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ordinanza 14 aprile 1998; Giud. Di Capua; Monteleone (Avv. Bodo) c. Soc. Texline, Tempia e Soc....

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ordinanza 14 aprile 1998; Giud. Di Capua; Monteleone (Avv. Bodo) c. Soc. Texline, Tempia e Soc. Winterthur Assicurazioni (Avv. Manfredi) e Soc. Le Assicurazioni d'Italia (Avv. Bonino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3371/3372-3373/3374 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192457 . Accessed: 28/06/2014 09:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 09:17:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 14 aprile 1998; Giud. Di Capua; Monteleone (Avv. Bodo) c. Soc. Texline, Tempia e Soc. Winterthur Assicurazioni (Avv. Manfredi) e Soc. Le Assicurazioni d'Italia (Avv. Bonino)

ordinanza 14 aprile 1998; Giud. Di Capua; Monteleone (Avv. Bodo) c. Soc. Texline, Tempia e Soc.Winterthur Assicurazioni (Avv. Manfredi) e Soc. Le Assicurazioni d'Italia (Avv. Bonino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3371/3372-3373/3374Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192457 .

Accessed: 28/06/2014 09:17

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3371 PARTE PRIMA 3372

dallo stato dell'assicurato «non integro e sano»: la clausola manca

di chiarezza e trasparenza, per la sua collocazione, ed è vessato

ria in quanto comporta uno squilibrio significativo delle posi zioni delle parti a danno dell'assicurato, che può vedersi escluso

il diritto all'indennizzo pur avendo pagato il premio; inoltre, è idonea per tale motivo ad incidere sul diritto all'integrità fisi ca in caso di infortunio.

4.4. Non ricorrono, invece, entrambi, o l'uno o l'altro degli

indispensabili presupposti di accoglimento del ricorso con ri

guardo alle altre clausole impugnate, ossia:

a) l'art. 1, che richiama le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti, di cui agli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.: la norma è chiara e ripete disposizioni di legge, onde la censura

è infondata, mentre non vi è un obbligo per l'assicuratore di

riportare per esteso norme di legge in vigore;

b) l'art. 2, che prevede la forma scritta per comunicare l'esi

stenza di altre assicurazioni, per gli effetti dell'art. 1910 c.c.:

si osserva che il richiamo all'art. 1910 c.c. vale ad escludere

la vessatorietà della norma ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.,

dato che l'art. 1910 c.c. viene dalla giurisprudenza ritenuto ap

plicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni (Cass. 4 ago

sto 1995, n. 8597, ibid., n. 102; App. Genova 2 maggio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 119). Quanto all'obbligo di utilizza re la forma scritta da parte dell'assicurato, esso non comporta un significativo squilibrio, ma al contrario realizza l'interesse

meritevole di tutela di certezza nell'ambito della contrattazione

di massa e può costituire un vantaggio sotto il profilo probato

rio per lo stesso consumatore: invero, il potere di predisposizio

ne unilaterale è riconosciuto all'imprenditore al fine di soddi sfare esigenze di uniformità e rapidità delle contrattazioni e non

può dirsi illecitamente utilizzato per la previsione della forma

scritta per adempiere a un obbligo di comunicazione, già esi

stente per legge, non comportando nessun apprezzabile svan

taggio per l'assicurato;

c) l'art. 6, sulla forma scritta di comunicazione all'assicurato

re dell'aggravamento del rischio, agli effetti dell'art. 1898 c.c.:

essa, per la parte in cui richiama norme di legge, non è vessato

ria ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c., mentre non sussiste nessun

obbligo dell'assicuratore di riportare per esteso il testo di nor

me del codice civile in vigore; quanto alla forma scritta, si ri chiama quanto esposto;

d) l'art. 7, che pone parimenti l'obbligo della forma scritta

per l'invio dell'avviso di sinistro: oltre alle considerazioni appe na svolte, infondata è la censura di scarsa chiarezza, in quanto la clausola si limita a richiamare gli art. 1913 e 1915 c.c., que st'ultimo in particolare in toto, onde vale il disposto dell'art.

