ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40);Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò, Verrienti) c. Soc. Autostrada SerravalleMilano Ponte Chiasso. Ord. App. Torino 26 aprile 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 26 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2875/2876-2879/2880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197843 .
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2875 PARTE PRIMA 2876
— l'art. 42, 2° comma, Cost., per la compressione del diritto
di proprietà conseguente al venire meno del carattere straordina
rio e temporaneo delle proroghe delle sospensioni. 2. - La questione non è fondata.
Deve preliminarmente essere rilevata l'ininfluenza, ai fini del
richiesto trasferimento della questione prospettata, dell'art. 1
del sopravvenuto d.l. 20 giugno 2002 n. 122 (disposizioni con
cernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropria zione), convertito, con modificazioni, nella 1. 1° agosto 2002 n.
185, in quanto si tratta di normativa che si è limitata a dilaziona
re solo il termine di cessazione della sospensione, ed ha con
fermato una prassi procedurale (del resto seguita nel giudizio
per cui si discute) in ordine alla competenza del giudice del
l'esecuzione a provvedere sulla prosecuzione o meno dell'ese
cuzione forzata per rilascio, con previsione della possibilità di
opposizione secondo le modalità previste dal codice di procedu ra civile.
Del resto, la contestazione della legittimità della norma de
nunciata attiene al momento in cui il giudice a quo doveva
provvedere sulla sospensione dell'esecuzione avendo riguardo alla normativa allora vigente, la cui eventuale illegittimità co
stituzionale avrebbe travolto le successive mere proroghe della
scadenza della sospensione. 3. - Sui profili della denunciata illegittimità costituzionale è
necessario sottolineare che la norma de qua può trovare una
giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente
regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle ini
ziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementa
re la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in si tuazione di particolare difficoltà; ciò al fine di consentire loro di
trovare un idoneo alloggio in base alla propria capacità finanzia
ria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati dalle pub bliche autorità preposte e responsabili del settore.
La sospensione dell'esecuzione per rilascio costituisce un in
tervento eccezionale che può incidere solo per un periodo tran
ibid., n. 352; Trib. Roma 19 settembre 2002, ibid., n. 353), ha avuto modo di occuparsi, in particolare, dell'aspetto concernente il requisito reddituale, anche in relazione alle indicazioni fornite in proposito dalla circ. min. lavori pubblici 23 febbraio 2001: v., in proposito, Trib. Ve
nezia, ord. 19 settembre 2002, ibid., n. 356; Trib. Firenze 10 luglio 2002, ibid., n. 358; Trib. Napoli 8 ottobre e 7 ottobre 2002, ibid., nn. 354 e 355; Trib. Milano 9 dicembre 2002, Arch, locazioni, 2003, 210, nonché Trib. Napoli 31 marzo 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Prova civile in genere, n. 57 (e Arch, locazioni, 2002, 614), circa la presun zione di effettiva appartenenza al nucleo familiare del conduttore, con
conseguente computabilità dei relativi redditi dei componenti risultanti dalla certificazione anagrafica. Riguardo alla mancanza di disponibilità di altra abitazione, v., invece, Trib. Genova 8 luglio 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Locazione, n. 357 (nel senso che la sospensione del l'esecuzione dello sfratto non spetta all'inquilino che abbia pretestuo samente rinunziato ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica già assegnatogli), e Trib. Napoli 7 ottobre 2002, ibid., n. 359 (e Arch, loca zioni, 2002, 745, a cui avviso equivale a disponibilità di altro alloggio l'offerta in locazione da parte del locatore, per lo stesso corrispettivo, di un altro immobile avente caratteristiche adeguate alle esigenze fami liari del conduttore, ancorché non corrispondenti a quelle dell'apparta mento occupato e di minor pregio sotto il profilo dell'ubicazione);
d) sul peculiare procedimento introdotto dall'art. 1, 2° comma, ci tato d.l. 122/02, attraverso il quale il locatore, che contesti la sussisten za in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione del l'esecuzione, può ottenere che il giudice accerti il suo diritto alla prose cuzione dell'esecuzione, v. Trib. Roma 16 settembre 2002, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 347 (nel senso dell'inammissibilità del ricorso del locatore, qualora l'esecuzione non possa considerarsi sospesa, avendo l'ufficiale giudiziario fissato la data del successivo accesso); Trib. Napoli 18 luglio 2002, ibid., n. 348 (che puntualizza come legit timato a proporre il ricorso debba ritenersi soltanto il locatore); Trib. Torino 18 settembre 2002, ibid., n. 350, e Trib. Bologna 17 luglio 2002, ibid., n. 349 (rispettivamente sulla necessità della preventiva no tifica del ricorso al conduttore e sull'articolazione del procedimento ed il computo del termine entro cui il giudice dell'esecuzione deve prov vedere); Trib. Napoli 8 ottobre 2002, ibid., n. 351 (secondo cui, nel si lenzio della norma sul punto, il giudice dell'esecuzione non deve prov vedere sulle spese del procedimento). In dottrina, sull'inquadramento del procedimento in questione e la ripartizione dell'onere della prova, v. V. Angiolini, Art. I, 2° comma, d.l. 20 giugno 2002 n. 122, come convertito, e onere della prova, in Arch, locazioni, 2002, 377; C. Sfor za Fogliani, Blocco sfratti 2002, questioni varie, ibid., 497; F. Salvati, op. cit., 149 ss. [D. Piombo]
