ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Curzio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 261/262-265/266Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180149 .
Accessed: 28/06/2014 09:53
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
considerato che, con atto n. 14632 di repertorio in data 8
gennaio 1985, è stato provveduto alla rettifica dello statuto con
totale eliminazione del periodo più sopra riportato; ritenuto quindi che null'altro osta alla omologazione. (Omissis)
li
Con la delibera di cui si domanda l'iscrizione la cooperativa di
lavoro « coop. T.A. » ha mutato l'oggetto sociale che attualmente
consiste in attività molteplici ed eterogenee che spazino dall'assi
stenza a bambini ed anziani all'assunzione presso p.a. di lavori e
incarichi di aggiornamento dei catasti edilizio e agrario; dalla
custodia e manutenzione di beni artistici alla fornitura di assistenza
tecnica in agricoltura e pesca; dai servizi tecnico-amministrativi e
finanziari (!) all'assunzione di appalti « di qualsiasi genere »
presso p.a. Secondo il tribunale ciò sconvolge sotto l'aspetto funzionale lo
stesso concetto di mutualità e non consente di stabilirne alcuna
linea residuale di demarcazione rispetto alle società lucrative. Se
è vero che la cooperativa di lavoro risponde essenzialmente allo
scopo di eliminare dei fattori di intermediazione economica i
quali implicherebbero un aggravio di costi e di difficoltà organiz zative e operative (anche nella ricerca di occasioni di lavoro) per l'esercizio di un'attività lavorativa qualora questa venisse svolta
individualmente da ciascun socio, è evidente che in tanto tale
funzione sussiste in quanto l'oggetto sociale attenga ad un settore
(lavorativo) ben determinato e specifico. Ciò trova conferma nell'art. 2 1. 17 febbraio 1971 n. 127, il
quale prescrive che « i soci delle cooperative di lavoro devono essere
lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla
specialità delle cooperative di cui fanno parte... ». La norma, a
parte l'espresso riferimento alla « specialità », stabilisce una cor
relazione insuperabile fra le qualifiche soggettive dei soci e
l'oggetto della cooperativa e poiché ad attività settorialmente
diverse (come quelle di specie) non può evidentemente corrispon dere una sola qualifica professionale (a parte quanto si dirà in
prosieguo a proposito di quest'ultima), resta con ciò dimostrato
che l'eterogeneità delle singole componenti dell'oggetto sociale
confligge per definizione con la stessa norma positiva. L'obiezione — che si muove talvolta da parte degli operatori
del diritto — che il tutto potrebbe essere ovviato introducendo
nella compagine sociale categorie diverse di lavoratori, ciascuna delle quali corrispondente ai singoli settori di attività, appare addirittura paradossale, oltre che epidermica sotto il profilo
integrativo. Paradossale perché la coesistenza di categorie di lavoratori e di
attività disomogenee trasformerebbe la cooperativa in un super ente assolutamente impraticabile anche sotto l'aspetto formale.
Epidermica perché è evidente che, in base alla norma surrichia
mata, la società sarebbe parimenti illegittima in relazione a tutti
quei settori di attività che risultassero incompatibili e comunque
diversi da quello al quale corrisponde la qualifica professionale di
ciascuna delle ipotizzate categorie di lavoratori.
Trib. Ascoli Piceno 29 dicembre 1972, id., Rep. 1974, voce cit., n. 9 e
Trib. Pavia 2 aprile 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 25.
La natura di norme inderogabili volte alla tutela di interessi
pubblici delle disposizioni che richiedono particolari requisiti soggettivi
per la partecipazione ad alcuni tipi di cooperative è sottolineata da
Carboni, Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, in Trattato
di dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, XVII, 435 ss., il
quale, tuttavia, sottolinea altresì che, al di fuori delle ipotesi espressa mente previste dalla legge, i requisiti personali dei soci non possono essere considerati né l'estrinsecazione di una comunanza di interessi tra
i membri della cooperativa, né l'indice rivelatore della sussistenza del
carattere mutualistico dell'impresa condotta dai soci.
