+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 11 febbraio 1987; Giud. Pivetti; Associazione naz. funzionari di polizia - A.n.f.p. c....

ordinanza 11 febbraio 1987; Giud. Pivetti; Associazione naz. funzionari di polizia - A.n.f.p. c....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: truongtu
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
ordinanza 11 febbraio 1987; Giud. Pivetti; Associazione naz. funzionari di polizia - A.n.f.p. c. Min. interno e altro Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1337/1338-1341/1342 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179924 . Accessed: 25/06/2014 00:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

ordinanza 11 febbraio 1987; Giud. Pivetti; Associazione naz. funzionari di polizia - A.n.f.p. c.Min. interno e altroSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1337/1338-1341/1342Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179924 .

Accessed: 25/06/2014 00:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Tali essendo le premesse in punto di fatto, ed esclusa la confi

gurazione del rapporto di subordinazione con l'associazione sin

dacale (che, peraltro, lo stesso ricorrente non prospetta), occorrerà

valutare se, secondo le regole della confederazione cui il sindaca

to appartiene, per l'attività prestata al Vernizzi competa una for

ma di compenso. Al proposito, prima ancora di esaminare il contenuto del rego

lamento della C.g.i.l. regionale (sul quale il ricorrente fa leva

per la sua rivendicazione) occorrerà puntualizzare i termini dello

schema astratto nel quale inserire il rapporto fra chi riveste una

carica elettiva in una associazione sindacale e l'associazione stes

sa, ciò apparendo pregiudiziale per una attenta valutazione delle

considerazioni sviluppate dal difensore del ricorrente in sede di

discussione della causa specie a proposito della presunta nullità

per violazione di legge del regolamento C.g.i.l. se interpretato nel senso voluto dall'associazione sindacale convenuta.

È giurisprudenza costante (che questo giudice senza riserva con

divide) l'esclusione del rapporto di dipendenza da cui ex art. 36

Cost, derivi l'obbligo di un proporzionato compenso nel caso di

adesione ad una associazione «di tendenza» affectionis causa: qui effettivamente manca la causa tipica del rapporto di collabora

zione oneroso che è l'offerta di una prestazione lavorativa contro

una retribuzione; al contrario, per definizione, il rapporto che

ci occupa è gratuito perché la prestazione non è offerta in vista

di un compenso, ma solo in ragione dell'adesione ideologica alle

finalità della associazione.

E se ciò può apparire «scontato» (ed addirittura superfluo per

ché, come già detto, il ricorrente non reclama la retribuzione alle

gando il rapporto di dipendenza) la rilevanza della puntualizzazione che precede si rivelerà utilissima al fine di fornire una esatta in

terpretazione della norma regolamentare invocata dal ricorrente

che andrà correttamente inquadrato nel contesto dei principi so

pra enunciati. La clausola n. 2 del regolamento del 1976 (identica a quelle dei regolamenti successivi) al fine della «fissazione dei

compensi e stipendi» prende in considerazione tre distinte catego rie: a) i dirigenti elettivi a pieno tempo; b) i funzionari di appara

to; c) il personale tecnico ed amministrativo.

Il sig. Vernizzi è dirigente elettivo ed in tale qualità reclama

il compenso.

Tuttavia, come si vedrà, egli non è dirigente elettivo a «pieno

tempo» come stabilito dal regolamento. Per dimostrare di esserlo il sig. Vernizzi, come accennato, ha

allegato (e provato) il suo consistente impegno continuativo e quo tidiano (anche per un rilevante numero di ore), cosi dimostrando

di aver lavorato «a tempo pieno» per il sindacato. V'è, tuttavia, che qui «tempo pieno» non è il contrario di «scappatempo» e,

per le ragioni che subito si diranno, la specificazione contenuta

nella clausola regolamentare non fa leva sulla quantità dell'impe

gno, ma (come pare più corretto) sulla circostanza che il dirigente elettivo (come le altre categorie di cui ai punti b e e) svolga la

sua attività sindacale in alternativa ad altra attività di lavoro re

tribuita.

