+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 11 febbraio 2004; Pres. Vendittelli Casoli, Rel. Converso; F. Cipolla (Avv. G. Cipolla) c....

ordinanza 11 febbraio 2004; Pres. Vendittelli Casoli, Rel. Converso; F. Cipolla (Avv. G. Cipolla) c....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hoanghuong
View: 222 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
5
ordinanza 11 febbraio 2004; Pres. Vendittelli Casoli, Rel. Converso; F. Cipolla (Avv. G. Cipolla) c. Portolese (Avv. Giordano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 881/882-887/888 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199490 . Accessed: 24/06/2014 20:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

ordinanza 11 febbraio 2004; Pres. Vendittelli Casoli, Rel. Converso; F. Cipolla (Avv. G. Cipolla)c. Portolese (Avv. Giordano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 881/882-887/888Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199490 .

Accessed: 24/06/2014 20:12

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE D'APPELLO DI TORINO; ordinanza 11 febbraio 2004; Pres. Vendittelli Casoli, Rei. Converso; F. Cipolla (Avv. G. Cipolla) c. Portolese (Avv. Giordano).

CORTE D'APPELLO DI TORINO;

Avvocato — Tariffa professionale — Inderogabilità — Con

correnza — Rimessione alla Corte di giustizia (Trattato Ce, art. 10, 81, 82, 234).

Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee la

questione pregiudiziale se il principio della concorrenza si

applichi anche ali 'offerta dei servizi legali; se detto principio impedisca l'inderogabilità assoluta dei compensi forensi, e se riconosca alle parti la possibilità di definire, con effetto vin

colante, la remunerazione dell'avvocato. (1)

(1) L'ordinanza in epigrafe interviene su un tema, quello della re

golamentazione nel settore delle professioni liberali, più che mai al centro del dibattito, specie a seguito della recentissima Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (in <http://europa.eu.int/comm/ competition/liberal_professions/final_communication_it.pdf>) presen tata dalla commissione europea il 9 febbraio scorso, con la

quale gli Stati membri sono stati invitati ad eliminare, entro il 2005, tutte le restrizioni — in primis, la fissazione dei prezzi e i divieti di

pubblicità — che impediscono la concorrenza (in particolare per cate

gorie professionali quali gli avvocati e gli architetti), ad eccezione di

quelle chiaramente giustificate da motivi di interesse pubblico [per aver contezza dell'attualità e della delicatezza della questione rappresentata dal rapporto tra tariffe professionali e diritto antitrust, si segnalano, nella giurisprudenza comunitaria più recente, i casi Arduino e Wouters (Corte giust. 19 febbraio 2002, causa C-35/99 e causa C-309/99, Foro ir., 2002, IV, 186, con nota di S. Bastianon, alla quale si rinvia anche

per i riferimenti dottrinari e giurisprudenziali). In ambito interno, v. in vece Cass. 7 marzo 2003, n. 3432, e Trib. Trento 9 maggio 2002, id., 2003, I, 1759, con nota di S. Bastianon; in dottrina, si segnala il re cente contributo di A. Berlinguer, Professione forense, impresa e con correnza, Milano, 2003].

La vicenda da cui trae origine l'intervento in esame è di un'assoluta

semplicità: in vista di una controversia, l'avvocato aveva richiesto (e ottenuto) una certa somma come pagamento anticipato della prestazio ne professionale, dichiarandola esaustiva di tutte le spese e dei com

pensi a venire; sennonché, a composizione stragiudiziale avvenuta (senza l'intervento del legale), la parte, vistasi recapitare una parcella dalla quale la suddetta somma era semplicemente detratta, si rifiutava di provvedere al pagamento del residuo. I giudici della Corte d'appello di Torino, chiamati a pronunciarsi sull'inderogabilità delle tariffe fo rensi, allineano un centinaio di precedenti per ricostruire la giurispru denza della Suprema corte e ricavarne il principio di diritto secondo il

quale l'inderogabilità del compenso per l'avvocato genera la nullità di

qualsiasi accordo di contenuto diverso — anche se si tratta di conven zione individuale — e vincola il giudice nella liquidazione delle spese di lite. Significativamente, alla luce del suddetto excursus giuris prudenziale, i giudici rilevano, tra l'altro, che il principio di inderoga bilità del compenso è mirato a prevenire la concorrenza tra gli avvocati: una finalità chiaramente stridente con il diritto comunitario, il quale considera anzi la concorrenza fra avvocati un elemento caratterizzante la professione ed essenziale sia per la trasparenza del mercato dei ser vizi professionali sia per la garanzia del consumatore (cfr. § 31-33 della Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, cit.: «Prezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seria mente i vantaggi che ai consumatori possono derivare dai mercati con correnziali. Secondo alcune associazioni professionali, i prezzi fissi co stituiscono un meccanismo per garantire prezzi bassi. Tuttavia la teoria economica suggerisce che, in un mercato per il resto concorrenziale, è

