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ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Curzio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altri

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ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Curzio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 261/262-265/266 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180149 . Accessed: 28/06/2014 09:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Curzio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altri

ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Curzio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 261/262-265/266Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180149 .

Accessed: 28/06/2014 09:53

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

considerato che, con atto n. 14632 di repertorio in data 8

gennaio 1985, è stato provveduto alla rettifica dello statuto con

totale eliminazione del periodo più sopra riportato; ritenuto quindi che null'altro osta alla omologazione. (Omissis)

li

Con la delibera di cui si domanda l'iscrizione la cooperativa di

lavoro « coop. T.A. » ha mutato l'oggetto sociale che attualmente

consiste in attività molteplici ed eterogenee che spazino dall'assi

stenza a bambini ed anziani all'assunzione presso p.a. di lavori e

incarichi di aggiornamento dei catasti edilizio e agrario; dalla

custodia e manutenzione di beni artistici alla fornitura di assistenza

tecnica in agricoltura e pesca; dai servizi tecnico-amministrativi e

finanziari (!) all'assunzione di appalti « di qualsiasi genere »

presso p.a. Secondo il tribunale ciò sconvolge sotto l'aspetto funzionale lo

stesso concetto di mutualità e non consente di stabilirne alcuna

linea residuale di demarcazione rispetto alle società lucrative. Se

è vero che la cooperativa di lavoro risponde essenzialmente allo

scopo di eliminare dei fattori di intermediazione economica i

quali implicherebbero un aggravio di costi e di difficoltà organiz zative e operative (anche nella ricerca di occasioni di lavoro) per l'esercizio di un'attività lavorativa qualora questa venisse svolta

individualmente da ciascun socio, è evidente che in tanto tale

funzione sussiste in quanto l'oggetto sociale attenga ad un settore

(lavorativo) ben determinato e specifico. Ciò trova conferma nell'art. 2 1. 17 febbraio 1971 n. 127, il

quale prescrive che « i soci delle cooperative di lavoro devono essere

lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla

specialità delle cooperative di cui fanno parte... ». La norma, a

parte l'espresso riferimento alla « specialità », stabilisce una cor

relazione insuperabile fra le qualifiche soggettive dei soci e

l'oggetto della cooperativa e poiché ad attività settorialmente

diverse (come quelle di specie) non può evidentemente corrispon dere una sola qualifica professionale (a parte quanto si dirà in

prosieguo a proposito di quest'ultima), resta con ciò dimostrato

che l'eterogeneità delle singole componenti dell'oggetto sociale

confligge per definizione con la stessa norma positiva. L'obiezione — che si muove talvolta da parte degli operatori

del diritto — che il tutto potrebbe essere ovviato introducendo

nella compagine sociale categorie diverse di lavoratori, ciascuna delle quali corrispondente ai singoli settori di attività, appare addirittura paradossale, oltre che epidermica sotto il profilo

integrativo. Paradossale perché la coesistenza di categorie di lavoratori e di

attività disomogenee trasformerebbe la cooperativa in un super ente assolutamente impraticabile anche sotto l'aspetto formale.

Epidermica perché è evidente che, in base alla norma surrichia

mata, la società sarebbe parimenti illegittima in relazione a tutti

quei settori di attività che risultassero incompatibili e comunque

diversi da quello al quale corrisponde la qualifica professionale di

ciascuna delle ipotizzate categorie di lavoratori.

Trib. Ascoli Piceno 29 dicembre 1972, id., Rep. 1974, voce cit., n. 9 e

Trib. Pavia 2 aprile 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 25.

La natura di norme inderogabili volte alla tutela di interessi

pubblici delle disposizioni che richiedono particolari requisiti soggettivi

per la partecipazione ad alcuni tipi di cooperative è sottolineata da

Carboni, Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, in Trattato

di dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, XVII, 435 ss., il

quale, tuttavia, sottolinea altresì che, al di fuori delle ipotesi espressa mente previste dalla legge, i requisiti personali dei soci non possono essere considerati né l'estrinsecazione di una comunanza di interessi tra

i membri della cooperativa, né l'indice rivelatore della sussistenza del

carattere mutualistico dell'impresa condotta dai soci.

Il valore cogente delle norme sui requisiti soggettivi di partecipazione ad una cooperativa è stato invece negato da App. Trieste 3 maggio

1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 42; Trib. Firenze 20 febbraio

1958, id., Rep. 1958, voce Impresa cooperativa, n. 30. Anche Scordino, La società cooperativa, Napoli, 1970, 120, attribuisce una portata limita

ta alla norma relativa ai presupposti soggettivi per la partecipazione a

cooperative, ritenendo che essi abbiano rilevanza soltanto ai fini

dell'appartenenza delle cooperative a determinate categorie, e quindi del godimento dei benefici di legge subordinati all'iscrizione nel

registro prefettizio. Esclude che il carattere multiforme dell'oggetto sociale della coopera

tiva di lavoro e l'appartenenza dei soci a differenti categorie professio nali possano impedire la costituzione della cooperativa, osservando che

nella realizzazione di un oggetto sociale composito possono contribuire

persone che esercitano attività di lavoro diverse, Tonelli, Cooperativa,

impresa mutualistica, scopi extraeconomici, in Giur. comm., 1979, II, 935.

Il Foro Italiano — 1986.

Ed è proprio la figura del « lavoratore » come polo di riferi

mento della società che viene (colpevolmente) ignorata e sotto

valutata in tutte quelle opinioni che, per codeste e simili vie, conducono ad un'espansione indiscriminata e ingiustificata della

cooperativa di lavoro. Non bisogna infatti trascurare che, sempre secondo la citata

disposizione di legge, i soci dalle cooperative di lavoro devono essere lavoratori i quali esercitino « un'arte o un mestiere ».

Ne deriva innanzitutto l'illegittimità delle società costituite, per

esempio, da persone la cui qualifica soggettiva viene indicata

semplicemente come « disoccupato » e che, di fatto, sono poi talvolta destinate a gestire veri e propri fenomeni clientelari e di

lottizzazione di posti o di occasioni di lavoro presso le p.a. locali. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la qualifica si esaurisce,

come nella specie (maturità scientifica, perito industriale, ecc.), nel solo titolo di studio posseduto dai soci e che, in fondo, maschera quella di « disoccupato » sia pure c.d. intellettuale. E

non è un caso che proprio in tali circostanze l'oggetto sociale

presenta quella tale ampiezza... oltremodo significativa la cui

illegittimità si ritiene di avere sufficientemente dimostrato.

Ma a parte questi casi-limite nei quali manca, in sostanza,

perfino lo stesso requisito di « lavortore », bisogna aggiungere che

la limitazione dell'attività lavorativa stabilita dalla legge rende altresì radicalmente illegittimo l'oggetto sociale nella parte in cui

preveda che la società possa svolgere attività di consulenza, servizi tecnico-amministrativi e simili. Non vi è dubbio infatti che tutto ciò esula dai limiti concettuali dell'arte e del mestiere ai

quali è legata la legittimità della qualifica soggettiva ed ai quali, quindi, omisso medio, l'oggetto sociale della cooperativa di lavoro deve necessariamente aderire. (Omissis)

PRETURA DI BARI; ordinanza 12 dicembre 1985; Giud. Cur

zio; Carlone ed altri c. Provincia di Bari ed altri. PRETURA DI BARI

Provvedimenti d'urgenza — Provincia di Bari — Atlante di beni

culturali pugliesi — Esigenze di esecuzione — Appalto di pre stazioni lavorative — Interposizione vietata — Rapporto sot

tostante — Impiego pubblico — Ricorso ex art. 700 c.p.c. —

Giurisdizione amministrativa — Fattispecie (Cod. proc. civ.,

art. 700; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali

amministrativi regionali, art. 21; 1. 23 ottobre 1960 n. 1369, di

vieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di

lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli

appalti di opere e di servizi, art. 1).

Poiché il rapporto reale, sottostante alle convenzioni stipulate, in

palese violazione del divieto di intermediazione della mano

d'opera, dalla provincia di Bari con alcune cooperative per la

utilizzazione dei soci delle stesse « quali operatori per le

esigenze di esecuzione » del realizzando atlante dei beni cultu

rali pugliesi, integra gli estremi del pubblico impiego, il ricorso

ex art. 700 c.p.c. proposto da quei soci contro la provincia in

relazione all'attività svolta esorbita dalla cognizione dell'adito

pretore perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudi

ce amministrativo. (1)

Ricostruzione dei fatti e motivi della decisione. — 1. - La

documentazione acquisita, le dichiarazioni dei ricorrenti, del pre

sidente della cooperativa Gierre, del presidente dell'amministra

zione provinciale, nonché degli informatori (dott.ssa Massafra,

dott.ssa Papa, avv. Mastroleo, prof.ssa Miccolis, dott. Petruzzellis,

avv. Amato) permettono una ricostruzione dei fatti sufficiente

mente precisa.

(1) Il Pretore di Bari recepisce, con riferimento a ricorso ex art. 700

c.p.c. proposto in relazione a controversia reputata di pubblico impie

go, alla stregua delle prevalenti tendenze giurisprudenziali, le direttive

di Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190, Foro it., 1985, I, 1881, con

osservazioni di A. Proto Pisani e 2491, con nota di A. Romano,

applicate per la prima volta, a quanto consta, con riguardo a

procedimento giurisdizionale instaurato avanti il giudice amministra

tivo, da T.A.R. Lazio, sez. II, ord. 24 settembre 1985, n. 670, id.,

1985, III, 469, con nota di richiami. A proposito dell'interposizione vietata dalla 1. n. 1369 del 1960, cui

è stata ricondotta la situazione originata dalle convenzioni stipulate nel

caso in esame, cons., fra le altre, Cass. 18 ottobre 1983, n. 6093 e 5

febbraio 1983, n. 990, id., 1984, I, 1025, con osservazioni di O.

Mazzotta.

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PARTE PRIMA

Nel 1983 la provincia di Bari stipulò tre convenzioni di

identico contenuto con le cooperative a r.l. « Promozione ambien

te », « Gierre » e « Prospettive 2001 », in attuazione di una

deliberazione del consiglio con la quale era stato approvato il

progetto esecutivo riguardante la realizzazione di un « Atlante dei

beni culturali » pugliesi. Le cooperative con tali convenzioni si impegnavano a « mettere

a disposizione » i soci « quali operatori per le esigenze » di

esecuzione dell'Atlante (art. 2). Si conveniva che il lavoro dei soci-operatori sarebbe stato

diretto da un comitato tecnico scientifico nominato dalla provin cia (art. 3 e 4) e si sarebbe svolto in locali e con attrezzature

messi a disposizione dalla provincia (art. 5 e 6). Si stabiliva anche un orario di lavoro di sei ore giornaliere per

sei giorni alla settimana (art. 7). Quanto al compenso economico veniva regolato in questi

termini: « la retribuzione mensile, tenuto conto della qualifica rivestita da ciascuna unità è stabilita sulla base dei corrispondenti livelli retributivi iniziali in vigore per il personale provinciale.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale e gli eventuali

miglioramenti economici riconosciuti alla generalità del personale

provinciale saranno altresì riconosciuti al personale delle coopera tive » (art. 7).

Per le retribuzioni e gli oneri previdenziali del primo trimestre

di lavoro la provincia si impegnava ad erogare lire 60.520.650

alla coop. « Prospettive 2001 », lire 89.283.796 alla « Gierre » e lire

66.856.149 alla « Promozione ambiente ».

La durata della convenzione era determinata in un trimestre, rinnovabile tacitamente sino a complessivi dodici mesi. Alla

scadenza di tale termine le convenzioni si sarebbero risolte senza

necessità di preavviso (art. 14). 2. - La regolamentazione convenzionale, cosi richiamata nei

suoi tratti principali, costituisce una violazione eclatante della 1.

23 ottobre 1960 n. 1369, che vieta l'interposizione delia manodo

pera. L'art. 1 di tale legge infatti sancisce: « È vietato all'imprendito

re di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra

forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere presta zioni cii lavoro mediante t'impiego di manodopera assunta e

retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la

natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono ».

Il divieto — precisa il 4° comma — si applica altresì alle

aziende dello Stato e agli enti pubblici. La violazione della norma è lapalissiana ed eclatante perché

nella convenzione non si è neanche provato a camuffare in

qualche modo l'operazione intermediatoria, ma si è enunciato

esplicitamente che oggetto del contratto era la « messa a disposi zione » dei soci quali operatori, e cioè, quindi, l'affidamento in

appalto di « mere prestazioni di lavoro ».

L'istruttoria ha permesso poi di accertare che, in concreto, i

rapporti si sono svolti con queste caratteristiche intermediatorie e

che le cooperative erano solo entità di paglia destinate a celare

un rapporto in realtà diretto tra i soci-dipendenti-operatori e la

provincia. È infatti emerso che le clausole della convenzione concernenti i

vari aspetti di tale rapporto (retribuzione, orario, disciplina assen

ze, formazione, ecc.) hanno trovato regolare attuazione.

Inoltre il rapporto di subordinazione diretto tra provincia e

soci-operatori si è concretizzato, nei fatti, in modo ancora più netto. Ad es. la provincia ha esercitato un potere direttivo e

disciplinare nei confronti di tali soggetti più corposo di quanto in

dicato in convenzione.

A tal fine ha particolare rilievo la testimonianza dell'avv. Oronzo Amato, che, come hanno sottolineato gli ex presidenti della provincia avv. Mastroleo e prof. Miccolis, essendo stato dal

1980 al 1984 assessore al settore formazione professionale è colui

che ha « gestito » direttamente per la provincia il rapporto con le

cooperative e con i soci operatori (o meglio, come egli stesso ha

voluto evidenziare, con i soci operatori, perché i presidenti delle

cooperative « era difficile trovarli »). La testimonianza dell'assessore Amato andrebbe riportata per

esteso perché, meglio di qualsiasi descrizione, rende i caratteri

reali dei rapporto tra provincia e soci-operatori. A solo titolo di

esempio, per rimanere nella ricostruzione di quel potere diretti

vo-disciplinare che nei fatti è risultato più consistente di quanto stabilito in convenzione, law. Amato ha cosi ricordato il suo

rapporto di assessore con i soci appellati: « Ho detto loro che

era opportuna una maggiore serietà nel lavoro, che dovevano

rispettare gli orari e che se avessi saputo che qualcuno non si

adeguava alle regole avremmo preso dei provvedimenti »... (dissi)

Il Foro Italiano — 1986.

« alle dott. Angiuli e Massafra di farmi venire i giovani perché dovevo fare loro una lavata di testa ». Ed ancora: « Io ho detto

alla dott. Papa (funzionario della provincia) di controllare le

presenze. Se poi la Papa le controllava direttamente o le faceva

controllare da altri è cosa che non so e che non mi riguarda. Certo è che la Papa mi dava conto delle presenze. Riguardo alle

trattenute per assenze ingiustificate non ne abbiamo mai effettuate

perché non mi sono mai state segnalate per iscritto. Quando la

Papa ha sollevato rilievi in tal senso assumendo che, per esempio, alcuni giovani non avevano rispettato con precisione gli orari io

le ho detto: se me lo mette per iscritto facciamo la trattenuta

altrimenti non la faccio »... E cosi via. Tutto come in un

qualsiasi rapporto diretto di subordinazione tra datore di lavoro e

lavoratore.

3. - L'analisi svolta porta inevitabilmente alla conclusione che

le convenzioni stipulate tra la provincia di Bari e le cooperative violano la legge sull'interposizione di manodopera e questa viola zione risulta ancora più netta se si considera l'attuazione concreta

delle convenzioni, in cui i presidenti delle cooperative scompaio no ed emerge senza veli quel rapporto diretto tra provincia e soci

appaltati che il meccanismo fraudolento della convenzione con le

cooperative tentava (senza peraltro molta fantasia) di coprire. Le conseguenze giuridiche di tale violazione sono di natura pe

nale e di natura civile. (Omissis) 4. - Le conseguenze civili pongono invece il problema pregiu

diziale di individuare il giudice competente all'interno della

suddivisione di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria

(a.g.o.) e giudice amministrativo (g.a.). Questo problema non risulta modificato dal fatto che la con

troversia è stata introdotta con un ricorso in via d'urgenza ai

sensi dell'art. 700 c.p.c. La recente fondamentale decisione con la quale la Corte

costituzionale ha esteso la tutela cautelare atipica anche alla

giustizia amministrativa (Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190, Foro

it., 1985, I, 1881) implica che la distinzione di giurisdizioni non subisce alterazioni in sede di procedura d'urgenza.

Ciò premesso deve rilevarsi che nella specie il giudice compe tente a decidere la controversia è il giudice amministrativo, in

base al seguente ragionamento. Si verte in una serie di fattispecie che, per le considerazioni

svolte ili precedenza, integrano una violazione corposa della

legislazione antifraudolenta in tema di appalti di manodopera. In tali casi la Cassazione e il Consiglio di Stato, applicando

quanto disposto in generale dal 5° comma di quel medesimo art. 1 1. 1369/60, hanno stabilito che anche ai fini della qualificazione del rapporto per l'individuazione del giudice competente, bisogna considerare il rapporto reale sottostante alla finzione intermedia toria. Se tale rapporto presenta le caratteristiche del rapporto di

pubblico impiego la giurisdizione sarà del giudice amministrativo, altrimenti sarà competente l'a.g.o. (così, da ultimo, Cass. 22

novembre 1984, n. 5997, e Cass. 16 maggio 1983, n. 3358, id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, nn. 146, 101).

11 problema si risolve quindi nello stabilire se il rapporto effettivo tra provincia e soci-operatori presenti o meno le caratte ristiche del rapporto di pubblico impiego. (Omissis)

In conclusione, perché un rapporto possa essere qualificato di

pubblico impiego, è necessario e sufficiente che: 1) fntereorra con

un ente pubblico non economico; 2) integri gli estremi del

rapporto di lavoro subordinato (anche se a termine); 3) comporti un inserimento del lavoratore nell'organizzazione (intesa in senso

lato) dell'ente. Le caratteristiche del rapporto tra i soci-operatori e la provin

cia di Bari non lasciano dubbi circa la compresenza di questi elementi.

Ovvia la natura di ente pubblico non economico della provin cia.

Incontestabili gli estremi della subordinazione, sebbene in con tratti di lavoro a termine, attestata da tutti gli elementi configura ti nella convenzione e in alcuni casi accentuata in sede di attuazione dei rapporti (retribuzione con periodicità mensile, orario di lavoro lisso, soggezione alle direttive e ai controlli dei lecnici e dei funzionari della provincia, sottoposizione ad un corso ai formazione organizzato dalla provincia, lavoro svolto nei locali e con attrezzature della provincia, ecc.).

Tali elementi oltre ad escludere la possibilità di considerare

questi rapporti come ai lavoro autonomo, indicano anche un

adeguato inserimento dei lavoratori nell organizzazione dell'ente.

Questo dato è confermato dal livellamento di alcuni di questi profili con le posizioni degli impiegati della provincia esplicita

mente sottolineato in molti punti delle convenzioni (v., ad es., le

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

clausole in materia di orario, di livelli di inquadramento, di

retribuzione, di eventuali miglioramenti economici, ecc.). La qualificazione dei rapporti in esame come rapporti di

pubblico impiego implica la giurisdizione del giudice amministra

tivo, e il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'esclusione della giurisdizione rende superflua ogni valutazione

degli altri elementi necessari per l'emanazione del provvedimento richiesto (periculum in mora e fumus boni iuris). (Omissis)

PRETURA DI MILANO; ordinanza 16 novembre 1985; Giud.

Certo; Banca popolare di Milano c. Banca agricola mila

nese e altri.

PRETURA DI MILANO

Provvedimenti d'urgenza — Società per azioni — Offerta

pubblica d'acquisto — Provvedimenti richiesti dall'offeren

te nei confronti del sindacato di blocco tra soci della

società-bersaglio e nei confronti di quest'ultima — Diniego — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043, 2578; cod. proc. civ., art. 700; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, disposizioni relative al mercato

mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, art. 18; 1. 7

giugno 1974 n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 8 aprile 1984 n. 95, art. 1; 1. 23 marzo 1983 n. 77, istitu

zione e disciplina dei fondi comuni d'investimento, art. 12).

Non possono accogliersi le domande proposte in via d'urgenza al

pretore da parte del soggetto che, già titolare del 36 % del

capitale di una società per azioni, ha lanciato un'offerta pub blica di acquisto (o.p.a.) sulle azioni di detta società, nell'im

minente scadenza del termine, da lui stesso fissato, di validità

dell'offerta: a) di inibire al sindacato, costituito tra alcuni soci

della società-bersaglio portatori di azioni per oltre la metà del

capitale sociale, di proseguire la pubblicazione sulla stampa di

comunicati contrari all'offerta; h) di inibire allo stesso sindaca

to di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni dei soci

aderenti al sindacato, previsto nell'atto costitutivo di questo; c)

di ordinare alla società-bersaglio, depositaria delle azioni dei

soci aderenti al sindacato, di consegnare dette azioni a quanti

tra essi ne tacciano richiesta; d) di inibire alla stessa società

bersaglio di porre in essere attività dirette a consentire ài

sindacato l'esercizio del suddetto diritto di prelazione. (1)

(1) Riportiamo quello che può considerarsi il primo provvedimento

giudiziario italiano in materia di offerta pubblica di acquisto (in sigla:

o.p.a.), se si eccettua la decisione di Trib. Milano 14 novembre 1974,

Foro it., Rep. 1975, voce Diritto internazionale privato, n. 35, e in

Giur. comm., 1975, II, 346, con nota di Ubertazzi, L'offerta al

pubblico nel diritto internazionale privato (per il quale la società, nella

specie statunitense, le cui azioni hanno formato oggetto di offerta

pubblica di acquisto, non è legittimata per il diritto italiano, contra

riamente a quanto accade nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America,

a contestare veridicità ed esattezza del bilancio della società, nella

specie italiana, promotrice dell'offerta impugnando la deliberazione

assembleare che tale bilancio ha approvato). « Nulla in termini », dunque, neppure in dottrina.

Ci limitiamo pertanto ad una scheda di informazione bibliografica su

questa particolare tecnica di acquisizione del controllo di una società

azionaria o di potere (o di maggior potere) sociale in seno ad essa, consistente in un'offerta, rivolta pubblicamente (art. 1336 c.c.) ai

portatori dei titoli di una società per azioni (con o senza preventivo accordo con il gruppo dirigente o di controllo di questa: rispettivamen te offerte « amichevoli » o « negoziate » e offerte « aggressive ») di

acquistare una quantità — determinata o non: per solito l'offerente ne

richiede un quantitativo minimo il cui raggiungimento condiziona l'efficacia dell'offerta ed al contempo si riserva la facoltà di rendersi

acquirente sia dell'eventuale eccedenza sia del minor numero di titoli

in ipotesi raccolti (offerte « condizionate »); ma non mancano casi nei

quali l'offerente fissa solo un tetto massimo (offerte « limitate ») o

addirittura non ne fissa alcuno (offerte « incondizionate ») — di tali titoli

verso un corrispettivo (di solito superiore al valore di mercato) in

denaro (offerta pubblica « di acquisto » in senso stretto) o in altri

titoli (offerta pubblica « di scambio ») o in denaro ed in altri titoli

(offerta pubblica « mista »), entro una data prestabilita. Nota da tempo con il nome tender offer (contrazione della locuzione

offer to buy, conditioned on receipt of sufficient tenders) nel mondo

anglosassone [cfr. Bione Gualandi, Recenti sviluppi sulla disciplina delle o.p.a. all'estero, in Riv. dir. civ., 1972, II, 152; Carcano,

Autodisciplina della borsa britannica: il Model Code del 1977, in Riv.

società, 1978, 1362; Id., L'offerta pubblica di acquisto in Gran Breta

gna: il City Code 1981, id.. 1981, 548; Id., Il City Code: nuove disposi zioni, icl., 1982, 653; Csopey, Il libro bianco inglese sulla riforma del

le società per azioni e le offerte pubbliche di acquisto, id., 1973, 561;

Il Foro Italiano — 1986.

1. - La Banca popolare di Milano soc. coop, r.l., che dichiara

di possedere una partecipazione azionaria del 36 % circa sul

capitale della Banca agricola milanese s.p.a., lamenta, con ricorso

ex art. 700 c.p.c. depositato il 7 novembre 1985, che il comitato

direttivo del sindacato azionisti Banca agricola milanese (al quale aderirebbero azionisti in possesso di una partecipazione del

51,483 %) avrebbe scorrettamente interferito e turbato, mediante la pubblicazione di due comunicati sulla stampa quotidiana del

Id., Sviluppi delle strategie difensive nelle o.p.a. negli Stati Uniti, id., 1977, 1323; De Angelis, Il City Code dieci anni dopo, id., 1978, 1353; P. Marchetti, Le offerte pubbliche d'acquisto: le norme della

City di Londra sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle concentra zioni (the City Code on take-overs and mergers), id., 1971, 753; Id., Recenti sviluppi della disciplina delle o.p.a. in Olanda, Portogallo, Inghilterra e Francia, id., 1972, 468; Nunziante, Take-over bids, in Riv. dir. civ., 1960, 419. Per la dottrina straniera cfr. per tutti Aranow and Einhort, Tender offers for corporate control, New York

London, 1973; Billick, The Iowa tender offer Act: a constitutional state take-over statute, in Jorn. Corp. Law, 1979-1980, 145; Branson, Some suggestions from a comparison of british and american tender

offer regulation, in Cornell Law Revue, 1971, 658; Davies, The

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berg, Blank, Greystoke, Weingberg on take-over and mergers, London, 1971; Wooldridge, Some defences to take-over bids, in Journ. bus. law, 1974, 202], dove anzi pare sia nata, e ben conosciuta agli ordinamenti giuridici di altri paesi europei:

— Francia [v., ad es., Bione Gualandi, cit.; Castellano, L'acquisto in borsa di pacchetti di controllo: la nuova disciplina francese, in Giur. comm., 1974, I, 277; Id., Modificazioni della disciplina delle

o.p.a. in Francia, in Riv. società, 1976, 723; Corapi, Le offer te pubbliche di acquisto nei paesi della CEE, in Riv. dir. comm.,

1972, I, 291; Marchetti, Recenti, cit.; Id., La nuova discipli na francese dell'o.p.a. minoritaria e della cessione dei pacchetti di

controllo, in Riv. società, 1973, 535; Minervini, Un take-over bid

clamoroso alle porte di casa nostra (l'affare Saint-Gobain), in Riv. dir.

civ., 1969, II, 547; Iannuzzi, Il diritto delle società per azioni nella

Comunità economica europea, in Quaderni Assonime, Roma, 1972,

XXXV, 128-131. Per la dottrina francese cfr. Benoit et Mourry, Les

offres publiques d'acquisition, in Rev. prat, des soc., 1972, 190;

Boitard, Les offres publiques d'achat, in Semaine jur., 1969, I, n.

2243; Carteron, La protection des actionnaires minoritaires et la prise de contròie des sociétés par les groupes concurrents, in Rev. des soc.,

1969, 143; Gavalda, Droit et devoirs des initiés dans les sociétés par actions. Une exemple de collaboration entre la C.O.B. et la justice

penale, id., 1976, 345; Hartemann et Docousset, B.S.N. contre

Saint-Gabain, Paris, 1969; Loyrette, Les offres publiques d'achat. Etude juridique des o.p.a. et des o.p.e., Paris, 1971; Malan, Les problèmes soulevés par les offres publiques d'achat et la réglemen tation du 22 janvier 1970, in Semaine jur., 1970, I, 2340; Oppetit, Les cessions de droit sociaux emportant le transfert du controle d'une

société: essai de synthese, in Rev. des soc., 1978, 631; Roblin, Les

offres publiques d'achat, Paris, 1969; Trochu, Les offres publiques d'achat, in Rev. trim. dr. comm., 1967, 701; Id., Le triomphe du

capitalisme sauvage ou B.S.N. contre Saint-Gobain, in Dalloz Chron.,

1969, 221: Id., Offers publiques d'achat ou d'echange des actions de

sociétés: le contróle judiciaire des ordres transmis aux banques par leur

clients, in Dalloz jur., 1969, 614. In giurisprudenza cfr. Trib. grand, inst. Paris 29 ottobre 1975, Rev. des soc., 1976, 345, con nota di

Bouloc] — Belgio [cfr. Buonomo, Esperienze di controllo pubblico sulle

società nell'ordinamento belga. Napoli, 1970; Carcano, La cessione del

pacchetto di controllo nella relazione della Commission bancaire belga,

in Riv. società, 1980, 617; Corapi, cit.; Fenghi, L'offerta pubblica

d'acquisto in Belgio, in Riv. società, 1969, 414; Iannuzzi, cit.,

126-128; Lempereur, Les offres publiques d'acquisition en Belgique,

id., -1976, 221 ed in L'informazione, cit., 979; Witterwulghe, L'offre

publique d'acquisition au service d'un marché des sociétés. Una analyse

droit-economi, Bruxelles, 1973] — Olanda [cfr. Iannuzzi, cit., 131-132; Marchetti, Recenti, cit.;

ed in giurisprudenza cfr. Hoge Raad 24 settembre 1976, in Rev.

prat, des soc. civ. et comm., 1976, 177, con nota di Coppens]

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