Valgano le seguenti considerazioni.

a) Il significato letterale e corrente dell'espressione «tempo pie no» (o «pieno tempo») specie in considerazione della circostanza

che la clausola non è redatta con il ricorso ad una precisa termi

nologia giuridica, sembra essere quello che «profanamente» si at

tribuisce e cioè di attività esclusiva in favore dell'associazione ed

in alternativa ad una diversa attività retribuita (si pensi ai c.d.

«funzionari di partito» che per far politica non lavorano).

b) Se, peraltro, l'espressione potesse interpretarsi come vuole

il ricorrente e cioè con riferimento alla quantità delle prestazioni

effettuate, conseguentemente il regolamento avrebbe dovuto pre vedere (cosa che non fa) più modeste forme di compenso per chi lavorasse a «mezzo-tempo», o per poche ore, e via di seguito: si vuol dire, cioè, che qui «pieno tempo», per tale ragione, non

può voler dire «impegno quantitativamente consistente» in alter

nativa ad impegni quantitativamente più modesti, perché se cosi

fosse il regolamento avrebbe senz'altro previsto una forma di com

penso (semmai minimo) anche per il dirigente elettivo che si atti

vasse un'ora al mese. Ciò subito suggerisce di escludere che la

clausola possa trovare una interpretazione in senso quantitativo, come sopra specificato, e conseguentemente ne sollecita una «qua litativa» (che, come si vedrà, è quella sostenuta dal sindacato

convenuto).

c) La ratio della previsione di un compenso per i dirigenti elet

tivi si evidenzia tenendo conto di quanto già affermato in pre

II Foro Italiano — 1987 — Parte 1ST.

messa e cioè della natura volontaristica del rapporto e della man

canza della causa tipica del rapporto di lavoro. La regola è, dun

que, la gratuità (se si eccettuano i veri e propri impiegati del

sindacato) perché la prestazione è volontaria; e se, dunque, il

regolamento prevede una forma di compenso, tale compenso non

può che essere destinato a supplire alla mancata retribuzione de

rivante da un diverso rapporto di lavoro e quindi il sindacato

sarà obbligato a corrisponderlo solo a quei dirigenti elettivi che

non siano in produzione (e cioè a quelli che non percepiscano una retribuzione da parte del datore di lavoro).

d) Per la interpretazione della clausola propugnata dal sindaca

to convenuto depone infine la sua costante e concreta applicazio ne (art. 1362, 2° comma, c.c.): sul punto questo giudice ha ritenuto

si svolgere attività istruttoria in esito alla quale è pacificamente risultato che il compenso è stato sempre corrisposto a chi fra

i dirigenti elettivi non fosse in produzione e quindi a chi non

percepisse aliunde una retribuzione.

Non v'è, dunque, dubbio sul significato della clausola regola mentare che va, pertanto, intesa nel senso del diritto a compenso in favore di chi, dirigente elettivo, sia impegnato in attività sinda

cale e non percepisca retribuzione dal datore di lavoro.

Per completezza questo giudice vuole anche darsi carico di un

ulteriore argomento sviluppato in sede di discussione orale dalla

tenace difesa del ricorrente; si è, infatti, sostenuta la illegittimità della clausola in esame (esattamente qualificata come negoziale)

per violazione di norme di legge ed in particolare prospettandosi una disparità di trattamento tra chi si attivi per il sindacato rima

nendo in produzione e chi al contrario lo faccia con impegno a tempo pieno: a parità di prestazione (ipotizzando che il primo sia quantitativamente impegnato a tempo pieno) il dirigente fuori

produzione percepirebbe il compenso e quello in produzione no.

Le premesse teoriche sulla esatta qualificazione dei rapporti di

collaborazione del tipo di quello che ci occupa (v. supra) consen

tono tuttavia di risolvere de plano ogni dubbio di validità, solo

che si ponga mente alla funzione suppletiva del compenso di cui

al regolamento, perfettamente in linea con l'adesione volontaria

alla associazione e la conseguente struttura di collaborazione gra tuita fra dirigente sindacale e sindacato: in buona sostanza si può altrimenti dire che nella ipotesi di cariche elettive la collaborazio

ne è gratuita, salvo un compenso sostitutivo nel caso del dirigente che in ragione del suo impegno sindacale rinunci alla retribuzione

derivante da un diverso rapporto di lavoro.