improbabile che la regolamentazione dei prezzi garantisca prezzi infe riori ai livelli concorrenziali. Le associazioni professionali hanno inol tre argomentato che i prezzi fissi proteggono la qualità dei servizi. Tuttavia i prezzi fissi non possono impedire a professionisti senza scru

poli di offrire servizi di qualità scadente. Né li disincentivano a ridurre la qualità e i costi. Inoltre esiste una varietà di meccanismi meno re strittivi che consentono di mantenere la qualità e di proteggere i con sumatori. Ad esempio le misure intese a migliorare la disponibilità e la

qualità delle informazioni sui servizi professionali possono aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto più informate»; v., altresì, il 'considerando' n. 6 della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica).

Da queste considerazioni i giudici torinesi traggono spunto per solle vare una questione pregiudiziale e rimettere all'interpretazione della Corte di giustizia il quesito relativo all'applicabilità dei principi del di ritto antitrust all'offerta dei servizi legali, chiedendo, più nel dettaglio, se detto principio impedisca l'inderogabilità assoluta dei compensi fo rensi e comporti, invece, per le parti, la possibilità di definire, con ef fetto vincolante, la remunerazione dell'avvocato. [G. Colangelo]

Il Foro Italiano — 2004.

1. - Premesso, in fatto: che nel mese di marzo 1991, Rosaria

Portolese, Alberto Careri e Marianna Rinaldis, nonché Domeni co e Carmelo Rinaldis, si rivolsero all'avv. Federico Cipolla per iniziare un processo contro il comune di Moncalieri, onde otte nere la corresponsione dell'indennità per l'occupazione d'ur

genza non seguita dal provvedimento di espropriazione, dispo sta dal comune con un unico provvedimento del sindaco, e rela tiva a terreni fra di loro confinanti di proprietà dei suddetti; che, in particolare, l'occupazione era parziale, ad eccezione di mq 165, per un fondo della superficie di mq 1835 di proprietà della

Portolese, totale per un altro fondo in comproprietà dei Rinaldis e per un terzo in comproprietà dei Rinaldis-Careri; che l'avv.

Cipolla ricevette tutti e cinque i clienti in un'unica sessione (te ste Domenico Rinaldis), esprimendo un unico parere giuridico, e, pur trattandosi di una situazione giuridica comune a tutte e

cinque quelle persone, ritenne opportuno redigere tre distinti atti di citazione, anziché uno solo, iscrivendo a ruolo del Tribunale di Torino tre distinti processi, con i nn. r.g. 4396/91; 4397/91; 4398/91; che, durante la sessione anzidetta, l'avv. Cipolla avrebbe chiesto ed ottenuto, pur non garantendo l'esito positivo della causa, il pagamento anticipato della prestazione professio nale nella somma di lire 1.850.000 da ciascuna delle tre parti, somma che sarebbe stata «esaustiva di tutto indipendentemente dall'esito della causa» (testi Marianna Rinaldis e Alberto Care

ri; senza ricordo dell'importo versato, Domenico Rinaldis; con il ricordo di aver avuto la richiesta di una somma, Carmelo Ri

naldis), mentre, secondo una dipendente dello studio dell'avv.

Cipolla, che non risulta esser stata presente all'incontro, «l'avv.

Cipolla chiede 'sempre' una somma iniziale a titolo di anticipo, che noi chiamiamo in studio 'fondo' alla quale segue poi una

parcella definitiva» (teste Alessandra Di Gioia); che detta som ma fu sicuramente e pacificamente versata dalla Portolese; che all'udienza del 22 maggio 1991, dinanzi al giudice istruttore, l'avv. Cipolla chiese la riunione dei tre processi per ragioni di connessione oggettiva, ciò che il giudice dispose, dopo aver di chiarato la contumacia del comune di Moncalieri; che la contro versia si risolse in seguito mediante una transazione avvenuta senza l'intervento del difensore, ad opera diretta di una delle

parti, l'ing. Carmelo Rinaldis; che in forza di dette transazioni, una per ciascuna proprietà, il comune di Moncalieri corrispose somme varie «a titolo di indennità definitiva per l'acquisizione da parte della città di Moncalieri delle aree» (premessa e art. 1

del contratto rogito notaio Revigliono 27 ottobre 1993, n.

