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ordinanza 11 febbraio 1999, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);...

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ordinanza 11 febbraio 1999, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Montinari (Avv. Pellegrino) c. Università degli studi di Lecce; Rinaldi c. Università degli studi di Bologna; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De Stefano). Ord. Tar Emilia-Romagna 11 febbraio 1997 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 42 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1113/1114-1115/1116 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195362 . Accessed: 28/06/2014 13:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 13:05:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 11 febbraio 1999, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Montinari (Avv. Pellegrino) c. Università degli

ordinanza 11 febbraio 1999, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Montinari (Avv. Pellegrino) c. Università degli studi di Lecce;Rinaldi c. Università degli studi di Bologna; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato DeStefano). Ord. Tar Emilia-Romagna 11 febbraio 1997 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 42 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1113/1114-1115/1116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195362 .

Accessed: 28/06/2014 13:05

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La disposizione normativa in esame, il cui fondamento riposa su interpretazioni delle vicende sociali che possono in fatto rive

larsi fallaci, in quanto divergenti dagli accadimenti della quoti dianità, è dunque non solo irragionevole, ma anche lesiva del

principio oltre che di eguaglianza anche di capacità contributi

va, poiché essa sottopone gli atti di trasferimento immobiliare

tra coniugi ad una tassazione più elevata non già in ragione della concreta manifestazione di maggiore capacità contributi

va, bensì in funzione della mera qualità soggettiva delle parti

contraenti, senza che alle medesime sia consentito offrire la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale della nor ma censurata, limitatamente all'esclusione della prova contraria

relativa alla presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 26, 1° comma, d.p.r. 26 aprile 1986

n. 131 (approvazione del testo unico delle disposizioni concer

nenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei tra

sferimenti immobiliari.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 11 febbraio 1999, n.

28 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n.

7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Montinari (Aw. Pel

legrino) c. Università degli studi di Lecce; Rinaldi c. Univer

sità degli studi di Bologna; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato De Stefano). Ord. Tar Emilia-Romagna 11 feb braio 1997 (due) (G.U., la s.s., n. 42 del 1997).

Istruzione pubblica — Università — Assegnazione di supplenza — Tecnici laureati — Condizioni — Questione di costituzio

nalità — «Ius superveniens» — Restituzione degli atti al giu dice «a quo» (Cost., art. 3, 36, 97; d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didat

tica, art. 50; 1. 19 novembre 1990 n. 341, riforma degli ordi

namenti didattici universitari, art. 12, 16; 1. 14 gennaio 1999

n. 4, disposizioni riguardanti il settore universitario e della

ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, art. 1).

Istruzione pubblica — Università — Tecnici laureati — Equipa razione ai ricercatori — Questione di costituzionalità — «Ius

superveniens» — Restituzione degli atti al giudice «a quo»

(Cost., art. 3, 36, 97; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 50; 1. 19 novembre 1990 n. 341, art. 12, 16; 1. 14 gennaio 1999

n. 4, art. 1).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, 10° comma, l. 14

gennaio 1999 n. 4, che ha stabilito la possibilità del conferi mento di supplenze ai tecnici laureati anche quando il richie

sto triennio di attività didattica è stato maturato successiva

mente al 1° agosto 1980, vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della questione di legittimi tà costituzionale degli art. 12 e 16, 1° comma, l. 19 novembre

1990 n. 341, nella parte in cui, ai fini della assegnazione delle

supplenze, non equipara i tecnici laureati che hanno svolto

tre anni di attività didattica e scientifica tra il 1980 ed il 1990 a quelli che hanno svolto tale attività prima del 1980, in rife rimento agli art. 3, 36, 97 Cost. (1)

(1-2) In ordine all'affidamento di supplenze ai tecnici laureati, v. Tar

Campania, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 659, Foro it., Rep. 1995, voce

Istruzione pubblica, n. 348, secondo cui non sussiste, in difetto della

necessità di conferire concretamente gli affidamenti o le supplenze a

tecnici laureati, l'obbligo dell'università di dare riscontro alle istanze

e diffide intese ad ottenere l'inserimento in elenchi di aspiranti, la cui

Il Foro Italiano — 1999.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, 10° comma, l. 14

gennaio 1999 n. 4, che ha previsto l'autorizzazione alle uni

versità a bandire concorsi per ricercatore universitario riser

vati a tecnici laureati, vanno restituiti gli atti al giudice a quo,

per una nuova valutazione della questione di legittimità costi

tuzionale degli art. 12 e 16 l. 19 novembre 1990 n. 341, nella

parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 d.p.r. 382/80 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell'attività di docenza di cui all'art. 12 I. 341/90, in riferi mento agli art. 3, 36, 97 Cost. (2)

preventiva formazione non è prescritta dalla legge; Cons. Stato, sez.