Cosi risolta la questione è evidente che non v'é motivo alcuno

per riscontrare la prospettata disparità di trattamento. (Omissis)

PRETURA DI ROMA; ordinanza 11 febbraio 1987; Giud. Pi

vetti; Associazione naz. funzionari di polizia - A.n.f.p. c. Min.

interno e altro.

PRETURA DI ROMA;

Sindacati — Repressione della condotta antisindacale — Ammi

nistrazione statale — Tutela di diritti soggettivi perfetti — Pro

cedimento — Inapplicabilità — Questione non manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 39; 1. 20 marzo

1865 n. 2248, ali. E, sul contenzioso amministrativo, art. 4;

1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sin

dacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 28,

37; 1. 29 marzo 1983 n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego,

art. 23).

Avendo l'Associazione nazionale funzionari di polizia promosso

ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 nei confronti del ministero del

l'interno e della presidenza del consiglio dei ministri, va solle

vata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 23, 1° comma,

I. 29 marzo 1983 n. 93, nella parte in cui escludono l'applicabi

lità nei confronti delle amministrazioni statali dell'art. 28 cit.,

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1339 PARTE PRIMA 1340

per la tutela di posizioni di diritto soggettivo proprie del sinda

cato, in riferimento agli art. 3, 24 e 39, 1° comma, Cost. (1)

1. - Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 1. n. 300 del

1970 nei confronti del ministero dell'interno e della presidenza del consiglio dei ministri e notificato il 22 febbraio 1987, l'Asso

ciazione nazionale funzionari di polizia - A.n.f.p. ha esposto che

il ministero dell'interno, nello scorso mese di ottobre, aveva con

vocato i sindacati di polizia per il negoziato (ancora in corso al

momento della proposizione del ricorso) relativo al rinnovo del

contratto nazionale di lavoro del settore, limitando peraltro l'in

vito al SIULP e al SAP ed escludendo invece l'A.n.f.p., della

quale il ministero aveva negato il carattere di maggiore rappre

sentatività, sulla scorta di un parere espresso dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio.

L'associazione sindacale ricorrente chiedeva quindi che il pre tore dichiarasse antisindacale la condotta del ministero dell'inter

no e disponesse la rimozione degli effetti di tale condotta, ordinando al ministero stesso e al capo della polizia, per quanto di sua competenza, di convocare immediatamente la rappresen tanza dell'A.n.f.p., onde farla partecipare ai negoziati previsti dall'art. 95 1. n. 121 del 1981.

2. - Costituendosi in giudizio, il ministero dell'interno e la pre sidenza del consiglio dei ministri hanno dedotto: a) improponibi lità e temporanea preclusione della domanda essendo pendente un giudizio per regolamento di giurisdizione richiesto nel corso

di un giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 vertente tra

le stesse parti; b) preclusione e improponibilità — o, quanto me

no, obbligo di sospensione — essendo pendente il suddetto giudi zio di opposizione, posto che anche in quella sede era stato

denunziato come antisindacale il rifiuto di riconoscere il carattere

di maggiore rappresentatività all'A.n.f.p. e che il ricorso ex art.

28 da questa proposto era stato respinto; c) difetto di giurisdizio

ne, in ragione della non esperibilità della tutela ex art. 28 nei

confronti dello Stato e della conseguente inammissibilità di pro

nunzie, quali quelle qui richieste, tali da comportare la condanna

dell'amministrazione statale ad un facere o da incidere sui suoi

poteri di scelta discrezionale; d) difetto di legittimazione della pre sidenza del consiglio; e) difetto di integrità del contraddittorio,

per non essere stato convenuto il ministero della funzione pubbli

ca; f) incompetenza funzionale, per materia e per valore del pre

tore, in quanto l'eventuale azione proponibile a tutela del diritto

sindacale leso non è quella ex art. 28, ma semmai quella ordina

ria, nella normale sede contenziosa.