68972/33536 quanto alla Portolese); che il comune versò, ri

spettivamente, alla Portolese, per l'espropriazione del comples sivo fondo di mq 1835 (art. 1), la somma di lire 101.709.720 (contratto citato), deliberò il pagamento per i medesimi titoli ad

Alberto Careri e Marianna Rinaldis della somma di lire

30.406.050, a Carmelo e Domenico Rinaldis della somma di lire 30.459.150 (così deliberazione del commissario straordinario

per la città di Moncalieri 1° ottobre 1993, n. 1118); che, succes

sivamente, con parcella in data 18 maggio 1995, l'avv. Cipolla richiese, detratta la somma suddetta, alla Portolese la cifra com

plessiva di lire 4.125.400 (euro 2.130,38), di cui lire 198.400 per esposti, lire 1.380.000 per diritti, lire 3.840.000 per onorari, lire 522.000 per maggiorazione ex art. 15 tariffa professionale, lire 82.508 per contributo previdenziale, oltre Iva per lire

799.000; che la Portolese rifiutò il pagamento della somma sud

detta; che il Tribunale di Torino, con sentenza 12-20 giugno 2003, n. 5150/03, dato atto del pagamento della somma di lire

1.850.000, respinse ogni ulteriore domanda dell'avv. Cipolla, a carico del quale pose le spese di lite; che avverso detta sentenza l'avv. Cipolla ha proposto appello con sei motivi; che —

per quanto qui rileva — con il quarto motivo di appello, parte ap pellante indica la tariffa forense da applicare in quella adottata dal Consiglio nazionale forense con deliberazione 30 marzo 1990 ed approvata con d.m. 24 novembre 1990 n. 392; che —

secondo parte appellante — il valore della causa della Portolese deve esser determinato nella misura pari a lire 156.538.800, im

porto ottenuto dalla somma di quanto riconosciuto in via tran

sattiva in favore della Portolese, dei fratelli Rinaldis e dei co

niugi Careri, dovendosi dunque applicare lo scaglione per un

valore compreso tra cento (euro 51.650) e duecento (euro 103.290) milioni di lire; che, con il quinto motivo, assume do versi ricalcolare i diritti in relazione allo scaglione tariffario ri

detto, superiore a quello applicato nella parcella posta a base del

This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA 884

presente processo, aumentando gli onorari del quaranta per

cento, onde tener conto della presenza di due parti oltre la pri

ma, e liquidando gli onorari in misura prossima al massimo

della tariffa professionale, tenuto conto della asserita comples sità della situazione giuridica all'epoca della proposizione della

domanda, con un compenso spettante secondo la tariffa forense

di lire 5.463.333, da cui debbono detrarsi lire 1.500.000 già ver

sate in acconto, con un residuo debito attuale pari a lire

5.049.520, e così euro 2.607,86, oltre interessi legali maturati

dal 18 maggio 1995 al giorno del saldo, ed oltre gli interessi

anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno 26 maggio 1998, data di

notifica della domanda giudiziale. 2. - Osservato, quanto al compenso dovuto in generale per il

contratto d'opera professionale, ed in ispecie all'avvocato:

che, in via generale, il compenso per il contratto d'opera pro fessionale è regolato dall'art. 2233 c.c., secondo il quale:

«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere

determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudi

ce, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il pro fessionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata al

l'importanza dell'opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, nep

pure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun

patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie af

fidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni»;

che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema corte

di cassazione, la norma pone una gerarchia delle fonti, nel senso

che il compenso convenuto fra le parti prevale sempre su quello derivato da altre fonti (così Cass. 14 dicembre 1983, n. 7374,

Foro it., Rep. 1984, voce Professioni intellettuali, n. 81; 30 ot

tobre 1996, n. 9514, id., 1997,1, 2179; 9 ottobre 1998, n. 10064, id., Rep. 1999, voce cit., n. 156; 1° febbraio 2000, n. 1094, id., Rep. 2000, voce cit., n. 153; 23 maggio 2000, n. 6732, ibid., n.

157; 28 gennaio 2003, n. 1223, id., Mass., 126; 29 gennaio

2003, n. 1317, ibid., 141), senza possibilità per il giudice di mo dificarlo (Cass. 22 novembre 1995, n. 12095, id., Rep. 1995,

voce cit., n. 150);

che, in ispecie, la professione di avvocato nella Repubblica italiana è regolata, fra le altre, dalla 1. 13 giugno 1942 n. 794, la

quale all'art. 24 dispone: «Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procura

tori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvo

cati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla»; che da tale norma la giurisprudenza della Suprema corte ha

tratto i seguenti principi di diritto, che costituiscono l'odierno

diritto vivente:

A) Il principio di inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità generale di qualsiasi accordo di contenuto di

verso, anche se si tratta di convenzione individuale (cfr. Cass. 7

giugno 1980, n. 3681, id., Rep. 1980, voce Avvocato, n. 170; 7

giugno 1980, n. 3684, ibid., n. 173; 13 giugno 1980, n. 3777, ibid., n. 176; 30 giugno 1980, n. 4113, id., 1980, I, 2751; 30 giugno 1980, n. 4114, id.. Rep. 1980, voce cit., n. 177; 12 di

cembre 1980, n. 6402, ibid., n. 183; 7 gennaio 1981, n. 106, id.,

Rep. 1981, voce cit., n. 123; 7 gennaio 1981, n. 107, ibid., n.

129; 22 maggio 1981, n. 3361, ibid., n. 135; 23 maggio 1981, n. 3386, ibid., n. 136; 16 ottobre 1982, n. 5354, id., Rep. 1982, vo

ce cit., n. 112; 23 marzo 1983, n. 2037, id., Rep. 1983, voce cit.,

n. 132; 7 luglio 1986, n. 4434, id., Rep. 1986, voce cit., n. 85;

19 luglio 1986, n. 4673, ibid., n. 90; 28 aprile 1988, n. 3221, id., Rep. 1988, voce cit., n. 74);

B) II principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità di qualsiasi accordo di contenuto diverso, an

che se stipulato con un ente pubblico (cfr. Cass. 19 febbraio

1981, n. 1043, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 139; 13 giugno 1983, n. 4057, id.. Rep. 1983, voce cit., n. 131);

C) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità di qualsiasi accordo di contenuto diverso, an

che se stipulato con avvocati per una prestazione parasubordi nata (cfr. Cass. 23 marzo 1983, n. 2036, ibid., n. 133; 3 marzo

1988, n. 2246, id., Rep. 1988, voce cit., n. 75);

D) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità generale di qualsiasi accordo di contenuto di

verso, anche se sia riferito a processi ripetitivi o standardizzati

(cfr. Cass. 19 ottobre 1983, n. 6148, id., Rep. 1984, voce cit., n.

Il Foro Italiano — 2004.

115; 28 giugno 1984, n. 3814, ibid., n. 114; 5 giugno 1989, n. 2697, id.. Rep. 1989, voce cit., n. 72; 6 marzo 1999, n. 1912,

id.. Rep. 1999, voce cit., n. 188; 21 luglio 1998, n. 7144, id., Rep. 1998, voce cit., n. 170);

E) Il principio di inderogabilità del compenso per l'avvocato

è mirato a prevenire la concorrenza fra avvocati (cfr. Cass. 19

febbraio 1981, n. 1043, cit.; 4 luglio 1981, n. 4366, id., Rep. 1981, voce cit., n. 137; 18 maggio 1982, n. 3066, id., Rep. 1982,

voce cit., n. 109; 9 agosto 1982, n. 4459, ibid., n. Ili; 7 marzo

1983, n. 1680, id., Rep. 1983, voce cit., n. 122; 29 novembre

1988, n. 6449, id.. Rep. 1989, voce cit., n. 71; 1° dicembre

1995, n. 12421, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 79; 21 luglio 1998, n. 7144, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 170);

F) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

impedisce la rinunciabilità preventiva del compenso in misura

inferiore a quello previsto della tariffa professionale, anche in

caso di specifico accordo individuale, salvo casi eccezionali e

per interessi meritevoli di tutela; impedisce la rinuncia al com

penso maggiore di quello liquidato dal giudice e consente la

possibilità di richiedere un compenso maggiore rispetto a quello

già domandato (cfr. Cass. 10 maggio 1980, n. 3086, id.. Rep.

1980, voce cit., n. 151; 18 maggio 1982, n. 3066, id., Rep. 1982, voce cit., n. 109; 16 ottobre 1982, n. 5354, cit.; 13 giugno 1983, n. 4057, cit.; 6 luglio 1983, n. 4562, id., Rep. 1983, voce cit., n.

125; 7 luglio 1986, n. 4434, id., Rep. 1986, voce cit., n. 85; 19

ottobre 1992, n. 11448, id., Rep. 1992, voce cit., n. 89; 1° di

cembre 1995, n. 12421, id., Rep. 1995, voce cit., n. 79; 22 gen naio 1997, n. 621, id., Rep. 1997, voce cit., n. 107; 15 febbraio

1999, n. 1264, id., Rep. 1999, voce cit., n. 184); G) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

determina la sostituzione dell'accordo per un compenso in mi

sura inferiore a quello della tariffa professionale, con l'applica zione del minimo stesso (cfr. Cass. 1° dicembre 1995, n. 12421,

cit.); H) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la modificazione della natura della somma versata dal

cliente da «saldo» in «acconto» rispetto a quanto disposto dalla

tariffa professionale (cfr. Cass. 16 ottobre 1982, n. 5354, cit.);

I) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

vincola anche il giudice nella liquidazione delle spese di lite

(cfr. Cass. 17 marzo 1981, n. 1550, id., Rep. 1981, voce cit., n.

142; 7 maggio 1981, n. 2977, ibid., voce Spese giudiziali civili, n. 43; 4 novembre 1983, n. 6505, id., Rep. 1983, voce Avvocato,

n. 121; 16 novembre 1984, n. 5831, iu Rep. 1984, voce cit., n.

117; 29 gennaio 1985, n. 515, id., Rep. 1 85, voce cit., n. 71 ; 26 febbraio 1986, n. 1213, id., Rep. 1986, vjce cit., n. 78; 6 aprile

1989, n. 1643, id., Rep. 1989 voce cit., n. 33; 9 ottobre 1990, n.

9935, id., Rep. 1991, voce Spese giudiziali civili, n. 17; 27 otto bre 1994, n. 8872, id., Rep. 1994, voce cit., n. 22; 20 febbraio

1998, n. 1767, id., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 174; 10 no

vembre 1998, n. 11292, ibid., n. 187; 2 luglio 1999, n. 6816, id., Rep. 1999, voce Spese giudiziali civili, n. 43; 16 marzo 2000, n.

3040, id., Rep. 2000, voce cit., n. 37; 18 ottobre 2001, n. 12741,

id., Rep. 2001, voce cit., n. 10; 1° agosto 2002, n. 11483, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 41; 9 aprile 2003, n. 5581, id., Mass.,

480; 23 agosto 2003, n. 12413, ibid., 1198); L) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

stabilito dall'art. 24 1. n. 794 del 1942 si estende anche alle di

sposizioni contenute in altri provvedimenti normativi, quale la

tariffa professionale (cfr. Cass. 6 maggio 1985, n. 2854, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 27);

M) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità del contrario accordo, a differenza di quanto accade per altri professionisti, per cui pure sia prevista l'indero

gabilità della tariffa professionale, come ad esempio ingegneri ed architetti (cfr. Cass. 19 ottobre 1988, n. 5675, id., Rep. 1988,

voce Professioni intellettuali, n. 83; 26 ottobre 1992, n. 11625,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 77; 23 maggio 2002, n. 7538, id., Rep. 2002, voce cit., n. 106);

AO II principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

genera la nullità del contrario accordo, a differenza di quanto accade per altri professionisti, senza che ciò violi il principio di

parità di cui all'art. 3 Cost. (cfr. Cass. 3 marzo 1988, n. 2246,

id., Rep. 1988, voce Avvocato, n. 75);

O) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

comprende sia i diritti che gli onorari (cfr. Cass. 21 febbraio

1995, n. 1875, id., Rep. 1995, voce cit., n. 83);

This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

P) Il principio di inderogabilità del compenso per l'avvocato, di cui all'art. 24 1. n. 794 del 1942 si applica anche alle «presta zioni extragiudiziali»; sono «giudiziali» anche prestazioni estra

nee al giudizio (cfr. Cass. 7 febbraio 1987, n. 1259, id., 1987,1, 2164; 12 febbraio 1988, n. 1519, id., Rep. 1988, voce cit., n. 77; 3 luglio 1991, n. 7275, id., Rep. 1991, voce cit., n. 61; 6 settem

bre 1991, n. 9381, ibid., n. 75; 1° marzo 1994, n. 2034, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 107; 6 agosto 1997, n. 7223, id., Rep. 1997, voce cit., n. 138; 6 marzo 1999, n. 1912, cit.; 13 aprile 2001, n.

5566, id., Rep. 2001, voce cit., n. 145);

Q) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato, di cui all'art. 24 1. n. 794 del 1942 si applica anche al rimborso

forfetario per le spese generali di cui all'art. 15 della tariffa pro fessionale, pur se a domanda dell'interessato (cfr. Cass. 24 gen naio 1995, n. 803, id., Rep. 1995, voce cit., n. 90; 20 novembre

1998, n. 11736, id., Rep. 1999, voce cit., n. 179; 6 marzo 1999, n. 1912, cit.; 23 gennaio 2002, n. 738, id., 2002,1, 1556);

R) Il principio d'inderogabilità del compenso per l'avvocato

deve essere applicato con riferimento al valore del processo, ed

ove non sia possibile indicare sin dall'inizio il quantum debea

tur, esso è fissato dal valore della transazione che abbia even

tualmente concluso la controversia (cfr. Cass. 6 dicembre 2002, n. 17354, id., Rep. 2002, voce cit., n. 178);

S) Il principio di inderogabilità del compenso per l'avvocato, in caso di unico avvocato che difenda più parti, comporta l'e

ventualità dell'aumento del venti per cento degli onorari sulla

parcella base, ma solo nei confronti della controparte soccom

bente, così come la riduzione in caso di manifesta sproporzione fra valore e prestazioni (cfr. Cass. 29 maggio 1991, n. 6061, id.,