Il valore cogente delle norme sui requisiti soggettivi di partecipazione ad una cooperativa è stato invece negato da App. Trieste 3 maggio
1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 42; Trib. Firenze 20 febbraio
1958, id., Rep. 1958, voce Impresa cooperativa, n. 30. Anche Scordino, La società cooperativa, Napoli, 1970, 120, attribuisce una portata limita
ta alla norma relativa ai presupposti soggettivi per la partecipazione a
cooperative, ritenendo che essi abbiano rilevanza soltanto ai fini
dell'appartenenza delle cooperative a determinate categorie, e quindi del godimento dei benefici di legge subordinati all'iscrizione nel
registro prefettizio. Esclude che il carattere multiforme dell'oggetto sociale della coopera
tiva di lavoro e l'appartenenza dei soci a differenti categorie professio nali possano impedire la costituzione della cooperativa, osservando che
nella realizzazione di un oggetto sociale composito possono contribuire
persone che esercitano attività di lavoro diverse, Tonelli, Cooperativa,
impresa mutualistica, scopi extraeconomici, in Giur. comm., 1979, II, 935.
Il Foro Italiano — 1986.
Ed è proprio la figura del « lavoratore » come polo di riferi
mento della società che viene (colpevolmente) ignorata e sotto
valutata in tutte quelle opinioni che, per codeste e simili vie, conducono ad un'espansione indiscriminata e ingiustificata della
cooperativa di lavoro. Non bisogna infatti trascurare che, sempre secondo la citata
disposizione di legge, i soci dalle cooperative di lavoro devono essere lavoratori i quali esercitino « un'arte o un mestiere ».
Ne deriva innanzitutto l'illegittimità delle società costituite, per
esempio, da persone la cui qualifica soggettiva viene indicata
semplicemente come « disoccupato » e che, di fatto, sono poi talvolta destinate a gestire veri e propri fenomeni clientelari e di
lottizzazione di posti o di occasioni di lavoro presso le p.a. locali. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la qualifica si esaurisce,
come nella specie (maturità scientifica, perito industriale, ecc.), nel solo titolo di studio posseduto dai soci e che, in fondo, maschera quella di « disoccupato » sia pure c.d. intellettuale. E
non è un caso che proprio in tali circostanze l'oggetto sociale
presenta quella tale ampiezza... oltremodo significativa la cui
illegittimità si ritiene di avere sufficientemente dimostrato.
Ma a parte questi casi-limite nei quali manca, in sostanza,
perfino lo stesso requisito di « lavortore », bisogna aggiungere che
la limitazione dell'attività lavorativa stabilita dalla legge rende altresì radicalmente illegittimo l'oggetto sociale nella parte in cui
preveda che la società possa svolgere attività di consulenza, servizi tecnico-amministrativi e simili. Non vi è dubbio infatti che tutto ciò esula dai limiti concettuali dell'arte e del mestiere ai
quali è legata la legittimità della qualifica soggettiva ed ai quali, quindi, omisso medio, l'oggetto sociale della cooperativa di lavoro deve necessariamente aderire. (Omissis)
PRETURA DI BARI; ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Cur
zio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altri. PRETURA DI BARI
Provvedimenti d'urgenza — Provincia di Bari — Atlante di beni
culturali pugliesi — Esigenze di esecuzione — Appalto di pre stazioni lavorative — Interposizione vietata — Rapporto sot
tostante — Impiego pubblico — Ricorso ex art. 700 c.p.c. —
Giurisdizione amministrativa — Fattispecie (Cod. proc. civ.,
art. 700; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, art. 21; 1. 23 ottobre 1960 n. 1369, di
vieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli
appalti di opere e di servizi, art. 1).
