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ordinanza 13 febbraio 2003, n. 52 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 febbraio 2003, n. 7);...

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ordinanza 13 febbraio 2003, n. 52 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 febbraio 2003, n. 7); Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Costantini e altro; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Notaio Giulianova 11 marzo 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 5 (MAGGIO 2003), pp. 1313/1314-1317/1318 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198555 . Accessed: 25/06/2014 04:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 25 Jun 2014 04:31:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 13 febbraio 2003, n. 52 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 febbraio 2003, n. 7); Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Costantini e altro; interv. Pres. cons. ministri.

ordinanza 13 febbraio 2003, n. 52 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 febbraio 2003, n. 7);Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Costantini e altro; interv. Pres. cons. ministri. Ord. NotaioGiulianova 11 marzo 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 5 (MAGGIO 2003), pp. 1313/1314-1317/1318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198555 .

Accessed: 25/06/2014 04:31

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

In conclusione, dunque, poiché l'imposizione dei vincoli di

destinazione d'uso sugli immobili, cui è subordinata la conces

sione dei finanziamenti regionali, è comunque rimessa alla vo

lontà dei proprietari degli immobili stessi, la censura in esame

deve ritenersi infondata.

4.3. - Un ulteriore rilievo di costituzionalità muove dalla pre sunta violazione della normativa costituzionale sul coordina

mento della finanza pubblica e della norma interposta, costituita

dal d.leg. 28 marzo 2000 n. 76.

Anche volendosi in questa sede prescindere dalla considera

zione dell'intervenuto mutamento della disciplina costituzionale

in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, che potrebbe far dubitare della perdurante sussistenza di rigidi limiti sul pe riodo massimo delle possibili variazioni del bilancio regionale,

quale quello contenuto nell'art. 16 d.leg. n. 76 del 2000, occorre

considerare che l'art. 9 1. reg. Lazio n. 31 del 2001 non modifica

il bilancio regionale, ma dà copertura finanziaria alla legge stes

sa mediante riduzione dei «capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi», di cui all'elenco

4 del bilancio della regione Lazio per il 2001 (1. reg. 10 maggio 2001 n. 11, recante «bilancio di previsione della regione Lazio

per l'esercizio finanziario 2001»), E ciò in ossequio a quanto in generale previsto dall'art. 14, 1°

e 5° comma, d.leg. n. 76 del 2000, che prevede la possibilità di

iscrivere nel bilancio regionale «fondi speciali destinati a far

fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio» e con

sente che, per la copertura finanziaria di spese derivanti da

provvedimenti legislativi non approvati entro il termine del

l'esercizio relativo, possa farsi riferimento alle quote non utiliz

zate di fondi speciali, «purché tali provvedimenti siano stati ap

provati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro

il termine dell'esercizio immediatamente successivo». Inoltre,

nell'ordinamento della regione Lazio, gli art. 16, 1° comma, e

25, 5° comma, 1. reg. Lazio 20 novembre 2001 n. 25 (norme in

materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione) consentono che la copertura di spese derivanti da provvedimenti

legislativi regionali non entrati in vigore entro il termine del

l'esercizio finanziario, avvenga mediante le quote non utilizzate

di fondi speciali. Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio

nale proposta nei confronti dell'intera 1. reg. Lazio 6 dicembre

2001 n. 31 (tutela e valorizzazione dei locali storici) con il ri

corso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

riguardante gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 1° comma, 7 e 9 1. reg. Lazio 6

dicembre 2001 n. 31, sollevata, in riferimento agli art. 81, 117,

2° comma, lett. g), l) e s), e 3° comma, e 118 Cost., dal presi dente del consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 febbraio 2003, n.

52 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 febbraio 2003, n.

7); Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Costantini e altro; in

terv. Pres. cons, ministri. Ord. Notaio Giulianova 11 marzo 2002 (G.U., ia s.s., n. 28 del 2002).

Donazione — Riserva di prestazione di assistenza morale e

materiale a favore del donante — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 41, 134; 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, norme sui giu dizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipen denza della Corte costituzionale, art. 1; cod. civ., art. 790; 1.

11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzio

namento della Corte costituzionale, art. 23).

E manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da sog

getto non legittimato (nella specie, notaio), la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui

non prevede la possibilità per il donante di riservarsi la co

stituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni

esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire

l'intero valore del bene donato, in riferimento agli art. 2, 3 e

41 Cost. {1)

( 1) La Corte costituzionale affronta il problema relativo alla legitti mazione del notaio, nella sua attività di documentazione a mezzo di atto pubblico notarile dei negozi tra privati, di sollevare questioni di le

gittimità costituzionale in via incidentale relativamente alle disposizio ni di legge che è chiamato ad applicare.

11 notaio rimettente era stato certamente sollecitato a ciò dalla recente decisione con cui la corte ha riconosciuto la legittimazione a sollevare

questioni di costituzionalità agli arbitri (sent. 28 novembre 2001, n.

376, Foro it., 2002, I. 1648, con nota di richiami e osservazioni di

Romboli). In questa occasione infatti, eccezionalmente, la Corte costi tuzionale aveva fatto riferimento ad una nozione «sostanziale» di «giu dice» e di «giudizio» — ciò anteriormente si era verificato solo per il caso della Corte dei conti nel corso del procedimento per l'ammissione al visto e alla registrazione dei decreti legislativi (sent. 18 novembre

1976. n. 226, id., 1977, I, 18, con nota di richiami) — giudicando suffi

ciente, ai fini della legittimazione, la sussistenza dell'esercizio di fun zioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di sog getti pure se estranei all'organizzazione della giustizia e posti in posi zione super partes. La Corte costituzionale aveva pure tenuto a precisa re di ritenere sussistente la legittimazione degli arbitri «ai limitati fini che qui interessano e senza addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale».

Con la pronuncia in epigrafe la corte, come ampiamente prevedibile, esclude invece la legittimazione del notaio, rilevando come la relativa attività consiste essenzialmente nel ricevere gli atti tra vivi e di ultima

volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciar ne copie, certificati ed estratti, per cui è assente, a giudizio della Con

sulta, la connotazione decisoria che è condicio sine qua non per ricono scere la sussistenza di una funzione giurisdizionale. Con questo la corte ritiene pertanto di essere sollevata dal verificare, ai fini della legittima zione del notaio, l'aspetto soggettivo (assimilabilità di questi al giudi ce) e quello oggettivo (assimilabilità del procedimento davanti al notaio al giudizio davanti al giudice).

Per altre ipotesi di esclusione della legittimazione a proporre que stioni di costituzionalità, fondata sull'affermazione che l'attività in di

scorso non costituiva esercizio della giurisdizione, v. Corte cost., ord. 4

luglio 2001, n. 216, G.U., 1" s.s., n. 27 del 2001, e ord. 1° dicembre

1999, n. 437, Foro it., Rep. 2000, voce Impiegato dello Stato, n. 1344,

rispettivamente, con riguardo ad eccezioni sollevate dal presidente del tribunale in sede di provvedimento sulla richiesta di astensione da parte del giudice e di nomina di estranei all'amministrazione, destinati a pre siedere, a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del comune richiedente.

In ordine alla legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità delle leggi in via incidentale, v. Corte cost. 11 giugno 2001, n. 189, id., 2001, 1. 2121 e 3044, con nota di richiami e osservazioni di Scarselli, con riguardo al consiglio nazionale forense; ord. 28 giugno 2000, n.

249, id.. Rep. 2001, voce Ordinamento penitenziario, n. 125, circa il

giudice di sorveglianza; ord. 16 giugno 2000, n. 207, id., 2000, 1, 2763, con nota di richiami, circa l'ufficio regionale per il referendum presso il Tribunale di Aosta; ord. 18 aprile 2000. n. 103, ibid., 3393, con nota

di richiami, circa il consiglio nazionale dei ragionieri e periti commer

ciali; ord. 2 aprile 1999, n. 116, id.. 1999, 1. 1701, con nota di richiami, circa il consiglio della magistratura militare; ord. 5 febbraio 1999, n.

17, id., Rep. 1999, voce Regione, n. 267, circa il commissario regionale

per il riordinamento degli usi civici. Sulla sottoposizione della donazione a condizioni, v. Cass. 26 mag

gio 1999, n. 5122, id., 2000, I, 2289, con nota di richiami e osservazio ni di Di Ciommo, commentata da Pene Vidari, in Ciur. it., 2000, 258,

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PARTE PRIMA

Ritenuto che il notaio di Giulianova, chiamato a formare un atto pubblico di donazione, con atto («ordinanza») dell' 11 mar

zo 2002, ha sollevato, in riferimento agli art. 2, 3 e 41 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 c.c., nella

parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare

a proprio favore la facoltà — non trasmissibile agli eredi — di

disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la

costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni

esigenza di vita del donante medesimo; che il dubbio di costituzionalità è formulato sul presupposto

secondo cui la volontà manifestata nella specie dal donante, con

l'accordo del donatario, per la conclusione di un contratto di

donazione avente il contenuto sopra detto, non potrebbe trovare alcuna forma di «traduzione» giuridica, né secondo l'art. 793

c.c., che regola la donazione modale (poiché in esso l'imposi zione del peso legittima chiunque ad agire per l'adempimento, anche oltre la vita del donante), né secondo lo schema del con

tratto di mantenimento (poiché la causa dell'attribuzione patri moniale non sarebbe quella della liberalità), né, infine e parti colarmente, secondo la forma della donazione con riserva di di

sporre, disciplinata dall'art. 790 c.c. (poiché in esso è prevista solo la possibilità per il donante di riservarsi qualche bene o di

disporre di una determinata somma, non quella di dedurre una

prestazione non pecuniaria condizionata alla mera potestà del

donante stesso), con la conseguenza che, anche per il carattere

eccezionale del citato art. 790, preclusivo di una interpretazione

analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), il notaio dovrebbe rifiutare il

rogito dell'atto di donazione configurato dalle parti, in quanto non riconducibile ad alcuna disposizione di legge;

che, appunto per l'anzidetta ritenuta impossibilità di formare un atto di donazione dal contenuto pienamente conforme alla volontà in concreto manifestata dalle parti, il notaio prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 790 c.c. a) per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e b)

per contrasto con la tutela dell'autonomia privata, in materia

patrimoniale (art. 41 Cost.) e in materia non patrimoniale (art. 2

Cost.), giacché non sussisterebbe «alcuna plausibile ragione» per non consentire il perfezionamento di una donazione con ri serva della facoltà dì disporre nei termini sopra esposti;

che nell'atto di rimessione il notaio esamina quindi il profilo relativo alla propria legittimazione a sollevare la questione di

costituzionalità, osservando in primo luogo come a ciò legitti mati non siano soltanto i giudici facenti parte dell'ordine giudi ziario, ma anche altri soggetti, che l'ordinamento individua per demandare loro «l'esercizio di funzioni giudicanti per l'obietti va applicazione della legge» e che a tale scopo sono posti in po sizione di terzietà, quali titolari di un controllo super partes «a tutela del solo diritto oggettivo» e a garanzia del principio di ef fettività della Costituzione;

che la stessa esigenza si manifesterebbe, secondo il rimetten

te, in relazione all'attività di documentazione a mezzo di atto

pubblico notarile dei negozi tra privati, poiché questi ultimi, non essendo ancora insorta tra loro alcuna controversia, non avreb bero altro modo per far eliminare dall'ordinamento la norma so

spettata di incostituzionalità, se non denunciare, per omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), il notaio che abbia rifiu tato il rogito dell'atto non conforme alla legge, ovvero provoca re un procedimento disciplinare a carico dello stesso notaio (con esiti, in ogni caso, assai problematici, poiché il rifiuto del notaio non potrebbe certo dirsi ingiustificato, essendo basato su una di

sposizione legislativa, benché incostituzionale); mentre, per al tro verso, non appare neppure praticabile la via della proposi zione della questione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare a carico del notaio che abbia effettuato il rogito contra legem, richiedendosi al notaio di correre un rischio obiettivamente eccessivo;

che, sotto altro profilo, il rimettente reputa, da un lato, che l'art. 23 della legge (ordinaria) 11 marzo 1953 n. 87 (norme

secondo cui, posto che l'indagine diretta a stabilire se la donazione sia sottoposta a condizione o a modus si risolve in una quaestio facti, con la conseguenza che la qualificazione data dal giudice di merito è incen surabile in sede di legittimità purché sia fatta con l'osservanza dei cri teri giuridici che valgono a distinguere i due istituti, è da considerare criterio valido, per escludere che si tratti di condizione, la circostanza che nel caso concreto non sia previsto un obbligo di restituzione ove le finalità indicate non vengano realizzate. [R. Romboli]

Il Foro Italiano — 2003.