Nel merito, l'amministrazione resistente ha negato la sussisten

za dei denunziati connotati di antisindacalità del proprio operato e la mancanza dell'interesse ad agire.

3. Valutando le eccezioni pregiudiziali al solo fine di dare in

gresso alla delibazione sulla rilevanza della successiva questione di costituzionalità, il pretore osserva:

a) Secondo la resistente l'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione non riguarda solo il procedimento in cui esso è

proposto, ma tutte le azioni tra le stesse parti che abbiano il me

desimo petitum sostanziale. Ciò in quanto la sentenza della Corte

di cassazione che risolve una questione di giurisdizione è vinco

lante anche al di fuori del procedimento in cui è emessa, sempre ché si tratti della stessa lite fra i medesimi soggetti (Cass. 6458/85, Foro it., Rep. 1985, voce Giurisdizione civile, n. 101).

A questo riguardo è da rilevare che l'efficacia preclusiva della

statuizione sulla giurisdizione non può essere addotta a fonda

mento di una estensione della già nefasta efficacia sospensiva del

regolamento. Comunque, tale efficacia preclusiva richiede, per essere operante, l'identicità di lite e non soltanto l'identità di que stione.

b) L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario appare infondata, posto cha la posizione soggettiva qui fatta va

(1) Il problema della tutela (effettiva) dei diritti sindacali nei confronti delle amministrazioni statali resta uno dei grandi nodi irrisolti del nostro sistema giuridico; anche in questo campo (come in altri, si pensi, ad esem

pio, al problema della sospensione dell'esecuzione fiscale), la magistratu ra è costretta ad intervenire con pronunzie (inevitabilmente) contrastanti

per assicurare una concreta tutela a diritti costituzionalmente garantiti ma (talvolta, volutamente) negletti dal legislatore.

Per ogni riferimento in materia cfr. Trib. Firenze 22 novembre 1986, che sarà riportata in un prossimo fascicolo.

li Foro Italiano — 1987.

lere dall'A.n.f.p. (diritto di partecipare alle trattative per il rin

novo del contratto di lavoro) non è correlata a posizioni soggetti ve inerenti al rapporto di impiego di singoli dipendenti (cfr. sez.

un. 4389/84 e successive, id., 1984, I, 2105). Per quanto concerne il richiamo ai limiti posti dagli art. 4 e

5 1. 2248 del 1865, ali. E, ai poteri del giudice ordinario, ove

alcuna delle domande proposte contrasti con i detti limiti, la con

seguenza è che la domanda non sarà accolta e non che la contro

versia sia esclusa dalla cognizione del giudice ordinario.

c) la deduzione concernente l'integrità del contraddittorio non

appare accoglibile: il ministro della funzione pubblica non è par te del rapporto su cui è destinata ad incidere la pronunzia richie

sta. La disapplicazione di un suo provvedimento (supponendo per

ipotesi astratta, che sia da considerare provvedimento l'avviso

espresso in ordine alla non sussistenza del requisito della maggio re rappresentatività in capo all'A.n.p.f. — il che è peraltro giuri dicamente impossibile) non implicherebbe di certo la sua

partecipazione al processo quale litisconsorte necessario.

d) Non appare fondata neppure l'eccezione di difetto di com

petenza del pretore, posto che per il provvedimento richiesto è

competente esclusivamente il pretore, mentre la non esperibilità del procedimento ex art. 28 nei confronti dello Stato pone que stione di ammissibilità e non di competenza.

4. Ciò premesso, è appunto preliminare, all'indagine sulle altre

questioni e sul merito del ricorso proposto dall'A.n.f.p., l'esame

del punto concernente l'ammissibilità del procedimento ex art.

28 nei confronti dello Stato.