Poiché il rapporto reale, sottostante alle convenzioni stipulate, in
palese violazione del divieto di intermediazione della mano
d'opera, dalla provincia di Bari con alcune cooperative per la
utilizzazione dei soci delle stesse « quali operatori per le
esigenze di esecuzione » del realizzando atlante dei beni cultu
rali pugliesi, integra gli estremi del pubblico impiego, il ricorso
ex art. 700 c.p.c. proposto da quei soci contro la provincia in
relazione all'attività svolta esorbita dalla cognizione dell'adito
pretore perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudi
ce amministrativo. (1)
Ricostruzione dei fatti e motivi della decisione. — 1. - La
documentazione acquisita, le dichiarazioni dei ricorrenti, del pre
sidente della cooperativa Gierre, del presidente dell'amministra
zione provinciale, nonché degli informatori (dott.ssa Massafra,
dott.ssa Papa, avv. Mastroleo, prof.ssa Miccolis, dott. Petruzzellis,
avv. Amato) permettono una ricostruzione dei fatti sufficiente
mente precisa.
(1) Il Pretore di Bari recepisce, con riferimento a ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto in relazione a controversia reputata di pubblico impie
go, alla stregua delle prevalenti tendenze giurisprudenziali, le direttive
di Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190, Foro it., 1985, I, 1881, con
osservazioni di A. Proto Pisani e 2491, con nota di A. Romano,
applicate per la prima volta, a quanto consta, con riguardo a
procedimento giurisdizionale instaurato avanti il giudice amministra
tivo, da T.A.R. Lazio, sez. II, ord. 24 settembre 1985, n. 670, id.,
1985, III, 469, con nota di richiami. A proposito dell'interposizione vietata dalla 1. n. 1369 del 1960, cui
è stata ricondotta la situazione originata dalle convenzioni stipulate nel
caso in esame, cons., fra le altre, Cass. 18 ottobre 1983, n. 6093 e 5
febbraio 1983, n. 990, id., 1984, I, 1025, con osservazioni di O.
Mazzotta.
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Nel 1983 la provincia di Bari stipulò tre convenzioni di
identico contenuto con le cooperative a r.l. « Promozione ambien
te », « Gierre » e « Prospettive 2001 », in attuazione di una
deliberazione del consiglio con la quale era stato approvato il
progetto esecutivo riguardante la realizzazione di un « Atlante dei
beni culturali » pugliesi. Le cooperative con tali convenzioni si impegnavano a « mettere
a disposizione » i soci « quali operatori per le esigenze » di
esecuzione dell'Atlante (art. 2). Si conveniva che il lavoro dei soci-operatori sarebbe stato
diretto da un comitato tecnico scientifico nominato dalla provin cia (art. 3 e 4) e si sarebbe svolto in locali e con attrezzature
messi a disposizione dalla provincia (art. 5 e 6). Si stabiliva anche un orario di lavoro di sei ore giornaliere per
sei giorni alla settimana (art. 7). Quanto al compenso economico veniva regolato in questi
termini: « la retribuzione mensile, tenuto conto della qualifica rivestita da ciascuna unità è stabilita sulla base dei corrispondenti livelli retributivi iniziali in vigore per il personale provinciale.
Le variazioni dell'indennità integrativa speciale e gli eventuali
miglioramenti economici riconosciuti alla generalità del personale
provinciale saranno altresì riconosciuti al personale delle coopera tive » (art. 7).
Per le retribuzioni e gli oneri previdenziali del primo trimestre
di lavoro la provincia si impegnava ad erogare lire 60.520.650
alla coop. « Prospettive 2001 », lire 89.283.796 alla « Gierre » e lire
66.856.149 alla « Promozione ambiente ».
La durata della convenzione era determinata in un trimestre, rinnovabile tacitamente sino a complessivi dodici mesi. Alla
scadenza di tale termine le convenzioni si sarebbero risolte senza
necessità di preavviso (art. 14). 2. - La regolamentazione convenzionale, cosi richiamata nei
suoi tratti principali, costituisce una violazione eclatante della 1.