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituziona

le), con il richiedere che la questione sia proposta «nel corso di

un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale», abbia «elu

so» la riserva di legge costituzionale di cui all'art. 137, 1°

comma, Cost., che non porrebbe alcuna limitazione in ordine ai

soggetti legittimati a sollevarla e che rinvia a una legge costitu

zionale per «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale», dall'altro che non sa

rebbe sufficiente a «decostituzionalizzare» la materia il rinvio

che alla legge ordinaria viene fatto dalla «scarna formula» del

l'art. 1 1. cost. 11 marzo 1953 n. 1 (norme integrative della Co

stituzione concernenti la Corte costituzionale), secondo cui «la

Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei li

miti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla 1.

cost. 9 febbraio 1948 n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la

prima attuazione delle predette norme costituzionali»; che il notaio rimettente sostiene poi la propria legittimazione

a sollevare la questione anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 226 del 1976, Foro it., 1977, I, 18, e n. 376 del 2001, id., 2002,1, 1648) che ha reputato sufficiente, a

tal fine, il fatto che l'organo eserciti obiettivamente funzioni

giudicanti, o a queste analoghe, dirette all'applicazione obietti

va della legge nel caso concreto, in una posizione super partes, anche se si tratti di organo estraneo all'organizzazione della

giurisdizione, e ciò in vista della duplice esigenza, per un verso, di evitare che dalle distinzioni, spesso incerte, tra le diverse ca

tegorie di «giudizio» si possa trarre la grave conseguenza del

l'incertezza del diritto come dubbio di incostituzionalità (e a

tale riguardo è richiamata la sentenza n. 129 del 1957, id., 1957, I, 2099), e, per l'altro, di garantire comunque l'osservanza della

Costituzione, in un sistema in cui è precluso sia di disapplicare le leggi (incostituzionali) sia di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità;

che pertanto, sotto questo aspetto, la funzione notarile, pur se non qualificabile come giurisdizionale in senso proprio

— per

ché priva di «quei poteri irrefragabili di cui è investito il giudice e che costituiscono l'essenza della giurisdizione»

— avrebbe, secondo il rimettente, una «profonda essenza giurisdizionale», per i seguenti, concorrenti, motivi: a) in quanto il notaio è te nuto a un controllo di liceità («giudizio giuridico») del regola mento negoziale, al fine di prevenire la lite giudiziaria, svolgen do un compito talora definito in dottrina come «antiprocessua le» ovvero di «tutela stragiudiziale dei diritti soggettivi in for

mazione»; b) in quanto a diversi atti notarili è attribuita effica cia di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) o probatoria privilegiata (art. 2700 c.c., per gli atti pubblici), «simile» a quella del giudi cato che caratterizza le decisioni della giurisdizione; c) in

quanto il notaio si trova in posizione di terzietà, data anche l'a

nalogia tra l'art. 28 1. not. 16 febbraio 1913 n. 89, e l'art. 51

c.p.c.; d) in quanto al notaio sono affidati compiti già in prece denza attribuiti al giudice, ad esempio in materia di esecuzione immobiliare forzata e di omologazione di atti societari; e) in

quanto il notaio soddisfa pienamente, «anche più del giudice», l'esigenza che il sindacato di costituzionalità si applichi in rela zione a concrete situazioni di fatto, giacché esso è chiamato a

indagare sulla volontà delle parti (art. 47 1. n. 89 del 1913); f) infine, in quanto la funzione notarile si manifesta attraverso un

«procedimento» (di cui il processo costituisce una species), in teso come sequenza di norme, posizioni soggettive ed atti, a

partire da un impulso di parte, seguito da una «istruttoria nota

rile», sino a una «decisione» finale costituita dal rogito — o dal rifiuto di rogito

— dell'atto, secondo uno schema che evoche rebbe la sequenza propria del processo civile ordinario di cogni zione (domanda, istruzione, decisione della causa);

che nel giudizio così promosso è intervenuto il presidente del

consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, che ha dedotto in via preliminare il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 23 1. n. 87 del 1953, osservando che il notaio non è chiamato a risolvere una controversia — ciò che costituisce il proprium della giurisdizione, anche secondo la sentenza n. 376 del 2001 evocata dal rimettente — bensì è te nuto solo a raccogliere la volontà delle parti e a trasfonderla nell'atto da rogare, che rimane atto negoziale di volontà e non si trasforma in atto accertativo di giudizio, concludendo per 1'«assoluta e manifesta inammissibilità» della questione e co

munque, nel merito, per l'infondatezza della stessa; che le parti dell'atto oggetto del rogito (donante e donatario)

hanno depositato atto di costituzione nel presente giudizio in data 11 settembre 2002, oltre il termine previsto dagli art. 25 1.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Considerato che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui non prevede la

possibilità per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e

materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico

del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene do

nato, per violazione degli art. 2, 3 e 41 Cost.; che tale questione è stata proposta da un notaio chiamato a

redigere un atto pubblico di donazione, a norma dell'art. 782

c.c.; che il soggetto rimettente svolge numerosi argomenti a favore

della propria legittimazione a sollevare questione incidentale di

legittimità costituzionale, in applicazione degli art. 1 1. cost. 9

febbraio 1948 n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzio

nale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale), e 23 1. 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul fun

zionamento della Corte costituzionale); che tali argomenti, sviluppati anche alla stregua di afferma

zioni contenute nelle sentenze n. 226 del 1976 e n. 376 del 2001

di questa corte, ad avviso del rimettente mostrerebbero l'assi-,

milabilità a) del notaio rogante al giudice o all'autorità giurisdi zionale, b) del procedimento di formazione dell'atto notarile al

processo e c) della funzione del notaio, in sede di formazione

del rogito, alla funzione giurisdizionale, con ciò dovendosi rite

nere adempiute le condizioni che le due citate disposizioni di

legge costituzionale e di legge ordinaria prevedono ai fini della

valida instaurazione del giudizio incidentale di legittimità co

stituzionale sulle leggi; che, in contrario senso, vale la considerazione che nella fun

zione notarile, come disciplinata dall'art. 1 1. 16 febbraio 1913

n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), consi

stente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima

volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti», è assente quella connotazione decisoria che, anche secondo la giurisprudenza di

questa corte (sentenze n. 387 del 1996, id., 1997,1, 7; n. 158 del

1995, id., 1995, I, 2387; n. 492 del 1991, id., 1992, I, 1324; n. 17 del 1980, id., 1980, I, 561; n. 12 del 1971, id., 1971, I, 536; n. 114 del 1970, id., 1970, I, 1541; ordinanza n. 104 del 1998, id., 1998, I, 2321), è condizione necessaria, pur se non suffi

ciente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione

ed ammettere quindi la proposizione della questione incidentale

di legittimità costituzionale;

che, ai fini della pretesa qualificazione giuridica della funzio

ne notarile come decisoria, non rileva la circostanza che il no

taio abbia da «decidere» se procedere o non procedere al rogito di un atto, a seconda che ciò gli sia consentito ovvero precluso da norme di legge, trattandosi — in tal caso — di una normale

valutazione circa la legittimità della prestazione che gli è richie

sta e non del contenuto della funzione medesima; che l'impossibilità di ricondurre la funzione notarile alla giu

risdizione è di per sé ragione sufficiente di inammissibilità della

questione, ciò che rende superfluo l'esame degli argomenti pro

spettati per sostenerne l'ammissibilità sotto il profilo soggettivo — l'assimilabilità del notaio al giudice

— e oggettivo — l'as

similabilità del «procedimento» che si svolge di fronte al notaio

al giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale — secondo le

citate norme di legge costituzionale e ordinaria che regolano l'instaurazione del giudizio incidentale sulla costituzionalità

delle leggi; che le considerazioni del notaio rimettente circa la difficoltà

in cui verserebbe il soggetto privato, interessato ad adire la

Corte costituzionale per sottoporre ad essa il dubbio di costitu

zionalità su norme limitative dell'autonomia negoziale, quando — come nella specie

— sia previsto a pena di nullità che l'atto

sia ricevuto in forma pubblica dal notaio, si risolvono in critiche

di merito alla scelta contenuta nell'art. 1 1. cost. n. 1 del 1948,

che ha escluso l'azione diretta d'incostituzionalità;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifesta

mente inammissibile.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 790 c.c., sollevata, in riferimento agli art. 2, 3 e 41

Cost., dal notaio di Giulianova, con l'atto indicato in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 febbraio 2003, n.

49 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 febbraio 2003, n.

7); Pres. Chieppa, Est. Onida; Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Fiumara) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. Romanelli); interv. Consulta regionale femminile delle regioni Valle

d'Aosta e Campania (Avv. De Nigris).

Valle d Aosta — Elezioni regionali — Predisposizione delle

liste elettorali — Obbligo di candidati di entrambi i sessi — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 51; statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 15; 1. reg. Valle

d'Aosta 13 novembre 2002 n. 21, modificazioni alla 1. reg. 12

gennaio 1993 n. 3, norme per l'elezione del consiglio regio nale della Valle d'Aosta, già modificata dalle 1. reg. 11 marzo

1993 n. 13 e 1° settembre 1997 n. 31, e alla 1. reg. 19 agosto 1998 n. 47, salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni lin

guistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del

Lys, art. 2, 7).

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

2, 1° comma, e 7, 1° comma, l. reg. Valle d'Aosta 13 novem

bre 2002 n. 21, nella parte in cui stabiliscono che le liste

elettorali per l'elezione del consiglio regionale devono com

prendere candidati di entrambi i sessi e che, in caso contra

rio, vengano dichiarate non valide da parte dell'ufficio elet

torale regionale, in riferimento agli art. 3,1° comma, e 51, 1°

comma, Cost. ( 1 )

(1) 1. - La legge regionale impugnata appartiene alla categoria delle c.d. leggi statutarie delle regioni speciali, le quali debbono essere ap provate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed hanno come oggetto, tra l'altro, quello di promozione di «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni popolari», «al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi».

Con riguardo a tali leggi, la 1. cost. 2/01, che ha modificato gli statuti delle regioni speciali, ha previsto una forma di controllo analoga a

quella stabilita dall'art. 123 Cost, (dopo la revisione costituzionale del

1999) per gli statuti regionali delle regioni ordinarie, secondo cui il go verno può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di trenta giorni dalla sua pubblica zione.

La corte, proprio con riferimento al controllo di cui al nuovo art. 123

Cost., ha di recente precisato che esso ha carattere preventivo, seppur non sospensivo dell'entrata in vigore dello statuto e che il termine di

trenta giorni per promuovere la verifica da parte della corte decorre

dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore (v. Corte cost. 3 luglio 2002, n. 306, Foro it., 2003, I, 728, con nota di richiami e osservazioni di Romboli). Nei tre mesi successivi alla stessa

pubblicazione notiziale è possibile richiedere la consultazione del corpo elettorale attraverso il referendum.

Per questo il ricorso del governo aveva infatti ad oggetto la delibera

regionale approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 2002, la quale, successivamente alla proposizione del ricorso e trascorsi i tre mesi sen za che alcuno dei soggetti legittimati avesse richiesto il referendum, è stata promulgata e pubblicata come 1. reg. 13 novembre 2002 n. 21.

Il controllo della Corte costituzionale si è così venuto a trasformare

da preventivo in successivo e nella motivazione, come pure nel dispo sitivo, il giudice costituzionale fa riferimento appunto alla 1. reg. Valle

d'Aosta 21/02. Nel merito, il governo faceva riferimento in particolare alla prece

dente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 12 settembre 1995, n.

422, id., 1995, 1. 3386, con nota di richiami, commentata da Gianfor

maggio, id., 1996, I. 1961, da De Siervo, Brunelli e Cinanni, in Giur.

costit., 1995, 3255, da Pera, Sotoiu, in Giust. civ., 1995, I, 2583, e da

Bartole, in Regioni, 1996, 306), la quale ha, tra l'altro, dichiarato l'in

costituzionalità dell'art. 4, 2° comma, n. 2, ultimo periodo, d.p.r. 30

marzo 1957 n. 361, come modificato dall'art. 1 1. 4 agosto 1993 n. 277, nella parte in cui prevedeva, per le elezioni della camera dei deputati, che le liste recanti più di un nome fossero formate da candidati e candi

date, in ordine alternato e, con riguardo alle elezioni dei consigli regio nali, dell'art. 1, 6° comma, 1. 23 febbraio 1995 n. 43, nella parte in cui

prevedeva che in ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due ses

si potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei can

didati. La Corte costituzionale sottolinea la differenza tra le ipotesi previste

dalle leggi dichiarate incostituzionali nel 1995 e quella adesso sottopo sta al proprio esame, rilevando come le disposizioni contestate non

pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulterio

re di eleggibilità e nemmeno di candidabilità dei singoli cittadini, con

cernendo l'obbligo solo le liste ed i soggetti che le presentano. Non sa

rebbe pertanto prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di

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