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ordinanza 12 luglio 2001, n. 249 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 18 luglio 2001, n. 28);...

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ordinanza 12 luglio 2001, n. 249 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 18 luglio 2001, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Cover (Avv. Bozzi) c. Min. finanze e altra; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato). Ord. Trib. Milano 10 aprile 1999 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 1999) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 31/32-33/34 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197702 . Accessed: 25/06/2014 04:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:43:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 12 luglio 2001, n. 249 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 18 luglio 2001, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Cover (Avv. Bozzi) c. Min. finanze e altra; interv. Pres.

ordinanza 12 luglio 2001, n. 249 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 18 luglio 2001, n. 28);Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Cover (Avv. Bozzi) c. Min. finanze e altra; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato D'Amato). Ord. Trib. Milano 10 aprile 1999 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del1999)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 31/32-33/34Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197702 .

Accessed: 25/06/2014 04:43

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PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 12 luglio 2001, n. 249 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 luglio 2001, n.

28); Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Cover (Avv. Bozzi) c.

Min. finanze e altra; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato D'Amato). Ord. Trib. Milano 10 aprile 1999 (G.U., la

s.s., n. 28 del 1999).

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulle società — Rimborso — Limiti — Questione manifestamente

inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 101, 104; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo, art. 11).

E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 11, 1° comma, l. 23 dicembre 1998 n.

448, nella parte in cui dispone che l'art. 61 d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre

1993 n. 427, deve essere interpretato nel senso che la tassa

annuale per l'iscrizione degli atti sociali, da esso istituita, è

dovuta, nelle misure forfetarìe specificamente previste, per ciascun anno dal 1985 al 1992, in riferimento agli art. 3, 24, 101 e 104 Cost. (1)

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribu

nale di Milano ha proposto — in riferimento agli art. 3, 24. 101

e 104 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, 1° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui

si pone come norma interpretativa all'art. 61 d.l. 30 agosto 1993

n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabac chi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive Cee

(1) La corte respinge in limine la questione di legittimità costituzio nale sollevata da Trib. Milano, ord. 10 aprile 1999 (la cui massima si

legge, con indicazione della data di deposito, 11 maggio 1999, in Foro it., Rep. 1999, voce Concessioni governative (tassa sulle), nn. 35-37), ma, pur senza pronunciarsi sul merito della stessa, offre più di uno

spunto utile alla sua soluzione. Ad avviso della Consulta, l'art. 11 1. 23 dicembre 1998 n. 448 può

ben essere interpretato nel senso che non si danno limiti all'integrale rimborso della tassa di concessione governativa annualmente pagata dalle società in forza del d.l. 19 dicembre 1984 n. 853, qualora l'ammi nistrazione non dimostri che nel periodo controverso sono stati iscritti nel registro delle imprese altri atti sociali, diversi da quello costitutivo.

Proprio nella mancata considerazione di tale profilo, la corte ravvisa la

prima ragione di inammissibilità (per carenza di motivazione) dell'or dinanza di rimessione.

Nel senso che l'art. 11 1. 448/98 abbia istituito un nuovo tributo che trova il suo presupposto nell'iscrizione di atti sociali diversi da quello costitutivo, v. Trib. Roma 23 gennaio 2001, Bollettino trib., 2001, 711

(m), e Trib. Messina 16 novembre 2000, Foro it., 2001, I, 2067, con nota di richiami, cui si rinvia anche per riferimenti al diverso filone, dei

pari ricordato nell'ordinanza in epigrafe, che ritiene invece la nuova tassa correlata al solo mantenimento dell'iscrizione della società nel

registro delle imprese, a prescindere quindi dal fatto che siano stati o meno iscritti nello stesso altri atti sociali. Tale opzione interpretativa è stata fatta propria di recente da Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, id., Mass., che, ravvisato il contrasto dell'art. 11 con la normativa comuni taria, lo ha disapplicato.

Per la Consulta, inoltre, il rimettente non ha considerato che alcuni

giudici italiani hanno chiesto alla Corte di giustizia di accertare la con formità della disciplina de qua all'ordinamento comunitario (v. Trib. Milano, ord. 27 maggio 1999, Bollettino trib., 1999, 1163 (m); App. Roma, ord. 28 maggio 1999, id., 2001. 1193; Trib. Trento, ord. 8 feb braio 2000, inedita), e non ha conseguentemente motivato, ai fini del

l'operatività e dell'applicabilità della norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con la normativa comunitaria (cfr. Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 38, Foro it.. Rep. 1995, voce Sanitario, n. 18, e 16 giugno 1994, n. 244, id.. Rep. 1994, voce Corte costituzionale, n. 70).

In tema di rimborso delle tasse di concessioni governative per l'iscri zione nel registro delle imprese, cfr. agenzia delle entrate, circ. 11

maggio 2001, n. 47/E, Corriere trib.. Banca dati, 2001, 995, e, più di recente, Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 390, G.U., 1" s.s., n. 48 del 2001, che ha respinto come manifestamente inammissibile la que stione di costituzionalità dell'art. 11,3° comma. 1. 448/98, nella parte in cui prevede che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della

legge stessa a decorrere dalla data di presentazione della istanza. [M. Annecchino]

Il Foro Italiano — 2002.

e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché di

sposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assi

stenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione

dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispon dente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di

un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposi zioni tributarie), convertito, con modificazioni, in 1. 29 ottobre

1993 n. 427; che l'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio promosso

dalla Cover s.r.l. contro l'amministrazione delle finanze e la

Repubblica italiana, per ottenere la loro condanna alla restitu

zione delle somme indebitamente versate come tassa annuale di

iscrizione nel registro delle imprese dal 1988 al 1992; che il tribunale, «richiamata l'ordinanza di rimessione alla

Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria

s.r.l.», rileva che la tassa citata — istituita dall'art. 3, 18° e 19°

comma, d.l. 19 dicembre 1984 n. 853 (disposizioni in materia di

imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposi zioni relative all'amministrazione finanziaria), convertito in 1.

17 febbraio 1985 n. 17 — è risultata in contrasto con l'art. 10

della direttiva del consiglio Cee 69/335/Cee del 17 luglio 1969, così come interpretato da Corte giust. 20 aprile 1993, cause riu

nite C-71/91 e C-178/91 (Foro it., 1993, IV, 169), ed è stata

conseguentemente soppressa dall'art. 61, 1° comma, d.l. n. 331

del 1993 (convertito in 1. n. 427 del 1993), che ha però istituito

una tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali, diversi da

quello costitutivo, soggetti ad iscrizione in base al codice civile; che — come riferisce il rimettente — l'amministrazione delle

finanze si è costituita eccependo che la domanda avrebbe potuto essere accolta solo in parte, in base all'art. 11, 1° comma, 1. n.

448 del 1998, il quale dispone che il citato art. 61 d.l. n. 331 del

1993 deve essere interpretato nel senso che la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali, da esso istituita, è dovuta, nelle

misure forfetarie specificamente previste, per ciascun anno dal

1985 al 1992; che il rimettente ritiene tale norma in contrasto con l'art. 3

Cost, (perché, pur recando l'interpretazione autentica dell'art.

61 d.l. n. 331 del 1993, ha in effetti natura innovativa e mira al

solo scopo di imporre retroattivamente e irragionevolmente il

pagamento della tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali

anche per gli anni 1985-1992), nonché con l'art. 24 Cost, (per ché pregiudica il diritto di difesa) e con gli art. 101 e 104 Cost,

(«per prevaricamento del potere precipuo della magistratura che

è quello di interpretare le leggi»); che — ad avviso del rimettente — la questione di legittimità

costituzionale così prospettata sarebbe rilevante, perché la so

cietà (avendo chiesto la restituzione delle somme indebitamente

pagate, dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di iscrizione) avrebbe avuto diritto, prima dell'introduzione della norma in

questione, all'integrale rimborso di quanto versato, senza la de trazione degli importi dovuti «per l'iscrizione degli atti sociali

soggetti ad iscrizione in base al codice civile»; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, soste

nendo che la norma impugnata mira allo scopo di chiarire una

materia contrassegnata da notevole incertezza e non lede i prin

cipi costituzionali citati; che si è costituita la Cover s.r.l., sostenendo che la norma de

nunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento fra le so

cietà che avevano già ottenuto l'integrale rimborso di quanto

pagato a titolo di tassa annuale di iscrizione e quelle che, dopo la sua entrata in vigore, possono ottenere solo la differenza ri

spetto all'importo dovuto per la nuova tassa annuale di iscrizio ne di atti sociali;

che, nell'imminenza dell'udienza, il presidente del consiglio e la parte privata hanno depositato memorie integrative, per illu

strare le rispettive difese.

Considerato che il rimettente non spiega perché, a suo avviso, nel giudizio a quo

— relativo ad una domanda di rimborso di somme indebitamente pagate da una società, tra il 1988 ed il

1992, per tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese — debba essere applicato l'art. 11, 1° comma, 1. n. 448 del

1998, che fa decorrere dal 1985 la tassa annuale di iscrizione di atti sociali diversi da quello costitutivo (con la conseguente de trazione dalla somma chiesta a rimborso dell'importo dovuto

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dalla società per la tassa appena indicata, ai sensi del 2° comma

dell'art. 11, peraltro dal rimettente non impugnato); che, in particolare, il giudice non tiene conto della giu

risprudenza, che dell'art. 11 ha fornito interpretazioni di

scordanti (onde non può parlarsi di «diritto vivente»), proprio sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chie

da il rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la do

manda;

che, infatti, secondo un certo orientamento, la somma da rim

borsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base al 1° comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo

1985-1992, indipendentemente dall'accertamento che in quel

periodo iscrizioni di singoli atti siano state in concreto eseguite, mentre un altro orientamento ritiene che questa lettura dell'art.

11 lo porrebbe in irrimediabile contrasto con l'art. 10 della di

rettiva, rendendolo conseguentemente «non applicabile», e in

terpreta la norma interna nel senso che la somma da rimborsare

può essere decurtata degli importi dovuti nel periodo indicato

per tassa di iscrizione di atti sociali, solo in caso di effettiva

iscrizione, provata dall'amministrazione finanziaria; che — a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla dottri

na, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) — il

rimettente avrebbe dovuto motivare la sua adesione all'uno o

all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di rilevanza;

che. in particolare —

qualora, avuto riguardo alla difesa del

l'amministrazione costituita, avesse optato per il secondo —

avrebbe dovuto precisare se, nella specie, la prova dell'effettiva

iscrizione di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti, la

domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta inte

gralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11 (sostanzialmente

integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora una volta,

la questione di costituzionalità di tale articolo sarebbe stata ir

rilevante;

che, d'altra parte, il rimettente non considera che alcuni giu dici italiani — dubitando della conformità della disciplina in esame all'ordinamento comunitario — hanno chiesto alla Corte

di giustizia di stabilire se l'art. 10 della ricordata direttiva (che vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di

capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al

finanziamento del servizio) e l'art. 12, § 1, lett. e) (che ammette

«diritti di carattere remunerativo», di importo correlato al costo

dell'operazione, anche in via forfetaria purché con criteri di ra

gionevolezza) possano essere interpretati nel senso di ritenere

ad essi conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfe

taria di iscrizione di atti sociali; che anche il giudice rimettente (in base a quanto emerge da

un'ordinanza prodotta dall'avvocatura dello Stato, cui potrebbe riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordi

nanza di rimessione) risulta avere già chiesto alla Corte di giu stizia di stabilire se i citati articoli della direttiva possano essere

interpretati nel senso che non consentano l'introduzione di una

normativa nazionale — come quella di cui all'art. 11, 1° e 2°

comma, 1. n. 448 del 1998 — che retroattivamente assoggetti gli

importi da rimborsare, perché indebitamente pagati, ad una de

trazione forfetaria ed arbitraria per l'iscrizione nel registro delle

imprese di atti sociali, per ciascuno dei quali la legge nazionale

già prevedeva un corrispettivo; che tale richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di giu

stizia ha fatto sorgere nel giudizio a quo una «pregiudiziale co

munitaria», circa la compatibilità con il diritto comunitario della

stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con

conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legitti mità costituzionale;

che questa corte — in ipotesi in cui il giudice rimettente non

aveva motivato, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità della

norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con diretti

ve comunitarie — ha ritenuto la manifesta inammissibilità della

questione (ordinanze n. 38 del 1995, id., Rep. 1995, voce Sani

tario, n. 18, e n. 244 del 1994, id., Rep. 1994, voce Corte co

stituzionale, n. 70);

che, in conclusione — emergendo dai rilievi che precedono

come l'ordinanza in epigrafe presenti, sotto plurimi profili, un

palese difetto di motivazione sulla rilevanza — la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Il Foro Italiano — 2002.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, 1° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata,

in riferimento agli art. 3, 24, 101 e 104 Cost., dal Tribunale di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 14 giugno 2001, n. 194 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 giugno 2001, n.

24); Pres. Ruperto, Est. Santosuosso; Pucitta c. Assemblea

regionale siciliana. Ord. Trib. Palermo 30 giugno 2000 (G.U., la s.s., n. 51 del 2000).

Sicilia — Deputati regionali — Assegno vitalizio di reversi bilità — Coniuge divorziato — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; statuto della regione siciliana, art. 4; 1. 6 marzo 1987 n.

74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio, art. 13).

E manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto una disposizione di natura regolamentare, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previ denza per i deputati dell'assemblea regionale siciliana ap

provato nella seduta del 19 luglio 1973 n. 176, nella parte in

cui non prevede, per il coniuge divorziato del deputato regio

nale, il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, in riferi mento all'art. 3 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità

della questione, rilevando la natura regolamentare della disposizione impugnata.

In ordine alla sindacabilità dei regolamenti parlamentari, la corte ha

escluso tale possibilità fondandosi sia sull'affermazione che essi non

possono rientrare, né espressamente, né in via di interpretazione, nella

nozione di «atto avente forza di legge», sia sul ruolo che il parlamento assume nel sistema costituzionale, garantito anche dalla riserva costitu

zionale di competenza regolamentare che rientra tra le guarentigie di

sposte dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza ed il carattere

sovrano dell'organo (v. Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379, Foro it.,

1997, I, 370, con nota di richiami e osservazioni di Dal Canto, com

mentata da Manetti, in Giur. costit., 1996, 3460, nonché Corte cost., ord. 16 dicembre 1993, nn. 445 e 444, Foro it., 1994, I, 985, con nota

di richiami). In ordine specificamente ai regolamenti di previdenza dei parlamen

tari, con la sent. 13 luglio 1994, n. 289, id., 1995, I. 2083, con nota di

richiami e osservazioni di Lollio, la corte, a proposito del trattamento

fiscale degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato, ha ri

chiesto, con ordinanza istruttoria, elementi informativi alle camere, le

quali hanno trasmesso alla corte il vigente regolamento della previden za per i deputati ed i senatori.

Con riguardo alla spettanza al coniuge divorziato della pensione di

reversibilità, v. App. Venezia 9 febbraio 1997, id., 1998, I, 1302, con

nota di richiami, secondo cui, in caso di divorzio e di successiva morte

di uno dei divorziati, il provvedimento col quale il presidente del tribu

nale, nel giudizio di divorzio, abbia determinato l'assegno di manteni

mento, non è sufficiente per attribuire diritto alla pensione di reversibi

lità; Cass. 26 luglio 1993, n. 8335, id., 1994, 1, 1105, con nota di ri

chiami e osservazioni di Quadri, commentata da Frezza, in Giust. civ., 1994. I, 2963, che ha ritenuto condizione indispensabile affinché il co

niuge divorziato possa fruire del trattamento pensionistico di reversibi

lità l'effettiva titolarità del diritto all'assegno di divorzio; Corte cost. 7

luglio 1988, n. 777, Foro it., 1988, I, 3515, con nota di richiami e os

servazioni di Quadri, commentata da Felicetti, in Corriere giur.. 1988,

944, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, 2° comma, 1. 1° dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art.

13 1. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui richiede la titolarità dell'as

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