23 ottobre 1960 n. 1369, che vieta l'interposizione delia manodo
pera. L'art. 1 di tale legge infatti sancisce: « È vietato all'imprendito
re di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra
forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere presta zioni cii lavoro mediante t'impiego di manodopera assunta e
retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la
natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono ».
Il divieto — precisa il 4° comma — si applica altresì alle
aziende dello Stato e agli enti pubblici. La violazione della norma è lapalissiana ed eclatante perché
nella convenzione non si è neanche provato a camuffare in
qualche modo l'operazione intermediatoria, ma si è enunciato
esplicitamente che oggetto del contratto era la « messa a disposi zione » dei soci quali operatori, e cioè, quindi, l'affidamento in
appalto di « mere prestazioni di lavoro ».
L'istruttoria ha permesso poi di accertare che, in concreto, i
rapporti si sono svolti con queste caratteristiche intermediatorie e
che le cooperative erano solo entità di paglia destinate a celare
un rapporto in realtà diretto tra i soci-dipendenti-operatori e la
provincia. È infatti emerso che le clausole della convenzione concernenti i
vari aspetti di tale rapporto (retribuzione, orario, disciplina assen
ze, formazione, ecc.) hanno trovato regolare attuazione.
Inoltre il rapporto di subordinazione diretto tra provincia e
soci-operatori si è concretizzato, nei fatti, in modo ancora più netto. Ad es. la provincia ha esercitato un potere direttivo e
disciplinare nei confronti di tali soggetti più corposo di quanto in
dicato in convenzione.
A tal fine ha particolare rilievo la testimonianza dell'avv. Oronzo Amato, che, come hanno sottolineato gli ex presidenti della provincia avv. Mastroleo e prof. Miccolis, essendo stato dal
1980 al 1984 assessore al settore formazione professionale è colui
che ha « gestito » direttamente per la provincia il rapporto con le
cooperative e con i soci operatori (o meglio, come egli stesso ha
voluto evidenziare, con i soci operatori, perché i presidenti delle
cooperative « era difficile trovarli »). La testimonianza dell'assessore Amato andrebbe riportata per
esteso perché, meglio di qualsiasi descrizione, rende i caratteri
reali dei rapporto tra provincia e soci-operatori. A solo titolo di
esempio, per rimanere nella ricostruzione di quel potere diretti
vo-disciplinare che nei fatti è risultato più consistente di quanto stabilito in convenzione, law. Amato ha cosi ricordato il suo
rapporto di assessore con i soci appellati: « Ho detto loro che
era opportuna una maggiore serietà nel lavoro, che dovevano
rispettare gli orari e che se avessi saputo che qualcuno non si
adeguava alle regole avremmo preso dei provvedimenti »... (dissi)
Il Foro Italiano — 1986.
« alle dott. Angiuli e Massafra di farmi venire i giovani perché dovevo fare loro una lavata di testa ». Ed ancora: « Io ho detto
alla dott. Papa (funzionario della provincia) di controllare le
presenze. Se poi la Papa le controllava direttamente o le faceva
controllare da altri è cosa che non so e che non mi riguarda. Certo è che la Papa mi dava conto delle presenze. Riguardo alle
trattenute per assenze ingiustificate non ne abbiamo mai effettuate
perché non mi sono mai state segnalate per iscritto. Quando la
Papa ha sollevato rilievi in tal senso assumendo che, per esempio, alcuni giovani non avevano rispettato con precisione gli orari io
le ho detto: se me lo mette per iscritto facciamo la trattenuta
altrimenti non la faccio »... E cosi via. Tutto come in un
qualsiasi rapporto diretto di subordinazione tra datore di lavoro e
lavoratore.
3. - L'analisi svolta porta inevitabilmente alla conclusione che
le convenzioni stipulate tra la provincia di Bari e le cooperative violano la legge sull'interposizione di manodopera e questa viola zione risulta ancora più netta se si considera l'attuazione concreta
delle convenzioni, in cui i presidenti delle cooperative scompaio no ed emerge senza veli quel rapporto diretto tra provincia e soci
appaltati che il meccanismo fraudolento della convenzione con le
cooperative tentava (senza peraltro molta fantasia) di coprire. Le conseguenze giuridiche di tale violazione sono di natura pe
nale e di natura civile. (Omissis) 4. - Le conseguenze civili pongono invece il problema pregiu
diziale di individuare il giudice competente all'interno della
suddivisione di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria
(a.g.o.) e giudice amministrativo (g.a.). Questo problema non risulta modificato dal fatto che la con
troversia è stata introdotta con un ricorso in via d'urgenza ai
sensi dell'art. 700 c.p.c. La recente fondamentale decisione con la quale la Corte
costituzionale ha esteso la tutela cautelare atipica anche alla
giustizia amministrativa (Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190, Foro
it., 1985, I, 1881) implica che la distinzione di giurisdizioni non subisce alterazioni in sede di procedura d'urgenza.
Ciò premesso deve rilevarsi che nella specie il giudice compe tente a decidere la controversia è il giudice amministrativo, in
base al seguente ragionamento. Si verte in una serie di fattispecie che, per le considerazioni
svolte ili precedenza, integrano una violazione corposa della
legislazione antifraudolenta in tema di appalti di manodopera. In tali casi la Cassazione e il Consiglio di Stato, applicando
quanto disposto in generale dal 5° comma di quel medesimo art. 1 1. 1369/60, hanno stabilito che anche ai fini della qualificazione del rapporto per l'individuazione del giudice competente, bisogna considerare il rapporto reale sottostante alla finzione intermedia toria. Se tale rapporto presenta le caratteristiche del rapporto di
pubblico impiego la giurisdizione sarà del giudice amministrativo, altrimenti sarà competente l'a.g.o. (così, da ultimo, Cass. 22
novembre 1984, n. 5997, e Cass. 16 maggio 1983, n. 3358, id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, nn. 146, 101).
11 problema si risolve quindi nello stabilire se il rapporto effettivo tra provincia e soci-operatori presenti o meno le caratte ristiche del rapporto di pubblico impiego. (Omissis)
In conclusione, perché un rapporto possa essere qualificato di
pubblico impiego, è necessario e sufficiente che: 1) fntereorra con
un ente pubblico non economico; 2) integri gli estremi del
rapporto di lavoro subordinato (anche se a termine); 3) comporti un inserimento del lavoratore nell'organizzazione (intesa in senso
lato) dell'ente. Le caratteristiche del rapporto tra i soci-operatori e la provin
cia di Bari non lasciano dubbi circa la compresenza di questi elementi.
Ovvia la natura di ente pubblico non economico della provin cia.
Incontestabili gli estremi della subordinazione, sebbene in con tratti di lavoro a termine, attestata da tutti gli elementi configura ti nella convenzione e in alcuni casi accentuata in sede di attuazione dei rapporti (retribuzione con periodicità mensile, orario di lavoro lisso, soggezione alle direttive e ai controlli dei lecnici e dei funzionari della provincia, sottoposizione ad un corso ai formazione organizzato dalla provincia, lavoro svolto nei locali e con attrezzature della provincia, ecc.).
Tali elementi oltre ad escludere la possibilità di considerare
questi rapporti come ai lavoro autonomo, indicano anche un
adeguato inserimento dei lavoratori nell organizzazione dell'ente.
Questo dato è confermato dal livellamento di alcuni di questi profili con le posizioni degli impiegati della provincia esplicita
mente sottolineato in molti punti delle convenzioni (v., ad es., le
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
clausole in materia di orario, di livelli di inquadramento, di
retribuzione, di eventuali miglioramenti economici, ecc.). La qualificazione dei rapporti in esame come rapporti di
pubblico impiego implica la giurisdizione del giudice amministra
tivo, e il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
L'esclusione della giurisdizione rende superflua ogni valutazione
degli altri elementi necessari per l'emanazione del provvedimento richiesto (periculum in mora e fumus boni iuris). (Omissis)
PRETURA DI MILANO; ordinanza 16 novembre 1985; Giud.
