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ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40);...

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ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò, Verrienti) c. Soc. Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso. Ord. App. Torino 26 aprile 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 26 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2875/2876-2879/2880 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197843 . Accessed: 28/06/2014 15:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.32 on Sat, 28 Jun 2014 15:44:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò, Verrienti) c. Soc. Autostrada

ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40);Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò, Verrienti) c. Soc. Autostrada SerravalleMilano Ponte Chiasso. Ord. App. Torino 26 aprile 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 26 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2875/2876-2879/2880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197843 .

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2875 PARTE PRIMA 2876

— l'art. 42, 2° comma, Cost., per la compressione del diritto

di proprietà conseguente al venire meno del carattere straordina

rio e temporaneo delle proroghe delle sospensioni. 2. - La questione non è fondata.

Deve preliminarmente essere rilevata l'ininfluenza, ai fini del

richiesto trasferimento della questione prospettata, dell'art. 1

del sopravvenuto d.l. 20 giugno 2002 n. 122 (disposizioni con

cernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropria zione), convertito, con modificazioni, nella 1. 1° agosto 2002 n.

185, in quanto si tratta di normativa che si è limitata a dilaziona

re solo il termine di cessazione della sospensione, ed ha con

fermato una prassi procedurale (del resto seguita nel giudizio

per cui si discute) in ordine alla competenza del giudice del

l'esecuzione a provvedere sulla prosecuzione o meno dell'ese

cuzione forzata per rilascio, con previsione della possibilità di

opposizione secondo le modalità previste dal codice di procedu ra civile.

Del resto, la contestazione della legittimità della norma de

nunciata attiene al momento in cui il giudice a quo doveva

provvedere sulla sospensione dell'esecuzione avendo riguardo alla normativa allora vigente, la cui eventuale illegittimità co

stituzionale avrebbe travolto le successive mere proroghe della

scadenza della sospensione. 3. - Sui profili della denunciata illegittimità costituzionale è

necessario sottolineare che la norma de qua può trovare una

giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente

regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle ini

ziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementa

re la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in si tuazione di particolare difficoltà; ciò al fine di consentire loro di

trovare un idoneo alloggio in base alla propria capacità finanzia

ria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati dalle pub bliche autorità preposte e responsabili del settore.

La sospensione dell'esecuzione per rilascio costituisce un in

tervento eccezionale che può incidere solo per un periodo tran

ibid., n. 352; Trib. Roma 19 settembre 2002, ibid., n. 353), ha avuto modo di occuparsi, in particolare, dell'aspetto concernente il requisito reddituale, anche in relazione alle indicazioni fornite in proposito dalla circ. min. lavori pubblici 23 febbraio 2001: v., in proposito, Trib. Ve

nezia, ord. 19 settembre 2002, ibid., n. 356; Trib. Firenze 10 luglio 2002, ibid., n. 358; Trib. Napoli 8 ottobre e 7 ottobre 2002, ibid., nn. 354 e 355; Trib. Milano 9 dicembre 2002, Arch, locazioni, 2003, 210, nonché Trib. Napoli 31 marzo 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Prova civile in genere, n. 57 (e Arch, locazioni, 2002, 614), circa la presun zione di effettiva appartenenza al nucleo familiare del conduttore, con

conseguente computabilità dei relativi redditi dei componenti risultanti dalla certificazione anagrafica. Riguardo alla mancanza di disponibilità di altra abitazione, v., invece, Trib. Genova 8 luglio 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Locazione, n. 357 (nel senso che la sospensione del l'esecuzione dello sfratto non spetta all'inquilino che abbia pretestuo samente rinunziato ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica già assegnatogli), e Trib. Napoli 7 ottobre 2002, ibid., n. 359 (e Arch, loca zioni, 2002, 745, a cui avviso equivale a disponibilità di altro alloggio l'offerta in locazione da parte del locatore, per lo stesso corrispettivo, di un altro immobile avente caratteristiche adeguate alle esigenze fami liari del conduttore, ancorché non corrispondenti a quelle dell'apparta mento occupato e di minor pregio sotto il profilo dell'ubicazione);