Rep. 1991, voce cit., n. 58; 16 luglio 1994, n. 6700, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 86; 13 febbraio 1999, n. 1216, id., Rep. 1999, voce cit., n. 202; 6 dicembre 2002, n. 17354, id., Rep. 2002, vo

ce Spese giudiziali civili, n. 44; 3 settembre 2003, n. 12840, id.,

Mass., 1253). 3. - Considerato, quanto alla tariffa professionale forense:

che, in generale e quella qui applicabile di cui al d.m. 24 no

vembre 1990 n. 392 (ali. A), essa è strutturata su tre categorie di

compensi; le spese o esposti, costituiti dalle somme concreta

mente sborsate dall'avvocato nello svolgimento dello specifico contratto d'opera professionale, soggette a prova della loro sus

sistenza, voce per voce; i diritti, cioè i compensi spettanti per lo

svolgimento di specifiche attività previste dalla tariffa profes sionale (ad es.: il deposito di ciascun atto in cancelleria; il ritiro

di ciascun atto dalla cancelleria; la richiesta di notifica; la lettu

ra della relata di notifica, ecc.), secondo una minuta parcellizza zione dell'attività professionale, che prescinde, tuttavia, da ogni attività professionalmente rilevante, la quale è, invece, compen sata con gli onorari, che considerano l'attività intellettuale pro fessionalmente qualificante (ad es.: lo studio della controversia, la consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti, ecc.);

che vi è, inoltre, il rimborso delle spese generali, di cui al

l'art. 15 della tariffa professionale, il quale remunera i costi

dello studio, è calcolato in percentuale fissa (dieci per cento) sulla somma di diritti ed onorari, ed è dovuto sulla sola base

della richiesta dell'avvocato, esonerato da una specifica prova (Cass. 24 gennaio 1995, n. 803, id., Rep. 1995, voce Avvocato, n. 90);

che sono coperti dal principio della inderogabilità i diritti, gli onorari e il rimborso delle spese generali;

che si tratta di compensi cumulabili fra di loro, e così — a ti

tolo di esempio, tratto da questo caso — quando furono eseguite le tre iscrizioni a ruolo suddette, ciò avvenne contemporanea mente, com'è dimostrato dalla sequenza continua dei numeri del

ruolo generale, il che comporta per l'avvocato i seguenti com

pensi: il rimborso delle materiali spese anticipate (carta, scrittu

ra, ecc.), il diritto di collazione dell'atto, e cioè la rilettura dello

stesso dopo la stampa; il diritto per la formazione del fascicolo; il diritto per la domanda introduttiva del giudizio; il diritto per l'autentica della firma del cliente; il diritto per l'iscrizione a

ruolo; il diritto per la consultazione con il cliente; il diritto per il

deposito dell'atto in cancelleria; l'onorario per lo studio della

controversia; l'onorario per la consultazione con il cliente; l'o

norario per la ricerca dei documenti (pur se forniti direttamente

dal cliente), l'onorario per la preparazione dell'atto introduttivo; il rimborso per le spese generali pari al dieci per cento della

somma di diritti ed onorari; che la somma complessiva di tutte queste voci è relativa a

Il Foro Italiano — 2004.

ciascuno dei tre atti di citazione anzidetti, e quindi deve essere

triplicata, pur se si trattasse — in ipotesi -— di atti identici;

che i diritti sono in misura fissa, ragguagliata al valore del

processo, determinato secondo classi di valore; che gli onorari sono stabiliti fra un minimo ed un massimo

sempre ragguagliati al valore del processo, determinato secondo

classi di valore; che detto meccanismo determina un progressivo aumento dei

diritti e degli onorari minimi in relazione alla classe di valore, a

prescindere dalla effettiva complessità e difficoltà della contro

versia.

4. - Rilevato, quanto alla natura dell'avvocato secondo il di

ritto comunitario, che la Corte di giustizia Ce (Corte giust. 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, id., 2002, IV, 187) ha

affermato che l'avvocato, in ispecie italiano, in quanto profes sionista costituisce una impresa, secondo la nozione autonoma

propria del diritto comunitario, e la tariffa professionale è for

mata dalla deliberazione del Consiglio nazionale forense, che

costituisce una «organizzazione di categoria», sempre secondo

il diritto comunitario, ed è recepita, previo un controllo, che de ve essere non formale, dal ministro della giustizia con un pro

prio decreto ministeriale.