Certo; Banca popolare di Milano c. Banca agricola mila
nese e altri.
PRETURA DI MILANO
Provvedimenti d'urgenza — Società per azioni — Offerta
pubblica d'acquisto — Provvedimenti richiesti dall'offeren
te nei confronti del sindacato di blocco tra soci della
società-bersaglio e nei confronti di quest'ultima — Diniego — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043, 2578; cod. proc. civ., art. 700; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, art. 18; 1. 7
giugno 1974 n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 8 aprile 1984 n. 95, art. 1; 1. 23 marzo 1983 n. 77, istitu
zione e disciplina dei fondi comuni d'investimento, art. 12).
Non possono accogliersi le domande proposte in via d'urgenza al
pretore da parte del soggetto che, già titolare del 36 % del
capitale di una società per azioni, ha lanciato un'offerta pub blica di acquisto (o.p.a.) sulle azioni di detta società, nell'im
minente scadenza del termine, da lui stesso fissato, di validità
dell'offerta: a) di inibire al sindacato, costituito tra alcuni soci
della società-bersaglio portatori di azioni per oltre la metà del
capitale sociale, di proseguire la pubblicazione sulla stampa di
comunicati contrari all'offerta; h) di inibire allo stesso sindaca
to di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni dei soci
aderenti al sindacato, previsto nell'atto costitutivo di questo; c)
di ordinare alla società-bersaglio, depositaria delle azioni dei
soci aderenti al sindacato, di consegnare dette azioni a quanti
tra essi ne tacciano richiesta; d) di inibire alla stessa società
bersaglio di porre in essere attività dirette a consentire ài
sindacato l'esercizio del suddetto diritto di prelazione. (1)
(1) Riportiamo quello che può considerarsi il primo provvedimento
giudiziario italiano in materia di offerta pubblica di acquisto (in sigla:
o.p.a.), se si eccettua la decisione di Trib. Milano 14 novembre 1974,
Foro it., Rep. 1975, voce Diritto internazionale privato, n. 35, e in
Giur. comm., 1975, II, 346, con nota di Ubertazzi, L'offerta al
pubblico nel diritto internazionale privato (per il quale la società, nella
specie statunitense, le cui azioni hanno formato oggetto di offerta
pubblica di acquisto, non è legittimata per il diritto italiano, contra
riamente a quanto accade nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America,
a contestare veridicità ed esattezza del bilancio della società, nella
specie italiana, promotrice dell'offerta impugnando la deliberazione
assembleare che tale bilancio ha approvato). « Nulla in termini », dunque, neppure in dottrina.
Ci limitiamo pertanto ad una scheda di informazione bibliografica su
questa particolare tecnica di acquisizione del controllo di una società
azionaria o di potere (o di maggior potere) sociale in seno ad essa, consistente in un'offerta, rivolta pubblicamente (art. 1336 c.c.) ai
portatori dei titoli di una società per azioni (con o senza preventivo accordo con il gruppo dirigente o di controllo di questa: rispettivamen te offerte « amichevoli » o « negoziate » e offerte « aggressive ») di
acquistare una quantità — determinata o non: per solito l'offerente ne
richiede un quantitativo minimo il cui raggiungimento condiziona l'efficacia dell'offerta ed al contempo si riserva la facoltà di rendersi
acquirente sia dell'eventuale eccedenza sia del minor numero di titoli
in ipotesi raccolti (offerte « condizionate »); ma non mancano casi nei
quali l'offerente fissa solo un tetto massimo (offerte « limitate ») o
addirittura non ne fissa alcuno (offerte « incondizionate ») — di tali titoli
verso un corrispettivo (di solito superiore al valore di mercato) in
denaro (offerta pubblica « di acquisto » in senso stretto) o in altri
titoli (offerta pubblica « di scambio ») o in denaro ed in altri titoli
(offerta pubblica « mista »), entro una data prestabilita. Nota da tempo con il nome tender offer (contrazione della locuzione
offer to buy, conditioned on receipt of sufficient tenders) nel mondo
anglosassone [cfr. Bione Gualandi, Recenti sviluppi sulla disciplina delle o.p.a. all'estero, in Riv. dir. civ., 1972, II, 152; Carcano,
Autodisciplina della borsa britannica: il Model Code del 1977, in Riv.
società, 1978, 1362; Id., L'offerta pubblica di acquisto in Gran Breta
gna: il City Code 1981, id.. 1981, 548; Id., Il City Code: nuove disposi zioni, icl., 1982, 653; Csopey, Il libro bianco inglese sulla riforma del
le società per azioni e le offerte pubbliche di acquisto, id., 1973, 561;
Il Foro Italiano — 1986.
1. - La Banca popolare di Milano soc. coop, r.l., che dichiara
di possedere una partecipazione azionaria del 36 % circa sul
capitale della Banca agricola milanese s.p.a., lamenta, con ricorso
ex art. 700 c.p.c. depositato il 7 novembre 1985, che il comitato
direttivo del sindacato azionisti Banca agricola milanese (al quale aderirebbero azionisti in possesso di una partecipazione del
51,483 %) avrebbe scorrettamente interferito e turbato, mediante la pubblicazione di due comunicati sulla stampa quotidiana del
Id., Sviluppi delle strategie difensive nelle o.p.a. negli Stati Uniti, id., 1977, 1323; De Angelis, Il City Code dieci anni dopo, id., 1978, 1353; P. Marchetti, Le offerte pubbliche d'acquisto: le norme della
City di Londra sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle concentra zioni (the City Code on take-overs and mergers), id., 1971, 753; Id., Recenti sviluppi della disciplina delle o.p.a. in Olanda, Portogallo, Inghilterra e Francia, id., 1972, 468; Nunziante, Take-over bids, in Riv. dir. civ., 1960, 419. Per la dottrina straniera cfr. per tutti Aranow and Einhort, Tender offers for corporate control, New York
London, 1973; Billick, The Iowa tender offer Act: a constitutional state take-over statute, in Jorn. Corp. Law, 1979-1980, 145; Branson, Some suggestions from a comparison of british and american tender
offer regulation, in Cornell Law Revue, 1971, 658; Davies, The
regulations of take-overs and mergers, London, 1976; Du Prè De
Saint-Maur, La crise de l'o.p.a. aux Etats-Unis, in Banque, dec. 1969; Gower, The principles of modern company law, 3a ed., London, 1969; Hayes-Toussig, Tactics of cash take-over bids, in Harvard bus.
rev., marzo-aprile 1967; Hull, La disciplina volontaria del mercato mobiliare londinese. Il « Panel on take-over and mergers », in Riv.
società, 1975, 636; Johnston, The City take-over Code, London, 1980; Lamethe, Aspects des offres publiques d'achat aux Etats Unis, in Rev. trim. dr. comm., 1976, 669; Lee, The new take-over Code. A
clarification, in Company Lawyer, 1981, 99; Id., The regulation of take over bids in the United Kingdom, in L'informazione societaria. Atti del
convegno internazionale di studi - Venezia 5-6-7 novembrre 1981, Milano, 1981, 967; Malan, Les offres publiques d'achat (o.p.a.). L'expérience an
glaise, Paris, 1969; Moon, Business mergers and take-over bids, London, 1960; Morse, New rules added to the City Code, in Journ. bus. law, 1982, 314; Painter, La disciplina statunitense dell'o.p.adibattiti e pro poste, in Riv. società, 1981, 534; Pennington, Take-over bids in United
Kingdom, 17 A.J. Compi. L., 159 (1969); Id., The City Code on take overs and mergers, in Festchrift fiir Duden, Miinchen, 1977, 379; Wein
berg, Blank, Greystoke, Weingberg on take-over and mergers, London, 1971; Wooldridge, Some defences to take-over bids, in Journ. bus. law, 1974, 202], dove anzi pare sia nata, e ben conosciuta agli ordinamenti giuridici di altri paesi europei:
— Francia [v., ad es., Bione Gualandi, cit.; Castellano, L'acquisto in borsa di pacchetti di controllo: la nuova disciplina francese, in Giur. comm., 1974, I, 277; Id., Modificazioni della disciplina delle
o.p.a. in Francia, in Riv. società, 1976, 723; Corapi, Le offer te pubbliche di acquisto nei paesi della CEE, in Riv. dir. comm.,
1972, I, 291; Marchetti, Recenti, cit.; Id., La nuova discipli na francese dell'o.p.a. minoritaria e della cessione dei pacchetti di
controllo, in Riv. società, 1973, 535; Minervini, Un take-over bid
clamoroso alle porte di casa nostra (l'affare Saint-Gobain), in Riv. dir.
civ., 1969, II, 547; Iannuzzi, Il diritto delle società per azioni nella
Comunità economica europea, in Quaderni Assonime, Roma, 1972,
XXXV, 128-131. Per la dottrina francese cfr. Benoit et Mourry, Les
offres publiques d'acquisition, in Rev. prat, des soc., 1972, 190;
Boitard, Les offres publiques d'achat, in Semaine jur., 1969, I, n.
2243; Carteron, La protection des actionnaires minoritaires et la prise de contròie des sociétés par les groupes concurrents, in Rev. des soc.,
1969, 143; Gavalda, Droit et devoirs des initiés dans les sociétés par actions. Une exemple de collaboration entre la C.O.B. et la justice
penale, id., 1976, 345; Hartemann et Docousset, B.S.N. contre
Saint-Gabain, Paris, 1969; Loyrette, Les offres publiques d'achat. Etude juridique des o.p.a. et des o.p.e., Paris, 1971; Malan, Les problèmes soulevés par les offres publiques d'achat et la réglemen tation du 22 janvier 1970, in Semaine jur., 1970, I, 2340; Oppetit, Les cessions de droit sociaux emportant le transfert du controle d'une
société: essai de synthese, in Rev. des soc., 1978, 631; Roblin, Les
offres publiques d'achat, Paris, 1969; Trochu, Les offres publiques d'achat, in Rev. trim. dr. comm., 1967, 701; Id., Le triomphe du
capitalisme sauvage ou B.S.N. contre Saint-Gobain, in Dalloz Chron.,
1969, 221: Id., Offers publiques d'achat ou d'echange des actions de
sociétés: le contróle judiciaire des ordres transmis aux banques par leur
clients, in Dalloz jur., 1969, 614. In giurisprudenza cfr. Trib. grand, inst. Paris 29 ottobre 1975, Rev. des soc., 1976, 345, con nota di
Bouloc] — Belgio [cfr. Buonomo, Esperienze di controllo pubblico sulle
società nell'ordinamento belga. Napoli, 1970; Carcano, La cessione del
pacchetto di controllo nella relazione della Commission bancaire belga,
in Riv. società, 1980, 617; Corapi, cit.; Fenghi, L'offerta pubblica
d'acquisto in Belgio, in Riv. società, 1969, 414; Iannuzzi, cit.,
126-128; Lempereur, Les offres publiques d'acquisition en Belgique,
id., -1976, 221 ed in L'informazione, cit., 979; Witterwulghe, L'offre
publique d'acquisition au service d'un marché des sociétés. Una analyse
droit-economi, Bruxelles, 1973] — Olanda [cfr. Iannuzzi, cit., 131-132; Marchetti, Recenti, cit.;
ed in giurisprudenza cfr. Hoge Raad 24 settembre 1976, in Rev.
prat, des soc. civ. et comm., 1976, 177, con nota di Coppens]
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions