ordinanza 11 dicembre 1997, n. 396 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 dicembre 1997, n.51); Pres. ed est. Guizzi; De Stefano e altri c. Provveditore agli studi di Reggio Calabria e altri;interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 21 febbraio 1996 (G.U., 1 as.s., n. 3 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 707/708-709/710Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192294 .
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PARTE PRIMA
stri e tempestivamente proposto rispetto alla piena conoscenza
degli atti impugnati, che non risultano essere stati comunicati
o posti in precedenza nella disponibilità del governo, è fondato.
La deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 1113
del 1995 e la successiva convenzione stipulata con la camera
di commercio non si limitano a prevedere l'utilizzazione di un
servizio, dislocato a Bruxelles, che consenta alla provincia di
mantenere rapporti con la Comunità europea in materie di com
petenza provinciale. Questi atti sono, anzi, esplicitamente diret
ti ad una stretta collaborazione permanente delle province auto
nome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, nella prospetti va di dar luogo all'apertura di una comune ed unitaria «finestra
economica». Ciò vale non solo ad istituire uffici di collegamen to presso le sedi della Comunità ed a predisporre la partecipa zione a programmi comunitari che coinvolgano più regioni o
a sviluppare la cooperazione transfrontaliera, ma prefigura piut
tosto, come chiaramente si evince dalle premesse della delibera
zione impugnata, una comune ed unitaria azione regionale tran
snazionale rispetto alla politica comunitaria. Finalità, questa, resa anche palese dall'invito «all'inaugurazione ufficiale della
rappresentanza della regione europea Tirolo-Alto Adige
Trentino», sottoscritto dal presidente della provincia di Bolza
no unitamente a quelli della provincia di Trento e del Land
Tirolo, invito che aveva determinato il governo ad escludere
che autorità statali vi partecipassero.
Quelli posti in essere dalla provincia di Bolzano sono, dun
que, atti i quali possono attingere alla sfera della politica estera
che, per il suo carattere unitario, rimane attribuita alla compe tenza dello Stato (sentenza n. 179 del 1987, cit.; n. 564 del 1988,
id., Rep. 1989, voce Regione, n. 227; n. 737 del 1988, id., 1990,
I, 1153; n. 472 del 1992, id., 1993, I, 3003, e n. 425 del 1995, id., 1995, I, 3071). In quanto atti suscettibili di apprezzamento da parte degli organi centrali dello Stato, cui spetta appunto la competenza a determinare ed attuare gli indirizzi di politica
estera, ai quali non si sottraggono le regioni e le province dota
te di speciale autonomia, il governo avrebbe dovuto essere po sto tempestivamente in condizione di poter eventualmente espri mere le proprie valutazioni, e di ricevere, quindi, le informazio
ni che, secondo il principio di leale cooperazione, sono necessarie
o richieste (sentenze n. 343 del 1996, id., 1996, I, 3283, e n.
204 del 1993, id., 1993, I, 3002) e che, nel caso in esame, sono
del tutto mancate. Ciò non pone in discussione lo sviluppo, nel contesto degli ordinamenti in Europa e nell'ambito delle
stesse istituzioni comunitarie, del ruolo delle comunità regionali e locali (sentenza n. 20 del 1997, id., 1997, I, 664); ruolo che
già la Costituzione afferma, stabilendo il principio dell'autono
mia (art. 5 Cost.), e che viene anche riconosciuto in ambito
sovranazionale, quale «uno dei principali fondamenti di ogni
regime democratico» (così il preambolo della Carta europea del
l'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, la
cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con 1. 30 dicembre
1989 n. 439). Il ricorso è, dunque, fondato e gli atti impugnati, posti in
essere dalla provincia di Bolzano, devono essere annullati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta alla provincia autonoma di Bolzano adottare, senza aver
ne dato previa comunicazione al governo, la deliberazione n.
1113 del 13 marzo 1995 che ha ad oggetto la stipulazione di
un contratto di cooperazione tra la camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura di Bolzano e la provincia auto
noma di Bolzano, e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la conven
zione che ad essa ha dato esecuzione; annulla, di conseguenza, tali atti.
Il Foro Italiano — 1998.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 11 dicembre 1997, n.
396 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 dicembre 1997, n. 51); Pres. ed est. Guizzi; De Stefano e altri c. Provvedito
re agli studi di Reggio Calabria e altri; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 21 feb braio 1996 (G.U., la s.s., n. 3 del 1997).