5. - Ritenuto, quanto al diritto di concorrenza comunitario:

che il diritto comunitario espressamente considera la concor

renza fra avvocati quale elemento caratterizzante la professione, come emerge dal 'considerando' n. 6 della direttiva 16 febbraio

1998 n. 98/5/Ce, direttiva del parlamento europeo e del consi

glio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di

avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata

acquistata la qualifica, secondo il quale «un'azione comunitaria

è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già con

sentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di eserci

tare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale

d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale

diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse

in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di

iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta dispa rità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distor sioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e co

stituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una

direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della profes sione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte

degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo

professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli av

vocati ed agli utenti del diritto»; che anche la direttiva 8 giugno 2000 n. 2000/3 I/Ce, direttiva

del parlamento europeo e del consiglio relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particola re il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul

commercio elettronico), concernendo «qualsiasi servizio pre stato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, me

diante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la

compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta

individuale del destinatario dei servizi» ('considerando' n. 17). include necessariamente anche l'attività forense, com'è dimo

strato dall'art. 5, 1° comma, lett./), che fa obbligo al prestatore di indicare «l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto; il titolo professionale e lo Stato

membro in cui è stato rilasciato; un riferimento alle norme pro fessionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le

modalità di accesso alle medesime»; che la riferibilità di tale di

rettiva agli avvocati è confermata dall'art. 8, 1° comma, della

medesima direttiva, secondo il quale l'offerta del servizio ben

può venire «da chi esercita una professione regolamentata»,

qual è quella dell'avvocato; che la direttiva complessivamente ed univocamente presuppone un'offerta concorrenziale; che

l'applicazione della direttiva agli avvocati e l'esigenza della

concorrenza fra di loro sono state ribadite dalla Corte di giusti zia Ce (Corte giust. 7 novembre 2000, causa C-168/98, Grandu

cato di Lussemburgo c. Parlamento europeo e Consiglio Ue, id.,

Rep. 2000, voce Unione europea, n. 915, § 62), secondo la

quale la «disparità di situazioni dà luogo a disparità di tratta

mento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla libera circolazione»

degli stessi; che, d'altra parte, la naturale applicazione del prin

This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

cipio di concorrenza all'offerta di servizi delle professioni libe rali in genere (cfr. Corte giust. 12 settembre 2000, cause riunite C-180/98 e C-184/98, Pavel Pavlov e altri e Stichting Pensio

enfonds Medìsche Specialisten, id., 2002, IV, 144, § 93; quanto alla pubblicità comparata, quale elemento costitutivo della con

correnza, nel caso dei mandatari per i brevetti, Trib. I grado 28 marzo 2001, causa T-144/99, Istituto dei mandatari abilitati

presso l'Ufficio europeo dei brevetti c. Commissione Ce, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 1895, § 72) e legali in ispecie (cfr. Corte

giust. 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, id., 2002, IV, 186), emerge ripetutamente dalla giurisprudenza comunitaria; che «Del resto, quando gli autori del trattato Ce hanno inteso sottrarre talune attività all'applicazione delle norme sulla con correnza o applicare ad esse un regime specifico, lo hanno fatto in modo esplicito. Ciò avviene per quanto riguarda la produzio ne e il commercio dei prodotti agricoli (art. 36 Ce) (sentenza della corte 30 aprile 1986, cause riunite 209/84, 210/84, 211/84, 212/84 e 213/84, Asjes, id., 1986, IV, 293) o per la produzione e il commercio di armi e materiali da guerra (art. 296 Ce)» (così Trib. I grado 28 marzo 2001, causa T-144/99, Istituto dei man datari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti c. Commis sione Ce, cit., § 67); che da tutto ciò deriva la diretta applicabi lità al sistema dei compensi per gli avvocati delle norme di cui

agli art. 81 e 82 del trattato Ce, essendo la concorrenza stru mento essenziale sia per la trasparenza del mercato dei servizi anche professionali, sia per la garanzia del consumatore, il quale possa, in qualche misura, superare la asimmetria di informazio ne comparando il servizio ed il costo relativo fra avvocati diver si (quanto alla asimmetria di informazione in relazione alle pro fessioni liberali: conclusioni 23 marzo 2000, in cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavel Pavlov et alii c. Stichting Pensio

enfonds Medische Specialisten, avv. gen. Jacobs, § 86). 6. - Osservato, quanto alla compatibilità fra la normativa ita

liana ed il diritto comunitario:

che, come si è sopra illustrato, l'ordinamento italiano, secon do la norma effettivamente applicata, invece, mira dichiarata mente ad impedire qualsiasi concorrenza, remunerando in pari misura al minimo servizi anche qualitativamente assai diversi l'uno dall'altro, così da privilegiare, non la migliore qualità del servizio stesso, sibbene la mera appartenenza ad una categoria professionale regolamentata, anche se ciò possa ridondare a danno del consumatore;

che l'insegnamento della Corte di giustizia Ce ha chiarito come la norma da prendere in considerazione nell'ordinamento dello Stato membro sia non solo quella formalmente contenuta nella legge, ma soprattutto quella che sia effettivamente appli cata secondo il diritto vivente;