d) sul peculiare procedimento introdotto dall'art. 1, 2° comma, ci tato d.l. 122/02, attraverso il quale il locatore, che contesti la sussisten za in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione del l'esecuzione, può ottenere che il giudice accerti il suo diritto alla prose cuzione dell'esecuzione, v. Trib. Roma 16 settembre 2002, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 347 (nel senso dell'inammissibilità del ricorso del locatore, qualora l'esecuzione non possa considerarsi sospesa, avendo l'ufficiale giudiziario fissato la data del successivo accesso); Trib. Napoli 18 luglio 2002, ibid., n. 348 (che puntualizza come legit timato a proporre il ricorso debba ritenersi soltanto il locatore); Trib. Torino 18 settembre 2002, ibid., n. 350, e Trib. Bologna 17 luglio 2002, ibid., n. 349 (rispettivamente sulla necessità della preventiva no tifica del ricorso al conduttore e sull'articolazione del procedimento ed il computo del termine entro cui il giudice dell'esecuzione deve prov vedere); Trib. Napoli 8 ottobre 2002, ibid., n. 351 (secondo cui, nel si lenzio della norma sul punto, il giudice dell'esecuzione non deve prov vedere sulle spese del procedimento). In dottrina, sull'inquadramento del procedimento in questione e la ripartizione dell'onere della prova, v. V. Angiolini, Art. I, 2° comma, d.l. 20 giugno 2002 n. 122, come convertito, e onere della prova, in Arch, locazioni, 2002, 377; C. Sfor za Fogliani, Blocco sfratti 2002, questioni varie, ibid., 497; F. Salvati, op. cit., 149 ss. [D. Piombo]

Il Foro Italiano — 2003.

sitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di

immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legit timamente ottenuto.

In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come nella spe cie, a carico di soggetti privati) può rientrare la proroga, stabi

lita con la disposizione contestata.

4. - In altri termini, la procedura esecutiva, attivata da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdiziona le, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di

pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollera

bilità. Non si intende con ciò negare che il legislatore debba farsi

carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari si

tuazioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando age volazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione

comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a cari

co del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o an

che peggiori situazioni di disagio. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 27 di

cembre 2001 n. 450 (proroga di termini in materia di sospensio ne di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e

di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni, nella 1. 27 febbraio 2002

n. 14, sollevata, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 24, 1°

comma, e 42, 2° comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 1° ottobre 2003, n. 305 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 ottobre 2003, n.

40); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Frisa (Avv. Marchiò,

Verrienti) c. Soc. Autostrada Serravalle Milano Ponte Chias

so. Ord. App. Torino 26 aprile 2002 (G.U., la s.s., n. 26 del

2002).

Espropriazione per pubblico interesse — Terreni agricoli —

Espropriazione parziale — Determinazione dell'indennità — Criterio del valore differenziale — Questione manife stamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 40; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordi namento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29

settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per inter venti straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, age volata e convenzionata, art. 15, 16).

E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale del combinato disposto degli art. 40 l. n. 2359 del

1865 e 15 e 16 l: n. 865 del 1971, nella parte in cui, per

l'espropriazione parziale di terreni agricoli, non prevede che

l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non ecceda l'importo del

l'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo

mappale, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) La Corte d'appello di Torino, in un giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio di terreno agricolo, limitatamente alla fra zione di un mappale appartenente ad un'azienda agricola, si doleva che

applicando il criterio adottato dal diritto vivente, della stima differen ziale del valore dell'azienda, prima e dopo l'espropriazione, si perver rebbe ad un risultato ingiustificatamente premiale per l'espropriato, perché di gran lunga maggiore a quanto il titolare dell'azienda percepì

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che nel corso di causa civile iniziata da Fabio Frisa

per la determinazione delle indennità di esproprio e di occupa zione relativamente ad una porzione di terreno agricolo di sua

proprietà, sottoposta a procedura ablatoria dalla Autostrada Ser

ravalle Milano Ponte Chiasso s.p.a., per la realizzazione di uno

svincolo autostradale, la Corte d'appello di Torino ha sollevato

questione di legittimità costituzionale relativamente al combi

nato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359 (espropria zione per causa di utilità pubblica) e 15 e 16 1. 22 ottobre 1971

n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modi

fiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residen

ziale, agevolata e convenzionata), per violazione dell'art. 3

Cost.; che la corte d'appello ha rilevato:

che, avendo l'espropriazione interessato solo una parte del

mappale n. 48 del locale catasto, l'indennità di esproprio va cal

colata in base alla differenza fra il valore dell'intero prima dei

rebbe per l'esproprio dell'intero mappale, applicando il criterio del valore agricolo medio.

La Corte costituzionale non ha mancato di rilevare la scarsa chiarez za e incompletezza nell'esposizione della fattispecie, che proprio data

la sua peculiarità, aveva originato il dubbio di legittimità costituzionale formulato dal giudice a quo: è parso che il giudice rimettente avesse omesso del tutto i passaggi del procedimento estimatorio senza spiega re, in definitiva, perché adottando il sistema differenziale si pervenisse ad un valore di lire 99 milioni, e adottando invece la somma algebrica si attingesse un risultato (lire 44,5 milioni) inferiore alla metà. Sull'i nammissibilità della questione, per scarsa chiarezza dell'esposizione della fattispecie, da ultimo, Corte cost. 15 gennaio 2003, n. 1, Giur. co

stit., 2003, 1; 15 gennaio 2003, n. 2, ibid., 7; 13 febbraio 2003, n. 50,

ibid., 384.

Riguardo all'ulteriore profilo di inammissibilità, rilevato dalla Con

sulta, concernente la rilevanza solo fattuale e applicativa dell'irrazio nalità denunciata, siccome connessa all'adozione, in sede applicativa, di particolari criteri valutativi concorrenti alla formulazione del giudi zio sul fatto, di non diretta derivazione legale — il dubbio di legittimità costituzionale attiene in tal caso a pregiudizi e inconvenienti privi di

rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei

giudici di merito — v. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 620, Foro it.,

1988, I, 1815; 7 novembre 1997, n. 326, id., 1998, I, 1007, con nota di

G. Scarselli; 16 luglio 1999, n. 315, id., Rep. 2000, voce Impiegato dello Stato, n. 835; 31 maggio 2001, n. 172, id., 2001, I, 2409; 20 giu

gno 2002, n. 261, id., 2002,1, 2958.

Riguardo all'ulteriore aspetto di una non vincolante applicazione del

criterio di stima differenziale, per l'espropriazione parziale, ovvero, con riferimento al giudizio a quo, dell'ablazione solo di parte di map

pali appartenenti ad azienda agricola, la Corte costituzionale si riferisce

con evidenza alla giurisprudenza più recente della Suprema corte, se

condo cui, se è vero che per la perdita di valore del terreno residuato

all'espropriazione, è dovuta un'indennità commisurata, come previsto dall'art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359, alla differenza tra il valore del

l'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo

l'espropriazione — con applicazione, su tale somma, della formula in

dennitaria determinata dalla natura dei terreni (che per i suoli edifica

bili corrisponde alla semisomma di cui all'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n.

359) —, non è escluso che detta differenza possa essere accertata e cal

colata, anziché attraverso tale comparazione diretta, con il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espro

priata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore (Cass. 27 febbraio 1980, n. 1370, id., 1980,1, 571; 4 giugno 1981, n. 3603, id., Rep. 1981, voce Espropriazione per p.i., n.

168; 11 dicembre 1999, n. 13887, id., Rep. 1999, voce cit.. n. 209; 1°

dicembre 2000, n. 15359, id., Rep. 2000, voce cit., n. 255). Tale ultimo criterio appare il più elastico e duttile, il più idoneo a ve

rificare le particolarità del caso concreto, in linea del resto con il trend

generale in tema di determinazione del valore venale dei suoli edifica

tori (per quelli agricoli, il valore agricolo medio ex art. 15 e 16 1.

865/71, è per definizione coincidente con il valore venale: Corte Cost.

21 dicembre 1985, n. 355, id., 1987, I, 1378, con note di D. Sorace ed

M. Carrà), che costituisce la base — costituzionalmente irrinunciabile -— per l'applicazione della formula legislativa della semisomma di cui

all'art. 5 bis, 1° comma, 1. 359/92 (la giurisprudenza tende oggi ad at

tribuire alla discrezionalità del giudice l'adozione di criteri sintetici o

analitici: Cass. 17 aprile 1999, n. 3839, id., Rep. 1999, voce cit., n. 128:

1° settembre 1999, n. 9207, ibid., n. 129; 27 settembre 2002, n. 14020,

id., Rep. 2002, voce cit., n. 157; pur se non mancano riaffermazioni.

Il Foro Italiano — 2003.

l'esproprio ed il valore della parte residua, con riferimento al

l'intera impresa agricola, prima e dopo l'esproprio, di cui il ter

reno faceva parte, e non, semplicemente, allo specifico mappale

parzialmente espropriato; che, secondo il diritto vivente, il criterio differenziale di cui

all'art. 40 1. n. 2359 del 1865 è applicabile anche ai terreni agri coli, e che, nel caso di specie, l'indennità va liquidata tenendo

conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda

agricola nel suo complesso, considerandosi, tra l'altro, i mag

giori costi di conduzione determinati dallo smembramento dei

terreni; che l'indennità per l'esproprio parziale di un mappale appar

tenente ad un'azienda agricola si deve determinare attraverso la

stima differenziale del valore dell'azienda, prima e dopo

l'espropriazione; che, diversamente, nell'ipotesi di esproprio che interessi un

intero mappale, che pur partecipi funzionalmente ad una più va

sta unità aziendale, l'indennità è liquidata in base al valore del

suolo agricolo, commisurato al tipo di coltura cui è adibito, va

lore nel quale è conglobato non solo il pregio del terreno in sé

anche recentissime, della preferibilità del ricorso a metodi sintetico

comparativi: Cass. 19 settembre 2003, n. 13890, inedita). Peraltro, la considerazione delle perdite subite dall'azienda agricola

«nel suo complesso» (secondo Cass. 14 maggio 1998, n. 4848, id., Rep. 1999, voce cit., n. 199, nel disporre che l'indennità deve essere deter minata anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, l'art. 15 1. 22 ottobre 1971 n. 865 introduce quale componente essenziale di essa anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda, considerata nel suo

complesso, per effetto del provvedimento ablativo, onde deve tenersi conto dei maggiori oneri di conduzione aziendale determinati dallo smembramento dei terreni, per effetto dell'espropriazione, pur se essi non siano di proprietà del titolare dell'azienda), non significa che il si stema inquadrato dall'art. 40 (stima differenziale), debba essere sic et

simpliciter applicato all'azienda, nel senso di determinare l'indennità attraverso la differenza tra il valore dell'azienda prima e dopo l'espro prio (sistema — che la Corte d'appello di Torino postulava applicabile alle espropriazioni parziali — che non è dato ricavare dalla giurispru denza: v., in tema, Cass. 15 ottobre 1977, n. 4404, id.. Rep. 1978, voce

cit., n. 80, e Giust. civ., 1978, I, 276; 14 marzo 1978, n. 1265, Foro it.,

Rep. 1978, voce cit., n. 129; 27 ottobre 1982, n. 5628, id., Rep. 1983, voce Trentino-Alto Adige, n. 52, e, per esteso, Giust. civ., 1983, I, 859; 21 luglio 1992, n. 8797, Foro it., Rep. 1993, voce Espropriazione per p.i., n. 110, e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 1993,1, 838; 14 settembre

1995, n. 9686, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 127, 188, e, per esteso, Riv. giur. energia elettrica, 1996, 946; 4 ottobre 1996, n. 8720, Foro

it.. Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 54; 16 maggio 1997, n.

4356, ibid., n. 55, e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 1997,1, 907; 18 ago sto 1997, n. 7663, Foro it., Rep. 1997, voce Espropriazione per p.i., n.

190; 8 maggio 1998, n. 4683, id., Rep. 1998, voce cit., n. 226; 14 mag

gio 1998, n. 4848, cit.), ben potendosi adottare il sistema differenziale

per il terreno, ed al risultato aggiungere le perdite stimate per l'azienda. Per non dire che la parzialità dell'espropriazione non è dettata da

criteri catastali, ma economico-funzionali: vale la definizione, ricava

bile dalla giurisprudenza (Cass. 10 luglio 1998, n. 6722, ibid., n. 143; 25 ottobre 2000, n. 14031, id., Rep. 2001, voce cit., n. 218, e. per este

so, Riv. giur. edilizia, 2001, I, 163; 29 novembre 2000, n. 15288, Foro

it.. Rep. 2000, voce cit., n. 257; 5 giugno 2001, n. 7590, id., Rep. 2001, voce cit., n. 219; 27 settembre 2002, n. 14007, id., Rep. 2002, voce cit., n. 168), per cui la parte residua del fondo deve essere intimamente col

legata a quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo tale

da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale. E allora

può configurarsi espropriazione parziale sia nel caso in cui la procedura ablatoria riguardi interi mappali, purché appartenenti al proprietario di

altri terreni esclusi dall'esproprio, riguardo allo scorporo dei quali egli abbia a subire un danno (particolarmente se i fondi facciano parte del

complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa agricola: Cass. 8 maggio 1998, n. 4683, cit.), sia ove non sia stato effettuato un

formale frazionamento ai fini catastali (Cass. 25 ottobre 2000, n.

14031, cit.), sia, perfino, quando i fondi espropriati non appartengano

all'imprenditore agricolo, ma siano da lui semplicemente usati (Cass. 14 maggio 1998, n. 4848, cit.), attesa la necessità di indennizzarlo per i

maggiori oneri di conduzione aziendale determinati dallo smembra

mento dei terreni, per effetto dell'espropriazione. Da ultimo, non va dimenticato, riguardo alla preoccupazione del giu

dice rimettente di una ingiustificata premialità dell'esproprio parziale

rispetto a quella totale, che il riconoscimento di correttivi in melius

nella liquidazione dell'indennità di esproprio, è rimesso alla discrezio

nalità del legislatore, specie ove si tratti di compensare il lavoro o le

esigenze produttive (Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262, id., 1989, ì, 983, con nota di D. Bellantuono; Cass. 27 ottobre 1982, n. 5628, cit.).

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2879 PARTE PRIMA 2880

considerato, ma anche il danno riflesso all'azienda nel suo

complesso, ed eventualmente con ulteriore indennità a favore

dell'affittuario, ovvero con la triplicazione dell'indennizzo ove

il proprietario, coltivatore diretto del fondo, addivenga a cessio

ne volontaria;

che, con riferimento alla causa in corso, il giudice rimettente

ha osservato che il consulente tecnico ha stimato la differenza

tra valore dell'azienda agricola prima e dopo l'esproprio in lire

99 milioni, da aggiungere ovviamente al valore della parte

espropriata, cui l'attore pretende doversi cumulare la perdita dell'avviamento aziendale, riconducibile all'impossibilità tecni

ca di proseguire razionalmente la gestione del vivaio sulla ri

dotta superficie ancora disponibile e che, in via ipotetica, qualo ra l'espropriazione avesse interessato l'intero mappale, l'appli cazione dell'art. 15 1. n. 865 del 1971 avrebbe indotto ad una

valutazione del compendio, secondo i dati forniti dal c.t.u., in

lire 44,5 milioni; che, secondo il giudice a quo, emerge da quanto detto che

l'applicazione del diritto vivente può condurre all'anomalia di

un esproprio parziale più oneroso di un esproprio totale riferito

al medesimo mappale, con il risultato di dover compensare un

detrimento minore in misura più elevata di un detrimento mag

giore, essendo la scelta dell'espropriante, riguardo all'oggetto

espropriando, vincolata alle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare e all'effettiva esistenza della pubblica utilità rife

ribile, a seconda dei casi, all'intero mappale o a una parte di es

so; che l'irrazionalità del trattamento potrebbe essere evitata

ove nel caso di esproprio parziale venisse posto al valore diffe

renziale il limite massimo dell'indennizzo virtuale per il caso di

esproprio totale, limite non altrimenti desumibile in via inter

pretativa dal sistema della legge; che, in ordine alla rilevanza, la corte d'appello assume che a

seconda se si faccia applicazione del puro criterio del valore dif

ferenziale o dell'ipotizzato contemperamento con il limite mas

simo del valore espropriativo totale, si giunge a risultati diversi

sotto il profilo del quantum da liquidare; che sulla fattispecie non incide il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

(t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità), non applicabile alle espro

priazioni già concluse; che nel giudizio si è costituito Frisa Fabio che ha concluso

per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della pro

posta questione, motivando ampiamente su tali eccezioni con la

memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza.

Considerato che la corte d'appello ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio nale del combinato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n.

2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15 e 16 1.

22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edili

zia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pub blica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno

agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiu dizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere

quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di

esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3

Cost., per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazio

ni uguali, o quanto meno raffrontabili; che il giudice rimettente, con scarsa chiarezza ed incomple

tezza nell'esposizione della fattispecie, omette del tutto i pas

saggi del procedimento estimatorio — per il quale si limita a ri

chiamare la c.t.u. — e non spiega, in definitiva, perché, adottan

do il sistema differenziale stima un valore di lire 99 milioni, e

adottando invece la somma algebrica perviene ad un risultato

( lire 44,5 milioni) inferiore alla metà; che l'irrazionalità denunciata sembra connessa all'adozione,

in sede applicativa, di particolari criteri valutativi concorrenti alla formulazione del giudizio sul fatto, di non diretta deriva zione legale, per cui il dubbio di legittimità costituzionale attie ne in realtà a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costitu

zionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudi ci di merito;

Il Foro Italiano — 2003.

che, anche a non voler ricondurre la problematica sollevata

dalla Corte d'appello di Torino alla difficoltà applicativa di me

ro fatto, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto

interpretativo da cui muove il giudice a quo, nel senso dell'ob

bligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme

censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che

della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azien

da;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al

giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn.

50, 2, 1 del 2003; nn. 388, 261 del 2002, Foro it., 2002, I, 2958);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta

mente inammissibile.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli art. 40 1. 25 giugno 1865 n. 2359

(espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15 e 16 1. 22 ot

tobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia re

sidenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n.

1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n, 847, ed auto

rizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'e

dilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modifi

cati dall'art. 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10, sollevata, in riferi

mento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con l'or

dinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 luglio 2003, n. 266 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 luglio 2003, n.

30); Pres. Chieppa, Est. Maddalena; Xiaohai; interv. Pres.

cons, ministri. Ord. App. Venezia 1° ottobre 2002 (G.U., la

s.s., n. 50 del 2002).

Patrocinio a spese dello Stato — Difensore d'ufficio — One ri a carico dello Stato — Assenza di copertura finanziaria — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 81; 1. 6 marzo 2001 n. 60, disposizioni in materia di difesa d'uffi

cio; d.leg. 30 maggio 2002 n. 113, t.u. delle disposizioni le

gislative in materia di spese di giustizia (Testo B), art. 116).

E infondata la questione dì legittimità costituzionale dell'art. 116 d.leg. 30 maggio 2002 n. 113, per cui lo Stato anticipa al

difensore d'ufficio l'onorario e le spese a lui spettanti, salvo

recuperare le relative somme nei confronti dell'assistito, in

riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost. (1)

(1) 11 giudice a quo sospettava d'incostituzionalità, per mancanza di

copertura finanziaria (art. 81, 4° comma. Cost.), la disposizione che

pone a carico del bilancio dello Stato la spesa per l'onorario e i diritti

spettanti al difensore d'ufficio, quando questi dimostri di avere inutil mente esperito le procedure per il recupero del suo credito professio nale (art. 17 1. 60/01, ora art. 116 d.leg. 113/02).

Per dichiarare infondata la questione proposta, la Corte costituzio nale argomenta dalla circostanza che la 1. 60/01 (poi d.leg. 113/02) ha introdotto un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore: «somma che lo Stato è tenuto a [rectius: ha il diritto di] recuperare nei confronti dell'assistito», talché lo Stato è, ordinariamente, nella condizione di recuperare il suo credito nei confronti dei soggetti cui è concessa la difesa d'ufficio; ove, poi, questi soggetti siano anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la relativa disciplina normativa è munita di una specifica copertura finan

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