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Ordinanza 12 aprile 1960; Giud. Cocciardi; imp. Gaeta e altri

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Ordinanza 12 aprile 1960; Giud. Cocciardi; imp. Gaeta e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 7 (1960), pp. 165/166-167/168 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151862 . Accessed: 25/06/2014 05:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 05:09:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Ordinanza 12 aprile 1960; Giud. Cocciardi; imp. Gaeta e altri

Ordinanza 12 aprile 1960; Giud. Cocciardi; imp. Gaeta e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 7 (1960), pp. 165/166-167/168Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151862 .

Accessed: 25/06/2014 05:09

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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165 GIURISPRUDENZA PENALE 166

d'Italia si risolve nella violazione di un bene giuridico della Banca stessa, costituente un elemento del suo patri monio (lato sensu), e come tale tutelato in via assoluta dalla

legge. y Ma vi ha di più : la Banca sopporta le spese per la fab

bricazione dei biglietti (art. 4 t. u. n. 204 del 1910), ma

nel contempo percepisce un utile sul servizio di emissione, nella misura del 2% circa sui biglietti .emessi, così come è

emerso dalla deposizione giurata del teste Riccio, dirigente dell'Istituto (f. 349 retro del vol. XI) ; deve dunque con

cludersi, analogamente a quanto affermato con riguardo all'Amministrazione del tesoro, che, essendo la emissione

legata al fabbisogno della circolazione monetaria, se questa viene artificiosamente aumentata con la introduzione sul

mercato delle false banconote, diminuisce l'emissione re

golare, e con essa l'utile, verificandosi conseguentemente un mancato accrescimento patrimoniale, come tale risar

cibile. Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI TORINO.

Ordinanza 12 aprile 1960 ; Griud. Cocciardi ; imp. Gaeta e

altri.

Sicurezza pubblica — Rumori in luogo pubblico —

Obbligo del preavviso —- Questione d'incostitu

zionalità non manifestamente infondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 17 ; r. d. 18 giugno 1931

n. 773, t. u. leggi di P. s., art. 18, 4° comma).

Non è manifestamente infondata (e, quindi, malgrado l'or

dinanza della Corte costituzionale, che ne aveva dichia

rata la manifesta infondatezza restituendo gli atti al

giudice a quo, questi ne rimette di bel nuovo la cognizione alla Corte medesima) la questione sul se l'art. 18, 4° comma, t. u. leggi di Pubblica sicurezza, nella parte in cui pre vede il potere di vietare riunioni in luogo pubblico per la sola omissione del prescritto avviso sia in contrasto

con l'art. 17 della Costituzione, che consente alle autorità

il potere di divieto predetto soltanto per comprovati motivi

di sicurezza o d'incolumità pubblica. (1)

Il Pretore, ecc. •—• Atteso che le attuali giudicabili :

Gaeta E. Z. ; Gallarmi D. ; Gombia A. e Castagno M., nel

procedimento penale (n. 11305/1959) sono chiamate a

rispondere, tra l'altro, del reato di cui all'art. 18, 4° e

5° comma, r. decreto 18 giugno 1931 n. 773, per avere, con

travvenendo al divieto del Questore, motivato dal difetto

del prescritto preavviso, tenuto una riunione in luogo pub blico dinanzi alla Prefettura di Torino 10 aprile 1959;

Ritenuto che, all'udienza odierna, in apertura del dibat

timento, i difensori delle parti hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale della disposizione contenuta

(1) Il Pretore di Torino, che, con ordinanza 4 luglio 1959

(Foro it., 1959, II, 224, con nota di richiami), aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione d'incostituzionalità dell'art. 18, 4° comma, t. u. delle leggi di P. s., poi riconosciuta manifesta mente infondata dalla Corte medesima con ordinanza 7 marzo 1960 (Le Leggi, 1960, 270), ne rimette di bel nuovo l'esame alla Corte.

Sulla situazione processuale, conseguenziale alla ordinanza di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, oltre a

Jaeger, in Biv. dir. proc., 1958, 377, 385, v. Gtonkrida, in Studi in onore di E. Eula, II, 113 ; Redenti, Legittimità dette leggi e Corte costituzionale, Milano, 1957, n, 48.

Una vicenda, simile alla presente, si è verificata qualche anno fa : cfr. Cass. 17 maggio 1958, Pret. Roccastrada 1° giu gno 1958, Foro it., 1958, 1, 1437, con osservazioni di O. Panelli; Corte cost. 6 dicembre 1958, id., 1959, I, 163, con osservazioni di O. Panelli.

nel 4° comma dell'art. 18 citato, limitatamente alla parte in cui è attribuito al questore potere di divieto della riu nione in conseguenza dell'omesso preavviso e sotto il pro filo della mancanza di una esplicita previsione del caso nell'art. 17 della Costituzione ;

Udito il P. m. che si associa ; Letta l'ordinanza 14 luglio 1959 del Pretore di Torino,

con la quale tale questione di lsgittimità, posta negli stessi

termini, veniva ritenuta non manifestamente infondata,

ragione per cui veniva disposta l'immediata trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il giudizio in

corso ; Vista l'ordinanza camerale 19 febbraio-7 marzo 1960

della Corte, la quale ha dichiarato la questione di legitti mità, come sopra proposta, manifestamente infondata ed ha ordinato la restituzione degli atti ;

Osserva

Non è stato revocato in dubbio con la precedente ordi

nanza, nè si vuole rimettere in discussione in questa sede di rinvio il principio stabilito definitivamente dalla Corte che la sanzione penale, contenuta nel 5° comma dell'art. 18 t. u. di Pubblica sicurezza, nella parte che si riferisce alle

riunioni in luogo pubblico, integri e contempli sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale.

