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ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rel. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De Luca Tamajo,...

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ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rel. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De Luca Tamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv. Rinaldi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2861/2862-2863/2864 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198726 . Accessed: 28/06/2014 18:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.107 on Sat, 28 Jun 2014 18:08:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rel. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De Luca Tamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv. Rinaldi)

ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rel. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De LucaTamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv. Rinaldi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2861/2862-2863/2864Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198726 .

Accessed: 28/06/2014 18:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'espunzione dal fascicolo di parte, anche laddove detto docu

mento risulti palesemente irrilevante: la questione si pone, in

fatti, soltanto in sede decisionale.

Ciò si spiega agevolmente considerando che la produzione di

documenti non comporta, a differenza dell'assunzione delle

prove costituende, alcun dispendio di energie processuali. A seguito del giudizio di decadenza concernente la prova pre

costituita, il giudice deve quindi pronunciare la tardività ed inu

tilizzabilità del documento ai fini decisori, e non il divieto della

produzione o l'espunzione dal fascicolo di parte. Infatti, la produzione (tardiva) del documento consente l'e

ventuale controllo sulla decisione del giudice sia in sede deciso

ria sia in sede di impugnazione. IV. - Parte attrice, infine, non ha avanzato istanza di rimes

sione in termini ex art. 184 bis c.p.c. e, comunque, non se ne

ravvisano i presupposti, non avendo parte attrice allegato né

tanto meno provato di essere incorsa in decadenza per causa ad

essa non imputabile. V. - Ritenuta la causa sufficientemente matura per essere de

cisa (dal collegio, trattandosi di causa tutt'ora riservata alla de

cisione collegiale ex art. 135, lett. b, ultima parte, d.leg. 51/98).

TRIBUNALE DI CATANIA; TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rei. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De

Luca Tamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv.

Rinaldi).

Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato —

Lavoratori del trasporto aereo — Diritto di precedenza nelle assunzioni successive — Esclusione (L. 18 aprile 1962

n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, art. 1; d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, misure per il contenimento

del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, art. 8 bis', 1.

25 marzo 1983 n. 79, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, art. unico; 1. 25 marzo 1986

n. 84, assunzione di personale a termine nelle aziende di tra

sporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali, art. unico; 1.

28 febbraio 1987 n. 56, norme sull'organizzazione del mer

cato del lavoro, art. 23). Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato —

Lavoratori stagionali assunti dopo il d.leg. 368/01 — Di

ritto di precedenza nelle assunzioni successive — Esclu

sione (D.l. 29 gennaio 1983 n. 17, art. 8 bis; 1. 25 marzo 1983

n. 79, art. unico; 1. 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23; d.leg. 6 set

tembre 2001 n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/Ce re

lativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con cluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces, art. 11).

I lavoratori assunti a termine da aziende di trasporto aereo ai

sensi dell'art. 1, lett. fj, I. 18 aprile 1962 n. 230 (quale ag

giunto dalla l. 25 marzo 1986 n. 84) non hanno il diritto di

precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifica presso l'azienda stessa di cui agli art. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n.

17, convertito, con modificazioni, nella l. 25 marzo 1983 n.

79, e 23, 2° comma, l. 28 febbraio 1987 n. 56. (1)

( 1-2) Non si rinvengono precedenti in termini. Per la non abrogazione dell'art. 23, 2° comma, 1. n. 56 del 1987 da

parte dell'art. 25 1. n. 223 del 1991, cfr. Pret. Frosinone 27 aprile 1993, Foro it.. Rep. 1994, voce Lavoro (collocamento), n. 29, e, per esteso, Riv. giur. lav., 1994, II, 439, con nota di Barone. Secondo Cass. 7 no vembre 1997. n. 10968, Foro it.. Rep. 1998, voce Lavoro (rapporto), n.

713, la manifestazione di volontà del lavoratore di essere riassunto en tro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro è elemento costitu tivo del diritto alla precedenza in parola, e pertanto, sino a che il lavo ratore stesso non manifesti la suddetta volontà, il datore di lavoro può legittimamente assumere altri dipendenti con la medesima qualìfica.

Circa la soggezione delle cause inerenti il diritto di precedenza in

Il Foro Italiano — 2003.

I lavoratori, che abbiano prestato attività lavorativa a carattere

stagionale con contratto a tempo determinato dopo l'entrata

in vigore del d.leg. 6 settembre 2001 n. 368, non hanno il di

ritto di precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifi ca presso l'azienda stessa di cui agli art. 8 bis d.l. 29 gen naio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella l. 25 mar

zo 1983 n. 79, e 23, 2° comma, l. 28 febbraio 1987 n. 56, que sto non derivando neppure da clausola contrattuale colletti

va, anteriore a tale entrata in vigore, per la quale si sia inte

so «confermare la normativa pregressa». (2)

Con ricorso proposto ex art. 669 ter e 700 c.p.c., Giuseppe Vincenti esponeva di essere stato assunto a tempo determinato

dall'Alitalia airport s.p.a. in data 10 maggio 1996 e di avere ot

tenuto il rinnovo di tale contratto per otto volte — per periodi

diversi — sino al 14 settembre 2002 ma che la società — nelle

date del 28 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 — aveva pro ceduto a nuove assunzioni a tempo determinato senza assicura

gli alcuna prelazione (pur essendo egli in possesso di una mag

giore anzianità di servizio rispetto ad altri soggetti assunti in tali

occasioni) e quindi illegittimamente, così determinando la per dita della sua unica fonte di sostentamento.

Con l'ordinanza reclamata il giudice della cautela accoglieva il ricorso ordinando all'Alitalia airport s.p.a. di assumere a tem

po determinato il ricorrente a decorrere dal 28 ottobre 2002 alle

medesime condizioni degli altri lavoratori assunti alla stessa

data.

L'odierna reclamante rileva l'erroneità delle statuizioni del

primo giudice invocando la riforma dell'ordinanza impugnata con il rigetto del ricorso del Vincenti il quale resiste con memo

ria chiedendo la conferma della cautela.

A parere del collegio l'istanza cautelare originariamente avanzata dal Vincenti —

pur dovendosi reputare ammissibile

come rettamente osservato dal giudice della cautela — va rite

nuta infondata.

Ed infatti, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, deve escludersi che le disposizioni di legge

— di cui al sistema

previgente al d.leg. n. 368 del 2001 — in tema di diritto di pre cedenza nelle assunzioni a tempo determinato fossero estensibili

ai lavoratori (come appunto il ricorrente) assunti dalle aziende

del trasporto aereo in base all'art. 1, lett./), 1. n. 230 del 1962.

Tale considerazione discende — in estrema sintesi — dal ri

lievo che le disposizioni di cui all'art. 23, 2° comma, 1. 28 feb

braio 1987 n. 56 (dettate in tema di diritto di precedenza succes

sivamente alla 1. 25 marzo 1986 n. 84 che aveva introdotto la

citata lett./dell'art. 1 1. 230/62) fanno riferimento — tramite il

richiamo alle disposizioni per i lavoratori stagionali di cui al

l'art. 8 bis d.l. n. 17 del 1983, convertito nella 1. n. 79 del 1983 — ai lavoratori che abbiano prestato attività stagionali di cui

alla lett. a) del citato art. 1 1. 230/62, in guisa che l'intento del

legislatore appare diretto a limitare l'applicazione del diritto di

precedenza alle fattispecie «tipiche» di stagionalità, cui si riferi

sce quest'ultima disposizione, e non ad altre fattispecie oggetto di distinta e specifica regolamentazione, come quelle di cui in

base all'art. 1, lett./), 1. n. 230 del 1962, rilevanti nel caso a

mano ma non richiamate dall'art. 23 ora citato. In ogni caso — anche a prescindere dalla ricostruzione erme

neutica sopra accennata — si osserva che l'art. 11, 1° comma.

questione agli art. 409 e 413 c.p.c., cfr. Cass. 23 maggio 1989, n. 2473, id.. Rep. 1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 42.

Sull'art. 11 d.leg. n. 368 del 2001, con riguardo al diritto di prece denza, cfr. M. Mobiglia, Abrogazioni e disciplina transitoria, in AA.VV., Il nuovo lavoro a termine a cura di M. Biagi, Milano, 2002, 252 ss.; A. Conti, in AA.VV., Il contratto di lavoro a tempo determi nato nel d.leg. 6 settembre 2001 n. 368 a cura di G. Perone, Torino, 2002, 243 ss.; sulla residua efficacia e sulla salvezza dei contratti col lettivi precedenti, cfr. A. Allamprese, Abrogazioni e disciplina transi

toria, in AA.VV., La nuova disciplina del lavoro a termine a cura di L.

Menghini, Milano, 2002, 211 ss.; A. Conti, op. cit., 244 ss.; A. Valle bona-C. Pisani, Il nuovo lavoro a termine, Padova, 2001, 64 ss.; sui

poteri della contrattazione collettiva successiva, cfr. Allamprese, op. cit.', P. Passalacqua, in AA.VV.. Il contratto di lavoro a tempo deter

minato, cit., 127 ss. Sulla nuova disciplina del diritto di precedenza di cui al d.leg. n. 368

cit., cfr. V. Fili, in AA.VV., La nuova disciplina del lavoro a termine, cit., 200 ss.; A. Russo-R. Salomone, in AA.VV., II nuovo lavoro a ter

mine, cit., 238 ss.

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2863 PARTE PRIMA

d.Ieg. n. 368 del 2001 ha sancito l'abrogazione della preesi stente disciplina dei contratti a tempo determinato e segnata mente —

per quanto interessa — sia dell'art. 8 bis d.l. n. 17 del

1983, convertito nella 1. n. 79 del 1983 che dell'intero art. 23 1.

28 febbraio 1987 n. 56 mentre ha fatto salve, in via transitoria e

fino alla scadenza dei singoli contratti collettivi, le sole «clau

sole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi

dell'art. 23 citata 1. n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo ...» (art. 11,2° com

ma). A parere di questo collegio tale disposizione transitoria deve

valutarsi in relazione al nuovo assetto normativo che sancisce la

generalizzata applicabilità del termine dei contratti di lavoro in

presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzati vo o sostitutivo, ex art. 1, 1° comma, d.leg. n. 368, e va quindi intesa come riferita esclusivamente alle clausole contrattuali in

dividuanti nuove ipotesi di contratti a tempo determinato adot

tate dall'autonomia collettiva in forza della previsione dell'or

mai abrogato art. 23, 1° comma, 1. n. 56 del 1987 (norma dero

gatoria rispetto alle ipotesi tassative di cui all'art. 1 1. 230/62). In tale ottica non può condividersi l'affermazione del primo

giudice secondo cui la nota a verbale contenuta nel c.c.n.l. sti

pulato in data 1 1 luglio 2001 — che esprime la volontà delle

parti sociali di «confermare la normativa pregressa ...» con

l'impegno di procedere nel prossimo futuro alla definizione

della nuova normativa contrattuale — vada intesa come manife

stazione della volontà di mantenere integralmente in vigore la

disciplina legale di cui alla 1. 230/62 e successive integrazioni ma piuttosto appare riferita esclusivamente alla preesistente di

sciplina collettiva dei contratti a tempo indeterminato non po tendo certo le parti collettive sancire la persistente vigenza di

disposizioni di legge primaria (che non risultano oggetto di tra

sposizione nella regolazione contrattuale) ormai espressamente

abrogate da parte della nuova disciplina legislativa della mate

ria.

Ne discende quindi che — in assenza di disposizioni contrat

tuali destinate, in atto, ad introdurre e regolare il diritto di pre cedenza nelle assunzioni a tempo determinato per il settore di ri

ferimento — va esclusa — prima facie — la configurabilità del

diritto di precedenza vantato dal Vincenti.

In conclusione, l'ordinanza reclamata va revocata, restando

assorbita ogni altra questione.

TRIBUNALE DI MILANO; TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 5 dicembre 2002; Giud.

Gandolfi; Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombar dia (Avv. Fezzi, Chiusolo) c. Soc. Il Sole-24 Ore (Avv. Bal

bis, Esposito).

Giornalista — Ordine professionale — Periodico realizzato

mediante personale non giornalistico — Illegittimità —

Accertamento — Legittimazione (Cod. proc. civ., art. 100; 1.

3 febbraio 1963 n. 69, ordinamento della professione di gior nalista, art. 11 ).

Giornalista — Periodico a carattere tecnico, professionale o

scientifico — Nozione — Fattispecie (L. 3 febbraio 1963 n.

69, art. 28).

L'ordirie dei giornalisti deve ritenersi legittimato ad agire in

giudizio al fine di accertare se la pubblicazione di un periodi co a mezzo di personale non giornalistico costituisca viola

zione della legge professionale in quanto realizzata al di fuori delle ipotesi consentite. ( 1 )

(1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. In generale, sulla legittimazione degli ordini professionali a difende

re in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, ogni qual volta si tratti di perse guire vantaggi della collettività che rappresentano, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391, Foro it., 2002, III, 351, con ampia nota di richiami. Implicitamente, nel senso indicato, v. Cass., sez. un., ord. 13

agosto 2002, n. 12200, id., 2003, 1. 877. Con specifico riferimento al

Il Foro Italiano — 2003.

Periodico «a carattere tecnico, professionale o scientifico», per la cui realizzazione non è obbligatorio avvalersi di personale

giornalistico regolarizzato ai sensi del contratto collettivo del

settore, è soltanto quello che, oltre ad essere esclusivamente

dedicato a tematica scientifica, tecnica o professionale, ri

sulti, altresì, esclusivamente destinato agli operatori della

scienza, della tecnica o della professione specificamente trat

tata, sicché deve ritenersi esclusa dalla menzionata categoria la pubblicazione essenzialmente divulgativa, con cui gli ope ratori di una disciplina comunicano con un pubblico di non

operatori (in base all'esposto principio, è stato riconosciuto

carattere giornalistico, con conseguente obbligo di avvalersi

di personale giornalistico, a settimanale edito da società edi

trice di giornale quotidiano destinato a fornire informazioni

tempestive e di facile fruizione a soggetti che, pur avendo a

che fare a vario titolo con rapporti di lavoro, sono estranei al

ristretto novero dei veri e propri specialisti della mate

ria). (2)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 19 marzo 1999 l'Ordine dei giornalisti -

Consiglio regionale della Lombardia chiamava in giudizio la s.p.a. Il Sole-24 Ore

per sentire dichiarare che il settimanale Guida al lavoro edito

dalla convenuta ha natura giornalistica e conseguentemente or

dinare di utilizzare per la sua realizzazione personale giornali stico regolarizzato ai sensi del c.c.n.l. del settore.

Si costituiva la convenuta contestando la legittimazione e l'in

teresse ad agire dell'attore e nel merito allegando che la pub blicazione doveva ritenersi ricompresa nella categoria delle rivi

ste «a carattere tecnico, professionale o scientifico» per la cui re

dazione non è necessario avvalersi di personale giornalistico. Senza istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2002 la causa ve

niva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione. — Innanzitutto questo giudice ritiene

che debba essere riconosciuta la legittimazione sostanziale, e

quindi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dell'ordine attore.

Infatti, tra le attribuzioni dell'ordine dei giornalisti, appaiono

preminenti quelle di curare «l'osservanza della legge professio nale e di tutte le disposizioni in materia», vigilare «per la tutela

del titolo di giornalista», procedendo «in qualunque sede, anche

giudiziaria» ad ogni «attività diretta alla repressione dell'eserci

zio abusivo della professione» (art. 11, lett. a e b. 1. 69/63). Diversamente da quanto opinato dal giudice della cautela, lo

svolgimento di siffatta attività di vigilanza si deve necessaria

mente svolgere anche nei confronti di «soggetti estranei all'or

dinamento facente capo all'ordine attore, cui sono attribuiti po teri di controllo e di gestione essenzialmente nei confronti di

giornalisti iscritti», altrimenti sarebbe priva di significato la

previsione normativa di poteri di impulso per la repressione del

l'esercizio abusivo della professione. Neppure può ritenersi che

tema della diffamazione a mezzo stampa, Cass. 14 gennaio 2002, Scal fari, inedita, ha precisato che le espressioni denigratorie dirette nei con fronti di singoli professionisti (nella specie, avvocati), ove aggredisca no. al contempo, l'onorabilità dell'intera categoria, legittimano il con

siglio dell'ordine professionale alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile, nonché, eventualmente all'im

pugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 c.p.p. Nel senso che la sezione locale di un ordine professionale è legittimata ad

agire al fine della tutela degli interessi della categoria dei soli profes sionisti ad essa iscritti e non di tutti i professionisti appartenenti alla

categoria ed iscritti a diverse sezioni territoriali dell'ordine, v. Tar Fri uli-Venezia Giulia 30 aprile 1996, n. 419, id., 1996, III. 577, con nota di richiami.

(2) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Per il carattere giornalistico, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei

pubblicisti, dell'attività di collaborazione continuativa e retribuita a ri vista giuridica, v. Trib. Bari 3 aprile 1992. Foro it., 1992, 1, 1554, con nota di richiami.

Sui requisiti dell'attività tipicamente giornalistica, con particolare ri ferimento a quello della destinazione ad una massa indifferenziata di utenti (da intendersi, tuttavia, in senso relativo e non assoluto), v. Cass. 14 gennaio 2002, n. 352, id., 2002, I, 1777, con nota di richiami, che, in

particolare, ha escluso carattere strettamente giornalistico agli scritti

pubblicati su «testata laboratorio» dagli allievi di una scuola di specia lizzazione e negato ogni loro rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'elen co dei pubblicisti.

Sulle caratteristiche oggettive dell'attività giornalistica, v., anche, Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827, id., 1995, I, 1152; 18 gennaio 1986, n.

330, id., Rep. 1987, voce Giornalista, n. 5; 2 febbraio 1982, n. 625. id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 443.

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