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ordinanza 13 giugno 2006, n. 227 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 giugno 2006, n. 25);...

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ordinanza 13 giugno 2006, n. 227 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 giugno 2006, n. 25); Pres. Marini, Est. Bile; Azienda casa Emilia-Romagna (Acer) della provincia di Modena; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Modena 6 maggio 2005 (G.U., 1 a s.s., n. 47 del 2005) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2259/2260-2261/2262 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201606 . Accessed: 28/06/2014 17:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.166 on Sat, 28 Jun 2014 17:11:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 13 giugno 2006, n. 227 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 giugno 2006, n. 25);Pres. Marini, Est. Bile; Azienda casa Emilia-Romagna (Acer) della provincia di Modena; interv.Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Modena 6 maggio 2005 (G.U., 1 a s.s., n. 47 del 2005)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2259/2260-2261/2262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201606 .

Accessed: 28/06/2014 17:11

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PARTE PRIMA 2260

Diritto. — 1. - L'impugnativa del governo investe l'art. 1 1.

reg. Molise 27 maggio 2005 n. 22 (disciplina regionale in mate ria di rifiuti radioattivi), nella parte in cui vieta il deposito, an

che temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non pro dotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali neces

sari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

Tale disposizione, che esaurisce l'intero contenuto della legge

stessa, è censurata per violazione: a) dell'art. 117, 1° comma,

Cost., in relazione agli art. 174, 30 e 10 del trattato Ce, nonché

d.leg. 17 marzo 1995 n. 230, e d.l. 14 novembre 2003 n. 314, in quanto lo smaltimento di materiale radioattivo è oggetto di di

sciplina comunitaria nell'ambito della tutela dell'ambiente, mentre la 1. reg. Molise n. 22 del 2005 concretizza un inadem

pimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato; b) degli art. 117, 2° comma, lett. s), e 120 Cost, nonché del d.leg. 17

marzo 1995 n. 230, in quanto la Costituzione attribuisce allo

Stato una competenza legislativa esclusiva in materia ambien

tale, sia pure in termini che non escludono il concorso di nor

mative delle regioni, le quali però non possono adottare, in ma

teria di disciplina dei rifiuti radioattivi, il criterio di «autosuffi cienza» delle singole regioni, poiché occorre tener conto della

eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che

producono tali rifiuti; c) ancora degli art. 117, 1° e 2° comma, lett. s), e 120 Cost, sotto il profilo che il d.leg. 5 febbraio 1997

n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/Cee sui ri

fiuti, 91/689/Cee su rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballag gi e sui rifiuti di imballaggio, esclude dal suo campo di applica zione i «rifiuti radioattivi» (art. 8, 1° comma, lett. a), con ciò

esplicitando la specialità del settore nel quale non può trovare

applicazione il principio dell'autosufficienza. 2. - Il ricorso del governo

— nella parte in cui deduce la vio

lazione dei limiti della competenza legislativa regionale (art.

117, 2° comma, lett. s, e art. 120 Cost.) — è fondato.

Analoga questione è stata già esaminata da questa corte con

la sentenza n. 62 del 2005, avente ad oggetto l'impugnativa di

altre similari leggi regionali (n. 31 del 2003 della regione Basi licata, n. 26 del 2003 della regione Calabria e n. 8 del 2003 della regione Sardegna), che, parimenti, contenevano una disci

plina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioat tivi non prodotti nel territorio della regione. In particolare, la

legge n. 31 della regione Basilicata prevedeva anch'essa il di

vieto di transito e di stoccaggio di tal genere di rifiuti, contem

plando — al pari della 1. reg. Molise n. 22 del 2005, attualmente

impugnata — un'eccezione in caso di esigenze sanitarie o scopi

di ricerca scientifica. Nella menzionata pronuncia, dichiarativa dell'illegittimità co

stituzionale delle tre leggi regionali impugnate, questa corte ha

ribadito che la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra

nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett.

s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative re

gionali, fondate sulle rispettive competenze (quale quella affe

rente alla salute e al governo del territorio: art. 117, 3° comma,

Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale.

richiami, commentata da Bologna, in Giur. costit., 2002, 4129, da Po

mini, in Riv. giur. ambiente, 2003, 522, e da Rosi, in Dir. e giustizia, 2003, fase. 1, 30, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 33, 3° e 4°

comma, 1. reg. Veneto 21 gennaio 2000 n. 3, nella parte in cui dispone va che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale potessero essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in

vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità recettiva residua a quella data esistente.

In tema di rifiuti nucleari o materiali radioattivi, v. Cass. 10 febbraio

2005, Cappadona, Ced. Cass., rv. 231094, secondo cui integra il reato

previsto dall'art. 137 d.leg. 17 marzo 1995 n. 230 il superamento dei limiti di tempo imposti dall'art. 30 medesimo d.leg. n. 230 del 1995, nel testo modificato dal d.leg. n. 241 del 2000, per il dimezzamento fi sico dei rifiuti o materiali contenenti radionuclidi; 23 maggio 2002, Guarino, Foro it., Rep. 2002, voce Energia nucleare, n. 4, secondo cui l'art. 80, 1° comma, lett. a), d.leg. n. 230 del 17 marzo 1995, nel sanci re l'obbligo dell'esperto qualificato di indicare «con apposita relazione scritta al datore di lavoro l'individuazione e la classificazione delle zo ne ove sussiste rischio da radiazioni», si riferisce a fonti radianti note, ovvero a fonti radianti delle quali sia stato informato dal datore di lavo ro ai sensi dell'art. 77, 4° comma, d.leg. 230/95.

Sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi nate sostanze pericolose e la competenza in materia di «piani di emer

genza esterni», v. Corte cost. 1° febbraio 2006, n. 32. 31 maggio 2005, n. 214, e 6 aprile 2005, n. 135, id., 2006,1, 1990, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2006.

Inoltre, questa corte ha escluso che la regione possa adottare

misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra

le regioni; ed ha affermato nella menzionata pronuncia che le

leggi regionali, allora impugnate, violavano anche tale specifico ulteriore limite (art. 120, 1° comma, Cost.).

Va altresì ribadito che il problema dello smaltimento dei ri

fiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può esse

re risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d.

autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto

della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio

nazionale.

Le stesse ragioni poste a fondamento della menzionata pro nuncia di illegittimità costituzionale delle citate precedenti leggi

regionali concorrono — assorbito il profilo della dedotta viola

zione dell'art. 117, 1° comma, Cost. — a ritenere costituzio

nalmente illegittima l'impugnata 1. n. 22 del 2005 della regione Molise.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale della 1. reg. Molise 27 maggio 2005 n. 22

(disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 giugno 2006, n. 227 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 giugno 2006, n. 25); Pres. Marini, Est. Bile; Azienda casa Emilia-Romagna

(Acer) della provincia di Modena; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Trib. Modena 6 maggio 2005 (G.U., la s.s., n. 47 del

2005).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Alloggi del

l'Istituto autonomo case popolari — Morosità dell'asse

gnatario — Decreto ingiuntivo con ordine di rilascio —

Questione manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, t.u. delle dispo sizioni sull'edilizia popolare ed economica, art. 32; 1. 27 lu

glio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urba ni, art. 55; 1. 9 dicembre 1998 n. 431, disciplina delle locazio ni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, art. 14).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, nella parte in

cui prevede che gli Istituti autonomi per le case popolari, nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono chiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all'inquilino moroso di pagare entro un determinato termine, disponendo lo sfratto in caso di inadempienza, in riferimento agli art. 3 e

24 Cost. (1)

(1) La stessa questione di costituzionalità, precedentemente sollevata

sempre dal Tribunale di Modena (con ordinanza 18-19 luglio 2002, Fo ro it., Rep. 2002, voce Edilizia popolare, n. 62, e Rass. locazioni, 2002, 372), era stata dichiarata infondata da Corte cost. 11 giugno 2003, n.

203, Foro it., 2003, I, 2223, con nota di richiami di D. Piombo, nella

quale si evidenziava, tra l'altro, come, contrariamente alle aspettative del giudice rimettente, l'eventuale declaratoria di illegittimità costitu zionale dell'art. 32 r.d. 1165/38 non sarebbe valsa a rendere applicabile alle locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica la disciplina sulla sanatoria giudiziale della morosità prevista dall'art. 55 1. 392/78, essendo tali rapporti esclusi, in base alla previsione dell'art. 26 stessa

legge, dall'ambito di applicazione degli articoli concernenti le locazio ni abitative, e quindi anche dell'art. 5 (al quale l'art. 55 era stretta mente collegato).

Con la pronunzia in epigrafe la corte, premesso che la questione ri sulta riproposta sulla base delle stesse argomentazioni contenute nella

precedente ordinanza di rimessione, con la sola aggiunta di una critica

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2005, il Tri

bunale di Modena — investito dall'Azienda casa Emilia

Romagna della provincia di Modena (Acer) di ricorsi per in

giunzione e sfratto, ai sensi dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938 n.

1165 (approvazione del t.u. delle disposizioni sull'edilizia po polare ed economica), contro due inquilini di alloggi di pro

prietà del comune di Modena, morosi nel pagamento delle rate

del canone di locazione — ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.;

che, in particolare, il rimettente — dopo aver rilevato che la

norma impugnata attribuisce agli Istituti autonomi delle case

popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», il

diritto di chiedere, con ricorso, un decreto, che ingiunga all'in

quilino moroso (sulla base di un'attestazione del presidente del

l'istituto) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione e

che disponga, altresì, lo sfratto per il caso di inadempienza —

osserva che questa corte, nel rigettare (con sentenza n. 419 del

1991, Foro it., 1992, I, 302) la questione ora proposta, per la

possibilità di una temporanea interpretazione adeguatrice della

norma, aveva considerato la norma stessa non perfettamente

adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva

indirizzato un monito al legislatore, perché la sostituisse con

una disciplina più rispettosa del rilievo sociale di quel diritto; e soggiunge che, non essendo stato il monito raccolto, sarebbe

«più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa de qua»;

che, peraltro, il rimettente afferma di non condividere il ra

gionamento con cui la corte, nella citata sentenza, aveva pro

spettato la possibile interpretazione adeguatrice; che a suo avviso — mentre ogni altro conduttore moroso,

prima della pronuncia di un'ordinanza di convalida di sfratto, beneficia di congrue garanzie difensive perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato inaudita altera parte; perché il termine di comparizione è stato elevato da tre a venti giorni

(art. 660, 4° comma, c.p.c., come modificato dal d.l. 18 ottobre

1995 n. 432, convertito, con modificazioni, nella 1. 20 dicembre

1995 n. 534); perché all'udienza di comparizione egli può op

porsi alla convalida costituendosi in giudizio tramite difensore, ovvero comparendo e difendendosi personalmente (art. 660, 4°

e 5° comma) — viceversa l'inquilino di casa popolare può di

ai testé menzionato argomento, il quale, ad avviso del giudice rimet

tente, dovrebbe ritenersi superato, in seguito all'abrogazione dell'art. 26 1. 392/78 ad opera dell'art. 14 1. 431/98, osserva: a) che il giudice a

quo omette di considerare che l'abrogazione del citato art. 26 si colloca

«nel quadro dell'abrogazione quasi totale delle norme sulle locazioni abitative del 1978..., in occasione dell'introduzione di una nuova di

sciplina di tali locazioni, anche essa, del resto, inapplicabile alle loca zioni di edilizia residenziale pubblica (art. 1, 2° comma, lett. b)»\ b) e

che, in ogni caso, poiché nella specie la questione di costituzionalità è stata proposta in sede di emissione del decreto ingiuntivo ex art. 32 r.d.

1165/38, non può assumere rilievo il problema se, dopo l'entrata in vi

gore della 1. 431/98, il c.d. termine di grazia ex art. 55 1. 392/78 sia o meno applicabile anche nel procedimento in discorso, potendo esso es sere posto soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (e,

quindi, successivamente alla pronunzia di tale provvedimento monito

rio). In ordine alla portata della esclusione dall'ambito di applicazione

della 1. 431/98 delle locazioni relative ad «alloggi di edilizia residen ziale pubblica», prevista dall'art. 1, 2° comma, stessa legge, cfr., in

dottrina, tra gli altri, S. Giove, in AA.VV., Le locazioni ad uso di abita

zione a cura di V. Cuffaro, Torino, 2000, 225 ss. (il quale sottolinea

l'ampiezza della esclusione in discorso, atteso il venir meno della di

stinzione, precedentemente operata dall'art. 26 1. 392/78, tra alloggi co

struiti a totale carico dello Stato e quelli soggetti alla disciplina dell'e dilizia convenzionata); G.M. Nonno, in AA.VV., Le nuove locazioni abitative a cura di V. Cuffaro, Milano, 2000, 10 ss. (il quale rileva

come le uniche disposizioni della 1. 431/98 concretamente applicabili

agli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano quelle dell'art. 1, 4°

comma, concernente la necessità della forma scritta per la stipulazione del contratto di locazione, e dell'art. 12, istitutivo di un osservatorio

della condizione abitativa presso il ministero dei lavori pubblici); A.

Mazzeo, Le locazioni nella legislazione speciale, Milano, 2002, 11 ss.; F. Lazzaro-M. Di Marzio, Le locazioni per uso abitativo, Milano,

2002, 183 ss. Nel senso della perdurante applicabilità alle sole locazioni abitative,

nonostante la parziale liberalizzazione del canone per esse introdotta

dalla 1. 431/98, del criterio legale di valutazione di gravità dell'inadem

pimento del conduttore previsto dall'art. 5 1. 392/78, v., da ultimo, Cass. 10 giugno 2005, n. 12321, Foro it., Mass., 1075.

Il Foro Italiano — 2006.

fendersi solo proponendo ricorso in opposizione al decreto in

giuntivo, con l'assistenza di un difensore tecnico, sulla base di

una previsione «poco giustificabile», trattandosi del titolare di

un reddito modesto, che ben difficilmente potrebbe ottenere

dall'apposita commissione il riconoscimento del beneficio del

gratuito patrocinio nel breve termine (quaranta giorni dalla noti

ficazione del decreto), entro il quale l'opposizione deve essere

proposta; che sarebbe quindi concreto il rischio, per una categoria

«protetta», di non poter esercitare il diritto costituzionale di di

fesa tramite l'opposizione, tenuto conto, altresì, che non è pre vista la possibilità di proporre l'opposizione tardiva, concessa ai

conduttori di abitazioni private, nonché di fruire della sanatoria

della morosità ex art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392, come i citati

conduttori; che —

dopo aver così riproposto le stesse argomentazioni ad

dotte a sostegno di una identica questione decisa da questa corte

con la sentenza n. 203 del 2003 (id.., 2003,1, 2223) — il rimet tente critica l'affermazione in essa contenuta in ordine all'inap

plicabilità della sanatoria della morosità, ai sensi dell'art. 55 1. n. 392 del 1978, alle locazioni di edilizia residenziale pubblica, adducendo che, dopo la 1. 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), quella norma sarebbe divenuta applicabile a tutte le

locazioni ad uso abitativo.

Considerato che il rimettente ripropone la stessa questione di

chiarata infondata da questa corte con la sentenza n. 203 del

2003, ripetendo integralmente e quasi testualmente, senza nulla

aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza, e limitandosi a criticare l'argomento dell'inapplica bilità alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del «termi ne di grazia» previsto dall'art. 55 1. n. 392 del 1978;

che, in particolare, secondo il rimettente, questa inapplicabi lità, testualmente prevista dall'art. 26 medesima legge, sarebbe

venuta meno per effetto dell'abrogazione di tale norma da parte dell'art. 14 successiva 1. n. 431 del 1998;

che, peraltro, il rimettente non considera che l'abrogazione dell'art. 26 si colloca nel quadro dell'abrogazione quasi totale

delle norme sulle locazioni abitative del 1978, disposta dall'art.

14 della legge del 1998, in occasione dell'introduzione di una

nuova disciplina di tali locazioni, anche essa, del resto, inappli cabile alle locazioni di edilizia residenziale pubblica (art. 1, 2° comma, lett. b);

che comunque il problema se — dopo l'entrata in vigore della

legge del 1998 — il termine di grazia di cui all'art. 55 della leg ge del 1978 sia o meno applicabile al procedimento previsto dalla norma impugnata per le locazioni di edilizia residenziale

pubblica, potrebbe essere posto soltanto in una sede (l'eventuale

opposizione al decreto ingiuntivo previsto dalla stessa norma) del tutto estranea al giudizio a quo, nel quale il rimettente ha

proposto la presente questione di legittimità costituzionale pri ma di pronunciare il richiesto decreto;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifesta

mente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la mani

festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 (approvazione del t.u.

delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), solle

vata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di

Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

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