1469 ter, 3° comma, c.c. Né è censurabile l'omesso richiamo

all'art. 2952 c.c., norma in vigore conoscibile con l'ordinaria

diligenza (ed avendo oltretutto l'assicuratore, senza contestazio

ni della ricorrente, prodotto il documento informativo che vie

ne dalle agenzie consegnato a ciascun assicurato e che espressa mente richiama l'articolo in questione);

e) l'art. 11, che prevede il foro competente come quello di

residenza o sede del convenuto o sede dell'agenzia: l'utilizzazio

ne della clausola, sebbene essa rientri nella previsione dell'art.

1469 bis, 3° comma, n. 19, c.c., tuttavia non può essere inibita

in via d'urgenza, in quanto essa non è idonea a pregiudicare in modo serio il diritto alla salute, potendo l'assicurato agire in ogni caso verso l'assicuratore a tutela del proprio diritto,

che da essa perciò non viene seriamente compromesso;

f) l'art. 23, secondo cui l'assicurato deve consentire «le inda

gini e gli accertamenti necessari» all'assicuratore: la clausola si

giustifica con l'oggetto stesso dell'assicurazione ed è determina

bile nella pratica con riguardo al tipo di infortunio occorso, onde non è illecita;

g) l'art. 30, che impone un collegio arbitrale di medici per la determinazione dell'indennizzo: essa prevede un mero arbi

traggio, di tipo tecnico, in contraddittorio fra le parti e per il quale, inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto non preclusa l'a

zione giudiziaria volta ad affermare il diritto all'indennizzo (nella specie, per alcuni postumi permanenti), in quanto essa investe

il rischio assunto dall'assicuratore (Cass. 16 ottobre 1980, n. 5561, id., Rep. 1981, voce cit., n. 152). A parte ciò, non pre

II Foro Italiano — 1998.

giudica in modo serio il diritto all'indennizzo, tanto da giustifi care l'inibitoria urgente.

5. - Pubblicazione dell'ordinanza. — Per quanto esposto, va

accolto il ricorso con riguardo alle clausole vessatorie incidenti

sul diritto della salute dei consumatori, con ordine di pubblica zione su due giornali a diffusione nazionale, al fine di assicura re gli effetti del provvedimento.

TRIBUNALE DI BIELLA; ordinanza 14 aprile 1998; Giud. Di Capua; Monteleone (Aw. Bodo) c. Soc. Texline, Tempia e

Soc. Winterthur Assicurazioni (Aw. Manfredi) e Soc. Le

Assicurazioni d'Italia (Aw. Bonino).

TRIBUNALE DI BIELLA;

Interrogatorio in materia civile — Ammissione dell'interrogato rio formale — Rinuncia della parte (Cod. proc. civ., art. 202,

230).

È sufficiente la rinuncia all'espletamento dell'interrogatorio for male della parte che abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione

di tale mezzo di prova, senza che sia necessaria anche l'ade

sione delle altre parti in causa. (1)

(1) Con l'ordinanza in rassegna il Tribunale di Biella affronta una

questione giuridica scarsamente approfondita sia dalla dottrina che dal la giurisprudenza di merito, soprattutto in tempi recenti.

Infatti, a fronte di una casistica di pronunce giurisprudenziali abba

stanza minuziosa sull'ammissibilità, modalità e tempi di deduzione del

l'interrogatorio, si denota come, per quanto concerne la rinuncia della

parte richiedente al suddetto mezzo di prova, sia possibile ravvisare

negli esatti termini di cui alla massima solo pronunce isolate nel tempo. Il giudicante, escludendo un'applicazione analogica dell'art. 245, 2°

comma, c.p.c. nell'ambito della confessione e dell'interrogatorio for

male, si è pronunciato ritenendo efficace la sola rinuncia manifestata

dalla parte richiedente prima dell'assunzione del mezzo di prova senza

ritenere necessaria l'adesione anche delle altre parti in causa confer

mando, quindi, il proprio orientamento a quello in precedenza manife

stato dalla Suprema corte sia pure in maniera indiretta (Cass. 29 dicem bre 1975, n. 4240, Foro it., Rep. 1975, voce Interrogatorio civile, n. 6).

L'interrogatorio formale, quale mezzo di prova soggetto alla regola della disponibilità delle prove in capo alle parti (art. 115 c.p.c.), può essere disposto soltanto ad istanza della parte contrapposta a quella da interrogarsi con il preciso scopo di costringere l'avversario a pro nunciarsi su fatti dalla stessa allegati emettendo una dichiarazione in

ogni caso utilizzabile dal giudice per la decisione di merito: una dichia razione cioè, tanto pro quanto contra se, che potrà valere sia come

piena prova sia come prova liberamente valutabile sia, infine, come

argomento di prova (Vaccarella, Interrogatorio delle parti, voce del

VEnciclopedia del diritto, Milano, 1972, XXII, 368).

Proprio in quanto strumento di prova rimesso alla disponibilità della

parte, in dottrina si rinviene l'opinione di chi, in merito, si è pronuncia to sostenendo che la parte che ha dedotto l'interrogatorio formale pos sa rinunciare alla sua assunzione fino a che essa non sia avvenuta e

quindi anche dopo l'ordinanza ammissiva (Laserra, Interrogatorio, voce del Novissimo digesto, Torino, 1962, Vili, 919), ed ancora più precisa mente, come l'interrogatorio sia liberamente revocabile anche contro la volontà della controparte (Vaccarella-Verde, Del procedimento da vanti al tribunale, in Codice di procedura civile commentato, Torino, 1997, II, 269).

In perfetta sintonia con quest'ultimo orientamento e con quello ma nifestato dal tribunale nel caso di specie, v., in giurisprudenza, App. Firenze 21 febbraio 1951, Foro it., Rep. 1951, voce cit., n. 2.

La Suprema corte si è espressa sull'argomento evidenziando come la parte che abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione dell'interrogatorio formale possa rinunciare a tale mezzo istruttorio sino a quando non si sia proceduto alla sua assunzione ed ha, ulteriormente, precisato che tale rinuncia possa essere, oltre che espressa, anche tacita essendo desu

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Rilevato che la parte che abbia chiesto ed ottenuto dal giudi ce istruttore l'ammissione dell'interrogatorio formale della con

troparte possa, prima dell'espletamento del suddetto mezzo di

prova, rinunciare al medesimo senza necessità dell'adesione del

le altre parti, tenuto conto che:

a) non esiste alcuna norma che preveda una siffatta adesione;

ti) il 2° comma dell'art. 245 c.p.c. prevede la necessità dell'a

desione delle altre parti e del consenso del giudice istruttore

soltanto nel caso di rinuncia fatta da una parte all'audizione

dei testimoni; c) non sembra ipotizzabile un'applicazione analogica della ci

tata norma nell'ambito della confessione e dell'interrogatorio formale, in quanto, mentre la prova testimoniale proviene da

un terzo imparziale, sul quale grava anche l'obbligo penalmente sanzionato di riferire il vero e di non tacere ciò che sa intorno

ai fatti su cui viene interrogato (cfr. art. 372 c.p.), l'interroga torio formale è diretto ad una delle parti in causa, le cui dichia

razioni assumono il valore di prova (anzi, normalmente di pro va legale: cfr. art. 2733-2734 c.c.) e di confessione giudiziale, soltanto ove si risolvano nell'affermazione della verità di fatti

ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, con la conse

guenza che la confessione giudiziale (la quale, dunque, non è

che un espediente probatorio fondato su una massima di espe

rienza, secondo la quale nessuno riconosce la verità di fatti che

le sono sfavorevoli se questi fatti non siano veri), può soltanto

nuocere, e mai giovare, alla parte interrogata, mentre le dichia

razioni della parte interrogata di fatti ad essa favorevoli e sfa

vorevoli all'altra parte non possono mai assumere valore di

prova;

d) la Cassazione, sia pure incidentalmente, sembra ritenere

sufficiente la rinuncia della parte che ha chiesto ed ottenuto

l'ammissione dell'interrogatorio formale (cfr. Cass. 29 dicem

bre 1975, n. 4240, Foro it., Rep. 1975, voce Interrogatorio civi

le, n. 6); ritenuto, quindi, che debba essere accolta l'istanza di parte

attrice e della terza intervenuta intesa ad ottenere fissazione del

l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

mibile dal comportamento processuale tenuto dalla parte deducente suc

cessivamente all'ammissione della prova (Cass. 29 marzo 1960, n. 681, id., Rep. 1960, voce cit., n. 8).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA; sentenza 2 marzo 1998;

Pres. Parmeggiane Est. Pagliani; Mitrione (Aw. Barazzo

ni, Furnari) c. Lusuardi ed altri (Aw. Rinaldi, Silvestri,

Sutich).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA;

Autoveicolo — Immatricolazione — Mancanza — Natura —

Bene mobile comune — Fattispecie (Cod. civ., art. 815, 1153,

1156, 2683). Simulazione in materia civile — Simulazione assoluta — Azione

proposta tra le parti — Prova — Oggetto

— Fattispecie (Cod.

civ., art. 1414, 1417, 2724).

Posto che la categoria dei beni mobili registrati non è una cate

goria merceologica bensì normativa, la mancanza dell'iscri

zione nei pubblici registri impedisce all'acquirente di conosce re Io stato attuale dei diritti sulla cosa, con la conseguenza

che è possibile l'acquisto a non domino in presenza di un

titolo idoneo al trasferimento e della buona fede al momento

della consegna (nella specie, è stata affermata l'usucapione

Il Foro Italiano — 1998.

di una Ferrari incidentata, importata ma non sottoposta a

collaudo ed immatricolazione in Italia). (1) Posto che, nel caso dì simulazione assoluta, la prova dell'accor

do simulatorio è indispensabile e deve avere ad oggetto l'ine

sistenza del rapporto, quando l'azione sia stata proposta tra

le parti la prova di un negozio non formale può essere fornita soltanto mediante confessione delle parti, mediante la produ

zione in giudizio della controdichiarazione scritta, oppure tra

il) Decisione relativa all'acquisto di una autovettura, bene mobile

soggetto ad iscrizione nei pubblici registri, nell'ipotesi in cui l'iscrizione non sia stata effettuata.

La giurisprudenza dominante sostiene la tesi dell'applicabilità, alla

fattispecie in questione, del principio «possesso in buona fede vale tito

lo» quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c. ed il bene

mobile non sia stato registrato. In tal senso, v. Cass. 6 ottobre 1997, n. 9714, Foro it., Rep. 1997, voce Beni in genere, n. 1; 16 maggio 1997, n. 4328, ibid., voce Possesso, n. 38. Cfr. anche Cass. 13 gennaio 1994, n. 294, id., Rep. 1994, voce Usucapione, n. 9, ove si sottolinea,

invece, che l'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acqui sta la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia

trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso

che l'art. 1156 c.c. esclude l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, e l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unica

mente ai fini del termine dell'usucapione stessa; Trib. Milano 13 luglio

1992, id., Rep. 1993, voce Autoveicolo, n. 12, ove si afferma che il

diritto di proprietà di un autoveicolo, non ancora iscritto al p.r.a., ac

quistato in buona fede e mediante un titolo idoneo al trasferimento

della proprietà, prevale sul diritto di colui che successivamente risulta

dai pubblici registri proprietario dell'autoveicolo; Pret. Cremona 28 giu gno 1990, id., Rep. 1991, voce Possesso, n. 11, secondo cui, oltre che