Al riguardo, il pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 1. 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 28 della medesima legge e dell'art. 23, 1°

comma, 1. 29 marzo 1983 n. 93 nella parte in cui escludono l'ap

plicabilità dell'art. 28 1. 300 del 1970 per la tutela di posizioni di diritto soggettivo proprie ed esclusive del sindacato e non cor

relate a posizioni soggettive inerenti al rapporto di impiego di

singoli dipendenti, quando il datore di lavoro è lo Stato, per con

trasto con gli art. 3, 24, 1° e 2° comma, e 39, 1° comma, Cost.

Il sistema di tutela dei diritti sindacali nel pubblico impiego — quale risulta delineato dalle note sentenze emesse dalle sezioni

unite della Corte di cassazione il 26 luglio 1984 a seguito delle

pronunzie della Corte costituzionale del 5 maggio 1980, n. 68

(id., 1980, I, 1553) e del 16 ottobre 1982, n. 169 (id., 1983, I, 862) — può essere cosi sintetizzato: anche le associazioni sindaca

li del pubblico impiego sono titolari iure proprio di diritti sogget tivi perfetti alla libertà ed attività sindacale e all'esercizio del diritto

di sciopero e tali diritti trovano la loro fonte direttamente nelle

norme costituzionali e nelle leggi ordinarie di attuazione; l'art.

24, 1° comma, Cost, impone di riconoscere razionabilità da par te delle associazioni sindacali di tutti i diritti soggettivi di cui esse

sono titolari; ove si tratti di diritti sindacali correlati con posizio ni soggettive inerenti al rapporto individuale di impiego di singoli

dipendenti, il sindacato è legittimato a far valere tali diritti da

vanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva; con riferimento ai diritti sindacali in senso stretto (cioè ai diritti esclusivamente afferenti al sindacato in relazione ad attività, ad

esempio, assemblee, propaganda, sciopero, partecipazione alle trat

tative o ad organismi di controllo o di gestione, ecc. — non con

nesse ai rapporti dei singoli dipendenti) le forme di tutela

giurisdizionale sono invece diverse a seconda che si tratti di sin

dacati che organizzano impiegati statali o di sindacati che orga nizzano dipendenti di altri enti pubblici non economici. Per questi

ultimi, infatti, è emesso il ricorso alla tutela di cui all'art. 28

1. 300 del 1970 (con conseguente inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 4 1. 20 marzo 1865 n. 2248). Per i primi, invece, è escluso

il ricorso all'art. 28 ed i diritti in questione sono azionabili da

vanti al giudice ordinario esclusivamente nelle forme ordinarie.

Le richiamate pronunzie delle sezioni unite appaiono aver deli

neato — sul piano del diritto vivente — un tessuto normativo

diverso rispetto a quello preso in considerazione dalla citata pro nunzia della Corte costituzionale del 1980. Ed un ulteriore ele

mento di rilevante novità è stato introdotto non solo — e forse

non tanto — dalla citata 1. 93 del 1983, quanto dalla pronunzia della Corte costituzionale del 28 luglio 1985, n. 190 (id., 1985,

I, 1881), con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 21, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 nella par te in cui limita l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo

alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e non con

sente al giudice stesso di adottare, nelle materie sottoposte alla

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza più idonei

ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul meri

to, le quante volte vi sia il fondato motivo di temere che il diritto

fatto valere sia minacciato da un pregiudizio grave e irreparabile. In questo contesto appare in primo luogo priva di una ragione

vole giustificazione la differenziazione esistente tra le forme di

tutela gurisdizionale di cui può avvalersi, in caso di lesione di

diritti sindacali in senso stretto, il sindacato che organizza dipen denti statali rispetto a quelle riconosciute al sindacato che orga nizza dipendenti di altri enti pubblici non economici.

Gli argomenti svolti nella motivazione della pronunzia n. 68

del 1980 per confermare la legittimità dell'esclusione dello Stato dall'ambito di applicabilità dell'art. 28, sono infatti riferibili alla differenziazione tra le forme di tutela dei diritti sindacali vigenti

per il lavoro prestato nell'impresa rispetto a quelle previste per il pubblico impiego in generale, ma non possono in alcun modo

valere a giustificare una disparità di trattamento, sotto questo

profilo, tra sindacato dell'impiego statale e sindacato dell'impie

go pubblico relativo ad altri settori della p.a. E del resto nessun

commentatore è mai riuscito a trovare un solo argomento idoneo

a giustificare questa specifica disparità di trattamento.

