiera aerea ed oltre i varchi di sicurezza. Sull’aeroporto di Linate l’Area Sterile coincide con l’Area Critica;

Artlcoli proibiti: oggetti, identificati in apposite liste (rif. Appendice 4C Regolamento UE 185/2010), quali armi, esplosivi ed altri articoli o sostanze che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita;

Autorità Competente: nel campo della security, con tale termine si intende “ENAC”, in qualità di ente designato, con Decreto Ministeriale del 21 luglio 2009, quale “Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell’aviazione civile”.

Contrassegni e tesserini di riconoscimento di ingresso in aeroporto: badge o schede necessarie per accedere ed operare nelle aree regolamentate. I contrassegni (o lasciapassare come definiti nel P.N.S) sono emessi per i veicoli, mentre per le persone sono emessi appositi tesserini o badge. Nel caso delle persone il tesserino (badge) costituisce il titolo per accedere ed operare nelle aree regolamentate dell’aeroporto. Il badge per le persone è dotato di foto e dl eventuale banda magnetica o micro chip. Nel caso dei mezzi il contrassegno consente al veicolo di accedere in Air Side per necessità operative. L’ordinanza dettaglia le varie tipologie di tesserini e contrassegni che sono adoperati sull’Aeroporto di Linate;

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 3

Controlli di sicurezza: sistemi che consentono di impedire I'introduzione illecita, nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili, di articoli vietati o pericolosi. Le operazioni di controllo sono condotte su persone e cose anche tramite l’ausilio di apparecchiature approvate, presenti presso le postazioni di sicurezza;

Corso di Security: Corso obbligatorio finalizzato alla formazione e sensibilizzazione, iniziale e periodica in materia di sicurezza per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita, indirizzato al personale aeroportuale ed al personale di terra e di volo dei vettori aerei avente accesso alle aree sterili, previsto dal Regolamento (CE) N. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/03/2008 e dal Regolamento UE N. 185/2010 della Commissione Europea del 04/03/2010. All’interessato viene rilasciato l’attestato di frequenza firmato da un istruttore certificato ENAC.

Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale (DSA): l’insieme delle risorse costituite da personale, impianti e mezzi presenti in aeroporto, destinato a proteggere le infrastrutture aeroportuali, i passeggeri, gli operatori ed il personale delle imprese da eventuali atti illeciti, anche mediante attività di prevenzione;

Enti di Stato: per gli scopi della presente Ordinanza, rientrano in tale definizione, l’ENAC, le Forze di Polizia, l’Agenzia delle Dogane, i Vigili del Fuoco ed altri organi dello Stato ed Enti pubblici che svolgono con continuità, all’interno dell’aeroporto, una funzione di “pubblico interesse”. Inoltre, in considerazione della tipologia del servizio svolto, la categoria “Enti di Stato” comprende anche la società pubblica ENAV S.p.A..

Gestore aeroportuale: società responsabile della gestione e dello sviluppo dell’attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all’esercizio di tali attività. La Soc. SEA S.p.A. - Aeroporti di Milano è gestore aeroportuale per gli aeroporti di Linate e Malpensa;

Handler aeroportuale (o società di handling): società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree. Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci. L’Handler fornisce a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui al D.lgs. n. 18/1999;

Operatore aeroportuale: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale;

Percorso Protetto: strada di servizio compresa nell’Area dei Servizi Aeroportuali;

Piazzale aeromobili o piazzale (o apron): area destinata alla sosta degli aeromobili per le operazioni di sbarco, imbarco e rifornimento. Comprende le piazzole di sosta e le vie di circolazione di piazzale;

Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile (P.N.S.): documento previsto all’art. 10 del Regolamento (CE) 300 del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2008, avente l’obiettivo di definire le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di security per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita, precisando gli adempimenti prescritti ai vari soggetti;

Safety: termine che identifica un sistema di sicurezza finalizzato alla prevenzione di incidenti ovvero di danni a persone e cose;

Security: termine che identifica un sistema di sicurezza finalizzato alla salvaguardia dell'attività dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita;

Spazi doganali: le aree e i locali sui quali l’Agenzie delle Dogane esercita la vigilanza ed il controllo per mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza;

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 4

Strada perimetrale: strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio;

Strada di servizio: strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla fornitura di servizi necessari alla funzionalità dell’aeroporto ovvero dedicati alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali;

Strade di circolazione dei veicoli: area del piazzale delimitata da strisce bianche e destinata alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali;

Veicoli di servizio: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell’ambito dell’aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l’esercizio del trasporto aereo;

Veicoli speciali: autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d’uso non rientrano nelle tipologie dei veicoli per le quali è prevista l’omologazione ai sensi del Codice della Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli, macchine operatrici in genere;

Vie di rullaggio: percorsi segnati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra;

Visitatore o VISITOR: persona che ha necessità di accedere nelle aree aeroportuali per svolgere la propria attività su richiesta di un operatore aeroportuale o semplicemente per utilizzare un servizio erogato dal medesimo operatore aeroportuale, per far fronte ad effettive e/o urgenti necessità operative.

Voli Schengen: voli provenienti o diretti verso Stati aderenti al trattato di Schengen. L’adesione al trattato prevede per i Paesi firmatari procedure semplificate per la partenza ed arrivo dei passeggeri. Negli scali aeroportuali viene operata la completa separazione dei flussi fra passeggeri dei paesi aderenti al trattato Schengen e passeggeri degli altri Paesi. Eccezionalmente, per motivi di security, le procedure relative all’Accordo di Schengen possono essere sospese per brevi periodi. E’ responsabilità dei Vettori essere a conoscenza dell’elenco dei Paesi firmatari i cui accordi risultano in vigore al momento in cui i voli vengono operati.

Voli Non-Schengen: voli provenienti o diretti verso Stati non rientranti nel trattato di Schengen. I passeggeri Non Schengen sono soggetti al controllo documentale sia in fase di partenza che di arrivo.

Nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, le aree come sopra definite, sono identificate mediante apposita zonizzazione a colori

Art. 2. APPLICABILITA’ La presente Ordinanza è applicabile sull’Aeroporto di Milano Linate.

Art. 3. ACCESSO DI PERSONE E VEICOLI

Ad eccezione dei casi previsti nei successivi Artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, nessun automezzo o persona può accedere alle aree sterili, all’area di movimento ed agli spazi doganali dell’aeroporto, senza l‘autorizzazione della Direzione Aeroportuale. Oltre al VARCO STAFF, sito presso il piano partenze del terminal passeggeri lato Linate NORD, gli altri varchi che si possono utilizzare per accedere alle aree sterili sono: VARCO n. 1: operativo H 24, viene utilizzato normalmente per il transito di operatori, fornitori ed equipaggi. E’ un varco pedonale e carraio; in uscita può essere utilizzato solo dai veicoli degli Enti di Stato e di SEA Security o in orario di chiusura del varco 2. VARCO n. 2: operativo: LUN-VEN H 07.00-20.00, SAB H 07.00-19.00, DOM chiuso. Viene utilizzato dai mezzi in ingresso ed uscita, in particolare, prevalentemente per il transito di autocisterne. E’ un varco pedonale e carraio;

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 5

VARCO n. 5 bis: operativo H 24, utilizzato esclusivamente da persone che devono recarsi presso il locale comando della GdF, dalle altre Forze di Polizia, e dai mezzi di soccorso. E’ un varco di tipo pedonale e carraio; VARCO MERCI: operativo H 24. Situato nella zona merci è un varco carraio; VARCO AVIAZIONE GENERALE – LINATE OVEST: operativo H 24, viene utilizzato normalmente per il transito di operatori, fornitori, equipaggi e passeggeri in partenza. E’ un varco pedonale. VARCO CARRAIO AVIAZIONE GENERALE – LINATE OVEST: il cancello di entrata viene aperto da personale della G.d.F. che interviene su chiamata previo avviso alla Dogana da parte della Società direttamente interessata. La società direttamente interessata provvederà anche – ai fini dei controlli di security - all’intervento di una Guardia particolare Giurata di un’impresa di sicurezza certificata sull’aeroporto di Linate ai sensi del D.M. 85/99. Cancello “ex Officine Gonalba” (oggi C.T.A. - Centro Tecnico Aeronautico): al fine di consentire il posizionamento degli aeromobili dalle officine al Piazzale Ovest e viceversa, il cancello viene aperto da personale della G.d.F. che interviene su chiamata, previo avviso alla Dogana da parte della Società direttamente intreressata. La medesima società provvederà anche – ai fini dei controlli di security - all’intervento di una Guardia particolare Giurata di un’impresa di sicurezza certificata sull’aeroporto di Linate ai sensi del D.M. 85/99. Di norma, attraverso i Varchi Carrabili è consentito il transito dei veicoli e relativi occupanti, ovvero non sono predisposti per il transito pedonale.

Nel settore nord/ovest del sedime aeroportuale, come indicato nelle cartografie allegate, è presente un’Area Militare, il cui apron è collegato alla TWY N tramite una ramificazione di tale raccordo, localizzata nel punto in cui lo stesso curva da/per l’Aviazione Generale. Il rullaggio da/per tale area è consentito esclusivamente agli aeromobili autorizzati ad accedere sul piazzale militare dell’Aeronautica Militare. L’accesso all’area militare avviene tramite varchi la cui vigilanza è assicurata dall’Aeronautica Militare. Le planimetrie allegate riportano in dettaglio, mediante il codice colori, le diverse aree che ricadono in Air Side. Sulle strade di servizio e nell’area di movimento, è riportata la segnaletica oggetto del corso per il conseguimento dell’Abilitazione alla Guida in Air Side. La segnaletica presente in Air Side riveste carattere prescrittivo.

In occasione di particolari eventi (situazioni di emergenza, visite di Alte Personalità, esecuzione di lavori alle infrastrutture aeroportuali) l’accesso in Area Sterile può avvenire attraverso altri appositi passaggi che sono normalmente chiusi. Le modalità per il loro utilizzo sono preventivamente concordate con gli Enti di Stato ed il Gestore Aeroportuale. I soggetti che hanno titolo a richiedere alla Security Linate della Soc. SEA SpA (Ufficio Sicurezza/Ufficio Tesserini) il rilascio di un Tesserino di ingresso in aeroporto o Contrassegno veicolare sono:

a) Enti di Stato Aeroportuali. b) Prestatori / Autoproduttori di servizi di assistenza a terra (Handler) ai sensi del D.

Lgs. 18/99. Tali imprese devono essere certificate da Enac così come previsto dal relativo Regolamento emesso da ENAC. Le richieste per questa categoria di utenti, potranno essere presentate solo dopo aver ottenuto la certificazione della Direzione Aeroportuale ENAC.

c) Imprese che sono riconosciute da ENAC per operare sull’Aeroporto di Linate. Esempi parziali di tali imprese sono quelle che svolgono attività nel settore security, gestione e trasporto merci e trattamento dei relativi documenti;

d) Sub-Concessionari operanti in ambito aeroportuale. Le richieste potranno essere presentate solo dopo aver concluso l’iter di sub-concessione/accredito da parte del Gestore Aeroportuale.

e) Aziende che operano in regime di sub-appalto o comunque per conto dei soggetti

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 6

indicati nei punti precedenti. Le richieste per questa categoria di utenti potranno essere presentate solo dopo aver ottenuto il visto della società appaltante. La ragione o denominazione sociale dell’appaltante o ente garante deve essere evidente nella richiesta del permesso di accesso.

Le richieste devono essere a firma di un responsabile del soggetto avente titolo o di un rappresentante suo delegato. I dati personali forniti per il rilascio dei tesserini aeroportuali saranno trattati dal Gestore Aeroportuale secondo le procedure e per le finalità del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

PARTE PRIMA: CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 4. CONTRASSEGNI DI ACCESSO PER I VEICOLI IN AIR SIDE Per poter accedere in Air Side i veicoli a trazione propria devono essere in possesso di appositi contrassegni. I carrelli per trasporto bagagli, rimorchi o altri veicoli trainati, non necessitano di contrassegni ma devono essere dotati della segnaletica identificativa e registrati in appositi registri presso l’handler o proprietario. I contrassegni dei veicoli saranno autorizzati dalla D.A., a seguito di richiesta da inviare al Gestore. L’emissione dei contrassegni avviene a cura della Soc. SEA S.p.A. a titolo oneroso. A tal fine deve essere adoperata la modulistica predisposta dalla Soc. SEA S.p.A. che è disponibile sul sito web di SEA o presso l’Ufficio Tesserini Security Linate, sito al secondo piano dell’aerostazione. Sull’istanza di autorizzazione all’accesso all’Area Lato Volo il richiedente deve riportare quali sono le aree operative interessate dai propri veicoli. L’impresa, in tal modo dichiara che senza l’accesso del veicolo in Air Side vi è difficoltà o impossibilità a svolgere le proprie mansioni. I contrassegni possono essere rilasciati soltanto ad Enti o Società che operino in ambito aeroportuale oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o Società che esplichino attività complementari in loro nome e per loro conto. Il modulo prevede pertanto la firma sia della SOCIETA’ RICHIEDENTE sia della SOCIETA’ DI APPARTENENZA. Il modulo va compilato in ogni sua parte utilizzando, di norma, il formato elettronico. La richiesta deve essere accompagnata dalla attestazione di responsabilità relativamente ai punti presenti sul retro del modulo fornito dalla Soc. SEA S.p.A.. I soggetti, aventi titolo a richiedere il rilascio del contrassegno per i propri veicoli, devono inoltrare le richieste all’Ufficio Tesserini, almeno 10 giorni prima della data di ingresso, adoperando lo specifico modulo di SEA compilato in ogni sua parte, a cui è necessario allegare la seguente documentazione:

a) attestazione di responsabilità relativa ai punti specificati sul retro del modulo di richiesta del contrassegno;

b) copia del tagliando assicurativo; c) certificato/i assicurativo/i (dichiarazione di copertura) attestante/i la sussistenza

delle condizioni assicurative di cui all’Art. 6 della presente Ordinanza. Il documento deve essere dell’Impresa assicuratrice.