Invalidi civili e di guerra — Assistenza di disabile — Trasferi
mento alla sede più vicina — Perpetuazione del beneficio —
Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35, 97; 1. 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone han
dicappate, art. 33).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 33, 5° comma, l. 5 febbraio 1992 n. 104, in quanto il trasferimento alla sede più vicina comporterebbe la perpetuazione dei benefici anche quando siano cessate le
esigenze di assistenza del disabile, in riferimento agli art. 3,
35 e 97 Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1997, n. 246
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Guizzi; Scarfone e altri c. Min. pubbli ca istruzione e altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar
Calabria 26 gennaio 1996 (G.U., la s.s., n. 19 del 1996).
Invalidi civili e di guerra — Disabili — Diritto di precedenza
nell'assegnazione della sede di lavoro — Limiti — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 32, 38; 1.
5 febbraio 1992 n. 104, art. 21, 33).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
21 e 33, 6° comma, I. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui limitano il diritto di precedenza nell'assegnazione della
sede di lavoro soltanto al disabile che abbia un grado d'inva
lidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle ca
tegorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
l. 10 agosto 1950 n. 648 e comunque in situazione di gravità,
anziché riconoscere il diritto a tutti i disabili, in riferimento
agli art. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. (2)
I
Ritenuto che il Tar per la Calabria, sezione distaccata di Reg
gio Calabria, giudicando su alcuni ricorsi volti a ottenere l'an
nullamento di atti di trasferimento di docenti di scuola media
(1-2) Per la rivedibilità d'ufficio di un provvedimento di trasferimen to disposto quando prima della sua pubblicazione era venuto meno il relativo titolo, cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 1994, n. 1116/93, Foro it., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 215. Circa l'inapplica bilità ai professori universitari della precedenza di cui all'art. 21 1. n. 104 del 1992, cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 ottobre 1994 n. 1296/94, ibid., n. 361.
Merita di essere posta in luce la «segnalazione», contenuta nella mo tivazione della sentenza 246/97 in epigrafe, dell'esigenza di una verifica della normativa, con particolare riguardo all'adeguatezza della tabella A allegata alla 1. 10 agosto 1950 n. 648. Tabella che, a dire della corte, risente del tempo in cui è stata redatta, e non tiene conto di menoma zioni di indubbia gravità, come quelle che discendono da interventi chi
rurgici. Sul diverso tema del trasfermento del genitore o parente che assista
il portatore di handicap, cfr. L. de Angelis, Rassegna critica della giu risprudenza degli anni '90 sul trasferimento del lavoratore, in Lavoro
giur., 1997, 898, ed ivi richiami anche a Corte cost. 29 luglio 1996, n. 325 (Foro it., Rep. 1996, voce Invalidi civili e di guerra, n. 41, e Cons. Stato, 1996, II, 1475, con nota di G. Ferrari, La convivenza in atto del lavoratore con il portatore di handicap nell'interpretazione del giudice delie leggi) citata in entrambe le odierne decisioni. Con ri
guardo all'art. 33 1. n. 104 cit., cfr. circ. Inps 28 novembre 1995, n.
291, Ascotributi, 1996, 143. In dottrina, sulla 1. n. 104, cfr. M. P. Gian
notti, Quale lavoro per i disabili, in Dir. e pratica lav., 1993, 1646. In generale, sulla tutela dei portatori di handicap, cfr. P. Cendon, Ver so un nuovo diritto per i soggetti deboli, in Politica del diritto, 1994, 487.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e superiore, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 35 e 97
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, 5° com
ma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), so
stenendo che il trasferimento alla sede più vicina comportereb
be la perpetuazione dei benefici anche quando siano cessate le
esigenze di assistenza del disabile; che risulterebbe vulnerato il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, perché la norma denunciata non con
tempera, secondo il collegio rimettente, le esigenze del disabile
(e del familiare lavoratore che lo assiste) con quelle degli altri
lavoratori;
che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap
presentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, nel senso dell'i
nammissibilità e comunque dell'infondatezza, rilevando come
l'irragionevole definitività del beneficio, denunciata dal giudice
a quo, derivi dalle modalità attraverso cui le singole ammini
strazioni disciplinano in concreto la facoltà attribuita dall'art.
33, 5° comma, ai soggetti interessati;
che l'avvocatura richiama la sentenza n. 325 del 1996 (Foro
it., Rep. 1996, voce Invalidi civili e di guerra, n. 41) di questa
corte, affermando che in essa l'art. 33, 5° comma, è stato inter
pretato come mera salvaguardia dell'assistenza in atto, accetta
ta dal disabile, sì che la disposizione menzionata sarebbe «neu
trale» rispetto al problema della definitività degli effetti.