Il secondo argomento esposto dalla Corte costituzionale nella

pronunzia citata, che si riferiva alle serie difficoltà che l'estensio

ne dell'art. 28 ai sindacati del pubblico impiego avrebbe determi

nato nelle ipotesi di comportamento antisindacale realizzato

attraverso una lesione di diritti inerenti al rapporto di impiego di singoli dipendenti, ha trovato un superamento nel già visto

indirizzo della Cassazione, che ha previsto per tali ipotesi la tute

la del sindacato davanti alla magistratura amministrativa. Donde

la limitazione della questione qui sollevata alla tutela dei soli di

ritti sindacali in senso stretto.

Non sembra che sia necessario diffondersi sull'entità e sulla

gravità della disparità di trattamento in esame (tra sindacati del

l'impiego statale e sindacati del pubblico impiego non statale,

per quanto attiene alla tutela dei diritti sindacali in senso stretto), essendo sufficiente ricordare che il procedimento ex art. 28, per i caratteri di urgenza e di effettività della tutela da esso appresta ta e per il fatto di non incontrare il limite dell'art. 4 della 1.

2248 ali. E, rappresenta una garanzia incomparabilmente più ef

ficace di quella fornita dalle forme ordinarie di tutela davanti

al giudice ordinario. Quanto a queste ultime, infatti, vi è da os

servare che il menzionato limite ai poteri del g.o., stabilito dal

l'art. 4, rende concretamente non realizzabile la tutela anticipatoria

d'urgenza a mezzo dell'art. 700 c.p.c., ciò che, data la natura

dei diritti in questione, costituisce già di per sé privazione di una

effettiva tutela giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 294 del 1984,

id., 1985, I, 651). Quest'ultimo rilievo mette poi in luce un'ulteriore disparità in

giustificata di trattamento normativo tra situazioni sostanziali equi valenti.

Mentre, infatti, nel caso di lesione di diritti sindacali correlati, il sindacato dell'impiego statale può richiedere al giudice ammini

strativo, a seguito della citata pronunzia n. 190 del 1985, le ido

nee misure di tutela urgente a contenuto anticipatorio che valgano a salvaguardare il diritto da pregiudizi gravi ed irreparabili, nel

caso di lesione di diritti sindacali in senso stretto il medesimo

sindacato rimane del tutto sprovvisto di mezzi di tutela urgente ed effettiva. La diversità tra le posizioni soggettive in questione

(diritti sindacali in senso stretto e diritti sindacali correlati) non

sembra investire alcun profilo idoneo a rendere ragionevolmente

giustificabile una cosi radicale differenza di disciplina in ordine

alle forme ed al grado di efficacia della tutela giurisdizionale. La enunciata disparità si traduce in una riduzione (che a sua

volta può significare in molti casi una privazione) della effettiva

tutela giurisdizionale dei diritti sindacali in senso stretto del sin

dacato che organizza i dipendenti statali e si pone quindi in con

trasto con l'art. 24, 1° comma, Cost.

L'insufficiente ed inefficiente tutela giurisdizionale apprestata

per tali diritti costituisce infine un attentato all'attività e alla li

bertà sindacale, con conseguente violazione dell'art. 39 Cost.

Il Foro Italiano — 1987.

PRETURA DI TARANTO; sentenza 20 dicembre 1986; Giud.

Dioguardi; Trocino (Aw. Del Vecchio) c. Soc. i.t.c. (Avv. De Franco).

PRETURA DI TARANTO;

Lavoro (rapporto) — Permessi retribuiti per dirigenti sindacali

esterni (Cod. civ., art. 1229; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme

sul collocamento, art. 30).