Dopo aver valutata la documentazione presentata e ricevuti i previsti pareri, l’Ufficio Tesserini provvede all’emissione del contrassegno. La consegna del documento avviene presso l’Ufficio Tesserini al richiedente. E’ facoltà del personale dell’ENAC e degli organi di controllo verificare, in ogni momento, la regolarità dei documenti relativi ai veicoli presenti in Air Side, con particolare riferimento alla carta di circolazione (o equivalente) e alle polizze di assicurazione.

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 7

Nel caso di richieste collettive, ovvero riguardanti più veicoli, il richiedente può predisporre una richiesta unica con i dati comuni a tutti i veicoli, accompagnata da uno o più elenchi con i dati relativi ad ogni singolo veicolo. Le richieste e gli elenchi devono riportare data e firma della società richiedente/appartenenza. I documenti, nel loro complesso, devono contenere tutti i dati previsti in caso di presentazione di richiesta per un singolo contrassegno. Con il rilascio del contrassegno, il richiedente si assume la responsabilità nei confronti del gestore aeroportuale e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti (inclusi eventuali risarcimenti) causati a persone o cose dai veicoli per i quali ha presentato apposita richiesta di accesso. I rinnovi annuali dei contrassegni potranno avvenire, per ogni singolo veicolo, secondo le stesse modalità del primo rilascio, ovvero presentando: - domanda alla Soc. SEA S.p.A. a cura del titolare, riportando i dati del veicolo, il

numero del lasciapassare da rinnovare; - la dichiarazione di responsabilità aggiornata, analoga a quella presentata in fase di

primo rilascio; - copia della polizza assicurativa la quale deve soddisfare i requisiti di cui al

successivo Art. 6; La richiesta di rinnovo va presentata non oltre il 10 dicembre di ogni anno. Ciò in considerazione che la scadenza dei contrassegni, per la maggior parte dei casi, è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso che una società abbia più veicoli da rinnovare, è consentito presentare anche una richiesta unica (cumulativa), allegando l’elenco dei veicoli interessati. L’elenco deve contenere i dati identificativi dei singoli veicoli. La richiesta deve inoltre riportare l’attestazione di responsabilità con cui il richiedente conferma il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il primo rilascio ed in particolare il mantenimento del possesso della documentazione richiesta in fase di primo rilascio e che la stessa è ancora in corso di validità. Per le polizze assicurative va fornita comunque l’evidenza che le stesse sono in corso di validità tramite copia del documento aggiornato della polizza o della documentazione fornita dalla Società Assicuratrice. Le domande e gli elenchi dei veicoli devono essere debitamente firmati dal responsabile legale dell’Impresa richiedente o suo delegato. Il procedimento di rinnovo è analogo a quello di rilascio. Per quanto attiene le assicurazioni dei veicoli, fermo restante i massimali previsti dalla presente Ordinanza, l’evidenza che il veicolo è assicurato può essere dimostrata come segue:

- in caso di un singolo veicolo, tramite copia del tagliando assicurativo e della polizza con indicazione del periodo di validità;

- per più veicoli, con dichiarazione cumulativa dell’Impresa assicuratrice che elenchi le targhe/matricole dei veicoli oggetto dell’assicurazione con i relativi massimali e con l’inclusione di aree aeroportuali;

- per più veicoli dichiarazione unica dell’Impresa assicuratrice che riporti esplicitamente che l’assicurazione è applicabile a tutti i veicoli utilizzati dal richiedente (in proprietà, in leasing o sotto qualunque altro titolo) all’interno di aree aeroportuali con specificazione del limite territoriale, ovvero, Italia, Europa, altri continenti o con validità a livello mondiale. La polizza globale o certificato di assicurazione (insurance certificate), deve riportare chiaramente i dati dell’impresa assicuratrice ed i relativi contatti.

In fase di primo rilascio, è necessario fornire evidenza di soddisfare i requisiti assicurativi fornendo copia delle polizze con la richiesta dei contrassegni. Dopo il primo rilascio, il

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 8

titolare del contrassegno, su richiesta degli organi di controllo, è tenuto a fornire evidenza dei documenti presentati in copia o di cui è stato dichiarato il possesso. Le polizze cumulative devono essere sempre accompagnate da una dichiarazione del richiedente che metta in relazione il contenuto ed i massimali delle polizze ai veicoli impiegati dal richiedente. E’ responsabilità del richiedente mantenere un registro dei veicoli che operano in Air Side e che lo stesso sia sempre aggiornato. Altre tipologie di polizze non rientranti nella suddetta casistica devono essere rappresentate con il dovuto anticipo dal richiedente al Gestore aeroportuale ed all’ENAC per le opportune valutazioni. Non è consentito il rilascio del contrassegno ai veicoli a motore intestati a privati, salvo situazioni particolari che saranno valutate caso per caso dalla Direzione Aeroportuale. Sono autorizzati all’accesso - a prescindere dal possesso del contrassegno - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza. I contrassegni dei veicoli di servizio degli Enti di Stato hanno una validità massima di cinque anni, mentre quelli rilasciati agli altri Operatori scadono al 31 dicembre dell’anno in corso. Tuttavia, anche per tali operatori, la validità può essere estesa ai cinque anni, qualora diano evidenza al Gestore di una procedura per l’accertamento, all’inizio di ogni anno, del permanere della necessità di accesso in area sterile e si impegnino a restituire tempestivamente i contrassegni nel caso detti motivi dovessero venir meno. La durata dei contrassegni può essere inferiore ai 12 mesi ogniqualvolta vi sono veicoli che devono operare in Air Side per un periodo limitato (es. gru per rimozione di strutture o ostacoli, veicoli per il trasporto di materiali in caso di lavori di costruzione/manutenzione, ecc.) per i quali risulta eccessiva e non giustificata tale durata. Nel caso di particolari attività stagionali, la durata della validità dei contrassegni dei veicoli è di norma inferiore ai 12 mesi. Tuttavia in tal caso, qualora l’attività debba essere svolta su più mesi che interessano due anni consecutivi, il contrassegno può essere rilasciato nei mesi finali dell’anno, prevedendo la scadenza nei primi mesi dell’anno successivo (esempio: validità da novembre di un anno fino ad aprile dell’anno successivo). E’ previsto, per alcune tipologie di veicoli, il rilascio di Contrassegni con validità non soggetta a scadenza (ved. Art. 13). Nel caso in cui i veicoli siano dotati di tutti i dispositivi di identificazione, segnalazione e di sicurezza per la circolazione, questi potranno accedere e circolare in autonomia in Air Side nelle aree di pertinenza. Qualora, invece, tali veicoli risultino non essere conformi a quanto previsto dalla presente Ordinanza, gli stessi potranno accedere e circolare in zona Air Side purché preceduti, ovvero scortati, da altro veicolo in regola con la vigente normativa. I contrassegni dei veicoli che consentono l’accesso in zona Air Side hanno validità solo sull’aeroporto di Linate. Il soggetto richiedente tale contrassegno è responsabile della sua riconsegna. I contrassegni destinati ai veicoli degli Enti di Stato sono rilasciati senza corrispettivo. Inoltre, possono accedere i veicoli per i quali le Forze di Polizia effettuano la scorta in forma diretta (es. in occasione di eventi che rivestono carattere di ufficialità, scorta a personalità dello Stato, per motivi di security o di ordine pubblico) Le norme per la condotta dei veicoli in zona Air Side sono riportate nel documento edito dalla Soc. SEA S.p.A. “MANUALE DI CIRCOLAZIONE E SICUREZZA AEROPORTUALE”. Il manuale è aggiornato periodicamente a cura della stessa Soc. SEA S.p.A.

Art. 5. PERCORSI VEICOLARI IN AIR SIDE E VERIFICA IDONEITÀ VEICOLI La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovrà essere

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 9

limitata ad effettive esigenze di servizio, per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione. Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco. Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali fermate momentanee.

La verifica dei documenti aeroportuali relativi all’accesso dei veicoli ed occupanti in zona Air Side è effettuata dagli addetti presenti ai varchi carrai. Gli accertamenti riguarderanno: tesserino di ingresso in aeroporto e contrassegno che devono essere in corso di validità. In ogni caso, resta la facoltà degli addetti ai controlli, di eseguire verifiche sulla patente aeroportuale (del conducente) e sui documenti obbligatori previsti dal Codice della strada e su accessori e segnali previsti per la tipologia di Contrassegno concesso secondo quanto riportato nella presente Ordinanza. Ulteriori eventuali controlli atti a verificare l’idoneità operativa del mezzo ed il rispetto delle aree di circolazione assegnate sono, di norma, condotte – oltre che dal personale delle Forze dell’Ordine - anche dal personale del Gestore preposto alla Safety o dal personale ispettivo di ENAC Direzione Aeroportuale Milano Linate. I conducenti dei veicoli che accedono in area sterile devono essere in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto e di una delle tre Abilitazione alla Guida in Area Aeroportuale (ADC) in corso di validità. Le aree di accesso consentite sul Tesserino, sul Contrassegno veicolare e sull’Abilitazione di Guida non devono necessariamente coincidere. Un conducente con ADC Verde Limitata può accedere con un veicolo con contrassegno per tutta la zona Air Side. E’ responsabilità del conducente non impegnare le aree per cui non è autorizzato.

Art. 6. ASSICURAZIONI

Con esclusione dei veicoli di servizio dell’ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n° 990 e successive modifiche. Il Gestore, gli handlers e le compagnie di navigazione aeree potranno essere esentati dall’assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a circolare nella zona Air Side, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l’effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi (vedere anche Art.4.). I veicoli non compresi nel comma precedente, per avere l’autorizzazione ad accedere alle zone in Air Side, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali: A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che operano in area

di movimento: 10 milioni di euro; B) autovetture che operano in area di movimento: 5 milioni di euro: C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile. Inoltre la polizza RC Auto relativa ai veicoli e mezzi che operano in ambito aeroportuale deve essere stipulata con le seguenti caratteristiche: - espletamento di servizi ed operatività in ambito aeroportuale; - espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture

aeroportuali; Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall’ E.N.A.C. Le aree alle quali il veicolo può essere autorizzato sono indicate sulle planimetrie allegate. I veicoli autorizzati ad accedere in Air Side devono mantenere in corso di validità le

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 10

assicurazioni per la responsabilità civile, di cui ai suddetti punti, per tutta la durata del permesso. I veicoli che operano in Air Side devono essere equipaggiati con i dispositivi di sicurezza previsti in relazione alle aree che devono attraversare. I conducenti devono essere in possesso di una delle abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali rilasciate dalla Soc. SEA S.p.A.

Art. 7. SOSTA E’ fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell‘area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli. Durante la sosta i veicoli devono essere chiusi a chiave qualora, al loro interno, vi siano strumenti di lavoro (articoli proibiti) utilizzabili come armi improprie.

Art. 8. PATENTI E ABILITAZIONI I conducenti dei veicoli targati, utilizzati per servizio in Air Side, dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente della carta di qualificazione del conducente, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Codice della Strada). I conducenti di veicoli che trasportano materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l’elenco del materiale trasportato.

Art. 9. MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere dotati, oltre che della patente almeno di categoria “ B ” in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali. La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa, deve essere garantita dall’ente o società che ne ha la proprietà o l’uso, secondo le norme della casa costruttrice e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti che ne regolano l’utilizzo.

Art. 10. REGOLE GENERALI PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI E’ fatto obbligo, ai conducenti di tutti i veicoli e mezzi, di: A) tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti indicati

dalla segnaletica sulle restanti aree; B) dare SEMPRE la precedenza agli aeromobili, anche se trainati, e ai mezzi o veicoli

con luce lampeggiante attivata; C) tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i

veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d’intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;

D) rispettare la segnaletica aeroportuale.

Art. 11. CONTRASSEGNI E DISPOSITIVI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI NELLA ZONA AIR SIDE I veicoli, compresi i mezzi speciali non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare in zona Air Side dovranno: A) portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno vistato dalla D.A, di

colore giallo con la dicitura “Libero accesso Zona Air Side (include Area di Movimento)”;

B) aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell’Ente di appartenenza;

C) essere muniti di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno, qualora debbano

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 11

operare in prossimità degli aeromobili; D) essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui agli Artt. 17 e 18 della presente

ordinanza. Il richiedente, ai fini della regolarità delle proprie attività operative, deve tener conto, nel presentare le richieste al Gestore, dei tempi tecnici per la predisposizione dei contrassegni e dei tesserini di ingresso in aeroporto.

Art. 12. CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI

NELL’AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI / PERCORSO PROTETTO E SULLE PERIMETRALI I veicoli, compresi i mezzi speciali non muniti di targa, che hanno esigenza di circolare unicamente nell’area dei servizi aeroportuali / percorso protetto e sulle perimetrali, devono aver chiaramente indicata sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell’ Ente o della società di appartenenza. Detti veicoli e mezzi dovranno portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di colore giallo con striscia trasversale rossa in alto a sinistra e con la dicitura “Libero accesso Area dei Servizi Aeroportuali, Percorso Protetto e strade perimetrali (esclusa l’area di movimento)”, vistato dalla D.A. Il contrassegno può riportare nel campo libero accesso, anche una sola delle tre zone. Ovviamente la specifica delle zone deve avvenire in modo coerente. Ad esempio, se viene riportata la dicitura Perimetrali deve anche essere riportata la zona Area dei Servizi Aeroportuali. Le zone vanno riportate sulla base della richiesta dell’impresa ed accertandone l’effettiva necessità in relazione alle attività svolte dal richiedente. I veicoli che circolano nell’ Area dei Servizi Aeroportuali, sono esentati dall’obbligo di avere installati i dispositivi di cui ai punti C) e D) dell’Art. 11. Non vi è alcuna correlazione tra le aree autorizzate al conducente con quelle riconosciute al veicolo tramite il rispettivo contrassegno. Non è consentito al conducente dell’autoveicolo lasciare l’autovettura in sosta sulla strada perimetrale ed allontanarsi.

Art. 13. ESENZIONI: CONTRASSEGNO “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE” I veicoli che devono essere utilizzati esclusivamente nell’area Lato Volo e che non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche, ovvero veicoli senza targa e speciali, possono essere esentati dall’applicazione del contrassegno previsto dagli art. 11 e art.12 purché riportino all’esterno, in modo chiaramente visibile, l’indicazione “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”. La scritta deve essere apposta su apposito contrassegno emesso a cura del gestore aeroportuale ed a firma della Direzione Aeroportuale Milano Linate. Il predetto contrassegno non ha scadenza e viene rilasciato a titolo oneroso previa richiesta dell’Operatore aeroportuale contenente i seguenti dati ed informazioni:

a) Società/Impresa richiedente; b) tipo di veicolo; c) Numero di matricola/seriale del telaio, oppure numero progressivo assegnato dal

richiedente ai propri veicoli operanti in aeroporto; d) Dichiarazione del richiedente attestante l’utilizzo del veicolo esclusivamente in

zona Air Side e richiesta di rilascio del contrassegno con la dicitura “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”;

e) data e firma del responsabile/rappresentante della Società/Impresa richiedente. Il formato del contrassegno è similare a quelli già correntemente emessi e riporterà:

i) il logo del Gestore e di ENAC con l’indicazione di Aeroporto di Milano Linate;

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 12

ii) il numero progressivo del documento/anno di emissione; iii) la scritta “Validità: non soggetta a scadenza”; iv) le informazioni fornite dal richiedente necessarie per l’identificazione del

veicolo. Es. numero seriale e denominazione Handler; v) la scritta “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”; vi) la firma del Direttore Aeroportuale e timbro circolare ENAC.

In caso di smarrimento o furto del contrassegno il possessore deve presentare apposita denuncia alle Forze di Polizia. L’emissione di duplicati avviene a titolo oneroso. Il contrassegno è valido solo per il veicolo a cui è associato tramite n. telaio o altro dato identificativo. Pertanto il contrassegno non è trasferibile da un veicolo all’altro, anche se appartenente alla stessa società. L’uso del contrassegno con validità non soggetta a scadenza è destinato a quei veicoli, che devono, pertanto, operare in modo permanente in zona Air Side. Tuttavia i suddetti veicoli, nel caso debbano accedere per la prima volta in zona Air Side o uscirne per esigenze di manutenzione/riparazioni non eseguibili nelle aree aeroportuali dedicate oppure per il trasferimento su altra sede aeroportuale, possono transitare attraverso i varchi carrai tramite presentazione del suddetto contrassegno e previa comunicazione scritta, con idoneo anticipo, agli organi competenti preposti all’effettuazione dei controlli ai varchi. Sarà cura del richiedente garantire idonee modalità di trasferimento dei veicoli speciali al di fuori della zona Air Side e durante l’attraversamento delle aree Land Side qualora necessario. Le operazioni dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (Codice della Strada, disposizioni locali, ecc.).

Art. 14. IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO Tutti i veicoli di servizio che operano in Air Side dovranno aver applicato sulla carrozzeria (di norma sulle fiancate laterali del veicolo in modo visibile rispetto ad altre eventuali scritte) il logo/denominazione dell’impresa di appartenenza ed il numero progressivo del mezzo, ovvero altra utile indicazione che ne consenta in modo celere ed univoco l’individuazione dello stesso. Il logo deve essere apposto su una superficie che ne consenta una buona visibilità ovvero con un idoneo contrasto con il fondo e distanziato adeguatamente da eventuali altre scritte o figure circostanti. L’elenco di detti veicoli - per agevolare eventuali controlli - dovrà essere consegnato, all’inizio di ogni anno solare e comunque non oltre il 30 gennaio, alle postazioni dei varchi carrabili, per consentire al personale incaricato di eseguire i previsti controlli. Le società e gli enti che impiegano mezzi che operano esclusivamente all’interno delle aree sterili, dovranno presentare alla Polizia di Frontiera ed alla Guardia di Finanza la lista dei mezzi a tal fine utilizzati sempre entro il 30 gennaio dell’anno solare corrente. Eventuali deroghe saranno concesse e concordate d’intesa con la Polizia di Frontiera e la Direzione Aeroportuale. E’ responsabilità della società a cui appartengono i veicoli o che li utilizza, l’obbligo di consegnare il predetto elenco e di curarne successivamente l’aggiornamento. Le società e le organizzazioni che hanno veicoli in Air Side e non presentano tale elenco aggiornato ad inizio anno ovvero entro il 30 gennaio dell’anno solare, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 Comma 2° del Codice della Navigazione. Le organizzazioni che adoperano, in zona Air Side, un solo veicolo ed hanno un solo contrassegno in corso di validità, sono esentati dall’obbligo di apporre il numero progressivo. Eventuali deroghe sulle modalità di identificazione dei veicoli, (presenza del logo aziendale o denominazione dell’Impresa/Ente, presenza del numero) sono valutate e concesse dalla Direzione Aeroportuale. I veicoli di ENAC, delle Forze di Polizia, dei Vigili

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 13

del Fuoco e di altri mezzi di soccorso, sono autorizzati ad essere impiegati con le scritte ed i colori con cui sono normalmente utilizzati e sono esentati dall’obbligo di apporre il numero progressivo. Le Società ed organizzazioni i cui veicoli circolano all’interno dell’area sterile con lasciapassare scaduto, ovvero oltre il periodo di validità dello stesso come precedentemente specificato, saranno sanzionate ai sensi dell’art. 1174 Comma 2° del Codice della Navigazione.

Art. 15. DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA In deroga all’art.173 del Codice della Strada, in Air Side gli operatori aeroportuali possono utilizzare durante la guida, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici. In deroga all’art. 172 del Codice della Strada, in air side i conducenti dei veicoli sono esonerati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Su alcuni tratti della perimetrale gli automezzi dei VVF possono effettuare prove di funzionalità dei veicoli stessi. In tutte le altre aree, la circolazione dei mezzi è disciplinata dal Codice suddetto, per quanto applicabile, salvo diverse disposizioni contenute in quest’Ordinanza o comunque emesse da ENAC.

Art. 16. PARCHEGGIO

Tutti i veicoli autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti ed opportunamente indicati dalla segnaletica orizzontale o verticale. Gli spazi di sosta possono essere riservati a singoli operatori previo accordi con il gestore aeroportuale Soc. SEA S.p.A..

Art. 17. SEGNALI DIURNI I veicoli autorizzati a circolare nell’Area di Movimento costituiscono ostacoli alla movimentazione degli aeromobili e pertanto devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti al Cap. 4 punto 11.6. In accordo alla predetta normativa, è possibile utilizzare, alternativamente, la bandiera o il pannello, come di seguito specificato, a seconda della tipologia e delle dimensioni del veicolo autorizzato a circolare in area di movimento: a) Bus e veicoli di analoghe dimensioni: se utilizzano una bandiera, questa deve

sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore ai 90 cm. e formata da una scacchiera con quadrati delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato. Se invece utilizzano una pannello questo deve avere le medesime dimensioni della bandiera ed applicato in maniera visibile sulla carrozzeria.

b) Veicoli di minor ingombro o sui quali non sia possibile installare i segnali di cui al punto predente: se utilizzano una bandiera, questa deve essere di dimensioni idonee a garantirne la visibilità. Se invece utilizzano un pannello, questo deve essere di norma applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria e deve essere quadrato, di lato non inferiore ai 21 cm. e formato da una scacchiera con quadrati delle dimensioni non inferiori a 7 cm. di lato

Art. 18. SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere in Air Side, qualora debbano interessare l’area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti almeno dei seguenti appositi segnali luminosi che costituiscono, pertanto, la segnaletica minima che deve essere installata:

A) AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI: 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;

B) AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI: una luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360° oppure due/quattro luci fisse agli

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 14

angoli superiori della carrozzeria; C) SCALE PER PASSEGGERI: una luce fissa sul punto più alto del corrimano di

sinistra; D) AUTOGRU: una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli

superiori della carrozzeria; E) VEICOLI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE: due

luci fisse in alto, ai lati del parabrezza e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;

F) AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE: un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell’altezza di almeno 10 cm. e della lunghezza dell’autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;

G) ELEVATORI MERCI: una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.

H) FOLLOW-ME, mezzi speciali o di soccorso e vetture appartenenti ad Enti di Stato dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi: luci lampeggianti gialle (in alternativa arancione o ambra), rosse o blu (Forze di Polizia), attivate in caso di svolgimento di specifici servizi.

Le caratteristiche delle luci di cui ai precedenti punti devono essere le seguenti: 1) Luci di ostacolo fisse: colore rosso o giallo, intensità minima 40 candele, copertura

azimutale 360°; 2) Luci di ostacolo lampeggianti: devono emettere una serie di lampi gialli con la

frequenza di 45 lampi al minuto ed avere una intensità luminosa di 200 candele con copertura azimutale 360°.

Qualora il veicolo sia dotato della sola segnaletica minima, un’eventuale inefficienza anche di uno solo dei segnali non consente l’impiego del veicolo in ambito aeroportuale, salvo che l’ENAC non abbia autorizzato una diversa configurazione, con segnali alternativi, che assicuri un livello equivalente di sicurezza per le operazioni al suolo.

Art. 19. AREA DI MANOVRA E PIAZZALE AEROMOBILI

L‘accesso all’area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso ed a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione data dalla Torre di Controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente. I conducenti dovranno essere in possesso di Abilitazione alla Guida (ADC) di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell’apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall’E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità. I veicoli di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell’ area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche una luce lampeggiante di colore giallo rotante installata, di norma, sul tetto della carrozzeria e visibile a 360°, qualora la stessa non sia già prevista per il tipo di veicolo. Durante la permanenza in area di manovra è obbligatorio attivare detto dispositivo luminoso anche nelle ore diurne. Il personale delle imprese di assistenza a terra, di security o di altra impresa che circola sui piazzali di sosta aeromobili è obbligato ad indossare indumenti ad alta visibilità (es. giubbetti, fasce o cinture catarifrangenti). L’equipaggio di bordo (piloti ed assistenti) è esentato dall’indossare i suddetti indumenti durante il percorso tra aeromobile e bus e viceversa. Sono inoltre esentati dall’obbligo di indossare gli indumenti ad alta visibilità i passeggeri e persone durante le operazioni di sbarco imbarco in quanto assistite da personale di imprese di handling, oltre che il personale di Enti di Stato presenti per servizio presso lo stand di sosta.

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 15

Art. 20. STRADE DI SERVIZIO In Air Side sono presenti strade di servizio che intersecano l’Area di Manovra. In particolare, l’accesso alla strada di servizio situata parallelamente tra le due piste di volo e che attraversa le TWYs N e K è riservato esclusivamente ai mezzi muniti di radio con frequenza veicolare aeroportuale in collegamento bidirezionale con la TWR. E’ obbligatorio il preventivo contatto radio con la TWR per essere autorizzati all’attraversamento delle suddette vie di rullaggio. All’interno del BHS, incluso il tunnel di accesso che parte dal Varco 1, è possibile accedere solo con mezzi a propulsione elettrica. Nei periodi di effettuazione di lavori di manutenzione in tale area, saranno previste deroghe per i mezzi specificamente autorizzati da SEA - Coordinamento di Scalo, che ne consentirà eccezionalmente l’accesso.

Art. 21. AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI – PERCORSO PROTETTO Con tale termine viene individuata una parte dell’area sterile dell’aeroporto che è situata al di fuori dell’Area di Movimento, per circolare all’interno della quale è necessario essere in possesso di patente aeroportuale verde “con limitazione” (vedi Art. 37). All’interno di tale area, nei periodi di chiusura del Varco 2, i veicoli possono utilizzare il tratto di strada di servizio identificato come “PERCORSO PROTETTO” per recarsi dal varco 1 alla zona depositi carburante e aree adiacenti. Tale percorso, inclusa l’area dei servizi aeroportuali, è illustrato nella planimetria allegata e consente di raggiungere l’area dove insistono i depositi delle compagnie Petrolifere, nonché le altre infrastrutture destinate ai servizi aeroportuali. Il PERCORSO PROTETTO, partendo dal Varco 1, costeggia l’hangar Breda e l’area Merci, senza impegnare l’Area di Movimento. Il percorso è corredato di segnaletica sia verticale che orizzontale.

Art. 22. ACCESSO ALL’AREA DI MANOVRA

Ogni intersezione delle perimetrali con l’ area di manovra è chiaramente evidenziata con apposita segnaletica, orizzontale e verticale, che prevede l‘assoluto diritto di precedenza agli aeromobili. Ai punti di accesso all’area di manovra sono installati cartelli indicanti il divieto di accesso ai veicoli non autorizzati.

Art. 23. RESTITUZIONE DEI CONTRASSEGNI I contrassegni devono essere restituiti, a cura dell’Impresa che ne ha fatto richiesta, alla società di gestione nei seguenti casi: a) su richiesta dell’ENAC e/o del gestore aeroportuale; b) quando l'autoveicolo non ha più necessità di accedere in Air Side; c) alla scadenza del documento. In caso di smarrimento o furto, l’Operatore aeroportuale titolare del lasciapassare deve presentare una denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed informare immediatamente il Gestore, presentando copia della denuncia, come previsto dal punto 1.2.6.6.1 del PNS. Successivamente il Gestore provvederà a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale. Il gestore aeroportuale terrà un registro di tutti i contrassegni rilasciati costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti. Sul registro sarà inoltre specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati. Il gestore aeroportuale avrà, altresì, cura di consegnare ai varchi un elenco periodicamente aggiornato dei contrassegni persi, rubati e non restituiti. L’elenco può essere su supporto cartaceo o informatico.

Art. 24. APPLICABILITA’ DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle norme

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 16

contenute nel Nuovo Codice della Strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicato in ambito aeroportuale. Sono anche applicabili le relative sanzioni salvo diversamente indicato.

PARTE SECONDA: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Art. 25. ACCESSI IN AREA STERILE Ad eccezione dei casi indicati nel successivo Art. 26, nessuna persona può accedere alle aree sterili dell’aeroporto senza l'autorizzazione della Direzione Aeroportuale. L’autorizzazione di ENAC è resa evidente tramite: a) il possesso, da parte dei soggetti aventi titolo, di apposito tesserino di ingresso in

aeroporto (badge) emesso a cura della Soc. SEA S.p.A. a titolo oneroso, tramite il proprio Ufficio Tesserini a firma del Direttore Aeroportuale;

b) una procedura approvata da ENAC-Direzione Aeroportuale Milano Linate sentiti gli enti che concorrono al Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale;

Le operazioni per la emissione dei tesserini di ingresso in aeroporto, salvo diverse indicazioni, saranno addebitate alla società richiedente secondo le tariffe e le modalità in vigore. Il tariffario in vigore, é disponibile presso l’Ufficio Tesserini dell’Aeroporto di Linate. In caso di mancato o ritardato pagamento dei diritti di emissione, la Soc. SEA.SpA. si riserva di bloccare l’emissione dei Tesserini e Abilitazioni alla Guida o di sospendere l’accettazione di nuove istanze della Società/ Ente inadempiente. Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione, i tesserini giacenti presso la Soc. SEA S.p.A. e non ritirati, saranno distrutti d’ufficio e verranno comunque addebitati alla società/soggetto richiedente. I tesserini di ingresso saranno rilasciati soltanto al personale appartenente ad Enti di Stato, alla società concessionaria (gestore aeroportuale) SEA S.p.A. ed alle società od imprese in possesso di regolare sub-concessione, che operano in ambito aeroportuale ovvero, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che esplicano attività complementari per loro nome e conto. I tipi di tesserini sono illustrati in successivi articoli. (vedere anche Art. 3). Le Imprese e gli enti richiedenti il tesserino, sono responsabili di garantire il rispetto delle vigenti normative di legge applicabili ai lavoratori impiegati sull’Aeroporto di Linate. Apposita dichiarazione sarà inserita dalla Soc. SEA S.p.A. sul modello di richiesta. Il tesserino che autorizza l’accesso nelle aree aeroportuali è strettamente personale e per nessun motivo può essere consegnato dal titolare ad altra persona ai fini dell’accesso nelle aree specificate. Le persone aventi titolo, per poter ottenere il rilascio del tesserino definitivo che li abilita all’accesso alle aree sterili, devono dimostrare di aver partecipato ad un corso in materia di security, che sarà diverso in quanto a programmi e durata a seconda delle mansioni svolte e dovrà contenere una parte informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell’aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza. Tali persone dovranno, altresì, aver superato il controllo dei precedenti personali (background check). Il rinnovo del tesserino è subordinato alla verifica dell’effettuazione dei previsti corsi di aggiornamento professionale. Sono esonerati da tali obblighi, esclusivamente coloro che richiedono un permesso “VISITOR”, che autorizza il richiedente ad entrare in area sterile purché accompagnato da idonea scorta (Art. 30). Per il personale ENAV – Techno Sky al verificarsi di condizioni di urgenza, che implicano interventi essenziali per l’operatività dello scalo, resta comunque applicabile la procedura

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 17

ENAC prot. n. 131386 del 12.10.2011. Ai fini del rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, l’Ufficio Tesserini di Linate, valutata l’ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione presentata in accordo ai criteri definiti nella presente Ordinanza, provvede a richiedere il controllo dei precedenti personali (background check) alla Polizia di Frontiera. Dopo aver ottenuto il nulla osta della Polizia di Frontiera, la Security Linate stampa il tesserino. Gli altri Enti (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane) hanno accesso al sistema informatico di rilascio tesserini e sono in grado in qualsiasi momento di esprimere il loro parere negativo, a fronte del quale l’Ufficio Tesserini della Security Linate non procede con l’emissione del tesserino. Quest’ultimo viene consegnato esclusivamente all’intestatario, dietro presentazione di un valido documento d’identità. Nel caso in cui l’iter di rilascio si concluda negativamente, l’Ufficio Tesserini dell’Aeroporto di Linate non procederà con l’emissione del documento, dandone comunicazione al richiedente e ad ENAC – Direzione Aeroportuale. Tutti i nuovi tesserini emessi devono essere conformi ai fac-simili allegati alla presente Ordinanza.

Art. 26. ALTRE PERSONE AVENTI TITOLO AD ACCEDERE IN AREA STERILE Per motivi inerenti alle loro funzioni, possono accedere oltre i posti di Dogana e di Polizia di Frontiera, in deroga a quanto previsto dall’Art. 25:

i. i dipendenti dell’ENAC, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ente (carta multi servizi con banda rossa);

ii. il personale direttamente coinvolto in stati di emergenza, incidente o reazione ad atti illeciti contro l’aviazione civile;

iii. i passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, muniti di titolo di viaggio. Per i passeggeri dell’aviazione generale, in assenza del titolo di viaggio o documento equivalente, gli stessi possono accedere in area sterile solo se sono direttamente accompagnati dai membri dell’equipaggio di volo o dal personale dell’handler che fornisce i servizi di assistenza a terra. L’accesso dei passeggeri è consentito limitatamente al percorso tra terminal e aeromobile.

iv. i piloti e i membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, muniti di regolare licenza, certificato di membro di equipaggio in corso di validità o attestazione equivalente. L’accesso degli equipaggi è consentito limitatamente al percorso tra terminal e aeromobile. In particolare, si precisa che i membri dell’equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido, vengono scortati ogni volta si trovino in aree sterili diverse da: aree dove possono sostare i passeggeri; aree nelle immediate vicinanze dell’aeromobile con il quale sono arrivati o

partiranno; aree destinate agli equipaggi; lungo i percorsi più brevi tra il terminal o punto di accesso e l’aeromobile con il

quale i membri dell’equipaggio sono arrivati o partiranno. v. il personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per

compiti di istituto, deve accedere all’interno delle aree, che esibisce la tessera personale di riconoscimento all’atto dei controlli di sicurezza, dopo aver segnalato il passaggio all’Ufficio di Polizia di Frontiera;

vi. il personale dell’Aeronautica Militare in servizio sull’Aeroporto di Milano Linate. Ad esclusione dei passeggeri, per i quali sono previsti varchi dedicati al piano partenze (Postazioni o Filtri di sicurezza), l’ingresso del suddetto personale, avente titolo ad accedere in area sterile può avvenire attraverso il VARCO STAFF o di servizio o attraverso gli altri VARCHI come meglio descritti all’art.3. I VARCHI presenti a Linate Ovest possono essere utilizzati dagli equipaggi, operatori aeroportuali e dai passeggeri. L’accesso in Area sterile è consentito anche a coloro che, pur non essendo in possesso

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 18

di tesserino o altro titolo valido, sono direttamente scortati da personale delle Forze di Polizia che ne assicurano anche i requisiti di security previsti dalla vigente regolamentazione in materia di controlli per l’accesso in Air Side. (Regolamento 185/2010 punto 1.3.2. Esenzioni e procedure speciali di controllo). Tali persone possono accedere in Air Side anche attraverso i varchi, direttamente scortate dalle Forze di Polizia. A puro titolo di esempio si segnalano:

a) Presidenti e Capi di Stato b) Primi Ministri e Capi di Governo in visita ufficiale c) Ministri in visita ufficiale d) Membri delle famiglie Reali e) Capi Religiosi Ufficiali f) Persone trasferite sotto scorta da parte delle Forze di Polizia preposte. L’accesso

di tali persone in Area Sterile avviene tramite coordinamento con le Forze di Polizia presenti in aeroporto e con comunicazione al Vettore aereo

g) Le persone sottoposte ad un programma di protezione previsto dallo Stato e relativa scorta, il cui accesso all’area sterile avviene tramite coordinamento con le Forze di Polizia che provvedono a darne comunicazione al vettore aereo

h) Altre persone individuate caso per caso dall’Autorità Competente per ragioni obiettive.

Il transito delle persone di cui ai punti precedenti, potrà avvenire attraverso i varchi esistenti o mediante altri accessi individuati secondo quanto riportato in Art. 3. Il VARCO STAFF, può essere adoperato anche da passeggeri PRM (passeggeri a mobilità ridotta), UM (Unaccompanied Minor) in possesso di regolare titolo di viaggio, qualora accompagnati da personale dedicato alla loro assistenza. Inoltre è consentito il transito di passeggeri dotati di titolo di viaggio purché scortati da personale aeroportuale appartenente all’ENAC o all’Agenzia delle Dogane in possesso di tesserino aeroportuale valido sull’aeroporto di Linate. Attraverso il VARCO STAFF è consentito anche il transito di personale di volo (crew member) delle compagnie aeree che sono fuori servizio ed aventi un valido biglietto di viaggio o carta d’imbarco. Detto personale deve essere in possesso e mostrare su richiesta degli addetti ai controlli il certificato di crew member o titolo equivalente. La compagnia aerea interessata, tramite i propri responsabili, per facilitare le verifiche degli addetti, farà pervenire al predetto varco, in tempo utile, apposito elenco con i nominativi del personale interessato. Il personale aeroportuale che accede in area sterile attraverso i varchi dovrà effettuare, presso le postazioni dove è presente l’apposito lettore di prossimità, la verifica di validità del proprio badge. Nel caso in cui gli addetti ai controlli accertino che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione luce rossa o non attivazione della stessa), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in zona Air Side. La persona che accede in zona Air Side ed intenzionalmente forza, elude o comunque non si sottopone in modo volontario ai controlli di sicurezza (security) previsti dalla vigente normativa e richiamati nella presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione prevista ai sensi dell’art. 1174 Comma 1° del Codice della Navigazione.

Art. 27. TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO L’accesso all’area sterile dell’aeroporto è consentito ai possessori di uno dei tesserini di ingresso (BIANCO, VERDE e ROSSO) indicati di seguito, i quali sono rilasciati dalla D.A. ed emessi da SEA, previo accertamento dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto destinato a svolgere la sua attività in aree particolarmente vigilate ai fini della sicurezza aeroportuale.

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 19

Tali tesserini devono riportare: a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare; b) indicazione dell’Ente o della Società di appartenenza, c) logo dell’ENAC, aeroporto di emissione e firma del Direttore Aeroportuale; d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere; e) data di scadenza; f) categoria del personale autorizzato (da 1 a 6) a introdurre in area sterile

determinati articoli proibiti da utilizzare per motivi di lavoro; g) numero progressivo.

Il possesso dei requisiti per l’accesso in Area Sterile è accertato dalla D.A., tenuto conto anche dei nulla-osta preventivi delle Autorità di controllo. I tesserini non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i periodi specificati per ogni singolo tesserino. I tesserini che possono essere rilasciati sono:

1. di colore BIANCO: riservati al personale di Enti di Stato in servizio presso l’Aeroporto di Milano - Linate, che consentono l’accesso in tutta l’area sterile del sedime aeroportuale. Ai possessori è consentito anche l’ingresso nei settori critici A, B, T, M (vedi Art. 28), purché vi sia presente la relativa lettera. La fotografia riportata sul tesserino deve avere fondo di colore rosso. Hanno validità massima di 5 anni e devono riportare, se applicabili, le autorizzazioni per operare all’interno di ciascun settore dell’area critica;

2. di colore VERDE: rilasciati ai dipendenti del Gestore Aeroportuale, subconcessionari ed alle società che svolgono in aeroporto attività connesse con il trasporto aereo. Sono validi per l’accesso in tutta l’area sterile del sedime aeroportuale. Ai possessori è consentito anche l’ingresso nei settori critici A, B, T, M (vedi Art. 28), purché vi sia presente la relativa lettera. Hanno validità massima fino a 5 anni e devono riportare, se applicabili, le autorizzazioni per operare all’interno di ciascun settore dell’area critica;

3. di colore ROSSO: rilasciati ai dipendenti dei soggetti di cui al punto 2 e validi per l’accesso nell’area sterile. Ai possessori è consentito anche l’accesso nei settori critici B, T, M e solo in presenza della relativa lettera (vedi Art.28). Al personale in possesso di tesserino di colore ROSSO può essere rilasciata unicamente l’Abilitazione alla Guida in area Aeroportuale (ADC) di colore VERDE con Limitazione (vedere art. 37). Hanno validità massima fino a 5 anni e devono riportare le autorizzazioni per operare all’interno di ciascun settore dell’area critica;

4. di colore AZZURRO: riservati al personale che ha necessità di accedere nelle aree regolamentate (operatori aeroportuali, personale che lavora in attività strumentali per il trasporto aereo, altri che utilizzano infrastrutture presenti nell’Area regolamentata). Non consentono l’accesso alle aree sterili dell’aeroporto. Sono rilasciati dal gestore, dopo autorizzazione della D. A. Hanno validità massima di cinque anni.

I possessori dei tesserini di colore BIANCO, ROSSO o VERDE possono entrare in Area Sterile attraverso tutti i varchi di servizio citati nell’art. 3, ed accedere nei settori indicati dalla relativa lettera riportata sul tesserino stesso. Inoltre, attraverso i filtri di sicurezza riservati ai passeggeri, oltre ai passeggeri stessi è consentito il transito e la permanenza del personale in servizio presso i predetti filtri (Forze di Polizia, personale dell’ENAC in servizio ispettivo, della Dogana, della Sanità Aerea, addetti alla sicurezza, supervisori). Il personale aeroportuale che utilizza i varchi di servizio deve sottoporsi ai controlli di sicurezza ad eccezione del personale esonerato in base alla vigente normativa. E’ eccezionalmente consentito l’attraversamento di strade di servizio o l’utilizzo di percorsi pedonali o marciapiedi per recarsi da un settore ad un altro in cui si è autorizzati. In tal caso, il percorso può essere impegnato per il tempo strettamente necessario al

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 20

raggiungimento del settore verso cui si è diretti e purché il percorso effettuato sia il più breve possibile. E’ inoltre consentito impegnare aree direttamente confinanti con il proprio settore autorizzato, per il completamento di specifici lavori (es. pulizia vetri, riparazioni di porte). Ai titolari di tesserino di colore AZZURRO non può essere rilasciata l’Abilitazione alla Guida in area sterile (ADC - Air Side Driving Certificate). Qualora gli operatori aeroportuali debbano accedere alle aree sterili con articoli proibiti da utilizzare come attrezzi di lavoro, dovranno essere in possesso di una specifica autorizzazione, identificata con l’apposizione sul tesserino di una delle sei categorie previste. Il tesserino dovrà essere ritirato dal richiedente che, all’atto del ritiro, firmerà un registro o un modulo, anche per presa visione delle norme della presente ordinanza. Nella domanda di autorizzazione all’accesso, il richiedente dovrà specificare se intende portare con sé gli articoli proibiti di cui sopra, da utilizzare come strumenti di lavoro. All’atto dell’accesso in area sterile, l’operatore in possesso di detti articoli dovrà esibire anche un apposito elenco che riporti nel dettaglio gli articoli proibiti che ha con sé in quel determinato momento, al fine di consentire all’addetto alla sicurezza di verificare che la categoria riportata sul tesserino corrisponda alla tipologia di articoli trasportati (riconcilio). E’ fatto altresì obbligo, a tali operatori autorizzati a introdurre all’interno dell’area sterile articoli proibiti, a tenerli sempre conservati in condizioni di assoluta sicurezza, compresi i momenti di pausa dal lavoro. I tesserini di colore GIALLO della durata di un anno, previsti dalla precedente normativa, non verranno più emessi. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza risultano già in possesso di tale tipologia di tesserino, potranno continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza naturale del documento, salvo che non debba essere restituito prima per altro motivo (fine rapporto di lavoro, trasferimento su altro scalo, ecc.).

Art. 28. SETTORI DELL’AREA CRITICA CON LIMITAZIONE ALL’ACCESSO. Premesso che le parti critiche dell'aeroporto coincidono con l'area sterile, sono stabilite limitazioni per I'accesso e la circolazione nei seguenti settori, rilevanti ai fini della security:

1) Aree del piazzale aeromobili, dove hanno luogo le operazioni di assistenza aglistessi, il cui accesso è consentito ai titolari di tesserino di ingresso in aeroportocon apposizione della lettera "A” (Aeromobili)*. NOTA (*) Il titolare del tesserino con la lettera “A” può recarsi nelle vicinanze degli aeromobili su tutta l’areadi movimento, qualora ve ne sia l’esigenza.

2) Area smistamento bagagli, il cui accesso è consentito ai titolari di tesserino con la lettera “B” (B.H.S. - Baggage Handling System);

3) Aree partenze, site oltre le postazioni di controllo (incluso il mezzo interpista), il cui accesso è consentito ai titolari di tesserino con la lettera "T" (Teminal);

4) Area cargo, dove hanno luogo tutte le operazioni relative al trattamento delle merci, il cui accesso è consentito ai titolari di tesserino con lettera “M” (Merci)

All'interno delle aree di cui al punto 2 e 4 sarà apposta apposita cartellonistica che evidenzia l'obbligo per chi vi opera dell'esposizione del relativo tesserino. Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare in tutte o comunque in più zone tra quelle citale; è facolta dell'E.N.A.C. negare I'accesso ad una o più aree. I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della società di gestione. Si raccomanda al personale che opera sull’APRON e nel BHS di accertarsi che coloro che si trovano nelle loro immediate vicinanze abbiano esposto il tesserino di ingresso in aeroporto. In caso contrario, devono o richiederne l’esposizione o l’allontanamento della persona, avvisando o il proprio capo turno o direttamente le FF.O.O. I possessori dei tesserini di colore BIANCO, ROSSO o VERDE che non riportano nessuna autorizzazione per i settori critici A, B, T, ed M, hanno comunque diritto di accesso nelle aree delle restanti zone dell’Air Side.

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 21

Qualora necessario e per motivi di lavoro, i possessori di tesserini, che non sono autorizzati ad un determinato settore critico (B, H, T, M), possono accedervi purché scortati da altra persona titolare di tesserino valido per lo stesso settore.

Art. 29. VALIDITA’ DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO I tesserini di ingresso in aeroporto emessi sullo scalo dalla Soc. SEA S.p.A. sono validi esclusivamente sull’aeroporto di Linate. La stessa società opererà la sostituzione di tutti i tesserini attualmente in vigore, per adottare il nuovo layout previsto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile approvato il 19.03.2012, impiegando, per la nuova emissione, il tempo tecnico necessario che verrà in seguito comunicato. In attesa di valutare la modalità di attestazione dell’avvenuta familiarizzazione prevista al punto 1.2.5.1.5 del Programma Nazionale di Sicurezza P.A., che consentirà ai possessori di tesserino di altri aeroporti di ottenere il rilascio per operare sull’aeroporto di Linate, senza necessità di ripetere background check e corso di sensibilizzazione alla security, i tesserini, in precedenza emanati sullo scalo di Malpensa e validi anche per Linate, restano in vigore fino a sostituzione avvenuta (vedere ART. 56 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI)

Art. 30. PERMESSI VISITORS Allo scopo di dover far fronte ad effettive e/o urgenti necessità operative, le Società interessate, eccezionalmente, possono richiedere un tesserino “Visitor” (rilasciato a cura della soc. SEA S.p.A. a titolo oneroso anche in relazione alla tempistica di consegna in funzione della procedura adottata) di validità massima di 24 (ventiquattro) ore. Il modulo di richiesta è applicabile alle persone e/o veicoli. Vedere anche ultimo comma del presente articolo. Per “eccezionalmente” si intendono situazioni inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili, né in alcun modo, prevedibili. Nei casi suddetti, le Società richiedenti devono:

a) presentare la richiesta all’Ente Gestore S.E.A. S.p.A. presso l’Ufficio Tesserini Security Linate (sito al secondo piano dell’aerostazione) nella fascia oraria 08.30/15.30 di tutti i giorni ad esclusione di sabato, domenica e dei festivi, almeno 48 (quarantotto) ore prima del rilascio del tesserino in questione per le effettive necessità (Procedura Normale);

b) presentare la richiesta all’Ente Gestore S.E.A. S.p.A. presso l’Ufficio Tesserini Security Linate (sito al secondo piano dell’aerostazione) nella fascia oraria 08.30/15.30 di tutti i giorni ad esclusione di sabato, domenica e dei festivi, nell’immediatezza per le urgenti necessità (Procedura Prioritaria);

c) chiarire l’effettiva necessità e la conseguente attività lavorativa; d) indicare la Società che effettua l’attività lavorativa; e) evidenziare l’eventuale utilizzo di determinati attrezzi da lavoro (articoli proibiti); f) specificare la/e zona/e interna/e all’Area Sterile/Critica dove si svolgerà l’attività

lavorativa; g) indicare la targa dell’eventuale veicolo col quale si accede in Air Side; h) segnalare le generalità del personale della Società che effettua l’attività

lavorativa; i) nominare il personale (se necessario indicare anche più di una persona)

autorizzato alla scorta specificando le generalità. Si consiglia di indicare più nominativi qualora è prevedibile che la persona di scorta debba alternarsi per esigenze organizzative (es. fine turno, impiego per motivi di urgenza in altra area aeroportuale, ecc.) (*); NOTA (*) Chi effettua il servizio di scorta deve:

- essere in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido, - essere autorizzato ad effettuare tale servizio nelle aree sterili, tramite l’inserimento in un

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 22

elenco appositamente redatto dal gestore, - avere la o le persone scortate sempre sotto diretto controllo visivo, - garantire con ragionevole certezza che la o le persone scortate non commettano violazioni

alla sicurezza, - ritirare e riconsegnare il tesserino “Visitor” alla fine del servizio. Nel caso di più persone che

effettuano la scorta, la responsabilità ricade sull’ultimo in ordine di tempo. La mancata riconsegna del tesserino Visitor, da parte dell’ultimo componente della scorta, è sanzionata ai sensi dell’art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione. La riconsegna all’ente che ha emesso il tesserino, deve avvenire, di norma, entro i successivi due giorni lavorativi.

j) Indicare l’orario di inizio e fine dell’attività; k) assumere la responsabilità in termini di security da parte del personale

autorizzato alla scorta costante per tutto il periodo lavorativo all’interno dell’Area Sterile/Critica, la cui violazione sarà sanzionata in accordo all’Art. 1174, 2° comma, del Codice della Navigazione Aerea. Successivamente si dovrà provvedere alla necessaria bonifica da parte delle Forze di Polizia della/e zona/e interna/e all’Area Sterile/Critica interessata dall’attività lavorativa;

l) impegnarsi a restituire il tesserino “Visitor” appena terminata l’attività lavorativa a chi effettua il servizio di scorta.

Solo per le eventuali urgenti necessità (Procedura d’Urgenza) che sopraggiungeranno fuori dalla fascia oraria di apertura del predetto Ufficio Tesserini Security Linate (08.30/15.30 di tutti i giorni ad esclusione di sabato, domenica e dei festivi), occorrerà rivolgersi alla Soc. SEA S.p.A. presso l’Ufficio della Centrale Operativa dell’Ente Gestore, adiacente all’Ufficio Tesserini Security Linate, adottando la medesima procedura sopra descritta relativamente ai punti c) e seguenti. La Procedura d’Urgenza viene adottata durante le ore di chiusura dell’Ufficio Tesserini Security Linate L’accesso con Procedura d’Urgenza è correlato esclusivamente alla necessità di far entrare in Air Side personale che interviene per improvvise esigenze legate alla riparazione, manutenzione straordinaria o ripristino di impianti, equipaggiamenti finalizzati a ristabilire la regolarità delle operazioni di terra o di volo in ambito aeroportuale, . I diretti interessati dovranno, ad ogni richiesta di controllo delle Autorità competenti, esibire, insieme al tesserino Visitor, anche copia della richiesta di rilascio dello stesso, al fine di consentire di verificarne il corso di validità. I tesserini “Visitor” gestiti dalla Guardia di Finanza presso il Varco 2 potranno essere richiesti dalle Società interessate solo per permettere l’accesso al personale addetto al trasporto del carburante per raggiungere i relativi depositi.

Inoltre, sempre al fine di garantire interventi ancora più rapidi o attività urgenti essenziali per la funzionalità aeroportuale o a seguito di specifiche esigenze rappresentate dagli Enti di Stato, un numero limitato di Permessi Visitor viene assegnato in consegna direttamente ai responsabili locali dei suddetti Enti. In tal caso il rilascio avviene per motivi d’urgenza. In totale sono previsti n. 75 tesserini “Visitor” che saranno gestiti come di seguito indicato:

05 (cinque) da ENAC Direzione Aeroportuale Milano-Linate; 05 (cinque) alla Sala Operativa dell’Ufficio di Polizia di Frontiera; 15 (quindici) alla Guardia di Finanza presso il Varco 2; 40 (quaranta) all’Ufficio Sicurezza dell’Ente Gestore; 10 (dieci) ad ENAV SAAV e Milano ACC per le proprie esigenze correlate a

situazioni che potrebbero condizionare la regolarità e la safety delle operazioni di volo.

Ogni Ente è responsabile della sua emissione nei casi di effettiva urgenza, assicurando la tracciabilità dei dati della persona e dei motivi del rilascio. A tal fine ogni Ente predisporrà un idoneo sistema di registrazione. A puro titolo esemplificativo si riportano alcuni dei principali casi in cui è ammesso il rilascio del tesserino VISITORS con Procedura d’Urgenza:

a) Ingresso di ambulanze (non correlate a stati di emergenza aeroportuale vedere art. 26 ii), veicoli sanitari per il trasporto di passeggeri, organi, medicinali e

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 23

attrezzature mediche da e verso l’aeromobile; b) Accesso di mezzi adibiti al trasporto di passeggeri in caso di dirottamenti da e

verso lo scalo; c) Accesso di persone e mezzi per interventi urgenti su aeromobili fermi per guasto.

(AOG - Aircraft On Ground) d) Accesso di persone e mezzi per interventi urgenti sulle infrastrutture di volo (AVL,

sistemi di comunicazione e di navigazione aerea, rimozione neve, sistemi di sicurezza dei depositi carburanti e relativo approvvigionamento), strutture aeroportuali (riparazioni su rete di recinzione, cantieri, impianti e attrezzature anche di terzi, essenziali per la regolarità delle operazioni dello scalo;

e) Accesso di persone in temporanea sostituzione nel caso di assenze impreviste causate da malattia o infortunio;

f) Accesso di personale ispettivo appartenente a enti pubblici di vigilanza e controllo;

g) Accesso di Guardie Particolari Giurate per consegne / ritiro valori; Altri casi, che non sono previsti nei precedenti punti saranno valutati ed autorizzati direttamente da ENAC Direzione Aeroportuale e/o dall’Ufficio Polizia di Frontiera. Il modulo di richiesta utilizzato per il rilascio del tesserino “Visitor” può essere adoperato anche dagli operatori che, seppur in possesso di regolare tesserino aeroportuale di ingresso, hanno necessità di accedere in Air Side con un veicolo privo di contrassegno, per far fronte ad effettive e/o urgenti necessità operative. In tal caso al richiedente, per poter circolare, non verrà rilasciato fisicamente il tesserino “Visitor”, ma fungerà da autorizzazione, lo stesso modulo di richiesta debitamente compilato per le parti di pertinenza, timbrato e firmato. Resta stabilito che l’operatore alla guida del veicolo dovrà essere in possesso di patente aeroportuale che lo abiliti alle aree interessate e che al di fuori dell’Area dei Servizi Aeroportuali, il veicolo necessiterà di scorta se privo dei segnali di cui agli Artt. 17 e 18.

Art. 31. CONTROLLI Il personale della Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza e delle società di sicurezza in servizio presso i varchi carrai e pedonali, laddove presente e qualora responsabile dei controlli di security, consentirà l'accesso in Air Side, esclusivamente agli autoveicoli dotati di valido contrassegno, i cui occupanti siano in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto che abilita ad accedere in Air Side. Il conducente deve essere in possesso di patente aeroportuale. I controlli sui veicoli saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle norme; durante i controlli il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli non possono trovarsi a bordo degli stessi.

Art. 32. IDENTIFICAZIONE ED OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TESSERINO Per consentire agli organi statali di controllo, incaricati di far osservare la presente ordinanza, una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree aeroportuali ed in particolare all’interno delle aree sterili, è fatto obbligo a tutti di portare, ed esporre, il tesserino in maniera visibile. I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati ad esibire i propri documenti di riconoscimento ad ogni richiesta degli stessi organi di controllo. Il Tesserino di ingresso in aeroporto, la Patente aeroportuale ed il contrassegno del veicolo, devono essere mostrati, su richiesta, al personale ENAC in servizio ispettivo che opera all’interno del sedime aeroportuale (Land Side e Air Side). Ai fini di garantire la regolarità delle operazioni, al personale che svolge la sua attività lavorativa in aeroporto, si precisa quanto segue: I titolari di Tesserini che, al momento di prendere servizio ne fossero per qualsiasi

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 24

motivo sprovvisti, non potranno accedere alle aree autorizzate in zona Air Side; Il Tesserino deve essere portato ed esposto in modo visibile quando il titolare si trova

in zona Air-Side. L’infrazione qualora rilevata dagli organi competenti è soggetta a sanzione.

Il Tesserino deve essere portato ed esposto in modo visibile quando il titolare si trova in zona Land Side nei seguenti casi: - durante il transito ai varchi di accesso all’Area Regolamentata; - quando indossano una divisa per conto dell’Impresa/Ente per cui lavorano; - per tutto il periodo in cui svolgono le proprie funzioni lavorative a diretto contatto

con il pubblico (check-in, espletamento di servizi al pubblico/commerciali); I titolari di Tesserino potranno accedere solo ed esclusivamente alle aree autorizzate

previste dal Tesserino stesso tramite il codice colore e nei settori critici, qualora esplicitamente riportati (lettere B,H,T,M).

Il Tesserino non potrà assolutamente essere ceduto, neanche temporaneamente, a terzi per qualsivoglia motivo.

I titolari di Tesserino, abilitati ai varchi transito passeggeri (Gates) devono assicurasi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio dei passeggeri e/ o a fine utilizzo.

I titolari di Tesserino abilitati ai varchi di accesso a zone interdette al pubblico devono assicurasi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio per evitare l’accesso di eventuali persone non autorizzate.

I titolari di Tesserino qualora verifichino all’interno delle aree sterili la presenza di persone prive di idoneo titolo di accesso, sono tenuti a segnalare il fatto alle competenti autorità aeroportuali.

I titolari di Tesserino possono condurre veicoli in Air-Side solo se in possesso di Abilitazione alla Guida in Area Aeroportuale (ADC);

Si raccomanda a coloro che sono in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, qualora in servizio, di tenerlo esposto quando si trovano in zona Land Side o comunque di portarlo con sé qualora si rendesse necessaria l’esposizione.

Art. 33. LIMITAZIONI E' vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza a quelle persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

Art. 34. REVOCA TESSERINI Il Direttore Aeroportuale potrà revocare o sospendere i tesserini di cui al precedente Art.27, quando viene a conoscenza del venir meno, definitivamente o temporaneamente, dei requisiti previsti per il rilascio. Del suddetto provvedimento darà comunicazione alle Autorità competenti, al Gestore aeroportuale (che provvederà all’immediata disabilitazione) ed agli enti e società interessate, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento. I titolari dei tesserini dovranno, quindi, provvedere alla restituzione degli stessi agli enti o alle società da cui dipendono, le quali a loro volta, provvederanno alla riconsegna al gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale.

Art. 35. RITIRO CAUTELARE Qualora, a seguito di accertamenti, gli organi deputati al controllo ritengano altamente probabile che siano venuti meno uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del tesserino di ingresso, gli stessi possono in via cautelare, nell’immediatezza, procedere al ritiro del tesserino, che dovrà essere tempestivamente inviato alla Direzione Aeroportuale (entro il primo giorno lavorativo utile) per l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 34. Del suddetto ritiro dovrà essere redatto apposito verbale (facendo riferimento

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 25

al presente articolo), contenente la sommaria indicazione dei motivi che l’hanno determinato.

Art. 36. RESTITUZIONE TESSERINI E’ fatto obbligo ai titolari dei tesserini di ingresso in aeroporto, di restituire gli stessi alle Società o agli Enti di Stato da cui dipendono, che provvederanno alla riconsegna rispettivamente all’Ente Gestore S.E.A. S.p.A. e alla Direzione Aeroportuale, nei casi di seguito indicati:

1. su richiesta dell’Autorità che lo ha rilasciato; 2. in seguito a cessazione del rapporto di lavoro; 3. in seguito a cambiamento del datore di lavoro; 4. in seguito a modifica della necessità di accedere alle aree per le quali

l’autorizzazione è stata rilasciata; 5. in seguito alla scadenza dello stesso tesserino; 6. in seguito al ritiro del medesimo tesserino (per ordinanza di sospensione o di

revoca di cui all.art.34 oppure a seguito di notifica del verbale di ritiro, di cui all’art.35, da parte degli organi di controllo, che siano stati legittimamente impossibilitati al ritiro immediato).

Pertanto, le Società e gli Enti di Stato sono tenuti a comunicare immediatamente all’Ente Gestore S.E.A. S.p.A. e alla Direzione Aeroportuale le variazioni eventualmente sopravvenute nel proprio organico in tutti i casi sopra indicati ad eccezione, evidentemente, del punto 1. In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle società, è consentito che i tesserini siano riemessi, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione. Nell’eventualità in cui si riscontrasse la non osservanza delle regole stabilite, la Direzione Aeroportuale adotterà tutte le previste vigenti misure, compresa l’emanazione di una specifica Ordinanza finalizzata al ritiro coatto del tesserino di ingresso in aeroporto da parte delle Forze dell’Ordine. Eventuali smarrimenti e furti di tesserini devono essere regolarmente denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza e successivamente dovranno essere comunicati al Gestore a cura della società di appartenenza che ha richiesto il tesserino. Successivamente il Gestore provvederà a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale. Nel caso di mancata restituzione da parte del titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, sarà cura della società di appartenenza provvedere ad informare gli organi competenti. L’emissione di eventuali duplicati avviene a titolo oneroso.

PARTE TERZA: ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELLE AREE AEROPORTUALI DI LINATE

Art. 37. OBBLIGO POSSESSO ABILITAZIONE GUIDA IN ZONA AIR SIDE

Chiunque debba essere adibito in modo autonomo, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell’area AIR SIDE dell’Aeroporto di Linate, deve possedere, oltre che idonea patente di guida in corso di validità ed eventuale certificato di qualificazione del conducente, anche un’apposita patente (abilitazione) rilasciata dalla società di gestione dell’aeroporto (Abilitazione alla Guida Aeroportuale/Airside Driving Certificate - ADC) . Le aree dove è possibile accedere con la patente aeroportuale ROSSA, VERDE o

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 26

VERDE con limitazione sono indicate nella mappa, allegata alla presente Ordinanza. La mappa specifica, con il codice colori, le aree di libero accesso

Le abilitazioni sono di tre tipi:

ROSSA Consente l'accesso senza limitazioni a tutte le aree in Air Side, compresa l’area di manovra, alla quale si potrà accedere solo con mezzi dotati di radio ricetrasmittente, rispettando le procedure stabilite. Per l'ottenimento di questa abilitazione sarà necessario che gli operatori frequentino un corso, conoscano quanto contenuto nel programma elaborato dalla società di gestione ed approvato da E.N.A.C. e sostengano un esame teorico e di fonia. I requisiti minimi possono essere estesi dal gestore in relazione alla complessità, approfondimento e specificità degli argomenti da trattare. Vista la criticità delle zone interessate, tale abilitazione può essere rilasciata solo al personale del gestore aeroportuale, al personale dipendente di società che operino in nome e per conto dello stesso, di società operanti nel campo dell'assistenza agli apparati di ausilio alla navigazione aerea, di Enti di Stato e dell’E.N.A.C.

VERDE Consente, a tutti gli operatori aeroportuali o al personale di ditte esterne che operino stabilmente o occasionalmente, l’accesso in Air Side e di circolare limitatamente ai piazzali aeromobili e perimetrali come da planimetria allegata. Per l'ottenimento di questa abilitazione sarà necessario che gli operatori frequentino un corso, conoscano quanto contenuto nel programma elaborato dalla società di gestione ed approvato da E.N.A.C. e sostengano un esame teorico. Ai titolari di questa abilitazione è tassativamente vietato interessare l’area di manovra.

VERDE con limitazione Consente, a tutti gli operatori aeroportuali o al personale di ditte esterne che operino stabilmente o occasionalmente, l’accesso in Air Side e di circolare limitatamente nell’Area dei Servizi Aeroportuali – Percorso protetto (Art.21). Ai fini dell'ottenimento di questa abilitazione, è necessario che gli operatori partecipino ad un corso, secondo le modalità stabilite dalla società di gestione ed approvate dall’E.N.A.C. (2 ore di teoria e 2 di familiarizzazione). E’ obbligatoria la frequenza e la partecipazione completa a tutte le fasi del corso con firma di presenza dell’interessato. E’ obbligatorio un esame finale. Ai partecipanti sarà consegnata una planimetria con indicazione dell’Area dove è possibile recarsi con la “patente aeroportuale verde con limitazione”. Ai titolari di questa abilitazione è tassativamente vietato interessare l’area di movimento.

L’inosservanza del divieto di interessare aree per le quali non si è autorizzati, comporterà il ritiro dell’abilitazione (vedere anche Art. 45). La partecipazione ad un successivo corso potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 30 gg a decorrere dalla data del ritiro sino ad un massimo di 12 mesi, in relazione all’infrazione commessa. I programmi dei corsi e le modalità degli esami sono stabiliti dalla Soc. SEA S.p.A. in relazione alla tipologia di patente da rilasciare. I contenuti dei corsi ed i relativi test/ verifiche/prove pratiche di fine corso dovranno essere predisposte in funzione del tipo di abilitazione riportata nell’istanza del richiedente. I contenuti dei corsi devono essere coerenti con lo schema di riferimento del foglio ENAC prot. 38885/AOC/DIRGEN del 14/06/2006. Coloro che sono già in possesso di una ADC rilasciata sull’aeroporto di Malpensa o altro aeroporto nazionale certificato da ENAC e che hanno partecipato e superato un corso di familiarizzazione relativo all’aeroporto di Milano Linate, potranno utilizzare l’ADC di cui

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 27

sono in possesso. A tal fine la Soc. SEA S.p.A. fornirà alle Forze di Polizia un elenco con i nominativi delle persone che hanno superato il predetto corso di familiarizzazione, con frequenza trimestrale. Coloro che hanno partecipato al corso di familiarizzazione per l’aeroporto di Linate ma non sono stati ancora inseriti nell’elenco in possesso delle Forze di Polizia, potranno condurre veicoli in Air Side, ma in tal caso, la verifica da parte degli organi di controllo avverrà a posteriori. A tal fine, l’elenco, costantemente aggiornato con i nominativi che hanno superato il corso di familiarizzazione, dovrà essere sempre disponibile presso il Duty Manager in turno, al fine di consentire eventuali riscontri. Le patenti emesse prima della presente Ordinanza resteranno valide sino alla data di naturale scadenza.

Art. 38. CONTROLLI DI SAFETY Il titolare dell’abilitazione di cui all’Art. 37 dovrà esibirla, su richiesta, da parte degli ispettori della D.A. e da parte del personale del gestore, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo nell’area di movimento dell’Aeroporto.

Art. 39. OPERATORI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN ZONA AIR SIDE Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, risultino già in possesso di idonea abilitazione alla guida emessa dalla D. A., in accordo all’Ordinanza n. 1/2003 e s.m.i. potranno continuare ad operare fino alla scadenza naturale del documento. Gli Enti e le Società di appartenenza provvederanno a fornire copia della presente Ordinanza al personale già in possesso di ADC.

Art. 40. PERSONALE NEOABILITATO ALLA GUIDA IN AREA STERILE Le condizioni che devono essere soddisfatte da chiunque debba essere adibito per la prima volta alla conduzione di mezzi in area sterile ed in particolare nell’area di movimento aeroportuale, al fine dell’ottenimento dell’abilitazione sono: 1. adempiere a quanto previsto nel programma approvato dall’E.N.A.C.; 2. superare una prova teorica, sulla base del programma predisposto dalla società di

gestione e approvato dall’Enac.

Art. 41. VALIDITA' E RINNOVO La durata dell'abilitazione è stabilita come segue:

a) Abilitazione verde: 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo; b) Abilitazione rossa: 3 anni dalla data di rilascio o di rinnovo; c) Abilitazione verde con limitazione: 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo.

Il rinnovo avviene allo scadere dei termini suddetti, dopo il superamento di un esame teorico. L’esame è correlato al tipo di patente da rinnovare. L’ENAC di concerto con il gestore aeroportuale, a seguito di significativi cambiamenti nel layout delle aree aeroportuali, può prescrivere la partecipazione a corsi di recurrent training al personale in possesso di Abilitazione alla Guida in Area Sterile durante il periodo di validità dell’abilitazione stessa.

Art. 42. RILASCIO Al termine del superamento del corso per le abilitazioni “rossa”, “verde” e “verde con limitazione”, la società di gestione, sulla base di quanto riportato nell’apposita procedura, rilascerà all’interessato la relativa abilitazione alla guida. Il rilascio dell’Abilitazione alla Guida da parte della Soc. SEA S.p.A. è a titolo oneroso ad esclusione del personale appartenente agli Enti di Stato. E’ possibile ripetere la prova nei termini e con le modalità stabilite nel programma. L’emissione di duplicati avviene a titolo oneroso.

Art. 43. LIMITAZIONI Ai fini del rilascio dell’ADC: 1. Qualora non venga superata la prova teorica, ove prevista, l’interessato potrà essere

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 28

ammesso ad una successiva prova, nei termini stabiliti dal programma. 2. Nel programma dovrà essere stabilito il numero massimo di esami che il candidato

potrà sostenere per il rilascio della patente.

Art. 44. DEROGHE SUL POSSESSO DELL’ADC Il personale in possesso di permesso ”VISITOR”, privo di patente aeroportuale valida, oppure il personale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto in attesa di conseguimento della patente aeroportuale, potrà condurre veicoli nell’area sterile, purché accompagnato o scortato da personale abilitato alla guida per la stessa area o superiore, in possesso di tesserino permanente. Non è richiesto il conseguimento della ADC aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidente per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza. In tali casi gli accessi ed i percorsi sono presidiati da personale che è a conoscenza del layout aeroportuale e che provvederà a fornire le relative indicazioni al personale proveniente dall’esterno.

Art. 45. SANZIONI RELATIVE ALLA GUIDA (vedere anche Art. 55) Oltre a quanto previsto dall’art. 126 bis e successivi del nuovo Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nell’area di movimento saranno punite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1174 del codice della navigazione, modificato dal D. Lgs.151 del 15 marzo 2006. La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'art. 186 del Codice della strada, nonché la violazione all'art. 6 della presente ordinanza (assenza dell’assicurazione prescritta), comportano la revoca dell’abilitazione. Tutte le infrazioni saranno segnalate alla Direzione Aeroportuale. In particolare, le violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nelle aree aeroportuali interne saranno punite, nei confronti di persone fisiche, ai sensi del 2°comma dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione. A chiunque violi, nell’arco di 12 mesi, per tre volte le norme contenute nel Manuale di Circolazione Aeroportuale, l’abilitazione potrà essere sospesa o nei casi più gravi, ritirata. Casi di inosservanza alle norme che abbiano causato un grave pericolo al regolare svolgimento delle operazioni di terra e di volo, saranno valutate singolarmente e potranno essere oggetto di provvedimenti immediati da parte di questa Direzione. A seguito ritiro dell’abilitazione, la stessa potrà essere di nuovo rilasciata sostenendo nuovamente l’esame teorico entro i termini già indicati nell’art.37. In particolare saranno applicate le seguenti sanzioni come da art.1174 del Codice della Navigazione:

1°comma violazione di legge/regolamento provvedimento dell'autorità competente in materia di polizia

Sanzione: Da € 1032,91 a € 3098,74 (se non costituisce reato) Sanzione accessoria: sospensione dei titoli

2°comma violazione in materia circolazione nell'ambito del demanio

Sanzione: Ammenda da € 51,64 a € 309,87 Sanzione accessoria: sospensione dei titoli

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 29

Le inosservanze alle norme regolamentari relative ai veicoli in circolazione di cui agli ART. 14, 17 e 18 (mancanza luci, bandiere, parafiamma, ecc.), rientranti nel 2° comma del citato articolo, saranno contestate alle Società/Enti che detengono il titolo di proprietà, in leasing o di utilizzo del mezzo quali obbligati in solido. L'inosservanza delle disposizioni e delle norme riportate nella presente Ordinanza da parte dei titolari di abilitazioni sarà sanzionata in accordo al 2° comma del succitato articolo. Le predette sanzioni si applicano salvo che l'infrazione non costituisca più grave reato.

Art. 46. MANCATO POSSESSO DELL’ABILITAZIONE Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l’abilitazione alla guida ma, all’atto di una eventuale verifica, non sia in possesso della relativa Abilitazione, sarà tenuto a portarla in visione, entro il termine di 10 (dieci) giorni, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47. TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUL PIAZZALE AEROMOBILI LATO NORD

(PIAZZALE AVIAZIONE COMMERCIALE) Le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri, dall’Aerostazione agli aeromobili parcheggiati in piazzole di sosta non dotate di pontili telescopici (finger), devono avvenire mediante l’impiego di autobus dedicati a cura dell’impresa di assistenza a terra responsabile del servizio di trasporto. In caso di operazioni di sbarco, qualora l’impresa incaricata non sia presente o non abbia disponibilità di mezzi o personale, al fine di evitare una lunga permanenza dei passeggeri a bordo degli aeromobili, il trasporto sarà effettuato a cura della Soc. SEA S.p.A. che provvederà ad addebitare i relativi costi al vettore o all’handler responsabile del servizio, in accordo alle tariffe vigenti. La Soc. SEA S.p.A. interverrà nel momento in cui viene accertata l’indisponibilità del servizio da parte dell’handler responsabile incaricato dal vettore. La Soc. SEA S.p.A. provvederà ad inviare alla Direzione Aeroportuale apposita relazione dettagliata sul disservizio. Eventuali deroghe circa le modalità di sbarco/imbarco dei passeggeri saranno autorizzate dalla Direzione Aeroportuale caso per caso ed in relazione al verificarsi di situazioni aventi carattere di eccezionalità.

Art. 48. OPERAZIONI DI SBARCO VOLI SCHENGEN E VOLI NON-SCHENGEN (PIAZZALE LATO NORD) I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall’apposita cartellonistica riportante la scritta “A” VOLI SCHENGEN, a meno che l’aereo non sia attraccato ad un pontile mobile. I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati non aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall’apposita cartellonistica riportante la scritta “B” VOLI NON-SCHENGEN. I percorsi sono riportati sulla planimetria allegata alla presente Ordinanza. La violazione di tale disposizione da parte dell’handler, prevede la sanzione amministrativa di cui all’art. 1174, 1° comma del Codice della Navigazione. I passeggeri dopo l’ingresso in aerostazione non possono più ritornare indietro per recarsi

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 30

nuovamente sul piazzale aeromobili. A tal fine, il personale dell’handler presente in zona verificherà che tutti i passeggeri sbarcati dai rispettivi bus interpista siano entrati nell’aerostazione attendendo la chiusura delle porte scorrevoli ed accertandosi, prima di allontanarsi, che tutti i passeggeri abbiano lasciato l’autobus. E’ responsabilità delle imprese di assistenza a terra verificare l’adesione di uno Stato allo Spazio Schengen, ovvero all’Accordo di Schengen. I passeggeri ed i relativi bagagli in arrivo a Linate sono, in ogni caso, soggetti alle disposizioni emanate dalla Polizia di Frontiera, dall’Agenzia delle Dogane e Sanità Aerea, in relazione all’aeroporto di origine del volo.