Ma il Pretore nella precedente ordinanza ha ritenuto, come non manifestamente infondata, una diversa que stione, che si permette di riproporre al supremo giudizio della Corte.

L'art. 18, 4° comma, condiziona l'attribuzione al que store del potere d'impedire che una riunione in luogo pub blico abbia luogo, a due ordini di condizioni, disgiunta mente previsti, ciascuno di per sè sufficiente a legitti marlo : omissione (imputabile ai promotori) del preavviso ;

ragioni di ordine pubblico, di moralità e di t'an ita pubblica. L'art. 17 Costituzione, ribadita l'obbligatorietà del

preavviso, e riconosciuto all'autorità il potere di divieto,

pone come unica condizione di legittimità di esso che sussi stano «comprovati motivi di sicurezza o d'incolumità

pubblica ».

Già dal raffronto delle espressioni letterali delle due norme emerge evidente la mancanza di previsione, in quel la costituzionale, del caso dell'omesso preavviso.

Il Pretore, nell'ordinanza precedente, rilevata tale non

coincidenza dell'ambito di previsione delle due norme, più lato quello della norma del testo unico, più ristretto quello del precetto costituzionale, riteneva la questione di legit timità non manifestamente infondata. La non previsione costituzionale del caso dell'omesso avviso, condizione, secondo l'art. 18, 4° comma, t. u., di per sè sufficiente

dell'insorgere di un legittimo potere del questore di impe dire la riunione, cioè, in definitiva, di limitare la libertà

(non assoluta) di riunione, costituzionalmente garantita ai

cittadini, venne ritenuto argomento capace di conferire

alla questione dignità di oggetto dell'illuminato ed illu minante sindacato della Corte. E ciò a prescindere dalle altre considerazioni extra letterali dell'ordinanza rigettata, alle

quali va fatto richiamo. La rilevanza di una soluzione, quale essa sia, ai fini della

contravvenzione ex art. 18, 4° e 5° comma, t. u. più volte

citato, è chiara.

Come per altri reati (es. art. 650 cod. pen.), per la sussi

stenza della contravvenzione in esame (promozione di una

riunione nonostante il divieto dell'autorità) non si richiede soltanto la condotta (riunione), ma altresì la sussistenza

di un presupposto di essa (divieto legittimo). Ne consegue che la soluzione della questione intorno alla legittimità costituzionale del divieto, quando esso sia motivato sol

tanto dalla omissione del preavviso, condiziona l'affer

mazione di sussistenza della contravvenzione prevista dal

5° comma.

In effetti la questione, già deferita con la ordinanza

14 luglio 1959 e dichiarata manifestamente infondata dalla

Corte, si ripropone come necessariamente pregiudiziale nei

termini del capov. 1° dell'art. 23 legge 11 marzo 1953

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167 PARTE SECONDA 168

n. 87. Non pare infatti, a sommesso e rispettoso avviso del

Pretore, che la decisione di rigetto abbia concluso in ordine

alla costituzionalità dell'art. 18, 4° comma, quanto alla

parte delineata, se cioè sia legittimo il potere di divieto

motivato unicamente dall'omesso preavviso, posto che

l'art. 17 della Carta non menziona il caso.

Dopo la messa a fuoco dei termini della questione l'ordinanza camerale di rigetto rinvia ai motivi della sen

tenza n. 9 del 3 luglio 1956 (Foro it., 1956, I, 1048). Sembra però che questa abbia considerato unicamente

il caso della legittimità delle sanzioni previste nel 3° comma

e nel 5° comma già citato art. 18, e stabilito il principio della

loro validità quali norme che integrano e completano, nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, il precetto costituzionale che le ha confermate.

La validità di tali norme, in particolare di quella del

5° comma, che qui interessa, non è stata affatto posta in

discussione dalla precedente ordinanza pretorile, come non

lo è dalla presente, anzi essa è il presupposto della presente

questione di legittimità, giacche irrilevante sarebbe, per il

giudizio penale, sottoporre al sindacato costituzionale la

parte della disposizione concernente la legittimità del

potere di divieto motivato dalla semplice omissione del

preavviso (4° comma), se inapplicabile fosse la norma

sanzionatoria (5° comma). Ciò premesso, motivo di preoccupazione per il giudice

è in definitiva che la sentenza della Corte 3 luglio 1956,

n. 9, cui egli dovrebbe fare ricorso, in questa sede di ripro

posizione dell'istanza, per il motivato rigetto di essa sic

come inammissibile, perchè solleva una questione già decisa, non gli consente di concludere per diversità di oggetto e di

motivazione.

Perciò la delineata questione deve essere rispettosa mente riproposta al supremo giudizio della Corte di legit timità costituzionale.

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Vallo d'Aosta — Esercizio della professione di maestro

di sei — Incostituzionalità della normativa re

gionale — Questione 11011 manifestamente infon

data (L. cost. 26 febbraio 1958 n. 4, Statuto della Valle

d'Aosta, art. 2, lett. U ; Costituzione della Repubblica, art. 4, 41, 120 ; 1. reg. 28 settembre 1951 n. 2, ordina mento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di

sci, degli aiuto maestri di sci e delle scuole di sci in

Valle d'Aosta, art. 2, 4, 10, 13, 14).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte costituzionale) la questione d'in

costituzionalità degli art. 2, 4, 10, 13, 14 legge 28 set

tembre 1951 n. 2 della Regione della Valle d'Aosta, in

materia di esercizio della professione di maestro di sci,

per il contrasto che si assume sussistere tra dette norme da

un lato e gli art. 4, 41 e 120 della Costituzione, e 2, lett. 77, dello Statuto della Valle d'Aosta dall'altro lato. (1)

Tribunale d'Aosta; ordinanza 2 aprile I960; Pres.

Grisero P. ; imp. Pirovano e Ferro.

(1) Il testo dell'ordinanza è riprodotto su Le Leggi, 1960, 451. La questione d'incostituzionalità di che trattasi era stata

già rimessa, con ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Aosta

(Foro it., Rep. 1958, voce Valle d'Aosta, n. 8), alla Corte costi tuzionale che, con ordinanza 27 giugno 1958, n. 41 (ibid., voce Corte cost., n. 52) restituì gli atti per un più completo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Sanità pubblica — Carni in via di decomposizione — Confisca e distruzione — Questione d'incosti

tuzionalità 11011 manifestamente infondata (Co stituzione della Repubblica, art. 24 ; r. d. 20 dicembre

1928 n. 3298, regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 31).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte costituzionale) la questione d'in

costituzionalità dell'art. 31 r. decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, per il quale carni riconosciute in via di decomposi zione o comunque alterate sono confiscate e distrutte, per il contrasto che si assume sussistere tra detta norma e

l'art. 24 della Costituzione. (1)

Pretura di Andria ; ordinanza 1° aprile 1960 ; Giud.

Ruggiero ; imp. Sgaramella.

Esercizio abusivo dell'arte tipografica — Stampati e volantini propagandistici senza licenza del

l'autorità di Pubblica sicurezza — Normativa in

criminatrice — Questione d'incostituzionalità non

manifestamente infondata (Costituzione della Re

pubblica, art. 21 ; cod. pen., art. 662 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di P. s., art. Ili ; r. d. 6 maggio 1940 n. 635, regolamento per l'esecuzione del t. u. leggi di P. s., art. 197).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte costituzionale) la questione d'in

costituzionalità degli art. 662 cod. pen. e 111 t. u. leggi di

Pubblica sicurezza, per i quali è punito con l'arresto ovvero

con la multa chi, senza la licenza dell'autorità, e pur con

l'osservanza delle prescrizioni della legge, esercita l'arte

di riproduzione meccanica, in molteplici esemplari, di stam

pati e volantini propagandistici, per il contrasto clie si

assume sussistere tra dette norme e l'art. 21 della Costi

tuzione. (2)

Pretura di Firenze; ordinanza 28 marzo 1960 ; Giud.

Cantagalli ; imp. Fabiani e altri.

Titoli di credito — Assegno bancario — Disposizioni

penali — Incostituzionalità della normativa —

Questione non manifestamente infondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 76, 77 ; r. d. 21 dicembre

1933 n. 1736, sull'assegno bancario, art. 116).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte costituzionale) la questione d'inco

stituzionalità. derivante da ciò che l'art. 116 r. decreto 21

dicembre 1933 n. 1736, per contenere disposizioni penali in tema di assegno bancario, avrebbe ecceduto dai limiti

della delega, contenuta nell'art. 2 legge 30 dicembre 1923

n. 2814, e nell'art, un. legge 4 giugno 1931 n. 659. (3)

Pretura di Trieste ; ordinanza 20 febbraio 1960 ; Giud.

D'Amato ; imp. Ivancich.

(1) Il testo dell'ordinanza è riprodotto su Le Leggi, 1960, 965.

(2) Il testo dell'ordinanza è riprodotto su Le Leggi, 1960, 447 ; sull'art. 21 della Costituzione, v. Corte cost. 30 giugno 1960, n. 44, in questo volume, I, 1075, con nota di richiami.

(3) Il testo dell'ordinanza è riprodotto su Le Leggi, 1960, 464.

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