che, sulla base di tal principio, la Corte di giustizia Ce (Corte

giust. 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione c. Re

pubblica italiana, § 41) ha ritenuto essere in violazione del di ritto comunitario l'interpretazione giurisprudenziale di una leg ge nazionale, e così la norma effettiva risultante dalla giurispru denza, formata ad opera della Suprema corte di cassazione in materia di rimborso dei diritti incompatibili con il diritto comu nitario;

che, in generale, la Corte di giustizia Ce ha affermato essere in violazione del diritto comunitario, così da obbligare lo Stato membro al risarcimento del danno, anche la sentenza, pronun ciata da un giudice di ultimo grado, quando gli effetti di essa siano contrari al diritto comunitario (così Corte giust. 30 set tembre 2003, causa C-224/01, Gerhard Kòbler c. Repubblica d'Austria, id., 2004, IV, 4, § 50);

che, secondo tale insegnamento, questa corte ha raccolto

pressoché tutta la giurisprudenza formatasi in ordine al principio della inderogabilità delle tariffe professionali forensi, così da

porre in evidenza come la norma effettiva si caratterizzi sia per la più rigida tutela degli appartenenti all'ordine professionale forense, a differenza di quanto accade per altre categorie profes sionali; sia per l'espansività di detta tutela, ampliatasi dalle, previste dalla legge, «prestazioni giudiziali», anche alle «presta zioni extragiudiziali» e persino al rimborso per le spese genera li, che non sembrano aver riferimento con la remunerazione per l'attività professionale; sia per l'irrilevanza del contratto d'ope ra professionale, e quindi della remunerazione concordata, che

rappresenta pur sempre il principale strumento attuativo della concorrenza.

Il Foro Italiano — 2004.

7. - Considerato:

che sulla tariffa professionale forense italiana la Corte di giu stizia Ce ha già pronunciato (Corte giust. 19 febbraio 2002, cau sa C-35/99, Arduino, cit.), ma considerando il particolare profilo costituito dal modo di formazione della tariffa professionale an

zidetta, in quanto emanata con atto del governo, su proposta della «organizzazione di categoria», ma senza considerare lo

specifico profilo della inderogabilità; che il principio di inderogabilità, invero, non deriva dalla ta

riffa professionale ma dalla legge, essendo la prima solo un mezzo attuativo della seconda;

che, di conseguenza, la citata sentenza della Corte di giustizia Ce non pronuncia in merito alla inderogabilità dei compensi, ed alla conformità di essa al diritto comunitario;

che, pertanto, pare non conforme al contenuto di quella sen

tenza, la decisione della Corte di cassazione, la quale, amplian do la portata della sentenza comunitaria oltre i limiti suoi propri, ha affermato il contrario (Cass. 7 marzo 2003, n. 3432, id., 2003,1, 1759).

8. - Ritenuto, quanto alla decisione del presente processo: che è fermo il principio per cui «secondo una costante giuris

prudenza, la corte, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 234

Ce, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. La corte può tuttavia rica vare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti al

l'interpretazione del diritto comunitario onde consentire al detto

giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v., in

particolare, sentenza 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C 333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., id.. Rep. 1994, voce cit., nn. 526, 534, 536)» (così Corte giust. 30 settembre 2003, causa

C-224/01, Gerhard Kobler c. Repubblica d'Austria, cit., § 60); che l'art. 24 1. 13 giugno 1942 n. 794 si applica «a tutto il terri torio di uno Stato membro, la detta misura statale può pregiudi care il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato (v., in tal senso, precitata sentenza Commissio

ne/Italia, punto 48)» (così Corte giust. 19 febbraio 2002, causa

C-35/99, Arduino); che la presente questione pregiudiziale interpretativa è posta

nel rispetto dei requisiti fissati dalla Corte di giustizia Ce (Corte giust. 8 maggio 2003, Gantner Electronic GmbH c. Basch Ex

ploitatie Maatshappij BV, § 34 e 37). 9. - Ritenuto, conclusivamente:

che deve questa corte d'appello sollevare una questione pre giudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 234 del trattato Ce nei

seguenti termini:

«I) se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli art. 10, 81 e 82 del trattato Ce si applichi anche all'of ferta dei servizi legali;

II) se detto principio comporti, o meno, la possibilità di con venire fra le parti la remunerazione dell'avvocato, con effetto

vincolante;

III) se comunque detto principio impedisca, o meno, l'inde

rogabilità assoluta dei compensi forensi»; che la questione anzidetta è essenziale per la decisione del

presente processo, poiché questa corte deve decidere — ove ri tenesse provato un accordo fra le parti sulla remunerazione del l'avvocato — se detto contratto sia, o meno, valido; se debba, o meno, essere sostituito dalla determinazione dei compensi se condo la tariffa professionale forense; se detti compensi siano o meno inderogabili.

This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 20:12:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended