ordinanza 12 febbraio 2004, n. 66 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 18 febbraio 2004, n. 7);Pres. Zagrebelsky, Est. Vaccarella; Soc. Recina assicurazioni c. Comune di Loreto; Angelici c.Prefettura di Ancona; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Giud. pace Osimo 7 febbraio e 8 aprile2003 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1667/1668-1669/1670Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199212 .
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1667 PARTE PRIMA
1. 5 giugno 2000 n. 144, ha sostituito la lett. b) di detto art. 7, relativa agli affari penali nei quali è consentito ai praticanti av
vocati abilitati di esercitare l'attività professionale ai sensi del l'art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, recante: «ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore», con un nuovo te
sto, in cui non si fa più riferimento direttamente ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e
ad una serie di reati nominati (già di competenza del pretore), bensì ai «reati previsti dall'art. 550 c.p.p.» (identificati con le contravvenzioni ovvero con i delitti puniti con pena detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o
congiunta alla predetta pena detentiva e con i reati nominativa
mente indicati, solo parzialmente coincidenti con quelli già elencati nel previgente tèsto dell'art. 7, lett. b, n. 2,1. n. 479 del
1999), assumendo dunque come criterio l'applicabilità del pro cedimento con citazione diretta di cui all'art. 550 c.p.p., novel
lato dalla 1. n. 479 del 1999, che esclude l'udienza preliminare, nell'ambito del rito davanti al giudice monocratico: rito che, per
giurisprudenza ormai consolidata e ricordata dallo stesso rimet
tente, non trova invece applicazione davanti ai tribunali militari, tant'è che, nella specie, il giudizio principale è in corso davanti
al giudice dell'udienza preliminare; che, anche a prescindere da ciò, l'art. 7 1. n. 479 del 1999 im
pugnato non fa che specificare la disciplina — ivi espressa
mente richiamata — del patrocinio da parte dei praticanti avvo
cati abilitati, recata dall'art. 8 della legge professionale per gli avvocati (r.d.l. n. 1578 del 1933), il quale si riferisce ai soli pro cedimenti davanti alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare a quelli già di competenza del pretore; mentre il patrocinio da
vanti a tutte le giurisdizioni speciali (tra le quali rientra quella dei tribunali militari) è separatamente disciplinato dall'art. 7
della stessa legge professionale, ai sensi del quale «davanti a
qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e
l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ov
vero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del di
stretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale» (oggi soltanto da un avvocato), senza che sia prevista alcuna possibilità di patrocinio da parte dei praticanti avvocati abilitati;
che il rimettente ignora tale normativa e non impugna né l'art. 8, né l'art. 7 della legge professionale;
che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inam
missibile per erronea individuazione della norma alla quale può farsi risalire l'effetto impeditivo lamentato dal giudice a quo.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 16 dicembre 1999 n. 479 (modifiche alle disposi zioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giu diziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della pro fessione forense), sollevata, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 24, 2° comma, Cost., dal g.u.p. del Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 12 febbraio 2004, n. 66 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 febbraio 2004, n.
7); Pres. Zagrebelsky, Est. Vaccarella; Soc. Recina assicu
razioni c. Comune di Loreto; Angelici c. Prefettura di Anco
na; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Giud. pace Osimo 7 feb braio e 8 aprile 2003 (G.U., 1a s.s., n. 28 del 2003).
Circolazione stradale — Violazioni — Accertamento me
diante autovelox — Contestazione immediata Casi di materiale iimpossibilità — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 24; d.leg, 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, art. 200; d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento di esecuzione e di at
tuazione del nuovo codice della strada, art. 384).
E manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto un
atto privo di forza di legge, la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 384, 1° comma, lett. e), d.p.r. 16 dicembre
1992 n. 495, nella parte in cui tra i casi di materiale impossi bilità della contestazione immediata prevede quello in cui
l'apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determi
nazione dell'illecito in tempo successivo al transito del vei
colo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a
distanza dal posto di accertamento, in relazione all'art. 200
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, in riferimento all'art. 24, 2°
comma, Cost. (1)
Ritenuto che, nel corso di due distinti giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, da Roberto Angelici, avverso il ver
bale di contestazione n. 474/2001 elevato nei suoi confronti per violazione dell'art. 142, 8° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo codice della strada), dalla polizia municipale di Loreto
in data 11 luglio 2001, nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla prefettura di Ancona in data 3 novembre 2001, e
dalla s.n.c. Recina assicurazioni, avverso il verbale di contesta
zione n. 257/2002, elevato per violazione della stessa norma di
(1) Il giudice a quo rilevava che il contrasto tra la disposizione avente forza primaria e quella di livello secondario era possibile rimuo verlo solamente attraverso la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 200 cod. strada, mentre la Corte costituzionale si è limitata a constatare l'indubbio valore regolamentare della disposizione impugnata per con cluderne la manifesta inammissibilità dell'eccezione di costituzionalità.
Nel senso che, in tema di violazioni del codice della strada ed in
ipotesi di violazioni dei limiti di velocità, l'utilizzazione di un'apparec chiatura del tipo autovelox non rende impossibile di per sé la contesta zione immediata, ai sensi dell'art. 384, lett. e), prima ipotesi, d.p.r. 495/92, per cui l'obbligo di indicare a verbale i motivi della mancata contestazione immediata non è escluso se risulta che l'apparecchiatura è dotata di dispositivi che consentono la lettura immediata del dato, fermo restando che al giudice non è consentito di sindacare la tipologia degli strumenti utilizzati dalla pubblica amministrazione, v. Cass. 1°
agosto 2003, n. 11722, Foro it., Mass., 1085. Secondò Cass. 26 marzo 2003, n. 4459, ibid., 381, in tema di sanzio
ni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di con testazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 del codice stesso deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, 1° e 2° comma, d.p.r. 495/92 ed inoltre le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata.
Per l'affermazione secondo cui 1'«impossibilità» della contestazione immediata, ai sensi dell'art. 384, lett. e), ultima parte, d.p.r. 495/92, deve essere valutata dal giudice di merito esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come è stato organizzato dall'amministra zione (nella specie, la violazione dei limiti di velocità era stata accer tata per mezzo di autovelox che consentiva la determinazione dell'ille cito contestualmente al passaggio del veicolo, ma la violazione non era stata contestata immediatamente in quanto la pattuglia adibita alla contestazione delle violazioni era già impegnata nel controllo di un al tro veicolo), v. Cass. 8 agosto 2003, n. 11971, id., 2003,1, 3342, con nota di richiami.
In proposito, v. pure Cass. 28 giugno 2001, n. 8869, id., 2002,1, 137, con nota di richiami, secondo cui la violazione dei limiti di velocità sanzionata dall'art. 142 cod. strada, anche se accertata a mezzo di auto velox, deve essere contestata immediatamente, a pena di illegittimità, a meno che ciò non risulti materialmente impossibile, come si verifica nelle situazioni particolari elencate dall'art. 384 d.p.r. 495/92 ed il rife rimento ad una di tali situazioni esaurisce il dovere di motivazione sul
punto, fatta salva la possibilità per l'opponente di contestare l'effettiva sussistenza della situazione dichiarata.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cui innanzi, dalla polizia municipale di Loreto in data 14 marzo
2002, il Giudice di pace di Osimo, con due ordinanze, l'una del
7 febbraio e l'altra dell'8 aprile 2003, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 384, 1° comma, lett. e), d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attua
zione del nuovo codice della strada), laddove — in contrasto
con l'art. 200, 1° comma, stesso codice, nonché con l'art. 24, 2°
comma, Cost. — tra i casi di materiale impossibilità della conte
stazione immediata prevede quello in cui l'apparecchiatura di
rilevazione abbia consentito la determinazione dell'illecito in
tempo successivo al transito del veicolo, ovvero dopo che il vei
colo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accerta
mento;
che, in punto di fatto, riferisce il rimettente che i ricorrenti
hanno eccepito la nullità della contestazione per violazione del
disposto dell'art. 200 cod. strada nonché dell'art. 384, 1° com
ma, lett. e), del relativo regolamento di esecuzione, perché la
polizia municipale non aveva proceduto alla contestazione im
mediata della violazione, ma, sul presupposto della sua mate
riale impossibilità, era ricorsa alla notifica del verbale di accer
tamento, e ciò benché le apparecchiature utilizzate per la rileva
zione della velocità (autovelox mod. 104/C2) consentissero in
realtà la lettura e il fermo immediato del veicolo;
che la prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio promosso da Roberto Angelici, ha confutato con articolate argomentazioni la domanda attrice;
che il rimettente osserva preliminarmente che l'art. 200 cod.
strada prevede la contestazione immediata, salvo il caso in cui
per l'impossibilità della stessa non sia nacessario procedere alla
notifica della violazione, mentre l'art. 201, 1° comma, stesso
codice prescrive che i motivi della mancata contestazione im
mediata devono essere indicati nel verbale;
che l'art. 384 del regolamento elenca i casi in cui per legge
deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione im
mediata e che dall'istruttoria espletata è emersa la ricorrenza,
nelle fattispecie dedotte in giudizio, di circostanze atte a giusti ficare l'utilizzo della notifica della violazione, essendosi verifi
cata un'ipotesi tipizzata d'impossibilità della contestazione im
mediata, ai sensi dell'art. 384, 1° comma, lett. e), del regola
mento;
che il ricorso alla notifica dell'accertamento dell'infrazione,
pur consentito nei casi dedotti in giudizio dalla norma regola
mentare, costituirebbe, a parere del rimettente, una violazione
del diritto di difesa, garantito dal 2° comma dell'art. 24 Cost, in
ogni stato e grado del procedimento e «favorito» dall'art. 200
cod. strada, posto che tale modalità di contestazione farebbe ve
nir meno ogni possibilità di contraddittorio tra le parti nell'im
mediatezza del fatto;
che, osserva il giudice a quo, il contrasto tra norma primaria e
norma secondaria può essere eliminato solo attraverso una di
chiarazione di incostituzionalità della seconda e la conseguente
rimozione dei limiti all'applicazione dell'art. 200 cod. strada,
che, valorizzando lo strumento della contestazione immediata,
esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa costitu
zionalmente garantito; che il presidente del consiglio dei ministri, intervenuto in en
trambi i giudizi a mezzo dell'avvocatura generale dello Stato,
eccepisce l'inammissibilità della sollevata questione, in quanto
oggetto del dubbio di costituzionalità è una norma regolamenta
re, insuscettibile di essere sottoposta allo scrutinio della corte in
ordine alla sua compatibilità con i principi costituzionali.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime que
stioni e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che il Giudice di pace di Osimo dubita — in riferimento al l'art. 24, 2° comma, Cost. — della legittimità costituzionale
dell'art. 384, 1° comma, lett. e), d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495
(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada), in quanto prevede come ipotesi di materiale im
possibilità della contestazione immediata il caso che il veicolo
oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento
dell'illecito o comunque nell'impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari; che la censura rivolta nei confronti della norma denunciata è
inammissibile, trattandosi di norma regolamentare sottratta al
sindacato di legittimità costituzionale di questa corte.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
Il Foro Italiano — 2004.
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, 1° comma, lett. e), d.p.r. 16 dicem
bre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 24,
2° comma, Cost., dal Giudice di pace di Osimo con le ordinanze
in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 febbraio 2004, n. 62 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 febbraio 2004, n.
7); Pres. Zagrebelsky, Est. Vaccarella; Balistreri c. Ferra
ra; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Palermo 14 gennaio 2003 (G.U., la s.s., n. 22 del 2003).
Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Provvedi mento di rilascio per finita locazione — Esecuzione — So
spensione «ope legis» per categorie di conduttori in condi zioni disagiate
— Presenza nel nucleo familiare di persona
ultrasessantacinquenne o affetta da grave handicap —
Termine minimo di convivenza — Mancata previsione —
Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, dispo sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 80).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 80, 20° comma, l. 23 dicem
bre 2000 n. 388, nella parte in cui, nel prevedere la presenza nel nucleo familiare del conduttore di un soggetto ultrases
santacinquenne o, alternativamente, affetto da grave handi
cap, quale requisito concorrente con quello reddituale per
beneficiare della sospensione ex lege dell'esecuzione dello
sfratto, non richiede che il soggetto che versi in tali condizio
ni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del
nucleo familiare e sia convivente con lui da almeno sei mesi,
in riferimento all'art. 3 Cost, (nella motivazione, si osserva
che è ben possibile un'interpretazione della norma impu
gnata conforme al canone della ragionevolezza, risultando
evidente che l'esigenza di stabilità e continuità della relazio
ne interpersonale, sottesa alla atecnica locuzione «nucleo
familiare» dell'«inquilino» adoperata dal legislatore, può es
sere soddisfatta esigendo che l'inserimento nel nucleo fami liare del soggetto ultrasessantacinquenne o handicappato
grave, in relazione al quale è concesso il beneficio della so
spensione ex lege, risalga quanto meno al momento della ces
sazione del contratto di locazione). (1)
(1) In attesa di pronunziarsi nuovamente sulla legittimità costituzio
nale delle reiterate proroghe del regime di sospensione ex lege dell'ese
cuzione delle procedure di rilascio per finita locazione, introdotto dal
l'art. 80, 22° comma, 1. 388/00 (legge finanziaria per il 2001) con rife
rimento agli immobili adibiti ad abitazione siti nei comuni ad alta ten
sione abitativa ed a favore di determinate categorie di conduttori il cui
nucleo familiare versi in situazioni di particolare disagio (proroghe fi
nora passate indenni al vaglio di costituzionalità: v. Corte cost. 7 otto
bre 2003, n. 310, Foro it., 2003,1, 2873, con nota di D. Piombo, e Rass.
locazioni, 2003, 516, con note di N. Izzo e V. Amendolaoxne; Arch, lo
cazioni, 2003, 787, con nota di E. Bellandi), la Corte costituzionale,
con la riportata pronunzia, interviene a definire le condizioni di opera tività di tale disciplina.
Il Tribunale di Palermo (la cui ordinanza di rimessione può leggersi
ibid., 461) aveva impugnato la normativa in questione, in riferimento
all'art. 3 Cost.: a) sotto il profilo della irragionevolezza del diverso
trattamento previsto dall'art. 80, 20° comma, 1. 388/00 (che, nel fare ri
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