Il Foro Italiano — 2003.
sitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di
immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legit timamente ottenuto.
In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come nella spe cie, a carico di soggetti privati) può rientrare la proroga, stabi
lita con la disposizione contestata.
4. - In altri termini, la procedura esecutiva, attivata da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdiziona le, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di
pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollera
bilità. Non si intende con ciò negare che il legislatore debba farsi
carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari si
tuazioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando age volazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione
comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a cari
co del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o an
che peggiori situazioni di disagio. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 27 di
cembre 2001 n. 450 (proroga di termini in materia di sospensio ne di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e
di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni, nella 1. 27 febbraio 2002
n. 14, sollevata, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 24, 1°
comma, e 42, 2° comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 ottobre 2003, n.
40); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò,
Verrienti) c. Soc. Autostrada Serravalle Milano Ponte Chias
so. Ord. App. Torino 26 aprile 2002 (G.U., la s.s., n. 26 del
2002).
Espropriazione per pubblico interesse — Terreni agricoli —
Espropriazione parziale — Determinazione dell'indennità — Criterio del valore differenziale — Questione manife stamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 40; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordi namento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29
settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per inter venti straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, age volata e convenzionata, art. 15, 16).
E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co
stituzionale del combinato disposto degli art. 40 l. n. 2359 del
1865 e 15 e 16 l: n. 865 del 1971, nella parte in cui, per
l'espropriazione parziale di terreni agricoli, non prevede che
l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non ecceda l'importo del
l'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo
mappale, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
(1) La Corte d'appello di Torino, in un giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio di terreno agricolo, limitatamente alla fra zione di un mappale appartenente ad un'azienda agricola, si doleva che
applicando il criterio adottato dal diritto vivente, della stima differen ziale del valore dell'azienda, prima e dopo l'espropriazione, si perver rebbe ad un risultato ingiustificatamente premiale per l'espropriato, perché di gran lunga maggiore a quanto il titolare dell'azienda percepì
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritenuto che nel corso di causa civile iniziata da Fabio Frisa
per la determinazione delle indennità di esproprio e di occupa zione relativamente ad una porzione di terreno agricolo di sua
proprietà, sottoposta a procedura ablatoria dalla Autostrada Ser
ravalle Milano Ponte Chiasso s.p.a., per la realizzazione di uno
svincolo autostradale, la Corte d'appello di Torino ha sollevato
questione di legittimità costituzionale relativamente al combi
nato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359 (espropria zione per causa di utilità pubblica) e 15 e 16 1. 22 ottobre 1971
n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modi
fiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residen
ziale, agevolata e convenzionata), per violazione dell'art. 3
Cost.; che la corte d'appello ha rilevato:
che, avendo l'espropriazione interessato solo una parte del
mappale n. 48 del locale catasto, l'indennità di esproprio va cal
colata in base alla differenza fra il valore dell'intero prima dei
rebbe per l'esproprio dell'intero mappale, applicando il criterio del valore agricolo medio.