II, 5 gennaio 1992, n. 90, id., Rep. 1993, voce cit., n. 519, secondo cui essi, in tal caso, non sono legittimati a partecipare, quali membri di diritto, alle sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, nei

quali svolgono la loro attività. Per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 16, 1° comma, 1. 341/90, nella parte in cui non pre vede alcuna forma di retribuibilità delle prestazioni, proprie dei ricerca tori universitari, rese dai tecnici laureati delle università, v. Tar Campa nia, sez. II, 16 maggio 1996, n. 202, id., Rep. 1996, voce cit., n. 360.

Per l'ammissione dei tecnici laureati a partecipare alla terza tornata riservata dei concorsi per professore associato, v. Corte cost. 16 feb braio 1991, n. 93, id., 1991, I, 1621, con nota di richiami, commentata da Daniele, in Riv. giur. scuola, 1991, 257. Sugli effetti di tale pronun cia, v. Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 1996, n. 1290, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 304; ord. 23 febbraio 1996, n. 226, id., Rep. 1997, voce cit., n. 429; 19 ottobre 1995, n. 1189, id., Rep. 1995, voce cit., n. 380.

Per l'affermazione secondo cui non contrasta con gli art. 5 e 48, n. 2, del trattato Ce, una normativa nazionale (nella specie, art. 12 1. 341/90) che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplènze nell'insegnamento uni

versitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l'accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui acces so all'insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pub blici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, v. Corte

giust. 20 novembre 1997, causa C-90/96, id., 1998, IV, 1, con nota di richiami.

Circa i criteri per il conferimento di supplenze ai ricercatori universi tari ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento, v. Cons, giust. amm. sic. 25 marzo 1997, n. 1, id., Rep. 1997, voce cit., n. 469; Tar Sardegna 24 ottobre 1995, n. 1681, id., Rep. 1996, voce cit., n. 348.

Per una migliore comprensione si riporta il testo dell'art. 1, 10° com

ma, 1. 14 gennaio 1999 n. 4 (Le leggi, 1999, I, 249): «Le università e

gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a ban

dire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che

prevedano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla

predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposi zioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ri cerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei diparti menti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è

comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e

degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesi ma. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo ac certamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel

proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazio ne ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osser vatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie

necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risul

tanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corri

spondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come

assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in go dimento. L'assegno ad personam è progressivamente riassorbito in rela

zione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo

dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, anche se

maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposi zioni di cui all'art. 16, 1° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341. Al perso nale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'art. 6, 5° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 7, 1° comma, lett. é), d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517».

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Page 3: ordinanza 11 febbraio 1999, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Montinari (Avv. Pellegrino) c. Università degli

PARTE PRIMA 1116

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia

Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in

servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento dell'u

niversità degli studi di Lecce con il quale è stata respinta, per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 1. n. 341

del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di legittimità costi

tuzionale, per violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost., degli art.

12 e 16, 1° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei professori universitari e dei ricercatori conferma

ti, ivi comprese le supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che

nella dizione «ricercatori confermati» si intende compresa quel la di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art.