agli autoveicoli non iscritti nei pubblici registri, la norma de qua si

applica anche ai beni motùli la cui iscrizione sia stata successivamente

cancellata; App. Bologna 19 maggio 1987, id., Rep. 1988, voce Vendi

ta, n. 69, ove la corte ha ritenuto applicabile la disciplina sui beni mo

bili ordinari nel caso di acquisto di autoveicoli nuovi non immatricola

ti, ritenendo che gli acquirenti fossero in buona fede sia al momento

dell'acquisto, sia in quello del conseguimento del possesso degli auto

veicoli; Trib. Vicenza 10 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce Fallimento, n. 267, per un caso di trasferimento a titolo di usufrutto ad un sogget

to, successivamente dichiarato fallito, di un autoveicolo non ancora iscrit

to al p.r.a. poiché d'importazione estera; Trib. Torino 14 dicembre 1979,

id., Rep. 1980, voce Possesso, n. 11, secondo cui, per farsi luogo al

l'applicazione delle norme relative ai beni registrati, occorre che questi 10 siano effettivamente e non basta che si tratti di cose le quali rientra

no nella categoria dei beni che lo devono essere. Cfr. anche Trib. Tori

no 16 marzo 1979, id., Rep. 1979, voce cit., n. 23, secondo la quale 11 principio «possesso vale titolo» non si applica ai beni mobili iscritti

nei pubblici registri nell'ipotesi in cui il bene mobile abbia subito altera

zioni nei suoi strumenti di identificazione, tali da far apparire il vendi

tore come legittimo proprietario dello stesso, mentre non giova all'ac

quirente in buona fede a non domino la circostanza che il suo titolo

d'acquisto sia stato trascritto anteriormente all'acquisto del vero pro

prietario; Cass. 5 agosto 1977, n. 3537, id., 1979, I, 208, con nota di richiami. Per una delle rare pronunce contrarie, v. Trib. Catania

30 agosto 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 87.

In dottrina, sul punto, v. F. De Martino, Possesso - Denunzia di

nuova opera e di danno temuto, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, 61 ss., che aderisce all'opinione dominante se

condo cui, per farsi luogo all'applicazione delle norme relative ai beni

registrati, si richiede che questi lo siano effettivamente e non basta che

si tratti di cose rientranti nella categoria dei «beni che si devono iscrive

re». L'autore si riporta all'opinione fondata sul testo della legge, la

quale, adoperando l'espressione «beni mobili iscritti», si riferirebbe ai

beni che sono effettivamente tali; cfr. anche M. D'Orazi Flavoni, Tra

scrizione, in Commentario Scialoja-Braca, Bologna-Roma, 1977, 412

ss. V., inoltre, E. Protetti, Il pubblico registro automobilistico, Napo

li, 1984, passim; L. Bigliazzi Geri-U. Breccia-F.D. Busnelli-U. Na

toli, Diritto civile. 2. Diritti reali, Torino, 1988, 454, nota 79, ove

si osserva che, sino a quando l'iscrizione nei registri de quibus non

sia avvenuta, vale anche per i beni mobili soggetti a tale adempimento la disciplina relativa a tutti i beni mobili in genere. Cfr. anche A. Fri

gnane Se l'art. 1524 c.c. sia applicabile all'autoveicolo non immatrico

lato, in Riv. dir. civ., 1984, II, 98 ss., nonché F. Molfese, La circola

zione giuridica degli autoveicoli, Padova, 1991, 18. Più di recente, cfr.

G. Bozza, Accertamento della proprietà di autoveicolo non iscritto al

p.r.a., in Fallimento, 1993, 218 ss.

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