Art. 49. DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO ZONE IN AIR SIDE Nella zona Air Side è Vietato Fumare. Sono escluse dal divieto apposite aree sterili identificate quali AREA PER FUMATORI/SMOKING AREA e chiaramente delimitate e segnalate tramite cartellonistica. In zona Air Side gli handler sono responsabili delle loro rispettive attrezzature ed equipaggiamenti in relazione alla zona di sosta ed alla loro frenatura/ancoraggio al suolo per evitare movimenti accidentali in caso di condizioni meteo avverse. Inoltre, containers, scale, mezzi o attrezzature varie devono essere fatti sostare nelle aree ad esse dedicate e tenuti lontano dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all’interno delle aree sterili. E' altresì vietato gettare carte, oggetti vari e rifiuti d’ogni genere. A tal fine devono essere utilizzati gli appositi contenitori presenti in zona Air Side.

Art. 50. AREA DI MOVIMENTO - ESERCIZIO DELLA CACCIA All‘interno dell‘aeroporto è vietato l‘esercizio della caccia. Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d’intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea. Le deroghe sono, di norma, a carattere limitato nel tempo, ed in tal caso il provvedimento stesso ne riporta il periodo di validità.

Art. 51. AEROSTAZIONE. PASSEGGERI CON ANIMALI AL SEGUITO I cani e gli altri animali, eventualmente al seguito dei passeggeri e degli operatori aeroportuali, devono restare costantemente sotto il diretto controllo degli interessati e comunque non devono recare disturbo alle persone. I proprietari o accompagnatori degli animali sono responsabili di eventuali danni, diretti o indiretti, causati dagli stessi. Gli animali (pet) che viaggiano al seguito del passeggero possono essere trasportati in accordo alle normative applicabili emesse dalla compagnia aerea con cui il passeggero vola. Il passeggero è responsabile di fornire adeguate gabbie per il trasporto degli animali che rispettino anche la normativa pubblicata dalla IATA (International Air Transport Association).

Art. 52. AEROSTAZIONE - ESERCIZI COMMERCIALI In tutti i negozi e luoghi di ristoro siti nelle aree sterili dell’aerostazione di Linate è vietata la vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, quali ad esempio coltelli e pugnali. Nei luoghi di ristoro al pubblico è consentito usare coltelli, solo se a punta arrotondata. In ogni caso, tali articoli devono essere conservati in luoghi non accessibili al personale estraneo all’esercizio commerciale e non lasciati incustoditi.

Art. 53. ACCESSO ED OPERAZIONI SUL PIAZZALE OVEST L’accesso all’area sterile può avvenire anche attraverso i varchi presenti presso l’aerostazione passeggeri sita sul LATO OVEST dell’Aeroporto di Milano Linate (vedi

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 31

Art.3 - ACCESSO DI PERSONE E VEICOLI). Si precisa che le disposizioni della presente Ordinanza, salvo diversamente indicato, si applicano anche al personale ed alle operazioni che si svolgono presso il Piazzale OVEST. Presso il Piazzale OVEST i passeggeri possono raggiungere gli aeromobili tramite autobus o a piedi in relazione alla piazzola dove sosta l’aeromobile. La fermata dei veicoli presso l’aerostazione passeggeri deve avvenire limitatamente al tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri ed allo scarico dei bagagli. I veicoli di servizio devono sostare negli stalli appositamente segnalati.

Art. 54. ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME Gli organi statali di controllo presenti in Aeroporto, sono incaricati di fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Art. 55. SANZIONI Nei casi in cui non è applicabile l’Art. 45, chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza é soggetto, se il fatto non costituisce un più grave reato, all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1174 del Codice della Navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n°507. Il mancato rispetto delle norme sulla movimentazione dei veicoli e la mancata esposizione del tesserino identificativo in Area Sterile costituisce infrazione alle norme sulla circolazione di persone e mezzi ed è sanzionata con l’art. 1174 comma 2°. Le altre infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate con l’art. 1174 comma 1°.

Art. 56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI I tesserini di ingresso in aeroporto, i contrassegni per i veicoli e le patenti aeroportuali già emessi dalla Direzione Aeroportuale di Linate in accordo all’Ordinanza 01/2003 del 15/02/2003, restano validi fino alla loro naturale scadenza oppure fino quando sarà necessaria la loro riemissione per un qualunque motivo. In particolare, nel caso di nuove emissioni per rinnovo, smarrimento, furto, usura, aggiornamento dei settori di accesso, attivazione chip, aggiornamento scheda, ecc., i nuovi documenti saranno riemessi in conformità ai fac-simili allegati alla presente Ordinanza. I titolari in possesso di tesserini, anche se non scaduti, ma che non superano il test di validità ovvero con accensione della luce rossa del sensore di prossimità presente ai varchi, non potranno attraversare il relativo varco (es. tesserini con chip non abilitato). Le Forze dell’Ordine potranno trattenere il tesserino per le verifiche del caso, prima che il titolare possa richiedere alla Soc. SEA S.p.A. le necessarie abilitazioni all’accesso. Lo stesso dicasi per i tesserini che non attivano nessun segnale (tesserino con sola banda magnetica o difettoso) I tesserini d’ingresso, emessi sull’Aeroporto di Malpensa in data antecedente al 23 aprile 2012, restano ancora validi sull’aeroporto di Milano Linate fino alla loro naturale scadenza. I predetti tesserini devono comunque essere abilitati per accedere nelle aree di Linate, ovvero superare il test di validità con il lettore luce verde presso la postazione di sicurezza. Si precisa, relativamente ai predetti tesserini, che restano validi quelli riportanti: a) la scritta MXP, qualunque sia la denominazione dell’Impresa, purché superino il

test di validità tramite il lettore di prossimità; b) la scritta MXP quale sede di emissione e che inoltre esplicita la validità su entrambi

gli aeroporti di Linate e Malpensa (riquadro VALIDO SOLO MXP LIN) purché superino il test di validità tramite il lettore di prossimità

Le date di emissione dei tesserini saranno comunicate a cura della Soc. SEA S.p.A..alla Polizia di Frontiera mediante elenchi in formato elettronico o con l’accesso al relativo

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 32

dato nel sistema di gestione dei tesserini di SEA. Ogni tesserino ancora valido, emesso dalla Direzione Aeroportuale di Linate, ma differente dal nuovo formato allegato alla presente Ordinanza, potrà essere utilizzato fino alla naturale scadenza dello stesso ovvero fino alla data del 22 aprile 2015, quale delle due date si verifichi prima. In ogni caso in occasione dell’adozione del nuovo layout del tesserino prevista dal nuovo P.N.S., si dovrà procedere con la relativa sostituzione. Al fine di assicurare un tempo necessario di adeguamento alle nuove disposizioni e consentire alla Soc. SEA di attivare i necessari corsi dedicati per il rilascio della patente aeroportuale VERDE con Limitazione, sino al 31/12/2012, l’accesso dal VARCO 2 (o in caso di chiusura di quest’ultimo dal VARCO 1), è consentito anche ai conducenti alla guida di veicoli (dotati di regolare contrassegno di accesso) purchè il responsabile del concessionario/sub-concessionario aeroportuale (anche nel caso di propri fornitori), rilasci, su carta intestata, una dichiarazione con cui attesti che:

- il conducente non deve recarsi in aree diverse dall’Area dei Servizi Aeroportuali; - il conducente (nome e cognome) è a conoscenza dei limiti delle aree in cui può

recarsi per motivi inerenti le proprie funzioni lavorative. In assenza di tale dichiarazione l’accesso potrà avvenire solo se il veicolo è scortato.

Art. 57. RISPETTO DELL’ORDINANZA E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 58. DECORRENZA E ORDINANZE ABROGATE La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 20 Ottobre 2012. Inoltre, sono abrogate le seguenti Ordinanze ormai obsolete: N. 2/84 del 19.04.1984; N. 1/89 del 24.05 1989; N. 6/91 del 16.12.1991; N. 9/95 del 23.05.1995; N. 12/95 del 16.10.1995; N. 1/96 del 11.09.1996; N. 1/97 del 29.04.1997; N. 1/03 del 15.02.2003; N. 25/03 del 23.05.2003. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente Ordinanza.

Milano, 12 Ottobre 2012 Il Direttore Dott. Ing. Riccardo Perrone

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 33

INDICE Art. 01 DEFINIZIONI

Art. 02 APPLICABILITA’ Art. 03 ACCESSO DI PERSONE E VEICOLI

PARTE PRIMA: CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI Art. 04 CONTRASSEGNI DI ACCESSO PER VEICOLI IN AIR SIDE Art. 05 PERCORSI VEICOLARI IN AIRSIDE E VERIFICA IDONEITÀ VEICOLI Art. 06 ASSICURAZIONI

Art. 07 SOSTA Art. 08 PATENTI E ABILITAZIONI Art. 09 MEZZI SPECIALI Art. 10 REGOLE GENERALI PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI Art. 11 CONTRASSEGNI E DISPOSITIVI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI

SPECIALI NELLA ZONA AIR SIDE Art. 12 CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI

NELL’AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI / PERCORSO PROTETTO E SULLE PERIMETRALI

Art. 13 ESENZIONI: CONTRASSEGNO “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”

Art. 14 IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO Art. 15 DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA Art. 16 PARCHEGGIO Art. 17 SEGNALI DIURNI Art. 18 SEGNALI NOTTURNI Art. 19 AREA DI MANOVRA E PIAZZALE AEROMOBILI Art. 20 STRADE DI SERVIZIO Art. 21 AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI – PERCORSO PROTETTO Art. 22 ACCESSO ALL’AREA DI MANOVRA Art. 23 RESTITUZIONE DEI CONTRASSEGNI Art. 24 APPLICABILITA’ DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

PARTE SECONDA: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Art. 25 ACCESSI IN AREA STERILE Art. 26 ALTRE PERSONE AVENTI TITOLO AD ACCEDERE IN AREA STERILE Art. 27 TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO Art. 28 SETTORI DELL’AREA CRITICA CON LIMITAZIONE ALL’ACCESSO Art. 29 VALIDITA’ DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO Art. 30 PERMESSI VISITORS

Art. 31 CONTROLLI Art. 32 IDENTIFICAZIONE ED OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TESSERINO Art. 33 LIMITAZIONI Art. 34 REVOCA TESSERINI Art. 35 RITIRO CAUTELARE

Art. 36 RESTITUZIONE TESSERINI

PARTE TERZA ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELLE AREE AEROPORTUALI DI LINATE

Art. 37 OBBLIGO POSSESSO ABILITAZIONE GUIDA IN ZONA AIR SIDE Art. 38 CONTROLLI DI SAFETY Art. 39 OPERATORI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN ZONA AIR SIDE Art. 40 PERSONALE NEOABILITATO ALLA GUIDA IN AREA STERILE Art. 41 VALIDITA’ E RINNOVO

ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 07/2012 34

Art. 42 RILASCIO Art. 43 LIMITAZIONI Art. 44 DEROGHE SUL POSSESSO DELL’ADC

Art. 45 SANZIONI RELATIVE ALLA GUIDA (vedere anche Art. 55) Art. 46 MANCATO POSSESSO CONTRASSEGNO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUL PIAZZALE AEROMOBILI LATO NORD (PIAZZALE AVIAZIONE COMMERCIALE)

Art. 48 OPERAZIONI DI SBARCO VOLI SCHENGEN E VOLI NON-SCHENGEN Art. 49 DIVIETO DI FUMO E UTILIZZO ZONE IN AIR SIDE Art. 50 AREA DI MOVIMENTO - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 51 AEROSTAZIONE. PASSEGGERI CON ANIMALI AL SEGUITO Art. 52 AEROSTAZIONE - ESERCIZI COMMERCIALI Art. 53 ACCESSO ED OPERAZIONI SUL PIAZZALE OVEST Art. 54 ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

Art. 55 SANZIONI .Art. 56 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI Art. 57 RISPETTO DELL’ORDINANZA Art. 58 DECORRENZA E ORDINANZE ABROGATE

ALLEGATI

Planimetrie

1. Aree autorizzate con Patente rossa 2. Aree autorizzate con Patente verde 3. Aree autorizzate con Patente verde con limitazione – Area dei Servizi Aeroportuali 4. Zone rilevanti ai fini della security 5. Percorso protetto 6. Aerostazione Arrivi Lato Nord. Arrivi Schengen e Non-Schengen 7. Aerostazione Partenze Lato Nord

Immagini

8. Tesserini di ingresso in aeroporto, contrassegni veicoli e abilitazioni alla Guida 9. Carta multi servizi ENAC 10. Tesserini “Visitor”


Recommended