50 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto» (e in particolare aver compiuto entro il

1980 un triennio di attività didattica e scientifica); che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini

dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici lau

reati che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica

tra il 1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività

prima del 1980; che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico lau

reato in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento dell'università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza di

retta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricerca

tori confermati di pari anzianità, il medesimo tribunale ammi

nistrativo regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, 36 e

97 Cost., degli stessi art. 12 e 16 1. n. 341 del 1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requi siti di cui all'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le

due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell'at

tività di docenza di cui all'art. 12. Considerato che le ordinanze prospettano questioni concer

nenti le medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è soprav venuta la 1. 14 gennaio 1999 n. 4 (disposizioni riguardanti il

settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio

di mensa nelle scuole), il cui art. 1, 10° comma, prevede, tra

l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi

per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati

che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro

il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono in

quadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza del

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 1. n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dal l'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 (svolgimento di attività didattica

per un triennio prima del 1980), «anche se maturati successiva

mente al 1° agosto 1980»; che delle disposizioni richiamate deve essere valutata l'inci

denza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti questioni di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimet

tente per una nuova valutazione delle questioni medesime.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo re

gionale per l'Emilia-Romagna.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 1999, n.

27 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n.

7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv.

Falcon) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Russo). Con

flitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Esercizi commer

ciali — Autorizzazione all'apertura — Ordinanza di sospen sione — Spettanza —

Impugnazione di provvedimento giuris dizionale — Inammissibilità (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, ap provazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 100;

d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino

Alto Adige, art. 20, 21; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686, nor

me di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino

Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici, art. 3).

È inammissibile, in quanto avente ad oggetto una questione di

interpretazione del diritto vigente che non attiene all'esistenza

della giurisdizione in quanto tale in capo al giudice la cui

decisione viene censurata, il ricorso per conflitto di attribu

zione tra enti sollevato dalla provincia autonoma di Trento

nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno

1997, n. 625 con cui è stata confermata la sentenza di primo

grado che aveva annullato, per incompetenza, l'ordinanza di

sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio com

merciale adottata dal presidente della giunta provinciale di

Trento. (1)

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione contro il presidente del consiglio dei

ministri, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.

IV, n. 625 del 6 giugno 1997 (Foro it., Rep. 1997, voce Com

mercio (disciplina del), n. 79), che ha confermato una pronun cia del Trga di Trento di annullamento, per incompetenza, del

l'ordinanza del presidente della giunta provinciale di sospensio ne dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale.

Sarebbero violati l'art. 20, 1° comma, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670) e il d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686 (recante «norme di attua

zione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici»). La norma

statutaria — confermata dall'art. 3, 1° comma, delle menziona

te norme di attuazione — stabilisce che «i presidenti delle giun te provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di

pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti», tra le quali do

vrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della li

ei) La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza nel senso che l'impugnazione di un atto giurisdizionale attraverso lo stru mento del conflitto di attribuzione tra Stato e regione è ammissibile a condizione che la seconda denunci l'assoluta carenza di giurisdizione nei confronti del soggetto ricorrente e non un mero errore in iudicando, in quanto in tal caso il conflitto diverrebbe, di fatto, un nuovo grado di giurisdizione. In tal senso, v. Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 357, Foro it., 1997, I, 633, con nota di richiami. In dottrina, sulle caratteri stiche ed i limiti alla impugnazione di un provvedimento giurisdizionale con il conflitto di attribuzione tra enti, v. Romboli, Il conflitto di attri buzione tra enti nel biennio 1995-1996 (aspetti procedurali), ibid., 2776

s., e La magistratura nei conflitti tra enti aventi ad oggetto atti giurisdi zionali: un problema ancora in attesa di soluzione, in Giur. costit., 1997, 1701 ss.

In ordine all'impugnazione attraverso il conflitto di attribuzione tra enti di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, v. Corte cost. 27 novembre 1998, n. 382, Foro it., 1999, I, 412, con nota di richiami, la quale ha ritenuto non spettare allo Stato, e per esso alla procura della repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, emettere l'atto di invito rivolto ad un consigliere regionale a presentarsi, per essere interrogato, quale persona sottoposta ad indagini, in ordine a fatti di cui il consigliere aveva mostrato essere a conoscenza con la

presentazione di un'interpellanza alla giunta regionale. Per la inammissibilità di un conflitto tra enti in quanto tendente so

stanzialmente ad impugnare una sentenza della Corte costituzionale e

quindi a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giuris dizione costituzionale, v. Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 29, id., 1998, I, 1363, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, È ammissibile un conflitto contro la Corte costituzionale?

L'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 1997,

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