Considerato che le censure mosse dal collegio rimettente ri
guardano non tanto il meccanismo normativo introdotto dal
l'art. 33, 5° comma, 1. n. 104 del 1992, ma le sue modalità
di applicazione; che spetta al giudice di merito interpretare la norma in modo
da evitare tali effetti, e la possibile lesione di altri interessi co
stituzionalmente rilevanti;
che, inoltre, il contratto collettivo decentrato, relativo alla
mobilità del personale della scuola, prevede oneri di documen
tazione per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento gra
zie a tale norma, consentendo trasferimenti condizionati al per
manere, per un quinquennio, delle condizioni richieste (v., dap
prima, il contratto collettivo decentrato, siglato il 22 dicembre
1995, e il relativo d.m. 29 dicembre 1995 n. 382; e, poi, il con
tratto collettivo sottoscritto il 15 novembre 1996 e il d.m. 20
novembre 1996 n. 711: in tale contratto v. in particolare l'art.
5, che reca chiarimenti interpretativi sulle certificazioni concer
nenti la situazione di handicap); che risultano dunque manifestamente infondati i dubbi di le
gittimità costituzionale avanzati dal rimettente.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
l'art. 33, 5° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata dal Tar per la Calabria, sezione distac
cata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Il Tar per la Calabria ha sollevato, in riferi
mento agli art. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli art. 21 e 33, 6° comma, 1. 5 febbraio 1992
n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), perché assicurano il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro soltanto al
disabile che abbia un grado di invalidità superiore ai due terzi
o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella A annessa alla' 1. 10 agosto 1950 n. 648 (art. 21)
e comunque «in situazione di gravità» (art. 33, 6° comma), an
ziché riconoscere il diritto a tutti i disabili: a tal riguardo, il
collegio richiama l'art. 33, 5° comma, della stessa 1. n. 104 del
1992, relativo all'assistenza del disabile da parte del genitore
o del familiare lavoratore, che può scegliere la sede di lavoro
più vicina al domicilio.
Il Foro Italiano — 1998.
2. - La questione non è fondata.
Esaminando alcuni aspetti della 1. n. 104 del 1992, questa corte ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta
ad assicurare la tutela dei disabili: essa incide sul settore sanita
rio e assistenziale, sulla formazione professionale, sull'integra
zione scolastica, e risponde all'auspicio rivolto al legislatore per l'introduzione di una normativa di garanzia (sentenza n. 325
del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Invalidi civili e di guerra, n. 41; n. 406 del 1992, id., Rep. 1992, voce Sanità pubblica, nn. 174-181; n. 215 del 1987, id., 1987, I, 2935).
Tale disciplina è espressione di una complessa ponderazione
legislativa delle diverse esigenze; le norme denunciate dal giudi ce a quo si inseriscono razionalmente nel sistema.
Non vi è lesione del principio di uguaglianza, perché non vale
il richiamo, quale tertium comparationis, dell'art. 33, 5° com
ma, 1. n. 104, che riguarda una fattispecie diversa da quella in esame e che, inoltre, è stato interpretato da una parte della
giurisprudenza in senso restrittivo, per la sola assistenza conti
nuativa di un disabile grave. Né è fondata la censura mossa
con riguardo all'art. 2 Cost.: la garanzia dei diritti inviolabili
dell'uomo è proprio il fine ispiratore della 1. n. 104; e non se
ne può isolare una singola disposizione — che introduce una
disciplina favorevole al disabile, seppur circoscritta dai requisiti
prima illustrati — per ipotizzare la lesione del citato parametro costituzionale.
La garanazia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla
residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica
del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art.
32 Cost, con riferimento alle condizioni poste al «diritto di pre cedenza» nell'assegnazione della sede. Considerazioni analoghe
valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavo
ro (art. 4 e 38 Cost.) che vanno interpretati riconoscendo al
legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione
degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti nell'at
tribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni sog
gettive di garanzia dei lavoratori disabili.
Nel dichiarare infondate le censure mosse agli art. 21 e 33, 6° comma, 1. n. 104, la corte deve però segnalare l'esigenza di una verifica della normativa, con particolare riguardo all'a
deguatezza della tabella A allegata alla 1. 10 agosto 1950 n.
648: essa descrive le lesioni e le infermità che danno diritto alla
pensione vitalizia o all'assegno rinnovabile, ed è richiamata dal
l'art. 21 1. n. 104 per individuare i soggetti che hanno diritto
di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. La tabella
risente, evidentemente, del tempo in cui è stata redatta, e non
tiene conto di menomazioni di indubbia gravità, come quelle che discendono da interventi chirurgici.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 21 e 33,
6° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assi
stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap
pate), sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost.,
dal Tar per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
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