La Corte costituzionale non ha mancato di rilevare la scarsa chiarez za e incompletezza nell'esposizione della fattispecie, che proprio data
la sua peculiarità, aveva originato il dubbio di legittimità costituzionale formulato dal giudice a quo: è parso che il giudice rimettente avesse omesso del tutto i passaggi del procedimento estimatorio senza spiega re, in definitiva, perché adottando il sistema differenziale si pervenisse ad un valore di lire 99 milioni, e adottando invece la somma algebrica si attingesse un risultato (lire 44,5 milioni) inferiore alla metà. Sull'i nammissibilità della questione, per scarsa chiarezza dell'esposizione della fattispecie, da ultimo, Corte cost. 15 gennaio 2003, n. 1, Giur. co
stit., 2003, 1; 15 gennaio 2003, n. 2, ibid., 7; 13 febbraio 2003, n. 50,
ibid., 384.
Riguardo all'ulteriore profilo di inammissibilità, rilevato dalla Con
sulta, concernente la rilevanza solo fattuale e applicativa dell'irrazio nalità denunciata, siccome connessa all'adozione, in sede applicativa, di particolari criteri valutativi concorrenti alla formulazione del giudi zio sul fatto, di non diretta derivazione legale — il dubbio di legittimità costituzionale attiene in tal caso a pregiudizi e inconvenienti privi di
rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei
giudici di merito — v. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 620, Foro it.,
1988, I, 1815; 7 novembre 1997, n. 326, id., 1998, I, 1007, con nota di
G. Scarselli; 16 luglio 1999, n. 315, id., Rep. 2000, voce Impiegato dello Stato, n. 835; 31 maggio 2001, n. 172, id., 2001, I, 2409; 20 giu
gno 2002, n. 261, id., 2002,1, 2958.
Riguardo all'ulteriore aspetto di una non vincolante applicazione del
criterio di stima differenziale, per l'espropriazione parziale, ovvero, con riferimento al giudizio a quo, dell'ablazione solo di parte di map
pali appartenenti ad azienda agricola, la Corte costituzionale si riferisce
con evidenza alla giurisprudenza più recente della Suprema corte, se
condo cui, se è vero che per la perdita di valore del terreno residuato
all'espropriazione, è dovuta un'indennità commisurata, come previsto dall'art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359, alla differenza tra il valore del
l'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo
l'espropriazione — con applicazione, su tale somma, della formula in
dennitaria determinata dalla natura dei terreni (che per i suoli edifica
bili corrisponde alla semisomma di cui all'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n.
359) —, non è escluso che detta differenza possa essere accertata e cal
colata, anziché attraverso tale comparazione diretta, con il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espro
priata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore (Cass. 27 febbraio 1980, n. 1370, id., 1980,1, 571; 4 giugno 1981, n. 3603, id., Rep. 1981, voce Espropriazione per p.i., n.
168; 11 dicembre 1999, n. 13887, id., Rep. 1999, voce cit.. n. 209; 1°
dicembre 2000, n. 15359, id., Rep. 2000, voce cit., n. 255). Tale ultimo criterio appare il più elastico e duttile, il più idoneo a ve
rificare le particolarità del caso concreto, in linea del resto con il trend
generale in tema di determinazione del valore venale dei suoli edifica
tori (per quelli agricoli, il valore agricolo medio ex art. 15 e 16 1.
865/71, è per definizione coincidente con il valore venale: Corte Cost.
21 dicembre 1985, n. 355, id., 1987, I, 1378, con note di D. Sorace ed
M. Carrà), che costituisce la base — costituzionalmente irrinunciabile -— per l'applicazione della formula legislativa della semisomma di cui
all'art. 5 bis, 1° comma, 1. 359/92 (la giurisprudenza tende oggi ad at
tribuire alla discrezionalità del giudice l'adozione di criteri sintetici o
analitici: Cass. 17 aprile 1999, n. 3839, id., Rep. 1999, voce cit., n. 128:
1° settembre 1999, n. 9207, ibid., n. 129; 27 settembre 2002, n. 14020,
id., Rep. 2002, voce cit., n. 157; pur se non mancano riaffermazioni.
Il Foro Italiano — 2003.
l'esproprio ed il valore della parte residua, con riferimento al
l'intera impresa agricola, prima e dopo l'esproprio, di cui il ter
reno faceva parte, e non, semplicemente, allo specifico mappale
parzialmente espropriato; che, secondo il diritto vivente, il criterio differenziale di cui
all'art. 40 1. n. 2359 del 1865 è applicabile anche ai terreni agri coli, e che, nel caso di specie, l'indennità va liquidata tenendo
conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda
agricola nel suo complesso, considerandosi, tra l'altro, i mag
giori costi di conduzione determinati dallo smembramento dei
terreni; che l'indennità per l'esproprio parziale di un mappale appar
tenente ad un'azienda agricola si deve determinare attraverso la
stima differenziale del valore dell'azienda, prima e dopo
l'espropriazione; che, diversamente, nell'ipotesi di esproprio che interessi un
intero mappale, che pur partecipi funzionalmente ad una più va
sta unità aziendale, l'indennità è liquidata in base al valore del
suolo agricolo, commisurato al tipo di coltura cui è adibito, va
lore nel quale è conglobato non solo il pregio del terreno in sé
anche recentissime, della preferibilità del ricorso a metodi sintetico
comparativi: Cass. 19 settembre 2003, n. 13890, inedita). Peraltro, la considerazione delle perdite subite dall'azienda agricola
«nel suo complesso» (secondo Cass. 14 maggio 1998, n. 4848, id., Rep. 1999, voce cit., n. 199, nel disporre che l'indennità deve essere deter minata anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, l'art. 15 1. 22 ottobre 1971 n. 865 introduce quale componente essenziale di essa anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda, considerata nel suo
complesso, per effetto del provvedimento ablativo, onde deve tenersi conto dei maggiori oneri di conduzione aziendale determinati dallo smembramento dei terreni, per effetto dell'espropriazione, pur se essi non siano di proprietà del titolare dell'azienda), non significa che il si stema inquadrato dall'art. 40 (stima differenziale), debba essere sic et
simpliciter applicato all'azienda, nel senso di determinare l'indennità attraverso la differenza tra il valore dell'azienda prima e dopo l'espro prio (sistema — che la Corte d'appello di Torino postulava applicabile alle espropriazioni parziali — che non è dato ricavare dalla giurispru denza: v., in tema, Cass. 15 ottobre 1977, n. 4404, id.. Rep. 1978, voce
cit., n. 80, e Giust. civ., 1978, I, 276; 14 marzo 1978, n. 1265, Foro it.,
Rep. 1978, voce cit., n. 129; 27 ottobre 1982, n. 5628, id., Rep. 1983, voce Trentino-Alto Adige, n. 52, e, per esteso, Giust. civ., 1983, I, 859; 21 luglio 1992, n. 8797, Foro it., Rep. 1993, voce Espropriazione per p.i., n. 110, e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 1993,1, 838; 14 settembre
1995, n. 9686, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 127, 188, e, per esteso, Riv. giur. energia elettrica, 1996, 946; 4 ottobre 1996, n. 8720, Foro
it.. Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 54; 16 maggio 1997, n.
4356, ibid., n. 55, e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 1997,1, 907; 18 ago sto 1997, n. 7663, Foro it., Rep. 1997, voce Espropriazione per p.i., n.
190; 8 maggio 1998, n. 4683, id., Rep. 1998, voce cit., n. 226; 14 mag
gio 1998, n. 4848, cit.), ben potendosi adottare il sistema differenziale
per il terreno, ed al risultato aggiungere le perdite stimate per l'azienda. Per non dire che la parzialità dell'espropriazione non è dettata da
criteri catastali, ma economico-funzionali: vale la definizione, ricava
bile dalla giurisprudenza (Cass. 10 luglio 1998, n. 6722, ibid., n. 143; 25 ottobre 2000, n. 14031, id., Rep. 2001, voce cit., n. 218, e. per este
so, Riv. giur. edilizia, 2001, I, 163; 29 novembre 2000, n. 15288, Foro
it.. Rep. 2000, voce cit., n. 257; 5 giugno 2001, n. 7590, id., Rep. 2001, voce cit., n. 219; 27 settembre 2002, n. 14007, id., Rep. 2002, voce cit., n. 168), per cui la parte residua del fondo deve essere intimamente col
legata a quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo tale
da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale. E allora
può configurarsi espropriazione parziale sia nel caso in cui la procedura ablatoria riguardi interi mappali, purché appartenenti al proprietario di
altri terreni esclusi dall'esproprio, riguardo allo scorporo dei quali egli abbia a subire un danno (particolarmente se i fondi facciano parte del
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa agricola: Cass. 8 maggio 1998, n. 4683, cit.), sia ove non sia stato effettuato un
formale frazionamento ai fini catastali (Cass. 25 ottobre 2000, n.
14031, cit.), sia, perfino, quando i fondi espropriati non appartengano
all'imprenditore agricolo, ma siano da lui semplicemente usati (Cass. 14 maggio 1998, n. 4848, cit.), attesa la necessità di indennizzarlo per i
maggiori oneri di conduzione aziendale determinati dallo smembra
mento dei terreni, per effetto dell'espropriazione. Da ultimo, non va dimenticato, riguardo alla preoccupazione del giu
dice rimettente di una ingiustificata premialità dell'esproprio parziale
rispetto a quella totale, che il riconoscimento di correttivi in melius
nella liquidazione dell'indennità di esproprio, è rimesso alla discrezio
nalità del legislatore, specie ove si tratti di compensare il lavoro o le
esigenze produttive (Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262, id., 1989, ì, 983, con nota di D. Bellantuono; Cass. 27 ottobre 1982, n. 5628, cit.).
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2879 PARTE PRIMA 2880
considerato, ma anche il danno riflesso all'azienda nel suo
complesso, ed eventualmente con ulteriore indennità a favore
dell'affittuario, ovvero con la triplicazione dell'indennizzo ove
il proprietario, coltivatore diretto del fondo, addivenga a cessio
ne volontaria;
che, con riferimento alla causa in corso, il giudice rimettente
ha osservato che il consulente tecnico ha stimato la differenza
tra valore dell'azienda agricola prima e dopo l'esproprio in lire
99 milioni, da aggiungere ovviamente al valore della parte
espropriata, cui l'attore pretende doversi cumulare la perdita dell'avviamento aziendale, riconducibile all'impossibilità tecni
ca di proseguire razionalmente la gestione del vivaio sulla ri
dotta superficie ancora disponibile e che, in via ipotetica, qualo ra l'espropriazione avesse interessato l'intero mappale, l'appli cazione dell'art. 15 1. n. 865 del 1971 avrebbe indotto ad una
valutazione del compendio, secondo i dati forniti dal c.t.u., in
lire 44,5 milioni; che, secondo il giudice a quo, emerge da quanto detto che
l'applicazione del diritto vivente può condurre all'anomalia di
un esproprio parziale più oneroso di un esproprio totale riferito
al medesimo mappale, con il risultato di dover compensare un
detrimento minore in misura più elevata di un detrimento mag
giore, essendo la scelta dell'espropriante, riguardo all'oggetto
espropriando, vincolata alle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare e all'effettiva esistenza della pubblica utilità rife
ribile, a seconda dei casi, all'intero mappale o a una parte di es
so; che l'irrazionalità del trattamento potrebbe essere evitata
ove nel caso di esproprio parziale venisse posto al valore diffe
renziale il limite massimo dell'indennizzo virtuale per il caso di
esproprio totale, limite non altrimenti desumibile in via inter
pretativa dal sistema della legge; che, in ordine alla rilevanza, la corte d'appello assume che a
seconda se si faccia applicazione del puro criterio del valore dif
ferenziale o dell'ipotizzato contemperamento con il limite mas
simo del valore espropriativo totale, si giunge a risultati diversi
sotto il profilo del quantum da liquidare; che sulla fattispecie non incide il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327
(t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), non applicabile alle espro
priazioni già concluse; che nel giudizio si è costituito Frisa Fabio che ha concluso
per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della pro
posta questione, motivando ampiamente su tali eccezioni con la
memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza.
Considerato che la corte d'appello ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio nale del combinato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n.
2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15 e 16 1.
22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edili
zia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pub blica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno
agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiu dizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere
quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di
esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3
Cost., per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazio
ni uguali, o quanto meno raffrontabili; che il giudice rimettente, con scarsa chiarezza ed incomple
tezza nell'esposizione della fattispecie, omette del tutto i pas
saggi del procedimento estimatorio — per il quale si limita a ri
chiamare la c.t.u. — e non spiega, in definitiva, perché, adottan
do il sistema differenziale stima un valore di lire 99 milioni, e
adottando invece la somma algebrica perviene ad un risultato
( lire 44,5 milioni) inferiore alla metà; che l'irrazionalità denunciata sembra connessa all'adozione,
in sede applicativa, di particolari criteri valutativi concorrenti alla formulazione del giudizio sul fatto, di non diretta deriva zione legale, per cui il dubbio di legittimità costituzionale attie ne in realtà a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costitu
zionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudi ci di merito;
Il Foro Italiano — 2003.
che, anche a non voler ricondurre la problematica sollevata
dalla Corte d'appello di Torino alla difficoltà applicativa di me
ro fatto, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice a quo, nel senso dell'ob
bligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme
censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che
della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azien
da;
che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al
giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn.
50, 2, 1 del 2003; nn. 388, 261 del 2002, Foro it., 2002, I, 2958);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta
mente inammissibile.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359
(espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15 e 16 1. 22 ot
tobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia re
sidenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n.
1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n, 847, ed auto
rizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'e
dilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modifi
cati dall'art. 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10, sollevata, in riferi
mento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con l'or
dinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 luglio 2003, n. 266 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 luglio 2003, n.
30); Pres. Chieppa, Est. Maddalena; Xiaohai; interv. Pres.
cons, ministri. Ord. App. Venezia 1° ottobre 2002 (G.U., la
s.s., n. 50 del 2002).
Patrocinio a spese dello Stato — Difensore d'ufficio — One ri a carico dello Stato — Assenza di copertura finanziaria — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 81; 1. 6 marzo 2001 n. 60, disposizioni in materia di difesa d'uffi
cio; d.leg. 30 maggio 2002 n. 113, t.u. delle disposizioni le
gislative in materia di spese di giustizia (Testo B), art. 116).
E infondata la questione dì legittimità costituzionale dell'art. 116 d.leg. 30 maggio 2002 n. 113, per cui lo Stato anticipa al
difensore d'ufficio l'onorario e le spese a lui spettanti, salvo
recuperare le relative somme nei confronti dell'assistito, in
riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost. (1)
(1) 11 giudice a quo sospettava d'incostituzionalità, per mancanza di
copertura finanziaria (art. 81, 4° comma. Cost.), la disposizione che
pone a carico del bilancio dello Stato la spesa per l'onorario e i diritti
spettanti al difensore d'ufficio, quando questi dimostri di avere inutil mente esperito le procedure per il recupero del suo credito professio nale (art. 17 1. 60/01, ora art. 116 d.leg. 113/02).
Per dichiarare infondata la questione proposta, la Corte costituzio nale argomenta dalla circostanza che la 1. 60/01 (poi d.leg. 113/02) ha introdotto un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore: «somma che lo Stato è tenuto a [rectius: ha il diritto di] recuperare nei confronti dell'assistito», talché lo Stato è, ordinariamente, nella condizione di recuperare il suo credito nei confronti dei soggetti cui è concessa la difesa d'ufficio; ove, poi, questi soggetti siano anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la relativa disciplina normativa è munita di una specifica copertura finan
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