La contrattazione collettiva, nel determinare le modalità di eser

cizio dei permessi di cui all'art. 30 l. 300/70, deve conformarsi al principio di bilanciamento degli interessi, adeguatamente ri

spettato con la previsione della necessità della preventiva co

municazione al datore della richiesta (nella specie, è stata pure ritenuta in contrasto con la norma di cui all'art. 1229 c.c. la

clausola del contratto collettivo che stabilisce che debba co

munque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'at

tività produttiva). (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso ritualmente notifica

to Trocino Domenico conveniva avanti questo pretore, in funzio

ne di giudice di lavoro, la società I.t.c. s.r.l. esponendo di lavorare

alle dipendenze di tale società e di avere richiesto quale dirigente

provinciale della F.i.o.m.-C.g.i.l. ed ai sensi dell'art. 30 statuto

dei lavoratori un permesso sindacale retribuito di otto ore per il giorno 21 marzo 1986 che pretestuosamente, non veniva accor

dato. Concludeva, chiedendo la declaratoria della illegittimità del

rifiuto opposto dalla società datrice di lavoro, prospettandosi un

interesse alla pronuncia in relazione alla prosecuzione del rappor to di lavoro ed alle conseguenti ulteriori richieste. La società con

venuta, costituitasi, contrastava la domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo che in virtù dell'art. 4 disc. gen. sez. I del contratto

collettivo nazionale di categoria i permessi sindacali potevano es

sere ottenuti soltanto qualora fosse stato garantito, comunque, in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva e tale con

dizione, nel caso di specie, non risultava assolta per le assenze

degli altri componenti della squadra di lavoro nella quale era in

serito il ricorrente. (Omissis) Motivi della decisione. — L'art. 30 dello statuto dei lavoratori

riconosce ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazio

nali delle associazioni sindacali il diritto a fruire di permessi retri

buiti secondo le norme dei contratti di lavoro. Tale diritto non

è espressamente sottoposto ad alcuna condizione rimenandosi il

legislatore alle pattuizioni collettive «dei contratti di lavoro» per la determinazione delle modalità, che, secondo l'insegnamento della

Suprema corte (Cass. n. 5847/85, Foro it., 1986, I, 647; 2693/84,

id., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 1239), devono confor

marsi al principio del bilanciamento degli interessi, al quale deve,

altresì, attenersi l'autorità giudiziaria quando viene chiamata al

l'integrazione delle pattuizioni ex art. 1374 c.c. Orbene, nel caso

oggetto di decisione la norma collettiva, già garantisce adeguata mente la prosecuzione dell'attività produttiva nell'ottica del ridet

to bilanciamento, mediante l'onere della preventiva comunicazione

della richiesta. Non appare, perciò, coerente l'ulteriore rafforza

mento dell'interesse del datore di lavoro, riconnesso all'interpre tazione prospettata della clausola contrattuale. La pattuita

garanzia, infatti, non può far ricadere sui componenti degli orga ni direttivi sindacali richiedenti gli effetti di una inadeguata orga nizzazione produttiva che, peraltro, è nell'esclusiva disponibilità del datore di lavoro. Trattasi, come appare evidente, di impossi bilità sopravvenuta imputabile che non può essere opposta al cre

ditore e non esonera il debitore dalla prestazione, alla stre

gua dei principi generali delle obbligazioni. Né varrebbe invo

care la limitazione convenzionale collettiva della responsabi

(1) Cfr., per una posizione ancora più rigida circa i poteri della con

trattazione collettiva in materia di permessi ex art. 30 1. 300/70, Cass.

23 novembre 1985, n. 5847, Foro it., 1986, I, 647, con nota di richiami

in cui si dà conto del dibattito sul punto. In senso conforme a Cass. 5847/85 cit., cfr. Pret. Pavia 10 dicembre

1986, giud. De Angelis, soc. Fedegari Autoclavi c. UILM, inedita a quel che consta, che ha confermato il provvedimento ex art. 28 1. 300/70 emesso

il 13 settembre precedente, ugualmente inedito. Per quanche spunto sulla problematica in questione cfr. G. Perone,

Lo statuto dei lavoratori, in Trattato di diritto privato, diretto da P.

Rescigno, Torino, 1986, 882.

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended